L’episodio avvenuto a Parma, dove alcuni giovani hanno aggredito degli insegnanti nei pressi dell’ITIS “Leonardo da Vinci”, rappresenta molto più di un semplice fatto di cronaca. È un episodio che riapre una domanda sempre più difficile da ignorare: cosa accade quando l’integrazione rimane soltanto formale e non riesce a trasformarsi in reale appartenenza alla comunità…
La celebre affermazione di Milton Friedman continua ancora oggi a suscitare un dibattito enorme: “You cannot simultaneously have a welfare state and free immigration.” Per molto tempo questa frase è stata liquidata come una provocazione ideologica. Oggi, invece, appare sempre più come una delle questioni centrali dell’Europa contemporanea. Friedman non era contrario all’immigrazione in quanto…
Per molto tempo l’Europa ha affrontato la crisi demografica quasi esclusivamente come una questione economica. Meno nascite significavano meno lavoratori, meno contribuenti, più difficoltà nel sostenere pensioni e welfare. Ma oggi sta emergendo con sempre maggiore evidenza che il problema è molto più profondo. La demografia non riguarda soltanto i numeri. Riguarda l’identità stessa delle…
L’ordinanza numero 13955 del 13 maggio 2026 della Corte Suprema di Cassazione costituisce una decisione di particolare interesse nel panorama del diritto dell’immigrazione contemporaneo, poiché affronta direttamente il rapporto tra protezione complementare, integrazione dello straniero e limiti all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La vicenda trae origine dal procedimento relativo alla convalida dell’accompagnamento immediato alla frontiera…
I dati ufficiali pubblicati da ISTAT nella sezione “Popolazione e società” del portale “Noi Italia” mostrano con estrema chiarezza che l’Italia sta attraversando una trasformazione demografica strutturale destinata a incidere profondamente sul futuro sociale, culturale ed economico del Paese. Fonte ISTAT: “Noi Italia – Popolazione e società”Link esteso: https://noi-italia.istat.it/pagina.php?L=0&categoria=4&dove=ITA Secondo i dati più recenti, la…
L’articolo “L’algoritmo della farfalla”, pubblicato da Melting Pot Europa il 26 maggio 2026, ha sostenuto che la crescente polarizzazione del dibattito sull’immigrazione sarebbe alimentata soprattutto dagli algoritmi delle piattaforme digitali, capaci di amplificare contenuti emotivi, conflittuali e identitari. Articolo citato: “L’algoritmo della farfalla” — Melting Pot EuropaLink esteso: https://www.meltingpot.org/2026/05/lalgoritmo-della-farfalla/ Secondo questa impostazione, i social network…
Welcome to a new episode of Integration or ReImmigration, I’m immigration lawyer Fabio Loscerbo.
Today I want to speak to an American audience about a debate in Europe that raises broader questions about immigration policy everywhere: Spain’s proposed large-scale regularisation under Prime Minister Sánchez.
Is it a model — or a surrender?
That is the real question.
My point is not that regularisation is always wrong. The question is on what legal basis people are regularised.
If mass legalisation happens without individual assessment of integration, immigration law risks becoming a corrective for policy failure, rather than a framework governed by criteria.
And this is where two models diverge.
One model says: when the system produces irregularity, the answer is broad amnesty.
The other says: legal stability should follow verifiable integration — work, language, compliance with the law, real social ties.
For a U.S. audience, this is close to a familiar debate: broad amnesty versus earned legal presence.
And I argue the second model is stronger.
Because repeated amnesties can become a cycle. But an integration-based standard creates a rule.
That is also where my broader framework — Integration or ReImmigration — comes in.
The principle is straightforward: those who integrate should remain. Where integration fails, return policies remain part of the system.
Not indiscriminate regularisation, but integration as the legal foundation of permanence.
And that is why the Spanish case matters beyond Spain.
It forces a deeper question: should immigration be governed through periodic exceptions, or through durable criteria?
I believe the future lies in criteria.
And that is why I ask: is Spain showing a model — or revealing the limits of the amnesty approach?
Thank you for listening, and I’ll see you in the next episode of Integration or ReImmigration.
