Francia, il 44% dei musulmani privilegia le regole religiose: il sondaggio IFOP e il problema dell’integrazione
QUANDO LA FEDE INCONTRA LA LEGGE CIVILE
Il 18 novembre 2025 l’istituto francese IFOP ha pubblicato, per la rivista Écran de veille, un’indagine sul rapporto dei musulmani residenti in Francia con l’islam e con le correnti dell’islamismo. A quasi un anno dalla diffusione, lo studio continua a porre una questione politica e giuridica che non può essere liquidata né attraverso titoli allarmistici né attraverso la negazione del problema: quale rapporto deve esistere tra convinzioni religiose, norme della comunità di appartenenza e ordinamento dello Stato nel quale si vive?
La domanda riguarda la libertà religiosa, ma non si esaurisce in essa. Riguarda anche il significato dell’integrazione. Una persona può professare liberamente una fede, rispettarne i precetti nella propria vita privata e partecipare pienamente alla comunità nazionale. La questione diventa diversa quando la convinzione religiosa viene concepita come un insieme di regole che dovrebbe prevalere sulla legislazione comune, soprattutto in ambiti nei quali sono coinvolti diritti di altre persone.
CHE COSA MISURA DAVVERO IL 44 PER CENTO
L’indagine IFOP è stata condotta telefonicamente tra l’8 agosto e il 2 settembre 2025 su 1.005 intervistati di religione musulmana, individuati all’interno di un campione più ampio di 14.244 residenti nella Francia metropolitana dai 15 anni in su. L’istituto descrive la selezione attraverso quote sociodemografiche, geografiche e civiche e la successiva ponderazione dei dati. Le percentuali riguardano dunque le persone intervistate che si dichiarano musulmane, non l’intera popolazione francese, e non identificano automaticamente la condizione giuridica di straniero.
Il risultato che ha suscitato maggiore attenzione riguarda il 44% di rispondenti che, posti di fronte a una scelta su questioni importanti nella vita familiare, come macellazione rituale, matrimonio o successioni, dichiarano di privilegiare il rispetto delle regole della propria religione rispetto alle leggi francesi. Il 49% indica invece la prevalenza della legge francese. Secondo le serie storiche presentate dall’IFOP, il primo orientamento risulta aumentato di sedici punti rispetto al 1995. È importante riportare la formulazione della domanda: il 44% non equivale alla prova che altrettante persone violino concretamente la legge, né autorizza a ritenere che desiderino tutte instaurare un ordinamento teocratico.
Un’altra domanda registra il 46% favorevole all’applicazione integrale o parziale della legge islamica nei Paesi in cui si vive. Anche qui la distinzione interna è decisiva: il 15% si dichiara favorevole all’applicazione integrale indipendentemente dal Paese, mentre il 31% parla di applicazione parziale adattata alle regole dello Stato di residenza. Trasformare queste risposte differenti in un’unica richiesta di sostituzione dell’ordinamento sarebbe un errore interpretativo.
L’indagine segnala inoltre il 24% di simpatia per i Fratelli musulmani e il 33% per almeno una delle correnti islamiste elencate nel questionario. Fra i più giovani emergono percentuali superiori in diversi indicatori. Il quadro è meritevole di analisi, ma simpatia dichiarata, pratica religiosa, adesione a posizioni politiche e comportamento illegale restano categorie diverse, che non possono essere automaticamente sovrapposte.
UN SONDAGGIO DISCUSSO, NON UN VERDETTO SULLE PERSONE
Dopo la pubblicazione, esponenti di La France insoumise, tra cui Paul Vannier e Bastien Lachaud, hanno criticato duramente il sondaggio, contestandone l’impostazione e la presentazione pubblica. Secondo le cronache del 24 e 25 novembre 2025, l’IFOP ha presentato una denuncia contro i due deputati in relazione ad alcune accuse rivolte
all’istituto. La presentazione della denuncia non dimostra, da sola, la fondatezza delle contestazioni né l’esistenza di una successiva decisione giudiziaria definitiva.
La controversia non è soltanto partitica. Diversi studiosi hanno osservato che un aumento della pratica religiosa non deve essere confuso con la crescita dell’estremismo politico; hanno anche sollevato interrogativi sul significato attribuito a termini quali «islamismo» e «charia» e sui possibili effetti della formulazione delle domande. L’IFOP ha difeso la propria metodologia e ha precisato di non avere sostenuto un rapporto causale automatico fra religiosità e islamismo. Queste obiezioni impongono prudenza nella lettura; non autorizzano, però, a cancellare i risultati registrati.
Lo stesso rapporto contiene dati poco compatibili con una
rappresentazione uniforme dei musulmani francesi come comunità ostile alle libertà: il 73% ritiene legittimo che un musulmano abbandoni la propria religione. L’IFOP stima inoltre al 7% la quota di musulmani nella popolazione francese adulta del campione di riferimento, dato che lo stesso istituto contrappone alle raffigurazioni demografiche eccessive. La ricerca va letta nel suo insieme, non selezionando esclusivamente le risposte utili a confermare una tesi già formata.
LAICITÀ E LIBERTÀ RELIGIOSA NON SONO PRINCIPI ANTAGONISTI
L’articolo 1 della Costituzione francese definisce la Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale, garantisce l’eguaglianza davanti alla legge senza distinzioni religiose e impone il rispetto di tutte le credenze. La legge del 24 agosto 2021 sul rispetto dei principi della Repubblica si colloca in questo quadro e contiene disposizioni riguardanti, tra l’altro, associazioni ed esercizio del culto.
