“L’integrazione come nuovo paradigma per l’immigrazione: lavoro, lingua e rispetto delle regole come pilastri fondamentali. Approfondimenti su strategie di integrazione, politiche migratorie e il principio della ReImmigrazione per chi non si integra
Die europäische Migrationspolitik befindet sich in einer Phase tiefgreifender Neuordnung. Mit dem neuen EU-Migrations- und Asylpakt wird versucht, Verfahren zu beschleunigen, Zuständigkeiten zu klären und staatliche Kontrolle zurückzugewinnen. Doch bei genauer Betrachtung zeigt sich ein strukturelles Defizit, das insbesondere aus rechtsstaatlicher Perspektive problematisch ist: Integration wird nicht als rechtliche Pflicht konzipiert, sondern als soziale Begleiterscheinung. Und genau hier beginnt das Systemversagen.
Der Rechtsstaat lebt von Klarheit. Er definiert Rechte, aber ebenso Pflichten. Er ermöglicht Aufenthalt, verlangt im Gegenzug jedoch die Einordnung in die bestehende Rechts- und Werteordnung. Wenn diese Logik unterbrochen wird, verliert der Staat seine Steuerungsfähigkeit. Genau das ist in der europäischen Migrationspolitik geschehen: Der Eintritt und der Aufenthalt werden detailliert geregelt, die Bedingungen des Dazugehörens hingegen bleiben diffus.
Der EU-Pakt setzt auf Verfahren. Screening, Zuständigkeitsverteilung, beschleunigte Entscheidungen, Rückführungen. All dies ist technisch ausgefeilt. Was jedoch fehlt, ist eine normative Antwort auf die zentrale Frage: Unter welchen Voraussetzungen wird aus Anwesenheit Zugehörigkeit? Integration wird nicht als rechtlich verbindlicher Prozess verstanden, sondern als optionaler, nachgelagerter Zustand, abhängig von Arbeitsmarktintegration oder sozialer Anpassung. Für einen Rechtsstaat ist das ein gefährlicher Verzicht.
Ohne Integrationspflicht wird Aufenthalt entkoppelt von Verantwortung. Der Staat kontrolliert zwar den Grenzübertritt, verzichtet aber darauf, den Verbleib inhaltlich zu strukturieren. Sprache, Rechtsbefolgung, Anerkennung der verfassungsrechtlichen Ordnung und gesellschaftliche Grundregeln werden nicht systematisch eingefordert, sondern vorausgesetzt. Wo Pflichten nicht klar benannt werden, können sie auch nicht durchgesetzt werden. Das Ergebnis ist keine Offenheit, sondern rechtliche Unschärfe.
Gerade aus deutscher Perspektive ist dies ein zentraler Punkt. Der deutsche Rechtsstaat basiert auf dem Prinzip, dass Integration kein kulturelles Gefühl, sondern eine rechtlich relevante Erwartung ist. Wer dauerhaft bleiben will, muss sich einordnen. Diese Logik wurde in den letzten Jahren zunehmend relativiert – in der Annahme, wirtschaftliche Teilhabe könne rechtliche und gesellschaftliche Integration ersetzen. Die Erfahrung zeigt jedoch: Arbeit allein schafft keine Rechtsbindung.
Wenn Integration nicht als Pflicht definiert ist, verliert der Staat langfristig die Fähigkeit, zwischen erfolgreicher und gescheiterter Integration zu unterscheiden. Es gibt dann nur noch faktische Anwesenheit oder zwangsweise Beendigung des Aufenthalts. Zwischenstufen, Korrekturen, Anforderungen – all das verschwindet. Der Rechtsstaat wird reaktiv statt gestaltend. Er greift erst ein, wenn Konflikte manifest werden, nicht präventiv durch klare Regeln.
Die politischen Folgen dieses Defizits sind bekannt. Vertrauensverlust in staatliche Institutionen, Polarisierung der öffentlichen Debatte, wachsende Skepsis gegenüber Migration insgesamt. Nicht weil der Rechtsstaat zu streng wäre, sondern weil er zu unklar ist. Wo Regeln nicht durchgesetzt werden, entsteht der Eindruck von Kontrollverlust – ein Eindruck, der demokratische Systeme nachhaltig beschädigt.
Ein funktionierender Rechtsstaat benötigt daher eine klare Rückbesinnung auf ein einfaches Prinzip: Dauerhafter Aufenthalt setzt Integration voraus, und Integration ist eine Pflicht. Keine moralische Forderung, sondern eine rechtliche. Keine Frage der Gesinnung, sondern der Ordnung. Ohne diese Verknüpfung bleibt jede Migrationspolitik unvollständig, egal wie effizient ihre Verfahren sind.
Der EU-Pakt kann nur dann zur Stabilisierung beitragen, wenn er diese Leerstelle schließt. Solange Integration nicht als zentraler Bestandteil staatlicher Steuerung verstanden wird, bleibt der Rechtsstaat geschwächt. Nicht durch Migration an sich, sondern durch den Verzicht, sie rechtlich konsequent zu ordnen.
Avv. Fabio Loscerbo Rechtsanwalt – Lobbyist EU-Transparenzregister Nr. 280782895721-36
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
Questo podcast nasce da una constatazione semplice, ma spesso rimossa dal dibattito pubblico: l’immigrazione è uno dei pochi ambiti nei quali lo Stato ha progressivamente rinunciato a governare in modo coerente ciò che formalmente continua a disciplinare con norme, procedure e apparati amministrativi. Si legifera molto, si discute moltissimo, ma si governa poco. E quando il governo del fenomeno viene meno, lo spazio viene occupato dall’emergenza permanente, dalla retorica e dalla conflittualità ideologica.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan e non è una provocazione. È una chiave di lettura giuridica e istituzionale. È l’idea che l’immigrazione non possa essere lasciata né al caso né al tempo, né al solo mercato del lavoro, né a una presunta integrazione automatica che si realizzerebbe da sé con il semplice trascorrere degli anni. L’immigrazione è, prima di tutto, un rapporto giuridico tra lo straniero e lo Stato. E come ogni rapporto giuridico serio, ha un inizio, delle condizioni, delle verifiche e anche una possibile conclusione.
Negli ultimi decenni si è affermata, in modo quasi inconsapevole, una visione riduttiva dell’immigrazione come funzione economica. Lo straniero entra, lavora, resta. Il lavoro diventa il surrogato del diritto. Il tempo diventa il surrogato della legittimazione. Ma questo schema, apparentemente rassicurante, ha prodotto un effetto perverso: ha svuotato lo Stato della capacità di valutare, controllare e decidere. Ha trasformato la permanenza in una conseguenza automatica e l’integrazione in una promessa mai verificata.
Questo podcast parte da una prospettiva diversa, più tradizionale se vogliamo, ma anche più solida. Lo Stato non è un soggetto che assiste passivamente i processi sociali, né un mero esecutore delle dinamiche economiche. Lo Stato è titolare di una funzione di governo. Governare non significa reprimere, ma decidere. Significa stabilire chi può entrare, a quali condizioni può restare, e cosa accade quando quelle condizioni non vengono rispettate o non si realizzano.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si fonda proprio su questo equilibrio. Da un lato, l’integrazione come percorso serio, esigente, fondato su lavoro, lingua, rispetto delle regole e responsabilità individuale. Dall’altro, la ReImmigrazione come esito fisiologico e legittimo del sistema, quando l’integrazione non si realizza o viene rifiutata. Non come punizione, non come stigma, ma come conseguenza giuridica coerente.
In queste puntate non troverai un racconto emergenziale dell’immigrazione, né una difesa ideologica dell’accoglienza incondizionata, né una narrazione securitaria fine a se stessa. Troverai invece un ragionamento che prova a rimettere ordine, a ricostruire un sistema, a spiegare perché senza regole applicate e senza capacità di dire anche dei no, lo Stato perde credibilità, e con essa perde anche la capacità di integrare davvero chi ha titolo per restare.
Questo primo episodio serve proprio a chiarire il punto di partenza. Prima ancora di parlare di asilo, di protezione, di rimpatri o di sicurezza, bisogna recuperare una verità di fondo: l’immigrazione non è un fatto naturale, ma una scelta regolata. E se lo Stato rinuncia a governarla fino in fondo, non produce più integrazione, ma solo permanenze irrisolte, conflitti latenti e disordine giuridico.
Da qui comincia questo percorso. Dall’idea al sistema. Dalla necessità di tornare a pensare l’immigrazione non come un destino, ma come una responsabilità condivisa, dello Stato e dello straniero.
Nel prossimo episodio entreremo nel cuore del primo grande equivoco contemporaneo: l’immigrazione come funzione economica e il mito secondo cui il mercato, da solo, sarebbe in grado di integrare.
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. I am Attorney Fabio Loscerbo.
This podcast is not about slogans, emotions, or political shortcuts. It is about law, state responsibility, and the structural failure of how immigration has been governed in Western democracies over the last decades. The paradigm I will discuss in this series—Integration or ReImmigration—does not come from ideology. It comes from legal practice, from courtrooms, from administrative procedures, and from the concrete consequences of policies that have systematically avoided one essential question: under what conditions does a foreign national have the right to remain?
For too long, immigration has been treated primarily as an economic phenomenon. Entry has been justified by labor demand, permanence by utility, and integration by the mere passage of time. The underlying assumption has been simple and deeply flawed: if someone works, if someone stays long enough, integration will eventually happen, and permanence will become legitimate almost automatically. This assumption has progressively emptied the State of its governing function. Immigration has shifted from being a legal relationship into a social fact, and in many cases into a permanent emergency.
The project Integration or ReImmigration starts from the opposite premise. Immigration is, first and foremost, a legal relationship between the individual and the State. It is not neutral, it is not automatic, and it is never unconditional. Entry into a territory does not generate a right to remain. Lawful presence does not transform itself into permanence by inertia. And integration is not a cultural aspiration, but a legally relevant obligation.
This paradigm did not emerge overnight. It developed through years of legal practice in immigration and asylum law, and through close observation of judicial reasoning, especially in cases where traditional categories—such as asylum or international protection—were no longer sufficient to govern real-life situations. Courts were increasingly asked to balance fundamental rights with public interest, vulnerability with responsibility, protection with reversibility. Out of this tension emerged the need for a different legal architecture.
That architecture is not built on exclusion, but on conditionality. Rights remain protected, but permanence becomes a process rather than a static status. Protection is preserved, but it is no longer confused with automatic stabilization. And return, when necessary, is reintroduced into the legal system not as a punishment or an ideological choice, but as an ordinary and foreseeable function of the State.
This is the core idea behind ReImmigration. The term does not refer to collective removals, ethnic criteria, or political rhetoric. ReImmigration means something very precise: the lawful conclusion of a migration path when the legal conditions for remaining are no longer satisfied. It presupposes that integration was possible, that the individual was given a real opportunity to comply with the rules of the host society, and that the State exercised its evaluative function through procedures, not arbitrariness.
What makes this paradigm necessary today is not a change in political mood, but the visible collapse of automatic integration. Across Europe and beyond, we see the same pattern: lawful entry followed by ungoverned permanence, formal regularity without substantive integration, and the progressive loss of State credibility. When the State cannot decide who stays and under what conditions, it stops governing and starts tolerating. And tolerance without rules does not produce integration—it produces fragmentation.
This podcast is therefore about rebuilding a system. A system where entry, stay, and return are not disconnected moments, but phases of a single legal cycle. A system where protection does not exclude responsibility, and where enforcement does not negate rights. A system where integration has legal meaning, and where its failure has legal consequences.
In the next episodes, we will move step by step through this reconstruction. We will analyze the crisis of the economic paradigm, the transformation of immigration into a legal process, the role of conditional protection, the relevance of conduct, and finally the legal foundations of ReImmigration as an ordinary function of the State. The goal is not persuasion, but clarity. Because without clarity, immigration policy remains trapped between moralism and denial.
This is not about being for or against immigration. It is about restoring governability through law.
Nel Regno Unito è riemerso un dibattito che, al di là del suo oggetto apparente, pone una questione di fondo che riguarda tutte le democrazie occidentali: fino a che punto lo Stato può – o deve – imporre limiti comuni quando una pratica culturale entra in tensione con l’ordine giuridico e con interessi pubblici rilevanti, come la salute o la coesione sociale.
Il tema del matrimonio tra primi cugini, tradizionalmente ammesso dall’ordinamento britannico, è tornato al centro dell’agenda politica a seguito di proposte di riforma volte a introdurne il divieto. Non si tratta di una questione folkloristica o marginale. È, piuttosto, un caso emblematico di come il multiculturalismo, quando diventa principio assoluto, finisca per ridisegnare il rapporto tra legge, cultura e sovranità normativa.
Nel corso del dibattito parlamentare, una posizione ha attirato particolare attenzione: quella del deputato indipendente Iqbal Mohamed, che ha pubblicamente contestato l’idea di un divieto legislativo. La sua presa di posizione è stata chiara: vietare il matrimonio tra cugini non sarebbe né efficace né desiderabile. Pur riconoscendo l’esistenza di rischi sanitari documentati, Mohamed ha sostenuto che la risposta non debba essere normativa, ma “soft”: informazione, screening genetici, sensibilizzazione culturale.
Questa argomentazione merita di essere analizzata senza scorciatoie ideologiche. Il punto non è se i rischi genetici esistano – dato che nessuno, neppure i contrari al divieto, li nega apertamente – ma se lo Stato possa legittimamente tradurre quel rischio in una regola generale e vincolante. La risposta implicita che emerge da questa impostazione è negativa: quando una pratica è culturalmente radicata in determinate comunità, il diritto dovrebbe arretrare.
È qui che il caso britannico assume una valenza paradigmatica anche per il pubblico italiano. Non siamo di fronte a una semplice discussione su un istituto del diritto di famiglia, ma a una concezione precisa del ruolo dello Stato. In questa visione, la legge non è più lo strumento attraverso cui si fissano standard comuni, ma un elemento negoziabile, che deve adattarsi alle pluralità culturali presenti sul territorio. La neutralità culturale diventa il criterio supremo, anche quando produce frammentazione normativa.
Il problema è che una simile impostazione trasforma l’integrazione in una parola priva di contenuto giuridico. Se ogni pratica può rivendicare una legittimazione culturale, se la risposta pubblica si limita alla raccomandazione e all’accompagnamento, allora non esiste più un perimetro chiaro di ciò che è richiesto a chi vive stabilmente nello Stato. L’integrazione non è più adesione a un ordine giuridico comune, ma semplice coesistenza di sistemi paralleli.
Il caso britannico mostra con chiarezza un meccanismo che conosciamo bene anche in Italia e in Europa: di fronte a pratiche percepite come “sensibili”, lo Stato sceglie di non scegliere. Rinuncia al conflitto normativo, evita la definizione di un limite e affida tutto a strumenti non vincolanti. Ma questa rinuncia ha un costo. Un ordinamento che smette di indicare ciò che è consentito e ciò che non lo è, smette anche di educare alla legalità come valore condiviso.
Per chi osserva questi fenomeni dal punto di vista del paradigma Integrazione o ReImmigrazione, la lezione è netta. L’integrazione non può essere costruita sulla sospensione permanente della regola. O esiste uno standard comune, valido per tutti, oppure lo Stato accetta implicitamente la frammentazione. In questo secondo scenario, parlare di integrazione diventa una finzione linguistica: ciò che resta è solo la gestione amministrativa della diversità.
Il dibattito inglese sul matrimonio tra cugini non riguarda, in definitiva, il passato o le tradizioni di alcune comunità. Riguarda il futuro dello Stato di diritto in società sempre più plurali. E pone una domanda che non può più essere elusa: fino a che punto siamo disposti ad accettare che la cultura prevalga sulla legge?
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
In der europäischen Debatte über Migration besteht ein strukturelles Missverständnis, das den Rechtsstaat zunehmend belastet: die Gleichsetzung von rechtlichem Schutz mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht. Diese Vermischung untergräbt die Glaubwürdigkeit staatlichen Handelns und erschwert eine sachliche Migrationspolitik. Die Entscheidung des Ordentlichen Gerichts Florenz vom 30. Dezember 2025 im Verfahren R.G. 788/2024 setzt hier einen klaren rechtlichen Maßstab. Der vollständige Text der Entscheidung ist öffentlich abrufbar unter: https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1
Gegenstand der Entscheidung ist der sogenannte komplementäre Schutz, eine residuale Schutzform des italienischen Rechts, die auf verfassungs- und völkerrechtlichen Verpflichtungen beruht. Das Gericht stellt unmissverständlich klar, dass es sich dabei weder um eine allgemeine humanitäre Amnestie noch um einen verdeckten Mechanismus zur automatischen Aufenthaltsverfestigung handelt. Vielmehr ist der komplementäre Schutz als eng begrenztes Instrument konzipiert, das ausschließlich dann eingreift, wenn eine Rückführung zu einer unverhältnismäßigen Verletzung des Privatlebens führen würde.
Besonders relevant für ein deutsches Publikum ist die methodische Herangehensweise des Gerichts. Der Richter verzichtet bewusst auf Automatismen. Weder der bloße Zeitablauf noch die Dauer eines Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens begründen für sich genommen einen Schutzanspruch. Entscheidend ist allein, ob eine tatsächliche, nachweisbare Integration in die Aufnahmegesellschaft vorliegt. Integration wird nicht vermutet, sondern muss durch konkretes Verhalten und objektive Umstände belegt sein. Der Schutz folgt damit der Verantwortung, nicht umgekehrt.
Diese Argumentation fügt sich nahtlos in das aus dem deutschen Verfassungsrecht vertraute Prinzip der Verhältnismäßigkeit ein. Der Schutz des Privatlebens schließt staatliche Durchsetzung des Ausländerrechts nicht aus, sondern verlangt eine sorgfältige Abwägung im Einzelfall. Der komplementäre Schutz wird so zu einer Ausnahme, die einer besonderen Rechtfertigung bedarf, und nicht zu einer generellen Regel. Der Staat behält seine Handlungsfähigkeit, ohne seine Bindung an den Rechtsstaat aufzugeben.
Genau an diesem Punkt berührt die Entscheidung das Paradigma der ReImmigration. ReImmigration bedeutet nicht die Ablehnung von Schutz oder die Relativierung grundlegender Rechte. Sie beruht vielmehr auf einem ordnungspolitischen Grundsatz: Integration ist ein realer sozialer Prozess, der Pflichten einschließt und nicht allein durch Anwesenheit entsteht. Wo Integration tatsächlich gelungen ist, greift der Schutz. Wo sie fehlt, wird die rechtliche und politische Legitimität der Rückführung wiederhergestellt. Ein System, das unterschiedslos schützt, verliert letztlich seine Durchsetzungsfähigkeit. Ein System, das differenziert schützt, stärkt seine Autorität.
Die Entscheidung des Gerichts von Florenz zeigt, dass rechtlicher Schutz und staatliche Souveränität kein Widerspruch sind. Im Gegenteil: Eine strikt angewandte Schutzregelung erhöht die Legitimität staatlicher Rückführungsentscheidungen. Der Rechtsstaat bleibt handlungsfähig, gerade weil er seine Schutzinstrumente begrenzt und präzise einsetzt.
Vor dem Hintergrund der deutschen Diskussion über Migration, Ordnung und gesellschaftlichen Zusammenhalt bietet diese Entscheidung eine wichtige Orientierung. Sie macht deutlich, dass Humanität und Durchsetzungskraft keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bedingen. Der komplementäre Schutz ist kein Hindernis für ReImmigration, sondern deren rechtliche Voraussetzung. Nur wer klar unterscheidet zwischen tatsächlicher Integration und bloßer Anwesenheit, kann Migration rechtstaatlich steuern.
Avv. Fabio Loscerbo Rechtsanwalt – Italien Eingetragener Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union Nr. 280782895721-36
For years, Europe has described its migration crisis as a problem of scale. Too many arrivals. Too much pressure. Too little solidarity among states. But this narrative misses the real issue. Europe’s migration crisis is not primarily about numbers. It is about state failure.
The European Union has built one of the most complex migration governance systems in the world. Detailed procedures. Shared databases. Allocation mechanisms. Border screening. Accelerated asylum processes. Return policies. On paper, it looks like a technocratic success. In practice, it has exposed a deeper weakness: the inability of the state to define, enforce, and sustain the conditions of lawful and stable presence.
The EU’s new Migration and Asylum Pact doubles down on procedures. It focuses on who enters, how quickly decisions are made, and how efficiently people can be relocated or returned. What it does not address—deliberately—is what happens after admission. There is no coherent framework explaining who is expected to become part of European society, under what conditions, and with which obligations. Integration is mentioned, but never structured. It is treated as a downstream social issue, not as a pillar of state authority.
This omission has consequences. When integration is not defined as a duty, it becomes optional. When it is optional, it stops functioning as a stabilizing force. The state can regulate entry, but it cannot govern presence. Over time, this produces parallel societies, legal ambiguity, and loss of institutional credibility. The result is not inclusion, but fragmentation.
From an American perspective, this should sound familiar. The debate in the United States often focuses on border control versus humanitarian access. Europe shows what happens when you win the procedural battle but lose the civic one. You can process claims faster. You can expand databases. You can increase returns. But if you never establish integration as a condition of staying—clear, enforceable, and measurable—the system erodes from within.
Europe did not lose control because it was too open. It lost control because it stopped demanding integration as a condition of permanence. Work alone became the implicit test of legitimacy. As long as someone was economically useful, deeper questions of language, civic loyalty, legal culture, and social norms were postponed indefinitely. This economic shortcut proved politically and socially unsustainable.
The predictable reaction has been political backlash. As integration failed silently, insecurity grew visibly. Trust in institutions declined. Immigration became a catalyst for polarization rather than cohesion. Governments responded by tightening procedures even further, reinforcing borders and returns—treating symptoms rather than causes. The cycle repeats.
This is why Europe should not be seen as a model to emulate, but as a warning to study. Migration systems fail not when states are compassionate, but when they are ambiguous. A functioning system requires more than efficient processing. It requires state authority exercised through clear expectations: who may stay, why, and under which obligations.
Integration is not a moral slogan. It is a governance tool. When states abandon it, they do not get openness—they get instability. Europe’s experience demonstrates a hard truth: without integration as a binding condition, migration policy becomes reactive, brittle, and politically explosive.
For the United States, the lesson is simple but urgent. Border security matters. Legal pathways matter. But without a clear integration framework grounded in civic obligation and rule adherence, even the most sophisticated system will fail. Not because it is too strict or too lenient—but because it no longer governs.
Fabio Loscerbo Attorney at Law – Policy Advocate EU Transparency Register ID 280782895721-36
L’episodio verificatosi nel centro di Bologna, tra via Rizzoli e via Indipendenza, conclusosi con l’arresto di un giovane di origine tunisina, regolarmente presente sul territorio nazionale ma già noto alle forze dell’ordine, non può essere liquidato come un fatto di cronaca isolato. La notizia, riportata da BolognaToday https://www.bolognatoday.it/cronaca/rissa-centro-bologna-via-rizzoli-indipendenza-arresto.html assume rilievo istituzionale proprio perché coinvolge un soggetto che, almeno sul piano formale, risulta già inserito nel sistema giuridico italiano. È questo il punto che merita attenzione. Non siamo di fronte a una persona irregolare, né a un soggetto appena giunto sul territorio, ma a un giovane che rientra pienamente nell’area delle cosiddette “seconde generazioni” o, comunque, di una presenza stabile e regolare. Il dato giuridico è semplice: la regolarità del soggiorno non coincide automaticamente con l’integrazione sostanziale. Confondere i due piani è uno degli errori strutturali che hanno accompagnato il dibattito pubblico degli ultimi decenni. Il tema dell’integrazione non può essere ridotto a una condizione amministrativa, né a un generico richiamo culturale. Integrazione significa adesione concreta alle regole della convivenza civile, rispetto dell’ordine pubblico, accettazione dei limiti posti dall’ordinamento giuridico. Quando un soggetto regolare, già destinatario di precedenti penali o di segnalazioni di polizia, manifesta una condotta reiteratamente incompatibile con questi presupposti, il problema non è più sociale o educativo, ma giuridico e istituzionale. Nel caso di Bologna, la rilevanza non risiede tanto nel singolo episodio di violenza, quanto nel fatto che esso si inserisce in un percorso già segnato da precedenti. Questo elemento sposta il baricentro della riflessione: non si tratta di fallimento dell’accoglienza, ma di fallimento dell’integrazione come processo obbligatorio. Ed è proprio qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” mostra la propria funzione ordinaria, non ideologica. Le seconde generazioni rappresentano il banco di prova più delicato delle politiche migratorie. Sono il punto in cui lo Stato non può più rifugiarsi nell’alibi del tempo o della transitorietà. Se l’integrazione non si realizza neppure in presenza di stabilità, accesso ai diritti e permanenza regolare, allora è necessario prendere atto che la permanenza sul territorio non può essere incondizionata. Il diritto di rimanere non è un diritto assoluto, ma una posizione giuridica che presuppone comportamento conforme all’ordinamento. In questo quadro, la ReImmigrazione non è una misura punitiva né una risposta emergenziale. È uno strumento di governo del fenomeno, che interviene quando l’integrazione fallisce in modo strutturale e accertato. La sua funzione è ristabilire la coerenza del sistema, riaffermando che la permanenza nello Stato ospitante non è automatica, ma conseguenziale al rispetto delle regole fondamentali. Il caso di Bologna pone dunque una questione che le istituzioni non possono più eludere: fino a che punto è sostenibile una concezione dell’integrazione priva di obblighi effettivi? Continuare a considerare episodi come questo esclusivamente sul piano penale significa rinunciare a una visione sistemica. Il diritto penale interviene sul fatto, ma non governa il percorso. È il diritto dell’immigrazione che deve assumersi la responsabilità delle scelte di lungo periodo. In assenza di un nesso chiaro tra integrazione riuscita e diritto alla permanenza, il rischio è quello di trasformare la regolarità amministrativa in una sorta di scudo permanente, anche a fronte di comportamenti incompatibili con l’ordine pubblico. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce proprio per evitare questa deriva, riportando il tema migratorio entro una logica di responsabilità reciproca. Il dato che emerge da Bologna non è eccezionale, ma emblematico. Ed è per questo che merita di essere letto non come cronaca locale, ma come segnale di una questione nazionale ed europea, che riguarda direttamente le seconde generazioni e il futuro delle politiche
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato del Foro di Bologna Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID 280782895721-36)
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
Il 2026 rappresenta un passaggio rilevante per le politiche migratorie non perché segni l’avvio di una nuova stagione riformatrice, ma perché coincide con la piena operatività di scelte normative e politiche già compiute negli anni precedenti. In Italia, nell’Unione europea e nei principali ordinamenti occidentali, il dibattito sull’immigrazione si sposta progressivamente dal piano delle enunciazioni di principio a quello dell’attuazione concreta, della tenuta amministrativa e della capacità degli Stati di governare fenomeni complessi in modo ordinato e prevedibile.
L’orizzonte del 2026 va dunque letto come un momento di verifica dei sistemi esistenti, più che come l’annuncio di nuovi modelli. È su questo terreno che emergono le tensioni tra integrazione, controllo dei flussi, permanenza regolare e gestione delle uscite dal territorio.
Italia: programmazione degli ingressi e consolidamento della gestione amministrativa
Nel contesto italiano, il riferimento centrale per il 2026 è costituito dalla programmazione triennale dei flussi di ingresso per lavoro adottata con il D.P.C.M. del 2 ottobre 2025. Con oltre centosessantamila ingressi autorizzati per il solo 2026, il sistema si muove lungo una traiettoria ormai consolidata, che punta a ricondurre l’ingresso degli stranieri entro canali regolari, programmati e funzionali alle esigenze del mercato del lavoro.
Ciò che rileva, tuttavia, non è tanto il numero delle quote quanto il passaggio a una fase di piena applicazione del modello. Nel 2026 l’amministrazione è chiamata a gestire un volume significativo di procedure, verifiche e controlli, in un contesto caratterizzato da crescente digitalizzazione e da un coordinamento sempre più stretto tra prefetture, questure e altri soggetti istituzionali coinvolti.
Questo processo comporta inevitabilmente una maggiore selettività amministrativa e una maggiore attenzione alla coerenza documentale, con effetti diretti sui tempi dei procedimenti e, verosimilmente, sull’aumento del contenzioso. Il sistema italiano, nel 2026, appare dunque impegnato soprattutto nella stabilizzazione delle regole esistenti e nella loro applicazione effettiva, più che nella sperimentazione di nuovi strumenti.
Unione europea: il 2026 come anno di applicazione del Patto su migrazione e asilo
A livello europeo, il 2026 assume un significato ancora più netto sotto il profilo giuridico. Le norme che compongono il Patto su migrazione e asilo, entrate in vigore nel giugno 2024, prevedono un periodo transitorio di due anni, al termine del quale diventano pienamente applicabili. Ciò colloca il giugno 2026 come data di avvio effettivo del nuovo assetto europeo in materia di gestione dei flussi, asilo e responsabilità tra Stati membri.
Nel corso del 2026 gli Stati saranno quindi chiamati a dimostrare la propria capacità di attuare procedure di screening alle frontiere, meccanismi accelerati di esame delle domande di protezione, sistemi di registrazione e identificazione rafforzati, nonché il nuovo modello di solidarietà europea. Non si tratta più di una discussione politica astratta, ma di una verifica operativa che inciderà direttamente sulle prassi nazionali.
Il focus dell’Unione, nel 2026, non sarà tanto sulla produzione normativa quanto sul monitoraggio dell’attuazione, attraverso cicli annuali di gestione della migrazione e valutazioni periodiche della pressione sui sistemi nazionali. È in questa fase che emergono le differenze strutturali tra gli Stati membri e le difficoltà di armonizzare modelli amministrativi profondamente diversi.
Stati Uniti: continuità regolatoria e ruolo strutturale del giudice
Negli Stati Uniti, il quadro per il 2026 appare segnato da una sostanziale continuità dell’approccio regolatorio. L’assenza di una riforma legislativa organica fa sì che la politica migratoria continui a essere costruita attraverso atti esecutivi, regolamenti delle agenzie federali e misure amministrative puntuali.
Un elemento caratterizzante del sistema statunitense è il ruolo centrale del contenzioso giudiziario. Le decisioni delle corti federali incidono in modo diretto sulla durata e sull’efficacia delle misure adottate in materia di asilo, protezioni temporanee e criteri di ammissione. Nel 2026, questa dinamica appare destinata a consolidarsi, rendendo il sistema fortemente dipendente dall’interazione tra potere esecutivo e potere giudiziario.
Il risultato è un quadro nel quale la stabilità delle politiche migratorie è spesso subordinata all’esito dei ricorsi, con effetti rilevanti sulla prevedibilità del sistema e sulla posizione giuridica dei singoli.
Contesto globale: mobilità forzata come dato strutturale
Sul piano globale, le proiezioni per il 2026 si inseriscono in una tendenza già evidente negli ultimi anni. Le stime degli organismi internazionali indicano un numero di persone forzatamente sfollate che supera stabilmente i centoventi milioni, a causa di conflitti armati, instabilità politiche, crisi economiche e fattori ambientali.
La mobilità forzata non si presenta più come una sequenza di emergenze isolate, ma come un fenomeno strutturale destinato a incidere in modo permanente sui sistemi di asilo e sulle politiche di gestione dei flussi. Nel 2026, questa pressione continuerà a riflettersi sulle capacità di accoglienza degli Stati e sulla necessità di cooperazione con i Paesi di origine e di transito.
Considerazioni di sintesi
Nel suo complesso, il 2026 non appare come un anno di svolta improvvisa, ma come un momento di consolidamento e di prova per i sistemi migratori esistenti. Le regole sono già state scritte, i modelli sono stati definiti, e ciò che resta da verificare è la loro effettiva applicabilità.
È in questa fase che le politiche migratorie mostrano la loro reale fisionomia, rivelando la capacità degli Stati di coniugare integrazione, controllo e gestione delle permanenze nel rispetto del quadro normativo. Il 2026 si configura così come un anno di responsabilità istituzionale, nel quale la distanza tra principi dichiarati e prassi operative diventa inevitabilmente visibile.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID 280782895721-36)
La notte di Capodanno a Roma, segnata da bottiglie lanciate contro le ambulanze, petardi esplosi ad altezza d’uomo, borseggi e violenze diffuse, non è una semplice pagina di cronaca nera. È un fatto documentato, ricostruito dalla stampa nazionale e visibile anche attraverso numerosi filmati circolati sui social. Il Giornale ha descritto quanto accaduto parlando apertamente di caos, aggressioni e attacchi ai mezzi di soccorso (https://www.ilgiornale.it/news/nazionale/bottiglie-sulle-ambulanze-petardi-ad-altezza-uomo-e-borseggi-2589870.html).
Alle parole si affiancano le immagini. Un video diffuso sulla piattaforma X mostra chiaramente scene di disordine e violenza nello spazio pubblico durante i festeggiamenti
🇮🇹 Caos al Colosseo: rissa tra giovanissimi (maranza) dopo il lancio di fuochi d'artificio ad altezza uomo, scagliati deliberatamente contro i passanti per provocare tensioni. 🇬🇧 Chaos at the Colosseum: a brawl broke out among youths after they deliberately fired fireworks at eye… pic.twitter.com/uc0ceOvDIL
(https://x.com/cicalonesimone/status/2006514811367039228). Non si tratta di percezioni o interpretazioni: lo Stato arretra, e l’arretramento diventa visibile quando persino un’ambulanza, simbolo massimo della tutela della vita, viene presa di mira.
Il punto centrale, che il Capodanno romano rende impossibile continuare a ignorare, è che i protagonisti di queste dinamiche non sono migranti appena arrivati, ma giovani cresciuti in Italia, spesso appartenenti alle cosiddette seconde generazioni. La narrazione dominante continua a sostenere che nascere o crescere sul territorio nazionale equivalga automaticamente a essere integrati. I fatti dimostrano il contrario.
Il termine “maranza”, al netto delle semplificazioni mediatiche, non identifica un’etnia o una provenienza nazionale. È una categoria comportamentale, una sottocultura fondata sulla logica del branco, sull’occupazione aggressiva dello spazio pubblico e sul rifiuto dell’autorità. Come ho già evidenziato analizzando il caso della moschea di Bologna e dell’imam diventato virale su TikTok, l’integrazione fallisce quando non viene interiorizzato il primato delle regole comuni (https://reimmigrazione.com/2025/06/22/la-moschea-di-bologna-e-limam-di-tiktok-il-caso-che-svela-lintegrazione-fallita/).
Le seconde generazioni rappresentano oggi il grande tabù europeo. Per anni si è preferito raccontarle come una storia di integrazione automatica, evitando di riconoscere che l’integrazione non è un fatto anagrafico, ma un processo giuridico e culturale che può fallire. E quando fallisce, il fallimento è più grave, perché coinvolge lo Stato nel suo complesso: famiglia, scuola, istituzioni.
L’integrazione non è un sentimento, né una concessione incondizionata. È un obbligo, fatto di regole, limiti e responsabilità. Senza obblighi e senza sanzioni, l’integrazione diventa una parola vuota. Ed è qui che si inserisce, in modo coerente e non ideologico, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
La ReImmigrazione non è una punizione collettiva, né una risposta emotiva alla cronaca. È uno strumento ordinario di governo, fondato su un principio elementare: chi rifiuta stabilmente il patto sociale non può pretendere di beneficiarne senza limiti. Questo vale anche per le seconde generazioni, quando il rifiuto delle regole diventa strutturale, reiterato e identitario.
Il Capodanno di Roma non è un’eccezione. È l’ennesimo segnale di una linea che è già stata superata. Continuare a negarlo significa accettare che lo spazio pubblico venga progressivamente sottratto allo Stato. E quando lo Stato rinuncia a governare, non è più integrazione fallita: è rinuncia alla sovranità.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «Integrazione o ReImmigrazione». Soy Fabio Loscerbo, abogado italiano especializado en derecho de extranjería e inmigración.
Hoy quiero explicar por qué una reciente decisión judicial dictada en Italia merece la atención del público español. Se trata de un decreto emitido el 30 de diciembre de 2025 por el Tribunal Ordinario de Florencia, relativo a la llamada protección complementaria. No es una resolución mediática ni ideológica. Precisamente por eso es importante.
En el debate europeo sobre inmigración se ha consolidado en los últimos años una confusión peligrosa: la idea de que toda forma de protección jurídica implica necesariamente un derecho a permanecer de manera indefinida en el territorio. Esta confusión debilita al Estado, erosiona la confianza de los ciudadanos y hace políticamente inestable cualquier política migratoria. La decisión del Tribunal de Florencia ofrece una respuesta clara y jurídicamente sólida a esta deriva.
El tribunal recuerda un principio fundamental: la protección complementaria no es una amnistía humanitaria general ni un mecanismo automático de regularización. Existe únicamente para evitar que una medida de expulsión provoque una vulneración desproporcionada del derecho a la vida privada. Se trata, por tanto, de una garantía jurídica excepcional, no de una regla general.
Lo que hace especialmente relevante esta resolución para un público español es el método seguido por el juez. El tribunal rechaza cualquier automatismo. La mera permanencia en el territorio, el transcurso del tiempo o la duración del procedimiento no bastan por sí solos. La protección solo se concede cuando la persona interesada ha demostrado, mediante hechos concretos y verificables, que ha construido una vida real en la sociedad de acogida. La integración no se presume; debe acreditarse.
Este razonamiento se apoya en el principio de proporcionalidad, bien conocido en el derecho español y en la jurisprudencia europea. El tribunal no niega el derecho del Estado a ejecutar las expulsiones, sino que exige que ese poder se ejerza dentro de los límites del Estado de Derecho. La protección complementaria se configura así como una excepción justificada, no como un obstáculo sistemático a la aplicación de la ley.
Es precisamente aquí donde esta decisión se conecta con el paradigma de la ReImmigración. La ReImmigración no supone negar la protección ni relativizar los derechos fundamentales. Se basa en una lógica de coherencia jurídica y social: la integración es un proceso real que implica obligaciones y comportamientos, no una simple situación administrativa. Cuando la integración es efectiva, el derecho protege. Cuando no lo es, se restablece la legitimidad del retorno al país de origen.
Un sistema que protege de manera indiscriminada termina perdiendo toda capacidad de expulsión. Un sistema que protege de forma selectiva, en cambio, refuerza tanto su humanidad como su autoridad. Eso es exactamente lo que demuestra el Tribunal de Florencia. Al aplicar la protección complementaria con rigor, el juez no debilita la soberanía del Estado; la consolida.
Para España, donde la gestión de los flujos migratorios plantea crecientes desafíos jurídicos y políticos, esta decisión ofrece una lección clara. El control de la inmigración y la protección de los derechos no son objetivos contradictorios. Son dos elementos inseparables de un mismo orden jurídico equilibrado. Sin retornos efectivos, la integración pierde sentido. Sin protección jurídica, el Estado pierde legitimidad.
Esta resolución nos recuerda que el verdadero Estado de Derecho no es ni permisivo ni arbitrario. Establece límites claros. Protege a quienes se integran de forma real. Y exige el retorno de quienes no lo hacen. Esa es, en esencia, la lógica de Integrazione o ReImmigrazione.
Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast «Integrazione o ReImmigrazione». Soy Fabio Loscerbo.
In Western democracies, immigration law often collapses under a false dilemma: either strict enforcement or unconditional protection. This binary approach has distorted public debate and weakened confidence in the rule of law. The decision issued on December 30, 2025, by the Florence Ordinary Tribunal, case number R.G. 788/2024, offers a more mature and legally coherent framework, one that may be particularly instructive for an American audience. The full text of the decision is publicly available at https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1.
The ruling concerns what Italian law defines as “complementary protection,” a residual form of legal safeguard grounded in constitutional and international obligations. The Tribunal makes an essential clarification: this form of protection is not a generalized humanitarian amnesty, nor a concealed pathway to permanent settlement. It is a narrowly tailored instrument, activated only when removal would result in a disproportionate interference with an individual’s private life, in violation of fundamental rights standards.
What makes this decision particularly relevant beyond Italy is its method. The court rejects automatic assumptions and ideological shortcuts. Time spent in the country, procedural delays, or the mere filing of asylum claims are not treated as sufficient grounds for protection. Instead, the assessment focuses on whether the individual has built a real, verifiable life within the host society. Integration is not presumed; it must be demonstrated through concrete facts and sustained conduct over time. Protection, therefore, becomes the legal consequence of responsibility, not its substitute.
This proportionality-based approach will sound familiar to American readers. It reflects the same constitutional logic that underpins judicial review in the United States, where rights are protected through contextual balancing rather than blanket rules. The Tribunal explicitly frames complementary protection as an exception justified only when the human cost of removal would clearly outweigh the public interest in enforcement. In doing so, it reinforces, rather than undermines, the authority of the State.
This is where the decision aligns with the paradigm of ReImmigration. ReImmigration does not deny protection, nor does it advocate collective or indiscriminate returns. It rests on a simple but demanding principle: integration is an obligation, not an entitlement. Where integration is real and demonstrable, the law protects. Where it is absent, the legitimacy of return is restored. A system that protects everyone regardless of conduct ultimately loses the capacity to remove anyone. By contrast, a system that protects selectively preserves both its humanity and its credibility.
The Florence Tribunal’s decision illustrates how legal protection can strengthen sovereignty rather than weaken it. By applying complementary protection rigorously and without ideological distortion, the court affirms that the State remains capable of enforcing immigration law while respecting constitutional and international limits. This balance is precisely what many Western democracies, including the United States, struggle to achieve.
In the broader context of migration policy, the ruling sends a clear message. Legal protection is not the enemy of enforcement. On the contrary, it is the condition that makes enforcement politically defensible and morally legitimate. Complementary protection, when properly applied, does not obstruct ReImmigration. It completes it. Only by clearly distinguishing those who have integrated from those who have not can a democratic State maintain control of its borders without abandoning its legal and ethical foundations.
Avv. Fabio Loscerbo Attorney at Law – Italy EU Transparency Register Lobbyist no. 280782895721-36
Protezione complementare e ReImmigrazione: quando la tutela rafforza la sovranità
Il decreto del Tribunale ordinario di Firenze – Sezione specializzata in materia di immigrazione, emesso in data 30 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 788/2024, è stato pubblicato integralmente su Calameo ed è consultabile al seguente link:
La decisione si inserisce in modo coerente nel quadro normativo risultante dalle riforme introdotte dal D.L. 130/2020 e, successivamente, dal D.L. 20/2023, chiarendo un punto che nel dibattito politico viene spesso eluso: la protezione complementare ex articolo 19 del Testo Unico Immigrazione resta una tutela costituzionalmente e convenzionalmente necessaria, ma non coincide con una stabilizzazione automatica dello straniero sul territorio nazionale.
Il Tribunale adotta un’impostazione giuridicamente lineare e, per certi versi, esemplare. A seguito della rinuncia alle forme di protezione maggiore, il giudizio viene correttamente circoscritto alla sola protezione complementare, intesa come tutela residuale ma non marginale. Residuale perché opera quando non sussistono i presupposti dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria; non marginale perché affonda le proprie radici negli obblighi costituzionali e sovranazionali, in particolare nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il decreto assume rilievo sistemico nel momento in cui chiarisce che la riforma del 2023 non ha espunto dall’ordinamento la tutela della vita privata e familiare dello straniero. Al contrario, essa ha restituito all’interprete un modello fondato sul bilanciamento concreto degli interessi in gioco, superando automatismi e tipizzazioni rigide. La protezione complementare torna così ad essere ciò che è sempre stata nella sua originaria funzione: una clausola di garanzia, applicabile caso per caso, sulla base di elementi seri e verificabili.
Il fulcro motivazionale della decisione è nella valutazione del radicamento effettivo. Non rileva la mera presenza sul territorio nazionale né il semplice decorso del tempo procedimentale. Ciò che assume valore giuridico è l’inserimento reale nella comunità: attività lavorativa stabile e regolare, autonomia abitativa, conoscenza della lingua italiana, relazioni sociali consolidate, rispetto delle regole della convivenza civile. La tutela della vita privata viene così ancorata a dati oggettivi e documentati, non a presupposti ideologici o presunzioni astratte.
È proprio questo approccio che rende il decreto perfettamente compatibile con il paradigma della ReImmigrazione. La ReImmigrazione non nega la tutela, ma la rende sostenibile. Uno Stato che protegge senza criteri perde legittimazione nel pretendere il rimpatrio di chi non ha titolo a restare. Uno Stato che applica la protezione complementare in modo rigoroso e selettivo, al contrario, rafforza la propria sovranità e rende giuridicamente difendibile il principio dell’alternativa: integrazione reale oppure ritorno nel Paese di origine.
Il decreto del Tribunale di Firenze del 30 dicembre 2025 dimostra che la protezione complementare può funzionare come strumento di equilibrio. Da un lato, tutela chi ha costruito in Italia una vita autentica, la cui compromissione determinerebbe una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali. Dall’altro, delimita con chiarezza l’area della protezione, sottraendola alla logica dell’accoglienza indistinta e priva di condizioni.
Si tratta di una decisione che guarda al futuro, ma con solide radici nel diritto “di sempre”: quello fondato sul bilanciamento, sulla responsabilità individuale e sulla sovranità dello Stato. In questa prospettiva, la protezione complementare non è un ostacolo alla ReImmigrazione, ma il suo complemento necessario. Solo distinguendo chi si integra davvero da chi resta strutturalmente ai margini è possibile rendere esigibile, legittima e socialmente sostenibile una politica dei rimpatri.
Avv. Fabio Loscerbo (lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36)
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.
Negli ultimi mesi, e in modo particolarmente chiaro con alcune sentenze del Tribunale di Bologna, il diritto dell’immigrazione italiano sta mostrando qualcosa che spesso sfugge al dibattito pubblico: la permanenza sul territorio non è più un fatto automatico, ma il risultato di una valutazione giuridica sempre più strutturata e selettiva.
Quando parliamo di protezione complementare, molti continuano a immaginarla come una sorta di “zona grigia”, una tutela residuale, quasi umanitaria. In realtà, quello che sta emergendo nella giurisprudenza è qualcosa di diverso. La protezione complementare sta diventando il luogo in cui l’ordinamento decide, caso per caso, chi può restare e perché.
I giudici non si limitano più a guardare da dove una persona proviene. Guardano chi è diventata. Guardano il lavoro, l’autonomia economica, la casa, le relazioni sociali, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole. Non esistono soglie magiche di anni. Non esiste un diritto a restare solo perché si è presenti. Esiste, invece, una verifica seria del radicamento.
Questo è il punto chiave: restare non è automatico, ma neppure arbitrario. È condizionato.
Ed è proprio qui che entra in gioco il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Non come slogan politico, ma come lettura giuridica di ciò che sta già accadendo. Se l’integrazione è reale, verificabile, consolidata, allora l’ordinamento riconosce un limite al potere di espulsione dello Stato. Se quell’integrazione non c’è, o non supera il vaglio giuridico, la permanenza non trova una base stabile.
La protezione complementare è quindi un laboratorio. Un laboratorio silenzioso, fatto di sentenze, di motivazioni, di valutazioni individuali. È lì che si sta sperimentando un modello che supera sia l’accoglienza indiscriminata sia l’espulsione meccanica.
Questo modello dice una cosa semplice, ma scomoda: l’integrazione conta, ma conta davvero. Non come parola d’ordine, non come principio astratto, ma come fatto giuridico. E quando l’integrazione diventa un fatto giuridico, allora anche la permanenza diventa una conseguenza, non un presupposto.
Per questo parlo di permanenza condizionata. Non è una punizione, non è una concessione. È un patto implicito tra individuo e ordinamento: tu costruisci una vita conforme alle regole, io riconosco il tuo diritto a restare. Se quel patto non si realizza, il sistema prevede anche l’altra opzione.
Ed è qui che Integrazione o ReImmigrazione smette di essere una provocazione e diventa una chiave di lettura del diritto vivente. Non è ciò che dovrebbe accadere in futuro. È ciò che sta già accadendo oggi, nei tribunali, spesso senza che ce ne rendiamo conto.
Su questi temi continueremo a tornare, perché è qui che si gioca il futuro del diritto dell’immigrazione: non nei proclami, ma nelle regole applicate caso per caso.
Grazie per aver ascoltato questo episodio di Integrazione o ReImmigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Alla prossima puntata.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Integración o ReInmigración. Mi nombre es Fabio Loscerbo. Soy abogado italiano y lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, especializado en derecho de extranjería.
Hoy quiero dirigirme directamente al público español para reflexionar sobre una cuestión central en el derecho migratorio contemporáneo: ¿el derecho a permanecer en un país es automático, o es el resultado de una valoración jurídica condicionada?
En España, el debate en materia de extranjería suele estructurarse alrededor de una oposición clara. Por un lado, la autorización de residencia concedida por la administración. Por otro, las medidas de expulsión. El juez interviene principalmente para controlar la legalidad y la proporcionalidad de estas decisiones, especialmente a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sin embargo, lo que está emergiendo en la jurisprudencia europea es una lógica más compleja: la permanencia no como hecho, sino como consecuencia jurídica de una evaluación individualizada.
La experiencia reciente de los tribunales italianos resulta especialmente ilustrativa. En varias resoluciones dictadas a finales de 2025, los jueces no se han centrado en la regularidad formal de la entrada o del permiso anterior, sino en una pregunta distinta: ¿la expulsión sería jurídicamente proporcionada teniendo en cuenta la vida construida por la persona en el territorio?
El punto de partida es claro y también reconocible para el jurista español: la mera presencia en el territorio no genera, por sí sola, un derecho a permanecer. El tiempo no es suficiente. Lo determinante es la realidad del arraigo entendido en sentido jurídico.
Los jueces valoran elementos concretos y verificables: la existencia de una actividad laboral estable, la autosuficiencia económica, la vivienda, las relaciones sociales y familiares, el conocimiento del idioma, el respeto de las normas y la ausencia de riesgos para el orden público. No existen umbrales temporales automáticos. Cada caso se analiza de manera individual y global.
Si de esta valoración resulta que la expulsión supondría una injerencia desproporcionada en la vida privada o familiar protegida por el artículo 8 del CEDH, el poder del Estado para ejecutar la expulsión encuentra un límite jurídico. Si, por el contrario, estos elementos no concurren, la expulsión sigue siendo plenamente legítima.
Esto es lo que podemos definir como un derecho de permanencia condicionado.
En el ordenamiento italiano, esta lógica se materializa a través de una figura denominada protección complementaria. Más allá del nombre, lo relevante es su función: no se trata de asilo ni de una medida humanitaria discrecional, sino de una estabilización de la residencia basada en derechos fundamentales, derivada de una valoración judicial de proporcionalidad.
Un aspecto clave es que, una vez constatados los requisitos, la concesión del permiso de residencia no se concibe como una facultad de la administración, sino como una consecuencia jurídica necesaria. La integración deja de ser un concepto político o social y se convierte en un hecho jurídicamente relevante.
Esta perspectiva ofrece una lectura interesante también para el contexto español. Permite superar la alternativa entre regularización automática y expulsión sistemática, introduciendo una tercera vía, basada en el derecho, en el control judicial y en la responsabilidad individual.
Es precisamente en este marco donde se sitúa el paradigma Integración o ReInmigración. No como consigna política, sino como descripción del derecho en acción. La integración se evalúa. Cuando es real y verificable, produce efectos jurídicos. Cuando no lo es, el sistema conserva plenamente su capacidad de ejecutar la expulsión.
Lo que muestran hoy los tribunales europeos no es una renuncia al control migratorio, sino su refinamiento. La permanencia deja de ser automática y pasa a ser condicionada, revisable y jurídicamente fundamentada.
Gracias por escuchar este episodio del podcast Integración o ReInmigración. Soy Fabio Loscerbo. Hasta el próximo episodio.
C’è un paradosso che attraversa ormai stabilmente il diritto dell’immigrazione e che raramente viene detto in modo netto: lo Stato pretende integrazione, ma spesso è il primo a renderla giuridicamente impossibile.
Non per una scelta politica dichiarata, ma per una disfunzione amministrativa strutturale.
È una contraddizione che mina alla radice la credibilità delle regole e produce esattamente ciò che, a parole, si vorrebbe evitare: irregolarità, marginalità, conflitto sociale.
Il discorso pubblico sull’integrazione è stato progressivamente svuotato di contenuto giuridico e ridotto a formula morale. Si chiede allo straniero di integrarsi, di lavorare, di rispettare le regole, di dimostrare affidabilità sociale. Ma tutto questo presuppone una condizione preliminare che viene sistematicamente ignorata: l’esistenza di procedure amministrative funzionanti, accessibili e prevedibili. Senza questo presupposto, l’integrazione non è un dovere esigibile, ma una finzione retorica.
Nella prassi accade l’opposto. Procedure di rinnovo che non vengono calendarizzate, istanze che restano prive di risposta per mesi o anni, sistemi informatici che non comunicano tra loro, titoli di soggiorno che perdono efficacia per il solo decorso del tempo senza che l’interessato abbia alcuna possibilità di incidere sul procedimento.
In questo scenario, l’irregolarità non è il frutto di una scelta individuale, ma un effetto indotto dall’amministrazione. È una irregolarità prodotta dallo Stato.
Qui si innesta il nodo centrale del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: la legalità non può essere selettiva. O le regole funzionano per tutti, oppure cessano di essere regole e diventano strumenti di arbitrio. Non si può pretendere integrazione in assenza di un quadro procedurale che consenta la regolarità del soggiorno, l’accesso al lavoro lecito, la tracciabilità giuridica delle persone presenti sul territorio.
La burocrazia inefficiente non è un problema tecnico: è un fattore diretto di disgregazione sociale.
Il risultato è evidente. Soggetti formalmente “non integrati” che in realtà lavorano, parlano la lingua, hanno relazioni familiari e sociali consolidate, ma sono sospinti ai margini da procedimenti amministrativi paralizzati.
Al tempo stesso, l’assenza di risposte amministrative impedisce di distinguere chi non vuole integrarsi da chi non può farlo per cause indipendenti dalla propria volontà.
In questo vuoto procedurale, anche la selezione perde legittimità. In una visione ordinata e tradizionale dello Stato di diritto, questo è inaccettabile. La funzione dell’amministrazione non è creare zone grigie, ma garantire certezza.
La certezza del diritto è il presupposto tanto dell’integrazione quanto della ReImmigrazione. Solo se le procedure funzionano è possibile pretendere responsabilità individuale; solo se le regole sono applicabili è legittimo farle rispettare; solo se l’apparato pubblico è efficiente si può affermare, senza ipocrisie, che chi non si integra deve tornare nel proprio Paese.
La ReImmigrazione non è una scorciatoia ideologica, ma una proposta sistemica. Non nega l’integrazione: la rende giuridicamente esigibile. Non giustifica l’irregolarità: la combatte rimuovendone le cause amministrative.
Dire che le regole devono funzionare per tutti non è uno slogan, ma la condizione minima perché lo Stato smetta di sabotare se stesso.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
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En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
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Nelle democrazie occidentali il percorso che conduce dal titolo di soggiorno alla cittadinanza è sempre più concepito come una traiettoria lineare, quasi automatica. Un tempo si trattava di un cammino esigente, scandito da verifiche sostanziali, fondato sull’idea che la permanenza stabile e, a maggior ragione, l’ingresso nella comunità politica richiedessero un progressivo e reale radicamento nello Stato ospitante. Oggi, invece, quel percorso tende a ridursi a una sequenza di adempimenti amministrativi, in cui il dato formale prevale su quello sostanziale.
Il titolo di soggiorno, nato come strumento temporaneo e condizionato, ha progressivamente perso la sua funzione selettiva. Da autorizzazione alla permanenza finalizzata a uno scopo preciso — lavoro, studio, protezione — si è trasformato, in molti casi, in una tappa intermedia verso la stabilizzazione definitiva, indipendentemente dall’effettivo livello di integrazione raggiunto. Il messaggio implicito che ne deriva è chiaro: restare è una questione di tempo, non di comportamento; di presenza, non di adesione.
Questo slittamento concettuale ha prodotto un effetto a cascata sulla cittadinanza. Se il soggiorno diventa sostanzialmente incondizionato, la cittadinanza finisce per apparire come il suo naturale completamento, anziché come un riconoscimento finale di appartenenza piena alla comunità giuridica e politica. Si perde così il significato originario della cittadinanza come vincolo di lealtà reciproca tra individuo e Stato, fondato non solo sui diritti, ma anche su doveri inderogabili.
L’integrazione, in questo schema, smette di essere un processo reale e verificabile. Diventa una parola d’ordine, una categoria retorica utilizzata per legittimare decisioni già prese. Si presume che chi lavora, chi risiede da un certo numero di anni o chi è formalmente regolare sia automaticamente integrato. Ma la realtà dimostra che l’integrazione non è un fatto puramente economico né un esito spontaneo del tempo. È un processo complesso, che riguarda la lingua, il rispetto delle regole, l’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, il riconoscimento dell’autorità dello Stato e delle sue istituzioni.
Quando questo processo viene dato per scontato, il sistema entra in una zona di rischio. Il passaggio dal titolo di soggiorno alla cittadinanza, se non sorretto da una verifica sostanziale dell’integrazione, può produrre soggetti formalmente appartenenti allo Stato, ma sostanzialmente estranei al suo ordine giuridico. È qui che nasce il rischio sistemico: individui che godono pienamente dei diritti garantiti dalla cittadinanza, ma che non riconoscono il patto costituzionale su cui quei diritti si fondano.
I fatti di cronaca dimostrano che questo rischio non è teorico. Il terrorismo interno, la radicalizzazione ideologica, il rifiuto violento delle regole comuni sono spesso fenomeni che maturano all’interno, non all’esterno, delle democrazie occidentali. Non si tratta di soggetti “di passaggio”, ma di persone stabilmente inserite nel tessuto sociale, talvolta cittadine a tutti gli effetti. Questo dato dovrebbe imporre una riflessione seria sul modo in cui lo Stato gestisce la transizione dal soggiorno alla cittadinanza.
Il problema non è l’estensione dei diritti in quanto tale, ma la loro dissociazione dagli obblighi. Uno Stato che rinuncia a pretendere integrazione reale rinuncia, di fatto, a governare la propria comunità politica. La cittadinanza concessa in assenza di un’effettiva adesione ai valori fondamentali non rafforza la coesione sociale, ma la indebolisce, perché priva lo Stato di strumenti di prevenzione e di reazione prima che il conflitto emerga in forme patologiche.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce proprio da questa consapevolezza. Non come risposta emotiva, ma come proposta di ricostruzione dell’ordine giuridico in materia di immigrazione e cittadinanza. Integrare non significa tollerare tutto, né rinunciare a distinguere. Significa fissare criteri chiari, pretendere comportamenti coerenti, verificare nel tempo l’adesione al patto sociale. Quando questo non avviene, la permanenza non può essere considerata un diritto acquisito.
La ReImmigrazione, in questo senso, non è una sanzione ideologica, ma una conseguenza giuridica. È il riconoscimento che la comunità politica ha il diritto — e il dovere — di preservare la propria coesione interna. Un sistema che consente il passaggio dal titolo di soggiorno alla cittadinanza senza una reale integrazione costruisce, nel tempo, una fragilità strutturale che prima o poi emerge sotto forma di conflitto, insicurezza e perdita di legittimità dello Stato.
Ripensare questo percorso significa tornare a una concezione esigente ma razionale della cittadinanza. Non un premio automatico, non un atto simbolico, ma l’esito di un processo verificabile. Solo così il titolo di soggiorno torna a essere ciò che deve essere: uno strumento funzionale all’integrazione reale, non il primo gradino di una cittadinanza svuotata di significato. E solo così le democrazie occidentali possono ridurre il rischio sistemico che oggi fingono di non vedere.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
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Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
For years, immigration has been discussed almost exclusively through an economic lens. Migrants are described as “workers needed by the market,” as a demographic solution to aging societies and labor shortages. This approach, while seemingly pragmatic, is deeply flawed. It reduces a complex social and political phenomenon to a purely instrumental function, ignoring its long-term consequences for state cohesion, public order, and democratic legitimacy.
Italy, like many Western countries, is facing a structural demographic decline. Birth rates are collapsing, the working-age population is shrinking, and welfare systems are under pressure. In this context, immigration is increasingly portrayed as unavoidable. But necessity does not justify disorder. Accepting the need for immigration does not mean accepting an uncontrolled or unconditional model of admission and permanence.
This is where the economic-only approach fails. It assumes that employment alone is sufficient to ensure integration. Experience proves otherwise. Work may provide income, but it does not automatically produce social belonging, respect for the legal order, or loyalty to the constitutional framework. Integration is not a natural byproduct of employment; it is a demanding process that requires commitment, adaptation, and accountability.
For this reason, immigration policy must begin with selection at entry. A sovereign state cannot simply admit whoever satisfies a short-term labor demand. It must admit those who demonstrate a genuine willingness to integrate into the host society: respect for the rule of law, acceptance of civic norms, and readiness to participate fully in the social and cultural life of the country. Entry into a legal order is not neutral; it is the beginning of a binding relationship between the individual and the state.
Equally problematic is the idea that permanence should be automatic. In many European systems, once a migrant enters, remaining becomes almost irreversible, regardless of the success or failure of integration. Integration is treated as an aspiration rather than a legal condition. The consequences are increasingly visible: social fragmentation, marginalization of second generations, youth gangs, and growing distrust between communities and institutions. These are not isolated incidents, but symptoms of a systemic failure.
This is the context in which the concept of ReImmigration emerges. ReImmigration is not anti-immigration. It is not about closing borders or denying demographic reality. It is about restoring the state’s capacity to govern immigration over time. ReImmigration is based on a simple but often forgotten principle: staying is conditional.
Those who enter are selected. Those who remain do so because they demonstrate, over time, real integration into the legal and civic community. When this integration does not occur, or when the basic rules of coexistence are seriously violated, the state must have effective and credible mechanisms to end permanence and organize return.
This approach must be clearly distinguished from remigration. Remigration, understood as mass or identity-based return, is largely rhetorical. It ignores legal constraints, demographic realities, and the fact that modern Western societies are already structurally plural. As a policy tool, it offers slogans rather than solutions. In complex democratic systems, remigration is institutionally unworkable and ultimately futile.
ReImmigration is something entirely different. It is selective, individual, and behavior-based. It does not target groups, origins, or identities. It focuses on conduct, integration paths, and compliance with the legal order. Its purpose is not punishment, but equilibrium: ensuring that immigration contributes to social stability rather than undermining it.
If immigration is truly necessary for demographic and economic reasons, then integration must be mandatory, not optional. Without enforceable integration, the state loses authority, legitimacy, and the ability to govern its own territory. ReImmigration is not an ideological shortcut; it is a realist response to a real problem.
Without integration, the state loses. And when the state loses, the cost is paid by everyone: migrants and citizens alike.
Fabio Loscerbo Lawyer – EU Transparency Register Lobbyist ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
In 2026 I am organizing a structured cycle of accredited legal training seminars in Bologna, officially recognized for continuing legal education by the Bar Council of Bologna, with the attribution of two CLE credits for each event, as formally communicated by the competent Commission of the Council. Although these programs are designed within the Italian… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a U.S. Legal Audience
Il dibattito sulla programmazione dei flussi 2026–2028 conferma la persistenza di un modello quantitativo di gestione dell’immigrazione. Si discute di contingenti, di fabbisogni settoriali, di finestre temporali, di semplificazioni procedurali. Si perfeziona il passaggio dalla cosiddetta “migrazione da offerta” alla “migrazione da domanda”. Si migliora la tecnica amministrativa. Ma non si supera il paradigma. Il… Leggi tutto: Oltre le quote: anziché programmare ingressi, bisogna programmare l’integrazione
In Italia si continua a parlare di immigrazione come se fosse una questione umanitaria episodica, emergenziale, da gestire con interventi tampone e narrazioni rassicuranti. Ma la realtà è molto più dura, e soprattutto molto più strutturale. La mancanza di integrazione non è più un problema sociale marginale: è diventata un fattore diretto di conflitto interno e, quindi, una questione di governabilità dello Stato.
Il punto centrale, che si preferisce evitare, è semplice: senza integrazione reale non esiste coesione, e senza coesione non esiste ordine democratico. L’integrazione non è un sentimento, né uno slogan, né un automatismo che si attiva con il solo trascorrere del tempo. È un processo giuridico, culturale e comportamentale che presuppone regole, doveri, controlli e conseguenze. Quando questo processo non viene governato, il risultato non è la convivenza, ma la frammentazione.
L’Italia sta già sperimentando una forma di conflitto interno che non assomiglia alle guerre civili del Novecento, ma che è altrettanto corrosiva. Non carri armati nelle strade, ma territori socialmente separati. Non fronti armati, ma comunità parallele. Non un collasso improvviso dello Stato, ma una lenta erosione della sua autorità quotidiana. Quartieri in cui la legge è percepita come opzionale, servizi pubblici sotto pressione, tensioni costanti su scuola, sanità, casa e lavoro. Tutto questo non nasce dal numero degli stranieri in sé, ma dalla mancanza di integrazione come fatto giuridico e sociale.
La politica ha commesso un errore grave: ha confuso l’integrazione con la tolleranza passiva. Ha rinunciato a pretendere adesione ai valori costituzionali, rispetto delle regole comuni, apprendimento della lingua, partecipazione reale alla vita civile. In questo vuoto normativo e culturale si è inserita la radicalizzazione, non solo religiosa o ideologica, ma anche identitaria. Quando lo Stato rinuncia a definire chi può restare e a quali condizioni, il conflitto non scompare: si sposta dal piano istituzionale a quello sociale.
Il conflitto interno, infatti, non nasce quando lo Stato è forte, ma quando è percepito come indeciso o incoerente. Quando le regole esistono ma non vengono applicate. Quando i diritti sono proclamati senza essere bilanciati da doveri. Quando l’integrazione viene presentata come un diritto unilaterale e non come un percorso reciproco. In questo scenario, la tensione tra gruppi sociali cresce, la fiducia nelle istituzioni crolla e il consenso democratico si polarizza.
Continuare su questa strada significa accettare una crisi di governabilità permanente. Non oggi, forse, ma domani. Non in forma esplosiva, ma cumulativa.Ogni episodio di violenza non governata, ogni illegalità tollerata, ogni fallimento dell’integrazione rafforza l’idea che lo Stato non sia più in grado di garantire ordine e giustizia. Ed è esattamente in quel momento che il conflitto interno smette di essere un rischio teorico e diventa un dato politico.
Serve un cambio di paradigma. L’integrazione deve tornare a essere una pretesa dello Stato, non una concessione. Chi può integrarsi deve essere messo nelle condizioni di farlo, ma chi rifiuta l’integrazione non può restare indefinitamente nello spazio giuridico europeo senza conseguenze. Integrazione o ritorno non è uno slogan ideologico: è una funzione ordinaria di qualsiasi Stato che voglia sopravvivere come comunità politica.
Ignorare questo dato non rende l’Italia più inclusiva, ma solo più fragile. E uno Stato fragile, prima o poi, paga il prezzo della propria indecisione.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
Depuis plusieurs années, la question migratoire est abordée presque exclusivement sous un angle économiciste. L’immigration est présentée comme une réponse mécanique au vieillissement démographique et aux pénuries de main-d’œuvre, réduisant des trajectoires humaines complexes à de simples variables d’ajustement du marché du travail. Cette approche peut sembler pragmatique, mais elle est aujourd’hui profondément insuffisante et, à terme, déstabilisatrice pour l’État.
La France, comme l’ensemble des pays européens, fait face à une transformation démographique durable. Le vieillissement de la population, la baisse de la natalité et la pression croissante sur les systèmes de protection sociale rendent le recours à l’immigration de plus en plus fréquent dans le discours public. Mais reconnaître une nécessité démographique ne signifie pas renoncer à gouverner les flux. Au contraire, plus l’immigration devient structurelle, plus elle doit être encadrée par des règles claires et assumées.
L’erreur centrale de la vision économiciste est de supposer que l’emploi suffit à produire l’intégration. L’expérience démontre pourtant que le travail, s’il est un facteur d’autonomie matérielle, ne garantit ni l’adhésion aux règles communes, ni l’appropriation des valeurs républicaines, ni le respect effectif de l’ordre juridique. L’intégration n’est pas un processus automatique. Elle suppose un engagement réciproque entre l’individu et l’État.
C’est pourquoi toute politique migratoire cohérente doit commencer par une sélection à l’entrée. L’État ne peut se limiter à répondre à des besoins économiques immédiats. Il doit admettre en priorité des personnes qui manifestent une réelle disposition à s’intégrer dans la société d’accueil, à en respecter les lois et à en accepter les principes fondamentaux. Entrer sur le territoire national ne constitue pas un fait neutre, mais le début d’un lien juridique et civique exigeant.
