Spagna, Vox rilancia la remigrazione: perché il ritorno non può sostituire una politica dell’integrazione

Spagna, Vox rilancia la remigrazione: perché il ritorno non può sostituire una politica dell’integrazione

IL DIBATTITO SPAGNOLO E LA DOMANDA CHE MANCA

Il 6 novembre 2026 Fdesouche ha ripreso un dibattito politico spagnolo relativo alle posizioni di Santiago Abascal e Jorge Buxadé, esponenti di Vox, sul tema delle espulsioni e della cosiddetta remigrazione. La ricostruzione rinvia anche alla testata spagnola El Constitucional. Si tratta di posizioni politiche, non dell’approvazione di nuove norme. Non essendo stato possibile acquisire e verificare integralmente le dichiarazioni originali, questo contributo non attribuisce ai due esponenti formulazioni testuali ulteriori rispetto al tema generale riportato dalle fonti.

Il dibattito offre però l’occasione per affrontare una questione ben più ampia della politica spagnola: l’immigrazione deve essere governata partendo dal ritorno oppure dall’integrazione?

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone una risposta precisa. La politica migratoria deve partire dalla persona, dalla sua traiettoria individuale e dal rapporto che costruisce con la comunità nazionale. Il ritorno, quando giuridicamente possibile, non
rappresenta il punto di partenza e neppure un obiettivo quantitativo. È uno dei possibili esiti di un sistema fondato sulla permanenza condizionata, sulla responsabilità individuale e sulla capacità dello Stato di rendere effettivi i propri provvedimenti.

ESPULSIONE, RIMPATRIO E REMIGRAZIONE NON SONO SINONIMI

Nel linguaggio politico questi termini vengono spesso utilizzati come se descrivessero la stessa operazione. Sul piano giuridico, tuttavia, devono essere distinti.

L’espulsione è un provvedimento che incide sul diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato e deve trovare fondamento nella legge applicabile. Il rimpatrio o ritorno descrive il procedimento attraverso il quale una persona lascia il territorio, volontariamente o mediante esecuzione coercitiva, secondo i presupposti e le garanzie previsti.

La remigrazione, invece, è un’espressione politica che assume significati diversi secondo chi la utilizza. Può essere impiegata genericamente per indicare il ritorno di stranieri irregolari, ma nelle elaborazioni identitarie europee assume un significato più ampio, collegato alla trasformazione demografica e culturale delle società e alla prospettiva del ritorno di persone individuate anche secondo criteri di appartenenza.

È proprio questo secondo significato a rendere necessario un confronto rigoroso con la Costituzione, con il diritto dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Non ogni proposta di rafforzare i rimpatri è una proposta di remigrazione identitaria. Ma non ogni programma presentato come remigrazione può essere ridotto alla semplice esecuzione delle espulsioni già previste dalla legge.

IL LIMITE DELLE CATEGORIE COLLETTIVE

Quando il ritorno diventa l’obiettivo prioritario, la discussione tende a concentrarsi su quali categorie debbano lasciare il
territorio. È qui che può emergere il rischio di sostituire l’esame delle posizioni individuali con classificazioni fondate sull’origine, sulla cultura o sull’appartenenza familiare.

La cittadinanza non può essere relativizzata in ragione delle origini. Un cittadino spagnolo con genitori o nonni immigrati rimane cittadino spagnolo. Non può essere assoggettato a un ordinario provvedimento amministrativo di espulsione perché appartiene a una determinata comunità.

Per gli stranieri, a loro volta, l’allontanamento richiede presupposti individuali e deve rispettare le garanzie previste dalla normativa applicabile.

Le differenze fra soggiornante irregolare, residente di lungo periodo, beneficiario di protezione internazionale e cittadino sono
fondamentali. Una proposta politica che non le distingua rischia di rimanere priva di un’effettiva traduzione giuridica.

IL QUADRO COSTITUZIONALE ED EUROPEO

In Spagna la disciplina dell’immigrazione si colloca nel quadro dell’articolo 13 della Costituzione e della Ley Orgánica 4/2000, che regola diritti e libertà degli stranieri e la loro integrazione sociale.

A livello europeo, la direttiva 2008/115/CE disciplina, nel proprio ambito di applicazione, procedure e garanzie comuni per il ritorno dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU vieta le espulsioni collettive degli stranieri. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il divieto di trattamenti inumani o degradanti e il principio di non-refoulement pongono ulteriori limiti all’esercizio dei poteri di allontanamento.

Non si tratta di ostacoli esterni alla sovranità. Sono parte delle condizioni attraverso le quali uno Stato costituzionale esercita legittimamente il proprio potere.

Un programma politico può promettere un numero elevato di ritorni. Ma, se non definisce condizioni, procedimenti, responsabilità e garanzie, rischia di confondere l’annuncio con la capacità di esecuzione.

