
Mese: marzo 2026
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Integration as the Key to Immigration Policy: the ReImmigration Paradigm
Welcome to a new episode of the podcast “Integration or ReImmigration.”
My name is Fabio Loscerbo, I am an Italian immigration lawyer, and in this podcast I try to explain how immigration can be governed in a realistic and sustainable way.Today I want to introduce an idea that is central to my work: the ReImmigration paradigm.
In the United Kingdom, immigration has been one of the most important political issues of the last decade. From debates around Brexit to discussions about asylum systems and legal migration routes, the topic has remained at the centre of public life.
Yet the debate often revolves around two opposing positions. On one side, immigration is discussed mainly in economic terms: businesses need workers, certain sectors rely on foreign labour, and migration is seen as necessary for economic growth. On the other side, the discussion focuses on border control, irregular arrivals and the management of asylum systems.
But both approaches frequently overlook a fundamental question: integration.
Immigration is not simply about how many people enter a country. It is about whether newcomers actually become part of the society they join. When integration fails, the consequences are visible: social tension, political polarisation and a growing loss of public trust in immigration policy.
This is where the concept of ReImmigration comes in.
The idea is straightforward: the possibility to remain in a country should be linked to a genuine process of integration. Entering a country legally is only the first step. Over time, it should become clear whether a person is actually participating in the social and economic life of the community.
Integration, in practical terms, is built on three basic elements: work, language and respect for the rules of the host society.
Work connects a person to the economic system. Language allows participation in public and civic life. And respect for the rules is the foundation of social coexistence.
When these conditions exist, the state has a strong interest in stabilising a person’s legal status. Integration strengthens both the individual and the society that receives them.
However, there is also the other side of the equation.
If integration does not occur over time, the state must also have the ability to organise a structured return to the country of origin. This is what I describe as ReImmigration.
It is not a punishment and it is not a political slogan. It is a principle of governance: a credible immigration policy must combine integration and return.
Without this balance, migration systems often drift toward two extremes. Either they tolerate large areas of irregularity, or they promise strict deportation policies that prove difficult to implement in practice.
An integration-based approach changes the logic entirely.
The principle becomes clear and understandable: those who integrate stay; those who do not integrate return.
At a time when many European societies are struggling with immigration policy and public confidence in government decisions is under pressure, such a framework may offer a more stable and transparent way to manage migration.
Thank you for listening to this episode of “Integration or ReImmigration.”
I’m Fabio Loscerbo, and if you would like to explore these ideas further, you can visit www.reimmigrazione.com.
See you in the next episode.

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Protezione complementare e integrazione effettiva: verso un nuovo paradigma giuridico dell’immigrazione
Negli ultimi anni il diritto dell’immigrazione italiano ha conosciuto un’evoluzione significativa, caratterizzata da un progressivo spostamento dell’attenzione dal mero controllo amministrativo della presenza dello straniero sul territorio nazionale verso una valutazione più complessa della sua effettiva integrazione nella società di accoglienza. In questo contesto, la protezione complementare rappresenta uno degli istituti giuridici più rilevanti attraverso i quali l’ordinamento tenta di bilanciare il potere dello Stato di regolare i flussi migratori con la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Il fondamento normativo della protezione complementare si rinviene nell’articolo 19 del decreto legislativo numero 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge numero 130 del 2020. Tale intervento normativo ha segnato un passaggio importante nella disciplina delle tutele residuali, introducendo un collegamento esplicito tra il divieto di espulsione e la tutela della vita privata e familiare prevista dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La norma stabilisce infatti che non sono ammessi il respingimento o l’espulsione dello straniero qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale possa determinare una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Ai fini di tale valutazione, il legislatore ha individuato una serie di parametri concreti che devono essere presi in considerazione: la natura e l’effettività dei vincoli familiari, il livello di inserimento sociale nel territorio nazionale, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il paese di origine.
Questa formulazione normativa ha determinato un significativo mutamento di prospettiva nella giurisprudenza. Il giudice non è più chiamato soltanto a verificare l’esistenza di situazioni di persecuzione o di grave rischio nel paese di origine, ma deve valutare anche la posizione dello straniero all’interno della società di accoglienza, analizzando il grado di integrazione raggiunto e il radicamento territoriale sviluppato nel tempo.
La giurisprudenza di merito ha progressivamente valorizzato proprio questo profilo. In una recente pronuncia della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bologna, il collegio ha evidenziato come la disciplina introdotta dal decreto-legge numero 130 del 2020 richieda un accertamento concreto del rischio che l’allontanamento dello straniero possa determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, con particolare attenzione al livello di integrazione sociale e alla stabilità dei rapporti costruiti nel territorio nazionale.
La stessa impostazione è stata ribadita dalla Corte di cassazione, che ha chiarito come la tutela della vita privata garantita dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non si esaurisca nei rapporti familiari in senso stretto, ma comprenda l’insieme delle relazioni sociali, lavorative ed economiche che definiscono l’identità e il percorso di vita di una persona.
In questo quadro, l’integrazione sociale assume una funzione sempre più centrale nel diritto dell’immigrazione. Non si tratta più soltanto di un obiettivo politico o di un concetto sociologico, ma di un vero e proprio parametro giuridico attraverso il quale valutare la legittimità del potere statale di espulsione.
Il radicamento territoriale diventa così un elemento decisivo nella valutazione della permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Quando una persona ha costruito nel tempo una rete stabile di relazioni familiari, sociali e lavorative, l’allontanamento può comportare una lesione grave della sua vita privata e della sua identità personale, trasformando il rimpatrio in una misura incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento.
Questa evoluzione del diritto positivo consente di individuare un possibile nuovo paradigma giuridico nella gestione dei fenomeni migratori. L’integrazione effettiva non rappresenta soltanto un obiettivo sociale, ma diventa il criterio attraverso il quale l’ordinamento valuta la legittimità della permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
È proprio in questa prospettiva che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Tale paradigma propone di interpretare l’integrazione come il presupposto giuridico della permanenza dello straniero nello Stato di accoglienza. La permanenza non può essere considerata una condizione automatica o indefinita, ma deve essere collegata alla capacità di costruire un percorso reale di inserimento nella comunità nazionale.
L’integrazione, in questa prospettiva, si fonda su elementi concreti e verificabili: l’attività lavorativa, la conoscenza della lingua, la partecipazione alla vita sociale, la stabilità delle relazioni familiari e il rispetto delle regole dell’ordinamento. Quando tali elementi sono presenti, l’ordinamento riconosce la legittimità della permanenza attraverso strumenti giuridici come la protezione complementare. Quando invece tale integrazione non si realizza, diventa necessario prevedere meccanismi che consentano il ritorno nel paese di origine nel rispetto dei diritti fondamentali.
La protezione complementare si colloca dunque esattamente al centro di questo equilibrio. Essa consente di tutelare i percorsi di integrazione effettivamente realizzati, evitando che il rimpatrio distrugga una vita ormai radicata nel territorio nazionale. Allo stesso tempo, l’istituto non trasforma la permanenza in un diritto automatico, ma richiede una valutazione concreta e individualizzata del livello di integrazione raggiunto.
Il diritto dell’immigrazione contemporaneo sembra dunque muoversi verso un modello nel quale l’integrazione effettiva diventa il criterio fondamentale per distinguere tra situazioni meritevoli di tutela e situazioni nelle quali l’allontanamento dello straniero non comporta una violazione dei diritti fondamentali.
In questo senso, la protezione complementare rappresenta non soltanto una forma di tutela individuale, ma anche uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento può costruire un sistema di governo dell’immigrazione fondato su un principio chiaro: l’integrazione come presupposto della permanenza e la ReImmigrazione come esito naturale delle situazioni nelle quali tale integrazione non si realizza.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Criminalità da mancata integrazione: quanto costerà all’Italia entro il 2030?
Negli ultimi anni il dibattito pubblico europeo sull’immigrazione si è concentrato quasi esclusivamente su due temi: la gestione dei flussi e l’integrazione nel mercato del lavoro. Tuttavia, una questione meno discussa ma altrettanto rilevante riguarda le conseguenze della mancata integrazione, soprattutto sotto il profilo della sicurezza pubblica e dei costi economici per lo Stato.
I dati disponibili consentono ormai di formulare alcune proiezioni plausibili per il 2030. Non si tratta di ipotesi ideologiche, ma di analisi basate su statistiche ufficiali e sull’esperienza comparata di altri Paesi europei che hanno affrontato prima dell’Italia problemi analoghi.
Secondo il Rapporto Annuale ISTAT 2025 e le più recenti statistiche di Eurostat sulla criminalità (2025-2026), esiste una correlazione significativa tra condizioni di marginalità sociale, assenza di integrazione linguistica e lavorativa e maggiore esposizione a fenomeni di devianza o microcriminalità. Non si tratta di un automatismo, ma di una dinamica sociologica ampiamente documentata: quando gruppi sociali rimangono ai margini delle istituzioni, del lavoro regolare e della lingua del Paese ospitante, aumenta il rischio di formazione di contesti urbani fragili.
Il fenomeno è già visibile in diversi Paesi europei. In Francia, per esempio, gli studi sul costo complessivo delle politiche di sicurezza nelle aree urbane ad alta marginalità – incluse alcune banlieue – stimano un impatto economico annuale compreso tra 15 e 20 miliardi di euro tra spesa di sicurezza, giustizia e interventi sociali straordinari. Nel Regno Unito, gli episodi di protesta e tensione sociale registrati nel 2025 attorno ai centri di accoglienza hanno comportato centinaia di arresti e un aumento rilevante dei costi di policing, con stime di spesa aggiuntiva per l’ordine pubblico nell’ordine di centinaia di milioni di sterline.
Questi esempi non devono essere letti come casi isolati, ma come anticipazioni di dinamiche strutturali che possono manifestarsi quando l’integrazione non viene gestita in modo efficace.
Se si applica un modello elementare basato su tre variabili –
il numero di persone non integrate, il tasso medio di reati minori o recidiva e il costo medio per reato stimato dalla Corte dei conti per il sistema giudiziario e penitenziario – emergono scenari che meritano attenzione.In Italia, in assenza di politiche efficaci di integrazione, il costo diretto e indiretto della criminalità associata a contesti di marginalità potrebbe collocarsi tra i 4 e i 7 miliardi di euro annui entro il 2030. Questa cifra comprende l’impatto su diversi settori: attività investigative, procedimenti giudiziari, sistema carcerario, interventi straordinari delle forze dell’ordine e politiche di sicurezza urbana.
Un ulteriore elemento da considerare riguarda la pressione sul sistema penitenziario. Le proiezioni indicano che, in uno scenario di mancata integrazione diffusa, il carico complessivo su carceri e forze di polizia potrebbe aumentare tra il 40% e il 60% entro il 2030 rispetto ai livelli attuali. Un simile incremento non rappresenterebbe solo un problema di ordine pubblico, ma anche una questione di sostenibilità finanziaria per lo Stato.
Il punto centrale, tuttavia, non è la repressione del fenomeno dopo che si è manifestato. L’esperienza europea dimostra che intervenire solo sul piano repressivo è molto più costoso che prevenire la formazione di contesti di marginalità.