Le second échec du modèle actuel réside dans la quasi-automaticité de la permanence. Dans de nombreux systèmes européens, une fois l’entrée réalisée, le séjour devient de fait irréversible, indépendamment du résultat du parcours d’intégration. L’intégration est souvent présentée comme un objectif souhaitable, mais rarement comme une condition juridique. Les conséquences sont désormais visibles : fragmentation sociale, difficultés d’intégration des secondes générations, phénomènes de délinquance juvénile et perte de confiance dans la capacité de l’État à faire respecter ses propres règles.
C’est dans ce contexte qu’émerge le paradigme de la Ré-Immigration. Il ne s’agit pas d’un refus de l’immigration, mais d’une volonté de la gouverner dans le temps. La Ré-Immigration repose sur un principe simple, mais essentiel : la présence durable sur le territoire n’est pas inconditionnelle. Elle dépend de l’intégration réelle et vérifiable de la personne dans la communauté juridique et civique.
La Ré-Immigration ne relève pas d’une logique punitive. Elle constitue un mécanisme d’équilibre. Elle vise à éviter que l’immigration, nécessaire sur le plan démographique, ne produise à moyen terme une population durablement présente mais extérieure au pacte social. Sans cette exigence, l’immigration risque de fragiliser l’État au lieu de le renforcer.
Il est ici indispensable de dissiper une confusion fréquente. La Ré-Immigration n’est pas la rémigration. La rémigration, entendue comme un retour massif ou fondé sur des critères identitaires, relève davantage du slogan que de la politique publique. Elle ignore les contraintes juridiques, la réalité démographique et le caractère désormais pluriel des sociétés occidentales. Dans des États de droit complexes, elle se révèle institutionnellement impraticable et, en définitive, futile.
La Ré-Immigration, au contraire, est individuelle, sélective et fondée sur le comportement. Elle ne vise ni des groupes ni des origines, mais des parcours. Elle repose sur une idée centrale : l’intégration n’est pas optionnelle. Elle est la condition même de la permanence.
Si l’immigration est appelée à jouer un rôle dans l’avenir démographique et économique des États européens, alors l’intégration doit devenir une obligation réelle, assortie de conséquences juridiques effectives. À défaut, l’État perd sa capacité de régulation, sa crédibilité et, à terme, sa légitimité.
Sans intégration, l’État perd. La Ré-Immigration n’est pas une posture idéologique, mais une réponse réaliste à une crise de gouvernance migratoire qui ne peut plus être éludée.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyiste – Registre de transparence de l’Union européenne ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
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Il dibattito sulla programmazione dei flussi 2026–2028 conferma la persistenza di un modello quantitativo di gestione dell’immigrazione. Si discute di contingenti, di fabbisogni settoriali, di finestre temporali, di semplificazioni procedurali. Si perfeziona il passaggio dalla cosiddetta “migrazione da offerta” alla “migrazione da domanda”. Si migliora la tecnica amministrativa. Ma non si supera il paradigma. Il… Leggi tutto: Oltre le quote: anziché programmare ingressi, bisogna programmare l’integrazione
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Nel precedente episodio abbiamo chiarito che la protezione complementare è una tutela necessaria ma non stabilizzante, fondata su valutazioni individuali, temporaneità e reversibilità. Oggi affrontiamo un passaggio spesso percepito come tecnico, talvolta scomodo, ma in realtà decisivo per la credibilità dell’intero sistema: il rapporto tra… Leggi tutto: Procedura, identità, responsabilità: perché la protezione passa dal controllo
Negli ultimi anni il fenomeno migratorio è stato quasi sempre affrontato attraverso una lente riduttiva: quella economicista. Una visione che legge l’immigrazione come una semplice risposta funzionale al calo demografico e alla carenza di manodopera, trattando le persone come fattori produttivi e i flussi come variabili di compensazione. È un approccio che può apparire pragmatico, ma che oggi mostra tutti i suoi limiti strutturali.
L’Italia è entrata in una fase di contrazione demografica irreversibile nel breve periodo. La popolazione invecchia, la base in età lavorativa si riduce, la sostenibilità del welfare viene messa sotto pressione. In questo contesto, l’immigrazione viene sempre più spesso presentata come una necessità oggettiva. Ma riconoscere un bisogno demografico non significa accettare un modello privo di selezione, di condizioni e di responsabilità. Al contrario, proprio perché l’immigrazione diventa strutturale, essa deve essere governata e non subita.
Il primo errore dell’impostazione economicista è quello di separare artificiosamente ingresso e integrazione. Si ammette l’ingresso sulla base di esigenze produttive immediate, rinviando l’integrazione a un momento successivo e incerto, come se fosse un processo spontaneo. L’esperienza dimostra che non è così. L’integrazione non è automatica, non è garantita dal solo lavoro, e soprattutto non può essere lasciata alla buona volontà individuale senza un quadro di obblighi e verifiche.
Per questo, il superamento dell’immigrazione economicista implica anzitutto una selezione già all’ingresso. Lo Stato deve ammettere chi dimostra una concreta propensione all’integrazione, non solo chi risponde a un fabbisogno contingente del mercato del lavoro. Entrare in un ordinamento giuridico significa accettarne le regole, comprenderne i valori fondamentali, assumere un impegno che va oltre la dimensione economica. Consentire l’ingresso a chi non mostra alcuna disponibilità in tal senso equivale a costruire deliberatamente un problema futuro.
Il secondo errore, ancora più grave, è aver trasformato la permanenza in un fatto sostanzialmente irreversibile. Per anni si è accettato che, una volta entrati, si potesse restare indipendentemente dall’esito del percorso di integrazione. L’integrazione è stata raccontata come un obiettivo auspicabile, non come una condizione giuridica. Il risultato è oggi visibile: tensioni sociali crescenti, difficoltà evidenti nelle seconde generazioni, fenomeni di devianza giovanile che non possono più essere liquidati come episodi marginali. Sono segnali di un fallimento di sistema, non di singole storie individuali.
In questo quadro si colloca il paradigma della ReImmigrazione. Non come negazione dell’immigrazione, ma come suo governo razionale. La ReImmigrazione parte da un presupposto elementare, ma spesso rimosso dal dibattito pubblico: la permanenza sul territorio non è un diritto automatico e incondizionato, bensì l’esito di un patto tra individuo e Stato. Chi entra lo fa perché è stato selezionato; chi resta lo fa perché dimostra, nel tempo, di essersi integrato in modo effettivo.
La ReImmigrazione non introduce una logica punitiva, ma una logica di equilibrio. Serve a evitare che l’immigrazione necessaria dal punto di vista demografico produca, nel medio e lungo periodo, una stratificazione stabile di persone formalmente presenti ma sostanzialmente estranee alla comunità giuridica. Senza questo correttivo, l’immigrazione rischia di diventare un fattore di disgregazione sociale proprio mentre lo Stato diventa più fragile.
È a questo punto che occorre chiarire una distinzione essenziale, troppo spesso confusa nel dibattito pubblico. ReImmigrazione non significa remigrazione. La remigrazione, intesa come ritorno generalizzato o su base identitaria, può avere una funzione simbolica o polemica, ma sul piano istituzionale è largamente inefficace. Non tiene conto della realtà giuridica e demografica di Paesi che dipendono già oggi da flussi migratori regolati e da una presenza straniera strutturale. In questo senso, la remigrazione appare più come una semplificazione ideologica che come una proposta di governo dei processi. Nel contesto attuale, risulta sostanzialmente futile.
La ReImmigrazione, al contrario, opera in modo selettivo, individuale e verificabile. Non colpisce categorie astratte, ma comportamenti concreti. Non guarda all’origine, ma al percorso. È uno strumento che consente allo Stato di recuperare credibilità e autorevolezza, riaffermando un principio semplice: l’integrazione non è una concessione facoltativa, ma una condizione della permanenza.
Se l’Italia ha davvero bisogno di immigrazione per reggere il proprio futuro demografico ed economico, allora ha ancora più bisogno di regole chiare e conseguenze certe. Senza integrazione obbligatoria, lo Stato perde capacità di governo, produce conflitto e delegittima se stesso. La ReImmigrazione non è una scorciatoia ideologica, ma una risposta realista a un problema reale.
Senza integrazione, lo Stato perde. E quando lo Stato perde, a perdere non è solo l’ordine pubblico, ma la possibilità stessa di un futuro sostenibile.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
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Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. My name is Fabio Loscerbo. I am an Italian lawyer and an EU-registered lobbyist working on immigration and asylum law.
Today I would like to address a question that is increasingly central in the United Kingdom, yet often framed in overly simple terms: is the right to remain automatic, or is it something that must be legally justified?
In the UK, immigration law traditionally revolves around a clear distinction. On the one hand, there is leave to remain, granted by the executive. On the other, there are removal powers, exercised by the State. Judicial intervention is usually seen as a corrective mechanism, particularly through Article 8 of the European Convention on Human Rights and the principle of proportionality.
What is often missing from the debate is a broader perspective: staying in a country can be neither automatic nor purely discretionary. It can be conditional, structured, and defined by the courts.
Recent developments in Italian case law help illustrate this point. In a series of decisions delivered in late 2025, Italian judges were not asked whether individuals had complied with entry rules, but whether their removal would be legally proportionate in light of the life they had built.
The starting point is clear and familiar to British lawyers: physical presence alone does not create a right to remain. Length of stay, taken in isolation, is not decisive. What matters is whether removal would amount to a disproportionate interference with private and family life under Article 8.
Courts therefore look at concrete, verifiable elements. Employment and economic self-sufficiency. Stable accommodation. Social and family relationships. Language skills. Compliance with the law. And, crucially, the absence of any threat to public order. There are no rigid time thresholds and no automatic outcomes. Each case is assessed on its own merits.
If these elements point to genuine integration, the law limits the State’s power to remove. If they do not, removal remains fully legitimate.
This is what can be described as a conditional right to remain.
In Italy, this judicial reasoning leads to the grant of a specific legal status, known as complementary protection. The label itself is not important for a UK audience. What matters is the function. It is not asylum, and it is not a humanitarian concession. It is the legal consequence of a proportionality assessment carried out by the courts.
Once the threshold is met, continued residence is no longer a matter of tolerance or executive grace. It becomes a rights-based outcome, grounded in judicial reasoning and legal obligation.
This approach offers an interesting perspective for the UK. It shows that immigration control does not weaken when courts play a central role. On the contrary, enforcement becomes more credible when it is selective, legally reasoned, and accountable.
The real alternative is not between strict enforcement and leniency. It is between arbitrary decisions and decisions governed by law.
This is where the paradigm Integration or ReImmigration becomes relevant. Not as a political slogan, but as a description of how legal systems already operate. Integration is not assumed. It is tested. And when it is real, it produces legal consequences. When it is not, the State retains its power to enforce removal.
What we are seeing in European courts today is not a retreat from control, but a refinement of it. A move towards a system where the right to remain is conditional, reviewable, and grounded in the rule of law.
Thank you for listening to this episode of Integration or ReImmigration. I’m Fabio Loscerbo. Until next time.
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. My name is Fabio Loscerbo. I am an Italian attorney and an EU-registered lobbyist working on migration and asylum law.
Today I want to speak directly to an American audience about an idea that is often missing from the U.S. immigration debate: the idea that staying in a country can be lawful, legitimate, and non-automatic at the same time.
In the United States, immigration is usually framed as a binary choice. Either a person has lawful status, or they face removal. Either enforcement is strict, or the system is accused of being permissive. This framing leaves little room for a more realistic legal question: under what conditions should a person be allowed to remain?
In recent Italian case law, particularly in decisions issued by courts in late 2025, judges have been answering exactly that question. Not politically. Not ideologically. Legally.
The key principle is simple: physical presence does not create a right to stay. Time alone does not legalize residence. What matters is something else — integration as a legally relevant fact.
Courts are asking concrete questions. Does the person work? Are they economically self-sufficient? Do they have stable housing? Social and family ties? Do they respect the rules? Do they pose any risk to public order? There are no fixed timelines, no automatic thresholds. Each case is assessed individually.
If the answer is yes — if a person has genuinely built a life that would be seriously and disproportionately disrupted by removal — then the law limits the government’s power to deport. If the answer is no, enforcement remains fully legitimate.
This is what I call conditional residence.
It is not amnesty. It is not open borders. And it is not discretionary tolerance.
It is a court-driven legal filter that separates mere presence from lawful permanence.
In Italy, this logic operates through a legal instrument known as complementary protection. The name is not important for American listeners. What matters is the function. It is a status granted when removal would violate fundamental rights — not because the state is being generous, but because the law requires it.
This model is interesting for the United States because it shows that immigration control does not collapse when deportation is not automatic. On the contrary, enforcement becomes more credible when it is selective, principled, and reviewable.
The real choice is not between mass deportation and mass legalization. The real challenge is building a system where staying is earned, verified, and legally justified.
That is the core idea behind the paradigm Integration or ReImmigration. Integration is not a slogan. It is a condition. And when that condition is not met, the legal system must also be able to say no.
What is happening in European courts today may offer a useful lesson for American policymakers and legal scholars: immigration law works best when it is grounded in rules, responsibility, and judicial oversight, not in political extremes.
Thank you for listening to this episode of Integration or ReImmigration. I’m Fabio Loscerbo. See you next time.
En los últimos meses se ha abierto en Europa un debate relevante en torno a la aplicación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el respeto de la vida privada y familiar. Este debate ha sido impulsado por una iniciativa política promovida por Italia y Dinamarca, a la que se han sumado otros Estados europeos. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, conviene aclarar la naturaleza de esta iniciativa, que a menudo es presentada de forma simplificada o distorsionada.
No se trata de una reforma formal del Convenio Europeo de Derechos Humanos ni de una renuncia al sistema europeo de protección de los derechos fundamentales. Se trata, más bien, de una toma de posición política conjunta que cuestiona la interpretación actualmente dominante del artículo 8 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente en los casos de expulsión de extranjeros condenados por delitos graves. El problema planteado no es ideológico, sino estructural: el equilibrio entre derechos individuales y seguridad pública.
Con el paso del tiempo, el artículo 8 del CEDH ha pasado de ser una garantía frente a injerencias arbitrarias del Estado a convertirse, en la práctica, en un obstáculo casi automático para la ejecución de medidas de expulsión. Los vínculos familiares y el arraigo social adquieren un peso decisivo incluso cuando coexisten con conductas delictivas graves y reiteradas. Para muchos Estados, esta evolución ha generado una tensión creciente entre la soberanía formal en materia de control migratorio y la capacidad real de hacer cumplir sus decisiones.
Italia y Dinamarca no cuestionan la legitimidad de la protección de la vida privada y familiar. Lo que ponen en discusión es su aplicación automática, desvinculada de una valoración concreta de la responsabilidad individual y de la peligrosidad social. El objetivo de la iniciativa es restablecer un equilibrio razonable que preserve tanto la seguridad colectiva como la credibilidad del propio sistema de derechos humanos.
En este contexto, la experiencia italiana ofrece un punto de referencia especialmente interesante. En Italia, la protección de los derechos fundamentales relacionados con la vida privada y familiar se articula principalmente a través de una figura específica del derecho de extranjería conocida como protección complementaria. A diferencia de una aplicación abstracta del artículo 8 a nivel supranacional, la protección complementaria se basa en una valoración judicial individualizada y concreta.
El juez italiano debe examinar si el retorno al país de origen implicaría una violación grave de los derechos fundamentales de la persona. Sin embargo, este análisis no puede separarse de la evaluación del comportamiento del interesado y, en particular, de su eventual peligrosidad social. Los vínculos familiares no operan como un impedimento automático a la expulsión, sino que se integran en una valoración global en la que la integración se entiende en un sentido sustancial, y no meramente formal o temporal.
Este enfoque permite proteger los derechos fundamentales sin convertirlos en un mecanismo de inmunidad frente a la expulsión. Mantiene la relación entre derechos y responsabilidades y evita que la protección se perciba como un factor de impunidad.
Desde esta perspectiva, la idea de delimitar el ámbito de aplicación del artículo 8 del CEDH resulta jurídicamente razonable. No obstante, dicha delimitación no debería traducirse en una restricción abstracta del derecho al respeto de la vida privada y familiar. Una solución más coherente consiste en reubicar funcionalmente esta protección dentro de marcos nacionales estructurados, capaces de realizar un verdadero ejercicio de ponderación. El modelo italiano de protección complementaria muestra cómo esta operación puede llevarse a cabo de forma equilibrada.
Una eventual armonización europea inspirada en este modelo reduciría la necesidad de una intervención correctora ex post del Tribunal de Estrasburgo y reforzaría el papel de los tribunales nacionales, sin debilitar los estándares de protección de los derechos humanos. Al mismo tiempo, devolvería a los Estados un margen de apreciación real en los casos que afectan gravemente al orden público.
Es en este punto donde el concepto de ReImmigración adquiere pleno sentido. La ReImmigración no niega la integración, sino que la completa. La integración no es un derecho incondicional, sino el resultado de un pacto jurídico y social. Cuando este pacto se rompe de manera grave y reiterada, también se debilita la base sustantiva del derecho a permanecer en el territorio.
La protección complementaria se convierte así en el espacio jurídico adecuado para realizar esta valoración. Permite mantener la protección cuando está justificada y admitir el retorno cuando las condiciones fundamentales de la convivencia han sido seriamente vulneradas. Para el público español, este debate no resulta ajeno, ya que refleja tensiones conocidas entre derechos fundamentales, control migratorio y seguridad pública.
El modelo italiano demuestra que estos elementos no son necesariamente incompatibles. La iniciativa promovida por Italia y Dinamarca no debe interpretarse como un retroceso en la protección de los derechos humanos, sino como una invitación a una aplicación más madura y responsable de los mismos en el contexto europeo. En este marco, la ReImmigración se presenta como un principio orientado a preservar tanto la seguridad colectiva como la legitimidad del sistema de derechos.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – EU Transparency Register Lobbyist ID 280782895721-36
Ferma restando la presunzione di innocenza, che deve valere per chiunque fino a sentenza definitiva, il punto centrale non è – o quantomeno non è solo – l’eventuale responsabilità penale che sarà accertata nelle sedi giudiziarie competenti. Ridurre l’intera questione a un problema di colpevolezza o innocenza significa fraintendere il ruolo dello Stato e i piani sui quali esso è chiamato a operare.
La presunzione di innocenza tutela il singolo nel processo penale. Non trasforma, però, lo Stato in un soggetto inerme, obbligato ad attendere una condanna definitiva per esercitare ogni altra valutazione. Esiste un piano distinto, spesso rimosso dal dibattito pubblico, che riguarda la compatibilità di un soggetto con l’ordinamento che lo ospita.
Il caso Hannoun, così come emerge dalle fonti citate, non pone soltanto interrogativi su singoli episodi o su eventuali reati. Pone un problema di collocazione complessiva rispetto allo Stato italiano e ai suoi obblighi internazionali in materia di contrasto al terrorismo. Quando una persona opera stabilmente all’interno di reti ideologiche, associative o finanziarie che gravitano attorno a un’organizzazione terroristica riconosciuta come tale, la questione non è più soltanto penale. Diventa istituzionale.
Uno Stato sovrano non è chiamato esclusivamente a punire dopo il fatto. È chiamato anche a prevenire, selezionare, valutare. Questo avviene quotidianamente nel diritto dell’immigrazione, nel diritto amministrativo e nel diritto della sicurezza. Non serve una condanna definitiva per negare un rinnovo, revocare uno status, valutare un rischio per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale. Non si tratta di sanzioni penali, ma di scelte di governo.
In questo senso, il dibattito che accompagna il caso Hannoun rivela un equivoco di fondo: l’idea che l’assenza di una condanna equivalga automaticamente a un diritto incondizionato alla permanenza e all’integrazione. Questa idea non ha basi giuridiche solide. L’integrazione non è un automatismo, né un diritto assoluto sganciato da ogni valutazione di lealtà ordinamentale.
La libertà di manifestare il proprio pensiero, di sostenere una causa politica o di esprimere solidarietà internazionale resta pienamente garantita. Ma quando il confine tra attivismo e sostegno materiale, diretto o indiretto, a un’organizzazione terroristica viene superato – anche solo sul piano della contiguità strutturale – lo Stato ha il dovere di interrogarsi non sulla colpa penale, ma sulla compatibilità.
È esattamente qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Non come strumento punitivo, ma come criterio di razionalità istituzionale. La ReImmigrazione non presuppone una condanna, non anticipa la pena, non sostituisce il giudice. È una scelta di governo che afferma un principio semplice: vivere stabilmente in uno Stato democratico implica un rapporto minimo di lealtà verso il suo ordinamento e i suoi obblighi internazionali.
Il caso Hannoun, al netto degli esiti processuali che verranno, mostra quanto sia fragile un modello che confonde diritti penali e doveri di appartenenza. Uno Stato che rinuncia a valutare oltre il reato accertato non è più liberale. È semplicemente disarmato.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration. Mein Name ist Fabio Loscerbo. Ich bin italienischer Rechtsanwalt und bei der Europäischen Union registrierter Lobbyist im Bereich Migrations- und Asylrecht.
Heute möchte ich mich direkt an ein deutsches Publikum wenden und eine Frage aufgreifen, die im deutschen Aufenthaltsrecht zunehmend an Bedeutung gewinnt: Ist das Bleiberecht automatisch – oder ist es das Ergebnis einer rechtlich bedingten Prüfung?
In Deutschland wird das Aufenthaltsrecht traditionell entlang einer klaren Linie gedacht. Entweder besteht ein rechtmäßiger Aufenthalt, oder der Staat ist befugt, den Aufenthalt zu beenden, insbesondere durch Abschiebung. Diese Logik ist stark verwaltungsrechtlich geprägt und wird zugleich durch die verwaltungsgerichtliche Kontrolle und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit begrenzt.
Was dabei häufig unausgesprochen bleibt, ist, dass sich im europäischen Rechtsraum eine weitergehende Logik herausbildet: Der Aufenthalt wird zunehmend als bedingtes rechtliches Ergebnis verstanden, nicht als automatischer Status.
Die jüngere italienische Rechtsprechung, insbesondere Entscheidungen von Gerichten Ende des Jahres 2025, verdeutlicht diese Entwicklung sehr klar. Die Gerichte stellen nicht primär auf die formale Rechtmäßigkeit der Einreise ab. Sie stellen eine andere Frage: Ist die Aufenthaltsbeendigung angesichts der konkreten Lebensverhältnisse rechtlich verhältnismäßig?
Der Ausgangspunkt ist auch aus deutscher Sicht vertraut: Die bloße Anwesenheit im Bundesgebiet begründet kein Bleiberecht. Weder Zeit noch faktische Duldung reichen aus. Entscheidend ist, ob eine Abschiebung einen unverhältnismäßigen Eingriff in das durch Artikel 8 EMRK geschützte Privat- und Familienleben darstellen würde.
Die Gerichte prüfen daher konkrete, überprüfbare Kriterien. Dazu gehören eine stabile Erwerbstätigkeit, wirtschaftliche Selbstständigkeit, gesicherter Wohnraum, soziale und familiäre Bindungen, sprachliche Integration sowie das Fehlen von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Es gibt keine starren zeitlichen Schwellen. Jeder Fall wird individuell und ganzheitlich bewertet.
Fällt diese Prüfung zugunsten der betroffenen Person aus, ist die staatliche Befugnis zur Aufenthaltsbeendigung rechtlich begrenzt. Fällt sie negativ aus, bleibt die Abschiebung rechtlich zulässig.
Das ist der Kern des bedingten Bleiberechts.
Im italienischen Recht wird diese Logik über ein Instrument umgesetzt, das als protezione complementare bezeichnet wird. Für das deutsche Publikum ist weniger die Bezeichnung relevant als die Funktion. Es handelt sich weder um Asyl noch um eine rein humanitäre Ermessensentscheidung, sondern um eine rechtsgebundene Aufenthaltsverfestigung, ausgelöst durch eine richterliche Grundrechtsprüfung.
Ein zentraler Punkt ist dabei: Sobald die Voraussetzungen festgestellt sind, wird der Aufenthaltstitel nicht als freiwillige Entscheidung der Verwaltung verstanden. Er gilt als zwingende rechtliche Folge der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Integration ist hier kein politisches Ziel, sondern ein rechtlich relevanter Sachverhalt.
Diese Entwicklung ist auch für den deutschen Diskurs von Bedeutung. Sie zeigt, dass staatliche Steuerungsfähigkeit und Grundrechtsschutz kein Widerspruch sind. Im Gegenteil: Das Aufenthaltsrecht wird umso konsistenter, je klarer definiert ist, unter welchen Bedingungen ein Bleiberecht entsteht – und unter welchen nicht.
Genau hier setzt das Paradigma Integration oder ReImmigration an. Nicht als politische Parole, sondern als Beschreibung des geltenden Rechts in Bewegung. Integration wird geprüft. Wird sie festgestellt, entstehen rechtliche Konsequenzen. Wird sie nicht festgestellt, bleibt die Aufenthaltsbeendigung Teil des Systems.
Was sich derzeit in den europäischen Gerichten abzeichnet, ist kein Kontrollverlust, sondern eine Präzisierung des Rechts. Der Aufenthalt wird nicht toleriert, sondern begründet – oder er wird rechtlich beendet.
Vielen Dank, dass Sie diese Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration gehört haben. Ich bin Fabio Loscerbo. Bis zur nächsten Folge.
È disponibile su Amazon il volume Integrazione o ReImmigrazione: Sovranità, Responsabilità, Ritorno, a firma di Avv. Fabio Loscerbo, avvocato del Foro di Bologna ed esperto in diritto dell’immigrazione.
L’opera propone un’analisi giuridica strutturata delle politiche migratorie contemporanee, muovendo da un presupposto essenziale: l’ingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato non costituiscono diritti incondizionati, ma situazioni giuridiche soggette a verifica, controllo ed esecuzione. Superando tanto la retorica dell’integrazione automatica quanto la logica dell’emergenza permanente, il volume sviluppa il paradigma di “Integrazione o ReImmigrazione” come sistema coerente fondato su legalità, responsabilità reciproca e capacità dello Stato di dare effettività alle proprie decisioni.
L’integrazione viene analizzata come processo giuridicamente verificabile e non come aspirazione astratta, mentre la ReImmigrazione è ricondotta alla sua funzione ordinaria all’interno di un ordinamento basato sulle regole, quale esito fisiologico del mancato rispetto delle condizioni di soggiorno. Il libro affronta inoltre i temi dell’enforcement, della protezione complementare e temporanea, della sovranità statale e del rapporto tra tutela dei diritti fondamentali ed esercizio dell’autorità pubblica.
Il volume si rivolge a operatori del diritto, decisori pubblici, studiosi e lettori interessati a una riflessione non ideologica sul governo delle migrazioni, fondata sullo Stato di diritto e su un equilibrio tra diritti, doveri ed esecuzione delle regole.
Integration or Return: Sovereignty, Responsibility, and Enforcement, authored by Avv. Fabio Loscerbo, is now available on Amazon in Kindle format.
The book offers a structured legal analysis of contemporary immigration governance, grounded in the principle that entry and residence within a democratic State are not unlimited rights, but conditional legal statuses subject to verification, compliance, and enforcement. Moving beyond both the rhetoric of automatic integration and the paradigm of permanent emergency, the volume develops the framework of “Integration or Return” as a coherent rule-based system founded on legality, reciprocal responsibility, and State capacity.
Integration is examined as a legally verifiable process rather than an abstract aspiration, while return is framed as an ordinary and necessary function of a rules-based legal order when the conditions for lawful stay are not met. The book also addresses enforcement mechanisms, conditional and complementary protection, and the relationship between fundamental rights and sovereign authority, with a comparative perspective rooted in European legal experience and directed to an international audience.
Intended for legal professionals, policymakers, scholars, and readers interested in immigration governance and democratic state authority, the volume offers a non-ideological, law-centered contribution to the debate on migration, sovereignty, and enforcement.
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
Nel precedente episodio abbiamo chiarito perché il sistema binario fondato esclusivamente su asilo e protezione internazionale non sia più in grado di governare la complessità delle migrazioni contemporanee. Oggi entriamo nel cuore di quella zona intermedia che il diritto, per molto tempo, ha faticato a nominare e a disciplinare in modo coerente: la protezione complementare. Un istituto spesso frainteso, talvolta usato in modo improprio, ma che rappresenta uno snodo centrale per comprendere il nuovo equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali e governo effettivo dell’immigrazione.
La protezione complementare nasce da un’esigenza precisa: impedire l’allontanamento dello straniero quando il rimpatrio comporterebbe una violazione di obblighi giuridici inderogabili assunti dallo Stato. Non nasce, invece, per garantire un percorso di stabilizzazione automatica, né per sostituire l’asilo o la protezione internazionale. La sua funzione è negativa, non costitutiva. Serve a porre un limite al potere espulsivo, non a fondare un diritto generale alla permanenza.
Questo punto è decisivo e spesso rimosso. Nel dibattito pubblico la protezione complementare viene talvolta descritta come una sorta di “asilo attenuato”, una protezione di serie B destinata, prima o poi, a trasformarsi in soggiorno stabile. Ma questa lettura è giuridicamente scorretta e politicamente fuorviante. La protezione complementare non è uno strumento di integrazione automatica. È una tutela condizionata, individuale e reversibile, fondata su una valutazione concreta della situazione personale dello straniero.
Proprio per questo la protezione complementare si colloca perfettamente all’interno del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non nega la tutela, ma la circoscrive. Non chiude la porta all’integrazione, ma nega che essa possa essere presunta. Consente allo Stato di adempiere ai propri obblighi internazionali senza rinunciare alla capacità di governare la permanenza nel tempo.
La valutazione che sorregge la protezione complementare è sempre individuale. Non riguarda categorie astratte, ma persone concrete. Non si fonda su automatismi, ma su un giudizio attuale, legato al contesto, alla storia personale, al grado di integrazione raggiunto e, soprattutto, alla possibilità o meno di un rimpatrio compatibile con i diritti fondamentali. È una tutela che vive nel presente e che può mutare nel tempo, proprio perché mutano le condizioni che la giustificano.
Qui emerge un altro elemento essenziale: la temporaneità. La protezione complementare non è concepita come un punto di arrivo definitivo, ma come una sospensione dell’allontanamento. Una sospensione che richiede verifiche, aggiornamenti, rivalutazioni. Quando questa temporaneità viene ignorata, l’istituto viene snaturato e trasformato, di fatto, in un canale surrettizio di stabilizzazione permanente. Ma così facendo si tradisce la sua funzione originaria e si indebolisce l’intero sistema.
La protezione complementare, invece, funziona solo se resta ancorata alla sua natura di tutela senza automatismi. È uno strumento che consente allo Stato di dire “non ora”, senza essere costretto a dire “per sempre”. È una risposta giuridica sofisticata a situazioni complesse, che richiede responsabilità istituzionale e capacità di valutazione continua.
In questo senso, la protezione complementare è anche un banco di prova per la credibilità dello Stato. Uno Stato che concede tutele ma rinuncia a verificarle nel tempo non è più garantista: è indeciso. Al contrario, uno Stato che tutela quando deve, ma rivaluta quando può, dimostra di saper coniugare diritti e governo.
È importante chiarire che la protezione complementare non è in contrasto con l’integrazione. Può accompagnarla, può favorirla, ma non la garantisce. L’integrazione resta un percorso separato, che richiede impegno, responsabilità e rispetto delle regole. La tutela impedisce l’allontanamento illegittimo; l’integrazione, se si realizza, può incidere sulla valutazione complessiva della posizione dello straniero. Ma le due dimensioni non coincidono e non devono essere confuse.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la protezione complementare rappresenta dunque uno strumento di equilibrio. Evita l’espulsione quando sarebbe illegittima, ma non paralizza lo Stato. Consente la permanenza quando necessaria, ma non la rende irreversibile. È, in definitiva, una tutela seria proprio perché non promette ciò che non può garantire.
Nel prossimo episodio affronteremo un altro tema cruciale, spesso trascurato ma determinante per la tenuta dell’intero sistema: procedura, identità e responsabilità, e vedremo perché la protezione dei diritti passa anche – e soprattutto – dal controllo e dalla correttezza procedurale.
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. My name is Fabio Loscerbo, I am an Italian attorney, and in this episode I want to address a central issue in today’s immigration debate: the relationship between complementary protection and ReImmigration, in light of recent decisions by Italian courts.
In recent years, the idea has spread that complementary protection represents an automatic right to remain in Italy, almost a shortcut around return and removal policies. This narrative is incorrect. And this is not an ideological statement, but a legal one. It is not supported by statutory law, nor by recent case law.
Complementary protection, currently governed by Article 19 of the Italian Immigration Act, as amended by Decree-Law number 20 of 2023, is neither an easy nor a generalized form of protection. It is a residual safeguard, applicable only when the removal of a foreign national would result in a violation of Italy’s constitutional or international obligations, in particular the right to respect for private and family life.
This is where a crucial point emerges. Protection is not based on abstract claims, but on concrete facts. Courts require proof of genuine rooting in the host country. Lawful employment, legitimate income, housing stability, social relationships, and respect for the rules. In one word: real integration.
A recent decision by the Court of Bologna makes this very clear. Complementary protection was granted not because the individual was merely present in Italy, but because he demonstrated, even in a relatively short period of time, a real integration into the social and economic fabric of the country, without posing any threat to public order and without violating fundamental rules of civil coexistence.
This is also a key point for understanding the meaning of the Integration or ReImmigration paradigm. Complementary protection is not an alternative to ReImmigration. On the contrary, it confirms it from a legal perspective. It functions as a filter. Those who truly integrate remain. Those who fail to integrate, or who systematically violate the rules, exit the system.
Case law is very clear on this as well. There is no obligation on the State to guarantee economic well-being or better living conditions to individuals who have not built a genuine path of integration. And there is no absolute right not to be removed. Each case requires a serious and concrete balancing between individual rights and public interests, such as security and public order.
From this perspective, integration is not a political slogan or an empty formula. It is a legal criterion. It is an individual responsibility. And it is the condition that legitimizes continued residence in the national territory.
ReImmigration, therefore, is not a punitive or ideological measure. It is the natural consequence of failing to respect that implicit pact linking rights and duties. Without real integration, protection cannot stand. And without clear rules, no credible immigration system can exist.
Law, when applied without hypocrisy, shows that it can distinguish. It can protect those who build. And it can remove those who refuse the rules. This is exactly the logic behind the Integration or ReImmigration paradigm.
Thank you for listening to this episode. My name is Fabio Loscerbo. See you in the next episode of Integration or ReImmigration.
Nelle democrazie occidentali la doppia cittadinanza è stata progressivamente normalizzata, fino a diventare un istituto dato per scontato. Presentata come strumento di inclusione e modernizzazione, è stata raramente interrogata nei suoi effetti strutturali sul rapporto tra individuo e Stato. Eppure, se osservata senza filtri ideologici, la doppia cittadinanza solleva una questione centrale: a chi appartiene davvero il cittadino quando l’appartenenza giuridica è duplicata?
La cittadinanza, nella tradizione giuridica europea, non è mai stata un mero status amministrativo. È sempre stata un vincolo politico, un patto di lealtà esclusiva tra individuo e comunità statale. L’idea stessa di sovranità presupponeva che il cittadino riconoscesse un solo ordinamento come primario, un solo Stato come riferimento ultimo in materia di diritti, doveri e obbedienza alla legge. La doppia cittadinanza rompe questo schema senza averne costruito uno alternativo coerente.
Il problema non è astratto. In un contesto globale segnato da conflitti identitari, radicalizzazioni ideologiche e tensioni geopolitiche, la pluralità di appartenenze giuridiche può tradursi in ambiguità di lealtà. Non si tratta di mettere in discussione la buona fede della maggioranza dei cittadini con doppia cittadinanza, ma di riconoscere che lo Stato, rinunciando all’esclusività del vincolo, si priva di uno strumento fondamentale di coesione e responsabilizzazione.
La doppia cittadinanza diventa particolarmente problematica quando si inserisce in percorsi di integrazione già deboli. Se l’accesso alla cittadinanza avviene in modo prevalentemente formale, e se a questo si aggiunge il mantenimento di un’altra cittadinanza, spesso legata a ordinamenti che non condividono gli stessi valori costituzionali, il risultato è una cittadinanza “a bassa intensità”. Una cittadinanza che garantisce diritti pieni, ma non costruisce un’appartenenza esclusiva e consapevole.
I recenti fatti di cronaca internazionale dimostrano che una parte della minaccia alla sicurezza nasce all’interno degli Stati, da soggetti formalmente cittadini, talvolta titolari di più cittadinanze, che mantengono legami politici, ideologici o giuridici con altri ordinamenti. In questi casi, la doppia cittadinanza non è una ricchezza, ma un fattore di opacità, che rende più complesso l’intervento preventivo dello Stato e più fragile il patto di cittadinanza.
Dal punto di vista giuridico, la questione è ancora più delicata. Lo Stato che accetta la doppia cittadinanza accetta implicitamente che il proprio cittadino possa essere contemporaneamente soggetto a doveri politici verso un altro Stato. Questo crea una frattura nel principio di lealtà costituzionale, che non può essere ridotto a una formula simbolica. In assenza di un vincolo esclusivo, la cittadinanza rischia di perdere la sua funzione ordinante, diventando un contenitore di diritti senza una corrispondente assunzione di responsabilità.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si confronta direttamente con questo nodo. Se l’integrazione deve essere reale, verificabile e sostanziale, allora anche la cittadinanza deve tornare a essere una scelta piena e consapevole, non un accumulo di status giuridici. L’appartenenza alla comunità politica non può essere multipla senza diventare debole. Uno Stato che vuole essere coeso deve poter pretendere una lealtà chiara, non frammentata.
Contestare il fenomeno della doppia cittadinanza non significa negare la complessità delle società contemporanee, ma rifiutare l’idea che ogni complessità debba essere accettata senza governarla. La cittadinanza esclusiva non è un residuo del passato, ma uno strumento di stabilità per il futuro. In un’epoca di crisi delle democrazie liberali, continuare a moltiplicare le appartenenze giuridiche senza interrogarsi sulle loro conseguenze significa alimentare un altro punto cieco del sistema.
Ripensare la doppia cittadinanza, limitarla, condizionarla o, in alcuni casi, escluderla, non è una scelta ideologica, ma una decisione di politica del diritto. Serve a ricostruire il nesso tra diritti e doveri, tra appartenenza e responsabilità, tra cittadinanza e sicurezza. Senza questo passaggio, la cittadinanza rischia di diventare un titolo neutro, incapace di garantire coesione sociale e tenuta dell’ordine democratico.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
In recent months, a significant debate has emerged across Europe concerning the application of Article 8 of the European Convention on Human Rights, which guarantees respect for private and family life. This debate has been prompted by a political initiative promoted by Italy and Denmark, subsequently supported by a number of other European states. Before addressing its implications, it is essential to clarify the nature of this initiative, which is often misrepresented or oversimplified.
The initiative does not amount to a formal amendment of the European Convention on Human Rights, nor does it represent a withdrawal from the system of human rights protection. It is, rather, a coordinated political position calling into question the current interpretative approach adopted by the European Court of Human Rights, particularly in cases involving the deportation of foreign nationals convicted of serious criminal offences. The concern raised by the participating states relates to the balance between individual rights and the legitimate interest of states in safeguarding public order and security.
Over time, Article 8 ECHR has evolved from a safeguard against arbitrary state interference into a powerful legal barrier to removal. Family ties and social integration are increasingly treated as decisive factors, even where they coexist with conduct that poses a clear and continuing threat to society. For many states, this evolution has produced a structural tension between their formal competence in immigration matters and their practical ability to enforce removal decisions in cases involving serious criminality.
Italy and Denmark do not dispute the importance of protecting private and family life. What they challenge is the tendency to treat that protection as quasi-absolute, detached from any concrete assessment of individual responsibility or social dangerousness. Their initiative seeks to restore proportionality and coherence to the system, in order to preserve both public confidence and the credibility of human rights protection itself.
Against this background, the Italian legal experience offers an instructive perspective. In Italy, the protection of fundamental rights connected to private and family life is largely channelled through a specific legal instrument known as complementary protection. Unlike a purely abstract application of Article 8 at supranational level, complementary protection operates through an individualised judicial assessment grounded in concrete circumstances.
Italian courts are required to examine whether return to the country of origin would result in a serious violation of fundamental rights. However, this analysis is inseparable from an evaluation of the individual’s conduct and, crucially, of any concrete risk posed to public safety. Family ties do not operate as an automatic bar to removal. They are assessed within a broader evaluation of integration, understood in substantive terms rather than as a mere function of time spent on the territory.
This approach makes it possible to protect fundamental rights without transforming them into a mechanism of de facto immunity from removal. It preserves the link between rights and responsibilities, while maintaining the state’s capacity to act in defence of public security.
From this perspective, the proposal to delimit the scope of Article 8 ECHR appears legally justified. Such delimitation should not take the form of an abstract restriction of rights, but rather of a functional reallocation of protection. The safeguarding of private and family life should operate within structured national frameworks, capable of conducting a genuine and accountable balancing exercise. The Italian model of complementary protection demonstrates how this can be achieved.
A broader European harmonisation inspired by this approach would reduce reliance on ex post intervention by the Strasbourg Court and strengthen the role of domestic courts, while ensuring that human rights standards remain effective and meaningful. It would also restore a genuine margin of appreciation to states, particularly in cases involving serious threats to public order.
It is at this juncture that the concept of ReImmigration becomes particularly relevant. ReImmigration does not deny integration; it completes it. Integration is not an unconditional entitlement, but a legal and social pact. When that pact is gravely and persistently breached, the substantive basis for continued residence is undermined.
Complementary protection becomes the appropriate legal space in which this assessment can take place. It allows protection to be maintained where it is genuinely warranted, while recognising return as a legitimate consequence where the foundations of social coexistence have been seriously compromised.
For a British audience, this debate is far from abstract. It echoes longstanding discussions about the relationship between human rights, immigration control and public safety. The Italian model shows that it is possible to reconcile these interests without weakening the rule of law. The initiative promoted by Italy and Denmark should therefore be understood not as a retreat from human rights, but as an invitation to a more mature and responsible European interpretation of them. ReImmigration fits squarely within this framework, as a principle aimed at preserving both security and the legitimacy of rights protection.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – EU Transparency Register Lobbyist ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
La giurisprudenza amministrativa continua a ricordare, con una chiarezza che spesso manca nel dibattito pubblico, che la permanenza dello straniero sul territorio nazionale non è un diritto incondizionato, ma il risultato di un equilibrio delicato tra interessi individuali e beni collettivi primari.
La sentenza del TAR Lazio del 2025, intervenuta su un provvedimento di espulsione ministeriale per motivi di sicurezza dello Stato, rappresenta uno snodo particolarmente significativo in questa direzione, perché mette a fuoco il punto in cui l’integrazione, se solo apparente, cessa di poter fungere da argine all’esercizio del potere di allontanamento.
Il caso sottoposto all’esame del giudice amministrativo riguarda un cittadino straniero presente in Italia da molti anni, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inserito formalmente nel tessuto sociale e lavorativo e con un ruolo di guida religiosa all’interno di un’associazione di culto islamico. Proprio questo dato, apparentemente neutro o addirittura positivo, viene assunto dal ricorrente come elemento centrale a sostegno della pretesa illegittimità dell’espulsione: lunga permanenza, famiglia, lavoro e attività religiosa come prova di integrazione e, dunque, come limite invalicabile all’intervento dello Stato.
Il TAR Lazio respinge con decisione questa impostazione, chiarendo che l’integrazione non può essere ridotta a un dato meramente quantitativo o formale. Anni di soggiorno regolare, un titolo di lungo periodo o la conduzione di una vita familiare non sono, di per sé, indici sufficienti di adesione sostanziale ai valori fondanti dell’ordinamento. Quando le risultanze istruttorie evidenziano una radicale avversione ai principi democratici, la diffusione di un’ideologia incompatibile con la convivenza civile o la capacità di influenzare altri soggetti in senso destabilizzante, l’integrazione si rivela per ciò che è: apparente.
La sentenza assume rilievo soprattutto per il modo in cui delimita il rapporto tra piano penale e piano amministrativo. Il Collegio ribadisce che l’espulsione disposta ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 144/2005, convertito con modificazioni dalla legge 155/2005, non ha natura sanzionatoria, ma preventiva. Non è richiesta la prova di una responsabilità penale accertata né la commissione di un reato, essendo sufficiente la sussistenza di “fondati motivi” per ritenere che la permanenza dello straniero possa agevolare, anche indirettamente, organizzazioni o attività terroristiche. Lo standard valutativo si colloca, dunque, sul terreno del giudizio prognostico di pericolosità sociale, secondo il criterio del “più probabile che non”, radicalmente diverso da quello penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
In questo quadro, il potere esercitato dal Ministro dell’Interno viene qualificato come espressione di alta discrezionalità amministrativa, strettamente connessa alla responsabilità politica per la tutela della sicurezza nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio dell’autorità di vertice, ma resta circoscritto alla verifica dell’assenza di vizi macroscopici: illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza assoluta di istruttoria. Nel caso esaminato, il TAR ritiene che l’amministrazione abbia fondato il proprio convincimento su un insieme coerente di elementi, valorizzando condotte, prese di posizione pubbliche, contenuti diffusi attraverso strumenti informatici e una rete di relazioni idonee a sostenere un giudizio di pericolo concreto e attuale.
Particolarmente significativo è il passaggio dedicato al bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’articolo 8 della CEDU. Il TAR Lazio richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per ribadire che tale diritto non è assoluto. L’ingerenza dell’autorità pubblica è legittima quando sia prevista dalla legge, persegua uno scopo legittimo e risulti necessaria in una società democratica per la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico. In questo bilanciamento, l’interesse alla sopravvivenza dello Stato e alla protezione dell’incolumità dei cittadini assume un peso prevalente rispetto all’interesse individuale alla permanenza, soprattutto quando quest’ultimo si fonda su un’integrazione solo formale.
È in questo snodo che la decisione si presta a essere letta come una conferma giuridica del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La ReImmigrazione, così intesa, non è una misura punitiva né una scorciatoia ideologica, ma uno strumento di difesa costituzionale. Essa interviene quando viene meno il presupposto stesso dell’integrazione, ossia l’adesione sostanziale ai valori e alle regole della comunità ospitante. Non si colpisce la fede religiosa in quanto tale, ma l’uso della religione come veicolo di rottura del patto civile e come fattore di destabilizzazione dell’ordine democratico.
La sentenza del TAR Lazio mostra come l’ordinamento italiano disponga già oggi degli strumenti per interrompere un percorso di permanenza che si rivela incompatibile con la sicurezza collettiva. Mostra anche che continuare a rappresentare l’integrazione come un processo irreversibile e sempre prevalente significa ignorare la struttura stessa del diritto pubblico, che assegna allo Stato il compito primario di tutelare la propria sicurezza e quella dei cittadini.
In definitiva, la pronuncia afferma un principio che merita di essere detto con chiarezza: la sicurezza nazionale viene prima dell’integrazione apparente. Quando l’integrazione si rivela una finzione, priva di adesione reale ai valori costituzionali, la ReImmigrazione non è un fallimento dello Stato, ma l’esercizio responsabile della sua funzione di difesa.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
In 2026 I am organizing a structured cycle of accredited legal training seminars in Bologna, officially recognized for continuing legal education by the Bar Council of Bologna, with the attribution of two CLE credits for each event, as formally communicated by the competent Commission of the Council. Although these programs are designed within the Italian… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a U.S. Legal Audience
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Integración o ReInmigración. Mi nombre es Fabio Loscerbo, soy abogado en Italia, y en este episodio quiero abordar un tema central en el debate actual sobre inmigración: la relación entre la protección complementaria y la ReInmigración, a la luz de las decisiones más recientes de los tribunales italianos.
En los últimos años se ha difundido la idea de que la protección complementaria representa un derecho automático a permanecer en Italia, casi un atajo frente a las políticas de retorno. Esta narrativa es incorrecta. Y no lo digo por razones ideológicas, sino jurídicas. No encuentra respaldo ni en la ley vigente ni en la jurisprudencia más reciente.
La protección complementaria, regulada actualmente por el artículo 19 del Texto Único de Inmigración, tras las modificaciones introducidas por el Decreto-ley número 20 de 2023, no es una forma de protección fácil ni generalizada. Es una tutela residual, aplicable únicamente cuando la expulsión de una persona extranjera implicaría una violación de las obligaciones constitucionales o internacionales del Estado italiano, en particular del derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Aquí surge un punto fundamental. La protección no se basa en afirmaciones abstractas, sino en hechos concretos. Los tribunales exigen la prueba de un arraigo real en el país de acogida. Trabajo regular, ingresos lícitos, estabilidad habitacional, relaciones sociales y respeto de las normas. En una palabra: integración real.
Una decisión reciente del Tribunal de Bolonia lo deja muy claro. La protección complementaria fue reconocida no porque la persona estuviera simplemente presente en Italia, sino porque demostró, incluso en un período relativamente breve, una integración efectiva en el tejido social y económico del país, sin generar alarma social ni violar las reglas fundamentales de la convivencia civil.
Este aspecto es clave también para comprender el significado del paradigma Integración o ReInmigración. La protección complementaria no es una alternativa a la ReInmigración. Al contrario, la confirma desde un punto de vista jurídico. Funciona como un filtro. Quien se integra de verdad permanece. Quien no se integra, o quien viola sistemáticamente las normas, sale del sistema.
La jurisprudencia es muy clara también en este punto. No existe obligación alguna para el Estado de garantizar bienestar económico o mejores condiciones de vida a quienes no han construido un verdadero proceso de integración. Y no existe un derecho absoluto a no ser expulsado. Cada caso requiere una ponderación seria y concreta entre los derechos individuales y los intereses públicos, como la seguridad y el orden público.
Desde esta perspectiva, la integración no es un eslogan político ni una fórmula vacía. Es un criterio jurídico. Es una responsabilidad individual. Y es la condición que legitima la permanencia en el territorio nacional.
La ReInmigración, por tanto, no es una medida punitiva ni ideológica. Es la consecuencia natural del incumplimiento de ese pacto implícito que vincula derechos y deberes. Sin integración real, la protección no puede sostenerse. Y sin reglas claras, no puede existir un sistema creíble de gestión de la inmigración.
El derecho, cuando se aplica sin hipocresías, demuestra que sabe distinguir. Sabe proteger a quienes construyen. Y sabe apartar a quienes rechazan las reglas. Esta es precisamente la lógica del paradigma Integración o ReInmigración.
Gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Fabio Loscerbo. Hasta el próximo episodio de Integración o ReInmigración.
In den letzten Monaten hat sich in Europa eine Debatte entwickelt, die weit über den technischen Bereich des Migrationsrechts hinausgeht. Ausgelöst wurde sie durch eine politische Initiative Italiens und Dänemarks, der sich mehrere weitere europäische Staaten angeschlossen haben. Ziel dieser Initiative ist es, die derzeitige Anwendung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der den Schutz des Privat- und Familienlebens garantiert, kritisch zu hinterfragen – insbesondere in Fällen der Abschiebung von Ausländern, die schwere Straftaten begangen haben.
Zunächst ist eine Klarstellung notwendig. Es handelt sich weder um eine formelle Änderung der EMRK noch um eine Abkehr vom europäischen Menschenrechtsschutz. Vielmehr geht es um ein politisches Signal an das bestehende System, insbesondere an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, mit der Aufforderung, das Gleichgewicht zwischen individuellen Rechten und öffentlicher Sicherheit neu zu justieren.
Der Kern des Problems liegt in der Entwicklung der Rechtsprechung zu Artikel 8 EMRK. Ursprünglich als Schutzinstrument gegen willkürliche staatliche Eingriffe konzipiert, wird das Recht auf Privat- und Familienleben zunehmend als nahezu automatisches Abschiebungshindernis verstanden. Familiäre Bindungen und soziale Verwurzelung erhalten in der Praxis häufig ein entscheidendes Gewicht, selbst dann, wenn sie mit gravierendem und wiederholtem strafbarem Verhalten einhergehen. Für viele Staaten führt diese Entwicklung zu einem strukturellen Spannungsverhältnis zwischen rechtlicher Zuständigkeit und tatsächlicher Durchsetzbarkeit migrationsrechtlicher Entscheidungen.
Italien und Dänemark stellen nicht den Schutz des Familienlebens als solchen infrage. Kritisiert wird vielmehr seine Anwendung losgelöst von einer konkreten Bewertung der individuellen Verantwortlichkeit und Gefährlichkeit. Die Initiative zielt darauf ab, den Gedanken der Verhältnismäßigkeit wieder in den Mittelpunkt zu rücken und den Menschenrechtsschutz vor einer Erosion seiner gesellschaftlichen Akzeptanz zu bewahren.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die italienische Erfahrung besondere Bedeutung. In Italien wird der Schutz grundrechtlicher Positionen, die mit dem Privat- und Familienleben zusammenhängen, weitgehend über ein spezifisches Institut des Ausländerrechts gewährleistet, den sogenannten komplementären Schutz. Dieser Schutzmechanismus unterscheidet sich grundlegend von einer abstrakten Anwendung des Artikels 8 EMRK.
Der italienische Richter ist verpflichtet, im Einzelfall zu prüfen, ob eine Rückführung eine schwerwiegende Verletzung grundlegender Rechte zur Folge hätte. Diese Prüfung erfolgt jedoch stets unter Einbeziehung des persönlichen Verhaltens des Betroffenen. Die Frage der sozialen Gefährlichkeit wird weder vermutet noch ausgeblendet, sondern konkret bewertet. Familiäre Bindungen entfalten keine automatische Sperrwirkung, sondern werden im Rahmen einer Gesamtwürdigung berücksichtigt, in der Integration als substanzielle, nicht bloß formale Größe verstanden wird.
Dieses Modell ermöglicht es, Grundrechte effektiv zu schützen, ohne sie in ein Instrument faktischer Straffreiheit zu verwandeln. Es schafft einen Raum, in dem Rechte und Pflichten miteinander verbunden bleiben und staatliche Handlungsfähigkeit nicht systematisch untergraben wird.
In diesem Licht erscheint die Forderung, den Anwendungsbereich des Artikels 8 EMRK klarer zu begrenzen, rechtlich nachvollziehbar. Eine solche Begrenzung sollte jedoch nicht durch abstrakte Einschränkungen erfolgen, sondern durch eine funktionale Neuverortung des Schutzes. Die Wahrung des Privat- und Familienlebens sollte innerhalb strukturierter nationaler Verfahren erfolgen, die – wie der italienische komplementäre Schutz – eine individuelle, verantwortungsbezogene Abwägung ermöglichen und zugleich europaweit harmonisiert werden können.
Eine solche Entwicklung würde die Rolle der nationalen Gerichte stärken und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte von einer permanenten ex-post-Korrekturfunktion entlasten. Zugleich bliebe der menschenrechtliche Mindeststandard gewahrt, ohne die öffentliche Sicherheit zu marginalisieren.
An diesem Punkt setzt das Konzept der ReImmigration an. ReImmigration bedeutet keine Ablehnung von Integration, sondern deren rechtliche Vollendung. Integration ist kein einseitiges Versprechen, sondern ein rechtlich-sozialer Vertrag. Wird dieser Vertrag durch schwerwiegende und anhaltende Regelverstöße gebrochen, verliert auch das Recht auf dauerhaften Aufenthalt seine Grundlage.
Der komplementäre Schutz wird damit zum zentralen Ort dieser Bewertung. Er ermöglicht es, Schutz dort zu gewähren, wo er gerechtfertigt ist, und Rückkehr dort zuzulassen, wo die Grundlagen des Zusammenlebens nachhaltig verletzt wurden. Für das deutsche Publikum ist diese Debatte keineswegs fremd. Sie berührt Grundfragen des Verhältnisses von Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und migrationspolitischer Steuerungsfähigkeit.
Das italienische Modell zeigt, dass diese Elemente nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Die Initiative Italiens und Dänemarks ist daher weniger als Rückschritt im Menschenrechtsschutz zu verstehen, sondern als Einladung zu einer reiferen, verantwortungsbewussteren europäischen Auslegung der Grundrechte. Genau in diesem Spannungsfeld positioniert sich die ReImmigration als notwendiges ordnungspolitisches und rechtliches Korrektiv.
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
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En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico e istituzionale italiano sull’immigrazione si continua a insistere su percezioni emergenziali o sull’idea che la soluzione si esaurisca nella sola accoglienza e integrazione. Ma chi governa la permanenza sul territorio, chi verifica nel tempo condizioni giuridiche e fattuali, chi decide in concreto chi resta, chi integra e chi viene rimesso in moto verso l’uscita ordinata?
La risposta, allo stato, è che lo Stato italiano non ha una struttura pubblica dedicata con funzione di polizia dell’immigrazione e ciò significa, nei fatti, che abbandona a prassi eterogenee e a inefficienze croniche una delle sue competenze più essenziali: la tutela della sovranità territoriale e dell’ordine pubblico.
Questa constatazione non è una provocazione di maniera: è la conclusione inevitabile di un’analisi della struttura istituzionale e normativa che emerge, con chiarezza, anche nei contributi pubblicati su ReImmigrazione.com.
Ed è proprio negli Stati Uniti che si può osservare, in questi giorni, una evoluzione significativa dell’attività di U.S. Customs and Border Protection (CBP), l’agenzia federale statunitense che ha competenza primaria, sotto il Dipartimento della Sicurezza interna, sul controllo doganale e sulla frontiera, inclusi immigrazione e sicurezza preventiva a monte dell’ingresso nel Paese.
La CBP, la più grande agenzia di frontiera degli Stati Uniti, svolge funzioni di controllo delle persone, dei mezzi di transito e delle merci nei valichi terrestri, aeroportuali e marittimi, integrando poteri di polizia amministrativa con funzioni operative di sicurezza nazionale e di enforcement (U.S. Customs and Border Protection è l’organismo statunitense corrispondente, in senso generale, all’insieme delle specialità di frontiera della Polizia di Stato e di Guardia di Finanza italiane).
La novità di rilievo oggi è che la CBP sta elaborando e proponendo procedure che estendono il controllo preventivo all’attività social online dei cittadini stranieri che intendono entrare negli Stati Uniti, comprese persone che oggi accedono senza visto attraverso il programma Visa Waiver Program tramite l’Electronic System for Travel Authorization (ESTA).
Secondo le proposte pubblicate nel Federal Register e riportate da fonti giornalistiche, la CBP richiederebbe ai visitatori di fornire fino a cinque anni di cronologia dei social media, numeri di telefono, indirizzi email, dati biometrici e informazioni familiari come parte dell’autorizzazione di viaggio richiesta prima dell’ingresso nel Paese.
Questo non è un dettaglio marginale di mera burocrazia: si tratterebbe di un potenziamento senza precedenti delle capacità di screening preventivo e di profilazione dell’affidabilità di chi intende entrare nel territorio, includendo contenuti che emergono dall’attività online, con chiare implicazioni sulla sicurezza, sulla privacy e sul tipo di controllo esercitato dalla frontiera statunitense.
In termini concreti, la CBP sta passando da una logica di verifica documentale ad una di verifica digitale profonda, integrando fonti di dati prima considerate estranee al tradizionale controllo migratorio e di frontiera. Anche se la proposta è aperta a commenti pubblici e non è ancora definitiva, essa indica una tendenza: l’ingresso nel Paese viene posto sotto la lente non solo della regolarità formale, ma della veridicità complessiva del profilo personale, inclusa l’attività sui social media.
Questa evoluzione operativa della CBP non va interpretata come un salto autoritario acritico, ma come un esempio di come uno Stato sovrano provvede a strutturare l’azione di controllo. Il controllo digitale delle fonti di informazione online è oggi uno strumento già utilizzato in vari Paesi e in vari settori di sicurezza (vedasi screening per categorie di visti negli Stati Uniti da anni), ma l’inclusione sistematica dei social media tra i prerequisiti di ingresso è una novità che assume pieno valore simbolico e funzionale: lo Stato dispone di tecnologie e poteri per valutare potenziali rischi prima dell’ingresso, non dopo.
Portare questo tipo di prospettiva nel contesto italiano ed europeo non significa banalmente copiare la CBP, ma prendere atto che una struttura di polizia dell’immigrazione può essere modellata non solo come organo di enforcement fine a se stesso, ma come autorità di governo della permanenza e dell’integrazione.
In Italia, infatti, continuare a delegare la verifica di condizioni così essenziali a un insieme di uffici e competenze non specialistici significa lasciare un vuoto che oltreoceano si colma proprio con una struttura come la CBP: una polizia dell’immigrazione dotata di strumenti di analisi, di verifica continua e di poteri operativi chiari.
Un tale apparato, concepito per l’ordinamento italiano e conforme ai nostri vincoli costituzionali, non sarebbe né un corpo punitivo né un semplice stomaco amministrativo, ma l’elemento che trasforma principi normativi in fatti giuridici apprezzabili e gestibili nel tempo.
Senza un simile soggetto, lo Stato italiano rischia di continuare ad abdicare alla sua sovranità in materia di immigrazione, consegnando la governance della permanenza a processi casuali, inefficaci e progressivamente delegittimati dalla prassi.
Una polizia dell’immigrazione, ispirata ad esempi internazionali ma radicata nel nostro ordinamento, non è un vezzo ideologico: è la condizione minima perché lo Stato possa dire, con coerenza istituzionale, chi resta, chi si integra e chi deve essere riammesso in movimenti ordinati di uscita, secondo il paradigma Integrazione o ReImmigrazione richiamato nei contributi precedenti di reimmigrazione.com.
— Avv. Fabio Loscerbo — Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID n. 280782895721-36)
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
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Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
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Ces derniers mois, un débat important s’est ouvert en Europe autour de l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au respect de la vie privée et familiale. Ce débat a été relancé par une initiative politique portée notamment par l’Italie et le Danemark, à laquelle se sont associés plusieurs autres États européens. Il convient toutefois, dès l’abord, de préciser la nature exacte de cette initiative afin d’éviter toute confusion.
Il ne s’agit ni d’une modification formelle de la Convention européenne des droits de l’homme, ni d’une remise en cause générale du système de protection des droits fondamentaux. L’initiative consiste en une prise de position politique commune visant à interroger l’interprétation actuelle de l’article 8, telle qu’elle est développée par la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier dans les cas d’éloignement d’étrangers ayant commis des infractions pénales graves.
Le problème soulevé est désormais structurel. Au fil des années, la protection de la vie privée et familiale a été progressivement interprétée comme un obstacle quasi systématique à l’exécution des mesures d’éloignement. Les liens familiaux et l’enracinement social tendent à primer, dans la pratique, même lorsque ces éléments coexistent avec des comportements manifestement incompatibles avec les exigences fondamentales de la sécurité publique. Cette évolution a créé une tension croissante entre la souveraineté des États en matière de police des étrangers et l’effectivité de leurs décisions.
L’Italie et le Danemark ne contestent pas la légitimité de la protection offerte par l’article 8. Ils contestent en revanche son application quasi automatique, détachée de toute appréciation concrète de la dangerosité individuelle. Leur démarche vise à rétablir un équilibre entre droits fondamentaux et responsabilité personnelle, sans lequel la protection elle-même risque de perdre sa crédibilité sociale et juridique.
Dans ce contexte, l’expérience italienne mérite une attention particulière. En Italie, la protection des droits fondamentaux liés à la vie privée et familiale est largement prise en charge par un instrument spécifique du droit des étrangers, connu sous le nom de protection complémentaire. Contrairement à une lecture abstraite de l’article 8, cette protection repose sur une appréciation individualisée et concrète, opérée par le juge.
Le juge italien est appelé à vérifier si le retour dans le pays d’origine exposerait la personne à une violation grave de ses droits fondamentaux. Mais cette analyse ne se fait jamais indépendamment du comportement de l’intéressé. La question de la dangerosité sociale n’est ni présumée ni écartée par principe. Elle est évaluée à la lumière du parcours personnel, du respect de l’ordre juridique et des règles fondamentales de la coexistence sociale.
Ainsi, les liens familiaux ne constituent pas un obstacle automatique à l’éloignement. Ils sont intégrés dans une évaluation globale, où l’intégration est entendue dans son sens substantiel, et non comme un simple fait administratif ou temporel. Cette approche permet de garantir les droits fondamentaux sans transformer leur protection en mécanisme d’immunité.
À la lumière de ce modèle, l’idée de mieux délimiter le champ d’application de l’article 8 de la CEDH apparaît juridiquement fondée. Toutefois, cette délimitation ne devrait pas passer par une restriction abstraite du droit au respect de la vie privée et familiale. Elle devrait plutôt s’opérer par une réorganisation fonctionnelle de la protection, en la faisant reposer sur des mécanismes nationaux structurés, comparables à la protection complémentaire italienne, et harmonisés au niveau européen.
Une telle évolution permettrait de déplacer le centre de gravité de la protection, en évitant que la Cour de Strasbourg ne soit systématiquement appelée à intervenir a posteriori pour corriger des décisions nationales. Elle renforcerait le rôle des juridictions internes, tout en assurant un contrôle effectif et individualisé du respect des droits fondamentaux.
C’est dans cette perspective que le concept de ReImmigration prend tout son sens. La ReImmigration ne nie pas l’intégration, mais en rappelle la nature conditionnelle. L’intégration repose sur un pacte juridique et social. Lorsqu’un individu viole gravement et durablement les règles fondamentales de la société d’accueil, ce pacte se trouve rompu. La permanence sur le territoire ne peut alors être considérée comme un droit intangible.
La protection complémentaire devient le lieu juridique naturel où s’opère cette évaluation. Elle permet de maintenir une protection effective lorsque celle-ci est justifiée, tout en admettant que l’éloignement constitue une conséquence légitime lorsque les conditions de la coexistence sont profondément compromises.
Pour le public français, ce débat n’est pas étranger. Il fait écho aux tensions bien connues entre protection des droits, ordre public et efficacité des politiques d’éloignement. Le modèle italien montre qu’il est possible de concilier dignité humaine, sécurité collective et crédibilité de l’État de droit. L’initiative portée par l’Italie et le Danemark ne marque pas un recul des droits fondamentaux, mais ouvre la voie à une réflexion européenne plus mature sur leur mise en œuvre responsable.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – EU Transparency Register Lobbyist ID 280782895721-36
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Il dibattito sulla programmazione dei flussi 2026–2028 conferma la persistenza di un modello quantitativo di gestione dell’immigrazione. Si discute di contingenti, di fabbisogni settoriali, di finestre temporali, di semplificazioni procedurali. Si perfeziona il passaggio dalla cosiddetta “migrazione da offerta” alla “migrazione da domanda”. Si migliora la tecnica amministrativa. Ma non si supera il paradigma. Il… Leggi tutto: Oltre le quote: anziché programmare ingressi, bisogna programmare l’integrazione
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration. Mein Name ist Fabio Loscerbo, ich bin Rechtsanwalt in Italien, und in dieser Folge möchte ich ein zentrales Thema der aktuellen Migrationsdebatte behandeln: das Verhältnis zwischen komplementärem Schutz und ReImmigration im Lichte der jüngsten Entscheidungen der italienischen Gerichte.
In den letzten Jahren hat sich die Vorstellung verbreitet, der komplementäre Schutz stelle ein automatisches Recht dar, in Italien zu bleiben – gewissermaßen eine Abkürzung zu den Rückführungs- und Abschiebungspolitiken. Diese Darstellung ist falsch. Und das ist keine ideologische Aussage, sondern eine rechtliche. Sie findet weder im geltenden Recht noch in der jüngeren Rechtsprechung eine Grundlage.
Der komplementäre Schutz, der derzeit in Artikel 19 des italienischen Einwanderungsgesetzes geregelt ist und durch das Gesetzesdekret Nummer 20 aus dem Jahr 2023 geändert wurde, ist weder eine einfache noch eine allgemeine Schutzform. Es handelt sich um eine subsidiäre Schutzmaßnahme, die nur dann greift, wenn die Entfernung einer ausländischen Person eine Verletzung der verfassungsrechtlichen oder internationalen Verpflichtungen des italienischen Staates darstellen würde, insbesondere des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens.
Hier zeigt sich ein entscheidender Punkt. Schutz beruht nicht auf abstrakten Behauptungen, sondern auf konkreten Tatsachen. Die Gerichte verlangen den Nachweis einer tatsächlichen Verwurzelung im Aufnahmestaat. Rechtmäßige Beschäftigung, legales Einkommen, stabile Wohnverhältnisse, soziale Beziehungen und die Achtung der Regeln. Mit einem Wort: echte Integration.
