Il caso dell’imam di Torino, destinatario di un decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale, rappresenta uno dei passaggi più rilevanti del dibattito attuale sul rapporto tra libertà individuali, integrazione e tutela dell’ordine costituzionale. Al di là delle semplificazioni mediatiche, la vicenda consente di riportare la discussione sul terreno che le è proprio: quello del diritto pubblico della sicurezza e del giudizio preventivo dello Stato.
Il provvedimento adottato dal Ministro dell’Interno si fonda su una valutazione di pericolosità sociale, intesa non in senso penale, ma amministrativo. Si tratta di una misura che non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva, e che si colloca su un piano distinto rispetto all’accertamento di responsabilità penali. L’ordinamento, in questo ambito, non richiede la commissione di un reato né una condanna definitiva: ciò che rileva è la compatibilità della permanenza dello straniero con la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico.
Nel caso di specie, tale valutazione riguarda un soggetto che riveste un ruolo pubblico di guida religiosa, dotato di una capacità di influenza su una comunità organizzata. È proprio questa dimensione pubblica a rendere giuridicamente rilevanti comportamenti, prese di posizione e contenuti diffusi che, se riferiti a un soggetto privo di tale ruolo, potrebbero restare confinati nella sfera dell’opinione individuale. Quando però tali condotte si inseriscono in un quadro di radicalizzazione ideologica, di avversione ai valori democratici e di possibile legittimazione della violenza, esse assumono un rilievo diverso sul piano della sicurezza collettiva.
La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito, in casi analoghi, che l’espulsione per motivi di sicurezza nazionale si fonda su un giudizio prognostico, costruito secondo il criterio del “più probabile che non”.
In una sentenza del TAR Lazio del 2025, relativa a un decreto di espulsione ministeriale adottato nei confronti di un soggetto assolto in sede penale, il giudice ha ribadito la netta separazione tra piano penale e piano amministrativo, affermando che l’assoluzione non preclude l’esercizio del potere espulsivo quando questo sia sorretto da una motivazione coerente e da un’istruttoria adeguata.





In un ulteriore precedente, sempre del TAR Lazio, è stato chiarito che radicamento familiare, attività lavorativa e lunga permanenza in Italia non costituiscono uno scudo assoluto, qualora emergano elementi idonei a fondare un giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.





Nel caso dell’imam di Torino, il dibattito si è ulteriormente acceso a seguito della decisione della Corte d’Appello che ha negato il trattenimento presso il CPR.
È un passaggio che va affrontato con chiarezza, perché rappresenta uno dei punti maggiormente fraintesi dell’intera vicenda.
La decisione della Corte d’Appello non incide sul merito della valutazione del Ministero dell’Interno, né equivale a una smentita del giudizio di pericolosità sociale.
Il controllo esercitato dal giudice della convalida riguarda esclusivamente la misura del trattenimento, che costituisce una compressione della libertà personale ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione ed è, per questo, soggetta a garanzie rafforzate. La Corte è chiamata a valutare se il trattenimento sia necessario, proporzionato e attuale, ovvero se l’allontanamento possa essere perseguito con strumenti meno afflittivi.
Si tratta, dunque, di un giudizio sulle modalità esecutive dell’espulsione, non sulla sua legittimità sostanziale. L’assenza del trattenimento nel CPR non neutralizza il decreto di espulsione, non elimina il giudizio preventivo di incompatibilità della permanenza e non comporta alcuna “riabilitazione” sul piano della sicurezza nazionale. Essa dimostra, piuttosto, il funzionamento di un sistema che distingue correttamente tra tutela della sicurezza e tutela della libertà personale, senza confondere i piani.
Anche il bilanciamento con i diritti fondamentali, in particolare con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con la libertà religiosa, va letto in questa prospettiva.
L’articolo 8 della CEDU non configura un diritto assoluto alla permanenza. La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce la legittimità dell’ingerenza statale quando essa sia prevista dalla legge e necessaria, in una società democratica, per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.
Quando l’integrazione si rivela meramente formale e non accompagnata da una reale adesione ai valori costituzionali, l’interesse individuale può legittimamente recedere.
Il caso dell’imam di Torino mostra, in definitiva, come il giudizio preventivo dello Stato non sia un arbitrio, ma una responsabilità.
Lo Stato non è tenuto ad attendere che una minaccia si traduca in un fatto penalmente rilevante; è chiamato, al contrario, a intervenire quando emergano segnali seri e coerenti di incompatibilità tra la presenza di un soggetto e l’ordine democratico.
È in questo senso che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione trova una conferma concreta sul piano giuridico.
