Nel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica, un istituto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella giurisprudenza di merito e nella prassi delle autorità amministrative. La protezione complementare rappresenta infatti uno degli snodi centrali nel rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero, applicazione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e strumenti di governo dei fenomeni migratori.
Il ciclo formativo è articolato in tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un diverso profilo dell’istituto. Il primo incontro sarà dedicato alla protezione complementare nella giurisprudenza di merito, con particolare attenzione ai criteri applicativi elaborati dai Tribunali ordinari e al rapporto con i principi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il secondo incontro affronterà la protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione, esaminando il rapporto tra l’istituto e i diversi modelli interpretativi sviluppati nel dibattito europeo, con particolare riferimento al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il terzo appuntamento sarà invece dedicato agli aspetti più operativi, con un approfondimento sulle tecniche di predisposizione della domanda di protezione complementare, sull’attività istruttoria difensiva e sul ruolo delle Commissioni territoriali e delle Questure nelle procedure amministrative.
L’obiettivo dei corsi è fornire agli avvocati e agli operatori del diritto strumenti interpretativi e operativi aggiornati, utili per affrontare le questioni giuridiche connesse alla protezione complementare alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e del quadro normativo europeo.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato in Bologna Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il sistema del Decreto Flussi nasce, sul piano formale, come strumento di governo dell’immigrazione economica. La sua funzione è chiara: programmare gli ingressi in base ai fabbisogni del mercato del lavoro, selezionare i lavoratori stranieri e garantire un incontro ordinato tra domanda e offerta. Tuttavia, l’osservazione concreta del funzionamento del meccanismo restituisce una realtà profondamente diversa, nella quale la programmazione pubblica viene sistematicamente aggirata da dinamiche informali che ne svuotano la funzione.
Il fenomeno delle cosiddette “catene migratorie” rappresenta la chiave di lettura principale di questa distorsione. In termini sostanziali, l’ingresso di un primo lavoratore straniero non rimane un evento isolato, ma diventa il punto di attivazione di una rete relazionale che coinvolge connazionali, familiari, intermediari e, talvolta, datori di lavoro compiacenti. Il risultato è una replicazione progressiva delle richieste di nulla osta, che segue logiche comunitarie e non criteri economico-produttivi.
In questo contesto, il Decreto Flussi perde la propria natura selettiva. Non sono più le esigenze del mercato del lavoro a determinare gli ingressi, ma la capacità delle reti informali di attivare e sostenere nuove domande. La programmazione si trasforma così in una procedura meramente formale, incapace di incidere sulla sostanza del fenomeno.
I dati disponibili confermano questa lettura. La concentrazione delle domande su specifiche nazionalità non è il risultato di una scelta normativa esplicita, ma l’effetto diretto delle catene migratorie. Alcuni Paesi risultano fortemente rappresentati non perché vi sia una domanda strutturale di lavoratori provenienti da quelle aree, ma perché esistono reti già consolidate in grado di alimentare continuamente il canale dei flussi.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: il bassissimo tasso di trasformazione delle quote in rapporti di lavoro effettivi. Una percentuale significativa dei nulla osta rilasciati non si traduce in ingresso reale o in occupazione stabile. Questo dato dimostra che il sistema non solo è aggirato, ma è anche inefficiente sotto il profilo economico.
Il punto centrale, dunque, non è la nazionalità dei lavoratori né la quantità delle quote. Il problema risiede nella struttura stessa del meccanismo, che consente alle reti informali di sostituirsi alla funzione pubblica di selezione. In assenza di criteri oggettivi e verificabili di integrazione, il sistema finisce inevitabilmente per privilegiare la capacità relazionale rispetto alla reale idoneità all’inserimento nel contesto lavorativo e sociale.
Ne deriva un cortocircuito evidente: uno strumento pensato per governare l’immigrazione economica diventa, nei fatti, un canale che riproduce dinamiche autonome e difficilmente controllabili. La programmazione pubblica viene così svuotata dall’interno, senza bisogno di violazioni formali, ma attraverso un uso distorto delle stesse regole.
Se si vuole affrontare seriamente il problema, occorre abbandonare l’illusione che l’attuale impianto normativo sia sufficiente. Non è una questione di aumentare o ridurre le quote, né di intervenire sulle singole nazionalità. È necessario ripensare radicalmente il criterio di selezione, spostando l’attenzione dalle reti alle persone, e introducendo parametri oggettivi legati alla reale capacità di integrazione.