Eine aktuelle Entscheidung des Gerichts von Bologna bringt dies sehr deutlich zum Ausdruck. Der komplementäre Schutz wurde nicht deshalb gewährt, weil die betroffene Person lediglich in Italien anwesend war, sondern weil sie – selbst in einem relativ kurzen Zeitraum – eine tatsächliche Eingliederung in das soziale und wirtschaftliche Gefüge des Landes nachgewiesen hatte, ohne eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darzustellen oder grundlegende Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu verletzen.
Dieser Aspekt ist auch für das Verständnis des Paradigmas Integration oder ReImmigration von zentraler Bedeutung. Der komplementäre Schutz ist keine Alternative zur ReImmigration. Im Gegenteil, er bestätigt sie aus rechtlicher Sicht. Er fungiert als Filter. Wer sich tatsächlich integriert, bleibt. Wer sich nicht integriert oder die Regeln systematisch missachtet, scheidet aus dem System aus.
Auch die Rechtsprechung ist in diesem Punkt eindeutig. Es besteht keine Verpflichtung des Staates, wirtschaftliches Wohlergehen oder bessere Lebensbedingungen für Personen zu gewährleisten, die keinen echten Integrationsprozess aufgebaut haben. Ebenso wenig gibt es ein absolutes Recht, nicht abgeschoben zu werden. Jeder Einzelfall erfordert eine ernsthafte und konkrete Abwägung zwischen individuellen Rechten und öffentlichen Interessen, wie Sicherheit und öffentlicher Ordnung.
Aus dieser Perspektive ist Integration kein politisches Schlagwort und keine leere Formel. Sie ist ein rechtliches Kriterium. Sie ist eine individuelle Verantwortung. Und sie ist die Voraussetzung, die den weiteren Aufenthalt im Staatsgebiet legitimiert.
ReImmigration ist daher keine punitive oder ideologische Maßnahme. Sie ist die natürliche Folge der Missachtung jenes impliziten Pakts, der Rechte und Pflichten miteinander verbindet. Ohne echte Integration kann kein Schutz bestehen. Und ohne klare Regeln kann es kein glaubwürdiges Migrationssystem geben.
Das Recht zeigt, wenn es ohne Heuchelei angewendet wird, dass es unterscheiden kann. Es schützt diejenigen, die aufbauen. Und es entfernt diejenigen, die die Regeln ablehnen. Genau das ist die Logik des Paradigmas Integration oder ReImmigration.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Fabio Loscerbo. Bis zur nächsten Folge von Integration oder ReImmigration.
C’è un punto che il dibattito pubblico sull’immigrazione continua ostinatamente a eludere: l’integrazione non è un fatto automatico né irreversibile. È un processo, e come tutti i processi giuridicamente rilevanti presuppone condizioni, comportamenti coerenti e, soprattutto, la condivisione minima dei valori fondamentali dell’ordinamento che accoglie. Quando questo presupposto viene meno, lo Stato non solo può intervenire, ma deve farlo.
La sentenza del TAR Lazio, pronunciata in camera di consiglio il 13 maggio 2025, offre un esempio emblematico di come l’ordinamento italiano, se letto senza ipocrisie, disponga già degli strumenti per affermare un principio semplice quanto politicamente scomodo: la permanenza sul territorio non è un diritto incondizionato, soprattutto quando entra in conflitto con la sicurezza collettiva.
Il caso riguarda un cittadino straniero già assolto in sede penale dalle imputazioni di cui agli artt. 270-quater e 110 c.p., ma destinatario di un decreto di espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, corredato da un divieto di reingresso della durata di quindici anni. Il ricorrente ha tentato di fondare la propria difesa sull’asserita carenza di motivazione del provvedimento e sull’assenza di una condanna penale definitiva. È proprio qui che la sentenza compie un passaggio giuridico decisivo.
Il TAR ribadisce con chiarezza un principio che dovrebbe essere ovvio, ma che spesso viene deliberatamente confuso: il piano penale e quello amministrativo operano su logiche diverse. L’espulsione disposta ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 del d.l. 144/2005 non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva. Non mira a punire un fatto già accertato oltre ogni ragionevole dubbio, ma a prevenire un rischio qualificato per la sicurezza dello Stato. Di conseguenza, lo standard probatorio non è quello penalistico, bensì quello della preponderanza dell’evidenza, il “più probabile che non”.
In questa cornice, il Collegio valorizza il giudizio prognostico di pericolosità sociale fondato su un complesso di elementi istruttori: il processo di radicalizzazione in chiave islamista, l’avversione dichiarata verso la cultura occidentale, i contatti con ambienti salafiti e soggetti già espulsi per motivi di sicurezza nazionale, la diffusione di materiale di propaganda jihadista e il ruolo attivo di collegamento con ambienti funzionali all’arruolamento. Elementi che, pur non sfociando in una responsabilità penale, sono ritenuti idonei a fondare un giudizio di pericolo attuale e concreto.
La sentenza è altrettanto netta nel delimitare il sindacato del giudice amministrativo: quando il legislatore affida al Ministro dell’Interno un potere connotato da alta discrezionalità, soprattutto in materia di sicurezza nazionale, il controllo giurisdizionale non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio politico-amministrativo. Il limite è quello dell’illogicità manifesta, del travisamento dei fatti o della carenza assoluta di istruttoria. Limiti che, nel caso di specie, il TAR esclude puntualmente.
È qui che il collegamento con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” emerge in modo quasi naturale. Questa decisione dimostra che l’ordinamento non è affatto disarmato di fronte a situazioni di radicalizzazione ideologica incompatibili con la convivenza civile. Dimostra anche che l’integrazione non può essere ridotta a una presenza formale sul territorio o alla mera assenza di condanne penali. L’integrazione è adesione sostanziale a un sistema di regole, valori e responsabilità. Quando questa adesione viene negata in modo strutturale, la ReImmigrazione non è una scorciatoia autoritaria, ma una risposta coerente dello Stato di diritto.
La sentenza del TAR Lazio, in definitiva, smonta due luoghi comuni duri a morire: che senza una condanna penale non si possa intervenire e che la sicurezza sia incompatibile con le garanzie. Al contrario, afferma che proprio la tutela avanzata della sicurezza collettiva giustifica l’anticipazione della soglia di intervento, purché fondata su un’istruttoria seria e su una motivazione logicamente strutturata.
È una pronuncia che va letta per quello che è: non un’eccezione emergenziale, ma la conferma che il principio “integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan, bensì una chiave di lettura già inscritta nel nostro sistema giuridico. Sta alla politica e all’amministrazione decidere se applicarla con coerenza o continuare a fingere che l’integrazione sia sempre e comunque irreversibile.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico rappresenta il punto cieco del dibattito europeo sull’immigrazione. Se ne parla solo in chiave emergenziale, quando l’allarme è già esploso, quando il fatto di cronaca impone una risposta immediata, spesso emotiva, quasi mai strutturale. Manca, invece, una riflessione di sistema che tenga insieme diritto, responsabilità e permanenza sul territorio. Ed è proprio qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione mostra tutta la sua inevitabilità.
La permanenza sul territorio nazionale non è – e non è mai stata, nella tradizione giuridica europea – un diritto incondizionato. È un rapporto giuridico complesso, fondato su un equilibrio tra diritti riconosciuti e doveri esigibili. La retorica dell’integrazione automatica ha progressivamente eroso questo equilibrio, trasformando la permanenza in una sorta di dato acquisito, difficilmente revocabile anche a fronte di violazioni gravi e reiterate delle regole fondamentali della convivenza civile.
Dire integrazione non può significare tolleranza illimitata. Questa è una verità scomoda, ma necessaria. La sicurezza pubblica non è un tema “di destra” o “di sinistra”, né un argomento da agitare strumentalmente: è una funzione essenziale dello Stato, strettamente connessa alla credibilità dell’ordinamento. Quando lo Stato mostra di non saper reagire in modo coerente e proporzionato alle violazioni gravi dell’ordine pubblico, delegittima se stesso e, paradossalmente, compromette anche i percorsi di integrazione di chi le regole le rispetta.
Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione la permanenza è concepita come un patto. Un patto chiaro, leggibile, non ipocrita. Chi entra o rimane sul territorio nazionale accetta un sistema di regole: non solo penali, ma civili, sociali, culturali. Il rispetto dell’ordine pubblico non è un elemento accessorio dell’integrazione, bensì uno dei suoi presupposti strutturali. Quando questo presupposto viene meno in modo grave – attraverso reati significativi, condotte reiterate, rifiuto esplicito delle regole comuni – il patto si spezza.
In questo senso, la ReImmigrazione non è una sanzione ideologica né una scorciatoia repressiva. È la conseguenza giuridica della rottura del patto di permanenza. Storicamente, gli ordinamenti europei hanno sempre previsto forme di allontanamento dello straniero per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. La novità degli ultimi anni non è l’esistenza di questi strumenti, ma la loro sistematica neutralizzazione attraverso prassi amministrative incerte, contenzioso seriale e una costante paura politica di applicare le regole.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un sistema che chiede integrazione ma non pretende responsabilità; che proclama la legalità ma tollera l’illegalità di fatto; che parla di sicurezza senza avere il coraggio di collegarla alla permanenza sul territorio. In questo vuoto si alimenta il conflitto sociale, cresce la percezione di ingiustizia e si rafforzano le pulsioni più radicali, da un lato e dall’altro.
Rimettere al centro la responsabilità individuale significa tornare a una visione adulta del diritto dell’immigrazione. Non esistono categorie astratte da proteggere o respingere in blocco: esistono persone, comportamenti, percorsi. Chi dimostra, nel tempo, di voler e saper stare dentro le regole deve poter costruire un futuro stabile. Chi, invece, viola gravemente quelle regole non può pretendere una permanenza indefinita fondata sull’inerzia dello Stato.
Il futuro dell’Europa, anche su questo terreno, passa da una scelta di chiarezza. O si continua con l’ambiguità, oscillando tra emergenze e sanatorie implicite, oppure si ricostruisce un sistema fondato su integrazione esigente e ReImmigrazione come esito fisiologico della rottura del patto. Non è una linea dura. È, semplicemente, una linea coerente.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – EU Transparency Register Lobbista in materia di Migrazione e Asilo Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
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Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
In der deutschen Migrationsdebatte wird das Aufenthaltsrecht häufig entlang einer klaren administrativen Trennlinie diskutiert: auf der einen Seite der rechtmäßige Aufenthalt, auf der anderen Seite die Aufenthaltsbeendigung durch Abschiebung. Dieses Modell betont die Steuerungsfunktion des Staates und die Bedeutung des Vollzugs, wird jedoch zunehmend durch die gerichtliche Kontrolle und insbesondere durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip relativiert.
Aktuelle Entwicklungen der italienischen Rechtsprechung bieten in diesem Zusammenhang eine aufschlussreiche vergleichende Perspektive. Zwei Entscheidungen des Tribunals von Bologna aus dem November 2025 zeigen exemplarisch, wie Gerichte den Aufenthalt nicht als automatisches Ergebnis der Anwesenheit, sondern als bedingtes rechtliches Ergebnis einer individualisierten Prüfung begreifen.
Aufenthalt als rechtliches Ergebnis, nicht als faktischer Zustand
Ausgangspunkt der italienischen Gerichte ist ein Grundsatz, der auch im deutschen Recht vertraut ist: Die bloße Anwesenheit im Staatsgebiet begründet kein Bleiberecht. Maßgeblich ist vielmehr die Frage, ob eine Aufenthaltsbeendigung eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Artikel 8 EMRK darstellen würde.
Die Prüfung erfolgt konkret und einzelfallbezogen. Berücksichtigt werden überprüfbare Kriterien wie eine stabile Erwerbstätigkeit, wirtschaftliche Selbstständigkeit, gesicherter Wohnraum, soziale und familiäre Bindungen, sprachliche Integration sowie das Fehlen von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Starre zeitliche Schwellenwerte werden bewusst vermieden. Ein relativ kurzer Aufenthalt kann ausreichen, wenn eine reale Integration vorliegt; umgekehrt führt ein längerer Aufenthalt ohne substanzielle Verwurzelung nicht automatisch zu einem Bleiberecht.
In diesem Verständnis ist der Aufenthalt kein bloßer Fakt, sondern das Ergebnis einer rechtlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung.
Das bedingte Bleiberecht als richterliche Konstruktion
Besonders relevant aus deutscher Sicht ist die Rolle der Gerichte bei der Ausformung dieses Modells. Die Entscheidungen des Tribunals von Bologna verstehen das Bleiberecht nicht als administrative Gnade, sondern als bedingtes Recht, das sich verfestigt, sobald die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Wird festgestellt, dass eine Abschiebung unverhältnismäßig in das durch Artikel 8 EMRK geschützte Privat- oder Familienleben eingreifen würde, ist die staatliche Befugnis zur Aufenthaltsbeendigung rechtlich begrenzt.
Das hierfür eingesetzte Instrument des italienischen Rechts ist die sogenannte protezione complementare. Auch wenn dieses Institut im deutschen Recht kein direktes Pendant hat, ist seine Funktion klar erkennbar: Es handelt sich weder um Asyl noch um eine rein humanitäre Ermessensentscheidung, sondern um eine rechtsgebundene Stabilisierung des Aufenthalts, die auf Grundrechten basiert und durch richterliche Kontrolle ausgelöst wird.
Entscheidend ist dabei, dass die Erteilung des Aufenthaltstitels nach Feststellung der Voraussetzungen nicht als fakultativ angesehen wird. Sie gilt vielmehr als zwingende rechtliche Folge der Grundrechtsprüfung. Integration wird damit nicht als politisches Ziel, sondern als rechtlich relevanter Sachverhalt behandelt.
Bedeutung für den deutschen Diskurs
Für Deutschland, wo die verwaltungsgerichtliche Kontrolle von Abschiebungsentscheidungen und die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips eine zentrale Rolle spielen, eröffnet dieses Modell einen weiterführenden Denkansatz. Es ermöglicht, die starre Alternative zwischen konsequenter Abschiebung und pauschaler Aufenthaltsverfestigung zu überwinden und eine dritte, rechtlich strukturierte Lösung zu entwickeln.
Diese Logik stellt die staatliche Steuerungsfähigkeit nicht infrage. Sie präzisiert vielmehr deren Grenzen dort, wo eine Aufenthaltsbeendigung angesichts der konkreten Lebensverhältnisse des Betroffenen rechtlich nicht mehr zu rechtfertigen ist. Das Bleiberecht wird in diesen Fällen nicht toleriert, sondern juristisch begründet.
Schlussbemerkung
Die italienische Rechtsprechung zeigt, dass ein funktionsfähiges Aufenthaltsrecht nicht allein an der Durchsetzung von Abschiebungen gemessen werden kann. Ebenso entscheidend ist die Fähigkeit des Rechts, klar und überprüfbar zu bestimmen, wer bleiben darf – und aus welchen Gründen.
Jenseits der Abschiebung eröffnet die Logik des bedingten Bleiberechts einen Weg, Grundrechtsschutz, staatliche Ordnung und richterliche Kontrolle in ein kohärentes Gleichgewicht zu bringen. Ein Ansatz, der auch für den deutschen und europäischen Rechtsdiskurs von erheblichem Interesse ist.
Avv. Fabio Loscerbo Rechtsanwalt – EU-registrierter Lobbyist EU-Transparenzregister-ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
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Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e in questa puntata voglio affrontare un tema centrale nel dibattito attuale sull’immigrazione: il rapporto tra protezione complementare e ReImmigrazione, alla luce delle più recenti decisioni dei tribunali italiani.
Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che la protezione complementare rappresenti una sorta di diritto automatico a rimanere in Italia, quasi una scorciatoia rispetto alle politiche di rimpatrio. Questa narrazione è sbagliata. Non lo dico per ideologia, ma perché non trova alcun fondamento nel diritto positivo né nella giurisprudenza più recente.
La protezione complementare, oggi disciplinata dall’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, dopo le modifiche introdotte dal Decreto-legge 20 del 2023, non è una protezione “facile” né generalizzata. È una tutela residuale, che opera solo quando l’allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Qui entra in gioco un punto fondamentale: la protezione non si basa su affermazioni astratte, ma su fatti concreti. I tribunali richiedono la prova di un radicamento reale sul territorio. Lavoro regolare, reddito lecito, stabilità abitativa, relazioni sociali, rispetto delle regole. In una parola: integrazione effettiva.
Una recente decisione del Tribunale di Bologna lo chiarisce in modo molto netto. La protezione complementare viene riconosciuta non perché la persona sia semplicemente presente in Italia, ma perché ha dimostrato, in un tempo anche relativamente breve, di essersi inserita nel tessuto sociale ed economico del Paese, senza creare allarme sociale e senza violare le regole fondamentali della convivenza civile.
Questo è un passaggio decisivo anche per comprendere il senso del paradigma Integrazione o ReImmigrazione. La protezione complementare non è alternativa alla ReImmigrazione. Al contrario, ne è la conferma giuridica. Funziona come un filtro. Chi si integra realmente resta. Chi non si integra, o chi viola sistematicamente le regole, esce dal sistema.
La giurisprudenza è molto chiara anche su questo punto. Non esiste alcun obbligo per lo Stato di garantire benessere economico o condizioni di vita migliori a chi non ha costruito un percorso di integrazione. E non esiste un diritto assoluto a non essere rimpatriati. Ogni situazione deve essere valutata con un bilanciamento serio e concreto tra diritti individuali e interessi pubblici, come la sicurezza e l’ordine pubblico.
In questa prospettiva, l’integrazione non è uno slogan politico né una formula vuota. È un criterio giuridico. È una responsabilità individuale. Ed è anche il presupposto che rende legittima la permanenza sul territorio nazionale.
La ReImmigrazione, allora, non è una misura punitiva o ideologica. È la conseguenza fisiologica del mancato rispetto di quel patto implicito che lega diritti e doveri. Senza integrazione reale, non c’è protezione che tenga. E senza regole chiare, non può esistere alcun sistema credibile di gestione dell’immigrazione.
Il diritto, quando viene applicato senza ipocrisie, dimostra di saper distinguere. Sa tutelare chi costruisce. Sa allontanare chi rifiuta le regole. Ed è esattamente su questa linea che si colloca il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Grazie per aver ascoltato questo episodio. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Ci risentiamo al prossimo episodio di Integrazione o ReImmigrazione.
In recent months, a relevant but often misunderstood debate has emerged within Europe. Italy and Denmark, supported by a broader group of European states, have publicly raised concerns about the way Article 8 of the European Convention on Human Rights is currently applied in deportation cases involving serious criminal conduct.
From the outset, it is essential to clarify what this initiative is—and what it is not. It does not amount to a formal amendment of the European Convention on Human Rights, nor does it represent a retreat from the protection of fundamental rights. Rather, it is a coordinated political signal addressed to the European human-rights system, and in particular to the jurisprudence of the European Court of Human Rights, calling for a reassessment of how the right to private and family life is balanced against public security.
At the core of the debate lies a structural problem. Over time, Article 8 ECHR has evolved from a safeguard against arbitrary state interference into a powerful legal obstacle to deportation. Family ties and social integration are increasingly treated as decisive elements, even when they coexist with serious and repeated criminal behavior. For many European governments, this evolution has produced a growing gap between formal sovereignty in immigration matters and the actual capacity to enforce removal decisions when public safety is at stake.
Italy and Denmark are not questioning the legitimacy of protecting family life. What they are questioning is the tendency to treat that protection as nearly absolute, detached from the individual’s conduct and from any concrete assessment of dangerousness. In this sense, the initiative should be read not as an attack on human rights, but as an attempt to restore proportionality and credibility to the system.
This is where the Italian experience becomes particularly relevant for a broader European—and international—audience. In Italy, the protection of fundamental rights linked to private and family life is largely channeled through a specific legal mechanism known as complementary protection. Unlike the automatic logic often associated with Article 8 at the supranational level, complementary protection operates through an individualized judicial assessment. Italian judges are required to examine whether removal would result in a serious violation of fundamental rights, but this analysis is inseparable from an evaluation of the individual’s behavior and of any concrete risk posed to society.
In other words, the existence of family ties does not neutralize the inquiry into dangerousness. Integration is not presumed merely because time has passed or relationships have been formed. It is assessed substantively, in light of respect for the legal order. This approach allows fundamental rights to be protected without transforming them into a blanket immunity against deportation.
From this perspective, the idea advanced by Italy and Denmark to delimit the scope of Article 8 ECHR appears legally sound. However, such a delimitation should not take the form of an abstract restriction of rights. A more coherent solution lies in relocating the protection of private and family life within structured national legal frameworks, where courts are equipped to balance rights and security in a transparent and accountable way. Complementary protection, as developed in the Italian legal system, offers precisely this kind of framework.
Rather than relying on ex post corrective intervention by the European Court of Human Rights, a harmonized European approach inspired by complementary protection would allow domestic judges to carry out the balancing exercise directly. This would preserve judicial oversight while restoring a meaningful margin of appreciation to states, especially in cases involving serious threats to public order.
This legal architecture naturally connects to the concept of ReImmigration. ReImmigration does not deny integration; it completes it. Integration is not an unconditional entitlement but a legal and social pact. When an individual repeatedly and seriously violates the fundamental rules of coexistence, that pact is broken. In such cases, the right to remain loses its substantive foundation.
ReImmigration affirms a principle that is often implicit but rarely stated openly: permanence on the territory is conditional upon respect for the legal order. Complementary protection becomes the proper space in which this condition is assessed, ensuring that protection remains available where it is justified, but does not shield conduct that undermines the security of the host society.
For an American audience, this European debate may resonate strongly. It reflects tensions familiar to U.S. immigration law, where due process, family unity, and national security often collide. The Italian model demonstrates that it is possible to protect fundamental rights without surrendering enforcement capacity, and to maintain judicial control without normalizing impunity.
Ultimately, the initiative launched by Italy and Denmark should not be seen as a rollback of human rights, but as an effort to realign rights with responsibility. By drawing on the Italian “laboratory” of complementary protection, Europe has the opportunity to reconcile human dignity, public safety, and the credibility of its legal order. That reconciliation is precisely what ReImmigration seeks to achieve.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – EU Transparency Register Lobbyist ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
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L’Europa contemporanea si muove dentro un paradosso che raramente viene esplicitato: pretende coesione sociale rinunciando a definire l’appartenenza.
Nel lessico istituzionale europeo, la cittadinanza è diventata una nozione neutra, quasi tecnica, mentre l’integrazione è stata trasformata in un processo presunto, dato per acquisito, sottratto a qualsiasi verifica sostanziale.
È qui che prende forma il fallimento dell’integrazione automatica, uno dei dogmi non dichiarati dell’Europa post-nazionale. L’idea di fondo è semplice quanto fragile: la permanenza nel territorio, accompagnata da un minimo rispetto formale delle regole, produrrebbe nel tempo integrazione e, come suo naturale sbocco, appartenenza.
In questa prospettiva, lo Stato non deve più chiedere, orientare o selezionare. Deve solo amministrare. L’integrazione diventa una variabile temporale, non un percorso politico e sociale. Ma la storia europea, giuridica prima ancora che culturale, dimostra che l’appartenenza non è mai stata un fatto spontaneo.
Il modello post-nazionale ha progressivamente rimosso il nesso tra doveri e diritti, tra integrazione e cittadinanza.
La cittadinanza, svincolata dall’idea di adesione a una comunità di valori, viene ridotta a un esito procedurale, spesso percepito come automatico o dovuto. In questo modo, non è più la cittadinanza a orientare l’integrazione, ma l’integrazione – o ciò che ne resta – a essere marginalizzata, resa irrilevante, quando non puramente simbolica.
Il risultato è una cittadinanza debole, incapace di svolgere la sua funzione storica: creare legame sociale, responsabilità reciproca, identificazione con l’ordinamento. Quando l’integrazione non è richiesta, verificata e pretesa, la cittadinanza non unisce, ma divide. Non costruisce comunità, ma stratifica presenze.
L’Europa, rinunciando a definire criteri chiari di appartenenza, ha scelto di non scegliere. E questa non-scelta ha un costo politico elevato. Il fallimento dell’integrazione automatica emerge proprio nei contesti in cui lo Stato abdica al proprio ruolo ordinatore. L’assenza di aspettative chiare produce integrazione selettiva, diseguale, spesso conflittuale. Chi si integra realmente non viene distinto da chi rifiuta ogni percorso di adesione. Tutto viene appiattito sul piano della regolarità formale.
Ma una comunità politica non si regge sulla mera legalità amministrativa: si regge su un patto implicito di appartenenza. È in questa frattura che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione trova la sua ragion d’essere. Non come ritorno a logiche identitarie chiuse, ma come recupero di un principio elementare: la permanenza stabile e, ancor più, la cittadinanza, devono essere conseguenza di un’integrazione reale, dimostrabile, verificabile.
Dove questo percorso esiste, lo Stato deve riconoscerlo e valorizzarlo. Dove manca, o viene apertamente rifiutato, la permanenza perde il suo fondamento politico.
L’Europa post-nazionale ha creduto di poter sostituire l’idea di appartenenza con la gestione dei flussi. Ha scambiato la neutralità per equità e l’automatismo per inclusione. Oggi ne paga il prezzo: una cittadinanza svuotata, un’integrazione fragile, una crescente distanza tra istituzioni e società.
Ricostruire il nesso tra integrazione e cittadinanza non è una scelta ideologica, ma una necessità strutturale. Senza questo passaggio, l’Europa resterà prigioniera di un modello che amministra il presente, ma rinuncia a governare il futuro.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista UE Registro per la Trasparenza dell’Unione europea ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
In 2026 I am organizing a structured cycle of accredited legal training seminars in Bologna, officially recognized for continuing legal education by the Bar Council of Bologna, with the attribution of two CLE credits for each event, as formally communicated by the competent Commission of the Council. Although these programs are designed within the Italian… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a U.S. Legal Audience
È opportuno partire da un dato concreto, giuridicamente verificabile e istituzionalmente fondato: una sentenza.
La decisione del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, offre un punto di osservazione privilegiato per chiarire, senza ambiguità, tre concetti che nel dibattito pubblico vengono sistematicamente confusi: protezione complementare, ReImmigrazione e remigrazione.
Non è una scelta casuale. Nelle democrazie mature il diritto non segue le parole, ma le precede. Ed è solo a partire dal diritto vivente – non dalle semplificazioni ideologiche – che si può costruire un paradigma serio in materia migratoria.
1. La protezione complementare come accertamento giuridico, non come opzione politica
La sentenza di Bologna muove da un presupposto chiaro: la protezione complementare ex articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 286 del 1998 non è una concessione discrezionale, né una misura umanitaria “debole”. È un diritto soggettivo, che sorge quando l’allontanamento dello straniero comporti una violazione concreta e attuale del diritto alla vita privata e familiare, come declinato dall’articolo 8 CEDU.
Il Tribunale non costruisce una massima astratta, ma applica criteri classici: durata del soggiorno, effettività dei legami familiari, inserimento sociale e lavorativo, rete relazionale costruita sul territorio. In presenza di tali elementi, il rimpatrio non è giuridicamente consentito, perché produrrebbe uno sradicamento sproporzionato e incompatibile con i diritti fondamentali.
Questo passaggio è decisivo: la protezione complementare non è una negazione della sovranità dello Stato, ma una sua forma giuridicamente regolata. Lo Stato resta sovrano, ma accetta di autolimitarsi quando il proprio potere di allontanamento entra in collisione con diritti inviolabili.
2. ReImmigrazione: ciò che resta fuori dalla protezione
Ed è proprio qui che emerge, per contrasto, il significato autentico della ReImmigrazione. Se la protezione complementare individua i casi in cui il rimpatrio non è consentito, la ReImmigrazione riguarda tutti gli altri. Non è una categoria emotiva, ma una conseguenza sistemica.
La sentenza lo dimostra indirettamente. Il Tribunale precisa che la tutela ex articolo 19 TUI opera solo quando ricorrono determinati presupposti e salvo esigenze di sicurezza nazionale, ordine pubblico o sicurezza pubblica. In mancanza di tali condizioni, il diritto alla permanenza semplicemente non esiste.
La ReImmigrazione, allora, non è altro che il nome di questo spazio giuridico residuo ma strutturale: quello in cui l’integrazione non si è realizzata, non è dimostrata o è venuta meno; quello in cui non operano divieti di espulsione; quello in cui il ritorno nel Paese di origine rappresenta la conclusione ordinaria del procedimento amministrativo.
In questo senso, la ReImmigrazione è un paradigma giuridico puro, non politico. È l’altra faccia della protezione: senza la prima, la seconda si trasforma in arbitrio; senza la seconda, la prima diventa un meccanismo espansivo e incontrollato.
3. Remigrazione: una parola estranea al diritto
A questo punto, la distanza dalla remigrazione appare evidente. La remigrazione, così come viene spesso evocata, non nasce da un accertamento individuale, non si fonda su procedimenti amministrativi tipizzati, non dialoga con il sistema delle garanzie. È una categoria ideologica, collettiva, indifferenziata.
La sentenza di Bologna, come tutta la giurisprudenza in materia di protezione complementare, mostra l’incompatibilità strutturale tra diritto e remigrazione. Il giudice valuta persone, storie, radicamenti, proporzionalità. La remigrazione, al contrario, ragiona per blocchi e astrazioni.
Questo non significa che il tema del ritorno non sia legittimo. Significa, più semplicemente, che il diritto conosce la ReImmigrazione, non la remigrazione. La prima è amministrabile, sindacabile, giurisdizionalmente controllabile. La seconda resta fuori dall’ordinamento.
Conclusione: il confine come atto di responsabilità
La sentenza del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 dimostra una verità che il dibattito pubblico fatica ad accettare: un sistema migratorio funziona solo se sa dire sì, no e quando. Sì all’integrazione effettiva, tutelata dalla protezione complementare. No alla permanenza priva di presupposti giuridici. Quando al ritorno, come esito fisiologico del diritto.
La ReImmigrazione non è una scorciatoia ideologica, ma una linea di confine. Tracciarla con precisione, come fa il giudice, non indebolisce lo Stato. Al contrario, lo rende finalmente credibile.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Foro di Bologna Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
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Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intégration ou RéImmigration. Je m’appelle Fabio Loscerbo, je suis avocat en Italie, et dans cet épisode je souhaite aborder un thème central du débat actuel sur l’immigration : le rapport entre la protection complémentaire et la RéImmigration, à la lumière des décisions les plus récentes des juridictions italiennes.
Ces dernières années, s’est répandue l’idée selon laquelle la protection complémentaire constituerait un droit automatique au maintien sur le territoire italien, presque un raccourci par rapport aux politiques de retour et d’éloignement. Cette lecture est erronée. Et il ne s’agit pas d’une affirmation idéologique, mais juridique. Elle ne trouve aucun fondement ni dans le droit positif ni dans la jurisprudence récente.
La protection complémentaire, actuellement régie par l’article 19 du Texte unique sur l’immigration, tel que modifié par le décret-loi numéro 20 de 2023, n’est ni une forme de protection facile ni une protection généralisée. Il s’agit d’une mesure résiduelle, applicable uniquement lorsque l’éloignement d’un ressortissant étranger entraînerait une violation des obligations constitutionnelles ou internationales de l’État italien, notamment du droit au respect de la vie privée et familiale.
C’est ici qu’apparaît un point fondamental. La protection ne repose pas sur des affirmations abstraites, mais sur des éléments concrets. Les juridictions exigent la preuve d’un enracinement réel dans le pays d’accueil. Travail régulier, revenus licites, stabilité du logement, relations sociales et respect des règles. En un mot : une intégration réelle.
Une décision récente du tribunal de Bologne l’illustre de manière très claire. La protection complémentaire a été accordée non pas parce que la personne était simplement présente en Italie, mais parce qu’elle a démontré, même sur une période relativement courte, une intégration effective dans le tissu social et économique du pays, sans porter atteinte à l’ordre public ni violer les règles fondamentales de la vie en société.
Cet aspect est également essentiel pour comprendre le sens du paradigme Intégration ou RéImmigration. La protection complémentaire n’est pas une alternative à la RéImmigration. Au contraire, elle la confirme sur le plan juridique. Elle fonctionne comme un filtre. Ceux qui s’intègrent réellement restent. Ceux qui ne s’intègrent pas, ou qui violent systématiquement les règles, sortent du système.
La jurisprudence est également très claire sur ce point. L’État n’a aucune obligation de garantir le bien-être économique ou de meilleures conditions de vie à des personnes qui n’ont pas construit un véritable parcours d’intégration. Et il n’existe pas de droit absolu à ne pas être éloigné du territoire. Chaque situation requiert une mise en balance sérieuse et concrète entre les droits individuels et les intérêts publics, tels que la sécurité et l’ordre public.
Dans cette perspective, l’intégration n’est ni un slogan politique ni une formule vide. C’est un critère juridique. C’est une responsabilité individuelle. Et c’est la condition qui légitime la permanence sur le territoire national.
La RéImmigration n’est donc ni une mesure punitive ni une construction idéologique. Elle est la conséquence naturelle du non-respect de ce pacte implicite qui lie droits et devoirs. Sans intégration réelle, aucune protection ne peut subsister. Et sans règles claires, aucun système crédible de gestion de l’immigration ne peut exister.
Le droit, lorsqu’il est appliqué sans hypocrisie, démontre qu’il sait distinguer. Il sait protéger ceux qui construisent. Et il sait éloigner ceux qui refusent les règles. C’est précisément la logique du paradigme Intégration ou RéImmigration.
Merci de votre écoute. Je m’appelle Fabio Loscerbo. À très bientôt pour un nouvel épisode de Intégration ou RéImmigration.
Negli ultimi mesi si è aperto, a livello europeo, un dibattito che merita di essere ricostruito con precisione, perché spesso viene richiamato in modo approssimativo o ideologico.
Italia e Danimarca, insieme a un gruppo numeroso di altri Stati, hanno promosso un’iniziativa politica volta a sollecitare una revisione dell’attuale approccio con cui viene applicato l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare nei casi di espulsione di cittadini stranieri responsabili di reati gravi. Non si tratta, allo stato, di una modifica formale della Convenzione, né di un emendamento già depositato. L’iniziativa consiste in una presa di posizione intergovernativa che chiede un diverso bilanciamento tra tutela della vita privata e familiare e esigenze di sicurezza pubblica, così come oggi elaborate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il nodo politico e giuridico è noto. Negli anni, l’interpretazione dell’articolo 8 CEDU ha progressivamente attribuito un peso sempre più determinante ai legami familiari e al radicamento sociale dello straniero, fino a rendere, in molti casi, estremamente difficile – se non impossibile – l’esecuzione di provvedimenti di allontanamento, anche in presenza di condanne per reati di particolare gravità. È questa deriva applicativa che Italia e Danimarca intendono mettere in discussione: non la tutela in sé, ma la sua trasformazione in uno scudo pressoché automatico contro l’espulsione.
Chiarito questo quadro, è essenziale evitare un equivoco di fondo. Delimitare l’ambito applicativo dell’articolo 8 CEDU non significa negare i diritti fondamentali, né svuotare di contenuto la protezione della vita privata e familiare. Significa, piuttosto, ricondurre tale tutela a un bilanciamento serio, concreto e responsabile, che tenga conto anche del comportamento dell’interessato e della sua eventuale pericolosità sociale. Ed è proprio qui che l’esperienza italiana della protezione complementare assume un rilievo che va ben oltre i confini nazionali.
Nel sistema italiano, la protezione complementare – oggi ricondotta all’articolo 19 del decreto legislativo 286 del 1998 – non opera come una tutela automatica. Il giudice è chiamato a valutare in concreto se il rimpatrio possa determinare una violazione dei diritti fondamentali della persona, ma questa valutazione non è mai sganciata dall’esame del percorso individuale e, soprattutto, dall’eventuale pericolosità sociale. Non vi è alcuna presunzione di innocuità fondata sulla sola esistenza di un nucleo familiare o di un radicamento territoriale. Al contrario, l’integrazione viene letta nella sua dimensione sostanziale, non formale.
Questo dato è decisivo. Nel “laboratorio italiano”, la tutela che, a livello CEDU, viene spesso fatta discendere direttamente dall’articolo 8, viene invece canalizzata all’interno di uno strumento specifico, la protezione complementare, che consente un bilanciamento strutturato tra diritti individuali e interessi collettivi. In tale sede, la vita privata e familiare non è negata, ma viene valutata insieme ad altri elementi essenziali: il rispetto delle regole, la condotta penale, l’affidabilità sociale. È un modello che evita sia l’automatismo espulsivo sia l’automatismo protettivo.
In questa prospettiva, l’idea di delimitare l’articolo 8 CEDU, sostenuta da Italia e Danimarca, appare non solo condivisibile, ma anche incompleta se non viene accompagnata da una proposta costruttiva. La delimitazione della tutela non dovrebbe avvenire per sottrazione astratta, ma per ricollocazione funzionale. La protezione della vita privata e familiare dovrebbe trovare il suo spazio naturale all’interno di strumenti analoghi alla protezione complementare, diffusi e armonizzati a livello europeo, anziché essere affidata a un controllo giurisprudenziale ex post della Corte di Strasburgo.
Una simile evoluzione consentirebbe di ridurre la tensione tra Stati e Corte EDU, restituendo agli ordinamenti nazionali un margine di apprezzamento reale, ma al tempo stesso vincolato a valutazioni individualizzate e motivate. La sicurezza collettiva non verrebbe contrapposta ai diritti umani, bensì integrata nel loro esercizio responsabile. È un passaggio culturale, prima ancora che normativo, che segna un ritorno alla logica della responsabilità personale.
È su questo terreno che il paradigma della ReImmigrazione si innesta in modo coerente. La ReImmigrazione non nega l’integrazione, ma ne afferma il carattere condizionato. La permanenza sul territorio non è un diritto irreversibile, bensì l’esito di un patto giuridico e sociale. Chi dimostra, con la propria condotta, di non riconoscere le regole fondamentali della convivenza, perde il presupposto sostanziale della tutela. In questo senso, la protezione complementare rappresenta lo spazio giuridico in cui l’Europa può conciliare diritti, sicurezza e credibilità dell’ordinamento.
L’iniziativa di Italia e Danimarca, letta attraverso l’esperienza italiana, può dunque essere interpretata non come un arretramento sul piano dei diritti umani, ma come il tentativo di ricostruire un equilibrio sostenibile. Un equilibrio in cui la tutela dell’articolo 8 CEDU non venga abolita, ma resa compatibile con l’esigenza, altrettanto fondamentale, di garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole. È questa la direzione in cui il dibattito europeo dovrebbe muoversi, se vuole evitare che la protezione diventi sinonimo di impunità e che i diritti, svuotati di responsabilità, perdano la loro legittimazione sociale.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
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Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
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Dans le débat français sur le droit des étrangers, la question du séjour est encore largement abordée à travers une opposition binaire : d’un côté, le droit au séjour reconnu par l’administration ; de l’autre, les mesures d’éloignement, au premier rang desquelles l’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette approche, essentiellement administrative, tend toutefois à être progressivement rééquilibrée par l’intervention du juge, en particulier à travers le contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’expérience jurisprudentielle italienne récente offre, à cet égard, un éclairage comparatif particulièrement intéressant. Deux décisions rendues par le Tribunal de Bologne à la fin du mois de novembre 2025 mettent en évidence une logique qui dépasse la simple alternative entre séjour et éloignement : celle du séjour comme résultat conditionné d’une évaluation juridictionnelle individualisée.
Le séjour comme résultat d’une appréciation juridique
Le point de départ de cette approche est clair : la présence sur le territoire ne suffit pas, en elle-même, à fonder un droit au séjour. Le juge italien, à l’instar de son homologue français, raisonne à partir de l’article 8 CEDH et de la protection de la vie privée et familiale. La question centrale n’est pas de savoir si l’étranger est présent de manière plus ou moins prolongée, mais si son éloignement constituerait une atteinte disproportionnée aux liens personnels et sociaux qu’il a effectivement construits dans l’État d’accueil.
Dans les décisions de Bologne, cette appréciation repose sur des éléments concrets et vérifiables : insertion professionnelle stable, autonomie économique, logement effectif, relations sociales et familiales, connaissance de la langue, absence de menace pour l’ordre public. Aucun seuil temporel rigide n’est retenu. Un séjour relativement bref peut suffire s’il est accompagné d’une intégration réelle ; inversement, une présence prolongée, dépourvue de tout enracinement, ne crée aucun droit automatique au maintien sur le territoire.
Ainsi, le séjour n’est pas appréhendé comme une situation de fait, mais comme l’aboutissement d’un raisonnement juridique fondé sur la proportionnalité.
Une construction juridictionnelle du séjour conditionné
Ce qui distingue particulièrement cette jurisprudence est le rôle structurant reconnu au juge. Lorsque l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale est établie, la conséquence n’est pas simplement l’annulation de la mesure d’éloignement : elle est la reconnaissance d’un droit conditionné au séjour, juridiquement opposable à l’administration.
En droit italien, ce mécanisme prend la forme de la protezione complementare. Bien que cet institut n’ait pas d’équivalent exact dans le droit français, sa fonction est aisément intelligible. Il ne s’agit ni de l’asile, ni d’une mesure humanitaire discrétionnaire, mais d’un outil de stabilisation du séjour fondé sur les droits fondamentaux, activé à l’issue d’un contrôle juridictionnel approfondi.
Un élément essentiel mérite d’être souligné : une fois les conditions réunies, le juge considère que la délivrance du titre de séjour n’est pas une faculté laissée à l’administration, mais la conséquence juridiquement nécessaire de l’analyse menée au regard de l’article 8 CEDH. L’intégration cesse alors d’être une notion sociologique ou politique ; elle devient un fait juridiquement pertinent.
Enseignements pour le débat français
Pour la France, où le contentieux des OQTF et le contrôle de proportionnalité occupent une place croissante, cette approche invite à une réflexion plus large sur la fonction du juge administratif. La logique du séjour conditionné permet de dépasser l’alternative entre régularisation automatique et éloignement systématique, en introduisant une troisième voie, fondée sur l’individualisation, la responsabilité et la sécurité juridique.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le pouvoir de l’État de contrôler l’immigration, mais de reconnaître que ce pouvoir trouve ses limites lorsque l’étranger a développé, sur le territoire, une vie privée et sociale dont la rupture serait juridiquement disproportionnée. Le séjour devient alors non pas toléré, mais juridiquement justifié.
Conclusion
L’expérience italienne montre que l’efficacité d’un système de droit des étrangers ne se mesure pas uniquement à sa capacité à prononcer des mesures d’éloignement, mais aussi à sa capacité à déterminer, de manière cohérente et contrôlable, qui peut rester et pour quelles raisons.
Au-delà de l’éloignement, la logique du séjour conditionné apparaît ainsi comme une construction juridictionnelle capable de concilier respect des droits fondamentaux, autorité de la loi et exigence de proportionnalité. Une logique qui, par bien des aspects, résonne avec les évolutions actuelles du droit français et européen.
Avv. Fabio Loscerbo Avocat – Lobbyiste enregistré auprès de l’Union européenne Registre de transparence de l’UE n° 280782895721-36
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Assumere gli occhiali della ReImmigrazione impone un cambio di metodo prima ancora che di linguaggio. Non si tratta di scegliere tra accoglienza e rimpatrio, ma di ricondurre entrambi entro un sistema giuridico coerente, fondato su criteri selettivi verificabili e su limiti costituzionali non negoziabili. In questa prospettiva, il decreto del Tribunale Ordinario di Bologna, emesso il 12 dicembre 2025 nel procedimento iscritto al ruolo generale 8151 del 2024, assume un rilievo che va ben oltre il singolo caso concreto, poiché recepisce e applica in modo sistematico i principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di protezione complementare.
Il quadro normativo dopo il 2023 e la continuità sistemica
Il Tribunale muove da un presupposto tecnico chiaro: le modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, non hanno eliminato la protezione complementare, ma ne hanno ricondotto l’operatività entro il nucleo essenziale degli obblighi costituzionali e internazionali, richiamati dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, in combinato disposto con l’articolo 5, comma 6, del medesimo testo unico.
La soppressione dei periodi dedicati espressamente alla vita privata e familiare non ha prodotto un vuoto di tutela. Al contrario, come affermato dalla Corte di Cassazione e ripreso dal Tribunale di Bologna, il riferimento agli obblighi costituzionali e convenzionali continua a fungere da clausola di chiusura del sistema, imponendo una verifica sostanziale della compatibilità dell’allontanamento con i diritti fondamentali della persona.
Il richiamo espresso ai principi della Cassazione
Il decreto bolognese è tecnicamente rilevante perché non costruisce ex novo i criteri decisionali, ma si colloca in linea di continuità con l’elaborazione nomofilattica della Suprema Corte. In particolare, il Tribunale richiama i principi secondo cui il riconoscimento della protezione complementare presuppone una valutazione comparativa tra:
– la situazione soggettiva e oggettiva che il richiedente incontrerebbe nel Paese di origine; – il livello di integrazione effettivamente raggiunto nel territorio dello Stato ospitante.
Questa comparazione non ha carattere automatico né meccanico, ma deve essere condotta alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare, quale espressione di un nucleo minimo di dignità della persona, riconducibile agli articoli 2 e 3 della Costituzione e all’articolo 8 della CEDU. Il Tribunale recepisce integralmente l’impostazione della Cassazione secondo cui l’integrazione non costituisce un titolo autonomo di permanenza, ma un fattore qualificante della vulnerabilità derivante dallo sradicamento.
Protezione complementare come tecnica di selezione giuridica
Letta in chiave di ReImmigrazione, questa impostazione è tutt’altro che permissiva. La protezione complementare, così come delineata dalla Cassazione e applicata dal Tribunale di Bologna, opera come strumento di selezione giuridica, non come eccezione generalizzata. È riconosciuta solo quando emergano elementi chiari, precisi e concordanti di radicamento effettivo: lavoro regolare, autonomia abitativa, relazioni sociali strutturate, assenza di profili di pericolosità.
Il decreto del 12 dicembre 2025 mostra come tale verifica debba essere condotta ex nunc, valorizzando anche gli elementi maturati nel corso del giudizio, secondo un’impostazione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità. In questo senso, la protezione complementare non cristallizza situazioni di irregolarità, ma premia percorsi di integrazione divenuti giuridicamente rilevanti.
Remigrazione e incompatibilità con il sistema delle fonti
Se osservata con questo livello di tecnicità, la remigrazione rivela tutta la propria debolezza concettuale. Priva di criteri normativi di comparazione e di un aggancio strutturale agli obblighi costituzionali, la remigrazione si pone in tensione con il sistema delle fonti così come interpretato dalla Cassazione. Il decreto bolognese lo dimostra indirettamente: il rimpatrio non può essere concepito come esito automatico della mera irregolarità formale, ma richiede una valutazione sostanziale della posizione individuale.
ReImmigrazione come paradigma giuridicamente compatibile
La ReImmigrazione, al contrario, si colloca pienamente entro il perimetro tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Essa assume la protezione complementare come snodo tecnico imprescindibile, distinguendo tra integrazione meramente dichiarata e integrazione effettivamente accertata. In questo schema, il ritorno nel Paese di origine non è escluso, ma diventa l’esito fisiologico nei casi in cui non emerga un radicamento tale da rendere sproporzionato l’allontanamento.
Il Tribunale di Bologna, applicando i principi della Cassazione, dimostra che ReImmigrazione e Stato di diritto non sono in contraddizione, ma possono costituire un sistema coerente, fondato su valutazioni individualizzate e su un bilanciamento rigoroso degli interessi in gioco.
Conclusione
Il decreto del 12 dicembre 2025, ruolo generale 8151 del 2024, letto alla luce dei principi della Suprema Corte di Cassazione, chiarisce un punto essenziale: la protezione complementare è oggi il baricentro tecnico tra permanenza e ritorno. Ignorarla significa uscire dal diritto; assumerla come criterio significa rendere la ReImmigrazione un paradigma giuridicamente sostenibile.
Non è una questione di sensibilità politica, ma di coerenza sistemica. Ed è su questo terreno che, inevitabilmente, si giocherà il futuro delle politiche migratorie.
Avv. Fabio Loscerbo lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
In the United Kingdom, immigration law has long been framed around a clear administrative dichotomy: the grant of leave to remain on the one hand, and the exercise of removal powers on the other. This structure reflects a strong emphasis on executive discretion, tempered by judicial review and, increasingly, by the requirements of proportionality under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Yet recent developments in continental European case law—particularly in Italy—offer a useful comparative perspective on how courts can move beyond a purely binary logic of stay versus removal. These developments point towards a more articulated legal concept: the right to remain as a conditional and judicially assessed outcome, rather than as an automatic consequence of presence or a matter of unfettered administrative discretion.
Two recent judgments delivered by the Tribunal of Bologna in November 2025 are especially instructive. In these decisions, the court did not ask whether the individuals concerned had a formal entitlement to enter or remain under immigration rules. Instead, it addressed a different and more substantive question: under what conditions does the law require the State to tolerate continued residence?
Staying as a Legal Assessment, Not a Given
The Italian approach, as articulated by the Bologna court, starts from a premise that will be familiar to UK lawyers: physical presence alone does not generate a right to remain. What matters is whether removal would constitute a disproportionate interference with the individual’s right to respect for private and family life under Article 8 ECHR.
Crucially, this assessment is not abstract. The court undertakes a fact-sensitive and individualised evaluation, examining elements such as stable employment, economic self-sufficiency, accommodation, social and family ties, linguistic integration and the absence of any threat to public order. No rigid temporal thresholds are applied. A relatively short period of residence may be sufficient if accompanied by genuine integration; a longer stay, by contrast, does not automatically justify continued residence in the absence of meaningful ties.
In this sense, remaining in the country is not treated as a factual status, but as a legal outcome produced by a proportionality assessment.
A Judicially Defined Conditional Right
What is particularly relevant from a UK perspective is the role played by the judiciary. The Bologna decisions frame the right to remain not as a discretionary concession, but as a conditional right that crystallises once certain legal criteria are met. Where removal would disproportionately disrupt an individual’s established private or family life, the State’s power to enforce departure is legally constrained.
The mechanism through which this operates in Italy is known as complementary protection. While this status has no direct equivalent in UK immigration law, its function is readily intelligible. It is neither asylum nor a general humanitarian leave. Rather, it serves as a rights-based stabilisation of residence, grounded in Article 8 ECHR and triggered by a judicial finding of disproportionality.
Importantly, once the relevant conditions are satisfied, the grant of status is not treated as optional. The court regards it as the legally required consequence of the rights analysis. Integration, in this framework, is not a policy aspiration but a legally relevant fact.
Implications for the UK Debate
For the UK, where Article 8 claims already play a significant role in immigration litigation, the Italian experience highlights a possible evolution in the conceptualisation of leave to remain. Rather than viewing Article 8 solely as a shield against removal in exceptional cases, it can be understood as the foundation for a structured, conditional right to remain, defined and delimited by judicial reasoning.
This approach does not undermine immigration control. On the contrary, it reinforces it by ensuring that the decision to allow continued residence is principled, individualised and legally accountable. Removal remains available where the conditions are not met; but where they are, continued residence is no longer a matter of tolerance, but of legal obligation.
Conclusion
The Italian case law illustrates how courts can move beyond removal without collapsing into automatic regularisation. By treating residence as conditional, reviewable and grounded in proportionality, the judiciary constructs a middle ground between executive discretion and rigid enforcement.
For a legal system such as the UK’s—deeply rooted in judicial oversight and the rule of law—this model offers a valuable comparative insight. The central question is no longer simply whether the State may remove, but whether, in light of concrete and verified integration, the law requires a person to be allowed to remain.
Avv. Fabio Loscerbo Attorney at Law – EU Registered Lobbyist EU Transparency Register ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
In 2026 I am organizing a structured cycle of accredited legal training seminars in Bologna, officially recognized for continuing legal education by the Bar Council of Bologna, with the attribution of two CLE credits for each event, as formally communicated by the competent Commission of the Council. Although these programs are designed within the Italian… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a U.S. Legal Audience
Il recente contributo pubblicato su Italiano Digitale dall’Accademia della Crusca dedicato al termine remigrazione, si presenta come un’analisi linguistica di un neologismo entrato nel dibattito pubblico europeo.
Tuttavia, al di là dell’apparente finalità descrittiva, il testo opera una traslazione che merita di essere problematizzata: dalla ricostruzione semantica si passa a un giudizio implicito di legittimità, nel quale ogni riferimento all’idea di ritorno o di uscita dal territorio viene progressivamente associato a pratiche di deportazione di massa e a pulsioni illiberali.
In questo quadro, anche il termine ReImmigrazione viene indirettamente coinvolto per contiguità linguistica, pur trattandosi di un concetto radicalmente diverso. È quindi necessario chiarire che remigrazione e ReImmigrazione non sono sovrapponibili, né sul piano concettuale né, soprattutto, sul piano giuridico.
La prima distinzione riguarda il rapporto tra linguaggio e ordinamento. Nel diritto non è la parola a creare l’istituto, ma l’istituto a determinare il significato giuridico della parola. L’analisi proposta dalla Crusca rovescia questo rapporto, attribuendo al termine remigrazione un contenuto politico univoco e facendo discendere da tale contenuto un giudizio di illegittimità esteso, per contiguità, a qualunque proposta che richiami l’idea del ritorno. Si tratta di un’impostazione che prescinde dal dato normativo e che finisce per oscurare la struttura effettiva del diritto dell’immigrazione. Nel diritto positivo italiano ed europeo, l’uscita dello straniero dal territorio dello Stato non costituisce un’anomalia, ma un esito fisiologico previsto da una pluralità di istituti pienamente legittimi. L’espulsione amministrativa, il diniego o la revoca del titolo di soggiorno, l’allontanamento per motivi di ordine pubblico o sicurezza, il rimpatrio volontario assistito e il rimpatrio forzato eseguito con garanzie procedurali sono strumenti ordinari dell’ordinamento, sottoposti a limiti di legge e a controllo giurisdizionale. Nessuno di essi è qualificabile, in quanto tale, come deportazione o violenza istituzionale.
È proprio a partire da questo dato che va compreso il significato della ReImmigrazione. Essa non è un paradigma politico, né una proposta ideologica, ma un paradigma giuridico, che ricostruisce in modo coerente principi già esistenti nell’ordinamento. La ReImmigrazione non introduce nuove categorie, né invoca misure eccezionali o collettive. Essa si limita a riaffermare un principio elementare dello Stato di diritto: la permanenza sul territorio è condizionata al rispetto delle regole che disciplinano l’ingresso, il soggiorno e l’integrazione.
In questa prospettiva, l’integrazione non è un fatto simbolico o meramente culturale, ma un insieme di obblighi giuridicamente rilevanti. Quando tali obblighi vengono sistematicamente disattesi, l’uscita dal territorio non rappresenta una sanzione morale né una scelta politica discrezionale, ma la conseguenza prevista dall’ordinamento. La ReImmigrazione non si contrappone all’integrazione, ma ne costituisce il necessario completamento giuridico: un sistema che contempla l’ingresso e la permanenza senza prevedere in modo ordinato anche l’uscita è un sistema incompleto.
Il contributo della Crusca sembra invece muovere da un presupposto implicito diverso: che la permanenza sia, in sé, un diritto morale e che l’uscita dal territorio costituisca sempre una forma di violenza. Si tratta di una posizione legittima sul piano ideologico, ma che non può essere assunta come criterio di lettura del diritto. La sovrapposizione tra ritorno, espulsione e deportazione produce una semplificazione che non trova riscontro nell’ordinamento e che finisce per sottrarre spazio al confronto razionale. Le parole non sono neutre, ma non sono neppure colpevoli per associazione storica. Demonizzare un termine significa spesso evitare il confronto sul contenuto che esso intende nominare. Rendere impronunciabile una parola equivale a rendere impraticabile una soluzione giuridica.
È per questo che il chiarimento sulla ReImmigrazione è oggi necessario: non per difendere un lessico, ma per riaffermare la centralità del diritto come strumento di governo dei fenomeni migratori.
ReImmigrazione non è remigrazione. La prima è una ricostruzione giuridica fondata su regole, condizioni e responsabilità individuale. La seconda è una parola caricata di significati politici che nulla hanno a che vedere con il funzionamento ordinario dello Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Foro di Bologna Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
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Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration. Mein Name ist Fabio Loscerbo. Ich bin Rechtsanwalt und Lobbyist, eingetragen im Transparenzregister der Europäischen Union, und in diesem Format analysieren wir – ohne Slogans und ohne Vereinfachungen – die zentralen Fragen rund um Migration, Asylrecht und die Stabilität unserer Gesellschaften. Heute sprechen wir über gesellschaftliche Entwurzelung, das europäische Asylrecht und Verantwortung, ausgehend von einer Debatte, die in den Vereinigten Staaten entstanden ist, und verknüpfen diese mit der laufenden Reform des Asylsystems der Europäischen Union.
Gesellschaftliche Entwurzelung, europäisches Asylrecht und Verantwortung: Warum es ohne Integration keine Zukunft gibt
In den letzten Monaten ist in der strategischen Debatte in den Vereinigten Staaten mit zunehmender Klarheit ein Begriff aufgetaucht, den Europa weiterhin nur ungern offen ausspricht: das Risiko einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Entwurzelung in Europa. Dabei geht es nicht um Folklore, Traditionen oder kulturelle Symbole, sondern um die Stabilität der rechtlichen, zivilgesellschaftlichen und kulturellen Bindungen, die eine politische Gemeinschaft überhaupt erst möglich machen. Es ist ein Blick von außen und gerade deshalb weniger von dem beschwichtigenden Sprachgebrauch geprägt, der große Teile der europäischen Migrationsdebatte bestimmt.
Diese Überlegungen fallen in eine entscheidende Phase, in der die Europäische Union versucht, ihr Asylsystem mit dem neuen Migrations- und Asylpakt zu reformieren. Genau hier treffen zwei Entwicklungen aufeinander. Auf der einen Seite steht eine geopolitische Diagnose, die vor sozialer Fragmentierung warnt. Auf der anderen Seite eine regulatorische Antwort, die sich auf Verfahren, Fristen und Verteilungsmechanismen konzentriert, dabei jedoch die zentrale Frage ausklammert: Was geschieht, wenn Asyl nicht zu realer Integration führt?
Das Problem ist nicht das Asyl an sich. Das Problem ist ein System, das im Laufe der Zeit Schutz von Verantwortung getrennt hat. In Europa wird weiterhin von Aufnahme, Inklusion und Solidarität gesprochen, während über Pflichten immer seltener geredet wird. Dabei beruht jede ernstzunehmende Rechtsordnung auf einem grundlegenden Prinzip: Es gibt keine Rechte ohne Pflichten und keine Vorteile ohne Konsequenzen.
Wenn in den Vereinigten Staaten von „civilizational erasure“ die Rede ist, geht es nicht darum, die Legitimität von Migrationsbewegungen oder die Schutzpflicht gegenüber Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung infrage zu stellen. Gemeint ist vielmehr ein konkretes politisches Risiko: Gesellschaften, die nicht mehr in der Lage sind, die tatsächliche Einhaltung ihrer grundlegenden Regeln einzufordern. Eine Gesellschaft, die auf die Forderung nach Integration verzichtet, hört auf, eine Gemeinschaft zu sein, und wird zu einem bloß verwalteten Raum.
An diesem Punkt zeigen sich die tiefsten Ambivalenzen der europäischen Asylreform. Der neue Rechtsrahmen verspricht Effizienz und Schnelligkeit, lässt jedoch eine zentrale Frage unbeantwortet: Welches konkrete Integrationskonzept begleitet diese Reformen? Was wird von denjenigen tatsächlich verlangt, denen Schutz gewährt wird? Und vor allem: Was geschieht, wenn diese Anforderungen nicht erfüllt werden?
Integration wird allzu oft als moralischer Wert oder als Erzählung behandelt. In Wirklichkeit ist Integration – oder sollte es zumindest sein – eine rechtliche und gesellschaftliche Verpflichtung. Legale Erwerbstätigkeit, Sprachkenntnisse, Respekt vor den Regeln und die Anerkennung der grundlegenden Prinzipien der Rechtsordnung sind keine Belohnungen, sondern Voraussetzungen, die den weiteren Aufenthalt legitimieren. Ohne diesen Rahmen droht das Asylrecht, sich von einem Schutzinstrument zu einem Faktor gesellschaftlicher Desintegration zu entwickeln.
In diesem Zusammenhang ist das Paradigma Integration oder ReImmigration zu verstehen. Nicht als brutale Alternative zum Asylrecht, sondern als dessen notwendige Weiterentwicklung. Schutz und Integration müssen Hand in Hand gehen. Ist dies nicht der Fall, stellt ReImmigration keine Strafe dar, sondern die geordnete und rationale Konsequenz der Nichterfüllung jener Bedingungen, die ein Zusammenleben ermöglichen.
Ohne Konsequenzen verlieren Pflichten ihren Sinn. Ohne ReImmigration wird Integration zu einem leeren Wort. Genau dieser Kern wird in Europa weiterhin nicht offen benannt, während externe Beobachter ihn mit zunehmender Klarheit erkennen.
Europa steht heute vor einer Entscheidung, die nicht nur rechtlicher, sondern auch zivilgesellschaftlicher und politischer Natur ist. Es kann weiterhin Verfahren reformieren, ohne deren langfristige soziale Auswirkungen zu berücksichtigen, oder anerkennen, dass das Asylrecht, um legitim und nachhaltig zu bleiben, in einen klaren Rahmen gegenseitiger Verantwortung eingebettet sein muss. Ohne reale Integration gibt es keine Zukunft – weder für diejenigen, die ankommen, noch für die aufnehmenden Gesellschaften.
Damit endet diese Folge von Integration oder ReImmigration. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Vertiefungen finden Sie auf www.reimmigrazione.com. Mein Name ist Fabio Loscerbo, und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen.
In the American debate on immigration, the dominant framework is often binary: admission or removal, legal status or deportation, enforcement or leniency. Yet recent developments in European—and specifically Italian—case law suggest that this binary lens is increasingly inadequate to describe how modern legal systems actually manage migration on the ground.
A different model is quietly taking shape, one that moves beyond deportation without embracing automatic legalization. Its core idea is simple but powerful: the right to stay is not automatic; it is conditional.
Two recent decisions issued in late November 2025 by the Tribunal of Bologna provide a clear illustration of this approach. Rather than focusing on whether a non-citizen had a formal right to enter the country, the judges addressed a more complex and, arguably, more realistic question: under what conditions may a person legitimately remain?
Staying Is Not a Fact, but a Legal Outcome
Under Italian law, physical presence on the territory does not, by itself, generate a right to remain. Courts have made this point explicit. What matters is not mere duration of stay, but the quality of one’s social and personal integration.
In the Bologna cases, the judges examined a set of concrete and verifiable factors: stable employment, economic self-sufficiency, housing, social and family ties, language skills, and the absence of threats to public order. No rigid time thresholds were applied. A relatively short stay could suffice if accompanied by genuine integration; a long stay without meaningful ties would not.
This is the essence of conditional stay: remaining in the country is the result of a case-by-case legal assessment, not an automatic consequence of arrival or prolonged presence.
A Judicially Defined Middle Ground
What makes this model particularly interesting for an American audience is that it occupies a space largely missing from U.S. immigration discourse. It is neither blanket regularization nor mechanical removal. Instead, it functions as a judicial filter.
Italian courts apply principles derived from the European Convention on Human Rights—especially the right to respect for private and family life—to assess whether removal would be disproportionate in light of the individual’s actual life circumstances. When that threshold is met, removal becomes legally impermissible. When it is not, the state’s power to enforce departure remains intact.
This approach does not negate enforcement. On the contrary, it legitimizes enforcement by making it selective rather than indiscriminate.
Complementary Protection as a Legal Tool
The legal instrument through which this assessment operates in Italy is known as complementary protection. While this status has no direct equivalent in the U.S. system, its function is easy to grasp: it is not humanitarian relief in the traditional sense, nor is it asylum. It is a legal mechanism designed to stabilize residence only when fundamental rights would otherwise be violated.
Importantly, this protection is not discretionary once its conditions are met. Courts treat it as a rights-based outcome, not as an act of administrative grace. In this sense, it transforms integration from a political slogan into a legally relevant fact.
Why This Matters Beyond Italy
The Italian experience is instructive because it shows how a legal system can manage migration without relying exclusively on entry rules or mass removals. The real decision point shifts downstream, to the question of who has built a life that the law cannot reasonably undo.
For U.S. policymakers and legal scholars, this raises a crucial insight: the core challenge of immigration law is not choosing between open borders and deportation, but designing credible legal criteria that make staying conditional, reviewable, and rule-based.
The Bologna decisions demonstrate that such a model can emerge not from sweeping legislative reform, but from consistent judicial reasoning grounded in fundamental rights and proportionality.
Conclusion
Beyond deportation lies not disorder, but law. The logic of conditional stay offers a structured alternative to both automatic enforcement and automatic inclusion. It recognizes that migration governance is ultimately about deciding who may remain, and why, through legal standards that are transparent, individualized, and enforceable.
In this sense, the Italian case law provides more than a national solution. It offers a conceptual framework that deserves serious attention in any legal system grappling with the limits of deportation as its primary tool of immigration control.
Fabio Loscerbo Attorney at Law – EU Registered Lobbyist EU Transparency Register ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
Complementary protection remains one of the most delicate instruments in Italian immigration law, situated at the point where individual rights, social cohesion and the assessment of private life under Article 8 ECHR intersect. It is not designed as a substitute for international protection or as an alternative pathway for residence. It is, rather, the mechanism through which the legal system recognises that, in certain cases, forced return would impose a disproportionate burden on a person’s dignity, identity and the social ties developed on the territory.
The recent decree of the Tribunal of Bologna, R.G. 11421/2024, issued on 27 November 2024, fits precisely within this framework. In reconstructing the facts and evaluating the supporting documentation, the judge assigns decisive weight to the applicant’s integration pathway — not as an abstract claim, but as a concrete dimension that emerges from employment, housing stability and meaningful social relations. The reasoning is anchored in Article 19 of the Immigration Act, where complementary protection is rooted, and harmonises with the case law of the European Court of Human Rights on private life and consolidated social identity.
Complementary protection as recognition of an identity built over time
The case analysed by the Tribunal of Bologna illustrates clearly that complementary protection is not an emergency measure nor a residual escape route for those who do not fall within the classic categories of international protection. It is the legal space in which integration becomes a concrete evaluative parameter, capable of shaping the outcome of the proceeding. When the judge weighs established private life in Italy against the implications of return to the country of origin, the exercise is not abstract: it is a constitutional proportionality assessment. If a person has developed meaningful ties, a recognisable social identity and a stable contribution to the community, an abrupt interruption of this pathway may conflict with the essence of Article 8 ECHR.
It is in this perspective that complementary protection acquires a role that goes beyond procedural mechanics and becomes a substantive assessment of the quality of residence. Mere physical presence is not enough: what matters is whether the person has constructed a social position that is identifiable and not imposed externally but achieved through personal commitment.
Integration as a substantive, not decorative, parameter
The Bologna decree highlights a point often overlooked in the public debate: integration is not a rhetorical expression or a symbolic principle used to soften administrative decisions. It is a substantive parameter requiring concrete and verifiable elements. Employment, stable housing, meaningful social relationships and the absence of harmful conduct are not generic indicators; they are the measurable signs of a private life rooted in the host society.
In this sense, complementary protection does not only protect vulnerability; it safeguards the continuity of the personal identity developed in Italy. Radicamento — social rootedness — becomes an essential component of the legal assessment. This corresponds to both Italian constitutional jurisprudence and the European Court of Human Rights, which recognises that “private life” includes not only the emotional sphere but also the social identity formed through work, relationships and participation in community life.
The policy question: integration as a duty and ReImmigration as its natural counterpart
If complementary protection shields those who have genuinely built an integration pathway, an inevitable systemic question arises: what is the outcome for those who refuse to integrate? Here, the Integration or ReImmigration paradigm provides a coherent interpretative framework. Integration is not a unilateral right; it is the result of a reciprocal commitment. The decree of the Tribunal of Bologna confirms that those who demonstrate real adherence to the host community may deserve protection; those who refuse such adherence cannot claim indefinite residence.
