L’intervento del Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, così come riportato nell’articolo de Il Sole 24 Ore (https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/spagna-sanchez-regolarizzazione-500mila-immigrati-stiamo-facendo-qualcosa-buono-il-nostro-paese/AIyA8FVC), si inserisce in una linea politica ormai nota: la regolarizzazione come strumento di gestione del fenomeno migratorio.
Si tratta di una scelta che, sul piano politico, viene giustificata attraverso argomenti di utilità economica e coesione sociale. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, essa solleva interrogativi ben più profondi, che non possono essere elusi con formule comunicative o con richiami generici al “bene del Paese”.
Il punto centrale è semplice, e al tempo stesso decisivo: la regolarizzazione di massa prescinde da una valutazione individuale del livello di integrazione dello straniero. Essa opera su base generalizzata, trasformando una condizione di fatto – la presenza irregolare – in una posizione giuridica legittima, senza che vi sia un accertamento sostanziale del radicamento sociale, lavorativo e relazionale.
Questo approccio si pone in evidente contrasto con l’evoluzione del diritto europeo e nazionale, che invece si muove nella direzione opposta.
Le più recenti elaborazioni giurisprudenziali, anche in Italia, hanno chiarito che la permanenza dello straniero non può essere considerata un dato neutro, ma deve essere valutata alla luce della qualità della presenza sul territorio. L’integrazione, in questo contesto, non è un valore astratto, ma un fatto giuridico rilevante, capace di fondare diritti.
La protezione complementare ne è l’esempio più evidente. Il riconoscimento del diritto al soggiorno non discende automaticamente dalla mera presenza, ma da un percorso dimostrabile: lavoro, stabilità, relazioni sociali, rispetto delle regole, partecipazione alla comunità.
La scelta spagnola, al contrario, sembra muoversi lungo una traiettoria diversa. La regolarizzazione viene utilizzata come strumento ex post, che interviene a sanare situazioni irregolari senza operare una selezione sostanziale. È una logica che rischia di produrre un effetto sistemico rilevante: l’indebolimento del nesso tra integrazione e permanenza.
In altri termini, se la permanenza può essere ottenuta indipendentemente dal percorso di integrazione, viene meno il principale incentivo all’inserimento effettivo nella società ospitante.
Non si tratta di una questione ideologica, ma di coerenza giuridica.
Un sistema fondato sui diritti fondamentali non può prescindere dal principio di proporzionalità e dal bilanciamento degli interessi. La tutela della vita privata e familiare, così come elaborata dalla giurisprudenza europea, richiede una valutazione individuale, concreta, basata su elementi oggettivi. Ogni automatismo – sia in senso espulsivo sia in senso inclusivo – si pone in tensione con questa impostazione.
È in questo contesto che emerge, con maggiore chiarezza, la differenza tra un approccio politico-amministrativo e un approccio giuridico.
La regolarizzazione di massa appartiene al primo: è uno strumento discrezionale, legato a esigenze contingenti, privo di una struttura selettiva fondata su criteri verificabili. La ReImmigrazione, invece, si colloca nel secondo: è il risultato di un sistema che valuta la permanenza sulla base del comportamento del soggetto e del suo grado di integrazione.
Il punto non è negare la possibilità di interventi straordinari, ma riconoscerne i limiti. Una politica migratoria che si fonda esclusivamente su sanatorie rischia di diventare ciclica e autoreferenziale, incapace di produrre effetti strutturali.
Al contrario, un sistema che assume l’integrazione come criterio giuridico è in grado di operare una selezione coerente, rispettosa dei diritti fondamentali e, al tempo stesso, funzionale alla stabilità sociale.
L’affermazione secondo cui “stiamo facendo qualcosa di buono per il nostro Paese” deve, dunque, essere sottoposta a una verifica più rigorosa. Buono rispetto a quale parametro? Economico, sociale, politico, giuridico?
Se il parametro è il diritto, la risposta non può prescindere da un dato: la permanenza non può essere sganciata dalla qualità della presenza.
Ed è proprio su questo terreno che si gioca il futuro delle politiche migratorie europee.