Il Governo ha annunciato la realizzazione di nuovi CPR sul territorio nazionale, tra cui una struttura anche in Calabria. La notizia, confermata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera, rappresenta un passaggio politico rilevante perché segna il ritorno del tema dei rimpatri al centro del dibattito pubblico italiano. Per anni il…
Per decenni l’Europa ha costruito gran parte del proprio dibattito politico attorno all’economia, ai mercati, ai diritti individuali e alla globalizzazione. Molto meno si è discusso di un altro tema fondamentale: la sopravvivenza culturale della civiltà europea. Eppure nessuna civiltà sopravvive soltanto attraverso il PIL, le istituzioni o la moneta. Una civiltà vive perché riesce…
Le elezioni comunali del 2026 nei contesti di Venezia e Vigevano offrono un’occasione particolarmente significativa per osservare, in chiave comparata, una medesima dinamica: l’emersione nel dibattito pubblico di categorie interpretative fondate sulla comunità di appartenenza, anziché sulla piena individualizzazione civica del candidato. Non è il dato elettorale in sé a risultare rilevante, ma il modo in cui esso viene percepito, discusso e problematizzato.
In entrambi i casi, infatti, la presenza di candidature riconducibili a contesti migratori ha generato un discorso pubblico che ha fatto ricorso a espressioni quali “liste etniche” o “voto di comunità”. Si tratta di categorie che, se utilizzate come chiavi interpretative primarie, rivelano un elemento di criticità che non attiene tanto alla legittimità della partecipazione politica — che resta piena e indiscutibile — quanto alla qualità dei processi di integrazione che precedono e rendono possibile quella stessa partecipazione.
Il punto, in una prospettiva giuridico-istituzionale, non consiste nel valutare se tali forme di aggregazione siano ammissibili o meno, ma nel comprendere perché il sistema continui a leggere la rappresentanza attraverso il prisma della comunità. In tale prospettiva, il vero dato da interrogare non è l’eventuale esistenza di un voto di comunità, ma il motivo per cui il sistema discuta ancora di comunità anziché di individui pienamente integrati.
La comparazione tra Venezia e Vigevano rafforza questo assunto. Due contesti territoriali diversi, due collocazioni politiche differenti, ma una medesima struttura del dibattito: la partecipazione politica di candidati di origine straniera viene interpretata, nel discorso pubblico, come espressione di appartenenze collettive. Questo elemento comune suggerisce che il fenomeno non sia contingente, ma strutturale.
Sotto questo profilo, la rappresentanza comunitaria non può essere letta automaticamente come un’anomalia del sistema democratico. Essa può costituire, piuttosto, un indicatore di una integrazione non pienamente compiuta. Non perché l’appartenenza comunitaria sia in sé problematica, ma perché il fine delle politiche di integrazione dovrebbe essere il progressivo superamento della comunità come categoria politica primaria, a favore della centralità dell’individuo.
Quando tale passaggio non si realizza in modo stabile, la comunità tende a riemergere come canale di mediazione nella partecipazione politica. Ciò non avviene necessariamente per una scelta identitaria forte, ma può rappresentare una risposta razionale a un contesto in cui i percorsi di integrazione individuale non risultano sufficientemente strutturati o verificabili.
È in questo quadro che emergono i limiti del modello italiano di integrazione. L’ordinamento ha costruito nel tempo strumenti orientati alla regolarizzazione della presenza, ma assai meno efficaci nel trasformare tale presenza in integrazione sostanziale. L’Accordo di integrazione, in particolare, pur introducendo un impianto teoricamente fondato su lingua, lavoro e rispetto delle regole, non si è tradotto in un meccanismo effettivo di misurazione e verifica dell’integrazione individuale.
Il risultato è una discrasia tra integrazione formale e integrazione sostanziale. Da un lato, l’accesso alla partecipazione politica è garantito nei limiti previsti dall’ordinamento; dall’altro, permane nel discorso pubblico una lettura comunitaria che segnala come il processo di individualizzazione civica non sia pienamente compiuto.
In questa prospettiva, i casi di Venezia e Vigevano non devono essere letti come episodi isolati o come anomalie locali, ma come manifestazioni di una medesima questione sistemica. La ricorrenza di schemi interpretativi fondati sulla comunità indica che il modello di integrazione non ha ancora prodotto in modo uniforme cittadini pienamente integrati, capaci di essere percepiti e rappresentati esclusivamente come individui all’interno dello spazio pubblico.
È precisamente su questo punto che si innesta il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’integrazione non può essere intesa come mera permanenza regolare o come inclusione sociale indeterminata, ma deve essere assunta come criterio giuridico sostanziale, verificabile attraverso parametri concreti. Solo in questo modo è possibile spostare definitivamente il baricentro dalla comunità all’individuo.
