Nel dibattito pubblico contemporaneo il lessico dell’immigrazione sta diventando esso stesso terreno di conflitto politico e giuridico. È precisamente in questa dimensione che si colloca la necessità di una chiarificazione concettuale intorno a due termini sempre più frequentemente accostati, ma impropriamente assimilati: “ReImmigrazione” e “remigrazione”. La sovrapposizione semantica tra queste due espressioni produce un equivoco…
Nel dibattito pubblico contemporaneo il lessico dell’immigrazione sta diventando esso stesso terreno di conflitto politico e giuridico. È precisamente in questa dimensione che si colloca la necessità di una chiarificazione concettuale intorno a due termini sempre più frequentemente accostati, ma impropriamente assimilati: “ReImmigrazione” e “remigrazione”. La sovrapposizione semantica tra queste due espressioni produce un equivoco che non è soltanto linguistico, ma teorico, normativo e persino costituzionale. Per questa ragione la distinzione non è accessoria, bensì necessaria.
La ReImmigrazione, nel significato qui proposto e sviluppato come paradigma autonomo, non coincide con un progetto identitario di espulsione collettiva né con una teoria etno-politica della sostituzione demografica. Essa si colloca, al contrario, nel perimetro dello Stato di diritto e assume come proprio presupposto la centralità dell’integrazione come criterio ordinatore delle politiche migratorie. In questa prospettiva il soggiorno non è concepito come una mera permanenza temporale, ma come relazione giuridica fondata su un percorso verificabile di integrazione, costruito attraverso lavoro, conoscenza linguistica, rispetto delle regole e partecipazione sociale.
È su questo terreno che si colloca il significato autentico della formula “Integrazione o ReImmigrazione”. Non si tratta di uno slogan, ma di una proposta ordinamentale. La permanenza regolare non viene subordinata a un’appartenenza etnica o culturale, ma alla tenuta di un patto giuridico-sociale. Quando tale patto si realizza, l’integrazione legittima e rafforza il soggiorno. Quando invece tale percorso fallisce radicalmente, o viene rifiutato, si apre il tema del ritorno, non come misura identitaria ma come conseguenza giuridica.
Ed è qui che emerge la distanza dalla remigrazione nel senso politico corrente del termine. In quel lessico, sempre più presente in alcuni ambienti europei, il rimpatrio tende a essere configurato come progetto di riorganizzazione etno-demografica dello spazio nazionale, spesso indipendentemente dalla condotta individuale, dal grado di integrazione o dalla posizione giuridica del singolo. La logica è identitaria. La persona viene assunta come appartenente a una categoria da rimuovere. Il criterio è collettivo.
La logica della ReImmigrazione è opposta. Il criterio è individuale. Non si fonda sull’origine, ma sul rapporto tra integrazione e permanenza. Non opera come misura indiscriminata, ma come esito di una valutazione giuridica. Non presuppone una categoria da espellere, ma un sistema che condiziona il radicamento alla reciprocità tra diritti e doveri.
Questo punto è decisivo anche sul piano tecnico. La ReImmigrazione, così intesa, si muove dentro coordinate coerenti con il diritto costituzionale, con il diritto dell’Unione e con la tradizione europea del bilanciamento tra sovranità, diritti fondamentali e ordine pubblico. Non è estranea, anzi dialoga, con strumenti già esistenti: accordi di integrazione, misure di rimpatrio volontario assistito, valutazioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU, meccanismi di protezione complementare fondati sul radicamento.
In questa lettura, il rimpatrio non è l’opposto dell’integrazione; ne è il possibile rovescio quando l’integrazione non si realizza. Ecco perché la ReImmigrazione non è un paradigma di esclusione, ma un paradigma di condizionalità.
Anzi, si potrebbe sostenere che proprio questa impostazione consenta di superare l’alternativa sterile tra immigrazionismo indiscriminato e pulsioni espulsive. Il sistema attuale oscilla spesso tra questi due poli. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone invece una terza via: non apertura senza condizioni, non rimpatrio come ideologia, ma integrazione come regola e ritorno come conseguenza giuridicamente ordinata.
La distinzione semantica, allora, non è una disputa terminologica. È una linea di confine teorica. Confondere ReImmigrazione e remigrazione significa confondere un modello giuridico con una dottrina identitaria. Significa attribuire alla prima presupposti che non possiede. Ed è per questo che tale distinzione va presidiata.
Ogni paradigma nuovo passa anzitutto dalla precisione delle parole. Nel diritto, nominare male significa spesso pensare male. E pensare male produce cattive politiche.
Per questo chiarire che ReImmigrazione non è remigrazione non è un esercizio difensivo. È l’atto fondativo di una costruzione teorica che rivendica autonomia, coerenza e cittadinanza nel dibattito pubblico.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.
Negli ultimi mesi il termine “remigrazione” è entrato con forza nel dibattito pubblico europeo. Se ne parla sempre di più, spesso in modo generico, spesso senza un reale inquadramento giuridico.
Ed è proprio qui che nasce un equivoco che va chiarito subito.
La ReImmigrazione non è la remigrazione.
La somiglianza tra i due termini non è un errore, ma una scelta consapevole. È una scelta strategica. Serve a entrare in un dibattito già esistente, per cambiarne completamente il significato.
La remigrazione, per come viene proposta, si muove su un piano politico e spesso collettivo. Parla di categorie, di gruppi, di appartenenze. Ma fatica a confrontarsi con i vincoli del diritto, con i diritti fondamentali, con la necessità di valutazioni individuali.
La ReImmigrazione, invece, è un concetto giuridico.
Non riguarda chi è la persona, ma cosa fa. Non riguarda l’origine, ma il comportamento all’interno dell’ordinamento. E soprattutto, non è una misura automatica: è il risultato di una valutazione individuale.
Il punto centrale è semplice, ma decisivo: il diritto di rimanere in uno Stato non può essere completamente sganciato da un percorso reale di integrazione.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’integrazione non è uno slogan. È un criterio giuridico. Si basa su lavoro, lingua e rispetto delle regole.
Se questo percorso esiste, il diritto di restare si consolida. Se questo percorso manca, si apre il tema della ReImmigrazione.
Non come scelta ideologica, ma come conseguenza giuridica.
Ed è qui la differenza vera: la remigrazione prova a stabilire chi deve andare via. La ReImmigrazione stabilisce chi ha titolo per restare.
Può sembrare una differenza sottile. In realtà, cambia tutto.
Perché significa riportare il tema dell’immigrazione dentro il diritto, dentro le procedure, dentro le garanzie.
La scelta del termine “ReImmigrazione” serve esattamente a questo: non evitare il confronto, ma affrontarlo sullo stesso piano linguistico per superarlo sul piano giuridico.
Due parole simili, due modelli opposti.
E su questo si gioca una parte decisiva del futuro delle politiche migratorie.
Grazie per l’ascolto. A presto con un nuovo episodio.
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E la sanatoria, per definizione, non è una politica strutturale. È un intervento straordinario che regolarizza situazioni esistenti senza incidere sui criteri di fondo del sistema.
Il problema, però, non è solo questo.
Il problema è come si regolarizza.
La sanatoria spagnola – come altre esperienze analoghe – interviene sulla presenza, ma non richiede un vero accertamento dell’integrazione. Non verifica in modo strutturato elementi essenziali come la stabilità lavorativa reale, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole in un percorso continuativo.
Regolarizza.
Ma non seleziona.
Ed è qui che il sistema perde coerenza giuridica.
Perché se la permanenza sul territorio viene riconosciuta senza un collegamento a parametri oggettivi di integrazione, il diritto di soggiorno diventa, di fatto, sganciato da qualsiasi funzione ordinamentale.
Si passa da un sistema fondato su requisiti a un sistema fondato sulla presenza.
Questo approccio produce un effetto immediato: risolve situazioni individuali nel breve periodo.
Ma ne produce uno strutturale, molto più rilevante: invia il messaggio che l’integrazione non è necessaria per rimanere.
Ed è questo il punto che nel dibattito viene sistematicamente evitato.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la regolarizzazione non è esclusa, ma è subordinata a criteri chiari e verificabili. Non basta essere presenti. Occorre dimostrare un percorso: lavoro reale, inserimento sociale, rispetto delle regole.
Senza questo passaggio, ogni sanatoria diventa un fattore di ulteriore disallineamento del sistema.
Il confronto con la Spagna, quindi, è utile.
Ma solo per chiarire cosa non funziona.
Perché regolarizzare senza chiedere integrazione non è una soluzione.
È, al contrario, la conferma di un modello che ha rinunciato a governare il fenomeno e si limita, periodicamente, a prenderne atto.
Nel dibattito contemporaneo sull’immigrazione, il termine “remigrazione” — nella sua versione italiana e anglosassone (remigration) — ha acquisito una crescente visibilità. Si tratta, tuttavia, di una nozione che si muove prevalentemente su un piano politico e identitario, priva di una strutturazione giuridica compiuta e, soprattutto, difficilmente conciliabile con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e sovranazionale.
In questo contesto si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che introduce una categoria concettuale solo apparentemente affine, ma in realtà radicalmente diversa: la ReImmigrazione.
La scelta di questo termine non è casuale, né tantomeno equivoca. È una decisione consapevole, che risponde a una precisa esigenza teorica e strategica: entrare nello spazio semantico già occupato dalla “remigrazione” per ridefinirne completamente i presupposti sul piano giuridico.
Se si fosse optato per una terminologia neutra — ad esempio “revoca del soggiorno per mancata integrazione” o “rimpatrio amministrativo qualificato” — si sarebbe ottenuta una maggiore distanza formale, ma al prezzo di una sostanziale irrilevanza nel dibattito pubblico. Il diritto, quando vuole incidere, non può limitarsi a descrivere: deve anche costruire categorie capaci di orientare il confronto.
La somiglianza tra “remigrazione” e “ReImmigrazione”, dunque, non è un errore linguistico, ma uno strumento concettuale.
È proprio questo parallelismo che consente di evidenziare, con maggiore forza, la distanza tra i due modelli.
La remigrazione, per come emerge nel dibattito pubblico, si configura come una proposta generalizzata, spesso fondata su criteri indistinti e su logiche di appartenenza. È una nozione che, nella maggior parte delle sue declinazioni, non si confronta con i vincoli derivanti dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, né con il principio di non refoulement di cui all’art. 19 del d.lgs. 286/1998, né con la necessità di una valutazione individuale e proporzionata.
La ReImmigrazione, al contrario, si colloca integralmente all’interno del diritto positivo.
Non riguarda l’origine della persona, ma il suo comportamento giuridicamente rilevante. Non è una categoria collettiva, ma l’esito di una valutazione individuale. Non è una misura automatica, ma il risultato di un procedimento amministrativo fondato su parametri verificabili.
Il presupposto centrale è chiaro: l’integrazione non è un fatto meramente sociale, ma un elemento giuridico rilevante ai fini del soggiorno.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il diritto di permanere nel territorio dello Stato non può essere sganciato da un percorso concreto e verificabile di integrazione, articolato su tre pilastri fondamentali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole. Non si tratta di introdurre nuovi obblighi, ma di dare effettività a strumenti già esistenti nell’ordinamento, come l’accordo di integrazione di cui al D.P.R. 179/2011.
La ReImmigrazione interviene, dunque, non come misura ideologica, ma come conseguenza giuridica del mancato rispetto di tali parametri, nel rispetto dei principi di proporzionalità, individualizzazione e tutela dei diritti fondamentali.
In questo senso, essa si pone in continuità con istituti già presenti nel sistema, quali la protezione complementare ex art. 19 TUI, che costituisce oggi il vero laboratorio giuridico in cui il rapporto tra integrazione e diritto al soggiorno trova una concreta applicazione.
Il punto decisivo è che la ReImmigrazione non stabilisce chi deve essere allontanato in base a categorie astratte, ma chi non ha titolo per rimanere in base a criteri giuridicamente determinati.
La scelta del termine, pertanto, risponde anche a una esigenza di egemonia del linguaggio. Nel dibattito pubblico, le parole non sono mai neutre: definiscono il perimetro delle soluzioni possibili. Lasciare il campo alla “remigrazione” significa accettarne implicitamente l’impostazione. Introdurre la “ReImmigrazione” significa, invece, spostare il baricentro del discorso, riportandolo dentro il diritto.
È necessario essere chiari: la ReImmigrazione non è una versione attenuata della remigrazione. Non ne condivide i presupposti, né le finalità. È un paradigma alternativo, costruito per essere compatibile con l’ordinamento costituzionale, con il diritto dell’Unione Europea e con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La somiglianza terminologica, lungi dal generare ambiguità, consente di rendere immediatamente percepibile questa differenza. Due parole simili, due modelli opposti.
In definitiva, la scelta di utilizzare il termine “ReImmigrazione” non nasce dall’esigenza di avvicinarsi alla remigrazione, ma dalla volontà di confrontarsi con essa sul piano linguistico per superarla sul piano giuridico.
Non un’alternativa terminologica, ma un’alternativa di sistema.
In the United Kingdom, the debate on immigration often revolves around border control, labour shortages and the pressure on public services, particularly the National Health Service (NHS). Across Europe, however, a broader discussion is emerging about how immigration, integration and the sustainability of welfare systems are interconnected. In this context, Italy represents an important case…
La dodicesima edizione dei rapporti ministeriali sulle principali comunità migranti presenti in Italia offre elementi empirici di particolare rilevanza per una riflessione non soltanto sociologica, ma propriamente giuridico-istituzionale, sul funzionamento del modello italiano di integrazione. Letti al di là della loro funzione descrittiva, tali rapporti pongono infatti una questione di sistema: se l’integrazione costituisce, nel…
Nel dibattito pubblico contemporaneo il termine “remigrazione” viene spesso utilizzato in modo indistinto, talvolta evocato come soluzione radicale alle criticità del fenomeno migratorio. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, tale nozione appare priva di una reale consistenza normativa e, soprattutto, incompatibile con l’architettura costituzionale e sovranazionale vigente.
Diverso è il discorso per ciò che può essere definito “ReImmigrazione”. Non si tratta di una semplice variazione terminologica, ma di un paradigma giuridico che emerge in modo sempre più evidente dalla giurisprudenza recente e, in particolare, dall’elaborazione giudiziale in materia di protezione complementare.
Per comprendere la differenza, occorre partire da un dato di fondo: il diritto dell’immigrazione, nella sua evoluzione più recente, non è più costruito esclusivamente sull’ingresso, ma sulla permanenza. E la permanenza, come dimostrano le decisioni dei Tribunali di Bologna e Venezia del 2026, è oggi valutata alla luce di un criterio sostanziale: l’integrazione.
La remigrazione, nel significato con cui è generalmente utilizzata nel dibattito politico, si configura come un’idea di rimpatrio generalizzato, spesso svincolato da una valutazione individuale della posizione dello straniero. In questa prospettiva, il presupposto non è il comportamento del soggetto, ma la sua condizione originaria di straniero. È una logica che tende all’automatismo e che, proprio per questo, si pone in tensione con i principi fondamentali dell’ordinamento.
Il diritto vigente, infatti, si muove in direzione opposta. Gli artt. 5 e 19 del Testo Unico Immigrazione, letti alla luce dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 3 della Costituzione, impongono una valutazione individuale, concreta e proporzionata. Non è giuridicamente ammissibile un allontanamento che prescinda dalla considerazione della vita privata e familiare costruita dallo straniero sul territorio.
È qui che si innesta il concetto di ReImmigrazione.
La ReImmigrazione non è una politica di espulsione indiscriminata, ma la conseguenza giuridica di un sistema che ha già individuato nell’integrazione il proprio criterio regolatore. Se la giurisprudenza riconosce che il radicamento sociale, lavorativo e relazionale fonda un diritto alla permanenza, ne deriva, in modo speculare, che l’assenza di tale radicamento legittima il venir meno di quel diritto.
Non si tratta di introdurre un nuovo istituto, ma di portare a coerenza il sistema esistente.
Le decisioni esaminate mostrano con chiarezza questo passaggio. Il giudice non si limita a verificare l’assenza di pericoli nel Paese di origine, ma valuta positivamente il percorso di integrazione: lavoro stabile o progressivo, autonomia economica, inserimento abitativo, relazioni sociali, conoscenza della lingua, rispetto delle regole. Quando questi elementi sono presenti, la protezione viene riconosciuta. Quando mancano, il sistema non può restare neutro.
La ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio: è la risposta ordinamentale alla mancata integrazione.
A differenza della remigrazione, essa non si fonda su categorie astratte o su appartenenze, ma su comportamenti concreti e verificabili. Non è una misura generalizzata, ma un esito individualizzato, frutto di un bilanciamento tra interessi contrapposti. Non contrasta con i diritti fondamentali, perché ne costituisce il rovescio coerente: se il diritto tutela l’integrazione, non può ignorarne l’assenza.
Il punto centrale, dunque, non è scegliere tra apertura e chiusura, ma definire un criterio giuridico chiaro. E questo criterio, già oggi, è sotto gli occhi dell’interprete: la qualità della permanenza.
La remigrazione resta un concetto politico, privo di ancoraggio normativo e difficilmente compatibile con l’ordinamento multilivello dei diritti. La ReImmigrazione, al contrario, è un paradigma giuridico emergente, che si sviluppa all’interno del sistema e ne valorizza le logiche interne.
Il futuro del diritto dell’immigrazione non sarà determinato da slogan o categorie ideologiche, ma dalla capacità di tradurre in regole coerenti ciò che la giurisprudenza ha già chiarito: la permanenza non è un dato acquisito, ma il risultato di un percorso.
Un percorso che il diritto è chiamato a valutare, riconoscere o, quando necessario, interrompere.
Il dibattito europeo sull’immigrazione, all’indomani delle più recenti elezioni del Parlamento europeo, ha assunto toni sempre più netti e polarizzati. Da un lato, emerge con forza il concetto di “remigrazione”, diffusosi soprattutto nel dibattito politico e mediatico francese e tedesco; dall’altro, si rende evidente l’assenza di un modello giuridico coerente capace di governare, in modo sistematico, il rapporto tra presenza dello straniero e permanenza legittima sul territorio dell’Unione.
È in questo contesto che si colloca la distinzione, non meramente terminologica ma strutturale, tra remigrazione e ReImmigrazione.
La remigrazione, nella sua formulazione più diffusa nel dibattito europeo contemporaneo, trae origine da una matrice teorica ben precisa: quella della cosiddetta “sostituzione etnica” (nota anche come Grand Remplacement nella dottrina francese), secondo cui i flussi migratori determinerebbero una progressiva sostituzione demografica delle popolazioni europee. È da questa impostazione che deriva l’idea di un ritorno – forzato o incentivato – degli stranieri nei Paesi di origine, non soltanto in relazione a situazioni di irregolarità, ma anche con riferimento a soggetti regolarmente soggiornanti.
Si tratta, dunque, di un paradigma che si colloca su un piano essenzialmente collettivo e identitario, nel quale la posizione individuale del singolo tende a essere assorbita in una valutazione più ampia, riferita alla composizione demografica e culturale della società. Proprio questo elemento costituisce il principale punto di frizione con il diritto europeo.
Il sistema giuridico dell’Unione, così come quello convenzionale, è costruito attorno alla centralità della persona e alla necessità di una valutazione individuale delle situazioni giuridiche. L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela la vita privata e familiare, imponendo un bilanciamento concreto e caso per caso tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali dello straniero. Analogamente, il principio di non discriminazione e quello di proporzionalità impediscono l’adozione di misure generalizzate fondate su criteri astratti o collettivi.
Ne consegue che la remigrazione, pur rappresentando una risposta politica a una percezione diffusa di crisi del modello multiculturalista, si presenta come un costrutto difficilmente traducibile in norme giuridiche compatibili con l’ordinamento europeo. Essa rimane, in sostanza, una categoria politica forte sul piano comunicativo ma debole sotto il profilo della sostenibilità giuridica.
Di segno opposto è il paradigma della ReImmigrazione.
La ReImmigrazione si fonda su un presupposto radicalmente diverso: non l’appartenenza, ma il comportamento. Non la categoria, ma la posizione individuale. Essa si inserisce pienamente nel perimetro del diritto vigente e si sviluppa a partire da strumenti già esistenti nell’ordinamento italiano ed europeo, primo fra tutti la protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, letta in combinazione con l’art. 8 CEDU.
In questa prospettiva, il diritto a rimanere sul territorio non è automatico né incondizionato, ma è il risultato di un processo verificabile di integrazione, articolato su elementi concreti quali il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole. La permanenza diventa così l’esito di una valutazione individuale fondata su dati oggettivi, mentre la perdita dei presupposti di integrazione comporta, in modo fisiologico e non ideologico, l’uscita dal territorio nazionale.
Ciò che distingue la ReImmigrazione dalla remigrazione è, dunque, la sua piena compatibilità con il diritto europeo. Non vi è alcuna compressione arbitraria dei diritti fondamentali, né alcuna generalizzazione indebita. Al contrario, il modello si fonda su una applicazione rigorosa e coerente dei principi già riconosciuti dall’ordinamento: proporzionalità, individualizzazione della decisione, bilanciamento tra interesse pubblico e diritti della persona.
Le recenti dinamiche politiche in Francia, Germania e Regno Unito dimostrano come il tema dell’immigrazione sia stato progressivamente sottratto a un approccio meramente emergenziale per assumere una dimensione strutturale. Tuttavia, il rischio evidente è che tale evoluzione si traduca in una radicalizzazione del dibattito, senza un corrispondente sviluppo di strumenti giuridici adeguati.
La remigrazione, in questo senso, rappresenta una risposta politica immediata ma non sostenibile nel medio-lungo periodo. La ReImmigrazione, al contrario, si propone come un modello capace di coniugare rigore e legalità, selezione e tutela dei diritti, sicurezza e integrazione.
Il punto centrale non è decidere se gli stranieri debbano restare o essere rimpatriati. Il punto è stabilire a quali condizioni ciò avvenga, e soprattutto attraverso quali strumenti giuridici.
In assenza di un paradigma chiaro, il sistema resta esposto a oscillazioni continue tra apertura indiscriminata e chiusura ideologica. La ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio, offrendo una chiave di lettura e di intervento che consente di superare tale dicotomia.
Non si tratta di introdurre nuove categorie, ma di dare coerenza a quelle esistenti. Non si tratta di inventare nuove norme, ma di applicare in modo sistematico quelle già vigenti.
In definitiva, mentre la remigrazione resta un concetto politico in cerca di legittimazione giuridica, la ReImmigrazione si presenta come un modello giuridico in grado di orientare il futuro delle politiche migratorie europee.
Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intégration ou ReImmigration, je suis l’avocat Fabio Loscerbo. Aujourd’hui, je voudrais expliquer au public français un débat qui se développe en Italie, mais qui concerne plus largement toute l’Europe. Dans le projet de loi italien sur l’immigration 2026, demeure l’idée que cinq années de séjour légal pourraient servir…
Spaniens Regularisierung unter Sánchez: Modell oder Kapitulation? Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration, ich bin Rechtsanwalt Fabio Loscerbo. Heute möchte ich mit dem deutschen Publikum über eine Debatte sprechen, die weit über Spanien hinausreicht und ganz Europa betrifft: die von der Regierung Sánchez vorgeschlagene groß angelegte Regularisierung. Ist das ein Modell…
L’articolo pubblicato su il manifesto (https://ilmanifesto.it/remigrazione-modello-svezia) affronta il tema della cosiddetta “remigrazione” prendendo a riferimento il caso svedese, con un taglio critico e fortemente orientato a evidenziarne i rischi sul piano dei diritti.
Dal punto di vista giuridico, il primo elemento da chiarire è la distinzione concettuale. Il termine “remigrazione”, così come utilizzato nel dibattito europeo, tende a evocare interventi generalizzati e non sempre fondati su valutazioni individuali, con possibili profili di incompatibilità rispetto ai principi dell’ordinamento europeo e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
È proprio su questo punto che si rende necessaria una precisazione: il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca su un piano radicalmente diverso. Non si tratta di politiche indistinte o collettive, ma di un modello giuridico fondato su accertamenti individuali, progressivi e verificabili.
Il caso svedese, richiamato nell’articolo, è interessante perché evidenzia le difficoltà di un sistema che ha puntato molto sull’accoglienza, ma che oggi si confronta con problemi legati alla tenuta dell’integrazione. Tuttavia, la risposta non può essere una generalizzazione del rimpatrio, bensì una maggiore strutturazione dei criteri di permanenza.
In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di superare la contrapposizione tra accoglienza e allontanamento. La permanenza sul territorio è legittima quando vi è integrazione effettiva; in caso contrario, il sistema deve prevedere conseguenze coerenti, ma sempre sulla base di una valutazione individuale.
Il dato che emerge è chiaro: il dibattito sulla “remigrazione” rischia di muoversi su categorie improprie. La vera questione, invece, è costruire un modello giuridico che renda prevedibile e trasparente il rapporto tra integrazione e permanenza, evitando sia automatismi sia ambiguità.
Nel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica, un istituto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella giurisprudenza di merito e nella prassi delle autorità amministrative. La protezione complementare rappresenta infatti uno degli snodi centrali nel rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero, applicazione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e strumenti di governo dei fenomeni migratori.
Il ciclo formativo è articolato in tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un diverso profilo dell’istituto. Il primo incontro sarà dedicato alla protezione complementare nella giurisprudenza di merito, con particolare attenzione ai criteri applicativi elaborati dai Tribunali ordinari e al rapporto con i principi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il secondo incontro affronterà la protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione, esaminando il rapporto tra l’istituto e i diversi modelli interpretativi sviluppati nel dibattito europeo, con particolare riferimento al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il terzo appuntamento sarà invece dedicato agli aspetti più operativi, con un approfondimento sulle tecniche di predisposizione della domanda di protezione complementare, sull’attività istruttoria difensiva e sul ruolo delle Commissioni territoriali e delle Questure nelle procedure amministrative.
L’obiettivo dei corsi è fornire agli avvocati e agli operatori del diritto strumenti interpretativi e operativi aggiornati, utili per affrontare le questioni giuridiche connesse alla protezione complementare alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e del quadro normativo europeo.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato in Bologna Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il dibattito europeo sull’immigrazione soffre oggi di un vizio strutturale: la distanza crescente tra rappresentazione politica del fenomeno e sua reale configurazione giuridica. Da un lato, si registra una presa d’atto sempre più esplicita del fallimento del multiculturalismo; dall’altro, si diffondono teorie radicali – quali la remigrazione e la cosiddetta “teoria della sostituzione etnica” – che pretendono di offrire una risposta sistemica, ma che non sono giuridicamente traducibili. Ciò che manca, in realtà, è un criterio normativo capace di governare l’integrazione.
Il fallimento del multiculturalismo non è una categoria astratta. È stato esplicitamente riconosciuto, sul piano politico, da leader europei in momenti diversi. Nel 2010, il Cancelliere tedesco Angela Merkel dichiarava che il modello multiculturale aveva “completamente fallito”; nel 2011, il Primo Ministro britannico David Cameron parlava di “state multiculturalism” come fattore di disintegrazione; più recentemente, il Presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto l’esistenza di fenomeni di “separatismo” all’interno del territorio nazionale. Queste affermazioni non hanno valore normativo, ma riflettono una crisi reale.
Tale crisi emerge con chiarezza nei dati istituzionali. In Svezia, la Polismyndigheten classifica periodicamente le cosiddette vulnerable areas e particularly vulnerable areas, ossia contesti urbani caratterizzati da criminalità organizzata, pressione sui testimoni, difficoltà operative per le forze dell’ordine e presenza di economie parallele. Non si tratta di territori sottratti alla sovranità statale, ma di ambiti in cui l’effettività del diritto risulta significativamente ridotta.
Analogamente, in Francia, i Quartiers prioritaires de la politique de la ville rappresentano aree urbane con indicatori critici: alta disoccupazione giovanile, forte concentrazione di popolazione di origine immigrata e tensioni ricorrenti con le istituzioni. I dati statistici ufficiali mostrano come in tali quartieri si registrino livelli di marginalità significativamente superiori alla media nazionale.
Questi fenomeni non possono essere liquidati come mere costruzioni mediatiche, ma neppure possono essere descritti con categorie improprie come “no-go zones”. Il punto giuridicamente rilevante è un altro: l’ordinamento consente la permanenza sul territorio senza un effettivo controllo sull’integrazione.
Sul piano normativo europeo, la centralità della tutela della vita privata e familiare ha progressivamente consolidato un orientamento giurisprudenziale che limita l’allontanamento dello straniero radicato sul territorio e impone una valutazione caso per caso, fondata sul principio di proporzionalità e sul grado di integrazione raggiunto.
Il paradosso è evidente: l’integrazione rileva come fattore ostativo all’espulsione, ma non esiste un meccanismo giuridico che la imponga o la verifichi in modo sistematico. L’integrazione è un elemento difensivo, non un requisito strutturale.
Anche nell’ordinamento italiano, strumenti formalmente orientati all’integrazione risultano sostanzialmente inefficaci. L’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011, basato su un sistema a punti, avrebbe dovuto introdurre un modello di valutazione progressiva dell’inserimento dello straniero. Tuttavia, la sua applicazione pratica è rimasta marginale, priva di reale incidenza sulla stabilità del titolo di soggiorno.
Sul versante socio-economico, i dati Eurostat e OECD evidenziano criticità persistenti: tassi di occupazione inferiori per i cittadini di Paesi terzi, maggiore incidenza della disoccupazione giovanile nelle aree urbane a forte concentrazione migratoria, livelli di istruzione mediamente più bassi. Questi elementi non determinano automaticamente fenomeni di devianza, ma, combinati con la segregazione territoriale, contribuiscono alla formazione di contesti sociali chiusi.
In questo scenario si inseriscono le teorie della remigrazione e della sostituzione etnica. La prima propone un allontanamento su base identitaria, prescindendo dal comportamento individuale; la seconda costruisce una lettura deterministica dei fenomeni demografici. Entrambe condividono un limite decisivo: non sono compatibili con il quadro giuridico europeo. Non prevedono valutazioni individuali, non si confrontano con il principio di proporzionalità, né con i vincoli derivanti dalla CEDU e dalle costituzioni nazionali.
Il rischio è che il fallimento del multiculturalismo venga utilizzato per giustificare soluzioni che, in realtà, aggraverebbero la crisi dello Stato di diritto, senza risolvere il problema dell’integrazione.
È in questo spazio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Esso introduce un criterio giuridico mancante: la permanenza sul territorio deve essere condizionata a un percorso verificabile di integrazione. Non si tratta di un criterio identitario, ma comportamentale. Gli indicatori sono concreti: partecipazione al mercato del lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole dell’ordinamento.
Questo approccio trova già un riscontro, seppur implicito, nella giurisprudenza. La stessa elaborazione giurisprudenziale europea e nazionale riconosce, in modo sempre più evidente, che il grado di integrazione dello straniero costituisce un elemento giuridicamente rilevante nella valutazione della sua posizione. Allo stesso modo, la giurisprudenza nazionale – inclusa quella dei tribunali ordinari, tra cui il Tribunale di Bologna, come emerge dai provvedimenti già pubblicati e analizzati sul sito http://www.reimmigrazione.com – attribuisce crescente rilievo al radicamento lavorativo e sociale del richiedente.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si limita a rendere esplicito ciò che il sistema già riconosce in modo implicito, colmando il vuoto normativo. La ReImmigrazione non è una misura generalizzata, né un obiettivo politico, ma la conseguenza della mancata integrazione accertata secondo criteri oggettivi.
In conclusione, il fallimento del multiculturalismo non può essere affrontato né con l’inerzia del modello attuale né con scorciatoie ideologiche. Le evidenze empiriche – dalle aree vulnerabili svedesi ai quartieri prioritari francesi – mostrano che il problema esiste. La giurisprudenza dimostra che l’integrazione è già un elemento giuridicamente rilevante. Ciò che manca è una costruzione normativa coerente.
Senza un criterio giuridico dell’integrazione, il sistema continuerà a oscillare tra inefficacia e radicalizzazione. Con tale criterio, invece, diventa possibile governare il fenomeno migratorio nel rispetto dello Stato di diritto, superando tanto il fallimento del multiculturalismo quanto l’inconsistenza delle teorie identitarie.
Si tratta di una presa di posizione chiara, ma che si colloca interamente sul piano valoriale.
Il problema, però, è che anche in questo caso manca il passaggio giuridico.
È certamente corretto rilevare che la “remigrazione” non è una categoria del diritto. Non esiste nell’ordinamento dell’Unione Europea né in quello interno, e il suo utilizzo nel dibattito pubblico è spesso accompagnato da ambiguità e indeterminatezza. Ma limitarsi a definirla “indecente” non risolve il problema che ne sta alla base.
Perché quella parola – per quanto criticabile – nasce da un vuoto.
Un vuoto giuridico preciso: l’assenza di un criterio chiaro e condiviso che consenta di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato.
L’articolo denuncia la proposta, ma non affronta questa lacuna. Si rifiuta il termine, ma non si costruisce un’alternativa normativa. E, soprattutto, manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.
