L’episodio avvenuto a Parma, dove alcuni giovani hanno aggredito degli insegnanti nei pressi dell’ITIS “Leonardo da Vinci”, rappresenta molto più di un semplice fatto di cronaca. È un episodio che riapre una domanda sempre più difficile da ignorare: cosa accade quando l’integrazione rimane soltanto formale e non riesce a trasformarsi in reale appartenenza alla comunità…
La celebre affermazione di Milton Friedman continua ancora oggi a suscitare un dibattito enorme: “You cannot simultaneously have a welfare state and free immigration.” Per molto tempo questa frase è stata liquidata come una provocazione ideologica. Oggi, invece, appare sempre più come una delle questioni centrali dell’Europa contemporanea. Friedman non era contrario all’immigrazione in quanto…
Welcome to a new episode of Integration or ReImmigration, I’m immigration lawyer Fabio Loscerbo.
Today I’d like to explain to a UK audience a debate developing in Italy that touches broader European questions on migration governance.
Part of the discussion around Italy’s 2026 immigration bill still looks at five years of lawful residence as a possible threshold for more stable immigration status.
My argument is that this is a structurally weak criterion.
Time alone does not prove integration. Five years may show duration of stay, but it does not necessarily show social participation, respect for civic norms, linguistic integration or meaningful contribution to the host society.
And that is why I believe the reform should move in another direction.
Rather than a purely time-based model, I argue for an integration-based criterion, centred on what in Italy is called an Integration Agreement.
The key legal question should not be: how long has someone been here?
It should be: has this person integrated?
For a British audience, one might see this as shifting from a passive residence threshold toward a model based on measurable civic integration.
And that has practical implications — for residence rights, protection statuses, and the broader architecture of immigration law.
This is also where my broader framework, Integration or ReImmigration, comes in.
The principle is straightforward: those who integrate remain; where integration fails, return policy becomes part of the system.
Not time as automatic entitlement, but integration as the governing legal standard.
And for that reason, replacing the five-year threshold with an integration criterion is, in my view, the only reform that truly makes sense.
Thank you for listening, and I’ll see you in the next episode of Integration or ReImmigration.
Per molto tempo l’Europa ha affrontato la crisi demografica quasi esclusivamente come una questione economica. Meno nascite significavano meno lavoratori, meno contribuenti, più difficoltà nel sostenere pensioni e welfare. Ma oggi sta emergendo con sempre maggiore evidenza che il problema è molto più profondo. La demografia non riguarda soltanto i numeri. Riguarda l’identità stessa delle…
Le elezioni comunali del 2026 nei contesti di Venezia e Vigevano offrono un terreno particolarmente significativo per osservare una dinamica che, pur emergendo in forme differenti, presenta un tratto comune: la tendenza del dibattito pubblico a interpretare la partecipazione politica di candidati di origine straniera attraverso categorie comunitarie. Non è il dato elettorale in sé a risultare decisivo, ma la chiave di lettura che ne viene fornita.
In entrambi i contesti, infatti, la presenza di candidature riconducibili a contesti migratori ha dato luogo a una narrazione che ha fatto ricorso, in modo più o meno esplicito, a nozioni quali “voto di comunità” o “rappresentanza etnica”. Tali categorie, pur avendo una loro tradizione nella scienza politica, assumono nel contesto italiano un significato peculiare, perché finiscono per segnalare non tanto una modalità fisiologica di partecipazione, quanto una possibile criticità nei processi di integrazione.
In una prospettiva giuridico-istituzionale, il punto non consiste nel valutare la legittimità di tali dinamiche, che resta piena nell’ambito delle regole democratiche, ma nel comprendere perché il sistema continui a leggere la rappresentanza attraverso il prisma della comunità. In tale prospettiva, il vero dato da interrogare non è l’eventuale esistenza di un voto di comunità, ma il motivo per cui il sistema discuta ancora di comunità anziché di individui pienamente integrati.
La comparazione tra Venezia e Vigevano rafforza questa impostazione. Due contesti territoriali differenti, due collocazioni politiche non sovrapponibili, ma una medesima struttura del dibattito: la partecipazione politica viene interpretata, almeno in parte, come espressione di appartenenze collettive. Questo elemento suggerisce che il fenomeno non sia episodico, ma riconducibile a un limite più generale del modello di integrazione.