In questa prospettiva si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. L’idea di fondo è semplice: l’integrazione non può essere concepita come un processo automatico o puramente volontario. Deve essere un percorso verificabile, fondato su criteri chiari e misurabili. Tra questi, tre elementi appaiono fondamentali: conoscenza della lingua del Paese ospitante, inserimento lavorativo regolare e rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile.
Quando questi requisiti non vengono raggiunti entro un arco temporale ragionevole, lo Stato deve poter attivare strumenti giuridici che conducano alla ReImmigrazione, cioè al ritorno nel Paese di origine nel rispetto delle garanzie giuridiche e dei diritti fondamentali.
In questo senso la protezione complementare rappresenta già oggi un laboratorio giuridico importante. La normativa vigente richiede infatti una valutazione concreta del livello di integrazione sociale del richiedente. Questo principio potrebbe essere ulteriormente rafforzato attraverso una clausola normativa che colleghi in modo esplicito il mantenimento del titolo di soggiorno alla dimostrazione di un percorso reale di integrazione.
L’obiettivo non è costruire politiche punitive, ma evitare che si consolidino nel tempo situazioni di marginalità cronica che generano costi economici, tensioni sociali e insicurezza diffusa.
Guardando alle proiezioni per il 2030, il tema della sicurezza non può essere separato da quello dell’integrazione. Se l’integrazione funziona, la società diventa più stabile e i costi pubblici diminuiscono. Se invece fallisce, lo Stato si trova costretto a sostenere costi sempre più elevati per gestire problemi che avrebbero potuto essere prevenuti.
Per questa ragione la questione non riguarda solo l’immigrazione, ma la sostenibilità futura dello Stato sociale e del sistema di sicurezza nazionale.
In altre parole, la scelta che si presenta all’Italia nei prossimi anni non è tra apertura e chiusura, ma tra due modelli diversi di gestione dell’immigrazione: uno fondato su integrazione verificabile e responsabilità reciproca, l’altro caratterizzato da marginalità crescente e costi pubblici sempre più elevati.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce esattamente da questa constatazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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«Regularización Ya» e «Integración o ReInmigración»: análisis comparado de dos paradigmas en las políticas migratorias contemporáneas
El debate europeo sobre las políticas migratorias se articula hoy en torno a modelos teóricos y políticos profundamente diferentes. Por un lado, existen iniciativas que promueven la regularización masiva de personas migrantes en situación administrativa irregular como instrumento de inclusión social. Uno de los ejemplos más visibles de este enfoque es la plataforma española «Regularización Ya», que propone una regularización extraordinaria a gran escala para las personas extranjeras que residen en España sin autorización de residencia. Por otro lado, se desarrollan enfoques que sitúan la integración como condición fundamental para la estabilidad del derecho de residencia. En este contexto se sitúa el paradigma «Integración o ReInmigración», que propone un modelo de gestión migratoria basado en la evaluación de los procesos de integración social, lingüística y laboral de las personas migrantes. El presente artículo ofrece un análisis comparado de ambos paradigmas y examina sus implicaciones para la gobernanza migratoria contemporánea en Europa.
En los últimos años, la plataforma «Regularización Ya» se ha consolidado en el debate público español como una de las principales iniciativas que defienden la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular. El movimiento, impulsado por organizaciones de migrantes y colectivos sociales, ha promovido una iniciativa legislativa popular con el objetivo de obtener la regularización de cientos de miles de personas extranjeras que actualmente residen en España sin un título de residencia válido.
Según la propia plataforma, el objetivo de esta propuesta es superar la vulnerabilidad estructural asociada a la irregularidad administrativa y facilitar la inclusión social y el acceso a los derechos fundamentales. Las actividades y campañas del movimiento se documentan en el portal oficial de la iniciativa, especialmente en la sección dedicada a noticias y actualizaciones de sus acciones políticas y sociales (https://regularizacionya.com/noticias/).
En este modelo, la regularización administrativa se presenta como un instrumento de política pública orientado a reducir la marginalidad social y favorecer la integración económica de personas migrantes que ya participan de facto en el tejido productivo del país. La presencia efectiva en el territorio y la participación en la vida económica y social se consideran elementos suficientes para justificar la concesión de un permiso de residencia.
Sin embargo, el proceso de regularización propuesto en el debate español no parece estar estructuralmente condicionado a la verificación de procesos de integración efectivos, tales como la inserción laboral estable, el conocimiento de la lengua o la participación prolongada en la vida social e institucional del país de acogida.
Desde una perspectiva de medio y largo plazo, este enfoque plantea algunas cuestiones relevantes en el contexto más amplio de la gobernanza migratoria europea. Cuando un Estado miembro de la Unión Europea concede un permiso de residencia a un nacional de un tercer país, dicho permiso permite generalmente la circulación dentro del espacio Schengen para estancias de corta duración y, bajo determinadas condiciones jurídicas, puede facilitar posteriormente el establecimiento en otros Estados miembros.
En consecuencia, las políticas de regularización adoptadas por un solo Estado miembro pueden producir efectos que trascienden el ámbito nacional en el que se implementan. Una regularización extraordinaria a gran escala podría influir en las dinámicas migratorias dentro del conjunto del espacio europeo de libre circulación.
Desde esta perspectiva, políticas de regularización que no estén acompañadas de criterios estructurados de integración podrían tener implicaciones no solo para el equilibrio social interno del Estado que las adopta, sino también para el sistema europeo de gestión de la migración en su conjunto. Por ello, el debate no se limita al ámbito nacional, sino que se inserta en una discusión más amplia sobre la sostenibilidad de las políticas migratorias en el marco de la Unión Europea.
Frente a este enfoque, otros modelos de política migratoria subrayan el papel central de la integración en la gestión de la inmigración. En este contexto se sitúa el paradigma «Integración o ReInmigración», que propone una lectura de las políticas migratorias basada en el principio de que la estabilidad del derecho de residencia debe estar vinculada a la capacidad de la persona migrante para integrarse en el entorno social, lingüístico y jurídico de la sociedad de acogida.
En este modelo, la integración no se concibe únicamente como un objetivo político o social, sino como un principio estructural de la gobernanza migratoria. Factores como la participación en el mercado laboral, el conocimiento de la lengua del país de acogida y el respeto del ordenamiento jurídico constituyen elementos fundamentales para evaluar la posibilidad de una residencia estable y duradera.
La comparación entre ambos paradigmas pone de manifiesto una diferencia estructural en la forma de concebir la gestión de la inmigración en las sociedades contemporáneas. Mientras el modelo promovido por la plataforma «Regularización Ya» destaca la regularización administrativa como instrumento principal de inclusión social, el paradigma «Integración o ReInmigración» enfatiza la importancia de los procesos de integración como condición para la estabilidad del derecho de residencia.
Este análisis comparado muestra, en definitiva, que la gobernanza de la migración en las sociedades contemporáneas no se limita a cuestiones administrativas o jurídicas, sino que implica decisiones fundamentales sobre la relación entre inmigración, integración y cohesión social en el contexto europeo.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado – Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea
ID 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Italia 2035: senza ReImmigrazione il welfare rischia un buco da 30 miliardi l’anno
Negli ultimi anni il dibattito sull’immigrazione in Italia si è concentrato prevalentemente su questioni emergenziali: sbarchi, gestione dell’accoglienza, distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio. Si tratta di temi certamente rilevanti, ma che spesso oscurano la questione centrale che determinerà il futuro del Paese nei prossimi decenni: la sostenibilità demografica ed economica del sistema italiano.
Se si osservano le proiezioni demografiche elaborate da Eurostat, emerge con chiarezza un dato strutturale. Entro il 2035 l’Italia vedrà una riduzione significativa della popolazione in età lavorativa. Le simulazioni pubblicate nel 2025 indicano una contrazione della fascia 15-64 anni che oscilla tra il 6,8% nello scenario demografico europeo di base e oltre l’8% nelle proiezioni nazionali elaborate da Istituto Nazionale di Statistica.
Tradotto in termini concreti, questo significa che nel giro di un decennio il Paese potrebbe perdere circa 1,2 milioni di lavoratori attivi. Non si tratta semplicemente di un problema statistico. È una trasformazione strutturale che incide direttamente sull’equilibrio del sistema economico, sul finanziamento del welfare e sulla sostenibilità del debito pubblico.
Il modello sociale italiano, infatti, si basa su un principio di solidarietà intergenerazionale: i lavoratori attivi finanziano con i propri contributi pensioni, sanità e servizi pubblici. Quando il numero dei lavoratori diminuisce e quello degli anziani aumenta, il sistema entra inevitabilmente in tensione.
A questo quadro già complesso si aggiunge un elemento che raramente viene affrontato con la necessaria chiarezza: la qualità dell’integrazione dell’immigrazione. L’immigrazione può certamente contribuire a compensare il declino demografico, ma solo a una condizione fondamentale: che le persone che arrivano nel Paese entrino realmente nel mercato del lavoro e nel sistema sociale.
Quando questo processo non avviene, il risultato non è un riequilibrio demografico ma un aumento della pressione sui sistemi pubblici.
Secondo le analisi economiche pubblicate nel 2025 dalla Banca d’Italia nelle Questioni di Economia e Finanza, il costo cumulativo di una immigrazione caratterizzata da bassi livelli di integrazione lavorativa può diventare estremamente rilevante per la finanza pubblica.
Le proiezioni indicano che, in uno scenario caratterizzato da un numero crescente di persone stabilmente escluse dal mercato del lavoro o inserite solo marginalmente nel sistema produttivo, il costo complessivo per sanità, welfare e sicurezza potrebbe superare 25-30 miliardi di euro all’anno entro il 2035.
Una parte consistente di questo costo deriva dalla spesa sanitaria e sociale, stimabile tra i 15 e i 20 miliardi annui, mentre ulteriori oneri possono derivare dalla gestione delle cosiddette aree urbane vulnerabili e dalle politiche di sicurezza.
L’esperienza di altri Paesi europei dimostra che questi fenomeni non sono teorici. In Svezia, ad esempio, il costo pubblico per la gestione delle cosiddette “aree vulnerabili” ha raggiunto livelli estremamente elevati negli ultimi anni, con interventi statali che in alcuni casi superano il miliardo di corone svedesi annue per singole aree urbane.
Questi dati non devono essere interpretati come una critica all’immigrazione in quanto tale. Il problema non è la presenza di cittadini stranieri. Il problema è l’assenza di un modello giuridico chiaro che colleghi il diritto a rimanere nel Paese a un effettivo percorso di integrazione.
Per molti anni il sistema europeo ha operato secondo un presupposto implicito: una volta entrati nel territorio, la permanenza tende progressivamente a stabilizzarsi. L’integrazione è stata considerata un obiettivo politico, ma raramente una condizione giuridica.
Questo approccio si sta rivelando sempre più fragile.
In Italia esiste già, in realtà, un laboratorio normativo che dimostra come un modello diverso sia possibile. Il sistema della protezione complementare previsto dall’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione introduce infatti una valutazione concreta del livello di integrazione sociale e lavorativa della persona.