Dove tale integrazione non si realizzi in modo stabile, il sistema non può limitarsi a registrare il fenomeno, ma deve interrogarsi sui propri strumenti e sulle proprie finalità. In questa chiave, la ReImmigrazione si configura non come categoria oppositiva, ma come esito ordinamentale coerente con un modello che assume l’integrazione come condizione effettiva e non meramente dichiarata.
Le elezioni comunali del 2026 a Venezia e Vigevano, lette congiuntamente, mostrano dunque che la questione non riguarda la presenza di candidati di origine straniera, né le modalità della loro partecipazione politica. Riguarda, piuttosto, la capacità del sistema di produrre integrazione come trasformazione sostanziale dello status dello straniero in piena cittadinanza civica.
E finché il dibattito continuerà a svolgersi in termini di comunità anziché di individui, il problema non sarà elettorale. Sarà strutturale.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale presentato il 14 aprile 2026 introduce, nell’ambito delle politiche di controllo e gestione dei flussi, la nozione di “misure obbligatorie di integrazione”. Si tratta di una previsione che, pur evocando un cambio di paradigma, rimane allo stato priva di contenuto normativo determinato e, soprattutto, di criteri giuridicamente verificabili. La stessa Analisi di Impatto della Regolamentazione si limita a collocare tali misure nell’ottica della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, senza definirne struttura e parametri applicativi .
Ed è proprio qui che emerge il limite strutturale del provvedimento: il legislatore introduce una categoria, ma non la costruisce. In assenza di una definizione normativa, le “misure obbligatorie di integrazione” rischiano di tradursi in una clausola elastica, affidata integralmente alla discrezionalità amministrativa, con il risultato — già noto — di produrre disomogeneità applicative e incremento del contenzioso.
Se, invece, si legge questa previsione alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il significato cambia radicalmente. La norma, pur incompleta, contiene un’intuizione corretta: l’integrazione non può più essere un presupposto implicito, ma deve diventare il criterio esplicito di permanenza nel territorio dello Stato.
Il punto è dirlo chiaramente: il diritto dell’immigrazione ha sempre oscillato tra due modelli. Da un lato, un modello formalistico, fondato su requisiti temporali e titoli di soggiorno; dall’altro, un modello sostanziale, fondato sull’effettivo inserimento nel tessuto sociale. Il DDL sembra voler superare questa ambiguità, ma non compie il passo decisivo.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione impone invece una scelta netta: la permanenza non può essere né automatica né arbitraria. Deve essere condizionata a un percorso verificabile di integrazione. In assenza di tale percorso, la conseguenza non è una sanzione, ma il ritorno al paese di origine secondo una logica ordinamentale coerente.
Per rendere operativa questa impostazione, le “misure obbligatorie di integrazione” devono essere trasformate in indicatori positivi di adempimento, strutturati attorno a tre parametri fondamentali: lavoro, lingua e rispetto delle regole.
Il lavoro rappresenta il primo indicatore, ma va inteso in senso giuridico e non meramente economico. Non è sufficiente la presenza di un contratto: rilevano la continuità, la regolarità contributiva e la tracciabilità del rapporto. Il lavoro diventa così elemento di integrazione perché dimostra partecipazione stabile all’ordinamento.
La lingua costituisce il secondo parametro. Non come requisito formale, ma come capacità effettiva di interazione sociale e istituzionale. Un sistema serio non si limita a certificazioni astratte, ma valuta la reale autonomia del soggetto nel rapporto con la pubblica amministrazione e con la comunità.
Il rispetto delle regole, infine, non può essere ridotto all’assenza di precedenti penali. Questa è una visione minimalista e difensiva. Il parametro deve essere costruito in positivo: regolarità amministrativa, adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, comportamento conforme alle regole del sistema. In altri termini, integrazione significa adesione attiva all’ordinamento, non semplice assenza di illegalità.
Solo attraverso questi indicatori è possibile dare contenuto giuridico alla nozione di integrazione. Ed è solo in questo modo che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione può essere tradotto in regola operativa.
Il DDL, nella sua formulazione attuale, si ferma a metà strada. Da un lato, riconosce la necessità di un sistema di monitoraggio e di maggiore uniformità applicativa; dall’altro, rinvia ai decreti attuativi la definizione concreta degli strumenti . È in questa delega che si gioca l’intera efficacia della riforma.