Così il dibattito resta incompleto.
Da un lato si formulano proposte politiche indeterminate, dall’altro si oppongono critiche etiche altrettanto nette. In mezzo, il diritto resta assente, o comunque non sviluppato nella sua funzione regolativa.
Il punto, invece, è proprio questo: riportare la questione entro un quadro giuridico definito.
Senza un criterio fondato sull’integrazione – intesa come radicamento lavorativo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – il sistema continua a oscillare tra posizioni opposte, senza trovare un equilibrio stabile. Si discute di ciò che è accettabile o meno, ma non si definiscono le condizioni giuridiche della permanenza.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si distingue nettamente sia dalla “remigrazione” intesa in senso politico, sia dalla sua semplice negazione. Non è una risposta ideologica, ma una proposta giuridica: introdurre un criterio individuale e verificabile che consenta di governare il fenomeno migratorio in modo coerente con lo Stato di diritto.
Senza questo passaggio, anche la critica più radicale rischia di restare priva di efficacia, perché non colma il vuoto che ha reso possibile la diffusione stessa del concetto che si intende contestare.
Le elezioni comunali di Venezia 2026, anche attraverso l’emersione di candidature di origine migrante, offrono l’occasione per porre una domanda di fondo: quale idea di integrazione si intende promuovere? Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non propone uno slogan né una piattaforma politica contingente, ma una possibile chiave giuridica e ordinamentale per ripensare il rapporto tra…
Il rapporto 2025 dell’Organisation for Economic Co-operation and Development sull’integrazione dei migranti in Italia offre elementi empirici che meritano una lettura non meramente sociologica, ma propriamente ordinamentale. I dati relativi alla concentrazione della popolazione straniera in segmenti occupazionali scarsamente qualificati, nonché quelli concernenti il divario nell’accesso effettivo a prestazioni sanitarie essenziali, consentono infatti di mettere…
Il richiamo ai concetti di “remigrazione” e “riconquista” viene affrontato in chiave critica, evidenziandone le implicazioni sul piano della convivenza e dei valori. Si tratta di una prospettiva comprensibile, ma che resta esterna al problema giuridico centrale.
Anche in questo caso, infatti, il termine “remigrazione” viene discusso senza chiarire un punto fondamentale: non si tratta di una categoria del diritto. Non esiste nell’ordinamento, né come istituto né come procedura. È una parola che appartiene al dibattito pubblico e che, proprio per questo, rischia di essere caricata di significati diversi e spesso incompatibili tra loro.
Ma il limite dell’impostazione non è solo questo.
La critica si concentra sugli aspetti simbolici e culturali, senza affrontare la questione decisiva: quale sia il criterio giuridico che consente di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato. E anche qui manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro normativo.
Il risultato è un dibattito che si sviluppa su due livelli paralleli ma incomunicanti: da un lato la critica etica, dall’altro le proposte politiche. In mezzo, il diritto resta sullo sfondo.
Eppure è proprio il diritto che dovrebbe fornire la chiave di equilibrio.
Senza un criterio fondato sull’integrazione – intesa come radicamento lavorativo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – il sistema resta privo di un parametro oggettivo. Si oscilla così tra posizioni di chiusura e richiami ai valori, senza costruire una struttura giuridica capace di governare il fenomeno.
Il punto, invece, è proprio questo: riportare il dibattito dentro il diritto. Non limitarsi a contestare parole o a difendere principi, ma individuare criteri applicabili, verificabili e coerenti con lo Stato di diritto.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un piano diverso rispetto alle categorie richiamate nell’articolo. Non è una risposta ideologica, ma una proposta giuridica: introdurre un criterio individuale di valutazione dell’integrazione come presupposto della permanenza.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a discutere su piani diversi, senza mai affrontare il nodo che tiene insieme tutte queste posizioni: la definizione giuridica della permanenza dello straniero nel territorio.
Across Europe, debates about migration often focus on immediate political questions: border control, asylum procedures, and the distribution of migrants among EU Member States. These issues dominate the headlines and shape daily political discussion. Yet behind these short-term debates lies a deeper structural challenge that will determine the long-term stability of European societies: demographic decline…
Le elezioni comunali di Venezia 2026 stanno offrendo una questione che merita di essere posta in termini non polemici, ma di visione pubblica. La notizia rilanciata da Adnkronos sulla presenza di sei candidati di origine bengalese nelle liste del Partito Democraticohttps://www.adnkronos.com/politica/elezioni-comunali-venezia-bengalesi-liste-pd_19LjhWygFE7AyjmAEeT7r7non è solo un fatto di cronaca elettorale. È anche un’occasione per interrogarsi sul significato…
Ma è proprio qui che si annida l’equivoco principale.
La “remigrazione”, anche quando viene descritta in termini apparentemente neutri, non è una categoria giuridica. Non esiste nell’ordinamento dell’Unione Europea né nel diritto interno. Non ha una definizione normativa, non ha presupposti tipizzati, non ha limiti procedurali chiari. È, in sostanza, una costruzione teorica che non è stata tradotta in diritto positivo.
Il diritto, invece, non funziona per concetti indeterminati. Richiede criteri precisi, verificabili, applicabili caso per caso. E quando si parla di allontanamento dello straniero, questi criteri esistono già: sono quelli previsti dalle procedure di rimpatrio, dalle espulsioni amministrative, dalle valutazioni individuali sottoposte a controllo giurisdizionale.
Il rischio dell’impostazione proposta nell’articolo è quello di far apparire la “remigrazione” come una soluzione semplice a un problema complesso, senza interrogarsi sulla sua concreta traducibilità giuridica.
Ma anche qui manca il passaggio decisivo.
Si discute di come allontanare, si prova a legittimare una categoria nuova, ma non si affronta la questione fondamentale: sulla base di quale criterio uno straniero dovrebbe restare o essere allontanato. E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
Senza un parametro giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – qualsiasi proposta resta inevitabilmente incompleta. Si individua l’esito (l’allontanamento), ma non si costruisce il criterio che lo giustifica.
È proprio per questo che è necessario distinguere. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non coincide con la “remigrazione” così come viene presentata. Se ne differenzia radicalmente, perché non si fonda su categorie generiche o collettive, ma su una valutazione individuale del livello di integrazione, già oggi rinvenibile – almeno in parte – nell’ordinamento, in particolare nella protezione complementare.
Senza questo passaggio, anche il tentativo di “spiegare senza pregiudizi” rischia di restare sul piano teorico, senza fornire una reale base giuridica per l’azione. E il diritto, a differenza del dibattito politico, non può permettersi questa indeterminatezza.
Welcome to a new episode of Integration or ReImmigration, I’m immigration lawyer Fabio Loscerbo. Today, for my U.S. audience, I want to explain a debate now emerging in Italy that has implications far beyond Italy. A proposal linked to Italy’s 2026 immigration reform still relies, in part, on a familiar idea: that five years of…
Abstract Il riferimento al requisito dei cinque anni di soggiorno legale e continuativo come possibile parametro per il consolidamento del diritto al soggiorno ripropone un criterio prevalentemente cronologico che presenta rilevanti limiti strutturali. Il presente contributo sostiene l’inadeguatezza del criterio temporale quale indice autonomo di integrazione e propone la sua sostituzione con un criterio comportamentale…
Spain’s Regularisation under Sánchez: Model or Surrender? Welcome to a new episode of Integration or ReImmigration, I’m immigration lawyer Fabio Loscerbo. Today I want to speak to a UK audience about a debate unfolding in Spain, but one that raises a much wider European question: is large-scale regularisation a model for governing migration — or…
Benvenuti a un nuovo episodio di Integrazione o ReImmigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.
La sentenza numero 40 del 2026 della Corte Costituzionale rappresenta un passaggio rilevante nel diritto dell’immigrazione, non tanto per il suo esito formale — una declaratoria di inammissibilità — quanto per il quadro ricostruttivo che offre.
La Corte affronta il tema del trattenimento nei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, con particolare riferimento a una situazione giuridicamente critica: la possibilità che la privazione della libertà personale prosegua anche in assenza di una convalida giurisdizionale attuale.
Il principio riaffermato è lineare e non suscettibile di attenuazioni: la libertà personale, ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione, può essere limitata solo in presenza di un titolo giurisdizionale effettivo, tempestivo e sostanziale. Ne deriva che qualsiasi compressione della libertà fondata su esigenze amministrative, anche se collegate alla gestione dei flussi migratori, non è di per sé sufficiente a giustificare il trattenimento.
Questo passaggio consente di cogliere il limite strutturale del modello attuale.
Il trattenimento nei CPR, così come oggi configurato, tende a svolgere una funzione eccedente rispetto alla sua finalità originaria. Non si limita a essere uno strumento finalizzato all’esecuzione del rimpatrio, ma diventa un dispositivo di gestione generalizzata di situazioni eterogenee, spesso prive di una valutazione individuale fondata su criteri giuridicamente determinati.
In assenza di un criterio selettivo chiaro, il sistema si regge su soluzioni intermedie, su proroghe, su meccanismi che cercano di compensare una carenza strutturale attraverso strumenti emergenziali. È proprio questo assetto che la Corte, pur indirettamente, mette in discussione.
In tale contesto, il riferimento alla remigrazione, intesa come rafforzamento delle politiche di rimpatrio, appare insufficiente sul piano giuridico. La remigrazione, considerata isolatamente, descrive un obiettivo ma non definisce un sistema. Non introduce criteri normativi idonei a distinguere, in modo stabile e verificabile, tra chi è destinato a permanere e chi deve essere allontanato.
La sentenza evidenzia implicitamente che il problema non risiede nella legittimità dell’allontanamento, ma nella sua collocazione all’interno di un quadro privo di una struttura coerente.
È in questo spazio che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione assume rilievo.
Esso introduce un criterio ordinante: la permanenza sul territorio è giustificata da un percorso di integrazione verificabile — sotto il profilo lavorativo, sociale e del rispetto dell’ordinamento — mentre, in assenza di tale percorso e in mancanza di titoli autonomi di protezione, la reimmigrazione costituisce l’esito coerente.
In questa prospettiva, il trattenimento riacquista una funzione determinata e non più generalizzata. Esso diventa uno strumento finalizzato a un esito giuridicamente definito, e non un meccanismo di gestione indistinta delle presenze irregolari.
La sentenza numero 40 del 2026, pur non enunciando espressamente questo modello, ne rafforza la necessità. Nel momento in cui richiama il legislatore al rispetto rigoroso delle garanzie costituzionali, essa rende evidente l’insufficienza delle soluzioni basate su adattamenti progressivi e su logiche emergenziali.
Ne deriva una indicazione chiara sul piano sistemico: il diritto dell’immigrazione non può più fondarsi su categorie indeterminate o su strumenti giuridicamente instabili. È richiesta una struttura normativa capace di coniugare effettività dell’azione amministrativa e pieno rispetto dei diritti fondamentali.
In questo quadro, andare oltre la remigrazione non rappresenta una scelta politica contingente, ma una necessità giuridica.
Grazie per l’ascolto. Alla prossima puntata di Integrazione o ReImmigrazione.
AbstractLa sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 20 marzo 2026 affronta uno dei nodi più delicati della protezione complementare: il rapporto tra integrazione e precedenti penali. Il provvedimento afferma che anche in presenza di condotte pregresse penalmente rilevanti, il radicamento sociale e lavorativo di lungo periodo può prevalere, escludendo la pericolosità attuale e imponendo…
La notizia rilanciata da Adnkronos sul fatto che il Partito Democratico abbia presentato sei candidati di origine bengalese nelle liste per le elezioni comunali di Venezia 2026 apre una riflessione che va oltre la cronaca politica.Fonte: https://www.adnkronos.com/politica/elezioni-comunali-venezia-bengalesi-liste-pd_19LjhWygFE7AyjmAEeT7r7 La presenza di candidati di origine migrante nelle istituzioni locali può essere letta, in sé, come un segnale…
La “remigrazione” non è una categoria giuridica. Non esiste nel diritto dell’Unione Europea, né nel diritto interno. È una parola che appartiene al dibattito politico e che, proprio per questo, rischia di restare indeterminata nei contenuti e nelle modalità di applicazione.
Il diritto, invece, richiede esattamente l’opposto: precisione, tipizzazione, garanzie.
Anche quando si parla di rimpatri, l’ordinamento prevede strumenti ben definiti, sottoposti a limiti e controlli. Le politiche che si stanno sviluppando anche a livello del Parlamento Europeo non introducono categorie nuove, ma rafforzano meccanismi già esistenti. Inserire in questo quadro una nozione come “remigrazione” senza una definizione normativa significa spostare il discorso fuori dal perimetro giuridico.
Ma il limite dell’articolo non è solo questo.
Si insiste sulla necessità di rafforzare le politiche di allontanamento, ma manca completamente un passaggio fondamentale: quale sia il criterio per stabilire chi deve restare. Anche qui, il tema dell’integrazione è del tutto assente.
Il rischio è evidente. Senza un parametro giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il discorso sulla “remigrazione” resta inevitabilmente generico. Si invoca un risultato (l’allontanamento), senza costruire il presupposto giuridico che lo renda coerente e applicabile.
In questo modo, il dibattito si polarizza: da un lato chi utilizza il termine in senso politico, dall’altro chi lo rifiuta in blocco. Ma entrambe le posizioni, se non affrontano il nodo dell’integrazione, restano incomplete.
Il punto, invece, è costruire un criterio giuridico serio, individuale e verificabile, che consenta di distinguere tra permanenza e allontanamento senza uscire dal perimetro dello Stato di diritto.
È in questa prospettiva che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non coincide con la “remigrazione” intesa in senso politico, ma si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di trasformare una questione giuridica complessa in uno slogan. E gli slogan, per loro natura, non si applicano: si limitano a semplificare.
En los últimos años, un término que durante mucho tiempo permaneció en los márgenes del debate político europeo ha entrado con fuerza en la discusión pública: la remigración. Hoy el concepto genera fuertes controversias en numerosos países del continente y se ha convertido en uno de los temas más polarizantes en la discusión sobre políticas…
È corretto affermare che il termine “remigrazione” sia privo di una definizione normativa e che il suo uso nel dibattito pubblico possa generare confusione. Il diritto, per sua natura, richiede precisione terminologica e categorie determinate. Sotto questo profilo, l’articolo coglie un punto essenziale.
Tuttavia, anche qui l’analisi si ferma a metà.
Il problema non è soltanto l’uso scorretto delle parole. Il problema è che certe parole emergono perché manca una struttura giuridica adeguata a descrivere e governare il fenomeno. La “remigrazione” è una parola ambigua, ma è anche il sintomo di un vuoto normativo: l’assenza di un criterio chiaro che consenta di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato.
L’articolo insiste sulla responsabilità dell’informazione, ma non affronta questo nodo. Si corregge il linguaggio, ma non si costruisce la categoria.
E soprattutto, manca ancora una volta ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.
Finché la permanenza dello straniero non viene collegata a un criterio verificabile di integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta esposto a oscillazioni continue: da un lato l’indeterminatezza, dall’altro la radicalizzazione del linguaggio e delle proposte.
In questo senso, il richiamo al “corretto uso delle parole” è necessario, ma non sufficiente. Senza un’elaborazione giuridica sostanziale, il dibattito resta confinato sul piano lessicale.
Il punto, invece, è costruire un criterio normativo serio, fondato su valutazioni individuali e verificabili. È in questa prospettiva che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che si distingue nettamente dalla “remigrazione” intesa in senso ideologico, proprio perché si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a discutere delle parole, lasciando irrisolta la questione giuridica che quelle parole, nel bene o nel male, cercano di esprimere.
Abstract La proposta di regolarizzazione promossa in Spagna dal governo di Pedro Sánchez riapre, in termini sistemici, il problema del fondamento giuridico della permanenza dello straniero. Il contributo sostiene che le regolarizzazioni di massa costituiscono strumenti eccezionali di gestione degli effetti dell’irregolarità, ma non criteri ordinatori del sistema migratorio. In alternativa, si propone una lettura…
La notizia rilanciata da Adnkronos sul fatto che il Partito Democratico abbia presentato sei candidati di origine bengalese nelle liste per le elezioni comunali di Venezia 2026 offre uno spunto che merita una riflessione che va oltre la cronaca elettorale.Fonte: https://www.adnkronos.com/politica/elezioni-comunali-venezia-bengalesi-liste-pd_19LjhWygFE7AyjmAEeT7r7 Il dato, di per sé, può essere letto positivamente. La presenza di candidati di…
Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Integración o ReImmigración, soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy quiero dirigirme al público español sobre un debate que en estos meses se ha vuelto central: la propuesta de gran regularización impulsada por el gobierno Sánchez. La pregunta es directa: ¿es un modelo o una rendición? Ese es el…
È condivisibile l’osservazione secondo cui la “remigrazione” è una parola fuorviante. Non è una categoria giuridica, non è definita nell’ordinamento, non ha confini normativi chiari. Sotto questo profilo, l’analisi è corretta: il rischio di utilizzare termini privi di base giuridica è quello di alimentare ambiguità e semplificazioni.
Tuttavia, l’articolo si limita a smontare il termine, senza interrogarsi su ciò che lo rende oggi così centrale nel dibattito pubblico.
Il punto non è solo che la “remigrazione” sia una parola impropria. Il punto è che nasce da un vuoto. Un vuoto giuridico preciso: l’assenza di un criterio chiaro che consenta di stabilire chi deve restare e chi deve essere allontanato.
Ed è qui che l’analisi si ferma troppo presto.
Si critica il linguaggio, ma non si affronta il problema sostanziale. Si evidenzia la confusione concettuale, ma non si propone un’alternativa giuridica. E, soprattutto, manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro normativo.
Questo è il nodo.
Finché la permanenza dello straniero non viene collegata a un criterio verificabile di integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta esposto a oscillazioni continue: da un lato l’accoglienza indistinta, dall’altro la spinta verso categorie radicali e indeterminate come la “remigrazione”.
In questo senso, il dibattito resta incompleto da entrambe le parti. Da un lato chi utilizza termini privi di base giuridica, dall’altro chi si limita a criticarli senza colmare il vuoto che li ha generati.
Il punto, invece, è costruire una categoria giuridica seria, fondata su valutazioni individuali e verificabili. È in questa direzione che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non ha nulla a che vedere con la “remigrazione” intesa in senso ideologico, ma si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.
Senza questo passaggio, la critica resta corretta sul piano linguistico, ma inefficace sul piano giuridico. E il dibattito continua a muoversi tra parole sbagliate e problemi irrisolti.
AbstractLa sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 20 marzo 2026 affronta uno dei nodi più delicati della protezione complementare: il rapporto tra integrazione e precedenti penali. Il provvedimento afferma che anche in presenza di condotte pregresse penalmente rilevanti, il radicamento sociale e lavorativo di lungo periodo può prevalere, escludendo la pericolosità attuale e imponendo…
Le notizie provenienti dal Mali non rappresentano soltanto un nuovo episodio di instabilità africana. Rappresentano, piuttosto, un test politico e concettuale per l’Europa e per il futuro delle politiche migratorie. Gli attacchi coordinati attribuiti a gruppi jihadisti e ribelli nel quadro di un deterioramento della sicurezza interna riaprono infatti una questione che il dibattito europeo…
Il dibattito sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio è stato tradizionalmente affrontato lungo coordinate prevalentemente organizzative, securitarie o, all’opposto, strettamente garantistiche. Meno esplorata appare invece una lettura sistematica che collochi il trattenimento amministrativo all’interno di una teoria generale del governo giuridico dell’immigrazione, e precisamente nel rapporto tra integrazione, permanenza legittima e allontanamento. È in…
L’emersione, nel dibattito pubblico europeo, del concetto di “remigrazione” rappresenta il sintomo più evidente del fallimento delle politiche di integrazione così come sono state finora concepite. Si tratta, tuttavia, di una risposta che, pur nella sua apparente radicalità, rivela una debolezza strutturale: la sua sostanziale irrealizzabilità all’interno di un ordinamento giuridico fondato su garanzie costituzionali e sovranazionali.
Il punto non è politico, ma giuridico.
Un sistema come quello italiano — vincolato all’art. 8 CEDU, al principio di proporzionalità e alla tutela della vita privata e familiare — non consente modelli generalizzati di allontanamento fondati su criteri astratti o collettivi. Ogni decisione incidente sul diritto al soggiorno deve essere individualizzata, motivata e sottoposta a controllo giurisdizionale pieno. In questo contesto, la remigrazione, intesa come meccanismo sistematico di rimpatrio su base non individuale, si colloca fuori dal perimetro di praticabilità giuridica.
Ed è proprio qui che emerge una contraddizione profonda: mentre si invocano soluzioni radicali, si ignora l’esistenza, nell’ordinamento, di strumenti già idonei a governare in modo selettivo e giuridicamente sostenibile la permanenza dello straniero.
Tra questi, l’accordo di integrazione, introdotto con il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, rappresenta un caso emblematico.
La sua struttura è chiara: l’ingresso dello straniero è accompagnato da un impegno formale a raggiungere determinati obiettivi di integrazione, misurati attraverso un sistema di crediti. Lingua, educazione civica, rispetto delle regole: non elementi accessori, ma parametri giuridicamente rilevanti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi può condurre alla risoluzione dell’accordo e, conseguentemente, incidere sulla legittimità della permanenza.
In altri termini, il legislatore aveva già delineato un modello fondato su un principio preciso: la permanenza non è un dato acquisito, ma l’esito di un percorso verificabile.
E tuttavia, questo impianto è rimasto sostanzialmente inattuato.
L’accordo di integrazione non è mai diventato un vero strumento di governo del fenomeno migratorio. È stato progressivamente svuotato di contenuto, ridotto a formalità amministrativa, privo di effettive ricadute sulle decisioni in materia di soggiorno. La logica del sistema si è spostata altrove, concentrandosi quasi esclusivamente sul dato occupazionale.
È qui che si radica la visione economicista dell’immigrazione: la permanenza dello straniero viene valutata, nella prassi, prevalentemente in funzione della sua capacità di inserirsi nel mercato del lavoro. Tutto il resto — lingua, adesione ai valori dell’ordinamento, partecipazione sociale — resta sullo sfondo, privo di reale incidenza giuridica.
Questo squilibrio produce effetti evidenti.
Da un lato, si consolidano situazioni di permanenza formalmente regolari ma sostanzialmente prive di integrazione. Dall’altro, si alimenta la percezione di un sistema incapace di selezionare e governare i percorsi migratori, favorendo così la diffusione di proposte radicali come la remigrazione.
Ma si tratta di una falsa alternativa.
Il problema non è l’assenza di strumenti, bensì la loro mancata attuazione.
L’accordo di integrazione, se correttamente implementato, consente di costruire un modello giuridico fondato su un equilibrio tra diritti e doveri: lo straniero ha diritto a permanere, ma a condizione di rispettare un percorso di integrazione verificabile; lo Stato mantiene il controllo della permanenza, ma attraverso criteri individualizzati e compatibili con il quadro costituzionale e sovranazionale.
In questa prospettiva, l’alternativa alla remigrazione non è l’inerzia del sistema attuale, ma l’attuazione piena del diritto vigente.
È proprio su questa linea che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Non si tratta di introdurre categorie nuove o di forzare l’ordinamento, ma di portare a compimento una logica già presente nella normativa italiana. L’integrazione diventa un obbligo giuridico strutturato; la permanenza, una conseguenza condizionata; la ReImmigrazione, l’esito residuale di un mancato percorso, valutato caso per caso.
In questo quadro, la remigrazione si rivela per ciò che è: una scorciatoia concettuale, priva di sostenibilità giuridica, che nasce non dalla forza delle sue basi, ma dal vuoto lasciato dall’inattuazione degli strumenti esistenti.
Recuperare e rifunzionalizzare l’accordo di integrazione significa, dunque, restituire centralità al diritto, sottraendo il governo del fenomeno migratorio alle oscillazioni tra emergenza e radicalizzazione.
La questione, in definitiva, non è scegliere tra accoglienza e rimpatrio, ma costruire un sistema capace di distinguere, valutare e decidere.
Leggendo l’articolo https://www.giornaleadige.it/2026/03/26/remigrazione-ue-rimpatri/ si coglie un’impostazione che presenta la “remigrazione” come se fosse una categoria già propria del diritto dell’Unione europea, mentre, in realtà, si tratta di una nozione priva di riconoscimento giuridico e di definizione normativa.
Nel diritto dell’Unione Europea non esiste alcuna “remigrazione”. Esistono, invece, strumenti ben precisi: procedure di rimpatrio, trattenimento amministrativo, decisioni individuali di allontanamento, tutte adottate nel rispetto – almeno sul piano formale – di garanzie procedurali e di controllo giurisdizionale. Anche gli interventi del Parlamento Europeo si collocano in questa linea di continuità, non introducono categorie nuove, ma rafforzano meccanismi già esistenti.
Il problema dell’articolo è quindi un problema di qualificazione. Utilizzare il termine “remigrazione” come se fosse una categoria giuridica rischia di produrre un effetto distorsivo: si attribuisce al diritto una nozione che appartiene, invece, al dibattito politico e ideologico, senza chiarirne contenuto, limiti e condizioni di applicazione.
Ma il punto più rilevante è un altro.
Anche in questo caso, il discorso si concentra sugli strumenti di allontanamento, senza affrontare il nodo centrale: quale sia il criterio giuridico che consente di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato. Si parla di rimpatri, di controllo dei flussi, di efficacia delle politiche, ma manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.
Così il quadro resta incompleto. Senza un criterio di selezione fondato sull’integrazione – intesa come radicamento lavorativo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – il sistema si riduce a una logica puramente esecutiva: si rafforzano i rimpatri, ma non si costruisce la base giuridica della permanenza.
È qui che si colloca la distinzione fondamentale. La “remigrazione”, così come utilizzata nel dibattito pubblico, resta una categoria indeterminata. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, si fonda su una logica opposta: non categorie collettive, ma valutazione individuale; non slogan, ma criteri giuridici; non automatismi, ma accertamento concreto del livello di integrazione, già oggi rinvenibile – in embrione – nella protezione complementare.
Senza questo passaggio, il rischio è evidente: trasformare una questione giuridica complessa in una semplificazione politica, incapace di offrire soluzioni realmente applicabili nello Stato di diritto.
Across Europe, the debate on immigration is often framed around two main questions: border control and access to the labour market. Yet another issue—less visible but increasingly decisive—concerns the consequences of failed integration, particularly in terms of public security and long-term costs for the State. Italy is now approaching a critical phase in this debate.…
La domanda è volutamente provocatoria, ma giuridicamente e geopoliticamente seria. Gli attacchi coordinati che hanno colpito il Mali in questi giorni — da Bamako a Kati, da Gao a Kidal — non sono un episodio isolato, ma il possibile sintomo di una crisi di sistema nel Sahel. Secondo Reuters, si tratta di una delle offensive…
La sentenza n. 40 del 2026 della Corte costituzionale si inserisce in uno snodo ormai cruciale del diritto dell’immigrazione: quello in cui si manifesta, in termini non più episodici ma strutturali, la tensione tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost.
Pur concludendosi con una declaratoria di inammissibilità, la pronuncia non è affatto neutra sul piano sistemico. Al contrario, essa sviluppa una ricostruzione articolata del quadro normativo e delle sue criticità, lasciando emergere con chiarezza un limite intrinseco dell’attuale modello di gestione del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).
Il punto di partenza è noto: la disciplina oggetto di scrutinio consente, in determinate condizioni, la protrazione del trattenimento anche in assenza di una convalida giurisdizionale attuale. Si tratta di una finestra temporale circoscritta, ma giuridicamente decisiva, nella quale la libertà personale dello straniero risulta compressa in assenza di un titolo giurisdizionale pienamente conforme ai requisiti costituzionali.
La Corte, pur arrestando il proprio esame per ragioni processuali, ribadisce un principio che non ammette deroghe: ogni limitazione della libertà personale deve essere sorretta da un controllo giurisdizionale effettivo, tempestivo e sostanziale. Non è sufficiente una previsione legislativa astratta, né possono rilevare esigenze di carattere organizzativo o amministrativo, per quanto funzionali alla gestione dei flussi migratori.
Il messaggio è chiaro: il legislatore può perseguire obiettivi di contrasto all’immigrazione irregolare e di prevenzione degli abusi delle procedure di protezione internazionale, ma deve farlo attraverso strumenti normativi pienamente compatibili con il dettato costituzionale. In caso contrario, il sistema si espone a una frattura tra legalità formale e legittimità sostanziale.
È proprio questa frattura a caratterizzare l’attuale assetto dei CPR. Il trattenimento, nella sua configurazione vigente, si colloca in una zona intermedia tra misura amministrativa e misura incidente su diritti fondamentali, senza che tale ambivalenza trovi una composizione coerente. Da un lato, esso è funzionale all’esecuzione del rimpatrio; dall’altro, viene utilizzato come strumento generalizzato di gestione delle presenze irregolari, spesso in assenza di una chiara prospettiva di allontanamento effettivo.
Questa ambiguità produce due effetti convergenti: inefficacia sul piano operativo e fragilità sul piano costituzionale. Il trattenimento finisce per perdere la propria funzione teleologica, trasformandosi in una misura di contenimento priva di una giustificazione individualizzata e prospettica.
In tale contesto, il ricorso alla nozione di “remigrazione” — intesa come rafforzamento delle politiche di rimpatrio — non appare risolutivo.
La sentenza n. 40 del 2026 lo dimostra implicitamente: non è la finalità dell’allontanamento a essere in discussione, ma la struttura del sistema entro cui essa si colloca.
Un rafforzamento meramente quantitativo dei rimpatri, in assenza di un criterio selettivo chiaro, rischia di riprodurre le medesime criticità già evidenziate dalla Corte.
Il nodo centrale è, dunque, la funzione del trattenimento. Se esso incide sulla libertà personale, deve essere finalizzato a un esito determinato, giuridicamente fondato e concretamente perseguibile. Non può configurarsi come una misura indifferenziata o come una risposta emergenziale a fenomeni complessi. In mancanza di un criterio ordinante, il trattenimento diventa intrinsecamente instabile e costituzionalmente vulnerabile.
È in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume una rilevanza sistemica. La sentenza della Corte costituzionale, pur senza enunciarlo, ne presuppone la necessità logica. Se la compressione della libertà personale deve essere giustificata da un fine concreto e verificabile, allora il sistema deve essere in grado di distinguere in modo chiaro tra situazioni diverse, evitando soluzioni uniformi per realtà eterogenee.
Il paradigma propone, in questo senso, un criterio binario ma strutturato: da un lato, l’integrazione come esito di un percorso verificabile di inserimento nel tessuto sociale, economico e giuridico dello Stato; dall’altro, la reimmigrazione come esito coerente nei casi in cui tale percorso non si realizzi.
Non si tratta di una contrapposizione ideologica, ma di una distinzione giuridicamente necessaria, funzionale a restituire coerenza al sistema.
In questa prospettiva, la reimmigrazione non è più una misura residuale o meramente esecutiva, ma diventa parte integrante di un modello ordinato, in cui ogni decisione è ancorata a criteri prevedibili, verificabili e sindacabili.
Il trattenimento, a sua volta, riacquista una funzione precisa: non più contenimento generalizzato, ma strumento finalizzato a un esito definito all’interno di un percorso giuridicamente strutturato.
La sentenza n. 40 del 2026 rafforza indirettamente questa impostazione nella misura in cui delegittima, sul piano dei principi, le soluzioni intermedie.
Le zone grigie del trattenimento, le proroghe non pienamente giustificate, le compressioni temporanee della libertà personale prive di adeguato controllo giurisdizionale sono tutte espressioni di un modello che tenta di supplire all’assenza di un criterio selettivo attraverso strumenti emergenziali.
Ma è proprio questo il punto: l’emergenza non può diventare sistema. E un sistema che si fonda sull’emergenza è destinato, inevitabilmente, a entrare in collisione con i principi costituzionali.
La pronuncia della Corte non offre una soluzione definitiva, ma indica con chiarezza il limite delle soluzioni attuali.
Essa richiama il legislatore alla necessità di una riforma che non sia meramente correttiva, ma strutturale.
In questo senso, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si presenta non come una proposta contingente, ma come una possibile risposta sistemica a una crisi che è, prima ancora che politica, giuridica.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione.Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Negli ultimi mesi il termine “remigrazione” è entrato con forza nel dibattito pubblico europeo. Se ne parla sempre di più, spesso in modo generico, spesso senza un reale inquadramento giuridico. Ed è proprio qui che nasce un equivoco che va chiarito…
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione, io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi affrontiamo un tema che sta attraversando il dibattito europeo: la cosiddetta sanatoria spagnola promossa dal governo Sánchez. La domanda è semplice: siamo davanti a un modello oppure a una resa? Io credo che il problema non sia regolarizzare, in…
AbstractIl decreto del Tribunale Ordinario di Bologna del 2 aprile 2026 riveste un rilievo sistemico particolare perché affronta direttamente il nodo teorico e pratico della protezione complementare nel quadro normativo successivo alla legge n. 50/2023. Il provvedimento afferma che, anche dopo il cosiddetto Decreto Cutro, la tutela della vita privata e familiare permane quale espressione…
Il 26 marzo 2026 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento in materia di rimpatri dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. Il dato politico del voto ha immediatamente alimentato una narrazione semplificata, secondo cui l’Unione europea avrebbe intrapreso un percorso verso la cosiddetta “remigrazione”.