In mancanza di questo passaggio, il Decreto Flussi continuerà a operare come un sistema formalmente regolato ma sostanzialmente inefficace, nel quale le catene migratorie rappresentano non un’anomalia, ma la regola.
L’adoption du nouveau règlement européen en matière de retours, intervenue le 26 mars 2026, s’inscrit dans une trajectoire déjà bien connue du droit de l’Union : renforcer l’effectivité des mesures d’éloignement à l’égard des étrangers en situation irrégulière. Il s’agit d’un objectif constant, poursuivi depuis la directive “retour” de 2008, et qui répond à une exigence de crédibilité du système migratoire.
Toutefois, si l’on adopte une lecture plus structurelle, ce nouveau texte révèle une limite profonde du modèle européen actuel. Le règlement intervient exclusivement sur le terrain de l’irrégularité, en perfectionnant les instruments d’exécution du retour, mais sans aborder la question, pourtant centrale, de l’intégration des étrangers en situation régulière.
Ce point est déterminant.
Le droit européen continue de fonctionner selon une distinction binaire : d’un côté, le séjour régulier, présumé légitime ; de l’autre, le séjour irrégulier, appelant une réponse d’éloignement. Dans ce schéma, l’intégration ne constitue pas un critère juridique structurant. Elle reste marginale, implicite, ou cantonnée à des mécanismes indirects.
C’est précisément dans cet espace que s’inscrit la protection complémentaire. Elle constitue aujourd’hui, en droit interne des États membres, l’un des rares instruments permettant une appréciation concrète de la situation de l’étranger, au-delà de la seule régularité formelle du séjour. À travers elle, les juridictions prennent en compte des éléments tels que l’insertion professionnelle, les liens sociaux, la vie familiale et le degré de stabilisation dans la société d’accueil.
Cette approche trouve son fondement dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose de tenir compte du respect de la vie privée et familiale. En conséquence, même dans le cadre des procédures d’éloignement, une expulsion ne peut être décidée de manière automatique dès lors qu’un ancrage réel et significatif est établi.
Le nouveau règlement ne remet pas en cause cette exigence. Il laisse subsister cet espace d’appréciation, qui constitue une limite juridique aux politiques d’éloignement.
Mais c’est précisément là que réside sa faiblesse.
Car si le texte encadre de manière plus efficace le traitement des situations irrégulières, il ne propose aucun mécanisme équivalent pour traiter la question de la non-intégration des étrangers en situation régulière. Autrement dit, il est possible de demeurer durablement sur le territoire de l’Union sans que le degré d’intégration fasse l’objet d’une évaluation juridique structurée.
Il en résulte une dissociation problématique entre légalité formelle et intégration réelle.
C’est dans ce contexte que le paradigme “Intégration ou RéImmigration” prend toute sa portée. Il ne s’agit pas de remettre en cause les garanties fondamentales ni de promouvoir des politiques d’éloignement généralisées, mais de proposer une réorganisation du système dans laquelle l’intégration devient un critère central de légitimation du séjour.
La protection complémentaire, telle qu’elle est aujourd’hui appliquée par les juridictions, en constitue déjà une première manifestation. Elle démontre qu’il est juridiquement possible de fonder une décision sur le degré d’intégration. Mais cette logique reste encore limitée à des situations contentieuses, souvent en réaction à une mesure d’éloignement.
Le règlement du 26 mars 2026 confirme ainsi une tension interne du droit européen de l’immigration : d’un côté, une volonté de renforcer l’efficacité des retours ; de l’autre, l’absence d’un cadre normatif permettant de gouverner la présence régulière à partir de critères d’intégration.
En définitive, le système demeure incomplet.
Tant que l’intégration ne sera pas érigée en principe structurant, et non plus seulement en élément accessoire ou défensif, le droit de l’immigration continuera à traiter les effets sans s’attaquer aux causes profondes.
In recent years, the French debate on immigration has taken on a level of intensity that is now increasingly visible beyond Europe, including in the United States. What is being discussed in France today is not merely immigration policy, but the structural failure of an entire model: multiculturalism without enforceable obligations. Public discourse—especially on platforms…
In recent months, a clear political direction has emerged within the European Union: externalizing migration control through the creation of return hubs in third countries. A coalition led by Germany and the Netherlands, alongside Austria, Denmark, and Greece, is actively exploring agreements with countries such as Rwanda, Uganda, and Tunisia. Italy’s arrangement with Albania has…
In the aftermath of the latest European Parliament elections, immigration has once again moved to the center of political and legal debate across Europe. What is emerging, however, is not simply a disagreement over policy choices, but a deeper clash between fundamentally different models of how migration should be governed. On one side, the concept…
Le elezioni parlamentari ungheresi del 12 aprile 2026 si collocano in un passaggio cruciale per gli equilibri politici europei. Non tanto per la possibile alternanza di governo dopo sedici anni di leadership di Viktor Orbán, quanto per un dato che emerge con particolare evidenza: l’immigrazione non è più terreno di scontro politico reale.