Si tratta di un principio giuridico di grande importanza: il radicamento nel territorio non è presunto, ma deve essere dimostrato.
Da questa esperienza nasce il paradigma che ho definito “Integrazione o ReImmigrazione”.
L’idea è semplice e si basa su un principio di responsabilità reciproca tra lo Stato e lo straniero che entra nel territorio nazionale. Lo Stato offre opportunità di integrazione: accesso al lavoro, alla formazione linguistica, ai servizi sociali. Lo straniero, a sua volta, assume l’obbligo di costruire un percorso reale di integrazione.
Quando questo percorso non si realizza entro un periodo ragionevole, il sistema deve poter prevedere strumenti di rientro nel Paese di origine.
Una possibile soluzione normativa potrebbe essere l’introduzione di un patto di integrazione rafforzato, con una verifica effettiva dopo un periodo di circa ventiquattro mesi. In assenza di risultati concreti — lavoro stabile, conoscenza della lingua, rispetto delle regole fondamentali — il titolo di soggiorno potrebbe decadere.
Un simile meccanismo non rappresenterebbe una misura punitiva, ma uno strumento di governo dell’immigrazione basato sulla sostenibilità del sistema sociale.
L’alternativa, al contrario, è continuare a gestire il fenomeno migratorio senza un criterio chiaro di integrazione. In questo scenario il rischio non è soltanto economico, ma anche sociale: aumento delle tensioni urbane, crescita della marginalità e perdita di fiducia nelle istituzioni.
Il vero nodo, dunque, non è scegliere tra apertura e chiusura. La questione è molto più concreta.
Un Paese che invecchia rapidamente e che perde oltre un milione di lavoratori attivi nei prossimi dieci anni non può permettersi un’immigrazione che non produca integrazione reale.
La scelta che l’Italia dovrà compiere nei prossimi anni è quindi sempre più chiara: costruire un modello di integrazione effettiva oppure affrontare una crisi strutturale del proprio sistema di welfare.
Ed è proprio in questa prospettiva che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione assume un significato non ideologico, ma profondamente pragmatico.
Non si tratta di una teoria politica, ma di una possibile risposta giuridica a una delle trasformazioni demografiche più profonde della storia europea contemporanea.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Das dänische Modell gegen Parallelgesellschaften: Wenn Integration zu einer rechtlichen Verpflichtung wird. Was Deutschland aus der europäischen Debatte über Integration und Reimmigration lernen kann
In den letzten Jahren hat sich die europäische Diskussion über Migration vor allem auf zwei Themen konzentriert: den Schutz der Außengrenzen und die Organisation der Asylverfahren. Gleichzeitig ist jedoch ein weiteres Problem immer deutlicher geworden: die Entstehung sogenannter Parallelgesellschaften.
Mit diesem Begriff werden soziale und städtische Räume bezeichnet, in denen Teile der Bevölkerung mit Migrationshintergrund dauerhaft getrennt vom gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Leben des Aufnahmestaates leben. In solchen Situationen bleibt Integration unvollständig oder findet nur begrenzt statt. Das Problem ist nicht kulturelle Vielfalt an sich, sondern die dauerhafte soziale Trennung innerhalb desselben Staatsgebiets.
Viele europäische Länder sehen sich heute mit dieser Realität konfrontiert. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang der Fall Dänemark. Das Land hat im Jahr 2018 eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen eingeführt, die darauf abzielen, die Bildung von sogenannten Parallelgesellschaften zu verhindern. Diese Politik wurde in den folgenden Jahren weiterentwickelt und angepasst.
Das dänische Modell ist deshalb bemerkenswert, weil es Integration nicht nur als gesellschaftliches Ziel versteht, sondern zunehmend als rechtlich relevante Voraussetzung für eine stabile langfristige Einbindung in die Gesellschaft.
Die dänische Politik beginnt mit der Identifizierung von Stadtvierteln, die durch mehrere problematische Faktoren gekennzeichnet sind: hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Bildungsniveaus, geringe Einkommen, erhöhte Kriminalität und eine starke Konzentration von Bewohnern mit Migrationshintergrund.
Wenn diese Faktoren über längere Zeit bestehen bleiben, kann der Staat solche Gebiete als Zonen mit besonderem Integrationsbedarf einstufen. In der Folge werden verschiedene Maßnahmen ergriffen: Reformen im sozialen Wohnungsbau, Programme zur sprachlichen und schulischen Integration, Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung sowie Initiativen zur Stärkung der sozialen Durchmischung.
Der zentrale Gedanke dieser Politik lautet: Integration darf nicht ausschließlich dem Zufall gesellschaftlicher Entwicklungen überlassen bleiben. Wenn ein Staat Migration zulässt, muss er auch sicherstellen, dass die Neuankömmlinge tatsächlich am wirtschaftlichen, sprachlichen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Diese Frage ist besonders relevant für Deutschland.
Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten große Erfahrungen mit Migration gesammelt und verfügt über eine umfangreiche Integrationspolitik, die Sprachkurse, Bildungsprogramme und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen umfasst. Gleichzeitig hat sich in der deutschen öffentlichen Debatte immer wieder die Frage gestellt, wie verhindert werden kann, dass sich dauerhafte Parallelgesellschaften bilden.
Die dänische Erfahrung liefert hierzu einen wichtigen Beitrag. Sie zeigt, dass Integration nicht nur als freiwilliger sozialer Prozess verstanden werden kann, sondern auch als öffentliche Verantwortung, die durch konkrete politische und rechtliche Instrumente unterstützt werden muss.
In diesem Zusammenhang hilft die europäische Debatte auch dabei, zwei Begriffe klar voneinander zu unterscheiden: Remigration und Reimmigration.
Der Begriff Remigration wird in einigen politischen Diskussionen verwendet, um eine weitreichende Rückführung von Migranten oder deren Nachkommen in ihre Herkunftsländer zu beschreiben. Ein solches Konzept wirft jedoch erhebliche rechtliche Probleme auf.
In europäischen Rechtsstaaten gelten grundlegende Prinzipien wie Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz des Privat- und Familienlebens sowie das Diskriminierungsverbot. Vor diesem Hintergrund wäre eine generelle Rückführung ganzer Bevölkerungsgruppen auf der Grundlage ihrer Herkunft kaum mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen moderner Demokratien vereinbar.
Mit anderen Worten: Remigration im Sinne einer pauschalen oder kollektiven Ausweisung von dauerhaft ansässigen Bevölkerungsgruppen ist rechtlich kaum umsetzbar.
Genau deshalb ist es wichtig, diesen Begriff von dem Konzept der Reimmigration zu unterscheiden.
Reimmigration bedeutet keine kollektive Ausweisung und basiert nicht auf ethnischen oder kulturellen Kriterien. Vielmehr beruht dieses Konzept auf einem Grundprinzip der Gegenseitigkeit zwischen Staat und Individuum.
Der Staat garantiert Rechte, Schutz und Chancen auf Teilhabe. Im Gegenzug wird erwartet, dass Personen, die dauerhaft im Land leben möchten, sich aktiv in die Gesellschaft integrieren: durch Arbeit, durch Sprachkenntnisse, durch Respekt vor den grundlegenden Regeln des Rechtsstaates und durch Teilnahme am öffentlichen Leben.
Wenn Integration gelingt, wird der Aufenthalt stabil und legitim. Wenn Integration jedoch dauerhaft scheitert und sich soziale Parallelstrukturen verfestigen, muss der Staat rechtlich handlungsfähig bleiben, um die gesellschaftliche Kohäsion zu schützen.
Genau hier setzt das Paradigma „Integration oder Reimmigration“ an.
Für Deutschland lässt sich die Frage daher einfach formulieren: Kann eine langfristig stabile Migrationspolitik bestehen, wenn Integration zwar politisch gefordert, aber rechtlich kaum überprüfbar ist?
Das dänische Beispiel zeigt, dass immer mehr europäische Staaten diese Frage neu stellen. Migration kann nicht allein als administrative Entscheidung über Einreise und Aufenthalt betrachtet werden. Sie muss auch als gesellschaftlicher Integrationsprozess verstanden werden.
In einer Zeit tiefgreifender demographischer und sozialer Veränderungen stehen europäische Demokratien vor der Herausforderung, zwei Ziele miteinander zu verbinden: den Schutz der individuellen Rechte und die Sicherung der gesellschaftlichen Kohäsion.
Das dänische Modell stellt einen der ersten Versuche dar, auf diese Herausforderung mit konkreten politischen und rechtlichen Instrumenten zu reagieren.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union
ID 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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Remigrazione: perché il concetto divide l’Europa
Negli ultimi anni il termine remigrazione è entrato con forza nel dibattito politico europeo. Fino a pochi anni fa si trattava di un concetto confinato in ambienti intellettuali marginali; oggi, invece, è diventato uno dei temi più controversi nella discussione sulle politiche migratorie del continente. La sua crescente visibilità ha generato un confronto acceso tra sostenitori e critici, al punto da trasformare la parola stessa in un simbolo di divisione politica e culturale.
Il concetto contemporaneo di remigrazione è stato elaborato soprattutto dall’attivista austriaco Martin Sellner, figura centrale del movimento identitario europeo. Nella sua elaborazione teorica, la remigrazione non si limita ai rimpatri degli immigrati irregolari, che già fanno parte dell’ordinaria politica migratoria di qualsiasi Stato. Il progetto, nella formulazione più radicale, propone un programma più ampio: la progressiva uscita dal territorio europeo non solo degli irregolari, ma anche di persone considerate “non assimilate” o culturalmente incompatibili con le società europee.
Questa impostazione ha immediatamente suscitato un dibattito di enorme intensità. I sostenitori ritengono che la remigrazione rappresenti una risposta drastica ma necessaria a quella che percepiscono come una crisi di identità e di sicurezza delle società europee. Secondo questa prospettiva, le politiche migratorie adottate negli ultimi decenni avrebbero prodotto una crescita di comunità parallele, con conseguenze sulla coesione sociale e sull’ordine pubblico.
I critici, al contrario, sostengono che la remigrazione sollevi problemi giuridici e costituzionali di enorme portata. In particolare, vengono richiamati i principi fondamentali dell’ordinamento europeo: il rispetto dei diritti fondamentali, la tutela della vita familiare, il principio di non discriminazione e le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Una politica fondata su criteri culturali o identitari per determinare la permanenza di una persona nel territorio di uno Stato rischierebbe di entrare in tensione con tali principi.
È proprio questa tensione tra dimensione politica e dimensione giuridica a spiegare perché la remigrazione divida così profondamente l’Europa. Da un lato vi è la crescente percezione, diffusa in molte società europee, che il modello migratorio costruito negli ultimi trent’anni non abbia funzionato come previsto. Dall’altro lato vi è un sistema giuridico – nazionale ed europeo – costruito attorno alla tutela dei diritti individuali e alla stabilità dello status giuridico delle persone.
In questo quadro emerge la necessità di distinguere la remigrazione da altri modelli di governo dell’immigrazione che stanno prendendo forma nel dibattito europeo. Tra questi si colloca il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione, che propone un’impostazione radicalmente diversa.