Si tratta, tuttavia, di una lettura che non trova alcun riscontro nel contenuto giuridico del provvedimento.
Il regolamento interviene su un ambito ben delimitato e già noto all’ordinamento europeo: quello dell’allontanamento dei cittadini di Paesi terzi privi di un titolo di soggiorno valido. Non amplia il perimetro dei soggetti destinatari delle misure di rimpatrio, non introduce nuove categorie espellibili e non modifica i presupposti sostanziali dell’allontanamento. La sua funzione è diversa e più circoscritta: rendere effettivo ciò che, fino ad oggi, è rimasto in larga parte inefficace.
In questa prospettiva si collocano le principali innovazioni. Il regolamento introduce il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio tra Stati membri, superando la frammentazione nazionale e consentendo la continuità dell’azione amministrativa nello spazio europeo.
Ridimensiona, inoltre, gli automatismi sospensivi, prevedendo che la pendenza di una procedura o di un ricorso non determini automaticamente la sospensione dell’esecuzione, che deve essere invece richiesta e motivata. Rafforza, infine, la capacità di trattenimento, trasformandola da misura eventuale a componente strutturale del sistema di rimpatrio.
Questi elementi incidono in modo significativo sulla probabilità concreta di esecuzione dell’allontanamento. Il regolamento non cambia il “chi”, ma il “come”: non ridefinisce i destinatari delle misure, ma rafforza gli strumenti per renderle effettive. Ed è proprio questo il punto che consente di chiarire l’equivoco alla base della narrazione sulla “remigrazione”.
Il regolamento continua a muoversi all’interno del quadro dei diritti fondamentali, richiamando espressamente gli obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In particolare, il principio di non-refoulement mantiene un ruolo centrale. Diversamente, la tutela della vita privata e familiare, riconducibile all’articolo 8 CEDU, non viene meno, ma non assume una funzione strutturale nel meccanismo del rimpatrio. Essa continua a operare come parametro di legalità e come strumento difensivo, ma richiede un’attivazione concreta e una dimostrazione puntuale, non essendo incorporata automaticamente nel sistema.
Ne deriva che il regolamento non incide sulla possibilità di far valere, anche in via amministrativa o giurisdizionale, situazioni fondate sul radicamento sociale, lavorativo e familiare.
Tali elementi non sono eliminati, ma restano collocati al di fuori del meccanismo automatico del rimpatrio, dovendo essere valorizzati attraverso strumenti diversi, tra cui la protezione complementare e il contenzioso fondato sui diritti fondamentali.
È proprio questa impostazione a dimostrare, in termini inequivoci, che il regolamento non realizza alcuna forma di “remigrazione”.
Quest’ultima, nelle sue versioni più ampie, presuppone l’estensione delle politiche di allontanamento anche a soggetti regolarmente soggiornanti o integrati. Il regolamento europeo, al contrario, resta ancorato al presupposto dell’irregolarità del soggiorno, che continua a costituire il limite giuridico invalicabile dell’intervento.
La trasformazione in atto non è quindi ideologica, ma operativa. L’Unione europea non ha modificato il paradigma dei diritti di permanenza, ma ha deciso di rafforzare la capacità di esecuzione delle decisioni di allontanamento già previste dall’ordinamento. In altri termini, non si amplia il potere di espellere, ma si rende più concreta la possibilità di farlo nei casi in cui tale potere già esiste.
Ed è su questo terreno che si gioca la reale portata del regolamento: non nella creazione di nuove categorie giuridiche, ma nella trasformazione del rimpatrio da previsione normativa spesso ineffettiva a procedura strutturalmente eseguibile.
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration.I’m attorney Fabio Loscerbo. In recent years, the term remigration has started to appear more frequently in public debate across Europe, and it is gradually entering international discussions, including in the United States. But there is a fundamental clarification that needs to be made. ReImmigration…
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration.I am Attorney Fabio Loscerbo. Throughout this podcast series, we have examined individual elements of immigration governance: entry, lawful presence, integration, protection, enforcement, and return. In this episode, it is time to bring these elements together and show why Integration and ReImmigration are not competing…
AbstractLa sentenza del Tribunale di Venezia del 23 dicembre 2025 si colloca tra i provvedimenti più significativi nel delineare la protezione complementare come tutela non solo dell’integrazione individuale, ma dell’integrazione familiare quale forma avanzata di radicamento. La decisione afferma che il diritto alla permanenza può fondarsi sull’unità familiare stabilmente inserita nel tessuto sociale italiano, anche…
Il tema della gestione dei flussi migratori è oggi al centro del dibattito politico e giuridico europeo. Negli ultimi anni, infatti, la crescente pressione migratoria ha determinato l’emergere di modelli teorici e politici profondamente diversi tra loro. Tra questi, due paradigmi stanno progressivamente assumendo un ruolo centrale nella discussione pubblica: quello della Remigrazione e quello della ReImmigrazione.
Sebbene i due termini possano apparire simili sul piano linguistico, essi esprimono visioni radicalmente differenti del fenomeno migratorio e delle modalità attraverso cui gli Stati dovrebbero governarlo.
La Remigrazione nasce principalmente come concetto politico sviluppato all’interno di alcuni movimenti europei e indica una strategia volta a favorire il ritorno massiccio degli stranieri nei Paesi di origine, anche quando essi risultino stabilmente presenti sul territorio degli Stati europei. In questa prospettiva, il fenomeno migratorio viene letto prevalentemente come una questione demografica e culturale, rispetto alla quale la soluzione consisterebbe nella riduzione della presenza straniera all’interno delle società europee.
La ReImmigrazione, al contrario, rappresenta un paradigma profondamente diverso. Essa non si fonda su presupposti identitari o demografici, ma su un modello giuridico di governo dell’immigrazione fondato sull’integrazione effettiva e sul rispetto dei diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, l’immigrazione non viene considerata un fenomeno da eliminare, ma un fenomeno da governare attraverso strumenti giuridici coerenti con l’ordinamento costituzionale e con il diritto europeo.
Il punto centrale del paradigma della ReImmigrazione consiste nell’assumere l’integrazione come criterio fondamentale per la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. L’integrazione non viene intesa esclusivamente in senso economico o lavorativo, ma come un processo complesso che comprende diversi elementi: la partecipazione alla vita sociale, il rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico e la capacità di inserirsi stabilmente nella comunità ospitante.
In questo modello, lo straniero che dimostra di essersi integrato deve poter continuare a vivere nel Paese in cui si trova. Viceversa, quando tale integrazione non si realizza, lo Stato può prevedere il ritorno nel Paese di origine. La ReImmigrazione si configura dunque come un sistema fondato su un equilibrio tra diritti e responsabilità, nel quale l’integrazione diventa il presupposto della permanenza.
In questo contesto assume particolare rilevanza il ruolo della protezione complementare, che rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento giuridico europeo e nazionale garantisce la tutela dei diritti fondamentali delle persone migranti.
Nel mio volume La protezione complementare ho evidenziato come
tale forma di tutela costituisca una modalità di attuazione del diritto di asilo previsto dall’articolo 10 della Costituzione e del principio di non-refoulement, che impedisce allo Stato di allontanare una persona quando ciò comporterebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali. In particolare, la protezione complementare assume un ruolo centrale nei casi in cui l’allontanamento dello straniero determinerebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Questa forma di tutela dimostra come il diritto contemporaneo non consenta una gestione dei flussi migratori basata esclusivamente su logiche espulsive. Gli Stati europei sono infatti vincolati da un sistema articolato di norme costituzionali, europee e internazionali che impongono il rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Proprio per questo motivo il paradigma della ReImmigrazione appare più coerente con il quadro giuridico vigente. Esso riconosce l’esistenza di limiti giuridici alle politiche di espulsione, ma allo stesso tempo afferma la necessità di collegare la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato a un effettivo percorso di integrazione.
Il governo dei flussi migratori non può quindi ridursi a una contrapposizione tra accoglienza indiscriminata ed espulsione generalizzata. La sfida consiste piuttosto nel costruire un modello giuridico capace di coniugare la tutela dei diritti fondamentali con l’esigenza degli Stati di governare in modo efficace i fenomeni migratori.
In questa prospettiva, la ReImmigrazione si propone come un paradigma che consente di superare questa contrapposizione, ponendo al centro il concetto di integrazione come criterio di permanenza e riconoscendo allo stesso tempo la possibilità del ritorno nel Paese di origine quando tale integrazione non si realizza.
La differenza tra Remigrazione e ReImmigrazione non riguarda quindi soltanto il linguaggio utilizzato nel dibattito pubblico. Essa riflette due modi profondamente diversi di concepire il rapporto tra immigrazione, diritti fondamentali e interesse nazionale.
Mentre la Remigrazione si colloca prevalentemente nel campo della teoria politica e della riflessione identitaria, la ReImmigrazione si propone come un modello giuridico di governo dell’immigrazione, fondato sull’integrazione, sulla responsabilità individuale e sul rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale ed europeo.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Negli ultimi anni il termine remigrazione è entrato con forza nel dibattito politico europeo. Si tratta di un concetto sviluppato soprattutto negli ambienti della destra radicale germanofona e reso popolare dall’attivista austriaco Martin Sellner, autore del libro Remigrazione. Una proposta. In questa teoria la soluzione alla crisi migratoria europea consisterebbe nell’avviare un processo di rimpatrio su larga scala non soltanto degli immigrati irregolari o autori di reati, ma anche di coloro che non risultano assimilati dal punto di vista culturale, linguistico o religioso.
L’idea nasce da una lettura radicale delle trasformazioni sociali e demografiche dell’Europa. Secondo questa visione, l’immigrazione degli ultimi decenni avrebbe prodotto un cambiamento strutturale dell’identità delle società europee e la risposta dovrebbe consistere nell’invertire il processo attraverso il ritorno nei paesi di origine di una parte significativa della popolazione immigrata. La proposta è presentata come una risposta necessaria alla crisi dell’integrazione.
Il fatto stesso che una simile teoria stia acquisendo visibilità nel dibattito pubblico europeo non può però essere compreso se non si guarda alla radice del problema. La diffusione dell’idea di remigrazione non nasce nel vuoto, ma è il prodotto di un contesto politico e giuridico in cui le politiche migratorie europee hanno mostrato limiti evidenti. In altre parole, la remigrazione non è l’origine della crisi ma piuttosto il sintomo di una crisi che si è sviluppata nel corso degli ultimi trent’anni.
L’Europa ha costruito nel tempo sistemi giuridici molto articolati per gestire l’ingresso degli stranieri, la protezione internazionale, i ricongiungimenti familiari e i vari titoli di soggiorno. Tuttavia, questi sistemi hanno spesso trascurato un aspetto essenziale: la definizione di un modello chiaro e vincolante di integrazione. Il dibattito politico e normativo si è concentrato prevalentemente sulle modalità di ingresso, sulle quote di lavoratori, sui meccanismi di asilo e sulle procedure amministrative, mentre raramente è stata affrontata con la stessa chiarezza la questione del percorso di integrazione richiesto allo straniero che entra e vive stabilmente nel territorio europeo.
Questa lacuna ha prodotto conseguenze visibili. In numerosi contesti europei si sono sviluppate situazioni di marginalità sociale in cui una parte degli immigrati rimane per anni nel territorio dello Stato senza realizzare un reale percorso di integrazione linguistica, lavorativa e culturale. In queste condizioni l’immigrazione smette di essere percepita come un fenomeno governato dalle istituzioni e inizia a essere vissuta come un processo incontrollato. È in questo spazio politico e sociale che nascono le teorie più radicali, tra cui appunto la remigrazione.
Il limite di questa impostazione è evidente. Pensare di affrontare il problema dell’integrazione fallita attraverso il rimpatrio generalizzato di popolazioni ormai stabilmente presenti in Europa solleva problemi giuridici, politici e sociali enormi. Molti immigrati vivono da anni o da decenni nei paesi europei, lavorano, hanno figli nati o cresciuti in Europa e sono inseriti in reti sociali consolidate. Immaginare di risolvere la questione con una strategia di ritorno su larga scala significa ignorare la complessità delle società europee contemporanee.
La diffusione della teoria della remigrazione rivela dunque una verità più profonda: l’Europa non ha mai definito con chiarezza un modello di integrazione capace di orientare in modo coerente le politiche migratorie. Quando l’integrazione non viene governata, quando non esistono criteri chiari e condivisi che definiscano il rapporto tra permanenza sul territorio e partecipazione alla vita sociale, prima o poi emergono proposte che cercano di risolvere il problema attraverso soluzioni drastiche.
È proprio su questo punto che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. A differenza della teoria della remigrazione, che interviene quando il problema si è già consolidato e propone di correggerlo attraverso espulsioni o ritorni su larga scala, il paradigma della ReImmigrazione parte da una logica completamente diversa. La permanenza dello straniero nel territorio europeo deve essere legata fin dall’inizio a un percorso concreto di integrazione nella società ospitante.
L’integrazione non può essere una formula retorica o un obiettivo generico. Deve diventare una condizione reale della permanenza, verificabile attraverso la partecipazione alla vita economica, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole fondamentali della comunità. Quando questi elementi si consolidano, la presenza dello straniero diventa una componente stabile della società europea e contribuisce al suo sviluppo. Quando invece tale integrazione non si realizza, la soluzione non può essere il mantenimento indefinito di situazioni di marginalità sociale.
È in questo punto che interviene il concetto di ReImmigrazione. Non come espulsione ideologica o come rimpatrio indiscriminato, ma come strumento di governo dell’immigrazione nei casi in cui il percorso di integrazione non si realizza. La differenza rispetto alla remigrazione è radicale. La remigrazione nasce come reazione politica a un fallimento già avvenuto e propone una soluzione drastica e generalizzata. La ReImmigrazione, invece, si inserisce in un sistema di gestione dell’immigrazione che stabilisce fin dall’inizio una relazione chiara tra integrazione e permanenza.
In questo senso il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non è una teoria identitaria né uno slogan politico. È piuttosto un tentativo di costruire un modello giuridico e istituzionale che affronti il problema dell’immigrazione nel momento in cui nasce, evitando che si trasformi in una crisi sociale e politica nel futuro.
Il dibattito europeo sulla remigrazione dimostra quanto sia urgente affrontare questa questione. Quando le politiche migratorie non definiscono in modo chiaro il rapporto tra integrazione e permanenza, il rischio è che il confronto pubblico si radicalizzi sempre di più, oscillando tra l’illusione di un’integrazione automatica e la tentazione di soluzioni drastiche.
La sfida reale per l’Europa non è scegliere tra immigrazione illimitata e rimpatrio di massa. La vera questione è costruire un sistema capace di governare l’immigrazione in modo realistico e responsabile. È in questo spazio che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone una prospettiva diversa: un modello in cui l’integrazione non è una promessa astratta, ma la condizione concreta per costruire una convivenza stabile e duratura nelle società europee.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID: 280782895721-36
Nel dibattito pubblico europeo sull’immigrazione si assiste sempre più spesso a una confusione concettuale tra due termini che, in realtà, indicano modelli radicalmente differenti: Remigrazione e ReImmigrazione. L’apparente somiglianza linguistica tra i due concetti può indurre a ritenere che essi appartengano allo stesso orizzonte teorico o politico. In realtà, si tratta di due paradigmi profondamente diversi, che si collocano su piani distinti sia dal punto di vista politico sia, soprattutto, dal punto di vista giuridico.
La Remigrazione nasce come concetto politico sviluppato in alcuni contesti del dibattito europeo contemporaneo. In questa prospettiva, la presenza di popolazioni immigrate viene interpretata prevalentemente come un problema di carattere demografico, culturale o identitario. Il rimedio proposto consiste nella prospettiva di un ritorno generalizzato degli stranieri nei Paesi di origine, anche quando essi risultino stabilmente presenti nel territorio europeo. La logica di fondo di questo approccio è quella di ricondurre la composizione demografica delle società europee a un presunto equilibrio originario.
La ReImmigrazione, al contrario, non nasce come teoria identitaria né come proposta di ingegneria demografica. Essa si configura piuttosto come un paradigma giuridico di governo dell’immigrazione fondato sull’integrazione effettiva e sul rispetto dei diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, l’immigrazione non viene affrontata come un fenomeno da eliminare, ma come una realtà da governare attraverso criteri giuridici chiari, coerenti con l’ordinamento costituzionale e con il diritto europeo.
Il principio che caratterizza la ReImmigrazione è semplice ma allo stesso tempo strutturale: la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato deve essere collegata al grado di integrazione nella società ospitante. L’integrazione diventa così il criterio centrale per valutare la legittimità della permanenza. Non si tratta di una nozione puramente economica, né esclusivamente lavorativa, ma di un concetto più ampio che comprende almeno tre elementi essenziali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico.
In questo modello, lo straniero che dimostra di essersi integrato nella società ospitante deve poter continuare a vivere e lavorare nel Paese in cui si trova. Al contrario, quando il processo di integrazione non si realizza, lo Stato può legittimamente prevedere il ritorno nel Paese di origine. La ReImmigrazione, quindi, non coincide con una politica espulsiva generalizzata, ma con un sistema giuridico fondato su un equilibrio tra diritti e responsabilità.
Questa impostazione risulta coerente con il quadro costituzionale ed europeo di tutela dei diritti fondamentali.
Nel mio volume La protezione complementare ho evidenziato come il sistema giuridico italiano ed europeo riconosca una serie di limiti precisi alle politiche di allontanamento degli stranieri, in particolare attraverso il principio di non-refoulement e attraverso la tutela del diritto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Tali principi rappresentano una componente essenziale dell’asilo costituzionale previsto dall’articolo 10 della Costituzione e costituiscono uno dei pilastri della tutela delle persone migranti nel diritto contemporaneo.
La protezione complementare rappresenta proprio una delle manifestazioni di questo sistema di garanzie. Essa consente di evitare l’allontanamento dello straniero quando tale misura determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali della persona, dimostrando come il diritto europeo e costituzionale non consenta soluzioni semplicistiche o puramente espulsive nella gestione dei fenomeni migratori.
Alla luce di questo quadro normativo, appare evidente che la Remigrazione e la ReImmigrazione non sono la stessa cosa. La prima si colloca prevalentemente nel campo della teoria politica e della riflessione identitaria. La seconda, invece, si propone come un modello giuridico di regolazione dell’immigrazione, capace di conciliare la tutela dei diritti fondamentali con l’esigenza degli Stati di governare i fenomeni migratori.
La differenza tra i due paradigmi non è soltanto teorica. Essa riguarda il modo in cui l’Europa intende affrontare una delle questioni più rilevanti del nostro tempo. Da un lato, vi è una prospettiva che tende a leggere l’immigrazione come una minaccia demografica da neutralizzare. Dall’altro lato, vi è la possibilità di costruire un modello giuridico che valorizzi l’integrazione come criterio di permanenza e che riconosca, allo stesso tempo, la necessità di prevedere il ritorno nel Paese di origine quando tale integrazione non si realizza.
È in questo spazio che si colloca il paradigma della ReImmigrazione, inteso come strumento giuridico di governo dell’immigrazione fondato su integrazione, responsabilità e rispetto dei diritti fondamentali.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Nel dibattito pubblico europeo e nazionale si assiste sempre più frequentemente a una sovrapposizione concettuale tra strumenti giuridici profondamente diversi. Tra questi, uno dei più evidenti equivoci riguarda i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), spesso ricondotti, in modo semplicistico e improprio, alla categoria della cosiddetta “remigrazione”. Si tratta di una lettura fuorviante, che non tiene conto della struttura normativa del sistema italiano dei rimpatri e, soprattutto, della funzione giuridica del trattenimento amministrativo.
Se si abbandona la dimensione ideologica e si torna al dato normativo, emerge con chiarezza un punto fondamentale: il CPR non è uno strumento di politica migratoria in senso astratto, ma un istituto giuridico ben definito, inserito all’interno di un procedimento amministrativo vincolato.
Il trattenimento disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. 286/1998 interviene infatti in una fase successiva e consequenziale rispetto all’adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento, quando l’allontanamento non è immediatamente eseguibile.
Il dossier parlamentare relativo al D.L. 37/2025 lo chiarisce senza ambiguità, evidenziando che il trattenimento è disposto “quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione […] a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento” .
In questa prospettiva, il CPR si configura come uno strumento tecnico-operativo, funzionale a superare ostacoli materiali o giuridici all’esecuzione del rimpatrio.
Questo dato è decisivo, perché consente di sgomberare il campo da un equivoco di fondo: il trattenimento non è la causa dell’allontanamento, ma la sua conseguenza operativa.
Il presupposto reale non è una scelta politica di espulsione generalizzata, bensì la perdita del titolo di soggiorno e, più in profondità, il mancato consolidamento di un percorso di integrazione giuridicamente rilevante.
In altri termini, il sistema normativo italiano non prevede il CPR come strumento per “espellere” in senso ideologico, ma come meccanismo di chiusura del procedimento amministrativo nei casi in cui l’integrazione non si sia realizzata o non sia più giuridicamente sostenibile.
Il trattenimento interviene quando lo straniero si trova in una condizione di soggiorno irregolare e quando l’amministrazione è tenuta, in base alla legge, a dare esecuzione al provvedimento di allontanamento.
La stessa evoluzione normativa conferma questa impostazione. Il D.L. 37/2025 si muove infatti nella direzione di rafforzare l’efficacia dell’azione di rimpatrio, ampliando le categorie di soggetti trattenibili e introducendo meccanismi di trasferimento tra centri che non incidono sulla validità del titolo di trattenimento .
Si tratta di interventi che non modificano la natura dell’istituto, ma ne potenziano la funzione esecutiva, rendendolo più coerente con l’obiettivo di effettività del rimpatrio.
Da questo punto di vista, il CPR rappresenta il punto di intersezione tra diritto e realtà amministrativa: è il luogo in cui il sistema giuridico tenta di rendere effettive decisioni che, altrimenti, resterebbero prive di attuazione.
Non è una misura simbolica, ma una risposta a una criticità strutturale, già evidenziata anche a livello europeo, ossia la difficoltà di eseguire i rimpatri in modo efficace e tempestivo.
È proprio in questo spazio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Esso consente di leggere il sistema non in termini oppositivi, ma funzionali.
L’integrazione non è un concetto sociologico generico, ma una condizione giuridicamente rilevante che consente la permanenza nel territorio dello Stato. Quando tale condizione non si realizza, o viene meno, il sistema deve necessariamente attivare la fase esecutiva del rimpatrio.
Il CPR, in questa prospettiva, non è altro che lo strumento attraverso cui questa fase viene resa possibile. Non è remigrazione, perché non nasce da una scelta ideologica di espulsione di massa, ma dall’applicazione di un quadro normativo che collega il diritto al soggiorno a determinati presupposti. Quando tali presupposti non sussistono, il trattenimento diventa il mezzo per dare attuazione a una decisione già assunta.
Continuare a leggere il CPR attraverso categorie politiche rischia di oscurarne la vera natura e, soprattutto, di impedire una riflessione seria sulla sua funzione. Il problema reale non è l’esistenza del trattenimento, ma la sua inefficacia quando manca un sistema strutturato di rimpatri. In assenza di tale sistema, il CPR perde la propria funzione e si trasforma in una misura svuotata di efficacia, incapace di incidere realmente sulla gestione dei flussi.
Per questo motivo, il nodo centrale non è l’abolizione o la demonizzazione dei CPR, ma la loro corretta collocazione all’interno di un modello coerente. Un modello che, da un lato, renda effettivo il percorso di integrazione e, dall’altro, preveda strumenti concreti per l’esecuzione del rimpatrio nei casi in cui tale percorso fallisca.
In conclusione, la qualificazione giuridica del trattenimento nei CPR consente di affermare con chiarezza che esso non appartiene alla categoria della “remigrazione”, ma a quella, ben più rigorosa, dell’esecuzione amministrativa.
È la conseguenza di una mancata integrazione rilevante sul piano giuridico, non la sua causa. Ed è proprio in questa distinzione che si gioca la possibilità di costruire un sistema migratorio coerente, fondato non su slogan, ma su categorie giuridiche solide e verificabili.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
La riflessione giuridica contemporanea in materia di immigrazione si confronta con una crescente tensione tra modelli di gestione del soggiorno fondati su logiche profondamente diverse.
Da un lato, si affacciano teorie di tipo espulsivo, riconducibili al concetto di “remigrazione”, che postulano il ritorno generalizzato dei cittadini stranieri verso i Paesi di origine; dall’altro, il sistema giuridico vigente – tanto a livello nazionale quanto europeo – continua a fondarsi su strumenti che presuppongono e disciplinano l’integrazione dello straniero nel territorio dello Stato. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dall’accordo di integrazione, istituto che costituisce oggi uno dei pilastri della regolazione amministrativa del soggiorno.
Il contrasto tra questi due modelli non è meramente teorico, ma si radica in una incompatibilità strutturale di natura giuridica. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata di tale incompatibilità, è necessario partire da un dato che il dibattito pubblico tende sistematicamente a rimuovere: l’accordo di integrazione, pur essendo formalmente vigente, è nella sostanza largamente inattuato.
L’accordo di integrazione, introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 4-bis del d.lgs. 286/1998, rappresenta uno strumento di governo amministrativo del fenomeno migratorio fondato su un principio chiaro: il soggiorno dello straniero è legittimo nella misura in cui si sviluppa un percorso progressivo di integrazione, misurabile attraverso parametri oggettivi quali la conoscenza della lingua italiana, l’inserimento lavorativo e il rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento.
Si tratta, dunque, di un modello condizionale, ma inclusivo, che non nega la presenza dello straniero, bensì la disciplina attraverso un sistema di diritti e doveri reciproci.
Eppure, proprio questo meccanismo – che dovrebbe costituire il fulcro della politica migratoria – risulta, nella prassi amministrativa, svuotato di effettività.
L’accordo di integrazione viene ridotto a un adempimento formale, privo di un reale sistema di monitoraggio, di verifica e, soprattutto, di conseguenze giuridiche coerenti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In altri termini, l’ordinamento prevede uno strumento di integrazione, ma non lo attua in modo sistematico e rigoroso.
Questo dato trova riscontro anche nella documentazione istituzionale.
Nel dossier della Camera dei deputati (Dossier n. NV2180NT), dedicato all’analisi delle politiche migratorie, si evidenzia come l’accordo di integrazione sia concepito quale dispositivo volto a “favorire il processo di inserimento dello straniero nella società italiana attraverso l’assunzione di specifici impegni”.
Tuttavia, la stessa ricostruzione normativa contenuta nel dossier mostra come il sistema sia costruito attorno a una logica di integrazione programmata, senza che a tale impostazione corrisponda, nella prassi, un’effettiva implementazione.
È proprio in questo scarto tra previsione normativa e attuazione amministrativa che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Esso non si limita a ribadire la centralità dell’integrazione, già presente nell’ordinamento, ma ne assume fino in fondo le conseguenze giuridiche, proponendo una effettiva implementazione dell’accordo di integrazione come criterio selettivo del soggiorno.
La differenza rispetto alla remigrazione è, sotto questo profilo, radicale. La remigrazione, nella sua formulazione teorica, prescinde dal percorso individuale dello straniero e tende a fondarsi su una logica generalizzata di ritorno, indipendentemente dal livello di integrazione raggiunto.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, al contrario, si colloca pienamente all’interno del sistema giuridico vigente: non nega la permanenza, ma la condiziona in modo effettivo al rispetto di parametri di integrazione realmente verificati.
In questo senso, esso opera una trasformazione non del diritto, ma della sua attuazione. L’accordo di integrazione non viene superato, ma portato alle sue estreme conseguenze: da strumento formale a dispositivo sostanziale di regolazione del soggiorno.
Ne deriva un duplice effetto. Da un lato, si rafforza la legittimità della permanenza dello straniero che dimostra un effettivo radicamento sociale, lavorativo e linguistico; dall’altro, si rende giuridicamente coerente l’attivazione di meccanismi di ritorno nei confronti di chi non intraprende o non completa tale percorso.
La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è una misura generalizzata, ma una conseguenza individualizzata del mancato rispetto di un percorso di integrazione.
La incompatibilità tra i due modelli emerge, dunque, con chiarezza. L’accordo di integrazione – se effettivamente attuato – implica una valutazione individuale, progressiva e fondata su elementi concreti.
La remigrazione, invece, si fonda su una logica generalizzata e presuntiva, che prescinde da tale valutazione. Un sistema amministrativo costruito per misurare l’integrazione non può essere riconvertito, senza contraddizione, in uno strumento di espulsione indiscriminata.
Ulteriore profilo di incompatibilità riguarda la dimensione procedimentale. Il diritto dell’immigrazione, così come delineato anche nel dossier parlamentare citato, è caratterizzato da una forte proceduralizzazione, che impone all’amministrazione obblighi di istruttoria, motivazione e valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si muove all’interno di questo quadro, rafforzandolo.
La remigrazione, al contrario, tende a comprimere tali garanzie, introducendo una logica di automatismo incompatibile con i principi del giusto procedimento amministrativo.
Alla luce di tali considerazioni, il punto centrale non è scegliere tra integrazione e ritorno, ma ristabilire coerenza tra norma e prassi. L’ordinamento italiano ed europeo hanno già individuato nell’integrazione il criterio regolatore del soggiorno.
Ciò che manca è la sua effettiva attuazione.
In conclusione, il confronto tra remigrazione e accordo di integrazione non è un confronto tra modelli equivalenti, ma tra un’impostazione giuridicamente coerente – se attuata – e una proposta che si colloca al di fuori del perimetro normativo vigente. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non introduce una rottura, ma una linea di sviluppo interna al sistema: rendere effettivo ciò che oggi è solo formalmente previsto.
Solo in questo modo l’integrazione può tornare a essere non un principio astratto, ma un criterio giuridico operativo.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID: 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Negli ultimi anni il termine “remigrazione” è entrato con forza nel dibattito europeo sull’immigrazione. Il concetto è stato elaborato e diffuso soprattutto dall’attivista austriaco Martin Sellner, figura centrale del movimento identitario europeo e fondatore della Identitäre Bewegung Österreich.
Il progetto teorico di Sellner ha assunto una forma sistematica nel libro Remigration: A Proposal, pubblicato negli anni più recenti e tradotto in varie lingue europee. L’opera ha avuto una certa eco nel dibattito politico perché propone una strategia radicale di gestione delle società multiculturali europee, fondata sull’idea che l’immigrazione degli ultimi decenni abbia prodotto un cambiamento demografico e culturale incompatibile con la continuità delle identità nazionali.
Secondo Sellner, la “remigrazione” consiste essenzialmente in un processo politico e amministrativo volto a invertire i flussi migratori attraverso il ritorno nei paesi di origine non solo degli immigrati irregolari, ma anche di categorie più ampie di stranieri ritenuti “non assimilati”.
Nel modello teorico elaborato dall’autore, il progetto si articola in tre passaggi principali: il rafforzamento delle frontiere esterne e la drastica riduzione degli ingressi; la revisione dei titoli di soggiorno concessi negli anni precedenti; e infine la promozione di programmi di ritorno – volontari o forzati – per coloro che non risultano pienamente integrati nella società europea.
Il punto centrale del ragionamento è culturale prima ancora che giuridico. Sellner sostiene che l’Europa stia vivendo un processo di trasformazione identitaria dovuto alla crescita demografica di comunità migranti provenienti da contesti molto diversi dal punto di vista linguistico, religioso e sociale. In questa prospettiva, la remigrazione rappresenterebbe una sorta di “ricomposizione demografica” finalizzata a ristabilire un equilibrio culturale ritenuto compromesso.
Questa impostazione, tuttavia, solleva numerosi interrogativi dal punto di vista giuridico. Le democrazie europee sono fondate su principi costituzionali e sovranazionali – in particolare quelli derivanti dalla Council of Europe e dalla European Union – che tutelano diritti fondamentali come la vita familiare, la non discriminazione e la stabilità dello status giuridico acquisito.
Qualunque progetto che ipotizzi il rimpatrio di persone stabilmente residenti, magari titolari di permessi di soggiorno o addirittura di cittadinanza, si scontra inevitabilmente con il sistema di garanzie costruito nel diritto europeo e costituzionale.
Proprio qui emerge la differenza strutturale con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che propone un approccio radicalmente diverso al problema della gestione dei flussi migratori.
Il paradigma sviluppato in Italia parte da una constatazione semplice ma spesso ignorata nel dibattito pubblico: l’immigrazione non è un fenomeno puramente economico né un processo spontaneo destinato a risolversi da sé. È un fenomeno giuridico e sociale che deve essere governato attraverso regole chiare e verificabili nel tempo.
