Protezione complementare: perché l’Accordo di integrazione deve sostituire il requisito dei 5 anni

La riforma dell’immigrazione 2026 introduce un cambiamento rilevante nella disciplina della protezione complementare, individuando nel requisito dei cinque anni di soggiorno regolare uno dei principali indicatori di integrazione. Si tratta di una scelta che mira a semplificare e rendere più prevedibile l’applicazione della norma. Tuttavia, proprio questa apparente semplicità evidenzia il limite di fondo del modello proposto: il tempo non è un criterio idoneo a misurare l’integrazione.

La protezione complementare nasce come strumento di tutela dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata e familiare, così come garantita dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La sua funzione è quella di evitare che l’allontanamento dello straniero determini una compressione sproporzionata di tali diritti. Si tratta, quindi, di una tutela che richiede una valutazione concreta, fondata sulla realtà della vita della persona e sul suo radicamento nel territorio.

Il ddl introduce una tipizzazione di questa valutazione, individuando nella durata del soggiorno un parametro centrale. Il problema è che il tempo, di per sé, non dice nulla sulla qualità dell’integrazione. Non misura la partecipazione alla vita sociale, non misura il rispetto delle regole, non misura l’effettiva capacità dello straniero di inserirsi nel contesto italiano. Misura soltanto la permanenza.

Questo comporta due conseguenze. La prima è una evidente distorsione: soggetti non realmente integrati possono accedere alla tutela semplicemente per il decorso del tempo, mentre soggetti pienamente inseriti ma presenti da meno di cinque anni possono esserne esclusi. La seconda è un effetto sistemico ancora più problematico: il diritto finisce per dipendere dalla durata del procedimento, perché il requisito temporale può maturare nel corso del contenzioso.

Se l’obiettivo del legislatore è quello di rendere l’integrazione un criterio giuridico rilevante, esiste già nell’ordinamento uno strumento molto più adeguato: l’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011. Questo istituto è costruito proprio per misurare l’integrazione in modo concreto, attraverso un sistema di obblighi e crediti che riguardano la conoscenza della lingua italiana, la partecipazione alla vita sociale e il rispetto delle regole.

L’Accordo di integrazione presenta un vantaggio decisivo rispetto al criterio dei cinque anni: non è un parametro statico, ma dinamico. Non fotografa semplicemente il tempo trascorso, ma valuta il percorso compiuto. In questo modo, consente di distinguere tra chi si limita a rimanere e chi, invece, si integra realmente.

Dal punto di vista giuridico, l’utilizzo dell’Accordo di integrazione come parametro per la protezione complementare è pienamente compatibile con l’articolo 8 della CEDU. L’accordo può costituire un indice qualificato di integrazione, senza sostituire il giudizio di proporzionalità che il giudice è chiamato a svolgere. Al contrario, il requisito rigido dei cinque anni rischia di orientare eccessivamente questo giudizio, riducendo lo spazio della valutazione individuale.

Sostituire il criterio temporale con l’Accordo di integrazione significa, dunque, rendere il sistema più coerente con la funzione della protezione complementare. Significa collegare il diritto alla permanenza non al semplice decorso del tempo, ma al comportamento dello straniero. Significa, in definitiva, affermare un principio chiaro: la permanenza non è automatica, ma è il risultato di un percorso di integrazione.

Il dibattito parlamentare in corso rappresenta l’occasione per correggere l’impostazione del ddl. Inserire l’Accordo di integrazione come parametro centrale non è una scelta ideologica, ma una scelta tecnica, che consente di superare le distorsioni del criterio temporale e di costruire un sistema più equilibrato.

La protezione complementare, così riformata, può diventare uno strumento più efficace, capace di coniugare certezza del diritto e tutela dei diritti fondamentali. Diversamente, il rischio è quello di mantenere un modello che appare rigoroso, ma che in realtà resta ancorato a un criterio – il tempo – che non è in grado di rappresentare la complessità dell’integrazione.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Ein Visum als Druckmittel: Die Grenze zwischen ReImmigrazione und kollektiver Verantwortung

Zwei Entscheidungen des Rates der Europäischen Union aus demselben Jahr werfen eine Frage auf, die weit über die Verwaltung von Visa hinausreicht. Am 18. Mai 2026 beschloss der Rat, die seit 2024 geltenden restriktiven Visamaßnahmen gegenüber Äthiopien zu beenden, nachdem sich nach der Bewertung der Kommission die Zusammenarbeit bei der Identifizierung, der Ausstellung von Reisedokumenten…

Europa, le rivolte interrogano il patto sociale: il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone di ricostruire il rapporto fra Stato, regole e appartenenza

Europa, le rivolte interrogano il patto sociale: il Paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone di ricostruire il rapporto fra Stato, regole e appartenenza LA CRISI DEL PATTO SOCIALE COME QUESTIONE EUROPEA Le immagini di scontri, incendi e disordini che attraversano periodicamente diverse città europee alimentano una domanda politica: che cosa accade quando il rapporto fra persone,…

Berlino, il caso Elif Eralp e le contraddizioni dell’alleanza rosso-verde: quando la convergenza politica incontra il problema dell’estremismo

Berlino, il caso Elif Eralp e le contraddizioni dell’alleanza rosso-verde: quando la convergenza politica incontra il problema dell’estremismo IL CASO BERLINESE E LA QUESTIONE DELLE CONVERGENZE POLITICHE Il caso di Elif Eralp, esponente di Die Linke a Berlino, riporta l’attenzione su una questione già affrontata da ReImmigrazione.com: quali rapporti possono svilupparsi fra movimenti della sinistra…

Commenti

Lascia un commento

Altri articoli