Il 15 settembre 2026 Futuro Nazionale ha rilanciato pubblicamente la propria linea sulla remigrazione attraverso una dichiarazione di Roberto Vannacci diffusa sui canali social del partito e ripresa dalla stampa. Il passaggio prende le mosse dalla crisi di Ceuta e traduce quella lettura in una piattaforma molto netta: chiusura delle frontiere, nessuna futura regolarizzazione per chi sia entrato illegalmente, rimpatrio immediato degli stranieri irregolari e degli stranieri che commettano reati, ingresso temporaneo dei soli lavoratori qualificati ritenuti utili, stop ai
ricongiungimenti familiari e ai sussidi o alle facilitazioni destinati agli stranieri. È un fatto politico concreto che consente di chiarire una distinzione ormai indispensabile nel dibattito italiano: ReImmigrazione e remigrazione non sono due parole per indicare la stessa politica.
Una parte del problema indicato da Futuro Nazionale è reale e non va elusa. Uno Stato deve controllare le frontiere, distinguere l’ingresso regolare da quello irregolare, rendere effettive le decisioni di rimpatrio e disporre di accordi con i Paesi di origine che consentano di eseguire gli allontanamenti. Su questo terreno non serve una contrapposizione ideologica. La differenza emerge quando dal controllo della legalità si passa a regole costruite per categorie generali e predeterminate, nelle quali la posizione della singola persona rischia di essere assorbita dalla condizione di straniero, dall’originaria modalità di ingresso o da un giudizio astratto di utilità economica.
Il diritto europeo dei rimpatri mostra con chiarezza perché questa distinzione conta. La direttiva 2008/115/CE considera legittimo e necessario che gli Stati adottino decisioni di rimpatrio nei confronti dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ma costruisce la procedura attorno a una decisione riferita alla posizione individuale. Nell’applicazione della direttiva devono essere considerati l’interesse superiore del minore, la vita familiare e le condizioni di salute e deve essere rispettato il principio di non respingimento. L’effettività del ritorno, dunque, non coincide con l’automatismo: uno Stato forte è quello che decide e riesce a eseguire le decisioni legittime, non quello che elimina la verifica del caso concreto.
Lo stesso vale per il ricongiungimento familiare. La direttiva 2003/86/CE disciplina nell’Unione europea il diritto al
ricongiungimento e collega espressamente la vita familiare alla stabilità socioculturale e all’integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Proporre di eliminarlo in via generale significa quindi avanzare una scelta molto più ampia del semplice contrasto
all’immigrazione irregolare: significa mettere in discussione uno degli istituti attraverso i quali l’ordinamento europeo organizza la migrazione legale e la permanenza familiare. È una proposta politica che può essere discussa, ma va chiamata con il suo nome e misurata rispetto ai vincoli europei e costituzionali, non confusa con la normale esecuzione dei rimpatri.
È qui che il Paradigma «Integrazione o
ReImmigrazione» segue una strada diversa. Il suo punto di partenza non è stabilire in anticipo quali categorie debbano andarsene, ma costruire una sequenza giuridica: ingresso, permanenza, dovere di integrazione, disponibilità effettiva degli strumenti, percorso individuale, misurazione della traiettoria e, infine, integrazione oppure ReImmigrazione quando la permanenza non abbia più una base giuridica sostenibile. Il ritorno non viene escluso né attenuato; viene collocato alla fine di un procedimento nel quale lo Stato ha prima definito le condizioni, offerto gli strumenti e verificato il comportamento della persona.
Anche l’equazione tra commissione di un reato e rimpatrio immediato richiede questa precisione. Nell’ordinamento italiano la condanna penale può avere conseguenze rilevantissime sul soggiorno e, in determinate condizioni, sull’espulsione; tuttavia straniero condannato, straniero irregolare e straniero espellibile non sono categorie giuridicamente coincidenti. Cambiano il titolo di soggiorno, la durata della permanenza, i legami familiari, le eventuali forme di protezione, la pericolosità accertata e le specifiche condizioni previste dalla legge. Trasformare ogni condanna in un automatismo generalizzato può sembrare più semplice, ma sposta il sistema dalla responsabilità individuale alla classificazione preventiva.
C’è poi un secondo elemento di distanza. Limitare l’ingresso ai soli lavoratori qualificati «utili» riduce l’immigrazione a una funzione economica. Il Paradigma rifiuta proprio questa impostazione: la persona non coincide con il posto di lavoro che
occupa. Il lavoro è uno strumento essenziale di autonomia e uno degli indicatori della traiettoria, ma non esaurisce lingua, formazione civica, rispetto delle regole, relazioni sociali, stabilità abitativa, responsabilità familiare e partecipazione alla comunità. Un sistema che ammettesse soltanto chi serve temporaneamente al mercato potrebbe essere selettivo, ma non per questo avrebbe costruito una politica dell’integrazione.
La discussione aperta da Futuro Nazionale è quindi utile proprio perché obbliga a separare concetti che nel linguaggio pubblico vengono frequentemente sovrapposti. Controllo delle frontiere, rimpatri effettivi e dovere di integrazione possono convivere con una rigorosa individualizzazione delle decisioni. La
remigrazione, quando assume la forma di una politica rivolta preventivamente a categorie di stranieri, parte dal risultato che vuole ottenere; ReImmigrazione parte invece dal percorso che lo Stato deve governare e dalla posizione giuridica della singola persona. È una differenza di metodo, di diritto e di finalità: non un dettaglio lessicale, ma il confine tra una politica identitaria del ritorno e un sistema di governo della permanenza.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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