Il rimpatrio dell’imam di Brescia costituisce un caso paradigmatico per comprendere i limiti strutturali dell’attuale sistema di gestione dell’immigrazione in Italia. Non si tratta, infatti, di discutere la legittimità del provvedimento espulsivo – che trova il proprio fondamento negli strumenti di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato – bensì di interrogarsi sul momento in cui tale intervento si rende necessario.
Il dato giuridicamente rilevante è che l’allontanamento è avvenuto in una fase avanzata del rischio, quando gli elementi di criticità erano già emersi e avevano richiesto l’attivazione di strumenti eccezionali. In altri termini, il sistema ha operato in chiave reattiva e non preventiva.
Nel nostro ordinamento, il rimpatrio per motivi di sicurezza si colloca all’interno di una dimensione straordinaria, legata a valutazioni discrezionali dell’autorità amministrativa e a presupposti qualificati. Si tratta di un potere necessario, ma che, per sua natura, non può costituire l’asse portante della gestione del fenomeno migratorio. Esso interviene quando il problema è già manifesto.
Questo assetto normativo evidenzia un limite evidente: manca un criterio ordinario, giuridicamente vincolante, che colleghi la permanenza sul territorio nazionale al livello di integrazione effettiva dello straniero.
L’ordinamento conosce, formalmente, uno strumento che potrebbe assolvere a tale funzione: l’accordo di integrazione disciplinato dal D.P.R. 179/2011. Tuttavia, nella prassi amministrativa, esso è rimasto sostanzialmente privo di incisività. Non costituisce un parametro reale di valutazione della permanenza, né determina conseguenze effettive in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
In questa prospettiva, il caso dell’imam di Brescia dimostra che l’assenza di un meccanismo selettivo ex ante produce inevitabilmente un intervento ex post. Lo Stato interviene quando emergono profili di pericolosità, ma non dispone di strumenti efficaci per prevenire tali esiti attraverso un controllo progressivo e ordinario del percorso di integrazione.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca esattamente su questo crinale. Esso non propone un ampliamento degli strumenti emergenziali, ma una trasformazione del criterio di fondo: la permanenza dello straniero sul territorio nazionale deve essere condizionata, in modo chiaro e verificabile, al rispetto di parametri oggettivi di integrazione.
L’integrazione, in questa prospettiva, non è un obiettivo politico generico, ma un requisito giuridico strutturale, articolato su tre pilastri fondamentali: inserimento lavorativo, conoscenza linguistica e rispetto delle regole dell’ordinamento.
Se tale criterio fosse stato effettivamente operativo, il caso in esame avrebbe potuto seguire un percorso diverso. Non sarebbe stato necessario attendere l’emersione di profili di radicalizzazione o di rischio per la sicurezza pubblica. La verifica del livello di integrazione avrebbe consentito un intervento anticipato, ordinario, fondato su presupposti oggettivi e non su valutazioni emergenziali.
In altri termini, il rimpatrio non sarebbe stato una misura straordinaria adottata in risposta a una situazione critica, ma la naturale conseguenza del mancato rispetto delle condizioni di permanenza.
Questo passaggio è decisivo. Un sistema fondato esclusivamente su strumenti emergenziali è destinato a essere inefficiente, perché interviene solo quando il danno potenziale si è già prodotto. Un sistema fondato su criteri ordinari di integrazione, invece, consente una gestione preventiva, razionale e coerente con i principi dello Stato di diritto.
Il caso dell’imam di Brescia, dunque, non dimostra soltanto che il rimpatrio è possibile. Dimostra, piuttosto, che senza un reale meccanismo di integrazione giuridicamente vincolante, lo Stato è costretto a intervenire sempre troppo tardi.
È su questo punto che si gioca la tenuta futura del sistema.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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