Se i decreti attuativi si limiteranno a riprodurre schemi formali, il risultato sarà un rafforzamento della discrezionalità amministrativa senza alcun incremento di certezza giuridica. Se, invece, verranno costruiti indicatori oggettivi e verificabili, si potrà finalmente superare la dicotomia tra integrazione dichiarata e integrazione reale.
La protezione complementare, in questo quadro, diventa il terreno applicativo privilegiato del paradigma. È qui che la valutazione della vita privata e familiare — già ancorata all’articolo 8 CEDU — può essere integrata con criteri oggettivi di integrazione, evitando quelle oscillazioni interpretative che hanno caratterizzato la prassi degli ultimi anni.
In definitiva, il DDL introduce una formula che, se correttamente sviluppata, può segnare un passaggio decisivo: dalla discrezionalità alla misurabilità, dall’integrazione come concetto alla integrazione come criterio giuridico.
Ma questo passaggio non è automatico. Senza una chiara traduzione normativa, le “misure obbligatorie di integrazione” resteranno una clausola vuota. Con una corretta attuazione, possono diventare il perno di un sistema coerente fondato su un’alternativa semplice e trasparente: integrazione effettiva o ReImmigrazione.
Le recenti dichiarazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio meritano attenzione ben oltre il semplice dibattito politico statunitense. Quando Rubio afferma che gli Stati Uniti stanno “modernizzando il proprio sistema di immigrazione per il XXI secolo” affinché sia “positivo sia per l’America che per le persone che arrivano”, emerge chiaramente un cambio di approccio…
L’ordinanza numero 13955 del 13 maggio 2026 della Corte Suprema di Cassazione si inserisce tra le decisioni più rilevanti degli ultimi anni in materia di diritto dell’immigrazione, poiché affronta direttamente il rapporto tra protezione complementare, integrazione dello straniero e limiti all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La vicenda trae origine dal procedimento relativo alla convalida dell’accompagnamento…
Gérald Darmanin è una delle figure politiche più influenti della Francia contemporanea. Esponente centrale dell’area macroniana, già Ministro dell’Interno e oggi Guardasigilli del governo francese, Darmanin è stato per anni uno dei principali responsabili delle politiche di sicurezza, immigrazione e ordine pubblico della Francia. Le sue recenti dichiarazioni rappresentano probabilmente uno dei segnali politici più…
Le elezioni comunali di Venezia del 2026 hanno riportato all’attenzione una questione che merita di essere sottratta tanto alla polemica politica quanto alle semplificazioni sociologiche: se la concentrazione di candidature riconducibili a una medesima comunità nazionale debba essere letta come espressione fisiologica di pluralismo democratico oppure come indice di una più profonda criticità nei processi di integrazione individuale.
Il caso emerso con riferimento alle candidature di esponenti della comunità bangladese assume rilievo non per l’origine dei candidati, che in sé è giuridicamente irrilevante, ma perché il dibattito sviluppatosi intorno a tali candidature ha finito per utilizzare categorie di lettura fondate sulla comunità anziché sul cittadino. Ed è precisamente questo slittamento il dato che merita attenzione.
In tale prospettiva, il vero elemento da interrogare non è l’eventuale esistenza di un voto di comunità, categoria spesso usata in termini impropri, ma il motivo per cui il sistema continui a discutere di comunità anziché di individui pienamente integrati. Se la partecipazione politica viene percepita e rappresentata in chiave comunitaria, la questione che si pone non riguarda una presunta anomalia della rappresentanza, ma la capacità dell’ordinamento di aver effettivamente prodotto integrazione come processo di individualizzazione civica.
La questione, dunque, non investe la legittimità di forme associative o di solidarietà interna alle comunità migranti, fenomeni del tutto fisiologici in ogni società pluralistica. Il punto è se tali dinamiche restino una dimensione sociale residuale oppure diventino, di fatto o nella percezione pubblica, il principale canale di accesso alla rappresentanza. In quest’ultimo caso il problema non è elettorale, ma sistemico.
La vicenda veneziana può allora essere letta come indicatore di una tensione irrisolta tra integrazione formale e integrazione sostanziale. Da un lato l’inclusione giuridica consente partecipazione, cittadinanza e rappresentanza; dall’altro permane il dubbio che i percorsi di integrazione non abbiano sempre prodotto quel superamento delle mediazioni comunitarie che dovrebbe costituire il naturale esito dell’integrazione riuscita.
