Francia, la sostituzione etnica si può contestare, non vietare: la libertà di pensiero vale anche per le idee che non condividiamo

Francia, la sostituzione etnica si può contestare, non vietare: la libertà di pensiero vale anche per le idee che non condividiamo

Libertà di espressione, contrasto al razzismo e limiti del diritto penale nella proposta legislativa francese

IL PROBLEMA NON È CONDIVIDERE UNA TEORIA, MA STABILIRE SE POSSA ESSERE VIETATA

La proposta legislativa presentata in Francia da Sabrina Sebaihi e Steevy Gustave, deputati del gruppo ecologista, riapre una questione fondamentale per le democrazie europee: quale spazio deve essere riconosciuto alle opinioni politiche controverse quando riguardano l’immigrazione, l’identità nazionale e le trasformazioni demografiche?

L’iniziativa intende intervenire sulla disciplina francese
dell’incitamento alla discriminazione, all’odio e alla violenza, con particolare riferimento ai discorsi che richiamano la teoria del cosiddetto «grand remplacement», comunemente tradotta come «grande sostituzione».

La finalità dichiarata dai proponenti è rafforzare la tutela delle persone contro i discorsi razzisti e xenofobi. Si tratta di un obiettivo che trova riconoscimento nel diritto europeo e negli ordinamenti costituzionali democratici. Il problema riguarda tuttavia la delimitazione delle condotte punibili.

Una cosa è contrastare l’incitamento alla discriminazione e alla violenza. Altra cosa è impedire che un cittadino esprima una determinata interpretazione dei cambiamenti demografici o proponga una revisione delle politiche migratorie. Le due situazioni non possono essere considerate giuridicamente equivalenti.

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone una risposta istituzionale al fenomeno migratorio differente dalle teorie identitarie della sostituzione etnica. Questa diversità di
impostazione, tuttavia, non comporta la necessità di chiedere l’esclusione delle posizioni concorrenti dal dibattito democratico. La libertà di espressione deve essere riconosciuta anche quando le idee manifestate non coincidono con le nostre.

LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE SECONDO L’ARTICOLO 10 CEDU

L’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo riconosce a ogni persona il diritto alla libertà di espressione, comprendente la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni e idee senza ingerenze ingiustificate delle autorità pubbliche.

Il secondo paragrafo ammette restrizioni, ma le sottopone a condizioni rigorose. L’ingerenza deve essere prevista dalla legge, perseguire una finalità legittima e risultare necessaria in una società democratica.

Il contrasto all’incitamento all’odio razziale può certamente perseguire finalità legittime, quali la protezione dei diritti altrui e la prevenzione dei disordini. Questo riconoscimento, tuttavia, non esonera il legislatore dal rispettare i requisiti di necessità e proporzionalità.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Handyside contro Regno Unito del 7 dicembre 1976, ha affermato un principio fondamentale: la libertà di espressione tutela anche le idee che possono offendere, urtare o inquietare.

Il pluralismo democratico non presuppone infatti che tutte le opinioni siano condivise o considerate accettabili dalla maggioranza. Al contrario, richiede che il confronto pubblico possa comprendere posizioni radicalmente differenti, entro i limiti stabiliti dalla Convenzione.

Ne deriva che il carattere controverso di una teoria politica non costituisce, da solo, una ragione sufficiente per vietarne la manifestazione.

L’INCITAMENTO ALL’ODIO NON COINCIDE CON LA CRITICA DELLE POLITICHE MIGRATORIE

La giurisprudenza europea distingue la manifestazione di opinioni politiche dalle espressioni che, per contenuto e contesto, possono integrare incitamento all’odio, alla discriminazione o alla violenza.

La Corte EDU ha affrontato questa distinzione, fra le altre, nelle decisioni Féret contro Belgio del 16 luglio 2009, Vejdeland e altri contro Svezia del 9 febbraio 2012 e Perinçek contro Svizzera, Grande Camera, del 15 ottobre 2015.

Da tale giurisprudenza emerge l’importanza di una valutazione contestuale. Non basta isolare una parola o un’espressione. Occorre considerare il contenuto complessivo del messaggio, il contesto nel quale viene pronunciato, la posizione dell’autore, i destinatari e le possibili conseguenze.

Anche l’articolo 17 CEDU, relativo al divieto di abuso del diritto, può assumere rilievo rispetto a espressioni incompatibili con i valori fondamentali della Convenzione. La sua applicazione, tuttavia, richiede particolare rigore e non può trasformarsi in uno strumento generale per escludere dalla tutela convenzionale qualsiasi opinione radicale.