Complementary protection is therefore not an alternative to ReImmigration. It is its logical counterpart. On one side, it protects individuals who have demonstrated a substantive connection with Italy; on the other, it implicitly defines the scope of ReImmigration as the path for those who decline to meet integration duties. The two trajectories differ, but they share a common foundation: individual responsibility.
Towards a migration policy coherent with European principles and constitutional order
The decree of 27 November 2024 reinforces a trend that has gained importance in recent years: integration is not a neutral or marginal notion, but a legally relevant dimension of private life. Complementary protection neither weakens nor replaces the ordinary logic of migration control. Instead, it anchors the evaluation of residence to the person’s actual contribution and commitment.
Within this framework, ReImmigration should not be regarded as punitive. It is the natural administrative outcome for individuals who reject the essential duties underpinning social coexistence. A coherent migration policy must balance rights and responsibilities, providing protection where integration is real and enabling return where it is not.
Complementary protection, properly understood, becomes the testing ground for this balance — the moment in which the legal system recognises integration not as rhetoric but as an objective fact with normative consequences.
Conclusion
Complementary protection does not undermine ReImmigration, nor does it render it unnecessary. Rather, it clarifies its application. When an individual has built a genuine integration pathway, the legal system may intervene to prevent a disruptive return. When such a pathway is absent, ReImmigration becomes the coherent and predictable outcome.
The decree of the Tribunal of Bologna offers an authoritative confirmation of this logic, positioning complementary protection precisely where the protection of the person meets the duty of integration — and where the sustainability of migration policy is ultimately determined.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
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In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
La ricostruzione secondo cui l’eliminazione del permesso per motivi umanitari prima, e la successiva rimodulazione del permesso per protezione speciale poi, avrebbero determinato una restrizione dell’area di tutela riconducibile al diritto di asilo non è condivisibile sotto il profilo sistematico.
Tale impostazione muove da una lettura meramente nominalistica delle categorie di soggiorno, confondendo il piano delle figure amministrative tipizzate con quello, ben più ampio e sovraordinato, della protezione complementare quale forma di attuazione del diritto di asilo costituzionale e convenzionale.
Occorre, al contrario, distinguere nettamente tra il genus della protezione complementare e le species che, nel tempo, il legislatore ordinario ha introdotto per darvi attuazione. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, prima, e il permesso per protezione speciale, poi, non hanno mai esaurito il contenuto del diritto di asilo, ma ne hanno rappresentato esclusivamente modalità contingenti di concretizzazione amministrativa.
In questa prospettiva, l’intervento normativo non va letto in termini di progressiva “chiusura” del sistema, bensì come un mutamento della tecnica di regolazione: dal tentativo di tipizzare le ipotesi di tutela a una progressiva destipizzazione, che ha avuto come effetto – anche se non sempre dichiarato – quello di restituire centralità alla valutazione giudiziale del caso concreto.
La fase della tipizzazione: l’art. 19 TUI nella formulazione post-2020
La formulazione dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 introdotta con la riforma del 2020 costituisce un esempio paradigmatico di norma a struttura semi-chiusa. Essa richiedeva al giudice l’accertamento di “fondati motivi di ritenere” che l’allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, prevedendo contestualmente un espresso bilanciamento con esigenze di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, nonché un richiamo formale alle fonti sovranazionali di riferimento.
Si trattava, sotto il profilo tecnico, di una fattispecie articolata, che delimitava il perimetro dello scrutinio giudiziale attraverso una griglia di parametri predeterminati. Il giudice era chiamato a verificare la ricorrenza di quegli specifici presupposti, operando all’interno di un quadro normativo che, pur ampio, rimaneva strutturato e guidato dal legislatore.
In tale assetto, la tutela non era rimessa a una valutazione libera del diritto di asilo in quanto tale, ma passava attraverso il filtro di una specifica figura di permesso di soggiorno, con il rischio – non teorico – che la mancanza di uno dei parametri espressamente indicati potesse condurre a un esito negativo, anche in presenza di situazioni di vulnerabilità costituzionalmente rilevanti.
La destipizzazione e il recupero della centralità del giudice
La successiva eliminazione di quella parte dell’art. 19 non ha determinato la scomparsa della protezione sostanziale, ma la rimozione della sua tipizzazione legislativa. Venendo meno l’elenco dei presupposti e la struttura analitica della fattispecie, il giudice non è più chiamato a verificare l’inquadrabilità del caso in una specifica figura amministrativa, bensì a valutare direttamente la compatibilità dell’allontanamento con il complesso degli obblighi costituzionali e convenzionali gravanti sullo Stato.
Si assiste, in tal modo, a un passaggio da una tutela “mediata” dalla norma tipizzante a una tutela “diretta”, ancorata immediatamente ai principi del non-refoulement, alla salvaguardia dei diritti fondamentali e al contenuto essenziale del diritto di asilo di cui all’art. 10, comma 3, Cost.
Contrariamente a quanto spesso sostenuto, questa evoluzione non comporta una restrizione della tutela, ma un ampliamento dello spazio valutativo del giudice, il quale non è più vincolato a una fattispecie chiusa o semi-chiusa, ma può – e deve – procedere a una valutazione individualizzata, complessiva e concreta della situazione del singolo.
Il parallelismo con l’abolizione del permesso per motivi umanitari
Il medesimo schema si era già manifestato con l’eliminazione del permesso per motivi umanitari. Anche in quel caso, la soppressione di una specifica categoria di soggiorno era stata letta, in una prima fase, come una drastica compressione del diritto di asilo. In realtà, l’effetto sistemico è stato quello di spostare il fulcro della tutela dal nomen iuris del permesso alla verifica sostanziale delle condizioni di vulnerabilità.
Privato di una etichetta normativa precostituita, il giudice è stato chiamato a interrogarsi non più sulla riconducibilità del caso a una figura tipica, ma sulla legittimità costituzionale e convenzionale dell’allontanamento in concreto. Ancora una volta, la caduta della species non ha comportato l’estinzione del genus, ma ha reso più evidente la sua autonomia concettuale.
Protezione complementare come categoria aperta
La protezione complementare si configura, pertanto, come un’area di tutela strutturalmente aperta, che non può essere compressa o eliminata per via terminologica. Essa non coincide con una singola forma di permesso di soggiorno, ma rappresenta il contenitore giuridico entro cui si collocano tutte le ipotesi in cui l’allontanamento dello straniero risulterebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento.
In questa prospettiva, il venir meno di una tipizzazione normativa non riduce la protezione, ma ne riafferma la natura primaria e sovraordinata, sottraendola al rischio di una eccessiva amministrativizzazione e riaffidandola alla funzione propria del giudice quale garante ultimo dei diritti.
Considerazioni conclusive
La tesi secondo cui il Decreto Salvini e le successive riforme avrebbero progressivamente ristretto l’area del diritto di asilo si fonda, dunque, su una lettura formalistica e non sistematica. Il legislatore ha inciso sulle modalità di attuazione amministrativa, non sull’esistenza del diritto.
Anzi, la progressiva destipizzazione ha finito per rafforzare il ruolo del giudice e per rendere ancora più evidente che la protezione complementare non è una concessione discrezionale, ma un obbligo giuridico che discende direttamente dalle fonti supreme dell’ordinamento.
In definitiva, il permesso per motivi umanitari prima e il permesso per protezione speciale poi devono essere correttamente intesi come specie contingenti di una categoria permanente.
Quando le specie mutano o vengono eliminate, il diritto resta, e continua a imporsi all’interprete come parametro imprescindibile di legittimità dell’azione amministrativa.
La sentenza del Tribunale di Bologna del 27 novembre 2025 si colloca in modo lineare nel diritto vivente sulla protezione complementare e, proprio per questo, è utile per leggere un punto che spesso resta implicito: la permanenza sul territorio nazionale è sempre più trattata come permanenza “condizionata”, ossia come esito di una verifica giuridica fondata su elementi oggettivi e verificabili, e non come semplice conseguenza della presenza.
Il Collegio applica l’articolo 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella formulazione introdotta dal d.l. 130/2020, ritenuta applicabile ratione temporis. Il baricentro è la tutela della vita privata e familiare ex articolo 8 CEDU, qualificata come limite al potere di allontanamento, superabile solo in presenza di esigenze specifiche e concrete (sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, protezione della salute). La protezione complementare, in questo schema, non è descritta come misura eccezionale o “di favore”, ma come strumento giuridico ordinatore: dove il rischio di lesione del diritto alla vita privata/familiare è accertato, il rilascio del titolo è conseguenza dell’applicazione della norma.
La motivazione è significativa anche per un altro profilo: il Tribunale evita ogni automatismo quantitativo. Un soggiorno di circa tre anni non viene considerato, di per sé, insufficiente. Il punto non è la durata astratta, ma l’effettività del radicamento, ricostruito attraverso elementi concreti (stabilità lavorativa, autonomia economica, sistemazione abitativa, relazioni sociali e familiari, assenza di precedenti penali), valutati in modo unitario. In altre parole, “restare” non discende dall’esserci, ma dal dimostrare un insediamento reale, socialmente leggibile e giuridicamente rilevante.
Fin qui il dato strettamente tecnico. Ma è proprio questo dato tecnico a chiarire il rapporto con la ReImmigrazione, se la si intende in senso ordinamentale come seconda faccia della permanenza condizionata. La protezione complementare, nella lettura che emerge da questa sentenza, svolge una funzione selettiva: essa stabilizza la permanenza quando la permanenza è divenuta “qualificata” (radicamento effettivo e rischio di lesione dei diritti tutelati dall’articolo 8 CEDU). Per implicazione sistemica, ciò significa anche che il sistema non tutela la permanenza in quanto tale: tutela la permanenza che supera quel vaglio.
Il “rapporto” sta qui, non in un giudizio politico: la protezione complementare è lo strumento che definisce quando la permanenza diventa giuridicamente difendibile; la ReImmigrazione, come concetto di sistema, è l’esito che si colloca al di fuori di quel perimetro, quando i presupposti non ci sono o quando emergono ragioni ostative (sicurezza/ordine pubblico) idonee a superare il limite posto dall’articolo 19, comma 1.1 TUI.
In questa prospettiva, la sentenza del 27 novembre 2025 è utile perché rende evidente che la protezione complementare non è “un lasciapassare” indiscriminato: è un criterio di decisione. E un criterio di decisione funziona sempre in due direzioni: include ciò che rientra nei parametri e lascia fuori ciò che non vi rientra. Detto altrimenti: il laboratorio della protezione complementare costruisce, caso per caso, la grammatica della permanenza condizionata; e, per coerenza interna del sistema, quella grammatica presuppone che la permanenza non sia mai automatica.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista UE Registro per la Trasparenza dell’Unione europea numero 280782895721-36
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La sentenza del Tribunale di Bologna del 28 novembre 2025 si inserisce in modo coerente nel solco ormai consolidato della giurisprudenza in materia di protezione complementare, offrendo al contempo uno spunto di riflessione di carattere sistemico sul significato che tale istituto ha assunto nell’assetto attuale del diritto dell’immigrazione.
Il Collegio applica l’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione, nella formulazione previgente al d.l. 20/2023, valorizzando il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex articolo 8 CEDU come limite al potere di allontanamento dello Stato, secondo un’impostazione ormai chiarita dalla giurisprudenza di legittimità. La protezione complementare non viene letta come misura eccezionale o residuale, bensì come strumento ordinario di verifica della legittimità della permanenza sul territorio nazionale.
L’elemento centrale della decisione è rappresentato dal radicamento effettivo del richiedente. Il Tribunale procede a una valutazione complessiva e non frammentaria degli indici di integrazione, prendendo in considerazione la durata del soggiorno, la continuità dell’inserimento lavorativo, l’autonomia abitativa, la rete di relazioni sociali e la conoscenza della lingua italiana. Tali elementi non assumono rilievo in quanto meri fattori sociologici, ma come presupposti giuridici idonei a fondare il riconoscimento della protezione complementare.
In questa prospettiva, la sentenza conferma che la permanenza sul territorio nazionale non è concepita dall’ordinamento come un dato neutro o indifferente, ma come una condizione giuridicamente qualificata. La protezione complementare opera infatti come meccanismo di selezione fondato su criteri oggettivi e verificabili: non tutela la semplice presenza, ma la presenza che si è trasformata in integrazione sostanziale.
È proprio in questa funzione selettiva che la protezione complementare rivela la sua natura di banco di prova della permanenza condizionata. Il diritto a rimanere non è automatico, ma dipende dall’esito di una valutazione individuale che accerta se lo straniero abbia effettivamente costruito, nel tempo, una vita privata e sociale meritevole di tutela. La sentenza di Bologna mostra con chiarezza come tale valutazione sia già oggi pienamente operativa nella prassi giudiziaria.
Letta in questa chiave, la protezione complementare assume un ruolo paradigmatico. Essa consente all’ordinamento di distinguere tra situazioni meritevoli di stabilizzazione della permanenza e situazioni che, in assenza di un radicamento significativo, non superano il vaglio richiesto dall’articolo 19 TUI. La ReImmigrazione si colloca, in questo schema, non come opzione ideologica o punitiva, ma come esito fisiologico e coerente nei casi in cui i presupposti della permanenza condizionata non risultino integrati.
La sentenza del Tribunale di Bologna conferma dunque che il sistema giuridico dispone già degli strumenti necessari per governare la permanenza dello straniero secondo criteri di responsabilità e di equilibrio. La protezione complementare si configura come il luogo in cui tali criteri vengono applicati in concreto, attraverso un accertamento rigoroso e individualizzato, capace di garantire la tutela dei diritti fondamentali senza rinunciare alla funzione ordinatrice dell’ordinamento.
In questo senso, la decisione in commento rappresenta un esempio significativo di come la protezione complementare operi oggi come laboratorio applicativo della permanenza condizionata, rendendo visibile un modello che si sviluppa all’interno del diritto vivente, attraverso la giurisprudenza, più che mediante enunciazioni astratte.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista UE Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36
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Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intégration ou RéImmigration. Je m’appelle Fabio Loscerbo. Je suis avocat et lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne, et dans cet espace nous analysons, sans slogans ni simplifications, les grandes questions liées à l’immigration, au droit d’asile et à la solidité de nos sociétés. Aujourd’hui, nous parlons de déracinement social, de droit d’asile européen et de responsabilité, en partant d’un débat apparu récemment aux États-Unis et en le croisant avec la réforme en cours du système d’asile de l’Union européenne.
Déracinement social, asile européen et responsabilité : pourquoi sans intégration il n’y a pas d’avenir
Ces derniers mois, dans le débat stratégique américain, un concept est apparu avec une clarté croissante, un concept que l’Europe continue d’éviter de nommer ouvertement : le risque d’un déracinement profond des sociétés européennes. Il ne s’agit ni de folklore, ni de traditions, ni de symboles culturels, mais de la solidité des liens juridiques, civiques et culturels qui rendent possible une communauté politique stable. C’est un regard extérieur et, précisément pour cette raison, moins contraint par le langage rassurant qui domine une grande partie du débat européen sur l’immigration.
Cette réflexion intervient à un moment décisif, alors que l’Union européenne tente de réformer son système d’asile à travers le nouveau Pacte sur la migration et l’asile. C’est précisément ici que ces deux trajectoires se croisent. D’un côté, un diagnostic géopolitique qui alerte sur le risque de fragmentation sociale. De l’autre, une réponse normative axée sur les procédures, les délais et les mécanismes de redistribution, tout en évitant soigneusement la question centrale : que se passe-t-il lorsque l’asile ne conduit pas à une intégration réelle ?
Le problème n’est pas l’asile en soi. Le problème est un système qui, au fil du temps, a dissocié la protection de la responsabilité. En Europe, on continue de parler d’accueil, d’inclusion et de solidarité, mais on parle de moins en moins d’obligations. Or tout ordre juridique sérieux repose sur un principe élémentaire : il n’y a pas de droits sans devoirs, ni d’avantages sans conséquences.
Lorsque, aux États-Unis, on évoque la notion de « civilizational erasure », il ne s’agit pas de nier la légitimité des flux migratoires ni le devoir de protection envers ceux qui fuient la guerre et les persécutions. Il s’agit de mettre en lumière un risque politique précis : celui de sociétés qui ne sont plus capables d’exiger une adhésion effective à leurs règles fondamentales. Une société qui renonce à exiger l’intégration cesse d’être une communauté et devient un simple espace administré.
C’est à ce niveau que la réforme européenne du droit d’asile révèle ses ambiguïtés les plus profondes. Le nouveau cadre réglementaire promet efficacité et rapidité, mais laisse une question essentielle sans réponse : quel projet concret d’intégration accompagne ces réformes ? Qu’exige-t-on réellement de ceux qui obtiennent une forme de protection ? Et surtout, que se passe-t-il lorsque ces exigences ne sont pas respectées ?
L’intégration est trop souvent traitée comme une valeur morale ou comme un récit. En réalité, l’intégration est — ou devrait être — une obligation juridique et sociale. Le travail légal, la connaissance de la langue, le respect des règles et l’adhésion aux principes fondamentaux de l’ordre juridique ne sont pas des récompenses à accorder, mais des conditions qui légitiment la poursuite du séjour. Sans ce cadre, l’asile risque de passer d’un instrument de protection à un facteur de désagrégation sociale.
C’est dans cet espace que doit être compris le paradigme Intégration ou RéImmigration. Non pas comme une alternative brutale au droit d’asile, mais comme son évolution nécessaire. Protection et intégration doivent avancer ensemble. Lorsque ce n’est pas le cas, la RéImmigration n’est pas une sanction, mais la conséquence ordonnée et rationnelle du non-respect des conditions qui rendent la coexistence possible.
Sans conséquences, les obligations perdent leur sens. Sans RéImmigration, l’intégration devient un mot vide. C’est précisément ce nœud que l’Europe continue d’éviter de nommer, tandis que des observateurs extérieurs l’identifient avec une clarté croissante.
L’Europe se trouve aujourd’hui face à un choix qui n’est pas seulement réglementaire, mais aussi civil et politique. Elle peut continuer à réformer des procédures sans s’interroger sur leurs effets sociaux à long terme, ou bien reconnaître que le droit d’asile, pour rester légitime et durable, doit s’inscrire dans un cadre clair de responsabilité réciproque. Sans intégration réelle, il n’y a pas d’avenir, ni pour ceux qui arrivent, ni pour les sociétés qui accueillent.
Ceci conclut cet épisode de Intégration ou RéImmigration. Merci de votre écoute. Vous pouvez approfondir ces questions sur le site www.reimmigrazione.com. Je m’appelle Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.
Der ergänzende Schutz stellt weiterhin eines der sensibelsten Elemente des italienischen Migrationsrechts dar. Er befindet sich an der Schnittstelle zwischen individuellem Schutzbedarf, gesellschaftlicher Kohäsion und dem Verständnis des Privatlebens gemäß Artikel 8 EMRK. Dieses Schutzinstrument dient nicht dazu, die internationale Schutzgewährung zu ersetzen oder einen parallelen Aufenthaltsweg zu eröffnen. Vielmehr erkennt der Gesetzgeber damit an, dass eine Rückführung in bestimmten Fällen einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Würde, die Identität und die sozialen Bindungen einer Person darstellen würde.
Der Beschluss des Gerichts Bologna vom 27. November 2024, R.G. 11421/2024, zeigt diese Funktionslogik deutlich. Die Richterin misst dem Integrationsverlauf des Antragstellers erhebliche Bedeutung zu – nicht als abstrakte Behauptung, sondern als überprüfbare Realität, die sich aus stabilen Arbeitsverhältnissen, einer gesicherten Wohnsituation und sozialen Bindungen ergibt. Diese Bewertung fügt sich sorgfältig in den Rahmen von Artikel 19 des italienischen Ausländergesetzes ein und ist mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Begriff des „Privatlebens“ und der „sozialen Identität“ vereinbar.
Der ergänzende Schutz als Anerkennung einer gewachsenen Identität
Der Fall aus Bologna verdeutlicht, dass der ergänzende Schutz nicht als Notmaßnahme konzipiert ist. Er greift dort, wo die Integration nicht eine bloße Erwartung ist, sondern eine konkret nachvollziehbare Entwicklung. Wenn das Gericht die in Italien gelebte private und soziale Realität mit der Situation im Herkunftsland vergleicht, vollzieht es einen verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitstest. Wurde eine stabile Lebensgrundlage geschaffen, wäre ein plötzlicher Abbruch dieser Lebensführung ein Eingriff, der das Schutzniveau des Artikels 8 EMRK berühren kann. Integration wird dabei nicht als formale Zugehörigkeit verstanden, sondern als tatsächliche Verankerung im sozialen Gefüge.
Auf diese Weise überschreitet der ergänzende Schutz den rein verfahrensrechtlichen Rahmen. Er verwandelt sich in eine materielle Prüfung der Aufenthaltsqualität. Die physische Anwesenheit genügt nicht; entscheidend ist die Frage, ob eine Person ein soziales Profil aufgebaut hat, das Ausdruck ihrer individuellen Identität ist und das nicht von außen konstruiert, sondern persönlich erarbeitet wurde.
Integration als substanzielle – nicht dekorative – Kategorie
Der Beschluss des Gerichts Bologna macht deutlich, dass Integration kein rhetorisches Schlagwort ist. Sie stellt einen normativ relevanten Prüfstein dar, der konkrete Anhaltspunkte erfordert. Berufliche Kontinuität, soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe und rechtstreues Verhalten sind Indikatoren, die der Richter im Einzelfall bewerten kann. Integration wird damit zu einem rechtlich bedeutsamen Teil des Privatlebens, wie es sowohl die italienische Verfassungsrechtsprechung als auch die EMRK-Judikatur betonen.
Der ergänzende Schutz schützt nicht nur die Verletzlichkeit, sondern auch die Stabilität der gewachsenen Identität einer Person. Er geht damit über eine rein defensive Schutzlogik hinaus und erkennt Integration als eine gesellschaftliche Realität an, die staatlicherseits nicht willkürlich zerstört werden darf.
Die politische Schlüsselfrage: Integration als Pflicht – ReImmigration als konsequente Antwort
Wenn der ergänzende Schutz demjenigen zugutekommt, der sich tatsächlich in die Gesellschaft eingefügt hat, stellt sich im nächsten Schritt eine grundlegende Frage für die Migrationspolitik: Was geschieht mit Personen, die sich der Integration verweigern? An diesem Punkt wird das Paradigma Integration oder ReImmigration relevant. Integration ist nicht einseitig ein Recht, sondern das Ergebnis wechselseitiger Verpflichtungen. Der Beschluss von Bologna bestätigt, dass derjenige, der einen echten Integrationsweg zeigt, schutzwürdig ist; wer aber jede Integrationsbemühung ablehnt, kann keinen dauerhaften Aufenthalt beanspruchen.
Damit wird klar: Der ergänzende Schutz bildet nicht das Gegenmodell zur ReImmigration. Er ist ihr Gegenpol innerhalb eines einheitlichen Systems. Er definiert die Schwelle, ab der ein Bleiberecht gerechtfertigt ist, und markiert zugleich den Bereich, in dem ReImmigration der logische und rechtlich stimmige Weg ist. Beide Elemente beruhen auf demselben Fundament: individuelle Verantwortung.
Ein kohärenter Ansatz für ein europäisches Publikum
Für ein Land wie Deutschland, in dem die Integrationsdebatte seit Jahren um die Frage der Pflichten kreist – etwa im Zusammenhang mit Integrationskursen, sozialstaatlicher Teilhabe und öffentlicher Sicherheit –, enthält dieser italienische Beschluss eine bemerkenswerte Botschaft: Integration ist ein rechtlich bewertbarer Bestandteil der Aufenthaltsentscheidung. Sie ist nicht nur eine Erwartung des Staates, sondern ein Messpunkt, an dem sich die Legitimität eines Verbleibs festmachen lässt.
Dieser Ansatz passt zugleich zum europäischen Rahmen, denn er beschränkt die Grundrechte nicht, sondern definiert die Bedingungen, unter denen sie fortbestehen können. Eine Migrationspolitik, die Rechte und Pflichten miteinander verbindet, schafft Transparenz und Kohärenz – und verhindert zugleich die Bildung dauerhafter Grauzonen irregulärer oder nicht integrierter Personen.
Damit wird ReImmigration nicht als Sanktion verstanden, sondern als ordnungspolitischer Abschluss eines Weges, den die betroffene Person eigenverantwortlich gewählt hat.
Schlussfolgerung
Der ergänzende Schutz schwächt die ReImmigration nicht. Er macht vielmehr sichtbar, wo ihre Grenze verläuft. Wer einen realen Integrationsweg beschritten hat, kann Anspruch auf Schutz erheben, wenn ein Rückführungsschritt unverhältnismäßig wäre. Wer sich der Integration verweigert, erreicht diese Schwelle nicht – und fällt damit in den Bereich der ReImmigration.
Der Beschluss des Gerichts Bologna bietet hierfür ein überzeugendes Beispiel. Er zeigt, dass eine moderne Migrationspolitik Integration nicht nur fördern, sondern auch bewerten muss. Erst in diesem Zusammenspiel entsteht ein tragfähiges System, das sowohl die Rechte der Einzelnen schützt als auch die Ordnung des Aufnahmestaates wahrt.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
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Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Integración o ReInmigración. Mi nombre es Fabio Loscerbo. Soy abogado y lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, y en este espacio analizamos, sin eslóganes ni simplificaciones, las grandes cuestiones relacionadas con la inmigración, el derecho de asilo y la solidez de nuestras sociedades. Hoy hablamos de desarraigo social, del derecho de asilo europeo y de la responsabilidad, partiendo de un debate que ha surgido recientemente en los Estados Unidos y cruzándolo con la reforma en curso del sistema de asilo de la Unión Europea.
Desarraigo social, asilo europeo y responsabilidad: por qué sin integración no hay futuro
En los últimos meses, en el debate estratégico estadounidense ha surgido con creciente claridad un concepto que Europa todavía evita nombrar abiertamente: el riesgo de un desarraigo profundo de las sociedades europeas. No se trata de folclore, tradiciones o símbolos culturales, sino de la solidez de los vínculos jurídicos, cívicos y culturales que hacen posible una comunidad política estable. Es una mirada externa y, precisamente por ello, menos condicionada por el lenguaje tranquilizador que domina gran parte del debate europeo sobre inmigración.
Esta reflexión llega en un momento decisivo, cuando la Unión Europea intenta reformar su sistema de asilo a través del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Es justamente aquí donde se cruzan estas dos trayectorias. Por un lado, un diagnóstico geopolítico que advierte del riesgo de fragmentación social. Por otro, una respuesta normativa centrada en procedimientos, plazos y mecanismos de redistribución, que evita cuidadosamente la pregunta central: ¿qué ocurre cuando el asilo no conduce a una integración real?
El problema no es el asilo en sí. El problema es un sistema que, con el tiempo, ha separado la protección de la responsabilidad. En Europa se sigue hablando de acogida, de inclusión y de solidaridad, pero cada vez se habla menos de obligaciones. Sin embargo, todo ordenamiento jurídico serio se basa en un principio elemental: no hay derechos sin deberes, ni beneficios sin consecuencias.
Cuando en los Estados Unidos se habla de “borrado civilizatorio”, no se pretende negar la legitimidad de los flujos migratorios ni el deber de proteger a quienes huyen de guerras y persecuciones. Se pone de relieve un riesgo político preciso: el de sociedades que ya no son capaces de exigir una adhesión efectiva a sus reglas fundamentales. Una sociedad que renuncia a exigir integración deja de ser una comunidad y se convierte en un simple espacio administrado.
Es aquí donde la reforma europea del derecho de asilo revela sus principales ambigüedades. El nuevo marco normativo promete eficiencia y rapidez, pero deja sin respuesta una cuestión esencial: ¿qué proyecto concreto de integración acompaña estas reformas? ¿Qué se exige realmente a quienes obtienen una forma de protección? Y, sobre todo, ¿qué sucede cuando esas exigencias no se cumplen?
La integración se trata con demasiada frecuencia como un valor moral o una narración. En realidad, la integración es —o debería ser— una obligación jurídica y social. El trabajo lícito, el conocimiento de la lengua, el respeto de las normas y la adhesión a los principios fundamentales del ordenamiento no son premios que se conceden, sino condiciones que legitiman la permanencia. Sin este marco, el asilo corre el riesgo de transformarse de instrumento de protección en factor de desintegración social.
En este espacio debe entenderse el paradigma Integración o ReInmigración. No como una alternativa brutal al derecho de asilo, sino como su evolución necesaria. Protección e integración deben avanzar juntas. Cuando esto no ocurre, la ReInmigración no es un castigo, sino la consecuencia ordenada y racional del incumplimiento de las condiciones que hacen posible la convivencia.
Sin consecuencias, las obligaciones pierden sentido. Sin ReInmigración, la integración se convierte en una palabra vacía. Este es el núcleo del problema que Europa sigue evitando nombrar, mientras observadores externos lo identifican con cada vez mayor claridad.
Europa se encuentra hoy ante una elección que no es solo normativa, sino también civil y política. Puede seguir reformando procedimientos sin afrontar sus efectos sociales a largo plazo, o puede reconocer que el derecho de asilo, para seguir siendo legítimo y sostenible, debe integrarse en un marco claro de responsabilidad recíproca. Sin integración real, no hay futuro, ni para quienes llegan ni para las sociedades que acogen.
Con esto concluye este episodio de Integración o ReInmigración. Gracias por escucharnos. Pueden profundizar en estos temas en el sitio www.reimmigrazione.com. Mi nombre es Fabio Loscerbo y les espero en el próximo episodio.
La protection complémentaire demeure l’un des instruments les plus délicats du droit italien de l’immigration. Elle se situe à la croisée des exigences de protection de la personne, des impératifs de cohésion sociale et de l’évaluation de la vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH. Elle n’a pas pour fonction de remplacer la protection internationale, ni de créer une voie parallèle permettant d’accéder au séjour. Elle intervient lorsque le retour forcerait à rompre un parcours de vie consolidé, de sorte que la mesure porterait une atteinte disproportionnée à la dignité, à l’identité personnelle et aux liens sociaux construits sur le territoire.
Le décret du Tribunal de Bologne du 27 novembre 2024, R.G. 11421/2024, illustre parfaitement cette logique. En analysant les faits et les pièces produites, la juge accorde un poids décisif au parcours d’intégration du requérant, non comme une invocation abstraite, mais comme une réalité objectivable à travers la stabilité professionnelle, la situation de logement et les relations sociales développées en Italie. Le raisonnement s’inscrit dans le cadre de l’article 19 du Texte Unique sur l’Immigration, qui fonde la protection complémentaire, et se conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le concept de vie privée et d’identité sociale consolidée.
La protection complémentaire comme reconnaissance d’une identité construite
L’affaire examinée par le Tribunal de Bologne montre avec clarté que la protection complémentaire n’est pas un recours de substitution ni une solution d’appoint. Elle devient le lieu juridique où l’intégration acquiert une valeur normative. Lorsque le juge compare la vie privée développée en Italie à la situation qui attendrait l’intéressé dans son pays d’origine, il procède à un examen de proportionnalité. Si la personne a construit une identité sociale stable, un réseau de relations et une participation active à la vie collective, une rupture brutale de ce parcours peut constituer une atteinte incompatible avec le noyau essentiel de l’article 8 CEDH.
Ainsi, la protection complémentaire dépasse la dimension procédurale et se transforme en évaluation substantielle de la qualité du séjour. La simple présence physique sur le territoire ne suffit pas : ce qui compte est la manière dont la personne s’est inscrite dans le tissu social de l’État d’accueil.
L’intégration comme critère substantiel, et non décoratif
Le décret de Bologne rappelle un point essentiel : l’intégration n’est pas un mot d’ordre politique, ni une notion vague utilisée pour nuancer des décisions administratives difficiles. Elle constitue un critère substantiel reposant sur des éléments concrets. La stabilité professionnelle, la constance des relations sociales, l’insertion dans la vie locale et l’absence de comportements préjudiciables sont autant d’indicateurs qui permettent au juge d’apprécier le degré d’intégration. En ce sens, l’intégration devient une composante juridique de la vie privée, conformément à la jurisprudence constitutionnelle italienne et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme.
La protection complémentaire ne se limite donc pas à protéger la vulnérabilité. Elle protège également la continuité d’une identité construite au fil du temps. Elle reconnaît que l’État ne peut pas méconnaître, sans justification proportionnée, une histoire individuelle qui a trouvé sur son territoire un ancrage réel.
La question politique : l’intégration comme devoir et la RéImmigration comme issue naturelle
Si la protection complémentaire protège celui qui s’est réellement intégré, une question structurelle se pose alors : que devient celui qui refuse l’intégration ? C’est ici que le paradigme Intégration ou RéImmigration trouve sa pertinence. L’intégration n’est pas un droit abstrait ; elle est le résultat d’un engagement réciproque. Le décret de Bologne confirme que celui qui démontre un parcours d’intégration substantiel peut bénéficier d’une protection renforcée, tandis que celui qui rejette les obligations minimales de participation sociale ne peut prétendre à un séjour durable.
La protection complémentaire n’est donc pas une alternative à la RéImmigration. Elle en constitue le complément logique. D’un côté, elle protège ceux qui se sont intégrés ; de l’autre, elle délimite implicitement l’espace dans lequel la RéImmigration trouve sa place, c’est-à-dire l’ensemble des situations dans lesquelles l’absence d’intégration ne justifie pas la poursuite du séjour. L’ensemble repose sur un principe simple : la responsabilité individuelle.
Vers une politique migratoire cohérente avec les principes européens
Pour un public francophone habitué à raisonner en termes de proportionnalité, d’ordre public et d’équilibre entre droits et obligations, l’enseignement du décret de Bologne est clair : l’intégration est juridiquement évaluable et peut déterminer l’issue d’une procédure de séjour. Une politique migratoire durable doit pouvoir distinguer entre ceux qui participent réellement à la société d’accueil et ceux qui n’y contribuent pas.
Dans cette perspective, la RéImmigration n’est pas une mesure punitive. Elle devient l’issue administrative naturelle pour celui qui refuse les obligations élémentaires qui fondent la vie collective. La protection complémentaire, au contraire, protège la trajectoire de celui qui a pris part à la société italienne et qui verrait sa vie profondément bouleversée par un retour forcé.
Ce modèle est compatible avec le cadre européen, car il ne restreint pas les droits fondamentaux ; il en précise les conditions d’exercice. Une migration maîtrisée repose autant sur la protection que sur la responsabilité.
Conclusion
La protection complémentaire ne neutralise pas la RéImmigration. Elle en précise la portée. Lorsqu’une personne a construit un véritable parcours d’intégration, l’ordonnancement juridique peut empêcher une rupture brutale. Lorsqu’aucune intégration n’est démontrée, la RéImmigration devient l’issue logique et cohérente.
Le décret du Tribunal de Bologne en fournit une démonstration convaincante. Il montre que l’intégration ne doit pas seulement être encouragée : elle doit être évaluée. C’est dans cette articulation que se construit une politique migratoire équilibrée, capable de protéger les droits individuels tout en garantissant la cohésion de la société.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyiste – Registre de transparence de l’Union européenne ID: 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Negli ultimi giorni l’Australia è stata scossa da uno degli episodi di violenza terroristica più gravi della sua storia recente. Sulla celebre Bondi Beach, durante un evento pubblico, due uomini — padre e figlio — hanno aperto il fuoco contro la folla, provocando numerose vittime e feriti.
Le prime indagini delle autorità australiane, confermate da fonti giornalistiche internazionali e da dichiarazioni ufficiali, hanno ricondotto l’atto a motivi ideologici di matrice estremista, rinvenendo materiali simbolici e strumenti associabili a condotte terroristiche.
Dal profilo dei responsabili — uno cittadino australiano per nascita e l’altro residente di lungo periodo — emerge un elemento cruciale: la cittadinanza formale non ha impedito la radicalizzazione violenta di soggetti socializzati, educati e inseriti nelle strutture sociali dello Stato australiano.
La vicenda australiana porta alla luce ciò che molte democrazie occidentali — inclusa l’Unione Europea — tendono a non voler riconoscere: l’idea di cittadinanza come mera formalità giuridica è un punto cieco che può avere conseguenze drammatiche per la sicurezza interna.
L’ordinamento australiano contempla, come molte democrazie liberali, una disciplina della cittadinanza che riconosce lo status per nascita (jus soli qualificato) o per naturalizzazione. Tuttavia, la semplice titolarità di un titolo di cittadinanza non si è rivelata — nel caso recentissimo — un deterrente alla partecipazione a condotte estremiste violente. L’evento di Bondi Beach dimostra che la formalità giuridica della cittadinanza, priva di una verifica sostanziale di integrazione valoriale e istituzionale, non è immune da strappi radicali con l’ordine costituzionale.
Questo punto di osservazione è essenziale se si vuole comprendere il fenomeno nella sua dimensione strutturale. È facile, nelle ore immediatamente successive a un attentato, relegare la questione alla sfera sociologica o alla psicopatologia individuale. Ma la democrazia occidentale, nella sua impostazione normativa, ha progressivamente privilegiato una concezione della cittadinanza priva di requisiti e condizioni sostanziali, riducendola a un atto amministrativo anziché a un riconoscimento di appartenenza responsabile all’ordine giuridico. Il risultato è che soggetti dotati di passaporto e diritti civili, cresciuti nel tessuto sociale dello Stato, possono essere radicalizzati — in particolare attraverso canali digitali e reti transnazionali — fino ad aderire a ideologie che rifiutano i valori fondanti delle democrazie liberali.
La cittadinanza, così intesa, non è più garanzia di lealtà costituzionale, ma semplice certificazione burocratica.
La tragedia australiana è un esempio plastico di come la cittadinanza formale diventi un punto cieco quando non si accompagna a strutture di integrazione sostanziale: educazione civica, obblighi valoriali espliciti, percorsi verificabili di adesione alle norme di convivenza e sanzioni preventive congruenti. In assenza di queste condizioni, lo Stato si trova privo di strumenti efficaci per prevenire l’emergere di soggetti che, pur dotati di cittadinanza, scelgono consciamente di rompere il patto costituzionale sui cui si fonda la comunità politica.
Il paradigma di Integrazione o ReImmigrazione non riguarda solo la gestione dei flussi migratori o il controllo delle frontiere. Esso chiama in causa la ridefinizione del contenuto stesso della cittadinanza: da atto formale a vincolo sostanziale di responsabilità reciproca tra individuo e Stato.
Non si tratta di un’idea isolata o controversa: è l’esito logico di una riflessione che parte dall’osservazione empirica dei fatti, come quello accaduto in Australia, e si spinge alla loro interpretazione normativa e politica. Se la cittadinanza non è accompagnata da obblighi di integrazione valutabili e da strumenti istituzionali che possano identificare e gestire in anticipo i segnali di rottura radicale, lo spazio democratico rischia di diventare terreno neutro in cui le idee più violente possono attecchire indisturbate. Nell’esperienza australiana, come in altri casi europei recenti, questo rischio si è tradotto in tragedia. Ignorarlo significherebbe ripetere lo stesso errore: pensare che il problema sia “l’altro”, quando è ormai evidente che può nascere dall’interno dello stesso corpo sociale.
La risposta delle democrazie occidentali deve essere duplice: rafforzare le politiche di prevenzione del terrorismo radicale, sì, ma anche ripensare il concetto di cittadinanza affinché non resti mera formalità giuridica. Occorre chiedere non soltanto presenza, ma partecipazione attiva e leale ai valori costituzionali; non soltanto documenti, ma impegni; non soltanto diritti, ma doveri. Finché queste dimensioni non saranno integrate, lo Stato resterà esposto a nuovi “punti ciechi” — e il rischio che tragedie come quella australiana si ripetano nel cuore delle nostre città rimarrà concreto.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration. My name is Fabio Loscerbo. I am an attorney and a lobbyist registered in the European Union Transparency Register, and in this space we analyze—without slogans or simplifications—the major issues surrounding immigration, asylum law, and the resilience of our societies. Today we will discuss social uprooting, European asylum law, and responsibility, starting from a debate that has recently emerged in the United States and intersecting it with the ongoing reform of the European Union’s asylum system.
Social Uprooting, European Asylum, and Responsibility: Why There Is No Future Without Integration
In recent months, a concept has emerged with increasing clarity in U.S. strategic debates—one that Europe still struggles to name openly: the risk of deep social uprooting within European societies. This is not about folklore, traditions, or cultural symbolism. It is about the stability of the legal, civic, and cultural bonds that make a political community viable. It is an external perspective, and precisely for that reason, one less constrained by the reassuring language that dominates much of the European debate on immigration.
This reflection comes at a decisive moment, as the European Union is attempting to reform its asylum system through the new Pact on Migration and Asylum. It is precisely here that these two trajectories intersect. On the one hand, a geopolitical diagnosis pointing to the risk of social fragmentation. On the other, a regulatory response focused on procedures, timelines, and redistribution mechanisms—while carefully avoiding the core question: what happens when asylum does not result in real integration?
The problem is not asylum itself. The problem is a system that, over time, has separated protection from responsibility. In Europe, we continue to speak about reception, inclusion, and solidarity, but increasingly avoid the language of obligations. Yet any serious legal order rests on a basic principle: there are no rights without duties, no benefits without consequences.
When U.S. analysts speak of “civilizational erasure,” they are not denying the legitimacy of migration flows or the duty to protect those fleeing war and persecution. They are highlighting a precise political risk: societies that are no longer capable of requiring genuine adherence to their fundamental rules. A society that renounces the expectation of integration ceases to be a community and becomes merely an administrated space.
This is where the European asylum reform reveals its deepest ambiguities. The new regulatory framework promises efficiency and speed, but leaves a fundamental question unanswered: what concrete integration pathway accompanies these reforms? What is actually required of those who are granted protection? And above all, what happens when those requirements are not met?
Integration is too often treated as a moral value or a narrative. In reality, integration is—or should be—a legal and social obligation. Lawful employment, knowledge of the language, respect for the rules, and adherence to the fundamental principles of the legal order are not rewards to be granted, but conditions that legitimize continued residence. Without this framework, asylum risks shifting from a tool of protection to a factor of social disintegration.
It is within this space that the paradigm Integration or ReImmigration must be understood. Not as a brutal alternative to asylum, but as its necessary evolution. Protection and integration must move together. When they do not, ReImmigration is not a punishment, but the orderly and rational consequence of failing to meet the conditions that make coexistence possible.
Without consequences, obligations lose meaning. Without ReImmigration, integration becomes an empty word. This is the issue Europe continues to avoid naming, even as external observers identify it with growing clarity.
Europe now stands before a choice that is not merely regulatory, but civil and political. It can continue to reform procedures without addressing their long-term social effects, or it can acknowledge that asylum, in order to remain legitimate and sustainable, must be embedded within a clear framework of mutual responsibility. Without real integration, there is no future—neither for those who arrive, nor for the societies that receive them.
This concludes today’s episode of Integration or ReImmigration. Thank you for listening. You can explore these issues further at www.reimmigrazione.com. My name is Fabio Loscerbo, and I look forward to speaking with you again in the next episode.
Il dibattito sulla protezione complementare continua a essere uno dei terreni più delicati del diritto dell’immigrazione contemporaneo, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito nella legge 50/2023.
In questo contesto, si è diffusa l’idea – spesso alimentata più da narrazioni politiche che da un’analisi giuridica seria – che la protezione complementare rappresenti una sorta di scappatoia rispetto alle politiche di rimpatrio. È una lettura fuorviante, che non regge alla prova dei fatti né, soprattutto, alla prova della giurisprudenza.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 (R.G. 10860/2024) offre un’occasione preziosa per riportare il tema su un piano di correttezza giuridica.
Il Collegio, applicando integralmente la disciplina vigente ratione temporis, chiarisce un punto essenziale: la protezione complementare non è una misura automatica, né tantomeno un diritto generalizzato a rimanere sul territorio nazionale. È, al contrario, uno strumento di tutela residuale, fondato su un rigoroso bilanciamento tra diritti fondamentali della persona e interessi pubblici dello Stato.
Ed è proprio qui che il discorso incrocia, in modo diretto, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Il Tribunale ribadisce che, anche dopo l’abrogazione dei criteri tipizzati previsti dal previgente art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione, resta pienamente operante il vincolo derivante dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In particolare, la tutela della vita privata e familiare continua a trovare fondamento nell’articolo 8 della CEDU e nell’articolo 5, comma 6, del T.U.I. Tuttavia – ed è questo il passaggio decisivo – tale tutela non è incondizionata.
Il riconoscimento della protezione complementare presuppone l’esistenza di un radicamento effettivo, verificabile e concreto, che si traduce in integrazione reale: lavoro regolare, stabilità abitativa, rispetto delle regole, inserimento sociale.
Non basta la mera presenza sul territorio, non basta il tempo trascorso in Italia, non basta invocare astrattamente la dignità della persona. Il giudice è chiamato a valutare se l’allontanamento produca una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali, alla luce di un percorso di vita effettivamente costruito nel Paese di accoglienza.
Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna, il riconoscimento della protezione complementare è stato fondato su elementi oggettivi: continuità lavorativa, reddito lecito e stabile, capacità di inserirsi nel tessuto economico e sociale, assenza di profili di pericolosità o di violazione delle regole fondamentali della convivenza civile. In altri termini, l’integrazione non è stata proclamata: è stata dimostrata.
Questo passaggio è centrale anche in una prospettiva di ReImmigrazione.
La giurisprudenza più recente afferma con chiarezza che non esiste alcun obbligo per lo Stato di garantire condizioni di benessere economico o sociale a chi non abbia avviato un reale percorso di integrazione.
Al contrario, in presenza di condotte antisociali, violazioni delle regole o assenza di radicamento, la protezione deve essere negata e l’allontanamento torna a essere non solo legittimo, ma doveroso.
La protezione complementare, dunque, non è l’antitesi della ReImmigrazione. Ne è, piuttosto, il banco di prova giuridico. Funziona come un filtro: tutela chi ha dimostrato, nei fatti, di voler e saper far parte della comunità; esclude chi non ha rispettato il patto implicito che lega integrazione e permanenza sul territorio. In questa logica, l’integrazione non è un diritto astratto, ma una responsabilità individuale. E la ReImmigrazione non è una punizione collettiva, ma la conseguenza fisiologica del mancato rispetto di quel patto.
Il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 dimostra che il diritto, quando è applicato con rigore e senza ipocrisie, è perfettamente in grado di tenere insieme tutela dei diritti fondamentali e governo dei flussi migratori.
Non servono scorciatoie ideologiche. Serve un sistema chiaro, coerente e credibile. Integrazione reale per chi la costruisce. ReImmigrazione per chi resta ai margini o viola le regole. Tutto il resto è retorica.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
La récente intervention européenne en matière d’asile et de retour marque une étape importante dans la politique migratoire de l’Union. L’objectif affiché consiste à accélérer les procédures, renforcer les contrôles aux frontières et introduire des mécanismes plus efficaces pour éloigner les personnes dépourvues de droit au séjour. L’Europe tente ainsi de retrouver une capacité administrative qui, ces dernières années, s’est révélée insuffisante, notamment dans la gestion des demandes manifestement infondées et des situations de non-coopération. Cette réforme répond à une forte pression politique émanant de plusieurs États membres et vise à redonner crédibilité à un système souvent perçu comme lent et peu concluant.
Cependant, au moment où l’Union actualise son cadre juridique, une lacune essentielle apparaît avec force : le rôle de l’intégration n’entre pas dans le cœur des nouvelles règles. L’UE accélère l’entrée, accélère l’examen, accélère le retour, mais ne traite pas ce qui se joue entre ces étapes. Elle ne définit ni responsabilités, ni critères d’évaluation de la qualité du séjour, ni conséquences en cas de refus d’intégration. Le système se concentre sur les procédures sans s’interroger sur les comportements. C’est précisément sur ce point que le débat européen reste incomplet.
Une intervention tournée vers les frontières, non vers les parcours La réforme européenne renforce clairement les phases initiales et finales du processus migratoire. Les procédures frontalières deviennent plus strictes, les possibilités de rétention s’élargissent et la coordination en matière de retours se resserre. L’Union rappelle également que les États membres doivent être en mesure d’exécuter rapidement les décisions négatives, afin d’éviter des situations d’irrégularité prolongée génératrices de tensions sociales et de défiance envers les institutions.
En revanche, l’architecture normative ne propose pas de véritable conception du séjour. L’intégration apparaît comme un principe directeur, un objectif souhaitable, un investissement social, mais non comme un élément structurel du droit au séjour. Celui-ci reste juridiquement dissocié de la participation réelle à la vie collective. L’intégration n’est ni un critère mesurable, ni un élément vérifiable, ni une obligation. Elle demeure une référence morale, non un paramètre administratif.
Le décalage entre les intentions proclamées par l’Europe et leur traduction juridique est manifeste. La réforme offre aux États des outils pour accélérer les procédures mais ne fournit pas de moyens pour distinguer ceux qui s’engagent réellement dans un parcours d’intégration de ceux qui restent durablement en marge. Le système gère ainsi l’entrée et la sortie, mais non la phase centrale du séjour.
La question non résolue de la responsabilité individuelle La véritable question que la réforme n’aborde pas est simple et décisive : que se passe-t-il lorsqu’une personne ne s’intègre pas ? Le cadre juridique européen ne donne aucune réponse. L’intégration est conçue comme une obligation des institutions, non comme un devoir individuel. Cette approche crée une asymétrie structurelle : l’État doit offrir des parcours d’intégration, mais l’étranger ne doit pas nécessairement y adhérer.
Il s’agit d’une vision incomplète, car elle évite l’élément essentiel de toute politique migratoire durable : la responsabilité individuelle. Sans lien juridique entre comportement et séjour, l’intégration devient une notion neutre, dépourvue d’effet juridique. Le système ne valorise pas l’engagement de ceux qui s’intègrent réellement et ne distingue pas ceux qui refusent systématiquement de le faire. Il en résulte l’émergence d’une zone grise composée de personnes qui ne sont ni bénéficiaires de protection, ni effectivement éloignées, ni intégrées. Ce groupe constitue aujourd’hui l’une des principales sources de difficultés en matière de cohésion sociale et de sécurité.
Le point que l’Europe ne voit pas : sans intégration évaluable, la politique migratoire demeure incomplète L’Union continue de se concentrer sur les conditions d’entrée et de sortie, mais laisse de côté la phase qui détermine la véritable soutenabilité du système : le séjour lui-même. C’est dans cette période que se jouent la cohésion sociale, la sécurité, l’inclusion et la crédibilité des institutions. Sans un modèle qui rattache le droit au séjour à une volonté réelle d’intégration, toute réforme reste partielle.
C’est pourquoi la réforme actuelle, bien que significative, ne résout pas le problème central. Elle renforce l’appareil administratif mais ne modifie pas la structure du parcours. Elle ne distingue pas ceux qui construisent un lien authentique avec la société d’accueil de ceux qui restent sans ancrage. Elle n’offre pas aux États un critère objectif d’évaluation de l’intégration, ni un ensemble cohérent de conséquences administratives en cas d’échec.
Le système européen reste ainsi incomplet : il accélère les retours, mais ne crée pas de définition opérationnelle de l’intégration. Surtout, il ne règle pas ce qu’il advient lorsque cette intégration échoue.
Une approche possible : l’intégration comme devoir et le séjour comme parcours Le paradigme Intégration ou RéImmigration répond précisément à cette lacune. Il introduit un principe de clarté : le séjour n’est pas un état figé mais un parcours fondé sur des droits et des devoirs. L’intégration n’est pas une aspiration, mais une responsabilité. L’évaluation du comportement individuel devient une partie intégrante de la procédure administrative, non un élément sociologique extérieur au droit. Ce modèle peut s’harmoniser avec le cadre européen, car il ne restreint pas les droits fondamentaux, mais définit les conditions de leur continuité.
La réforme européenne montre que le continent aspire à davantage d’ordre et de cohérence. Or, la cohérence ne s’obtient pas uniquement par l’accélération des retours, mais par la reconnaissance que l’intégration doit avoir un contenu, des critères et une portée juridique. Sans cette évolution, toute réforme restera inachevée.
Conclusion Les nouvelles règles européennes représentent un progrès dans la rationalisation des procédures, mais elles laissent sans réponse la dimension la plus délicate : la qualité du séjour. L’intégration demeure une valeur, non un critère ; un objectif, non un devoir. Tant que l’Union n’introduira pas un modèle fondé sur la responsabilité individuelle, la politique migratoire européenne continuera de gérer l’entrée et la sortie, mais non le séjour lui-même. Et c’est précisément dans cette zone intermédiaire que se joue la différence entre un système solide et un système qui, malgré la réforme, continue de générer irrégularité et tensions.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyiste – Registre de Transparence de l’Union Européenne ID: 280782895721-36
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Il caso dell’imam di Torino, destinatario di un decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale, rappresenta uno dei passaggi più rilevanti del dibattito attuale sul rapporto tra libertà individuali, integrazione e tutela dell’ordine costituzionale. Al di là delle semplificazioni mediatiche, la vicenda consente di riportare la discussione sul terreno che le è proprio: quello del diritto pubblico della sicurezza e del giudizio preventivo dello Stato.
Il provvedimento adottato dal Ministro dell’Interno si fonda su una valutazione di pericolosità sociale, intesa non in senso penale, ma amministrativo. Si tratta di una misura che non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva, e che si colloca su un piano distinto rispetto all’accertamento di responsabilità penali. L’ordinamento, in questo ambito, non richiede la commissione di un reato né una condanna definitiva: ciò che rileva è la compatibilità della permanenza dello straniero con la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico.
Nel caso di specie, tale valutazione riguarda un soggetto che riveste un ruolo pubblico di guida religiosa, dotato di una capacità di influenza su una comunità organizzata. È proprio questa dimensione pubblica a rendere giuridicamente rilevanti comportamenti, prese di posizione e contenuti diffusi che, se riferiti a un soggetto privo di tale ruolo, potrebbero restare confinati nella sfera dell’opinione individuale. Quando però tali condotte si inseriscono in un quadro di radicalizzazione ideologica, di avversione ai valori democratici e di possibile legittimazione della violenza, esse assumono un rilievo diverso sul piano della sicurezza collettiva.
La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito, in casi analoghi, che l’espulsione per motivi di sicurezza nazionale si fonda su un giudizio prognostico, costruito secondo il criterio del “più probabile che non”.
In una sentenza del TAR Lazio del 2025, relativa a un decreto di espulsione ministeriale adottato nei confronti di un soggetto assolto in sede penale, il giudice ha ribadito la netta separazione tra piano penale e piano amministrativo, affermando che l’assoluzione non preclude l’esercizio del potere espulsivo quando questo sia sorretto da una motivazione coerente e da un’istruttoria adeguata.
In un ulteriore precedente, sempre del TAR Lazio, è stato chiarito che radicamento familiare, attività lavorativa e lunga permanenza in Italia non costituiscono uno scudo assoluto, qualora emergano elementi idonei a fondare un giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Nel caso dell’imam di Torino, il dibattito si è ulteriormente acceso a seguito della decisione della Corte d’Appello che ha negato il trattenimento presso il CPR.
È un passaggio che va affrontato con chiarezza, perché rappresenta uno dei punti maggiormente fraintesi dell’intera vicenda. La decisione della Corte d’Appello non incide sul merito della valutazione del Ministero dell’Interno, né equivale a una smentita del giudizio di pericolosità sociale.
Il controllo esercitato dal giudice della convalida riguarda esclusivamente la misura del trattenimento, che costituisce una compressione della libertà personale ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione ed è, per questo, soggetta a garanzie rafforzate. La Corte è chiamata a valutare se il trattenimento sia necessario, proporzionato e attuale, ovvero se l’allontanamento possa essere perseguito con strumenti meno afflittivi. Si tratta, dunque, di un giudizio sulle modalità esecutive dell’espulsione, non sulla sua legittimità sostanziale. L’assenza del trattenimento nel CPR non neutralizza il decreto di espulsione, non elimina il giudizio preventivo di incompatibilità della permanenza e non comporta alcuna “riabilitazione” sul piano della sicurezza nazionale. Essa dimostra, piuttosto, il funzionamento di un sistema che distingue correttamente tra tutela della sicurezza e tutela della libertà personale, senza confondere i piani.
Anche il bilanciamento con i diritti fondamentali, in particolare con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con la libertà religiosa, va letto in questa prospettiva.
L’articolo 8 della CEDU non configura un diritto assoluto alla permanenza. La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce la legittimità dell’ingerenza statale quando essa sia prevista dalla legge e necessaria, in una società democratica, per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.
Quando l’integrazione si rivela meramente formale e non accompagnata da una reale adesione ai valori costituzionali, l’interesse individuale può legittimamente recedere.
Il caso dell’imam di Torino mostra, in definitiva, come il giudizio preventivo dello Stato non sia un arbitrio, ma una responsabilità.
Lo Stato non è tenuto ad attendere che una minaccia si traduca in un fatto penalmente rilevante; è chiamato, al contrario, a intervenire quando emergano segnali seri e coerenti di incompatibilità tra la presenza di un soggetto e l’ordine democratico.
È in questo senso che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione trova una conferma concreta sul piano giuridico.
La ReImmigrazione non è una misura punitiva né una scorciatoia ideologica, ma uno strumento di difesa costituzionale, esercitato nel rispetto delle garanzie e con una distinzione chiara tra valutazione di merito e modalità esecutive. La sicurezza nazionale, in questa prospettiva, non si contrappone allo Stato di diritto, ma ne rappresenta uno dei presupposti fondamentali.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Io sono Avv. Fabio Loscerbo, avvocato e lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, e in questo spazio analizziamo senza slogan né semplificazioni le grandi questioni legate all’immigrazione, al diritto di asilo e alla tenuta delle nostre società. Oggi parliamo di sradicamento sociale, di diritto di asilo europeo e di responsabilità, partendo da una riflessione emersa nel dibattito strategico statunitense e incrociandola con la riforma in corso del sistema di asilo dell’Unione europea.
Sradicamento sociale, asilo europeo e responsabilità: perché senza integrazione non esiste futuro
Negli ultimi mesi, nel dibattito strategico statunitense, è emerso con sempre maggiore chiarezza un concetto che in Europa si continua a evitare: il rischio di uno sradicamento profondo delle società europee. Non si parla di folklore o di tradizioni in senso superficiale, ma della tenuta dei legami giuridici, culturali e civili che rendono possibile una comunità politica stabile. È uno sguardo esterno, quello americano, e proprio per questo meno condizionato dal linguaggio rassicurante che domina il dibattito europeo sull’immigrazione.
Questa riflessione arriva in un momento decisivo, mentre l’Unione europea sta tentando di riformare il proprio diritto di asilo attraverso il nuovo Patto su migrazione e asilo. Ed è qui che le due traiettorie si incrociano. Da un lato, una diagnosi geopolitica che segnala il rischio di dissoluzione sociale; dall’altro, una risposta normativa che interviene su procedure, tempi e meccanismi di redistribuzione, ma che evita accuratamente di affrontare la questione centrale: che cosa accade quando il diritto di asilo non produce integrazione reale?
Il problema non è l’asilo in sé. Il problema è un sistema che, nel tempo, ha separato la protezione dalla responsabilità. In Europa si continua a parlare di accoglienza, di inclusione e di solidarietà, ma sempre più raramente si parla di obblighi. Eppure, ogni ordinamento serio si fonda su un principio elementare: non esistono diritti senza doveri, non esistono condizioni di favore senza conseguenze.
Quando negli Stati Uniti si parla di “civilizational erasure”, non si intende negare la legittimità dei flussi migratori né il dovere di protezione verso chi fugge da guerre e persecuzioni. Si intende mettere in evidenza un rischio politico preciso: quello di società che non sono più in grado di pretendere l’adesione effettiva alle proprie regole fondamentali. Una società che rinuncia a chiedere integrazione smette di essere una comunità e diventa un semplice spazio amministrato.
Ed è qui che la riforma europea del diritto di asilo mostra tutte le sue ambiguità. Il nuovo impianto normativo promette maggiore efficienza e velocità, ma resta una domanda inevasa: quale progetto di integrazione accompagna queste riforme? Quale percorso concreto viene richiesto a chi ottiene una forma di protezione? E soprattutto, che cosa accade quando quel percorso non viene rispettato?
L’integrazione viene spesso trattata come un valore morale o come una narrazione. In realtà, l’integrazione è – o dovrebbe essere – un obbligo giuridico e sociale. Lavoro lecito, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento non sono premi da concedere, ma condizioni che legittimano la permanenza. Senza questo passaggio, il diritto di asilo rischia di trasformarsi da strumento di tutela a fattore di disgregazione.
È in questo spazio che si colloca il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Non come alternativa brutale al diritto di asilo, ma come sua evoluzione necessaria. Protezione e integrazione devono camminare insieme. Quando questo non avviene, la ReImmigrazione non rappresenta una punizione, ma la conseguenza ordinata e razionale del mancato rispetto delle condizioni che rendono possibile la convivenza.
Senza la possibilità di una conseguenza, l’obbligo perde significato. Senza la ReImmigrazione, l’integrazione diventa una parola vuota. È questo il nodo che l’Europa continua a non voler nominare, mentre osservatori esterni lo individuano con sempre maggiore chiarezza.
L’Europa è oggi davanti a una scelta che non è soltanto normativa, ma civile e politica. Può continuare a riformare procedure senza interrogarsi sugli effetti sociali di lungo periodo, oppure può riconoscere che il diritto di asilo, per rimanere legittimo e sostenibile, deve essere ricondotto dentro un quadro chiaro di responsabilità reciproca. Senza integrazione reale non esiste futuro, né per chi arriva, né per le società che accolgono.
Siamo arrivati al termine di questo episodio di Integrazione o ReImmigrazione. Grazie per aver ascoltato. Potete approfondire questi temi sul sito www.reimmigrazione.com. Io sono Avv. Fabio Loscerbo e vi do appuntamento al prossimo episodio.
Die jüngste europäische Reform im Bereich Asyl und Rückführung markiert einen wichtigen Schritt in der Migrationspolitik der Union. Ihr erklärtes Ziel besteht darin, Verfahren zu beschleunigen, die Grenzkontrollen zu stärken und effektivere Mechanismen für die Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht zu schaffen. Europa versucht damit, eine verwaltungstechnische Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, die in den vergangenen Jahren insbesondere bei offensichtlich unbegründeten Anträgen und nicht kooperativen Fällen als unzureichend erschien. Die Reform reagiert auf deutlichen politischen Druck verschiedener Mitgliedstaaten und dient dazu, einem System wieder Glaubwürdigkeit zu verleihen, das häufig als langsam und ergebnisarm wahrgenommen wurde.
Mit der Aktualisierung des europäischen Rechtsrahmens tritt jedoch eine zentrale Leerstelle deutlich hervor: Die Rolle der Integration wird von den neuen Regeln nicht erfasst. Die EU beschleunigt den Eintritt, beschleunigt die Prüfung, beschleunigt die Rückführung, behandelt aber nicht den Zeitraum dazwischen. Weder Verantwortlichkeiten noch Kriterien für die Bewertung der Aufenthaltsqualität werden definiert. Folgen einer verweigerten Integration werden nicht geregelt. Das System konzentriert sich auf Verfahren, ohne das Verhalten zu berücksichtigen. Genau hier bleibt die europäische Diskussion unvollständig.
Ein Eingriff, der auf Grenzen ausgerichtet ist – nicht auf Lebensverläufe Die europäische Reform stärkt eindeutig die Anfangs- und Endphasen des Migrationsprozesses. Grenzverfahren werden verschärft, Möglichkeiten der Inhaftierung erweitert und die Koordinierung bei Rückführungen intensiviert. Die Union erinnert zudem daran, dass die Mitgliedstaaten negative Entscheidungen zügig durchsetzen müssen, um lang anhaltende irreguläre Situationen zu vermeiden, die soziale Spannungen und institutionelles Misstrauen verstärken.
Gleichzeitig fehlt in diesem Regelwerk ein kohärentes Konzept des Aufenthalts. Integration erscheint als Leitprinzip, als wünschenswertes Ziel, als gesellschaftliche Investition – jedoch nicht als struktureller Bestandteil des Aufenthaltsrechts. Der Aufenthalt bleibt rechtlich getrennt von der tatsächlichen Teilnahme am Gemeinschaftsleben. Integration wird nicht als überprüfbare, messbare oder gar verpflichtende Größe verstanden. Sie bleibt ein moralischer Bezugspunkt, kein administrativer Parameter.
Die Diskrepanz zwischen den europäischen Zielsetzungen und ihrer rechtlichen Umsetzung ist deutlich. Die Reform stellt Instrumente zur Beschleunigung der Verfahren bereit, bietet jedoch keine Grundlage, um zwischen Personen zu unterscheiden, die einen positiven Weg einschlagen, und jenen, die sich dauerhaft entziehen. Damit verwaltet das System den Eintritt und den Austritt – nicht jedoch den Aufenthalt selbst.
Das ungelöste Problem der individuellen Verantwortung Die zentrale Frage, die die Reform nicht beantwortet, lautet schlicht und entscheidend: Was geschieht, wenn sich eine Person nicht integriert? Der europäische Rechtsrahmen gibt darauf keine Antwort. Integration wird als Verpflichtung der Institutionen verstanden, nicht als Pflicht des Einzelnen. Dadurch entsteht eine strukturelle Asymmetrie: Der Staat muss Integrationswege anbieten, die Person muss ihnen jedoch nicht folgen.
Diese Sichtweise bleibt unvollständig, weil sie das entscheidende Element jeder nachhaltigen Migrationspolitik ausblendet: die individuelle Verantwortung. Ohne eine normative Verknüpfung zwischen Verhalten und Aufenthaltsrecht wird Integration zu einem neutralen Begriff ohne rechtliche Wirkung. Das System würdigt nicht das Engagement derer, die sich tatsächlich integrieren, und differenziert nicht gegenüber jenen, die eine Integration systematisch verweigern. Gerade daraus entsteht heute eine graue Zone von Personen, die weder schutzberechtigt noch rückführbar noch integriert sind. Diese Gruppe stellt ein erhebliches Risiko für Sicherheit und sozialen Zusammenhalt dar.
Der Punkt, den Europa übersieht: Ohne bewertbare Integration bleibt die Migrationspolitik unvollständig Die Union konzentriert sich weiterhin auf die Bedingungen des Eintritts und des Austritts, vermeidet jedoch den Bereich, der die tatsächliche Tragfähigkeit des Systems bestimmt: die Zeit zwischen Ankunft und endgültigem Verwaltungsakt. Genau hier entstehen Integration, Sicherheit, gesellschaftlicher Zusammenhalt und institutionelle Glaubwürdigkeit. Ohne ein Modell, das den Aufenthalt an eine tatsächliche Integrationsbereitschaft knüpft, bleibt jede Reform fragmentarisch.
Aus diesem Grund löst die aktuelle Reform das Kernproblem nicht. Sie verstärkt den administrativen Apparat, verändert jedoch nicht die Struktur des Aufenthaltsprozesses. Sie unterscheidet nicht zwischen Personen, die eine Beziehung zur Aufnahmegesellschaft aufbauen, und jenen, die ohne Bindung verbleiben. Sie bietet den Staaten kein objektives Kriterium, um Integration zu bewerten, und legt keine kohärenten rechtlichen Folgen für das Scheitern der Integration fest.
Das europäische System bleibt damit unvollständig: Es beschleunigt Rückführungen, entwickelt jedoch keine operative Definition von Integration und regelt vor allem nicht, welche Konsequenzen eine verweigerte Integration haben soll.
Ein möglicher Ansatz: Integration als Pflicht – Aufenthalt als Entwicklungsweg Das Paradigma Integration oder ReImmigration schließt genau diese Lücke. Es schafft Klarheit: Der Aufenthalt ist kein statischer Zustand, sondern ein Weg, der auf Rechten und Pflichten beruht. Integration ist keine vage Erwartung, sondern eine Verantwortung. Die Bewertung individuellen Verhaltens wird Teil des Verwaltungsverfahrens und nicht ein soziologisches Element außerhalb des Rechts. Dieses Modell kann mit dem europäischen Rahmen harmonieren, weil es die Grundrechte nicht einschränkt, sondern die Bedingungen ihrer Fortdauer festlegt.
Die EU-Reform zeigt deutlich, dass der Kontinent nach größerer Ordnung und Kohärenz strebt. Kohärenz entsteht jedoch nicht allein durch schnellere Rückführungen, sondern durch die Anerkennung, dass Integration Inhalt, Kriterien und rechtliche Bedeutung haben muss. Ohne diesen Schritt bleibt jede Reform unvollständig.