- “Calo delle nascite in Italia e saldo migratorio positivo (dati ISTAT 2025)” (Famiglia Cristiana): il limite della lettura economicista dell’immigrazione
- “Omicidio di massa, quello che i media non raccontano sul branco” (Il Timone): il nodo irrisolto delle seconde generazioni tra integrazione mancata e crisi del modello giuridico
- “Spagna: approvato il decreto per la regolarizzazione degli immigrati irregolari” (Il Post): la normalizzazione della sanatoria e la rinuncia al criterio dell’integrazione
- “Spagna, Sánchez: regolarizzazione di 500mila immigrati, ‘stiamo facendo qualcosa di buono per il nostro Paese’” (Il Sole 24 Ore): tra regolarizzazione di massa e assenza di criterio giuridico della permanenza
- Remigrazione e ReImmigrazione: due concetti distinti tra ideologia e diritto
- Tribunale di Bologna, decreto del 3 aprile 2026 (RG n. 8248/2024): integrazione come identità sociale e protezione complementare nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
- Tribunale di Venezia, decreto del 12 marzo 2026 (ruolo generale numero 20560 del 2024): integrazione lavorativa come criterio sufficiente e la protezione complementare come conferma del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
- Tribunale di Bologna, decreto del 3 aprile 2026 (ruolo generale numero 8035 del 2024): integrazione come criterio giuridico e la protezione complementare come laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
- Commento all’articolo di Today.it dal titolo “Rimpatri migranti, ecco le nuove regole Ue”
- Integration Contract vs. Remigration: A Legal Framework for the French Crisis – Lessons for the United States
- EU Return Hubs 2026: why the German-Dutch model needs an integration contract
- Remigration vs Reimmigration: Two Competing Models in Europe After the EU Elections
- Albania Case: Why Without Integration Assessment There Can Be No Effective Deportation Policy
- Remigration in Europa: Was Martin Sellners Theorie wirklich vorschlägt – und wie sich das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ unterscheidet
- Remigration : pourquoi ce concept divise l’Europe
- Formazione giuridica sulla protezione complementare: corsi formativi organizzati da Avv. Fabio Loscerbo accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna
- Commento all’articolo di Giovanni Donzelli dal titolo “CPR nei Paesi terzi: l’Europa segue Meloni”
- Il contratto di integrazione come alternativa alla remigration: un modello giuridico per la Francia
- Return Hubs UE 2026: perché il modello tedesco-olandese ha bisogno del contratto di integrazione italiano
- Remigrazione e ReImmigrazione: due modelli a confronto nel diritto europeo post-elezioni UE
- Albania Case: la prova che senza verifica dell’integrazione non esiste politica dei rimpatri
- Remigration: why this idea is emerging from the failure of European migration policies
- Bologna, 17 aprile 2026 – Corso di formazione giuridica sulla protezione complementare: un laboratorio per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “La linea dura di Tokyo contro l’immigrazione, record di espulsioni nel 2025” pubblicato da AsiaNews
- Commento all’articolo del 10 aprile 2026 “Remigrazione, modello Svezia” pubblicato da il manifesto
- Commento all’articolo del 9 aprile 2026 “Nuovo decreto immigrazione UE, l’opposizione teme deportazioni in stile ICE” pubblicato da Atuttomondo
- Integrazione o ReImmigrazione: un paradigma per le democrazie occidentali
- The Failure of Multiculturalism Between Remigration and “Replacement Theory”: Why the UK Needs a Legal Criterion – Integration or Reimmigration
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “Remigration summit, voto in Consiglio” pubblicato da Il Giorno
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “L’immigrazione che cambia: nuove cittadinanze nella glaciazione della natalità genovese” pubblicato da la Repubblica (Genova)
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “Le rimesse degli immigrati salgono a 8,6 miliardi: Bangladesh in testa, India seconda” pubblicato da Il Sole 24 Ore
- Commento all’articolo di Domani dal titolo “Immigrazione e integrazione: il modello Svezia sta fallendo, serve programmazione”
- Albania Case: la prueba de que sin verificación de la integración no existe una política eficaz de retornos
- Remigration in Europe: What Martin Sellner’s Theory Really Proposes — and How the “Integration or ReImmigration” Paradigm Differs
- The Albania Case: Execution, Not Deterrence
- El fracaso del multiculturalismo, entre remigración y “teoría del reemplazo”: la ausencia de un criterio jurídico y la propuesta de “Integración o Reinmigración”
- Commento all’articolo de La Voce del Patriota dal titolo “Immigrazione, Bignami (FdI): da Consulta stop a scorciatoie contro espulsion
- Albania Hubs: The Real Issue Isn’t Transfer — It’s Enforcing the Integration Contract
- Immigration Without Integration: Why Europe’s Economic Migration Model Is Failing
- Criminalité liée à l’échec de l’intégration : combien cela pourrait-il coûter à l’Italie d’ici 2030 ?