La remigrazione parte dall’idea che il problema migratorio possa essere affrontato principalmente attraverso politiche di ritorno. Il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione, invece, introduce una logica preventiva e condizionata: il diritto di permanere stabilmente nel territorio dello Stato non viene considerato automatico, ma è collegato alla verifica di un percorso effettivo di integrazione.
L’integrazione, in questa prospettiva, non è una nozione astratta o puramente retorica. Essa si fonda su tre elementi concreti: partecipazione al lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole fondamentali della comunità ospitante. Quando questi presupposti sono presenti, l’ordinamento può riconoscere forme di stabilizzazione del soggiorno, come la protezione complementare o altri strumenti giuridici idonei a garantire un inserimento stabile.
Quando invece tale integrazione non si realizza, il sistema deve prevedere meccanismi di uscita ordinata dal territorio dello Stato. In questa prospettiva si colloca la ReImmigrazione, che non è concepita come un progetto identitario o ideologico, ma come uno strumento di governo dell’immigrazione fondato su criteri giuridici verificabili.
Il vero nodo del dibattito europeo non riguarda quindi soltanto la remigrazione in sé. La questione più profonda riguarda il modello di società che gli Stati europei intendono costruire nei prossimi decenni. Se l’immigrazione continuerà a essere gestita esclusivamente come fenomeno economico o emergenziale, il conflitto politico attorno a concetti come la remigrazione è destinato ad aumentare.
Al contrario, l’elaborazione di un paradigma giuridico chiaro – capace di collegare immigrazione, integrazione e responsabilità reciproche – potrebbe consentire di superare la polarizzazione attuale e riportare il dibattito su un terreno più razionale.
In questo senso, la discussione sulla remigrazione rappresenta anche un segnale politico importante: dimostra che il modello migratorio europeo è entrato in una fase di ridefinizione. Il punto non è se questo cambiamento avverrà, ma quale direzione prenderà.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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Integrar para gobernar: el principio de la ReInmigración
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Integración o ReInmigración”.
Soy Fabio Loscerbo, abogado italiano especializado en derecho de inmigración, y en este podcast intento analizar cómo se puede gobernar la inmigración de manera realista y sostenible.Hoy quiero explicar una idea que está en el centro de mi trabajo: el paradigma de la ReInmigración.
En España, como en muchos países europeos, el debate sobre la inmigración suele moverse entre dos posiciones. Por un lado, hay quienes consideran la inmigración principalmente como una necesidad económica: faltan trabajadores en algunos sectores y, por lo tanto, se piensa que la inmigración puede resolver estos problemas. Por otro lado, también existe un debate centrado sobre todo en la seguridad, el control de las fronteras y la inmigración irregular.
Sin embargo, ambas visiones suelen dejar de lado una cuestión fundamental: la integración.
La inmigración no es simplemente el movimiento de personas de un país a otro. Es un proceso social profundo. La verdadera pregunta no es solo cuántas personas llegan a un país, sino si esas personas llegan a formar parte de la sociedad que las acoge.
Cuando la integración no funciona, surgen tensiones sociales. Esto se puede observar en diferentes países europeos y también forma parte del debate político en España, especialmente en relación con la convivencia en determinadas zonas urbanas y con la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo.
Aquí es donde entra el concepto de ReInmigración.
La idea es sencilla: la posibilidad de permanecer de forma estable en un país debe estar vinculada a un verdadero proceso de integración. Entrar legalmente en un país es solo el primer paso. Con el tiempo debe demostrarse que la persona participa realmente en la vida de la sociedad.
En términos prácticos, la integración se basa en tres elementos fundamentales: trabajo, conocimiento de la lengua y respeto de las reglas de la sociedad de acogida.
El trabajo permite la integración económica. La lengua permite participar en la vida social y cívica. Y el respeto de las normas es la base de cualquier convivencia.
Cuando estas condiciones existen, el Estado tiene interés en consolidar la situación jurídica del inmigrante. Pero también existe la otra cara del sistema.
Si el proceso de integración no se produce, el Estado debe tener mecanismos que permitan un retorno ordenado al país de origen.
Eso es precisamente lo que llamo ReInmigración.
No se trata de un castigo ni de un eslogan político. Es un principio de gobernanza: una política migratoria creíble debe incluir dos elementos complementarios, integración y retorno.
Sin este equilibrio, muchos sistemas migratorios terminan atrapados entre dos extremos: tolerar grandes situaciones de irregularidad o anunciar políticas de expulsión que luego son difíciles de aplicar en la práctica.
Un modelo basado en la integración cambia esta lógica.
El principio se vuelve claro: quien se integra permanece; quien no se integra regresa.
En un momento en el que muchas sociedades europeas están replanteando sus políticas migratorias, este enfoque puede ayudar a recuperar algo fundamental: la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para gobernar la inmigración.
Gracias por escuchar este episodio del podcast “Integración o ReInmigración”.
Soy Fabio Loscerbo, y si quieres profundizar en estos temas puedes visitar el sitio www.reimmigrazione.com.
Nos escuchamos en el próximo episodio.

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La protezione complementare tra diritto alla vita privata e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Nel sistema giuridico italiano la protezione complementare rappresenta uno degli strumenti più rilevanti attraverso i quali l’ordinamento disciplina il rapporto tra permanenza dello straniero sul territorio nazionale e tutela dei diritti fondamentali della persona. Si tratta di un istituto che si colloca al confine tra diritto dell’immigrazione e diritto costituzionale, poiché coinvolge direttamente il bilanciamento tra il potere dello Stato di controllare i flussi migratori e l’obbligo di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali.
Il fondamento normativo della protezione complementare si rinviene nell’articolo 19 del decreto legislativo numero 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge numero 130 del 2020. La riforma ha introdotto un significativo ampliamento delle ipotesi di tutela, prevedendo che non siano ammessi il respingimento o l’espulsione dello straniero qualora l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
La disposizione recepisce in modo esplicito la tutela prevista dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, imponendo all’autorità amministrativa e al giudice di valutare una serie di elementi concreti quali la natura e l’effettività dei vincoli familiari, il livello di inserimento sociale dello straniero, la durata della permanenza nel territorio nazionale e l’esistenza di legami con il paese di origine.
La giurisprudenza ha progressivamente chiarito la portata di questa disposizione, attribuendo rilievo centrale al concetto di radicamento sociale dello straniero nel territorio italiano. In diverse pronunce, i tribunali hanno sottolineato che la tutela della vita privata non riguarda soltanto la dimensione familiare in senso stretto, ma comprende l’intero sistema di relazioni sociali, lavorative ed economiche che una persona costruisce nel contesto in cui vive.
In una decisione della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bologna, il collegio ha evidenziato che l’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione impone di verificare se l’allontanamento dello straniero possa determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, valutando in modo concreto l’inserimento sociale e il radicamento della persona nel territorio nazionale.
La stessa impostazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti affermato che la tutela garantita dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo riguarda l’intera rete di relazioni costruite dall’individuo nella società in cui vive, comprendendo non soltanto i rapporti familiari, ma anche quelli sociali, lavorativi ed economici che contribuiscono a definire la vita privata della persona.
In questa prospettiva, il livello di integrazione raggiunto dallo straniero assume una rilevanza determinante nella valutazione del diritto alla permanenza sul territorio nazionale. Il radicamento sociale diventa infatti un elemento capace di limitare il potere dello Stato di procedere all’allontanamento, qualora il rimpatrio comporti la distruzione di un percorso di vita ormai stabilmente consolidato nel paese di accoglienza.
Questo sviluppo interpretativo consente di leggere la protezione complementare anche alla luce di una riflessione più ampia sul governo giuridico dei fenomeni migratori. La centralità attribuita all’integrazione sociale introduce infatti un criterio sostanziale attraverso il quale distinguere tra situazioni nelle quali la permanenza dello straniero appare giuridicamente giustificata e situazioni nelle quali, al contrario, l’assenza di un reale percorso di inserimento rende legittimo il ritorno nel paese di origine.
È proprio su questo punto che assume rilievo il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Tale paradigma propone di interpretare l’integrazione come un criterio giuridico e politico di valutazione della permanenza dello straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva, la permanenza non può essere considerata un dato automatico o indefinito nel tempo, ma deve essere collegata alla capacità dello straniero di costruire un effettivo percorso di inserimento nella società di accoglienza.
Il paradigma non si limita dunque a contrapporre due modelli ideologici, ma individua un criterio operativo di governo dell’immigrazione. L’integrazione rappresenta il presupposto della permanenza; la mancata integrazione, al contrario, rende necessario il ritorno nel paese di origine attraverso strumenti giuridici compatibili con il rispetto dei diritti fondamentali.
La protezione complementare si colloca esattamente in questo spazio di bilanciamento. Essa consente infatti di riconoscere tutela alle situazioni nelle quali lo straniero abbia costruito un radicamento effettivo nel territorio nazionale, evitando che il rimpatrio determini una violazione dei diritti fondamentali della persona. Allo stesso tempo, l’istituto non trasforma il diritto alla permanenza in una condizione automatica, poiché richiede la dimostrazione concreta dell’integrazione sociale e familiare.
Da questo punto di vista, la protezione complementare rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il diritto dell’immigrazione contemporaneo tende a strutturarsi attorno al principio dell’integrazione effettiva. La permanenza dello straniero non viene valutata soltanto sulla base della sua condizione di vulnerabilità originaria, ma anche alla luce del percorso di vita costruito nel paese di accoglienza.
Il futuro delle politiche migratorie europee sembra destinato a muoversi proprio in questa direzione. In un contesto caratterizzato da crescenti tensioni demografiche e sociali, l’equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali e salvaguardia dell’interesse nazionale richiederà sempre più strumenti giuridici capaci di valorizzare i percorsi di integrazione effettiva e, allo stesso tempo, di garantire la gestione ordinata dei flussi migratori.
In questa prospettiva, la protezione complementare rappresenta non soltanto una forma di tutela individuale, ma anche uno dei possibili pilastri di un nuovo paradigma giuridico dell’immigrazione, nel quale integrazione e governo dei flussi non sono concetti contrapposti, ma elementi complementari di una stessa politica del diritto.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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„Regularización Ya“ und „Integration oder ReImmigration“: Eine vergleichende Analyse zweier Paradigmen in der zeitgenössischen Migrationspolitik
Die europäische Debatte über Migrationspolitik wird zunehmend von unterschiedlichen theoretischen und politischen Ansätzen geprägt. Einerseits gibt es Initiativen, die eine groß angelegte Regularisierung irregulärer Migranten als Instrument sozialer Inklusion befürworten. Ein besonders sichtbares Beispiel dieses Ansatzes ist die spanische Plattform „Regularización Ya“, die eine umfassende Legalisierung von Migranten ohne Aufenthaltsstatus in Spanien fordert. Andererseits existieren Modelle, die Integration als zentrale Voraussetzung für einen langfristigen Aufenthalt betrachten. In diesem Zusammenhang steht das Paradigma „Integration oder ReImmigration“, das eine migrationspolitische Perspektive vorschlägt, in der das Aufenthaltsrecht eng mit messbaren Integrationsprozessen verknüpft ist. Dieser Beitrag bietet eine vergleichende Analyse dieser beiden Paradigmen und untersucht ihre möglichen Auswirkungen auf die gegenwärtige europäische Migrationspolitik.