Sia il blocco governativo guidato da Fidesz-KDNP, sia l’opposizione rappresentata da Péter Magyar e dal partito Tisza condividono una medesima impostazione di fondo: chiusura all’immigrazione irregolare, rifiuto delle quote obbligatorie, centralità del controllo delle frontiere e della sovranità nazionale.
La differenza tra le parti non riguarda più il principio, ma la gestione. Orbán continua a utilizzare il tema come leva geopolitica nel confronto con l’Unione europea; Magyar lo declina in chiave economico-sociale, criticando l’impatto dei lavoratori stranieri sul mercato interno. Ma si tratta di divergenze interne a un quadro già definito.
Il dato realmente significativo è un altro: l’immigrazione è stata sottratta al dibattito politico.
Non è più un tema su cui si costruiscono alternative di sistema, ma una variabile stabilizzata, su cui si registra un consenso trasversale. In Ungheria, il multiculturalismo non è stato semplicemente messo in discussione: è uscito dall’orizzonte delle opzioni politicamente praticabili.
Questa dinamica contrasta in modo netto con la situazione italiana.
In Italia, l’immigrazione continua a essere utilizzata come strumento di competizione elettorale. Il tema viene ciclicamente riattivato, enfatizzato o semplificato in funzione del consenso, senza che si consolidi una linea strutturale condivisa. Il risultato è un sistema oscillante, nel quale l’immigrazione resta oggetto di narrazione politica più che di costruzione giuridica.
Si tratta di una differenza non secondaria.
Laddove il tema resta dentro il conflitto politico, diventa inevitabilmente instabile. Le politiche migratorie si frammentano, si contraddicono, si adattano al ciclo elettorale. Laddove, invece, il tema viene sottratto allo scontro, si crea lo spazio per una regolazione più stabile, anche se non necessariamente più evoluta.
Tuttavia, questa sottrazione del tema al dibattito non risolve il problema di fondo. Anche nel caso ungherese permane un limite evidente: l’assenza di un criterio giuridico esplicito che leghi la permanenza dello straniero al suo livello di integrazione.
Il sistema distingue in modo netto tra ingresso consentito e ingresso vietato, ma resta più debole nella disciplina della permanenza. È proprio su questo terreno che si gioca la sfida futura delle politiche migratorie europee.
La crisi del multiculturalismo non ha ancora prodotto un modello giuridico alternativo pienamente strutturato. Il superamento dell’accoglienza indiscriminata è avvenuto sul piano politico, ma non è stato accompagnato da una riformulazione altrettanto chiara sul piano normativo.
Le elezioni ungheresi del 2026 mostrano, dunque, un passaggio preciso: quando il tema dell’immigrazione esce dal conflitto politico, il sistema si stabilizza, ma resta aperta la questione di come regolarlo giuridicamente in modo coerente e duraturo.
È una lezione che riguarda direttamente anche l’Italia, dove il problema non è tanto quale politica adottare, ma l’incapacità di sottrarre l’immigrazione alla logica della campagna elettorale per trasformarla in materia di ordinamento.
Il dibattito europeo sull’immigrazione soffre oggi di un vizio strutturale: la distanza crescente tra rappresentazione politica del fenomeno e sua reale configurazione giuridica. Da un lato, si registra una presa d’atto sempre più esplicita del fallimento del multiculturalismo; dall’altro, si diffondono teorie radicali – quali la remigrazione e la cosiddetta “teoria della sostituzione etnica” – che pretendono di offrire una risposta sistemica, ma che non sono giuridicamente traducibili. Ciò che manca, in realtà, è un criterio normativo capace di governare l’integrazione.
Il fallimento del multiculturalismo non è una categoria astratta. È stato esplicitamente riconosciuto, sul piano politico, da leader europei in momenti diversi. Nel 2010, il Cancelliere tedesco Angela Merkel dichiarava che il modello multiculturale aveva “completamente fallito”; nel 2011, il Primo Ministro britannico David Cameron parlava di “state multiculturalism” come fattore di disintegrazione; più recentemente, il Presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto l’esistenza di fenomeni di “separatismo” all’interno del territorio nazionale. Queste affermazioni non hanno valore normativo, ma riflettono una crisi reale.
