Tribunale di Venezia, Sentenza del 23 dicembre 2025, R.G. 8520/2024 – La protezione complementare come tutela dell’integrazione familiare: radicamento, unità del nucleo e ReImmigrazione come criterio selettivo del sistema

Abstract
La sentenza del Tribunale di Venezia del 23 dicembre 2025 si colloca tra i provvedimenti più significativi nel delineare la protezione complementare come tutela non solo dell’integrazione individuale, ma dell’integrazione familiare quale forma avanzata di radicamento. La decisione afferma che il diritto alla permanenza può fondarsi sull’unità familiare stabilmente inserita nel tessuto sociale italiano, anche nel quadro normativo successivo al d.l. 20/2023. In questa prospettiva, il provvedimento conferma che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è una costruzione esterna al sistema, ma una chiave di lettura coerente del diritto vigente.

La sentenza del Tribunale di Venezia, resa nel procedimento R.G. 8520/2024, presenta un tratto di particolare interesse perché colloca al centro della protezione complementare il radicamento familiare come forma qualificata di integrazione. Se molta giurisprudenza ha valorizzato soprattutto il lavoro quale indice di inserimento, qui il Collegio compie un passaggio ulteriore: riconosce che l’integrazione si manifesta nella costruzione di una comunità familiare stabile, nella continuità educativa dei figli, nella sedimentazione di legami sociali e nella trasformazione del soggiorno in appartenenza.

La decisione si muove dentro il quadro successivo alla legge n. 50/2023 e affronta direttamente il tema, ormai decisivo, della sopravvivenza della tutela della vita privata e familiare dopo la riforma. Il Collegio assume una posizione netta: l’eliminazione dei parametri normativi espressi non ha eliminato il diritto, ma ha semplicemente restituito alla giurisdizione il compito di individuarne i criteri applicativi. È un’affermazione di forte rilievo sistematico, perché riafferma che i diritti fondamentali non sono disponibilità del legislatore ordinario.

La sentenza insiste, con particolare finezza teorica, sulla necessità del bilanciamento. Ma il bilanciamento non è inteso come esercizio astratto. È un giudizio sul radicamento. È qui che la protezione complementare viene letta come meccanismo di selezione fondato sull’integrazione reale.

Nel caso concreto, il Tribunale valorizza la presenza di un nucleo familiare stabilmente residente a Rovigo, con figli minori regolarmente inseriti nel percorso scolastico, abitazione consolidata, attività lavorativa documentata e assenza di elementi ostativi sotto il profilo dell’ordine pubblico. Sono elementi che il Collegio considera, nel loro insieme, prova di un percorso incompatibile con il rimpatrio. Il passaggio più significativo è quello in cui il Tribunale afferma che la ricorrente ha dato prova di un “percorso di integrazione incompatibile con il respingimento verso il Paese di origine” e che il rimpatrio determinerebbe una compromissione effettiva dei diritti fondamentali .

Questa formulazione è molto più di una motivazione favorevole. È una presa di posizione teorica. L’integrazione non è considerata fattore accessorio, ma criterio di incompatibilità con l’allontanamento. In altri termini, il radicamento diventa limite giuridico al rimpatrio.

Ed è precisamente qui che la decisione dialoga con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Perché ciò che il provvedimento mostra, con particolare chiarezza, è che il sistema distingue tra chi ha costruito appartenenza e chi non l’ha costruita. La protezione complementare protegge il primo; il sistema di rimpatrio resta la risposta per il secondo.

La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non si pone come alternativa ideologica alla protezione complementare, ma come suo complemento strutturale. Se la permanenza è effetto dell’integrazione, l’assenza di integrazione conduce fisiologicamente all’opzione del ritorno. Sono due esiti della stessa architettura normativa.

Di particolare interesse è anche il rilievo attribuito dalla sentenza al nucleo familiare come fattore autonomo di integrazione. Qui il paradigma si arricchisce: l’integrazione non è solo lavoro, lingua e rispetto delle regole, ma può assumere una dimensione intergenerazionale. I figli inseriti nella scuola, la continuità educativa, la stabilità domestica diventano elementi di radicamento qualificato.

È una prospettiva che rafforza l’idea che la protezione complementare sia già oggi uno strumento di governo dell’immigrazione attraverso criteri di integrazione. Non un correttivo umanitario residuale, ma una tecnologia giuridica di selezione.

Molto importante, inoltre, è il richiamo della sentenza al principio secondo cui non è richiesto un percorso di integrazione compiuto in modo assoluto, essendo sufficiente un principio serio e documentato di integrazione. Questo passaggio è perfettamente coerente con una lettura dinamica del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non può essere ridotto a una logica puramente premiale, ma deve valorizzare anche percorsi in consolidamento.

Il provvedimento mostra, inoltre, che il lavoro, pur non esclusivo, continua a essere indice privilegiato di radicamento. La titolarità di un contratto anche a termine viene considerata sufficiente, se inserita in un quadro complessivo di inserimento reale. È un punto rilevante, perché conferma una concezione sostanziale e non formalistica dell’integrazione.

La sentenza del Tribunale di Venezia assume così un valore paradigmatico: dimostra che la protezione complementare continua a funzionare come meccanismo di selezione fondato sull’integrazione anche nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Ed è proprio questa continuità che conferma la validità teorica del paradigma da te elaborato.

In definitiva, la decisione conferma che la permanenza non è il prodotto della mera presenza, ma il riconoscimento di un radicamento effettivo. L’integrazione è il titolo sostanziale della permanenza. La ReImmigrazione è l’esito per chi tale titolo non costruisce. Non due logiche in conflitto, ma due esiti coerenti dello stesso ordinamento.

Trasparenza delle fonti
La presente analisi si fonda sulla sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, R.G. 8520/2024, decisa il 23 dicembre 2025, nonché sui riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati nel provvedimento (artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998, art. 8 CEDU, Cass. nn. 34174/2025, 29593/2025, 18551/2025, Sezioni Unite n. 24413/2021). Le citazioni riportano passaggi testuali del provvedimento e il quadro normativo è verificato alla data odierna.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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