In den letzten Jahren hat sich die Plattform „Regularización Ya“ im spanischen öffentlichen Diskurs als eine der wichtigsten Initiativen für die umfassende Regularisierung von Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus etabliert. Die Bewegung, die von Migrantenorganisationen und zivilgesellschaftlichen Gruppen getragen wird, hat eine Volksinitiative unterstützt, die darauf abzielt, mehreren hunderttausend Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung in Spanien einen legalen Status zu verleihen.
Nach Darstellung der Plattform selbst besteht das Ziel dieser Initiative darin, die strukturelle Verwundbarkeit von Menschen ohne rechtlichen Aufenthaltsstatus zu überwinden und ihren Zugang zu grundlegenden Rechten sowie ihre soziale Teilhabe zu erleichtern. Die Aktivitäten und Kampagnen der Bewegung werden auf der offiziellen Website der Initiative dokumentiert, insbesondere im Bereich der Nachrichten und politischen Aktivitäten (https://regularizacionya.com/noticias/).
In diesem Ansatz wird die administrative Regularisierung in erster Linie als Instrument sozialer Inklusion verstanden. Die tatsächliche Präsenz im Staatsgebiet sowie die faktische Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben werden als ausreichende Grundlage für die Erteilung eines Aufenthaltstitels betrachtet. Regularisierungsmaßnahmen werden daher als pragmatische politische Instrumente interpretiert, um soziale Marginalisierung zu reduzieren, informelle Beschäftigung zu bekämpfen und bereits bestehende wirtschaftliche Aktivitäten in die formale Wirtschaft zu integrieren.
Gleichzeitig scheint der im spanischen Kontext diskutierte Regularisierungsprozess jedoch nicht systematisch an überprüfbare Integrationskriterien gebunden zu sein, wie etwa eine stabile berufliche Integration, Sprachkenntnisse oder andere Indikatoren für eine langfristige gesellschaftliche Teilhabe.
Aus einer mittel- und langfristigen Perspektive wirft dieser Ansatz wichtige Fragen im Zusammenhang mit der europäischen Migrationsgovernance auf. Wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union einem Drittstaatsangehörigen einen Aufenthaltstitel erteilt, ermöglicht dieser in der Regel die Freizügigkeit im Schengen-Raum für kurzfristige Aufenthalte und kann unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen später auch die Niederlassung in anderen EU-Mitgliedstaaten erleichtern.
Daraus folgt, dass groß angelegte Regularisierungsmaßnahmen, die von einem einzelnen Mitgliedstaat beschlossen werden, Auswirkungen haben können, die über den nationalen Rahmen hinausgehen. Solche Maßnahmen können die Migrationsdynamik innerhalb des gesamten europäischen Raums der Freizügigkeit beeinflussen.
In diesem Zusammenhang könnten Regularisierungspolitiken, die nicht mit strukturierten Integrationsanforderungen verbunden sind, nicht nur die sozialen Gleichgewichte innerhalb des jeweiligen Staates betreffen, sondern auch die Funktionsfähigkeit des europäischen Systems der Migrationssteuerung insgesamt beeinflussen. Die Frage hat daher eine eindeutig europäische Dimension und betrifft die langfristige Nachhaltigkeit der Migrationspolitik innerhalb der Europäischen Union.
Im Gegensatz dazu betonen andere migrationspolitische Ansätze die zentrale Rolle der Integration bei der Gestaltung nachhaltiger Migrationspolitik. In diesem Kontext steht das Paradigma „Integration oder ReImmigration“, das davon ausgeht, dass das Recht auf langfristigen Aufenthalt eng mit der Fähigkeit zur Integration in die soziale, sprachliche und rechtliche Ordnung des Aufnahmelandes verbunden sein sollte.
In diesem Modell wird Integration nicht nur als politisches Ziel verstanden, sondern als strukturelles Prinzip der Migrationssteuerung. Faktoren wie die Teilnahme am Arbeitsmarkt, Kenntnisse der Sprache des Aufnahmelandes und die Einhaltung der rechtlichen Ordnung gelten als zentrale Elemente für die Bewertung einer dauerhaften Aufenthaltsperspektive.
Der Vergleich dieser beiden Paradigmen zeigt somit einen grundlegenden Unterschied in der Art und Weise, wie zeitgenössische Migrationspolitik konzipiert wird. Während das von der Plattform „Regularización Ya“ vertretene Modell die administrative Regularisierung als primäres Instrument sozialer Inklusion hervorhebt, legt das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ den Schwerpunkt auf Integration als Voraussetzung für einen stabilen und langfristigen Aufenthalt.
Diese vergleichende Analyse verdeutlicht, dass die Steuerung von Migration in modernen Gesellschaften nicht nur eine administrative oder rechtliche Frage ist, sondern auch grundlegende politische Entscheidungen über das Verhältnis zwischen Migration, Integration und sozialem Zusammenhalt in europäischen Demokratien beinhaltet.
Avv. Fabio Loscerbo
Rechtsanwalt – Eingetragener Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union
ID 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Le modèle danois contre les sociétés parallèles : quand l’intégration devient une obligation juridique. Ce que la France et l’Europe peuvent apprendre du débat sur l’intégration et la Réimmigration
Depuis plusieurs années, le débat européen sur l’immigration s’est concentré principalement sur deux thèmes : le contrôle des frontières et la gestion des demandes d’asile. Pourtant, une autre question est devenue progressivement centrale dans de nombreux pays européens : l’apparition de sociétés parallèles.
Cette expression désigne des quartiers ou des environnements sociaux dans lesquels certaines populations immigrées vivent durablement en marge du cadre social, culturel et juridique de la société d’accueil. Dans ces espaces, l’intégration est faible, incomplète ou parfois inexistante. Le problème n’est pas la diversité en elle-même, mais la fragmentation sociale, c’est-à-dire la coexistence de communautés vivant sur un même territoire sans véritable participation à la vie civique et institutionnelle de l’État.
Plusieurs pays européens sont aujourd’hui confrontés à cette réalité. Parmi eux, le Danemark constitue un cas particulièrement intéressant. En 2018, le pays a adopté une législation visant à lutter contre la formation de ce que les autorités appellent des sociétés parallèles, souvent qualifiées dans le débat public de « ghettos ». Cette politique a été progressivement ajustée et renforcée au cours des années suivantes.
L’originalité du modèle danois tient à une idée simple mais importante : l’intégration n’est pas seulement une politique sociale, mais peut devenir une exigence juridiquement pertinente pour la stabilité à long terme de la société.
Pour comprendre cette approche, il faut rappeler que la politique danoise repose sur l’identification de zones urbaines présentant plusieurs indicateurs préoccupants : chômage élevé, faible niveau d’éducation, criminalité, revenus faibles et forte concentration de populations issues de l’immigration extra-européenne.
Lorsque ces facteurs persistent dans le temps, l’État peut considérer que ces zones présentent un risque de séparation durable du reste de la société. Des politiques publiques spécifiques sont alors mises en œuvre : réorganisation du logement social, programmes éducatifs renforcés, apprentissage linguistique, insertion dans le marché du travail et mesures visant à favoriser une meilleure mixité sociale.
L’idée centrale est que l’intégration ne peut pas être laissée uniquement aux dynamiques spontanées de la société. Si un État accepte l’immigration, il doit également se donner les moyens d’assurer que celle-ci s’accompagne d’une véritable participation à la vie économique, linguistique et civique du pays.
Cette question résonne particulièrement dans le débat français. En France, l’intégration est historiquement liée au modèle républicain d’assimilation, fondé sur l’égalité devant la loi et la participation à la communauté nationale. Pourtant, les tensions observées dans certains territoires urbains montrent que ce modèle est aujourd’hui confronté à de nouveaux défis.
Dans ce contexte, l’expérience danoise ne doit pas être interprétée comme un modèle à reproduire mécaniquement, mais comme un laboratoire de politiques publiques visant à prévenir la formation de sociétés séparées.
Elle permet également de clarifier une distinction importante dans les débats européens récents : la différence entre remigration et réimmigration.
Dans certains discours politiques en Europe, la notion de remigration est parfois utilisée pour désigner des politiques de retour généralisé de populations immigrées vers leurs pays d’origine. Toutefois, un tel concept soulève d’importantes difficultés juridiques.
Dans les États européens fondés sur l’État de droit, les principes constitutionnels et les normes du droit international – notamment la protection de la vie privée et familiale, l’égalité devant la loi et l’interdiction des discriminations – rendent extrêmement difficile toute politique visant l’expulsion généralisée de populations sur la base de leur origine.
En d’autres termes, la remigration entendue comme le départ collectif ou systématique de populations immigrées installées n’est pas juridiquement compatible avec les principes fondamentaux des démocraties européennes contemporaines.
C’est précisément pour cette raison qu’il convient de distinguer ce concept de celui de réimmigration.
La réimmigration ne repose pas sur une logique d’expulsion collective ni sur des critères ethniques ou identitaires. Elle s’inscrit dans une logique différente : celle d’un équilibre entre droits et responsabilités.
Dans ce cadre, l’État garantit des droits, une protection juridique et des opportunités d’intégration. En contrepartie, les personnes qui s’installent durablement dans le pays sont appelées à participer activement à la vie de la société : apprendre la langue, respecter les règles fondamentales, travailler, et prendre part à la communauté nationale.
Lorsque ce processus fonctionne, la présence des immigrés s’inscrit naturellement dans la continuité de la société démocratique. Mais lorsque l’intégration échoue de manière durable et que se forment des sociétés parallèles, l’État doit pouvoir intervenir par des moyens juridiques proportionnés pour préserver la cohésion sociale.
C’est dans cette perspective que s’inscrit le paradigme « Intégration ou Réimmigration ».
Pour le public français, la question peut être formulée simplement : une politique d’immigration peut-elle rester crédible si elle ne prévoit pas en même temps une politique d’intégration claire et exigeante ?
L’expérience danoise montre que de plus en plus de pays européens considèrent que la réponse est non. L’immigration ne peut pas être seulement une question d’entrée sur le territoire ou de statut administratif. Elle doit aussi être envisagée comme un processus civique de participation à la communauté nationale.
Dans une Europe confrontée à des transformations démographiques et sociales importantes, l’enjeu pour les démocraties sera de construire des politiques capables de concilier deux exigences : la protection des droits fondamentaux et la préservation de la cohésion sociale.
Le modèle danois constitue, à cet égard, l’une des premières tentatives concrètes pour répondre à cette question.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbiste inscrit au registre de transparence de l’Union européenne
ID 280782895721-36ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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Intégrer pour gouverner : le principe de la RéImmigration
Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Intégration ou RéImmigration ».
Je suis Fabio Loscerbo, avocat italien spécialisé en droit de l’immigration, et dans ce podcast j’essaie d’analyser le phénomène migratoire avec une approche juridique et réaliste.Aujourd’hui, je voudrais expliquer une idée centrale de mon travail : le paradigme de la RéImmigration.
