“Spagna, Sánchez: regolarizzazione di 500mila immigrati, ‘stiamo facendo qualcosa di buono per il nostro Paese’” (Il Sole 24 Ore): tra regolarizzazione di massa e assenza di criterio giuridico della permanenza

L’intervento del Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, così come riportato nell’articolo de Il Sole 24 Ore (https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/spagna-sanchez-regolarizzazione-500mila-immigrati-stiamo-facendo-qualcosa-buono-il-nostro-paese/AIyA8FVC), si inserisce in una linea politica ormai nota: la regolarizzazione come strumento di gestione del fenomeno migratorio.

Si tratta di una scelta che, sul piano politico, viene giustificata attraverso argomenti di utilità economica e coesione sociale. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, essa solleva interrogativi ben più profondi, che non possono essere elusi con formule comunicative o con richiami generici al “bene del Paese”.

Il punto centrale è semplice, e al tempo stesso decisivo: la regolarizzazione di massa prescinde da una valutazione individuale del livello di integrazione dello straniero. Essa opera su base generalizzata, trasformando una condizione di fatto – la presenza irregolare – in una posizione giuridica legittima, senza che vi sia un accertamento sostanziale del radicamento sociale, lavorativo e relazionale.

Questo approccio si pone in evidente contrasto con l’evoluzione del diritto europeo e nazionale, che invece si muove nella direzione opposta.

Le più recenti elaborazioni giurisprudenziali, anche in Italia, hanno chiarito che la permanenza dello straniero non può essere considerata un dato neutro, ma deve essere valutata alla luce della qualità della presenza sul territorio. L’integrazione, in questo contesto, non è un valore astratto, ma un fatto giuridico rilevante, capace di fondare diritti.

La protezione complementare ne è l’esempio più evidente. Il riconoscimento del diritto al soggiorno non discende automaticamente dalla mera presenza, ma da un percorso dimostrabile: lavoro, stabilità, relazioni sociali, rispetto delle regole, partecipazione alla comunità.

La scelta spagnola, al contrario, sembra muoversi lungo una traiettoria diversa. La regolarizzazione viene utilizzata come strumento ex post, che interviene a sanare situazioni irregolari senza operare una selezione sostanziale. È una logica che rischia di produrre un effetto sistemico rilevante: l’indebolimento del nesso tra integrazione e permanenza.

In altri termini, se la permanenza può essere ottenuta indipendentemente dal percorso di integrazione, viene meno il principale incentivo all’inserimento effettivo nella società ospitante.

Non si tratta di una questione ideologica, ma di coerenza giuridica.

Un sistema fondato sui diritti fondamentali non può prescindere dal principio di proporzionalità e dal bilanciamento degli interessi. La tutela della vita privata e familiare, così come elaborata dalla giurisprudenza europea, richiede una valutazione individuale, concreta, basata su elementi oggettivi. Ogni automatismo – sia in senso espulsivo sia in senso inclusivo – si pone in tensione con questa impostazione.

È in questo contesto che emerge, con maggiore chiarezza, la differenza tra un approccio politico-amministrativo e un approccio giuridico.

La regolarizzazione di massa appartiene al primo: è uno strumento discrezionale, legato a esigenze contingenti, privo di una struttura selettiva fondata su criteri verificabili. La ReImmigrazione, invece, si colloca nel secondo: è il risultato di un sistema che valuta la permanenza sulla base del comportamento del soggetto e del suo grado di integrazione.

Il punto non è negare la possibilità di interventi straordinari, ma riconoscerne i limiti. Una politica migratoria che si fonda esclusivamente su sanatorie rischia di diventare ciclica e autoreferenziale, incapace di produrre effetti strutturali.

Al contrario, un sistema che assume l’integrazione come criterio giuridico è in grado di operare una selezione coerente, rispettosa dei diritti fondamentali e, al tempo stesso, funzionale alla stabilità sociale.

L’affermazione secondo cui “stiamo facendo qualcosa di buono per il nostro Paese” deve, dunque, essere sottoposta a una verifica più rigorosa. Buono rispetto a quale parametro? Economico, sociale, politico, giuridico?

Se il parametro è il diritto, la risposta non può prescindere da un dato: la permanenza non può essere sganciata dalla qualità della presenza.

Ed è proprio su questo terreno che si gioca il futuro delle politiche migratorie europee.

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