In questa prospettiva l’integrazione non è uno slogan, ma un obbligo reciproco. Lo straniero che entra o rimane nel territorio nazionale deve dimostrare concretamente di partecipare alla vita della comunità attraverso tre elementi fondamentali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento.
Quando questo percorso di integrazione si realizza, lo Stato ha interesse a stabilizzare la posizione giuridica della persona attraverso strumenti come la protezione complementare o altre forme di soggiorno regolare.
Quando invece tale integrazione non si verifica, il sistema deve prevedere un meccanismo ordinato di ritorno nel paese di origine. È questo il significato del concetto di ReImmigrazione: non un progetto identitario o etnico, ma uno strumento di governo dell’immigrazione basato su criteri giuridici oggettivi.
La differenza rispetto alla teoria della remigrazione è sostanziale. Nel modello identitario europeo il criterio centrale è la compatibilità culturale con la società ospitante; nel paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione il criterio è invece la verifica concreta del percorso di integrazione individuale.
Ciò significa che non si valuta l’origine o l’identità della persona, ma il suo comportamento all’interno della comunità giuridica. Chi si integra rimane e diventa parte della società; chi non si integra deve tornare nel proprio paese secondo procedure legali e trasparenti.
Questo approccio consente di evitare due errori speculari che caratterizzano oggi il dibattito europeo. Da un lato l’idea che l’immigrazione possa essere gestita senza condizioni, come se l’integrazione fosse un processo automatico; dall’altro la proposta di soluzioni radicali che rischiano di entrare in conflitto con i principi fondamentali dello Stato di diritto.
Il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione si colloca in una posizione intermedia ma più solida dal punto di vista giuridico: riconosce che l’immigrazione può essere una risorsa, ma solo se accompagnata da regole chiare e verificabili, e riconosce al tempo stesso che una società democratica ha il diritto di difendere la propria coesione sociale quando tali regole non vengono rispettate.
In questo senso il confronto con la teoria della remigrazione è utile perché mette in luce un punto fondamentale del dibattito europeo contemporaneo: il vero problema non è semplicemente quanti migranti entrano, ma quanti riescono realmente a integrarsi.
Finché questa domanda rimarrà senza risposta, il dibattito continuerà a oscillare tra politiche permissive e reazioni radicali. Il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione propone invece una strada diversa: trasformare l’integrazione in una condizione giuridica verificabile e, quando essa non si realizza, attivare strumenti ordinati di ritorno nel rispetto dello Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Abstract Il presente contributo esamina la disciplina dell’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, quale strumento normativo volto a condizionare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale al raggiungimento di specifici obiettivi di integrazione. L’analisi evidenzia la distanza tra la costruzione normativa dell’istituto e la sua concreta attuazione amministrativa, individuando in tale scarto il presupposto teorico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. In tale prospettiva, la ReImmigrazione viene qualificata non come opzione ideologica alternativa, bensì come conseguenza giuridica già prevista dall’ordinamento in caso di inadempimento dell’accordo.
L’accordo di integrazione si colloca nel sistema del diritto dell’immigrazione quale istituto di natura condizionale, volto a subordinare la stabilità del soggiorno dello straniero all’adempimento di obblighi positivi di integrazione. La previsione dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 286/1998 introduce un modello nel quale l’integrazione non assume valore meramente programmatico, ma si configura quale parametro giuridico incidente sullo status dello straniero.
La genesi parlamentare dell’istituto conferma tale impostazione. La documentazione della Camera dei deputati evidenzia come l’accordo sia stato concepito quale meccanismo idoneo a collegare il rilascio e la conservazione del titolo di soggiorno al rispetto di un percorso verificabile, fondato su un sistema di crediti e su una valutazione finale dell’adempimento. In tale contesto, è espressamente previsto che “la perdita integrale dei crediti determina la revoca dello stesso e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato” .
Il d.P.R. n. 179/2011 dà attuazione a tale previsione attraverso una disciplina analitica del sistema dei crediti, articolando l’accordo in una sequenza procedimentale caratterizzata da attribuzione iniziale, progressione, eventuale decurtazione e verifica finale. L’istituto è strutturato in modo da consentire una valutazione oggettiva del percorso di integrazione, attraverso indicatori predeterminati relativi, tra l’altro, alla conoscenza della lingua italiana, all’inserimento sociale e al rispetto delle regole dell’ordinamento.
Sotto il profilo strettamente normativo, il sistema appare completo e coerente. L’integrazione è definita come obbligo giuridico, il sistema dei crediti ne costituisce lo strumento di misurazione, la verifica finale rappresenta il momento decisorio e l’eventuale perdita dei crediti comporta conseguenze direttamente incidenti sul titolo di soggiorno. La struttura dell’istituto, pertanto, è idonea a svolgere una funzione selettiva, coerente con la logica di condizionalità che permea l’intero impianto.
Tuttavia, l’analisi della prassi amministrativa evidenzia una significativa divergenza tra il modello normativo e la sua attuazione.
Il sistema dei crediti è formalmente previsto e, in linea teorica, oggetto di gestione da parte dell’Amministrazione, che in determinati casi procede anche alla valutazione dell’adempimento. Il problema, tuttavia, non risiede nell’assenza del meccanismo, bensì nella sua scarsa incidenza concreta.
Nella prassi amministrativa, l’accordo di integrazione non opera quale parametro effettivo nelle determinazioni relative al soggiorno. Il sistema dei crediti non viene utilizzato come strumento dinamico di valutazione del percorso individuale; non si registra una gestione sistematica della progressione o della decurtazione dei crediti; la verifica finale, pur prevista, non assume, nella generalità dei casi, un ruolo determinante nel processo decisionale.
In termini sostanziali, il meccanismo non produce effetti.
I crediti, che costituiscono il nucleo operativo dell’istituto, non vengono concretamente formati né utilizzati come criterio di selezione. Le autorità amministrative, in particolare le Questure, non fondano ordinariamente le proprie determinazioni sul risultato del percorso creditorio, né richiedono in modo sistematico la dimostrazione del relativo adempimento. L’accordo di integrazione, pertanto, pur formalmente vigente, risulta privo di effettività sul piano applicativo.
Tale scarto tra previsione normativa e prassi amministrativa incide direttamente sulla funzione dell’istituto. L’integrazione, da condizione giuridica della permanenza, si riduce a principio privo di incidenza operativa. Il sistema, pur esistente, non seleziona e, conseguentemente, non governa.
In questo contesto si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che trova il proprio fondamento non in una innovazione normativa, ma nella rilettura sistematica dell’assetto vigente.
Se l’ordinamento prevede che l’inadempimento dell’accordo di integrazione comporti la perdita del titolo di soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato, la ReImmigrazione si configura come la conseguenza giuridica già implicita nella disciplina vigente. Essa non introduce un nuovo criterio, ma rende esplicito il nesso tra integrazione e permanenza, già delineato dal legislatore.
Il paradigma, tuttavia, presuppone una condizione imprescindibile: l’effettiva attuazione dell’accordo di integrazione.
In assenza di una concreta operatività del sistema dei crediti, il meccanismo non è in grado di svolgere la funzione per la quale è stato concepito. La ReImmigrazione, in tale prospettiva, non è altro che la naturale conseguenza del fallimento applicativo dell’accordo. Laddove il percorso di integrazione non venga monitorato e verificato, il sistema perde la propria capacità selettiva, rendendo inevitabile il ricorso a strumenti alternativi o integrativi.
Il problema, dunque, non è riconducibile a un difetto della disciplina normativa, bensì a una carenza di attuazione amministrativa. Il quadro legislativo vigente già contiene gli strumenti necessari per condizionare la permanenza dello straniero al rispetto di un percorso di integrazione. Ciò che manca è l’utilizzo effettivo di tali strumenti.
Ne deriva che il rafforzamento del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non richiede, in via prioritaria, un intervento normativo, quanto piuttosto una piena implementazione dell’accordo di integrazione, attraverso una gestione concreta, sistematica e verificabile del sistema dei crediti.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID: 280782895721-36) ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Nel dibattito europeo contemporaneo sull’immigrazione stanno emergendo due concetti che, pur utilizzando parole simili, esprimono visioni profondamente diverse: da un lato la remigrazione, concetto sviluppato negli ambienti identitari europei e reso popolare dall’attivista austriaco Martin Sellner; dall’altro il paradigma della ReImmigrazione, che si propone come modello giuridico e politico fondato sull’integrazione come condizione strutturale della permanenza nel territorio dello Stato.
Il punto di partenza è comune: il riconoscimento di una crisi strutturale delle politiche migratorie europee. Negli ultimi vent’anni l’Europa ha sviluppato un sistema caratterizzato da due elementi contraddittori. Da un lato un’elevata capacità di ingresso, legale o irregolare; dall’altro una sostanziale incapacità di gestire le conseguenze sociali, economiche e giuridiche dell’immigrazione nel medio e lungo periodo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: crescita della popolazione straniera irregolare, difficoltà di integrazione in alcune aree urbane, tensioni sociali e un sistema dei rimpatri strutturalmente inefficiente.
È in questo contesto che nasce la teoria della remigrazione. Secondo questa impostazione, l’obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere il rimpatrio su larga scala degli immigrati considerati non assimilati o non assimilabili alla società europea. Il progetto non riguarda soltanto gli irregolari o i soggetti privi di titolo di soggiorno, ma viene spesso esteso anche a categorie di stranieri regolarmente presenti, qualora ritenuti incompatibili con l’identità culturale o politica del Paese ospitante.
Si tratta di una visione radicale che pone al centro il concetto di ricostruzione identitaria della nazione. In questa prospettiva l’immigrazione viene interpretata come una trasformazione demografica da invertire o ridurre attraverso politiche di rimpatrio sistematico. La remigrazione, dunque, non è semplicemente una politica di controllo dell’immigrazione: è una strategia di ridefinizione della composizione sociale e culturale dello Stato.
Il paradigma della ReImmigrazione, invece, si colloca su un terreno completamente diverso.
La ReImmigrazione parte da una premessa giuridica e politica più semplice: l’immigrazione non può essere governata esclusivamente attraverso il controllo delle frontiere o attraverso il rimpatrio degli irregolari. Il vero nodo è ciò che accade dopo l’ingresso nel territorio dello Stato.
In altre parole, il problema centrale delle politiche migratorie europee non è soltanto chi entra, ma chi rimane e a quali condizioni.
Il paradigma della ReImmigrazione introduce quindi un principio strutturale: il diritto di permanenza nel territorio dello Stato deve essere collegato a un processo reale di integrazione. L’integrazione non viene concepita come un valore astratto o come una semplice aspirazione sociale, ma come un vero e proprio criterio giuridico di stabilità del soggiorno.
Questo processo si fonda su tre pilastri fondamentali.
Il primo è il lavoro. La partecipazione alla vita economica del Paese rappresenta una delle forme più concrete di integrazione sociale.
Il secondo è la lingua. Senza la conoscenza della lingua nazionale non esiste integrazione civica né partecipazione alla vita pubblica.
Il terzo è il rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico e della convivenza civile.
Quando questi tre elementi si consolidano, l’immigrazione produce integrazione e stabilità sociale. Quando invece questi elementi mancano, il sistema genera marginalità, conflitto sociale e crescita dell’irregolarità.
La ReImmigrazione interviene proprio in questo punto: non come politica identitaria, ma come strumento di governo dell’integrazione.
Se lo straniero dimostra un reale percorso di integrazione, la permanenza nel territorio dello Stato diventa coerente con l’interesse della collettività e può essere stabilizzata anche attraverso strumenti giuridici come la protezione complementare o altre forme di regolarizzazione mirata.
Se invece l’integrazione non si realizza, il sistema deve prevedere un meccanismo ordinato di ritorno nel Paese di origine.
In questo senso la ReImmigrazione non è una politica di espulsione di massa, ma una politica di responsabilizzazione reciproca: lo Stato offre opportunità di integrazione, ma richiede in cambio un percorso reale di inserimento nella società.
La differenza con la remigrazione è dunque radicale.
La remigrazione nasce come progetto politico di riduzione della presenza straniera sulla base di criteri identitari o culturali.
La ReImmigrazione, invece, nasce come modello di governo giuridico dell’integrazione.
Nel primo caso il problema è l’immigrazione in quanto tale. Nel secondo caso il problema è l’assenza di integrazione.
Questa distinzione è fondamentale anche dal punto di vista costituzionale e giuridico. Un sistema fondato sulla selezione identitaria degli individui rischia inevitabilmente di entrare in tensione con i principi fondamentali degli ordinamenti europei, in particolare con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione.
Un sistema fondato sull’integrazione, invece, si colloca all’interno di un quadro giuridico pienamente compatibile con i principi dello Stato di diritto: la permanenza nel territorio dello Stato non dipende dall’origine etnica o culturale, ma dalla partecipazione effettiva alla vita della società.
In questa prospettiva la ReImmigrazione rappresenta un tentativo di superare il falso dilemma che domina oggi il dibattito europeo: da un lato l’immigrazione senza regole, dall’altro il rifiuto radicale dell’immigrazione.
Tra questi due estremi esiste una terza strada: governare l’immigrazione attraverso l’integrazione.
È su questo terreno che si giocherà probabilmente il futuro delle politiche migratorie europee nei prossimi decenni.
Se l’Europa continuerà a ignorare il problema dell’integrazione, il dibattito pubblico sarà sempre più dominato da proposte radicali come la remigrazione.
Se invece l’integrazione diventerà il vero criterio di governo dell’immigrazione, allora sarà possibile costruire politiche migratorie più stabili, più realistiche e più coerenti con i principi dello Stato di diritto.
In questo senso la differenza tra remigrazione e ReImmigrazione non è soltanto terminologica.
È una differenza di visione politica, giuridica e culturale su ciò che deve diventare l’Europa nel XXI secolo.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID: 280782895721-36
Il dibattito europeo contemporaneo sull’immigrazione sembra sempre più polarizzarsi attorno a soluzioni drastiche, tra cui la cosiddetta “remigrazione”, proposta in alcuni contesti come risposta radicale alle criticità del modello attuale. Tuttavia, questa impostazione – pur intercettando un disagio reale – non coglie fino in fondo la natura del problema.
Il punto non è semplicemente ridurre o invertire i flussi. Il punto è comprendere perché il sistema, così come è stato costruito negli ultimi decenni, non è più in grado di reggere.
L’attuale modello di gestione dell’immigrazione, tanto in Italia quanto nel contesto europeo, mostra segni evidenti di crisi strutturale. Non si tratta più di un problema emergenziale, né di una questione meramente amministrativa. È, piuttosto, una crisi di sistema.
Questa crisi affonda le sue radici in un presupposto teorico che ha orientato le politiche migratorie degli ultimi decenni: una visione essenzialmente economicista del fenomeno migratorio. Lo straniero è stato considerato, in via prevalente, come forza lavoro, come fattore produttivo, come risposta a esigenze demografiche o di mercato. In questa prospettiva, l’integrazione è stata ridotta a una variabile accessoria, spesso implicitamente presunta come conseguenza automatica dell’inserimento lavorativo.
È un’impostazione che oggi mostra tutti i suoi limiti.
Ridurre l’immigrazione a una questione economica ha significato trascurare la dimensione più profonda del fenomeno: quella sociale, culturale e giuridica. Ha significato ignorare che il lavoro, da solo, non produce integrazione. E soprattutto ha significato rinunciare a costruire un sistema normativo capace di governare in modo consapevole e selettivo la permanenza degli stranieri sul territorio.
Le tensioni sociali che si registrano oggi – e che sono destinate ad accentuarsi nel prossimo futuro – non derivano tanto dai flussi migratori in sé, quanto dall’incapacità degli ordinamenti di governare il processo di integrazione. Il nodo critico è rappresentato, sempre più chiaramente, dalle seconde generazioni: soggetti formalmente inseriti nel tessuto sociale europeo, ma spesso privi di un reale radicamento culturale, linguistico e normativo. È qui che si manifesta la frattura più profonda.
L’errore dell’approccio attuale è stato quello di considerare l’integrazione come un processo spontaneo, quasi automatico. Ma l’integrazione non è un fatto naturale: è un obiettivo giuridico, politico e sociale che richiede strumenti normativi chiari, criteri verificabili e, soprattutto, conseguenze in caso di fallimento.
È da questa constatazione che nasce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Non si tratta di uno slogan, ma di una proposta sistemica. Un paradigma, appunto, che si fonda su un presupposto elementare: il diritto a rimanere non può essere sganciato dal dovere di integrarsi. L’integrazione diventa così il criterio selettivo centrale del sistema.
Questo approccio si colloca consapevolmente in una prospettiva italiana ed europea e si propone esplicitamente come alternativa alla remigrazione.
La differenza non è solo terminologica, ma strutturale.
La remigrazione, così come elaborata in alcuni contesti del dibattito politico tedesco, si fonda su una logica prevalentemente espulsiva, che tende a rimettere in discussione la permanenza anche di soggetti formalmente regolari o integrati. Si tratta di un modello che, oltre a porsi in tensione con principi fondamentali dell’ordinamento europeo, rischia di assumere una connotazione indiscriminata, sganciata da una valutazione individuale del percorso di integrazione.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, invece, si muove su un terreno completamente diverso.
Non mette in discussione la permanenza dello straniero in quanto tale, ma la condiziona a un parametro oggettivo e verificabile: il livello di integrazione raggiunto. Non è un modello espulsivo, ma selettivo. Non è ideologico, ma funzionale.
In questa prospettiva, la ReImmigrazione non è altro che la conseguenza del mancato raggiungimento degli standard minimi di integrazione. Non è una misura generalizzata, ma una risposta individualizzata. Non è una rottura del sistema giuridico, ma la sua evoluzione coerente.
Il punto decisivo, allora, non è tanto la definizione teorica del paradigma, quanto la sua concreta attuazione.
Ed è qui che il diritto deve fare un salto di qualità.
Il primo asse di intervento riguarda la protezione complementare. Oggi essa rappresenta, di fatto, uno strumento residuale, frammentato, spesso applicato in modo disomogeneo. Eppure, proprio la protezione complementare – nella sua dimensione ancorata all’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione – contiene già in sé gli elementi per diventare il perno di un sistema basato sull’integrazione.
Occorre compiere un passaggio chiaro: trasformare la protezione complementare da misura eccezionale a modello generale di regolazione del soggiorno. Ciò significa valorizzare i parametri già riconosciuti dalla giurisprudenza – radicamento sociale, lavorativo, familiare – e farne il criterio ordinario di valutazione della permanenza sul territorio.
In altri termini, la protezione complementare deve diventare lo strumento attraverso cui si riconosce giuridicamente l’integrazione.
Il secondo asse riguarda l’accordo di integrazione. Attualmente concepito come un adempimento formale, esso deve essere profondamente ripensato. Deve trasformarsi in un vero e proprio contratto giuridico di integrazione, con obblighi chiari, indicatori misurabili e un sistema di verifica effettivo.
Lingua, lavoro, rispetto delle regole: questi non possono rimanere principi astratti, ma devono tradursi in parametri oggettivi, suscettibili di valutazione periodica. L’integrazione deve essere monitorata, non presunta.
Il terzo asse, inevitabile ma spesso rimosso dal dibattito, riguarda la dimensione esecutiva.
Senza un sistema efficace di rimpatri, qualsiasi paradigma è destinato a rimanere sulla carta. Da qui la necessità di istituire un corpo di polizia dell’immigrazione, dotato di competenze specifiche e coordinato a livello nazionale ed europeo, e di rafforzare la rete dei CPR, superando le attuali inefficienze strutturali.
È inutile negarlo: senza capacità di esecuzione, il diritto perde credibilità.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si fonda, dunque, su un equilibrio chiaro: inclusione per chi si integra, ritorno per chi non lo fa. Non esistono scorciatoie.
In definitiva, non siamo di fronte a una proposta ideologica, ma a un tentativo di riportare coerenza nel sistema. Un sistema che, così com’è oggi, rischia di alimentare proprio quelle tensioni che pretende di governare.
Il punto non è scegliere tra apertura e chiusura. Il punto è scegliere tra un modello caotico e un modello regolato.
E oggi, più che mai, il tempo delle ambiguità è finito.
Nel dibattito europeo contemporaneo sulle politiche migratorie stanno emergendo due concetti che, pur apparendo talvolta accostati nel discorso pubblico, rispondono in realtà a logiche profondamente diverse: Remigrazione e ReImmigrazione. Si tratta di due modelli di governo dell’immigrazione che non soltanto divergono sul piano politico, ma che soprattutto si collocano su piani radicalmente differenti sotto il profilo giuridico e costituzionale.
La Remigrazione nasce come concetto politico sviluppato in alcuni ambienti ideologici europei e indica, in sintesi, la prospettiva di un ritorno massiccio degli stranieri verso i Paesi di origine, anche quando essi si trovino stabilmente insediati nel territorio degli Stati europei. In tale impostazione, il problema migratorio viene affrontato prevalentemente attraverso la lente della composizione demografica delle società e della preservazione di determinati equilibri culturali o identitari. Il presupposto implicito di questa visione è che la presenza dello straniero costituisca di per sé un elemento di alterazione dell’ordine sociale e che, conseguentemente, la soluzione più coerente sia la riduzione strutturale di tale presenza.
La ReImmigrazione, al contrario, rappresenta un paradigma radicalmente diverso. Essa non nasce come concetto identitario o demografico, ma come modello giuridico di gestione dell’immigrazione fondato sull’integrazione effettiva e sul rispetto dei diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, l’immigrazione non è considerata un fenomeno da eliminare, ma un fenomeno da governare attraverso criteri chiari, giuridicamente sostenibili e coerenti con l’ordinamento costituzionale ed europeo.
Il presupposto centrale del paradigma della ReImmigrazione è semplice: lo straniero che si integra deve poter rimanere, mentre lo straniero che non si integra deve tornare nel proprio Paese di origine. L’integrazione diventa quindi il vero criterio di legittimazione della permanenza sul territorio dello Stato. Non si tratta di un criterio meramente economico, né esclusivamente lavorativo, ma di un concetto più ampio che comprende almeno tre elementi fondamentali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico.
Questa impostazione consente di superare una delle principali contraddizioni che hanno caratterizzato il dibattito europeo negli ultimi anni. Da un lato, infatti, si sono sviluppate politiche migratorie spesso prive di strumenti efficaci di integrazione; dall’altro lato, sono emerse reazioni politiche radicali che propongono soluzioni drastiche e difficilmente compatibili con il sistema dei diritti fondamentali. Il paradigma della ReImmigrazione si colloca invece su un terreno diverso: quello del diritto positivo, della Costituzione e delle convenzioni internazionali.
In questa prospettiva assume particolare rilevanza il tema della protezione complementare, che costituisce uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento giuridico europeo e nazionale garantisce il rispetto dei diritti fondamentali della persona straniera.
ho evidenziato come tale forma di tutela trovi il proprio fondamento nel diritto di asilo costituzionale e nel principio di non-refoulement, che impedisce l’allontanamento dello straniero quando questo comporterebbe la violazione di diritti fondamentali, come il diritto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La protezione complementare rappresenta, dunque, una manifestazione concreta del principio secondo cui i diritti inviolabili appartengono alla persona in quanto tale, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla nazionalità. Proprio per questo motivo essa costituisce uno degli elementi che rendono giuridicamente impraticabile una visione puramente espulsiva delle politiche migratorie.
Il paradigma della ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio giuridico. Esso riconosce che l’ordinamento costituzionale e quello europeo impongono limiti precisi alle politiche di espulsione e di rimpatrio, ma al tempo stesso afferma con chiarezza che la permanenza dello straniero sul territorio nazionale non può essere sganciata dal tema dell’integrazione. In altri termini, la ReImmigrazione propone di sostituire il tradizionale dilemma tra accoglienza indiscriminata e espulsione generalizzata con un criterio giuridicamente più solido: integrazione o ritorno.
Da questo punto di vista, la differenza tra Remigrazione e ReImmigrazione appare evidente. La prima si colloca principalmente sul terreno della teoria politica e della riflessione identitaria. La seconda, invece, si propone come un modello di governo dell’immigrazione fondato sul diritto, capace di coniugare il rispetto dei diritti fondamentali con l’esigenza di garantire la coesione sociale e l’interesse nazionale.
Nel contesto europeo attuale, caratterizzato da profonde trasformazioni demografiche e da crescenti tensioni politiche sul tema migratorio, la costruzione di un paradigma giuridico coerente appare sempre più necessaria. La ReImmigrazione si propone, dunque, non come una teoria astratta, ma come una possibile chiave di lettura per ripensare le politiche migratorie nel quadro della Costituzione, del diritto dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti umani.
In definitiva, mentre la Remigrazione si presenta come una risposta politica alla trasformazione demografica delle società europee, la ReImmigrazione si configura come un modello giuridico di regolazione dell’immigrazione, fondato sull’integrazione, sulla responsabilità individuale e sul rispetto dei diritti fondamentali.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Diritto dell’immigrazione Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Negli ultimi anni il termine remigrazione è tornato con forza nel dibattito politico europeo. Fino a poco tempo fa confinato negli ambienti dell’attivismo identitario, oggi il concetto compare sempre più spesso nelle discussioni pubbliche sulla gestione dei flussi migratori, nei programmi di alcuni movimenti politici e persino nel linguaggio giornalistico. Questa crescente diffusione solleva una domanda centrale: la remigrazione rappresenta davvero una politica migratoria praticabile oppure è principalmente una costruzione ideologica?
Per comprendere il fenomeno è necessario partire dalla definizione. La remigrazione viene generalmente intesa come il ritorno, volontario o forzato, nel Paese di origine di persone di origine straniera che vivono stabilmente in Europa. Nella sua versione teorica più radicale, la remigrazione non riguarda soltanto gli immigrati irregolari o coloro che hanno commesso reati, ma anche categorie molto più ampie di persone considerate “non integrate” o “non assimilate” nelle società europee. In questa prospettiva il problema migratorio non viene affrontato attraverso politiche di integrazione o di gestione giuridica dei soggiorni, ma attraverso una strategia di riduzione strutturale della presenza straniera.
Il principale teorico contemporaneo di questa impostazione è l’attivista austriaco Martin Sellner, che ha contribuito a sistematizzare il concetto all’interno del movimento identitario europeo. Nella sua elaborazione, la remigrazione è presentata come un processo politico articolato in più fasi: il rafforzamento dei controlli alle frontiere, la revisione dei criteri di cittadinanza e, infine, programmi di ritorno su larga scala verso i Paesi di origine.
Il successo mediatico di questa teoria deriva anche da un dato di fatto: molti sistemi europei di gestione dell’immigrazione stanno mostrando evidenti limiti. L’incapacità di effettuare rimpatri effettivi, l’aumento degli ingressi irregolari e le difficoltà dei sistemi di integrazione alimentano la percezione di un fenomeno fuori controllo. In questo contesto, la remigrazione viene proposta come una risposta radicale, capace di ristabilire rapidamente un equilibrio demografico e sociale.
Tuttavia, proprio questa radicalità evidenzia i limiti strutturali del concetto. La remigrazione, così come viene spesso presentata nel dibattito pubblico, non si fonda su un impianto giuridico realistico. Le società europee sono oggi caratterizzate da milioni di persone di origine straniera che possiedono titoli di soggiorno regolari, diritti acquisiti e, in molti casi, la cittadinanza. Qualsiasi progetto di rimpatrio generalizzato si scontrerebbe inevitabilmente con i principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali europei, con il diritto dell’Unione e con le convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
In altre parole, la remigrazione tende a operare più sul piano simbolico e identitario che su quello giuridico-amministrativo. Essa rappresenta una narrazione politica forte, capace di intercettare paure e insicurezze diffuse, ma difficilmente traducibile in un sistema normativo coerente e applicabile su larga scala.
È proprio in questo spazio di tensione tra ideologia e governo concreto dell’immigrazione che emerge la differenza con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Il paradigma della ReImmigrazione non parte dall’idea di espellere indiscriminatamente la popolazione straniera, ma da un presupposto diverso: la permanenza nel territorio nazionale deve essere collegata a un percorso reale di integrazione. In altre parole, il punto centrale non è l’origine etnica o culturale dello straniero, ma il suo rapporto con la società che lo accoglie.
L’integrazione viene intesa come un processo verificabile e strutturato, fondato su tre pilastri fondamentali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento. Quando questo processo funziona, lo straniero diventa parte integrante della comunità nazionale e il suo soggiorno si stabilizza anche attraverso strumenti giuridici come la protezione complementare o altri titoli di soggiorno. Quando invece l’integrazione non avviene, lo Stato deve disporre di strumenti efficaci per interrompere il percorso di permanenza e favorire il ritorno nel Paese di origine.
La differenza tra remigrazione e ReImmigrazione è quindi radicale. La prima nasce come progetto politico orientato alla riduzione identitaria della presenza straniera; la seconda si configura come un modello giuridico di governo dell’immigrazione, fondato su criteri oggettivi e verificabili.
Nel paradigma della ReImmigrazione, il ritorno nel Paese di origine non è un obiettivo ideologico ma la conseguenza logica del fallimento del percorso di integrazione. Al contrario, l’integrazione rappresenta la vera priorità del sistema. Chi si integra rimane. Chi non si integra, dopo un percorso verificabile e trasparente, deve tornare nel proprio Paese.
Questo approccio consente di superare sia il modello permissivo che ha caratterizzato molte politiche migratorie europee negli ultimi decenni, sia le proposte radicali che puntano a espulsioni generalizzate difficilmente compatibili con gli ordinamenti giuridici europei.
Il vero nodo della questione migratoria europea non è infatti stabilire quante persone debbano lasciare il continente, ma costruire un sistema capace di distinguere in modo chiaro tra integrazione riuscita e integrazione fallita. Senza questa distinzione, qualsiasi politica migratoria rischia di oscillare tra due estremi ugualmente inefficaci: l’apertura indiscriminata o la chiusura ideologica.
In questo senso, il dibattito sulla remigrazione ha comunque avuto un effetto positivo: ha riportato al centro della discussione europea il tema della sostenibilità delle politiche migratorie. Tuttavia, se l’obiettivo è realmente governare il fenomeno migratorio e non soltanto mobilitare consenso politico, è necessario passare da un linguaggio ideologico a un modello giuridico operativo.
È proprio questa la sfida che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione intende affrontare: trasformare il dibattito sull’immigrazione da conflitto ideologico a politica pubblica fondata su regole chiare, verificabili e applicabili.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
Negli ultimi anni il termine remigrazione è entrato con forza nel dibattito politico europeo. Fino a pochi anni fa si trattava di un concetto confinato in ambienti intellettuali marginali; oggi, invece, è diventato uno dei temi più controversi nella discussione sulle politiche migratorie del continente. La sua crescente visibilità ha generato un confronto acceso tra sostenitori e critici, al punto da trasformare la parola stessa in un simbolo di divisione politica e culturale.
Il concetto contemporaneo di remigrazione è stato elaborato soprattutto dall’attivista austriaco Martin Sellner, figura centrale del movimento identitario europeo. Nella sua elaborazione teorica, la remigrazione non si limita ai rimpatri degli immigrati irregolari, che già fanno parte dell’ordinaria politica migratoria di qualsiasi Stato. Il progetto, nella formulazione più radicale, propone un programma più ampio: la progressiva uscita dal territorio europeo non solo degli irregolari, ma anche di persone considerate “non assimilate” o culturalmente incompatibili con le società europee.
Questa impostazione ha immediatamente suscitato un dibattito di enorme intensità. I sostenitori ritengono che la remigrazione rappresenti una risposta drastica ma necessaria a quella che percepiscono come una crisi di identità e di sicurezza delle società europee. Secondo questa prospettiva, le politiche migratorie adottate negli ultimi decenni avrebbero prodotto una crescita di comunità parallele, con conseguenze sulla coesione sociale e sull’ordine pubblico.
I critici, al contrario, sostengono che la remigrazione sollevi problemi giuridici e costituzionali di enorme portata. In particolare, vengono richiamati i principi fondamentali dell’ordinamento europeo: il rispetto dei diritti fondamentali, la tutela della vita familiare, il principio di non discriminazione e le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Una politica fondata su criteri culturali o identitari per determinare la permanenza di una persona nel territorio di uno Stato rischierebbe di entrare in tensione con tali principi.
È proprio questa tensione tra dimensione politica e dimensione giuridica a spiegare perché la remigrazione divida così profondamente l’Europa. Da un lato vi è la crescente percezione, diffusa in molte società europee, che il modello migratorio costruito negli ultimi trent’anni non abbia funzionato come previsto. Dall’altro lato vi è un sistema giuridico – nazionale ed europeo – costruito attorno alla tutela dei diritti individuali e alla stabilità dello status giuridico delle persone.
In questo quadro emerge la necessità di distinguere la remigrazione da altri modelli di governo dell’immigrazione che stanno prendendo forma nel dibattito europeo. Tra questi si colloca il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione, che propone un’impostazione radicalmente diversa.
La remigrazione parte dall’idea che il problema migratorio possa essere affrontato principalmente attraverso politiche di ritorno. Il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione, invece, introduce una logica preventiva e condizionata: il diritto di permanere stabilmente nel territorio dello Stato non viene considerato automatico, ma è collegato alla verifica di un percorso effettivo di integrazione.