Sotto questo profilo, il dibattito sulle candidature bangladesi non dimostra un eccesso di identità comunitaria, ma potrebbe rivelare l’insufficienza di un modello integrativo che ha spesso confuso la regolarità del soggiorno con l’integrazione, senza costruire strumenti realmente orientati a verificarne la qualità.
È qui che torna centrale il tema, spesso trascurato, dell’Accordo di integrazione. Nato come tentativo di ancorare la permanenza a un percorso di responsabilizzazione reciproca, esso non si è mai pienamente trasformato in un meccanismo effettivo di valutazione dell’integrazione individuale. Lavoro, lingua, rispetto delle regole e partecipazione civica sono rimasti più spesso criteri enunciati che parametri operativi.
Il risultato è che l’ordinamento registra la presenza, ma fatica a governare l’integrazione come processo sostanziale. E quando ciò accade, il ritorno della comunità come categoria politica diventa meno una scelta identitaria che il sintomo di una incompiutezza istituzionale.
In questa prospettiva il caso veneziano intercetta una questione che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” pone in termini più generali. L’integrazione, se assunta come criterio reale e verificabile, dovrebbe condurre alla piena centralità dell’individuo nella sfera pubblica. Dove ciò non avvenga stabilmente, il problema non può essere rimosso in nome di una integrazione presunta, ma deve essere affrontato come questione ordinamentale.
Da qui il punto teorico centrale: la rappresentanza comunitaria non è necessariamente il problema; può essere il segnale che il problema si è formato prima. Non nell’urna, ma nel modo in cui l’integrazione è stata pensata, attuata o svuotata.
Le elezioni comunali di Venezia, sotto questo profilo, non offrono soltanto un episodio locale da commentare. Offrono un test sullo stato del modello italiano di integrazione. E la domanda che pongono è se il sistema stia davvero producendo cittadini pienamente integrati o continui, invece, a lasciare irrisolto il passaggio dalla comunità all’individuo.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Nel corso della puntata di PiazzaPulita andata in onda su LA7 il 22 maggio 2026, il confronto tra Francesco Borgonovo, Randa Ghazy e Alessandro Zan ha riportato al centro del dibattito pubblico italiano il tema delle seconde generazioni e del modello di integrazione adottato negli ultimi decenni. Lo scontro, sviluppatosi attorno ai fatti di Modena…
Chris Olah è considerato una delle figure più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale contemporanea. Ricercatore ed esperto di machine learning, è noto a livello internazionale per i suoi studi sull’interpretabilità delle reti neurali e sui meccanismi interni dei modelli di IA avanzata. Dopo aver lavorato in Google, ha contribuito alla fondazione di Anthropic, una delle…
Welcome to a new episode of the podcast “Integration or ReImmigration”.My name is Attorney Fabio Loscerbo. Across Europe, the immigration debate is becoming increasingly polarised. On one side, there is unlimited multiculturalism — the idea that immigration and cultural diversity can continue without any real obligation to integrate into the host society. On the other…
L’ordinanza numero 13955 del 13 maggio 2026 della Corte Suprema di Cassazione rappresenta una delle decisioni più significative degli ultimi anni nel rapporto tra diritto dell’immigrazione, tutela dei diritti fondamentali e valutazione dell’integrazione dello straniero sul territorio nazionale. La pronuncia interviene nell’ambito di un procedimento relativo alla convalida dell’accompagnamento immediato alla frontiera disposto nei confronti…
Per anni l’Europa ha affrontato il tema immigrazione quasi esclusivamente sul piano umanitario, evitando però di discutere seriamente il problema della governabilità dei flussi migratori. Eppure è proprio qui che si concentra oggi una delle principali crisi politiche europee. Uno Stato può certamente scegliere di accogliere. Ma non può rinunciare a governare. Quando migliaia di…
Welcome to a new episode of the podcast “Integration or ReImmigration”.My name is Attorney Fabio Loscerbo. Across Europe, the immigration debate is becoming more polarized every year. On one side, there is the idea of unlimited multiculturalism — the belief that immigration should continue without any real obligation of integration into the host society. On…
C’è un falso umanesimo che si manifesta quando si difendono i diritti dei migranti perché fanno crescere il PIL.È una difesa solo apparente.Perché lega i diritti a una contabilità.E quando il diritto dipende dalla contabilità, smette di essere diritto.Diventa condizione revocabile.Questa è la contraddizione della retorica dell’immigrazione utile.Essa sembra proteggere i migranti.In realtà li espone.Perché…
Nel dibattito pubblico contemporaneo il lessico dell’immigrazione sta diventando esso stesso terreno di conflitto politico e giuridico. È precisamente in questa dimensione che si colloca la necessità di una chiarificazione concettuale intorno a due termini sempre più frequentemente accostati, ma impropriamente assimilati: “ReImmigrazione” e “remigrazione”. La sovrapposizione semantica tra queste due espressioni produce un equivoco che non è soltanto linguistico, ma teorico, normativo e persino costituzionale. Per questa ragione la distinzione non è accessoria, bensì necessaria.