Schlussfolgerung Die neuen europäischen Regeln stellen einen Fortschritt bei der Straffung der Verfahren dar, lassen jedoch den schwierigsten Teil ungelöst: die Qualität des Aufenthalts. Integration bleibt ein Wert, kein Maßstab; ein Ziel, keine Pflicht. Solange die Union kein Modell individueller Verantwortung einführt, wird die europäische Migrationspolitik weiterhin den Eintritt und den Austritt verwalten – jedoch nicht den Aufenthalt selbst. Und gerade hier entscheidet sich, ob das System trägt oder ob es trotz Reform weiterhin Irregularität und Spannungen erzeugt.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
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Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
L’Europa sta attraversando una crisi che non è solo migratoria, né semplicemente istituzionale.
È una crisi più profonda, culturale e politica, che riguarda la dissoluzione dell’idea stessa di cittadinanza.
Negli ultimi decenni, il concetto di appartenenza è stato progressivamente svuotato, fino a essere ridotto a un fatto amministrativo, a una somma di requisiti formali, a una procedura di regolarizzazione protratta nel tempo.
La cittadinanza, nella tradizione europea, non è mai stata questo. Non è mai stata un automatismo. È sempre stata un punto di arrivo, il riconoscimento di un legame sostanziale tra individuo e comunità politica. Lingua, lavoro, rispetto delle regole, adesione ai valori fondamentali: elementi diversi, ma convergenti in un’unica idea di appartenenza.
Oggi, invece, questi elementi vengono trattati come accessori, quando non come ostacoli. Il modello europeo contemporaneo si fonda su una premessa implicita quanto fragile: l’integrazione avverrebbe da sola.
Il semplice trascorrere del tempo sul territorio basterebbe a trasformare il residente in cittadino. In questa visione, lo Stato non chiede, non verifica, non pretende. Si limita ad amministrare presenze, a gestire flussi, a certificare situazioni di fatto.
La cittadinanza diventa così l’esito burocratico di una permanenza, non la conseguenza di un percorso. Ma una cittadinanza senza criteri di appartenenza non crea coesione. Al contrario, produce frammentazione. Quando tutto è cittadinanza, nulla lo è davvero. E quando l’accesso alla comunità politica non è più legato a doveri chiari e condivisi, la cittadinanza perde la sua funzione ordinante e diventa fonte di conflitto sociale.
L’Europa post-nazionale ha scelto di separare tre elementi che storicamente stavano insieme: ingresso, integrazione e appartenenza.
L’ingresso è stato liberalizzato o tollerato; l’integrazione è stata trasformata in un concetto vago, spesso simbolico; l’appartenenza è stata rimossa dal dibattito pubblico, perché considerata divisiva.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una cittadinanza debole, incapace di definire chi fa parte della comunità e a quali condizioni. È in questo vuoto che si colloca il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Non come proposta ideologica, ma come ricostruzione razionale del nesso che l’Europa ha spezzato.L’integrazione non è un’opzione morale né un auspicio retorico: è una condizione.
Se è reale, verificabile e sostanziale, allora giustifica la permanenza e, nel tempo, l’accesso alla cittadinanza.
Se non lo è – perché rifiutata, fallita o solo simulata – allora viene meno il fondamento stesso della permanenza. Affermare questo principio significa riportare la cittadinanza nel suo alveo naturale: non strumento di inclusione indiscriminata, ma riconoscimento di un’appartenenza acquisita. Non un atto di generosità amministrativa, ma una scelta politica consapevole.
Uno Stato che rinuncia a definire chi può diventare cittadino rinuncia, in realtà, a governare la propria comunità. Senza integrazione non c’è cittadinanza.
E senza cittadinanza non c’è futuro europeo, ma solo una gestione permanente dell’emergenza.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista UE Registro per la Trasparenza dell’Unione europea ID 280782895721-36
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In 2026 I am organizing a structured cycle of accredited legal training seminars in Bologna, officially recognized for continuing legal education by the Bar Council of Bologna, with the attribution of two CLE credits for each event, as formally communicated by the competent Commission of the Council. Although these programs are designed within the Italian… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a U.S. Legal Audience
Il dibattito sulla programmazione dei flussi 2026–2028 conferma la persistenza di un modello quantitativo di gestione dell’immigrazione. Si discute di contingenti, di fabbisogni settoriali, di finestre temporali, di semplificazioni procedurali. Si perfeziona il passaggio dalla cosiddetta “migrazione da offerta” alla “migrazione da domanda”. Si migliora la tecnica amministrativa. Ma non si supera il paradigma. Il… Leggi tutto: Oltre le quote: anziché programmare ingressi, bisogna programmare l’integrazione
La scheda dell’Accademia della Crusca dedicata al termine remigrazione contiene un passaggio che merita una contestazione esplicita: l’indicazione di ReImmigrazione come semplice “variante” di remigrazione.
Non si tratta di una sfumatura terminologica, ma di una forzatura concettuale che produce effetti rilevanti sul piano culturale e politico.
L’equiparazione tra i due termini non è un dato linguistico neutro, bensì una scelta interpretativa che appiattisce significati profondamente diversi, trascinando la reimmigrazione dentro una narrazione ideologica che le è estranea.
È proprio questo passaggio che va messo in discussione.
Sul piano linguistico, remigrazione e ReImmigrazione non sono sinonimi. Condividono una radice comune, ma svolgono funzioni semantiche differenti. Remigrazione indica, in senso lato, un ritorno al luogo di origine dopo una migrazione. ReImmigrazione, invece, presuppone un elemento ulteriore e decisivo: l’esistenza di un rapporto giuridico pregresso con l’ordinamento di destinazione, che viene meno o si esaurisce.
La ReImmigrazione non è un movimento astratto né un progetto identitario. È l’esito di un percorso di integrazione fallito o concluso, valutato secondo regole, tempi e criteri verificabili. È, in altre parole, una categoria di sistema, non uno slogan politico.
La scheda della Crusca, al contrario, assume come dominante l’accezione ideologica estrema di remigrazione – deportazione, espulsione collettiva, progetto identitario – e trascina automaticamente anche la ReImmigrazione in quel campo semantico, senza alcuna giustificazione tecnica.
In questo modo, una parola che descrive una funzione ordinaria dello Stato viene resa sospetta per contaminazione.
Ma la reimmigrazione, nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione, non ha nulla a che vedere con pratiche collettive o logiche etniche.
Presuppone una valutazione individuale, un percorso concreto di integrazione, un esito negativo accertato e una conseguenza coerente sul piano amministrativo o giudiziario.
È ciò che accade quando l’integrazione, che non è mai automatica né incondizionata, non si realizza.
Definirla una “variante” di remigrazione significa negare questa distinzione fondamentale e confondere deliberatamente piani diversi: quello del linguaggio politico radicale e quello del diritto positivo. Una confusione che non chiarisce il fenomeno migratorio, ma lo rende ideologicamente impraticabile.
Il paradosso è evidente: mentre gli ordinamenti europei applicano quotidianamente meccanismi di uscita – dinieghi, revoche, espulsioni, rimpatri – il dibattito culturale si rifiuta di riconoscere un lessico giuridicamente neutro per descriverli. Così facendo, l’integrazione viene privata della sua controparte necessaria e perde ogni credibilità.
La ReImmigrazione non è una parola “manomessa”. È una parola necessaria, perché descrive una funzione che gli Stati hanno sempre esercitato: decidere non solo chi può entrare, ma anche chi non può restare.
Senza ReImmigrazione, l’integrazione è una finzione retorica. Senza integrazione, la ReImmigrazione diventa inevitabile.
Negare questa realtà significa rinunciare a governare il fenomeno migratorio.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbista UE (Registro per la Trasparenza n. 280782895721-36)
Negli ultimi mesi, nel dibattito strategico statunitense è emersa con sempre maggiore chiarezza una diagnosi che riguarda direttamente l’Europa: il rischio di uno sradicamento progressivo delle società europee, inteso non come perdita folkloristica di tradizioni, ma come dissoluzione dei legami giuridici, culturali e identitari che rendono possibile la coesione di uno Stato di diritto. Non si tratta di una provocazione ideologica, ma di una lettura geopolitica che osserva l’Europa dall’esterno, con lo sguardo di chi valuta la stabilità dei sistemi politici nel lungo periodo.
Questa analisi si innesta in modo quasi chirurgico nel momento in cui l’Unione europea tenta di riformare il proprio diritto di asilo attraverso il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo.
Ed è proprio nell’incrocio tra queste due traiettorie – la diagnosi americana e la risposta normativa europea – che si gioca una partita decisiva, finora affrontata con un lessico rassicurante ma con scarsa lucidità concettuale.
Il punto di fondo è semplice, anche se politicamente scomodo: un sistema di asilo che perde il legame con l’integrazione reale contribuisce, strutturalmente, allo sradicamento della società che lo ospita.
La riflessione statunitense sul rischio di “civilizational erasure” non riguarda solo i flussi migratori in sé, ma l’incapacità delle società europee di pretendere un’adesione effettiva alle proprie regole fondamentali.
In questa prospettiva, l’asilo non è visto come un problema esclusivamente umanitario, bensì come un fattore di stress sistemico quando viene sganciato da criteri chiari di permanenza, responsabilità e appartenenza giuridica.
È qui che la proposta europea di riforma del diritto di asilo mostra tutte le sue ambiguità.
Il nuovo impianto normativo rafforza i meccanismi procedurali, accelera alcune fasi, introduce filtri di ammissibilità e redistribuzione, ma evita accuratamente di affrontare la questione centrale: che cosa accade quando l’asilo non produce integrazione, ma permanenza indefinita in una condizione di sospensione?
L’Unione europea continua a parlare di inclusione, di accoglienza sostenibile e di solidarietà tra Stati membri, ma fatica a riconoscere che l’integrazione non è un valore simbolico, bensì un obbligo giuridico e sociale.
Senza questo passaggio, il diritto di asilo rischia di trasformarsi da strumento di protezione a dispositivo di disarticolazione del patto sociale.
In questo quadro, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non si pone in alternativa al diritto di asilo, ma come sua necessaria evoluzione.
È esattamente ciò che manca oggi alla riforma europea: una clausola di verità. L’idea che la protezione – in qualunque forma, internazionale o complementare – non possa essere disgiunta dalla verifica concreta dell’inserimento nella comunità di riferimento. Lavoro lecito, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, adesione ai valori costituzionali non sono obiettivi auspicabili, ma condizioni di legittimazione della permanenza.
La critica statunitense allo sradicamento europeo coglie un punto che in Europa si preferisce eludere: una società che non distingue più tra integrazione riuscita e integrazione fallita smette di essere una società coesa e diventa un semplice spazio amministrato.
In questo senso, la riforma del diritto di asilo, se non accompagnata da un cambio di paradigma, rischia di essere tecnicamente più efficiente ma politicamente più fragile.
La ReImmigrazione, intesa correttamente, non è espulsione indiscriminata né ritorno a logiche punitive. È il completamento razionale del sistema: la conseguenza ordinata del mancato rispetto delle condizioni che rendono possibile la convivenza. Senza questa opzione, l’integrazione perde di significato, perché non esiste obbligo senza conseguenza.
L’Europa è oggi davanti a una scelta che non è solo normativa, ma civile. Può continuare a riformare procedure senza interrogarsi sugli effetti sociali di lungo periodo, oppure può riconoscere che il diritto di asilo, per sopravvivere come istituto legittimo, deve essere ricondotto dentro un quadro chiaro di responsabilità reciproca.
Gli Stati Uniti, osservando dall’esterno, hanno già posto la domanda. L’Unione europea, per ora, evita la risposta.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Lobbyist Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
The recent European intervention on asylum and return procedures marks an important step in the Union’s migration policy. Its stated goal is to make procedures faster, reinforce border controls and introduce more effective mechanisms for removing individuals who have no legal basis to stay. Europe is attempting to recover an administrative capacity that in recent years has appeared insufficient, particularly in managing manifestly unfounded claims and non-cooperative cases. It is a measure responding to strong political pressure from various Member States and seeking to restore credibility to a system often perceived as slow and inconclusive.
Yet, as the Union updates its regulatory framework, a significant gap remains unaddressed: the role of integration does not enter the core of the new rules. The EU accelerates entry procedures, accelerates examination, accelerates return, but does not address what happens in between. It does not define responsibilities, does not establish criteria for assessing the quality of a migrant’s stay and does not set consequences when integration is refused. The system focuses on procedures, without addressing behaviour. And this is precisely where the European debate remains incomplete.
An intervention directed at borders, not at pathways The European reform clearly strengthens the initial and final stages of the migration process. Border procedures become stricter, detention possibilities expand and coordination on returns is tightened. The Union also reiterates that Member States must be able to enforce negative decisions swiftly, avoiding prolonged irregular situations that fuel social tensions and undermine trust in institutions.
However, this regulatory framework lacks an organic structure concerning the stay itself. Integration is evoked as an aspirational principle, as a desirable objective, as a social investment, but not as a structural element of residence. Residence remains legally separate from the quality of participation in the host community. Integration does not become something assessable, verifiable or obligatory. It is a moral premise, not an administrative parameter.
The distance between what Europe proclaims and what Europe regulates is evident. The reform gives States tools to accelerate procedures, but no tools to distinguish between those who build a positive trajectory and those who remain on the margins with no intention of participating. The result is a system that manages entry and exit, but not the stay.
The unresolved issue of individual responsibility The key question the reform does not address is simple and decisive: what happens when a person does not integrate? The European framework does not offer an answer. Integration is understood as an obligation of institutions, not as a duty of the individual. In this way, the system creates a natural asymmetry: the State must offer integration pathways, but the individual has no obligation to engage with them.
It is an incomplete vision because it ignores the essential element of any sustainable migration policy: individual responsibility. If European lawmakers do not introduce a link between conduct and residence, integration remains a neutral concept with no legal effect. The system neither rewards those who genuinely commit nor distinguishes those who systematically refuse to do so. This opens the door to a grey area of individuals who are neither entitled to protection, nor effectively returned, nor integrated. This very category generates the greatest challenges today in terms of security and social cohesion.
The point Europe does not see: without an assessable notion of integration, migration policy remains incomplete The Union continues to focus on entry conditions and departure conditions, but avoids the dimension that determines the real sustainability of the system: the period between arrival and the final outcome. This is where cohesion, security, inclusion and the credibility of institutions are shaped. Without a model that links residence to a genuine will to integrate, every intervention risks remaining partial.
This is why the current reform, although significant, does not resolve the central issue. It strengthens the administrative machinery but not the structure of the pathway. It does not distinguish between those who build a meaningful relationship with the host community and those who pass through it without anchoring themselves. It does not offer States an objective criterion to assess integration, nor does it provide a coherent set of administrative consequences when integration fails.
The European system therefore remains incomplete: it speeds up returns but does not construct an operational definition of integration. And above all, it does not regulate what happens when integration fails.
A possible approach: integration as a duty and residence as a pathway The Integration or ReImmigration paradigm answers precisely this gap. It introduces a principle of clarity: residence is not a passive condition but a pathway based on rights and duties. Integration is not an aspiration but a responsibility. The assessment of individual behaviour becomes part of the administrative procedure, not a sociological consideration external to the law. It is a model that can harmonise with the European framework because it does not restrict fundamental rights; it defines the conditions for their continuity.
The EU reform shows that the continent seeks greater order and coherence. But coherence cannot be achieved merely by speeding up returns; it requires recognising that integration must have content, criteria and legal significance. Without this step, every reform risks remaining incomplete.
Conclusion The new European rules mark progress in strengthening procedures but leave unresolved the most complex dimension: the quality of residence. Integration remains a value, not a parameter. An objective, not a duty. As long as the Union does not introduce a model of individual responsibility, European migration policy will continue to manage entry and exit but not residence. And this is where the difference will be seen between a system that holds and one that, though updated, continues to produce irregularity and tension.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
La nouvelle position de négociation adoptée par le Conseil de l’Union européenne concernant le paquet « asile–retour » est présentée comme une avancée décisive vers un système migratoire plus ordonné et plus efficace. Les institutions européennes affirment que cette réforme permettra d’accélérer les procédures, d’identifier plus rapidement les personnes non éligibles et, surtout, d’augmenter le nombre de rapatriements. L’image transmise au public est celle d’une Europe retrouvant enfin le contrôle. Pourtant, une analyse juridique attentive révèle une réalité très différente : l’architecture normative de cette réforme continue d’ignorer les conditions concrètes qui déterminent si un rapatriement peut réellement être exécuté. La réforme risque donc de reproduire les mêmes échecs que ceux observés au cours des vingt dernières années.
1. La limite structurelle des rapatriements : une identification qui n’existe pas
Pour rapatrier une personne, il ne suffit pas d’accélérer les procédures ou de déclarer qu’un pays est « sûr ». Un rapatriement n’est possible que si la personne est identifiée de manière certaine et si le pays d’origine accepte de la reprendre. La réforme n’agit sur aucun de ces deux éléments. La plupart des migrants en situation irrégulière et dépourvus de documents restent dans cet état précisément parce que leur identification dépend non pas de l’Union européenne, mais de la coopération du pays d’origine, lequel n’a souvent aucun intérêt stratégique à faciliter les démarches européennes. Même des filtres plus stricts et des délais plus courts ne changent rien au principal obstacle : l’impossibilité matérielle d’attribuer une identité vérifiable à une personne qui ne fournit aucun renseignement ou provient d’un État qui refuse de coopérer.
Il s’agit là d’une réalité opérationnelle incontournable. Les expulsions non exécutées ne sont pas dues à des lenteurs administratives, mais au fait que de nombreux rapatriements sont, indépendamment du cadre juridique, tout simplement impossibles. Le droit peut ordonner un renvoi ; la réalité peut en empêcher l’exécution. La réforme ne comble pas cet écart.
2. L’Europe parle de rapatriements, mais ignore les personnes non expulsables
La réforme se concentre entièrement sur la gestion de l’entrée et sur les premiers jours de procédure, en particulier aux frontières. Pourtant, elle reste silencieuse sur la question la plus délicate : que se passe-t-il lorsqu’une personne ne peut pas être rapatriée ? La réforme ne prévoit aucun statut résiduel, aucun parcours, aucune stratégie de gestion interne. C’est comme si le législateur européen considérait comme marginale une catégorie qui constitue pourtant le cœur même des défis migratoires actuels : les personnes qui reçoivent une décision d’expulsion mais qu’aucun État n’accepte et qu’aucun État ne peut effectivement renvoyer.
En l’absence de dispositions spécifiques, ces personnes tombent dans une situation de précarité durable, sans droits ni obligations, alimentant précisément cette zone grise qui engendre insécurité, exploitation et tensions sociales. Ce silence législatif n’est pas anodin. Reconnaître l’existence de personnes non expulsables obligerait à admettre que le système européen, dans sa configuration actuelle, est incapable de transformer une volonté politique en résultat concret. Cela impliquerait également de définir une politique cohérente du séjour, ce que la réforme se garde bien de faire.
3. Sans critère sélectif, l’Europe ne sait pas décider qui peut rester
La réforme européenne continue de se focaliser exclusivement sur le moment de l’entrée, comme si la gestion des migrations se limitait au contrôle, aux procédures et à la détention. La phase du séjour est complètement négligée, alors qu’elle devrait reposer sur des principes de responsabilité individuelle. Il n’y a aucune référence à l’intégration comme devoir, aucun lien entre le droit au séjour et le comportement de la personne, aucune reconnaissance du travail, de la langue ou du respect des règles.
Ainsi, une question fondamentale reste sans réponse : comment définit-on le droit de rester ? Un système qui évalue uniquement la situation initiale, sans tenir compte du comportement ultérieur, est un système aveugle. Il ne reconnaît ni les efforts, ni le mérite, ni la contribution réelle à la communauté. Il ne peut pas utiliser le séjour comme instrument de cohésion et de sécurité. Et surtout, il ne sait pas gérer les situations où une personne n’est ni expulsable ni intégrée, ce qui produit inévitablement des tensions sociales.
Le résultat est un dispositif incomplet qui ne donne pas aux États membres les moyens de distinguer entre ceux qui, malgré une entrée irrégulière, manifestent une volonté réelle d’intégration et de participation à la société, et ceux qui refusent toute responsabilité.
4. Pourquoi le paradigme Intégration ou ReImmigration est l’élément manquant
Le paradigme Intégration ou ReImmigration apporte précisément ce qui manque à la réforme européenne : une logique de responsabilité individuelle. Ce n’est ni un modèle punitif ni un modèle idéologique, mais un critère juridique qui fonde le droit de rester non seulement sur la situation d’origine, mais aussi sur le comportement démontré dans le temps. L’intégration devient un devoir mesurable reposant sur trois dimensions essentielles : participation au marché du travail, connaissance de la langue et des règles fondamentales, respect de la loi.
Une telle approche dépasse l’inefficacité des expulsions impossibles et crée un système dans lequel le séjour n’est pas automatique, mais acquis. Celui qui respecte ses obligations obtient la stabilisation de son statut ; celui qui les refuse ou les viole entre dans le champ de la reimmigration. Ce modèle respecte la dignité de la personne, renforce la cohésion sociale et redonne à l’État la capacité de décider non seulement qui entre, mais aussi qui reste — et pour quelles raisons.
Ce paradigme n’est pas en opposition avec la réforme européenne : il la complète. Il introduit l’élément décisif permettant de rendre un système migratoire réellement gouvernable : la responsabilisation. Sans cet élément, l’Europe continuera de passer d’annonces politiques ambitieuses à des résultats opérationnels limités.
5. Le risque réel : une réforme vouée à décevoir tout le monde
Si le paquet est mis en œuvre tel quel, l’Europe produira davantage de décisions d’expulsion, mais pas davantage de rapatriements effectifs. Les États membres affirmeront avoir renforcé les procédures, mais ils continueront d’être confrontés à une population importante de personnes non expulsables, dépourvues de droits comme de parcours d’intégration. L’écart entre les promesses politiques et les résultats concrets alimentera frustrations et tensions sociales. Ce sera une réforme qui renforce l’apparence du contrôle, sans transformer la réalité.
Gérer la migration exige un changement de paradigme. Cela signifie reconnaître que la politique migratoire ne s’arrête pas à la frontière, mais doit aborder avec maturité et responsabilité la question du séjour. Cela signifie distinguer entre ceux qui contribuent à la communauté et ceux qui en rejettent les règles. Cela signifie enfin affirmer que le respect de la loi n’est pas optionnel, mais constitue la condition minimale pour demeurer sur le territoire. En ce sens, Intégration ou ReImmigration n’est pas un slogan, mais le seul modèle capable de combler le vide laissé par la réforme européenne.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyiste – Registre européen de transparence ID: 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Benvenuti a questo nuovo episodio di “Integrazione o ReImmigrazione”. Oggi affrontiamo un tema che sta entrando con forza nel dibattito internazionale e che, inevitabilmente, tocca anche il nostro Paese: la diagnosi formulata dagli Stati Uniti nella National Security Strategy 2025, dove per la prima volta un governo americano parla esplicitamente del rischio di “civilizational erasure”, cioè della cancellazione o dissoluzione della civiltà europea. Non è una formula giornalistica, non è un’esagerazione mediatica: è il testo ufficiale con cui l’amministrazione americana descrive la traiettoria attuale dell’Europa. E quando un attore strategico come gli Stati Uniti utilizza concetti di questo peso, significa che non siamo più davanti a uno scenario astratto ma a una tendenza osservata, documentata e ritenuta credibile.
Il passaggio centrale della Strategia è quello che afferma che, continuando così, l’Europa potrebbe diventare irriconoscibile nel giro di vent’anni. Gli Stati Uniti collegano questo rischio a una serie di fattori: politiche migratorie fallimentari, incapacità di integrare chi arriva, perdita di coesione culturale, crisi demografica, tendenza a reprimere il dissenso invece di ascoltarlo, e soprattutto un declino della fiducia nelle proprie radici. In altre parole, non è solo un tema economico o di sicurezza: è una questione che riguarda la sopravvivenza stessa dell’identità europea.
Se guardiamo all’Italia, molti di questi elementi li vediamo ogni giorno. Abbiamo un sistema che accoglie senza criteri chiari, che permette irregolarità croniche, che non distingue tra chi vuole realmente far parte della comunità nazionale e chi, invece, rimane ai margini o addirittura in conflitto con le nostre regole. Non esiste una struttura che misuri l’integrazione in modo serio e vincolante. Abbiamo normative che si preoccupano delle procedure, ma raramente degli esiti concreti. E questo produce una distorsione: l’integrazione diventa un concetto astratto, non un obbligo; la permanenza diventa automatica, non condizionata; e l’identità collettiva diventa un tema impronunciabile, non la premessa indispensabile per qualsiasi convivenza.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce proprio dalla necessità di riportare razionalità, ordine e responsabilità dentro questo quadro. Non propone chiusure ideologiche e non trasforma la migrazione in un problema in sé. Al contrario, afferma un principio semplice, che coincide con quello espresso anche nella Strategia americana: chi entra nel Paese contribuisce a definirne il futuro. E per questo chi entra deve assumersi precisi obblighi di integrazione. Lavoro, lingua e rispetto delle regole non sono elementi opzionali: sono la condizione per poter diventare parte della comunità nazionale. E se questo percorso non avviene, non può esserci una permanenza illimitata; deve prevalere il principio di ReImmigrazione, che significa ritorno nel Paese d’origine o in un Paese terzo sicuro quando l’integrazione non è possibile o non viene perseguita.
Ciò che colpisce nella lettura della NSS è che il tema identitario non viene trattato come una questione emotiva o culturale, ma come un fattore di sicurezza nazionale. Un Paese che perde la propria coesione interna riduce inevitabilmente la sua capacità di governare i fenomeni sociali, economici e politici. Da qui il messaggio: l’identità non è un optional, ma una risorsa strategica. E questo vale per gli Stati Uniti come per l’Italia. Il nostro Paese può accogliere nuove energie, nuovi talenti, nuove persone che vogliono costruire il proprio futuro qui, ma a condizione che accettino il patto comunitario, che rispettino le regole e che contribuiscano alla stabilità, non alla frammentazione.
La differenza tra accoglienza senza criteri e integrazione con obblighi è la differenza tra un sistema che subisce la realtà e un sistema che la governa. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non vuole escludere; vuole rendere sostenibile ciò che oggi, di fatto, non lo è. Vuole garantire che la migrazione non diventi una forza centrifuga che disgrega la società, ma una componente che può rafforzarla solo se incanalata in modo responsabile.
Il giudizio americano sull’Europa è severo, e probabilmente proprio per questo prezioso: ci costringe a guardare le cose come sono, senza retorica. Un continente che perde la propria identità perde anche la propria capacità di decidere il futuro. L’Italia oggi ha una scelta: continuare su un modello che genera irregolarità, precarietà e conflitti, oppure adottare un sistema che mette al centro integrazione reale, responsabilità individuale e tutela dell’identità nazionale. Questa scelta non riguarda solo la politica migratoria: riguarda il destino del Paese.
Il messaggio della puntata di oggi è semplice: l’Italia ha ancora la possibilità di scegliere. Ma il tempo non è infinito. Se gli Stati Uniti parlano apertamente di rischio di dissoluzione culturale in Europa, è perché vedono processi che noi, vivendo immersi nel dibattito quotidiano, facciamo fatica a riconoscere. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre una strada per invertire questa rotta, trasformando la gestione della migrazione in una politica di sicurezza, di stabilità e di coesione. Un modello che punta a integrare chi vuole diventare parte dell’Italia e a non trattenere chi questa scelta non la compie.
Grazie per aver ascoltato questo episodio. Continueremo a esplorare questi temi con profondità, rigore e chiarezza, perché il futuro dell’Italia passa inevitabilmente dalla capacità di costruire un modello di integrazione serio, credibile e fondato sulla responsabilità reciproca. A presto nel prossimo episodio di “Integrazione o ReImmigrazione”.
Hoy analizamos un punto de inflexión en el debate internacional sobre las políticas migratorias. Con la publicación de la nueva National Security Strategy de los Estados Unidos en noviembre de 2025, Washington declara de manera contundente que la era de la migración masiva ha terminado. No se trata de un eslogan político; es un cambio estratégico, geopolítico y cultural que afecta a todo Occidente, y por supuesto también a Europa y al mundo hispanohablante.
La frase central del documento estadounidense es clara y directa: «A quién admite un país dentro de sus fronteras definirá inevitablemente el futuro de esa nación.» Durante años, este principio esencial de soberanía fue desplazado por la idea de que la movilidad humana podía ser ilimitada y que cualquier sociedad podía absorber flujos continuos sin consecuencias. La realidad ha demostrado lo contrario.
La estrategia estadounidense dedica un pasaje particularmente severo a Europa. Advierte sobre un riesgo de “borrado civilizatorio”, un concepto fuerte que describe la combinación de declive demográfico, políticas migratorias sin criterios y pérdida de cohesión cultural. Se trata de una lectura que, más allá de su dureza, refleja fenómenos visibles en muchas ciudades europeas: comunidades paralelas, tensiones sociales crecientes y sistemas de integración cada vez más frágiles.
Es precisamente en este contexto donde cobra sentido el paradigma “Integración o ReInmigración”. No es un eslogan, sino un marco conceptual diseñado para abordar un problema que durante demasiado tiempo se ha tratado en Europa desde una perspectiva ideológica y no pragmática. En este paradigma, la integración no es un deseo abstracto ni un trámite administrativo: es un contrato social basado en obligaciones verificables. Aprender el idioma, trabajar legalmente, respetar las normas, demostrar voluntad real de participar en la sociedad: estos son requisitos indispensables. Cuando no se cumplen, la re-inmigración —el retorno jurídico, ordenado y digno al país de origen— se convierte en la consecuencia lógica.
La re-inmigración, entendida de este modo, no es una sanción ni un acto hostil. Es un instrumento que protege a la sociedad de acogida y también a los migrantes que sí desean integrarse plenamente. Los países europeos, especialmente aquellos con sistemas sociales exigidos y con fuertes presiones demográficas, ya no pueden basar sus políticas migratorias en la improvisación o en la esperanza de que la integración ocurra espontáneamente.
La estrategia estadounidense introduce otro elemento clave: la migración es una cuestión de seguridad nacional. Esta seguridad no se limita a las fronteras o a las amenazas externas; incluye la cohesión cultural, la estabilidad institucional y la capacidad del Estado para mantener la confianza de sus ciudadanos. Sin estas bases, ningún proceso de integración puede prosperar.
El enfoque “Integración o ReInmigración” coincide con esta nueva visión internacional. Combina apertura y responsabilidad. Aquellos que desean integrarse deben contar con apoyo y herramientas. Quienes rechazan las reglas fundamentales deben seguir un camino de retorno claro, previsible y respetuoso. Se trata de restablecer un equilibrio entre humanidad, estabilidad social y soberanía.
La declaración estadounidense de que la era de la migración masiva ha concluido no es una advertencia alarmista. Es un diagnóstico de la realidad global. Los países que se adapten con rapidez a los nuevos desafíos demográficos y culturales mantendrán su cohesión. Los que permanezcan anclados en modelos del pasado enfrentarán tensiones crecientes.
Europa, y en particular países como España, se encuentran ahora ante una elección. Continuar con políticas migratorias desordenadas y reactivas, o adoptar un paradigma que articule integración, responsabilidad y preservación de la identidad cultural. “Integración o ReInmigración” no divide: ordena. Permite que la migración sea un fenómeno gestionable, sostenible y positivo.
Este podcast quiere dejar claro un mensaje: la integración es una oportunidad para quienes la buscan sinceramente. La re-inmigración es la conclusión lógica cuando esa integración no ocurre. Solo de este modo la migración puede convertirse en un elemento estable y constructivo en nuestras sociedades occidentales.
1.Rivolgersi alla Commissione europea: natura e funzione della denuncia
Quando un cittadino, un avvocato o un’organizzazione ritiene che uno Stato membro stia violando il diritto dell’Unione, può rivolgersi direttamente alla Commissione europea attraverso una procedura formale di denuncia.
Non è un ricorso giurisdizionale, non attribuisce al denunciante uno status di parte nel senso tradizionale e non sospende né sostituisce i rimedi nazionali.
È, piuttosto, uno strumento di vigilanza, con cui si chiede alla Commissione di verificare se l’amministrazione statale abbia adottato un comportamento incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
La procedura prende avvio con la presentazione di un modulo standard.
Nel caso in esame, la denuncia è stata registrata il 21 gennaio 2025 e contiene la descrizione dei fatti, l’indicazione dell’autorità nazionale coinvolta e il richiamo ai parametri europei ritenuti violati, in particolare gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali.
La Commissione, una volta ricevuta la denuncia, la registra con un numero di protocollo CPLT e invia una prima comunicazione al denunciante, chiarendo i presupposti della procedura e il ruolo dell’istituzione europea in questa fase iniziale.
Questa lettera ha una funzione essenziale: spiega che la Commissione esaminerà il caso alla luce del diritto dell’Unione, ma ricorda che il procedimento non è destinato a risolvere la situazione individuale del denunciante. La tutela dei diritti soggettivi rimane affidata ai rimedi nazionali. La Commissione, infatti, può intervenire solo sul piano generale, verificando se il comportamento segnalato sia espressione di una violazione imputabile allo Stato membro.
Il funzionamento della procedura è scandito da una fase istruttoria preliminare, nella quale i servizi della Commissione valutano la plausibilità della violazione, la rilevanza del diritto dell’Unione invocato, la documentazione fornita e l’esistenza di eventuali elementi già noti relativi allo Stato membro. La Commissione è libera di chiedere approfondimenti, chiarimenti e ulteriore documentazione. Al termine di questa fase può decidere di proseguire verso l’apertura di una procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE oppure archiviare il caso.
È importante comprendere che, in questa prospettiva, la Commissione non è mai il giudice del caso individuale, ma il custode del funzionamento dell’ordinamento europeo. L’oggetto non è il singolo disservizio amministrativo, ma la sua eventuale idoneità a trasformarsi in una violazione strutturale da parte dello Stato membro.
2. I limiti dell’intervento europeo e il rapporto con la burocrazia nazionale
Nella lettera inviata dall’Unità C.2, la Commissione riconosce la criticità segnalata riguardo alle difficoltà di ottenere un appuntamento per il rinnovo di un permesso di soggiorno.
Tuttavia, spiega che il rinnovo dei titoli per richiedenti protezione non è disciplinato dalla direttiva europea sulle procedure di protezione internazionale e che la materia, per questa specifica fase, rimane essenzialmente nazionale.
A questo primo chiarimento si aggiunge un passaggio decisivo: la Commissione ricorda di non poter intervenire su casi singoli, salvo che questi rivelino una prassi generale e costante dell’amministrazione statale.
Questa soglia di intervento non è un tecnicismo, ma un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui la violazione deve presentare stabilità, sistematicità e un adeguato livello di documentazione. Solo in presenza di questi elementi la Commissione può avviare una procedura d’infrazione.
Nel caso esaminato, la Commissione osserva che gli elementi forniti non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di una prassi generalizzata nella gestione degli appuntamenti per il rinnovo dei permessi. Per questo preannuncia l’archiviazione, salvo l’arrivo di nuovi elementi che possano modificare la valutazione. È il segnale di una procedura che, da un lato, ascolta il denunciante e riconosce la rilevanza del tema, ma dall’altro opera entro un perimetro istituzionale rigoroso, che non consente di trasformare un problema locale in una contestazione europea senza un’adeguata base probatoria.
Ed è proprio all’interno di questo perimetro che emerge il legame con il tema centrale di ReImmigrazione: la capacità dello Stato di garantire un’amministrazione efficiente come condizione necessaria per politiche migratorie credibili.
Se un cittadino straniero non riesce nemmeno a entrare nel procedimento di rinnovo, la continuità del soggiorno, il rapporto di lavoro, gli obblighi contributivi e il percorso di integrazione vengono compromessi prima ancora che si possa discutere del merito della sua posizione.
Da un punto di vista europeo, questo può essere un disservizio isolato o un episodio locale; da un punto di vista nazionale, invece, può rappresentare un problema ricorrente di coordinamento amministrativo.
La Commissione interviene solo quando la disfunzione si trasforma in fenomeno strutturale, ma l’impatto sull’integrazione si manifesta ben prima di superare questa soglia europea.
Il rischio è che l’inefficienza della burocrazia impedisca la regolarità del soggiorno senza alcuna responsabilità da parte dello straniero, rendendo impossibile valutare il suo reale percorso di integrazione.
In un sistema che ambisce a distinguere tra chi si integra e chi non lo fa, questo rappresenta una distorsione grave.
Il concetto di ReImmigrazione si basa su un equilibrio chiaro: chi rispetta le regole deve essere messo nelle condizioni di dimostrarlo; chi non si integra deve essere avviato a un percorso di rientro. Ma questo equilibrio presuppone un’amministrazione che funziona.
Se l’accesso alle procedure è bloccato, l’integrazione viene frustrata per cause completamente esterne al comportamento del cittadino straniero. È una situazione che svuota di contenuto sia la responsabilità individuale sia la credibilità delle politiche migratorie.
La procedura europea, pur non risolvendo i problemi concreti dei singoli, offre un osservatorio privilegiato: ci ricorda che la governance amministrativa non è un dettaglio tecnico, ma la vera infrastruttura delle politiche di integrazione. Quando questa infrastruttura è inefficiente, l’integrazione diventa impossibile. E in un sistema che si propone di bilanciare integrazione e responsabilità, questo limite diventa il nodo politico principale.
Avv. Fabio Loscerbo – Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
La decisione del Tribunale di Firenze del 4 dicembre 2025, resa nel procedimento R.G. 12055/2024, offre una chiave di lettura particolarmente significativa per comprendere come la protezione complementare si inserisca nel paradigma contemporaneo della gestione delle migrazioni.
La protezione complementare – che il legislatore ha ricondotto all’articolo 19 del Testo Unico, dopo le modifiche del 2020 e del 2023 – non è un istituto “alternativo” alla ReImmigrazione, ma uno strumento di equilibrio: tutela chi ha effettivamente costruito un percorso di integrazione in Italia e, al tempo stesso, separa con nettezza tali situazioni da quelle che devono invece concludersi con il rientro nel Paese d’origine.
Il decreto fiorentino ribadisce un punto fondamentale: l’integrazione non è un concetto sociologico, ma un fatto giuridico. Lo si comprende chiaramente nel passaggio in cui il Collegio, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, afferma che il giudizio richiesto al giudice non è astratto, ma fondato sulla verifica concreta della vita privata e familiare del richiedente.
È significativo che il Tribunale riporti, in continuità con le Sezioni Unite, che «una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese, saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore».
In queste parole, tratte testualmente dal decreto, si condensa un principio che per il paradigma Integrazione o ReImmigrazione è centrale: il rimpatrio non è un automatismo, ma un atto che deve rispettare i limiti costituzionali e convenzionali.
Il radicamento in Italia, quando serio e documentato, non può essere ignorato. Non si tratta di una scelta politica, ma del riconoscimento di un vincolo giuridico che deriva dall’articolo 8 CEDU e dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione.
La protezione complementare, così interpretata, non è dunque un varco attraverso cui aggirare il principio della ReImmigrazione. Al contrario, ne rappresenta uno dei cardini.
Se la ReImmigrazione definisce il dovere di lasciare l’Italia in assenza di un percorso di integrazione, la protezione complementare individua l’altra faccia della medaglia: il dovere dello Stato di non sradicare chi si è effettivamente integrato e verrebbe esposto, al rientro, a un significativo scadimento delle condizioni di vita, tale da incidere sui diritti fondamentali.
Il Tribunale di Firenze affronta il tema in modo rigoroso, valorizzando tre profili decisivi. Il primo riguarda l’inserimento lavorativo, che nel decreto è descritto come continuo, qualificato e privo di interruzioni arbitrarie. Il Collegio mette in luce come il ricorrente avesse non solo un contratto a tempo indeterminato, ma un percorso di crescita professionale dimostrato dalle buste paga e dall’estratto previdenziale. Il secondo profilo riguarda l’integrazione linguistica, confermata dalla frequenza di corsi strutturati. Il terzo è quello abitativo, che testimonia un radicamento stabile nella città di Firenze. Tutti elementi che, letti nel loro insieme, hanno indotto il Tribunale ad affermare l’esistenza di un’integrazione reale, non meramente dichiarata.
È su questa base che il decreto riconosce la protezione complementare, ritenendo provato il rischio di un “subitaneo sradicamento” e di una “rilevante compromissione dei diritti fondamentali” in caso di rimpatrio forzato. Il Collegio osserva che non vi sono elementi di sicurezza nazionale o ordine pubblico che possano giustificare l’allontanamento. È dunque la stessa logica costituzionale a impedire l’espulsione.
Il valore di questo provvedimento va oltre il caso singolo. Il Decreto del 4 dicembre 2025 mostra come il sistema italiano, pur nelle sue contraddizioni, disponga già degli strumenti necessari per distinguere con serietà chi partecipa alla comunità da chi non lo fa.
La protezione complementare diventa così il luogo in cui si verifica la qualità del percorso migratorio. Non basta dichiararsi integrati: occorre dimostrarlo. Non basta aver soggiornato in Italia: occorre aver costruito legami, responsabilità, autonomia.
In questa prospettiva, il decreto conferma la direzione tracciata dal paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Non offre al richiedente una protezione automatica, né concede un salvacondotto privo di condizioni. Ribadisce, invece, che la permanenza si ottiene solo attraverso comportamenti coerenti, continui, verificabili. La protezione complementare si trasforma in una forma di responsabilità reciproca: lo Stato tutela chi ha dimostrato lealtà verso la comunità che lo ospita, e allo stesso tempo pretende che chi non percorre questo cammino ritorni nel proprio Paese, senza zone grigie né permanenze improduttive.
La linea è chiara: integrazione e ReImmigrazione non sono categorie contrapposte, ma complementari. La protezione complementare, nella lettura data dal Tribunale di Firenze, conferma che questo equilibrio non solo è possibile, ma è già inscritto nella struttura del diritto. Sta ora alla politica e alle istituzioni costruire un sistema che sappia applicarlo con coerenza, trasparenza e continuità.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Il recente intervento europeo in materia di asilo e rimpatri segna un passaggio importante nella politica migratoria dell’Unione.
L’obiettivo dichiarato è rendere più rapide le procedure, rafforzare i controlli di frontiera e introdurre meccanismi più efficienti per l’allontanamento di chi non ha titolo a rimanere. L’Europa tenta di recuperare una capacità amministrativa che negli ultimi anni è apparsa insufficiente, soprattutto nella gestione delle domande manifestamente infondate e dei casi non cooperativi. È un intervento che risponde a pressioni politiche forti, espresse da diversi Stati membri, e che mira a restituire credibilità a un sistema spesso percepito come lento e privo di esiti chiari.
Eppure, nel momento in cui l’Unione aggiorna il proprio quadro normativo, emerge con evidenza una lacuna che rimane ancora irrisolta: il ruolo dell’integrazione non entra nel cuore delle nuove regole. L’UE accelera l’ingresso, accelera l’esame, accelera il rimpatrio, ma non affronta ciò che sta in mezzo.
Non definisce responsabilità, non stabilisce criteri per valutare la qualità della permanenza e non prevede conseguenze in caso di rifiuto dell’integrazione. È un sistema che si concentra sulle procedure, senza interrogarsi sui comportamenti. Ed è proprio qui che il dibattito europeo continua a rimanere incompleto.
Un intervento che guarda alle frontiere, non ai percorsi La riforma europea si muove con chiarezza verso un rafforzamento delle fasi iniziali e finali del processo migratorio. Si irrigidiscono i controlli alle frontiere, si ampliano le possibilità di trattenimento e si rafforza il coordinamento sui rimpatri. L’Unione ribadisce inoltre che gli Stati devono essere in grado di eseguire rapidamente le decisioni negative, evitando il permanere di situazioni di irregolarità che alimentano tensioni sociali e sfiducia nelle istituzioni.
Tuttavia, questo impianto normativo non contiene un disegno organico relativo alla permanenza. L’integrazione viene evocata come principio ispiratore, come obiettivo auspicabile, come investimento sociale, ma non come elemento strutturale del soggiorno.
Il soggiorno rimane un fatto giuridico separato dalla qualità della partecipazione alla vita collettiva. L’integrazione non diventa una dimensione valutabile, verificabile, né tanto meno obbligatoria. È un presupposto morale, non un parametro amministrativo.
La distanza tra ciò che l’Europa proclama e ciò che l’Europa disciplina è evidente. La riforma assegna strumenti agli Stati per accelerare le procedure, ma non offre strumenti per distinguere tra chi costruisce un percorso positivo e chi rimane ai margini senza alcuna volontà di partecipazione. Il risultato è un sistema che gestisce l’ingresso e l’uscita, ma non la permanenza.
Il nodo irrisolto della responsabilità individuale La vera domanda che la riforma non affronta è semplice e decisiva: cosa accade quando la persona non si integra? Il quadro europeo non offre una risposta. Il principio di integrazione viene inteso come obiettivo delle istituzioni, non come dovere del singolo. In questo modo il sistema crea una asimmetria naturale: lo Stato ha l’obbligo di offrire percorsi, ma la persona non ha l’obbligo di aderirvi.
È una visione monca, perché ignora la componente essenziale di qualsiasi politica migratoria sostenibile: la responsabilità individuale.
Se il legislatore europeo non introduce una correlazione tra condotta e permanenza, l’integrazione rimane un concetto neutro, incapace di produrre effetti giuridici. Il sistema non premia chi si impegna realmente, e non differenzia chi, al contrario, rifiuta ogni percorso. Resta così aperto il rischio di consolidare una categoria grigia di soggetti che non hanno diritto alla protezione, non vengono rimpatriati e non si integrano. È proprio questa fascia intermedia che oggi crea le maggiori criticità sul piano della sicurezza e della coesione sociale.
Il punto che l’Europa non vede: senza integrazione valutabile non esiste una politica migratoria completa L’Unione continua a concentrarsi sulle condizioni dell’ingresso e sulle condizioni della partenza, ma evita di affrontare ciò che determina la sostenibilità reale del sistema: il periodo tra l’arrivo e l’esito finale.
È in questa fase che si gioca la coesione, la sicurezza, l’inclusione sociale e la credibilità delle istituzioni. Senza un modello che colleghi la permanenza all’effettiva volontà di integrarsi, ogni intervento rischia di rimanere parziale.
Per questo la riforma attuale, pur rilevante, non risolve il nodo centrale. Rafforza la macchina amministrativa, non la struttura del percorso. Non distingue tra chi costruisce un rapporto positivo con la comunità e chi la attraversa senza radicarsi. Non offre agli Stati un criterio oggettivo per valutare l’integrazione, né per trarne conseguenze amministrative coerenti.
Il sistema europeo rimane così incompleto: accelera i rimpatri, ma non costruisce una definizione operativa dell’integrazione. E soprattutto non disciplina cosa accade quando l’integrazione fallisce.
Una prospettiva possibile: l’integrazione come dovere e la permanenza come percorso Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione risponde esattamente a questa lacuna. Introduce un principio di chiarezza: la permanenza non è un fatto inerte, ma un percorso fondato su diritti e doveri. L’integrazione non è un auspicio, ma una responsabilità. La valutazione del comportamento individuale diventa parte del procedimento amministrativo, non un elemento sociologico esterno al diritto. È un modello che potrebbe armonizzarsi con l’impianto europeo, perché non restringe i diritti fondamentali, ma definisce le condizioni della loro stabilità.
La riforma dell’UE mostra che il continente vuole maggiore ordine e maggiore coerenza. Per avere coerenza, però, non basta accelerare i rimpatri: occorre riconoscere che l’integrazione deve avere un contenuto, un criterio e un significato giuridico. Senza questo passaggio, ogni riforma rischia di restare incompleta.
Conclusione Le nuove regole europee segnano un passo avanti nel rafforzamento delle procedure, ma lasciano irrisolta la parte più complessa: la qualità della permanenza. L’integrazione rimane un valore, non un parametro. Un obiettivo, non un dovere. Finché l’Unione non introdurrà un modello di responsabilità individuale, la politica migratoria europea continuerà a gestire l’ingresso e l’uscita, ma non la permanenza. E sarà qui che si misurerà la differenza tra un sistema che regge e un sistema che, pur aggiornato, continua a produrre irregolarità e conflitti.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Die neue Verhandlungsposition des Rates der Europäischen Union zum Asyl- und Rückführungspaket wird als ein entscheidender Schritt hin zu einem geordneten und effizienteren Migrationssystem präsentiert. Die europäischen Institutionen beschreiben die Reform als ein Instrument, das Verfahren beschleunigen, nicht anspruchsberechtigte Personen schneller identifizieren und vor allem die Zahl der Rückführungen erhöhen soll. Der Eindruck, der der Öffentlichkeit vermittelt wird, ist der einer Europäischen Union, die endlich die Kontrolle zurückgewinnt. Eine sorgfältige juristische Analyse zeigt jedoch ein völlig anderes Bild: Die normative Architektur der Reform ignoriert weiterhin die realen Bedingungen, die überhaupt erst bestimmen, ob eine Rückführung durchgeführt werden kann. Damit droht die Reform, die gleichen Fehler der vergangenen zwanzig Jahre zu wiederholen.
1. Die strukturelle Grenze der Rückführungen: eine Identifizierung, die es nicht gibt Um eine Person zurückzuführen, reicht es nicht aus, Verfahren zu beschleunigen oder ein Herkunftsland als „sicher“ einzustufen. Eine Rückführung ist nur dann möglich, wenn die Person eindeutig identifiziert wurde und wenn das Herkunftsland bereit ist, sie wieder aufzunehmen. Die Reform hat auf keines dieser beiden Elemente einen Einfluss. Ein Großteil der irregulären, nicht dokumentierten Migranten bleibt genau deshalb undokumentiert, weil ihre Identifizierung nicht von der Europäischen Union, sondern von der Kooperation des Herkunftsstaates abhängt – und viele dieser Staaten haben keinerlei strategisches Interesse daran, europäische Verfahren zu erleichtern. Selbst schärfere und schnellere Filter verändern nichts an dem entscheidenden Hindernis, das die überwiegende Mehrheit der Rückführungen blockiert: der materiellen Unmöglichkeit, einer Person, die keine Angaben macht oder aus einem Staat stammt, der nicht kooperiert, eine überprüfbare Identität zuzuordnen. Dies ist die operative Realität, der sich keine Reform entziehen kann. Nicht vollstreckte Ausweisungen beruhen nicht auf Verfahrensverzögerungen, sondern auf dem Umstand, dass viele Rückführungen völlig unabhängig vom rechtlichen Rahmen faktisch unmöglich sind. Das Recht kann eine Rückführung anordnen; die Realität kann sie verhindern. Die Reform schließt diese Lücke nicht.
2. Europa spricht über Rückführungen, ignoriert aber nicht rückführbare Migranten Die gesamte Reform konzentriert sich auf die Steuerung des Grenzübertritts und die ersten Verfahrensschritte – insbesondere an den Außengrenzen. Doch sie beantwortet nicht die zentrale Frage: Was geschieht, wenn eine Person nicht rückführbar ist? Die Reform sieht keinen verbleibenden Status vor, keinen Weg, keine Strategie für eine interne Verwaltung. Es ist, als würde der europäische Gesetzgeber eine Kategorie übersehen, die in Wahrheit den Kern der gegenwärtigen migrationspolitischen Herausforderung darstellt: Menschen, die einen Ausweisungsbescheid erhalten, die aber von keinem Staat akzeptiert werden und von keinem Staat tatsächlich zurückgeführt werden können. Mangels einer rechtlichen Regelung geraten diese Personen in einen Zustand permanenter Irregularität, ohne Rechte und ohne Pflichten – genau jene Grauzone, die Unsicherheit, Ausbeutung und soziale Spannungen erzeugt. Dieses gesetzgeberische Schweigen ist nicht zufällig. Würde man das Problem der nicht rückführbaren Migranten anerkennen, müsste man zugleich eingestehen, dass das europäische System in seiner derzeitigen Struktur politisch Gewolltes operativ nicht umsetzen kann. Es würde zudem die Notwendigkeit entstehen, eine konsistente Politik der inneren Verbleibensregelung zu entwickeln – etwas, das die Reform bewusst vermeidet.
3. Ohne ein selektives Kriterium kann Europa nicht entscheiden, wer bleiben darf Die EU-Reform konzentriert sich weiterhin ausschließlich auf den Moment der Einreise, als ließe sich Migration allein durch Kontrollen, Verfahren und Haft regeln. Die Phase des Aufenthalts wird völlig ausgeklammert, obwohl gerade sie auf Prinzipien individueller Verantwortung beruhen müsste. Die Reform erwähnt Integration nicht als Pflicht; sie verbindet den weiteren Aufenthalt weder mit dem Verhalten der betroffenen Person noch mit Arbeit, Spracherwerb oder Rechtstreue. Damit bleibt unbeantwortet, wie das Bleiberecht eigentlich definiert wird. Ein System, das nur die Ausgangsposition bewertet, nie aber das Verhalten im Aufenthaltsverlauf, ist blind. Es erkennt keine Leistung an, belohnt keine echte Integration und nutzt den Aufenthalt nicht als Instrument zur Schaffung von Sicherheit und sozialer Kohäsion. Zudem kann es den Konflikt nicht bewältigen, der entsteht, wenn eine Person nicht rückführbar, aber auch nicht integriert ist. Das Ergebnis ist ein unvollständiges System, das den Mitgliedstaaten kein rationales, faktenbasiertes Instrument bietet, um zwischen jenen zu unterscheiden, die sich integrieren und einen Beitrag leisten wollen, und jenen, die jede Form von Verantwortung ablehnen.
4. Warum das ReImmigrations-Paradigma das fehlende Element ist Das Paradigma Integration oder ReImmigration bietet genau das, was der EU-Reform fehlt: eine Logik individueller Verantwortlichkeit. Es handelt sich nicht um ein repressives oder ideologisches Modell, sondern um ein rechtliches Kriterium, das das Bleiberecht nicht allein an den Ausgangsstatus, sondern an das Verhalten im Aufenthaltsverlauf knüpft. Integration wird zu einer messbaren Pflicht, die auf drei Säulen beruht: Arbeitsmarktteilnahme, Kenntnis der Sprache und grundlegender Regeln sowie Einhaltung der Rechtsordnung. Ein solcher Ansatz überwindet die wirkungslose Starrheit unmöglicher Rückführungen und schafft ein System, in dem der Aufenthalt nicht automatisch, sondern verdient ist. Wer seinen Verpflichtungen nachkommt, bleibt und stabilisiert seinen Status; wer sie verweigert oder verletzt, fällt in den Bereich der ReImmigration. Dieses Modell respektiert die Würde des Einzelnen, stärkt die soziale Kohäsion und gibt dem Staat die Fähigkeit zurück zu entscheiden, nicht nur wer einreist, sondern wer bleiben darf – und aus welchen Gründen. Das Paradigma ergänzt die EU-Reform, anstatt ihr zu widersprechen. Es führt das Element ein, das jedes migrationspolitische System braucht, um wirksam zu sein: Verantwortlichkeit. Ohne dieses Element wird Europa weiterhin zwischen ambitionierten politischen Ankündigungen und bescheidenen operativen Ergebnissen schwanken.
5. Das reale Risiko: eine Reform, die alle enttäuschen wird Wird das Paket in seiner jetzigen Form umgesetzt, wird die Zahl der Ausweisungsbescheide steigen, nicht aber die Zahl der tatsächlich vollstreckten Rückführungen. Die Mitgliedstaaten werden behaupten, die Verfahren gestärkt zu haben, doch sie werden weiterhin mit einer großen Gruppe nicht rückführbarer Migranten konfrontiert sein, die weder Rechte noch Integrationswege haben. Die Lücke zwischen politischen Versprechen und operativen Ergebnissen wird neue Spannungen erzeugen. Es wird eine Reform sein, die die Wahrnehmung von Kontrolle verstärkt, aber nicht das Problem selbst. Eine verantwortliche Migrationspolitik erfordert einen Paradigmenwechsel. Sie muss anerkennen, dass Migration nicht an der Grenze endet, sondern eine rationale und verantwortliche Politik des Aufenthalts verlangt. Sie muss zwischen jenen unterscheiden, die einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten, und jenen, die ihre Regeln ablehnen. Und sie muss festhalten, dass Rechtsbefolgung nicht optional ist, sondern die Mindestvoraussetzung für ein dauerhaftes Bleiberecht. In diesem Sinne ist Integration oder ReImmigration kein Slogan, sondern das einzige Modell, das die Leerstelle der EU-Reform schließen kann.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
Bonjour à toutes et à tous, je suis l’avocat Fabio Loscerbo et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de « Intégration ou RéImmigration ». Aujourd’hui, je souhaite aborder un thème qui occupe de plus en plus de place dans le débat public italien : la confrontation entre ce que beaucoup appellent « remigration » et ce qui devrait, en réalité, constituer un véritable paradigme, un modèle structurel capable d’orienter l’ensemble de notre politique migratoire. Le point de départ est simple : chaque fois qu’un étranger commet une infraction en Italie, la même réaction apparaît sur les réseaux sociaux — « prison puis remigration ». Cela semble catégorique, mais c’est juridiquement inexact et politiquement vide. Et comme la réalité est bien plus complexe, elle mérite une analyse qui dépasse le slogan.
Le premier malentendu concerne les migrants en situation irrégulière. Beaucoup parlent de « remigration » comme s’il s’agissait d’une mesure nouvelle, d’un outil supplémentaire, d’une réponse à un vide juridique. Or, en droit italien, tout étranger en situation irrégulière est déjà tenu de quitter le territoire. Il n’y a pas de lacune à combler. L’irrégularité ne crée aucun droit au séjour, et le fait de commettre une infraction ne change rien à cet égard. Ainsi, lorsque l’on réclame la « remigration » pour des personnes qui sont déjà légalement obligées de partir, on quitte le terrain du réel pour celui de la rhétorique.
La vraie question — juridique et politique — concerne les étrangers en situation régulière qui commettent une infraction. Ici, la Constitution italienne joue un rôle central. Notre système pénal repose sur le principe que la peine doit viser la rééducation et la réinsertion. Imaginer qu’une condamnation entraîne automatiquement une expulsion est incompatible avec cette base constitutionnelle. Si une personne effectue sa peine et démontre un véritable parcours de réinsertion — par le travail, le respect de la loi et des relations sociales stables —, alors une expulsion automatique ne serait pas seulement injuste, mais contraire à la finalité même de la peine.
C’est précisément à ce niveau qu’intervient le paradigme Intégration ou RéImmigration. Pendant des décennies, l’Italie a évalué la possibilité de rester presque exclusivement à travers le prisme du travail, comme si l’intégration sociale et culturelle était secondaire. Cette approche n’est plus adaptée. Le travail est important, mais il ne suffit pas pour définir l’appartenance à une communauté. Une politique migratoire moderne nécessite des attentes claires et des responsabilités réciproques. Voilà pourquoi Intégration ou RéImmigration repose sur trois piliers essentiels : le travail comme outil de responsabilité, la langue comme instrument de participation et de compréhension, et le respect de la loi comme critère fondamental d’appartenance.
Lorsque ces trois éléments sont réunis, le séjour de l’étranger repose sur une base solide. Lorsqu’ils manquent, la RéImmigration devient la conséquence logique — non pas une punition, non pas un réflexe automatique, mais le résultat d’un processus d’intégration qui n’a pas eu lieu ou qui a été refusé. Il ne s’agit pas d’expulser quelqu’un parce qu’il a commis une faute, mais d’affirmer que rester dans un pays implique engagement, respect et participation active au pacte social.
Ce paradigme permet également de dépasser les réactions émotionnelles qui dominent les réseaux sociaux. La sécurité ne se construit pas avec des formules percutantes, mais avec structure, prévisibilité et règles claires. La « remigration » peut fonctionner comme slogan, mais elle ne peut en aucun cas constituer la base d’une politique migratoire. Intégration ou RéImmigration, en revanche, est un véritable modèle : il fixe des critères, définit des responsabilités et établit un cadre moderne et cohérent pour la relation entre l’État et l’étranger.
La question centrale n’est donc plus : « Que faire après une infraction ? » Elle devient : « Qu’exigeons-nous en amont ? » Ce changement de perspective est essentiel. Il empêche le système de fonctionner uniquement en réaction et permet d’établir un cadre préventif, constructif et conforme aux principes constitutionnels. Il transforme le débat migratoire d’un réflexe émotionnel en une véritable décision politique.
Merci d’avoir écouté cet épisode d’« Intégration ou RéImmigration ». Pour approfondir le sujet, vous pouvez consulter le dernier article publié sur reimmigrazione.com, où j’explique en détail pourquoi ce paradigme pourrait représenter un tournant décisif pour la politique migratoire italienne. À très bientôt pour le prochain épisode.
Welcome to a new episode of “Integration or ReImmigration.” Today we address a theme that is rapidly entering the international debate and that inevitably concerns Italy as well: the assessment contained in the United States’ National Security Strategy 2025, where—for the first time in an official strategic document—an American administration openly warns of the risk of civilizational erasure in Europe. This isn’t media rhetoric, nor the exaggeration of commentators. It is the language used by Washington to describe the trajectory of the European continent. And when a global power like the United States uses terms of this magnitude, it means the issue is no longer hypothetical: it is considered a real, measurable, strategic trend.
The most striking passage in the Strategy states that, if current dynamics continue, Europe could become unrecognizable in less than twenty years. Washington connects this risk to several factors: incoherent migration policies, the failure to integrate newcomers, the weakening of cultural cohesion, demographic collapse, and a political climate that often silences dissent instead of confronting it. But above all, the Strategy highlights a profound loss of confidence in Europe’s own identity. In short, this is not only a matter of economics or security. It is a question of whether Europe will still be Europe in the decades to come.
When we look at Italy, many of these elements are visible in everyday life. We see a system that receives large inflows without clear criteria, with persistent irregularity, and without distinguishing between those who genuinely want to join the national community and those who remain isolated or in conflict with its rules. There is no binding structure that measures integration in real, concrete terms. Policies are often designed around administrative procedures, not actual outcomes. The result is predictable: integration becomes a vague aspiration rather than an obligation, long-term residence becomes automatic rather than conditional, and national identity becomes a taboo instead of the essential foundation of peaceful coexistence.
This is precisely where the paradigm Integration or ReImmigration takes shape. It does not promote ideological closure, nor does it treat migration as inherently problematic. Instead, it affirms a simple principle—one that also appears in the National Security Strategy: whoever enters a country helps determine its future. For this reason, newcomers must commit to clear integration duties. Knowledge of the language, stable employment, and respect for the legal order are not symbolic values. They are the conditions for belonging to the national community. And if this commitment does not take place, long-term residence cannot be unconditional. The principle of ReImmigration becomes necessary: a structured return to the country of origin, or to another safe country, when integration is not achieved.
Perhaps the most significant insight from the NSS is that identity is treated not as a cultural sentiment but as a dimension of national security. A country that loses its internal cohesion inevitably loses its capacity to govern social, political, and economic dynamics. Identity, in this context, becomes a strategic asset. The United States understands this for itself, and it highlights the same dynamic in Europe. Italy can accept newcomers; it can attract talent, labor, and human capital. But all of this must occur within a framework of responsibility—responsibility on the part of those who arrive and responsibility on the part of the State, which must enforce integration criteria clearly and consistently.
The difference between unregulated reception and integration with obligations is the difference between a country that suffers the consequences of migration and a country that governs them. The paradigm Integration or ReImmigration seeks not exclusion but sustainability. It aims to ensure that migration does not become a centrifugal force that fractures society, but a contributor to national stability—when, and only when, it aligns with shared rules.
The American judgment on Europe may be severe, but that severity is precisely why it is valuable. It forces Europe—and Italy—to confront reality without euphemisms. A continent that loses its cultural foundations loses its political agency. It loses the ability to decide its own future. Italy today faces a decisive choice: continue on a path marked by irregularity and fragmentation, or adopt a model based on real integration, personal responsibility, and the protection of national identity. This is not simply a policy shift; it is a question of long-term survival.
The message of today’s episode is straightforward: Italy still has time to choose, but that time is not unlimited. If the United States openly warns of Europe’s potential cultural dissolution, it is because Washington sees dynamics that Europeans often overlook or minimize. The paradigm Integration or ReImmigration offers a coherent way forward—a model that links migration policy to national security, social cohesion, and long-term stability. It invites Italy to welcome those who genuinely want to join its community and to apply the principle of return for those who do not.
Thank you for listening to this episode. We will continue to explore these themes with clarity and depth, because Italy’s future depends on its ability to build a serious, credible, responsibility-based model of integration. Join us again in the next episode of “Integration or ReImmigration.”
Welcome to a new episode of “Integration or ReImmigration.” Today we address a theme that is rapidly entering the international debate and that inevitably concerns Italy as well: the assessment contained in the United States’ National Security Strategy 2025, where—for the first time in an official strategic document—an American administration openly warns of the risk of civilizational erasure in Europe. This isn’t media rhetoric, nor the exaggeration of commentators. It is the language used by Washington to describe the trajectory of the European continent. And when a global power like the United States uses terms of this magnitude, it means the issue is no longer hypothetical: it is considered a real, measurable, strategic trend.
The most striking passage in the Strategy states that, if current dynamics continue, Europe could become unrecognizable in less than twenty years. Washington connects this risk to several factors: incoherent migration policies, the failure to integrate newcomers, the weakening of cultural cohesion, demographic collapse, and a political climate that often silences dissent instead of confronting it. But above all, the Strategy highlights a profound loss of confidence in Europe’s own identity. In short, this is not only a matter of economics or security. It is a question of whether Europe will still be Europe in the decades to come.
When we look at Italy, many of these elements are visible in everyday life. We see a system that receives large inflows without clear criteria, with persistent irregularity, and without distinguishing between those who genuinely want to join the national community and those who remain isolated or in conflict with its rules. There is no binding structure that measures integration in real, concrete terms. Policies are often designed around administrative procedures, not actual outcomes. The result is predictable: integration becomes a vague aspiration rather than an obligation, long-term residence becomes automatic rather than conditional, and national identity becomes a taboo instead of the essential foundation of peaceful coexistence.
This is precisely where the paradigm Integration or ReImmigration takes shape. It does not promote ideological closure, nor does it treat migration as inherently problematic. Instead, it affirms a simple principle—one that also appears in the National Security Strategy: whoever enters a country helps determine its future. For this reason, newcomers must commit to clear integration duties. Knowledge of the language, stable employment, and respect for the legal order are not symbolic values. They are the conditions for belonging to the national community. And if this commitment does not take place, long-term residence cannot be unconditional. The principle of ReImmigration becomes necessary: a structured return to the country of origin, or to another safe country, when integration is not achieved.
Perhaps the most significant insight from the NSS is that identity is treated not as a cultural sentiment but as a dimension of national security. A country that loses its internal cohesion inevitably loses its capacity to govern social, political, and economic dynamics. Identity, in this context, becomes a strategic asset. The United States understands this for itself, and it highlights the same dynamic in Europe. Italy can accept newcomers; it can attract talent, labor, and human capital. But all of this must occur within a framework of responsibility—responsibility on the part of those who arrive and responsibility on the part of the State, which must enforce integration criteria clearly and consistently.
The difference between unregulated reception and integration with obligations is the difference between a country that suffers the consequences of migration and a country that governs them. The paradigm Integration or ReImmigration seeks not exclusion but sustainability. It aims to ensure that migration does not become a centrifugal force that fractures society, but a contributor to national stability—when, and only when, it aligns with shared rules.
The American judgment on Europe may be severe, but that severity is precisely why it is valuable. It forces Europe—and Italy—to confront reality without euphemisms. A continent that loses its cultural foundations loses its political agency. It loses the ability to decide its own future. Italy today faces a decisive choice: continue on a path marked by irregularity and fragmentation, or adopt a model based on real integration, personal responsibility, and the protection of national identity. This is not simply a policy shift; it is a question of long-term survival.
The message of today’s episode is straightforward: Italy still has time to choose, but that time is not unlimited. If the United States openly warns of Europe’s potential cultural dissolution, it is because Washington sees dynamics that Europeans often overlook or minimize. The paradigm Integration or ReImmigration offers a coherent way forward—a model that links migration policy to national security, social cohesion, and long-term stability. It invites Italy to welcome those who genuinely want to join its community and to apply the principle of return for those who do not.
Thank you for listening to this episode. We will continue to explore these themes with clarity and depth, because Italy’s future depends on its ability to build a serious, credible, responsibility-based model of integration. Join us again in the next episode of “Integration or ReImmigration.”
