L’articolo di Affaritaliani (consultabile qui: https://www.affaritaliani.it/milano/cgil-manifestazione-remigration-a-milano-contro-i-valori-della-costituzione.html) riporta la presa di posizione della CGIL contro una manifestazione riconducibile al concetto di “remigration”, qualificata come contraria ai valori costituzionali.
La posizione è chiara, ma il quadro merita una lettura più rigorosa.
Il punto centrale è comprendere cosa si intenda per “remigration” e, soprattutto, evitare di estendere tale etichetta a qualsiasi proposta che introduca criteri più stringenti nella gestione dell’immigrazione. In assenza di questa distinzione, il dibattito si sposta inevitabilmente su un piano ideologico, perdendo il riferimento ai parametri giuridici.
Se si assume che la “remigration” – intesa in senso radicale e generalizzato – sia incompatibile con i principi costituzionali, il ragionamento può trovare un fondamento. L’ordinamento italiano, infatti, si fonda su garanzie inderogabili, tra cui il rispetto della dignità della persona, il diritto alla vita privata e familiare e il principio di non discriminazione, che trovano ulteriore tutela anche a livello sovranazionale, in particolare nell’art. 8 CEDU.
Ma il problema nasce quando questa qualificazione viene utilizzata in modo indistinto.
Non ogni politica di allontanamento è incostituzionale. L’ordinamento italiano già prevede, in modo espresso, strumenti di espulsione e rimpatrio, disciplinati dal Testo Unico Immigrazione. Allo stesso modo, la permanenza dello straniero sul territorio non è, e non è mai stata, un diritto incondizionato, ma è sempre collegata alla sussistenza di determinati presupposti.
Il nodo, quindi, non è stabilire se sia legittimo o meno prevedere l’allontanamento, ma definire su quali basi giuridiche esso debba avvenire.
Ed è qui che si colloca una distinzione che nel dibattito pubblico continua a mancare.
Un conto è un approccio identitario e generalizzato, che prescinde da valutazioni individuali; altro conto è un sistema giuridico che collega il diritto di soggiorno a parametri oggettivi e verificabili di integrazione. Nel primo caso si pongono evidenti problemi di compatibilità costituzionale; nel secondo caso, invece, si resta pienamente all’interno dell’ordinamento, purché siano rispettate le garanzie procedurali e sostanziali.
La stessa giurisprudenza, nazionale ed europea, ha più volte affermato che il bilanciamento tra interesse pubblico al controllo dell’immigrazione e diritti fondamentali deve avvenire caso per caso, tenendo conto del grado di integrazione dello straniero. Questo dimostra che il concetto di integrazione non è estraneo al diritto, ma ne è già parte integrante.
Il rischio, allora, è evidente.
Trasformare ogni proposta di riforma in uno scontro simbolico tra “costituzionale” e “incostituzionale” impedisce di affrontare il vero problema: l’assenza di un modello normativo coerente che renda effettivo il governo dell’immigrazione.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il punto non è contrapporsi ai valori costituzionali, ma darvi attuazione in modo sistematico. L’integrazione diventa il criterio centrale di valutazione, e l’eventuale cessazione del soggiorno non è una misura ideologica, ma la conseguenza giuridica della mancanza dei presupposti.
In questo senso, il dibattito sollevato dall’articolo non è inutile. Ma resta incompleto.
Perché continua a muoversi sul piano delle etichette, senza entrare nel merito della costruzione giuridica di un sistema che, oggi più che mai, appare privo di una direzione chiara.

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