Il voto di comunità, in questa chiave, non deve essere assunto come causa del problema, ma come possibile indicatore. Un indicatore di integrazione incompiuta. Non perché l’appartenenza comunitaria sia in sé incompatibile con la democrazia, ma perché il fine delle politiche di integrazione dovrebbe essere il progressivo superamento della comunità come categoria politica primaria, a favore della centralità dell’individuo.
Quando questo passaggio non si realizza pienamente, la comunità tende a riemergere come canale di mediazione nella partecipazione politica. Ciò può avvenire per ragioni molteplici: reti sociali consolidate, percorsi di inserimento non pienamente individualizzati, difficoltà di accesso ai canali ordinari di partecipazione civica. In ogni caso, il dato rilevante è che il sistema non è riuscito a produrre in modo uniforme cittadini percepiti e rappresentati esclusivamente come individui.
È in questo quadro che emergono i limiti del modello italiano di integrazione. L’ordinamento ha progressivamente ampliato gli spazi di inclusione formale, ma non ha sviluppato con pari intensità strumenti capaci di verificare l’integrazione in termini sostanziali. L’Accordo di integrazione, in particolare, pur fondato su parametri quali lingua, lavoro e rispetto delle regole, non si è tradotto in un meccanismo effettivo di valutazione dei percorsi individuali.
Ne deriva una situazione in cui la presenza è regolata, ma l’integrazione non è pienamente governata. E in assenza di un’integrazione verificabile, il ricorso a categorie comunitarie tende a riemergere anche nel discorso pubblico, come modalità di interpretazione della realtà sociale.
In questa prospettiva, i casi di Venezia e Vigevano non rappresentano anomalie locali, ma manifestazioni di una medesima questione sistemica. Il fatto che il dibattito elettorale si sviluppi in termini di comunità anziché di individui costituisce un segnale che il processo di integrazione non ha ancora esaurito la propria funzione.
È precisamente su questo punto che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’integrazione non può essere ridotta a una condizione dichiarata, ma deve essere assunta come criterio giuridico sostanziale, fondato su parametri verificabili. Solo in questo modo è possibile garantire il passaggio dalla comunità all’individuo come soggetto pienamente inserito nello spazio pubblico.
Dove tale integrazione non si realizzi in modo stabile, il sistema non può limitarsi a registrare il fenomeno, ma deve interrogarsi sulle proprie modalità di funzionamento. In questa chiave, la ReImmigrazione si configura come esito ordinamentale coerente con un modello che assume l’integrazione come condizione effettiva e non meramente formale.
Le elezioni comunali del 2026 a Venezia e Vigevano mostrano dunque che il voto di comunità, più che un problema in sé, può essere letto come un indicatore. Un indicatore di un’integrazione che, almeno in parte, resta incompiuta. E finché il dibattito continuerà a svolgersi in termini di comunità anziché di individui, il nodo non sarà elettorale. Sarà strutturale.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale del 2026 interviene su uno dei nodi più critici del sistema: l’eterogeneità delle decisioni in materia di protezione complementare. L’Analisi di Impatto della Regolamentazione riconosce espressamente che le difformità interpretative hanno prodotto incertezza giuridica e incremento del contenzioso, soprattutto dopo la destrutturazione normativa dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione .
Il problema, dunque, non è più da dimostrare. È strutturale. E riguarda il cuore della protezione complementare: la valutazione della vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
Qui si annida una contraddizione che il sistema non ha mai risolto fino in fondo. Da un lato, il parametro convenzionale impone una valutazione individuale, concreta e proporzionata. Dall’altro lato, l’assenza di criteri normativi predeterminati lascia alle Commissioni territoriali — e poi ai giudici — un margine di discrezionalità estremamente ampio. Il risultato è noto: decisioni divergenti a parità di situazioni, con conseguente delega alla giurisdizione del compito di riequilibrare il sistema.