En France, comme dans toute l’Europe, le débat sur l’immigration est souvent structuré autour de deux positions opposées. D’un côté, certains considèrent l’immigration principalement comme une nécessité économique : l’économie a besoin de travailleurs et le vieillissement démographique rend les nouveaux arrivants indispensables. De l’autre côté, une partie du débat politique se concentre surtout sur la sécurité, les frontières et la lutte contre l’immigration irrégulière.
Mais ces deux approches laissent souvent de côté une question fondamentale : l’intégration.
L’immigration n’est pas seulement un phénomène statistique ou administratif. C’est un processus social profond. La vraie question n’est pas seulement combien de personnes entrent dans un pays, mais si ces personnes deviennent réellement partie de la société qui les accueille.
Lorsque l’intégration ne fonctionne pas, les tensions sociales apparaissent presque inévitablement. On le voit dans plusieurs pays européens, y compris en France, où certaines zones urbaines connaissent des difficultés d’intégration qui alimentent le débat politique depuis des années.
C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit le paradigme de la RéImmigration.
L’idée est simple : la possibilité de rester durablement dans un pays doit être liée à un véritable parcours d’intégration. Entrer légalement dans un pays ne suffit pas. Avec le temps, il doit être possible de démontrer une participation réelle à la vie sociale.
Concrètement, l’intégration repose sur trois éléments fondamentaux : le travail, la langue et le respect des règles de la société d’accueil.
Le travail permet l’insertion dans la vie économique. La langue rend possible la participation à la vie civique et culturelle. Et le respect des règles constitue la base de toute coexistence sociale.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’État a tout intérêt à stabiliser la situation juridique de la personne étrangère. Mais il existe aussi l’autre face du système.
Si le processus d’intégration ne se réalise pas, l’État doit pouvoir mettre en œuvre des mécanismes permettant un retour ordonné dans le pays d’origine.
C’est précisément cela que j’appelle la RéImmigration.
Il ne s’agit pas d’une sanction ni d’un slogan politique. Il s’agit d’un principe de gouvernance : une politique migratoire crédible doit intégrer deux dimensions complémentaires, l’intégration et le retour.
Sans cet équilibre, les systèmes migratoires ont tendance à osciller entre deux extrêmes : soit une tolérance de l’irrégularité, soit des politiques de reconduite qui restent souvent inefficaces dans la pratique.
Un modèle fondé sur l’intégration permet au contraire de clarifier la logique du système.
Le principe devient simple : ceux qui s’intègrent restent, ceux qui ne s’intègrent pas retournent.
Dans une période où les sociétés européennes doivent repenser leurs politiques migratoires, cette approche peut contribuer à restaurer un élément essentiel : la confiance des citoyens dans la capacité de l’État à gouverner l’immigration.
Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast « Intégration ou RéImmigration ».
Je suis Fabio Loscerbo, et si vous souhaitez approfondir ces questions, vous pouvez consulter le site www.reimmigrazione.com.
À bientôt pour un prochain épisode.

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Tre corsi formativi organizzati da Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna sulla protezione complementare
Nel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica, un istituto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella giurisprudenza di merito e nella prassi delle autorità amministrative. La protezione complementare rappresenta infatti uno degli snodi centrali nel rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero, applicazione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e strumenti di governo dei fenomeni migratori.
Il ciclo formativo è articolato in tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un diverso profilo dell’istituto. Il primo incontro sarà dedicato alla protezione complementare nella giurisprudenza di merito, con particolare attenzione ai criteri applicativi elaborati dai Tribunali ordinari e al rapporto con i principi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il secondo incontro affronterà la protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione, esaminando il rapporto tra l’istituto e i diversi modelli interpretativi sviluppati nel dibattito europeo, con particolare riferimento al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il terzo appuntamento sarà invece dedicato agli aspetti più operativi, con un approfondimento sulle tecniche di predisposizione della domanda di protezione complementare, sull’attività istruttoria difensiva e sul ruolo delle Commissioni territoriali e delle Questure nelle procedure amministrative.
L’obiettivo dei corsi è fornire agli avvocati e agli operatori del diritto strumenti interpretativi e operativi aggiornati, utili per affrontare le questioni giuridiche connesse alla protezione complementare alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e del quadro normativo europeo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato in Bologna
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428


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Protezione complementare e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la giurisprudenza sul radicamento sociale come criterio di permanenza
Nel dibattito giuridico e politico sull’immigrazione, uno dei temi più rilevanti degli ultimi anni riguarda il ruolo dell’integrazione quale criterio di valutazione della permanenza dello straniero sul territorio nazionale. La disciplina della cosiddetta protezione complementare – che trova il proprio fondamento nell’articolo 19 del decreto legislativo numero 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge numero 130 del 2020 – rappresenta oggi uno dei principali ambiti nei quali questo principio emerge con maggiore evidenza.
La protezione complementare si colloca nel sistema delle tutele residuali previste dall’ordinamento italiano a favore dello straniero che, pur non rientrando nei presupposti della protezione internazionale in senso stretto (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può essere allontanato dal territorio dello Stato senza determinare una violazione dei suoi diritti fondamentali. In particolare, la riforma del 2020 ha esplicitamente collegato il divieto di espulsione anche alla tutela della vita privata e familiare garantita dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La disposizione normativa stabilisce infatti che non sono ammessi il respingimento o l’espulsione dello straniero qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, imponendo al giudice di valutare elementi quali la natura e l’effettività dei vincoli familiari, il livello di inserimento sociale, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il paese di origine.
È proprio su questo terreno che la giurisprudenza di merito ha progressivamente valorizzato il concetto di radicamento sociale dello straniero come fattore centrale nella valutazione del diritto alla permanenza sul territorio nazionale. In una recente pronuncia della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bologna, il collegio ha sottolineato come l’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione, nella formulazione introdotta dal decreto-legge numero 130 del 2020, richieda un accertamento concreto del rischio che l’allontanamento dello straniero possa determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, valorizzando in particolare il grado di integrazione raggiunto nel territorio nazionale.
La stessa giurisprudenza richiama, a sostegno di tale interpretazione, l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale che ha progressivamente attribuito rilievo al radicamento dello straniero nel contesto sociale del paese di accoglienza. La Corte di cassazione ha infatti affermato che la tutela della vita privata di cui all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non riguarda soltanto le relazioni familiari, ma comprende l’intera rete di relazioni sociali, lavorative ed economiche costruite dalla persona nel corso della sua permanenza nel territorio nazionale.
In questa prospettiva, l’integrazione sociale non costituisce soltanto un elemento fattuale della vita dello straniero, ma diventa un vero e proprio parametro giuridico attraverso il quale valutare la legittimità del potere statale di allontanamento. Il radicamento territoriale può dunque configurarsi come limite al potere di espulsione, qualora il rimpatrio comporti la distruzione di un percorso di vita ormai stabilmente consolidato nel paese di accoglienza.
Questa evoluzione interpretativa consente di leggere l’istituto della protezione complementare anche in una prospettiva più ampia di politica del diritto. La centralità attribuita al radicamento sociale e all’integrazione effettiva consente infatti di individuare un criterio selettivo che distingue tra situazioni nelle quali la permanenza sul territorio nazionale appare giuridicamente giustificata e situazioni nelle quali, al contrario, l’assenza di un reale percorso di integrazione rende legittimo il ritorno nel paese di origine.
È proprio su questo punto che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Tale paradigma propone di interpretare l’integrazione non come un concetto meramente sociologico o retorico, ma come un criterio giuridico e politico di governo dei fenomeni migratori. In questa prospettiva, la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato deve essere collegata alla capacità di costruire un effettivo percorso di inserimento nella comunità nazionale, fondato su elementi oggettivi quali il lavoro, la conoscenza della lingua, la partecipazione alla vita sociale e il rispetto delle regole dell’ordinamento.
La protezione complementare, letta alla luce di questo paradigma, rappresenta quindi uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento può riconoscere e tutelare le situazioni di integrazione effettivamente realizzate. Allo stesso tempo, essa consente di mantenere fermo il principio secondo cui la permanenza sul territorio nazionale non può essere considerata automatica o incondizionata, ma deve essere collegata a un reale radicamento nella società di accoglienza.
In altri termini, la protezione complementare dimostra come il diritto dell’immigrazione contemporaneo stia progressivamente evolvendo verso un modello nel quale l’integrazione assume una funzione centrale nella definizione delle politiche di soggiorno. In questo quadro, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non rappresenta soltanto una proposta teorica, ma può essere letto come una possibile chiave interpretativa dell’evoluzione già in atto nella giurisprudenza.
L’esperienza applicativa mostra infatti che il vero punto di equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero e salvaguardia dell’interesse nazionale dello Stato non si trova né nella logica dell’apertura indiscriminata né in quella dell’esclusione generalizzata. Esso si colloca piuttosto nella capacità dell’ordinamento di riconoscere e valorizzare i percorsi di integrazione effettiva, prevedendo al contempo strumenti giuridici idonei a gestire le situazioni nelle quali tale integrazione non si realizza.
In questo senso, la protezione complementare rappresenta uno degli snodi più significativi del diritto dell’immigrazione contemporaneo: un istituto che, nel bilanciamento tra diritti fondamentali e poteri dello Stato, rende evidente come il futuro delle politiche migratorie europee sarà sempre più legato alla capacità di coniugare integrazione e governo dei flussi.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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When Integration Fails: Why Europe Will Have to Confront the Question of Reimmigration
For more than three decades, the European debate on migration has largely been built around a single assumption: integration. The prevailing idea has been that immigration can remain socially sustainable if governments implement policies capable of integrating newcomers into the economic, social, and cultural structures of European societies. Employment, language acquisition, education, social participation, and eventually access to citizenship have been presented as the main pillars of this model. In this narrative, integration has been seen not only as a policy objective but as the essential condition for the long-term stability of immigration in Europe.
Yet within this framework a crucial question has often remained largely unaddressed: what happens when integration fails?
For many years European governments have focused almost exclusively on policies designed to facilitate integration, while paying far less attention to the legal and institutional consequences of its failure. Integration is not an automatic process. It depends on economic opportunities, social stability, and cultural adaptation. Most importantly, it requires the active participation of the immigrant population itself. When this process does not occur, or when it breaks down, societies may face situations of social marginalization, community tension, and in some cases criminal activity.
In recent years statistical data have contributed to reopening this debate across Europe. Official figures regarding prison populations in several European countries show a significant presence of foreign nationals among detainees. These numbers are not political interpretations but official statistics produced by public institutions. Data published by the European statistical office show that the proportion of foreign nationals among prisoners varies significantly across European states, but in several countries it represents a substantial share of the prison population. These statistics can be consulted on the official Eurostat website:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statisticsItaly provides a clear example of this broader European trend. According to statistics published by the Italian Ministry of Justice, foreign nationals consistently represent roughly one third of the total prison population. These official data are published by the Department of Penitentiary Administration and can be consulted here:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.pageSuch figures, of course, must be interpreted carefully. Criminological research has long shown that the presence of foreign nationals in prison is influenced by a range of structural factors. These include economic vulnerability, unstable residence status, reduced access to alternative sentencing measures, and fewer resources for legal defense. These structural conditions can significantly influence prison population statistics and must be taken into account when analyzing the data.
