Benvenuti a un nuovo episodio di Integrazione o ReImmigrazione.
Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo.
La sentenza numero 40 del 2026 della Corte Costituzionale rappresenta un passaggio rilevante nel diritto dell’immigrazione, non tanto per il suo esito formale — una declaratoria di inammissibilità — quanto per il quadro ricostruttivo che offre.
La Corte affronta il tema del trattenimento nei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, con particolare riferimento a una situazione giuridicamente critica: la possibilità che la privazione della libertà personale prosegua anche in assenza di una convalida giurisdizionale attuale.
Il principio riaffermato è lineare e non suscettibile di attenuazioni: la libertà personale, ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione, può essere limitata solo in presenza di un titolo giurisdizionale effettivo, tempestivo e sostanziale. Ne deriva che qualsiasi compressione della libertà fondata su esigenze amministrative, anche se collegate alla gestione dei flussi migratori, non è di per sé sufficiente a giustificare il trattenimento.
Questo passaggio consente di cogliere il limite strutturale del modello attuale.
Il trattenimento nei CPR, così come oggi configurato, tende a svolgere una funzione eccedente rispetto alla sua finalità originaria. Non si limita a essere uno strumento finalizzato all’esecuzione del rimpatrio, ma diventa un dispositivo di gestione generalizzata di situazioni eterogenee, spesso prive di una valutazione individuale fondata su criteri giuridicamente determinati.
In assenza di un criterio selettivo chiaro, il sistema si regge su soluzioni intermedie, su proroghe, su meccanismi che cercano di compensare una carenza strutturale attraverso strumenti emergenziali. È proprio questo assetto che la Corte, pur indirettamente, mette in discussione.
In tale contesto, il riferimento alla remigrazione, intesa come rafforzamento delle politiche di rimpatrio, appare insufficiente sul piano giuridico. La remigrazione, considerata isolatamente, descrive un obiettivo ma non definisce un sistema. Non introduce criteri normativi idonei a distinguere, in modo stabile e verificabile, tra chi è destinato a permanere e chi deve essere allontanato.
La sentenza evidenzia implicitamente che il problema non risiede nella legittimità dell’allontanamento, ma nella sua collocazione all’interno di un quadro privo di una struttura coerente.
È in questo spazio che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione assume rilievo.
Esso introduce un criterio ordinante: la permanenza sul territorio è giustificata da un percorso di integrazione verificabile — sotto il profilo lavorativo, sociale e del rispetto dell’ordinamento — mentre, in assenza di tale percorso e in mancanza di titoli autonomi di protezione, la reimmigrazione costituisce l’esito coerente.
In questa prospettiva, il trattenimento riacquista una funzione determinata e non più generalizzata. Esso diventa uno strumento finalizzato a un esito giuridicamente definito, e non un meccanismo di gestione indistinta delle presenze irregolari.
La sentenza numero 40 del 2026, pur non enunciando espressamente questo modello, ne rafforza la necessità. Nel momento in cui richiama il legislatore al rispetto rigoroso delle garanzie costituzionali, essa rende evidente l’insufficienza delle soluzioni basate su adattamenti progressivi e su logiche emergenziali.
Ne deriva una indicazione chiara sul piano sistemico: il diritto dell’immigrazione non può più fondarsi su categorie indeterminate o su strumenti giuridicamente instabili. È richiesta una struttura normativa capace di coniugare effettività dell’azione amministrativa e pieno rispetto dei diritti fondamentali.
In questo quadro, andare oltre la remigrazione non rappresenta una scelta politica contingente, ma una necessità giuridica.
Grazie per l’ascolto.
Alla prossima puntata di Integrazione o ReImmigrazione.

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