Se si vuole superare questa frattura, occorre intervenire sul piano metodologico prima ancora che su quello normativo. La protezione complementare non può continuare a essere applicata come una clausola aperta priva di struttura. Deve essere organizzata attraverso una griglia di valutazione progressiva del percorso integrativo, capace di tradurre il principio dell’art. 8 CEDU in indicatori verificabili.
Il punto è delicato e va chiarito senza ambiguità: introdurre criteri oggettivi non significa comprimere la discrezionalità, ma renderla controllabile. La discrezionalità amministrativa, nel diritto dell’immigrazione, non è eliminabile; può però essere incanalata entro parametri che ne garantiscano coerenza e prevedibilità.
Una griglia di valutazione progressiva deve partire da un presupposto semplice: l’integrazione non è un fatto binario, ma un processo. Non si è integrati o non integrati in modo statico; esiste, piuttosto, una traiettoria individuale che può essere valutata secondo livelli crescenti di consolidamento.
In questa prospettiva, il percorso integrativo può essere articolato in fasi, ciascuna delle quali ancorata a elementi oggettivi.
Nella fase iniziale rilevano gli indicatori di inserimento: presenza sul territorio, accesso ai servizi essenziali, prime forme di occupazione, anche non stabile. È una fase di ingresso nel sistema, in cui la protezione complementare assume una funzione di accompagnamento.
Nella fase intermedia emergono gli elementi di stabilizzazione: continuità lavorativa, regolarità contributiva, conoscenza della lingua, autonomia nei rapporti con la pubblica amministrazione. Qui l’integrazione non è più solo potenziale, ma inizia a diventare effettiva.
Nella fase avanzata si collocano gli indicatori di radicamento: relazioni familiari, inserimento sociale, stabilità abitativa, assenza di condotte irregolari, partecipazione alla vita della comunità. È in questa fase che la tutela della vita privata e familiare assume la sua massima intensità, rendendo sproporzionato l’allontanamento.
Questa articolazione non introduce automatismi, ma consente di strutturare la valutazione. Ogni decisione resta individuale, ma si colloca all’interno di un quadro di riferimento comune.
Il vantaggio è evidente. Le Commissioni territoriali disporrebbero di uno strumento operativo uniforme, riducendo le oscillazioni interpretative. Il giudice, a sua volta, potrebbe esercitare un controllo più efficace, verificando non solo l’esito della valutazione, ma anche il percorso logico che l’ha determinata.
In questo senso, la parametrazione oggettiva del percorso integrativo realizza un equilibrio tra due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato, la tutela individuale richiesta dall’art. 8 CEDU; dall’altro, la necessità di uniformità e prevedibilità dell’azione amministrativa.
Il DDL coglie questa esigenza quando afferma la necessità di definire “parametri chiari” per orientare le valutazioni delle autorità e favorire la convergenza tra prassi amministrative e giurisprudenza . Tuttavia, ancora una volta, si ferma alla dichiarazione di principio, rinviando ai decreti attuativi la concreta definizione degli strumenti.
È proprio in questa sede che si gioca la credibilità della riforma. Senza una griglia strutturata, la protezione complementare continuerà a essere applicata in modo disomogeneo. Con una parametrazione oggettiva, può invece diventare il perno di un sistema coerente.
In questo quadro, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre la chiave di lettura più lineare. La protezione complementare non è una misura residuale o eccezionale, ma lo strumento attraverso cui l’ordinamento valuta la qualità del percorso integrativo. Se tale percorso è effettivo e verificabile, la permanenza è giustificata. Se non lo è, il sistema deve prevedere soluzioni coerenti di uscita.
Non si tratta di introdurre una logica punitiva, ma di restituire al diritto dell’immigrazione una struttura razionale. La discrezionalità senza criteri genera incertezza; i criteri senza flessibilità generano rigidità. La griglia di valutazione progressiva consente di evitare entrambi gli estremi.
La verità è che il sistema italiano è già pronto per questo passaggio. I dati esistono, gli indicatori sono disponibili, le Commissioni territoriali operano quotidianamente su questi elementi. Ciò che manca è una formalizzazione normativa che trasformi prassi diffuse in criteri giuridici.
Il DDL ha individuato il problema. Ora deve avere il coraggio di risolverlo.