Tale crisi emerge con chiarezza nei dati istituzionali. In Svezia, la Polismyndigheten classifica periodicamente le cosiddette vulnerable areas e particularly vulnerable areas, ossia contesti urbani caratterizzati da criminalità organizzata, pressione sui testimoni, difficoltà operative per le forze dell’ordine e presenza di economie parallele. Non si tratta di territori sottratti alla sovranità statale, ma di ambiti in cui l’effettività del diritto risulta significativamente ridotta.
Analogamente, in Francia, i Quartiers prioritaires de la politique de la ville rappresentano aree urbane con indicatori critici: alta disoccupazione giovanile, forte concentrazione di popolazione di origine immigrata e tensioni ricorrenti con le istituzioni. I dati statistici ufficiali mostrano come in tali quartieri si registrino livelli di marginalità significativamente superiori alla media nazionale.
Questi fenomeni non possono essere liquidati come mere costruzioni mediatiche, ma neppure possono essere descritti con categorie improprie come “no-go zones”. Il punto giuridicamente rilevante è un altro: l’ordinamento consente la permanenza sul territorio senza un effettivo controllo sull’integrazione.
Sul piano normativo europeo, la centralità della tutela della vita privata e familiare ha progressivamente consolidato un orientamento giurisprudenziale che limita l’allontanamento dello straniero radicato sul territorio e impone una valutazione caso per caso, fondata sul principio di proporzionalità e sul grado di integrazione raggiunto.
Il paradosso è evidente: l’integrazione rileva come fattore ostativo all’espulsione, ma non esiste un meccanismo giuridico che la imponga o la verifichi in modo sistematico. L’integrazione è un elemento difensivo, non un requisito strutturale.
Anche nell’ordinamento italiano, strumenti formalmente orientati all’integrazione risultano sostanzialmente inefficaci. L’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011, basato su un sistema a punti, avrebbe dovuto introdurre un modello di valutazione progressiva dell’inserimento dello straniero. Tuttavia, la sua applicazione pratica è rimasta marginale, priva di reale incidenza sulla stabilità del titolo di soggiorno.
Sul versante socio-economico, i dati Eurostat e OECD evidenziano criticità persistenti: tassi di occupazione inferiori per i cittadini di Paesi terzi, maggiore incidenza della disoccupazione giovanile nelle aree urbane a forte concentrazione migratoria, livelli di istruzione mediamente più bassi. Questi elementi non determinano automaticamente fenomeni di devianza, ma, combinati con la segregazione territoriale, contribuiscono alla formazione di contesti sociali chiusi.
In questo scenario si inseriscono le teorie della remigrazione e della sostituzione etnica. La prima propone un allontanamento su base identitaria, prescindendo dal comportamento individuale; la seconda costruisce una lettura deterministica dei fenomeni demografici. Entrambe condividono un limite decisivo: non sono compatibili con il quadro giuridico europeo. Non prevedono valutazioni individuali, non si confrontano con il principio di proporzionalità, né con i vincoli derivanti dalla CEDU e dalle costituzioni nazionali.
Il rischio è che il fallimento del multiculturalismo venga utilizzato per giustificare soluzioni che, in realtà, aggraverebbero la crisi dello Stato di diritto, senza risolvere il problema dell’integrazione.
È in questo spazio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Esso introduce un criterio giuridico mancante: la permanenza sul territorio deve essere condizionata a un percorso verificabile di integrazione. Non si tratta di un criterio identitario, ma comportamentale. Gli indicatori sono concreti: partecipazione al mercato del lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole dell’ordinamento.
Questo approccio trova già un riscontro, seppur implicito, nella giurisprudenza. La stessa elaborazione giurisprudenziale europea e nazionale riconosce, in modo sempre più evidente, che il grado di integrazione dello straniero costituisce un elemento giuridicamente rilevante nella valutazione della sua posizione. Allo stesso modo, la giurisprudenza nazionale – inclusa quella dei tribunali ordinari, tra cui il Tribunale di Bologna, come emerge dai provvedimenti già pubblicati e analizzati sul sito http://www.reimmigrazione.com – attribuisce crescente rilievo al radicamento lavorativo e sociale del richiedente.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si limita a rendere esplicito ciò che il sistema già riconosce in modo implicito, colmando il vuoto normativo. La ReImmigrazione non è una misura generalizzata, né un obiettivo politico, ma la conseguenza della mancata integrazione accertata secondo criteri oggettivi.
