The homicide that occurred in Bologna should not be read merely as a tragic criminal event. It will be investigated and judged as such. Its deeper significance lies elsewhere. The case exposes a structural failure at the heart of the European Union: the creation of free movement without a common system of integration for people.
This is Europe’s unresolved contradiction, and Bologna has made it impossible to ignore.
The Bologna case as a revealing episode
According to public reporting, the suspect in the Bologna homicide is a citizen of the European Union who had been living in a condition of severe social marginality, without stable housing, work, or social integration, and who was consistently present around the railway station area. This was not a case of illegal presence. On the contrary, it was a situation of formal legality combined with total social non-integration.
That distinction is crucial. The problem revealed by the Bologna case is not illegality, but the long-term tolerance of complete non-integration. The event does not explain Europe’s failure. It reveals it.
Legal status as a political alibi
Over time, European discourse has blurred the line between legal status and integration. EU citizenship has increasingly functioned as a shield against any substantive assessment of social behavior, responsibility, or participation in the host society.
The result is a dangerous paradox: individuals who are legally entitled to remain, yet entirely disconnected from the social fabric in which they live. Marginality becomes permanent, normalized, and institutionally ignored—until it produces irreversible consequences.
Why the U.S. analogy does not apply
An American reader might instinctively draw a comparison with internal mobility in the United States, such as a Californian relocating to Texas. But that analogy does not hold.
The United States is a fully federal state. California and Texas are not sovereign entities. They share a unified political identity, a federal welfare system, and centralized enforcement mechanisms. Freedom of movement within the U.S. rests on an integration that already exists at the federal level.
The European Union is fundamentally different. Its member states have retained sovereignty over public order, welfare, security, and territory. Mobility was built before integration, not after.
Mobility without common integration
This is the core of Europe’s failure. The European Union created a uniform right to move, but never built a common system of social integration. There is no European welfare state, no shared housing policy, no unified framework for managing social marginality.
When integration collapses, no European authority intervenes. Responsibility falls entirely on the host state and, ultimately, on local communities. Railway stations, city centers, and peripheral urban areas become the places where this failure materializes.
The European taboo of mandatory integration
Europe has embraced a political taboo: the idea that integration is optional and that EU citizenship exempts individuals from any substantive obligation to integrate. This belief is ideological, not legal.
EU law never established unconditional free movement. It has always presupposed self-sufficiency, respect for public order, and responsible behavior. What has been missing is not the legal basis, but the political will to enforce it.
Protecting formal status while ignoring social reality is not inclusion. It is abdication.
Integration or ReImmigrazione as a response to systemic failure
It is in this context that the paradigm of Integration or ReImmigrazione becomes relevant. ReImmigrazione is not a criminal sanction, nor a disguised form of deportation. It is an administrative response to the recognition of a structural failure of integration, applied with legal safeguards and due process.
Integration must remain the primary objective. But when integration fails persistently and structurally, return to the country of origin must once again become a legitimate option, even for EU citizens. Not as punishment, but as a way to prevent permanent non-integration from becoming an accepted social condition.
Bologna as a European turning point
The Bologna case is not an isolated Italian incident. It is a European turning point. It demonstrates that the distinction between EU citizens and non-EU migrants is no longer sufficient to govern social reality.
If integration is the foundation of coexistence, it must apply to everyone. If it does not apply to EU citizens, the paradigm remains incomplete. And integration without obligations is not integration at all—it is merely postponement.
Europe now faces a choice it can no longer avoid. Either it builds a genuine common framework for integrating people, or it must accept that member states retain the right to intervene when integration fails. Integration or ReImmigrazione is not an ideological provocation. It is the logical consequence of a system that no longer works.
Avv. Fabio Loscerbo
Lawyer – EU Transparency Register Lobbyist
EU Transparency Register No. 280782895721-36

- Grecia, 300-500 rimpatri bloccati: quando la detenzione sostituisce il ritornoNel centro di trattenimento di Sintiki, nella regione greca di Serres, si trovano tra 300 e 500 cittadini stranieri, in prevalenza egiziani, la cui domanda di asilo è stata respinta e che sono destinatari di un ordine di allontanamento. Il rimpatrio, però, non viene eseguito: secondo l’inchiesta pubblicata il 2 settembre 2026 da Kathimerini, gli ostacoli posti dalla parte egiziana equivalgono, nella pratica, a una mancata riammissione. La conseguenza è un circuito chiuso. Il 22 agosto quaranta persone hanno oltrepassato la recinzione del centro e alcune risultavano ancora ricercate; pochi giorni dopo un secondo gruppo ha lanciato pietre contro la polizia e tentato un’altra fuga. Una lettera dei trattenuti, resa pubblica il 24 agosto, denuncia permanenze fino a quattordici mesi, sovraffollamento e problemi riguardanti acqua, alimentazione e climatizzazione. L’ordine di espulsione esiste, ma il Paese di destinazione non coopera e la struttura di rimpatrio diventa una struttura di attesa. Il quadro nazionale è stato irrigidito dalla legge greca n. 5226/2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale l’8 settembre 2025. Nel riepilogo istituzionale del Ministero della Migrazione e dell’Asilo, la detenzione amministrativa può arrivare a ventiquattro mesi, il ricorso contro il trattenimento non produce automaticamente effetto sospensivo e il termine per la partenza volontaria è ridotto a quattordici giorni. Alla permanenza irregolare dopo il diniego definitivo possono inoltre seguire sanzioni penali. Il legislatore ha dunque costruito un sistema nel quale la pressione sull’interessato cresce rapidamente dopo l’esaurimento della procedura di protezione. La durezza della disciplina, tuttavia, non risolve il passaggio decisivo. La detenzione può impedire la dispersione della persona, ma non può sostituire il consenso operativo dello Stato che deve riceverla. Anche la disciplina europea dei rimpatri lega il trattenimento alla preparazione e all’esecuzione dell’allontanamento e richiede che le autorità agiscano con la dovuta diligenza; l’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE ha posto al centro proprio l’esistenza di una prospettiva ragionevole di rimpatrio. Quando questa prospettiva dipende da documenti, identificazione e riammissione che il Paese terzo non assicura, la privazione della libertà rischia di perdere progressivamente la propria funzione amministrativa. I numeri misurano la distanza fra l’obiettivo e il risultato. Nei primi sette mesi del 2026 la Grecia ha registrato quasi 19.500 ingressi irregolari, di cui circa 12.200 lungo la rotta di Creta e Gavdos. Nello stesso periodo, sempre secondo Kathimerini, i rimpatri e le altre partenze sono stati 3.862: all’incirca una uscita ogni cinque nuovi ingressi. Non è un confronto perfettamente omogeneo, perché le partenze possono riguardare persone arrivate in anni precedenti e non ogni nuovo arrivato è rimpatriabile; resta però un indicatore chiaro della capacità effettiva del sistema. La valutazione dei risultati deve quindi distinguere tre piani. La Grecia ha reso più rapida e più severa la risposta giuridica dopo il diniego; ha aumentato la capacità di trattenere chi deve lasciare il territorio; non ha però ancora trasformato quella capacità in un numero proporzionato di ritorni eseguiti. Se manca un accordo funzionante con il Paese d’origine, l’inasprimento interno sposta il problema dalla strada al centro di detenzione senza chiudere il procedimento. Qui il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» nasce direttamente dai fatti. Per chi ottiene protezione o un titolo di soggiorno, la questione è costruire un percorso verificabile di integrazione. Per chi riceve un diniego definitivo e non ha altro diritto a restare, la ReImmigrazione dovrebbe coincidere con un ritorno legale, individuale e materialmente eseguibile. Non coincide con una permanenza irregolare tollerata, ma neppure con una detenzione prolungata priva di una destinazione praticabile. Il caso di Sintiki mostra dunque il limite di ogni politica fondata soltanto sulla coercizione interna. Gli ordini devono essere adottati secondo legge e le decisioni definitive devono essere eseguite; per riuscirci servono identificazione certa, documenti consolari, accordi di riammissione, controllo giurisdizionale e tempi amministrativi credibili. Uno Stato che sa trattenere ma non sa rimpatriare non conclude il ciclo migratorio: lo sospende dietro una porta chiusa. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- New York, oltre 2.100 arresti ICE: la sicurezza è il bersaglio, l’irregolarità è il criterioTra il 27 luglio e il 29 agosto 2026, l’Immigration and Customs Enforcement ha arrestato 2.197 cittadini stranieri nello Stato di New York nell’ambito dell’operazione “Rotten Apple”. Il Dipartimento per la Sicurezza interna ha presentato il risultato il 1° settembre come una vasta azione contro persone irregolari con precedenti per omicidio, stupro, sequestro, traffico di droga e appartenenza a gang. La tensione emerge dalle stesse parole dell’amministrazione. Da un lato il segretario Markwayne Mullin ha descritto gli arrestati come i “peggiori tra i peggiori”; dall’altro, rispondendo alla stampa, ha precisato che la presenza di una condanna penale non è una condizione necessaria: per l’ICE è sufficiente che la persona sia soggetta all’applicazione della legge migratoria. La cronaca locale di ABC7 New York ha registrato entrambe le affermazioni, insieme alla contestazione della governatrice Kathy Hochul, che chiede di conoscere quanti arrestati siano effettivamente autori di reati gravi. La distinzione giuridica è decisiva. L’Enforcement and Removal Operations identifica, arresta, trattiene e avvia alla rimozione gli stranieri ritenuti in violazione della normativa federale. Si tratta di enforcement migratorio, in larga parte amministrativo: l’arresto dell’ICE non equivale a una nuova condanna penale e non coincide automaticamente con l’espulsione eseguita. Tra il fermo, l’eventuale detenzione e il rimpatrio possono intervenire verifiche sullo status, domande di protezione, ricorsi e decisioni del giudice dell’immigrazione. Il conflitto con New York riguarda soprattutto la cooperazione tra autorità. Il Governo federale accusa Stato e città di ostacolare la consegna all’ICE delle persone già detenute localmente. I cosiddetti immigration detainers, disciplinati anche dall’art. 287.7 del titolo 8 del Code of Federal Regulations, consentono all’agenzia di chiedere che uno straniero potenzialmente rimovibile resti a disposizione per il trasferimento in custodia federale. Le politiche “sanctuary” limitano questa collaborazione; non cancellano però la competenza federale sull’immigrazione. L’operazione mostra un risultato reale quando sottrae alla circolazione persone condannate per violenze gravi o individuate come pericolose. In questi casi la protezione della collettività e l’esecuzione delle conseguenze migratorie della condanna sono obiettivi legittimi. Una politica di integrazione credibile non può ignorare la rottura radicale delle regole comuni rappresentata da omicidi, stupri o sequestri. Il problema nasce quando gli esempi più gravi vengono usati per definire l’intero gruppo. Il comunicato federale elenca singoli casi e rivendica oltre duemila arresti, ma non pubblica una ripartizione completa tra condannati, imputati, persone già destinatarie di un ordine definitivo di rimozione e soggetti fermati soltanto per irregolarità del soggiorno. Senza questa scomposizione non è possibile verificare quale quota dell’operazione abbia colpito minacce concrete alla sicurezza e quale abbia perseguito il più ampio obiettivo del controllo migratorio. Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, i due piani non devono essere confusi. Chi ha commesso reati gravissimi può essere avviato alla ReImmigrazione nel rispetto della valutazione individuale, delle garanzie processuali e del principio di non-refoulement. Chi è semplicemente privo di titolo resta assoggettato alla legge, ma non può essere trasformato retoricamente in assassino o stupratore per rendere più semplice il consenso all’espulsione. Il numero di arresti misura la capacità operativa dello Stato federale; non dimostra da solo né la sicurezza prodotta né la correttezza di ogni singolo procedimento. Se Washington vuole sostenere che 2.197 arresti hanno reso New York più sicura, deve pubblicare 2.197 ragioni verificabili. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Malesia, il visto multiplo si restringe a 31 nazionalità: quattro finalità, ma manca ancora la listaDal 1° settembre 2026 la Malesia non rende più disponibile il Multiple Entry Visa a tutte le nazionalità. Secondo l’avviso pubblicato il 2 settembre dal Dipartimento dell’Immigrazione, il MEV è ora limitato ai cittadini di 31 Paesi e a quattro finalità: viaggi “fly & cruise”, affari, cure mediche e turismo matrimoniale. Il dato più rilevante è la direzione della marcia. Nel novembre 2023 il ministro dell’Interno aveva presentato il MEV fino a 30 giorni come una misura destinata a “tutti i turisti”, dentro un piano di liberalizzazione volto ad attrarre visitatori e investitori; il Governo aveva però già annunciato una verifica dell’efficacia e dei rischi di sicurezza. La ricostruzione del Malay Mail permette oggi di misurare la contraddizione: meno di tre anni dopo, l’accesso multiplo passa dall’apertura generalizzata alla selezione per passaporto e scopo del viaggio. Nel quadro amministrativo malese, il visto a ingressi multipli non equivale a un permesso di residenza. La disciplina generale pubblicata dall’Immigrazione lo distingue dal visto a ingresso singolo: consente più accessi nel periodo di validità, ma ogni permanenza resta normalmente limitata a 30 giorni e non è prorogabile. La novità non chiude quindi le frontiere e non trasforma automaticamente in irregolare chi non rientra nei nuovi requisiti; restringe una specifica facilitazione di mobilità ripetuta. È altrettanto importante non estendere la portata dell’annuncio oltre ciò che dice. L’avviso riguarda il MEV offerto attraverso MyVISA per le finalità indicate e non annuncia la soppressione dei permessi di lavoro, studio o soggiorno di lungo periodo, né dei programmi speciali disciplinati separatamente. Per i viaggiatori esclusi restano da verificare, in base alla cittadinanza e alla ragione del viaggio, l’esenzione dal visto oppure la possibilità di richiedere un ingresso singolo. La conseguenza pratica è tuttavia concreta. Chi usa la Malesia come snodo regionale per appuntamenti d’affari, percorsi sanitari o itinerari combinati dovrà dimostrare sia l’appartenenza a una nazionalità ammessa sia una finalità riconosciuta. La comodità di più ingressi diventa un beneficio selettivo, mentre per gli altri ogni nuovo viaggio può richiedere una procedura distinta. Qui emerge il punto debole del provvedimento. Nell’avviso pubblico esaminato non compare l’elenco delle 31 nazionalità e non sono precisati criteri di selezione, trattamento delle domande già presentate o regime dei visti già rilasciati. L’amministrazione invita semplicemente a pianificare il viaggio secondo la nuova politica e a consultare il portale MyVISA. Una misura efficace dal giorno precedente alla pubblicazione, ma priva nel medesimo avviso dei suoi elementi applicativi essenziali, trasferisce sui viaggiatori e sugli operatori il rischio dell’incertezza. La scelta può rispondere a esigenze legittime di controllo, prevenzione degli abusi e concentrazione delle facilitazioni sui flussi ritenuti economicamente utili. Ma senza dati sui risultati della liberalizzazione del 2023 e senza la lista ufficiale dei beneficiari non è ancora possibile valutarne proporzionalità ed efficacia. Il numero “31” comunica selettività; da solo non spiega perché alcuni passaporti siano affidabili e altri no. Non siamo davanti a una politica di integrazione o di ritorno, bensì alla regolazione dell’ingresso temporaneo. Proprio per questo il principio decisivo è più semplice: lo Stato può graduare le condizioni di accesso, ma deve renderle conoscibili prima che producano effetti. Una frontiera può essere selettiva; non dovrebbe essere opaca. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Il Giappone raddoppia i fondi per gli stranieri. Ma insieme all’integrazione finanzia anche i controlliIl Giappone raddoppia i fondi per gli stranieri. Ma insieme all’integrazione finanzia anche i controlli Il Giappone si prepara a destinare risorse senza precedenti alla gestione dell’immigrazione e della crescente presenza straniera. Il Ministero della Giustizia ha inserito nella propria richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2027 una somma complessiva di 80,7 miliardi di yen, pari a circa 500 milioni di euro, destinata alle politiche migratorie e agli interventi rivolti agli stranieri residenti. La cifra è più che doppia rispetto allo stanziamento iniziale previsto per l’esercizio precedente. Occorre precisare che si tratta ancora di una richiesta formulata dal Ministero, destinata a essere esaminata dal Ministero delle Finanze prima dell’approvazione definitiva del bilancio. La scelta politica, tuttavia, appare già sufficientemente chiara: Tokyo non intende più considerare l’aumento della popolazione straniera come un fenomeno temporaneo, marginale o governabile esclusivamente attraverso le tradizionali procedure amministrative di ingresso e soggiorno. Secondo quanto riferito dal Mainichi Shimbun il 27 agosto 2026, la richiesta comprende 26,3 miliardi di yen per il sistema JESTA, la futura autorizzazione elettronica di viaggio giapponese; 4,4 miliardi per la digitalizzazione dei controlli migratori, compresi nuovi varchi dotati di riconoscimento facciale; 15,5 miliardi per le politiche di convivenza e integrazione, fra le quali rientrano l’insegnamento della lingua giapponese e delle conoscenze necessarie alla vita quotidiana; ulteriori 1,2 miliardi sarebbero infine destinati al contrasto del soggiorno irregolare e all’accelerazione dell’allontanamento delle persone raggiunte da provvedimenti definitivi di espulsione. Fonte: https://mainichi.jp/english/articles/20260827/p2g/00m/0na/006000c La notizia è particolarmente significativa perché mostra un approccio assai diverso da quello che continua a dominare in una parte rilevante dell’Europa. Il Giappone non sceglie fra controllo e integrazione, quasi che finanziare l’uno significhi necessariamente rinunciare all’altra. Considera invece i due elementi come parti della medesima politica pubblica. Si rafforzano i controlli prima dell’ingresso, si investe nella capacità amministrativa di conoscere chi entra e chi soggiorna, si accelera l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti di chi non possiede più un titolo legittimo per rimanere; contemporaneamente, si destinano risorse considerevoli all’apprendimento della lingua e delle regole necessarie per vivere nella società giapponese. È un’impostazione che nasce dalla consapevolezza di una trasformazione ormai difficilmente reversibile. Anche il Giappone è attraversato da un grave declino demografico, dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescente necessità di manodopera straniera. Per molto tempo il Paese ha cercato di rispondere a questa esigenza senza definirsi formalmente come una società di immigrazione. Oggi, tuttavia, l’aumento degli stranieri residenti e dei lavoratori provenienti dall’estero rende insufficiente quella tradizionale prudenza terminologica. Quando la presenza straniera diventa strutturale, infatti, non è più sufficiente disciplinare gli ingressi. Diventa necessario governare ciò che avviene dopo l’ingresso e impedire che l’immigrazione produca progressivamente comunità separate, unite al resto della popolazione soltanto dal luogo di residenza o dal rapporto di lavoro. La lingua assume, in questa prospettiva, un’importanza decisiva. Non rappresenta semplicemente uno strumento utile per trovare un impiego o rivolgersi agli uffici pubblici, ma costituisce la prima infrastruttura dell’appartenenza. Senza una lingua comune diventa più difficile comprendere le leggi, partecipare alla vita collettiva, seguire il percorso scolastico dei figli, instaurare relazioni al di fuori della propria comunità di origine e riconoscersi progressivamente nella società nella quale si è scelto di vivere. È significativo che il programma giapponese non si limiti all’insegnamento linguistico, ma comprenda anche l’acquisizione delle conoscenze necessarie alla vita quotidiana. Dietro questa espressione apparentemente amministrativa si trova un principio politico importante: l’integrazione non può essere affidata interamente alla spontaneità dei rapporti sociali, perché richiede la conoscenza concreta delle regole, delle istituzioni e dei comportamenti fondamentali della comunità ospitante. La scelta giapponese non deve essere idealizzata. Resta da verificare come verranno distribuite le risorse, quali risultati saranno effettivamente misurati e quale parte della richiesta sopravvivrà all’esame finanziario. Né può essere automaticamente trasferita in Europa, dove il quadro costituzionale, il sistema di protezione dei diritti e la storia delle migrazioni presentano caratteristiche differenti. Il dato politico, tuttavia, rimane. Tokyo sembra avere compreso che una società ordinata non si costruisce scegliendo alternativamente fra apertura e chiusura, fra accoglienza ed espulsione, fra tutela degli stranieri e sicurezza della popolazione. Si costruisce stabilendo regole differenti per situazioni differenti: controllo effettivo degli ingressi, integrazione concreta di chi soggiorna legalmente e ritorno di chi non possiede più le condizioni per rimanere. In Europa, invece, la discussione continua troppo spesso a essere prigioniera di una contrapposizione ideologica. Da una parte vi è chi considera sufficiente aumentare i controlli e i rimpatri, senza affrontare il problema dei milioni di stranieri che vivono legittimamente e stabilmente nel continente. Dall’altra vi è chi invoca l’integrazione come un diritto o come un generico obiettivo sociale, rifiutando però di definirne i contenuti, di verificarne gli esiti e di collegarla alla responsabilità individuale di chi sceglie di stabilirsi nel Paese. Il Giappone propone implicitamente una terza impostazione: investire nell’integrazione proprio perché si intende mantenere il controllo dell’immigrazione. La conoscenza linguistica, la comprensione delle regole e la convivenza ordinata non sono presentate come concessioni simboliche alla popolazione straniera, ma come condizioni necessarie per tutelare la coesione della società nel suo complesso. È precisamente su questo terreno che il caso giapponese si avvicina al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Chi entra legalmente e partecipa realmente alla società deve poter trovare un percorso di stabilizzazione chiaro, verificabile e coerente. Chi rimane irregolarmente o è destinatario di un provvedimento definitivo di allontanamento non può invece essere assorbito indefinitamente attraverso la semplice tolleranza amministrativa dell’illegalità. La differenza rispetto alla visione economicista è evidente. Una politica puramente economica si limita a domandare quanti lavoratori stranieri siano necessari per compensare il calo della popolazione attiva. Una politica nazionale deve invece domandarsi quali conseguenze produrranno quegli ingressi sulla composizione della società, sulla scuola, sulle città, sui servizi pubblici e sulla capacità delle generazioni future di riconoscersi all’interno della stessa comunità. La decisione giapponese dimostra, almeno nelle intenzioni, che l’aumento dell’immigrazione non deve necessariamente comportare la rinuncia al controllo e che il rafforzamento dei controlli non deve necessariamente tradursi nell’abbandono dell’integrazione. È una lezione semplice, ma ancora largamente ignorata in Europa: uno Stato serio controlla chi entra, integra chi ha titolo per rimanere e rende effettivo il ritorno di chi deve lasciare il territorio. Se una sola di queste tre funzioni viene meno, la politica migratoria perde il proprio equilibrio e finisce inevitabilmente per produrre irregolarità, separazione sociale o entrambe. Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Londra libera le carceri espellendo i detenuti stranieri: una scelta di buon senso che l’Europa ha dimenticatoNel suo primo intervento alla Camera dei Comuni da capo del Governo, il nuovo premier britannico Andy Burnham ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero dei detenuti stranieri rimpatriati, inserendo la misura nel più ampio progetto di riforma del sistema penitenziario. La notizia è stata diffusa dal Prime Minister’s Office il 1° settembre 2026 e riguarda i cosiddetti foreign national offenders: cittadini stranieri condannati per reati commessi nel Regno Unito e destinati, quando ne ricorrano le condizioni giuridiche, all’allontanamento dal territorio nazionale. La proposta nasce da un problema concreto che non può più essere affrontato attraverso formule rassicuranti: le carceri britanniche sono sottoposte a una pressione crescente e lo Stato continua a utilizzare posti, personale e risorse pubbliche per trattenere persone che, una volta conclusa la vicenda penale o raggiunta la fase nella quale la legge ne consente il trasferimento, non hanno più titolo per rimanere nel Paese. Il principio affermato da Burnham è difficilmente contestabile. Se uno straniero, accolto o comunque ammesso sul territorio britannico, commette reati di gravità tale da determinare una condanna e la conseguente espulsione, la permanenza in Gran Bretagna non può trasformarsi in un diritto acquisito. Il titolo di soggiorno presuppone il rispetto dell’ordinamento che lo riconosce; quando questo rapporto viene gravemente infranto, lo Stato ha il diritto — e, in determinate circostanze, il dovere — di porvi termine. Naturalmente, l’espulsione non può diventare una scorciatoia utilizzata per eludere l’esecuzione della pena. Il condannato straniero non deve ricevere un trattamento più favorevole rispetto al cittadino britannico soltanto perché può essere rimpatriato. La questione consiste, piuttosto, nel coordinare l’esecuzione penale con l’allontanamento: mediante il trasferimento nel Paese di origine, l’applicazione dei programmi di rimpatrio anticipato previsti dalla legislazione britannica oppure l’espulsione immediatamente successiva al periodo di detenzione richiesto dalla legge. Il quadro giuridico del Regno Unito già contempla l’espulsione dei cittadini stranieri condannati. La sezione 32 dello UK Borders Act 2007 stabilisce, in linea generale, la deportazione dei cittadini stranieri condannati nel Regno Unito a una pena detentiva di almeno dodici mesi, ferme restando le eccezioni previste dalla legge, gli obblighi internazionali e la tutela dei diritti fondamentali. Esistono inoltre meccanismi che consentono l’allontanamento prima della conclusione integrale della pena, proprio per evitare che il sistema penitenziario continui a sostenere costi che potrebbero essere legittimamente trasferiti sullo Stato di cittadinanza. Il vero problema, dunque, non è l’assenza delle norme, ma la distanza che spesso separa la decisione di espulsione dalla sua esecuzione effettiva. Ricorsi, difficoltà nell’identificazione, mancata cooperazione consolare, assenza dei documenti di viaggio e ostacoli diplomatici possono prolungare per mesi o per anni la presenza del condannato sul territorio britannico. In altri casi, terminata la pena, lo straniero viene trasferito in un centro di trattenimento oppure rimesso in libertà nell’attesa che l’allontanamento diventi concretamente possibile. È in questa zona grigia che lo Stato perde autorevolezza. Una misura di espulsione che rimane sulla carta non protegge la collettività, non riduce la pressione sulle carceri e non produce alcuna conseguenza effettiva nei confronti di chi ha violato gravemente le regole della comunità nazionale. L’annuncio di Burnham avrà quindi valore soltanto se sarà accompagnato da accordi di riammissione funzionanti, procedure amministrative avviate prima della scarcerazione, identificazione tempestiva dei detenuti stranieri e capacità concreta di organizzare i rimpatri. Resta fermo il divieto di allontanare una persona verso un Paese nel quale correrebbe un rischio reale di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Devono inoltre essere valutate, nei casi previsti, le condizioni familiari e la vita privata costruita nel Regno Unito. Ma queste garanzie, essenziali in uno Stato di diritto, non possono essere trasformate in un sistema di eccezioni talmente esteso da rendere ineseguibile ogni espulsione. La tutela individuale impone una valutazione rigorosa; non impone allo Stato di rinunciare preventivamente alla propria potestà di allontanamento. La scelta britannica rivela, ancora una volta, il cambiamento in corso nelle politiche migratorie occidentali. Dopo anni nei quali l’attenzione pubblica è stata concentrata quasi esclusivamente sull’ingresso e sull’accoglienza, numerosi governi stanno tornando a interrogarsi sulla permanenza: chi può rimanere, a quali condizioni e quali conseguenze devono derivare dalla violazione grave delle regole comuni. Il paradigma dell’“Integrazione o ReImmigrazione” parte precisamente da questo punto. La permanenza dello straniero non può essere considerata una condizione irreversibile, indipendente dal comportamento tenuto nel Paese ospitante. Chi rispetta le leggi, partecipa alla vita della comunità e intraprende un percorso effettivo di integrazione deve trovare istituzioni capaci di riconoscere e consolidare tale percorso. Chi, al contrario, manifesta attraverso gravi condotte criminali un radicale rifiuto delle regole comuni non può pretendere che la società ospitante continui a sostenerne indefinitamente la presenza. Espellere i detenuti stranieri che possono essere legittimamente rimpatriati non rappresenta una forma di ostilità verso l’immigrazione. Significa distinguere l’integrazione dalla semplice permanenza fisica e riaffermare che l’appartenenza a una comunità politica comporta diritti, ma anche responsabilità. Le carceri non possono diventare il luogo nel quale vengono occultate le conseguenze di una politica migratoria incapace di decidere chi debba restare e chi, dopo avere gravemente violato il patto di convivenza, debba tornare nel proprio Paese. La Gran Bretagna sembra averlo compreso. Ora dovrà dimostrare di saper trasformare l’annuncio in rimpatri effettivi. Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Nel 2030 l’Italia avrà ancora 59 milioni di abitanti. Ma chi saranno gli italiani?Nel 2030 l’Italia avrà ancora 59 milioni di abitanti. Ma chi saranno gli italiani? Le nuove proiezioni demografiche confermano un dato che, da anni, attraversa il dibattito pubblico italiano: il nostro Paese invecchia, registra poche nascite e vede progressivamente ridursi la propria popolazione in età lavorativa. Secondo le più recenti previsioni dell’ISTAT, nel 2030 l’Italia avrà ancora una popolazione prossima ai 59 milioni di residenti. A prima vista, dunque, il crollo demografico potrebbe apparire meno imminente di quanto spesso venga rappresentato. Ma è precisamente qui che occorre evitare una lettura superficiale dei numeri. Il problema italiano non consiste soltanto nel sapere quanti saremo. Consiste nel comprendere come sarà composta quella popolazione, quali trasformazioni attraverserà, quale rapporto esisterà tra generazioni, quale peso avranno i flussi migratori e, soprattutto, quale capacità avrà lo Stato di trasformare una crescente presenza straniera in autentica appartenenza alla comunità nazionale. Le proiezioni demografiche mostrano infatti che il saldo naturale italiano continuerà a essere negativo. I decessi saranno superiori alle nascite e una parte rilevante della tenuta numerica della popolazione dipenderà dal saldo migratorio positivo. In altri termini, senza immigrazione la diminuzione della popolazione italiana sarebbe sensibilmente più rapida. Da questa constatazione viene però ricavata troppo spesso una conclusione che non è contenuta nei dati: poiché l’Italia ha meno nascite, allora avrebbe necessariamente bisogno di una crescente immigrazione, quasi che il problema demografico possa essere affrontato attraverso una semplice sostituzione numerica della popolazione. È una visione economicista e, prima ancora, riduttiva della società. Una nazione non è una società per azioni nella quale sia sufficiente sostituire i lavoratori che escono con altri lavoratori che entrano. La continuità di una comunità politica non può essere misurata esclusivamente attraverso il numero dei residenti, il gettito contributivo o la disponibilità di manodopera. Essa dipende anche dall’esistenza di una lingua comune, dalla condivisione delle regole fondamentali, dall’adesione ai principi costituzionali, dalla partecipazione alla vita civile e dalla possibilità di riconoscersi progressivamente in una storia collettiva. Per questo la vera domanda demografica non è soltanto: quanti abitanti avrà l’Italia nel 2030? La domanda più seria è un’altra: chi saranno gli italiani del 2030, del 2040 e del 2050? È evidente che una parte crescente della futura popolazione italiana avrà origini migratorie. Si tratta di un processo già in corso e destinato ad acquistare un peso sempre maggiore. Proprio per questa ragione la questione dell’integrazione non può più essere trattata come un capitolo marginale delle politiche migratorie, né come un generico auspicio affidato al trascorrere del tempo. Se l’immigrazione è destinata a incidere strutturalmente sulla composizione futura della popolazione italiana, allora l’integrazione deve diventare una delle principali politiche pubbliche dello Stato. Non può essere sufficiente stabilire chi entra. Occorre stabilire anche quale percorso debba compiere chi rimane. La politica migratoria italiana si è occupata per decenni prevalentemente di ingressi, permessi di soggiorno, sanatorie, quote di lavoro, protezione internazionale e rimpatri. Molto meno si è occupata della fase successiva, cioè del rapporto che si costruisce tra lo straniero stabilmente presente e la comunità nazionale. È qui che emerge uno dei limiti più evidenti dell’attuale sistema. L’integrazione viene spesso descritta come un processo spontaneo. Si presume che la permanenza prolungata nel territorio, il lavoro o la frequenza scolastica producano automaticamente appartenenza. Ma l’esperienza europea dimostra che non sempre è così. Possono esistere seconde e terze generazioni perfettamente integrate e, nello stesso tempo, comunità che continuano a vivere secondo codici culturali, sociali e talvolta normativi largamente separati da quelli della società ospitante. Il tempo, da solo, non integra. La cittadinanza, da sola, non integra. Il lavoro, da solo, non integra. L’integrazione è invece un processo complesso che riguarda lingua, istruzione, autonomia economica, rispetto delle norme, adesione ai principi costituzionali, rapporti sociali, partecipazione civica e riconoscimento reciproco tra individuo e comunità. Ed è precisamente per questo che essa dovrebbe progressivamente diventare anche misurabile. Una politica migratoria adulta dovrebbe essere capace di distinguere chi compie realmente un percorso di inserimento da chi, invece, mantiene una condizione di sostanziale estraneità rispetto alla società nella quale vive. Questo ragionamento acquista ancora maggiore importanza se si osservano le proiezioni demografiche di lungo periodo. La riduzione della popolazione italiana non si fermerà al 2030. Nei decenni successivi potrebbe accelerare sensibilmente, mentre aumenterà il peso delle fasce più anziane e diminuirà quello della popolazione in età lavorativa. In questo scenario l’immigrazione continuerà inevitabilmente a essere presentata come una delle possibili risposte al problema demografico. Ma proprio perché il suo peso potrebbe crescere, diventa indispensabile superare l’idea che qualsiasi immigrazione produca automaticamente un beneficio per il Paese. Occorre interrogarsi sulla qualità dei flussi, sulla sostenibilità territoriale, sulla capacità di assorbimento delle comunità locali, sulle competenze professionali, sul rispetto delle regole e sulla disponibilità a inserirsi nel modello sociale e costituzionale italiano. Un’immigrazione numericamente elevata ma scarsamente integrata può infatti produrre costi sociali destinati a emergere soltanto nel lungo periodo. Al contrario, un’immigrazione selezionata, regolata e accompagnata da un serio percorso di integrazione può contribuire alla crescita economica e alla stabilità demografica senza trasformarsi in un fattore di frammentazione sociale. È in questa prospettiva che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume un significato che va ben oltre la gestione dell’immigrazione irregolare. Il principio è semplice: chi entra legalmente e costruisce realmente il proprio percorso all’interno della società italiana deve poter trovare condizioni chiare per consolidare la propria permanenza e la propria appartenenza. Chi invece rifiuta persistentemente il percorso di integrazione, quando l’ordinamento lo consenta e nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e internazionali, non può pretendere che la permanenza diventi automaticamente definitiva per il solo trascorrere del tempo. Non si tratta di costruire una società chiusa. Si tratta esattamente del contrario: costruire una società capace di accogliere senza dissolversi. Nel dibattito demografico italiano manca spesso questa distinzione. Si parla di lavoratori da importare, di contributi previdenziali, di posti vacanti, di natalità e di pensioni. Molto più raramente si parla della comunità che queste persone saranno chiamate a comporre. Eppure il problema decisivo dei prossimi decenni sarà proprio questo. L’Italia del futuro sarà inevitabilmente diversa dall’Italia di oggi. La trasformazione demografica è già iniziata e nessuna politica seria può ignorarla. Ma diverso non significa necessariamente disgregato. La politica ha ancora la possibilità di governare questa trasformazione. Può scegliere una immigrazione prevalentemente quantitativa, utilizzata per tamponare anno dopo anno il calo della popolazione. Oppure può costruire una politica migratoria nella quale ingresso, permanenza e integrazione siano parti di un unico percorso. Nel 2030 potremmo essere ancora quasi 59 milioni. Il punto, tuttavia, non sarà quanti saremo. Il punto sarà se continueremo a riconoscerci come parte della stessa comunità nazionale. Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Britain’s visa brake targets passports. A durable migration system should target riskBritain’s visa brake targets passports. A durable migration system should target risk The United Kingdom’s new “visa brake” marks a significant change in the way legal migration is being used to manage pressure on the asylum system. Since 26 March 2026, Student visa applications from nationals of Afghanistan, Cameroon, Myanmar and Sudan are refused, while Afghan nationals are also refused entry clearance on the Skilled Worker route. The Home Office introduced the measure after a sharp rise in asylum claims by people who had originally entered through lawful visa routes. The policy addresses a real problem. In the year ending September 2025, 38 per cent of asylum seekers had previously entered the United Kingdom on a visa or with other relevant documentation, and the Government identified particularly high ratios of subsequent asylum claims among several national cohorts. A State is entitled to respond when a legal route is being used in ways that undermine the coherence of the immigration system. Border control does not begin only at Dover or in the Channel; it also begins with the integrity of visa policy. Yet the present mechanism raises a second question: whether nationality should become the principal proxy for migration risk. The visa brake is deliberately categorical. It applies because of the passport held by the main applicant, not because of an individual assessment of that applicant’s personal circumstances, university, sponsor, professional history, finances, previous travel, family position or compliance record. That may produce administrative simplicity, but it can also turn group-level statistics into consequences for individuals who have done nothing to misuse the system. The paradigm “Integration or ReImmigration” points towards a different architecture. Migration control should be firm, but responsibility should remain individual. Where evidence shows that a route is generating abuse, the answer should not necessarily be to abandon scrutiny in favour of nationality-based exclusion. It may be more coherent to intensify checks, demand stronger proof of study or employment, monitor sponsors more effectively, use risk indicators transparently and act decisively against fraud. A system that distinguishes credible applicants from abusive ones is harder to administer than a blanket brake, but it is also more consistent with a rule-of-law approach. The same principle applies after admission. Entry, integration, settlement and return are different legal stages and should not be collapsed into one another. A person admitted as a student or worker should comply with the purpose of the route. If protection is later sought, the asylum claim must be assessed individually and without prejudice. If protection is refused and no other lawful basis for residence exists, return should be effective. If a person remains lawfully for the long term, integration should become progressively more relevant through language, economic autonomy, respect for the law, social participation and stable ties to British society. Britain therefore needs more than a mechanism for reducing visa numbers. It needs a system capable of identifying risk before entry, deciding protection claims quickly, enforcing negative decisions and rewarding genuine integration when lawful residence becomes long-term. The objective should not be fewer migrants as an end in itself, but a migration system in which lawful admission, individual responsibility and enforceable outcomes are aligned. That is how confidence in immigration control is rebuilt. The visa brake may be understandable as an emergency instrument. It should not become the model for the future. ReImmigrazione offers a different proposition: control without collective suspicion, integration without automatic permanence, and return without abandoning due process. For Britain, the real test is whether it can move from broad restrictions towards a system that is simultaneously more selective, more individualised and more enforceable. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
- Singapore, otto lavori si aprono a nove Paesi: la carenza di manodopera non cancella i limitiDal 1° settembre 2026 Singapore consente alle imprese di assumere lavoratori con Work Permit provenienti da nove Paesi “non tradizionali” in otto ulteriori occupazioni. L’estensione riguarda assistenti di volo, babysitter e addetti alla prima infanzia, educatori, assistenti degli insegnanti, macellai e pescivendoli, addetti ai chioschi alimentari, aiuti cucina e camerieri. La misura, annunciata a marzo, è ora operativa e compare nell’elenco aggiornato dal Ministero del Lavoro di Singapore. Il fatto è rilevante perché Singapore non presenta l’ingresso di lavoratori stranieri come un’apertura generale. Lo utilizza invece come una valvola selettiva nei settori in cui è difficile reperire personale locale: ristorazione, servizi sociali e trasporto aereo. La contraddizione è evidente e concreta: un’economia che difende con rigore la composizione del proprio mercato del lavoro riconosce, nello stesso tempo, che alcuni servizi essenziali non funzionano senza nuova manodopera dall’estero. Il quadro istituzionale è quello della Non-Traditional Sources Occupation List. Le aziende dei servizi e della manifattura possono così assumere, per le mansioni autorizzate, cittadini di Bangladesh, Bhutan, Cambogia, India, Laos, Myanmar, Filippine, Sri Lanka e Thailandia. Non si tratta però di un permesso aperto: il lavoratore può svolgere soltanto l’occupazione indicata nel titolo e l’impresa deve possedere le licenze richieste per il settore interessato. Restano inoltre due limiti misurabili. I titolari di Work Permit assunti attraverso questa lista non possono superare l’8% dell’organico dell’impresa e devono ricevere una retribuzione mensile fissa di almeno 2.000 dollari di Singapore. Il sistema, descritto anche nella comunicazione ufficiale del 3 marzo, prova quindi a evitare che la carenza di personale diventi una giustificazione per comprimere senza limiti salari e occupazione locale. La scelta conta anche per la qualità dell’immigrazione lavorativa. Singapore non apre categorie astratte, ma individua mansioni, Paesi di reclutamento, soglie salariali, quote e datori autorizzati. Come ha ricostruito la testata locale Channel NewsAsia, l’allargamento risponde a carenze precise. È un modello amministrativamente esigente, che collega l’ingresso a un fabbisogno verificabile anziché a una previsione generica. Il risultato, tuttavia, non può essere giudicato dal numero dei permessi rilasciati. Bisognerà verificare quanti posti restino effettivamente scoperti, se la soglia salariale venga rispettata, quanto durino i rapporti di lavoro e se i controlli impediscano l’impiego in mansioni diverse da quelle autorizzate. Una politica selettiva funziona soltanto se la selezione continua dopo l’ingresso, attraverso ispezioni, tracciabilità del datore e tutela del lavoratore dalla dipendenza eccessiva da un unico impiego. Resta poi il nodo della permanenza. Il Work Permit risponde alla domanda immediata dell’economia, ma non costruisce automaticamente una prospettiva stabile per chi lavora per anni in servizi strutturali, acquisisce esperienza e diventa parte del funzionamento quotidiano del Paese. Se il bisogno è davvero temporaneo, deve esistere un ritorno ordinato alla fine del rapporto; se diventa permanente, il sistema deve poter distinguere chi ha sviluppato competenze e radicamento da chi conserva soltanto un titolo legato al datore. Singapore offre così una lezione meno semplice della contrapposizione tra frontiere aperte e chiuse. Ammette che il lavoro straniero è necessario, ma rifiuta di trasformare la necessità in assenza di regole. Il banco di prova sarà dimostrare che quote, salari e vincoli professionali proteggano davvero sia il mercato locale sia chi viene chiamato a colmarne le carenze: governare l’immigrazione comincia dalla selezione, ma si misura nei risultati. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Thailandia, il visto non serve ma il soggiorno si dimezza: dal 15 settembre il turismo torna a 30 giorniLa Thailandia ha trasformato in diritto vigente una stretta annunciata da mesi. Con quattro provvedimenti pubblicati il 31 agosto 2026 nella Gazzetta Reale, Bangkok ha abrogato il regime eccezionale che consentiva fino a 60 giorni senza visto ai cittadini di 93 Paesi e territori. Le nuove regole entreranno in vigore il 15 settembre 2026: per i cittadini di 60 Paesi e territori, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, India e Giappone, il soggiorno turistico senza visto sarà limitato a 30 giorni. La contraddizione è evidente. La Thailandia dipende in misura rilevante dal turismo internazionale, ma considera ormai il soggiorno lungo senza visto anche una possibile porta laterale per attività lavorative, economiche o illegali. Il Governo presenta quindi la riforma come un equilibrio fra facilitazione dei viaggi, sicurezza, reciprocità e contrasto all’abuso dei privilegi d’ingresso. La frontiera resta aperta al turista, ma cessa di offrire automaticamente due mesi di permanenza. Il quadro giuridico è ora definito. La comunicazione ufficiale del Dipartimento governativo per le pubbliche relazioni aveva precisato che i provvedimenti sarebbero diventati efficaci quindici giorni dopo la pubblicazione. La Gazzetta Reale del 31 agosto ha fatto decorrere quel termine. Il vecchio schema dei 60 giorni scompare; Mauritius e Seychelles ottengono un’esenzione di 15 giorni, mentre il visto all’arrivo resta per Azerbaijan, Belarus e Serbia. La disciplina finale è però meno semplice di uno slogan restrittivo. Restano in vigore gli accordi bilaterali separati, che riconoscono durate diverse ad alcuni Stati, anche fino a 90 giorni. Inoltre, chi entrerà prima del 15 settembre conserverà il periodo autorizzato secondo la normativa precedente. Non vi è quindi una riduzione retroattiva dei soggiorni già concessi, ma un cambiamento delle condizioni applicabili ai nuovi ingressi. Un altro elemento riguarda le frontiere terrestri. Il nuovo regime reintroduce, in via generale, il limite di due ingressi senza visto per anno solare attraverso i valichi di terra, con eccezioni per Brunei, Indonesia, Malaysia e Singapore. Per chi desidera restare oltre i primi trenta giorni rimane possibile chiedere una proroga fino a ulteriori trenta giorni, ma l’estensione non è automatica: dipende dalla valutazione dell’autorità d’immigrazione. Perché questa riforma conta? Il regime del 2024 non riguardava soltanto il turismo in senso stretto, ma consentiva anche determinate attività lavorative di breve durata e impegni d’affari. La nuova esenzione è invece formulata espressamente per finalità turistiche. La differenza non è nominale: l’ingresso agevolato non può essere trasformato in una forma impropria di soggiorno lavorativo o di permanenza prolungata. Chi vuole lavorare, studiare, investire o risiedere deve utilizzare il canale giuridico corrispondente. Il risultato della stretta non potrà essere misurato soltanto dal numero di ingressi negati o di soggiorni ridotti. Dovrà essere verificato se diminuiranno gli abusi, il lavoro irregolare e le permanenze oltre termine senza produrre un danno sproporzionato al turismo regolare. La cronaca locale del Bangkok Post e la ricostruzione normativa di VisasNews mostrano che la vera novità non è l’annuncio politico, ma la certezza della data e delle categorie interessate. La scelta thailandese fissa dunque un confine concettuale prima ancora che temporale: facilitare l’ingresso non significa rinunciare a qualificare la permanenza. Un sistema serio distingue il visitatore da chi intende stabilirsi e accompagna il controllo con percorsi legali leggibili. Dimezzare il soggiorno turistico può chiudere una zona grigia; funzionerà soltanto se, accanto alla regola, resteranno accessibili e coerenti le vie regolari per lavoro, studio, investimento e residenza. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Kuwait, finisce la proroga automatica dei visti: l’emergenza proteggeva il soggiorno, ora torna la scadenzaDal 1° settembre 2026 il Kuwait ha cessato la proroga automatica di tutte le tipologie di visto di visita per le persone presenti nel Paese e ha ripristinato le ordinarie durate legali dei permessi di assenza per i residenti che si trovano all’estero. Non è un annuncio programmatico: da oggi tornano a operare le scadenze, le procedure e i controlli previsti dal sistema ordinario di ingresso e soggiorno, come stabilito dal Ministero dell’Interno kuwaitiano. La misura eccezionale era nata durante la crisi regionale seguita allo scontro tra Stati Uniti e Iran, quando attacchi e chiusure dello spazio aereo avevano impedito o reso incerti numerosi viaggi. Il Kuwait aveva allora riconosciuto un mese aggiuntivo ai visti di visita scaduti o in scadenza e un permesso di assenza supplementare di tre mesi ai residenti bloccati fuori dal Paese, con elaborazione automatica e senza pagamento di tasse o sanzioni. La ricostruzione è confermata dall’avviso di EY sulla decisione iniziale del Ministero. La tensione giuridica è chiara. Durante l’emergenza, applicare rigidamente una scadenza avrebbe trasformato l’impossibilità di viaggiare in una violazione amministrativa; con il ritorno alla normalità, mantenere indefinitamente la deroga avrebbe invece svuotato di significato la durata dei titoli. La protezione temporanea era giustificata dall’impedimento oggettivo, non destinata a diventare un nuovo regime permanente. Il passaggio alle regole ordinarie richiede però una precisazione essenziale: il 1° settembre non rappresenta una data unica entro la quale tutti i residenti all’estero devono rientrare. Il comunicato del Ministero, ripreso dalla testata kuwaitiana Al‑Wifaq, mantiene il periodo aggiuntivo per chi ha lasciato il Kuwait entro il 31 agosto. La scadenza individuale deve essere verificata sul certificato di residenza disponibile nell’applicazione pubblica Sahel, indicata come riferimento ufficiale. Per i visitatori presenti in Kuwait, invece, cessa l’estensione generalizzata e tornano le durate previste per la specifica categoria di visto. Per i residenti all’estero torna a contare il limite di assenza associato al proprio titolo, mentre l’autorizzazione supplementare già maturata continua a produrre effetti nei casi indicati. Khaleej Times ricorda che il permesso di assenza consente normalmente agli stranieri residenti di rimanere fuori dal Paese oltre il periodo ordinario senza perdere la residenza. Perché conta? Nei sistemi del Golfo la regolarità della presenza straniera dipende strettamente dalla continuità del titolo, dal rapporto tra ingresso e residenza e dal rispetto delle scadenze amministrative. Una proroga automatica può evitare che migliaia di situazioni diventino irregolari per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato; la sua cessazione, però, rende decisivi la qualità dell’informazione pubblica, l’accessibilità degli strumenti digitali e la corretta determinazione della data applicabile a ciascuno. Al momento non risultano pubblicati dati complessivi sul numero di visitatori e residenti interessati, né sugli esiti prodotti dalle deroghe. La valutazione della misura non può quindi fermarsi all’annuncio della normalizzazione. Occorrerà verificare quante persone abbiano potuto conservare legalmente il soggiorno durante la crisi, quante siano rientrate e quante rischino ora sanzioni o perdita del titolo per errori nella lettura delle scadenze. Una procedura automatica è efficace soltanto se rimane comprensibile quando l’automatismo finisce. Il caso kuwaitiano mostra una distinzione utile anche per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la permanenza può essere condizionata al rispetto delle regole, ma lo Stato deve separare l’inadempimento volontario dall’impossibilità causata da guerra, chiusure aeree o forza maggiore. Sospendere temporaneamente le conseguenze è buona amministrazione; ripristinarle quando l’impedimento cessa è governo del soggiorno. La regola conserva autorevolezza proprio quando sa essere eccezionalmente flessibile e poi torna applicabile con date individuali, informazioni certe e responsabilità verificabili. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Italia-Spagna, 180.000 controlli e 31 ingressi negati: la proroga di Schengen deve provare la necessitàDal 1° al 16 settembre 2026 l’Italia continuerà a controllare i passeggeri in arrivo dalla Spagna attraverso i collegamenti aerei e marittimi. La misura, introdotta il 1° agosto dopo l’ingresso massiccio di migranti a Ceuta, è stata prorogata per altri quindici giorni; Madrid ha risposto mantenendo per lo stesso periodo i controlli sui viaggiatori provenienti dall’Italia. La nuova durata risulta dalla notifica pubblicata dalla Commissione europea ed è stata confermata il 31 agosto dai due governi. La contraddizione è evidente: due Stati Schengen si controllano reciprocamente per una crisi nata alla frontiera esterna spagnola in Nord Africa. Roma richiama il rischio di movimenti secondari da Ceuta e la persistenza delle condizioni di sicurezza che avevano giustificato il primo intervento. Madrid replica che i migranti entrati nell’enclave non hanno raggiunto la penisola e considera la misura italiana priva di un collegamento concreto con i flussi effettivi. L’eccezione alla libera circolazione diventa così anche uno strumento di pressione politica tra partner europei. I risultati disponibili consentono però una prima verifica. Secondo i dati riferiti dal Ministero dell’Interno italiano e ricostruiti da El País, in un mese l’Italia ha identificato direttamente circa 180.000 persone, verificato quasi mezzo milione di viaggiatori attraverso le liste dei passeggeri, negato l’ingresso a 31 persone e disposto tre arresti. Sul versante opposto, la Spagna ha controllato 1.066 voli e 12.337 viaggiatori di Paesi terzi provenienti dall’Italia, impiegando circa 1.800 funzionari. Il quadro giuridico non vieta questi controlli, ma li sottopone a condizioni rigorose. Il Codice frontiere Schengen consente a uno Stato di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne in presenza di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. La stessa Commissione europea ricorda che deve trattarsi di una misura di ultima istanza, limitata allo stretto necessario per durata e ambito e rispettosa dei principi di necessità e proporzionalità. La proroga, quindi, non può essere giustificata soltanto ripetendo l’allarme iniziale. Occorre dimostrare che il rischio sia ancora attuale e che strumenti meno invasivi non siano sufficienti. ANSA riferisce che la Commissione sta valutando proprio la motivazione e la proporzionalità della scelta italiana. Il controllo resta una prerogativa nazionale, ma il suo esercizio è inserito in un sistema europeo di notifica, monitoraggio e responsabilità. I numeri non dimostrano automaticamente che l’operazione sia inutile: un controllo di frontiera può produrre prevenzione, acquisire informazioni e accertare posizioni diverse dal semplice rifiuto d’ingresso. Ma 31 ingressi negati su 180.000 identificazioni impongono di distinguere il risultato operativo dalla forza simbolica della misura. Più l’incidenza degli esiti è contenuta, più precisa deve essere la spiegazione pubblica del rischio che giustifica il costo amministrativo e la compressione della libera circolazione. Per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il punto non è scegliere tra frontiere senza controlli e controlli senza fine. Identificare chi entra, verificare il titolo di soggiorno e impedire movimenti irregolari sono funzioni legittime dello Stato. Ma la gestione della permanenza e, quando ne ricorrono i presupposti, del ritorno richiede decisioni individuali, cooperazione tra autorità e capacità esecutiva: un controllo tra due Paesi membri non sostituisce né l’integrazione di chi può restare né il rimpatrio di chi non ha titolo. La proroga italo-spagnola conta perché mette alla prova la regola più delicata di Schengen: la frontiera interna può tornare, ma non deve diventare ordinaria per inerzia. La sicurezza non perde credibilità quando viene misurata; la perde quando l’eccezione sopravvive più a lungo delle prove che la sostengono. Governare l’immigrazione significa anche sapere quando controllare e quando restituire ai cittadini la libertà che il controllo ha temporaneamente limitato. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Costa Rica, 10.480 persone possono uscire dal limbo dell’asilo: la regolarizzazione comincia dal radicamentoDal 1° settembre 2026 la Costa Rica riceve le domande per la nuova Categoría Especial Temporal Complementaria, una via di soggiorno destinata ai cittadini di Nicaragua, Venezuela, Cuba e Colombia rimasti per anni sospesi tra una richiesta di asilo non decisa e un diniego che non si è tradotto in un ritorno. La Direzione generale della migrazione accetterà le istanze, esclusivamente su appuntamento, fino al 1° settembre 2027. La platea non coincide con tutti gli stranieri irregolari. Possono accedere coloro che hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato tra il 1° giugno 2014 e il 7 maggio 2026, la cui domanda sia ancora pendente, sia stata dichiarata manifestamente infondata oppure sia stata definitivamente respinta. Devono inoltre aver vissuto continuativamente nel Paese dalla presentazione dell’istanza, non possedere un’altra categoria migratoria e non poter utilizzare una via ordinaria di regolarizzazione. La permanenza pregressa diventa così un requisito da dimostrare, non un semplice effetto del tempo trascorso. Chi supera l’esame ottiene un titolo di due anni, rinnovabile per periodi uguali, e può lavorare legalmente sia come dipendente sia in proprio. La procedura richiede prova dell’identità, certificazione di nascita, precedenti penali, rilievi delle impronte e documenti di radicamento. Come riferisce il quotidiano costaricano La Nación, possono valere l’iscrizione a scuola, la frequenza scolastica dei figli, le cure ricevute nel sistema sanitario pubblico o altri rapporti documentati con le istituzioni. Non è quindi una sanatoria indiscriminata. Sono esclusi coloro che costituiscono una minaccia per la sicurezza o l’ordine pubblico e chi ha riportato condanne per reati dolosi negli ultimi dieci anni; sono previsti controlli nelle banche dati nazionali e internazionali. Dopo l’accoglimento occorre inoltre completare la documentazione entro tre mesi e dimostrare l’iscrizione alla Caja Costarricense de Seguro Social. Il titolo offre lavoro e stabilità, ma collega la permanenza a identità verificabile, rispetto delle regole e partecipazione al sistema sociale. La contraddizione emerge dai numeri. Secondo la stima comunicata dalla stessa amministrazione e riportata da El País América, i potenziali beneficiari sono circa 10.480, mentre all’inizio del 2026 le domande di asilo in attesa di risposta erano circa 318.000. La nuova categoria riconosce dunque un fatto istituzionale: una parte dell’irregolarità non nasce dall’elusione dei controlli, ma dall’incapacità dello Stato di decidere entro tempi ragionevoli. Trasformare quel ritardo in un percorso regolare è più serio che lasciare migliaia di persone in una zona grigia, disponibili al lavoro informale e prive di una prospettiva giuridica. Ma la categoria complementare costaricana non equivale allo status di rifugiato e non risolve l’intero arretrato. Inoltre, come osservano le cronache locali, ottenere certificati dal Paese di origine può risultare difficile proprio per chi sostiene di essere perseguitato, mentre ogni familiare deve presentare una domanda autonoma. Una procedura selettiva è legittima; deve però evitare che il requisito documentale renda impossibile provare una condizione reale. Il collegamento con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce qui in modo naturale. La Costa Rica non presume l’integrazione e non ordina un ritorno soltanto perché il fascicolo è stato respinto: verifica continuità della presenza, rapporti con scuola e sanità, possibilità di lavoro, identità e condotta. Chi soddisfa questi criteri può uscire dall’incertezza; chi rappresenta un pericolo o non possiede i requisiti resta sottoposto alle procedure di diniego, espulsione o ritorno previste dalla legge. I risultati dovranno essere misurati sul numero delle domande effettivamente presentate e accolte, sull’emersione del lavoro, sull’iscrizione alla sicurezza sociale, sulla riduzione dell’arretrato e sulla capacità di definire la posizione di chi resta escluso. La Costa Rica prova a convertire il tempo perduto dall’amministrazione in una valutazione individuale del radicamento. Se funzionerà, non avrà semplicemente regolarizzato 10.480 persone: avrà dimostrato che tra l’attesa indefinita e l’espulsione proclamata esiste una terza via, fondata su criteri verificabili e decisioni finalmente eseguibili. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Anche l’AfD apre all’immigrazione: lavoro, lingua e integrazione diventano criteri per restareUna delle indicazioni più interessanti sul futuro delle politiche migratorie europee arriva, paradossalmente, da una forza politica che ha costruito una parte considerevole della propria identità sulla critica dell’immigrazione. In Germania, Leif-Erik Holm, leader dell’AfD nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ha aperto esplicitamente alla possibilità di un’immigrazione lavorativa straniera mirata e selettiva. Secondo quanto riportato il 31 agosto 2026 da DIE ZEIT, sulla base di un lancio dpa, Holm ha sostenuto la necessità di consentire l’ingresso di lavoratori stranieri quando essi rispondano a precise esigenze del mercato del lavoro tedesco, richiamando in particolare la conoscenza della lingua e la destinazione verso settori nei quali esiste una concreta carenza di manodopera. La dichiarazione merita attenzione non tanto perché rappresenti una conversione dell’AfD a una politica migratoria aperta – interpretazione che sarebbe evidentemente eccessiva – quanto perché mostra quanto stia cambiando la stessa struttura del dibattito europeo sull’immigrazione. Il punto centrale non sembra più essere semplicemente stabilire se essere favorevoli o contrari all’immigrazione. Una simile contrapposizione, che per molti anni ha dominato il confronto politico europeo, appare progressivamente insufficiente. La questione diventa piuttosto stabilire quale immigrazione ammettere, secondo quali criteri, con quali condizioni di permanenza e quale rapporto debba esistere tra ingresso, lavoro, conoscenza linguistica e integrazione. È significativo che questa impostazione emerga proprio nell’AfD. Holm non rinuncia infatti alla linea fortemente restrittiva del partito nei confronti dell’immigrazione irregolare e dei rimpatri. Al contrario, le due posizioni vengono presentate come complementari: maggiore fermezza nei confronti di chi non possiede le condizioni per soggiornare legalmente e, contemporaneamente, disponibilità verso un’immigrazione qualificata, controllata e funzionale alle necessità economiche della Germania. È una distinzione destinata probabilmente ad assumere un peso crescente nel dibattito europeo. L’Europa deve infatti confrontarsi contemporaneamente con almeno due esigenze che non possono essere affrontate separatamente. Da un lato vi è la necessità di recuperare effettività nella gestione dell’immigrazione irregolare, delle procedure di rimpatrio e dell’esecuzione delle decisioni amministrative. Dall’altro vi sono sistemi economici e demografici che, in numerosi settori, continuano ad avere bisogno di lavoratori provenienti dall’estero. Considerare queste due esigenze incompatibili significa continuare a ragionare secondo categorie politiche ormai insufficienti. Una politica migratoria può essere rigorosa sul controllo delle frontiere e sull’esecuzione dei rimpatri e, nello stesso tempo, organizzare canali di ingresso legale per le persone che possano effettivamente inserirsi nel tessuto economico e sociale. Anzi, proprio la capacità di distinguere queste situazioni potrebbe costituire uno degli elementi fondamentali di una politica migratoria credibile. Ma la dichiarazione di Holm contiene un elemento ancora più interessante: il riferimento alla lingua tedesca. La conoscenza linguistica non viene considerata semplicemente come una competenza accessoria del lavoratore straniero. Diventa uno dei criteri attraverso i quali valutare la sua capacità di inserirsi nella società di destinazione. Il lavoro, quindi, non esaurisce il problema dell’immigrazione. L’immigrato non è soltanto forza lavoro: è una persona destinata, almeno potenzialmente, a vivere stabilmente all’interno di una comunità nazionale. Ed è precisamente in questo passaggio che il tema dell’integrazione torna inevitabilmente al centro. Per troppo tempo una parte del dibattito europeo ha oscillato fra due estremi: considerare l’immigrazione quasi esclusivamente come una questione umanitaria oppure affrontarla prevalentemente come problema di ordine pubblico e controllo delle frontiere. Entrambe le prospettive colgono aspetti reali, ma nessuna delle due è sufficiente a governare un fenomeno strutturale. Tra l’ingresso e il rimpatrio esiste infatti uno spazio decisivo: la permanenza. È in quello spazio che occorre verificare se una persona lavora, conosce progressivamente la lingua, rispetta l’ordinamento, partecipa alla vita economica e sociale e costruisce un rapporto effettivo con la comunità nella quale ha scelto di vivere. È qui che il paradigma dell’“Integrazione o ReImmigrazione” propone di spostare il baricentro della politica migratoria. L’integrazione non può continuare a essere considerata una formula generica, affidata esclusivamente alla spontaneità dei percorsi individuali o misurata soltanto attraverso il trascorrere del tempo. Deve diventare un percorso riconoscibile, verificabile e progressivo, collegato alla permanenza dello straniero e accompagnato da strumenti che consentano di misurarne concretamente l’evoluzione. La stessa conoscenza della lingua, richiamata da Holm come elemento rilevante per l’immigrazione lavorativa, rappresenta soltanto una delle dimensioni possibili. Accanto ad essa devono essere considerate la stabilità lavorativa, la formazione, il rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento, le relazioni sociali, la partecipazione alla comunità e la capacità di costruire nel tempo un’autonomia reale. Questo non significa trasformare l’integrazione in uno strumento punitivo. Significa, al contrario, attribuirle finalmente un valore giuridico e politico concreto. Chi costruisce un percorso effettivo di integrazione deve poter vedere riconosciuto quel percorso anche nelle decisioni che riguardano la propria permanenza. Parallelamente, lo Stato deve tornare ad avere la capacità di distinguere tra chi possiede i presupposti per consolidare la propria presenza e chi, non avendo titolo per rimanere, deve essere effettivamente accompagnato verso il rimpatrio. La dichiarazione proveniente dal Meclemburgo-Pomerania Anteriore è dunque interessante proprio perché dimostra quanto questa distinzione stia progressivamente superando i tradizionali confini politici. Quando persino una forza come l’AfD riconosce che un’immigrazione lavorativa straniera può essere necessaria, purché selezionata, linguisticamente preparata e collegata alle esigenze della società di destinazione, significa che il vero confronto europeo dei prossimi anni potrebbe non essere più semplicemente tra apertura e chiusura. Il confronto sarà sempre più tra immigrazione governata e immigrazione subita. E governare l’immigrazione significa avere il coraggio di tenere insieme ciò che per troppo tempo è stato separato: selezione degli ingressi, legalità della permanenza, lavoro, lingua, integrazione e, quando vengono meno i presupposti per restare, effettività del ritorno. È su questa capacità di distinguere che si misurerà la credibilità delle future politiche migratorie europee. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Svezia, una pena oltre la multa può portare all’espulsione: la sentenza non è ancora il rimpatrioDal 1° settembre 2026 la Svezia applica una disciplina molto più severa dell’espulsione conseguente a reato. Secondo la decisione del Riksdag, diventa regola generale che una condanna a una sanzione più grave della sola pena pecuniaria possa condurre all’allontanamento dello straniero. Non si tratta di un automatismo assoluto, ma di un netto spostamento dell’equilibrio: l’espulsione entra stabilmente nel processo penale anche per fatti che prima non raggiungevano la soglia richiesta. Fino a ieri, ricorda la televisione pubblica SVT, occorreva in via ordinaria una pena detentiva di almeno sei mesi oppure un rischio di recidiva. Il Governo stima che le espulsioni disposte per reato possano passare da circa 500 a circa 3.000 l’anno. È una previsione, non ancora un risultato: la moltiplicazione delle sentenze non dimostra da sola né l’aumento dei rimpatri effettivi né la riduzione della criminalità. La riforma interviene su più passaggi. I pubblici ministeri devono chiedere l’espulsione nei casi previsti; nella valutazione giudiziaria acquistano maggior peso gravità e natura del reato; viene eliminata la speciale protezione finora riconosciuta a chi era arrivato in Svezia prima dei quindici anni; i divieti di reingresso si allungano e, per i reati più gravi, possono non avere scadenza. La stampa locale segnala inoltre che il giudice penale non deve più rinunciare all’espulsione perché, al momento della condanna, l’esecuzione appare difficilmente praticabile. Qui emerge la contraddizione più importante. La legge separa la decisione dall’esecuzione: il tribunale stabilisce se vi siano i presupposti per espellere, mentre gli eventuali impedimenti al rimpatrio vengono esaminati dopo l’espiazione della pena dal Migrationsverket e dalla giustizia amministrativa. Un Paese di origine può non collaborare, l’identità può non essere documentata oppure il ritorno può esporre la persona a un rischio vietato dal diritto internazionale. La sentenza, dunque, crea il titolo per l’allontanamento; non crea automaticamente il volo, il documento consolare o la destinazione legalmente accessibile. Nemmeno le garanzie internazionali scompaiono. La proposta governativa approvata mantiene per i rifugiati condizioni qualificate: l’espulsione per reato richiede, in sostanza, un fatto eccezionalmente grave e un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in coerenza con il diritto dell’Unione e la Convenzione di Ginevra. Restano inoltre gli ostacoli assoluti all’esecuzione. Rinviare il controllo alla fase esecutiva non significa cancellarlo. La riforma conta perché rende esplicita una scelta politica: la commissione di un reato grave o comunque punito oltre la multa può interrompere il rapporto di permanenza con chi non è cittadino. Il collegamento con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce qui dai fatti, ma richiede precisione. L’integrazione non può essere dichiarata riuscita ignorando condotte criminali accertate; nello stesso tempo, il ritorno non può essere ridotto a una conseguenza simbolica, pronunciata senza una destinazione lecita e senza una valutazione individuale. I risultati andranno quindi misurati su almeno tre livelli: quante espulsioni saranno ordinate, quante saranno realmente eseguite e quale effetto produrranno sulla recidiva e sulla sicurezza. Se crescerà soltanto il primo numero, la Svezia avrà ampliato il divario tra diritto scritto e capacità amministrativa. Se invece decisione, cooperazione consolare, tutela delle vittime e rispetto del non-refoulement procederanno insieme, la riforma potrà essere valutata come una politica pubblica e non come un semplice messaggio elettorale. Una pena può chiudere il percorso di permanenza; solo uno Stato capace può trasformare quella conclusione in un ritorno legittimo ed effettivo. La nuova legge svedese alza la soglia della responsabilità richiesta agli stranieri. Dal 1° settembre, però, alza anche la soglia della responsabilità delle istituzioni chiamate a eseguirla. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Oltre le porte aperte e le espulsioni collettive: una terza via per governare l’immigrazione

Il confronto politico sull’immigrazione continua a oscillare tra due estremi. Da una parte, la pretesa che l’accoglienza possa essere separata da qualsiasi verifica successiva; dall’altra, l’idea che il problema possa essere risolto attraverso allontanamenti indiscriminati o criteri fondati sull’appartenenza.
Entrambe le impostazioni rinunciano a governare davvero il fenomeno. La prima trascura i doveri connessi alla permanenza; la seconda cancella le storie individuali e si espone a evidenti contrasti con i principi costituzionali ed europei.
“Integrazione o ReImmigrazione” propone una terza via: ingressi regolati, percorsi di integrazione effettivi, controlli periodici e decisioni individuali quando il percorso fallisce. Chi si integra deve essere riconosciuto e messo nelle condizioni di partecipare pienamente alla società. Chi rifiuta stabilmente le regole fondamentali della convivenza non può pretendere che il proprio soggiorno sia sottratto a ogni valutazione.
Governare l’immigrazione significa distinguere, verificare e decidere. È questo il confronto che sarà sviluppato nella conferenza del 10 ottobre a Padova.
ReImmigrazione – Quale futuro per l’identità europea?
Sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00
Via Piovese 140, Padova
Con Lamberto Rimondini e Avv. Fabio Loscerbo
Prenotazioni: 349 7780167 – info@levibrazionidelsapere.it
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Nel centro di trattenimento di Sintiki, nella regione greca di Serres, si trovano tra 300 e 500 cittadini stranieri, in prevalenza egiziani, la cui domanda di asilo è stata respinta e che sono destinatari di un ordine di allontanamento. Il rimpatrio, però, non viene eseguito: secondo l’inchiesta pubblicata il 2 settembre 2026 da Kathimerini, gli…
New York, oltre 2.100 arresti ICE: la sicurezza è il bersaglio, l’irregolarità è il criterio
Tra il 27 luglio e il 29 agosto 2026, l’Immigration and Customs Enforcement ha arrestato 2.197 cittadini stranieri nello Stato di New York nell’ambito dell’operazione “Rotten Apple”. Il Dipartimento per la Sicurezza interna ha presentato il risultato il 1° settembre come una vasta azione contro persone irregolari con precedenti per omicidio, stupro, sequestro, traffico di…
Malesia, il visto multiplo si restringe a 31 nazionalità: quattro finalità, ma manca ancora la lista
Dal 1° settembre 2026 la Malesia non rende più disponibile il Multiple Entry Visa a tutte le nazionalità. Secondo l’avviso pubblicato il 2 settembre dal Dipartimento dell’Immigrazione, il MEV è ora limitato ai cittadini di 31 Paesi e a quattro finalità: viaggi “fly & cruise”, affari, cure mediche e turismo matrimoniale. Il dato più rilevante…
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- Londra libera le carceri espellendo i detenuti stranieri: una scelta di buon senso che l’Europa ha dimenticato
- Stati Uniti, oltre 100 espulsi verso otto Paesi africani: il Paese terzo diventa la destinazionePiù di cento persone espulse dagli Stati Uniti in dieci giorni, tre voli dell’Immigration and Customs Enforcement e otto destinazioni africane: Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Eswatini, Liberia, Ruanda e Sierra Leone. Il dato emerge da documenti governativi interni ottenuti da CBS News, nell’inchiesta aggiornata il 30 agosto 2026. Nessuno dei destinatari, provenienti tra l’altro da Afghanistan, Cuba, Nicaragua, Iran, Nepal, Turchia e Venezuela, era cittadino del Paese africano nel quale è stato trasferito. Il fatto nuovo non è l’esistenza delle espulsioni verso Paesi terzi, già sperimentate da Washington, ma la loro trasformazione da casi isolati a strumento operativo su più rotte. Secondo i documenti esaminati dall’emittente, molti espulsi non avevano precedenti penali diversi dalle violazioni della disciplina sull’ingresso o sul soggiorno. La giustificazione dell’allontanamento e quella della destinazione, dunque, diventano due questioni separate: un ordine di rimozione può essere eseguibile, ma resta da spiegare perché debba concludersi in uno Stato con il quale la persona non ha cittadinanza, storia o legami. La legge statunitense contempla questa possibilità. La sequenza prevista dalla sezione 241 dell’Immigration and Nationality Act, codificata in 8 U.S.C. § 1231(b)(2), consente di individuare Paesi alternativi quando la destinazione principale non è praticabile. Anche la protezione denominata withholding of removal impedisce il trasferimento verso il Paese nel quale è stato riconosciuto il rischio di persecuzione, ma non attribuisce automaticamente un diritto generale alla permanenza negli Stati Uniti e non esclude in assoluto una rimozione verso un altro Stato. Questo non rende irrilevanti il procedimento e la sicurezza della nuova destinazione. Nel 2025 una corte federale aveva imposto preavviso e possibilità effettiva di far valere il timore di persecuzioni o torture prima delle deportazioni verso Paesi terzi. La Corte Suprema, nel procedimento DHS v. D.V.D., ha sospeso quel provvedimento cautelare e poi chiarito che non poteva essere fatto rispettare attraverso un successivo ordine correttivo. È una decisione processuale che ha riaperto l’operatività dei trasferimenti; non equivale, da sola, a dichiarare sicura ogni destinazione o corretta ogni singola procedura. Il caso più netto è quello di un afghano di 24 anni trasferito a Bangui. Come ha verificato anche Associated Press, un giudice dell’immigrazione gli aveva riconosciuto protezione dal ritorno in Afghanistan per il rischio legato alla collaborazione dei fratelli con le forze sostenute dagli Stati Uniti; uno di loro, pilota addestrato dagli americani, era stato ucciso dai talebani. Washington non lo ha rimandato a Kabul: lo ha inviato nella Repubblica Centrafricana insieme ad afghani, iraniani, nepalesi e nicaraguensi. Qui emerge la contraddizione istituzionale. Il Dipartimento di Stato mantiene per la Repubblica Centrafricana il livello massimo di allerta, “Do not travel”, richiamando disordini, criminalità, sequestri, mine, terrorismo e servizi sanitari estremamente limitati. Un avviso destinato ai cittadini americani non coincide giuridicamente con la valutazione individuale richiesta in materia di non respingimento. Ma la distanza tra le due rappresentazioni resta evidente: lo stesso apparato federale che descrive il Paese come troppo pericoloso per i propri cittadini lo utilizza come luogo di consegna per stranieri privi di legami locali. L’enforcement migratorio non termina quando un aereo decolla. Se il ritorno nel Paese d’origine è escluso, il trasferimento verso uno Stato terzo deve almeno produrre una posizione giuridica conoscibile, condizioni di accoglienza o custodia verificabili e una prospettiva concreta: permanenza regolare, integrazione possibile oppure successivo rientro compatibile con la protezione dovuta. Senza questi elementi, l’espulsione chiude il fascicolo americano ma trasferisce altrove l’irregolarità, la dipendenza e il rischio. Gli Stati Uniti stanno dimostrando che la capacità materiale di eseguire una rimozione può essere ampliata con accordi internazionali. Il vero risultato, però, non si misura con il numero dei Paesi disposti a ricevere un volo. Si misura con ciò che accade dopo l’atterraggio. Una politica dei rimpatri è effettiva quando costruisce un esito legale e stabile; quando cambia soltanto continente al problema, resta soprattutto una politica di consegna. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- El arraigo español puede ser una tercera vía entre la regularización automática y la expulsión indiscrimina daEspaña ha convertido el arraigo en uno de los instrumentos más relevantes de su política migratoria. A 31 de marzo de 2026, 423.606 personas extranjeras tenían una autorización de residencia en vigor por esta vía, y durante 2025 se concedieron 221.802 autorizaciones. Ya no estamos, por tanto, ante una figura marginal o excepcional en sentido práctico, sino ante un mecanismo estructural para resolver situaciones de permanencia irregular vinculadas a relaciones sociales, familiares, laborales o formativas efectivamente desarrolladas en el país. El Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 1155/2024 reorganizó este sistema en cinco modalidades —segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo y familiar— y redujo, con carácter general, a dos años el periodo de permanencia exigido para varias de ellas. La lógica jurídica es significativa: el ordenamiento no mira únicamente al modo en que una persona entró en España, sino también a la posición real que ha construido después dentro de la sociedad. Trabajo, formación, vínculos familiares y relaciones sociales adquieren así un valor jurídico concreto. Este enfoque contiene una intuición que merece ser preservada. Una política migratoria seria no debería tratar de manera idéntica a quien acaba de entrar irregularmente, a quien ha perdido un permiso después de años de residencia y a quien puede acreditar vínculos estables con la comunidad. La responsabilidad individual exige precisamente distinguir. La permanencia debe depender de circunstancias personales verificables, no de categorías colectivas ni de automatismos ideológicos. Pero el arraigo presenta también un riesgo evidente. Si el transcurso del tiempo acaba convirtiéndose, por sí solo, en la principal puerta de acceso a la regularidad, la frontera entre permanencia irregular e integración efectiva se debilita. España no debería confundir presencia prolongada con integración. El tiempo es un dato, no un resultado. Para consolidar una situación de residencia deben adquirir relevancia elementos como la autonomía económica, el cumplimiento de las obligaciones legales, la estabilidad de los vínculos familiares y sociales, el esfuerzo formativo y, cuando resulte necesario, el aprendizaje lingüístico. La evolución normativa de 2026 apunta ya parcialmente en esa dirección. La reforma introducida por el Real Decreto 316/2026 permite, en determinados procedimientos de arraigo sociolaboral, trabajar provisionalmente mientras se tramita la solicitud y vincula la continuidad de algunas autorizaciones a la búsqueda activa de empleo. El sistema empieza así a valorar trayectorias y comportamientos posteriores a la concesión, no únicamente requisitos estáticos cumplidos en el momento inicial. Ese enfoque podría desarrollarse con mayor coherencia y transparencia. La otra parte del modelo debe ser igualmente clara. Cuando, tras una evaluación individual con todas las garantías, una persona no dispone de un título de residencia, no acredita un arraigo jurídicamente relevante y no concurre ninguna causa de protección, la decisión de retorno debe poder ejecutarse efectivamente. Un sistema que crea vías de permanencia para quienes demuestran vínculos reales pierde legitimidad si, al mismo tiempo, las decisiones definitivas de salida quedan sistemáticamente sin cumplimiento. España puede ofrecer a Europa una vía distinta tanto de las regularizaciones automáticas y periódicas como de las propuestas de expulsión colectiva. El arraigo, bien configurado, permite construir un modelo basado en control de fronteras, evaluación individual, integración verificable, seguridad jurídica y retorno efectivo cuando no existe fundamento para permanecer. Esa es precisamente la lógica de Integrazione o ReImmigrazione: no decidir por nacionalidades o por consignas, sino gobernar la inmigración persona por persona, con derechos, deberes y consecuencias jurídicas reales. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
- La radicalizzazione delle seconde generazioni dimostra perché controllare le frontiere non basta: l’Europa de ve iniziare a controllare anche l’integrazioneIl 26 agosto 2026, Analisi Difesa ha pubblicato un articolo di Giusy Calabrò, dal titolo «Migrazioni irregolari, radicalizzazione minorile e il rischio terrorismo», nel quale viene affrontato un fenomeno che, pur collocandosi naturalmente all’interno del dibattito sulla sicurezza, finisce inevitabilmente per porre una questione assai più ampia, perché la presenza di giovani radicalizzati appartenenti alle seconde generazioni o comunque cresciuti stabilmente nelle società europee costringe a interrogarsi non soltanto sulla capacità degli Stati di controllare le proprie frontiere, ma soprattutto sulla capacità delle società europee di trasformare una presenza prolungata sul territorio in una reale appartenenza politica, civile e costituzionale. Il tema assume un rilievo particolare in una fase storica nella quale l’Europa sembra avere finalmente abbandonato, almeno in parte, quella visione quasi esclusivamente emergenziale e assistenziale dell’immigrazione che per molti anni ha concentrato l’attenzione sull’accoglienza, sulla redistribuzione dei richiedenti asilo e sulla necessità economica di nuova manodopera straniera, riportando invece al centro del confronto pubblico il controllo degli ingressi, il contrasto all’immigrazione irregolare, l’effettività dei rimpatri e, più in generale, il diritto dello Stato di stabilire chi possa entrare, chi possa permanere e chi, non avendo titolo per rimanere, debba lasciare il territorio nazionale. Si tratta di un mutamento necessario, perché nessuna politica migratoria può essere realmente tale se rinuncia preliminarmente all’esercizio della sovranità sulle frontiere e alla distinzione tra immigrazione regolare e irregolare; tuttavia sarebbe altrettanto sbagliato immaginare che il ritorno del controllo statale sui confini possa, da solo, esaurire il problema migratorio, poiché una parte crescente delle difficoltà che oggi attraversano le società europee riguarda persone che quella frontiera l’hanno attraversata molti anni fa oppure, nel caso delle seconde generazioni, non l’hanno attraversata affatto. È proprio questo l’elemento che il fenomeno della radicalizzazione homegrown rende difficilmente eludibile. Naturalmente occorre evitare ogni indebita sovrapposizione tra immigrazione e terrorismo, poiché una simile equazione sarebbe priva di fondamento empirico e finirebbe per attribuire a intere comunità responsabilità che appartengono soltanto a singoli individui o a specifici ambienti ideologici; ma riconoscere questa necessaria distinzione non significa poter ignorare il problema opposto, vale a dire il fatto che esistano soggetti nati, cresciuti o comunque socializzati per anni nelle società europee che, nonostante la lunga permanenza sul territorio, sviluppano una radicale estraneità rispetto ai principi fondamentali della comunità politica nella quale vivono. Quando ciò accade, la questione non può più essere ridotta alla domanda su chi abbia attraversato la frontiera, perché per un ragazzo di seconda generazione quella frontiera è stata attraversata dai genitori molti anni prima, mentre lui è cresciuto frequentando scuole europee, vivendo nelle nostre città, utilizzando servizi pubblici, infrastrutture sociali e strumenti di comunicazione digitali pienamente inseriti nel nostro contesto; se, al termine di questo percorso, si sviluppa comunque un’identità radicalmente antagonista verso la società nella quale si è cresciuti, appare evidente che il problema non riguarda più soltanto il controllo dell’ingresso, ma ciò che è avvenuto — o non è avvenuto — durante il lungo periodo successivo. Ed è esattamente in questo spazio che dovrebbe collocarsi una nuova concezione dell’integrazione. Per troppo tempo l’integrazione è stata considerata come una conseguenza quasi spontanea della permanenza, quasi che la semplice presenza prolungata sul territorio, il lavoro, la frequentazione scolastica o il possesso di un titolo di soggiorno fossero sufficienti, con il passare degli anni, a produrre automaticamente appartenenza; ma l’esperienza dimostra che il tempo può misurare la durata della permanenza senza necessariamente misurare la profondità dell’inserimento sociale, culturale e politico, perché una persona può vivere per decenni all’interno di una società senza riconoscersi realmente nei suoi principi fondamentali, può conoscerne la lingua e continuare tuttavia a percepirne le istituzioni come estranee, può lavorare regolarmente e allo stesso tempo riconoscersi esclusivamente in una comunità religiosa, etnica o identitaria separata. È precisamente questa possibilità che impone un cambio di paradigma. L’integrazione non può più essere trattata come un semplice auspicio, una formula programmatica o un processo affidato quasi interamente alla spontaneità delle dinamiche sociali; deve diventare un principio giuridicamente rilevante e, soprattutto, un vero e proprio dovere, perché chi sceglie di stabilire in modo durevole il proprio centro di vita all’interno di una comunità nazionale non può essere considerato soltanto titolare di diritti nei confronti di quella comunità, ma deve assumere anche una responsabilità rispetto alla propria appartenenza. Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» muove esattamente da questa impostazione: la permanenza stabile sul territorio nazionale deve essere accompagnata da un dovere di integrazione che non ha nulla a che vedere con l’assimilazione forzata o con la cancellazione delle identità culturali, religiose o familiari di origine, ma che riguarda il riconoscimento di un nucleo di principi fondamentali senza i quali una società pluralista rischia di trasformarsi progressivamente in una somma di comunità parallele, reciprocamente estranee e unite soltanto dalla condivisione dello stesso spazio geografico. In una democrazia costituzionale, il pluralismo rappresenta certamente un valore, ma proprio perché è un valore esso presuppone un terreno comune all’interno del quale le differenze possano convivere: la dignità della persona, la libertà individuale, la parità tra uomo e donna, la libertà religiosa, il rifiuto della violenza, il rispetto delle istituzioni democratiche, l’autonomia delle scelte personali e la prevalenza dell’ordinamento statale rispetto a regole comunitarie o religiose incompatibili con i principi costituzionali. È su questo terreno comune che dovrebbe misurarsi il dovere di integrazione. Chi sceglie stabilmente di vivere in Italia dovrebbe essere chiamato non soltanto a rispettare formalmente la legge, requisito evidentemente minimo e comune a chiunque si trovi sul territorio dello Stato, ma a riconoscere quei principi che definiscono l’identità costituzionale della Repubblica e che rendono possibile la convivenza tra persone provenienti da tradizioni, culture e ordinamenti sociali profondamente differenti. È proprio per questa ragione che il dovere di integrazione dovrebbe trovare un riconoscimento espresso nella Costituzione italiana. Una simile proposta non rappresenterebbe una rottura con l’impianto costituzionale vigente, ma potrebbe invece essere letta come un suo sviluppo coerente, perché la Costituzione italiana già costruisce il rapporto tra individuo e comunità politica attraverso una relazione inscindibile tra diritti e doveri: l’articolo 2, infatti, mentre riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, richiede contemporaneamente l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, mostrando con chiarezza come l’appartenenza alla comunità non possa essere concepita esclusivamente come una posizione passiva di vantaggio nei confronti dello Stato. La presenza stabile di milioni di persone provenienti da esperienze culturali, religiose e sociali differenti rende oggi necessario interrogarsi su come quel principio possa essere declinato rispetto al fenomeno migratorio, evitando sia l’errore di trasformare la Costituzione in un regolamento amministrativo, sia quello opposto di continuare a considerare l’integrazione come una materia priva di una vera dimensione giuridica. Una norma costituzionale sul dovere di integrazione dovrebbe, per sua natura, limitarsi a fissare un principio generale, lasciando alla legge ordinaria la definizione degli strumenti concreti, degli indicatori e delle garanzie; il punto essenziale sarebbe affermare che chi sceglie di vivere stabilmente nella Repubblica è tenuto a integrarsi nella comunità nazionale nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, riconoscendo così che la permanenza prolungata non costituisce una condizione giuridicamente neutra, ma determina l’insorgere di una responsabilità nei confronti della società nella quale si è scelto di vivere. Soltanto successivamente il legislatore potrebbe individuare gli elementi attraverso i quali dare concretezza a questo principio: la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza essenziale dell’ordinamento, il rispetto dell’obbligo scolastico, l’accettazione della parità tra uomo e donna, il rispetto della libertà individuale, la partecipazione alla vita sociale e l’assenza di comportamenti incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento potrebbero costituire alcuni dei parametri utili, purché inseriti in un sistema proporzionato, garantito e sottratto a qualsiasi automatismo irragionevole. Il punto decisivo, tuttavia, viene prima di ogni possibile indicatore: occorre riconoscere che integrarsi non può più essere considerato facoltativo, perché una persona che vive stabilmente all’interno di una comunità nazionale, costruisce qui il proprio futuro, vi educa i propri figli e beneficia delle libertà e delle opportunità che quell’ordinamento garantisce non può mantenere indefinitamente un rapporto puramente esterno con la comunità politica nella quale vive, come se la permanenza fosse un fatto esclusivamente amministrativo, privo di qualsiasi implicazione sul piano dell’appartenenza e della responsabilità. Per molti anni il dibattito europeo sull’immigrazione ha sviluppato in modo estremamente approfondito la dimensione dei diritti dello straniero, e ciò era certamente necessario, perché la tutela della dignità, della vita familiare, della protezione internazionale, dell’accesso al lavoro e delle garanzie giurisdizionali costituisce parte integrante dello Stato di diritto; molto meno spazio, invece, è stato riservato alla domanda speculare, vale a dire che cosa possa legittimamente essere richiesto a chi decide di stabilirsi in maniera duratura all’interno di quella stessa comunità. Eppure una società politica non può essere costruita soltanto come somma di diritti individuali, perché ogni comunità stabile presuppone anche responsabilità condivise, limiti comuni e un nucleo di principi rispetto ai quali non può esistere una neutralità assoluta. La questione diventa particolarmente evidente quando si osservano le seconde generazioni: se dopo venti o trent’anni dalla prima immigrazione continuano a emergere fenomeni di segregazione sociale, estraneità identitaria, rifiuto dei principi costituzionali o, nei casi estremi, radicalizzazione, allora l’idea secondo la quale il tempo sarebbe sufficiente a produrre automaticamente integrazione deve essere radicalmente rimessa in discussione. Il fenomeno homegrown insegna esattamente questo: una persona può essere cresciuta all’interno della società europea senza necessariamente sviluppare un sentimento di appartenenza alla sua comunità politica, e quando il percorso arriva alla radicalizzazione gli strumenti dell’intelligence, della prevenzione antiterrorismo e del diritto penale diventano inevitabilmente necessari, ma intervengono quando il processo di estraneazione è ormai giunto a una fase avanzata. Una politica dell’integrazione dovrebbe invece collocarsi molto prima, nel momento in cui si definisce che cosa significa vivere stabilmente all’interno di una comunità nazionale e quali responsabilità derivino da questa scelta. È significativo che l’articolo pubblicato da Analisi Difesa sottolinei come la sola regolazione dei flussi migratori non sia sufficiente ad affrontare il fenomeno della radicalizzazione e richiami la necessità di un coinvolgimento più ampio di famiglie, scuole, associazioni territoriali, forze dell’ordine e istituzioni; il passaggio successivo, però, dovrebbe essere quello di