L’ordinanza numero 13955 del 13 maggio 2026 della Corte Suprema di Cassazione costituisce una decisione di particolare interesse nel panorama del diritto dell’immigrazione contemporaneo, poiché affronta direttamente il rapporto tra protezione complementare, integrazione dello straniero e limiti all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La vicenda trae origine dal procedimento relativo alla convalida dell’accompagnamento immediato alla frontiera…
I dati ufficiali pubblicati da ISTAT nella sezione “Popolazione e società” del portale “Noi Italia” mostrano con estrema chiarezza che l’Italia sta attraversando una trasformazione demografica strutturale destinata a incidere profondamente sul futuro sociale, culturale ed economico del Paese. Fonte ISTAT: “Noi Italia – Popolazione e società”Link esteso: https://noi-italia.istat.it/pagina.php?L=0&categoria=4&dove=ITA Secondo i dati più recenti, la…
L’articolo “L’algoritmo della farfalla”, pubblicato da Melting Pot Europa il 26 maggio 2026, ha sostenuto che la crescente polarizzazione del dibattito sull’immigrazione sarebbe alimentata soprattutto dagli algoritmi delle piattaforme digitali, capaci di amplificare contenuti emotivi, conflittuali e identitari. Articolo citato: “L’algoritmo della farfalla” — Melting Pot EuropaLink esteso: https://www.meltingpot.org/2026/05/lalgoritmo-della-farfalla/ Secondo questa impostazione, i social network…
Il dibattito emerso nelle elezioni comunali di Venezia del 2026 intorno alla presenza di più candidature riconducibili alla comunità bangladese presenta un interesse che supera largamente la dimensione della contingenza elettorale. La questione, infatti, non sembra riguardare in senso proprio le candidature considerate in sé, né la loro piena legittimità democratica, bensì il significato sistemico della discussione che esse hanno generato. È il dibattito, più ancora del fatto elettorale, a costituire il dato da analizzare.
L’espressione “liste etniche”, utilizzata nel confronto pubblico, è già di per sé problematica, perché tende a trasporre in categorie identitarie fenomeni che andrebbero letti attraverso coordinate istituzionali. Tuttavia proprio il ricorso a tale lessico rivela qualcosa di rilevante: quando il discorso pubblico descrive la partecipazione politica attraverso categorie comunitarie, esso segnala una difficoltà più profonda nel pensare l’integrazione come piena individualizzazione civica.
In tale prospettiva, il vero dato da interrogare non è l’eventuale esistenza di un voto di comunità, ma il motivo per cui il sistema discuta ancora di comunità anziché di individui pienamente integrati. Ed è precisamente questo il punto in cui la vicenda veneziana assume rilievo paradigmatico.
Se la partecipazione politica di candidati di origine straniera viene letta, nel dibattito pubblico, come espressione di blocchi comunitari, il tema non può essere ridotto né a sospetto identitario né a semplice fisiologia del pluralismo. Il problema diventa verificare se tale rappresentazione non costituisca il sintomo di un modello di integrazione rimasto incompiuto.
La tesi che qui si propone è che la polemica sulle cosiddette “liste etniche” non evidenzi necessariamente un problema di rappresentanza, ma possa essere letta come indice di un deficit a monte, collocato nei processi di integrazione. La discussione sulle comunità, in questa chiave, non è la causa del problema; ne è l’effetto.
Il punto è cruciale. Se l’integrazione funziona come processo sostanziale, l’origine tende progressivamente a perdere rilievo come categoria politica primaria. Quando, invece, il discorso pubblico continua a ragionare in termini comunitari, può essere perché l’ordinamento non ha pienamente realizzato quel passaggio dalla presenza dello straniero alla produzione del cittadino integrato.
Il caso veneziano offre, da questo punto di vista, una cartina di tornasole. Non perché dimostri il fallimento dell’integrazione in sé, ma perché consente di osservare come il linguaggio stesso utilizzato per descrivere la partecipazione politica tradisca la persistenza di una logica comunitaria che un sistema integrativo maturo dovrebbe aver progressivamente superato.