L’integrazione, in questa prospettiva, non è una nozione astratta o puramente retorica. Essa si fonda su tre elementi concreti: partecipazione al lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole fondamentali della comunità ospitante. Quando questi presupposti sono presenti, l’ordinamento può riconoscere forme di stabilizzazione del soggiorno, come la protezione complementare o altri strumenti giuridici idonei a garantire un inserimento stabile.
Quando invece tale integrazione non si realizza, il sistema deve prevedere meccanismi di uscita ordinata dal territorio dello Stato. In questa prospettiva si colloca la ReImmigrazione, che non è concepita come un progetto identitario o ideologico, ma come uno strumento di governo dell’immigrazione fondato su criteri giuridici verificabili.
Il vero nodo del dibattito europeo non riguarda quindi soltanto la remigrazione in sé. La questione più profonda riguarda il modello di società che gli Stati europei intendono costruire nei prossimi decenni. Se l’immigrazione continuerà a essere gestita esclusivamente come fenomeno economico o emergenziale, il conflitto politico attorno a concetti come la remigrazione è destinato ad aumentare.
Al contrario, l’elaborazione di un paradigma giuridico chiaro – capace di collegare immigrazione, integrazione e responsabilità reciproche – potrebbe consentire di superare la polarizzazione attuale e riportare il dibattito su un terreno più razionale.
In questo senso, la discussione sulla remigrazione rappresenta anche un segnale politico importante: dimostra che il modello migratorio europeo è entrato in una fase di ridefinizione. Il punto non è se questo cambiamento avverrà, ma quale direzione prenderà.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e in questo episodio voglio affrontare una questione che nel dibattito pubblico europeo viene spesso trattata con grande confusione: la differenza tra Remigrazione e ReImmigrazione.
Negli ultimi anni il tema dell’immigrazione è diventato uno dei principali terreni di scontro politico in Europa. Da una parte si è diffusa l’idea che la presenza degli stranieri rappresenti un problema demografico e culturale e che la soluzione consista nel favorire il ritorno nel Paese di origine di una parte significativa della popolazione immigrata. Questa visione viene spesso indicata con il termine Remigrazione.
Si tratta di una teoria che nasce principalmente in ambito politico e identitario. Il presupposto di fondo è che la trasformazione demografica delle società europee rappresenti un rischio e che, di conseguenza, sia necessario ridurre la presenza straniera per ristabilire un equilibrio originario.
Ma accanto a questa visione esiste un paradigma completamente diverso, che ho definito ReImmigrazione.
La ReImmigrazione non nasce come teoria identitaria e non si fonda su presupposti demografici. Essa rappresenta invece un modello giuridico di governo dell’immigrazione, fondato su un principio molto semplice: lo straniero che si integra deve poter rimanere, mentre lo straniero che non si integra deve tornare nel proprio Paese.
In questo modello l’integrazione diventa il criterio fondamentale per la permanenza nel territorio dello Stato. E quando parlo di integrazione non mi riferisco soltanto al lavoro. L’integrazione significa anche conoscenza della lingua, rispetto delle regole e partecipazione alla vita della comunità.
Questo approccio è coerente con il quadro costituzionale europeo. Nel mio libro “La protezione complementare” ho spiegato come il diritto dell’immigrazione sia profondamente influenzato da principi giuridici fondamentali, come il diritto di asilo previsto dall’articolo 10 della Costituzione e il principio di non-refoulement.
Questi principi impediscono agli Stati di espellere una persona quando l’allontanamento comporterebbe la violazione dei suoi diritti fondamentali, come il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Ed è proprio qui che emerge la differenza fondamentale tra Remigrazione e ReImmigrazione.
La Remigrazione si colloca principalmente nel campo della teoria politica. La ReImmigrazione, invece, si colloca nel campo del diritto.
Essa riconosce che gli Stati devono governare i flussi migratori, ma afferma anche che questo governo deve avvenire nel rispetto delle costituzioni, delle convenzioni internazionali e dei diritti fondamentali della persona.
In altre parole, il futuro delle politiche migratorie europee non può essere costruito né sull’accoglienza indiscriminata né sull’espulsione generalizzata. La vera sfida consiste nel costruire un modello che tenga insieme integrazione, diritti fondamentali e interesse nazionale.
È proprio questo l’obiettivo del paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e ci sentiamo nel prossimo episodio.
La recente sentenza del Tribunale ordinario di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, pronunciata il 6 marzo 2026 nel procedimento R.G. 5636/2025, rappresenta un ulteriore tassello nella definizione giurisprudenziale della protezione complementare quale strumento di tutela del radicamento sociale dello straniero nel territorio dello Stato.
La decisione si inserisce in una linea interpretativa ormai consolidata che valorizza la funzione dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 come norma di equilibrio tra il potere statale di controllo dell’immigrazione e la tutela dei diritti fondamentali della persona. In particolare, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sul diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, fondato sul parere negativo espresso dalla Commissione territoriale.
Nel corso del giudizio è tuttavia emerso che il ricorrente aveva progressivamente sviluppato un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il rimpatrio avrebbe determinato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel provvedimento si legge infatti che:
«La protezione offerta dall’art. 8 CEDU concerne dunque l’intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona».
In applicazione di tali principi il Collegio ha accertato il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
Il testo integrale della sentenza è disponibile anche nella pubblicazione dedicata:
La sentenza appare particolarmente significativa perché mette in luce la funzione strutturale della protezione complementare nel sistema del diritto dell’immigrazione. Questo istituto non si limita infatti a offrire una tutela residuale in presenza di situazioni di vulnerabilità, ma introduce un vero e proprio criterio di valutazione basato sul livello di integrazione raggiunto dallo straniero nel paese ospitante.
Il giudice, nel valutare la compatibilità dell’allontanamento con l’art. 8 CEDU, è chiamato a considerare una serie di elementi concreti: la durata del soggiorno, l’inserimento lavorativo, le relazioni sociali e familiari, nonché il grado di radicamento nel contesto territoriale.
In questa prospettiva, la protezione complementare si configura come uno strumento che consente all’ordinamento di distinguere tra situazioni diverse, evitando sia un approccio puramente repressivo sia una concezione indiscriminatamente permissiva dell’immigrazione.
Proprio questa logica consente di comprendere perché la protezione complementare possa essere considerata il laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Secondo questo paradigma, l’immigrazione deve essere governata attraverso un criterio basato sulla responsabilità reciproca tra lo Stato e lo straniero. Lo Stato garantisce diritti fondamentali e possibilità di integrazione; lo straniero, a sua volta, dimostra la propria volontà di far parte della comunità attraverso il lavoro, l’apprendimento della lingua e il rispetto delle regole.
Quando questo percorso si realizza, il diritto al soggiorno trova una giustificazione nella tutela della vita privata e sociale costruita nel territorio nazionale. Quando invece l’integrazione non si realizza, diventa legittimo il ritorno nel paese di origine secondo il principio della ReImmigrazione.
In questo senso, la protezione complementare rappresenta già oggi una forma giuridica embrionale di tale paradigma, poiché il riconoscimento del permesso di soggiorno è strettamente collegato alla dimostrazione di un radicamento reale nella società italiana.
È proprio su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si distingue nettamente dal concetto di remigrazione, che negli ultimi anni ha assunto una certa diffusione nel dibattito politico europeo.
La remigrazione, nella sua formulazione più diffusa, si presenta come una proposta politica orientata al rimpatrio su larga scala degli stranieri, spesso indipendentemente dal loro grado di integrazione nella società ospitante. Si tratta di una prospettiva che tende a privilegiare una logica identitaria e demografica, piuttosto che un criterio giuridico basato sulla posizione individuale dello straniero.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, invece, si colloca su un piano differente. Non mira al rimpatrio generalizzato, ma introduce un criterio selettivo fondato sull’integrazione effettiva della persona nel tessuto sociale del paese ospitante.
In questa prospettiva, il diritto di rimanere non deriva da una generica condizione migratoria, ma dalla dimostrazione concreta di aver sviluppato un legame reale con la società di accoglienza.
La protezione complementare, come dimostra la sentenza del Tribunale di Bologna del 6 marzo 2026, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui questo principio trova già oggi applicazione nell’ordinamento giuridico italiano.
La giurisprudenza, infatti, riconosce che l’allontanamento di uno straniero integrato può determinare una grave compromissione del diritto alla vita privata e familiare, imponendo allo Stato di bilanciare il proprio potere di controllo dell’immigrazione con la tutela dei diritti fondamentali della persona.
In questo senso, la protezione complementare non è soltanto una misura di protezione individuale, ma anche un indicatore dell’evoluzione del diritto dell’immigrazione verso modelli più sofisticati di gestione dei flussi migratori.
L’esperienza giurisprudenziale dimostra infatti che l’integrazione non è un concetto meramente sociologico, ma una categoria giuridica capace di incidere direttamente sullo status dello straniero.
Ed è proprio questa trasformazione che rende possibile concepire un paradigma di governo dell’immigrazione fondato su un principio semplice ma giuridicamente coerente: integrazione o ReImmigrazione.
Nel dibattito pubblico italiano sull’immigrazione stanno emergendo con crescente chiarezza due narrazioni opposte. Da un lato vi è la tesi secondo cui l’immigrazione rappresenterebbe una risorsa indispensabile per sostenere il sistema economico e demografico italiano; dall’altro lato prende sempre più spazio la posizione secondo cui l’immigrazione costituirebbe invece un costo netto per il welfare e per la finanza pubblica.
Due esempi recenti permettono di cogliere con precisione questa polarizzazione.
Il primo è un articolo pubblicato su FirstOnline che sostiene come la proposta di remigrazione sia irrazionale in un Paese caratterizzato da un forte declino demografico e da una riduzione progressiva della popolazione in età lavorativa. L’autore argomenta che l’economia italiana, come molte economie europee, avrebbe bisogno di nuovi lavoratori per sostenere il sistema produttivo e il welfare. In questa prospettiva, politiche di riduzione della presenza migratoria sarebbero controproducenti perché aggraverebbero il problema della carenza di forza lavoro. L’articolo può essere consultato qui: https://www.firstonline.info/il-patto-di-remigrazione-volontaria-e-pura-follia-in-unitalia-in-cui-la-popolazione-in-eta-da-lavoro-continua-a-calare/
Il secondo esempio proviene invece dal dibattito sviluppatosi sui social media. In un post pubblicato sulla piattaforma X, l’autrice Francesca Totolo presenta una indagine intitolata “Perché la remigrazione salverà il welfare italiano”. Secondo questa impostazione, l’immigrazione rappresenterebbe un costo significativo per lo Stato, legato alle spese di accoglienza, ai servizi sociali e alla maggiore incidenza di condizioni di povertà tra la popolazione straniera. Da questa prospettiva deriva la conclusione opposta rispetto a quella dell’articolo di FirstOnline: la riduzione della presenza migratoria, attraverso politiche di remigrazione, sarebbe necessaria per preservare la sostenibilità del welfare italiano. Il post può essere consultato qui: https://x.com/fratotolo2/status/2030921692696945033
A prima vista queste due posizioni appaiono radicalmente inconciliabili. Da un lato l’immigrazione viene presentata come una risorsa indispensabile per l’economia e per la sostenibilità demografica; dall’altro lato viene descritta come un fattore di pressione economica sul welfare e sui servizi pubblici.
In realtà, osservando con attenzione la struttura delle due argomentazioni, emerge un elemento comune. Entrambe riducono il fenomeno migratorio quasi esclusivamente a una dimensione economica. Nel primo caso l’immigrazione è vista come una risposta alla carenza di lavoratori e quindi come una risorsa per il sistema produttivo. Nel secondo caso è interpretata come una fonte di costi pubblici e quindi come un problema per la finanza dello Stato.
Il dibattito pubblico rischia così di trasformarsi in una contrapposizione puramente contabile: da un lato chi sottolinea i benefici economici dell’immigrazione, dall’altro chi evidenzia i costi per il welfare. Tuttavia il fenomeno migratorio non può essere compreso soltanto attraverso questa lente economica.
Il punto centrale non è soltanto quanti immigrati entrano in un Paese o quanto costano o producono economicamente. Il vero nodo è il livello di integrazione che una società è in grado di realizzare e di pretendere.
È proprio su questo terreno che si colloca il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Questo paradigma non nega che l’Italia abbia bisogno di lavoratori stranieri e che l’immigrazione possa contribuire alla vitalità economica del Paese. Allo stesso tempo non ignora che l’immigrazione possa generare tensioni sociali, costi pubblici e difficoltà di integrazione quando non viene governata in modo adeguato.
La questione decisiva diventa quindi un’altra: la permanenza nel territorio nazionale deve essere collegata alla capacità di integrazione nella società di arrivo. L’integrazione non può essere intesa in modo astratto, ma deve tradursi in elementi concreti come la partecipazione al lavoro o comunque all’economia legale, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole dell’ordinamento.
Quando questi elementi sono presenti, l’immigrazione può rappresentare un fattore di stabilità e sviluppo per la società. Quando invece l’integrazione non si realizza, la permanenza perde progressivamente la sua giustificazione e diventa legittimo prevedere politiche di ritorno nel Paese di origine.
In questo senso il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca tra le due narrazioni opposte che oggi dominano il dibattito pubblico. Non accetta l’idea di un’immigrazione considerata automaticamente una risorsa economica, ma rifiuta anche la prospettiva di una remigrazione generalizzata come soluzione universale.
La vera questione non è scegliere tra immigrazione e remigrazione, ma costruire un modello di governo dei flussi migratori fondato su un principio semplice e chiaro: integrazione effettiva oppure ritorno nel Paese di origine.
Solo spostando il dibattito su questo terreno è possibile uscire dalla polarizzazione ideologica che oggi caratterizza il confronto pubblico sull’immigrazione e affrontare il fenomeno migratorio in modo realistico e sostenibile.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Nel dibattito pubblico europeo, il termine “remigrazione” è stato progressivamente associato al pensiero di Renaud Camus e alla teoria del cosiddetto “Grand Remplacement”. In quella impostazione, l’immigrazione viene letta come processo strutturale di trasformazione demografica e culturale, cui dovrebbe seguire un movimento inverso di ritorno nei Paesi di origine. Si tratta di una categoria politica, costruita sul piano teorico e identitario.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un terreno completamente diverso. La prima operazione da compiere, infatti, è di chiarimento terminologico e concettuale: ReImmigrazione non è remigrazione. L’assonanza lessicale non deve indurre in errore. Le due categorie nascono in contesti differenti, perseguono finalità diverse e si muovono su piani non sovrapponibili.
La remigrazione, nella sua formulazione teorica, assume una dimensione collettiva. La questione è posta in termini generali: la composizione demografica di un popolo, l’identità culturale, la trasformazione della società. Non vi è un ancoraggio a istituti giuridici tipizzati, né a procedure individualizzate. È una proposta che si sviluppa nel dibattito politico.
La ReImmigrazione, invece, si inserisce nell’ordinamento positivo e trova il suo perno nella disciplina della protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione. Qui non si discute di equilibri demografici, ma di permanenza sul territorio in presenza o meno di determinati presupposti normativi. L’attenzione non è rivolta alla collettività, bensì al singolo.
La protezione complementare impone una valutazione concreta, individuale, motivata. L’amministrazione e il giudice sono chiamati a verificare se sussistano condizioni che impediscono l’allontanamento e giustificano la permanenza. In questa verifica assume rilievo il percorso di integrazione effettiva, intesa come inserimento reale nel contesto sociale e lavorativo, rispetto delle regole, stabilità della posizione personale.
Il diritto di restare non è automatico, ma non può nemmeno essere negato sulla base di categorie identitarie astratte. L’ordinamento non consente decisioni fondate su appartenenze culturali; richiede invece un bilanciamento tra diritti fondamentali e interesse pubblico al controllo dell’immigrazione. Questo bilanciamento è la cifra dello Stato di diritto.
È in questo quadro che la ReImmigrazione assume un significato tecnico: essa non è un progetto di riorganizzazione etnica della società, ma l’esito procedurale conseguente alla mancata integrazione accertata secondo criteri normativi. Non è una misura collettiva, ma un effetto individuale. Non è una categoria ideologica, ma una conseguenza amministrativa.
La differenza, dunque, è strutturale. La remigrazione appartiene al terreno del confronto politico sulle identità; la ReImmigrazione appartiene al sistema delle garanzie e delle procedure previste dall’ordinamento. La prima guarda alla società nel suo complesso; la seconda guarda alla posizione giuridica del singolo straniero.
Confondere le due nozioni significa sovrapporre un’idea teorica a un istituto regolato dal diritto positivo. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non nasce come risposta emotiva a una teoria demografica, ma come proposta di coerenza sistemica: permanenza per chi dimostra integrazione effettiva; rientro, nel rispetto delle garanzie, per chi non soddisfa i requisiti richiesti dall’ordinamento.
Non si tratta di una guerra culturale, ma di una questione di diritto. Ed è su questo piano che deve essere condotto il confronto.
Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428 Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Il concetto di remigrazione, così come emerge nel pensiero di Renaud Camus, si inserisce all’interno di una più ampia costruzione teorica legata alla nozione di “Grand Remplacement”. In tale impostazione, l’immigrazione non viene letta come fenomeno amministrativamente regolabile, ma come trasformazione strutturale della composizione demografica europea, con implicazioni identitarie ritenute decisive. La remigrazione, in questa prospettiva, si configura come risposta politica a un processo percepito come irreversibile.
È fondamentale comprendere che si tratta di una categoria che nasce fuori dal diritto positivo. La remigrazione non è un istituto codificato, non è tipizzata nell’ordinamento italiano o europeo, non possiede presupposti normativi, garanzie procedurali o criteri di applicazione individualizzati. È un’idea politica che si sviluppa in ambito teorico e culturale.
Il modello “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca, invece, all’interno dell’architettura giuridica vigente. Non parte da una lettura demografica del fenomeno migratorio, ma dalla disciplina della permanenza nel territorio dello Stato. Il suo punto di equilibrio è rappresentato dalla protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione, quale strumento attraverso cui l’ordinamento realizza il bilanciamento tra diritti fondamentali e interesse pubblico al controllo dell’immigrazione.
La distanza tra le due impostazioni è strutturale.
Nel pensiero di Camus, la questione è collettiva: si guarda alla popolazione nel suo complesso e alla trasformazione culturale. Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione, la valutazione è individuale: ciò che rileva è la posizione del singolo straniero, il suo percorso, il suo radicamento, la sua effettiva integrazione.
La protezione complementare non si fonda su criteri identitari. Non presuppone appartenenze culturali come elemento di selezione. Essa richiede una valutazione concreta e motivata delle circostanze personali, con attenzione ai diritti fondamentali coinvolti e al livello di inserimento nel contesto sociale e lavorativo. Il diritto di permanere non è automatico, ma neppure subordinato a giudizi astratti sulla composizione demografica della società.
Nel modello qui delineato, la ReImmigrazione non è una misura di riequilibrio culturale, bensì l’esito amministrativo conseguente alla mancata integrazione accertata secondo parametri giuridici. Non si tratta di allontanare in quanto appartenenti a un determinato gruppo, ma di verificare, caso per caso, se sussistano le condizioni normative per la permanenza.
La remigrazione, nella sua formulazione teorica, assume un carattere generalizzante. La ReImmigrazione, nel quadro della protezione complementare, opera esclusivamente attraverso procedimenti individuali, soggetti a motivazione e controllo giurisdizionale. La prima appartiene al terreno del dibattito ideologico; la seconda si inserisce nella logica dello Stato di diritto.
In un contesto in cui il confronto pubblico tende a sovrapporre categorie politiche e istituti giuridici, è necessario mantenere distinta la dimensione teorica da quella normativa. Il modello Integrazione o ReImmigrazione non si pone come reazione identitaria a una teoria demografica, ma come proposta di coerenza sistemica: permanenza per chi dimostra integrazione effettiva; rientro, nel rispetto delle garanzie, per chi non soddisfa i parametri richiesti dall’ordinamento.
È in questa distinzione che si coglie la reale distanza tra il concetto di remigrazione elaborato da Camus e la ReImmigrazione come categoria amministrativa fondata sul diritto positivo.
Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428 Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e oggi affrontiamo un tema che nel dibattito pubblico viene spesso trattato in modo confuso, quando non deliberatamente sovrapposto: la differenza tra remigrazione come teoria politico-identitaria e ReImmigrazione come paradigma giuridico fondato sul diritto positivo.
Negli ultimi anni, anche in Italia, si è diffusa l’espressione “remigrazione”, collegata alle teorie elaborate da Renaud Camus sul cosiddetto “Grande Sostituzione”. In quella prospettiva, l’immigrazione viene letta come un processo collettivo di trasformazione demografica e culturale, cui dovrebbe seguire un movimento inverso di ritorno nei Paesi di origine. Si tratta di una costruzione teorica, che si colloca sul piano politico e culturale.
Il punto centrale, però, è che questa categoria non è un istituto giuridico. Non esiste nel nostro ordinamento una norma che disciplini la “remigrazione” come misura collettiva. Il diritto italiano ed europeo operano attraverso strumenti tipizzati, procedure individuali, provvedimenti motivati e soggetti al controllo del giudice.
Ed è qui che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La ReImmigrazione, così come la intendo e la propongo, non è una reazione ideologica a una teoria demografica. È la conseguenza amministrativa possibile all’interno di un sistema giuridico che già oggi prevede la protezione complementare ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione. In quel contesto, l’amministrazione e il giudice sono chiamati a compiere una valutazione concreta e individuale, bilanciando diritti fondamentali e interesse pubblico al controllo dell’immigrazione.
Non si guarda alla collettività, ma al singolo. Non si decide in base all’appartenenza culturale, ma in base al percorso di integrazione effettivo. Lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, assenza di pericolosità sociale: sono elementi che incidono sulla posizione giuridica della persona.
La differenza è strutturale. La remigrazione è una teoria politica che ragiona in termini generali. La ReImmigrazione è un esito procedurale che nasce da una valutazione individuale, motivata e sottoposta a controllo giurisdizionale.
Nel mio paradigma non esistono categorie collettive da allontanare. Esiste una responsabilità individuale. Chi dimostra integrazione reale permane nel rispetto della legge. Chi non la dimostra, e non rientra nelle condizioni di protezione, può essere destinatario di un provvedimento di rientro nel Paese di origine, sempre nel rispetto delle garanzie costituzionali e sovranazionali.
Questo è il punto che dobbiamo avere il coraggio di affermare con chiarezza: il tema non è identità contro immigrazione. Il tema è diritto contro ideologia. Uno Stato di diritto non può governare un fenomeno complesso come l’immigrazione attraverso categorie simboliche. Deve farlo attraverso norme, procedure e controlli.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan. È una proposta di coerenza sistemica. Permanenza fondata sull’integrazione effettiva. Rientro fondato su una decisione amministrativa legittima e controllabile.
Se vogliamo affrontare seriamente il tema migratorio in Italia e in Europa, dobbiamo riportare il dibattito dentro il perimetro del diritto. È lì che si gioca la credibilità delle istituzioni. Ed è lì che si misura la differenza tra una teoria e un sistema giuridico.
Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Continuiamo questo percorso di analisi e confronto, sempre nel rispetto dello Stato di diritto.
Nel dibattito europeo contemporaneo sull’immigrazione, il pensiero di Renaud Camus ha inciso in modo significativo attraverso la teoria del cosiddetto “Grand Remplacement”, dalla quale deriva l’idea di remigrazione come risposta alla trasformazione demografica dell’Europa. In quella impostazione, l’immigrazione non è semplicemente un fenomeno regolabile attraverso strumenti normativi, ma un processo di sostituzione culturale e identitaria che richiederebbe un intervento di riequilibrio collettivo.
La remigrazione, in questo schema, non nasce come istituto giuridico. È una categoria politico-culturale. Il suo presupposto non è la posizione soggettiva del singolo straniero, ma la percezione di una trasformazione strutturale della composizione demografica. Il problema viene posto in termini generali e la soluzione è pensata su scala collettiva.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un piano radicalmente diverso. Non parte da una teoria demografica, ma dal diritto vigente. Non assume come parametro l’identità culturale, ma la conformità della condotta del singolo ai criteri dell’ordinamento. Il suo baricentro non è la paura della sostituzione, ma la disciplina della permanenza.
In questo quadro, la protezione complementare prevista dall’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione diventa il punto di equilibrio. Non è un istituto ideologico, ma uno strumento giuridico che impone una valutazione individuale, concreta, motivata. Il legislatore non chiede di stabilire se vi sia una trasformazione culturale in atto; chiede di verificare se, nel caso specifico, sussistano ragioni che impediscono l’allontanamento e che giustificano la permanenza.
È qui che si comprende la differenza strutturale tra remigrazione e ReImmigrazione. Nel pensiero di Camus il tema è collettivo, identitario, politico. Nel paradigma fondato sulla protezione complementare, il tema è individuale, giuridico, procedurale. Non si tratta di riequilibrare popolazioni, ma di valutare percorsi personali. Non si decide in base all’appartenenza, ma in base all’integrazione effettiva.
L’integrazione, in questa prospettiva, non è una formula retorica. È un dato verificabile attraverso elementi concreti che incidono sulla posizione giuridica del soggetto. L’ordinamento non riconosce un diritto automatico a restare, ma nemmeno consente decisioni fondate su criteri identitari astratti. La permanenza sul territorio è il risultato di un bilanciamento tra diritti fondamentali e interesse pubblico al controllo dell’immigrazione, bilanciamento che avviene caso per caso.
La remigrazione teorizzata da Camus si muove sul terreno della reazione culturale alla globalizzazione. La ReImmigrazione, così come si innesta nel sistema della protezione complementare, si muove invece nel perimetro dello Stato di diritto. Non propone categorie collettive di espulsione, ma richiama la responsabilità individuale. Non si fonda su un giudizio globale sulla presenza straniera, ma su una valutazione puntuale della singola posizione.
Confondere questi due piani significa sovrapporre un’idea politica a un istituto giuridico. La remigrazione è una teoria. La ReImmigrazione, nel quadro della protezione complementare, è un esito procedurale possibile, conseguente a una valutazione normativa. La prima appartiene al dibattito ideologico; la seconda si colloca nell’architettura del diritto positivo.
È questa la distanza strutturale che occorre chiarire: non un confronto tra chiusura e apertura, ma tra categoria identitaria e criterio giuridico.
Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428 Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Nel 2026 il dibattito sulla protezione complementare non può più essere confinato a una dimensione meramente difensiva o residuale. È diventato un nodo strutturale del governo dell’immigrazione, un crocevia tra diritto interno, diritto dell’Unione e sistema convenzionale. Per questa ragione ho ritenuto necessario promuovere un ciclo organico di corsi di formazione giuridica, accreditati ai fini della formazione continua forense dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
L’accreditamento è stato formalmente deliberato dalla Commissione competente del Consiglio dell’Ordine, con riconoscimento di 2 crediti formativi ordinari per ciascun evento, come risulta dalla comunicazione ufficiale del 26 gennaio 2026 (Prot. COA-BO Anno/N. 2026/596)
Non si tratta, dunque, di semplici incontri divulgativi, ma di eventi formativi riconosciuti nell’ambito dell’obbligo di aggiornamento professionale, inseriti in un percorso coerente e sistematico.
I tre appuntamenti si svolgeranno presso la Sala Consiliare “Rosario Angelo Livatino” (Quartiere Borgo Panigale – Reno, Via Battindarno n. 127 – Bologna), dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e saranno interamente dedicati alla protezione complementare, declinata sotto tre profili distinti ma strettamente connessi.
Il primo incontro, fissato per venerdì 17 aprile 2026, è dedicato a “La protezione complementare nella giurisprudenza di merito. Criteri applicativi e linee interpretative”. L’obiettivo è ricostruire l’evoluzione degli orientamenti dei Tribunali ordinari e della Corte di Cassazione, analizzando il dialogo con la Corte EDU e il sistema CEDU. In questa sede verranno esaminati i criteri di valutazione del radicamento, della vulnerabilità, del bilanciamento tra ordine pubblico e vita privata e familiare, con particolare attenzione alla dimensione probatoria e alla tecnica redazionale delle difese.
Il secondo appuntamento, venerdì 15 maggio 2026, affronterà un tema più sistemico: “La protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione. Integrazione, ReImmigrazione e Remigrazione nel confronto italiano ed europeo”. In questo modulo la protezione complementare viene letta non solo come istituto di tutela individuale, ma come elemento strutturale di una politica migratoria fondata su un paradigma chiaro: l’integrazione come criterio di permanenza legittima e la reimmigrazione quale conseguenza dell’insuccesso del percorso integrativo. Il confronto con il modello tedesco e con i vincoli derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla CEDU consente di collocare il dibattito italiano in una prospettiva comparata, superando letture ideologiche e restituendo centralità al diritto positivo.
Il terzo incontro, previsto per venerdì 12 giugno 2026, ha un taglio eminentemente operativo: “La predisposizione della domanda di protezione complementare. Tecniche di redazione dell’istanza, attività istruttorie e ruolo di Commissioni e Questure nelle procedure ordinarie e accelerate”. Qui il focus si concentra sulla costruzione concreta dell’istanza, sulla selezione degli elementi probatori rilevanti, sull’integrazione documentale, sull’accesso agli atti amministrativi e sul rapporto collaborativo – ma anche conflittuale, quando necessario – con Commissioni territoriali e Questure. In un contesto segnato dall’uso crescente delle procedure accelerate, la qualità tecnica della domanda diventa decisiva.
Tutti gli eventi sono gratuiti e l’iscrizione avviene mediante invio di una mail all’indirizzo: avv.loscerbo@gmail.com.
La scelta di organizzare questi corsi non risponde a un’esigenza meramente accademica. È il riflesso di una trasformazione in atto. La protezione complementare, prevista dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998, si è progressivamente affermata come terreno di confronto tra esigenze di controllo dei flussi e tutela effettiva dei diritti fondamentali. In questo spazio si gioca la credibilità del sistema.
La formazione continua forense non può limitarsi all’aggiornamento formale. Deve diventare luogo di elaborazione critica e tecnica, capace di fornire agli avvocati strumenti concreti per incidere nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali. In questo senso, il ciclo 2026 rappresenta un passaggio ulteriore nel percorso culturale e professionale che da anni porto avanti anche attraverso reimmigrazione.com: costruire un modello di governo dell’immigrazione fondato su regole chiare, responsabilità reciproche e centralità dell’integrazione.
La protezione complementare non è un istituto “minore”. È il punto di equilibrio tra sovranità statale e diritti fondamentali. E come tale merita studio, rigore e consapevolezza tecnica.
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.
In questo episodio voglio affrontare due equivoci che dominano oggi il dibattito pubblico sull’immigrazione. Il primo è l’idea che il lavoro, da solo, basti a giustificare il diritto a rimanere. Il secondo è la confusione, spesso voluta, tra il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” e la cosiddetta remigrazione.
Partiamo dal lavoro. Per anni la politica e le istituzioni hanno raccontato che l’immigrazione potesse essere governata come una semplice variabile economica. Se lavori, resti. Se non lavori, diventi un problema. Questo approccio ha prodotto precarietà giuridica, ricattabilità sociale e una falsa integrazione, che in realtà integrazione non è mai stata.
Il lavoro non è integrazione. Il lavoro può essere un indice positivo, un segnale di inserimento, ma non può sostituire l’integrazione come rapporto stabile e responsabile tra lo straniero e lo Stato. Integrarsi significa conoscere la lingua, rispettare le regole, accettare i valori fondamentali dell’ordinamento, vivere nella legalità e contribuire alla coesione sociale. Senza questo, il lavoro diventa solo una parentesi, e il sistema entra in crisi non appena quella parentesi si chiude.
Da qui nasce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Un paradigma che non è ideologico, ma giuridico. Non è punitivo, ma coerente. Chi si integra resta. Chi non si integra, torna. Senza scorciatoie, senza eccezioni permanenti, senza ipocrisie.
Ed è qui che occorre chiarire il secondo equivoco: questo paradigma non è la remigrazione. La remigrazione, così come viene spesso evocata nel dibattito europeo, soprattutto di derivazione tedesca, ha un’impostazione collettiva, ideologica, talvolta identitaria. La ReImmigrazione, invece, è individuale, condizionata, fondata sul comportamento del singolo e sul rispetto delle regole. Non guarda all’origine, ma alla condotta. Non colpisce gruppi, ma valuta percorsi personali, caso per caso.
Un elemento fondamentale di questo modello è l’Accordo di integrazione, introdotto in Italia dal governo Berlusconi e oggi di fatto disapplicato. Quello strumento nasceva per misurare l’integrazione, per renderla verificabile e non puramente dichiarata. Oggi lo Stato ha rinunciato a usarlo, preferendo un sistema opaco, fatto di tolleranza e rinvii.