Aujourd’hui, nous analysons un tournant majeur dans le débat international sur les politiques migratoires. Avec la publication, en novembre 2025, de la nouvelle National Security Strategy des États-Unis, Washington affirme sans détour que l’ère des migrations de masse est terminée. Ce n’est pas un slogan politique : c’est une réévaluation stratégique, géopolitique et culturelle qui concerne l’ensemble de l’Occident — et donc, directement, la France.
La phrase clé du document américain est d’une simplicité frappante : « Les personnes qu’un pays admet à l’intérieur de ses frontières définiront inévitablement l’avenir de cette nation. » Pendant des décennies, ce principe fondamental de souveraineté a été relégué au second plan dans de nombreux pays européens, au profit de l’idée que la mobilité humaine pouvait être illimitée, que l’intégration était automatique et que toute société était capable d’absorber sans difficulté des flux importants et continus. La réalité a montré l’inverse.
La stratégie américaine pointe notamment la situation européenne. Elle évoque un risque d’« effacement civilisationnel », un terme fort pour décrire l’affaiblissement démographique, la perte de cohésion culturelle et les tensions générées par des politiques migratoires dépourvues de critères clairs. Que l’on partage ou non l’analyse, les faits sont visibles partout : formation de communautés parallèles, montée des tensions sociales, fragilité croissante des systèmes d’accueil et difficulté à maintenir un cadre commun de valeurs.
C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit le paradigme « Intégration ou Réimmigration ». Il ne s’agit pas d’un mot d’ordre, mais d’un cadre conceptuel structuré, conçu pour répondre à un problème que l’Europe a trop souvent abordé à travers des prismes idéologiques plutôt que pragmatiques. Dans ce paradigme, l’intégration n’est pas un souhait abstrait, mais un engagement réciproque fondé sur des obligations mesurables : apprendre la langue, travailler légalement, respecter les règles, démontrer une volonté réelle de participation à la société. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la réimmigration — c’est-à-dire un retour organisé et juridiquement encadré vers le pays d’origine — devient la conséquence naturelle.
La réimmigration, ainsi comprise, n’est ni punitive ni stigmatisante. Elle protège la société d’accueil, mais aussi les personnes migrantes qui souhaitent s’intégrer pleinement. Les pays européens, et la France en particulier, ne peuvent plus se permettre des politiques migratoires fondées sur l’espoir ou sur une forme d’automatisme politique. Vieillissement démographique, tensions urbaines, fragilité du système social : tout cela nécessite une gestion exigeante, différenciée et responsable.
La stratégie américaine va plus loin en qualifiant la migration non seulement de question sociale, mais de question de sécurité nationale. Une sécurité entendue au sens large : cohésion culturelle, stabilité institutionnelle, capacité d’un État à préserver la confiance de ses citoyens. Sans ces fondements, aucune politique d’intégration ne peut réussir.
Le paradigme « Intégration ou Réimmigration » s’inscrit dans cette nouvelle vision internationale. Il associe ouverture et responsabilité. Ceux qui souhaitent s’intégrer doivent être accompagnés ; ceux qui refusent les règles essentielles doivent suivre un parcours de retour clair, prévisible et digne. Il s’agit d’un équilibre entre humanité, souveraineté et efficacité.
La déclaration américaine selon laquelle l’ère des migrations de masse est révolue n’est pas un avertissement dramatique : c’est une constatation. Les pays qui sauront s’adapter rapidement aux nouvelles réalités démographiques et culturelles préserveront leur stabilité. Ceux qui s’accrocheront à des modèles dépassés verront les tensions se renforcer.
L’Europe, et la France en particulier, ont désormais un choix à faire. Continuer avec des politiques migratoires fragmentées et réactives, ou adopter un paradigme qui articule clairement intégration, responsabilité et préservation de l’identité. « Intégration ou Réimmigration » n’est pas un projet de division : c’est une méthode rationnelle pour un monde où la migration doit être gouvernée, non subie.
Ce podcast a pour objectif de rappeler que l’intégration est une opportunité pour ceux qui la recherchent sincèrement, tandis que la réimmigration représente la conclusion logique lorsque cette intégration n’a pas lieu. Ce n’est qu’à ces conditions que l’immigration peut devenir un élément stable, constructif et durable de la société.
Heute sprechen wir über einen Wendepunkt in der internationalen Debatte über Migration. Mit der Veröffentlichung der amerikanischen National Security Strategy im November 2025 erklärt die US-Regierung unmissverständlich, dass das Zeitalter der Massenzuwanderung beendet ist. Das ist kein politischer Slogan, sondern eine grundlegende strategische und sicherheitspolitische Neubewertung, die den gesamten Westen betrifft – und damit auch Deutschland.
Der zentrale Satz des Dokuments lautet: „Wen ein Staat in seine Grenzen hineinlässt, bestimmt unvermeidlich die Zukunft dieser Nation.“ Dieser Gedanke ist in Wahrheit nichts Neues. Er gehört zum Kern staatlicher Souveränität. Doch in Europa wurde er jahrzehntelang verdrängt, ersetzt durch ein Ideal grenzenloser Mobilität und durch die Illusion, jede Gesellschaft könne unbegrenzt Menschen aufnehmen, ohne dass sich ihre kulturelle, soziale oder politische Struktur verändert. Die Realität hat diese Annahme längst widerlegt.
Die amerikanische Strategie richtet den Blick besonders deutlich auf Europa. Sie spricht von einem Risiko der „civilizational erasure“, also einer zunehmenden Auslöschung kultureller Identität, verursacht durch demografischen Rückgang, unkontrollierte Migration und den Verlust gemeinsamer Werte. Ob man dieser zugespitzten Analyse zustimmt oder nicht – die beschriebenen Entwicklungen sind in vielen europäischen Städten sichtbar: parallele Gemeinschaften, wachsende soziale Spannungen, sinkende Integrationsbereitschaft und politische Polarisierung.
Genau an dieser Stelle setzt das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ an. Es bietet einen strukturierten Ansatz für ein Problem, das in Europa allzu oft mit Ideologie statt mit Realitätssinn behandelt wurde. Integration ist in diesem Modell kein freiwilliger Akt, sondern ein verbindlicher gesellschaftlicher Vertrag, der messbare Ergebnisse erfordert: Sprachkenntnisse, legale Arbeit, Respekt vor den Gesetzen und eine klare Bereitschaft, Teil der Gesellschaft zu werden. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, muss der Staat einen rechtlich geordneten und würdigen Weg der ReImmigration vorsehen – die Rückkehr in das Herkunftsland.
ReImmigration ist in diesem Verständnis keine Strafe. Sie ist ein Instrument, das sowohl die aufnehmende Gesellschaft schützt als auch jene Migranten, die sich wirklich integrieren wollen. Europa – und Deutschland insbesondere – kann sich keine Migrationspolitiken mehr leisten, die auf Hoffnung statt auf Kapazität basieren. Sinkende Geburtenraten, überlastete Sozialsysteme und zunehmende Herausforderungen in Ballungsräumen verlangen eine Politik, die zwischen tragfähiger Integration und überfordernden Zuwanderungsströmen unterscheidet.
Die amerikanische Strategie gewinnt zusätzlich an Bedeutung, weil sie Migration als Frage der nationalen Sicherheit definiert. Sicherheit in diesem Sinne umfasst nicht nur Grenzen und militärische Aspekte, sondern auch kulturelle Stabilität, sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen in staatliche Institutionen. Ohne diese Grundlagen kann Integration nicht gelingen.
„Integration oder ReImmigration“ steht im Einklang mit diesem neuen internationalen Denken. Es verbindet Offenheit mit Verantwortung. Wer sich integrieren will, soll Unterstützung erhalten. Wer das nicht tut oder nicht tun will, soll einem klaren, rechtsstaatlichen Rückkehrverfahren folgen. Nur so lässt sich ein Gleichgewicht zwischen Humanität, gesellschaftlicher Stabilität und staatlicher Souveränität herstellen.
Die Aussage der Vereinigten Staaten, dass das Zeitalter der Massenzuwanderung vorbei sei, ist keine Alarmbotschaft. Sie ist eine nüchterne Diagnose. Die Staaten, die sich schnell an die neuen globalen Realitäten anpassen – demografisch, kulturell und sicherheitspolitisch –, werden Stabilität bewahren. Diejenigen, die an überholten Paradigmen festhalten, werden wachsende gesellschaftliche Spannungen erleben.
Für Europa und für Deutschland bedeutet das eine Entscheidung. Setzen wir weiterhin auf unstrukturierte, reaktive Migrationspolitik, oder entwickeln wir ein Modell, das Integration, Verantwortung und kulturelle Selbstbehauptung verbindet? „Integration oder ReImmigration“ ist kein polarisierendes Konzept. Es ist ein pragmatischer Rahmen für eine Welt, in der Migration gestaltet werden muss – nicht ertragen.
Dieses Podcast-Format möchte klar und deutlich sagen: Integration ist eine Chance für jene, die sie ernst nehmen. ReImmigration ist der logische Weg für jene, die sich nicht integrieren. Nur so kann Migration zu einem stabilen und langfristig positiven Bestandteil unserer Gesellschaften werden.
L’accordo tra Italia e Albania rappresenta un tentativo concreto di affrontare una fase storica complessa, nella quale la gestione dei flussi migratori richiede strumenti nuovi e soluzioni capaci di integrare dimensione nazionale, cooperazione internazionale e sostenibilità amministrativa.
L’Europa, con il recente intervento di modifica sulle procedure di asilo e rimpatrio, ha individuato a sua volta la necessità di rafforzare i meccanismi di frontiera, rendere più lineari i percorsi decisionali e prevedere la possibilità di utilizzare strutture esterne al territorio dell’Unione.
In questo contesto, i centri in Albania si inseriscono come un tassello di una strategia più ampia, che mira a dare risposte operative a un fenomeno che non può essere governato con gli strumenti del passato.
L’uso dei centri per la gestione degli arrivi e i suoi limiti strutturali Il trasferimento in Albania di una parte dei migranti soccorsi in mare nasce dall’intento di alleggerire il sistema interno e di rendere più fluida la gestione delle procedure preliminari. Tuttavia, il recente intervento europeo conferma che la pressione migratoria non si esaurisce nella fase dell’ingresso. Le dinamiche globali alla base delle partenze non subiscono variazioni in funzione del luogo in cui si svolge la procedura amministrativa e non rispondono a misure che cambiano solo la geografia dell’accoglienza.
Allo stesso modo, il nodo dell’identificazione rimane centrale. L’Europa continua a ricordare che la gestione delle domande e dei rimpatri dipende in gran parte dalla collaborazione dei Paesi di origine. È un elemento indipendente dal modello organizzativo scelto e non viene superato semplicemente spostando la fase di trattenimento. Anche il quadro giuridico resta delicato, perché ogni soluzione esterna richiede un equilibrio tra efficienza amministrativa e garanzie procedurali, equilibrio che l’Unione stessa sta cercando di definire con maggiore precisione.
In questo senso, l’uso dei centri per intervenire direttamente sulle dinamiche degli arrivi rischia di affidarsi a una funzione che non appartiene loro in modo naturale. Il loro impatto va compreso all’interno di un sistema più ampio, che non può limitarsi alla gestione dell’emergenza ma deve articolarsi lungo tutto il percorso di permanenza.
La funzione possibile dei centri come fase conclusiva della permanenza Il recente indirizzo europeo indica con chiarezza che il problema non è soltanto chi entra, ma anche chi resta. La riforma dell’asilo e del rimpatrio si sta orientando verso una visione più lineare del percorso amministrativo, nella quale l’ingresso, la verifica dei requisiti, la permanenza e l’eventuale uscita non sono momenti isolati ma parti di una stessa sequenza.
È in questa prospettiva che i centri in Albania possono assumere un ruolo diverso, più aderente al principio di responsabilità individuale che caratterizza il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Quando una struttura esterna viene utilizzata come punto finale del percorso — e non come suo inizio — cambia completamente la logica che la sostiene.
La persona che vi accede non è più un soggetto non identificato appena giunto sul territorio europeo, ma qualcuno che ha già avuto un periodo di permanenza, ha avuto accesso a percorsi di integrazione e ha avuto l’opportunità di dimostrare adesione alle regole fondamentali della comunità ospitante. Se, al termine di questo ciclo, la valutazione è negativa, la collocazione in un centro esterno assume un significato diverso: non è un trasferimento emergenziale, ma un passaggio coerente all’interno di un quadro amministrativo ordinato.
In questo modo, il trattenimento non è percepito come una misura rivolta indiscriminatamente a chi arriva, ma come l’esito di un percorso individuale definito.
È una logica che si armonizza con l’impostazione europea, la quale sta progressivamente riconoscendo la necessità di dare certezza sia ai percorsi di integrazione sia alle procedure di rimpatrio.
Il modello extraterritoriale diventa allora uno strumento di completamento, non di sostituzione, del sistema nazionale.
Una soluzione compatibile con l’evoluzione europea e con gli obiettivi italiani L’Italia ha scelto un approccio pragmatico, che si sviluppa attraverso cooperazioni bilaterali e si inserisce nelle linee guida dell’Unione.
È una strada che può portare risultati se viene integrata in un modello che non si limita alla gestione degli arrivi, ma affronta l’intero ciclo della permanenza.
In questo quadro, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione fornisce un criterio ordinatore chiaro, perché definisce la permanenza non come una condizione statica ma come un percorso fondato su doveri verificabili.
L’uso dei centri come fase conclusiva del soggiorno, destinata a chi non ha rispettato tali doveri, è una soluzione che consente di dare coerenza alla strategia italiana senza entrare in conflitto con il processo di armonizzazione europea.
Evita di sovraccaricare la funzione dei centri, riconosce i limiti oggettivi della deterrenza e valorizza invece l’idea di un sistema basato sulla responsabilità individuale.
Conclusione I centri in Albania non fermeranno gli sbarchi, perché non è questa la funzione per cui possono risultare realmente efficaci.
Possono però diventare uno strumento utile se inseriti nel punto corretto del percorso amministrativo, come fase conclusiva del soggiorno destinata a chi non ha rispettato gli obblighi connessi all’integrazione.
È una prospettiva che si armonizza con l’evoluzione normativa europea e che consente all’Italia di utilizzare il modello albanese in modo razionale, ordinato e sostenibile.
La migrazione non si governa solo con strumenti di confine, ma con un sistema che collega ingresso, integrazione e, quando necessario, ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
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In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si sta affermando una linea argomentativa sempre più diffusa: l’immigrazione regolare, se ben gestita e collegata al fabbisogno del mercato del lavoro, rappresenterebbe una leva di sviluppo economico. In questa prospettiva si colloca l’articolo pubblicato su 7Grammilavoro dal titolo “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo”, consultabile al… Leggi tutto: Il modello spagnolo basta davvero? Immigrazione regolare e limite della leva economica
In 2026 I am organizing a structured cycle of accredited legal training seminars in Bologna, officially recognized for continuing legal education by the Bar Council of Bologna, with the attribution of two CLE credits for each event, as formally communicated by the competent Commission of the Council. Although these programs are designed within the Italian… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a U.S. Legal Audience
The new negotiating position adopted by the Council of the European Union on the asylum–return package is being presented as a decisive step toward a more orderly and efficient migration system. European institutions describe the reform as a tool capable of speeding up procedures, identifying non-eligible applicants more rapidly and, above all, increasing repatriations. The message conveyed to the public is that Europe is finally regaining control. Yet a careful legal analysis reveals something very different: the normative architecture of the reform continues to ignore the real conditions that determine whether a repatriation can actually be carried out, and therefore risks repeating the same failures seen over the past twenty years.
1. The Structural Limit of Repatriations: Identification That Does Not Exist In order to repatriate a person, it is not enough to accelerate procedures or label a country as “safe.” Repatriation is possible only if the individual is properly identified and if the country of origin agrees to take them back. The reform does not affect either of these two elements. Most undocumented migrants remain undocumented precisely because identification does not depend on the European Union but on the cooperation of the country of origin, which often has no strategic interest in facilitating European procedures. Even with faster filters and stricter timelines, the reform does not address the decisive obstacle that blocks the majority of repatriations: the material impossibility of assigning a verified identity to someone who refuses to provide one, or who comes from a State that simply does not cooperate. This is the operational reality from which no reform can escape. Non-executed expulsions do not stem from procedural delays, but from the fact that many repatriations cannot be carried out regardless of the legal framework. The law can order a removal; the world as it is can prevent it. The reform does not bridge this gap.
2. Europe Talks About Repatriations but Ignores Non-Removable Irregular Migrants The entire normative structure focuses on the management of entry and the first days of the procedure, especially at borders. Yet it offers no answer to the most delicate issue: what happens when a person cannot be repatriated? The reform provides no residual status, outlines no pathway and sets out no internal management strategy. It is as if the European legislator considered marginal a category that actually represents the core of the contemporary migration challenge: individuals who receive an expulsion order but whom no State accepts and no State can effectively return. In the absence of a specific discipline, these people fall into a condition of permanent irregularity, without rights and without obligations, generating exactly the grey zone that fuels insecurity, exploitation and social tension. The legislative silence is not accidental. Acknowledging the existence of non-removable migrants would mean admitting that the European system, as currently designed, cannot translate political intent into operational outcomes. It would also require defining a coherent policy for internal permanence—something the reform carefully avoids.
3. Without a Selective Criterion, Europe Cannot Decide Who May Stay The EU reform continues to focus exclusively on the moment of entry, as if migration governance consisted only of controls, procedures and detention. It completely ignores the phase of permanence, which should instead be built on principles of individual responsibility. No reference is made to integration as a duty. No link is established between lawful stay and the behaviour demonstrated during residence. No value is placed on employment, language acquisition or compliance with fundamental rules. This omission prevents Europe from answering the most important question: how is the right to remain defined? A system that evaluates only the initial condition and never the subsequent behaviour is a blind system. It cannot recognise merit, it cannot reward genuine integration and it cannot use permanence as an instrument for building safety and cohesion. Moreover, it cannot manage the conflict that inevitably arises when a person cannot be repatriated but is also not integrated. The result is an incomplete framework that leaves Member States without a rational and fact-based tool for distinguishing between those who, despite starting from an irregular position, show the will to integrate and contribute to their host community, and those who reject any form of responsibility.
4. Why the ReImmigration Paradigm Is the Missing Piece The Integration or ReImmigration paradigm provides exactly what the EU reform lacks: a logic of individual responsibility. It is not a punitive or ideological model but a legal criterion that defines the right to remain not only on the basis of initial status but on the behaviour demonstrated over time. Integration becomes a measurable obligation grounded in three essential dimensions: participation in the labour market, knowledge of the language and fundamental rules, and compliance with the law. This approach overcomes the ineffective rigidity of impossible removals and creates a system in which permanence is not automatic but earned. Those who meet their obligations remain and stabilise their position; those who refuse or violate those obligations enter the sphere of reimmigration. It is a model that respects individual dignity, strengthens social cohesion and restores to the State the ability to decide not only who enters, but who stays—and for what reasons. Far from opposing the EU reform, this paradigm complements it by introducing the element that makes any migration system governable: accountability. Without it, Europe will continue to oscillate between ambitious political announcements and modest operational results.
5. The Real Risk: A Reform Destined to Disappoint Everyone If implemented as it stands, the EU package will increase the number of expulsion orders but not the number of actual removals. Member States will claim to have strengthened procedures, yet will continue facing a large population of non-removable migrants who lack both rights and integration pathways. The gap between political promises and operational outcomes will generate frustration and new social tensions. It will be a reform that amplifies the perception of control without altering the substance of the problem. Addressing migration requires a change of paradigm. It means recognising that migration governance cannot end at the border but must engage, in a mature and responsible way, with the question of permanence. It means distinguishing between those who contribute to the community and those who reject its rules. It means affirming that respect for the law is not optional but the minimum condition for remaining. In this sense, Integration or ReImmigration is not a slogan but the only model capable of filling the void left by the European reform.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
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En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
La protezione complementare continua a rappresentare uno degli istituti più delicati del diritto dell’immigrazione italiano, perché situata nel punto di incontro tra esigenze di tutela individuale, coesione sociale e valutazione della vita privata ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
È un istituto che non nasce per sostituire le forme ordinarie di protezione, né per creare percorsi alternativi alla normativa sui soggiorni.
È invece lo strumento con cui l’ordinamento riconosce che, in alcuni casi, il rimpatrio determinerebbe un sacrificio sproporzionato sul piano della dignità, dell’identità personale e del radicamento sociale maturato nel territorio dello Stato.
Il recente decreto del Tribunale di Bologna, R.G. 11421/2024, emesso il 27 novembre 2024, si colloca esattamente in questo punto di equilibrio.
Il giudice, nel ricostruire i fatti e nell’analizzare la documentazione acquisita, attribuisce rilievo determinante al percorso di integrazione del ricorrente, inteso non come affermazione astratta, ma come realtà verificabile nella dimensione lavorativa, abitativa e relazionale.
Il ragionamento giuridico si sviluppa all’interno del quadro normativo dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, in cui la protezione complementare trova fondamento, e si armonizza con la giurisprudenza EDU in materia di vita privata e identità sociale consolidata.
La protezione complementare come riconoscimento dell’identità costruita
La vicenda esaminata dal Tribunale di Bologna mostra con chiarezza come la protezione complementare non sia uno strumento emergenziale, né un rifugio residuale per chi non rientra nelle ipotesi tipizzate della protezione internazionale.
È, piuttosto, il luogo giuridico in cui il percorso di integrazione diventa elemento valutativo concreto, capace di incidere sull’esito della procedura.
Quando il giudice affronta la comparazione tra la vita privata radicata in Italia e le condizioni di rientro nel Paese d’origine, non svolge un esercizio astratto, ma applica un criterio costituzionale di proporzionalità: se la persona ha costruito legami significativi, un’identità sociale riconoscibile e un contributo lavorativo stabile, l’interruzione brusca di questo percorso può risultare incompatibile con il nucleo essenziale dell’articolo 8 CEDU.
È proprio in questa prospettiva che la protezione complementare assume una funzione che oltrepassa il dato puramente procedurale e si avvicina a un giudizio sulla qualità della permanenza. Non basta essere presenti sul territorio: occorre dimostrare di aver trovato una collocazione sociale riconoscibile, non imposta dall’esterno ma frutto di un impegno personale.
L’integrazione come parametro sostanziale, non decorativo
Il decreto bolognese valorizza un aspetto che spesso sfugge nel dibattito pubblico: l’integrazione non è un’espressione di stile, né un concetto retorico utilizzato per attenuare la durezza dei provvedimenti amministrativi. È un parametro sostanziale, che richiede riscontri oggettivi. Il percorso lavorativo, la stabilità abitativa, la capacità di costruire relazioni sociali significative e l’assenza di condotte pregiudizievoli costituiscono elementi che il giudice può verificare caso per caso, senza trasformare l’integrazione in un automatismo, ma riconoscendone la natura di indice della vita privata radicata.
In questo senso, la protezione complementare non si limita a proteggere la vulnerabilità, ma tutela la continuità dell’identità personale maturata in Italia. Il radicamento diventa allora una componente essenziale della valutazione, non un semplice contorno. È un orientamento che trova fondamento nella giurisprudenza costituzionale e nella Corte EDU, laddove il concetto di “vita privata” comprende non solo la sfera affettiva, ma anche l’identità sociale costruita attraverso il lavoro, i rapporti e la partecipazione alla vita collettiva.
Il nodo politico-giuridico: l’integrazione come dovere e la ReImmigrazione come esito naturale
Se la protezione complementare tutela chi ha effettivamente costruito il proprio percorso di integrazione, la domanda che emerge sul piano sistemico è inevitabile: quale deve essere l’esito per chi, pur avendo vissuto in Italia, rifiuta l’integrazione? È qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre una chiave interpretativa coerente con l’impianto normativo attuale. L’integrazione non è un diritto unilaterale, ma il risultato di un impegno reciproco. Chi costruisce un percorso reale e verificabile ha titolo a essere tutelato, come riconosciuto dal decreto del Tribunale di Bologna; chi lo rifiuta consapevolmente non può pretendere una permanenza indefinita.
La protezione complementare, quindi, non è alternativa alla ReImmigrazione. È il suo contraltare logico. Da un lato, protegge chi ha dimostrato di appartenere al tessuto sociale italiano; dall’altro, delimita implicitamente l’ambito di applicazione della ReImmigrazione, che riguarda coloro che non manifestano alcuna adesione agli obblighi di integrazione. Sono due percorsi distinti, ma coerenti, che condividono un unico presupposto: la responsabilità individuale.
Verso una politica migratoria coerente con i principi europei e con l’ordine costituzionale
Il decreto del 27 novembre 2024 conferma un orientamento che negli ultimi anni ha progressivamente assunto centralità: l’integrazione non è un dato neutro, ma una componente giuridicamente rilevante della vita privata.
La protezione complementare non si trasforma in uno strumento premiale, né in una scorciatoia per eludere i requisiti della protezione internazionale. Diventa, invece, il meccanismo attraverso cui l’ordinamento riconosce il valore di un percorso individuale. In questo quadro, la ReImmigrazione non rappresenta una misura punitiva, ma l’esito naturale per chi non intende aderire agli obblighi che sostengono la convivenza civile.
È questa la direzione di una politica migratoria capace di coniugare tutela dei diritti, certezza delle regole e rispetto della coesione sociale.
La protezione complementare, nel suo equilibrio tra identità acquisita e necessità dello Stato di governare il fenomeno migratorio, rappresenta il banco di prova dell’integrazione reale.
Conclusione
La protezione complementare non indebolisce la ReImmigrazione, né la rende superflua. Ne definisce, al contrario, il perimetro applicativo. Se il ricorrente ha costruito un percorso di integrazione effettivo, l’ordinamento gli riconosce una tutela che impedisce il rimpatrio forzato. Se tale percorso non esiste, la ReImmigrazione diventa lo sbocco naturale e coerente del sistema. Il decreto del Tribunale di Bologna offre una conferma autorevole di questa logica, collocando la protezione complementare nel punto esatto in cui la tutela della persona incontra il dovere di integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
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1. Il limite strutturale dei rimpatri: l’identificazione che non c’è Per rimpatriare una persona non basta accelerare le procedure o dichiarare un Paese “sicuro”. Il rimpatrio è possibile solo se la persona è identificata e se il Paese d’origine accetta di riaccoglierla. La riforma non incide su nessuno di questi due elementi.
La maggior parte degli irregolari non documentati rimane tale proprio perché l’identificazione non dipende dall’Unione Europea, ma dalla collaborazione del Paese di origine, che spesso non ha alcun interesse strategico a facilitare le procedure europee.
La riforma, pur introducendo filtri più rapidi, non offre strumenti per superare l’ostacolo che blocca la gran parte dei rimpatri: l’impossibilità materiale di collegare un’identità certa a una persona che non vuole fornirla o che proviene da un Paese che non collabora.
2. L’Europa parla di rimpatri ma non affronta gli irregolari non rimpatriabili L’intero impianto normativo si concentra sulla gestione dell’ingresso e dei primi giorni di procedura, soprattutto in frontiera. Tuttavia, resta privo di qualunque risposta il tema più delicato: che cosa accade quando una persona non può essere rimpatriata?
La riforma non disciplina alcuno status residuo, non definisce un percorso, non prevede una strategia di gestione interna.
È come se il legislatore europeo considerasse marginale una categoria che invece rappresenta il cuore reale del problema migratorio contemporaneo: le persone che ricevono un ordine di espulsione, ma che nessuno Stato accetta e nessuno Stato può effettivamente rimandare indietro.
In assenza di una disciplina specifica, queste persone precipitano in una condizione di irregolarità permanente, senza diritti e senza obblighi, generando esattamente quella zona grigia che alimenta insicurezza, sfruttamento e tensioni sociali.
3. Senza un criterio selettivo, l’Europa non sa decidere chi può restare La riforma europea continua a considerare esclusivamente il momento dell’ingresso, come se la gestione dell’immigrazione si esaurisse in una combinazione di controlli, procedure e trattenimenti.
Manca del tutto una politica della permanenza, fondata su criteri di responsabilità individuale.
Non vi è alcun riferimento all’integrazione come dovere, nessun collegamento tra la permanenza sul territorio e il comportamento tenuto durante il soggiorno, nessuna valorizzazione del lavoro, della lingua o del rispetto delle regole.
In questo modo l’Europa rinuncia a distinguere chi, pur partendo da una condizione irregolare, dimostra di volersi integrare e contribuire alla comunità, da chi invece rifiuta qualunque percorso di responsabilizzazione.
Il risultato è un sistema incompleto che non si pone la domanda più rilevante: come si definisce il diritto di restare? Un’Unione che accelera i rimpatri ma non definisce i criteri per stabilire chi merita la permanenza crea un modello incoerente, incapace di costruire coesione e sicurezza a lungo termine.
4. Perché il paradigma Integrazione o ReImmigrazione è la chiave mancante Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione colma esattamente questa lacuna. Al contrario del modello europeo, esso collega la permanenza sul territorio non solo alla condizione di partenza, ma al comportamento successivo.
L’integrazione è considerata un obbligo, non una scelta eventuale; un percorso verificabile e misurabile che si fonda su tre dimensioni essenziali: la partecipazione lavorativa, la conoscenza della lingua e delle regole fondamentali e il rispetto della legalità.
In questo modo la comunità ospitante non subisce passivamente l’ingresso, ma definisce un patto chiaro con chi arriva: impegnati nel tuo percorso di integrazione e potrai restare; violalo o rifiutalo e la tua permanenza non sarà confermata.
Questo paradigma non è alternativo alla riforma europea, ma complementare. Esso introduce quel criterio di responsabilità individuale che consente agli Stati di governare l’immigrazione non solo dal punto di vista securitario, ma anche da quello sociale e comunitario. Senza un modello di questo tipo, l’Europa continuerà a oscillare tra annunci politici e risultati operativi modesti.
5. Il rischio reale: una riforma destinata a deludere tutti Una riforma che promette più rimpatri, ma non affronta i limiti materiali dei rimpatri stessi, è destinata a generare aspettative irrealistiche. Una riforma che ignora gli irregolari non rimpatriabili produce marginalità, non ordine. Una riforma che non definisce criteri di integrazione non può costruire sicurezza.
L’Unione Europea rischia di ripetere un copione già visto: proclamare una svolta, ma non incidere sulla realtà. Affrontare il fenomeno migratorio richiede un cambio di paradigma.
Significa riconoscere che la gestione dell’immigrazione non può limitarsi alla fase dell’ingresso, ma deve affrontare in modo maturo e responsabile la fase della permanenza. Significa distinguere tra chi contribuisce alla comunità e chi vi si sottrae. Significa affermare che il rispetto delle regole non è un’opzione, ma la condizione minima per restare.
In questo senso, Integrazione o ReImmigrazione non è uno slogan, ma l’unico modello in grado di colmare il vuoto lasciato dalla riforma europea.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbyist – EU Transparency Register ID: 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Fabio Loscerbo und begrüße Sie zu einer neuen Folge von „Integration oder ReImmigration“. Heute möchte ich ein Thema ansprechen, das in der italienischen Öffentlichkeit immer mehr Raum einnimmt: den Gegensatz zwischen dem, was viele „Remigration“ nennen, und dem, was eigentlich ein echtes Paradigma sein sollte – ein strukturelles Modell, das in der Lage ist, das gesamte Migrationssystem zu orientieren. Der Ausgangspunkt ist einfach: Immer wenn ein ausländischer Staatsangehöriger in Italien eine Straftat begeht, taucht in den sozialen Medien die gleiche Formel auf – „Gefängnis und dann Remigration“. Sie klingt entschlossen, ist aber juristisch falsch und politisch inhaltslos. Und gerade weil das Thema komplex ist, verdient es eine Erklärung, die über Schlagworte hinausgeht.
Das erste Missverständnis betrifft irreguläre Migranten. Viele sprechen von „Remigration“, als wäre es eine zusätzliche Maßnahme, ein neues Instrument, eine Lösung für ein angebliches gesetzliches Vakuum. Doch das italienische Recht sieht bereits vor, dass jeder Ausländer ohne Aufenthaltstitel das Land verlassen muss. Es gibt keine Lücke, die geschlossen werden müsste. Der irreguläre Status begründet kein Aufenthaltsrecht, und die Begehung einer Straftat ändert daran nichts. Wenn also „Remigration“ für Personen gefordert wird, die ohnehin zur Ausreise verpflichtet sind, entfernt sich die Debatte von der Realität und wird zur Rhetorik.
Die eigentliche Frage – sowohl rechtlich als auch politisch – stellt sich bei regulär aufhältigen Migranten, die eine Straftat begehen. Hier spielt die italienische Verfassung eine zentrale Rolle. Unser Rechtssystem basiert auf dem Grundsatz, dass Strafe der Resozialisierung dienen muss. Die Vorstellung, eine strafrechtliche Verurteilung führe automatisch zur Ausweisung, ist mit diesem verfassungsrechtlichen Fundament unvereinbar. Wenn eine Person ihre Strafe verbüßt und einen glaubhaften Reintegrationsprozess zeigt – durch Arbeit, gesetzestreues Verhalten und stabile soziale Beziehungen –, dann wäre eine automatische Entfernung nicht nur ungerecht, sondern widerspräche dem Sinn des Strafvollzugs.
An dieser Stelle setzt das Paradigma Integration oder ReImmigration an. Über Jahrzehnte wurde der Aufenthalt von Ausländern in Italien fast ausschließlich anhand ihrer Erwerbstätigkeit bewertet, als wären soziale und kulturelle Integration zweitrangig. Dieses Modell ist überholt. Arbeit allein definiert nicht, ob jemand wirklich Teil einer Gemeinschaft ist. Eine moderne Migrationspolitik benötigt klare Erwartungen und gegenseitige Verantwortung. Deshalb beruht Integration oder ReImmigration auf drei wesentlichen Pfeilern: Arbeit als Instrument der Verantwortung, Sprache als Mittel der Teilhabe und des Verständnisses sowie Gesetzestreue als grundlegendes Kriterium der Zugehörigkeit.
Wenn diese Pfeiler vorhanden sind, hat der Aufenthalt eine solide Grundlage. Wenn sie fehlen, wird ReImmigration zur logischen Konsequenz – nicht als Strafe, nicht als automatischer Reflex, sondern als Ergebnis eines Integrationsprozesses, der nicht stattgefunden hat oder bewusst abgelehnt wurde. Es geht nicht darum, Menschen zu bestrafen, weil sie Fehler gemacht haben, sondern klarzustellen, dass der Verbleib im Aufnahmeland Engagement, Respekt und aktive Teilnahme erfordert.
Dieses Paradigma hilft auch, die emotionalen Reaktionen aufzubrechen, die in den sozialen Medien dominieren. Sicherheit entsteht nicht durch eingängige Parolen, sondern durch Struktur, Vorhersehbarkeit und klare Regeln. „Remigration“ mag als Schlagwort funktionieren, doch als Grundlage einer Migrationspolitik taugt es nicht. Integration oder ReImmigration hingegen ist ein echtes Modell: Es definiert Kriterien, legt Verantwortlichkeiten fest und schafft einen modernen, kohärenten Rahmen für das Verhältnis zwischen Staat und Migrant.
Die zentrale Frage lautet daher nicht mehr: „Was tun wir nach der Straftat?“ Sondern: „Was verlangen wir im Vorfeld?“ Dieser Perspektivwechsel ist entscheidend. Er verhindert, dass das System rein reaktiv bleibt, und etabliert stattdessen einen präventiven, konstruktiven Rahmen. Er verbindet Sicherheit mit verfassungsrechtlichen Prinzipien und verwandelt die Migrationsdebatte von einer emotionalen Reaktion in eine bewusste politische Entscheidung.
Vielen Dank, dass Sie diese Folge von „Integration oder ReImmigration“ gehört haben. Wenn Sie das Thema weiter vertiefen möchten, können Sie den neuesten Artikel auf reimmigrazione.com lesen, in dem ich die Grenzen einfacher Schlagworte erläutere und erkläre, warum dieses Paradigma einen echten Wendepunkt für die italienische Migrationspolitik darstellen kann. Bis zur nächsten Folge.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Intégration ou ReImmigration ». Aujourd’hui, nous abordons un thème qui prend une importance croissante dans le débat international et qui concerne directement l’Italie, mais aussi la France et l’ensemble de l’Europe : l’analyse formulée dans la National Security Strategy 2025 des États-Unis. Pour la première fois dans un document stratégique officiel, une administration américaine évoque ouvertement le risque d’une « civilizational erasure », c’est-à-dire l’effacement ou la dissolution progressive de la civilisation européenne. Ce n’est ni une exagération médiatique ni une formule polémique : ce sont les mots employés par Washington pour décrire la trajectoire actuelle du continent.
La stratégie affirme que si les tendances actuelles se poursuivent, l’Europe pourrait devenir méconnaissable d’ici vingt ans. Les États-Unis identifient plusieurs causes à ce déclin : une politique migratoire incohérente, l’incapacité structurelle à intégrer ceux qui arrivent, la perte de cohésion culturelle, un effondrement démographique et un climat politique où la contestation est parfois étouffée plutôt qu’écoutée. Mais surtout, les États-Unis soulignent une perte de confiance profonde en l’identité européenne elle-même. Autrement dit, la question n’est pas uniquement économique ou sécuritaire : elle touche à la survie de l’Europe comme civilisation.
Si l’on observe des pays comme la France ou l’Italie, beaucoup de ces éléments sont visibles au quotidien. Les systèmes d’accueil fonctionnent souvent sans critères clairs, l’irrégularité se banalise, et il n’existe pas toujours de distinction nette entre ceux qui souhaitent réellement rejoindre la communauté nationale et ceux qui restent durablement en marge ou en opposition avec les règles communes. Les politiques d’intégration restent souvent théoriques, rarement mesurées, et presque jamais conditionnantes. Les procédures administratives prennent le pas sur les résultats concrets, si bien que l’intégration devient un idéal abstrait plutôt qu’une exigence réelle. Et la question de l’identité nationale, centrale pour toute société, tend à devenir taboue ou réduite au silence.
Le paradigme « Intégration ou ReImmigration » s’inscrit précisément en réaction à cette impasse. Il ne prône ni fermeture idéologique ni rejet systématique. Il affirme un principe simple — un principe que l’on retrouve aussi dans la stratégie américaine : toute personne qui entre dans un pays en influence le futur. C’est pourquoi l’intégration doit être fondée sur des obligations réelles et vérifiables. Maîtrise de la langue, participation au marché du travail, respect des règles : ce ne sont pas des valeurs symboliques, mais les conditions mêmes de l’appartenance à la communauté nationale. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la résidence durable ne peut être automatique. Le principe de ReImmigration s’applique alors : un retour organisé vers le pays d’origine ou vers un pays tiers sûr lorsque l’intégration n’est pas possible ou n’est pas recherchée.
Ce qui frappe dans la National Security Strategy, c’est la manière dont elle considère l’identité culturelle : non comme une notion sentimentale ou nostalgique, mais comme un facteur de sécurité nationale. Une société qui perd sa cohésion interne perd également sa capacité à gouverner ses dynamiques sociales, économiques et politiques. L’identité devient donc une ressource stratégique. Les États-Unis en sont conscients pour eux-mêmes, et ils décrivent exactement le même phénomène en Europe. Des pays comme la France ou l’Italie peuvent accueillir des talents, de la main-d’œuvre, des énergies nouvelles, mais cela ne peut fonctionner que dans un cadre de responsabilité mutuelle, où l’intégration n’est pas un choix facultatif, mais un engagement qui conditionne le droit de rester.
La différence entre une immigration subie et une immigration maîtrisée, c’est la différence entre un pays qui endure les évolutions et un pays qui les façonne. Le paradigme « Intégration ou ReImmigration » ne vise pas l’exclusion ; il vise la stabilité. Il veut éviter que la migration devienne une force de fragmentation et la transformer, au contraire, en un facteur de cohésion — mais seulement lorsque l’intégration est réelle.
L’analyse américaine de l’Europe est sévère, mais c’est précisément ce qui la rend précieuse. Elle oblige les Européens à regarder la situation sans filtres. Un continent qui perd son identité perd sa liberté d’action et sa capacité à décider de son avenir. La France, l’Italie et d’autres pays européens sont aujourd’hui confrontés à un choix stratégique : poursuivre un modèle qui produit irrégularité et tensions, ou adopter un système fondé sur une intégration exigeante, une responsabilité individuelle et la protection de leur identité culturelle.
Le message de cet épisode est clair : l’Europe dispose encore d’une marge de manœuvre, mais elle n’est pas illimitée. Si les États-Unis parlent ouvertement d’un risque de dissolution culturelle, c’est parce qu’ils observent des processus que l’Europe hésite souvent à nommer. Le paradigme « Intégration ou ReImmigration » ouvre une voie possible : une politique migratoire conçue comme un outil de stabilité, de sécurité et de cohésion. Il invite ceux qui souhaitent réellement rejoindre la communauté nationale — et propose une voie de retour pour ceux qui ne souhaitent pas, ou ne parviennent pas, à s’intégrer.
Merci d’avoir écouté cet épisode. Nous continuerons à analyser ces enjeux avec clarté, rigueur et esprit de responsabilité, car l’avenir de l’Europe dépend de sa capacité à construire un modèle d’intégration crédible, durable et fondé sur des obligations réciproques. À très bientôt pour un nouvel épisode d’« Intégration ou ReImmigration ».
Willkommen zu einer neuen Folge von „Integration oder ReImmigration“. Heute sprechen wir über ein Thema, das zunehmend die internationale Debatte prägt – und das auch Deutschland und Italien unmittelbar betrifft: die Analyse in der National Security Strategy 2025 der Vereinigten Staaten. Erstmals warnt ein offizielles amerikanisches Strategiepapier offen vor dem Risiko einer „civilizational erasure“, also einer möglichen Auflösung oder Entkernung der europäischen Zivilisation. Das ist keine Medienübertreibung, sondern die Wortwahl der US-Regierung selbst. Und wenn Washington solche Begriffe verwendet, bedeutet das, dass die Entwicklung nicht hypothetisch ist, sondern als reales und strategisch relevantes Risiko bewertet wird.
Die zentrale Passage der Strategie lautet, dass Europa – falls die aktuellen Trends anhalten – in weniger als zwanzig Jahren „unwiedererkennbar“ werden könnte. Die USA verbinden dieses Risiko mit verschiedenen Faktoren: einer inkonsistenten Migrationspolitik, dem Scheitern vieler Integrationsmodelle, dem Verlust kultureller Kohäsion, dem demografischen Niedergang und einer politischen Atmosphäre, die kritische Stimmen häufig unterdrückt statt sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Vor allem aber sieht Washington eine wachsende Unsicherheit und Schwäche im europäischen Selbstverständnis. Es geht also längst nicht mehr nur um Ökonomie oder Sicherheit; es geht um die Frage, ob Europa als kulturelle Identität überleben kann.
Schaut man auf Länder wie Italien oder Deutschland, erkennt man viele dieser Dynamiken im Alltag. Systeme der Aufnahme ohne klare Kriterien, chronische Irregularität, fehlende Unterscheidung zwischen denjenigen, die Teil der nationalen Gemeinschaft werden wollen, und denjenigen, die dauerhaft am Rand verbleiben oder sich bewusst gegen Regeln stellen. Es gibt kaum verbindliche, überprüfbare Integrationsanforderungen. Verfahren konzentrieren sich auf Formalitäten, aber selten auf tatsächliche Ergebnisse. Dadurch wird Integration zu einem unverbindlichen Ideal und nicht zu einer Verpflichtung. Dauerhafte Aufenthaltsrechte werden fast automatisch gewährt, nicht an Bedingungen geknüpft. Und die Frage der kulturellen Identität wird zunehmend tabuisiert, obwohl sie für jede funktionierende Gesellschaft zentral ist.
Genau hier setzt das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ an. Es geht nicht um Abschottung oder ideologische Polemik, sondern um ein rationales, realitätsnahes Modell: Wer in ein Land einreist, beeinflusst dessen Zukunft. Deshalb müssen klare Integrationspflichten gelten. Sprachkenntnisse, Arbeit und Respekt gegenüber den geltenden Regeln sind keine symbolischen Werte, sondern Voraussetzungen dafür, ein Teil der Gemeinschaft zu werden. Wenn dieser Integrationsweg nicht eingehalten wird, kann ein dauerhafter Aufenthalt nicht selbstverständlich sein. Dann greift das Prinzip der ReImmigration: eine geordnete Rückkehr in das Herkunftsland oder in ein sicheres Drittland, wenn Integration nicht möglich ist oder nicht angestrebt wird.
Bemerkenswert an der National Security Strategy ist, dass sie kulturelle Identität ausdrücklich als sicherheitspolitischen Faktor definiert. Ein Land, das seine innere Kohäsion verliert, verliert auch seine Fähigkeit zur politischen Steuerung. Identität ist kein sentimentaler Begriff, sondern eine Ressource. Die USA wissen das aus ihrer eigenen Erfahrung – und sie beschreiben die gleiche Dynamik in Europa. Länder wie Italien oder Deutschland können Zuwanderung nutzen, um Arbeitskräfte und Talente zu gewinnen. Aber das funktioniert nur innerhalb eines klaren Rahmens gegenseitiger Verantwortung: Pflichten für diejenigen, die kommen, und Konsequenz für den Staat, der diese Pflichten durchsetzt.
Der Unterschied zwischen ungeregelter Aufnahme und Integration mit verbindlichen Kriterien ist der Unterschied zwischen einem System, das die Realität passiv erträgt, und einem System, das sie aktiv gestaltet. Das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ will nicht ausschließen, sondern stabilisieren. Es will Migration nicht zu einer zentrifugalen Kraft werden lassen, die die Gesellschaft spaltet, sondern zu einem Faktor, der sie stärkt – aber nur dann, wenn Integration tatsächlich stattfindet.
Die amerikanische Einschätzung Europas ist hart, aber gerade deshalb wertvoll. Sie zwingt uns, die Lage ohne Beschönigung zu betrachten. Ein Kontinent, der seine kulturelle Grundlage verliert, verliert auch seine Fähigkeit, seine Zukunft selbst zu bestimmen. Länder wie Italien – und auch Deutschland – stehen daher vor einer strategischen Entscheidung: weiter auf ein Modell zu setzen, das Irregularität und Fragmentierung produziert, oder ein System einzuführen, das echte Integration, individuelle Verantwortung und den Schutz der kulturellen Identität in den Mittelpunkt stellt.
Die zentrale Botschaft dieser Folge lautet: Europa hat noch Zeit, aber nicht unbegrenzt. Wenn die USA offen vor dem Risiko einer kulturellen Auflösung warnen, dann deshalb, weil sie Entwicklungen sehen, die in Europa oft verdrängt oder unterschätzt werden. Das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ bietet einen Weg, diese Entwicklung umzukehren. Es verbindet Migrationspolitik mit Sicherheit, Stabilität und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Es lädt jene ein, die wirklich Teil Italiens werden wollen – und fordert eine Rückkehr derjenigen, die diesen Weg nicht gehen.
Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir werden diese Themen weiter mit Klarheit und Tiefe behandeln, denn die Zukunft Europas hängt davon ab, ob wir ein glaubwürdiges und verantwortungsbasiertes Modell für Integration schaffen können. Bis zur nächsten Folge von „Integration oder ReImmigration“.
Today we take a closer look at a turning point in the international debate on migration policy. With the release of the United States’ National Security Strategy in November 2025, Washington states something that many policymakers in the West have been reluctant to say out loud: the era of mass migration is over. This is not a political slogan. It is a strategic, geopolitical and cultural shift that will shape the way Western nations think about borders, integration, and national identity for years to come. And it directly affects Europe.
The key sentence in the U.S. document is simple and decisive: “Who a country admits into its borders will inevitably define the future of that nation.” For decades, this principle—fundamental to state sovereignty—was pushed to the margins of public debate, replaced by the idea that mobility was an unlimited right and that societies could absorb almost anything without consequences. Reality has disproven this assumption. Social tensions have increased, cohesion has weakened, and a growing number of citizens feel that public authorities no longer control the dynamics shaping their communities.
The American strategy goes further by addressing the situation in Europe with unusual clarity. It warns that the continent is facing not only economic and institutional fragility, but a genuine risk of civilizational erosion—a loss of cultural continuity accelerated by demographic decline, uncontrolled migration, and a growing inability to defend shared values. Whether one agrees with the tone or not, the diagnosis highlights trends visible across European cities: parallel communities, rising insecurity, weakened integration frameworks, and political fragmentation.
This is precisely where the paradigm of “Integration or ReImmigration” enters the conversation. It offers a structured response to a problem that has too often been addressed with ideology instead of realism. Integration, in this model, is not a courtesy extended by the host country—it is a mutual obligation, a pact. It requires effort, responsibility and measurable results: learning the language, working legally, respecting the law, contributing to social stability. When these conditions are not met, when an individual shows no willingness or capacity to integrate, the system must provide a transparent pathway for ReImmigration, meaning an orderly and dignified return to the country of origin.
This is not punishment. It is a functional tool that protects both the host society and migrants who genuinely want to build a future in their new country. Europe, with its demographic challenges and overstretched welfare systems, cannot afford a migration policy based on hope alone. It needs a framework that distinguishes between sustainable integration and uncontrolled inflows that exceed its capacity.
What makes the U.S. strategy so relevant is that it reframes migration as a national security issue, not merely a social or humanitarian matter. Security in this context includes cultural security, social trust, and the stability of democratic institutions. These are the foundations upon which successful integration is built. Without them, every society—regardless of its values—runs the risk of fragmentation.
“Integration or ReImmigration” aligns with this broader shift. It recognizes that openness and responsibility must coexist. Those who invest in integration should be supported. Those who refuse it should follow a lawful and supervised return pathway. This is how a society protects its identity, ensures fairness, and maintains public support for immigration policies.
The U.S. declaration that the era of mass migration has ended is not a prophecy. It is a recognition of current global dynamics. Countries that adapt quickly—to demographic pressures, labour needs, cultural cohesion and security requirements—will remain stable. Those that cling to outdated paradigms will face growing internal tensions.
Europe, and Italy in particular, now face a choice. Continue with unstructured, reactive migration policies, or embrace a framework that balances integration, responsibility and sovereignty. “Integration or ReImmigration” is not a divisive formula. It is a practical pathway designed for a world where migration must be governed, not endured.
This podcast exists to articulate that vision clearly: integration is an opportunity for those who embrace it; ReImmigration is the natural conclusion for those who do not. Only in this way can immigration become a sustainable, stable and positive component of Western societies.
Hola a todos, soy el abogado Fabio Loscerbo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de “Integración o ReInmigración”. Hoy quiero abordar un tema que ha ganado mucha visibilidad en el debate público italiano: la contraposición entre lo que muchos llaman “remigración” y lo que, en realidad, debería ser un auténtico paradigma, un modelo estructural capaz de orientar todo el sistema migratorio. El punto de partida es sencillo: cada vez que un extranjero comete un delito en Italia, en las redes sociales aparece el mismo eslogan —“cárcel y luego remigración”. Suena contundente, pero es jurídicamente incorrecto y políticamente vacío. Y precisamente porque el tema es complejo, merece una explicación más allá de los eslóganes.
El primer malentendido se refiere a los migrantes irregulares. Muchos hablan de “remigración” como si fuera una medida adicional, una herramienta nueva, una solución que la ley hubiera olvidado. Pero la legislación italiana ya establece que todo extranjero en situación irregular debe abandonar el territorio. No hay un vacío normativo, no falta ningún instrumento. La irregularidad no genera un derecho a permanecer, y la comisión de un delito no cambia nada sustancial. Por eso, cuando se invoca la “remigración” para personas que ya están obligadas a salir del país, el debate se aleja de la realidad y se convierte en pura retórica.
La cuestión verdadera —jurídica y políticamente— se plantea respecto a los migrantes regulares que cometen un delito. Aquí la Constitución italiana desempeña un papel decisivo. Nuestro sistema se basa en el principio de que la pena debe tener una función de rehabilitación. Pensar que una condena penal conduce automáticamente a la expulsión es incompatible con ese fundamento constitucional. Si una persona cumple su condena y demuestra un camino serio de reinserción —a través del trabajo, del respeto a la ley y de relaciones sociales estables—, entonces una expulsión automática no solo sería injusta, sino contraria a la finalidad misma del sistema penal.
En este punto entra en juego el paradigma Integración o ReInmigración. Durante décadas, Italia valoró la permanencia del extranjero casi exclusivamente a través del trabajo, como si la integración social y cultural fuera secundaria u opcional. Este enfoque ya no funciona. El trabajo es importante, pero no basta para definir la pertenencia a una comunidad. Una política migratoria moderna necesita expectativas claras y responsabilidades recíprocas. Por eso, Integración o ReInmigración se basa en tres pilares esenciales: el trabajo como herramienta de responsabilidad, la lengua como medio de participación y comprensión, y el respeto de la ley como criterio fundamental de convivencia.
Cuando estos pilares están presentes, la permanencia tiene una base sólida. Cuando faltan, la ReInmigración se convierte en la consecuencia natural —no un castigo, no una reacción automática, sino la conclusión lógica de un camino de integración que no se ha cumplido. El punto no es expulsar a quien se equivoca, sino afirmar que permanecer en un país requiere compromiso, participación y respeto por el pacto social que sostiene la comunidad.
Este paradigma también permite desmontar las reacciones emocionales que dominan las redes sociales. La seguridad no se construye con frases llamativas, sino con estructura, previsibilidad y reglas claras. “Remigración” puede funcionar como lema, pero no puede servir como base de una política migratoria. En cambio, Integración o ReInmigración sí es un modelo real: establece criterios, define responsabilidades y estructura la relación entre el Estado y el extranjero de manera moderna y coherente.
La pregunta central deja de ser: “¿qué hacemos después de un delito?”. La pregunta se transforma en: “¿qué exigimos antes de que ocurra?”. Este cambio de perspectiva es fundamental. Evita que el sistema sea puramente reactivo y lo convierte en un marco preventivo y constructivo. Alinea seguridad y principios constitucionales. Convierte el debate migratorio de una reacción emocional en una decisión de política pública.
Gracias por escuchar este episodio de “Integración o ReInmigración”. Si desean profundizar más, pueden leer el artículo más reciente en reimmigrazione.com, donde analizo los límites de los eslóganes y explico por qué este paradigma puede representar un cambio decisivo en la política migratoria italiana. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Oggi affrontiamo un tema che segna uno spartiacque nel dibattito internazionale sulle politiche migratorie. Gli Stati Uniti, attraverso la nuova National Security Strategy pubblicata a novembre 2025, affermano con chiarezza che l’era della migrazione di massa è terminata. Non è semplicemente un titolo ad effetto: è una presa di posizione strategica, politica e culturale che cambia il modo in cui l’Occidente guarda ai fenomeni migratori. È una dichiarazione che riguarda anche noi, direttamente. Perché quando una potenza globale introduce un nuovo paradigma, la discussione europea non può più permettersi di restare ferma a modelli ideologici ormai superati. La frase chiave del documento americano è molto semplice: “Chi un Paese ammette entro i propri confini definirà inevitabilmente il futuro di quella nazione”. È un principio elementare di realismo politico, ma negli ultimi trent’anni è stato quasi proibito pronunciarlo nelle democrazie occidentali. Oggi torna al centro dell’agenda. E torna per una ragione precisa: i sistemi di accoglienza senza criteri, basati sull’idea che l’ingresso sia un diritto illimitato, hanno mostrato tutte le loro fragilità. Le tensioni sociali crescono, la fiducia diminuisce, la coesione interna si indebolisce. Non è un caso se la stessa Strategia americana dedica all’Europa un passaggio di grande durezza, parlando apertamente di un rischio di “erasure”, di cancellazione culturale, nell’arco di una generazione. Qui non si tratta di costruire narrazioni allarmistiche, ma di riconoscere ciò che i dati demografici e i fatti sociali dimostrano da tempo: nessun sistema funziona se la capacità di assorbimento viene superata, se le regole non sono rispettate e se l’integrazione non è un obbligo per chi entra.
È esattamente da questa consapevolezza che nasce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: un modello che restituisce equilibrio là dove oggi c’è improvvisazione. Un modello che dice chiaramente: l’integrazione è un patto, non una concessione. Chi arriva in Italia deve entrare in un percorso serio, verificabile, fondato su lavoro, lingua e rispetto delle regole. Non è uno slogan: è il modo concreto per garantire sicurezza, fiducia e stabilità. Perché l’integrazione, senza responsabilità individuale, non esiste. È solo un’illusione burocratica. La ReImmigrazione, in questo quadro, non è una punizione. È la conseguenza naturale del mancato rispetto del patto. Se l’integrazione non avviene, se la persona non dimostra volontà, radicamento e adesione alle regole fondamentali della convivenza, lo Stato deve poter prevedere un percorso di ritorno ordinato. È un concetto che nel dibattito pubblico italiano è stato spesso caricato di distorsioni ideologiche, ma in realtà rappresenta uno strumento di equilibrio e di tutela sia per la società ospitante sia per chi arriva.
La verità è che l’Italia, forse più di altri Paesi europei, non può permettersi zone grigie. Il calo demografico, la pressione sul welfare, le difficoltà del mercato del lavoro e la fragilità di alcuni territori richiedono una gestione strutturata, non emotiva. Ed è qui che la Strategia americana diventa un elemento utile, perché sposta il discorso sulla dimensione della sicurezza nazionale. Una sicurezza che non è solo militare, ma culturale e sociale. Gli Stati Uniti dicono: la migrazione incontrollata indebolisce la sovranità. Ed è vero. Ma hanno anche il coraggio di dire qualcosa che in Europa raramente si ammette: i modelli multiculturali non hanno generato integrazione. Hanno generato parallelismi e, in alcuni casi, isolamento. Servono criteri nuovi. Serve un paradigma nuovo. L’Italia ha la possibilità storica di costruirlo.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è un progetto divisivo, ma un progetto che ordina, seleziona e responsabilizza. Chi vuole integrarsi deve essere sostenuto. Chi non vuole farlo deve poter tornare nel proprio Paese attraverso un percorso trasparente, dignitoso e legale. È così che si protegge la società, ed è così che si protegge anche l’idea stessa di accoglienza. Perché un’accoglienza senza condizioni perde ogni credibilità. Una accoglienza con criteri, invece, funziona e produce stabilità.
La dichiarazione americana sulla fine della migrazione di massa non è un avvertimento, ma una constatazione. Il mondo sta cambiando velocemente, e i Paesi che per primi sapranno adattare i propri sistemi saranno quelli che manterranno identità, coesione e sicurezza. L’Italia ha oggi l’opportunità di scegliere. Può continuare a ripetere formule del passato, oppure può costruire un futuro basato su responsabilità, integrazione reale e sovranità culturale. Questo podcast nasce per dire con chiarezza che la seconda strada è l’unica praticabile. Ed è l’unica che permette all’immigrazione di essere un valore, e non un fattore di instabilità.
Nel dibattito italiano sull’immigrazione domina ancora una distinzione artificiale tra irregolari da rimpatriare e regolari da proteggere.
È una lettura conveniente, ma non risponde alla realtà. In un articolo pubblicato il 6 dicembre 2025 su ReImmigrazione.com, dedicato al rapporto tra remigrazione e limiti normativi italiani, ho già evidenziato come l’attenzione esclusiva agli irregolari lasci scoperta l’area più complessa del fenomeno migratorio: quella degli stranieri formalmente regolari che, pur disponendo di un titolo di soggiorno valido, adottano comportamenti incompatibili con gli obblighi minimi della convivenza civile. (link: https://reimmigrazione.com/2025/12/06/remigrazione-e-realta-normativa-il-paradigma-integrazione-o-reimmigrazione-come-soluzione-strutturale/)
I casi recentemente mostrati da Fuori dal Coro – occupazioni abusive, aggressioni verbali e fisiche, mancato pagamento dell’affitto protratto per anni, rifiuto espresso di rispettare i diritti dei proprietari – non rappresentano semplici episodi di cronaca ma il sintomo evidente di un problema strutturale.
L’attuale concezione di integrazione è meramente amministrativa: essere “regolari” equivale a essere considerati integrati, indipendentemente dal comportamento concreto.
È un equivoco che espone cittadini e istituzioni a una vulnerabilità crescente.
La remigrazione, se limitata agli irregolari o ai condannati, rimane uno strumento residuale.
L’ho già sostenuto nell’articolo del 6 dicembre: queste misure non incidono sulle situazioni che più destabilizzano la convivenza, perché la maggior parte degli episodi problematici nasce da soggetti regolari che non vengono intercettati da alcun meccanismo correttivo.
La normativa italiana collega la permanenza quasi esclusivamente allo status amministrativo, non alla condotta.
Finché questa impostazione resterà invariata, ogni tentativo di rafforzare sicurezza e coesione sociale sarà destinato a produrre risultati marginali.
È qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione assume rilievo.
L’integrazione non può essere presunta né affidata al semplice trascorrere del tempo.
Deve basarsi su indicatori sostanziali, verificabili e aggiornati, che mettano al centro il rispetto delle regole, dei contratti, della proprietà e dei valori democratici della società italiana.
Un soggetto che occupa un immobile con la forza, che aggredisce, che non adempie ai propri obblighi e che manifesta una dichiarata ostilità verso le istituzioni non può essere considerato integrato solo perché titolare di un permesso di soggiorno.
La regolarità documentale non può diventare uno schermo che neutralizza la responsabilità personale.
La ReImmigrazione, nel paradigma che propongo, non ha una funzione punitiva.
È l’esito naturale della mancata adesione al patto di convivenza, così come accade in qualunque ordinamento che leghi diritti e doveri in modo coerente.
L’Italia non può continuare a riconoscere stabilità a chi rifiuta le regole essenziali della vita comune.
È necessario superare l’idea che il permesso di soggiorno sia un bene incondizionato: deve invece essere un titolo dinamico, rinnovabile solo in presenza di un’integrazione effettiva.
Gli episodi documentati in questi giorni mostrano con chiarezza che la fragilità non risiede soltanto nella gestione degli irregolari, ma nella totale assenza di strumenti per intervenire sui regolari non integrati.
Finché il sistema non collegherà la permanenza al comportamento e non al mero possesso di un documento, continuerò a registrare situazioni che minano la sicurezza dei cittadini, l’autorevolezza delle istituzioni e la credibilità delle politiche migratorie.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre una risposta strutturale a questo vuoto.
E rappresenta, oggi, l’unica via realistica per ricostruire un equilibrio tra accoglienza, responsabilità e tutela della comunità nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea — ID 280782895721-36
La proposta di legge presentata dai deputati Morrone, Molinari, Andreuzza, Bisa e Maccanti rappresenta uno dei tentativi più organici degli ultimi anni di rivedere la disciplina della cittadinanza e del ricongiungimento familiare.
Il provvedimento interviene in un contesto politico segnato dal referendum dell’8-9 giugno 2025, che ha confermato l’orientamento prevalente dell’opinione pubblica: la cittadinanza non può essere un riconoscimento automatico né un esito meccanico della permanenza, ma deve essere attribuita con criteri più selettivi, capaci di garantire la coesione e la sicurezza della comunità nazionale.
La proposta A.C. 2613 recepisce questa sensibilità, inasprendo i requisiti, ridisegnando le preclusioni, introducendo un esame di integrazione e accelerando i tempi procedimentali.
È una riforma che si presenta come rigorosa, orientata all’ordine e alla chiarezza, e che certamente segna una discontinuità rispetto all’impostazione degli ultimi quindici anni.
Tuttavia, alla prova di una lettura sistematica, il suo impianto rimane ancorato a un modello tradizionale, incentrato su criteri quantitativi (anni di residenza, requisiti reddituali, assenza di condanne), senza compiere quel passo ulteriore che trasformerebbe l’integrazione in un vero fondamento giuridico del sistema.
Il cuore innovativo della riforma è rappresentato dall’introduzione di un esame di integrazione per l’acquisto della cittadinanza.
Sul piano simbolico e culturale, si tratta di un avanzamento importante: riconosce che la cittadinanza non è soltanto una somma di requisiti amministrativi, ma implica la conoscenza delle regole minime di convivenza e dei valori fondamentali dell’ordinamento.
L’esame segna il passaggio da una logica dichiarativa a una logica valutativa. Resta però un elemento isolato, non inserito in un quadro normativo che definisca l’integrazione come un percorso unitario, misurabile, con conseguenze giuridiche chiare.
La riforma affida all’esame un ruolo quasi simbolico, mentre non introduce strumenti strutturali per verificare l’integrazione lungo l’intero percorso dello straniero.
Lo stesso vale per le nuove preclusioni penali e per il rafforzamento degli istituti di revoca. L’intento di garantire l’ordine pubblico è legittimo, e la previsione di casi più ampi di revoca risponde a una domanda sociale precisa. Tuttavia, anche qui manca un modello che colleghi in modo sistematico il rispetto delle regole al godimento dei diritti più intensi.
Le norme definiscono ciò che impedisce o fa perdere la cittadinanza, ma non disciplinano ciò che costruisce, conserva e sviluppa l’integrazione.
L’ordinamento continua a muoversi nella logica del “se sbagli, perdi”, non in quella del “se ti integri, cresci e accedi”.
L’aspetto forse più rilevante sotto questo profilo riguarda il ricongiungimento familiare. Le soglie reddituali più elevate e l’obbligo assicurativo generalizzato rappresentano un irrigidimento evidente, volto a garantire la sostenibilità economica dell’ingresso dei familiari. Tuttavia, anche qui la riforma non introduce un parametro qualitativo di integrazione.
Non dice mai che il ricongiungimento è subordinato alla partecipazione sociale, alla conoscenza della lingua da parte del richiedente, alla dimostrazione di un reale percorso di inserimento nel tessuto comunitario. Il ricongiungimento rimane un istituto misurato sul reddito, non sulla capacità della persona di vivere stabilmente secondo i valori del Paese ospitante.
L’effetto complessivo è quello di una riforma che rafforza i filtri, ma non costruisce un paradigma. Eppure proprio questo sarebbe il salto necessario per superare un sistema che, da oltre vent’anni, affronta l’immigrazione attraverso strumenti parziali, spesso emergenziali, a volte contraddittori.
L’integrazione rimane evocata, mai definita. Appare nei testi preparatori, ma non diventa criterio giuridico.
L’Italia continua così a non dotarsi di una nozione normativa di integrazione, nonostante la sua centralità nel dibattito pubblico e nella giurisprudenza.
La proposta A.C. 2613 compie certamente un passo in avanti: rende più responsabile la cittadinanza, più selettivo il ricongiungimento, più rapido il procedimento amministrativo.
Ma non affronta il nodo strutturale del sistema: la mancanza di un modello positivo, non solo repressivo, che definisca l’integrazione come obbligo e come percorso.
Il legislatore rinuncia a introdurre parametri continui di verifica, meccanismi di valutazione periodica, o un quadro normativo che colleghi esplicitamente l’accesso ai diritti più intensi alla realizzazione di un progetto di vita coerente con la comunità nazionale.
In altre parole, la riforma rafforza il rigore ma non costruisce la direzione. Rende più difficile entrare e più facile revocare, ma non stabilisce come e quando uno straniero diventa effettivamente parte della società. Manca il principio che dovrebbe sorreggere una legislazione moderna: l’integrazione non come slogan, ma come architrave dell’intero sistema.
Finché questo passaggio non verrà compiuto, la disciplina dell’immigrazione continuerà a oscillare tra aperture episodiche e chiusure improvvise, senza un fondamento stabile e riconoscibile.
La vera domanda politica è dunque un’altra: l’Italia vuole un modello di immigrazione basato sulla residenza o sulle regole? Vuole misurare il tempo o la qualità della presenza? Vuole limitarsi a contenere gli effetti o intende governare i processi?
La proposta A.C. 2613 si avvicina al problema, ma non lo affronta fino in fondo.
Il Parlamento avrà ora l’occasione di decidere se fare dell’integrazione il perno del sistema o lasciarla, ancora una volta, sullo sfondo.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Hello everyone, this is Attorney Fabio Loscerbo, and welcome to a new episode of “Integration or ReImmigration.” Today I want to address a topic that has gained significant attention in Italy’s public debate: the contrast between what many call “remigration” and what should instead be a fully developed paradigm—a structural model capable of guiding an entire migration system. The starting point is quite simple: every time a foreign national commits a crime in Italy, social media reacts with the same formula—“prison and then remigration.” It sounds decisive, but it’s legally inaccurate and politically empty. And because the issue is complex, it deserves an explanation that goes beyond slogans.