Questi principi consentono di distinguere situazioni differenti. Sostenere che la popolazione di un Paese abbia subito trasformazioni demografiche significative costituisce un’affermazione verificabile attraverso dati statistici. Sostenere che tali trasformazioni siano il risultato di un progetto intenzionale rappresenta una tesi ulteriore, che richiede prove specifiche.

Invitare invece a discriminare, perseguitare o aggredire persone in ragione della loro origine appartiene a un piano giuridico differente.

La libertà di discutere una trasformazione demografica non attribuisce alcun diritto di incitare alla discriminazione o alla violenza contro le persone coinvolte. Ma la necessità di reprimere queste ultime condotte non giustifica automaticamente il divieto delle prime.

IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E LA DETERMINATEZZA DELLE FATTISPECIE PENALI

La proposta francese merita attenzione anche sotto il profilo della prevedibilità della norma penale.

L’articolo 7 CEDU tutela il principio di legalità in materia penale. Nell’ordinamento italiano, l’articolo 25, secondo comma, della Costituzione stabilisce il principio della previa previsione legislativa del fatto punibile.

Queste garanzie richiedono che il destinatario della norma possa comprendere, con un grado ragionevole di prevedibilità, quali comportamenti siano vietati. Il legislatore deve quindi evitare formulazioni eccessivamente indeterminate, soprattutto quando incidono sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Il riferimento a una teoria politica può avere significati differenti secondo il contesto. Un autore può richiamare il grand remplacement per sostenerlo, contestarlo, analizzarne le origini oppure discuterne le implicazioni demografiche.

Non sarebbe conforme a un’applicazione rigorosa dei principi convenzionali considerare automaticamente equivalenti queste condotte. La questione decisiva riguarda dunque il contenuto effettivo della disposizione proposta e la sua interpretazione.

Se la norma continua a richiedere un incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza, il riferimento alla teoria costituisce un elemento da valutare all’interno della fattispecie. Se invece la formulazione o la sua applicazione finissero per colpire la semplice manifestazione di un’opinione, indipendentemente dal suo carattere concretamente illecito, emergerebbero problemi di compatibilità con le garanzie convenzionali.

L’ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E IL PLURALISMO DEMOCRATICO

La riflessione francese presenta un interesse diretto anche per l’ordinamento italiano.

L’articolo 21 della Costituzione riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La libertà di manifestazione del pensiero costituisce una condizione essenziale del pluralismo democratico.

Essa non impedisce al legislatore di contrastare condotte
discriminatorie o forme di propaganda e istigazione penalmente rilevanti, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla
giurisprudenza.

La legge 13 ottobre 1975, n. 654, e la successiva evoluzione normativa, oggi confluita anche nell’articolo 604-bis del codice penale, dimostrano che l’ordinamento italiano già conosce strumenti di repressione di determinate condotte di propaganda, istigazione e discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il problema non consiste quindi nell’affermare un’immunità generale delle opinioni politiche. Consiste nel garantire che l’intervento penale sia collegato a fattispecie sufficientemente determinate e costituzionalmente legittime.

Una democrazia deve poter contrastare il razzismo senza trasformare il diritto penale in uno strumento di controllo generalizzato delle interpretazioni politiche.

IL DIRITTO DI PROPORRE UNA REVISIONE DEL MODELLO MIGRATORIO

Il tema assume particolare rilievo quando il dibattito riguarda l’immigrazione.

I cittadini devono poter discutere la consistenza dei flussi migratori, la capacità dei sistemi pubblici, la trasformazione delle comunità locali, i requisiti per il soggiorno e le condizioni di accesso alla cittadinanza.

Devono poter proporre modelli differenti, compresi quelli che prevedono una revisione significativa delle politiche attualmente adottate.

Naturalmente, la libertà di proporre una riforma non implica che ogni contenuto della proposta sia giuridicamente realizzabile. Il legislatore rimane vincolato ai principi costituzionali, al diritto dell’Unione europea e agli obblighi internazionali.

Ma la discussione pubblica su una proposta e la sua eventuale attuazione normativa appartengono a momenti differenti.

Non tutto ciò che può essere legittimamente discusso può essere altrettanto legittimamente realizzato. Ma l’impossibilità giuridica di realizzare una proposta non determina automaticamente l’illiceità della sua discussione.

È una distinzione essenziale per preservare il carattere aperto del confronto democratico.

LA POSIZIONE DEL PARADIGMA «INTEGRAZIONE O REIMMIGRAZIONE»

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone una
riorganizzazione delle politiche migratorie fondata sulla
responsabilità individuale, sull’integrazione effettiva e sulla capacità dello Stato di governare ingresso, permanenza e ritorno nei casi consentiti dall’ordinamento.

