Nel sistema attuale del diritto dell’immigrazione, la questione decisiva non è più – se mai lo è stata – l’ingresso, ma la permanenza. E la permanenza, come dimostra in modo sempre più netto la giurisprudenza di merito, non può prescindere da una valutazione concreta del livello di integrazione raggiunto dallo straniero.
Il decreto del Tribunale di Venezia del 12 marzo 2026, ruolo generale numero 20560 del 2024, si inserisce in questa linea evolutiva e ne rappresenta un’ulteriore conferma sistematica .
Il Collegio afferma con chiarezza un principio che segna un punto di non ritorno: la protezione complementare può essere riconosciuta anche sulla base della sola integrazione lavorativa, purché essa sia effettiva, documentata e inserita in un contesto più ampio di radicamento sociale.
Il passaggio motivazionale è inequivoco:
“la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale tale da far ritenere che un suo allontanamento […] determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata”.
E ancora, con un’affermazione di particolare rilievo sistematico:
“la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto”.
Si tratta di un’affermazione che va letta per quello che è: una presa d’atto. Il diritto positivo, anche dopo il Decreto-Legge n. 20/2023, continua a riconoscere rilevanza giuridica all’integrazione, e lo fa in modo sempre più diretto.
Il decreto chiarisce inoltre un punto essenziale nel quadro post-Cutro: la riforma non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare, ma ha semplicemente restituito al giudice il compito di individuarne i criteri attraverso una valutazione caso per caso, nel rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali.
In particolare, il Collegio afferma che:
“l’abrogazione […] incide esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco”.
Questo significa, in termini concreti, che il sistema è tornato a una logica di atipicità della tutela, in cui il giudice è chiamato a valutare l’effettività dell’integrazione sulla base di elementi oggettivi.
Nel caso esaminato, tali elementi sono stati ritenuti pienamente sussistenti: continuità lavorativa, seppur con contratti anche non stabili; progressiva crescita reddituale; disponibilità abitativa; assenza di precedenti penali; inserimento nel tessuto sociale locale.
Il Tribunale sottolinea, con un passaggio particolarmente significativo, che:
“l’esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente […] la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto”.
È un’affermazione che smonta definitivamente una delle principali resistenze applicative: non è richiesto un livello elevato di reddito, né una stabilità assoluta del rapporto di lavoro. Ciò che conta è lo sforzo reale di integrazione, non la sua perfezione.
Questo approccio è perfettamente coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il decreto di Venezia, infatti, dimostra che il sistema giuridico italiano è già strutturato – almeno sul piano giurisprudenziale – secondo una logica selettiva fondata sul comportamento. Il diritto non protegge una condizione statica, ma un percorso dinamico di inserimento.
L’integrazione diventa così il criterio decisivo: chi dimostra di lavorare, di inserirsi, di rispettare le regole, matura un diritto alla permanenza. Non per ragioni assistenziali, ma per ragioni giuridiche, fondate sugli artt. 5 e 19 del Testo Unico Immigrazione, letti alla luce dell’art. 8 CEDU e degli obblighi costituzionali.
Ma ogni criterio giuridico, per essere tale, deve essere bilaterale. Se l’integrazione produce effetti positivi – il riconoscimento della protezione – la sua assenza non può restare priva di conseguenze.
Ed è qui che il paradigma trova la sua coerenza sistemica.
La ReImmigrazione non è un elemento estraneo, ma il necessario completamento del sistema: se il diritto riconosce valore all’integrazione, deve allo stesso tempo prevedere che la mancata integrazione comporti la perdita del titolo di soggiorno.
Non si tratta di introdurre una logica punitiva, ma di ristabilire un principio di responsabilità. Il sistema non può essere indifferente rispetto al comportamento del soggetto.
Il decreto del Tribunale di Venezia del 12 marzo 2026 dimostra, in modo ancora più evidente rispetto ad altre pronunce, che siamo già dentro questo modello. L’integrazione lavorativa, anche in forme iniziali o non perfettamente stabilizzate, è sufficiente a fondare un diritto alla permanenza.
Il passo successivo, inevitabile, è rendere questo criterio esplicito e sistematico.
Il diritto dell’immigrazione non può più essere costruito su categorie formali, ma deve fondarsi su elementi sostanziali. E tra questi, l’integrazione – intesa come partecipazione effettiva alla vita economica e sociale – rappresenta il parametro centrale.
Il futuro non è nella gestione dei flussi, ma nella selezione della permanenza.
E questa selezione ha già trovato il suo fondamento giuridico.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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