La ReImmigrazione non è una misura punitiva né una scorciatoia ideologica, ma uno strumento di difesa costituzionale, esercitato nel rispetto delle garanzie e con una distinzione chiara tra valutazione di merito e modalità esecutive. La sicurezza nazionale, in questa prospettiva, non si contrappone allo Stato di diritto, ma ne rappresenta uno dei presupposti fondamentali.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

- Remigration : pourquoi ce concept divise l’EuropeDepuis quelques années, un terme autrefois marginal dans le débat politique européen s’est imposé dans les discussions publiques : la remigration. Pour de nombreux observateurs, y compris en France, il s’agit d’un mot qui suscite immédiatement des réactions fortes, souvent opposées. Certains y voient une réponse radicale à l’échec des politiques migratoires européennes, tandis que… Leggi tutto: Remigration : pourquoi ce concept divise l’Europe
- Formazione giuridica sulla protezione complementare: corsi formativi organizzati da Avv. Fabio Loscerbo accreditati dall’Ordine degli Avvocati di BolognaNel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense. L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica,… Leggi tutto: Formazione giuridica sulla protezione complementare: corsi formativi organizzati da Avv. Fabio Loscerbo accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna
- Commento all’articolo di Giovanni Donzelli dal titolo “CPR nei Paesi terzi: l’Europa segue Meloni”Leggendo l’articolo https://www.giovannidonzelli.it/governo/cpr-nei-paesi-terzi-leuropa-segue-meloni.html emerge un’impostazione che valorizza l’esternalizzazione delle procedure, presentata come evoluzione delle politiche europee in materia di immigrazione. Il punto, sul piano giuridico, va riportato a sistema. La collocazione dei centri di trattenimento nei Paesi terzi non modifica la natura dello strumento: resta una misura funzionale all’esecuzione dell’allontanamento. Cambia il luogo, non la… Leggi tutto: Commento all’articolo di Giovanni Donzelli dal titolo “CPR nei Paesi terzi: l’Europa segue Meloni”
- Il contratto di integrazione come alternativa alla remigration: un modello giuridico per la FranciaIl dibattito francese sull’immigrazione, soprattutto nel contesto post-2026, ha assunto una radicalità che non può più essere ignorata. La crescente diffusione, anche sulle piattaforme digitali come X, delle teorie legate al cosiddetto “Grand Remplacement”, rilanciate da Renaud Camus e riprese in ambito politico dal Rassemblement National, segnala un dato strutturale: il modello multiculturale francese è… Leggi tutto: Il contratto di integrazione come alternativa alla remigration: un modello giuridico per la Francia
- Return Hubs UE 2026: perché il modello tedesco-olandese ha bisogno del contratto di integrazione italianoNegli ultimi mesi si è consolidata, a livello europeo, una linea politica sempre più esplicita: esternalizzare la gestione dei rimpatri attraverso la creazione di return hubs in Paesi terzi. La coalizione composta da Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Grecia si sta muovendo in modo coordinato in questa direzione, ipotizzando accordi con Stati come Rwanda,… Leggi tutto: Return Hubs UE 2026: perché il modello tedesco-olandese ha bisogno del contratto di integrazione italiano
- Remigrazione e ReImmigrazione: due modelli a confronto nel diritto europeo post-elezioni UEIl dibattito europeo sull’immigrazione, all’indomani delle più recenti elezioni del Parlamento europeo, ha assunto toni sempre più netti e polarizzati. Da un lato, emerge con forza il concetto di “remigrazione”, diffusosi soprattutto nel dibattito politico e mediatico francese e tedesco; dall’altro, si rende evidente l’assenza di un modello giuridico coerente capace di governare, in modo… Leggi tutto: Remigrazione e ReImmigrazione: due modelli a confronto nel diritto europeo post-elezioni UE
- Albania Case: la prova che senza verifica dell’integrazione non esiste politica dei rimpatriIl cosiddetto “Albania Case” rappresenta oggi, più di ogni altra vicenda recente, il punto di emersione di una contraddizione strutturale del sistema europeo dei rimpatri: si continua a costruire strumenti operativi fondati sulla deterrenza, mentre il diritto dell’Unione e la sua applicazione giurisprudenziale si muovono lungo una direttrice completamente diversa, centrata sulla tutela individuale e… Leggi tutto: Albania Case: la prova che senza verifica dell’integrazione non esiste politica dei rimpatri
- Remigration: why this idea is emerging from the failure of European migration policiesIn recent years the concept of remigration has entered the European political debate with growing intensity. The term has been popularized primarily by the Austrian activist Martin Sellner, who developed the idea in his book Remigration: A Proposal. In this framework, the response to Europe’s migration crisis would consist of large-scale returns of immigrants to… Leggi tutto: Remigration: why this idea is emerging from the failure of European migration policies