Qui riemerge la centralità dell’Accordo di integrazione come strumento rimasto, almeno in larga parte, incompiuto. Concepite come condizioni di responsabilizzazione reciproca, le coordinate di lingua, lavoro, rispetto delle regole e partecipazione civica non si sono tradotte in un parametro effettivo di integrazione misurabile. E senza un’integrazione misurabile, il sistema tende a limitarsi a registrare la permanenza, senza governarne pienamente gli esiti.
Da qui la rilevanza del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non assume l’integrazione come formula retorica ma come criterio ordinante. In questa prospettiva, l’obiettivo non è negare le appartenenze, ma fare in modo che esse non sostituiscano la centralità dell’individuo nella sfera pubblica. L’integrazione riuscita produce cittadini. Quando questo esito manca stabilmente, il problema non può essere occultato.
È per questo che il dibattito sulle cosiddette liste etniche, lungi dal poter essere liquidato come polemica occasionale, può essere letto come sintomo di una integrazione incompiuta. Non perché la comunità sia di per sé il problema, ma perché il permanere della comunità come categoria politica primaria può rivelare che il processo di integrazione non ha ancora esaurito il proprio compito.
La questione sollevata dalle elezioni veneziane non riguarda allora semplicemente la composizione delle liste o il comportamento elettorale di una specifica comunità. Riguarda la capacità dell’ordinamento di produrre integrazione come trasformazione sostanziale dello status dello straniero in piena cittadinanza civica.
E sotto questo profilo la vicenda veneziana pone una domanda che va oltre Venezia: se il sistema continua a discutere di comunità anziché di individui pienamente integrati, non è forse il dibattito stesso a rivelare i limiti strutturali del modello di integrazione?
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il Governo ha annunciato la realizzazione di nuovi CPR sul territorio nazionale, tra cui una struttura anche in Calabria. La notizia, confermata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera, rappresenta un passaggio politico rilevante perché segna il ritorno del tema dei rimpatri al centro del dibattito pubblico italiano. Per anni il…
Per decenni l’Europa ha costruito gran parte del proprio dibattito politico attorno all’economia, ai mercati, ai diritti individuali e alla globalizzazione. Molto meno si è discusso di un altro tema fondamentale: la sopravvivenza culturale della civiltà europea. Eppure nessuna civiltà sopravvive soltanto attraverso il PIL, le istituzioni o la moneta. Una civiltà vive perché riesce…
Le recenti dichiarazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio meritano attenzione ben oltre il semplice dibattito politico statunitense. Quando Rubio afferma che gli Stati Uniti stanno “modernizzando il proprio sistema di immigrazione per il XXI secolo” affinché sia “positivo sia per l’America che per le persone che arrivano”, emerge chiaramente un cambio di approccio…
L’ordinanza numero 13955 del 13 maggio 2026 della Corte Suprema di Cassazione si inserisce tra le decisioni più rilevanti degli ultimi anni in materia di diritto dell’immigrazione, poiché affronta direttamente il rapporto tra protezione complementare, integrazione dello straniero e limiti all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La vicenda trae origine dal procedimento relativo alla convalida dell’accompagnamento…
Gérald Darmanin è una delle figure politiche più influenti della Francia contemporanea. Esponente centrale dell’area macroniana, già Ministro dell’Interno e oggi Guardasigilli del governo francese, Darmanin è stato per anni uno dei principali responsabili delle politiche di sicurezza, immigrazione e ordine pubblico della Francia. Le sue recenti dichiarazioni rappresentano probabilmente uno dei segnali politici più…
Nel corso della puntata di PiazzaPulita andata in onda su LA7 il 22 maggio 2026, il confronto tra Francesco Borgonovo, Randa Ghazy e Alessandro Zan ha riportato al centro del dibattito pubblico italiano il tema delle seconde generazioni e del modello di integrazione adottato negli ultimi decenni. Lo scontro, sviluppatosi attorno ai fatti di Modena…
Chris Olah è considerato una delle figure più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale contemporanea. Ricercatore ed esperto di machine learning, è noto a livello internazionale per i suoi studi sull’interpretabilità delle reti neurali e sui meccanismi interni dei modelli di IA avanzata. Dopo aver lavorato in Google, ha contribuito alla fondazione di Anthropic, una delle…
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