Il laboratorio concreto di questo paradigma, però, esiste già ed è la protezione complementare. Una procedura che non riconosce un diritto incondizionato a restare, che valuta il percorso di integrazione e che prevede la consegna del passaporto in Questura. Questo dettaglio è essenziale, perché garantisce allo Stato la possibilità di realizzare la ReImmigrazione se l’integrazione fallisce. Senza capacità di esecuzione, ogni politica migratoria è solo retorica.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan duro. È una proposta di serietà istituzionale. È il ritorno al principio di responsabilità. Accoglienza sì, ma non incondizionata. Integrazione sì, ma misurabile. Permanenza sì, ma solo se fondata sul rispetto delle regole.
Chi si integra resta. Chi non si integra, torna. Tutto il resto è rinvio del problema.
Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca deliberatamente fuori da due modelli che hanno mostrato tutti i loro limiti: da un lato l’approccio economicista, che riduce l’immigrazione a mera variabile del mercato del lavoro; dall’altro la cosiddetta “remigrazione” di derivazione tedesca, spesso formulata in termini ideologici, collettivi o identitari. La proposta qui avanzata è diversa, più rigorosa e, soprattutto, giuridicamente sostenibile.
Per anni la gestione dell’immigrazione è stata appiattita su una logica funzionale: lo straniero è tollerato finché lavora, perde legittimazione quando esce dal circuito produttivo. In questo schema il lavoro non è uno strumento di integrazione, ma diventa una condizione di permanenza, con l’effetto di produrre soggiorni precari, ricattabilità sociale e una sistematica elusione del tema centrale: l’integrazione come rapporto stabile tra individuo e comunità statale.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” rompe questa impostazione. Il lavoro non viene negato né svalutato, ma ricollocato nel suo corretto perimetro giuridico: non più requisito automatico del diritto a restare, bensì indice qualificato di integrazione, da valutare insieme ad altri elementi essenziali. L’integrazione non è una funzione economica, ma un fatto giuridico e sociale complesso, che implica conoscenza della lingua, rispetto delle regole, adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e partecipazione leale alla vita collettiva.
In questa prospettiva torna centrale l’Accordo di integrazione, uno strumento che l’ordinamento italiano aveva già correttamente individuato come cardine delle politiche migratorie. Introdotto dal Governo Berlusconi, l’accordo mirava a superare l’idea dell’integrazione come fatto spontaneo, configurandola invece come obbligo misurabile, fondato su diritti e doveri. Oggi, tuttavia, quell’impostazione è di fatto disapplicata: l’accordo sopravvive sul piano formale, ma è stato svuotato di effettività, rinunciando allo strumento che consentiva allo Stato di valutare seriamente l’integrazione.
Ed è proprio qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova oggi il suo laboratorio operativo nella protezione complementare. Questa procedura rappresenta, allo stato attuale, il punto più avanzato di sperimentazione di un modello fondato sulla integrazione condizionata. La protezione complementare non riconosce un diritto incondizionato a restare, ma presuppone una valutazione complessiva del percorso individuale, del radicamento sociale e del rispetto delle regole.
Elemento decisivo di questo modello è la consegna del passaporto in Questura, prevista nell’ambito della procedura amministrativa. Tale misura non è un dettaglio tecnico, ma una garanzia strutturale: consente allo Stato di mantenere il controllo effettivo sulla posizione dello straniero e di realizzare concretamente la ReImmigrazione qualora il percorso di integrazione fallisca. In altri termini, la protezione complementare dimostra che integrazione e capacità di rimpatrio non sono concetti antitetici, ma parti di un unico sistema coerente.
Il punto decisivo è la conseguenza del mancato rispetto del patto di integrazione. L’integrazione non può essere un’opzione priva di effetti. Da qui il concetto di ReImmigrazione, inteso come esito ordinario e legittimo nei confronti di chi non si integra. Non una misura punitiva, ma l’applicazione coerente del principio di responsabilità: la permanenza sul territorio non è incondizionata, ma subordinata al rispetto delle regole della comunità ospitante.
Per rendere effettivo questo modello è indispensabile una polizia dell’immigrazione in senso proprio, ossia una struttura amministrativa specializzata, capace di controllare, valutare ed eseguire le decisioni dello Stato. La protezione complementare, con i suoi strumenti di controllo, dimostra che questa impostazione è già tecnicamente possibile. Ciò che manca non è il diritto, ma la volontà politica di applicarlo in modo sistematico.
È qui che emerge con chiarezza la differenza radicale rispetto alla “remigrazione” di derivazione tedesca. Quest’ultima, per come viene spesso proposta, assume tratti collettivi e ideologici. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, è individuale, giuridico e condizionato: non colpisce appartenenze, ma valuta comportamenti concreti e percorsi personali, caso per caso.
La ReImmigrazione qui proposta non è una misura identitaria, ma una conseguenza giuridica. Chi si integra resta. Chi non si integra, torna. La protezione complementare dimostra che questo schema non è una teoria, ma una architettura già esistente, che può essere estesa e resa coerente.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è una radicalizzazione del discorso pubblico, ma il suo ritorno alla realtà istituzionale. È una proposta che supera tanto l’illusione economicista quanto la semplificazione ideologica della remigrazione, riaffermando un principio elementare: lo Stato ha il diritto e il dovere di decidere chi può restare, e deve avere gli strumenti per rendere effettiva anche l’uscita.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Foro di Bologna Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si distingue in modo netto da altre impostazioni oggi circolanti nel dibattito europeo, spesso riassunte sotto l’etichetta di Remigrazione di matrice prevalentemente tedesca. La differenza non è terminologica, ma strutturale e giuridica. Il primo si colloca dentro l’ordinamento vigente; le seconde, nella loro formulazione più radicale, risultano incompatibili con l’attuale sistema costituzionale e convenzionale europeo.
La sentenza del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 (ruolo generale numero 923/2025) consente di chiarire questo punto con particolare efficacia, perché mostra come la protezione complementare non sia una deroga al sistema, ma uno dei suoi pilastri ordinanti.
Protezione complementare e integrazione: un rapporto strutturale
La protezione complementare, prevista dall’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione, opera come meccanismo di chiusura razionale del sistema. Essa interviene quando l’allontanamento dello straniero, già stabilmente inserito nel contesto sociale italiano, determinerebbe una violazione sproporzionata del diritto alla vita privata e familiare.
Il punto centrale, ribadito dalla sentenza, è che la protezione complementare presuppone l’integrazione effettiva. Non la anticipa, non la promette, non la sostituisce. È lo strumento attraverso cui il sistema riconosce giuridicamente un’integrazione già realizzata, consentendone la stabilizzazione in forma regolare, trasparente e controllata.
Integrazione come limite giuridico, non come valore astratto
Nel provvedimento emerge con chiarezza che l’integrazione non è evocata come valore politico o morale, ma come criterio giuridico di bilanciamento. Lavoro, autonomia economica, legami familiari, inserimento sociale, assenza di pericolosità: sono questi gli elementi che delimitano il potere statale di disporre l’allontanamento.
È proprio questo passaggio che rende il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” compatibile con il diritto positivo. La permanenza non è un diritto incondizionato, ma una conseguenza giuridica di un comportamento conforme. In assenza di tale comportamento, il limite al rimpatrio non opera.
ReImmigrazione e Remigrazione: una distinzione necessaria
È a questo punto necessario chiarire un equivoco ricorrente. Le teorie di Remigrazione di derivazione tedesca, nella loro impostazione più nota, postulano un ritorno generalizzato o comunque sganciato da una valutazione individuale del grado di integrazione. Questo approccio si pone in evidente frizione con l’attuale assetto giuridico europeo, fondato sul principio di proporzionalità, sulla tutela della vita privata e familiare e sulla valutazione caso per caso.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, non propone alcuna espulsione automatica né alcun ritorno collettivo. La ReImmigrazione, in questa prospettiva, è l’esito fisiologico e giuridicamente legittimo della mancata integrazione, non una misura ideologica. Essa opera solo quando non sussistono i presupposti che il sistema richiede per comprimere l’interesse pubblico all’allontanamento.
Un sistema coerente, non un compromesso politico
La sentenza del Tribunale di Bologna dimostra che il diritto italiano già distingue, in modo netto, tra chi ha costruito una vita sociale effettiva nel Paese ospitante e chi non lo ha fatto. La protezione complementare tutela i primi; per i secondi, il sistema non prevede una permanenza residuale, ma il ritorno nel Paese di origine come soluzione coerente.
In questo senso, la ReImmigrazione non è una rottura dell’ordinamento, ma la sua applicazione lineare. Al contrario, le teorie di Remigrazione sganciate da ogni valutazione individuale appaiono oggi estranee e incompatibili con il quadro normativo vigente, salvo una sua radicale riscrittura.
Un paradigma giuridicamente praticabile
“Integrazione o ReImmigrazione” non chiede allo Stato di forzare i principi su cui si fonda, ma di applicarli senza ambiguità. La protezione complementare consente l’integrazione di chi ne ha dimostrato la capacità; la ReImmigrazione governa il ritorno di chi non ha raggiunto quella soglia. È una visione esigente, selettiva e pienamente inscritta nello Stato di diritto.
La sentenza del 5 dicembre 2025, R.G. numero 923/2025, ne è una conferma: il sistema funziona quando viene letto per quello che è, non per quello che ideologicamente si vorrebbe fosse.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Il decreto di non convalida del trattenimento in CPR emesso dalla Corte d’Appello di Bologna in data 23 gennaio 2026 offre un punto di osservazione particolarmente utile per chiarire, in termini strettamente giuridici e sistemici, la differenza tra il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” e la nozione di “remigrazione”, così come delineata nella recente proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Remigrazione e Riconquista”.
Il provvedimento non assume rilievo per un suo contenuto politico o valoriale, né può essere letto come un atto di indirizzo in materia di politiche migratorie. La sua rilevanza risiede, piuttosto, nel fatto che esso si colloca in piena continuità con l’attuale assetto normativo di rango costituzionale e convenzionale, che ancora oggi struttura il diritto dell’immigrazione come un sistema fondato su limiti inderogabili alla compressione dei diritti fondamentali e su valutazioni individualizzate delle singole posizioni.
L’ordinamento vigente, infatti, non consente che la libertà personale o la permanenza sul territorio nazionale siano incise sulla base di categorie astratte o di presunzioni generalizzate. La Costituzione, a partire dall’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, senza distinzioni fondate sulla cittadinanza. L’articolo 3 impone che ogni trattamento differenziato sia sorretto da un criterio di ragionevolezza, mentre l’articolo 10, nel subordinare la condizione giuridica dello straniero alla legge, non consente in alcun modo di derogare ai principi fondamentali dell’ordinamento. È soprattutto l’articolo 13 della Costituzione a segnare il perimetro invalicabile della materia, affermando che la libertà personale può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, secondo criteri di eccezionalità, temporaneità e stretta necessità.
Questo impianto è ulteriormente rafforzato dal sistema convenzionale. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, attraverso l’articolo 5, ammette la privazione della libertà solo in presenza di presupposti chiari, attuali e proporzionati, mentre l’articolo 8 impone un bilanciamento effettivo tra l’interesse pubblico al controllo dell’immigrazione e la tutela della vita privata e familiare. Il divieto di espulsioni collettive sancito dal Protocollo numero 4 completa il quadro, imponendo una valutazione individuale delle singole posizioni e precludendo soluzioni generalizzate.
È all’interno di questo assetto che si colloca il decreto della Corte d’Appello di Bologna. La decisione di non convalidare il trattenimento in CPR si fonda su una verifica concreta dell’attualità della pericolosità sociale, che viene esclusa alla luce della risalenza dei precedenti penali, dell’integrale espiazione della pena, dei giudizi positivi reiteratamente espressi nel tempo e della presenza di un contesto familiare e lavorativo stabile. Non vi è alcuna innovazione concettuale, ma l’applicazione coerente di parametri già imposti dall’ordinamento, che esigono che la compressione della libertà personale sia sorretta da un nesso effettivo e attuale tra la situazione individuale e la misura adottata.
Questo dato consente di comprendere, in modo più netto, la natura del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
In esso l’integrazione non è un concetto politico indeterminato, né un valore meramente retorico, ma una condizione giuridicamente rilevante, accertabile sulla base di elementi concreti e verificabili. Quando tali elementi sussistono, l’ordinamento li tutela; quando vengono meno o risultano insussistenti, l’ordinamento prevede l’uscita dal territorio come esito legale, non come sanzione ideologica o misura collettiva. La ReImmigrazione, in questo schema, è il risultato di una valutazione negativa individualizzata, svolta nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione e dalla CEDU, senza automatismi e senza presunzioni.
La nozione di remigrazione contenuta nella proposta di legge “Remigrazione e Riconquista” si colloca, invece, su un piano diverso. Essa è inserita in un disegno normativo complessivo che mira a ridefinire strutturalmente il governo dei flussi migratori, introducendo programmi generalizzati di rientro volontario assistito, abolendo istituti oggi esistenti e tipizzando in modo rigido le conseguenze della permanenza o della condotta dello straniero.
Non si tratta, in questa sede, di valutarne la legittimità politica o la praticabilità, ma di rilevare che tale proposta presuppone una riconsiderazione profonda del bilanciamento attualmente imposto dalle fonti di rango costituzionale e convenzionale, riducendo il ruolo della valutazione individuale a favore di criteri normativi predeterminati.
La differenza tra i due paradigmi non è dunque ideologica, ma strutturale. “Integrazione o ReImmigrazione” è un paradigma interno al diritto vigente, compatibile con l’attuale architettura multilivello delle fonti e con i principi di proporzionalità, individualizzazione e tutela dei diritti fondamentali.
La remigrazione, così come delineata nella proposta di legge, appartiene invece al piano della riforma politica dell’ordinamento, che implica scelte di sistema ulteriori e diverse rispetto a quelle oggi consentite dal quadro costituzionale e convenzionale.
Il decreto di non trattenimento in CPR della Corte d’Appello di Bologna del 23 gennaio 2026, letto in questa prospettiva, non assume un valore simbolico, ma svolge una funzione chiarificatrice.
Esso mostra come, allo stato del diritto, integrazione e ritorno siano concetti giuridici condizionati, inseparabili dalla verifica concreta delle singole situazioni e dai limiti inderogabili imposti dalla Costituzione e dalla CEDU. È in questo spazio normativo, e non altrove, che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Foro di Bologna Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Negli ultimi anni il fenomeno migratorio è stato quasi sempre affrontato attraverso una lente riduttiva: quella economicista. Una visione che legge l’immigrazione come una semplice risposta funzionale al calo demografico e alla carenza di manodopera, trattando le persone come fattori produttivi e i flussi come variabili di compensazione. È un approccio che può apparire pragmatico, ma che oggi mostra tutti i suoi limiti strutturali.
L’Italia è entrata in una fase di contrazione demografica irreversibile nel breve periodo. La popolazione invecchia, la base in età lavorativa si riduce, la sostenibilità del welfare viene messa sotto pressione. In questo contesto, l’immigrazione viene sempre più spesso presentata come una necessità oggettiva. Ma riconoscere un bisogno demografico non significa accettare un modello privo di selezione, di condizioni e di responsabilità. Al contrario, proprio perché l’immigrazione diventa strutturale, essa deve essere governata e non subita.
Il primo errore dell’impostazione economicista è quello di separare artificiosamente ingresso e integrazione. Si ammette l’ingresso sulla base di esigenze produttive immediate, rinviando l’integrazione a un momento successivo e incerto, come se fosse un processo spontaneo. L’esperienza dimostra che non è così. L’integrazione non è automatica, non è garantita dal solo lavoro, e soprattutto non può essere lasciata alla buona volontà individuale senza un quadro di obblighi e verifiche.
Per questo, il superamento dell’immigrazione economicista implica anzitutto una selezione già all’ingresso. Lo Stato deve ammettere chi dimostra una concreta propensione all’integrazione, non solo chi risponde a un fabbisogno contingente del mercato del lavoro. Entrare in un ordinamento giuridico significa accettarne le regole, comprenderne i valori fondamentali, assumere un impegno che va oltre la dimensione economica. Consentire l’ingresso a chi non mostra alcuna disponibilità in tal senso equivale a costruire deliberatamente un problema futuro.
Il secondo errore, ancora più grave, è aver trasformato la permanenza in un fatto sostanzialmente irreversibile. Per anni si è accettato che, una volta entrati, si potesse restare indipendentemente dall’esito del percorso di integrazione. L’integrazione è stata raccontata come un obiettivo auspicabile, non come una condizione giuridica. Il risultato è oggi visibile: tensioni sociali crescenti, difficoltà evidenti nelle seconde generazioni, fenomeni di devianza giovanile che non possono più essere liquidati come episodi marginali. Sono segnali di un fallimento di sistema, non di singole storie individuali.
In questo quadro si colloca il paradigma della ReImmigrazione. Non come negazione dell’immigrazione, ma come suo governo razionale. La ReImmigrazione parte da un presupposto elementare, ma spesso rimosso dal dibattito pubblico: la permanenza sul territorio non è un diritto automatico e incondizionato, bensì l’esito di un patto tra individuo e Stato. Chi entra lo fa perché è stato selezionato; chi resta lo fa perché dimostra, nel tempo, di essersi integrato in modo effettivo.
La ReImmigrazione non introduce una logica punitiva, ma una logica di equilibrio. Serve a evitare che l’immigrazione necessaria dal punto di vista demografico produca, nel medio e lungo periodo, una stratificazione stabile di persone formalmente presenti ma sostanzialmente estranee alla comunità giuridica. Senza questo correttivo, l’immigrazione rischia di diventare un fattore di disgregazione sociale proprio mentre lo Stato diventa più fragile.
È a questo punto che occorre chiarire una distinzione essenziale, troppo spesso confusa nel dibattito pubblico. ReImmigrazione non significa remigrazione. La remigrazione, intesa come ritorno generalizzato o su base identitaria, può avere una funzione simbolica o polemica, ma sul piano istituzionale è largamente inefficace. Non tiene conto della realtà giuridica e demografica di Paesi che dipendono già oggi da flussi migratori regolati e da una presenza straniera strutturale. In questo senso, la remigrazione appare più come una semplificazione ideologica che come una proposta di governo dei processi. Nel contesto attuale, risulta sostanzialmente futile.
La ReImmigrazione, al contrario, opera in modo selettivo, individuale e verificabile. Non colpisce categorie astratte, ma comportamenti concreti. Non guarda all’origine, ma al percorso. È uno strumento che consente allo Stato di recuperare credibilità e autorevolezza, riaffermando un principio semplice: l’integrazione non è una concessione facoltativa, ma una condizione della permanenza.
Se l’Italia ha davvero bisogno di immigrazione per reggere il proprio futuro demografico ed economico, allora ha ancora più bisogno di regole chiare e conseguenze certe. Senza integrazione obbligatoria, lo Stato perde capacità di governo, produce conflitto e delegittima se stesso. La ReImmigrazione non è una scorciatoia ideologica, ma una risposta realista a un problema reale.
Senza integrazione, lo Stato perde. E quando lo Stato perde, a perdere non è solo l’ordine pubblico, ma la possibilità stessa di un futuro sostenibile.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Nel dibattito pubblico contemporaneo il lessico dell’immigrazione sta diventando esso stesso terreno di conflitto politico e giuridico. È precisamente in questa dimensione che si colloca la necessità di una chiarificazione concettuale intorno a due termini sempre più frequentemente accostati, ma impropriamente assimilati: “ReImmigrazione” e “remigrazione”. La sovrapposizione semantica tra queste due espressioni produce un equivoco… Leggi tutto: ReImmigrazione non è remigrazione: una distinzione giuridica necessaria
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration, ich bin Rechtsanwalt Fabio Loscerbo. Heute möchte ich dem deutschen Publikum eine Debatte aus Italien erklären, die in Wahrheit ganz Europa betrifft. Im italienischen Einwanderungsgesetzentwurf 2026 spielt weiterhin das Kriterium von fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt eine wichtige Rolle, um einen verfestigten Aufenthaltsstatus zu begründen. Meiner… Leggi tutto: Italiens Einwanderungsgesetz 2026: Warum Integration wichtiger sein sollte als fünf Jahre Aufenthalt
Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intégration ou ReImmigration, je suis l’avocat Fabio Loscerbo. Aujourd’hui, je voudrais parler au public français d’un débat qui dépasse l’Espagne et concerne, en réalité, toute l’Europe : la grande régularisation portée par le gouvernement Sánchez. Est-ce un modèle, ou un renoncement ? C’est la vraie question. Mon propos… Leggi tutto: La régularisation espagnole de Sánchez : modèle ou renoncement ?
Il caso emerso nelle elezioni comunali di Venezia 2026, e in particolare la discussione suscitata dalla presenza di più candidature riconducibili alla comunità bangladese, merita di essere sottratto tanto alla polemica contingente quanto alle semplificazioni ideologiche. Proprio il caso concreto, lungi dall’essere letto come episodio marginale di competizione elettorale locale, offre l’occasione per interrogare una… Leggi tutto: Elezioni Comunali di Venezia 2026: quando il voto di comunità segnala un fallimento dell’integrazione
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La dodicesima edizione dei rapporti ministeriali sulle principali comunità migranti presenti in Italia offre elementi empirici di particolare rilevanza per una riflessione non soltanto sociologica, ma propriamente giuridico-istituzionale, sul funzionamento del modello italiano di integrazione. Letti al di là della loro funzione descrittiva, tali rapporti pongono infatti una questione di sistema: se l’integrazione costituisce, nel… Leggi tutto: Rapporto 2026 sulle comunità migranti: i dati che rivelano la crisi strutturale del modello di integrazione in Italia
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En los últimos años, un término que durante mucho tiempo permaneció en los márgenes del debate político europeo ha entrado con fuerza en la discusión pública: la remigración. Hoy el concepto genera fuertes controversias en numerosos países del continente y se ha convertido en uno de los temas más polarizantes en la discusión sobre políticas… Leggi tutto: Remigración: por qué este concepto divide a Europa
È opportuno partire da un dato concreto, giuridicamente verificabile e istituzionalmente fondato: una sentenza.
La decisione del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, offre un punto di osservazione privilegiato per chiarire, senza ambiguità, tre concetti che nel dibattito pubblico vengono sistematicamente confusi: protezione complementare, ReImmigrazione e remigrazione.
Non è una scelta casuale. Nelle democrazie mature il diritto non segue le parole, ma le precede. Ed è solo a partire dal diritto vivente – non dalle semplificazioni ideologiche – che si può costruire un paradigma serio in materia migratoria.
1. La protezione complementare come accertamento giuridico, non come opzione politica
La sentenza di Bologna muove da un presupposto chiaro: la protezione complementare ex articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 286 del 1998 non è una concessione discrezionale, né una misura umanitaria “debole”. È un diritto soggettivo, che sorge quando l’allontanamento dello straniero comporti una violazione concreta e attuale del diritto alla vita privata e familiare, come declinato dall’articolo 8 CEDU.
Il Tribunale non costruisce una massima astratta, ma applica criteri classici: durata del soggiorno, effettività dei legami familiari, inserimento sociale e lavorativo, rete relazionale costruita sul territorio. In presenza di tali elementi, il rimpatrio non è giuridicamente consentito, perché produrrebbe uno sradicamento sproporzionato e incompatibile con i diritti fondamentali.
Questo passaggio è decisivo: la protezione complementare non è una negazione della sovranità dello Stato, ma una sua forma giuridicamente regolata. Lo Stato resta sovrano, ma accetta di autolimitarsi quando il proprio potere di allontanamento entra in collisione con diritti inviolabili.
2. ReImmigrazione: ciò che resta fuori dalla protezione
Ed è proprio qui che emerge, per contrasto, il significato autentico della ReImmigrazione. Se la protezione complementare individua i casi in cui il rimpatrio non è consentito, la ReImmigrazione riguarda tutti gli altri. Non è una categoria emotiva, ma una conseguenza sistemica.
La sentenza lo dimostra indirettamente. Il Tribunale precisa che la tutela ex articolo 19 TUI opera solo quando ricorrono determinati presupposti e salvo esigenze di sicurezza nazionale, ordine pubblico o sicurezza pubblica. In mancanza di tali condizioni, il diritto alla permanenza semplicemente non esiste.
La ReImmigrazione, allora, non è altro che il nome di questo spazio giuridico residuo ma strutturale: quello in cui l’integrazione non si è realizzata, non è dimostrata o è venuta meno; quello in cui non operano divieti di espulsione; quello in cui il ritorno nel Paese di origine rappresenta la conclusione ordinaria del procedimento amministrativo.
In questo senso, la ReImmigrazione è un paradigma giuridico puro, non politico. È l’altra faccia della protezione: senza la prima, la seconda si trasforma in arbitrio; senza la seconda, la prima diventa un meccanismo espansivo e incontrollato.
3. Remigrazione: una parola estranea al diritto
A questo punto, la distanza dalla remigrazione appare evidente. La remigrazione, così come viene spesso evocata, non nasce da un accertamento individuale, non si fonda su procedimenti amministrativi tipizzati, non dialoga con il sistema delle garanzie. È una categoria ideologica, collettiva, indifferenziata.
La sentenza di Bologna, come tutta la giurisprudenza in materia di protezione complementare, mostra l’incompatibilità strutturale tra diritto e remigrazione. Il giudice valuta persone, storie, radicamenti, proporzionalità. La remigrazione, al contrario, ragiona per blocchi e astrazioni.
Questo non significa che il tema del ritorno non sia legittimo. Significa, più semplicemente, che il diritto conosce la ReImmigrazione, non la remigrazione. La prima è amministrabile, sindacabile, giurisdizionalmente controllabile. La seconda resta fuori dall’ordinamento.
Conclusione: il confine come atto di responsabilità
La sentenza del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 dimostra una verità che il dibattito pubblico fatica ad accettare: un sistema migratorio funziona solo se sa dire sì, no e quando. Sì all’integrazione effettiva, tutelata dalla protezione complementare. No alla permanenza priva di presupposti giuridici. Quando al ritorno, come esito fisiologico del diritto.
La ReImmigrazione non è una scorciatoia ideologica, ma una linea di confine. Tracciarla con precisione, come fa il giudice, non indebolisce lo Stato. Al contrario, lo rende finalmente credibile.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Foro di Bologna Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Nel dibattito pubblico contemporaneo il lessico dell’immigrazione sta diventando esso stesso terreno di conflitto politico e giuridico. È precisamente in questa dimensione che si colloca la necessità di una chiarificazione concettuale intorno a due termini sempre più frequentemente accostati, ma impropriamente assimilati: “ReImmigrazione” e “remigrazione”. La sovrapposizione semantica tra queste due espressioni produce un equivoco… Leggi tutto: ReImmigrazione non è remigrazione: una distinzione giuridica necessaria
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration, ich bin Rechtsanwalt Fabio Loscerbo. Heute möchte ich dem deutschen Publikum eine Debatte aus Italien erklären, die in Wahrheit ganz Europa betrifft. Im italienischen Einwanderungsgesetzentwurf 2026 spielt weiterhin das Kriterium von fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt eine wichtige Rolle, um einen verfestigten Aufenthaltsstatus zu begründen. Meiner… Leggi tutto: Italiens Einwanderungsgesetz 2026: Warum Integration wichtiger sein sollte als fünf Jahre Aufenthalt
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Assumere gli occhiali della ReImmigrazione impone un cambio di metodo prima ancora che di linguaggio. Non si tratta di scegliere tra accoglienza e rimpatrio, ma di ricondurre entrambi entro un sistema giuridico coerente, fondato su criteri selettivi verificabili e su limiti costituzionali non negoziabili. In questa prospettiva, il decreto del Tribunale Ordinario di Bologna, emesso il 12 dicembre 2025 nel procedimento iscritto al ruolo generale 8151 del 2024, assume un rilievo che va ben oltre il singolo caso concreto, poiché recepisce e applica in modo sistematico i principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di protezione complementare.
Il quadro normativo dopo il 2023 e la continuità sistemica
Il Tribunale muove da un presupposto tecnico chiaro: le modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, non hanno eliminato la protezione complementare, ma ne hanno ricondotto l’operatività entro il nucleo essenziale degli obblighi costituzionali e internazionali, richiamati dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, in combinato disposto con l’articolo 5, comma 6, del medesimo testo unico.
La soppressione dei periodi dedicati espressamente alla vita privata e familiare non ha prodotto un vuoto di tutela. Al contrario, come affermato dalla Corte di Cassazione e ripreso dal Tribunale di Bologna, il riferimento agli obblighi costituzionali e convenzionali continua a fungere da clausola di chiusura del sistema, imponendo una verifica sostanziale della compatibilità dell’allontanamento con i diritti fondamentali della persona.
Il richiamo espresso ai principi della Cassazione
Il decreto bolognese è tecnicamente rilevante perché non costruisce ex novo i criteri decisionali, ma si colloca in linea di continuità con l’elaborazione nomofilattica della Suprema Corte. In particolare, il Tribunale richiama i principi secondo cui il riconoscimento della protezione complementare presuppone una valutazione comparativa tra:
– la situazione soggettiva e oggettiva che il richiedente incontrerebbe nel Paese di origine; – il livello di integrazione effettivamente raggiunto nel territorio dello Stato ospitante.
Questa comparazione non ha carattere automatico né meccanico, ma deve essere condotta alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare, quale espressione di un nucleo minimo di dignità della persona, riconducibile agli articoli 2 e 3 della Costituzione e all’articolo 8 della CEDU. Il Tribunale recepisce integralmente l’impostazione della Cassazione secondo cui l’integrazione non costituisce un titolo autonomo di permanenza, ma un fattore qualificante della vulnerabilità derivante dallo sradicamento.
Protezione complementare come tecnica di selezione giuridica
Letta in chiave di ReImmigrazione, questa impostazione è tutt’altro che permissiva. La protezione complementare, così come delineata dalla Cassazione e applicata dal Tribunale di Bologna, opera come strumento di selezione giuridica, non come eccezione generalizzata. È riconosciuta solo quando emergano elementi chiari, precisi e concordanti di radicamento effettivo: lavoro regolare, autonomia abitativa, relazioni sociali strutturate, assenza di profili di pericolosità.
Il decreto del 12 dicembre 2025 mostra come tale verifica debba essere condotta ex nunc, valorizzando anche gli elementi maturati nel corso del giudizio, secondo un’impostazione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità. In questo senso, la protezione complementare non cristallizza situazioni di irregolarità, ma premia percorsi di integrazione divenuti giuridicamente rilevanti.
Remigrazione e incompatibilità con il sistema delle fonti
Se osservata con questo livello di tecnicità, la remigrazione rivela tutta la propria debolezza concettuale. Priva di criteri normativi di comparazione e di un aggancio strutturale agli obblighi costituzionali, la remigrazione si pone in tensione con il sistema delle fonti così come interpretato dalla Cassazione. Il decreto bolognese lo dimostra indirettamente: il rimpatrio non può essere concepito come esito automatico della mera irregolarità formale, ma richiede una valutazione sostanziale della posizione individuale.
ReImmigrazione come paradigma giuridicamente compatibile
La ReImmigrazione, al contrario, si colloca pienamente entro il perimetro tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Essa assume la protezione complementare come snodo tecnico imprescindibile, distinguendo tra integrazione meramente dichiarata e integrazione effettivamente accertata. In questo schema, il ritorno nel Paese di origine non è escluso, ma diventa l’esito fisiologico nei casi in cui non emerga un radicamento tale da rendere sproporzionato l’allontanamento.
Il Tribunale di Bologna, applicando i principi della Cassazione, dimostra che ReImmigrazione e Stato di diritto non sono in contraddizione, ma possono costituire un sistema coerente, fondato su valutazioni individualizzate e su un bilanciamento rigoroso degli interessi in gioco.
Conclusione
Il decreto del 12 dicembre 2025, ruolo generale 8151 del 2024, letto alla luce dei principi della Suprema Corte di Cassazione, chiarisce un punto essenziale: la protezione complementare è oggi il baricentro tecnico tra permanenza e ritorno. Ignorarla significa uscire dal diritto; assumerla come criterio significa rendere la ReImmigrazione un paradigma giuridicamente sostenibile.
Non è una questione di sensibilità politica, ma di coerenza sistemica. Ed è su questo terreno che, inevitabilmente, si giocherà il futuro delle politiche migratorie.
Avv. Fabio Loscerbo lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
Il recente contributo pubblicato su Italiano Digitale dall’Accademia della Crusca dedicato al termine remigrazione, si presenta come un’analisi linguistica di un neologismo entrato nel dibattito pubblico europeo.
Tuttavia, al di là dell’apparente finalità descrittiva, il testo opera una traslazione che merita di essere problematizzata: dalla ricostruzione semantica si passa a un giudizio implicito di legittimità, nel quale ogni riferimento all’idea di ritorno o di uscita dal territorio viene progressivamente associato a pratiche di deportazione di massa e a pulsioni illiberali.
In questo quadro, anche il termine ReImmigrazione viene indirettamente coinvolto per contiguità linguistica, pur trattandosi di un concetto radicalmente diverso. È quindi necessario chiarire che remigrazione e ReImmigrazione non sono sovrapponibili, né sul piano concettuale né, soprattutto, sul piano giuridico.