Fra i suoi elementi istituzionali figurano il riconoscimento costituzionale del dovere di integrazione, il Ministero
dell’Integrazione e della ReImmigrazione e la Polizia
dell’Immigrazione.

La proposta si distingue dalla remigrazione identitaria perché non assume l’appartenenza etnica come criterio per determinare il diritto di permanenza.

La ReImmigrazione riguarda eventuali ritorni individuali, disciplinati dalla legge e sottoposti alle garanzie applicabili.

Questa differenza teorica e giuridica non comporta che le posizioni concorrenti debbano essere sottratte al dibattito pubblico.

Al contrario, il Paradigma intende proporre una diversa architettura istituzionale attraverso argomentazioni, confronto scientifico e discussione democratica.

La critica alle teorie identitarie può essere sviluppata sul piano storico, giuridico e politico, senza confondere la contestazione intellettuale con la repressione penale.

LA LIBERTÀ VA RICONOSCIUTA ANCHE A CHI DISSENTE

Il pluralismo costituzionale non può essere considerato una garanzia riservata alle opinioni che condividiamo.

Chi propone politiche migratorie più restrittive deve poter esporre le proprie ragioni entro i limiti della legge. Chi sostiene politiche più aperte deve godere della medesima libertà.

Chi critica le teorie della sostituzione etnica deve poterlo fare senza essere accusato di voler impedire il dibattito. E chi sostiene interpretazioni differenti deve poter essere sottoposto alla critica pubblica senza che ogni controversia politica venga automaticamente trasferita sul terreno penale.

Questa reciprocità costituisce una condizione del confronto democratico.

La repressione delle condotte effettivamente discriminatorie non deve essere confusa con l’eliminazione delle divergenze ideologiche. Il diritto penale interviene quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge, non per sostituire il dibattito culturale.

IL RISCHIO DI UNA DEMOCRAZIA CHE TEME LE IDEE

La risposta democratica a una teoria contestata dovrebbe essere anzitutto la discussione pubblica, accompagnata da dati, ricerca e argomentazioni.

La sanzione penale è uno strumento distinto, che richiede presupposti rigorosi e non può essere utilizzato per sostituire la confutazione intellettuale.

Il problema della proposta francese non può quindi essere risolto attraverso un giudizio astratto sulle intenzioni dei promotori. Occorre esaminare il testo, le condotte effettivamente punite, le garanzie previste e il rapporto con la giurisprudenza costituzionale ed europea.

La tutela delle persone contro il razzismo e la protezione della libertà di espressione non sono obiettivi necessariamente
incompatibili. La difficoltà consiste nel tracciare un confine giuridico sufficientemente preciso.

CONCLUSIONI: CONTESTARE LE IDEE SENZA CRIMINALIZZARE IL DISSENSO

La proposta francese impone di riflettere sul rapporto fra protezione delle persone e libertà di espressione.

Il contrasto al razzismo costituisce una finalità legittima e importante delle democrazie europee. Ma la sua attuazione deve rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità.

La teoria della sostituzione etnica può essere criticata nei suoi presupposti, nella lettura dei dati demografici e nelle conclusioni politiche.

Tale critica non richiede, tuttavia, di sostenere un divieto generalizzato della sua manifestazione.

Il Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone un modello alternativo di governo dell’immigrazione, fondato sull’integrazione effettiva e su responsabilità individuali e istituzionali.

La sua impostazione si sviluppa all’interno del confronto democratico e non presuppone la criminalizzazione delle teorie concorrenti.

Una democrazia costituzionale deve saper distinguere le idee che intende contestare dalle condotte che ha il potere di punire.

È proprio questa distinzione a garantire che la tutela delle persone e la libertà di espressione possano convivere all’interno dello Stato di diritto.

FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 7, 10 e 17. Corte EDU, Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, ricorso n. 5493/72. Corte EDU, Féret c. Belgio, 16 luglio 2009, ricorso n. 15615/07. Corte EDU, Vejdeland e altri c. Svezia, 9 febbraio 2012, ricorso n. 1813/07. Corte EDU, Grande Camera, Perinçek c. Svizzera, 15 ottobre 2015, ricorso n. 27510/08.
Costituzione italiana, articoli 3, 21 e 25.
Codice penale italiano, articolo 604-bis.
Legge francese del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, articolo 24. Proposta legislativa francese presentata il 30 ottobre 2026 dai deputati Sabrina Sebaihi e Steevy Gustave, da confrontare con il testo parlamentare ufficiale e gli eventuali emendamenti.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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