In conclusione, il fallimento del multiculturalismo non può essere affrontato né con l’inerzia del modello attuale né con scorciatoie ideologiche. Le evidenze empiriche – dalle aree vulnerabili svedesi ai quartieri prioritari francesi – mostrano che il problema esiste. La giurisprudenza dimostra che l’integrazione è già un elemento giuridicamente rilevante. Ciò che manca è una costruzione normativa coerente.
Senza un criterio giuridico dell’integrazione, il sistema continuerà a oscillare tra inefficacia e radicalizzazione. Con tale criterio, invece, diventa possibile governare il fenomeno migratorio nel rispetto dello Stato di diritto, superando tanto il fallimento del multiculturalismo quanto l’inconsistenza delle teorie identitarie.
Il dibattito sugli hub in Albania continua a essere impostato su un piano sbagliato. Si discute di trasferimenti, di localizzazione geografica, di compatibilità con le garanzie procedurali. Tutti profili rilevanti, ma secondari. Il punto decisivo è un altro: quale funzione giuridica si intende attribuire a questi hub.
Senza una funzione chiara, l’hub è destinato a replicare le inefficienze già note del sistema dei CPR: trattenimento prolungato, difficoltà nei rimpatri, contenzioso seriale e scarsa capacità di incidere realmente sui flussi.
Il nodo, dunque, non è il trasferimento. È il criterio.
L’ordinamento italiano dispone già di uno strumento che, se utilizzato correttamente, consente di definire tale criterio in modo oggettivo e verificabile: l’accordo di integrazione di cui al D.P.R. 179/2011. Si tratta di un meccanismo che lega la permanenza dello straniero sul territorio nazionale al rispetto di obblighi concreti e misurabili: apprendimento linguistico, inserimento lavorativo, rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento.
Tuttavia, questo strumento è rimasto sostanzialmente inattuato nella sua funzione essenziale. Non opera come parametro effettivo di selezione, non incide sulle decisioni amministrative in materia di soggiorno, non è utilizzato come criterio per distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato. È stato ridotto a un adempimento formale, privo di reale capacità ordinante.
È qui che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il presupposto è semplice, ma radicale: la permanenza sul territorio non può essere sganciata da una verifica concreta dell’integrazione. Non in termini identitari, ma comportamentali. Non conta l’origine, conta il percorso. L’integrazione diventa così un vero e proprio contratto giuridico, il cui rispetto legittima la permanenza e il cui inadempimento comporta una conseguenza altrettanto chiara.
In questa prospettiva, gli hub in Albania acquistano una funzione diversa da quella che oggi viene loro attribuita.
L’hub non è il luogo in cui si valuta l’integrazione. È il luogo in cui si prende atto del suo fallimento.
L’accesso all’hub presuppone già il mancato rispetto del contratto di integrazione o, comunque, l’assenza dei requisiti minimi richiesti dall’ordinamento per la permanenza. In altri termini, il momento della valutazione è anteriore. L’hub interviene dopo, come sede di attuazione.
Ne deriva una conseguenza rilevante: l’hub non è un centro di gestione amministrativa, ma uno spazio decisionale di enforcement.
Al suo interno non si riapre una valutazione discrezionale sulla possibilità di integrazione. Si procede, invece, in tempi certi e sulla base di criteri predeterminati, all’attuazione della conseguenza giuridica già maturata: la ReImmigrazione.
Questa impostazione consente di superare una delle principali criticità del sistema attuale, ossia l’assenza di una connessione chiara tra comportamento del soggetto e esito del suo percorso giuridico. Oggi, infatti, convivono due disfunzioni speculari: da un lato, soggetti privi di reale integrazione che restano sul territorio; dall’altro, soggetti integrati che incontrano ostacoli nella stabilizzazione del proprio status.
L’introduzione di un meccanismo di enforcement del contratto di integrazione consente di ricondurre il sistema a una logica di coerenza: chi si integra resta, chi non si integra viene allontanato.
La nuova Return Regulation dell’Unione europea del 26 marzo 2026 si muove nella direzione del rafforzamento dell’enforcement dei rimpatri, ampliando gli strumenti a disposizione degli Stati membri e introducendo modelli organizzativi più incisivi, tra cui anche forme di esternalizzazione come i return hubs. Tuttavia, l’impianto europeo resta prevalentemente incentrato sulla fase esecutiva.
