Abstract
Il decreto del Tribunale Ordinario di Bologna del 2 aprile 2026 riveste un rilievo sistemico particolare perché affronta direttamente il nodo teorico e pratico della protezione complementare nel quadro normativo successivo alla legge n. 50/2023. Il provvedimento afferma che, anche dopo il cosiddetto Decreto Cutro, la tutela della vita privata e familiare permane quale espressione degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, confermando che il radicamento e l’integrazione restano il criterio giuridico della permanenza. In questa prospettiva, la decisione offre una delle formulazioni più nette del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 2 aprile 2026, pronunciato nel procedimento R.G. 12931/2024, presenta un rilievo che va oltre il singolo caso, perché affronta una questione che ha attraversato l’intero dibattito successivo alla riforma del 2023: se l’abrogazione di parte dell’art. 19 del testo unico immigrazione abbia inciso o meno sulla tutela della vita privata come fondamento della protezione complementare. La risposta del Collegio è netta e, sotto il profilo teorico, di grande portata: la tutela non solo permane, ma continua a operare come struttura ordinante dell’istituto.
Il provvedimento compie un passaggio essenziale, che ha valore paradigmatico, chiarendo che la riforma del 2023 non ha eliminato la protezione della vita privata e familiare, perché tale tutela continua a trovare fondamento nel richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto negli artt. 5 e 19 del d.lgs. 286/1998, letti alla luce dell’art. 8 CEDU e dell’art. 10 Cost. In altri termini, la protezione complementare non sopravvive malgrado la riforma, ma attraverso la riforma.
Si tratta di un passaggio decisivo, perché consente di comprendere che il fulcro della protezione complementare non risiede in una formula legislativa contingente, ma in una logica di bilanciamento che riconosce nel radicamento un limite al potere di allontanamento. Ed è precisamente qui che la decisione si salda con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Nel caso concreto, il Tribunale accerta un percorso di integrazione che, pur sviluppatosi in un arco temporale relativamente breve, viene ritenuto sufficientemente solido da integrare una forma di radicamento meritevole di tutela. L’elemento di particolare interesse è che il Collegio valorizza non un’integrazione perfetta o compiuta, ma una “direzione intrapresa”, seria, effettiva e verificabile, richiamando espressamente questo criterio come parametro di giudizio. È una formulazione di enorme rilievo, perché sposta l’attenzione dal risultato statico al processo di integrazione.
Il ricorrente viene descritto come soggetto che ha costruito attraverso il lavoro, la lingua, l’autonomia abitativa e la partecipazione formativa un’identità sociale in Italia. Il Collegio sottolinea in particolare la continuità dell’attività lavorativa, la crescita reddituale e la stabilizzazione socioeconomica, affermando che tali elementi integrano un radicamento tale che il rimpatrio esporrebbe il ricorrente a una lesione del diritto alla vita privata così come concretamente esercitata in Italia .
Questa affermazione è centrale, perché non si limita a riconoscere un diritto individuale, ma esplicita un criterio ordinante: la permanenza deriva dall’integrazione. Non dalla mera presenza, non dalla vulnerabilità astratta, ma dal radicamento dimostrato.
È proprio qui che la protezione complementare appare, più che uno strumento eccezionale, come meccanismo di selezione giuridica. Chi costruisce integrazione accede alla permanenza; chi non realizza tale percorso si colloca, per definizione, fuori dal perimetro della tutela. Ed è in questo spazio che opera la ReImmigrazione. Non come slogan politico, ma come conseguenza sistemica.
Il decreto mostra infatti che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è esterno all’ordinamento, ma ne descrive il funzionamento implicito. L’integrazione è il presupposto della permanenza; l’assenza di integrazione rende legittimo l’allontanamento. La protezione complementare, in questa lettura, non si oppone alla ReImmigrazione, ma la presuppone come esito per chi non supera la soglia del radicamento.
Particolarmente significativa è poi la valorizzazione della protezione complementare come espressione del diritto d’asilo costituzionale, in una lettura che il decreto rafforza richiamando il “surplus” di tutela offerto dall’ordinamento interno rispetto ai minimi convenzionali. Questo passaggio ha un rilievo che supera il singolo caso, perché conferma che l’integrazione non è un mero dato sociologico, ma categoria giuridica.
Il lavoro assume qui una funzione decisiva, ma non esclusiva. Il decreto lo considera indice privilegiato di radicamento, perché nel lavoro si costruiscono relazioni, stabilità e identità sociale. È un punto perfettamente coerente con il paradigma da te elaborato, nel quale il lavoro è uno dei tre pilastri dell’integrazione, insieme alla lingua e al rispetto delle regole.
Ma il punto forse più innovativo della decisione è che essa riconosce che anche un’integrazione in corso di consolidamento può essere giuridicamente rilevante. Questo consente di superare una concezione statica e selezionare non soltanto chi è pienamente integrato, ma anche chi dimostra con segni chiari e concordanti di esserlo in modo autentico. È una visione che rende il sistema più realistico e, paradossalmente, più rigoroso.
In questa prospettiva, il decreto del 2 aprile 2026 rafforza una lettura nella quale la protezione complementare diviene il dispositivo attraverso cui l’ordinamento distingue tra integrazione riuscita e mancato radicamento. Ed è precisamente questa distinzione che costituisce il nucleo teorico di “Integrazione o ReImmigrazione”.
In definitiva, la decisione del Tribunale di Bologna conferma che la protezione complementare, lungi dall’essere ridimensionata dalla riforma del 2023, continua a operare come meccanismo di selezione fondato sull’integrazione. La permanenza è il riconoscimento giuridico del radicamento; la ReImmigrazione è l’esito fisiologico per chi tale radicamento non realizza. Non due logiche contrapposte, ma due esiti dello stesso sistema.
Trasparenza delle fonti
La presente analisi si fonda sul decreto del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, R.G. 12931/2024, emesso in data 2 aprile 2026, sui riferimenti normativi richiamati nel provvedimento (artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998, art. 10 Cost., art. 8 CEDU), nonché sul principio di diritto enunciato da Cass., sentenza 11 novembre 2025 numero 13309, espressamente richiamata nel decreto. Le citazioni riportano passaggi testuali del provvedimento e l’analisi è verificata alla data odierna.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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