La prima distinzione riguarda il rapporto tra linguaggio e ordinamento. Nel diritto non è la parola a creare l’istituto, ma l’istituto a determinare il significato giuridico della parola. L’analisi proposta dalla Crusca rovescia questo rapporto, attribuendo al termine remigrazione un contenuto politico univoco e facendo discendere da tale contenuto un giudizio di illegittimità esteso, per contiguità, a qualunque proposta che richiami l’idea del ritorno. Si tratta di un’impostazione che prescinde dal dato normativo e che finisce per oscurare la struttura effettiva del diritto dell’immigrazione. Nel diritto positivo italiano ed europeo, l’uscita dello straniero dal territorio dello Stato non costituisce un’anomalia, ma un esito fisiologico previsto da una pluralità di istituti pienamente legittimi. L’espulsione amministrativa, il diniego o la revoca del titolo di soggiorno, l’allontanamento per motivi di ordine pubblico o sicurezza, il rimpatrio volontario assistito e il rimpatrio forzato eseguito con garanzie procedurali sono strumenti ordinari dell’ordinamento, sottoposti a limiti di legge e a controllo giurisdizionale. Nessuno di essi è qualificabile, in quanto tale, come deportazione o violenza istituzionale.
È proprio a partire da questo dato che va compreso il significato della ReImmigrazione. Essa non è un paradigma politico, né una proposta ideologica, ma un paradigma giuridico, che ricostruisce in modo coerente principi già esistenti nell’ordinamento. La ReImmigrazione non introduce nuove categorie, né invoca misure eccezionali o collettive. Essa si limita a riaffermare un principio elementare dello Stato di diritto: la permanenza sul territorio è condizionata al rispetto delle regole che disciplinano l’ingresso, il soggiorno e l’integrazione.
In questa prospettiva, l’integrazione non è un fatto simbolico o meramente culturale, ma un insieme di obblighi giuridicamente rilevanti. Quando tali obblighi vengono sistematicamente disattesi, l’uscita dal territorio non rappresenta una sanzione morale né una scelta politica discrezionale, ma la conseguenza prevista dall’ordinamento. La ReImmigrazione non si contrappone all’integrazione, ma ne costituisce il necessario completamento giuridico: un sistema che contempla l’ingresso e la permanenza senza prevedere in modo ordinato anche l’uscita è un sistema incompleto.
Il contributo della Crusca sembra invece muovere da un presupposto implicito diverso: che la permanenza sia, in sé, un diritto morale e che l’uscita dal territorio costituisca sempre una forma di violenza. Si tratta di una posizione legittima sul piano ideologico, ma che non può essere assunta come criterio di lettura del diritto. La sovrapposizione tra ritorno, espulsione e deportazione produce una semplificazione che non trova riscontro nell’ordinamento e che finisce per sottrarre spazio al confronto razionale. Le parole non sono neutre, ma non sono neppure colpevoli per associazione storica. Demonizzare un termine significa spesso evitare il confronto sul contenuto che esso intende nominare. Rendere impronunciabile una parola equivale a rendere impraticabile una soluzione giuridica.
È per questo che il chiarimento sulla ReImmigrazione è oggi necessario: non per difendere un lessico, ma per riaffermare la centralità del diritto come strumento di governo dei fenomeni migratori.
ReImmigrazione non è remigrazione. La prima è una ricostruzione giuridica fondata su regole, condizioni e responsabilità individuale. La seconda è una parola caricata di significati politici che nulla hanno a che vedere con il funzionamento ordinario dello Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Foro di Bologna Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
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La scheda dell’Accademia della Crusca dedicata al termine remigrazione contiene un passaggio che merita una contestazione esplicita: l’indicazione di ReImmigrazione come semplice “variante” di remigrazione.
Non si tratta di una sfumatura terminologica, ma di una forzatura concettuale che produce effetti rilevanti sul piano culturale e politico.
L’equiparazione tra i due termini non è un dato linguistico neutro, bensì una scelta interpretativa che appiattisce significati profondamente diversi, trascinando la reimmigrazione dentro una narrazione ideologica che le è estranea.
È proprio questo passaggio che va messo in discussione.
Sul piano linguistico, remigrazione e ReImmigrazione non sono sinonimi. Condividono una radice comune, ma svolgono funzioni semantiche differenti. Remigrazione indica, in senso lato, un ritorno al luogo di origine dopo una migrazione. ReImmigrazione, invece, presuppone un elemento ulteriore e decisivo: l’esistenza di un rapporto giuridico pregresso con l’ordinamento di destinazione, che viene meno o si esaurisce.
La ReImmigrazione non è un movimento astratto né un progetto identitario. È l’esito di un percorso di integrazione fallito o concluso, valutato secondo regole, tempi e criteri verificabili. È, in altre parole, una categoria di sistema, non uno slogan politico.
La scheda della Crusca, al contrario, assume come dominante l’accezione ideologica estrema di remigrazione – deportazione, espulsione collettiva, progetto identitario – e trascina automaticamente anche la ReImmigrazione in quel campo semantico, senza alcuna giustificazione tecnica.
In questo modo, una parola che descrive una funzione ordinaria dello Stato viene resa sospetta per contaminazione.
Ma la reimmigrazione, nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione, non ha nulla a che vedere con pratiche collettive o logiche etniche.
Presuppone una valutazione individuale, un percorso concreto di integrazione, un esito negativo accertato e una conseguenza coerente sul piano amministrativo o giudiziario.
È ciò che accade quando l’integrazione, che non è mai automatica né incondizionata, non si realizza.
Definirla una “variante” di remigrazione significa negare questa distinzione fondamentale e confondere deliberatamente piani diversi: quello del linguaggio politico radicale e quello del diritto positivo. Una confusione che non chiarisce il fenomeno migratorio, ma lo rende ideologicamente impraticabile.
Il paradosso è evidente: mentre gli ordinamenti europei applicano quotidianamente meccanismi di uscita – dinieghi, revoche, espulsioni, rimpatri – il dibattito culturale si rifiuta di riconoscere un lessico giuridicamente neutro per descriverli. Così facendo, l’integrazione viene privata della sua controparte necessaria e perde ogni credibilità.
La ReImmigrazione non è una parola “manomessa”. È una parola necessaria, perché descrive una funzione che gli Stati hanno sempre esercitato: decidere non solo chi può entrare, ma anche chi non può restare.
Senza ReImmigrazione, l’integrazione è una finzione retorica. Senza integrazione, la ReImmigrazione diventa inevitabile.
Negare questa realtà significa rinunciare a governare il fenomeno migratorio.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista UE (Registro per la Trasparenza n. 280782895721-36)
di Avv. Fabio Loscerbo – Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
L’impressione che spesso si ricava dal dibattito pubblico è quella di uno scarto crescente tra la complessità del diritto e la semplificazione brutale del linguaggio dei social. L’espressione “galera e poi remigrazione” è ormai entrata nella narrativa quotidiana, come se fosse uno strumento giuridico disponibile, immediato e soprattutto applicabile in modo automatico.
Ma l’ordinamento italiano non funziona così, e continuare a ragionare in termini binari significa non comprendere né le regole già vigenti né le reali esigenze di un sistema migratorio moderno.
Il primo equivoco riguarda gli stranieri irregolari. Per costoro, parlare di “remigrazione” è un non-senso tecnico: la legge già prevede che non possano permanere sul territorio nazionale. L’allontanamento, laddove eseguibile, è già lo sbocco naturale della loro condizione giuridica.
È retorico immaginare un’ulteriore misura quando l’ordinamento ha già definito il quadro: una persona irregolare non acquisisce un diritto alla permanenza solo per il fatto di aver commesso un reato, né la commissione di un reato aggiunge qualcosa al suo status. In altre parole, la “remigrazione” per gli irregolari è un concetto vuoto, costruito più per alimentare una percezione che per rispondere a un problema reale.
Diverso, e più delicato, è il discorso per gli stranieri regolari. Qui emergono due principi costituzionali che non è possibile ignorare. Il primo è la funzione rieducativa della pena, scolpita nell’articolo 27: se la pena serve a favorire il reinserimento sociale, allora l’idea di un allontanamento automatico dopo la sua esecuzione contraddice la ratio stessa del sistema. Il secondo principio è quello di proporzionalità, che impone di valutare il percorso individuale, le relazioni sviluppate, la condotta successiva al reato, le modalità con cui la persona si è reinserita nel contesto lavorativo e sociale.
Per questo trovo sterile la proposta di reintrodurre, sotto nuove etichette, meccanismi di automatismo espulsivo: non solo rischiano di collidere con la Costituzione, ma non intercettano ciò che oggi dovrebbe essere il cuore di una politica migratoria efficace.
La sicurezza non si costruisce punendo “dopo”, ma definendo “prima” le condizioni della permanenza. Non è l’aver commesso un reato a dover decidere del futuro di una persona, ma l’aver fallito o meno il proprio percorso di integrazione.
È qui che entra in gioco il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Esso non è una risposta emotiva, ma un modello strutturale che distingue chiaramente chi dimostra di voler appartenere alla comunità nazionale da chi invece rifiuta quel patto minimo fatto di lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole.
È un paradigma che si oppone alla remigrazione intesa come formula improvvisata e reattiva, perché propone invece un’architettura preventiva, fondata su criteri oggettivi, verificabili e coerenti con la tradizione giuridica italiana.
La permanenza dello straniero non può più poggiare esclusivamente sulla capacità lavorativa, come se l’inserimento sociale fosse un elemento secondario. Va ribaltata la prospettiva: il lavoro è uno strumento dell’integrazione, non il suo surrogato. L’integrazione deve tornare ad essere la condizione primaria, il parametro che misura davvero l’affidabilità di un percorso migratorio e la sua compatibilità con l’interesse generale dello Stato.
Se questa condizione viene meno, allora sì, la ReImmigrazione diventa la conseguenza naturale, non la punizione. In questo senso, la ReImmigrazione non è né un atto punitivo né una misura straordinaria: è la conclusione logica di un percorso non compiuto. Non sostituisce la rieducazione, non ignora la Costituzione, non cancella il principio di umanità dell’ordinamento. Semplicemente ripristina il concetto che la permanenza nel territorio nazionale è un atto di responsabilità reciproca, non un automatismo perpetuo.
Quando si guarda con onestà alla realtà normativa, la distanza tra remigrazione e ReImmigrazione diventa evidente. La prima è uno slogan. La seconda è un paradigma.
Per questo la ritengo l’unica strada davvero in grado di trasformare il dibattito pubblico in una politica migratoria coerente, costituzionalmente sostenibile e capace di rispondere – finalmente – alle esigenze reali del Paese.
Nel dibattito pubblico contemporaneo il lessico dell’immigrazione sta diventando esso stesso terreno di conflitto politico e giuridico. È precisamente in questa dimensione che si colloca la necessità di una chiarificazione concettuale intorno a due termini sempre più frequentemente accostati, ma impropriamente assimilati: “ReImmigrazione” e “remigrazione”. La sovrapposizione semantica tra queste due espressioni produce un equivoco… Leggi tutto: ReImmigrazione non è remigrazione: una distinzione giuridica necessaria
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In Italia il dibattito sull’immigrazione continua a muoversi tra due poli opposti che, a ben vedere, hanno più in comune di quanto sembri.
Da un lato persiste un’idea di accoglienza automatica, quasi indipendente dalle reali capacità del Paese di costruire percorsi di integrazione solidi e controllabili.
Dall’altro cresce la spinta verso la remigrazione forzata, presentata come la soluzione finale a un sistema che non ha mai funzionato davvero.
È un pendolo che si ripete da anni: prima apriamo senza criteri, poi chiudiamo in ritardo, quando il contesto sociale è già compromesso.
La remigrazione, così come viene evocata nel dibattito politico, nasce sempre dopo il fallimento. Arriva quando i quartieri sono già diventati enclaves, quando il mercato del lavoro ha assorbito manodopera senza offrire strumenti di integrazione, quando i servizi pubblici sono già sotto pressione e quando l’opinione pubblica percepisce la presenza straniera come un problema di sicurezza. È una reazione tardiva, emotiva, l’ultimo stadio di un modello che non si è mai dotato di una vera architettura di gestione. E infatti la remigrazione, intesa come risposta di massa, finisce quasi sempre per scontrarsi con i limiti giuridici del nostro ordinamento: norme europee, vincoli convenzionali, garanzie procedurali. È la toppa messa a un sistema che non ha mai preteso integrazione prima di concedere stabilità.
La ReImmigrazione si colloca su un piano completamente diverso. Non interviene dopo la crisi: la previene. Immagina l’ingresso non come un atto definitivo, ma come l’avvio di un rapporto condizionato tra la persona straniera e lo Stato italiano.
Un rapporto che richiede impegno reciproco. Lo Stato offre percorsi – lingua, orientamento, formazione – ma pretende risultati verificabili, non vaghe dichiarazioni d’intenti. L’integrazione diventa un obbligo e non un’opzione. E quando questo obbligo non viene assolto, la permanenza non può essere illimitata: si attiva un percorso di ritorno ordinato, regolato, assistito, deciso fin dall’inizio e non improvvisato dopo anni di inerzia. È un processo trasparente, non una punizione collettiva.
Questa impostazione consente di leggere il Decreto Flussi 2025 con uno sguardo più lucido. L’Italia ha perfezionato la macchina di ingresso, definendo quote, procedure più rapide, corsi pre-partenza e accordi con i Paesi terzi. Ma tutto questo riguarda solo il primo tratto del percorso. Dopo l’ingresso, si torna al vecchio schema: rinnovi automatici, integrazione lasciata all’iniziativa individuale, assenza totale di verifiche sostanziali.
È questo vuoto che, negli anni, si trasforma in tensione sociale e che alimenta la domanda politica di “rimandarli a casa”. Un sistema che non distingue tra chi si integra e chi non lo fa è un sistema che prepara da solo le condizioni per la remigrazione emergenziale.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” risponde esattamente a questa lacuna. Impone che l’Italia, accanto alla programmazione dei flussi e alla gestione iniziale degli ingressi, definisca finalmente i criteri di permanenza: quando un percorso di integrazione può dirsi riuscito, quali standard devono essere rispettati, quali conseguenze derivano dall’assenza totale di integrazione. Non c’è nulla di punitivo.
È semplicemente la logica del patto: diritti in cambio di doveri, stabilità in cambio di integrazione.
La scelta, in fondo, è tutta qui. Continuare con l’alternanza fra apertura incontrollata e remigrazione forzata significa condannare il Paese allo stesso ciclo vizioso che osserviamo da vent’anni. Costruire un modello fondato sulla ReImmigrazione significa, invece, superare il pendolo e fondare la politica migratoria italiana su regole chiare, verificabili e sostenibili.
È il passo che l’Italia non ha ancora compiuto e che, prima o poi, dovrà compiere se vuole coniugare sicurezza, coesione sociale e dignità delle persone.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Buongiorno e benvenuti. Oggi voglio chiarire in modo semplice e diretto la differenza tra remigrazione e ReImmigrazione, due approcci spesso confusi ma profondamente diversi.
Negli ultimi mesi la remigrazione è tornata nel dibattito europeo, anche grazie alla diffusione di contenuti provenienti dall’area identitaria. Tra i nomi più citati c’è l’attivista austriaco Martin Sellner, che ha contribuito a riportare al centro il tema del rientro come possibile risposta alle criticità percepite nei sistemi migratori europei. È utile citarlo per collocare correttamente il dibattito nel suo contesto, senza alcuna finalità polemica.
La remigrazione si concentra soprattutto sulle dinamiche culturali e sulla capacità di assimilazione, cercando di interpretare un bisogno reale di maggiore ordine nella gestione dei flussi. Tuttavia non affronta un elemento decisivo: la necessità di superare l’approccio economicista che, negli ultimi trent’anni, ha classificato le persone come “risorse” o “costi”, impedendo la costruzione di un modello stabile basato su responsabilità individuali e percorsi verificabili.
Da questa esigenza nasce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La ReImmigrazione si fonda su un impianto giuridico-amministrativo che valorizza criteri personali e misurabili: conoscenza della lingua, inserimento lavorativo, rispetto delle regole, partecipazione ordinata alla vita della comunità. E lo strumento per valutare questi aspetti già esiste: l’accordo di integrazione. Occorre applicarlo in modo serio, definendo indicatori chiari e verifiche effettive.
Il secondo elemento riguarda la procedura amministrativa. La protezione complementare rappresenta oggi un laboratorio avanzato: all’interno di questa procedura viene valutato il livello di integrazione della persona, la sua situazione lavorativa, la conoscenza della lingua e il grado di radicamento sul territorio. È un percorso che già oggi permette una valutazione individuale e concreta, e che può essere ampliato e reso uniforme per costituire il quadro tecnico del paradigma.
Il terzo elemento riguarda l’attuazione della ReImmigrazione. Anche qui gli strumenti esistono già. Nella procedura di protezione complementare lo straniero deposita il proprio passaporto presso l’autorità competente per tutta la durata della procedura. Questo dato è fondamentale: significa che, qualora al termine della valutazione l’integrazione non risulti adeguata e non vi siano ostacoli giuridici al rientro, l’ordinamento dispone già del documento necessario per dare esecuzione alla decisione in modo programmato, ordinato e garantito. Non è una forzatura, ma l’utilizzo coerente di un meccanismo esistente.
A questo può affiancarsi un corpo di polizia dedicato, regionale o nazionale, formato per dare esecuzione alle decisioni in materia di ReImmigrazione come fase finale di un percorso amministrativo, e non come intervento emergenziale.
Remigrazione e ReImmigrazione non sono modelli in conflitto. Rispondono a domande diverse. La remigrazione interpreta soprattutto la dimensione culturale. La ReImmigrazione costruisce un percorso istituzionale che definisce come misurare l’integrazione, quale procedura utilizzare e come attuare le decisioni finali, sfruttando strumenti già presenti nell’ordinamento.
Il futuro dell’Europa richiede serietà, coerenza e strumenti amministrativi stabili. È in questo spazio che si colloca il paradigma dell’integrazione responsabile.
Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e vi invito a leggere gli approfondimenti sul sito www.reimmigrazione.com.
Negli ultimi anni il termine “remigrazione” è riemerso nel dibattito pubblico europeo, anche grazie alla diffusione di contenuti e interventi riconducibili ad alcuni esponenti dell’area identitaria.
Tra questi, uno dei nomi più citati è quello dell’attivista austriaco Martin Sellner, che ha contribuito a portare all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della remigrazione come possibile risposta alle criticità percepite nella gestione delle migrazioni
Al di là delle diverse valutazioni politiche, è un dato oggettivo che la remigrazione, così come viene discussa in questo contesto, esprima l’esigenza di una parte dell’elettorato europeo di vedere maggiore ordine, prevedibilità e coerenza nelle politiche migratorie.
Proprio per questo motivo è utile chiarire come la remigrazione, nella sua formulazione attuale, e la ReImmigrazione rappresentino due approcci diversi, nati da presupposti distinti e orientati a strumenti differenti.
Non si tratta di modelli “nemici”, ma di percorsi concettuali che rispondono a logiche e a domande non sovrapponibili. La remigrazione, nella versione resa nota anche attraverso le posizioni di Sellner e di altri esponenti dell’area identitaria, parte da una lettura del fenomeno migratorio che pone al centro soprattutto le dinamiche culturali e il grado di assimilazione delle persone presenti sul territorio. In sintesi, cerca di dare una risposta a un disagio reale: la percezione di una gestione disordinata dei flussi, di una integrazione talvolta solo proclamata e di un equilibrio sociale messo alla prova.
Questa impostazione, tuttavia, tende a non affrontare in modo diretto un nodo strutturale che riguarda l’intero continente: la necessità di superare la visione economicista che, negli ultimi decenni, ha dominato la gestione delle migrazioni. Una visione che ha considerato per troppo tempo il migrante principalmente come risorsa o costo, oscillando tra fasi di apertura per esigenze di mercato del lavoro e fasi di chiusura dettate dal clima politico, senza costruire un modello stabile e coerente. È precisamente da questa esigenza che nasce il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione.
La ReImmigrazione non si colloca sul terreno dello scontro ideologico e non si fonda su categorie collettive. Propone un impianto giuridico-amministrativo, pienamente compatibile con l’ordinamento europeo e con i principi dello Stato di diritto, costruito su parametri chiari e verificabili: – conoscenza della lingua del Paese ospitante; – inserimento lavorativo regolare; – rispetto delle regole e partecipazione ordinata alla vita della comunità.
In questo modello, il diritto a rimanere sul territorio non deriva da una valutazione astratta o da meri dati economici, ma da un percorso individuale di integrazione, documentato e verificabile. Quando questo percorso si realizza, il soggiorno si consolida. Quando, al contrario, non si realizza, l’ordinamento deve poter attivare, in modo individuale e garantito, un percorso di rientro: non come misura punitiva o identitaria, ma come conseguenza naturale del mancato completamento di un cammino di integrazione.
L’obiettivo della ReImmigrazione non è contrapporsi a chi, come Sellner e altri, solleva interrogativi sulla tenuta dei sistemi di accoglienza europei. L’obiettivo è diverso: offrire una soluzione istituzionale, che consenta di rispondere a quelle stesse preoccupazioni senza uscire dal perimetro del diritto, senza semplificazioni e senza ridurre il fenomeno migratorio a una variabile economica. Chiarire la differenza tra remigrazione e ReImmigrazione non serve ad alimentare divisioni, ma a mettere ordine sul piano concettuale. La remigrazione, così come viene oggi discussa nel dibattito pubblico, indica una tensione verso il ritorno come risposta politica generale.
La ReImmigrazione, invece, si propone come paradigma amministrativo moderno, centrato sull’integrazione responsabile, sul caso singolo, sulla verificabilità dei requisiti e sul superamento definitivo della logica economicista.
In un’Europa che dovrà confrontarsi nei prossimi decenni con flussi migratori strutturali, la sfida non è scegliere uno slogan contro un altro, ma costruire strumenti giuridici capaci di reggere nel tempo.
È in questo spazio che la ReImmigrazione intende collocarsi: come proposta concreta, istituzionale, orientata al futuro e pensata per dare risposte serie sia ai cittadini europei sia a chi sceglie di venire in Europa assumendosi fino in fondo la responsabilità di integrarsi.
Avvocato Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Nel dibattito pubblico contemporaneo il lessico dell’immigrazione sta diventando esso stesso terreno di conflitto politico e giuridico. È precisamente in questa dimensione che si colloca la necessità di una chiarificazione concettuale intorno a due termini sempre più frequentemente accostati, ma impropriamente assimilati: “ReImmigrazione” e “remigrazione”. La sovrapposizione semantica tra queste due espressioni produce un equivoco… Leggi tutto: ReImmigrazione non è remigrazione: una distinzione giuridica necessaria
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La sentenza del Tribunale di Bologna (R.G. 612/2025 del 7 novembre 2025) offre una chiave di lettura utile per comprendere la funzione sistemica della protezione complementare nel diritto dell’immigrazione.
In particolare, essa dimostra come la protezione complementare rappresenti oggi il principale strumento di attuazione del principio di integrazione come criterio giuridico di stabilizzazione del soggiorno.
Nel caso esaminato, il giudice ha riconosciuto il diritto alla permanenza a una cittadina albanese che, insieme al proprio nucleo familiare, aveva dimostrato un radicamento concreto nel territorio: lavoro stabile, abitazione, figli iscritti a scuola, conoscenza della lingua italiana.
La decisione, conforme all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 24413/2021), valorizza l’inserimento sociale e lavorativo come espressione della vita privata e familiare tutelata dall’art. 8 CEDU.
Questo approccio segna un punto di svolta.
La protezione complementare, infatti, non si limita a garantire una tutela residuale contro il rimpatrio, ma diventa uno spazio di valutazione della qualità dell’integrazione raggiunta.
In essa si sperimenta un modello di rapporto tra cittadino straniero e Stato che non si fonda più esclusivamente sulla logica economica della forza lavoro, ma su quella relazionale della partecipazione e della coesione sociale.
È in questo senso che la protezione complementare può essere considerata il laboratorio del paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Tale paradigma propone una revisione dell’intero approccio al fenomeno migratorio, spostando l’asse dall’utilità economica dello straniero alla verifica del suo effettivo inserimento nella società, inteso come adesione ai valori, alle regole e alle relazioni che strutturano la comunità nazionale.
Sotto questo profilo, esso si differenzia dalla teoria politica della remigrazione, la quale – pur affrontando anch’essa il tema del ritorno e della gestione dei flussi – non si pone l’obiettivo di ridefinire il paradigma di fondo dell’immigrazione in chiave integrativa.
L’idea di Integrazione o ReImmigrazione muove invece da una prospettiva giuridico-sociale che considera l’integrazione un elemento verificabile e misurabile, ponendo le basi per una disciplina che non si limita alla permanenza o al rientro, ma introduce un criterio strutturale di equilibrio tra diritti e doveri.
In tal modo, la protezione complementare si afferma come terreno di sperimentazione di un diritto dell’immigrazione rinnovato: un diritto che non si limita a gestire presenze, ma che misura la coerenza del percorso individuale rispetto ai principi della convivenza civile.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID: 280782895721-36) – Materia: politiche dell’immigrazione e dell’asilo
Negli ultimi anni, la parola remigrazione è entrata progressivamente nel dibattito italiano in materia migratoria e identitaria.
Essa esprime un vissuto di insicurezza, di frustrazione normativa e di domanda non soddisfatta di regole e integrazione.
Nel mio precedente contributo «Remigrazione è futile. Serve un nuovo paradigma: Integrazione o ReImmigrazione» ho evidenziato come le politiche migratorie attuali mostrino limiti strutturali. Con l’articolo «ReImmigrazione non è Remigrazione: serve chiarezza» ho sottolineato che è fondamentale distinguere tra i due termini, perché rischiano di essere usati come sinonimi quando invece appartengono a logiche diverse.
Ora propongo di integrare queste riflessioni nell’ottica che la remigrazione rappresenti una reazione, mentre la ReImmigrazione si inscrive in un sistema giuridico.
Remigrazione come Reazione
La remigrazione può essere vista come una risposta spontanea dello spazio sociale alla percezione che le regole dell’immigrazione non funzionino o non siano sufficiently efficaci. Non è di per sé un programma strutturato: è un segnale, un richiamo, una domanda di cambiamento. Nel pezzo del 12 aprile 2025 ho scritto che:
«Il termine è ormai associato a proposte radicali e identitarie … In questo contesto può nascere confusione con il concetto di ReImmigrazione …» Ciò significa che la remigrazione, pur legittima come segnale di bisogno, deve essere interpretata correttamente: come reazione, non come punto d’arrivo.
È essenziale riconoscere che la reazione non costruisce da sola: necessita un ambito di regole, verifica e normativa. Altrimenti rimane puramente espressiva.
ReImmigrazione come Sistema
La ReImmigrazione, diversamente, è concepita come un paradigma giuridico riformista — non una semplice risposta politica o ideologica. Nel contributo «ReImmigrazione non è Remigrazione» ho chiarito che:
«Non si parla di deportazioni né di discriminazioni etniche, ma di responsabilità». E ancora: «ReImmigrazione nasce all’interno di una proposta riformista che vuole superare tanto l’accoglienza incondizionata quanto il rigetto indiscriminato». La ReImmigrazione stabilisce che la permanenza dello straniero nel Paese sia legata a un impegno concreto di integrazione — lavoro, lingua, rispetto delle regole — e che la mancata realizzazione di tale impegno possa dar luogo a un percorso regolato di uscita (re-immigrazione), all’interno del diritto e non al di fuori.
In questo senso, la ReImmigrazione non è una mera alternativa politica, ma un sistema di governance giuridica, che bilancia diritti e doveri in un’ottica europea.
Dal segnale al sistema
La distinzione tra remigrazione e ReImmigrazione non è dunque di ordine narrativo, ma operativo:
La remigrazione segnala che c’è una domanda non soddisfatta di ordine, regole e integrazione.
La ReImmigrazione propone come rispondere attraverso un sistema giuridico che dà forma, contenuto e verifica al concetto di integrazione e permanenza. In altri termini: la reazione (remigrazione) attiva la consapevolezza; il sistema (ReImmigrazione) fornisce l’architettura.
Pur segnalando criticità o punti di inattivazione normativa, il paradigma ReImmigrazione non difende la reazione fine a se stessa, ma punta a trasformarla in ordine giuridico.
Per questo motivo è cruciale chiarire la differenza tra i termini: evitare che la ReImmigrazione venga assorbita in una retorica puramente politica o identitaria della remigrazione.
Conclusione
La remigrazione è la reazione che indica che qualcosa non funziona. La ReImmigrazione è il sistema che può farlo funzionare, nel rispetto dell’ordinamento e della comunità nazionale ed europea. Il paradigma che propongo non è politico-partitico, ma giuridico: non si schiera, ma propone. È tempo di andare oltre la reazione e costruire il sistema.
Avv. Fabio Loscerbo ID Registro Trasparenza UE: 280782895721-36
Negli ultimi mesi, anche grazie a trasmissioni televisive come Fuori dal Coro, si è iniziato a parlare con maggiore frequenza del tema della remigrazione.
Un concetto che, a prescindere dalla forma linguistica – remigrazione o ReImmigrazione – rappresenta un punto di svolta nel dibattito sull’immigrazione, ma che rischia di restare privo di significato se non è accompagnato da un cambio di paradigma.
La remigrazione fine a se stessa è un’idea sterile. Rimandare nel Paese d’origine chi è entrato illegalmente o chi commette reati può sembrare un atto di giustizia, ma diventa un gesto vuoto se non si comprende perché l’integrazione non è avvenuta.
La remigrazione, intesa come semplice misura di allontanamento o di espulsione, agisce solo sul sintomo del problema: interviene dopo, quando il fallimento è già avvenuto, senza affrontarne le cause. La ReImmigrazione, invece, rappresenta un paradigma diverso. Non è una reazione repressiva, ma l’esito finale di un processo regolato e consapevole, che presuppone l’esistenza di un percorso di integrazione effettivo, valutato e sostenuto nel tempo. È la conclusione logica di un sistema che prima offre strumenti per integrarsi – attraverso lavoro, lingua e rispetto delle regole – e solo in caso di rifiuto o inadempienza prevede il rientro nel Paese d’origine. La ReImmigrazione non nasce da una logica di esclusione, ma da una logica di responsabilità: dove la remigrazione si limita a espellere, la ReImmigrazione valuta, accompagna e, solo se necessario, conclude.
Ma il limite più evidente del concetto di remigrazione è che non affronta il problema delle seconde generazioni. Un sistema che si limita a espellere chi è irregolare o deviante non tiene conto di chi cresce in Italia senza un vero percorso di integrazione. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” supera questa visione riduttiva, perché presuppone l’assolvimento di un dovere di integrazione che grava innanzitutto sui genitori e che, inevitabilmente, produce effetti sui figli. Solo genitori integrati possono trasmettere ai propri figli la lingua, i valori e il rispetto delle regole del Paese in cui vivono.
Serve un sistema che sappia distinguere chi vuole far parte della comunità da chi la rifiuta, fondato su tre pilastri concreti: lavoro, lingua e legalità. Senza questa base, ogni discussione sulla remigrazione resta puramente ideologica.
Parlare di ReImmigrazione significa proporre un modello europeo fondato sulla responsabilità reciproca:non una chiusura verso l’altro, ma una selezione consapevole basata sull’impegno e sull’appartenenza.
A differenza della remigrazione, che si limita a gestire l’esito di un fallimento, la ReImmigrazione offre un approccio più completo e strutturato, capace di prevenire il fallimento dell’integrazione prima che si trasformi in esclusione.
Non è soltanto la fine di un percorso, ma un principio di ordine e coerenza sociale, che unisce politiche di inclusione, percorsi di responsabilizzazione e, se necessario, procedure di rientro. Solo così la remigrazione può diventare una componente equilibrata di una strategia più ampia, e non una semplice reazione emotiva o amministrativa.
Avv. Fabio Loscerbo – lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
Un recente provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione Vicenza, adottato nell’agosto 2025, segna un passaggio di grande rilievo nel dibattito sulle politiche migratorie italiane. Un organo amministrativo del Ministero dell’Interno ha riconosciuto che l’integrazione effettiva di un cittadino straniero in Italia può costituire di per sé una ragione di tutela ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU.
Non si tratta di una decisione giudiziaria, ma di un atto amministrativo che riflette una presa di posizione dello Stato attraverso la propria catena gerarchica. È il segno di un’evoluzione culturale e istituzionale: l’integrazione come valore giuridico e non solo sociale.
L’integrazione come presupposto della protezione complementare
Nel caso esaminato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ma ha ritenuto che l’allontanamento del richiedente avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, disponendo la trasmissione degli atti alla Questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione complementare.
La motivazione è chiara e coerente con la normativa vigente: il soggetto ha dimostrato un radicamento effettivo in Italia, un’attività lavorativa stabile, un reddito adeguato e un percorso di integrazione solido. Secondo la Commissione, in tali casi il rimpatrio non può essere imposto senza ledere diritti fondamentali tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Questa interpretazione rafforza l’idea che la protezione complementare costituisce uno strumento di valorizzazione dei percorsi di integrazione, ponendosi come ponte tra l’asilo politico e il diritto al soggiorno fondato sull’inserimento sociale e lavorativo.