Manca, ancora una volta, un criterio sostanziale di selezione.
In assenza di tale criterio, il rischio è evidente: si rafforzano i mezzi senza chiarire il fine. Gli hub diventano strumenti più efficienti di un sistema che continua a non sapere con precisione chi deve essere rimpatriato e perché.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” colma esattamente questo vuoto. Non si limita a rendere più efficiente il rimpatrio, ma ne definisce il fondamento giuridico. Trasforma l’enforcement da attività meramente esecutiva a conseguenza logica di un accertamento precedente.
In questo quadro, gli hub in Albania possono effettivamente funzionare. Ma solo a una condizione: che siano inseriti in un sistema in cui il contratto di integrazione è reale, verificabile e giuridicamente vincolante.
Diversamente, resteranno ciò che già oggi rischiano di essere: una soluzione apparente a un problema sostanziale.
Il problema, infatti, non è dove collocare i migranti.
Il problema è stabilire, con criteri certi e giuridicamente fondati, chi ha titolo per restare e chi no.
E questa non è una questione logistica. È una questione di enforcement del contratto di integrazione.
Si tratta di una presa di posizione chiara, ma che si colloca interamente sul piano valoriale.
Il problema, però, è che anche in questo caso manca il passaggio giuridico.
È certamente corretto rilevare che la “remigrazione” non è una categoria del diritto. Non esiste nell’ordinamento dell’Unione Europea né in quello interno, e il suo utilizzo nel dibattito pubblico è spesso accompagnato da ambiguità e indeterminatezza. Ma limitarsi a definirla “indecente” non risolve il problema che ne sta alla base.
Perché quella parola – per quanto criticabile – nasce da un vuoto.
Un vuoto giuridico preciso: l’assenza di un criterio chiaro e condiviso che consenta di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato.
L’articolo denuncia la proposta, ma non affronta questa lacuna. Si rifiuta il termine, ma non si costruisce un’alternativa normativa. E, soprattutto, manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.
Così il dibattito resta incompleto.
Da un lato si formulano proposte politiche indeterminate, dall’altro si oppongono critiche etiche altrettanto nette. In mezzo, il diritto resta assente, o comunque non sviluppato nella sua funzione regolativa.
Il punto, invece, è proprio questo: riportare la questione entro un quadro giuridico definito.
Senza un criterio fondato sull’integrazione – intesa come radicamento lavorativo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – il sistema continua a oscillare tra posizioni opposte, senza trovare un equilibrio stabile. Si discute di ciò che è accettabile o meno, ma non si definiscono le condizioni giuridiche della permanenza.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si distingue nettamente sia dalla “remigrazione” intesa in senso politico, sia dalla sua semplice negazione. Non è una risposta ideologica, ma una proposta giuridica: introdurre un criterio individuale e verificabile che consenta di governare il fenomeno migratorio in modo coerente con lo Stato di diritto.
Senza questo passaggio, anche la critica più radicale rischia di restare priva di efficacia, perché non colma il vuoto che ha reso possibile la diffusione stessa del concetto che si intende contestare.
The so-called “Albania Case” offers a useful lens for a U.S. audience to understand a structural problem that is not limited to Europe, but is increasingly relevant across Western legal systems: you cannot build an effective deportation policy if you do not first establish a clear legal criterion to distinguish who should remain and who…
In den letzten Jahren hat der Begriff Remigration im europäischen Migrationsdiskurs zunehmend Aufmerksamkeit erlangt. Besonders in deutschsprachigen Ländern wird er intensiv diskutiert. Der Begriff ist eng mit dem österreichischen Aktivisten Martin Sellner verbunden, einer zentralen Figur der identitären Bewegung und ehemaligem Leiter der Identitäre Bewegung Österreich. Sellner hat seine Ideen vor allem in dem Buch…
Depuis quelques années, un terme autrefois marginal dans le débat politique européen s’est imposé dans les discussions publiques : la remigration. Pour de nombreux observateurs, y compris en France, il s’agit d’un mot qui suscite immédiatement des réactions fortes, souvent opposées. Certains y voient une réponse radicale à l’échec des politiques migratoires européennes, tandis que…
In March 2026, Italian authorities ordered the deportation of an imam based in the city of Brescia. The measure was adopted by the Ministry of the Interior on national security grounds, following assessments that the individual’s conduct and public messaging were incompatible with public order and could facilitate processes of radicalization within the local community.
For a U.S. audience, the legal nature of this measure requires a brief clarification.
