Il 15 settembre 2026 la Polizia di Stato di Bergamo ha diffuso un bilancio dell’attività dell’Ufficio Immigrazione che merita di essere letto oltre la sola cronaca dei rimpatri. Nel mese di agosto sono stati consegnati oltre 4.500 permessi di soggiorno e, nello stesso periodo, 44 titoli sono stati rigettati o revocati. Parallelamente, a partire dal mese di agosto, dieci cittadini stranieri sono stati rimpatriati nei Paesi di origine e altri dodici sono stati accompagnati nei Centri di permanenza per i rimpatri dopo gli accertamenti sulle rispettive posizioni. Sono numeri diversi per natura e funzione, che non possono essere sommati come se descrivessero la stessa procedura; letti insieme, però, mostrano con chiarezza che il governo dell’immigrazione passa soprattutto dalla valutazione delle singole posizioni giuridiche.
Nel dibattito pubblico l’attenzione tende a concentrarsi
alternativamente sui permessi rilasciati oppure sulle espulsioni eseguite, come se le due dimensioni fossero opposte. In realtà appartengono allo stesso sistema. Lo Stato deve essere capace tanto di riconoscere e stabilizzare la permanenza legittima quanto di negarla o farla cessare quando vengono meno i presupposti previsti dalla legge. La differenza non può dipendere dalla categoria generale dello “straniero”, ma dalla posizione concreta della persona, dal titolo richiesto o posseduto, dai requisiti applicabili e dagli eventuali elementi ostativi previsti dall’ordinamento.
Il Testo unico sull’immigrazione costruisce già questa logica attraverso procedimenti distinti. L’articolo 5 disciplina il rilascio, il rinnovo e la revoca dei titoli di soggiorno; l’articolo 13 regola le espulsioni amministrative; l’articolo 14 disciplina il
trattenimento nei CPR quando l’allontanamento non può essere eseguito immediatamente nei casi previsti dalla legge. Permesso, diniego, revoca, espulsione e trattenimento non sono gradini automatici di una stessa scala: ciascun provvedimento richiede presupposti propri, motivazione, garanzie procedimentali e possibilità di controllo giurisdizionale.
Il dato di Bergamo consente allora di mettere a fuoco uno dei punti centrali del Paradigma Integrazione o ReImmigrazione: la centralità della persona e della sua traiettoria individuale. Una politica migratoria seria non può decidere una volta per tutte al momento dell’ingresso chi sia destinato a restare e chi invece debba uscire. La permanenza è un percorso che può consolidarsi oppure deteriorarsi nel tempo e che deve essere osservato attraverso elementi giuridicamente rilevanti, senza scorciatoie ideologiche.
Ciò significa anche evitare una confusione frequente. I casi di rimpatrio richiamati nel bilancio bergamasco riguardano, secondo quanto reso noto, situazioni diverse e in alcuni casi persone gravate da precedenti penali o considerate socialmente pericolose. Questo non consente di trasferire automaticamente quelle caratteristiche sui 44 rigetti o revoche, che possono dipendere da presupposti differenti. La valutazione individuale serve precisamente a impedire che fenomeni diversi vengano fusi in una categoria indistinta, attribuendo a tutti ciò che riguarda soltanto alcuni.
La stessa logica deve valere anche sul versante dell’integrazione. Una traiettoria positiva non si esaurisce nel possesso materiale di un documento, così come una difficoltà amministrativa non coincide automaticamente con il fallimento dell’integrazione. Lavoro, autonomia abitativa, conoscenza della lingua, relazioni familiari e sociali, rispetto delle regole e continuità della presenza sono elementi che acquistano significato soltanto se ricostruiti nella storia concreta della persona e nei limiti in cui l’ordinamento consente di
considerarli. Misurare una traiettoria significa seguire nel tempo fatti verificabili, non attribuire identità
collettive.
In questo quadro, ReImmigrazione non è l’etichetta da applicare a chiunque perda un titolo di soggiorno. È, quando la legge lo consente e dopo le necessarie verifiche, il possibile esito finale di una traiettoria individuale che non consente più la
permanenza. Allo stesso modo, l’integrazione non è una presunzione definitiva derivante dal solo decorso del tempo: è il consolidamento progressivo di una presenza che diventa giuridicamente, socialmente e responsabilmente stabile.
Bergamo offre quindi un’immagine più utile di molte
contrapposizioni astratte: oltre 4.500 titoli consegnati, 44 decisioni negative o di cessazione del titolo e, su un distinto piano, rimpatri e trasferimenti nei CPR. Governare l’immigrazione significa essere capaci di distinguere: ingresso da permanenza, permanenza da integrazione, irregolarità da pericolosità, diniego da rimpatrio, e soprattutto una persona dall’altra. È da questa capacità amministrativa di seguire e valutare le traiettorie individuali che può nascere un sistema realmente orientato all’integrazione oppure, quando ne ricorrano i presupposti giuridici, alla ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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