La funzione dell’avvocato e gli incentivi al rimpatrio: una frattura sistemica nel diritto dell’immigrazione

L’introduzione, nell’ambito del recente intervento normativo in materia di sicurezza, di un meccanismo che prevede il riconoscimento di un compenso al difensore subordinato all’effettivo rimpatrio dello straniero assistito rappresenta un punto di rottura che non può essere sottovalutato. Non si tratta di una misura marginale o meramente organizzativa. Si tratta, al contrario, di una disposizione che incide direttamente sulla struttura della funzione difensiva e, più in generale, sull’equilibrio tra potere pubblico e garanzie individuali.

È necessario essere chiari: il sistema dell’immigrazione, così come oggi configurato, non funziona. I rimpatri sono ineffettivi, le procedure amministrative sono lente e spesso disorganiche, le Questure operano in condizioni strutturali insufficienti e l’intervento normativo continua a muoversi in una logica emergenziale. Proprio per questo ho elaborato il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che parte da un presupposto semplice ma spesso ignorato: il governo dell’immigrazione richiede strumenti strutturali, non interventi simbolici o correttivi marginali.

Tuttavia, la consapevolezza della necessità di un cambiamento non può giustificare qualsiasi soluzione.

La previsione di un compenso “ad avvenuto rimpatrio” introduce una logica premiale che sposta l’asse della prestazione professionale dall’attività difensiva al risultato conforme all’interesse pubblico. In altri termini, il difensore non viene remunerato per aver esercitato il diritto di difesa, ma per aver contribuito all’esecuzione di un esito – il rimpatrio – che coincide con l’obiettivo dell’amministrazione.

Qui si innesta il primo e più evidente profilo di criticità.

L’avvocato, nel nostro ordinamento, non è un ausiliario dell’autorità amministrativa. Non è un soggetto chiamato a facilitare l’esecuzione dei provvedimenti. È, al contrario, il presidio tecnico del diritto di difesa, chiamato ad operare nell’interesse esclusivo dell’assistito, anche quando tale interesse si pone in contrasto con quello dello Stato.

Subordinare il compenso al rimpatrio significa introdurre un incentivo economico che, strutturalmente, può entrare in conflitto con l’interesse del cliente. Se l’assistito ha interesse a rimanere sul territorio nazionale – e nella maggior parte dei casi è così – il difensore si trova esposto a una tensione evidente: da un lato il dovere di tutela, dall’altro un interesse economico legato all’esito opposto.

Non è una questione teorica. È un problema concreto di compatibilità con i principi fondamentali della professione forense e, prima ancora, con il dettato costituzionale.

L’articolo 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Questo diritto non può essere compresso in via indiretta attraverso meccanismi che incidono sulla libertà e sull’indipendenza del difensore. Una difesa condizionata da incentivi economici legati all’esito non è più una difesa pienamente libera. E se la difesa non è libera, il sistema nel suo complesso perde legittimità.

Vi è poi un ulteriore elemento che merita attenzione.

“Convincere” l’assistito al rimpatrio non rientra nella fisiologia dell’attività difensiva. Non si tratta di un atto tecnico, né di una strategia processuale. È, piuttosto, una funzione che si colloca in una zona ibrida tra consulenza e cooperazione con l’autorità amministrativa. In questo modo, la figura dell’avvocato viene progressivamente trasformata: da difensore a soggetto funzionale all’efficacia della politica migratoria.

Questo passaggio è tutt’altro che neutro. Segna un mutamento culturale prima ancora che giuridico.

Il punto, allora, va riportato alla sua dimensione reale.

Il problema dei rimpatri in Italia non deriva dalla mancanza di collaborazione dei difensori. Deriva da fattori strutturali ben noti: difficoltà di identificazione, carenza di accordi con i Paesi di origine, insufficienza dei centri di permanenza per il rimpatrio, limiti organizzativi delle amministrazioni competenti. Intervenire sulla figura dell’avvocato non risolve nessuno di questi nodi.

Al contrario, rischia di indebolire uno dei pochi presidi che garantiscono l’equilibrio del sistema.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce proprio dalla consapevolezza che il governo dell’immigrazione richiede scelte chiare e coerenti: integrazione reale per chi dimostra di rispettare le regole e di inserirsi nel tessuto sociale; rimpatrio effettivo per chi non ha titolo a rimanere. Ma entrambe le direttrici devono essere sostenute da una struttura amministrativa adeguata e da un sistema giuridico coerente.

Non possono essere delegate, neppure indirettamente, alla funzione difensiva.

In definitiva, la misura in esame non è solo discutibile. È sintomatica di un approccio che continua a eludere il problema reale, intervenendo su elementi accessori anziché sulle cause strutturali. E, nel farlo, rischia di compromettere un principio che non può essere negoziato: l’indipendenza dell’avvocato e la piena effettività del diritto di difesa.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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