Italy allows the executive branch to order the removal of a non-citizen without a prior criminal conviction, where there are substantiated concerns related to national security or public order. This is an administrative power, comparable—only in functional terms—to certain national security-based removals in the United States, although the procedural framework differs significantly. The key point is that the decision is preventive in form, but in practice it is often reactive in timing.
This is exactly what the Brescia case reveals.
The deportation did not occur at the early stages of problematic conduct. It occurred after a pattern had already developed—after signals of ideological radicalization had emerged and required attention from security authorities. In legal terms, the system intervened ex post, when the risk had already materialized into a concrete concern.
This raises a structural issue that extends beyond the individual case.
Like many Western systems, Italy formally promotes integration but does not treat it as a legally enforceable condition for continued residence. Migrants are expected to integrate, but the failure to do so does not automatically trigger consequences within the ordinary functioning of the immigration system.
There is, on paper, an “integration agreement” (Presidential Decree No. 179/2011), which introduces a points-based system linked to language acquisition, civic knowledge, and social participation. However, in practice, this instrument has remained largely ineffective. It does not operate as a decisive legal threshold that determines whether a person can remain in the country.
As a result, a gap emerges.
When integration is not operationalized through ordinary legal mechanisms, the system lacks intermediate tools. It cannot intervene progressively as integration fails. Instead, it is forced to rely on extraordinary measures, such as national security deportations, once the situation escalates.
The Brescia imam case is a textbook example of this dynamic.
Authorities did not remove the individual because he failed a clear, objective integration test. They removed him because his presence eventually raised security concerns significant enough to justify an exceptional intervention. At that point, the only available legal response was deportation on public order grounds.
This is precisely the problem addressed by the paradigm of “Integration or Reimmigration.”
In this context, Reimmigration does not mean “immigrating again,” nor does it refer to identity-based removal. It is a legal concept: return is the consequence of failing to meet measurable integration requirements. The model is behavior-based, not origin-based.
Under this framework, integration becomes a binding legal condition of residence, structured around three objective pillars: employment, language proficiency, and compliance with the legal order.
If such a system were effectively implemented, cases like Brescia would evolve differently.
Authorities would not need to wait for signs of radicalization or security alerts. They could intervene earlier, through ordinary administrative processes, based on verifiable indicators of non-integration. The system would operate ex ante, rather than ex post.
In practical terms, deportation would no longer appear as an exceptional response to a crisis. It would become a predictable legal consequence within a structured system of conditional residence.
For U.S. policy debates, the broader lesson is clear.
A system that does not legally structure integration will inevitably rely on emergency powers to manage its failures. And emergency powers, by their very nature, are activated only when the problem has already reached an advanced stage.
The Brescia case does not simply show that deportation is possible. It demonstrates that, without a binding legal link between integration and residence, the State is condemned to act too late.
In den letzten Jahren ist der Begriff Remigration zunehmend in die europäische politische Debatte zurückgekehrt. Was lange Zeit auf bestimmte aktivistische oder ideologische Kreise beschränkt war, taucht heute immer häufiger in politischen Diskussionen, Medienanalysen und akademischen Debatten über die Zukunft der europäischen Migrationspolitik auf. Für ein deutsches Publikum ist diese Entwicklung besonders relevant, da Deutschland im Zentrum der europäischen Migrationsdynamik steht.
Der Begriff Remigration bezeichnet im Allgemeinen die Rückkehr von Menschen mit Migrationshintergrund in ihre Herkunftsländer. In moderateren Interpretationen bezieht sich dies vor allem auf Personen ohne Aufenthaltsrecht oder auf Ausländer, die schwere Straftaten begangen haben. In radikaleren Versionen der Theorie kann der Begriff jedoch deutlich weiter gefasst werden und auch Personen betreffen, die zwar rechtmäßig in Europa leben, aber als unzureichend integriert gelten.
Die moderne Verbreitung des Konzepts wird häufig mit dem österreichischen Aktivisten Martin Sellner verbunden, der innerhalb der identitären Bewegung eine zentrale Rolle spielt. In dieser Perspektive wird Remigration als umfassende politische Strategie verstanden, die darauf abzielt, den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in europäischen Gesellschaften langfristig zu reduzieren.