The first misunderstanding concerns irregular migrants. People often discuss “remigration” as if it were an additional tool, a new measure to be introduced, a solution to a problem that the law somehow forgot to regulate. But under Italian law, any foreigner who is irregular is already required to leave the country. There is no vacuum to fill. Irregular status does not create any right to remain, nor does committing a crime add anything meaningful to the legal picture. So when the public proposes “remigration” for people who are already required to depart, the debate is simply detached from reality. It becomes rhetoric, not policy.
The real issue—legally and politically—concerns regular migrants who commit crimes. And here the Italian Constitution plays a decisive role. Our legal system is built on the principle that punishment must have a rehabilitative purpose. Thinking that a criminal conviction automatically leads to expulsion is not compatible with this constitutional foundation. If a person completes their sentence and demonstrates a genuine process of rehabilitation—through steady work, lawful behavior, and meaningful social relationships—then an automatic removal is not only unfair, but inconsistent with the very idea of a justice system aimed at reintegration.
This is where the Integration or ReImmigration paradigm comes in. For decades, Italy evaluated the legitimacy of a foreigner’s stay almost exclusively through the lens of employment, as if social and cultural integration were secondary or optional. But this approach is outdated. Work alone cannot define whether someone genuinely belongs to a community. A modern migration policy needs clear expectations and reciprocal responsibilities. That is why Integration or ReImmigration is built on three essential pillars: employment as a tool of responsibility, language as a means of participation and understanding, and respect for the law as the fundamental measure of belonging.
When these pillars are present, a foreigner’s stay has a solid foundation. When they are absent, ReImmigration becomes the natural outcome—not a punishment, not an automatic reaction, but the logical conclusion of an incomplete or rejected integration path. The point is not to expel people because they have made mistakes, but to state clearly that remaining in a host country requires engagement, commitment, and respect for its social contract.
This paradigm also helps dismantle the emotional reactions that dominate online discussions. Security cannot be built on catchy slogans. It requires structure, predictability, and rules. “Remigration” may resonate as a rhetorical device, but it does not—and cannot—serve as the backbone of a migration policy. Integration or ReImmigration, on the other hand, is a policy model. It establishes clear criteria, it defines responsibilities, and it frames the foreigner–state relationship within a structure that is modern, coherent, and consistent with democratic values.
At that point, the real question is no longer: “what do we do after a crime is committed?” The question becomes: “what do we require before anything happens?” This shift in perspective is critical. It prevents the system from being purely reactive and instead establishes a preventive, constructive framework. It aligns security with constitutional principles. It transforms the migration debate from an emotional reaction to a policy choice.
Thank you for listening to this episode of “Integration or ReImmigration.” If you want to explore the topic further, you can read the latest article on reimmigrazione.com, where I discuss the limits of slogans and explain why this paradigm can represent a turning point for Italy’s migration system. See you in the next episode.
Non si limita a indicare criticità economiche o insufficienze militari: va al cuore di ciò che gli Stati Uniti percepiscono come la vera minaccia sistemica per il futuro dell’Europa.
A pagina 25 del documento, l’amministrazione americana formula un giudizio che difficilmente può essere equivocato:
“the real and more stark prospect of civilizational erasure… Should present trends continue, the continent will be unrecognizable in 20 years or less.” (National Security Strategy 2025, p. 25)
È una diagnosi severa: secondo Washington, l’Europa rischia la dissoluzione della propria identità storica, un’erosione civile e culturale non solo possibile, ma probabile nel giro di una generazione.
Questo giudizio non nasce nel vuoto. Nella stessa pagina, gli Stati Uniti individuano le dinamiche che stanno alimentando il declino: politiche migratorie incoerenti e prive di criteri selettivi, fenomeni di censura del dissenso, crollo della natalità, perdita di fiducia nella propria identità e, soprattutto, una classe dirigente che non appare in grado di invertire la rotta.
Il punto centrale, però, è che per Washington la questione migratoria non rappresenta un tema accessorio, ma un elemento costitutivo della crisi europea.
Nel documento, poche righe prima, gli Stati Uniti evidenziano che:
“migration policies […] are transforming the continent and creating strife.” (p. 25)
L’Europa, insomma, viene descritta come un insieme politico incapace di esercitare un controllo effettivo sui flussi migratori e di costruire modelli di integrazione realmente funzionanti.
La conseguenza non è solo l’instabilità sociale, ma la perdita del carattere europeo della civiltà europea.
È qui che la NSS usa, senza giri di parole, l’espressione che dà il titolo a questo articolo: civilizational erasure.
La dimensione più interessante di questa analisi è che, pur muovendosi all’interno della logica degli interessi nazionali americani, la NSS attribuisce alla questione identitaria un ruolo strutturale nella sicurezza dell’intero continente.
Se l’Europa diventa irriconoscibile, se cede la propria coesione culturale, se non è più in grado di sostenere un’identità condivisa, allora non è più un alleato affidabile per gli Stati Uniti.
L’erosione dell’identità europea, secondo la strategia americana, produce inevitabilmente anche un’erosione della sua capacità di essere un partner strategico.
Ed è proprio in questo punto che la riflessione americana si interseca perfettamente con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
La NSS afferma infatti un principio che sostengo da tempo e che rappresenta la colonna portante del paradigma:
“Who a country admits into its borders… will inevitably define the future of that nation.” (p. 11–12)
Il documento lo inserisce nel paragrafo dedicato alla prima grande priorità strategica degli Stati Uniti: la fine dell’era della migrazione di massa. Ma l’enunciato ha una portata universale.
Non riguarda solo l’America: è una regola di ordine politico, storico e culturale che vale per ogni Paese sovrano. Ed è la stessa regola da cui nasce la tua visione: un Paese può rimanere sé stesso solo se decide chi può farne parte e a quali condizioni.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non propone chiusure irrazionali né modelli punitivi; prevede invece che l’ingresso e la permanenza degli stranieri siano subordinati a un percorso di integrazione effettiva basato su tre pilastri — lingua, lavoro, rispetto delle regole — e che, in mancanza di tale percorso, prevalga il principio di ReImmigrazione.
La NSS fornisce un sostegno autorevole a questa impostazione, poiché identifica nella mancanza di integrazione e nella perdita di coesione culturale due fattori centrali della crisi europea.
Gli Stati Uniti, in altre parole, riconoscono esplicitamente ciò che in Europa — e in Italia — molti decisori politici continuano a considerare un tabù: non esiste sicurezza senza identità, non esiste stabilità democratica senza una comunità culturale coesa, non esiste futuro europeo senza una politica migratoria fondata sulla responsabilità e sulla selezione.
Quando la NSS dichiara che l’Europa rischia di diventare “irriconoscibile entro vent’anni”, sta – senza dirlo direttamente – prefigurando ciò che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione vuole evitare: il venir meno dei presupposti di una convivenza ordinata, la frattura dei codici culturali comuni e l’esaurirsi della capacità di trasmettere la propria civiltà.
La domanda che la National Security Strategy 2025 pone all’Europa non è solo geostrategica, ma profondamente esistenziale: che cosa rimarrà dell’Europa, se l’Europa non sceglie di rimanere se stessa? Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione risponde a questa domanda proponendo un modello di responsabilità reciproca: chi entra deve integrarsi, chi non si integra deve tornare, e lo Stato deve tornare ad esercitare pienamente la sua funzione di custode dell’identità collettiva.
Washington ha certificato il rischio. Sta ora all’Europa decidere se vuole ancora esistere come civiltà riconoscibile.
La pubblicazione della National Security Strategy degli Stati Uniti del novembre 2025 segna una svolta concettuale che va oltre l’ambito tradizionale della politica estera americana.
Per la prima volta, un documento strategico di Washington afferma in modo esplicito che l’era della migrazione di massa è conclusa e che, nel mondo contemporaneo, il tema migratorio non è più una mera questione di gestione amministrativa, ma assume natura di sicurezza nazionale e di protezione della civiltà.
Nella sezione dedicata alle priorità strategiche, il documento afferma con chiarezza: “The Era of Mass Migration Is Over – Who a country admits into its borders… will inevitably define the future of that nation.”
Non si tratta di un’affermazione episodica, ma di una presa d’atto—istituzionale, tecnica e geopolitica—che la mobilità incontrollata altera in profondità gli equilibri culturali, demografici ed economici degli Stati.
Gli Stati Uniti, pur con una storia migratoria radicalmente diversa da quella europea, riconoscono che un Paese non può restare sovrano se rinuncia al potere di determinare chi entra, in che numero e con quali presupposti.
Dinamiche analoghe, seppur più accentuate, sono osservabili nel contesto europeo: flussi irregolari che superano la capacità di assorbimento, sistemi di accoglienza sempre più fragili, modelli multiculturali che si sono rivelati incapaci di costruire coesione.
La Strategia americana non attribuisce a questi fenomeni un significato marginale, ma li qualifica come fattori di instabilità interna, capaci di erodere la sicurezza, la fiducia collettiva e il tessuto culturale delle società occidentali.
Particolarmente significativo è il passaggio dedicato all’Europa, nel quale il documento avverte che il continente sta affrontando non solo una crisi economica e istituzionale, ma una vera e propria minaccia di “civilizational erasure”, la cancellazione progressiva dei tratti identitari che hanno definito la storia europea.
La combinazione tra politiche migratorie prive di criteri, calo demografico e perdita di autostima culturale viene individuata come la matrice di un declino che rischia di diventare irreversibile. Gli Stati Uniti dichiarano apertamente di auspicare un’Europa “ancora europea”, capace di recuperare sovranità culturale, stabilità politica e capacità di autodeterminazione.
Questi elementi rafforzano la necessità di un paradigma di governo della migrazione fondato sull’integrazione come obbligo e non come opzione.
È il cuore del modello “Integrazione o ReImmigrazione”: un approccio che supera sia le retoriche della chiusura totale sia l’ingenua apertura indiscriminata, sostituendole con un sistema contrattuale, verificabile e orientato ai risultati.
L’integrazione non è una concessione, ma una responsabilità reciproca tra chi accoglie e chi viene accolto.
E quando l’integrazione non si realizza—per mancanza di volontà, radicamento o rispetto delle regole—lo Stato deve prevedere percorsi ordinati di ReImmigrazione, come strumento di tutela dell’interesse collettivo.
La NSS 2025, pur provenendo da un contesto politico differente, conferma due assi portanti della riflessione europea contemporanea.
Il primo è che l’immigrazione è un fenomeno strutturale che condiziona sicurezza, economia e identità: non gestirlo significa subirlo.
Il secondo è che l’Occidente, se vuole preservare sé stesso come spazio culturale coerente, deve tornare a distinguere tra accoglienza sostenibile e ingresso indiscriminato, valorizzando la responsabilità individuale e la selettività legata ai percorsi di integrazione.
Il dibattito europeo non potrà più ignorare queste evidenze.
La combinazione tra analisi statunitense e dinamiche interne dell’Unione porta a un’unica conclusione: la stagione dell’immigrazione senza criteri è terminata.
Si apre una nuova fase, nella quale identità, sicurezza e coesione tornano a essere assi portanti dell’azione pubblica.
Se l’Europa saprà adottare un paradigma come “Integrazione o ReImmigrazione”, potrà governare i flussi in modo ordinato e sostenibile. Se continuerà a rinviare, rischia di smarrire la propria continuità storica.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
di Avv. Fabio Loscerbo – Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
L’impressione che spesso si ricava dal dibattito pubblico è quella di uno scarto crescente tra la complessità del diritto e la semplificazione brutale del linguaggio dei social. L’espressione “galera e poi remigrazione” è ormai entrata nella narrativa quotidiana, come se fosse uno strumento giuridico disponibile, immediato e soprattutto applicabile in modo automatico.
Ma l’ordinamento italiano non funziona così, e continuare a ragionare in termini binari significa non comprendere né le regole già vigenti né le reali esigenze di un sistema migratorio moderno.
Il primo equivoco riguarda gli stranieri irregolari. Per costoro, parlare di “remigrazione” è un non-senso tecnico: la legge già prevede che non possano permanere sul territorio nazionale. L’allontanamento, laddove eseguibile, è già lo sbocco naturale della loro condizione giuridica.
È retorico immaginare un’ulteriore misura quando l’ordinamento ha già definito il quadro: una persona irregolare non acquisisce un diritto alla permanenza solo per il fatto di aver commesso un reato, né la commissione di un reato aggiunge qualcosa al suo status. In altre parole, la “remigrazione” per gli irregolari è un concetto vuoto, costruito più per alimentare una percezione che per rispondere a un problema reale.
Diverso, e più delicato, è il discorso per gli stranieri regolari. Qui emergono due principi costituzionali che non è possibile ignorare. Il primo è la funzione rieducativa della pena, scolpita nell’articolo 27: se la pena serve a favorire il reinserimento sociale, allora l’idea di un allontanamento automatico dopo la sua esecuzione contraddice la ratio stessa del sistema. Il secondo principio è quello di proporzionalità, che impone di valutare il percorso individuale, le relazioni sviluppate, la condotta successiva al reato, le modalità con cui la persona si è reinserita nel contesto lavorativo e sociale.
Per questo trovo sterile la proposta di reintrodurre, sotto nuove etichette, meccanismi di automatismo espulsivo: non solo rischiano di collidere con la Costituzione, ma non intercettano ciò che oggi dovrebbe essere il cuore di una politica migratoria efficace.
La sicurezza non si costruisce punendo “dopo”, ma definendo “prima” le condizioni della permanenza. Non è l’aver commesso un reato a dover decidere del futuro di una persona, ma l’aver fallito o meno il proprio percorso di integrazione.
È qui che entra in gioco il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Esso non è una risposta emotiva, ma un modello strutturale che distingue chiaramente chi dimostra di voler appartenere alla comunità nazionale da chi invece rifiuta quel patto minimo fatto di lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole.
È un paradigma che si oppone alla remigrazione intesa come formula improvvisata e reattiva, perché propone invece un’architettura preventiva, fondata su criteri oggettivi, verificabili e coerenti con la tradizione giuridica italiana.
La permanenza dello straniero non può più poggiare esclusivamente sulla capacità lavorativa, come se l’inserimento sociale fosse un elemento secondario. Va ribaltata la prospettiva: il lavoro è uno strumento dell’integrazione, non il suo surrogato. L’integrazione deve tornare ad essere la condizione primaria, il parametro che misura davvero l’affidabilità di un percorso migratorio e la sua compatibilità con l’interesse generale dello Stato.
Se questa condizione viene meno, allora sì, la ReImmigrazione diventa la conseguenza naturale, non la punizione. In questo senso, la ReImmigrazione non è né un atto punitivo né una misura straordinaria: è la conclusione logica di un percorso non compiuto. Non sostituisce la rieducazione, non ignora la Costituzione, non cancella il principio di umanità dell’ordinamento. Semplicemente ripristina il concetto che la permanenza nel territorio nazionale è un atto di responsabilità reciproca, non un automatismo perpetuo.
Quando si guarda con onestà alla realtà normativa, la distanza tra remigrazione e ReImmigrazione diventa evidente. La prima è uno slogan. La seconda è un paradigma.
Per questo la ritengo l’unica strada davvero in grado di trasformare il dibattito pubblico in una politica migratoria coerente, costituzionalmente sostenibile e capace di rispondere – finalmente – alle esigenze reali del Paese.
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Integration oder ReImmigration. Heute möchte ich einen Fall analysieren, der die öffentliche Debatte in Italien stark beeinflusst und zugleich alle Grenzen des „weichen“ Integrationsmodells bestätigt, das unser Land über viele Jahre geprägt hat. Ich spreche vom Fall des Imams Mohamed Shahin, der vom Innenministerium wegen Radikalisierungsverdachts und angeblich demokratiewidriger Positionen ausgewiesen wurde.
Unabhängig von der persönlichen Dimension – die stets Respekt verdient – liegt der eigentliche Kern des Problems woanders: Fast zwanzig Jahre lang war Shahin eine öffentliche Figur, ein religiöser Bezugspunkt, ein Gemeinschaftsführer und eine feste Präsenz in der Stadt Turin. Und dennoch hat keine Institution ernsthaft geprüft, ob sein Beitrag zum sozialen Zusammenleben tatsächlich mit den grundlegenden Prinzipien unserer Rechtsordnung übereinstimmte. Niemand hat systematisch bewertet, ob seine Predigten die verfassungsmäßigen Werte widerspiegelten oder ob Anzeichen einer Radikalisierung vorlagen, die frühzeitig hätten erkannt und behandelt werden müssen.
Dieser Fall zeigt deutlich, was ich seit Langem betone: Italien hat sich viel zu lange auf ein Integrationsmodell verlassen, das auf allgemeinem Vertrauen basiert – auf der Annahme, dass ein Problem nicht existiert, solange es nicht öffentlich explodiert. Es ist ein Ansatz, der darauf verzichtet, zu definieren, was Integration wirklich bedeutet. Ein Ansatz, der mehr auf Hoffnung als auf Methode basiert, mehr auf guter Absicht als auf konkreten Kontrollen. Und die Ergebnisse, leider, sind für alle sichtbar.
Das eigentliche Problem ist nicht der isolierte Vorfall. Das Problem ist das System. Ein System, das nicht überwacht, nicht bewertet, seine Informationen nicht aktualisiert und erst dann eingreift, wenn der Schaden bereits sichtbar ist und das politische Klima eine sofortige Reaktion erzwingt. Es ist eine Integrationsverwaltung, die weder den Staat schützt noch die vielen rechtstreuen Ausländer, die korrekt in Italien leben.
Das Paradigma Integration oder ReImmigration wurde genau entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Es ist kein repressives Modell, wie manche behaupten. Im Gegenteil: Es ist ein Rahmen gegenseitiger Verantwortung. Wer in Italien lebt, muss – durch konkrete Tatsachen – seine Bindung an die verfassungsmäßigen Werte, seinen Respekt vor den Regeln und seine positive Beteiligung am Gemeinschaftsleben nachweisen. Der Staat wiederum muss klare, überprüfbare und regelmäßige Kriterien festlegen. Und er muss bereit sein, konsequente Entscheidungen zu treffen, wenn diese Kriterien nicht erfüllt werden.
Der Fall Shahin zeigt nicht nur, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Er macht deutlich, was in Zukunft getan werden muss: Wir brauchen ein Modell, in dem Integration kein Akt blinden Vertrauens ist, sondern ein messbarer Prozess; ein Modell, in dem die Einhaltung der Regeln nicht optional ist, sondern grundlegend; ein Modell, in dem religiöse Führer, öffentliche Personen und Gemeinschaftsvertreter eine größere Verantwortung tragen als früher.
Denn die Wahrheit ist einfach: Ohne Kriterien, ohne Kontrollen und ohne einen klaren Pakt zwischen Staat und Ausländern kann das Zusammenleben nicht funktionieren. Es hält internationalen Spannungen, politischer Polarisierung und Radikalisierungsrisiken nicht stand. Und es kann nicht allein auf der Hoffnung beruhen, dass alles gut ausgeht.
Das Paradigma Integration oder ReImmigration will keinen Konflikt erzeugen, sondern ein Gleichgewicht wiederherstellen, das heute fehlt. Es dient dem Schutz der Bürger, aber auch dem Schutz der integrierten Ausländer, die zum Land beitragen und nicht mit jenen verwechselt werden dürfen, die die grundlegenden Prinzipien der italienischen Demokratie infrage stellen.
Der Fall Shahin ist ein Warnsignal, das wir nicht ignorieren können. Und diese Folge des Podcasts ist eine Einladung, über die Schlagzeilen und die politische Polemik hinauszublicken und zu verstehen, dass die wirkliche Herausforderung für die Zukunft Italiens darin liegt, eine verantwortungsvolle Integration aufzubauen – eine Integration, die auf klaren Regeln und einem eindeutigen Pakt basiert: Integration als Pflicht, ReImmigration als Konsequenz für jene, die diesen Weg ablehnen.
Danke, dass du diese neue Folge gehört hast. In den nächsten Episoden werden wir weiterhin die Herausforderungen und Chancen des Paradigmas Integration oder ReImmigration untersuchen – mit Analysen, realen Fällen und einem stets klaren und nüchternen Blick auf die Realität.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts „Integration oder ReImmigration“. Heute sprechen wir über eine Entwicklung, die einen Wendepunkt in der internationalen Debatte über die Steuerung von Migration darstellt. Gemeint ist die öffentliche Erklärung von Donald J. Trump, in der er sagte, dass „nur die Reverse Migration die Situation lösen kann“. Dieser Satz hat weltweit Aufmerksamkeit erregt und verdient eine genaue Analyse, denn es handelt sich nicht um einen impulsiven Kommentar oder eine bloße Provokation. Es ist eine politische Richtungsangabe, die bereits Einfluss auf die globale Diskussion nimmt.
Zunächst muss klargestellt werden, dass das Konzept der Reverse Migration nicht als Provokation gedacht ist. Es beschreibt einen präzisen strategischen Rahmen: Es geht darum, nicht nur zukünftige Einreisen zu regeln, sondern auch die ausländische Bevölkerung zu berücksichtigen, die bereits im Land lebt. Dieser Ansatz bricht mit der traditionellen Logik westlicher Migrationspolitik. Jahrzehntelang lag der Fokus auf Einreisevoraussetzungen, Visa und Grenzkontrollen. Was jedoch fast nie behandelt wurde, ist die Frage, was danach geschieht – wenn die Person bereits Teil des sozialen und wirtschaftlichen Systems des Aufnahmelandes ist.
Trumps Erklärung rückt eine Idee in den Vordergrund, die viele westliche Regierungen mit Vorsicht behandeln: Der Aufenthalt eines Ausländers ist nicht automatisch garantiert. Er hängt von drei Faktoren ab. Der erste ist der soziale Nutzen – die Fähigkeit, einen positiven Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Der zweite ist die kulturelle Kompatibilität – also die Bereitschaft, die grundlegenden Werte der aufnehmenden Gesellschaft zu akzeptieren. Der dritte ist die Sicherheit – denn kein System kann die Anwesenheit von Personen tolerieren, die ein ernsthaftes Risiko für die öffentliche Ordnung darstellen. Diese drei Säulen prägen die nächste Phase der Migrationsdebatte.
Bemerkenswert ist, dass dieser Ansatz nicht nur diejenigen betrifft, die in die USA einreisen möchten. Er betrifft auch diejenigen, die bereits im Land leben. Damit entsteht ein klarer Bruch mit dem traditionellen amerikanischen Modell, das auf der Annahme basierte, dass Migration ein weitgehend irreversibler Prozess sei. Die Perspektive verändert sich: Migration wird zu einem bedingten, überprüfbaren und – wenn nötig – widerrufbaren Prozess. Dies ist ein Konzept, das Europa in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dem Thema der ergänzenden Schutzformen zu diskutieren begonnen hat, das jedoch noch nie so deutlich formuliert wurde.
Die amerikanische Botschaft lässt sich auf eine einfache Aussage reduzieren: Ohne echte Integration kann es keinen stabilen Aufenthalt geben. Und wenn Integration nicht gelingt, lautet die Antwort nicht, das Problem zu ignorieren, sondern Reverse Migration anzuwenden. In diesem Sinne stellt Trumps Erklärung eine internationale Bestätigung dessen dar, was wir seit langem vertreten: Integration darf nicht optional sein; sie ist eine Verpflichtung. Und ReImmigration ist keine außergewöhnliche Maßnahme, sondern ein struktureller Bestandteil des Modells.
Dieser Kurswechsel in den Vereinigten Staaten wird auch für Europa Folgen haben. In den kommenden Monaten ist damit zu rechnen, dass die kulturellen und rechtlichen Paradigmen, die die Migrationspolitik jahrzehntelang bestimmt haben, überprüft werden. Demografischer Druck, Sicherheitsfragen und die wachsende Diskrepanz zwischen politischen Entscheidungen und der Realität zwingen die Rechtssysteme dazu, die grundlegenden Bedingungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens neu zu definieren. Es geht nicht darum, die Türen zu schließen, sondern klare und überprüfbare Kriterien festzulegen, die es ermöglichen, zwischen jenen zu unterscheiden, die sich integrieren und die Gemeinschaft stärken, und jenen, die ihre grundlegenden Regeln ablehnen.
Die Aussage „Only Reverse Migration“ sendet daher eine kraftvolle Botschaft: Das alte Modell funktioniert nicht mehr, und eine neue Phase hat begonnen. Eine Phase, in der Integration und Aufenthaltsrecht untrennbar miteinander verbunden sind und in der die regulierte Rückkehr zu einem wesentlichen Bestandteil der Migrationssteuerung wird. Das bedeutet nicht, grundlegende Rechte zu schwächen, sondern einen Rahmen zu schaffen, in dem Rechte und Pflichten verantwortungsvoll ausbalanciert werden. Es ist eine Richtung, die sowohl Italien als auch Europa aufmerksam prüfen müssen, denn das internationale Umfeld verändert sich schnell.
Vielen Dank, dass Sie diese neue Folge von „Integration oder ReImmigration“ gehört haben. Wir werden die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten und deren Auswirkungen auf die europäische Debatte weiterhin aufmerksam verfolgen, denn was heute auf der anderen Seite des Atlantiks geschieht, kündigt oft die Trends an, die morgen auch bei uns ankommen. Bis zum nächsten Mal.
Bienvenido a un nuevo episodio de Integración o ReInmigración. Hoy partimos de lo que está ocurriendo en Francia, porque los datos publicados en los últimos días no son solo una noticia del momento: son una fotografía clara de lo que sucede cuando un país deja de exigir integración, deja de transmitir sus valores y deja de afirmar, con claridad y firmeza, que la ley del Estado está por encima de cualquier pertenencia religiosa o cultural.
Según una encuesta que ha generado un fuerte debate, un porcentaje significativo de jóvenes musulmanes franceses considera que la Sharía es más importante que las leyes de la República. Más allá de las disputas metodológicas sobre estos datos, la tendencia es evidente: una parte de la segunda generación no reconoce plenamente la autoridad del Estado. No se trata de un problema religioso ni étnico. Es el resultado de una integración fallida.
Durante años, Francia creyó que la igualdad formal era suficiente para construir un sentido de pertenencia. Creyó que evitar hablar de identidad impediría los conflictos. Creyó que la integración sería un proceso natural, espontáneo, automático. Pero la integración no ocurre por sí sola. La integración debe ser dirigida, exigida y verificada. Y el Estado debe tener el valor de afirmar que ciertos valores no son negociables: la primacía de la ley democrática, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad personal y la separación entre la ley religiosa y la ley civil.
Cuando el Estado retrocede en estos principios, alguien más ocupa ese espacio: muchas veces los grupos radicales, muchas veces los líderes religiosos más intransigentes, muchas veces modelos identitarios alternativos que ofrecen certezas donde el Estado solo ofrece silencio.
El punto central es simple: no puede existir un vacío cultural. Si el Estado no construye integración, alguien más construye pertenencia. Y esa pertenencia no siempre es compatible con los valores occidentales.
Lo que está ocurriendo en Francia es, por tanto, una advertencia para toda Europa — incluida Italia. Porque las dinámicas de las segundas generaciones son similares en todas partes. El conflicto identitario es el mismo. Y la elección es inevitable: o la integración es real, o aumenta la distancia entre los grupos sociales.
Aquí es donde el paradigma Integración o ReInmigración se vuelve necesario. No como un eslogan, sino como una regla. Quien vive en un país europeo debe integrarse en tres pilares esenciales: trabajo, lengua y respeto de las normas. Estos elementos no son opcionales: son el requisito mínimo para formar parte de una comunidad nacional. Y el Estado debe aplicar este principio de manera coherente. Quien se integra, se queda. Quien no se integra, regresa a su país. No como castigo, sino por lógica, por orden público y por respeto mutuo.
El caso francés demuestra exactamente esto: cuando la integración se convierte en algo opcional, tarde o temprano surgen sistemas paralelos que viven bajo sus propias reglas. Y cuando las reglas difieren, ya no existe una sola sociedad: existen dos. Y no pueden convivir pacíficamente durante mucho tiempo.
Italia todavía tiene tiempo de evitar ese escenario. Pero debe tomar la decisión correcta ahora: exigir integración, medirla, hacerla cumplir y actuar cuando no exista.
Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Integración o ReInmigración. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde seguiremos hablando, con claridad y sin filtros, de aquello que las políticas migratorias ya no pueden permitirse ignorar.
Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Integrazione o ReImmigrazione ». Je suis Fabio Loscerbo, avocat italien spécialisé en droit de l’immigration.
Aujourd’hui, je souhaite expliquer pourquoi une décision judiciaire récente, rendue en Italie, mérite l’attention du public français. Il s’agit d’un décret rendu le 30 décembre 2025 par le Tribunal ordinaire de Florence, relatif à la protection dite « complémentaire ». Ce n’est pas un arrêt spectaculaire, ni une décision idéologique. C’est précisément pour cette raison qu’il est important.
Depuis plusieurs années, le débat européen sur l’immigration est paralysé par une confusion dangereuse : celle qui assimile toute protection juridique à un droit au séjour durable. Cette confusion affaiblit l’État, alimente la défiance des citoyens et rend toute politique migratoire politiquement instable. La décision du Tribunal de Florence apporte une réponse claire et juridiquement solide à cette dérive.
Le juge rappelle une vérité simple mais souvent oubliée : la protection complémentaire n’est ni une amnistie humanitaire générale, ni un mécanisme automatique de régularisation. Elle n’existe que pour éviter qu’une mesure d’éloignement ne produise une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Autrement dit, elle n’est pas fondée sur l’émotion, mais sur le droit.
Ce qui rend cette décision particulièrement intéressante pour un public français, c’est la méthode retenue. Le Tribunal refuse tout automatisme. Le simple fait d’être présent sur le territoire, la durée de la procédure ou les lenteurs administratives ne suffisent pas. La protection n’est accordée que lorsque l’intéressé a démontré, par des faits concrets et vérifiables, qu’il a réellement construit une vie dans la société d’accueil. L’intégration n’est pas présumée ; elle doit être prouvée.
Cette approche repose sur un raisonnement de proportionnalité, bien connu du droit français et de la jurisprudence européenne. Le juge ne nie pas le droit de l’État à éloigner. Il rappelle simplement que ce droit doit s’exercer dans le cadre de l’État de droit. La protection devient alors une exception justifiée, et non une règle générale qui paralyse l’action publique.
C’est précisément à ce point que cette décision rejoint le paradigme de la ReImmigration. La ReImmigration ne signifie pas le rejet de la protection, ni la négation des droits fondamentaux. Elle repose sur une exigence de cohérence. L’intégration est un processus réel, impliquant des devoirs et des comportements, pas un simple statut administratif. Lorsque l’intégration est effective, le droit protège. Lorsqu’elle ne l’est pas, la légitimité du retour vers le pays d’origine est réaffirmée.
Un système qui protège sans distinction finit par perdre toute capacité d’éloignement. Un système qui protège de manière sélective, en revanche, renforce à la fois son humanité et son autorité. C’est exactement ce que montre le Tribunal de Florence. En appliquant la protection complémentaire avec rigueur, le juge ne fragilise pas la souveraineté de l’État. Il la consolide.
Pour la France, confrontée à une tension croissante entre exigence de fermeté et respect des droits, cette décision offre une leçon essentielle. Le contrôle de l’immigration et la protection juridique ne sont pas des objectifs contradictoires. Ils sont les deux piliers d’un même ordre juridique équilibré. Sans protection crédible, l’État perd son âme. Sans éloignement effectif, il perd son autorité.
Cette décision nous rappelle que le véritable État de droit n’est ni permissif ni brutal. Il trace des limites claires. Il protège ceux qui s’intègrent réellement. Il assume le retour de ceux qui ne le font pas. C’est cela, au fond, la logique de l’Integrazione ou ReImmigrazione.
Merci d’avoir écouté ce nouvel épisode du podcast « Integrazione o ReImmigrazione ». Je suis Fabio Loscerbo.
Welcome to a new episode of the podcast “Integration or ReImmigration.” My name is Fabio Loscerbo. I am an Italian attorney specialised in immigration law.
Today I want to explain why a recent court decision issued in Italy should matter well beyond national borders, including to an American audience concerned with border control, immigration enforcement, and the credibility of the rule of law. I am referring to a decision issued on December 30, 2025, by the Florence Ordinary Tribunal, which recognised a form of legal protection known as complementary protection.
At first glance, this may sound like just another European court expanding migrant protections. That interpretation would be wrong. What makes this decision important is precisely the opposite: it shows how legal protection, when applied rigorously, can strengthen state authority rather than undermine it.
The court addressed a fundamental question that Western democracies continue to avoid: when does protection stop being justice and start becoming systemic weakness? The answer given by the tribunal is clear and uncomfortable. Protection is not automatic. It is not a reward for time spent in the country. It is not triggered simply because removal is politically difficult or administratively delayed. Protection exists only when removal would cause a disproportionate violation of a person’s private life, and only after a serious evaluation of individual conduct.
In this case, the court did not protect someone because they were present in Italy. It protected someone because they had demonstrably built a real life there. Not a symbolic one, not a paper one, but a concrete and verifiable one. Stable work. Economic independence. Knowledge of the language. Social relationships. Respect for the rules of the host community. In short, integration that could be proven, not merely claimed.
This distinction is crucial. In many Western systems, including the United States, immigration enforcement has become trapped between two extremes. On one side, absolute enforcement that ignores human consequences. On the other, expansive protection that gradually disables the State’s ability to remove anyone at all. This ruling shows a third path: selective protection grounded in responsibility.
That is where the concept of ReImmigration comes in. ReImmigration does not mean mass deportation. It does not mean hostility toward migrants. It means restoring a credible legal alternative: integrate, or return. Without the real possibility of return, integration becomes meaningless. Without integration, protection becomes arbitrary.
The Florence court makes this logic explicit. By protecting only those who have genuinely integrated, the State preserves its legitimacy to remove those who have not. This is not cruelty. It is legal coherence. A system that protects everyone indiscriminately eventually protects no one, because it loses public trust and enforcement capacity. A system that protects selectively maintains both humanity and authority.
For an American audience, this should sound familiar. The decision is based on proportionality, individual assessment, and the idea that rights exist within a legal order, not outside it. The court does not deny the State’s right to enforce immigration law. On the contrary, it reinforces that right by clarifying its limits. Enforcement without limits becomes abuse. Protection without limits becomes surrender.
What this ruling demonstrates is that courts do not have to choose between rights and borders. They can protect rights in a way that preserves borders. Complementary protection, when applied correctly, is not an obstacle to removals. It is the condition that makes removals lawful, defensible, and sustainable.
This is why this decision matters. Not because it expands protection, but because it defines it. Not because it weakens the State, but because it restores credibility to immigration law. It reminds us that the rule of law is not about choosing sides. It is about drawing lines.
Integration or ReImmigration is not a slogan. It is a legal logic. Protect those who integrate. Return those who do not. Anything else is disorder disguised as compassion.
Thank you for listening to “Integration or ReImmigration.” I’m Fabio Loscerbo.
In the United Kingdom, as across much of Europe, immigration policy is increasingly caught between two unsatisfactory extremes: rigid enforcement detached from legal safeguards, and expansive protection that gradually erodes the credibility of border control. This tension has weakened public confidence in the system and blurred the distinction between lawful protection and de facto settlement. The decision issued on 30 December 2025 by the Florence Ordinary Tribunal, case R.G. 788/2024, offers a legally coherent alternative that deserves attention beyond Italy. The full decision is publicly available at: https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1
The ruling concerns what Italian law defines as “complementary protection”, a residual form of protection grounded in constitutional principles and international human rights obligations. The Tribunal makes a crucial clarification: this protection is neither a general humanitarian amnesty nor an automatic pathway to long-term residence. It is a narrowly circumscribed safeguard, applicable only where removal would cause a disproportionate interference with an individual’s private life, contrary to fundamental rights standards.
What is particularly relevant for a UK audience is the court’s method. The judge deliberately avoids any form of automatism. Length of stay, procedural delays or the mere existence of pending proceedings are not treated as decisive. Protection is granted only where the individual has demonstrated, through concrete and verifiable facts, that a genuine private life has been established within the host society. Integration is not assumed; it must be proven. In this sense, legal protection follows responsibility and conduct, rather than replacing them.
This reasoning closely reflects principles familiar to British constitutional culture. The decision is built around proportionality and case-by-case assessment, concepts well known to UK courts in the context of human rights adjudication. The Tribunal does not deny the State’s right to enforce immigration law; instead, it insists that enforcement must be exercised in a manner compatible with the rule of law. Complementary protection thus emerges as a justified exception, not as a general rule undermining removals.
It is precisely here that the decision aligns with the paradigm of ReImmigration. ReImmigration does not reject protection, nor does it question the binding nature of human rights obligations. It is based on a simple but demanding premise: integration is a real social and legal process, not a mere administrative label. Where integration has genuinely taken place, the law protects. Where it has not, the legitimacy of return is reaffirmed. A system that protects indiscriminately ultimately loses its capacity to remove anyone. A system that protects selectively preserves both fairness and authority.
The Florence Tribunal’s ruling shows that legal protection, when applied rigorously, strengthens rather than weakens state sovereignty. By clearly defining the limits of complementary protection, the court reinforces the credibility of immigration enforcement and restores coherence to the legal framework. Protection becomes intelligible, defensible and compatible with democratic governance.
In a British context marked by growing concern over irregular migration and the effectiveness of removals, this decision offers a valuable lesson. It demonstrates that enforcement and legality are not opposing objectives. On the contrary, enforcement becomes sustainable only when grounded in a clear and principled legal structure. Complementary protection, properly applied, is not an obstacle to ReImmigration. It is the condition that makes it legitimate.
Avv. Fabio Loscerbo Attorney at Law – Italy EU Transparency Register Lobbyist no. 280782895721-36
Welcome to a new episode of the Integration or ReImmigration podcast. Today, I want to examine a case that is shaping the Italian public debate and, at the same time, confirming all the limits of the “soft” integration model that has guided our country for too many years. I’m talking about the case of Imam Mohamed Shahin, expelled by the Ministry of the Interior on charges of radicalism and of holding positions deemed incompatible with Italy’s democratic values.
Beyond the individual story—which always deserves respect—the real issue lies elsewhere: for nearly twenty years, Shahin was a public figure, a religious guide, a community leader, a stable presence in the city of Turin. Yet, despite this role, no institution ever assessed whether his contribution to social coexistence truly aligned with the fundamental principles of our legal system. No one evaluated, in a systematic way, whether his preaching reflected constitutional values or whether signs of radicalization were emerging and should have been addressed before escalating.
This case demonstrates something I have been saying for a long time: Italy has relied for far too many years on a model of integration built on generic trust, on the belief that if a problem does not explode publicly, then it does not exist. It is an approach that refuses to define what integration really means. An approach rooted more in hope than in method, more in goodwill than in concrete checks. And the results, unfortunately, are right before our eyes.
The real issue is not the isolated episode. The problem is the system. A system that does not monitor, does not evaluate, does not update its information, and intervenes only when the damage has already become visible and the political climate forces an immediate reaction. It is a way of managing integration that protects neither the State nor the many law-abiding foreign residents who live correctly on Italian soil.
The Integration or ReImmigration paradigm exists precisely to fill this gap. It is not a repressive model, as some might claim. On the contrary, it is a framework of mutual responsibility: those who live in Italy must demonstrate—through concrete facts—their adherence to constitutional values, respect for the law, and positive participation in community life. The State, in turn, must establish clear, verifiable, periodic criteria. And it must be ready to take coherent decisions when those criteria are not met.
The Shahin case does not only show what went wrong in the past. It strongly indicates what must be done in the future: we need a model in which integration is not an act of blind trust, but a measurable process; a model in which respect for the rules is not optional but foundational; a model in which religious leaders, public figures, and community influencers carry greater responsibility than they did in the past.
Because the truth is simple: without criteria, without monitoring, without a clear pact between the State and foreign nationals, social coexistence cannot hold. It cannot withstand international tensions, political polarization, or the risks of radicalization. It cannot survive on the hope that everything will turn out fine.
The Integration or ReImmigration paradigm does not aim to create conflict—it aims to restore a balance that is currently missing. It exists to protect citizens, but also to protect integrated foreign residents who contribute to the country and cannot be confused with those who challenge the fundamental principles of Italy’s democracy.
The Shahin case is a warning we cannot ignore. And this episode of the podcast is an invitation to look beyond the headlines and beyond the political controversy, to understand that the real challenge for Italy’s future is the ability to build responsible integration—one based on clear rules and a clear pact: integration as a duty, ReImmigration as the consequence for those who reject this path.
Thank you for listening to this episode. In the next installments, we’ll continue to explore the challenges and opportunities of the Integration or ReImmigration paradigm, with analysis, real cases, and an always rigorous look at reality.
Willkommen zu einer neuen Folge von Integration oder ReImmigration. Heute beginnen wir mit dem, was derzeit in Frankreich geschieht, denn die in den letzten Tagen veröffentlichten Daten sind nicht nur aktuelle Nachrichten: Sie sind ein klares Bild dessen, was passiert, wenn ein Staat aufhört, Integration einzufordern, seine eigenen Werte zu vermitteln und deutlich zu sagen, dass das Gesetz des Staates über jeder religiösen oder kulturellen Zugehörigkeit steht.
Einer Umfrage zufolge, die eine breite Debatte ausgelöst hat, hält ein signifikanter Anteil junger französischer Muslime die Scharia für wichtiger als die Gesetze der Republik. Unabhängig von den methodischen Streitpunkten zeigt der Trend klar: Ein Teil der zweiten Generation erkennt die Autorität des Staates nicht vollständig an. Es handelt sich nicht um ein religiöses oder ethnisches Problem. Es ist das Ergebnis einer gescheiterten Integration.
Frankreich glaubte jahrelang, dass formale Gleichheit ausreiche, um ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen. Dass man Konflikten aus dem Weg gehe, wenn man nicht über Identität spreche. Dass Integration ein natürlicher, spontaner, automatischer Prozess sei. Aber Integration geschieht nicht von selbst. Sie muss gelenkt, eingefordert und überprüft werden. Und der Staat muss den Mut haben, klarzustellen, dass bestimmte Werte nicht verhandelbar sind: der Vorrang des demokratischen Rechts, die Gleichstellung von Mann und Frau, die persönliche Freiheit und die Trennung von religiösem und zivilem Recht.
Wenn der Staat sich aus diesen Bereichen zurückzieht, füllen andere dieses Vakuum: oft radikale Gruppen, oft die kompromisslosesten religiösen Autoritäten, oft alternative Identitätsmodelle, die Sicherheit versprechen, wo der Staat nur Schweigen bietet.
Der zentrale Punkt ist einfach: Ein kulturelles Vakuum kann nicht bestehen bleiben. Wenn der Staat keine Integration aufbaut, bauen andere Zugehörigkeiten auf. Und diese Zugehörigkeiten sind nicht immer mit westlichen Werten vereinbar.
Der Fall Frankreich ist daher eine Warnung für ganz Europa — auch für Italien. Denn die Dynamiken der zweiten Generation ähneln sich überall. Der Identitätskonflikt ist derselbe. Und die Entscheidung ist unausweichlich: Entweder Integration ist real, oder die Distanz zwischen den sozialen Gruppen wächst.
Hier wird das Paradigma Integration oder ReImmigration notwendig — nicht als Slogan, sondern als Regel. Wer in einem europäischen Staat lebt, muss sich in drei grundlegenden Bereichen integrieren: Arbeit, Sprache und Respekt vor den Gesetzen. Diese Elemente sind nicht optional; sie sind die Mindestvoraussetzung, um Teil einer nationalen Gemeinschaft zu sein. Und der Staat muss dieses Prinzip konsequent anwenden. Wer sich integriert, bleibt. Wer sich nicht integriert, kehrt in sein Herkunftsland zurück. Nicht als Strafe, sondern aus Logik, aus Gründen der öffentlichen Ordnung und eines gegenseitigen Respekts.
Der französische Fall zeigt dies deutlich: Wenn Integration zu einer unverbindlichen Option wird, entstehen früher oder später parallele Systeme, die nach eigenen Regeln leben. Und wenn die Regeln auseinanderdriften, gibt es nicht mehr eine einzige Gesellschaft — sondern zwei. Und diese können nicht lange friedlich nebeneinander existieren.
Italien hat noch Zeit, dieses Szenario zu vermeiden. Aber es muss jetzt den richtigen Weg wählen: Integration verlangen, sie messen, sie durchsetzen und handeln, wenn sie fehlt.
Danke, dass Sie diese neue Folge von Integration oder ReImmigration gehört haben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin offen und klar über das sprechen, was die Migrationspolitik nicht länger ignorieren kann.
La protezione complementare occupa oggi una posizione centrale nel dibattito giuridico e politico sull’immigrazione, perché rappresenta la forma più avanzata di tutela fondata sul radicamento effettivo dello straniero nel territorio dello Stato.
È un istituto che nasce da un’esigenza precisa: garantire che l’allontanamento di una persona non determini la violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, nei termini dell’art. 8 CEDU, e assicurare che le relazioni costruite nel tempo non vengano interrotte senza una valutazione approfondita della loro effettività.
È un meccanismo di bilanciamento, nel quale la discrezionalità amministrativa lascia spazio alla verifica concreta di un percorso di integrazione, inteso non come concetto astratto, ma come risultato di scelte, comportamenti e responsabilità personali.
La recente sentenza del Tribunale di Bologna (R.G. 14182/2024, 27.11.2025) offre un esempio particolarmente significativo di come questo istituto operi nella prassi.
Il Collegio, partendo dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 24413/2021), ha ricostruito il quadro normativo in cui si colloca l’art. 19, commi 1 e 1.1, TUI, insistendo sulla necessità di valutare l’insieme delle relazioni che compongono la vita privata del richiedente.
Ciò significa misurare il percorso lavorativo, la partecipazione alla vita sociale, la presenza di legami familiari autentici e la continuità della permanenza in Italia, elementi che la Corte EDU considera determinanti per stabilire se una persona abbia consolidato una propria identità in un determinato contesto sociale.
Il punto decisivo della pronuncia risiede nella scelta del Tribunale di leggere la protezione complementare come espressione della tutela della vita privata in senso pieno, non limitata alla dimensione domestica o familiare, ma estesa alle relazioni sociali e professionali che il soggetto ha costruito nel tempo.
La valutazione del caso concreto è stata condotta in questa prospettiva: il richiedente aveva intrecciato rapporti lavorativi stabili, aveva ricostruito la propria rete familiare, aveva raggiunto un livello di integrazione verificabile attraverso documenti, testimonianze e contributi previdenziali.
La condanna risalente nel tempo, già valutata favorevolmente dal Tribunale di Sorveglianza ai fini del reinserimento, non costituiva un ostacolo attuale all’inclusione nel tessuto sociale.
Il Collegio ha così riconosciuto che lo sradicamento avrebbe prodotto una lesione grave e sproporzionata della sua vita privata, rendendo necessario il rilascio del permesso di soggiorno.
Tutto questo dimostra che la protezione complementare non è un titolo “residuale” o “riparatorio”: è lo strumento attraverso cui l’ordinamento verifica la solidità dell’integrazione e decide se proseguire o interrompere la permanenza sul territorio.
In questo senso, essa anticipa e rafforza il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, fondato sull’idea che non esiste integrazione senza responsabilità individuale, e non esiste sicurezza senza una selezione fondata su elementi oggettivi.
L’integrazione deve essere valutabile, documentabile, misurabile. Non può essere affidata alla percezione soggettiva o a un uso marginale del potere discrezionale. La protezione complementare offre proprio questo: una verifica analitica e trasparente di ciò che la persona ha fatto, delle relazioni che ha costruito, del rispetto delle regole e della capacità di inserirsi nella vita sociale e lavorativa del Paese.
Se l’integrazione è reale, lo Stato ha il dovere di non interromperla. Se non lo è, la protezione complementare non deve essere riconosciuta, e diventa legittimo – e necessario – avviare un percorso di rientro. È qui che si colloca la ReImmigrazione: non come provvedimento punitivo, ma come esito naturale della mancanza di radicamento. Il sistema funziona quando premia chi rispetta le regole e invita a ripensare il proprio percorso chi non ha intrapreso alcuna reale integrazione.
La sentenza del Tribunale di Bologna conferma inoltre che questo istituto è pienamente coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza sviluppati dalla Corte EDU. L’allontanamento può essere disposto solo quando sussista un “bisogno sociale imperativo”, mentre non può essere giustificato in presenza di un percorso di integrazione stabile e verificabile.
Questo livello di scrutinio, se applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, permetterebbe di superare l’attuale frammentazione interpretativa e di riconoscere la protezione complementare come il fulcro di una politica migratoria moderna, fondata su criteri chiari, controllabili e orientati al futuro.
La protezione complementare, vista in questa prospettiva, non è un istituto marginale, ma il laboratorio giuridico e sociale che consente di trasformare l’integrazione da concetto teorico a obbligo concreto. È il meccanismo che permette di separare le posizioni meritevoli da quelle che non lo sono, senza ideologie e senza automatismi.
È, in sostanza, il presupposto necessario per un modello migratorio sostenibile, capace di garantire sicurezza, stabilità e coesione sociale. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione trova qui la sua conferma più solida: un sistema giuridico che protegge chi si integra e che, allo stesso tempo, prevede un percorso di rientro per chi non lo fa.
L’Italia dispone già delle basi normative e giurisprudenziali per realizzarlo. Occorre ora trasformare queste basi in una politica strutturale, coerente e realmente orientata al futuro.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
In 2026 I am organising in Bologna a structured series of legal training seminars formally accredited by the Bar Council of Bologna for the purposes of mandatory continuing professional development. Each event has been recognised with two CPD credits, as confirmed by the official communication of the competent Commission. Although these seminars are framed within… Leggi tutto: Continuing Legal Education on Complementary Protection: An Italian Perspective for a UK Legal Audience
En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Il sondaggio realizzato da Tecné srl, commissionato da RTI e pubblicato – come previsto dalla normativa – dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, offre una fotografia preziosa e rara sul rapporto tra una parte della popolazione musulmana residente in Italia e alcuni temi sensibili relativi ai valori fondamentali dell’ordinamento italiano.
È un documento che, per rigore metodologico e trasparenza dei dati, merita un’analisi attenta, priva di sensazionalismi ma anche libera da quel minimizzante “benaltrismo” che spesso affligge il dibattito pubblico.
Il sondaggio, condotto tra il 26 e il 29 novembre 2025 su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta (metodo CATI-CAWI, margine di errore 3,1%), contiene due domande rivolte nello specifico a un sotto-campione di musulmani residenti in Italia.
È un punto fondamentale: non si tratta di un’indagine sulle opinioni dell’intera popolazione, ma di un focus su un gruppo ben definito. Proprio per questo, i risultati assumono un valore qualitativo importante e non possono essere liquidati come folklore statistico.
La prima domanda è formulata in modo diretto: “Sarebbe favorevole ad applicare la Sharia in Italia?”. L’uso del condizionale, così come il riferimento esplicito al territorio italiano, elimina ambiguità interpretative.
Il dato che emerge è netto: il 14,5% risponde sì, mentre l’82,1% risponde no. Una minoranza, certo, ma numericamente non marginale se rapportata all’intera popolazione musulmana residente. È un numero che non va sensazionalizzato, ma neppure relativizzato: la Sharia, in molte sue componenti, è incompatibile con la nostra Costituzione, con la parità di genere, con il sistema penale, con la laicità dello Stato e con i diritti fondamentali.
L’idea che una quota non trascurabile la consideri applicabile in Italia rappresenta un segnale di distanza culturale che non può essere ignorato.
La seconda domanda è forse ancor più delicata: “È giusto sostenere i fedeli islamici impegnati nella ‘guerra santa’?”. Qui il sì scende allo 0,6%, mentre la stragrande maggioranza – il 98% – risponde no.
È un dato rassicurante dal punto di vista della sicurezza interna, ma non annulla l’importanza del primo.
Se da un lato, infatti, la propensione alla violenza religiosa è residuale, dall’altro permane un segmento che esprime preferenze normative alternative a quelle dell’ordinamento italiano.
È su questo terreno che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione dimostra tutta la sua necessità. Non si tratta di stigmatizzare un gruppo religioso, ma di riconoscere, con onestà intellettuale, che l’integrazione non può essere data per scontata, né può essere ridotta a un mero fatto anagrafico o alla durata della permanenza sul territorio.
L’integrazione è un processo giuridico, culturale e valoriale. Richiede un’adesione piena non solo alle leggi dello Stato, ma ai principi – formali e sostanziali – che governano la nostra comunità nazionale.
Il sondaggio Tecné-RTI evidenzia chiaramente che l’attuale modello, fondato su un’integrazione spontanea e non verificata, non è in grado di prevenire derive o distanze culturali profonde.
Ed è esattamente questo il punto: quando emerge, all’interno di un gruppo di residenti, una quota che sostiene sistemi giuridici alternativi e incompatibili, lo Stato deve avere gli strumenti per intervenire sul piano della coesione sociale, non solo della sicurezza. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione risponde a una esigenza concreta: – definire criteri oggettivi di integrazione; – verificare la reale adesione ai principi costituzionali; – distinguere tra chi desidera far parte della comunità nazionale e chi conserva una visione normativa estranea o contrapposta; – rafforzare gli strumenti che consentono, nei casi di mancata integrazione, un rientro ordinato e dignitoso nel Paese d’origine.
Il sondaggio non è terrorismo psicologico né propaganda. È un dato empirico, pubblicato su un portale istituzionale, che segnala una diffidenza verso alcuni capisaldi dell’ordinamento italiano.
Non rappresenta l’intera realtà islamica del Paese, ma evidenzia l’esistenza di una faglia culturale che non può essere ignorata.
Se non governata con strumenti nuovi, rischia di diventare una zona grigia in cui estremismi e contro-identità trovano spazio.
È proprio attraverso l’assunzione di una cultura istituzionale della responsabilità, come propone il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, che l’Italia può trasformare questi dati da sintomi di conflitto potenziale a occasione di riforma.
Un Paese serio non teme la verità statistica: la usa per rafforzare il proprio modello di convivenza.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
In Europa wird Spanien derzeit häufig als pragmatisches Modell der Migrationspolitik dargestellt. Zwei italienische Beiträge beschreiben diesen Ansatz deutlich: der Artikel „L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo“ auf 7Grammilavorohttps://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/ sowie „Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione“ auf Il Bo Live – Universität Paduahttps://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazione Beide Beiträge stellen Spanien als Land dar, das legale… Leggi tutto: Integration oder ReImmigrazione: Warum die europäische Migrationsdebatte über Arbeitskräfte hinausgeht
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En 2026 organizo en Bolonia un ciclo estructurado de seminarios jurídicos acreditados oficialmente por el Consejo del Colegio de Abogados de Bolonia en el marco de la formación continua obligatoria, con el reconocimiento de dos créditos formativos por cada evento, según consta en la comunicación formal de la Comisión competente. Aunque estos encuentros se desarrollan… Leggi tutto: Formación jurídica continua sobre protección complementaria: una perspectiva italiana con proyección europea
Im Jahr 2026 veranstalte ich in Bologna eine strukturierte Reihe juristischer Fortbildungsseminare, die vom Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna im Rahmen der anwaltlichen Fortbildungspflicht offiziell akkreditiert wurden. Für jede Veranstaltung werden zwei Fortbildungspunkte anerkannt, wie aus der formellen Mitteilung der zuständigen Kommission hervorgeht . Auch wenn diese Seminare im italienischen und unionsrechtlichen Kontext verankert… Leggi tutto: Juristische Fortbildung zur komplementären Schutzgewährung: Eine italienische Perspektive im europäischen Kontext
Nel dibattito pubblico italiano sull’immigrazione si continua a parlare di integrazione come se fosse un processo naturale, automatico, quasi biologico. Crescere in Italia, frequentare le scuole italiane, parlare la lingua: tutto questo, secondo la narrazione dominante, dovrebbe produrre integrazione per inerzia. Eppure c’è un luogo istituzionale in cui questa narrazione si incrina in modo netto, senza slogan e senza filtri ideologici: gli Istituti Penali per Minorenni.
I dati sulla detenzione minorile non sono un dettaglio marginale del sistema penale. Sono, al contrario, un indicatore anticipatore. Quando un numero significativo di minori entra nel circuito penale, lo Stato sta intercettando non un fallimento individuale isolato, ma una rottura nel processo di socializzazione giuridica. Ed è qui che le statistiche assumono un valore politico, prima ancora che criminologico.
Da anni, le rilevazioni ufficiali e i rapporti indipendenti mostrano una sovra-rappresentazione dei minori stranieri negli IPM rispetto alla loro incidenza nella popolazione giovanile complessiva. Ma il dato più rilevante, e meno discusso, è che una parte consistente di questi ragazzi non è composta da “nuovi arrivati”, bensì da giovani cresciuti in Italia, spesso scolarizzati, talvolta nati sul territorio nazionale. Le cosiddette seconde generazioni. Proprio quelle che, nella retorica pubblica, dovrebbero incarnare il successo dell’inclusione.
Il problema è che il sistema statistico italiano continua a ragionare in termini di cittadinanza formale, non di percorso reale. Chi ha cittadinanza straniera viene classificato come “straniero”, anche se è arrivato da bambino o non ha mai conosciuto un altro Paese. Chi ha acquisito la cittadinanza italiana, invece, scompare del tutto da qualsiasi analisi sull’origine migratoria. Il risultato è un vuoto conoscitivo che consente alla politica di evitare la domanda centrale: perché una parte delle seconde generazioni entra in conflitto strutturale con l’ordinamento giuridico dello Stato in cui è cresciuta?
Gli IPM raccontano una verità scomoda. Raccontano che l’integrazione non è una questione di tempo, ma di regole interiorizzate. Non è una questione di diritti concessi, ma di doveri effettivamente assunti. Non è una questione culturale astratta, ma un rapporto concreto con l’autorità, la legge, il limite. Dove questo rapporto non si costruisce, o si costruisce in modo distorto, il conflitto emerge prima della maggiore età.
C’è un dato che dovrebbe far riflettere chi continua a parlare di “integrazione automatica”: il sistema penale minorile non intercetta marginalità invisibili, ma comportamenti penalmente rilevanti. L’ingresso in un IPM è l’esito di una violazione grave delle regole, non di un disagio generico. E quando queste violazioni si concentrano in specifici segmenti della popolazione giovanile, il problema non è più individuale, ma sistemico.
Per anni si è preferito spiegare questo fenomeno esclusivamente in termini socio-economici, come se la povertà o l’esclusione bastassero da sole a produrre devianza. Ma questa lettura è insufficiente. Esistono contesti sociali difficili che non producono la stessa incidenza penale. Ciò che fa la differenza è il grado di integrazione normativa: la capacità, o l’incapacità, di riconoscere lo Stato come fonte legittima di regole vincolanti.
È qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione diventa inevitabile. Non come slogan, ma come criterio di responsabilità pubblica. Se l’integrazione fallisce, e i dati sugli IPM indicano che in una parte delle seconde generazioni questo fallimento è già visibile, lo Stato non può limitarsi a registrare il fenomeno. Deve scegliere. Deve investire in integrazione reale, esigente, fondata su lingua, lavoro, rispetto delle regole e sanzione effettiva delle violazioni. Oppure deve prendere atto che, in assenza di integrazione riuscita, il ritorno nel Paese di origine non è una punizione, ma una funzione ordinaria dello Stato di diritto.
Continuare a ignorare ciò che accade negli istituti penali per minorenni significa rinviare il problema di qualche anno. Ma quei minori, prima o poi, diventano adulti. E quando il fallimento dell’integrazione arriva nel circuito penale ordinario, il costo sociale, giuridico e politico è immensamente più alto.
Gli IPM non sono un’eccezione. Sono un segnale. E come tutti i segnali ignorati, preparano crisi più grandi.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
Benvenuto a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Oggi voglio affrontare una vicenda che sta segnando il dibattito pubblico italiano in modo profondo e che, al tempo stesso, conferma tutti i limiti del modello di integrazione “soft” che per anni ha caratterizzato l’approccio del nostro Paese. Mi riferisco al caso dell’imam Mohamed Shahin, espulso dal Ministero dell’Interno con accuse di radicalismo e di posizioni incompatibili con i valori democratici italiani.
Al di là dell’aspetto personale, che merita sempre rispetto, il punto centrale è un altro: per quasi vent’anni Shahin è stato una figura pubblica, un riferimento religioso e comunitario, una presenza stabile nella città di Torino. Eppure, nonostante questo ruolo, nessuna istituzione ha verificato davvero se il suo contributo alla convivenza fosse coerente con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Nessuno ha valutato in modo sistematico se la sua predicazione fosse improntata ai valori costituzionali o se esistessero elementi di criticità da affrontare prima che degenerassero.
Questa vicenda dimostra ciò che da tempo sostengo: l’Italia ha adottato per troppi anni un modello di integrazione basato sulla fiducia generica e sull’idea che i problemi, se non esplodono, non esistono. È un approccio che rinuncia a definire cosa significhi davvero essere integrati. Un approccio che si lega più alla speranza che al metodo, più alla buona volontà che alle verifiche concrete. E i risultati, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti.
La questione, infatti, non è l’episodio isolato. Il nodo vero riguarda il sistema. Un sistema che non controlla, non valuta, non aggiorna le proprie informazioni, e che interviene solo quando il danno è già pubblico e il clima politico obbliga a una reazione immediata. È un modo di gestire l’integrazione che non tutela né lo Stato né le comunità straniere che vivono correttamente sul territorio.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione serve esattamente a superare questo vuoto. Non è un modello repressivo, come qualcuno vorrebbe far credere. È, al contrario, un modello di responsabilità reciproca: chi vive in Italia deve dimostrare, con fatti concreti, adesione ai valori costituzionali, rispetto delle regole e partecipazione positiva alla vita collettiva. Lo Stato, dal canto suo, deve stabilire criteri chiari, verificabili, periodici. E deve essere pronto ad assumere decisioni coerenti quando questi criteri non sono rispettati.
Il caso Shahin non dice solo cosa non ha funzionato nel passato. Indica con forza ciò che deve essere fatto nel futuro: introdurre un modello in cui l’integrazione non è un atto di fiducia, ma un percorso misurabile; in cui il rispetto delle regole non è un elemento accessorio, ma il fondamento della permanenza; in cui i predicatori, le figure pubbliche e le leadership comunitarie assumono una responsabilità maggiore rispetto al passato.
Perché la verità è semplice: senza criteri, senza controlli, senza un patto chiaro tra Stato e stranieri, la convivenza non si sostiene. Non regge sotto il peso delle tensioni internazionali, delle polarizzazioni politiche, dei fenomeni di radicalizzazione. E non regge perché la società non può basarsi esclusivamente sulla speranza che tutto vada bene.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non nasce per alimentare conflitti, ma per ristabilire un equilibrio che oggi manca. Serve a proteggere i cittadini, ma anche gli stranieri integrati che partecipano alla vita del Paese e che non possono essere confusi con chi mette in discussione i principi fondamentali della democrazia italiana.
Il caso Shahin è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. E questo episodio del podcast vuole essere un invito a guardare oltre la cronaca, oltre la polemica, per capire che il vero terreno su cui si gioca il futuro dell’Italia è la capacità di costruire una integrazione responsabile, fondata su regole precise e su un patto chiaro: integrazione come dovere, ReImmigrazione come conseguenza per chi rifiuta questo percorso.
Grazie per aver ascoltato questo nuovo episodio. Continueremo nelle prossime puntate a esplorare le sfide e le opportunità del paradigma Integrazione o ReImmigrazione, con analisi, casi reali e uno sguardo sempre rigoroso alla realtà.
Benvenuto a un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Oggi partiamo da ciò che sta accadendo in Francia, perché i dati diffusi negli ultimi giorni non sono soltanto un fatto di cronaca: sono una fotografia precisa di cosa accade quando un Paese rinuncia a pretendere integrazione, rinuncia a trasmettere i propri valori e rinuncia a dire, con chiarezza, che la legge dello Stato viene prima di qualsiasi appartenenza religiosa o culturale.
Secondo un sondaggio che ha fatto molto discutere, una percentuale significativa di giovani musulmani francesi considera la Sharia più importante delle leggi della Repubblica. Indipendentemente dalle contestazioni metodologiche di questi dati, la tendenza è evidente: una parte delle seconde generazioni non riconosce pienamente l’autorità dello Stato. Non è un problema religioso, né un problema etnico. È un problema di integrazione fallita.
Per anni la Francia ha creduto che bastasse l’uguaglianza formale per costruire un senso di appartenenza. Ha creduto che fosse sufficiente non parlare di identità per evitare i conflitti. Ha creduto che l’integrazione potesse essere un processo spontaneo, naturale, automatico. Ma l’integrazione non avviene da sola. L’integrazione va voluta, va diretta, va verificata. E lo Stato deve avere il coraggio di dire che certi valori non sono negoziabili: il primato della legge democratica, l’uguaglianza tra uomo e donna, la libertà personale, la separazione tra diritto religioso e diritto civile.
Quando lo Stato arretra su questi elementi, qualcun altro occupa quello spazio: spesso i gruppi radicali, spesso i leader religiosi più intransigenti, spesso i modelli identitari alternativi che promettono certezze dove lo Stato offre solo silenzi.
Il punto centrale è semplice: non si può lasciare un vuoto culturale. Se lo Stato non costruisce integrazione, qualcun altro costruisce appartenenze. E non sempre sono compatibili con i valori occidentali.
Quello che accade in Francia è quindi un monito per l’intera Europa, Italia compresa. Perché le dinamiche delle seconde generazioni sono simili ovunque. Perché il conflitto identitario è lo stesso. E perché la scelta è una sola: o l’integrazione è reale, oppure aumenta la distanza tra gruppi sociali.
È qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione diventa necessario. Non come slogan, ma come regola. Chi vive in un Paese europeo deve integrarsi nei suoi tre pilastri fondamentali: lavoro, lingua e rispetto delle norme. Questi elementi non sono un’opzione: sono la condizione minima per far parte di una comunità nazionale. E lo Stato deve avere la forza di applicare questo principio in modo coerente. Chi si integra resta. Chi non si integra deve tornare nel proprio Paese. Non per punizione, ma per logica, per tutela dell’ordine pubblico e per rispetto reciproco.
Il caso Francia dimostra esattamente questo: quando l’integrazione viene concepita come un fatto opzionale, prima o poi si crea un sistema parallelo che vive secondo regole proprie. E quando le regole diventano diverse, non c’è più una società unica: ce ne sono due. E non possono convivere a lungo senza conflitti.
L’Italia ha ancora il tempo per evitare questo esito. Ma deve imboccare la strada giusta adesso: richiedere integrazione, misurarla, pretenderla, e intervenire quando non c’è.
Grazie per aver ascoltato questo nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Ci sentiamo nel prossimo appuntamento, dove continueremo a raccontare, con chiarezza e senza filtri, ciò che le politiche migratorie non possono più permettersi di ignorare.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts „Integrazione oder ReImmigration“. Mein Name ist Fabio Loscerbo. Ich bin ein italienischer Rechtsanwalt und auf Migrationsrecht spezialisiert.
Heute möchte ich erklären, warum eine aktuelle gerichtliche Entscheidung aus Italien auch für ein deutsches Publikum von Bedeutung ist. Es geht um einen Beschluss des Ordentlichen Gerichts von Florenz vom 30. Dezember 2025, der den sogenannten komplementären Schutz betrifft. Es handelt sich nicht um eine spektakuläre Entscheidung, sondern um eine nüchterne und juristisch saubere. Genau deshalb ist sie wichtig.
In der europäischen Migrationsdebatte hat sich in den letzten Jahren ein gefährliches Missverständnis verfestigt: die Annahme, dass rechtlicher Schutz automatisch zu einem dauerhaften Aufenthaltsrecht führen müsse. Diese Logik untergräbt den Rechtsstaat, schwächt die Durchsetzungsfähigkeit staatlichen Handelns und zerstört das Vertrauen der Bevölkerung in die Ordnung des Rechts. Der Beschluss des Gerichts von Florenz setzt hier einen klaren Kontrapunkt.
Das Gericht stellt unmissverständlich fest, dass der komplementäre Schutz weder eine allgemeine humanitäre Amnestie noch ein Automatismus der Aufenthaltsverfestigung ist. Er dient ausschließlich dazu, unverhältnismäßige Eingriffe in das Privatleben zu verhindern. Der Schutz ist damit kein politisches Instrument, sondern ein rechtliches Korrektiv, das nur im Ausnahmefall greift.