Nevertheless, beyond sociological explanations, a broader political question remains unavoidable. If integration is the cornerstone of European migration policy, it cannot remain merely an aspirational objective. Integration necessarily implies responsibility. It cannot be understood solely as a set of social opportunities offered by the host state; it must also involve a commitment by newcomers to respect the legal order and the fundamental norms of the society in which they live.
Integration therefore goes beyond employment or access to public services. It also involves adherence to the rule of law, respect for public institutions, and meaningful participation in civic life. When these elements are absent, governments inevitably face a difficult question: how should the legal system respond when integration does not occur?
It is within this context that the concept of Reimmigration emerges. By this term we do not mean a program of collective deportation or a policy targeting individuals because of their origin. Rather, Reimmigration refers to a legal and policy principle linking the right of long-term residence in a country to the effective integration of the individual within the host society.
It is important to clarify a frequent misunderstanding in contemporary political debates. Reimmigration is fundamentally different from the concept often referred to as “remigration.” In some political contexts, particularly in certain European debates, remigration has been used to describe proposals for large-scale or collective return of immigrant populations. The concept of Reimmigration follows a completely different logic. It does not rely on cultural, ethnic, or identity-based criteria. Instead, it is grounded in an individual legal assessment of the relationship between a person’s right to remain in a country and their demonstrated integration within that society.
Reimmigration therefore operates strictly within the framework of the rule of law. It presupposes legal procedures, individual evaluations, judicial safeguards, and institutional accountability. It does not target individuals because of their nationality or cultural background. Rather, it addresses situations in which the integration process has clearly failed and where the legal justification for continued residence must be reassessed.
In reality, European law already recognizes principles that move in this direction. The legal framework of the European Union allows member states to restrict residence rights when public order or public security are at stake. The relevant provisions can be found in the European directive on free movement, which explicitly allows states to adopt restrictive measures under specific circumstances. The directive is available here:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0038Similarly, the European Return Directive establishes the legal framework governing the return of third-country nationals whose presence in the territory of the European Union is no longer lawful. The text of the directive can be consulted here:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0115The issue, therefore, is not the absence of legal tools. Rather, it is the absence of a coherent conceptual framework through which these tools can be understood and applied. For many years European political discourse has emphasized integration while avoiding the more difficult conversation about what should happen when integration does not succeed.
Demographic change, social tensions in certain urban environments, and growing polarization in public debate across Europe suggest that this question will become increasingly unavoidable. If integration remains the central pillar of migration policy, then it must also include the principle of responsibility. Where that responsibility disappears, legal systems must retain the capacity to act.
The paradigm “Integration or Reimmigration” arises precisely from this observation. Its purpose is not to replace integration with Reimmigration, but to affirm that integration cannot remain a political promise without consequences. In societies governed by the rule of law, rights and responsibilities must remain inseparable.
Over the past decades Europe has developed one of the most advanced legal systems in the world for protecting the fundamental rights of migrants. The next step in the evolution of migration governance may well involve strengthening the principle of responsibility within that same legal framework.
If this debate is not addressed rationally and within a legal and institutional structure, there is a significant risk that it will be dominated by ideological extremes or simplified political narratives. For this reason, the concept of Reimmigration should enter international discussion not as a slogan, but as a legal and policy framework aimed at preserving the balance between integration, responsibility, and the rule of law.
Integration remains the primary path. But a credible migration policy cannot ignore what happens when that path is not taken.
Avv. Fabio Loscerbo
Immigration LawyerLobbyist registered in the European Union Transparency Register
ID: 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Governare prima della crisi: il modello danese e le scelte di Ungheria e Polonia a confronto con l’Italia
Nel dibattito europeo sull’immigrazione esiste una distinzione fondamentale tra gli Stati che intervengono prima che i problemi diventino strutturali e quelli che invece intervengono dopo, quando la crisi sociale è già esplosa. La differenza tra questi due approcci non è solo politica, ma profondamente giuridica: riguarda il modo in cui gli ordinamenti costruiscono gli strumenti per governare l’immigrazione e l’integrazione nel lungo periodo.
Negli ultimi anni alcuni Paesi europei hanno adottato un modello che può essere definito di prevenzione normativa. L’idea di fondo è semplice: evitare che si formino condizioni sociali incompatibili con la coesione dello Stato. Tra gli esempi più citati vi è la Danimarca, ma anche Paesi come Ungheria e Polonia hanno adottato politiche che puntano a mantenere un controllo molto più stretto sui processi migratori rispetto alla media europea.
La Danimarca rappresenta probabilmente il caso più interessante, perché il legislatore danese ha affrontato direttamente il problema della formazione di società parallele, cioè quartieri o contesti urbani nei quali una parte della popolazione immigrata vive sostanzialmente separata dal resto della società, con bassi livelli di occupazione, forte concentrazione etnica, scarsa conoscenza della lingua e livelli di criminalità più elevati rispetto alla media nazionale.
Per affrontare questo fenomeno, il Parlamento danese ha adottato una serie di riforme legislative che prevedono il monitoraggio costante delle condizioni sociali nei quartieri urbani attraverso indicatori oggettivi: occupazione, istruzione, criminalità, partecipazione alla vita sociale e composizione demografica. Quando tali indicatori superano determinate soglie, lo Stato interviene con programmi di integrazione obbligatori, politiche abitative, interventi urbanistici e misure di sicurezza rafforzate. L’obiettivo non è punire l’immigrazione in quanto tale, ma impedire che si sviluppino condizioni che rendano impossibile l’integrazione.
Questo approccio si basa su un principio molto chiaro: l’integrazione non è un fenomeno spontaneo, ma un processo che richiede politiche pubbliche attive e strumenti giuridici capaci di intervenire quando emergono segnali di rischio.
Ungheria e Polonia hanno adottato un percorso diverso, ma orientato allo stesso obiettivo di fondo: evitare che si sviluppino tensioni sociali difficilmente gestibili. In questi Paesi l’attenzione si è concentrata soprattutto sul controllo dei flussi migratori e sulla selezione dei percorsi di ingresso. L’idea che guida queste politiche è che la capacità di integrazione di uno Stato non sia illimitata e che, di conseguenza, la gestione dell’immigrazione debba tenere conto della stabilità sociale, della sicurezza e della coesione interna.
In questo quadro emerge con evidenza il confronto con l’Italia. Nel nostro ordinamento il dibattito sull’immigrazione tende spesso a oscillare tra due posizioni opposte: da un lato un approccio puramente emergenziale, dall’altro una visione che considera l’integrazione come un processo quasi automatico. In realtà l’esperienza europea dimostra che nessuna delle due impostazioni è sufficiente.
L’integrazione è un processo complesso che richiede lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole e partecipazione alla vita sociale del Paese ospitante. Quando questi elementi non si realizzano, il rischio non è soltanto individuale ma collettivo: si creano spazi sociali separati che nel tempo possono trasformarsi in fattori di tensione permanente.
È proprio su questo punto che diventa centrale il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione. L’idea non è quella di introdurre una politica punitiva, ma di riconoscere che il diritto di permanere stabilmente in uno Stato non può prescindere da un percorso reale di integrazione. Il diritto dell’immigrazione, in questa prospettiva, diventa uno strumento di equilibrio tra diritti individuali e interesse della collettività alla stabilità sociale.
Paradossalmente, proprio l’ordinamento italiano contiene già un laboratorio giuridico di questo paradigma: la protezione complementare, disciplinata dall’articolo 19 del decreto legislativo 286 del 1998. Nella giurisprudenza di merito questa forma di tutela ha progressivamente valorizzato elementi come l’integrazione lavorativa, il radicamento sociale e la partecipazione alla vita del Paese. In altre parole, la protezione complementare dimostra che l’integrazione può diventare un criterio giuridico concreto per valutare la permanenza sul territorio.
Il problema è che questo principio non è stato ancora sviluppato in una vera politica legislativa complessiva. Mentre altri Paesi europei hanno introdotto strumenti di prevenzione normativa per evitare la formazione di situazioni sociali esplosive, l’Italia continua spesso a intervenire solo quando i problemi sono già evidenti.
La lezione che emerge dall’esperienza danese e dalle scelte di altri Stati europei è, in fondo, molto semplice: governare l’immigrazione significa agire prima che la crisi diventi irreversibile. Non si tratta di importare modelli stranieri in modo automatico, ma di comprendere che la stabilità sociale è un bene giuridico primario e che lo Stato ha il dovere di proteggerlo attraverso strumenti normativi adeguati.
In questo senso il dibattito europeo non riguarda soltanto la gestione dei flussi migratori, ma la capacità degli ordinamenti di costruire un equilibrio tra accoglienza, integrazione e responsabilità. Un equilibrio che non può essere lasciato al caso, ma deve essere costruito attraverso scelte legislative chiare e lungimiranti.
Ed è proprio in questa prospettiva che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si presenta non come un’ideologia, ma come un possibile strumento di prevenzione giuridica per evitare che le tensioni sociali già visibili in molte società europee diventino una crisi permanente anche in Italia.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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« Regularización Ya » et « Intégration ou RéImmigration » : analyse comparée de deux paradigmes dans les politiques migratoires contemporaines
Le débat européen sur les politiques migratoires se structure aujourd’hui autour de modèles théoriques et politiques profondément différents. D’un côté, certaines initiatives proposent la régularisation massive des migrants en situation irrégulière comme instrument d’inclusion sociale. L’un des exemples les plus visibles de cette approche est la plateforme espagnole « Regularización Ya », qui milite pour une régularisation à grande échelle des personnes étrangères présentes en Espagne sans titre de séjour. De l’autre côté, certains modèles mettent l’accent sur l’intégration comme condition essentielle pour la stabilisation du séjour. Dans cette perspective s’inscrit le paradigme « Intégration ou RéImmigration », qui propose une approche fondée sur l’évaluation des parcours d’intégration sociale, linguistique et professionnelle des migrants. Cet article propose une analyse comparative de ces deux paradigmes et examine leurs implications pour les politiques migratoires contemporaines en Europe.
Ces dernières années, la plateforme « Regularización Ya » s’est imposée dans le débat public espagnol comme l’une des principales initiatives en faveur de la régularisation extraordinaire des migrants sans titre de séjour. Ce mouvement, constitué de collectifs de migrants et d’organisations associatives, a soutenu une initiative législative populaire visant à obtenir la régularisation de plusieurs centaines de milliers de personnes étrangères présentes sur le territoire espagnol en situation administrative irrégulière.
Selon la plateforme elle-même, l’objectif de cette proposition est de répondre à la vulnérabilité structurelle liée à l’absence de statut juridique et de favoriser l’inclusion sociale et l’accès aux droits fondamentaux. Les activités et les campagnes du mouvement sont documentées sur le site officiel de la plateforme, notamment dans la section consacrée aux actualités et aux initiatives politiques et sociales (https://regularizacionya.com/noticias/).