Dass diese Idee heute stärker diskutiert wird, hängt eng mit den strukturellen Schwierigkeiten zusammen, mit denen viele europäische Staaten in der Migrationspolitik konfrontiert sind. Dazu gehören anhaltende irreguläre Migration, geringe Durchsetzungsraten bei Abschiebungen, Integrationsprobleme in bestimmten sozialen und urbanen Räumen sowie eine wachsende gesellschaftliche Polarisierung in der Frage der Zuwanderung.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Remigration für einige politische Akteure als eine klare und radikale Lösung. Sie verspricht, die demografischen und sozialen Spannungen zu reduzieren, indem die Präsenz von Migranten in Europa verringert wird.
Doch gerade diese Radikalität zeigt auch die grundlegenden Grenzen des Konzepts. Europäische Staaten – einschließlich Deutschlands – sind durch starke verfassungsrechtliche Garantien, europäisches Recht und internationale Menschenrechtsverpflichtungen gebunden. Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund leben heute in Europa mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus, mit familiären Bindungen und häufig auch mit der Staatsbürgerschaft ihres Aufenthaltslandes.
Eine umfassende Politik der Remigration würde daher auf erhebliche rechtliche Hindernisse stoßen. In der Praxis funktioniert das Konzept oft eher als politisches oder ideologisches Narrativ, das gesellschaftliche Unzufriedenheit und Sicherheitsbedenken aufgreift, ohne jedoch ein klar umsetzbares rechtliches Modell zu bieten.
Genau an diesem Punkt unterscheidet sich der Ansatz des Paradigmas Integration oder ReImmigration grundlegend.
Dieses Paradigma basiert nicht auf ethnischen oder kulturellen Kriterien. Stattdessen knüpft es den dauerhaften Aufenthalt im Aufnahmeland an einen überprüfbaren Integrationsprozess innerhalb der Gesellschaft.
Integration wird dabei nicht als abstraktes politisches Ziel verstanden, sondern als ein konkreter Prozess, der auf drei grundlegenden Elementen beruht: Teilnahme am Arbeitsmarkt, Kenntnis der Landessprache und Respekt gegenüber den grundlegenden Regeln der Rechtsordnung.
Wenn dieser Integrationsprozess erfolgreich verläuft, wird der Migrant zu einem stabilen Teil der Gesellschaft und kann seine rechtliche Position innerhalb des bestehenden Systems festigen. Scheitert die Integration hingegen eindeutig, muss der Staat über wirksame Instrumente verfügen, um den dauerhaften Aufenthalt zu beenden und eine Rückkehr in das Herkunftsland zu ermöglichen.
Der Unterschied zwischen beiden Ansätzen ist daher fundamental. Die Remigration zielt in erster Linie auf eine Reduzierung der migrantischen Bevölkerung aus identitären oder demografischen Gründen ab. Die ReImmigration hingegen stellt ein rechtlich strukturiertes Modell der Migrationssteuerung dar, das sich auf die objektive Bewertung von Integration stützt.
Im Rahmen dieses Paradigmas ist die Rückkehr in das Herkunftsland kein ideologisches Ziel, sondern die logische Folge eines gescheiterten Integrationsprozesses. Gleichzeitig bleibt die erfolgreiche Integration das zentrale Ziel des Systems.
Für Deutschland ist diese Unterscheidung besonders relevant. Das Land hat seit den 1960er Jahren verschiedene Phasen der Migration erlebt – von den sogenannten Gastarbeiterprogrammen bis hin zur jüngsten Flüchtlingsmigration. Die aktuelle Debatte zeigt, dass die Frage der Integration weiterhin eine der zentralen Herausforderungen der deutschen Gesellschaft darstellt.
Die wachsende Aufmerksamkeit für das Thema Remigration spiegelt daher eine tiefere Unsicherheit über die langfristige Steuerung von Migration in Europa wider. Wenn Migrationspolitik jedoch dauerhaft funktionieren soll, muss sie über ideologische Gegensätze hinausgehen.
Eine realistische Politik muss in der Lage sein, klar zwischen erfolgreicher und gescheiterter Integration zu unterscheiden. Ohne diese Unterscheidung drohen politische Systeme zwischen zwei Extremen zu schwanken: einerseits einer offenen, aber schwer kontrollierbaren Migration, andererseits radikalen Vorschlägen, die mit den rechtlichen Grundlagen europäischer Staaten kaum vereinbar sind.
Genau hier setzt das Paradigma Integration oder ReImmigration an. Sein Ziel ist es, die Migrationsdebatte von einer ideologischen Auseinandersetzung in ein strukturiertes rechtliches Modell zu überführen, das Integration fördert und gleichzeitig klare Konsequenzen vorsieht, wenn Integration nicht gelingt.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36