Oggi, 16 settembre 2026, si svolge la sessione CELI Immigrati dell’Università per Stranieri di Perugia per i livelli A2 CELI 1 i e B1 CELI 2 i cittadinanza. È un appuntamento apparentemente tecnico, ma in realtà fotografa un nodo centrale del sistema italiano: la conoscenza della lingua è già giuridicamente rilevante in più passaggi della permanenza dello straniero, senza che questi passaggi siano ancora ricondotti a un fascicolo unitario capace di descrivere la traiettoria di integrazione nel tempo.
Il livello A2 ha una funzione precisa. Il Ministero dell’Interno ricorda che la conoscenza della lingua italiana almeno a tale livello rileva sia per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sia nell’ambito dell’Accordo di integrazione disciplinato dall’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dal D.P.R. n. 179 del 2011. Il livello B1, invece, costituisce in via generale il requisito linguistico richiesto per la cittadinanza italiana nei casi previsti dalla legge, ferme le esenzioni stabilite dall’ordinamento. La sessione odierna mette quindi nello stesso luogo prove linguistiche che incidono su fasi giuridiche diverse del rapporto tra persona e Stato.
Il problema è che una certificazione linguistica, da sola, non coincide con l’integrazione. Dimostra una competenza specifica e verificabile, ed è proprio per questo preziosa; ma non dice, isolatamente, quale sia stato il percorso complessivo della persona, se abbia lavorato o studiato, se abbia conosciuto e rispettato gli obblighi fondamentali dell’ordinamento, se abbia adempiuto ai doveri familiari, se abbia consolidato relazioni sociali o se il suo percorso abbia subito interruzioni significative. La lingua è un indicatore, non la fotografia completa della
traiettoria.
L’ordinamento italiano dispone già di uno strumento che potrebbe diventare il luogo giuridico nel quale questi elementi vengono ordinati: l’Accordo di integrazione. Il Ministero dell’Interno lo definisce come un patto fondato su reciproci impegni tra Stato e cittadino straniero. Alla sottoscrizione vengono attribuiti sedici crediti; nel periodo di validità l’interessato deve raggiungere almeno trenta crediti e conseguire, tra l’altro, un livello di conoscenza della lingua italiana almeno A2, una sufficiente conoscenza della Costituzione e della vita civile italiana e, quando vi siano figli minori, garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico. Sono già previsti crediti acquisibili e crediti decurtabili.
Questo meccanismo, tuttavia, continua a vivere troppo spesso come segmento separato dalle successive decisioni sulla permanenza. Il certificato linguistico viene utilizzato per una pratica; il permesso di lungo periodo segue una propria istruttoria; la cittadinanza ne segue un’altra; il rinnovo del soggiorno risponde ancora ad altri requisiti. La conseguenza è una frammentazione amministrativa nella quale lo Stato dispone di numerosi dati sulla persona, ma non sempre dispone di una lettura ordinata e progressiva del suo percorso.
Il quarto pilastro del Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» muove precisamente da questa lacuna: l’Accordo di integrazione dovrebbe evolvere da adempimento iniziale a vero fascicolo giuridico della traiettoria individuale. Non significa attribuire alla sola lingua un valore assoluto. Significa, al contrario, collocare la competenza linguistica accanto agli altri elementi verificabili del percorso: formazione, lavoro, conoscenza civica, rispetto degli obblighi previsti dall’ordinamento, situazione familiare e progressiva autonomia. L’obiettivo è sostituire giudizi generici sull’integrazione con una documentazione ordinata, trasparente e controllabile.
Una simile evoluzione richiede garanzie altrettanto chiare. Gli indicatori devono essere stabiliti dalla legge o da fonti normative determinate; devono essere conoscibili in anticipo; devono tenere conto delle condizioni individuali e delle esenzioni previste; devono poter essere contestati e verificati. Soprattutto,
integrazione non può significare assimilazione culturale o rinuncia all’identità personale. Ciò che lo Stato può ragionevolmente pretendere è la conoscenza della lingua necessaria alla partecipazione civile, il rispetto delle regole e un percorso documentabile di inserimento, non l’adesione a un modello identitario uniforme.
La sessione CELI del 16 settembre offre allora un’immagine molto concreta di ciò che manca. L’Italia sa già esaminare e certificare una parte dell’integrazione; deve ancora imparare a collegare quella prova al resto della traiettoria. Se l’Accordo di integrazione diventasse davvero il fascicolo della permanenza, il passaggio dalla prima presenza alla stabilizzazione non sarebbe più affidato soltanto al trascorrere del tempo o a singoli requisiti isolati, ma a una sequenza verificabile: ingresso, permanenza, strumenti disponibili, percorso individuale, misurazione e decisione finale. È in questa continuità che l’integrazione può diventare una categoria giuridica concreta e che, quando le condizioni previste dall’ordinamento non siano raggiunte e il ritorno sia legalmente possibile, la ReImmigrazione può collocarsi come esito finale individualizzato e non come presunzione iniziale.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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