Besonders bedeutsam für das deutsche Rechtsverständnis ist die methodische Herangehensweise des Gerichts. Es lehnt jede Form von Automatismus ab. Weder die bloße Anwesenheit im Staatsgebiet noch der Zeitablauf eines Verfahrens begründen für sich genommen einen Schutzanspruch. Entscheidend ist allein, ob eine tatsächliche, nachvollziehbare und belastbare Integration in die Aufnahmegesellschaft vorliegt. Integration wird nicht vermutet, sondern verlangt einen aktiven Beitrag des Betroffenen.
Diese Argumentation folgt konsequent dem im deutschen Verfassungsrecht verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der Staat bleibt befugt, das Ausländerrecht durchzusetzen, ist dabei jedoch an die Schranken des Rechtsstaats gebunden. Der komplementäre Schutz fungiert somit als eng begrenzte Ausnahme, nicht als Regel. Gerade dadurch bleibt der Staat handlungsfähig.
An diesem Punkt wird die Verbindung zum Paradigma der ReImmigration deutlich. ReImmigration bedeutet nicht Ablehnung von Schutz und nicht Relativierung von Grundrechten. Sie beruht auf einer ordnungspolitischen Logik: Integration ist eine reale soziale Leistung, keine bloße formale Situation. Wo Integration gelungen ist, greift der Schutz. Wo sie fehlt, wird die rechtliche Legitimität der Rückführung wiederhergestellt.
Ein System, das unterschiedslos schützt, verliert zwangsläufig seine Durchsetzungskraft. Ein System, das differenziert schützt, stärkt seine Autorität. Genau das zeigt diese Entscheidung. Durch die präzise Anwendung des komplementären Schutzes wird staatliche Souveränität nicht geschwächt, sondern rechtlich abgesichert.
Für Deutschland, wo Migration zunehmend als Frage der inneren Ordnung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts diskutiert wird, liefert dieser Beschluss eine wichtige Lehre. Humanität und Durchsetzung sind keine Gegensätze. Sie bedingen einander. Ohne wirksame Rückführung verliert auch Integration ihre Bedeutung. Ohne glaubwürdige Schutzmechanismen verliert der Rechtsstaat seine Legitimität.
Diese Entscheidung erinnert uns daran, dass der Rechtsstaat weder grenzenlos noch herzlos ist. Er setzt klare Maßstäbe. Er schützt diejenigen, die sich tatsächlich integrieren. Und er verlangt die Rückkehr derjenigen, die dies nicht tun. Genau darin liegt die Logik von Integrazione oder ReImmigration.
Vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast „Integrazione oder ReImmigration“. Ich bin Fabio Loscerbo.
Dans le débat européen sur l’immigration, une confusion persistante fragilise à la fois l’État et le droit : celle qui consiste à assimiler toute forme de protection juridique à une installation durable et inconditionnelle sur le territoire. Cette confusion alimente la défiance de l’opinion publique, affaiblit la légitimité des institutions et rend politiquement instable toute politique migratoire. La décision rendue le 30 décembre 2025 par le Tribunal ordinaire de Florence, dans l’affaire enregistrée sous le numéro R.G. 788/2024, apporte au contraire une clarification salutaire, fondée sur le droit et non sur l’idéologie. Le texte intégral de la décision est consultable à l’adresse suivante : https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1
Le jugement porte sur la « protection complémentaire », telle qu’elle est prévue par le droit italien à la lumière des obligations constitutionnelles et conventionnelles. Le Tribunal affirme avec netteté que cette protection ne constitue ni une amnistie humanitaire générale, ni un mécanisme déguisé de régularisation automatique. Il s’agit d’un instrument résiduel, strictement encadré, destiné à éviter qu’une mesure d’éloignement ne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Ce qui rend cette décision particulièrement intéressante pour le public français réside dans la méthode adoptée. Le juge refuse toute logique automatique. La simple présence sur le territoire, l’écoulement du temps ou les lenteurs procédurales ne suffisent pas à fonder un droit au séjour. La protection n’est envisagée que lorsque l’intéressé a démontré, par des éléments concrets et vérifiables, un enracinement réel dans la société d’accueil. L’intégration n’est pas présumée ; elle doit être établie. Le droit protège alors non pas une situation abstraite, mais une réalité humaine objectivement constituée.
Cette approche repose sur un raisonnement de proportionnalité, bien connu du droit européen et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Tribunal rappelle que la protection de la vie privée n’exclut pas l’exécution du droit des étrangers, mais impose un examen rigoureux des conséquences de l’éloignement. La protection complémentaire devient ainsi une exception justifiée, et non une règle systématique. L’État conserve sa capacité d’agir, tout en respectant les limites que lui impose l’État de droit.
C’est précisément sur ce point que la décision s’inscrit dans le paradigme de la ReImmigration. La ReImmigration ne nie pas la protection, pas plus qu’elle ne remet en cause les droits fondamentaux. Elle repose sur une exigence de cohérence : l’intégration est un processus réel, impliquant des devoirs, et non un simple statut administratif. Lorsque cette intégration est avérée, le droit protège. Lorsqu’elle ne l’est pas, la légitimité du retour vers le pays d’origine est restaurée. Un système qui protège sans discernement finit par perdre toute capacité d’éloignement. À l’inverse, un système qui protège de manière sélective renforce à la fois son humanité et son autorité.
La décision du Tribunal de Florence illustre ainsi une idée souvent absente du débat public : la protection juridique, lorsqu’elle est appliquée avec rigueur, renforce la souveraineté de l’État au lieu de l’affaiblir. En traçant clairement les limites de la protection complémentaire, le juge contribue à restaurer la crédibilité de la norme et la confiance dans l’institution judiciaire.
Dans un contexte français marqué par une tension croissante entre exigence de fermeté et impératifs de protection, cette décision offre une grille de lecture précieuse. Elle montre que le contrôle de l’immigration et le respect des droits fondamentaux ne sont pas des objectifs contradictoires, mais les deux faces d’un même ordre juridique équilibré. La protection complémentaire n’est pas un obstacle à la ReImmigration ; elle en est la condition de légitimité.
Avv. Fabio Loscerbo Avocat – Barreau de Bologne Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne n° 280782895721-36
Bienvenido a un nuevo episodio del pódcast Integración o ReInmigración. Hoy quiero analizar un caso que está marcando el debate público en Italia y que, al mismo tiempo, confirma todos los límites del modelo de integración “blanda” que ha guiado a nuestro país durante demasiados años. Me refiero al caso del imán Mohamed Shahin, expulsado por el Ministerio del Interior bajo acusaciones de radicalismo y de mantener posiciones consideradas incompatibles con los valores democráticos italianos.
Más allá de la dimensión personal —que siempre merece respeto—, el punto central es otro: durante casi veinte años, Shahin fue una figura pública, un referente religioso, un líder comunitario y una presencia estable en la ciudad de Turín. Y aun así, a pesar de este papel, ninguna institución evaluó realmente si su contribución a la convivencia social era coherente con los principios fundamentales de nuestro sistema jurídico. Nadie valoró de manera sistemática si su predicación reflejaba los valores constitucionales o si existían señales de radicalización que debía abordarse antes de que se agravaran.
Este caso demuestra algo que llevo tiempo diciendo: Italia ha confiado durante demasiados años en un modelo de integración basado en una confianza genérica, en la creencia de que, si un problema no estalla públicamente, entonces no existe. Es un enfoque que renuncia a definir qué significa realmente integrarse. Un enfoque más cercano a la esperanza que al método, más a la buena voluntad que a los controles concretos. Y los resultados, lamentablemente, están a la vista de todos.
El verdadero problema no es el episodio aislado. El problema es el sistema. Un sistema que no vigila, no evalúa, no actualiza la información y solo interviene cuando el daño ya es visible y el clima político obliga a una reacción inmediata. Es una forma de gestionar la integración que no protege ni al Estado ni a los muchos extranjeros que viven correctamente en Italia.
El paradigma Integración o ReInmigración existe precisamente para llenar este vacío. No es un modelo represivo, como algunos dicen. Al contrario, es un marco de responsabilidad recíproca: quien vive en Italia debe demostrar —con hechos concretos— su adhesión a los valores constitucionales, su respeto por las normas y su participación positiva en la vida comunitaria. El Estado, por su parte, debe fijar criterios claros, verificables y periódicos. Y debe estar dispuesto a tomar decisiones coherentes cuando esos criterios no se cumplen.
El caso Shahin no solo muestra lo que no ha funcionado en el pasado. Indica con fuerza lo que debe hacerse en el futuro: necesitamos un modelo en el que la integración no sea un acto de confianza ciega, sino un proceso medible; un modelo en el que el respeto por las normas no sea opcional, sino fundamental; un modelo en el que los líderes religiosos, las figuras públicas y las autoridades comunitarias asuman una responsabilidad mayor que en el pasado.
Porque la verdad es sencilla: sin criterios, sin controles y sin un pacto claro entre el Estado y los extranjeros, la convivencia no se sostiene. No resiste a las tensiones internacionales, a la polarización política ni a los riesgos de radicalización. No puede basarse en la esperanza de que todo saldrá bien.
El paradigma Integración o ReInmigración no pretende generar conflicto; pretende restablecer un equilibrio que hoy falta. Existe para proteger a los ciudadanos, pero también a los extranjeros integrados que contribuyen al país y que no pueden ser confundidos con quienes cuestionan los principios fundamentales de la democracia italiana.
El caso Shahin es una señal de alarma que no podemos ignorar. Y este episodio del pódcast quiere ser una invitación a mirar más allá de los titulares y de la polémica política, para comprender que el verdadero desafío para el futuro de Italia es la capacidad de construir una integración responsable basada en reglas claras y en un pacto inequívoco: integración como deber, ReInmigración como consecuencia para quien rechaza este camino.
Gracias por escuchar este nuevo episodio. En las próximas entregas seguiremos analizando los desafíos y las oportunidades del paradigma Integración o ReInmigración, con análisis, casos reales y una mirada siempre rigurosa a la realidad.
Welcome to a new episode of Integration or ReImmigration. Today we’re starting with what has been happening in France, because the data released in recent days aren’t just breaking news — they’re a clear picture of what happens when a country stops demanding integration, stops transmitting its own values, and stops stating, clearly and firmly, that the law of the State comes before any religious or cultural belonging.
According to a survey that sparked major debate, a significant percentage of young French Muslims consider Sharia more important than the laws of the Republic. Regardless of the methodological disputes surrounding these numbers, the trend is unmistakable: a part of the second generation does not fully recognize the authority of the State. This is not a religious problem, nor an ethnic one. It is the result of failed integration.
For years, France believed that formal equality alone would be enough to build a sense of belonging. It believed that avoiding discussions about identity would prevent conflict. It believed that integration would happen naturally, spontaneously, on its own. But integration does not happen by itself. Integration must be guided, demanded, and verified. And the State must have the courage to affirm that certain values are non-negotiable: the primacy of democratic law, gender equality, personal freedom, and the separation between religious and civil law.
When the State retreats from these principles, someone else takes that space: often radical groups, often the most uncompromising religious leaders, often alternative identity models that offer certainty where the State offers only silence.
The core point is simple: there can be no cultural vacuum. If the State does not build integration, someone else builds belonging. And that belonging is not always compatible with Western values.
What is happening in France is therefore a warning for all of Europe — including Italy. Because the dynamics of second-generation communities are similar everywhere. The identity conflict is the same. And the choice is inevitable: either integration is real, or the distance between social groups grows.
This is exactly where the Integration or ReImmigration paradigm becomes necessary — not as a slogan but as a rule. Anyone living in a European country must integrate along three essential pillars: work, language, and respect for the law. These are not optional. They are the minimum requirement for being part of a national community. And the State must apply this principle consistently. Those who integrate stay. Those who do not integrate return to their country. Not as punishment, but as a matter of logic, public order, and mutual respect.
The French case demonstrates this clearly: when integration becomes optional, parallel systems eventually emerge, with their own rules. And when the rules diverge, there is no longer one society — there are two. And they cannot coexist peacefully for long.
Italy still has time to avoid this outcome. But it must choose the right path now: demand integration, measure it, enforce it, and act decisively when it is absent.
Thank you for listening to this new episode of Integration or ReImmigration. Join me next time as we continue to address, clearly and without filters, the issues that migration policies can no longer afford to ignore.
L’Italia vive un paradosso che ormai non può più essere ignorato.
Da un lato la popolazione italiana di cittadinanza continua a diminuire anno dopo anno, segnando un declino demografico che non ha paragoni nel resto dell’Europa occidentale.
Dall’altro lato, i flussi di immigrazione aumentano in modo significativo, con numeri mai registrati prima.
Eppure, ciò che dovrebbe rappresentare la soluzione — un innesto demografico capace di sostenere il sistema produttivo e previdenziale — si traduce nei fatti in un equilibrio fragile, perché manca completamente l’elemento decisivo: l’integrazione effettiva.
Le statistiche più recenti restituiscono un quadro netto.
La popolazione italiana diminuisce non per un fatto contingente, ma per dinamiche strutturali: pochi nati, molti anziani, età media in costante crescita.
Nel 2024 l’Italia ha superato la soglia del 24% di popolazione over 65, mentre gli individui in età lavorativa diminuiscono progressivamente. L’old-age dependency ratio — il rapporto tra chi lavora e chi è in pensione — raggiunge livelli tali da mettere sotto pressione crescente il sistema pensionistico e il welfare.
Parallelamente l’immigrazione continua a crescere: arrivi record, acquisizioni di cittadinanza in forte aumento, ingressi per lavoro che superano abbondantemente le quote degli anni precedenti. Ma ciò non significa automaticamente sostenibilità.
Un Paese che perde giovani italiani — spesso qualificati, spesso diretti all’estero per cercare condizioni migliori — e che importa forza lavoro a bassa qualificazione, frammentata e spesso poco stabile, non risolve il problema demografico: lo sposta in avanti, lo diluisce, e in alcuni casi lo aggrava.
Il nodo è che l’Italia ha scelto per anni un modello migratorio fondato più sulla gestione delle emergenze che su una visione di lungo periodo.
I flussi non sono orientati alla selezione dei profili necessari al Paese; i percorsi di integrazione linguistica e lavorativa non sono obbligatori né realmente verificati; il sistema non distingue tra ingressi che apportano valore e ingressi che alimentano aree grigie del mercato del lavoro, aumentano la vulnerabilità sociale o generano attriti sul territorio.
Il risultato è un duplice corto circuito. Da un lato, abbiamo un trend demografico che richiederebbe una politica migratoria intelligente, mirata e strutturale. Dall’altro, abbiamo una realtà in cui molti stranieri rimangono in una sorta di limbo: non integrati, non sostenibili economicamente, ma comunque permanenti, perché l’ordinamento non prevede strumenti chiari per valutare il percorso di integrazione né, in caso di esito negativo, per attivare percorsi di rientro ordinati.
È proprio questo il punto centrale su cui insiste il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Non basta aumentare gli ingressi, né serve inseguire modelli “aperti” che promettono miracoli demografici inesistenti.
Serve invece un approccio fondato su un patto chiaro: chi arriva deve integrarsi nella comunità nazionale attraverso tre leve essenziali — lavoro regolare, lingua, rispetto delle regole — e lo Stato deve verificare nel tempo che questo patto venga rispettato. Se funziona, il sistema è sostenibile.
Se non funziona, deve essere previsto un rientro ordinato, non come misura eccezionale ma come componente fisiologica della politica migratoria.
In questa prospettiva, la ReImmigrazione non è una misura punitiva: è la conseguenza naturale di una politica che mette al centro la sostenibilità demografica e sociale.
L’Italia non può permettersi di accumulare, anno dopo anno, una fascia di popolazione permanente ma non integrata, che pesa sui servizi e non contribuisce a mantenerli.
La demografia lo vieta, il mercato del lavoro lo conferma, il welfare lo rende evidente.
Rimettere al centro l’integrazione, con criteri misurabili e verificabili, significa restituire razionalità al sistema migratorio.
Inserire la ReImmigrazione come percorso ordinato per chi non aderisce a questo patto significa evitare che il Paese continui a scivolare in un modello caotico, privo di selezione e privo di responsabilità. Solo così l’immigrazione può diventare una risorsa e non un ulteriore fattore di instabilità.
È questo il nodo politico dei prossimi vent’anni: o l’Italia sceglie un modello migratorio fondato sull’integrazione reale e sulla responsabilità reciproca, oppure continuerà a muoversi dentro un paradosso che la demografia, prima o poi, farà esplodere.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea — ID 280782895721-36
In Italia il dibattito sull’immigrazione continua a muoversi tra due poli opposti che, a ben vedere, hanno più in comune di quanto sembri.
Da un lato persiste un’idea di accoglienza automatica, quasi indipendente dalle reali capacità del Paese di costruire percorsi di integrazione solidi e controllabili.
Dall’altro cresce la spinta verso la remigrazione forzata, presentata come la soluzione finale a un sistema che non ha mai funzionato davvero.
È un pendolo che si ripete da anni: prima apriamo senza criteri, poi chiudiamo in ritardo, quando il contesto sociale è già compromesso.
La remigrazione, così come viene evocata nel dibattito politico, nasce sempre dopo il fallimento. Arriva quando i quartieri sono già diventati enclaves, quando il mercato del lavoro ha assorbito manodopera senza offrire strumenti di integrazione, quando i servizi pubblici sono già sotto pressione e quando l’opinione pubblica percepisce la presenza straniera come un problema di sicurezza. È una reazione tardiva, emotiva, l’ultimo stadio di un modello che non si è mai dotato di una vera architettura di gestione. E infatti la remigrazione, intesa come risposta di massa, finisce quasi sempre per scontrarsi con i limiti giuridici del nostro ordinamento: norme europee, vincoli convenzionali, garanzie procedurali. È la toppa messa a un sistema che non ha mai preteso integrazione prima di concedere stabilità.
La ReImmigrazione si colloca su un piano completamente diverso. Non interviene dopo la crisi: la previene. Immagina l’ingresso non come un atto definitivo, ma come l’avvio di un rapporto condizionato tra la persona straniera e lo Stato italiano.
Un rapporto che richiede impegno reciproco. Lo Stato offre percorsi – lingua, orientamento, formazione – ma pretende risultati verificabili, non vaghe dichiarazioni d’intenti. L’integrazione diventa un obbligo e non un’opzione. E quando questo obbligo non viene assolto, la permanenza non può essere illimitata: si attiva un percorso di ritorno ordinato, regolato, assistito, deciso fin dall’inizio e non improvvisato dopo anni di inerzia. È un processo trasparente, non una punizione collettiva.
Questa impostazione consente di leggere il Decreto Flussi 2025 con uno sguardo più lucido. L’Italia ha perfezionato la macchina di ingresso, definendo quote, procedure più rapide, corsi pre-partenza e accordi con i Paesi terzi. Ma tutto questo riguarda solo il primo tratto del percorso. Dopo l’ingresso, si torna al vecchio schema: rinnovi automatici, integrazione lasciata all’iniziativa individuale, assenza totale di verifiche sostanziali.
È questo vuoto che, negli anni, si trasforma in tensione sociale e che alimenta la domanda politica di “rimandarli a casa”. Un sistema che non distingue tra chi si integra e chi non lo fa è un sistema che prepara da solo le condizioni per la remigrazione emergenziale.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” risponde esattamente a questa lacuna. Impone che l’Italia, accanto alla programmazione dei flussi e alla gestione iniziale degli ingressi, definisca finalmente i criteri di permanenza: quando un percorso di integrazione può dirsi riuscito, quali standard devono essere rispettati, quali conseguenze derivano dall’assenza totale di integrazione. Non c’è nulla di punitivo.
È semplicemente la logica del patto: diritti in cambio di doveri, stabilità in cambio di integrazione.
La scelta, in fondo, è tutta qui. Continuare con l’alternanza fra apertura incontrollata e remigrazione forzata significa condannare il Paese allo stesso ciclo vizioso che osserviamo da vent’anni. Costruire un modello fondato sulla ReImmigrazione significa, invece, superare il pendolo e fondare la politica migratoria italiana su regole chiare, verificabili e sostenibili.
È il passo che l’Italia non ha ancora compiuto e che, prima o poi, dovrà compiere se vuole coniugare sicurezza, coesione sociale e dignità delle persone.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
La legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, rappresenta l’ennesimo tentativo di intervenire sul meccanismo dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri attraverso una serie di aggiustamenti tecnici rivolti alla razionalizzazione amministrativa.
Il legislatore ha scelto di concentrare il proprio intervento sulla fase genetica della procedura, rafforzando strumenti di controllo, interoperabilità, verifica documentale e uniformazione delle tempistiche.
È un impianto che, sotto il profilo strettamente procedurale, appare coerente con l’intento di rendere più ordinato il processo autorizzatorio e di ridurre le disfunzioni accumulatesi negli ultimi anni.
Tuttavia, l’attenzione dedicata alla dimensione amministrativa del fenomeno evidenzia un limite strutturale che ormai caratterizza in modo ricorrente la politica italiana in materia di immigrazione: l’ingresso è regolato con precisione crescente, mentre l’integrazione continua a essere un territorio privo di una disciplina organica.
La legge di conversione affina il procedimento di rilascio dei nulla osta, istituzionalizza la precompilazione, rende sistematici i controlli di veridicità e interviene sui margini di discrezionalità dei datori di lavoro.
Il risultato è una procedura più controllata e più prevedibile, capace di ridurre la proliferazione di domande non attendibili o presentate in assenza di un reale fabbisogno.
Si tratta, senza dubbio, di elementi utili a ristabilire un minimo di serietà nel sistema.
Tuttavia, questa cura per la parte iniziale del percorso non trova corrispondenza nella fase successiva, quella che più incide sulla coesione sociale e sulla stabilità a lungo termine del rapporto tra Stato e cittadino straniero. L’ingresso, infatti, è solo il primo segmento del processo migratorio; ciò che realmente determina gli esiti nel medio periodo è la permanenza, ed è proprio qui che la legge tace.
L’intervento normativo dedica spazio ai percorsi di inserimento socio-lavorativo solo quando si occupa delle categorie particolarmente vulnerabili, come le vittime di tratta, di sfruttamento lavorativo o di violenza domestica.
È un segmento importante, che risponde a esigenze specifiche e giustificate. Ma non riguarda la massa dei lavoratori che accederà al territorio nazionale attraverso i flussi ordinari, i quali, anche in questa riforma, continuano a essere privi di un quadro normativo che disciplini il percorso di integrazione linguistica, culturale e valoriale.
L’idea che il semplice svolgimento di un’attività lavorativa sia sufficiente a garantire l’integrazione è un presupposto che l’esperienza comparata smentisce da tempo e che, nonostante ciò, continua a rimanere alla base del sistema italiano.
La legge non considera i tre elementi fondamentali che determinano la possibilità di una permanenza equilibrata: il lavoro come strumento di autonomia economica, la lingua come veicolo di partecipazione sociale e il rispetto delle regole come presupposto del patto di cittadinanza.
Senza un intervento normativo che renda questi elementi parte integrante del percorso di permanenza, il sistema continuerà a produrre esiti casuali, nei quali la stabilizzazione del soggiorno dipende da fattori formali più che dal reale radicamento dello straniero nella comunità.
La coesione sociale, invece, richiede un modello strutturato che definisca obblighi, tappe e verifiche, superando definitivamente l’idea che l’integrazione sia un fenomeno spontaneo o una responsabilità delegata alla sola dimensione territoriale.
Il decreto flussi convertito in legge, pur migliorando la fase procedurale, lascia dunque intatto il vuoto più rilevante: l’assenza di una politica nazionale dell’integrazione che definisca ciò che accade dopo l’ingresso.
È un approccio che conferma la distanza tra il modello attuale e il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Questo paradigma parte da un principio che il legislatore continua a ignorare: la permanenza non può essere un dato automatico; deve essere una responsabilità reciproca che si fonda su un percorso verificabile nel tempo.
L’Italia può continuare a ottimizzare moduli, piattaforme e automatismi, ma senza un sistema che colleghi la stabilizzazione del soggiorno a un’effettiva integrazione, la politica migratoria rimarrà intrappolata nello stesso schema degli ultimi decenni, capace di gestire l’ingresso ma non le conseguenze della permanenza.
La legge di conversione del 2025 consolida il controllo sui flussi, ma non affronta ciò che determina davvero il successo o il fallimento di una politica migratoria: l’integrazione effettiva delle persone che vengono ammesse nel territorio nazionale.
È un limite che non può più essere ignorato. Se l’obiettivo è costruire un modello capace di tutelare al tempo stesso sicurezza, coesione e sviluppo, allora la linea da seguire è chiara: l’Italia deve adottare un paradigma che renda l’integrazione un obbligo e non un’opzione, e che preveda un’alternativa ordinata e responsabile per chi, pur ammesso, non riesce o non vuole integrarsi.
È questa la logica di “Integrazione o ReImmigrazione”, ed è esattamente ciò che manca nella legge appena approvata.
Avv. Fabio Loscerbo – Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
La vicenda che ha portato allo scioglimento di Muslim Interaktiv in Germania non è un episodio isolato né un fenomeno marginale. È una finestra sul futuro dell’Europa e, soprattutto, sul futuro dell’Italia se continuerà a muoversi dentro il vecchio modello migratorio.
A colpire non è soltanto la retorica del califfato portata in piazza, né la capacità di mobilitare centinaia di giovani attraverso un linguaggio ibrido tra propaganda religiosa e cultura pop.
A colpire è l’identità di chi guidava quel movimento: un cittadino tedesco, nato e cresciuto ad Amburgo, appartenente a quella seconda generazione che avrebbe dovuto testimoniare il successo dell’integrazione europea.
Non siamo davanti a radicali arrivati dall’estero, ma a giovani europei che rifiutano il modello occidentale nel cuore stesso dell’Occidente.
È il segno più evidente che l’integrazione, se lasciata alla spontaneità, semplicemente non avviene. E che il multiculturalismo soft, quello che per anni ha creduto che la sola convivenza territoriale generasse appartenenza culturale, è fallito in modo fragoroso.
La Germania paga oggi il prezzo di un approccio fondato sull’idea che il tempo, da solo, bastasse. Che la cittadinanza potesse sostituire il lavoro culturale, educativo e valoriale. Che la scuola, senza strumenti né visione, potesse assorbire tutto.
Ma la realtà mostra un’altra immagine: giovani nati in Europa, perfettamente alfabetizzati nella lingua del Paese ospitante, attratti da ideologie radicali che promettono identità rigide, appartenenza assoluta e un progetto politico-religioso alternativo allo Stato democratico.
Il problema non riguarda la Germania soltanto. Riguarda l’Italia, forse più della Germania. Perché oggi vediamo dinamiche che sono identiche a quelle che la Germania mostrava quindici anni fa: seconde generazioni nate qui, o arrivate da piccole, che vivono in quartieri a forte concentrazione etnica, spesso prive di un reale ancoraggio ai valori costituzionali.
Una parte significativa di questa popolazione cresce senza un percorso obbligatorio di integrazione, senza verifica della lingua, senza un rapporto chiaro con le regole e con la cultura del Paese in cui vive.
Molti operatori culturali, scolastici o religiosi provengono da contesti che non trasmettono valori occidentali, ma identità separate. E nelle piattaforme social prospera una nuova forma di islamismo pop, che parla ai giovani con linguaggi immediati, estetici, emozionali. È qui che si costruisce il terreno della radicalizzazione futura. Non nei centri di accoglienza, non nei porti, ma negli smartphone.
Il vero tallone d’Achille dell’Europa non è la gestione degli arrivi: è la gestione del dopo. Ed è esattamente qui che si gioca la partita italiana. Perché ciò che accade oggi ad Amburgo può accadere a Milano, Torino, Bologna o Roma nel giro di qualche anno, se non cambiamo l’impianto culturale e normativo del nostro modello migratorio.
Non possiamo più pensare che l’integrazione sia un processo spontaneo, volontario, affidato al buon senso o alla buona volontà. L’integrazione deve diventare un obbligo giuridico, strutturato, verificabile.
Un percorso che si fonda su tre pilastri chiari e misurabili: lavoro, lingua e rispetto delle regole. Tre elementi che costruiscono appartenenza reale e che, se non presenti, rendono incoerente la permanenza nel Paese.
Ed è qui che entra in gioco il paradigma Integrazione o ReImmigrazione: non un’idea punitiva, ma un modello razionale di gestione a lungo termine della convivenza democratica.
Significa creare percorsi strutturati con verifiche periodiche; significa avere indicatori oggettivi di integrazione; significa poter affermare che chi partecipa pienamente alla vita del Paese ha diritto a restare, mentre chi rifiuta sistematicamente quei valori fondamentali deve essere accompagnato — volontariamente o coattivamente — verso un progetto di rientro.
Non esiste alternativa se l’obiettivo è evitare in Italia ciò che oggi vediamo in Germania. La cittadinanza non è un vaccino contro la radicalizzazione. L’appartenenza formale non sostituisce l’appartenenza culturale. La Germania, più avanzata di noi nella gestione storica dei flussi migratori, ci mostra che non basta crescere in Europa per sentirsi europei.
Il caso di Muslim Interaktiv non è un incidente. È un campanello d’allarme chiaro, forte, inequivocabile. L’Italia ha ancora il tempo per evitare la stessa deriva. Ma deve farlo ora, adottando un paradigma nuovo, che non teme di dire le cose come stanno e che riconosce che senza integrazione reale — e misurata — non ci sarà mai sicurezza, né coesione sociale, né futuro.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – EU Transparency Register ID 280782895721-36
FOCUS 1 – Che cos’era davvero Muslim Interaktiv
Muslim Interaktiv non nasce come un’associazione tradizionale con statuti, sedi periferiche o un organigramma formale.
È qualcosa di diverso, più moderno e più insidioso: un collettivo islamista che si forma ad Amburgo attorno al 2020 e che cresce quasi esclusivamente attraverso i social media, parlando a una generazione giovane, digitale e culturalmente sospesa.
Le autorità tedesche lo hanno definito un gruppo “apertamente anticostituzionale”, una definizione utilizzata chiaramente nel comunicato ufficiale del Verfassungsschutz, in cui si legge che l’organizzazione promuoveva idee incompatibili con l’ordine democratico tedesco (fonte: https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2025/2025-11-05-verbot.html).
La particolarità di Muslim Interaktiv è proprio questa natura ibrida: non rappresenta il classico circuito dell’estremismo islamista degli anni Duemila, fatto di predicatori clandestini, moschee parallele e reti verticali.
Al contrario, si presenta come un movimento pop, visivo, “accattivante”, con video molto curati, slogan brevi e un’estetica volutamente giovanile. I contenuti girano rapidamente su TikTok, Instagram e YouTube, e la loro narrazione religiosa si fonde con musica, linguaggi urbani e modalità tipiche degli influencer. È un modo nuovo, più efficace e immediato, di veicolare un messaggio antico: la superiorità della Sharia sulla legge democratica.
Proprio per questa capacità di attrarre giovani, in particolare giovani musulmani di seconda generazione, Muslim Interaktiv diventa presto una presenza visibile nelle strade di Amburgo.
Una delle manifestazioni più citate dalla stampa internazionale è quella del 2024, dove il gruppo parlò apertamente dell’obiettivo di instaurare un califfato in Germania. Il riferimento si trova nella ricostruzione dell’agenzia Reuters, che ha descritto con precisione sia la forza mobilitante del collettivo sia la risposta dello Stato tedesco (fonte: https://www.reuters.com/world/germany-bans-muslim-interaktiv-association-searches-properties-2025-11-05/).
Il movimento agiva con grande abilità nel creare un’identità alternativa per i giovani musulmani europei: non un’identità integrata nella società tedesca, ma un’identità separata, più rigida e totalizzante.
E questa è la ragione per cui le autorità tedesche hanno adottato una misura drastica. L’azione del governo, infatti, non si è limitata allo scioglimento formale: sono state ordinate perquisizioni in varie città, tra cui Amburgo, Berlino e l’Assia, come riportato anche da Euronews nella cronaca delle operazioni, che descrive nel dettaglio l’intervento coordinato del Ministero dell’Interno (fonte: https://it.euronews.com/2025/11/05/germania-vietata-lassociazione-muslim-interactive-maxi-perquisizioni-contro-gruppi-islamis).
La stampa specializzata ha inoltre documentato il legame tra Muslim Interaktiv e una nuova forma di radicalismo digitalizzato, che non utilizza più strutture fisiche ma agisce attraverso reti fluide di attivisti e simpatizzanti.
Anche media esteri come la Radiotelevisione Svizzera hanno raccontato la vicenda con toni molto netti, spiegando come Muslim Interaktiv cercasse esplicitamente di normalizzare l’idea del califfato e presentarlo come una “alternativa politica” all’ordinamento democratico tedesco.
La sintesi è semplice: Muslim Interaktiv non era un fenomeno marginale, ma un laboratorio di radicalizzazione giovanile nel cuore dell’Europa. Un movimento capace di usare i codici comunicativi della modernità per promuovere un progetto politico-religioso arcaico e incompatibile con l’ordine democratico.
Lo scioglimento deciso dalla Germania non è stato un atto simbolico, ma una reazione necessaria a un processo di radicalizzazione interno, radicato nei nostri stessi territori.
FOCUS 2 – Raheem Boateng: il volto della seconda generazione che rifiuta l’Europa
Il leader informale di Muslim Interaktiv, Raheem Boateng — indicato in diverse ricostruzioni anche come Joe Adade Boateng — è diventato, suo malgrado, il simbolo di un fenomeno che l’Europa non può più permettersi di ignorare: la radicalizzazione interna delle seconde generazioni.
Boateng non è un predicatore arrivato clandestinamente dall’estero, non è un emissario di qualche organizzazione jihadista straniera, e non è la proiezione di conflitti mediorientali importati in Germania. È, invece, un prodotto interamente europeo: nato e cresciuto ad Amburgo, cittadino tedesco, con un percorso di vita apparentemente identico a quello di migliaia di suoi coetanei.
A renderlo centrale nel dibattito pubblico è la constatazione che la sua radicalizzazione non è avvenuta ai margini della società, ma all’interno di essa.
Secondo le ricostruzioni giornalistiche, Boateng era un giovane molto conosciuto negli ambienti islamisti europei per la sua capacità comunicativa, per la presenza sui social e per il linguaggio “ibrido” tra religione, identità, cultura urbana e codici estetici contemporanei.
Proprio questa manifestazione è diventata uno spartiacque. In quell’occasione, Boateng salì sul palco con microfono alla mano e parlò apertamente della necessità di instaurare un califfato in Germania.
La scena, ripresa e diffusa sui social, ha fatto il giro dei media internazionali. L’agenzia Reuters, ricostruendo l’intera vicenda nel giorno dello scioglimento di Muslim Interaktiv, ha dedicato un passaggio specifico alla leadership di Boateng, descrivendolo come il principale referente e portavoce del collettivo (fonte: https://www.reuters.com/world/germany-bans-muslim-interaktiv-association-searches-properties-2025-11-05/).
Il suo profilo è ancora più significativo perché, secondo vari media tedeschi, Boateng avrebbe anche frequentato l’Università di Amburgo, dove si sarebbe presentato come un giovane impegnato e carismatico, integrato nel contesto accademico, e tuttavia parallelamente attivo nella costruzione di contenuti islamisti online.
Il paradosso è evidente. Boateng è, a tutti gli effetti, il volto di una generazione che l’Europa pensava di avere già “integrato”. Giovane, istruito, cittadino tedesco, digitalmente competente, pienamente parte della società dal punto di vista formale.
Eppure, proprio per la debolezza del modello europeo, ha sviluppato un’identità alternativa, impermeabile ai valori democratici, attratta da un progetto politico-religioso incompatibile con lo Stato di diritto. Come ha scritto la Radiotelevisione Svizzera in un commento che ha fatto molto discutere, Boateng rappresenta “il nuovo tipo di attivista islamista europeo” capace di costruire discorsi radicali con forme comunicative moderne (fonte: https://www.rsi.ch/info/mondo/Un-califfato-ad-Amburgo-Lo-vuole-Muslim-Interaktiv–2150101.html).
La sua figura dimostra un punto essenziale: non basta nascere in Europa per diventare europei. La cittadinanza, da sola, non crea appartenenza culturale. La scuola, senza strumenti adeguati, non può sostituire un sistema valoriale coerente. Le istituzioni, se rinunciano a chiedere integrazione reale, lasciano spazio a identità parallele più rigide e totalizzanti.
Boateng è il prodotto di un modello fallito. Un modello che l’Italia, oggi, sta replicando in modo inconsapevole. Se la Germania rappresenta il futuro che ci attende, la sua storia è il monito più chiaro e più urgente di tutti: quando l’integrazione non è pretesa, qualcun altro occuperà quello spazio.
Bienvenido a un nuevo episodio del podcast “Integración o ReInmigración”. Hoy analizamos un acontecimiento que marca un punto de inflexión en el debate internacional sobre la gestión de los flujos migratorios. Nos referimos a la declaración pública en la que Donald J. Trump afirmó que “solo la Reverse Migration puede resolver la situación”. Una frase que ha recorrido el mundo y que merece ser examinada con atención, porque no se trata de un comentario impulsivo ni de una simple provocación. Es una orientación política que ya está influyendo en la conversación global.
Lo primero que debemos aclarar es que el concepto de Reverse Migration no nace como una provocación. Describe un marco estratégico preciso: intervenir no solo en las entradas futuras, sino también en el conjunto de la población extranjera que ya reside en el país. Este enfoque rompe con la lógica tradicional de las políticas migratorias occidentales. Durante décadas, la atención se ha centrado en los criterios de entrada, en los visados y en el control de fronteras. Lo que casi nunca se ha abordado es la cuestión de lo que ocurre después, cuando la persona ya forma parte del sistema social y económico del país de acogida.
La declaración de Trump coloca en primer plano una idea que muchos gobiernos occidentales han tratado con prudencia: la permanencia del extranjero no es automática. Depende de tres factores. El primero es la utilidad social, es decir, la capacidad de aportar de manera positiva a la comunidad. El segundo es la compatibilidad cultural, que se refiere a la adhesión a los valores fundamentales de la sociedad que recibe. El tercero es la seguridad, porque ningún sistema puede tolerar la presencia de individuos que representan un riesgo real para el orden público. Estos tres pilares están definiendo la nueva etapa del debate migratorio.
Lo más relevante es que este planteamiento no se limita a quienes desean entrar en Estados Unidos. También afecta a quienes ya se encuentran dentro. Aquí se abre una ruptura clara respecto al modelo estadounidense tradicional, basado en la idea de que la migración es un proceso prácticamente irreversible. La perspectiva cambia: la migración se convierte en un proceso condicionado, revisable y, cuando es necesario, revocable. Es un concepto que Europa ha empezado a explorar en los últimos años, especialmente en el debate sobre la protección complementaria, pero que nunca antes se había formulado con tanta claridad.
El mensaje estadounidense afirma algo muy sencillo: sin integración real, no puede existir una permanencia estable. Y cuando la integración no se produce, la solución no es mirar hacia otro lado, sino recurrir a la Reverse Migration. En este sentido, la declaración de Trump representa una confirmación internacional de lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo: la integración no puede ser opcional; es un deber. Y la ReInmigración no es una medida excepcional, sino un componente estructural del modelo.
Este giro en Estados Unidos tendrá consecuencias también para Europa. Es probable que en los próximos meses veamos una revisión de los paradigmas culturales y jurídicos que han orientado las políticas migratorias durante décadas. La presión demográfica, la cuestión de la seguridad y la creciente distancia entre las políticas y la realidad están obligando a los sistemas jurídicos a redefinir las condiciones básicas de la convivencia social. No se trata de cerrar las puertas, sino de establecer criterios claros y verificables que permitan distinguir entre quienes se integran y fortalecen la comunidad y quienes rechazan sus reglas fundamentales.
La afirmación “Only Reverse Migration” transmite un mensaje contundente: el viejo modelo ya no funciona y ha comenzado una nueva etapa. Una etapa en la que integración y permanencia se vuelven inseparables y en la que el retorno regulado pasa a ser una parte esencial de la gobernanza migratoria. Esto no significa debilitar los derechos fundamentales, sino establecer un marco en el que derechos y deberes estén equilibrados de manera responsable. Es una dirección que Italia y Europa deberán evaluar con mucha atención, porque el contexto internacional está cambiando rápidamente.
Gracias por escuchar este nuevo episodio de “Integración o ReInmigración”. Seguiremos analizando los desarrollos en Estados Unidos y su impacto en el debate europeo, porque lo que ocurre hoy al otro lado del Atlántico suele anticipar las tendencias que llegan a nosotros mañana. Hasta la próxima.
Benvenuto a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Oggi affrontiamo un passaggio che segna un punto di svolta nel dibattito internazionale sulla gestione dei flussi migratori. Parliamo della dichiarazione pubblica con cui Donald J. Trump ha affermato che “solo la Reverse Migration può risolvere la situazione”. Una frase che ha fatto il giro del mondo e che merita di essere analizzata con attenzione, perché non si tratta di uno slogan estemporaneo, ma di un vero indirizzo politico che sta già influenzando il discorso globale.
La prima cosa da chiarire è che il concetto di Reverse Migration non nasce come provocazione. Indica un quadro strategico preciso: intervenire non soltanto sugli ingressi futuri, ma sull’insieme della popolazione straniera già residente sul territorio. È un approccio che ribalta la logica tradizionale delle politiche migratorie occidentali. Per decenni ci siamo concentrati sull’ingresso, sulla regolazione dei visti, sul rafforzamento delle frontiere. Quasi mai si è affrontato il tema di cosa accade dopo, quando la persona entra nel sistema sociale ed economico del Paese ospitante.
La dichiarazione di Trump mette al centro un’idea che molti governi occidentali hanno trattato con prudenza: la permanenza dello straniero non è automatica, ma dipende da tre elementi. Il primo è l’utilità sociale, cioè la capacità di contribuire in maniera positiva alla comunità. Il secondo è la compatibilità culturale, che riguarda l’adesione ai valori fondamentali della società ospitante. Il terzo è la sicurezza, perché nessun sistema può tollerare la presenza di soggetti che rappresentano un rischio concreto per l’ordine pubblico. È su questi tre assi che si gioca la nuova stagione del dibattito migratorio.
L’elemento più interessante è che questa impostazione non si limita a fissare criteri per chi vuole entrare negli Stati Uniti. Riguarda anche chi è già dentro. E qui emerge una frattura rispetto al vecchio modello americano, costruito sull’idea che la migrazione sia un percorso tendenzialmente irreversibile. La prospettiva cambia radicalmente: la migrazione diventa un processo condizionato, aggiornabile, e soprattutto revocabile. È un concetto che l’Europa ha iniziato a trattare negli ultimi anni, soprattutto attraverso la discussione sulla protezione complementare, ma che non è mai stato espresso in modo così netto.
Il messaggio americano afferma una cosa molto semplice: senza integrazione reale, non può esistere una permanenza stabile. E se l’integrazione non si realizza, la soluzione non è lasciar correre, ma ricorrere alla Reverse Migration. In questo senso, la dichiarazione di Trump rappresenta una conferma internazionale di ciò che stiamo sostenendo da tempo: l’integrazione non può essere una scelta opzionale, ma un obbligo, e la ReImmigrazione non è una misura eccezionale, bensì un elemento strutturale del modello.
La situazione americana avrà conseguenze anche per l’Europa. È probabile che nei prossimi mesi assisteremo a una revisione dei paradigmi culturali e normativi che hanno guidato le politiche migratorie degli ultimi decenni. La pressione demografica, la questione della sicurezza e il crescente divario tra politiche e realtà stanno costringendo i sistemi giuridici a ridefinire i parametri della convivenza civile. Non si tratta di chiudere le porte, ma di stabilire criteri chiari e verificabili che consentano di distinguere chi si integra e arricchisce la comunità da chi non ne accetta le regole fondamentali.
La dichiarazione “Only Reverse Migration” contiene quindi un messaggio potente: il vecchio modello ha perso la sua efficacia, e una nuova stagione è iniziata. Una stagione in cui integrazione e permanenza sono due elementi inseparabili, e in cui il rimpatrio regolato diventa parte integrante della governance migratoria. Questo non significa negare i diritti fondamentali, ma definire un quadro in cui i diritti e i doveri siano bilanciati in modo responsabile. È una direzione che l’Italia e l’Europa dovranno valutare con grande attenzione, perché il contesto internazionale sta cambiando rapidamente.
Ti ringrazio per aver ascoltato questo nuovo episodio di “Integrazione o ReImmigrazione”. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione negli Stati Uniti e le ripercussioni sul dibattito europeo, perché ciò che accade oggi oltreoceano anticipa spesso i trend che, tra qualche mese, arrivano anche da noi. A presto.
Welcome to a new episode of the “Integration or ReImmigration” podcast. Today we examine a development that marks a turning point in the international debate on how to manage migration. We are talking about the public statement in which Donald J. Trump declared that “only Reverse Migration can fix the situation.” The phrase quickly went around the world, and it deserves careful analysis, because it is not an impulsive remark or a rhetorical flourish. It is a policy direction, and it is already influencing the global conversation.
The first thing to clarify is that the concept of Reverse Migration is not intended as a provocation. It describes a precise strategic framework: addressing not only future entries but the entire foreign population already living within the country. This approach overturns the traditional logic of Western migration policy. For decades, the focus has been on entry rules, visa procedures, and border enforcement. What has been largely avoided is the question of what happens after the person is admitted into the social and economic system of the host country.
Trump’s declaration brings to the forefront an idea that many Western governments have treated with caution: the permanence of a foreign national is not automatic. It depends on three factors. The first is social utility — the ability to contribute positively to the community. The second is cultural compatibility — the extent to which one accepts the foundational values of the host society. The third is security — because no system can tolerate the presence of individuals who represent a real risk to public order. These three pillars are now shaping the next phase of the migration debate.
What stands out is that this approach is not limited to screening those who want to enter the United States. It also concerns those who are already inside the system. This marks a clear break with the old American model, which was built on the assumption that migration was largely irreversible. The perspective now shifts: migration becomes a conditional, reviewable, and — where necessary — revocable process. This is a concept Europe has begun to explore in recent years, especially through discussions on complementary protection, but it has never before been articulated with such clarity.
The American message makes a simple point: without real integration, there can be no stable long-term stay. And when integration does not occur, the answer is not to ignore the problem but to apply Reverse Migration. In this sense, Trump’s declaration is an international confirmation of what we have been arguing for some time: integration cannot be optional; it is an obligation. And ReImmigration is not an extraordinary measure but a structural component of the model.
This shift in the United States will have consequences for Europe as well. Over the next months, we are likely to see a revision of the cultural and legal paradigms that have guided migration policy for decades. Demographic pressure, security concerns, and the widening gap between policy and reality are forcing legal systems to redefine the basic conditions of social coexistence. The goal is not to close the door, but to establish clear and measurable criteria that make it possible to distinguish those who integrate and strengthen the community from those who reject its fundamental rules.
The statement “Only Reverse Migration” carries a powerful message: the old model no longer works, and a new era has begun. An era in which integration and legal residence are inseparable, and in which regulated return becomes an essential part of migration governance. This does not mean weakening fundamental rights. It means building a framework in which rights and responsibilities are balanced in a realistic, sustainable way. It is a direction that both Italy and Europe will need to evaluate carefully, because the international context is shifting quickly.
Thank you for listening to this new episode of “Integration or ReImmigration.” We will continue to monitor developments in the United States and the impact they will have on the European debate, because what happens today across the Atlantic often anticipates the trends that will reach us tomorrow. See you next time.
In Italia parlare di sicurezza nazionale significa, quasi sempre, parlare di tutto tranne che del suo fondamento: la capacità dello Stato di distinguere, classificare e decidere.
Per anni il dibattito sull’immigrazione si è limitato a slogan contrapposti, oscillando tra chi invoca chiusure drastiche e chi immagina soluzioni indefinite, senza mai affrontare seriamente ciò che determina la stabilità di un Paese. Il dossier “Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione: una proposta per la sicurezza nazionale” nasce proprio da questa consapevolezza: senza un metodo, la sicurezza non esiste.
Il punto centrale è semplice: uno Stato che non valuta in modo oggettivo l’integrazione non può difendere se stesso.
Da questa premessa prende forma il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, che mette ordine in un sistema che oggi appare frammentato, disomogeneo e incapace di essere prevedibile. La mancanza di prevedibilità è il vero nemico della sicurezza nazionale. Un Paese è sicuro quando ogni soggetto presente sul territorio è identificato, tracciato e valutato; non quando rimane sospeso in una zona grigia amministrativa che, paradossalmente, lo Stato stesso contribuisce a produrre.
Il dossier evidenzia come una parte significativa delle irregolarità non sia generata da comportamenti antisociali, ma dalla lentezza delle procedure, dalla mancanza di criteri omogenei e dall’assenza di collegamento tra le banche dati delle diverse amministrazioni. Questa disorganizzazione crea un effetto domino: persone in attesa, percorsi bloccati, titoli scaduti, ricorsi giudiziari, incertezza diffusa. E l’incertezza, in un contesto migratorio, è sempre vulnerabilità. Una vulnerabilità che ricade su tutti: cittadini italiani, stranieri regolari, imprese, istituzioni.
Da qui la necessità di un nuovo paradigma. Integrazione o ReImmigrazione introduce tre criteri essenziali — lavoro effettivo, conoscenza della lingua italiana, rispetto delle regole — che permettono allo Stato di valutare l’idoneità di un individuo a rimanere stabilmente sul territorio.
Non si tratta di criteri astratti o ideologici, ma di indicatori concreti, verificabili, che molti Paesi europei hanno già adottato da tempo.
Il dossier insiste sul fatto che la sicurezza nazionale non può essere garantita senza un modello che renda obbligatoria questa valutazione.
Permettere l’ingresso e la permanenza di persone senza verificare il loro livello di integrazione significa rinunciare alla capacità di gestione.
Allo stesso modo, trattenere per anni chi non ha alcuna intenzione di integrarsi significa alimentare zone di marginalità che diventano terreno fertile per conflitti sociali, microcriminalità e radicalizzazione. La sicurezza non è repressione: è selezione razionale.
All’interno del dossier trova spazio anche una riflessione sul ruolo della protezione complementare, che oggi rappresenta un vero laboratorio italiano. Quando l’Amministrazione valuta correttamente l’integrazione lavorativa, linguistica e sociale, lo Stato è in grado di stabilizzare chi merita e di evitare che persone pienamente integrate scivolino verso l’irregolarità per errori amministrativi o ritardi procedurali. Un sistema che integra chi rispetta le regole è un sistema che riduce il rischio e rafforza la sicurezza.
In definitiva, questo dossier non si limita a proporre un’analisi: mette sul tavolo un metodo. Un metodo che permette allo Stato di passare dall’immobilismo decisionale a un processo trasparente, prevedibile e coerente con l’interesse nazionale. Integrazione o ReImmigrazione non è un compromesso, né una formula politica.
È una struttura concettuale che può ridare stabilità a un settore da troppo tempo lasciato alla casualità.
L’Italia ha bisogno di criteri. Ha bisogno di una linea chiara. Ha bisogno di un paradigma che unisca integrazione e sicurezza in un unico schema logico.
Questo dossier è un passo in quella direzione.
Lobbista Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
La vicenda del nuovo sondaggio francese, balzato alle cronache con percentuali allarmanti sulla preferenza per la Sharia tra i giovani musulmani, è più di un fatto di attualità.
È un campanello d’allarme sullo stato dell’integrazione in Europa e sul prezzo che si paga quando uno Stato rinuncia a esercitare, con chiarezza e continuità, il proprio ruolo formativo, culturale e civico.
Secondo quanto riportato da CNEWS, oltre la metà degli intervistati nella fascia 15-24 anni considererebbe la Sharia superiore alle leggi della Repubblica.
È un dato che impressiona non soltanto per la percentuale, ma per ciò che rivela: una parte rilevante della seconda generazione, nata e cresciuta in Europa, percepisce l’ordinamento giuridico del Paese in cui vive come secondario rispetto a un codice religioso.
È un segnale evidente di una frattura interna che nessuna società occidentale può permettersi di ignorare.
La Francia è stata a lungo considerata un laboratorio avanzato di integrazione. Il modello repubblicano, astratto e universalista, presupponeva che bastasse l’uguaglianza formale davanti alla legge per costruire coesione sociale. Ma quell’assunto si è dimostrato insufficiente. Le banlieue hanno generato spazi paralleli, la formazione civica è stata percepita più come imposizione che come appartenenza, e la sinistra culturale ha sistematicamente evitato di affrontare il tema della compatibilità tra identità religiose e valori repubblicani.
Si è preferito negare il problema, evocare stereotipi antirazzisti e rimuovere ogni conflitto potenziale, mentre sul territorio prendevano forma comunità sempre più impermeabili al resto della società.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se una parte dei giovani musulmani francesi non riconosce la supremazia dell’ordinamento statale, non è perché sia “intrinsecamente radicale”, ma perché nessuno ha preteso da loro un reale processo di integrazione. Nessuno ha chiesto e verificato l’acquisizione dei valori fondamentali della Repubblica.
Nessuno ha sostenuto, con autorevolezza e continuità, la superiorità del diritto positivo sul diritto religioso, come principio necessario per vivere in una democrazia moderna.
Il fondamentalismo cresce sempre dove lo Stato arretra. E l’arretramento francese è stato culturale prima ancora che politico: si è rinunciato a difendere il proprio modello, a trasmettere il proprio patrimonio giuridico e a far valere la propria identità. In questa dinamica, ciò che appare come un problema religioso è in realtà un problema di integrazione fallita.
Per l’Italia e per l’intera Unione Europea, il caso francese deve essere un monito. Le società che non chiedono integrazione, finiscono per impostare la convivenza su appartenenze separate. Le società che non chiedono rispetto delle regole, producono territori sottratti all’ordinamento. Le società che non pretendono lealtà costituzionale, si trovano di fronte generazioni che non riconoscono l’autorità dello Stato.
È qui che il paradigma Integrazione o ReImmigrazionetrova la sua ragion d’essere: non esiste neutralità possibile. O si integrano realmente i cittadini stranieri e le seconde generazioni – attraverso lavoro, lingua e rispetto delle norme – oppure si accetta la nascita di segmenti sociali autoregolati, dove la legge formale non è più il riferimento principale.
L’alternativa non è tra accoglienza e chiusura, ma tra Stato e non-Stato. Tra ordine giuridico e frammentazione. Tra un modello di integrazione serio e credibile, e un modello di sopravvivenza civile che prima o poi implode.
La Francia sta pagando il prezzo del proprio ritardo. L’Italia ha ancora il margine per evitarlo. Ma solo se sceglierà con decisione la strada che per troppo tempo ha esitato a imboccare: chiedere integrazione, verificarla, pretenderla, e applicare coerentemente – nei casi in cui l’integrazione non c’è – il paradigma della ReImmigrazione.
L’intervento pubblico con cui Donald J. Trump ha dichiarato che “solo la Reverse Migration può risolvere la situazione” non è una semplice uscita polemica né un gesto retorico legato alla polarizzazione interna. È, al contrario, una presa di posizione organica che definisce un nuovo paradigma della politica migratoria occidentale. Il contenuto del messaggio indica un evidente cambio di passo: dal controllo dei flussi in ingresso alla riorganizzazione della popolazione straniera già presente sul territorio. Un passaggio concettuale che l’Europa discute da anni senza mai esplicitarlo fino in fondo.
Il dato politico è chiaro. Nel messaggio, Trump individua quattro direttrici che si intrecciano: la sospensione permanente dell’immigrazione dai Paesi del cosiddetto Terzo Mondo; la revoca delle ammissioni concesse durante l’Amministrazione Biden; l’allontanamento di chi non rappresenta un “asset netto” per la società americana; e la possibilità di denaturalizzare coloro che minacciano la stabilità interna. È proprio la combinazione di queste misure a segnare un mutamento di schema: non più una gestione fondata sull’apertura controllata, ma una politica selettiva rivolta anche a chi è già integrato nel ciclo amministrativo statunitense.
La categoria nuova è la “compatibilità”. Trump la evoca esplicitamente quando afferma che dovrà essere espulso chi non è compatibile con la civiltà occidentale. È un criterio politico, sociale e culturale, che supera la mera valutazione giuridica della regolarità del soggiorno. In questo senso, la dichiarazione di Trump si inserisce in una tendenza che sta emergendo in molte giurisdizioni: l’idea che la permanenza dello straniero non sia automatica né incondizionata, ma subordinata alla capacità di contribuire alla comunità, rispettarne le regole e condividerne i valori.
Da un punto di vista sistemico, è significativo che il tema della sicurezza non sia trattato come emergenza temporanea ma come struttura permanente del modello migratorio. L’attacco avvenuto a Washington nelle ore precedenti ha sicuramente accelerato la tempistica, ma la strategia che emerge dal messaggio non è di impulso emotivo: è un’impostazione che mira a ripensare il rapporto tra ingresso, integrazione e permanenza, collocando la “Reverse Migration” — il rientro regolato verso i Paesi d’origine — al centro dell’architettura normativa.
Questo approccio introduce due elementi di riflessione che non possono essere ignorati. Il primo è il ritorno dell’utilità sociale come parametro di valutazione del soggiorno. Il secondo è la considerazione del percorso migratorio come un processo condizionato: l’immigrazione non è più vista come una traiettoria irreversibile, ma come una condizione revocabile in base al comportamento individuale e all’impatto sulla sicurezza collettiva.
A livello internazionale, la presa di posizione di Trump avrà un effetto di trascinamento. I sistemi giuridici occidentali stanno già mostrando segni di saturazione, soprattutto nei modelli fondati su protezioni ampie e automatismi procedurali. L’esperienza italiana degli ultimi anni, con il dibattito sulla protezione complementare e sulle forme di soggiorno legate all’integrazione effettiva, dimostra che gli Stati sono alla ricerca di soluzioni che bilancino diritti individuali e stabilità sociale. Il concetto di “Reverse Migration”, nella sua formulazione americana, offre una sintesi che molti governi europei guarderanno con attenzione.
Si apre dunque una nuova fase. L’Occidente entrerà sempre più in una stagione in cui la distinzione decisiva non sarà tra migrante regolare e irregolare, ma tra chi è in grado di integrarsi nel tessuto sociale e chi non lo è. La postura americana anticipa un ciclo in cui l’integrazione diventa un obbligo giuridico e sociale, non un’opzione volontaria. È la conferma che il vecchio modello — fondato sull’ingresso esteso e sulla permanenza automatica — non è più in grado di reggere l’urto della realtà geopolitica, demografica e securitaria.
In questo scenario, la dichiarazione “Only Reverse Migration” segna l’inizio di una fase storica. E rappresenta, inevitabilmente, un precedente politico che rimodellerà il discorso europeo nei prossimi anni. Le categorie di utilità, compatibilità e sicurezza — oggi al centro del dibattito americano — diventeranno presto il baricentro anche delle politiche migratorie dell’Unione Europea. Non sarà un processo immediato, ma è un movimento già in atto.
La vera domanda, ora, non è se questo paradigma emergerà, ma come le democrazie occidentali sapranno strutturarlo garantendo equilibrio, certezza del diritto e coesione sociale.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Il caso dell’Imam Mohamed Shahin, esploso nelle ultime settimane a Torino, non è un episodio isolato né un cortocircuito improvviso.
È, piuttosto, la manifestazione più evidente di un modello di integrazione che per anni abbiamo considerato sufficiente solo perché non produceva rumore.
Un modello “soft”, privo di criteri verificabili, costruito sull’idea che la convivenza si potesse garantire semplicemente evitando di chiedere troppo.
Un modello che oggi mostra, senza più possibilità di negazione, tutti i suoi limiti.
L’integrazione, quando è pensata come un atto di gentilezza unilaterale dello Stato, finisce inevitabilmente per trasformarsi in una gestione passiva.
Non si valuta l’effettiva adesione ai valori costituzionali, non si controlla ciò che accade nei luoghi di culto, non si misurano i segnali di disagio o radicalizzazione.
Si dà per scontato che tutto proceda bene finché non esplode un caso che costringe l’opinione pubblica e le istituzioni a guardare ciò che per anni è rimasto fuori fuoco.
Il percorso dell’imam Shahin rientra precisamente in questo schema. Presenza ultraventennale in Italia, riconoscimento pubblico come guida religiosa, rapporti consolidati con reti associative e comunitarie.
Eppure, tutto questo tempo non è bastato a costruire un quadro chiaro sulla sua reale posizione valoriale nei confronti dello Stato italiano. I segnali di radicalità sono affiorati in modo discontinuo, gestiti senza un vero sistema di monitoraggio e affrontati solo quando le sue dichiarazioni sulla Palestina hanno travolto la narrazione rassicurante del “problema che non c’è”.
È proprio qui che il paradigma dell’integrazione “soft” mostra la sua fragilità strutturale: confonde l’assenza di conflitto con il successo. Non coglie le dinamiche sotterranee. Non pone obblighi precisi né verifica quelli già esistenti. Trasforma l’integrazione da processo reale in un atto formale, privo di responsabilità reciproca.
Il risultato è che lo Stato interviene tardi, quando il danno è già evidente, e spesso con strumenti emergenziali.
Il caso Shahin rivela, in realtà, che abbiamo rinunciato per anni a definire cosa significhi davvero “essere integrati”.
Abbiamo tollerato una zona grigia in cui chiunque poteva vivere, predicare, diffondere idee potenzialmente incompatibili con l’ordinamento senza che nessuno si chiedesse se quel percorso rispecchiasse le condizioni necessarie per permanere stabilmente sul territorio nazionale.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce esattamente per colmare questo vuoto. Non propone soluzioni drastiche, ma criteri certi. Non si limita a gestire l’immigrazione come un fenomeno economico, ma la considera un processo di responsabilità reciproca. Chiede che l’integrazione diventi un obbligo misurabile, non una fiducia generica. E stabilisce che chi rifiuta questo percorso, o lo ostacola, deve essere indirizzato verso un ritorno ordinato e rispettoso, senza zone opache o impunità culturale.
Il caso Shahin ci ricorda che la sicurezza nazionale e la coesione sociale non si difendono con reazioni sporadiche. Si difendono con un metodo. Serve passare da un modello basato sulla speranza a uno basato sulla verifica. Da un modello permissivo a uno esigente. Da un’idea di integrazione “che prima o poi succederà” a un paradigma in cui lo Stato conosce, controlla e valuta.
Se l’Italia vuole davvero garantire convivenza, prevenzione dei radicalismi e tutela dei propri valori costituzionali, non può più permettersi un’integrazione morbida e discontinua. Il caso Shahin non è la causa del problema: è la lente che permette finalmente di vederlo. Ora sta al Paese decidere se continuare con un modello che non protegge più nessuno, o se adottare un approccio capace di guardare al futuro con lucidità, rigore e responsabilità.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
La decisione del Tribunale di Bologna del 17 ottobre 2025 (R.G. 12832/2024) consente di cogliere una dinamica spesso trascurata nel dibattito pubblico: il diritto italiano tutela l’integrazione autentica, ma proprio questa centralità dell’integrazione rende necessaria la definizione di un modello ordinato di ReImmigrazione per coloro che non instaurano alcun percorso significativo nel nostro Paese.
La protezione complementare, letta nella sua evoluzione normativa e giurisprudenziale, mostra chiaramente come il sistema distingua già oggi tra chi partecipa alla vita sociale italiana e chi rimane ai margini.
È una distinzione che funziona sul piano della tutela, ma che necessita di un corrispettivo speculare sul piano del governo dei flussi.
1. La decisione e il suo significato sistemico Il provvedimento del Tribunale di Bologna, che ha riconosciuto la protezione complementare a un cittadino stabilmente presente in Italia da oltre un decennio, conferma la centralità del parametro dell’integrazione.
L’autorità giudiziaria ha rilevato la presenza di una rete familiare consolidata, un percorso lavorativo continuativo, una conoscenza adeguata della lingua e un grado di autosufficienza che rendeva sproporzionato l’allontanamento.
Si tratta di una lettura coerente con l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 130 del 2020, che non si limita a richiamare formalmente l’art. 8 CEDU ma ne recepisce la logica sostanziale, fondata sulla tutela della vita privata e familiare quale insieme di relazioni radicate sul territorio. La sentenza non introduce elementi di novità, ma fotografa con chiarezza il funzionamento attuale del sistema: l’Italia riconosce diritti aggiuntivi solo quando la persona dimostra, attraverso comportamenti verificabili, di avere costruito una vita reale nel Paese ospitante.
Il tribunale, nel caso di specie, non fa che applicare in maniera lineare questa impostazione.
2. L’aspetto trascurato: un sistema che premial’integrazione richiede, per coerenza, un modello di ReImmigrazione Il punto decisivo non risiede nella tutela concessa al ricorrente, bensì nell’implicazione che deriva da questa tutela.
Se il sistema riconosce che l’integrazione costituisce un limite sostanziale all’allontanamento, allora deve assumere un assetto altrettanto chiaro per i casi in cui tale integrazione non esiste.
Un ordinamento che valorizza percorsi autentici di inclusione sociale non può rimanere indeterminato di fronte a situazioni in cui il radicamento è assente o inesistente.
La discrezionalità, in questi casi, genera contraddizioni e produce spazi di marginalità che né la società né la persona interessata sono in grado di sostenere. La sentenza del Tribunale di Bologna è, da questo punto di vista, illuminante perché mostra che il nostro diritto si fonda su criteri oggettivi, verificabili e non ideologici. Il lavoro regolare, la vita familiare stabile, l’autonomia abitativa e la partecipazione alla società sono indicatori che il diritto riconosce e tutela.
Ciò significa, però, che la permanenza in Italia non può essere priva di condizioni e che la mancanza di un percorso di integrazione non può essere considerata un elemento neutro.
La protezione complementare funziona perché si rivolge a un profilo specifico di persone; ma proprio per questo evidenzia che l’ordinamento non dispone ancora di un quadro altrettanto definito per i casi opposti. Ed è qui che si comprende la necessità istituzionale della ReImmigrazione come politica pubblica.
Se il diritto premia l’integrazione, deve prevedere anche un percorso ordinato di rientro per chi non intende o non riesce a integrarsi. Non per ragioni punitive, ma per coerenza strutturale. La sentenza meticolosamente ricostruisce gli elementi dell’integrazione positiva. Resta tuttavia irrisolta la domanda speculare: che cosa accade quando tali elementi non sussistono?
3. Un ordinamento che evolve verso un binario duale: integrazione verificabile e rientro regolato Il quadro europeo si sta già muovendo in questa direzione. Paesi come il Regno Unito, la Danimarca e l’Olanda stanno definendo modelli in cui l’integrazione è concepita come un dovere e non come un’opzione, con un corrispettivo di rientro assistito o imposto nei casi di mancato inserimento. L’Italia, attraverso pronunce come quella del Tribunale di Bologna, ha chiaramente consolidato la prima metà del modello; manca però un completamento sul piano istituzionale, amministrativo e normativo. La sentenza dimostra che il diritto ha già definito gli indicatori dell’integrazione, individuando comportamenti che legittimano la permanenza.
È logico, sul piano sistemico, che tali indicatori possano anche definire i limiti oltre i quali la permanenza non è più giustificata.
La ReImmigrazione, in questo senso, non è un concetto ideologico, ma la naturale evoluzione di un sistema che ha ormai codificato la tutela dell’integrazione e che deve stabilire, per equilibrio interno, il destino delle situazioni in cui tale tutela non trova applicazione.
4. Conclusioni La decisione del Tribunale di Bologna non solo ribadisce la protezione complementare per chi ha costruito una vita autentica in Italia, ma mostra, in maniera altrettanto significativa, la necessità di definire una cornice normativa e amministrativa di ReImmigrazione per tutte quelle situazioni che non rientrano nei parametri dell’integrazione.
Un sistema che riconosce diritti sulla base di comportamenti oggettivi non può lasciare indeterminate le conseguenze per chi tali comportamenti non li realizza. La coerenza dell’ordinamento, la tutela della società ospitante e la credibilità delle politiche migratorie richiedono un modello che unisca le due dimensioni: protezione per chi si integra, ReImmigrazione per chi resta estraneo ai valori, alle regole e alle dinamiche della comunità nazionale.
La sentenza, senza dirlo esplicitamente, indica proprio questa direzione.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
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Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Nel precedente episodio abbiamo chiarito che la protezione complementare è una tutela necessaria ma non stabilizzante, fondata su valutazioni individuali, temporaneità e reversibilità. Oggi affrontiamo un passaggio spesso percepito come tecnico, talvolta scomodo, ma in realtà decisivo per la credibilità dell’intero sistema: il rapporto tra… Leggi tutto: Procedura, identità, responsabilità: perché la protezione passa dal controllo