L’articolo de Il Post (https://www.ilpost.it/2026/04/14/spagna-approvazione-decreto-per-regolarizzazione-immigrati-irregolari/) conferma, con maggiore dettaglio rispetto ad altre ricostruzioni giornalistiche, la portata strutturale della scelta compiuta dal Governo spagnolo: non un intervento episodico, ma una vera e propria politica di regolarizzazione su larga scala.
Ciò che emerge con chiarezza è la progressiva normalizzazione della sanatoria come strumento ordinario di gestione dell’immigrazione irregolare. Non più misura eccezionale, legata a contingenze specifiche, ma meccanismo sistemico, destinato a incidere stabilmente sull’assetto del diritto degli stranieri.
È proprio questo il punto critico.
Nel momento in cui la regolarizzazione diventa prevedibile, reiterata e strutturale, essa perde la propria natura di intervento straordinario e si trasforma in una modalità implicita di accesso alla legalità. In altri termini, si afferma un modello in cui l’irregolarità non è più una condizione da superare attraverso un percorso di integrazione, ma una fase transitoria destinata, prima o poi, a essere sanata.
Il rischio, sotto il profilo giuridico, è evidente: viene meno il nesso tra comportamento e titolo di soggiorno.
L’articolo evidenzia come il provvedimento sia giustificato anche in funzione delle esigenze del mercato del lavoro e della necessità di far emergere situazioni già esistenti. Si tratta di argomentazioni ricorrenti, che tuttavia spostano l’asse della decisione dal piano giuridico a quello economico-amministrativo.
Il diritto, però, non può essere ridotto a uno strumento di regolazione del mercato.
Le più recenti elaborazioni giurisprudenziali europee e nazionali indicano chiaramente una direzione diversa: la permanenza dello straniero deve essere il risultato di una valutazione individuale, fondata su elementi concreti di integrazione. Il lavoro rileva, ma non come dato isolato o sanabile ex post. Rileva in quanto espressione di un percorso, di una partecipazione reale alla vita della comunità.
La scelta spagnola, così come descritta nell’articolo, sembra invece prescindere da questo approccio. La regolarizzazione interviene a posteriori, senza un vero accertamento selettivo della qualità della presenza. Non distingue tra percorsi di integrazione consolidati e situazioni di mera permanenza di fatto.
È qui che si coglie la distanza rispetto a un modello giuridicamente coerente.
Un sistema fondato sul principio di proporzionalità e sul rispetto dei diritti fondamentali non può operare attraverso automatismi generalizzati, neppure in senso inclusivo. La tutela della vita privata e familiare richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto del radicamento sociale, lavorativo e relazionale.
Quando questo accertamento manca, il rischio è duplice. Da un lato, si indebolisce la credibilità del sistema normativo, che appare incapace di distinguere tra situazioni diverse. Dall’altro, si riduce l’incentivo all’integrazione, perché il titolo di soggiorno può essere ottenuto indipendentemente dal percorso compiuto.
In questo quadro, la regolarizzazione di massa si configura come una risposta amministrativa a un problema strutturale, ma non come una soluzione giuridicamente sostenibile nel lungo periodo.
Il confronto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” rende ancora più evidente questo limite.
Se la permanenza viene sganciata dall’integrazione, il sistema perde il proprio criterio ordinante. Diventa oscillante, esposto a interventi discrezionali e privo di una logica selettiva coerente. Al contrario, un modello fondato sull’integrazione consente di coniugare tutela dei diritti e controllo del fenomeno migratorio, evitando sia gli automatismi espulsivi sia quelli inclusivi.
L’articolo de Il Post, pur mantenendo un taglio informativo, mette indirettamente in luce questa tensione: tra una politica che regolarizza e un diritto che, invece, richiede di valutare.
La questione, dunque, non è se regolarizzare sia “giusto” o “sbagliato” in astratto, ma se sia coerente con l’evoluzione del diritto europeo.
E la risposta, sul piano strettamente giuridico, non può che essere problematica.
Perché un sistema che riconosce valore all’integrazione non può, allo stesso tempo, prescindere da essa.

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