Il 12 giugno 2026 si è svolto a Bologna, presso la Sala Consiliare “Rosario Angelo Livatino” del Quartiere Borgo Panigale-Reno, il corso di formazione giuridica dedicato a “La predisposizione della domanda di protezione complementare”, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con il riconoscimento di due crediti formativi.L’iniziativa ha assunto un significato particolare poiché…
La manifestazione nazionale per la Remigrazione convocata a Roma rappresenta un fatto politico rilevante. Per la prima volta, infatti, una parte del mondo associativo e militante italiano porta apertamente nello spazio pubblico il tema della remigrazione come risposta alla crisi delle politiche migratorie. Occorre riconoscere un dato di realtà: il problema esiste. Dopo decenni di…
Il principale limite delle attuali politiche migratorie europee consiste nell’aver trasformato l’immigrazione in una questione prevalentemente economica.
Il dibattito pubblico ruota quasi sempre attorno agli stessi argomenti: carenza di manodopera, declino demografico, sostenibilità del sistema pensionistico, necessità delle imprese di reperire lavoratori. Lo straniero viene frequentemente valutato in funzione della sua utilità economica e della sua capacità di soddisfare esigenze del mercato del lavoro.
Questa impostazione, tuttavia, trascura un aspetto essenziale.
Una persona che entra in un Paese non entra soltanto nel mercato del lavoro. Entra in una comunità. Vive nei quartieri, frequenta scuole, utilizza servizi pubblici, costruisce relazioni sociali, partecipa alla vita collettiva e si confronta quotidianamente con le regole, i valori e le consuetudini della società che lo ospita.
Per questa ragione il vero tema non è l’immigrazione in sé, ma l’integrazione.
È interessante osservare come questa conclusione non provenga soltanto dal dibattito politico o sociologico, ma trovi oggi un importante riscontro nella più recente giurisprudenza in materia di protezione complementare.
I decreti emessi nel 2026 dal Tribunale di Bologna (R.G. n. 12609/2024) e dal Tribunale di Firenze (R.G. n. 2584/2024 e R.G. n. 11694/2024) mostrano infatti una linea interpretativa particolarmente significativa.
In tutti e tre i casi i giudici non si limitano a verificare se il ricorrente svolga un’attività lavorativa o percepisca un reddito. L’analisi è molto più ampia. Vengono valutate la continuità lavorativa, la conoscenza della lingua italiana, la stabilità abitativa, l’autonomia economica, la partecipazione alla vita sociale, la costruzione di relazioni significative e, più in generale, il livello di radicamento raggiunto all’interno della comunità nazionale.
La protezione complementare viene riconosciuta non perché il soggetto lavora, ma perché il soggetto si è integrato.
Si tratta di un passaggio di grande importanza.
Se il lavoro fosse sufficiente, sarebbe necessario verificare esclusivamente l’esistenza di un contratto di lavoro o di un reddito. La giurisprudenza più recente sembra invece affermare che ciò che assume rilievo è la costruzione di una vita privata effettiva sul territorio dello Stato, tutelata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e collegata agli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione.
In questa prospettiva il lavoro costituisce soltanto uno degli indicatori dell’integrazione.
Accanto ad esso assumono rilevanza la conoscenza della lingua, la partecipazione alla vita sociale, la stabilità delle relazioni personali, il rispetto delle regole dell’ordinamento e la capacità di costruire una prospettiva di vita autonoma e responsabile.
La recente giurisprudenza sembra quindi suggerire una conclusione che va ben oltre la materia della protezione complementare.
Se il diritto a permanere sul territorio nazionale viene progressivamente collegato all’effettività dell’integrazione, allora l’integrazione non può più essere considerata una scelta facoltativa o un obiettivo meramente auspicabile. Essa diventa il criterio centrale attraverso il quale valutare la legittimità della permanenza dello straniero all’interno della comunità nazionale.
Da questa prospettiva emerge un possibile modello alternativo di governo dell’immigrazione.
Un modello che supera sia la visione esclusivamente economicista sia l’approccio che riduce l’intera questione migratoria al solo controllo delle frontiere.
