Fallimento del multiculturalismo, tra remigrazione e “teoria della sostituzione etnica”: l’assenza di un criterio giuridico e la proposta di “Integrazione o ReImmigrazione”

Il dibattito europeo sull’immigrazione soffre oggi di un vizio strutturale: la distanza crescente tra rappresentazione politica del fenomeno e sua reale configurazione giuridica. Da un lato, si registra una presa d’atto sempre più esplicita del fallimento del multiculturalismo; dall’altro, si diffondono teorie radicali – quali la remigrazione e la cosiddetta “teoria della sostituzione etnica” – che pretendono di offrire una risposta sistemica, ma che non sono giuridicamente traducibili. Ciò che manca, in realtà, è un criterio normativo capace di governare l’integrazione.

Il fallimento del multiculturalismo non è una categoria astratta. È stato esplicitamente riconosciuto, sul piano politico, da leader europei in momenti diversi. Nel 2010, il Cancelliere tedesco Angela Merkel dichiarava che il modello multiculturale aveva “completamente fallito”; nel 2011, il Primo Ministro britannico David Cameron parlava di “state multiculturalism” come fattore di disintegrazione; più recentemente, il Presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto l’esistenza di fenomeni di “separatismo” all’interno del territorio nazionale. Queste affermazioni non hanno valore normativo, ma riflettono una crisi reale.

Tale crisi emerge con chiarezza nei dati istituzionali. In Svezia, la Polismyndigheten classifica periodicamente le cosiddette vulnerable areas e particularly vulnerable areas, ossia contesti urbani caratterizzati da criminalità organizzata, pressione sui testimoni, difficoltà operative per le forze dell’ordine e presenza di economie parallele. Non si tratta di territori sottratti alla sovranità statale, ma di ambiti in cui l’effettività del diritto risulta significativamente ridotta.

Analogamente, in Francia, i Quartiers prioritaires de la politique de la ville rappresentano aree urbane con indicatori critici: alta disoccupazione giovanile, forte concentrazione di popolazione di origine immigrata e tensioni ricorrenti con le istituzioni. I dati statistici ufficiali mostrano come in tali quartieri si registrino livelli di marginalità significativamente superiori alla media nazionale.

Questi fenomeni non possono essere liquidati come mere costruzioni mediatiche, ma neppure possono essere descritti con categorie improprie come “no-go zones”. Il punto giuridicamente rilevante è un altro: l’ordinamento consente la permanenza sul territorio senza un effettivo controllo sull’integrazione.

Sul piano normativo europeo, la centralità della tutela della vita privata e familiare ha progressivamente consolidato un orientamento giurisprudenziale che limita l’allontanamento dello straniero radicato sul territorio e impone una valutazione caso per caso, fondata sul principio di proporzionalità e sul grado di integrazione raggiunto.

Il paradosso è evidente: l’integrazione rileva come fattore ostativo all’espulsione, ma non esiste un meccanismo giuridico che la imponga o la verifichi in modo sistematico. L’integrazione è un elemento difensivo, non un requisito strutturale.

Anche nell’ordinamento italiano, strumenti formalmente orientati all’integrazione risultano sostanzialmente inefficaci. L’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011, basato su un sistema a punti, avrebbe dovuto introdurre un modello di valutazione progressiva dell’inserimento dello straniero. Tuttavia, la sua applicazione pratica è rimasta marginale, priva di reale incidenza sulla stabilità del titolo di soggiorno.

Sul versante socio-economico, i dati Eurostat e OECD evidenziano criticità persistenti: tassi di occupazione inferiori per i cittadini di Paesi terzi, maggiore incidenza della disoccupazione giovanile nelle aree urbane a forte concentrazione migratoria, livelli di istruzione mediamente più bassi. Questi elementi non determinano automaticamente fenomeni di devianza, ma, combinati con la segregazione territoriale, contribuiscono alla formazione di contesti sociali chiusi.

In questo scenario si inseriscono le teorie della remigrazione e della sostituzione etnica. La prima propone un allontanamento su base identitaria, prescindendo dal comportamento individuale; la seconda costruisce una lettura deterministica dei fenomeni demografici. Entrambe condividono un limite decisivo: non sono compatibili con il quadro giuridico europeo. Non prevedono valutazioni individuali, non si confrontano con il principio di proporzionalità, né con i vincoli derivanti dalla CEDU e dalle costituzioni nazionali.

Il rischio è che il fallimento del multiculturalismo venga utilizzato per giustificare soluzioni che, in realtà, aggraverebbero la crisi dello Stato di diritto, senza risolvere il problema dell’integrazione.

È in questo spazio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Esso introduce un criterio giuridico mancante: la permanenza sul territorio deve essere condizionata a un percorso verificabile di integrazione. Non si tratta di un criterio identitario, ma comportamentale. Gli indicatori sono concreti: partecipazione al mercato del lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole dell’ordinamento.

Questo approccio trova già un riscontro, seppur implicito, nella giurisprudenza. La stessa elaborazione giurisprudenziale europea e nazionale riconosce, in modo sempre più evidente, che il grado di integrazione dello straniero costituisce un elemento giuridicamente rilevante nella valutazione della sua posizione. Allo stesso modo, la giurisprudenza nazionale – inclusa quella dei tribunali ordinari, tra cui il Tribunale di Bologna, come emerge dai provvedimenti già pubblicati e analizzati sul sito http://www.reimmigrazione.com – attribuisce crescente rilievo al radicamento lavorativo e sociale del richiedente.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si limita a rendere esplicito ciò che il sistema già riconosce in modo implicito, colmando il vuoto normativo. La ReImmigrazione non è una misura generalizzata, né un obiettivo politico, ma la conseguenza della mancata integrazione accertata secondo criteri oggettivi.

In conclusione, il fallimento del multiculturalismo non può essere affrontato né con l’inerzia del modello attuale né con scorciatoie ideologiche. Le evidenze empiriche – dalle aree vulnerabili svedesi ai quartieri prioritari francesi – mostrano che il problema esiste. La giurisprudenza dimostra che l’integrazione è già un elemento giuridicamente rilevante. Ciò che manca è una costruzione normativa coerente.

Senza un criterio giuridico dell’integrazione, il sistema continuerà a oscillare tra inefficacia e radicalizzazione. Con tale criterio, invece, diventa possibile governare il fenomeno migratorio nel rispetto dello Stato di diritto, superando tanto il fallimento del multiculturalismo quanto l’inconsistenza delle teorie identitarie.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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