La libertà religiosa comprende il diritto di credere, di non credere, di praticare il culto e di orientare liberamente la propria vita secondo convinzioni spirituali. Non attribuisce però il potere di imporre ad altri regole incompatibili con i diritti fondamentali, né di sottrarre rapporti giuridici inderogabili alla disciplina civile. Si può ritenere moralmente vincolante un precetto religioso; altra cosa è pretendere che esso sostituisca la legge che disciplina un matrimonio, una successione o la condizione personale di chi non lo condivide.
Questa distinzione è già presente nella linea editoriale di
ReImmigrazione.com. Nell’articolo sulla Camera arbitrale islamica di Padova abbiamo ricordato che l’autonomia privata può ammettere scelte convenzionali nei limiti stabiliti dalla legge, ma non la creazione di una giustizia parallela sottratta all’ordine pubblico. Nella vicenda di Monfalcone abbiamo distinto l’esercizio libero del culto dal rispetto delle regole urbanistiche. Il caso francese aggiunge una dimensione diversa: non soltanto la legittimità di comportamenti accertati, ma l’orientamento dichiarato delle persone verso la gerarchia delle regole.
DAL DATO STATISTICO AL DOVERE DI INTEGRAZIONE
Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone di superare una concezione dell’integrazione ridotta alla disponibilità di un impiego o al semplice trascorrere del tempo. Lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole costituiscono indicatori fondamentali, da osservare lungo un percorso individuale. Il terzo elemento, spesso evocato in termini generici, richiede una precisazione: rispettare le regole significa riconoscere che il quadro giuridico comune vincola ciascuno indipendentemente dalla religione e dall’origine.
Il dovere costituzionale di integrazione, proposto come riforma e non come disposizione già vigente, potrebbe rendere più esplicita questa responsabilità. Non dovrebbe imporre una fede, un abbigliamento o un modello di assimilazione culturale. Dovrebbe invece valorizzare la conoscenza delle istituzioni, il rispetto della parità tra donne e uomini, la tutela delle libertà individuali e l’adempimento di obblighi giuridici concretamente definiti. La proposta non consente di dedurre il comportamento di una persona dalla sola appartenenza all’islam, né trasforma risposte a un sondaggio in presupposti di revoca del soggiorno.
È qui che la distinzione tra fallimento e rifiuto dell’integrazione acquista consistenza. Il primo descrive un risultato che può dipendere da fattori molto diversi; il secondo richiede una condotta effettiva, individualmente accertata e imputabile, rispetto a un obbligo legittimamente esigibile. L’adesione interiore a un convincimento, per quanto controverso, resta distinta dal comportamento che viola la legge. La stessa logica impedisce di confondere cittadini francesi di religione musulmana, stranieri regolarmente residenti e persone prive di titolo: sono posizioni giuridiche differenti, che non possono essere ricondotte a una categoria unica.
Anche la misurazione deve avere limiti chiari. Un questionario sociologico è utile a orientare le politiche pubbliche e a individuare questioni educative o civiche; non può diventare un esame di ortodossia repubblicana imposto a una specifica confessione. Le istituzioni possono chiedere il rispetto di norme generali e uguali per tutti; non possono presumere l’inosservanza in base al credo religioso.
LA DOMANDA CHE RESTA APERTA
L’indagine IFOP del 2025 non dimostra che quasi metà dei musulmani francesi violi le leggi della Repubblica. Mostra però che, in una parte rilevante degli intervistati, esiste una tensione dichiarata fra regole religiose e norme civili in determinati ambiti della vita. Negare quella tensione impedirebbe di studiarla; trasformarla in una colpa collettiva impedirebbe di comprenderla.
Per il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» la questione non è decidere quale religione appartenga alla comunità nazionale. È stabilire se persone di convinzioni differenti possano condividere un ordinamento al quale ciascuno riconosce efficacia giuridica, anche quando le proprie convinzioni personali suggeriscono altre scelte. È su questa base che libertà religiosa e dovere di integrazione possono convivere: la prima protegge la coscienza, il secondo riguarda il rispetto delle regole comuni, nei limiti previsti dal diritto.
FONTI E RIFERIMENTI
IFOP, «État des lieux du rapport à l’islam et à l’islamisme des musulmans de France», 18 novembre 2025, studio e metodologia:
https://www.ifopgroup.com/article/etat-des-lieux-du-rapport-a-lislam-et-a-lislamisme-des-musulmans-de-france/ IFOP, rapporto completo e questionario:
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2025/11/rapport_ifop.pdf Le Monde, «Un sondage de l’IFOP sur l’islam en France, qui met en lumière un rigorisme croissant, fait débat», 19 novembre 2025, aggiornato il 22 dicembre 2025:
https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/11/19/islam-en-france-un-sondage-de-l-ifop-qui-met-en-lumiere-un-rigorisme-croissant-fait-debat_6654053_3224.html La Dépêche du Midi, «Pourquoi l’IFOP porte plainte contre deux députés LFI», 25 novembre 2025:
https://www.ladepeche.fr/2025/11/25/sondage-opif-echantillon-ridicule-pourquoi-lifop-porte-plainte-contre-deux-deputes-lfi-13072623.php Légifrance, Costituzione francese del 4 ottobre 1958, art. 1: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019240997 Légifrance, legge n. 2021-1109 del 24 agosto 2021:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/24/2021-1109/jo/texte ReImmigrazione.com, «Padova, Camera arbitrale islamica: l’arbitrato privato non può trasformarsi in giustizia parallela», 9 ottobre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/10/09/padova-camera-arbitrale-islamica-larbitrato-privato-non-puo-trasformarsi-in-giustizia-parallela/ ReImmigrazione.com, «Monfalcone: la libertà di culto non sospende la legge», 20 settembre 2026:
https://reimmigrazione.com/2026/09/20/monfalcone-la-liberta-di-culto-non-sospende-la-legge-chi-vuole-pregare-deve-rispettare-le-stesse-regole-di-tutti/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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