Il primo passaggio è rappresentato dall’ingresso regolare e dalla possibilità di costruire un percorso di vita nel Paese ospitante.
Il secondo passaggio è costituito dall’integrazione, intesa come processo concreto e verificabile attraverso parametri oggettivi quali il lavoro, la lingua, il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita della comunità.
Il terzo passaggio riguarda la permanenza. Chi dimostra di essersi integrato sviluppa un radicamento che l’ordinamento può considerare meritevole di tutela.
Resta tuttavia il problema della situazione opposta.
Se l’integrazione costituisce il fondamento della permanenza, occorre interrogarsi sulle conseguenze del suo mancato raggiungimento.
È in questo contesto che assume rilievo il tema dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.
Nel dibattito pubblico i CPR vengono spesso presentati esclusivamente come strumenti repressivi. Una simile rappresentazione rischia però di essere parziale.
I CPR non costituiscono una sanzione penale. Essi rappresentano uno strumento amministrativo destinato a garantire l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento adottati dalle autorità competenti.
In un sistema fondato sull’integrazione, il CPR non dovrebbe essere considerato un elemento separato o contrapposto alle politiche migratorie. Al contrario, esso rappresenta uno degli strumenti necessari per assicurare l’effettività delle regole che disciplinano la permanenza sul territorio nazionale.
Da qui si arriva all’ultimo elemento del modello: la ReImmigrazione.
Con il termine ReImmigrazione non si intende una misura punitiva né una forma di espulsione indiscriminata. Si intende invece il ritorno nel Paese di origine di coloro che non hanno sviluppato un percorso di integrazione sufficiente a giustificare la permanenza stabile all’interno della comunità nazionale.
Paradossalmente, proprio la giurisprudenza che oggi valorizza l’integrazione quale fondamento della protezione complementare sembra offrire il presupposto teorico più solido per questa impostazione.
Se l’integrazione giustifica la permanenza, il mancato raggiungimento dell’integrazione pone inevitabilmente il problema dell’allontanamento.
Integrazione, CPR e ReImmigrazione non rappresentano quindi tre temi distinti.
Essi costituiscono le tre componenti di un unico modello di governo dell’immigrazione fondato su un principio semplice: la permanenza stabile all’interno della comunità nazionale deve essere collegata alla capacità di integrarsi in essa.
L’immigrazione può essere regolata in molti modi.
L’integrazione, però, è l’unico criterio che consente di distinguere tra semplice presenza e reale appartenenza alla comunità.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
La manifestazione nazionale organizzata a Roma dal movimento “Remigrazione e Riconquista” rappresenta uno dei segnali più evidenti del cambiamento in corso nel dibattito pubblico italiano sull’immigrazione. Per molti anni la discussione si è sviluppata quasi esclusivamente attorno a una visione economica del fenomeno migratorio. L’immigrazione veniva considerata principalmente come uno strumento per soddisfare le esigenze…
La decisione emessa il 5 giugno 2026 dal giudice federale John J. McConnell Jr. della U.S. District Court for the District of Rhode Island rappresenta un interessante spunto di riflessione sul rapporto tra controllo dell’immigrazione, Stato di diritto e integrazione. La vicenda trae origine dalle misure adottate dall’amministrazione Trump che avevano determinato il blocco o…
La manifestazione nazionale promossa dal movimento “Remigrazione e Riconquista” rappresenta un passaggio importante nel dibattito italiano sull’immigrazione. Per la prima volta, infatti, il tema della remigrazione viene portato al centro della discussione pubblica attraverso una mobilitazione nazionale e una proposta di legge di iniziativa popolare. Si tratta di un fenomeno che merita attenzione perché nasce…
Il 9 giugno 2026 Belfast è stata teatro di gravi disordini scoppiati dopo la diffusione del video di una violenta aggressione avvenuta in città. Secondo le informazioni rese pubbliche dalle autorità britanniche, un cittadino sudanese titolare di un permesso di soggiorno nel Regno Unito è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver ferito gravemente un uomo durante un attacco con coltello. La circolazione delle immagini sui social network ha provocato un’immediata reazione da parte di una parte della popolazione locale, dando origine a proteste anti-immigrazione che, in alcuni quartieri della città, sono degenerate in scontri, incendi di veicoli, danneggiamenti e tensioni con le forze dell’ordine.