riconoscere che simili politiche acquistano una vera coerenza soltanto se vengono ricondotte a un principio generale, capace di attribuire all’integrazione non il carattere di una semplice raccomandazione, ma quello di una responsabilità giuridicamente e politicamente rilevante. Quel principio dovrebbe essere il dovere di integrazione: non una formula simbolica, non un programma volontario e neppure un impegno affidato esclusivamente alla buona volontà delle singole amministrazioni, ma un criterio costituzionale destinato a orientare nel tempo la legislazione, le politiche pubbliche e il rapporto tra permanenza e appartenenza. La questione, naturalmente, va ben oltre il fenomeno della radicalizzazione islamista, che rappresenta soltanto il caso più drammatico e visibile di una problematica molto più ampia: il rapporto tra immigrazione permanente e tenuta della comunità politica nazionale. Per decenni l’Europa si è domandata quante persone potessero entrare; oggi ha finalmente ricominciato a interrogarsi su quante persone debbano essere rimpatriate quando non hanno diritto a rimanere; ma la domanda destinata a diventare centrale nei prossimi anni è probabilmente un’altra, e cioè quale dovere incomba su chi, invece, ha titolo per restare e sceglie di costruire stabilmente il proprio futuro all’interno della società europea. Il paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» offre una risposta precisa: chi non ha titolo per permanere deve essere rimpatriato secondo le regole dell’ordinamento, mentre chi ha titolo per restare deve assumere un dovere di integrazione rispetto alla comunità nella quale ha scelto di vivere. Le due dimensioni non sono contrapposte, ma costituiscono le due parti di una medesima politica migratoria, perché uno Stato che controlla rigorosamente le frontiere ma rinuncia a interrogarsi su ciò che avviene dopo l’ingresso governa soltanto l’inizio del fenomeno e lascia sostanzialmente incontrollate le sue conseguenze di lungo periodo. Il vero banco di prova, in questa prospettiva, non è soltanto rappresentato dalla prima generazione, ma soprattutto dalla seconda, perché è lì che si misura se l’immigrazione abbia prodotto una reale integrazione oppure soltanto una presenza prolungata sul territorio. La domanda decisiva è capire se, dopo vent’anni, i figli delle persone immigrate si percepiscano pienamente come parte della stessa comunità nazionale nella quale sono cresciuti oppure continuino a riconoscersi in realtà separate che condividono con il resto della popolazione soltanto il territorio, senza condividere realmente il medesimo spazio civico e costituzionale. Una società democratica può e deve essere culturalmente plurale, ma per poter restare tale deve conservare un nucleo politico e costituzionale comune, perché quando anche quel nucleo viene meno il pluralismo cessa di essere convivenza tra differenze e rischia di trasformarsi in una progressiva frammentazione della comunità. È per questo che il dovere di integrazione non rappresenta una limitazione del pluralismo, ma può diventare una delle condizioni necessarie per conservarlo. L’Europa ha costruito strumenti sempre più sofisticati per controllare chi attraversa le proprie frontiere; il passaggio successivo consiste nel comprendere che il governo dell’immigrazione non termina al momento dell’ingresso, ma prosegue per anni e, in molti casi, per generazioni. L’Italia potrebbe assumere in questo campo una posizione innovativa, affermando nella propria Costituzione un principio semplice ma destinato ad avere conseguenze profonde: chi sceglie stabilmente di vivere nella Repubblica assume il dovere di integrarsi nella comunità nazionale e di riconoscere i principi fondamentali sui quali quella comunità è costruita. Perché l’integrazione non può più essere affidata alla speranza che il trascorrere del tempo produca spontaneamente ciò che la politica non ha mai avuto il coraggio di definire. Deve diventare un dovere costituzionale. Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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- Complementary Protection after Decree-Law No. 20 of 2023: Constitutional and International Obligations as an Autonomous Legal Basis for Protection
A Comment on the Decision of the Florence Territorial Commission for International Protection – Livorno Section, 10 July 2026
Fabio Loscerbo
Abstract
The decision adopted on 10 July 2026 by the Florence Territorial Commission for International Protection – Livorno Section makes a significant contribution to the interpretation of complementary protection following the amendments introduced by Decree-Law No. 20 of 10 March 2023. Although the Commission rejected the application for refugee status and subsidiary protection, it found substantial grounds for concluding that the applicant’s removal would be contrary to Italy’s constitutional and international obligations. Protection was recognised on the basis of the combined assessment of personal vulnerability, origin from a poor rural environment, limited education, responsibilities towards a wife, three children and an elderly mother, as well as the employment-based integration and economic independence achieved in Italy. The decision is particularly important because the application was formalised after the entry into force of Decree-Law No. 20 of 2023 and therefore did not fall within the transitional regime preserving the previous wording of Article 19(1.1) of Legislative Decree No. 286/1998. It demonstrates that the removal of the express statutory reference to private and family life did not eliminate complementary protection from the Italian legal system. Constitutional, international and European obligations continue to operate as autonomous limits on the State’s power of removal. Within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm, the decision also confirms that migration governance must be based on an individual, substantive and dynamic assessment: integration cannot be presumed, but when it has been effectively demonstrated, it cannot be disregarded.
Keywords: complementary protection; constitutional obligations; international obligations; migrant integration; vulnerability; Article 19 of Legislative Decree No. 286/1998; Article 8 ECHR; Decree-Law No. 20/2023; migration governance; Integrazione o ReImmigrazione.
The decision adopted on 10 July 2026 by the Florence Territorial Commission for International Protection – Livorno Section is significant beyond the circumstances of the individual administrative case. It provides an opportunity to address one of the most important questions arising after the reform introduced by Decree-Law No. 20 of 10 March 2023: whether the deletion from Article 19(1.1) of Legislative Decree No. 286/1998 of the express reference to private and family life substantially abolished complementary protection based on personal and social rootedness, or whether that form of protection continues to derive from the constitutional and international obligations binding the Italian State.
The Commission examined the application of a Moroccan national born in 1982 and originating from a village in the province of Youssoufia. The applicant stated that he had left Morocco in September 2022 and had entered Italy the following month, after travelling by air to Türkiye and then following the Balkan route on foot. He expressly identified economic and family reasons as the basis for his departure: his purpose was to secure better living conditions for his wife, three children and mother, who remained in Morocco.
The facts did not disclose the traditional elements of persecution required by the 1951 Geneva Convention. The applicant had not alleged threats relating to race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. He had instead described structural poverty, the absence of regular employment, unsafe and precarious work in the construction sector and his inability to ensure adequate education and living conditions for his children.
The Commission considered credible both the applicant’s geographical origin and the family’s economic deprivation, as well as the economic reasons underlying his migration. It nevertheless correctly found that those circumstances were not sufficient to justify refugee status. Migration motivated exclusively by the search for improved economic opportunities remains outside the Convention definition of a refugee unless the economic deprivation itself results from persecution or discrimination linked to one of the protected grounds.
The distinction between an economic migrant and a refugee is therefore clearly maintained. That distinction remains essential to the coherence of the legal system, even though it is frequently blurred in public debate. International protection cannot become a general labour-migration channel, nor can it be granted solely because a person has left the country of origin in order to improve material living conditions. Such an interpretation would alter the function of the Geneva Convention and confuse legal categories based on different conditions and purposes.
The rejection of international protection does not, however, exhaust the assessment that the State is required to conduct. Complementary protection operates precisely within this residual but legally decisive area.
Complementary protection is distinct from refugee status and subsidiary protection. It encompasses the forms of national protection through which constitutional, international and European obligations are implemented where the conditions for international protection are absent, but removal would nevertheless result in a disproportionate violation of the person’s fundamental rights.
In the case under examination, the Commission also excluded subsidiary protection. There was no evidence that the applicant faced a risk of the death penalty, torture or inhuman or degrading treatment under Article 14(a) and (b) of Legislative Decree No. 251/2007. Nor was the applicant’s area of origin in Morocco affected by an internal or international armed conflict and indiscriminate violence exposing civilians to a serious and individual threat within the meaning of Article 14(c).
The Commission nevertheless continued its examination by turning to Italy’s constitutional and international obligations. This is the legally most significant aspect of the decision.
The decision expressly acknowledges that the applicant had formalised his application after the entry into force of Decree-Law No. 20 of 2023. The transitional provision contained in Article 7(2) of that decree was therefore not applicable. That provision preserved the former version of Article 19(1.1) only for applications submitted before the reform entered into force or where the foreign national had already received an invitation from the competent Police Headquarters to submit the application.
The issue was therefore not whether the legal framework introduced by Decree-Law No. 130 of 2020 could continue to apply under transitional rules. The Commission instead recognised complementary protection through the direct application of Italy’s constitutional and international obligations.
This approach is significant because it prevents the 2023 reform from being interpreted as having entirely abolished protection based on private life, social integration and personal vulnerability. The legislature removed from Article 19 certain sentences that expressly identified family ties, social integration and duration of residence as relevant criteria. It could not, however, remove the binding force of the Constitution, the European Convention on Human Rights or the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Ordinary legislation remains subject to higher-ranking legal constraints. Articles 2 and 3 of the Italian Constitution continue to require the protection of inviolable rights and compliance with equality, reasonableness and proportionality. Article 8 ECHR continues to protect private and family life. Article 7 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union provides an equivalent guarantee within the scope of European Union law.
The State’s power to control the entry, residence and removal of foreign nationals is not absolute. Removal must pursue a legitimate aim, have a legal basis and comply with proportionality. Where the consequences of return impose an excessive burden on the individual’s fundamental rights in comparison with the public interest pursued, removal cannot lawfully be carried out.
The Commission identified a complex combination of relevant circumstances. The applicant originated from a rural background, had received limited education and supported a family composed of his wife, three children between five and twelve years of age and an elderly mother. In Morocco he had worked as a day labourer in the construction sector, without a contract, for very low wages and under unsafe working conditions. In Italy, by contrast, he had begun lawful employment and had obtained an open-ended contract in October 2023. His income enabled him to support himself independently and to provide his family in Morocco with more dignified living conditions.
The documentary evidence confirmed the continuity and substance of that process. The file contained payslips covering the first months of 2026, an INPS social-security statement from October 2023 to March 2026, the employment contract converted into an open-ended arrangement, receipts for remittances sent to Morocco, the children’s birth certificates and the marriage certificate.
Occupational integration was therefore not inferred from a subjective declaration of willingness to integrate. It was established through objective evidence: continuous employment, contractual stability, social-security contributions, economic independence and the ability to discharge family responsibilities.
The Commission understood these elements as constituting a complex form of vulnerability. The decision was not based solely on the poverty existing in the country of origin, because a mere difference between Italian and Moroccan economic conditions could not automatically justify complementary protection. The legally relevant factor was the interaction between the applicant’s original personal condition, his family responsibilities and the process of autonomy and integration actually achieved in Italy.
Protection was not recognised simply because the applicant enjoyed better economic opportunities in Italy. Such reasoning would transform complementary protection into a disguised form of economic migration. The decisive issue was the disproportionate impact that removal would have on the life he had constructed and on the responsibilities he had assumed.
The decision states that the combined effect of those circumstances would make return detrimental to the applicant’s fundamental rights and would cause a substantial impairment of their enjoyment. The Commission also found that there were no national-security, public-order or public-safety grounds capable of justifying a restriction of those rights.
The reference to a “combination of factors” is especially important. Complementary protection does not necessarily depend on one decisive circumstance. It may emerge from the converging assessment of several elements, none of which would be sufficient if examined in isolation.
Vulnerability, in this sense, is not an abstract or rigidly predetermined category. It results from the person’s concrete exposure to a serious impairment of fundamental rights. It may derive from age, health, family circumstances, social background, economic precariousness, the migration journey or the degree of integration achieved in the host country.
At the same time, vulnerability must retain legal boundaries. Not every situation of economic hardship is legally relevant vulnerability. Not every improvement in living conditions creates a right to remain. Complementary protection requires a rigorous assessment of the seriousness of the consequences of return and of their effective impact on fundamental rights.
The Livorno decision is important precisely because it does not equate vulnerability with poverty. Rural origin and poor economic conditions are only part of the assessment. They acquire legal significance when combined with limited education, extensive family responsibilities, precarious and unsafe employment in the country of origin and, above all, the stable process of autonomy achieved in Italy.
Employment plays a central role, although not an exclusively economic one. It enables the applicant to support himself without public assistance, pay social-security contributions, sustain his family and assume a responsible position within the productive system. The open-ended contract and the continuity of contributions demonstrate that the employment was neither episodic nor merely instrumental.
The decision therefore reflects a substantive conception of complementary protection based on an overall assessment of the person. Even after the express list of private-life criteria was removed from the statutory text in 2023, the administration remains required to examine employment, stability, family responsibilities, economic autonomy and the practical consequences of removal.
The legislative reform changed the wording of Article 19 but did not eliminate the legal problem. Where a foreign national has developed a private life through employment, autonomy, social relationships and the assumption of responsibilities, the State cannot limit its analysis to the finding that the person does not qualify for international protection. It must also determine whether return is compatible with fundamental rights and proportionality.
The decision fits coherently within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm. That paradigm begins from the proposition that migration cannot be governed through automatic rules. Entry into the territory cannot in itself create a presumption of permanent residence. Equally, what the individual achieves after entry cannot be treated as legally irrelevant.
The applicant had expressly left Morocco for economic reasons. He was not a refugee and did not face serious harm within the categories of subsidiary protection. That conclusion must be stated without ambiguity. Nevertheless, his position had changed during his stay in Italy. He had secured stable employment, achieved economic independence, paid contributions and undertaken the concrete responsibility of supporting his family.
It is this transformation that must be assessed.
The “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm does not treat integration as a presumed attribute of every foreign national, nor as a political formula capable of justifying every form of continued residence. Integration must be demonstrated through conduct, results and effective social ties.
In the present case, those elements were documented. Integration was not merely occupational, although employment was its main indicator. It also comprised economic autonomy, family support, continuity of social-security contributions and the sustained assumption of responsibility.
The Commission therefore adopted an individualised decision. It did not transform all economic migrants into beneficiaries of complementary protection. It distinguished the position of this applicant on the basis of his concrete trajectory and the disproportionate consequences of return.
This method should inform migration governance more generally. A policy based only on admission is incomplete. A policy based exclusively on return is equally inadequate. Between admission and removal lies the period of residence, during which the results of integration must be assessed.
Complementary protection can perform an essential function in this phase. It prevents removal from being ordered blindly, without regard to the transformation of the person’s life. It is not a general regularisation mechanism, but an individual safeguard grounded in fundamental rights.
A rigorous application of complementary protection nevertheless requires transparent criteria. Stable employment, continuity of contributions, economic autonomy, housing, language knowledge, family ties, social participation and conduct consistent with the legal order may all constitute relevant indicators.
None of these factors should operate automatically. An employment contract alone cannot prevent removal. Equally, the absence of a high income cannot exclude protection where other forms of vulnerability exist or where absolute prohibitions of removal apply.
The assessment must remain comprehensive, individual and proportionate.
The Livorno decision also raises a broader question concerning the relationship between complementary protection and ordinary channels of labour migration. The fact that an economic migrant later receives protection does not mean that complementary protection should replace migration planning. On the contrary, the case reveals the deficiencies of a system that fails to connect actual labour demand with lawful and accessible admission channels.
The applicant possessed skills in the construction sector and obtained an open-ended employment contract. His presence therefore responded to a real labour-market demand. Yet the stabilisation of his legal position occurred through the protection system rather than through an ordinary labour-migration route.
This imbalance cannot be ignored. Complementary protection must remain an instrument for safeguarding fundamental rights and should not become a structural remedy for failures in the management of labour migration. Where the labour market permanently absorbs foreign workers already present in the territory, the State should provide ordinary legal mechanisms capable of recognising that integration without placing functions on the protection system that do not properly belong to it.
Within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm, the response should be more coherent. Admissions should be planned according to the country’s actual economic and social needs. Residence should be accompanied by an assessment of integration. Removal should be the result of an individual decision where the right to remain is absent, meaningful integration has not been established and no constitutional, international or European limitation prevents return.
ReImmigrazione is therefore not a collective measure and cannot be based on nationality, ethnicity or membership of a general category. It represents the possible individual outcome of a legal assessment. Where integration has instead been effectively achieved and removal would produce a disproportionate violation of fundamental rights, the legal system must recognise the continuation of residence.