La ReImmigrazione, nel significato qui proposto e sviluppato come paradigma autonomo, non coincide con un progetto identitario di espulsione collettiva né con una teoria etno-politica della sostituzione demografica. Essa si colloca, al contrario, nel perimetro dello Stato di diritto e assume come proprio presupposto la centralità dell’integrazione come criterio ordinatore delle politiche migratorie. In questa prospettiva il soggiorno non è concepito come una mera permanenza temporale, ma come relazione giuridica fondata su un percorso verificabile di integrazione, costruito attraverso lavoro, conoscenza linguistica, rispetto delle regole e partecipazione sociale.
È su questo terreno che si colloca il significato autentico della formula “Integrazione o ReImmigrazione”. Non si tratta di uno slogan, ma di una proposta ordinamentale. La permanenza regolare non viene subordinata a un’appartenenza etnica o culturale, ma alla tenuta di un patto giuridico-sociale. Quando tale patto si realizza, l’integrazione legittima e rafforza il soggiorno. Quando invece tale percorso fallisce radicalmente, o viene rifiutato, si apre il tema del ritorno, non come misura identitaria ma come conseguenza giuridica.
Ed è qui che emerge la distanza dalla remigrazione nel senso politico corrente del termine. In quel lessico, sempre più presente in alcuni ambienti europei, il rimpatrio tende a essere configurato come progetto di riorganizzazione etno-demografica dello spazio nazionale, spesso indipendentemente dalla condotta individuale, dal grado di integrazione o dalla posizione giuridica del singolo. La logica è identitaria. La persona viene assunta come appartenente a una categoria da rimuovere. Il criterio è collettivo.
La logica della ReImmigrazione è opposta. Il criterio è individuale. Non si fonda sull’origine, ma sul rapporto tra integrazione e permanenza. Non opera come misura indiscriminata, ma come esito di una valutazione giuridica. Non presuppone una categoria da espellere, ma un sistema che condiziona il radicamento alla reciprocità tra diritti e doveri.
Questo punto è decisivo anche sul piano tecnico. La ReImmigrazione, così intesa, si muove dentro coordinate coerenti con il diritto costituzionale, con il diritto dell’Unione e con la tradizione europea del bilanciamento tra sovranità, diritti fondamentali e ordine pubblico. Non è estranea, anzi dialoga, con strumenti già esistenti: accordi di integrazione, misure di rimpatrio volontario assistito, valutazioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU, meccanismi di protezione complementare fondati sul radicamento.
In questa lettura, il rimpatrio non è l’opposto dell’integrazione; ne è il possibile rovescio quando l’integrazione non si realizza. Ecco perché la ReImmigrazione non è un paradigma di esclusione, ma un paradigma di condizionalità.
Anzi, si potrebbe sostenere che proprio questa impostazione consenta di superare l’alternativa sterile tra immigrazionismo indiscriminato e pulsioni espulsive. Il sistema attuale oscilla spesso tra questi due poli. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone invece una terza via: non apertura senza condizioni, non rimpatrio come ideologia, ma integrazione come regola e ritorno come conseguenza giuridicamente ordinata.
La distinzione semantica, allora, non è una disputa terminologica. È una linea di confine teorica. Confondere ReImmigrazione e remigrazione significa confondere un modello giuridico con una dottrina identitaria. Significa attribuire alla prima presupposti che non possiede. Ed è per questo che tale distinzione va presidiata.
Ogni paradigma nuovo passa anzitutto dalla precisione delle parole. Nel diritto, nominare male significa spesso pensare male. E pensare male produce cattive politiche.
Per questo chiarire che ReImmigrazione non è remigrazione non è un esercizio difensivo. È l’atto fondativo di una costruzione teorica che rivendica autonomia, coerenza e cittadinanza nel dibattito pubblico.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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