Sarebbe tuttavia un errore interpretare quanto accaduto esclusivamente come un episodio di cronaca nera.
La responsabilità penale è sempre individuale e spetta alla magistratura britannica accertare i fatti e applicare la legge. Allo stesso tempo, però, le immagini provenienti da Belfast mostrano come il tema dell’immigrazione continui ad essere strettamente collegato a quello dell’integrazione e della coesione sociale.
Belfast non è una città qualunque. Per decenni è stata il simbolo delle divisioni che possono attraversare una comunità quando gruppi differenti smettono di condividere un progetto comune di convivenza. Proprio per questo motivo gli eventi di questi giorni assumono un significato che va oltre l’Irlanda del Nord e pongono una domanda che riguarda l’intera Europa.
È possibile governare l’immigrazione senza governare l’integrazione?
Nel dibattito pubblico si discute frequentemente di quote di ingresso, richieste di asilo, necessità del mercato del lavoro, controlli alle frontiere e procedure amministrative. Molto meno spazio viene dedicato a ciò che accade dopo l’arrivo delle persone sul territorio.
Eppure è proprio in quella fase che si decide il successo o il fallimento di una politica migratoria.
L’integrazione non può essere considerata una semplice parola d’ordine né un concetto astratto. Deve rappresentare un obiettivo concreto e verificabile.
Una società ha il diritto di attendersi che chi sceglie di vivere stabilmente al suo interno impari la lingua del Paese ospitante, ne rispetti le leggi, partecipi alla vita economica e sociale e sviluppi un rapporto reale con la comunità locale.
Allo stesso tempo, lo Stato e le istituzioni hanno il dovere di creare percorsi chiari e trasparenti che consentano alle persone di integrarsi realmente.
Il problema nasce quando il tema dell’integrazione scompare dal dibattito e viene sostituito esclusivamente da discussioni sui numeri. Quanti ingressi autorizzare. Quanti lavoratori assumere. Quanti richiedenti asilo accogliere. Quanti permessi rilasciare.
Tutte questioni importanti, ma che non affrontano il punto centrale.
Il vero tema non è soltanto quante persone entrano in un Paese, ma quante riescono effettivamente a integrarsi.
Per questa ragione diventa sempre più necessario sviluppare strumenti capaci di misurare l’integrazione in modo oggettivo. La conoscenza della lingua, la partecipazione al mercato del lavoro, il rispetto delle regole, la frequenza scolastica dei minori, la partecipazione alla vita associativa e il radicamento sul territorio sono tutti elementi che possono contribuire a fornire una valutazione concreta del livello di integrazione raggiunto.
Una politica migratoria moderna non dovrebbe limitarsi a gestire gli ingressi. Dovrebbe anche essere in grado di valutare i risultati ottenuti sul piano dell’integrazione.
I fatti di Belfast mostrano cosa può accadere quando una parte della popolazione percepisce l’esistenza di problemi che non trovano risposte adeguate. In questi contesti il rischio è che la discussione pubblica venga monopolizzata dagli estremismi, dalle contrapposizioni ideologiche e dalle reazioni emotive.
Per evitare questo scenario occorre riportare il tema dell’integrazione al centro del dibattito.
È proprio da questa esigenza che nasce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
L’immigrazione non può essere considerata un diritto incondizionato alla permanenza. La permanenza deve essere collegata a un percorso di integrazione effettivo, fondato sul lavoro, sulla conoscenza della lingua e sul rispetto delle regole.
Dove l’integrazione esiste, la permanenza trova una giustificazione sociale oltre che giuridica. Dove invece l’integrazione fallisce in modo stabile e persistente, occorre interrogarsi sulla possibilità di percorsi di ReImmigrazione assistita, ordinata e rispettosa della dignità della persona.
Belfast non offre risposte definitive. Offre però un monito.
Ignorare il tema dell’integrazione non elimina il problema. Significa semplicemente rinviare il momento in cui la società sarà costretta ad affrontarlo.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID n. 280782895721-36
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