Il rilievo istituzionale
Il valore del provvedimento è accresciuto dal suo contesto. La Commissione Territoriale, infatti, è un organo amministrativo del Ministero dell’Interno, presieduto da un funzionario prefettizio e dunque direttamente inserito nella gerarchia ministeriale. Questo significa che non si tratta di una decisione imposta dall’autorità giudiziaria, ma di una presa di posizione interna alla stessa amministrazione dello Stato, che riconosce la forza giuridica dell’integrazione.
È un segnale politico e amministrativo di grande importanza: l’integrazione non è più un fattore accessorio, ma un criterio oggettivo di valutazione della legittimità del soggiorno.
ReImmigrazione e Remigrazione: due modelli a confronto
Il provvedimento offre anche un’occasione preziosa per distinguere tra ReImmigrazione e Remigrazione, termini spesso confusi nel dibattito pubblico.
La Remigrazione, come oggi viene evocata in alcune proposte di carattere politico-ideologico, tende a configurarsi come un ritorno forzato o generalizzato, basato su criteri etnici, culturali o economici. È una visione che rischia di confliggere con i principi costituzionali e con il rispetto della dignità individuale.
La ReImmigrazione, invece, è un modello giuridico fondato sul principio di responsabilità reciproca: chi si integra e contribuisce alla vita sociale e lavorativa del Paese deve essere tutelato; chi non lo fa, è destinato al rientro nel Paese d’origine come conseguenza naturale e necessaria della mancata integrazione, indipendentemente dalla sua volontà. In questo senso, la ReImmigrazione non è una misura punitiva, ma l’esito coerente di un percorso non compiuto, che restituisce equilibrio e razionalità al sistema.
La decisione della Commissione di Vicenza incarna la logica dell’“Integrazione o ReImmigrazione”: tutela per chi si è radicato, rientro per chi non ha costruito un legame reale con la comunità ospitante.
Verso una nuova politica migratoria
Il provvedimento dimostra che una nuova politica migratoria è possibile: equilibrata, coerente e rispettosa dei valori costituzionali. L’integrazione diventa il vero discrimine tra la permanenza e il rientro, tra la stabilità e la mobilità. Lo Stato riconosce e premia chi partecipa al patto di cittadinanza sostanziale, mentre prevede il rientro per chi non si integra, in coerenza con il principio di legalità e di responsabilità sociale.
È in questo equilibrio che si realizza il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: una politica che supera tanto l’assistenzialismo quanto la rigidità della Remigrazione, fondandosi su una logica di diritto, dovere e reciprocità.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
Negli ultimi mesi il termine “remigrazione” è entrato nel dibattito politico italiano. A Livorno, il generale Roberto Vannacci interverrà in un evento che riprende il contestato summit di Gallarate, scatenando polemiche e contrapposizioni. Da un lato, la sinistra descrive la remigrazione come un piano di deportazioni di massa; dall’altro, alcuni ambienti della destra radicale la esaltano come soluzione definitiva all’immigrazione.
In questa formulazione estrema, la remigrazione – intesa come rientro forzato indiscriminato di tutti gli stranieri, regolari o meno – è chiaramente incostituzionale e irrealizzabile. Non solo vìola i principi della nostra Carta, ma anche le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Diverso è il concetto di ReImmigrazione. Non si tratta di deportazioni di massa, ma di un nuovo paradigma costituzionalmente compatibile: il diritto a rimanere in Italia non è automatico, ma condizionato a un effettivo percorso di integrazione fondato su tre pilastri essenziali – lavoro, lingua, rispetto delle regole. Chi non si integra, sceglie da sé la strada del ritorno.
Esempi di questo paradigma già esistono nel nostro ordinamento.
La conversione del permesso da minore età a lavoro: per ottenere il titolo di soggiorno, il giovane straniero deve ricevere il parere positivo del Comitato minori, che valuta il percorso di integrazione. In assenza, non c’è conversione e il giovane deve lasciare l’Italia.
La protezione complementare: la prassi prevede che il passaporto del richiedente resti trattenuto presso la Questura. Questo non è un dettaglio burocratico, ma il segno tangibile che il diritto al soggiorno è legato a una verifica costante dell’integrazione. Se tale percorso non si realizza, il ritorno nel Paese d’origine diventa la conseguenza naturale.
Questi istituti dimostrano che il nostro ordinamento già conosce una forma di “integrazione o ReImmigrazione”. Non si tratta di deportazioni arbitrarie, ma di meccanismi giuridici che bilanciano diritti e doveri, accoglienza e responsabilità.
Per questo, pur marcando la distanza dalla “remigrazione” intesa come slogan politico e irrealizzabile progetto di espulsioni di massa, è necessario aprire un confronto serio. L’Italia e l’Europa non possono restare ostaggio di estremismi e semplificazioni: serve un modello che riconosca i diritti fondamentali ma pretenda, al tempo stesso, l’integrazione come condizione imprescindibile.
La ReImmigrazione è questa via: un paradigma che rende compatibile l’accoglienza con la Costituzione, trasformando la permanenza in un atto di responsabilità reciproca.
Avv. Fabio Loscerbo – Lobbista registrato UE (ID 280782895721-36)
Negli ultimi mesi, soprattutto a partire da settembre 2025, la parola “remigrazione” è entrata con forza nel dibattito pubblico, diventando virale su X (ex Twitter) e comparendo in striscioni affissi in molte città italiane.
A livello comunicativo, è un termine che colpisce: evoca l’idea di un ritorno immediato dei migranti nei Paesi d’origine, viene presentato come soluzione semplice a problemi complessi e si carica di un forte valore identitario.
Ma proprio la sua forza retorica rivela anche il suo limite. La “remigrazione” così come viene proposta in rete e nei manifesti non trova alcun riscontro nel diritto positivo né nelle dinamiche reali dei flussi migratori.
Non esiste in Italia, né in Europa, un istituto che consenta un rimpatrio collettivo su base etnica o culturale: si tratterebbe di misure incompatibili con la Costituzione, con le Convenzioni internazionali e con i principi fondamentali dell’Unione Europea. Espulsioni, respingimenti e rimpatri volontari assistiti sono gli strumenti concreti a disposizione, e si applicano caso per caso, non in maniera indiscriminata.
Di fronte a questa distanza tra slogan e realtà, rischiamo di alimentare un dibattito sterile, che produce consenso immediato ma non soluzioni.
È qui che diventa necessario un cambio di paradigma. Il modello che propongo, “Integrazione o ReImmigrazione”, nasce proprio dall’esigenza di dare una cornice giuridica e politica praticabile a quella che altrimenti resta una parola vuota.
“Integrazione” significa riconoscere che chi arriva in Italia deve rispettare un patto chiaro con la società che lo accoglie. Non basta vivere sul territorio: occorre inserirsi nel tessuto sociale, imparare la lingua, lavorare regolarmente, rispettare le regole comuni. Sono tre pilastri semplici e concreti – lavoro, lingua, legalità – che definiscono l’appartenenza e la possibilità di costruire un futuro stabile.
“ReImmigrazione” diventa, allora, non un sinonimo di deportazione, ma la conseguenza per chi rifiuta quel patto o lo viola gravemente. Chi non lavora e non cerca di integrarsi, chi non rispetta la legge, chi rifiuta di imparare la lingua del Paese ospitante non può pretendere di godere indefinitamente degli stessi diritti di chi invece si impegna. Il ritorno nel Paese d’origine non è una misura punitiva ideologica, ma il naturale risultato del mancato rispetto di un dovere reciproco.
Un laboratorio di questo paradigma esiste già e lo troviamo nella protezione complementare. Questa forma di tutela riconosce che l’integrazione sociale, lavorativa e relazionale raggiunta dal richiedente in Italia rende sproporzionato e lesivo un rimpatrio forzato. Non si guarda soltanto al rischio oggettivo nel Paese d’origine, ma soprattutto al radicamento concreto della persona nel tessuto sociale italiano. In altre parole, il legislatore ha già aperto una strada: se sei integrato, hai diritto a restare; se non lo sei, viene meno la ragione della protezione.
Questo approccio consente di superare due rischi opposti: da un lato l’illusione che basti uno slogan come “remigrazione” per affrontare un fenomeno globale e complesso; dall’altro l’idea che l’accoglienza possa essere illimitata e indipendente dai comportamenti individuali.
La proposta “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca in uno spazio costituzionalmente compatibile, perché fonda diritti e doveri su basi chiare e verificabili, e nello stesso tempo offre un terreno politico su cui maggioranza e opposizione potrebbero misurarsi senza ricadere nelle contrapposizioni ideologiche.
Per arrivarci, però, serve un tavolo di confronto che vada oltre le tifoserie. Non bastano i thread su X o le dichiarazioni da comizio: serve un lavoro serio tra giuristi, istituzioni, forze politiche e società civile, capace di distinguere ciò che è realizzabile da ciò che resta solo propaganda.
Il fenomeno migratorio, con la sua dimensione economica, sociale e culturale, merita un approccio responsabile, che tenga insieme sicurezza e diritti, identità nazionale e coesione sociale.
Solo così si può passare dal rumore degli slogan a un progetto politico credibile, capace di dare risposte concrete a cittadini e migranti.
La sfida non è scegliere tra accoglienza incondizionata e espulsioni di massa, ma costruire un modello che premi chi si integra e stabilisca un percorso chiaro di rientro per chi invece rifiuta di farlo.
È questa la vera differenza tra la “remigrazione” gridata sui social e il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: da un lato un simbolo identitario senza basi giuridiche, dall’altro un criterio operativo già sperimentato nella protezione complementare, che può trasformarsi in politica pubblica.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Chi oggi propone la remigrazione lo fa con l’intento dichiarato di proteggere le nostre società da tensioni che sembrano ormai croniche.
È un tema che merita rispetto, perché nasce da paure reali e da un bisogno di sicurezza e coesione che non può essere liquidato come ideologico.
Tuttavia, proprio per la sua carica emotiva e per il suo carattere di parola d’ordine, la remigrazione rischia di diventare un atto isolato, uno slogan più che una strategia.
Rimandare indietro chi non si integra può sembrare una scorciatoia, ma senza un impianto giuridico condiviso e senza strumenti concreti finisce per produrre nuove fratture invece che sanarle.
Per questo credo che serva fare un passo in avanti. Il paradigma che chiamo “Integrazione o ReImmigrazione” non vuole sostituirsi alla remigrazione come concetto, né negarne le ragioni profonde. Vuole piuttosto tradurre quella preoccupazione in una cornice giuridica chiara e sostenibile, che tenga insieme il principio di coesione sociale con la tutela dei diritti fondamentali.
Non si tratta di deportazioni di massa, ma di un percorso regolato, trasparente, nel quale l’integrazione diventa un vero e proprio obbligo. Lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole non sono solo auspicabili, ma diventano criteri verificabili e vincolanti. Chi si impegna a rispettarli trova nello Stato un alleato; chi rifiuta, dopo un percorso equo e garantito, affronta la reimmigrazione come ritorno assistito, non come punizione.
Un simile paradigma offre anche garanzie giuridiche. Penso, ad esempio, al deposito del passaporto in Questura come strumento che assicura certezza e responsabilità reciproca, senza criminalizzare nessuno. Penso al ruolo decisivo dei giudici e degli avvocati, chiamati a valutare non in base a simpatie politiche ma a regole condivise. Penso agli accordi bilaterali che possono trasformare il ritorno in un processo ordinato, dignitoso e sostenibile. È un modello che, invece di generare conflitto, può aprire spazi di dialogo, perché non si limita a dire “fuori chi non ci piace”, ma stabilisce regole chiare per tutti.
In Europa il dibattito su questi temi è polarizzato: da un lato chi invoca rimpatri di massa, dall’altro chi difende uno status quo che spesso riduce l’immigrazione a questione puramente economica. Io credo che la verità stia nel mezzo. L’Europa ha bisogno di migranti che scelgano di integrarsi, che contribuiscano davvero alla vita collettiva, e al tempo stesso ha bisogno di strumenti legali per accompagnare chi non riesce o non vuole a rientrare nel proprio Paese. È questo l’equilibrio che la ReImmigrazione cerca di costruire.
Non propongo dunque uno scontro tra visioni opposte, ma un tavolo comune di lavoro.
Possiamo discutere insieme – politici, giuristi, società civile – se la remigrazione, intesa come atto di forza, sia sufficiente o se invece serva un paradigma più completo, capace di trasformare l’integrazione da auspicio a obbligo.
L’importante è non fermarsi allo slogan, ma dare alle nostre società europee strumenti concreti per restare coese, libere e sicure.
Avv. Fabio Loscerbo – Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID 280782895721-36)
Un’operazione retorica che, sotto le apparenze di una denuncia giornalistica, contribuisce a creare confusione tra parole simili solo nella forma, ma radicalmente diverse nella sostanza.
Chi scrive ha elaborato e proposto un paradigma diverso, nuovo, giuridicamente fondato e compatibile con l’ordinamento democratico e costituzionale: la ReImmigrazione.
Un modello regolativo che nulla ha a che vedere con la remigrazione intesa come deportazione collettiva o come misura punitiva ispirata da logiche identitarie estremiste.
La ReImmigrazione: definizione e principi
La ReImmigrazione è un paradigma fondato su tre pilastri:
L’obbligo di integrazione per chi vuole rimanere stabilmente in Italia, da intendersi come contratto morale e giuridico con la comunità ospitante;
La revoca del diritto a restare per chi rifiuta l’integrazione, in base a parametri misurabili: rifiuto della lingua, della legalità, dei principi costituzionali;
Il ritorno assistito o programmato come esito naturale del mancato rispetto di tale patto, in coerenza con i valori dello Stato di diritto, della proporzionalità e della dignità umana.
Questo approccio è lontano anni luce dalle semplificazioni ideologiche di chi riduce ogni proposta regolativa a “deriva fascista”. Non è la razza a determinare la compatibilità con la società italiana, ma la volontà concreta di integrarsi, dimostrata nei fatti.
Rifiutare la ReImmigrazione significa scegliere l’anarchia migratoria
Chi rifiuta la proposta della ReImmigrazione, in nome di un umanitarismo astratto, in realtà promuove un modello che:
Legittima la permanenza anche di chi disprezza le regole della convivenza civile;
Trasforma il diritto all’ospitalità in un automatismo irreversibile;
Indebolisce i diritti dei cittadini e mina la coesione sociale.
Parlare di “elefanti nascosti” come fa il Corriere della Sera significa distogliere l’attenzione dai veri problemi: ghettizzazione, disagio urbano, criminalità diffusa, frammentazione valoriale.
Costruire un nuovo equilibrio tra accoglienza e responsabilità
La ReImmigrazione non è un ritorno al passato. È una proposta riformista, moderna, fondata su principi giuridici, sulla reciprocità dei doveri e sull’idea che la società italiana ha il diritto di preservare sé stessa e la propria identità democratica.
Chi entra in Italia deve sapere che non basta “non delinquere”. Deve condividere, partecipare, rispettare. Solo così l’immigrazione può diventare una risorsa. In caso contrario, è giusto — e necessario — che chi rifiuta l’integrazione torni nel proprio paese. È questo il significato profondo della ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 Ideatore del paradigma “ReImmigrazione”
di Avv. Fabio Loscerbo – Lobbista in materia di Migrazione e Asilo iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID: 280782895721-36)
Negli ultimi giorni, il termine “remigrazione” ha trovato spazio nel dibattito pubblico, anche grazie alla risonanza del Remigration Summit organizzato a Gallarate il 17 maggio 2025. L’evento ha suscitato reazioni diversificate: da un lato, chi ne apprezza la chiarezza concettuale; dall’altro, chi teme derive incompatibili con l’assetto costituzionale e internazionale.
A prescindere dalle opinioni ideologiche, è utile interrogarsi su cosa significhi concretamente regolare i flussi migratori in una democrazia fondata sul diritto, e quali strumenti siano davvero idonei a farlo.
La “remigrazione” e i suoi limiti applicativi Il termine “remigrazione”, così come oggi proposto da alcune aree del dibattito politico, richiama l’idea di un ritorno organizzato dei migranti nei Paesi di origine. Si tratta di una visione che risponde al bisogno, sentito da una parte della popolazione, di riappropriarsi di un controllo ordinato sui fenomeni migratori.
Tuttavia, quando la proposta si traduce nella previsione generalizzata di rientro forzato anche per persone regolarmente soggiornanti o integrate, emergono criticità giuridiche e operative difficili da superare, tanto a livello costituzionale quanto nell’ambito del diritto europeo.
Per questo motivo, accanto alle parole d’ordine, è necessario costruire paradigmi funzionali, legittimi e sostenibili.
Integrazione o ReImmigrazione: un modello centrato sulla responsabilità Il paradigma che propongo – Integrazione o ReImmigrazione – si basa su un concetto chiave: l’integrazione come dovere e come misura oggettiva della permanenza sul territorio nazionale.
In questa visione, il lavoro non è più l’unico parametro, ma diventa uno degli indici per valutare il grado di inserimento sociale e culturale. A questo si affiancano:
la conoscenza della lingua italiana;
il rispetto delle leggi e delle regole fondamentali della convivenza.
Chi dimostra di essersi integrato, ha diritto a restare. Chi rifiuta l’integrazione, in modo volontario e reiterato, dovrà invece far ritorno nel proprio Paese. È questo il senso della ReImmigrazione: non una sanzione collettiva, ma una conseguenza logica del mancato rispetto del patto di convivenza.
Realismo, non ideologia Mentre altri approcci si limitano a definizioni rigide e a tratti conflittuali, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si fonda su criteri misurabili e personalizzati, capaci di distinguere tra situazioni concrete e di premiare il merito, non l’origine.
La sicurezza, la coesione sociale e la dignità della persona possono convivere solo se si afferma un principio chiaro e condiviso: non è la provenienza che decide il diritto a restare, ma il comportamento, l’adesione ai valori democratici e il contributo reale alla società ospitante.
Conclusione Chi oggi propone la “remigrazione” pone questioni legittime sul piano del controllo migratorio. Io propongo una risposta alternativa, che parte dalla Costituzione, dal diritto, dall’esperienza sul campo. Integrazione o ReImmigrazione è un paradigma fondato sulla responsabilità individuale, non su classificazioni etniche; è attuabile, perché si basa su regole esistenti; è equo, perché premia chi partecipa, e non punisce chi è semplicemente diverso.
L’Italia può governare l’immigrazione solo se sceglie la strada della coerenza. E la coerenza, in una democrazia, si costruisce su diritti e doveri.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista in materia di Migrazione e Asilo iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36
Negli ultimi anni, il termine remigrazione è stato rilanciato da alcune formazioni identitarie e nazionaliste – come CasaPound – come soluzione assoluta a tutte le criticità legate all’immigrazione. Secondo queste posizioni estreme, dovrebbero essere rimpatriati persino gli stranieri nati in Italia, indipendentemente dal loro comportamento o dal grado di integrazione.
Una simile visione, oltre a risultare giuridicamente inapplicabile e socialmente divisiva, è futile e inefficace. Non distingue, non valuta, non costruisce. Semplicemente espelle, simbolicamente e fisicamente.
La Remigrazione fine a sé stessa è un vicolo cieco
Espellere chi è nato in Italia – magari perfettamente integrato – solo in base all’origine etnica dei genitori, non ha alcuna possibilità di trovare applicazione concreta in un sistema costituzionale e internazionale fondato sui diritti umani. È una proposta ideologica che alimenta il conflitto ma non fornisce soluzioni concrete. È retorica travestita da politica.
La ReImmigrazione è una proposta politica concreta e fondata
Il concetto di ReImmigrazione, che ho introdotto in ambito giuridico e culturale, si distingue radicalmente dalla remigrazione ideologica.
Non nasce da un rigetto etnico, ma da un criterio etico e funzionale:
solo chi si integra pienamente ha il diritto di restare in Italia; chi non si integra o manifesta incompatibilità con i valori e le regole della nostra società, deve essere accompagnato nel Paese d’origine.
Un’idea fondata sul pensiero di Giuseppe Mazzini
La ReImmigrazione, così come da me proposta, trova il suo fondamento ideale nel pensiero di Giuseppe Mazzini, padre dell’Italia moderna e promotore dell’idea che la cittadinanza comporta doveri prima ancora che diritti. Mazzini concepiva la Nazione come una comunità etica, unita da un patto di valori e responsabilità reciproche. Chi entra a far parte di una comunità nazionale deve abbracciarne il linguaggio, le leggi, il lavoro come impegno collettivo.
In questo senso, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è un’esclusione arbitraria, ma l’applicazione coerente di un principio fondativo: la comunità nazionale non è un territorio neutro, ma un corpo vivo che accoglie chi partecipa e si difende da chi rifiuta di farlo.
Perché la ReImmigrazione funziona (mentre la Remigrazione fallisce)
🔹 Giuridicamente praticabile: la ReImmigrazione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, quindi compatibili con la Costituzione e con il diritto europeo.
🔹 Socialmente accettabile: espellere chi rifiuta di integrarsi è condivisibile anche dall’opinione pubblica più moderata.
🔹 Politicamente sostenibile: evita derive razziste e propone una visione civica del patto di convivenza.
Chi continua a invocare “remigrazioni totali” propone soluzioni estreme, inapplicabili e controproducenti. Chi propone invece la ReImmigrazione disegna un nuovo patto sociale fondato sul rispetto, sul contributo e sull’identità condivisa.
Non si tratta di escludere per pregiudizio, ma di proteggere la coesione della comunità attraverso una regola semplice: o ti integri, o torni.
📌 Pubblicato su www.reimmigrazione.com Avv. Fabio Loscerbo Avvocato e Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36
Ho scelto con attenzione le parole che accompagnano lo slogan del mio sito. “Remigrazione è futile. Serve un nuovo paradigma: Integrazione o ReImmigrazione” non è una provocazione, né una presa di distanza ideologica da chi propone la “remigrazione” come soluzione. Non è nemmeno una critica nel senso polemico del termine. Al contrario, vuole essere un invito alla riflessione, rivolto anche a quegli ambienti che in buona fede, e spesso per reazione a un’immigrazione mal gestita, hanno fatto della remigrazione il fulcro del loro approccio.
Io credo che il problema sia a monte: sta nel modo in cui abbiamo concepito e raccontato l’immigrazione negli ultimi trent’anni. L’abbiamo letta quasi esclusivamente in termini economicisti, come se lo straniero potesse essere accolto solo se “serve” al mercato. Lo abbiamo ridotto a forza lavoro, a numeri da calcolare in base al PIL, ignorando che prima ancora dell’utilità, viene la compatibilità sociale, il senso di appartenenza, la capacità di vivere insieme secondo regole comuni.
Ed è qui che il concetto di ReImmigrazione si distingue e si propone come nuovo paradigma. Non come alternativa alla remigrazione, ma come suo superamento civile, strutturato, regolato. Un modello che non respinge per principio, ma che accoglie chi si integra e prevede il ritorno per chi rifiuta di farlo. Un modello che non si fonda sull’identità etnica o religiosa, ma sulla volontà di condivisione, sul rispetto della lingua, delle leggi, della convivenza.
Perché “remigrazione è futile”
Quando dico che la remigrazione è “futile”, non voglio dire che sia sbagliata nelle intenzioni. Molti che la invocano lo fanno mossi da un’esigenza legittima: ristabilire ordine, tutelare la coesione sociale, arginare gli abusi. Il punto è che, nella forma in cui viene proposta, non è attuabile. Non tiene conto della realtà giuridica, dei legami familiari e lavorativi creati nel tempo, delle tutele costituzionali e internazionali. Non risolve il problema, lo sposta.
Per questo la considero futile: perché è una risposta che non regge alla prova dei fatti, e perché rischia di rimanere confinata in un orizzonte di reazione, anziché aprire a una visione di sistema.
ReImmigrazione: una proposta per chi vuole davvero cambiare
Il mio invito è semplice, e rivolto a tutti, anche — e forse soprattutto — a chi oggi sostiene la necessità della remigrazione: cambiamo insieme il paradigma. Se vogliamo che l’immigrazione diventi finalmente gestibile e sostenibile, dobbiamo costruire regole chiare, basate su responsabilità reciproche, non su automatismi o ideologie.
Chi si integra, resta. Chi non si integra, torna.
Questo è il cuore del principio di ReImmigrazione. Non è un espediente ideologico, non è una teoria astratta. È una proposta pragmatica, fondata sul rispetto dei diritti, ma anche sulla tutela della comunità nazionale.
L’integrazione deve tornare ad essere il centro della politica migratoria, non un effetto collaterale. Solo così possiamo superare l’approccio economicista, affrontare il nodo culturale, e ricostruire un patto civico tra cittadini italiani e stranieri.
La remigrazione come unica risposta è sterile. La ReImmigrazione, invece, è una visione strutturata, che riconosce la complessità, ma non si arrende al caos.
È tempo di scegliere. Non tra destra e sinistra, non tra chi accoglie tutto e chi espelle tutto. Ma tra chi vuole gestire con serietà, e chi si limita a denunciare. Io scelgo la responsabilità.
Integrazione o ReImmigrazione. È da qui che possiamo ricominciare.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36
L’azione è stata motivata da recenti episodi di tensione all’interno della struttura, tra cui l’incendio doloso di alcuni bidoni. CasaPound ha dichiarato di non volere né accoglienza diffusa né accentrata, ma l’emigrazione totale e senza compromessi di tutti gli immigrati irregolari presenti sul territorio.
La risposta: il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Di fronte a queste polarizzazioni, è necessario proporre un approccio razionale e costruttivo. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si fonda su due pilastri:
Integrazione: per chi dimostra un effettivo radicamento nel tessuto sociale italiano attraverso lavoro, rispetto delle leggi e partecipazione alla vita comunitaria.
ReImmigrazione: per coloro che, pur avendo avuto l’opportunità di integrarsi, scelgono di non rispettare le regole fondamentali della convivenza civile.
Conclusioni
Il caso della Residenza Fersina evidenzia la necessità di superare le dicotomie ideologiche e adottare un modello di gestione dell’immigrazione basato su criteri oggettivi e verificabili. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre una soluzione equilibrata, che tutela i diritti individuali e garantisce la sicurezza e la coesione sociale.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36 www.reimmigrazione.com
ReImmigrazione non è Remigrazione: serve chiarezza
Nel dibattito pubblico recente, sempre più spesso sentiamo parlare di “remigrazione”.
Il termine è ormai associato a proposte radicali e identitarie, promosse da ambienti politici estremisti che lo utilizzano come parola d’ordine per invocare espulsioni generalizzate e ritorni forzati nei paesi d’origine.
In questo contesto, può nascere confusione con il concetto di ReImmigrazione, che tuttavia ha un significato completamente diverso, tanto nella forma quanto nella sostanza.
ReImmigrazione, con la “I” maiuscola, è parte di un nuovo paradigma, riformista e civile, che ho chiamato “Integrazione o ReImmigrazione”.
In questa visione, non si parla di deportazioni né di discriminazioni etniche, ma di responsabilità. L’idea è semplice e fondata su un principio di equità: il diritto a restare in un Paese deve essere legato all’impegno concreto a far parte della comunità che accoglie.
L’integrazione non può essere una possibilità facoltativa o lasciata al caso. Deve essere un percorso, un dovere reciproco.
Il sistema attuale si limita spesso a valutare la permanenza dello straniero sulla base della sua capacità lavorativa, senza chiedere altro. Non è previsto alcun obbligo effettivo di integrazione linguistica, culturale o normativa. Questo approccio, oltre a essere insufficiente, rischia di produrre isolamento sociale, ghettizzazione e sfiducia collettiva.
In questo contesto, la ReImmigrazione non rappresenta un atto punitivo, ma l’esito naturale e regolato di un percorso che non si è compiuto. Se una persona rifiuta in modo sistematico di integrarsi – non impara la lingua, non rispetta le regole, non entra in relazione con la società ospitante – allora è legittimo e giusto che lo Stato si interroghi sul senso della sua permanenza. ReImmigrazione è, quindi, una forma di coerenza civica, non un gesto ideologico.
Per questo è importante non confondere i due termini. “Remigrazione” è una parola che ha assunto connotazioni rigide, legate a visioni politiche chiuse, spesso estranee alla cultura democratica. “ReImmigrazione”, invece, nasce all’interno di una proposta riformista che vuole superare tanto l’accoglienza incondizionata quanto il rigetto indiscriminato. Propone una terza via: quella dell’equilibrio tra diritti e doveri, tra accoglienza e appartenenza.
È tempo di restituire serietà e profondità al linguaggio dell’immigrazione. Ed è tempo di affermare con chiarezza che ReImmigrazione non è esclusione etnica, ma responsabilità condivisa. Non serve per dividere, ma per costruire, su basi giuste, la convivenza di domani.
Negli ultimi tempi, il concetto di “remigrazione” ha guadagnato spazio nel dibattito politico tedesco, assumendo connotazioni che vanno oltre il semplice fenomeno del rimpatrio volontario o del controllo dei flussi migratori.
L’articolo pubblicato da Progetto Radici il 27 febbraio 2025 (link all’articolo) sembra presentare questa tendenza come una realtà ormai in corso, senza però interrogarsi sulle implicazioni sociali, economiche e giuridiche di tale approccio.
Tuttavia, la “remigrazione” che si sta diffondendo in Germania non può e non deve essere confusa con il paradigma che propongo, “Integrazione o Reimmigrazione”, perché si tratta di due concetti profondamente diversi nella loro essenza e finalità.
L’idea di “remigrazione” che si sta affermando in Germania sembra basarsi su un presupposto di espulsione generalizzata, senza considerare il livello di integrazione raggiunto da ciascun individuo.
Alcuni ambienti politici la propongono come una soluzione drastica ai problemi legati all’immigrazione, ma senza distinguere tra chi ha effettivamente un diritto consolidato a rimanere nel paese e chi invece potrebbe non avere i requisiti per farlo. L’articolo in questione non fornisce una riflessione critica su questo aspetto, lasciando intendere che la remigrazione sia un processo ormai irreversibile, senza però soffermarsi sulle conseguenze di tale fenomeno.
Il paradigma “Integrazione o Reimmigrazione”, al contrario, si basa su un concetto più articolato e giuridicamente solido. L’immigrazione non può essere gestita con soluzioni sommarie e indiscriminate, ma deve essere affrontata con una logica di responsabilità reciproca tra il paese ospitante e chi arriva. L’obiettivo non è espellere indiscriminatamente chiunque sia straniero, ma piuttosto stabilire un percorso chiaro: chi si integra, chi lavora, chi impara la lingua e rispetta le regole ha diritto di restare, mentre chi rifiuta volontariamente di far parte della comunità nazionale deve essere accompagnato in un percorso di rientro nel proprio paese d’origine.
Ciò che distingue questa visione dalla semplice remigrazione è l’attenzione al concetto di integrazione. L’immigrazione può funzionare solo se esiste una reale volontà da entrambe le parti di costruire un percorso condiviso.
Un approccio che non prevede incentivi all’integrazione, che non distingue tra chi ha diritto di restare e chi no, rischia di trasformarsi in un’azione punitiva priva di logica e con effetti negativi sul tessuto sociale ed economico.
L’articolo di Progetto Radici sembra accettare la remigrazione come una soluzione senza interrogarsi sulle sue conseguenze pratiche.
Non viene considerato, ad esempio, l’impatto che un’espulsione di massa potrebbe avere sul mercato del lavoro o sul sistema economico del paese ospitante.
Non si riflette sul fatto che una politica di espulsioni indiscriminate potrebbe generare tensioni sociali, spingendo alcuni migranti verso la clandestinità anziché favorire un’uscita regolata e dignitosa dal paese.
“Integrazione o Reimmigrazione” rappresenta quindi qualcosa di ulteriore e più avanzato rispetto alla semplice remigrazione di cui si parla in Germania.
Non si tratta di una scelta binaria tra “restare o essere espulsi”, ma di un modello che prevede un vero percorso di inserimento per chi lo desidera e lo merita, e una soluzione di rientro dignitoso per chi non intende far parte della società ospitante.
Questo modello si muove nel pieno rispetto del diritto internazionale e della dignità della persona, evitando soluzioni estreme che rischiano di generare più problemi di quanti ne risolvano.
Se si vuole affrontare seriamente la questione migratoria, non si può ragionare in termini di espulsioni di massa, né si può ignorare il ruolo dell’integrazione.
Il vero obiettivo deve essere costruire un sistema che premi chi si impegna a diventare parte della comunità e che, al tempo stesso, sia in grado di accompagnare chi non si integra in un ritorno regolato nel proprio paese d’origine. Il problema non è l’immigrazione in sé, ma la gestione dell’integrazione.
Per questo, il modello “Integrazione o Reimmigrazione” è la vera alternativa equilibrata e sostenibile, ben diversa dalle soluzioni semplicistiche e radicali che vengono proposte altrove.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36
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