- Bologna, 17 aprile 2026 – Corso di formazione giuridica sulla protezione complementare: un laboratorio per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”Si terrà venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare “Rosario Angelo Livatino” del Quartiere Borgo Panigale – Reno (Via Battindarno n. 127, Bologna), il corso di formazione giuridica dal titolo “La protezione complementare nella giurisprudenza di merito: criteri applicativi e linee interpretative”, organizzato nell’ambito della formazione continua forense.… Leggi tutto: Bologna, 17 aprile 2026 – Corso di formazione giuridica sulla protezione complementare: un laboratorio per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “La linea dura di Tokyo contro l’immigrazione, record di espulsioni nel 2025” pubblicato da AsiaNewsL’articolo pubblicato su AsiaNews (https://www.asianews.it/notizie-it/La-linea-dura-di-Tokyo-contro-l’immigrazione,-record-di-espulsioni-nel-2025-65208.html) descrive il rafforzamento delle politiche di espulsione in Giappone, evidenziando un incremento significativo dei rimpatri. Il dato è interessante perché mostra un sistema in cui la fase esecutiva funziona in modo più efficace rispetto a quanto avviene in molti Paesi europei. L’aumento delle espulsioni non è solo un fatto numerico,… Leggi tutto: Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “La linea dura di Tokyo contro l’immigrazione, record di espulsioni nel 2025” pubblicato da AsiaNews
- Commento all’articolo del 10 aprile 2026 “Remigrazione, modello Svezia” pubblicato da il manifestoL’articolo pubblicato su il manifesto (https://ilmanifesto.it/remigrazione-modello-svezia) affronta il tema della cosiddetta “remigrazione” prendendo a riferimento il caso svedese, con un taglio critico e fortemente orientato a evidenziarne i rischi sul piano dei diritti. Dal punto di vista giuridico, il primo elemento da chiarire è la distinzione concettuale. Il termine “remigrazione”, così come utilizzato nel dibattito… Leggi tutto: Commento all’articolo del 10 aprile 2026 “Remigrazione, modello Svezia” pubblicato da il manifesto
- Commento all’articolo del 9 aprile 2026 “Nuovo decreto immigrazione UE, l’opposizione teme deportazioni in stile ICE” pubblicato da AtuttomondoL’articolo pubblicato su Atuttomondo (https://atuttomondo.unint.eu/2026/04/09/nuovo-decreto-immigrazione-ue-lopposizione-teme-deportazioni-in-stile-ice/) riporta le preoccupazioni politiche relative alle nuove politiche europee in materia di rimpatri, con un richiamo al modello statunitense. Il dato interessante è il linguaggio utilizzato: il riferimento alle “deportazioni” evidenzia una forte carica simbolica e politica, che rischia però di confondere il piano giuridico con quello mediatico. Nel diritto… Leggi tutto: Commento all’articolo del 9 aprile 2026 “Nuovo decreto immigrazione UE, l’opposizione teme deportazioni in stile ICE” pubblicato da Atuttomondo
- Integrazione o ReImmigrazione: un paradigma per le democrazie occidentaliBenvenuti all’episodio finale del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Con questa puntata si chiude un percorso lungo, articolato e volutamente rigoroso, che ha attraversato il diritto dell’immigrazione non dal punto di vista dell’emergenza o dell’emotività, ma da quello della struttura dello Stato di diritto. Non per offrire soluzioni semplici a problemi complessi, ma per rimettere ordine… Leggi tutto: Integrazione o ReImmigrazione: un paradigma per le democrazie occidentali
- The Failure of Multiculturalism Between Remigration and “Replacement Theory”: Why the UK Needs a Legal Criterion – Integration or ReimmigrationThe debate on immigration in the United Kingdom has increasingly shifted away from law and into the realm of ideology. On one side, there is a growing acknowledgment that multiculturalism, as it has been implemented over the past decades, has not delivered the level of social cohesion it promised. On the other, more radical narratives—such… Leggi tutto: The Failure of Multiculturalism Between Remigration and “Replacement Theory”: Why the UK Needs a Legal Criterion – Integration or Reimmigration
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “Remigration summit, voto in Consiglio” pubblicato da Il GiornoL’articolo pubblicato su Il Giorno (https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/remigration-summit-voto-consiglio-q6i2ct2s) dà conto del dibattito politico relativo al cosiddetto “remigration summit”, tema che negli ultimi mesi ha assunto crescente visibilità anche a livello locale. Dal punto di vista giuridico, è fondamentale distinguere i piani. Il concetto di “remigration”, così come emerge nel dibattito pubblico europeo, è spesso formulato in termini… Leggi tutto: Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “Remigration summit, voto in Consiglio” pubblicato da Il Giorno
