Nel dibattito pubblico contemporaneo il termine “remigrazione” viene spesso utilizzato in modo indistinto, talvolta evocato come soluzione radicale alle criticità del fenomeno migratorio. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, tale nozione appare priva di una reale consistenza normativa e, soprattutto, incompatibile con l’architettura costituzionale e sovranazionale vigente.
Diverso è il discorso per ciò che può essere definito “ReImmigrazione”. Non si tratta di una semplice variazione terminologica, ma di un paradigma giuridico che emerge in modo sempre più evidente dalla giurisprudenza recente e, in particolare, dall’elaborazione giudiziale in materia di protezione complementare.
Per comprendere la differenza, occorre partire da un dato di fondo: il diritto dell’immigrazione, nella sua evoluzione più recente, non è più costruito esclusivamente sull’ingresso, ma sulla permanenza. E la permanenza, come dimostrano le decisioni dei Tribunali di Bologna e Venezia del 2026, è oggi valutata alla luce di un criterio sostanziale: l’integrazione.
La remigrazione, nel significato con cui è generalmente utilizzata nel dibattito politico, si configura come un’idea di rimpatrio generalizzato, spesso svincolato da una valutazione individuale della posizione dello straniero. In questa prospettiva, il presupposto non è il comportamento del soggetto, ma la sua condizione originaria di straniero. È una logica che tende all’automatismo e che, proprio per questo, si pone in tensione con i principi fondamentali dell’ordinamento.
Il diritto vigente, infatti, si muove in direzione opposta. Gli artt. 5 e 19 del Testo Unico Immigrazione, letti alla luce dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 3 della Costituzione, impongono una valutazione individuale, concreta e proporzionata. Non è giuridicamente ammissibile un allontanamento che prescinda dalla considerazione della vita privata e familiare costruita dallo straniero sul territorio.
È qui che si innesta il concetto di ReImmigrazione.
La ReImmigrazione non è una politica di espulsione indiscriminata, ma la conseguenza giuridica di un sistema che ha già individuato nell’integrazione il proprio criterio regolatore. Se la giurisprudenza riconosce che il radicamento sociale, lavorativo e relazionale fonda un diritto alla permanenza, ne deriva, in modo speculare, che l’assenza di tale radicamento legittima il venir meno di quel diritto.
Non si tratta di introdurre un nuovo istituto, ma di portare a coerenza il sistema esistente.
Le decisioni esaminate mostrano con chiarezza questo passaggio. Il giudice non si limita a verificare l’assenza di pericoli nel Paese di origine, ma valuta positivamente il percorso di integrazione: lavoro stabile o progressivo, autonomia economica, inserimento abitativo, relazioni sociali, conoscenza della lingua, rispetto delle regole. Quando questi elementi sono presenti, la protezione viene riconosciuta. Quando mancano, il sistema non può restare neutro.
La ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio: è la risposta ordinamentale alla mancata integrazione.
A differenza della remigrazione, essa non si fonda su categorie astratte o su appartenenze, ma su comportamenti concreti e verificabili. Non è una misura generalizzata, ma un esito individualizzato, frutto di un bilanciamento tra interessi contrapposti. Non contrasta con i diritti fondamentali, perché ne costituisce il rovescio coerente: se il diritto tutela l’integrazione, non può ignorarne l’assenza.
Il punto centrale, dunque, non è scegliere tra apertura e chiusura, ma definire un criterio giuridico chiaro. E questo criterio, già oggi, è sotto gli occhi dell’interprete: la qualità della permanenza.
La remigrazione resta un concetto politico, privo di ancoraggio normativo e difficilmente compatibile con l’ordinamento multilivello dei diritti. La ReImmigrazione, al contrario, è un paradigma giuridico emergente, che si sviluppa all’interno del sistema e ne valorizza le logiche interne.
Il futuro del diritto dell’immigrazione non sarà determinato da slogan o categorie ideologiche, ma dalla capacità di tradurre in regole coerenti ciò che la giurisprudenza ha già chiarito: la permanenza non è un dato acquisito, ma il risultato di un percorso.
Un percorso che il diritto è chiamato a valutare, riconoscere o, quando necessario, interrompere.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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