IL PARADIGMA «INTEGRAZIONE O REIMMIGRAZIONE» PARTE DA UN’ALTRA DOMANDA

Nelle conferenze dell’11 settembre e del 10 ottobre 2026 dedicate al tema «Integrazione o ReImmigrazione: governare l’immigrazione oltre l’emergenza» è stata sviluppata una distinzione fondamentale.

La remigrazione identitaria parte dal ritorno e si domanda chi debba tornare. Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» parte
dall’integrazione e si domanda quale percorso la persona abbia costruito durante la permanenza e quale rapporto abbia concretamente sviluppato con la comunità nazionale.

La differenza non è linguistica. È giuridica, istituzionale e politica.

Il Paradigma non valuta marocchini, tunisini, musulmani, africani o seconde generazioni come categorie collettive. Valuta persone. Due individui provenienti dallo stesso Paese possono avere costruito traiettorie completamente differenti. L’origine può essere identica, il percorso no.

L’obiettivo è l’integrazione. Quando la persona acquisisce autonomia, conosce la lingua, rispetta le regole e consolida il proprio rapporto con la società, il risultato è la stabilizzazione della permanenza, secondo le condizioni previste dall’ordinamento.

LA PERMANENZA CONDIZIONATA È IL PRIMO PILASTRO

Il primo pilastro del Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» è la permanenza condizionata.

La proposta intende superare un sistema che verifica soprattutto requisiti documentali di ingresso e rinnovo, senza organizzare in modo continuativo il rapporto fra soggiorno e integrazione.

Per i nuovi ingressi è prospettata una fase iniziale di valutazione, indicativamente biennale, durante la quale lo Stato deve rendere disponibili gli strumenti di formazione e accompagnamento e la persona deve partecipare responsabilmente al percorso.

Per gli stranieri già regolarmente presenti viene ipotizzato un sistema di verifiche periodiche, indicativamente quinquennali, compatibile con le posizioni giuridiche protette.

La permanenza condizionata non è sinonimo di precarietà permanente. La sua finalità è costruire un percorso nel quale una traiettoria positiva produca maggiore stabilità.

LAVORO, LINGUA E REGOLE: I TRE INDICATORI

Il secondo pilastro individua lavoro, lingua e rispetto delle regole come indicatori principali dell’integrazione.

Il lavoro è essenziale per l’autonomia, ma non dimostra da solo l’avvenuta integrazione. La conoscenza della lingua consente il rapporto con le istituzioni e la partecipazione alla vita sociale. Il rispetto delle regole riguarda l’adempimento di obblighi legittimi e il riconoscimento del quadro costituzionale comune.

Questi indicatori non sono requisiti assoluti da applicare
meccanicamente. Devono essere osservati congiuntamente, nel tempo e in relazione alle condizioni effettivamente offerte alla persona.

La libertà religiosa, il pluralismo culturale e il dissenso politico rimangono pienamente tutelati. Integrazione non significa
assimilazione ideologica.

LA PERSONA COME SOGGETTO GIURIDICO E L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Il terzo pilastro riguarda il migrante come soggetto giuridico e non come componente indistinta di una popolazione.

Il quarto propone di trasformare l’Accordo di integrazione, già previsto dall’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286/1998 e dal D.P.R. n. 179/2011, in uno strumento continuativo di documentazione della traiettoria individuale.

Il nuovo Accordo dovrebbe registrare non soltanto gli obblighi assunti dalla persona, ma anche le opportunità concretamente rese disponibili dalle istituzioni.

È qui che opera la Teoria dell’Asimmetria Relazionale
dell’Integrazione: lo Stato e l’individuo partecipano allo stesso processo, ma devono rispondere di ciò che rientra nella rispettiva sfera di controllo.

Il fallimento dell’integrazione descrive un risultato. Il rifiuto dell’integrazione descrive una condotta. Le due situazioni non possono essere confuse.

LA PROTEZIONE COMPLEMENTARE COME LABORATORIO

Il quinto pilastro propone di superare progressivamente la
frammentazione dei titoli di soggiorno attraverso un sistema unitario della permanenza.

La protezione complementare, nella quale il radicamento individuale, la vita privata e familiare e la proporzionalità dell’allontanamento possono assumere rilievo giuridico, rappresenta un laboratorio concettuale del Paradigma.

La proposta è che il titolo segua la traiettoria della persona, anziché costringere continuamente la persona a inseguire categorie documentali differenti.

Si tratta di una riforma da costruire nel rispetto delle garanzie previste per i diversi status, non di una descrizione della disciplina attualmente vigente.

IL DOVERE COSTITUZIONALE DI INTEGRAZIONE

Il sesto pilastro propone di riconoscere espressamente nella Costituzione un dovere di integrazione.

Non un obbligo di rinunciare alla propria religione o alla propria cultura, ma una responsabilità giuridica verso la comunità nazionale, accompagnata dal dovere dello Stato di rendere accessibili gli strumenti necessari.