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “L’immigrazione che cambia: nuove cittadinanze nella glaciazione della natalità genovese” pubblicato da la Repubblica (Genova)L’articolo pubblicato su la Repubblica – Genova (https://genova.repubblica.it/cronaca/2026/04/12/news/l_immigrazione_che_cambia_nuove_cittadinanze_nella_glaciazione_della_natalita_genovese-425277684/) mette in relazione il calo demografico con l’aumento delle nuove cittadinanze, evidenziando come l’immigrazione stia progressivamente incidendo sulla composizione sociale del territorio. Il dato è reale e significativo: in assenza di natalità interna, l’immigrazione diventa un fattore di riequilibrio demografico. Tuttavia, la lettura proposta resta prevalentemente quantitativa,… Leggi tutto: Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “L’immigrazione che cambia: nuove cittadinanze nella glaciazione della natalità genovese” pubblicato da la Repubblica (Genova)
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “Le rimesse degli immigrati salgono a 8,6 miliardi: Bangladesh in testa, India seconda” pubblicato da Il Sole 24 OreL’articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore (https://www.ilsole24ore.com/art/le-rimesse-immigrati-salgono-86-miliardi-bangladesh-testa-india-seconda-AI8GJMRC) evidenzia un dato economico rilevante: l’aumento delle rimesse inviate dagli stranieri verso i Paesi di origine. Si tratta di un fenomeno noto, che dimostra come una parte significativa del reddito prodotto in Italia venga trasferita all’estero. Questo dato viene spesso letto in chiave neutra o positiva, come… Leggi tutto: Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “Le rimesse degli immigrati salgono a 8,6 miliardi: Bangladesh in testa, India seconda” pubblicato da Il Sole 24 Ore
- Commento all’articolo di Domani dal titolo “Immigrazione e integrazione: il modello Svezia sta fallendo, serve programmazione”Leggendo l’articolo https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/immigrazione-integrazione-modello-svezia-sta-fallendo-serve-programmazione-drkmhe60 emerge finalmente un elemento che negli altri contributi manca quasi sempre: il riferimento all’integrazione come questione centrale. L’analisi del fallimento del modello svedese coglie un punto reale: l’integrazione non può essere lasciata a dinamiche spontanee, ma richiede una struttura, una programmazione, un intervento pubblico consapevole. Tuttavia, anche qui l’impostazione resta incompleta. Si… Leggi tutto: Commento all’articolo di Domani dal titolo “Immigrazione e integrazione: il modello Svezia sta fallendo, serve programmazione”
- Albania Case: la prueba de que sin verificación de la integración no existe una política eficaz de retornosEl denominado “Albania Case” pone de manifiesto una contradicción estructural del sistema europeo de retornos que resulta perfectamente comprensible también para el contexto español. Se siguen diseñando instrumentos operativos basados en la lógica de la disuasión, mientras que el Derecho de la Unión Europea exige, de forma constante, una evaluación individualizada de cada caso. Las… Leggi tutto: Albania Case: la prueba de que sin verificación de la integración no existe una política eficaz de retornos
- Remigration in Europe: What Martin Sellner’s Theory Really Proposes — and How the “Integration or ReImmigration” Paradigm DiffersIn recent years, the concept of remigration has entered the European debate on immigration policy with increasing intensity. The idea is associated primarily with Austrian activist Martin Sellner, a leading figure of the identitarian movement and former head of the Identitäre Bewegung Österreich. Sellner has articulated his views in several writings and public interventions, particularly… Leggi tutto: Remigration in Europe: What Martin Sellner’s Theory Really Proposes — and How the “Integration or ReImmigration” Paradigm Differs
- The Albania Case: Execution, Not DeterrenceWelcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration.I am Attorney Fabio Loscerbo. Few recent initiatives in European migration policy have generated as much controversy as the Albania model. Public debate has largely framed it in terms of deterrence, symbolism, or political provocation. This framing misses the essential point. The Albania case is… Leggi tutto: The Albania Case: Execution, Not Deterrence
- El fracaso del multiculturalismo, entre remigración y “teoría del reemplazo”: la ausencia de un criterio jurídico y la propuesta de “Integración o Reinmigración”El debate europeo sobre inmigración se ha ido desplazando progresivamente del terreno jurídico hacia un enfrentamiento ideológico. Por un lado, existe un reconocimiento cada vez más explícito del fracaso del multiculturalismo como modelo de gestión de sociedades plurales. Por otro, emergen teorías radicales —como la remigración o la llamada “teoría del reemplazo”— que pretenden ofrecer… Leggi tutto: El fracaso del multiculturalismo, entre remigración y “teoría del reemplazo”: la ausencia de un criterio jurídico y la propuesta de “Integración o Reinmigración”
Lascia un commento