Nel dibattito europeo sull’immigrazione si assiste oggi a una crescente sovrapposizione di concetti diversi che, pur utilizzando vocaboli simili, rispondono a logiche radicalmente differenti. È il caso della frequente assimilazione tra il paradigma della ReImmigrazione e ciò che, in alcuni contesti politici, viene definito remigrazione identitaria. Questa assimilazione è concettualmente errata, giuridicamente fuorviante e politicamente distorsiva.
Occorre dirlo con chiarezza: la ReImmigrazione non coincide con la remigrazione identitaria.
Non si tratta di una precisazione lessicale, ma di una distinzione che riguarda il fondamento stesso delle due impostazioni.
La remigrazione identitaria, nelle formulazioni che hanno preso forma in parte del dibattito europeo, si struttura come progetto politico orientato alla ridefinizione della composizione nazionale su basi culturali, etniche o civilizzazionali. In questa impostazione il rimpatrio tende a essere pensato come obiettivo in sé, come strumento di riorganizzazione del corpo politico, spesso prescindendo dal percorso individuale dei soggetti interessati, dal loro livello di integrazione o dal rapporto concretamente sviluppato con il paese di soggiorno.
Il presupposto è identitario.
La ReImmigrazione si fonda invece su un presupposto giuridico.
Questo è il punto discriminante.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” il tema non è chi appartiene o non appartiene a una determinata identità collettiva. Il tema è se il soggiorno sia sostenuto da un effettivo percorso di integrazione.
L’integrazione, qui, non è intesa in senso puramente retorico, ma come criterio normativo. Non semplice adesione culturale indistinta, ma processo verificabile attraverso lavoro, lingua, rispetto delle regole e partecipazione alla comunità politica.
Da questa premessa discende l’intera costruzione del paradigma.
Chi realizza un percorso di integrazione rafforza il proprio radicamento e consolida il titolo a permanere.
Quando invece tale integrazione manca radicalmente o viene rifiutata, si apre il tema del ritorno, non come progetto ideologico ma come possibile conseguenza giuridica.
È una differenza di struttura.
Nella remigrazione identitaria il ritorno tende a essere il punto di partenza.
Nella ReImmigrazione il ritorno è eventuale punto di arrivo.
Questo rovesciamento cambia tutto.
Nel primo caso la logica è espulsiva.
Nel secondo è condizionale.
Nel primo il criterio tende a essere categoriale.
Nel secondo è individuale.
Nel primo il problema è chi deve uscire.
Nel secondo il problema è su quali basi si rimane.
Sono paradigmi non soltanto diversi, ma antitetici.
Ed è importante comprenderlo perché una parte dell’equivoco nasce da una lettura superficiale del termine “ReImmigrazione”, come se il riferimento al ritorno ne esaurisse il significato.
In realtà il cuore del paradigma non è il rimpatrio.
È l’integrazione.
La ReImmigrazione non propone il ritorno come ideologia, ma come possibile esito di un modello in cui il soggiorno è condizionato all’effettività dell’inserimento.
Questa impostazione, peraltro, non si colloca fuori dal diritto, ma dialoga con elementi già presenti nell’ordinamento.
L’idea che la permanenza non sia mera durata, ma rapporto qualificato, è già rintracciabile nelle logiche degli accordi di integrazione, nelle elaborazioni sulla tutela della vita privata e familiare di cui all’articolo 8 CEDU, nelle tensioni interpretative attorno alla protezione complementare e, più in generale, in quella parte del diritto dell’immigrazione che lega sempre più il soggiorno al radicamento.
La ReImmigrazione si colloca dentro questa linea evolutiva.
Non nasce per sostituire il diritto con l’ideologia.
Nasce per riportare il tema migratorio dentro una grammatica di diritti e doveri.
Questo la separa radicalmente dalla remigrazione identitaria.
Confondere le due cose significa attribuire a una teoria della condizionalità giuridica i caratteri di un progetto etno-politico che non le appartengono.
Ed è una confusione che va respinta non per ragioni reputazionali, ma per rigore teorico.
Perché nel dibattito pubblico le parole deformate finiscono per deformare anche i concetti.
Ed è esattamente questo che occorre evitare.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” pretende di occupare uno spazio diverso sia rispetto all’immigrazionismo senza condizioni sia rispetto ai modelli identitari di espulsione.
È un tentativo di ricostruire il governo dell’immigrazione attorno a un principio semplice: il soggiorno si legittima attraverso l’integrazione; in mancanza, si pone il problema del ritorno.
Non c’è nulla di etnico in questo schema.
Vi è, semmai, una proposta di ordinare il fenomeno migratorio secondo criteri di responsabilità reciproca.
Ed è precisamente per questo che la ReImmigrazione non coincide, né teoricamente né politicamente né giuridicamente, con la remigrazione identitaria.
Anzi, si potrebbe dire che la distinzione tra le due è condizione preliminare perché il paradigma possa essere compreso.
Perché non ogni discorso sul ritorno è ideologia del rimpatrio.
E non ogni proposta che lega permanenza e integrazione può essere ridotta alla remigrazione.
La precisione, qui, non è formalismo.
È sostanza.
E talvolta, nel diritto come nella politica, difendere una distinzione concettuale significa già difendere una visione del problema.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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