Questa proposta è profondamente diversa dall’individuazione di categorie identitarie da allontanare. Il parametro è la partecipazione individuale a un percorso regolato dalla legge.

REIMMIGRAZIONE: IL SETTIMO PILASTRO, NON IL PUNTO DI PARTENZA

Il settimo pilastro riguarda la ReImmigrazione come possibile esito del percorso.

Il nome integrale del modello è Paradigma «Integrazione o
ReImmigrazione», perché l’ordine delle parole esprime l’ordine delle politiche pubbliche.

Prima viene l’integrazione. Solo quando sia stato accertato, secondo criteri legalmente definiti, un rifiuto imputabile del percorso e non sussistano impedimenti giuridici al ritorno, può essere valutata la ReImmigrazione.

Non è una sanzione automatica per il mancato raggiungimento di un singolo indicatore. Non è una misura collettiva. Non è uno strumento rivolto ai cittadini sulla base dell’origine familiare.

La sua effettività richiede decisioni individuali, motivazione, garanzie e capacità operativa dello Stato.

CPR PUBBLICI, POLIZIA DELL’IMMIGRAZIONE E MINISTERO DEDICATO

Gli ultimi tre pilastri completano l’architettura istituzionale.

L’ottavo propone la gestione diretta ed esclusivamente pubblica dei Centri di permanenza per i rimpatri, superando l’affidamento ordinario a gestori privati. Il trattenimento amministrativo incide sulla libertà personale e deve rimanere subordinato ai presupposti di legge e ai controlli giurisdizionali.

Il nono propone un Corpo di Polizia dell’Immigrazione nazionale, specializzato nelle verifiche amministrative, nell’identificazione, nei rapporti consolari e nell’eventuale esecuzione dei provvedimenti legittimi.

Il decimo propone un Ministero dell’Integrazione e della
ReImmigrazione, responsabile del coordinamento complessivo fra ingresso, permanenza, formazione, verifiche e ritorni.

La sovranità non si misura dalla radicalità degli annunci, ma dalla capacità dello Stato di assumere decisioni legittime e renderle effettive.

LA SPAGNA E IL PROBLEMA DELLE SECONDE GENERAZIONI

La discussione spagnola deve inoltre distinguere le posizioni degli stranieri da quelle dei cittadini con origini migratorie.

Per questi ultimi, l’eventuale difficoltà di integrazione civica riguarda scuola, coesione sociale, prevenzione e, quando ricorrano i presupposti, responsabilità penale individuale. Non può trasformarsi in una condizione di soggiorno revocabile.

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» rifiuta proprio l’idea che l’appartenenza etnica o familiare determini il diritto di rimanere.

L’integrazione delle nuove generazioni costituisce una questione importante per la società nel suo complesso, ma deve essere affrontata con strumenti coerenti con la cittadinanza e con l’uguaglianza davanti alla legge.

CONCLUSIONI: NON BASTA CHIEDERE CHI DEBBA TORNARE

Le dichiarazioni politiche sulla remigrazione rilanciano una domanda che le democrazie europee devono affrontare: come governare
l’immigrazione senza ridurre la politica migratoria alla sola gestione delle frontiere o all’annuncio dei ritorni?

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone una soluzione istituzionale complessiva. Non parte dalla ricerca di categorie da allontanare, ma dalla costruzione di percorsi individuali
verificabili, dalla responsabilità reciproca fra Stato e persona e dall’effettività delle decisioni legittime.

La distinzione fra remigrazione identitaria e Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» riguarda dunque la finalità, il criterio di valutazione e il rapporto con l’ordinamento costituzionale.

Il ritorno non può sostituire una politica dell’integrazione. Deve essere inserito, quando giuridicamente possibile, all’interno di un sistema che abbia anzitutto l’obiettivo di rendere effettiva la permanenza di chi costruisce un percorso positivo.

FONTI E RIFERIMENTI

Fdesouche, 6 novembre 2026, ricostruzione delle dichiarazioni di esponenti di Vox sulla remigrazione:
https://www.fdesouche.com/2026/11/06/espagne-vox-remigration-buxade-abascal-campagne-novembre-2026/ El Constitucional, cronaca politica spagnola del 6 novembre 2026 richiamata dalla ricostruzione editoriale; dichiarazioni integrali da verificare sulla fonte primaria.
Costituzione spagnola, articolo 13.
Ley Orgánica 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale.
Direttiva 2008/115/CE.
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 3, 8 e 13; Protocollo n. 4, articolo 4.
Avv. Fabio Loscerbo, «Integrazione o ReImmigrazione: governare l’immigrazione oltre l’emergenza», conferenze dell’11 settembre e del 10 ottobre 2026.
ReImmigrazione.com, approfondimenti sui dieci pilastri del Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» e sulla distinzione rispetto alla remigrazione identitaria.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36

ORCID 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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