- Commento all’articolo de Secolo d’Italia dal titolo “Migranti, Piantedosi: sbarchi giù del 33% da inizio anno e rimpatri record. Il messaggio all’opposizione: basta ideologie sui CPR”
- Hubs en Albanie : le véritable enjeu n’est pas le transfert, mais l’exécution du contrat d’intégration
- Without integration, removal always comes too late: the Brescia imam case explained for a UK audience
- The Return of Remigration in the European Debate: Ideology or Migration Policy?
- Das Scheitern des Multikulturalismus zwischen Remigration und „Bevölkerungsaustausch-Theorie“: Das Fehlen eines rechtlichen Maßstabs und der Ansatz „Integration oder Reimmigration“
- Le système de santé italien et l’immigration : la projection 2030 que les Français devraient comprendre
- Commento all’articolo de La Verità dal titolo “Consulta, sui CPR decidono i medici: sentenza choc sull’immigrazione”
- Albanien-Hubs: Das eigentliche Problem ist nicht der Transfer, sondern die Durchsetzung des Integrationsvertrags
- Sin integración, la expulsión siempre llega demasiado tarde: el caso del imán de Brescia explicado para el público español
- Migración sin integración: el fracaso del modelo económico europeo
- L’échec du multiculturalisme, entre remigration et « théorie du remplacement » : l’absence d’un critère juridique et la proposition « Intégration ou Réimmigration »
- Italie 2035 : pourquoi l’absence d’intégration migratoire pourrait créer un déficit annuel de 30 milliards d’euros pour l’État social
- Commento all’articolo de Il Giornale dal titolo “La vittoria del No renderà più facile l’azione dei giudici pro migranti”
- Hubs en Albania: el verdadero problema no es el traslado, sino la ejecución del contrato de integración
- Ohne Integration kommt die Abschiebung immer zu spät: der Fall des Imams von Brescia – eine Einordnung für das deutsche Publikum
- El regreso de la remigración en el debate europeo: ¿ideología o política migratoria?
- Oltre il Decreto Flussi: proposta per un sistema basato su integrazione verificata e permanenza condizionata
- Integrazione, protezione complementare e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: il ruolo del radicamento alla luce della giurisprudenza del Tribunale di Bologna (ruolo generale numero 2563 del 2025, decisione del 20 marzo 2026)
- The Failure of Multiculturalism, Between Remigration and “Replacement Theory”: The Absence of a Legal Standard and the Proposal of “Integration or Reimmigration”
- Albania Hubs: The Real Issue Is Not Transfer, but the Enforcement of the Integration Contract
- Commento all’articolo di SettimanaNews dal titolo “I diritti degli immigrati”
- Sans intégration, l’éloignement intervient toujours trop tard : le cas de l’imam de Brescia expliqué pour le public français
- Migration ohne Integration: Das Scheitern des europäischen Wirtschaftsmodells
- Remigration: Why the Concept Is Dividing Europe
- Integrazione, ReImmigrazione e remigrazione: corsi formativi organizzati da Avv. Fabio Loscerbo accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna
- Decreto Flussi e catene migratorie: quando la programmazione pubblica viene aggirata dalle reti informali
- Le règlement européen du 26 mars 2026 sur les retours : le contrôle de l’irrégularité sans cadre d’intégration — pourquoi le paradigme “Intégration ou RéImmigration” devient central
- Ungheria al voto: il consenso restrittivo sull’immigrazione e la crisi del multiculturalismo europeo
- Fallimento del multiculturalismo, tra remigrazione e “teoria della sostituzione etnica”: l’assenza di un criterio giuridico e la proposta di “Integrazione o ReImmigrazione”
- Hub in Albania: il vero nodo non è il trasferimento, ma l’enforcement del contratto di integrazione
- Commento all’articolo di Salto.bz dal titolo “Remigrazione: una proposta indecente”
- Without integration, deportation always comes too late: the Brescia imam case explained for a U.S. audience
- Die Rückkehr der Remigration in die europäische Debatte: Ideologie oder Migrationspolitik?
- Albania e rimpatri: il limite dell’analisi senza paradigma e l’urgenza di una svolta strutturale
- Il caso Albania: esecuzione, non deterrenza
- The EU Return Regulation of March 26, 2026: Irregular Migration Control Without an Integration Framework — Why “ReImmigration” Matters
Lascia un commento