Il rapporto 2025 dell’Organisation for Economic Co-operation and Development sull’integrazione dei migranti in Italia offre elementi empirici che meritano una lettura non meramente sociologica, ma propriamente ordinamentale. I dati relativi alla concentrazione della popolazione straniera in segmenti occupazionali scarsamente qualificati, nonché quelli concernenti il divario nell’accesso effettivo a prestazioni sanitarie essenziali, consentono infatti di mettere in discussione un presupposto implicito che attraversa larga parte del diritto dell’immigrazione contemporaneo: l’equazione tra durata della permanenza e integrazione.
Tale presupposto costituisce, da tempo, uno dei fondamenti silenziosi del sistema. Numerosi istituti — dalla stabilizzazione del soggiorno ai meccanismi di lungo periodo, sino a molte logiche sottese alle discipline di regolarizzazione — assumono che il decorso temporale sia indice, o quantomeno presunzione, di radicamento. Il tempo viene assunto come criterio surrogatorio dell’integrazione.
Il materiale OCSE mostra tuttavia come tale presunzione sia sempre meno sostenibile.
Se una quota significativa di migranti regolarmente soggiornanti permane in condizioni di segregazione occupazionale, bassa mobilità sociale e vulnerabilità nell’accesso ai diritti sociali fondamentali, emerge una divergenza sistemica tra integrazione giuridicamente presunta e integrazione effettivamente realizzata.
In termini teorico-giuridici, si manifesta una frattura tra integrazione de iure e integrazione de facto.
La prima è costruzione normativa.
La seconda è condizione sostanziale verificabile.
Ed è proprio questa dissociazione a evidenziare la crisi del modello migratorio fondato sulla mera permanenza.
La criticità non risiede semplicemente nell’inefficienza amministrativa del sistema, ma nella debolezza del criterio ordinatore utilizzato. Il soggiorno protratto viene spesso trattato come fattore quasi autosufficiente di inclusione, mentre i dati empirici mostrano che esso non assicura, di per sé, né inserimento strutturale né integrazione funzionale.
Sotto questo profilo, il problema non riguarda solo la politica migratoria, ma il modo stesso in cui il diritto seleziona i criteri di legittimazione della permanenza.
Un sistema fondato prevalentemente sul dato cronologico rischia di attribuire rilevanza a un elemento formalmente misurabile ma sostanzialmente inidoneo a rappresentare il reale grado di integrazione.
È qui che il rapporto OCSE assume rilievo paradigmatico.
Esso consente di sostenere che il criterio temporale, assunto come parametro principale di radicamento, presenti limiti strutturali.
Cinque anni di permanenza non costituiscono necessariamente integrazione.
Possono rappresentare soltanto durata.
Ed è concettualmente altro.
Da ciò discende la necessità di spostare l’asse del sistema dal soggiorno come mera continuità temporale alla permanenza come esito di integrazione verificabile.
In questa prospettiva assume consistenza la proposta — che nel dibattito recente ha iniziato a emergere anche rispetto all’Accordo di integrazione — di sostituire logiche presuntive fondate sul tempo con criteri sostanziali fondati su indicatori comportamentali e funzionali: inserimento lavorativo reale, competenza linguistica, osservanza delle regole dell’ordinamento, partecipazione effettiva al contesto sociale.
Non si tratterebbe di introdurre criteri estranei alla tradizione giuridica europea, ma di rendere esplicita una conditionality già presente, seppur in forma frammentaria, in molte discipline dell’Unione.
In tale quadro, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può essere letto non come costruzione ideologica, ma come tentativo di ricondurre a coerenza sistemica ciò che i dati empirici mostrano come irrisolto: la permanenza non può essere criterio autosufficiente quando non sia correlata a un effettivo processo di integrazione.
L’interesse teorico del rapporto OCSE sta proprio qui.
Esso non dimostra semplicemente difficoltà di inclusione.
Dimostra la crisi di un modello giuridico che continua a presumere integrazione dove i dati mostrano, spesso, soltanto presenza.
E questa non è una criticità marginale del sistema.
È una questione di architettura del sistema.
Da questo punto di vista, il rapporto OCSE fornisce un supporto empirico rilevante alla tesi secondo cui l’integrazione debba essere elevata da obiettivo politico a criterio ordinatore della disciplina del soggiorno, e che l’assenza persistente di integrazione non possa rimanere priva di conseguenze nella costruzione del sistema.
In questa prospettiva, la crisi certificata dai dati non riguarda solo le politiche di integrazione.
Riguarda il fondamento stesso del modello migratorio attuale.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista accreditato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea, ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428b

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