Abstract
Il decreto del Tribunale Ordinario di Bologna del 9 aprile 2026 costituisce una delle espressioni più nette della protezione complementare come istituto fondato sull’integrazione quale criterio di permanenza. Il provvedimento valorizza il lavoro, la formazione, il progressivo sradicamento dal Paese di origine e la costruzione di un’identità sociale in Italia, confermando che il diritto alla permanenza nasce dal radicamento e non dalla mera presenza sul territorio. In questa prospettiva, la decisione rafforza il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” come chiave sistematica di lettura del diritto vigente.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 9 aprile 2026, pronunciato nel procedimento R.G. 5302/2024, ha un rilievo particolare perché rende quasi esplicita una tesi che il dibattito giuridico spesso lascia sullo sfondo: la protezione complementare non è soltanto una misura di tutela, ma un criterio di selezione giuridica fondato sull’integrazione.
La decisione si colloca nel quadro normativo successivo al d.l. 20/2023 e affronta frontalmente la questione, ormai centrale, della permanenza della tutela della vita privata e familiare dopo la riforma. Il Collegio aderisce in modo pieno alla linea interpretativa consolidata dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, valorizza la portata della sentenza della Corte di cassazione dell’11 novembre 2025 numero 13309, richiamandola come snodo interpretativo decisivo.
Il passaggio teoricamente più forte del provvedimento è che il giudice non tratta la protezione complementare come eccezione umanitaria, ma come espressione del diritto d’asilo costituzionale, legandola al “diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita”, secondo una lettura che salda art. 10 Cost., art. 8 CEDU e art. 19 TUI in un unico sistema di tutela. È una ricostruzione che rafforza enormemente il nesso tra integrazione e diritto alla permanenza.
Ma il vero punto di svolta del provvedimento sta nel modo in cui il Collegio legge il concetto di identità sociale. Non come formula retorica, ma come fatto giuridicamente accertabile.
La motivazione afferma che il ricorrente ha “radicato qui la propria identità sociale” attraverso lavoro continuativo, relazioni affettive e sociali, formazione professionale e progressivo consolidamento della sua presenza in Italia . È un passaggio di straordinaria importanza concettuale. Perché qui l’integrazione non è più solo indice di vulnerabilità comparativa; diventa essa stessa titolo sostanziale della permanenza.
Il lavoro assume in questa sentenza un ruolo particolarmente forte. Il Tribunale valorizza la continuità occupazionale, la progressione reddituale, il contratto a tempo indeterminato, i titoli professionali, la patente, perfino la proprietà del veicolo come indicatori di radicamento. Non sono dettagli. Sono indici di appartenenza.
Questo aspetto ha una portata che va oltre il caso concreto, perché rende visibile una logica che è esattamente al centro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: il diritto di rimanere non è scollegato dal percorso di inserimento, ma ne dipende.
La decisione, infatti, non si limita a dire che l’integrazione rileva. Dice qualcosa di più forte: che quanto più la persona consolida la propria identità sociale nel Paese ospitante, tanto più il suo allontanamento diventa lesivo di diritti fondamentali. È un salto di qualità teorico.
E qui emerge la perfetta coerenza con il paradigma che stai sviluppando. Se l’integrazione è criterio di permanenza, allora il mancato radicamento produce, specularmente, la legittimità del ritorno. La ReImmigrazione non appare, in questa chiave, come misura antagonista alla protezione complementare, ma come esito fisiologico per chi non realizza il presupposto integrativo.
La sentenza, pur non usando questa terminologia, ne contiene la struttura.
Particolarmente rilevante è anche il richiamo alla “direzione intrapresa”, formula ripresa dalla Cassazione e fatta propria dal Collegio. Il giudice non richiede un’integrazione perfetta o compiuta, ma segni seri, univoci e concordanti di un processo reale. Questo è un punto essenziale perché evita di trasformare l’integrazione in criterio irraggiungibile e la mantiene invece come parametro selettivo realistico.
La protezione complementare appare così come dispositivo che premia il percorso e non solo il risultato.
Molto forte è anche il passaggio sul progressivo sfilacciamento dei legami con il Paese d’origine. Il Tribunale lo valorizza come fattore che rafforza il radicamento in Italia. È un punto spesso sottovalutato, ma centrale nella logica del bilanciamento: più si consolida l’integrazione qui, più l’allontanamento produce sradicamento.
E proprio il termine “sradicamento”, che attraversa la motivazione, è forse il punto in cui il provvedimento dialoga più chiaramente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Perché, in fondo, l’intero sistema ruota attorno a questa alternativa: integrazione come titolo di permanenza; assenza di radicamento come presupposto del ritorno.
Il decreto del 9 aprile 2026 mostra che questa non è una proposta di politica migratoria ancora da inventare, ma una grammatica già inscritta nella giurisprudenza.
Anche il fatto che il Collegio fondi la decisione su una valutazione ex nunc degli elementi consolidati nel corso del giudizio ha rilievo sistemico. Significa che l’integrazione è un processo osservabile e giuridicamente produttivo anche mentre si forma. Non una condizione statica, ma una traiettoria.
In definitiva, il provvedimento del Tribunale di Bologna conferma con particolare nettezza che la protezione complementare funziona come meccanismo di selezione fondato sull’integrazione. Il diritto alla permanenza nasce dal radicamento. La ReImmigrazione rappresenta l’esito fisiologico per chi tale radicamento non costruisce. Non due modelli alternativi, ma due esiti dello stesso ordinamento.
Trasparenza delle fonti
La presente analisi si fonda sul decreto del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, R.G. 5302/2024, deciso il 9 aprile 2026, nonché sui riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati nel provvedimento (artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998, art. 8 CEDU, art. 10 Cost., Cass. Sez. Unite n. 24413/2021, Cass. n. 13309/2025). Le citazioni riportano passaggi testuali del provvedimento e la verifica normativa è aggiornata alla data odierna.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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