The decision of 10 July 2026 demonstrates that this distinction can be made at the administrative stage. It was not necessary to await judicial proceedings before acknowledging the relevance of constitutional and international obligations. The Commission examined the applicant’s personal circumstances, rejected international protection and then independently determined that complementary protection was applicable.
The formal outcome consisted of transmitting the file to the competent Provincial Chief of Police under Article 32(3) of Legislative Decree No. 25/2008 for the issuance of the corresponding residence permit. The substantive outcome, however, was the recognition of complementary protection founded on the prohibition of removal contrary to fundamental rights.
The decision therefore has importance beyond the individual proceedings. It confirms that, even after the 2023 reform, constitutional and international obligations remain an effective source of protection. Complementary protection does not depend exclusively on the continued presence of an express formula in Article 19. It derives from the overall system of guarantees and from the obligation to interpret immigration law consistently with the Constitution, the ECHR and European Union law.
Complementary protection survives the legislative amendment because the rights it is intended to protect survive.
The decision should not be interpreted as an automatic restoration of the pre-2023 legal framework. The Commission did not generally reapply the criteria removed by the legislature. It treated higher-ranking legal obligations as an autonomous parameter and carried out a concrete assessment of the disproportionate consequences of return.
That distinction must remain clear. Otherwise, one would risk either depriving the legislative reform of any effect or attributing to it consequences incompatible with the hierarchy of legal sources.
The appropriate balance lies in recognising that the legislature may regulate the conditions and procedures of residence, but cannot exempt administrative action from compliance with fundamental rights. Where removal would affect the person’s life in a disproportionate manner, the administration must prevent its execution and recognise the complementary protection required by the legal order.
The Livorno decision points towards a possible future development. Complementary protection should be understood as a constitutional closing clause within the immigration system, applicable where international protection cannot be recognised but removal would nevertheless conflict with the State’s constitutional, international or European obligations.
It cannot become a general title based solely on occupational integration, but neither can it disregard integration when integration has become the concrete structure of the individual’s private life.
The principle emerging from the decision may be expressed as follows: the economic motive underlying migration does not create a right to international protection, but the trajectory developed after arrival may become relevant to complementary protection where removal would cause a disproportionate impairment of fundamental rights.
The applicant was not protected merely because he was poor, nor simply because he was employed. Protection was recognised because his original vulnerability, family responsibilities and integration achieved in Italy formed an individual situation in which return would excessively interfere with the effective enjoyment of fundamental rights.
Rational migration governance requires precisely this capacity to distinguish. Not everyone who arrives can remain. Not everyone who falls outside the categories of international protection may be removed without further assessment. Employment does not automatically create a right of residence, but a stable and documented integration process cannot be treated as legally irrelevant.
The real alternative is not between reception and return. It is between a policy based on collective automatic rules and a policy capable of assessing individuals, conduct and outcomes.
The decision of the Florence Territorial Commission – Livorno Section demonstrates that complementary protection can be one of the instruments through which this assessment is performed. It safeguards fundamental rights while also introducing an element of responsibility into the governance of residence.
Within the “Integrazione o ReImmigrazione” paradigm, integration must be concrete, verifiable and progressive. Where it has been achieved, it must produce legal consequences. Where it is absent, and no other legal title or prohibition of removal exists, residence cannot be regarded as irreversible.
Complementary protection does not contradict this framework. It constitutes one of its necessary legal limits and, at the same time, one of the instruments through which individual situations may be distinguished.
Fabio Loscerbo
Attorney admitted to practise before the Italian Supreme Court
Registered representative of interests before the Italian Chamber of Deputies in the field of immigration
Registered in the European Union Transparency Register, No. 280782895721-36, in the field of migration and asylum
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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- Il caso Venezia dimostra perché l’Italia dovrebbe inserire il dovere di integrazione nella CostituzioneIl dibattito apertosi a Venezia intorno alla realizzazione di una moschea e alle dichiarazioni attribuite a Miah Rhitu rischia di essere rapidamente consumato secondo le consuete dinamiche della polemica politica: da una parte chi leggerà quelle parole come la dimostrazione dell’incompatibilità tra Islam e società occidentale, dall’altra chi considererà qualsiasi critica come un tentativo di limitare la libertà religiosa delle comunità musulmane. Entrambe le letture, a mio avviso, rischiano di perdere la questione più importante. Il problema emerso a Venezia non riguarda infatti soltanto una moschea, una candidata o una comunità religiosa. Riguarda una domanda molto più generale che l’Italia, dopo oltre trent’anni di immigrazione strutturale, continua a rinviare: quale rapporto deve esistere tra i diritti riconosciuti a chi vive nel nostro Paese e il dovere di inserirsi progressivamente nella comunità costituzionale che quei diritti garantisce? È una domanda che conduce direttamente alla proposta, già avanzata nell’ambito del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, di introdurre nella Costituzione italiana un vero e proprio dovere di integrazione. Occorre innanzitutto chiarire che cosa questa proposta non significa. Non significa subordinare la libertà religiosa al gradimento della maggioranza. Non significa chiedere allo straniero di abbandonare la propria cultura. Non significa pretendere che un musulmano smetta di essere musulmano, che una famiglia bengalese rinunci alle proprie tradizioni o che le seconde generazioni cancellino il legame con il Paese dal quale provengono i propri genitori. Soprattutto, non significa introdurre nella Costituzione un dovere di assimilazione. Significa qualcosa di profondamente diverso: costituzionalizzare l’integrazione come principio di reciprocità tra la Repubblica e chi sceglie di costruire stabilmente in essa la propria esistenza. Ed è precisamente il caso veneziano a mostrarne la necessità. Secondo quanto riportato dalla stampa, Miah Rhitu avrebbe affermato, nell’ambito della discussione sulla moschea, che «la libertà delle donne non può essere una condizione per concedere la libertà religiosa». Nel precedente articolo abbiamo spiegato perché una simile formulazione, se confermata nel suo contesto, pone un problema che supera enormemente la polemica politica contingente. La libertà religiosa è un diritto fondamentale riconosciuto dall’articolo 19 della Costituzione. La pari dignità sociale e l’eguaglianza senza distinzione di sesso e religione sono altrettanto saldamente collocate nell’articolo 3. Non siamo dunque davanti a due ordinamenti differenti che devono negoziare tra loro, né a due sistemi di valori tra i quali lo Stato debba ricercare un compromesso. Esiste un solo ordinamento costituzionale. Ed è all’interno di quell’ordinamento che la libertà religiosa deve essere pienamente garantita e la parità tra uomo e donna deve essere altrettanto pienamente rispettata. Proprio qui emerge, tuttavia, una caratteristica della nostra Costituzione che merita oggi una riflessione. La Costituzione italiana nasce nel 1948, all’indomani della dittatura e della guerra, in un Paese che conosceva fenomeni migratori profondamente differenti da quelli contemporanei e che, soprattutto, sarebbe rimasto ancora per decenni un Paese prevalentemente di emigrazione. Sarebbe storicamente improprio rimproverare ai Costituenti di non avere previsto una trasformazione sociale che sarebbe diventata strutturale soltanto molti decenni dopo. La Costituzione contiene già principi capaci di governare una società pluralista. L’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; l’articolo 3 pone l’eguaglianza al centro dell’ordinamento; gli articoli 8 e 19 costruiscono uno spazio amplissimo per il pluralismo religioso; l’articolo 10 disciplina la condizione dello straniero nel quadro delle norme e dei trattati internazionali. Non partiamo dunque da un vuoto costituzionale. E neppure l’ordinamento ordinario ignora completamente il problema dell’integrazione. L’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione ha introdotto l’Accordo di integrazione, collegando determinati percorsi di soggiorno alla conoscenza della lingua italiana, dei principi fondamentali della Costituzione e dell’organizzazione delle istituzioni pubbliche. Ma proprio l’esperienza maturata negli ultimi decenni dimostra che questo non basta. L’integrazione continua ad essere prevalentemente trattata come politica amministrativa, mentre dovrebbe progressivamente diventare un principio ordinatore della politica migratoria. La differenza non è terminologica. Se l’integrazione rimane soltanto un programma amministrativo, essa dipende inevitabilmente dagli indirizzi dei governi, dalle disponibilità finanziarie, dai progetti territoriali e dalle differenti sensibilità politiche. Se invece viene riconosciuta come principio costituzionale, cambia la stessa struttura del rapporto tra immigrazione e Repubblica. I diritti rimangono diritti. Ma accanto ai diritti compare chiaramente una responsabilità. La Repubblica riconosce alla persona che vive sul proprio territorio dignità, libertà, tutela giurisdizionale, libertà religiosa e, secondo le condizioni previste dall’ordinamento, accesso ai diritti sociali e possibilità di costruire stabilmente in Italia il proprio progetto di vita. Chi sceglie una permanenza stabile dovrebbe assumere, parallelamente, il dovere di partecipare progressivamente alla costruzione dello spazio civico comune. È questo il dovere di integrazione. Non un dovere di diventare culturalmente italiani. Un dovere di diventare costituzionalmente parte della Repubblica. La distinzione è decisiva. Una democrazia liberale non deve entrare nelle case per stabilire quale lingua una famiglia debba parlare, quale cucina debba preferire, quali festività debba celebrare o quale religione debba trasmettere ai propri figli. Tutto ciò appartiene allo spazio della libertà individuale e familiare, entro i limiti posti dall’ordinamento. Ma lo Stato può e deve pretendere qualcosa di differente: conoscenza progressiva della lingua comune, conoscenza delle istituzioni, rispetto delle leggi, partecipazione sociale, riconoscimento della libertà individuale, accettazione dell’eguaglianza tra uomo e donna e rifiuto di sistemi normativi comunitari che pretendano di sovrapporsi all’ordinamento della Repubblica. Non si tratta di imporre una cultura. Si tratta di conservare le condizioni costituzionali che consentono a culture differenti di convivere. Questa distinzione diventerà sempre più importante. L’immigrazione europea sta infatti entrando in una fase profondamente diversa rispetto a quella che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Il problema non riguarda più soltanto gli ingressi, gli sbarchi, i permessi di soggiorno, l’accoglienza e i rimpatri. Milioni di persone provenienti dall’immigrazione vivono stabilmente nelle società europee; stanno crescendo seconde e terze generazioni; aumentano le naturalizzazioni; cittadini provenienti da comunità migranti partecipano alla vita associativa, economica e politica e progressivamente entrano nelle istituzioni. È un processo naturale. Ma proprio per questo occorre chiedersi quale società produrrà. Possiamo scegliere un modello nel quale lo Stato garantisce semplicemente la coesistenza di comunità differenti, lasciando che ciascuna conservi nel tempo una propria struttura sociale, culturale e identitaria sostanzialmente autonoma. Oppure possiamo costruire un modello nel quale le differenze rimangono, ma vengono progressivamente attraversate da un’appartenenza costituzionale comune. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” sceglie esplicitamente questa seconda strada. Ed è per questa ragione che il dovere costituzionale di integrazione rappresenta una delle sue proposte più importanti. La questione, naturalmente, richiede una formulazione giuridica estremamente prudente. Una norma costituzionale non potrebbe trasformare opinioni, convinzioni religiose o comportamenti culturalmente differenti ma leciti in criteri arbitrari per stabilire chi meriti di vivere in Italia. Né potrebbe comprimere i diritti fondamentali che spettano alla persona indipendentemente dal grado di integrazione raggiunto. Il dovere costituzionale dovrebbe operare diversamente. Dovrebbe innanzitutto vincolare la Repubblica stessa. Se esiste un dovere di integrazione, deve infatti esistere contemporaneamente un dovere pubblico di renderla concretamente possibile: insegnamento della lingua, scuola, formazione civica, contrasto alla segregazione territoriale, politiche abitative, accesso regolare al lavoro, partecipazione sociale e strumenti capaci di verificare gli esiti delle politiche adottate. Questa reciprocità è essenziale. Non avrebbe senso chiedere a una persona di integrarsi per poi collocarla per anni in condizioni che favoriscono isolamento, dipendenza assistenziale o concentrazione comunitaria. Ma, nello stesso tempo, non avrebbe senso investire risorse pubbliche nell’integrazione continuando a considerarla una possibilità puramente eventuale, rispetto alla quale la persona interessata non assume alcuna responsabilità. La Repubblica deve creare le condizioni dell’integrazione. Chi sceglie stabilmente la Repubblica deve partecipare al percorso di integrazione. È questo il punto di equilibrio che dovrebbe essere costituzionalizzato. E il caso veneziano permette di comprendere perché la questione non sia astratta. Il problema non consiste nello stabilire se una moschea debba essere il “premio” concesso a una comunità ritenuta sufficientemente integrata. Un diritto costituzionale non funziona in questo modo e la libertà religiosa non può essere trasformata in uno strumento disciplinare. Il problema è un altro. È stabilire quale terreno comune debba esistere affinché moschee, chiese, sinagoghe, convinzioni non religiose, tradizioni culturali differenti e modelli familiari diversi possano convivere all’interno della stessa società senza trasformarla progressivamente in una federazione informale di comunità separate. Quel terreno esiste già. È la Costituzione. Ciò che manca è rendere esplicito che l’integrazione dentro quel terreno comune non rappresenta soltanto un obiettivo auspicabile delle politiche pubbliche, ma costituisce una responsabilità condivisa. Per questo il dibattito aperto a Venezia dovrebbe essere utilizzato per andare oltre Venezia. La domanda non è se dobbiamo scegliere tra libertà religiosa e libertà delle donne. La Costituzione ha già scelto entrambe. La domanda è come garantire che, in una società destinata a diventare sempre più pluralista, continui ad esistere un ordinamento comune sufficientemente forte da garantire entrambe. La risposta del paradigma è chiara: più aumenta il pluralismo culturale, più deve diventare solida l’integrazione costituzionale. Non per cancellare le differenze. Per impedire che le differenze cancellino progressivamente ciò che abbiamo in comune. Dopo decenni nei quali abbiamo discusso quasi esclusivamente dei diritti dell’immigrazione e, negli ultimi anni, prevalentemente del controllo delle frontiere e dei rimpatri, è arrivato il momento di aprire una terza stagione della politica migratoria italiana: quella dell’appartenenza. La Costituzione del 1948 non deve essere stravolta per affrontare l’immigrazione del XXI secolo. Deve essere capace, come è avvenuto altre volte nella storia repubblicana, di confrontarsi con trasformazioni sociali che i Costituenti non potevano materialmente conoscere. La proposta è dunque semplice nella sua formulazione e assai più complessa nella sua attuazione: la Repubblica promuove l’integrazione; chi sceglie stabilmente di farne parte concorre al proprio percorso di integrazione. Non assimilazione. Non multiculturalismo senza confini. Integrazione costituzionale. Perché la Costituzione del futuro non dovrebbe chiedere allo straniero di diventare culturalmente italiano. Dovrebbe però poter chiedere a chi sceglie stabilmente l’Italia di diventare costituzionalmente parte della Repubblica. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Venezia, avevamo chiesto ai candidati quale integrazione volessero. Ora una risposta inquietanteQuattro mesi fa, durante la campagna per le elezioni comunali di Venezia, su queste pagine avevamo scelto deliberatamente di non partecipare alla polemica più semplice. La presenza di numerosi candidati provenienti dalla comunità bengalese poteva essere raccontata in due modi opposti e, a nostro avviso, entrambi insufficienti: come dimostrazione automatica dell’avvenuta integrazione oppure, al contrario, come prova di una progressiva occupazione comunitaria della rappresentanza politica. Avevamo scelto una terza strada. Avevamo considerato fisiologico che cittadini di origine straniera partecipassero alla vita politica italiana e avevamo formulato nei loro confronti una domanda che ritenevamo molto più importante della loro provenienza: quale integrazione volete guidare? Non era una provocazione. Era una domanda politica. Il 27 aprile avevamo scritto che non basta rappresentare una comunità, occorre guidarne l’integrazione. Due giorni dopo avevamo rivolto pubblicamente ai candidati una serie di interrogativi sul significato dell’integrazione e, tra questi, ve n’era uno che oggi assume un significato particolare: l’integrazione deve comprendere anche l’adesione sostanziale ai principi costituzionali italiani? La questione nasceva dall’osservazione di un fenomeno che non riguardava affatto l’origine bengalese dei candidati. Riguardava il rapporto tra comunità e cittadino. Quando una persona proveniente dall’immigrazione entra nelle istituzioni, infatti, può verificarsi uno dei risultati migliori di un processo migratorio: l’individuo supera progressivamente la propria originaria condizione di straniero, acquisisce cittadinanza, partecipa alla vita pubblica e concorre, insieme agli altri cittadini, alla determinazione dell’indirizzo politico della comunità nazionale. Ma può verificarsi anche un fenomeno differente. La comunità di origine può conservarsi come principale struttura di appartenenza e trasformare la partecipazione politica in una proiezione istituzionale della propria presenza sociale. Il candidato rischia allora di diventare soprattutto il rappresentante di una comunità dentro le istituzioni, anziché un cittadino che, provenendo da quella comunità, partecipa alle istituzioni della Repubblica. La differenza è sottile soltanto apparentemente. È, invece, una delle questioni decisive per il futuro delle democrazie europee. Per questo avevamo insistito sul concetto di individualizzazione civica: l’integrazione dovrebbe progressivamente trasformare l’appartenenza comunitaria da elemento determinante dell’identità pubblica in una delle molte componenti dell’identità personale. Non significa cancellare origini, religione, lingua familiare o tradizioni. Significa impedire che esse diventino strutture politiche parallele attraverso le quali organizzare stabilmente la partecipazione alla società. Oggi quelle domande tornano. E tornano attraverso le parole attribuite proprio a Miah Rhitu, già candidata alle amministrative veneziane in una lista a sostegno di Andrea Martella. Intervenendo nella controversia relativa alla realizzazione di una moschea, Rhitu avrebbe posto una domanda che merita di essere riportata senza deformazioni polemiche: «Qual è l’unità di misura dell’integrazione?». E avrebbe poi affermato che una moschea non può costituire il premio per chi si comporta bene e che «la libertà delle donne non può essere una condizione per concedere la libertà religiosa». Nel precedente articolo abbiamo affrontato soprattutto quest’ultima affermazione. La libertà religiosa costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dall’articolo 19 della Costituzione, ma si esercita all’interno di un ordinamento nel quale la pari dignità e l’eguaglianza senza distinzione di sesso costituiscono principi fondamentali. Non esiste dunque una scelta politica tra libertà religiosa e libertà femminile, perché entrambe devono trovare realizzazione entro la medesima architettura costituzionale. Qui, tuttavia, interessa un’altra questione. Interessa tornare alle domande formulate durante la campagna elettorale. Perché allora avevamo deliberatamente evitato di chiedere ai candidati di origine bengalese di prendere le distanze dalla propria comunità o dalla propria religione. Avevamo chiesto qualcosa di assai diverso e, probabilmente, più impegnativo: quale modello di integrazione intendete rappresentare e guidare? La dichiarazione odierna non consente naturalmente di ricostruire da sola l’intero pensiero politico di una persona. Sarebbe metodologicamente scorretto trasformare una frase, per quanto significativa, in una sentenza complessiva sull’integrazione individuale di chi l’ha pronunciata. Ma consente di porre nuovamente il problema politico. Se una persona proveniente dall’immigrazione entra nella competizione elettorale e aspira a rappresentare cittadini italiani, il punto non è stabilire quanto abbia conservato della cultura d’origine. Il punto è comprendere quale concezione abbia maturato del rapporto tra quella cultura e l’ordinamento nel quale esercita la propria partecipazione politica. Ed è esattamente ciò che avevamo chiesto prima delle elezioni. La rappresentanza delle comunità migranti può diventare una straordinaria risorsa per l’integrazione quando produce leadership capaci di svolgere una funzione di collegamento: persone che conoscono entrambe le realtà, comprendono le difficoltà dell’inserimento, possiedono la fiducia delle comunità di origine e proprio per questo riescono a favorirne il progressivo ingresso nello spazio civico comune. Una leadership dell’integrazione dovrebbe avere anche il coraggio di dire che alcuni principi non sono oggetto di mediazione interculturale. La parità tra uomo e donna è uno di questi. La libertà individuale è uno di questi. Il diritto di una ragazza di scegliere il proprio percorso di vita indipendentemente dalle aspettative familiari o comunitarie è uno di questi. La libertà religiosa è anch’essa uno di questi. Ed è proprio perché appartengono tutti alla medesima architettura costituzionale che nessuno di essi può essere presentato come il prezzo da pagare per ottenere l’altro. Qui emerge il limite profondo del multiculturalismo quando viene interpretato come semplice coesistenza tra comunità. Uno Stato può riconoscere differenze culturali molto ampie. Può consentire alle persone di conservare tradizioni, praticare religioni differenti, costruire associazioni, mantenere rapporti con i Paesi di origine e trasmettere ai propri figli un patrimonio culturale diverso da quello maggioritario. Ma una democrazia costituzionale non può essere culturalmente neutrale rispetto ai propri principi fondamentali. Se lo diventasse, cesserebbe progressivamente di integrare e comincerebbe semplicemente ad amministrare la convivenza tra comunità. È precisamente ciò che avevamo cercato di spiegare durante le elezioni veneziane. Nel maggio scorso avevamo osservato che il ricorso stesso alle categorie di “voto di comunità” e “rappresentanza etnica” poteva costituire un indicatore di un’integrazione ancora incompiuta: non perché votare un candidato della propria origine sia illegittimo, evidentemente, ma perché una società realmente integrata dovrebbe progressivamente spostare il proprio baricentro dalla comunità all’individuo. Quattro mesi dopo, il problema appare ancora più chiaro. La questione non è impedire alle comunità di avere voce. È capire quale voce arrivi nelle istituzioni. Una voce che rivendica semplicemente diritti per la propria comunità oppure una leadership che, insieme alla rivendicazione dei diritti, assume la responsabilità di accompagnare quella comunità dentro un sistema condiviso di diritti, doveri e principi? È questa la differenza tra rappresentanza comunitaria e leadership dell’integrazione. Ed è una differenza destinata a diventare sempre più importante con l’aumento dei cittadini italiani provenienti dall’immigrazione e con l’ingresso delle seconde generazioni nella vita politica. Sarebbe un errore reagire a questo processo cercando di ostacolarlo. La partecipazione politica dei nuovi cittadini è una conseguenza naturale della trasformazione demografica e sociale del Paese. Ma sarebbe un errore altrettanto grave considerare automaticamente quella partecipazione come prova dell’avvenuta integrazione. Una persona può essere perfettamente inserita nei meccanismi democratici e contemporaneamente proporre una concezione della società fortemente comunitaria. È precisamente per questo che l’integrazione non può essere misurata soltanto attraverso lavoro, reddito, durata della permanenza o acquisizione formale della cittadinanza. Occorre osservare anche quale rapporto si costruisce con lo spazio costituzionale comune. Ed è qui che la domanda posta da Miah Rhitu diventa, paradossalmente, ancora più importante delle sue dichiarazioni sulla libertà delle donne. «Qual è l’unità di misura dell’integrazione?» Quattro mesi fa avevamo posto ai candidati veneziani sostanzialmente la stessa questione. Oggi possiamo finalmente rispondere. L’integrazione può essere misurata. E probabilmente deve esserlo. Non attraverso un arbitrario esame delle coscienze, non chiedendo agli stranieri di rinunciare alla propria identità e neppure costruendo cittadini culturalmente uniformi, ma attraverso indicatori capaci di verificare se la permanenza nel tempo abbia prodotto autonomia, conoscenza linguistica, partecipazione sociale, relazioni esterne alla comunità d’origine, rispetto delle regole e condivisione effettiva del nucleo costituzionale fondamentale. È precisamente il passaggio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” propone di compiere. Per decenni abbiamo domandato agli immigrati di integrarsi senza definire esattamente che cosa significasse essere integrati. Ora una candidata proveniente dall’immigrazione ci domanda quale sia l’unità di misura. È una domanda legittima. E questa volta la politica italiana dovrebbe avere il coraggio di rispondere. Perché il prossimo problema dell’immigrazione italiana non riguarderà soltanto chi entra nel Paese. Riguarderà sempre di più chi, dopo essere entrato, diventa parte della società, acquisisce cittadinanza, entra nelle istituzioni e contribuisce a determinare ciò che l’Italia sarà. Ed è proprio per questo che la domanda formulata prima delle elezioni di Venezia rimane oggi ancora più attuale: quale integrazione vogliamo guidare? Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- «La libertà delle donne non può essere una condizione». A Venezia emerge il vero problema dell’integrazion e«La libertà delle donne non può essere una condizione». A Venezia emerge il vero problema dell’integrazione Ci sono frasi che, soprattutto quando vengono pronunciate da chi ha scelto di partecipare alla vita politica italiana, non possono essere archiviate come semplici provocazioni, né liquidate come espressioni infelici estrapolate dal dibattito pubblico. Se confermate nel loro esatto contesto, le parole attribuite a Miah Rhitu, cittadina di origine bengalese già candidata alle elezioni comunali di Venezia in una lista a sostegno del candidato sindaco Andrea Martella, appartengono a questa categoria. Secondo quanto riportato dalla stampa, intervenendo nella discussione sulla realizzazione di una moschea e sul rapporto tra integrazione e libertà religiosa, Rhitu avrebbe affermato: «Una moschea non può essere il premio per chi si comporta bene, la libertà delle donne non può essere una condizione per concedere la libertà religiosa». È soprattutto la seconda parte della frase a meritare attenzione. Perché la libertà delle donne non è una variabile politica che possa essere collocata su un piatto della bilancia e confrontata con la libertà religiosa. Non rappresenta una concessione della società italiana alle comunità immigrate, né una particolare sensibilità culturale occidentale alla quale possa contrapporsi, con pari dignità, una differente concezione dei rapporti tra uomo e donna. La parità, la dignità della persona e l’eguaglianza senza distinzione di sesso appartengono all’architettura costituzionale della Repubblica. Allo stesso modo, la libertà religiosa costituisce uno dei cardini dell’ordinamento democratico. L’articolo 19 della Costituzione riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, individualmente o collettivamente, di farne propaganda e di esercitarne il culto, in pubblico o in privato, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’ordinamento. Non esiste dunque alcuna contrapposizione necessaria tra la costruzione di un luogo di culto islamico e la Costituzione italiana, così come sarebbe profondamente sbagliato sostenere che una comunità debba preventivamente dimostrare di essere culturalmente assimilata per poter rivendicare diritti che la Costituzione riconosce alla persona. Ma proprio per questo occorre essere altrettanto chiari sul punto opposto: la libertà religiosa si esercita dentro l’ordinamento costituzionale italiano, non accanto ad esso e certamente non al di sopra di esso. L’articolo 3 della Costituzione proclama la pari dignità sociale e l’eguaglianza davanti alla legge senza distinzione, tra l’altro, di sesso e religione. La libertà religiosa e la parità tra uomo e donna non sono quindi principi appartenenti a due sistemi normativi concorrenti, tra i quali la Repubblica sarebbe chiamata di volta in volta a trovare un compromesso. Sono entrambi principi dell’ordinamento italiano e devono convivere all’interno della medesima cornice costituzionale. Ed è precisamente qui che il caso veneziano assume un significato che supera enormemente la polemica sulla moschea. Durante la campagna per le elezioni comunali di Venezia avevamo dedicato diversi articoli alla presenza di candidati provenienti dalla comunità bengalese. Avevamo sostenuto allora una posizione molto precisa: l’ingresso nella rappresentanza politica di cittadini provenienti dall’immigrazione è un fatto fisiologico in una democrazia, ma la rappresentanza politica non dovrebbe trasformarsi nella semplice proiezione istituzionale delle appartenenze etniche, nazionali o religiose. Avevamo quindi posto una domanda: quale integrazione vogliono guidare coloro che, provenendo dall’immigrazione, entrano nelle istituzioni italiane? La questione torna oggi con una forza ancora maggiore. Secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa, Rhitu avrebbe posto a sua volta una domanda estremamente interessante: «Qual è l’unità di misura dell’integrazione? Quanto bisogna essere integrati per avere questa moschea?». La prima domanda, separata dalla vicenda specifica del luogo di culto, merita una risposta seria. È esattamente il problema che la politica migratoria italiana ha evitato per decenni. Abbiamo parlato continuamente di integrazione senza stabilire che cosa essa significhi concretamente. Abbiamo finanziato programmi di integrazione, sottoscritto accordi, organizzato corsi, costruito strutture amministrative e utilizzato questa parola in migliaia di documenti pubblici, senza arrivare a definire un sistema capace di verificare con sufficiente precisione quando un percorso di integrazione possa considerarsi riuscito, quando presenti criticità e quando, invece, stia producendo separazione sociale e comunitaria. Eppure un’unità di misura dell’integrazione può esistere. Non può naturalmente consistere nell’abbandono della propria religione, delle proprie tradizioni familiari o della propria identità culturale. Integrare non significa trasformare un bengalese, un marocchino o un pakistano in una copia culturale di un italiano. Significa però qualcosa di più della semplice permanenza sul territorio, del possesso di un contratto di lavoro o dell’assenza di condanne penali. Significa conoscenza della lingua, autonomia economica, partecipazione alla società, relazioni che superino progressivamente il perimetro esclusivo della comunità di origine, conoscenza delle istituzioni e, soprattutto, riconoscimento sostanziale dei principi fondamentali sui quali quelle istituzioni sono costruite. Tra questi principi esiste la parità tra uomo e donna. Questo non significa subordinare la libertà religiosa a un esame ideologico preventivo. Significa affermare una cosa molto più semplice: l’integrazione in una democrazia costituzionale presuppone che il pluralismo si sviluppi entro un nucleo di principi comuni che nessuna appartenenza comunitaria può relativizzare. Altrimenti non avremo costruito una società pluralista. Avremo progressivamente costruito comunità differenti che vivono nello stesso territorio, ciascuna portatrice dei propri riferimenti culturali e normativi, mentre lo Stato rinuncia progressivamente a indicare quale sia il terreno comune. È proprio questo il rischio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” cerca di portare al centro del dibattito. Il problema migratorio europeo non può essere affrontato soltanto chiedendosi quante persone entrano, quante lavorano, quante possono essere rimpatriate o quanti nuovi ingressi siano necessari all’economia. Occorre finalmente domandarsi che cosa accade dopo l’ingresso e quale società stiamo costruendo attraverso la permanenza di milioni di persone provenienti da contesti culturali, sociali e talvolta giuridici profondamente differenti. La risposta non può essere la repressione delle differenze. Ma non può essere neppure l’indifferenza dello Stato di fronte ad esse. Esiste uno spazio enorme tra assimilazione e multiculturalismo comunitario. È lo spazio dell’integrazione costituzionale: conservare la propria identità, professare liberamente la propria religione, costruire i propri luoghi di culto e trasmettere ai figli la propria cultura, accettando contemporaneamente che esiste un nucleo di principi comuni che appartiene alla Repubblica nella quale si è scelto di vivere. La libertà delle donne appartiene a quel nucleo. Per questo la discussione aperta a Venezia non riguarda soltanto una moschea e neppure soltanto Miah Rhitu. Riguarda la domanda che l’Italia dovrà inevitabilmente affrontare nei prossimi anni: che cosa intendiamo davvero quando chiediamo a chi arriva di integrarsi? Continuare a non rispondere significa lasciare che siano le singole comunità, con il trascorrere delle generazioni, a fornire ciascuna la propria risposta. Ed è precisamente ciò che uno Stato consapevole della propria identità costituzionale non dovrebbe permettere. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

- Syrien-Rückkehr: Deutschland braucht Einzelfallprüfung statt politischer QuotenDeutschland steht bei der Rückkehr syrischer Schutzberechtigter vor einer Grundsatzfrage, die weit über Syrien hinausweist. Seit dem Sturz des Assad-Regimes hat sich die Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge deutlich verändert. Nach aktuellen Berichten werden Asylanträge häufiger abgelehnt und bereits gewährte Schutzstatus vermehrt überprüft. Gerade jetzt entscheidet sich, ob Deutschland Rückkehrpolitik als rechtsstaatliche Einzelfallprüfung oder als politisches Mengenproblem versteht. Das deutsche und europäische Asylrecht gibt dafür einen klaren Rahmen vor. Seit dem 12. Juni 2026 gelten für neue Entzugsverfahren die einschlägigen unionsrechtlichen Regelungen, ergänzt durch § 73b AsylG. Entscheidend ist nicht, ob sich die politische Lage in einem Herkunftsstaat allgemein verändert hat, sondern ob die Voraussetzungen des internationalen Schutzes im konkreten Fall weggefallen sind. Eine Rückkehrentscheidung darf deshalb weder an pauschalen Prozentzielen noch an der Staatsangehörigkeit als solcher hängen. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein einmal gewährter Schutzstatus dauerhaft unangreifbar wäre. Wenn die tatsächlichen Schutzgründe wesentlich und nachhaltig entfallen sind, muss der Staat die Konsequenzen ziehen können. Ein glaubwürdiges Asylsystem braucht beides: die verlässliche Gewährung von Schutz, solange Schutz notwendig ist, und die tatsächliche Beendigung dieses Schutzes, wenn seine rechtlichen Voraussetzungen nicht mehr bestehen. Rechtsstaatlichkeit ist keine Einbahnstraße. Ebenso wichtig ist jedoch die Trennung zwischen Schutzrecht und Aufenthaltsrecht. Wer seit Jahren in Deutschland lebt, arbeitet, Deutsch spricht, eine Familie gegründet hat und gesellschaftlich eingebunden ist, behält nicht allein wegen dieser Integration automatisch seinen Flüchtlingsstatus. Aber eine belastbare Rückkehrpolitik muss prüfen, welche eigenständigen aufenthaltsrechtlichen Folgen sich aus einem langjährigen, rechtmäßigen und nachweisbar integrierten Aufenthalt ergeben können. Integration darf weder als bloßes Schlagwort missbraucht noch rechtlich ignoriert werden. Hier setzt das Paradigma „Integrazione oder ReImmigrazione“ an. Es lehnt sowohl die Vorstellung ab, jeder einmal aufgenommene Mensch müsse unabhängig von späteren Veränderungen dauerhaft bleiben, als auch die Idee einer kollektiven Rückführung nach Herkunftsgruppen. Der Maßstab muss die einzelne Person sein: Schutzbedarf, Rechtsstatus, Verhalten, Integrationsleistung, familiäre Bindungen und die tatsächliche Möglichkeit einer rechtmäßigen Rückkehr. Verantwortung ist individuell – und deshalb müssen auch staatliche Entscheidungen individuell bleiben. Für Deutschland folgt daraus eine praktische Aufgabe. Das BAMF muss Widerrufs- und Entzugsverfahren zügig, nachvollziehbar und rechtssicher führen; die Ausländerbehörden müssen anschließend aufenthaltsrechtliche Alternativen ebenso sorgfältig prüfen wie bestehende Ausreisepflichten. Gleichzeitig braucht es funktionierende Rückkehrabkommen, Dokumentenbeschaffung und Kooperation mit Herkunftsstaaten. Ein Staat, der Schutzstatus überprüft, aber rechtskräftige Rückkehrentscheidungen anschließend nicht umsetzen kann, erzeugt nur neue Unsicherheit. Die Syrien-Debatte zeigt damit exemplarisch, was eine moderne Migrationspolitik leisten muss: Schutz gewähren, solange er erforderlich ist; Integration konkret bewerten, wo sie rechtlich relevant ist; und Rückkehr durchsetzen, wenn am Ende aller Verfahren kein Aufenthaltsrecht mehr besteht. Deutschland braucht weder pauschale Bleibegarantien noch kollektive Rückkehrquoten, sondern ein belastbares System aus Einzelfallprüfung, Integration, Rechtsschutz und tatsächlicher Vollziehbarkeit. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.



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