Dans ce modèle, la régularisation administrative est présentée comme un instrument de politique publique permettant de réduire la marginalisation sociale et de favoriser l’intégration économique des migrants déjà présents dans le tissu productif du pays. La présence effective sur le territoire et la participation de fait à la vie économique et sociale sont considérées comme des éléments justifiant l’octroi d’un titre de séjour.
Toutefois, le processus de régularisation envisagé dans le débat espagnol ne semble pas être systématiquement conditionné à une évaluation structurée des parcours d’intégration, tels que l’insertion professionnelle stable, la maîtrise de la langue du pays d’accueil ou d’autres indicateurs de participation durable à la vie sociale et institutionnelle.
Dans une perspective de moyen et de long terme, cette approche soulève certaines questions dans le cadre plus large de la gouvernance européenne des migrations. Lorsqu’un État membre de l’Union européenne accorde un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers, ce titre permet généralement à son titulaire de circuler dans l’espace Schengen pour des séjours de courte durée et, dans certaines conditions, d’établir ultérieurement sa résidence dans d’autres États membres.
Ainsi, une régularisation de grande ampleur décidée par un seul État membre peut produire des effets qui dépassent largement le cadre national dans lequel elle est adoptée. Les politiques de régularisation peuvent donc influencer les dynamiques migratoires à l’échelle de l’ensemble de l’espace européen de libre circulation.
Dans cette perspective, des politiques de régularisation qui ne seraient pas accompagnées de critères structurés d’intégration pourraient avoir des conséquences non seulement sur les équilibres sociaux internes de l’État qui les adopte, mais aussi sur la gouvernance migratoire à l’échelle européenne. La question ne concerne donc pas uniquement la politique nationale d’un État, mais s’inscrit dans le débat plus large sur la soutenabilité des politiques migratoires dans l’Union européenne.
Face à cette approche, d’autres modèles mettent l’accent sur le rôle central de l’intégration dans la gestion de l’immigration. C’est dans ce contexte que s’inscrit le paradigme « Intégration ou RéImmigration », qui propose une lecture des politiques migratoires fondée sur le principe selon lequel la stabilisation du séjour doit être liée à la capacité du migrant à s’intégrer dans la société d’accueil.
Dans ce cadre, l’intégration n’est pas seulement un objectif politique ou social, mais devient un principe structurant de la gouvernance migratoire. La participation au marché du travail, la connaissance de la langue du pays d’accueil et le respect des règles de l’ordre juridique constituent des éléments essentiels pour évaluer la possibilité d’une installation durable dans la société d’accueil.
La comparaison entre ces deux paradigmes met en évidence une divergence fondamentale dans la manière de concevoir la gestion des migrations contemporaines. Le modèle promu par la plateforme « Regularización Ya » met l’accent sur la régularisation administrative comme instrument principal d’inclusion, tandis que le paradigme « Intégration ou RéImmigration » souligne l’importance des processus d’intégration comme condition de stabilisation du séjour.
Cette analyse comparative montre ainsi que la gouvernance des migrations dans les sociétés contemporaines ne se limite pas à des questions administratives ou juridiques, mais implique également des choix politiques et sociaux fondamentaux concernant la relation entre immigration, intégration et cohésion sociale dans les démocraties européennes.
Avv. Fabio Loscerbo
Avocat – Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne
ID 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Denmark’s Model Against Parallel Societies: When Integration Becomes a Legal Obligation. What the United States Can Learn from the European Debate on Integration and Reimmigration
In Europe, immigration debates have long focused on two major issues: border enforcement and asylum procedures. Yet a third issue has become increasingly central in recent years: the emergence of parallel societies.
The expression refers to neighborhoods or social environments in which immigrant communities remain structurally separated from the broader legal, cultural, civic, and economic framework of the host nation. In such settings, integration is weak, delayed, or altogether absent. The result is not simply diversity, but fragmentation: a situation in which portions of the population live physically inside the state while remaining socially and civically outside it.
Among European countries, Denmark has become one of the clearest examples of a state trying to confront this issue through law and public policy. Since 2018, Danish legislation aimed at combating so-called parallel societies has sought to reduce segregation, prevent the consolidation of immigrant enclaves, and strengthen the expectation that residence must be linked to actual integration into national life.
This is what makes the Danish case so important. It does not treat integration merely as a cultural aspiration or a vague social hope. Instead, it moves toward the idea that integration is a legally relevant obligation.
That point deserves particular attention for an American audience.
In the United States, immigration is often discussed in terms of legality, border security, labor demand, and pathways to citizenship. In Europe, however, the debate increasingly includes another question: what happens after entry? What happens when legal admission is followed not by integration, but by the durable formation of socially disconnected communities?
The Danish approach starts from that concern.
Its policy framework identifies urban areas marked by a concentration of socio-economic disadvantage, weak labor participation, poor educational outcomes, criminality, and high levels of non-Western immigrant background. Where these factors persist over time, the state may designate such areas as zones requiring targeted intervention.
The response is not merely rhetorical. It involves housing policy, schooling measures, labor-market participation requirements, language expectations, and broader administrative efforts aimed at preventing long-term social separation.
The principle behind these measures is straightforward: integration cannot be left entirely to chance. If the state accepts immigration, then it must also insist on integration as a condition of long-term social stability.
This is where the Danish model becomes highly relevant beyond Denmark itself.
In many Western countries, including Italy and in a different way the United States, immigration law often focuses on entry, status, and formal eligibility. But these systems frequently avoid a more difficult question: whether remaining in the country should also imply a concrete duty to integrate into the national community.
That is precisely the issue raised by the broader European discussion.
For years, integration was presented as a desirable but largely voluntary process. Denmark represents a shift away from that assumption. It suggests that integration should not be treated as an optional cultural preference, but as a measurable public interest linked to employment, education, language, civic conduct, and social cohesion.
This does not mean erasing differences or imposing uniformity. It means recognizing that a democratic state has a legitimate interest in ensuring that immigration does not produce permanent islands of separation.
From this perspective, the Danish model also helps clarify a distinction that is often blurred in political discussions: the difference between remigration and reimmigration.
In some European debates, the term remigration has been used to describe large-scale return policies involving immigrant populations or even their descendants. The concept is politically provocative, but legally fragile. In constitutional democracies governed by principles of proportionality, equality before the law, non-discrimination, and protection of private and family life, the idea of generalized removal based on origin or background is extraordinarily difficult to sustain.
For that reason, remigration, understood as the broad and systematic removal of settled immigrant populations, is not a realistic legal model within contemporary European constitutional orders.
That is exactly why the concept of reimmigration must be distinguished from it.
Reimmigration is not a theory of indiscriminate expulsion. It is not based on ethnic origin, and it is not directed against integrated individuals or lawfully settled families as such. Rather, it is a framework built on a reciprocal principle: the state guarantees rights, protection, and opportunity, but the immigrant is also expected to fulfill a real duty of integration.
Where integration exists, residence is justified and protected. Where integration is persistently absent, refused, or structurally undermined, the state must retain lawful tools to restore balance, protect social cohesion, and prevent the consolidation of parallel societies.
That is the core logic of Integration or Reimmigration.
For an American audience, the point can be stated simply. Every immigration system eventually faces a choice. It can treat immigration as a purely administrative event—entry, paperwork, status—or it can treat it as a long-term civic process. Denmark has moved toward the second model.
Whether one agrees with every Danish policy choice is not the central issue. The real lesson is that immigration policy cannot remain credible over time unless it also addresses integration in concrete terms.
The United States has traditionally relied on a strong civic narrative of assimilation, patriotism, work, language acquisition, and upward mobility. But even in the American context, growing polarization and immigration pressures have reopened an old question: can a nation remain cohesive if integration is no longer expected, measured, or defended?
Europe is now confronting that question directly. Denmark is one of the first countries to turn it into a structured legal and political answer.
For Italy, and more broadly for Western democracies, the lesson is clear. The future of immigration policy will not depend only on who enters. It will depend on whether the state has the courage to say that staying requires integration, and that when integration fails in a serious and lasting way, the legal order must be able to respond.
That is not remigration.
It is not collective exclusion.
It is not ethnic removal.It is a different principle altogether: integration as obligation, and reimmigration as the lawful consequence when that obligation is not fulfilled.
Avv. Fabio Loscerbo
Registered Lobbyist in the European Union Transparency Register
ID 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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Immigrazione e sicurezza nazionale: il caso canadese delle Guardie Rivoluzionarie
Il recente dibattito politico emerso in Canada sulla presenza nel Paese di individui collegati alla Islamic Revolutionary Guard Corps – le Guardie Rivoluzionarie iraniane – ha riacceso una questione che riguarda ormai tutte le democrazie occidentali: il rapporto tra immigrazione e sicurezza nazionale. La discussione è stata rilanciata anche dalla parlamentare canadese Melissa Lantsman, che ha denunciato pubblicamente il rischio che soggetti legati all’apparato militare iraniano possano vivere o operare sul territorio canadese.
Le Guardie Rivoluzionarie rappresentano uno degli strumenti principali del potere politico e militare della Repubblica islamica iraniana. Nel corso degli anni sono state accusate da diversi governi occidentali di essere coinvolte in operazioni di intelligence, sostegno a gruppi armati e attività di destabilizzazione internazionale. La sola ipotesi che soggetti collegati a questa struttura possano ottenere l’ingresso o la permanenza in uno Stato occidentale pone inevitabilmente un problema di sicurezza.
Il punto centrale della vicenda canadese non è tuttavia soltanto la presenza di individui specifici, ma la fragilità dei sistemi migratori contemporanei quando non sono accompagnati da verifiche preventive rigorose. Nei sistemi migratori occidentali le procedure amministrative sono spesso progettate per facilitare la mobilità, la protezione umanitaria e l’integrazione sociale. Tuttavia, quando queste procedure non sono supportate da adeguati controlli di sicurezza, esse possono essere utilizzate anche da soggetti legati ad apparati statali autoritari, organizzazioni radicali o reti di influenza politica.
La questione, quindi, non riguarda esclusivamente il Canada. Essa riguarda l’intero modello migratorio occidentale. Paesi come l’Italia, che rappresentano uno dei principali punti di ingresso nello spazio europeo, sono esposti allo stesso rischio: un sistema che non distingue in modo chiaro tra integrazione possibile e incompatibilità con i valori della società ospitante può diventare vulnerabile.
È proprio in questo contesto che entra in gioco il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Questo paradigma parte da una constatazione semplice ma spesso rimossa nel dibattito pubblico: non tutti i percorsi migratori hanno lo stesso esito. Alcuni stranieri si integrano realmente nella società ospitante, apprendono la lingua, lavorano, rispettano le regole e contribuiscono alla vita collettiva. In questi casi l’integrazione non è soltanto possibile, ma rappresenta un valore per lo Stato e per la società.
Esistono però anche situazioni in cui l’integrazione non avviene o è strutturalmente impossibile. Ciò può accadere quando un soggetto mantiene legami con apparati militari stranieri, con organizzazioni radicali o con sistemi politici incompatibili con i principi dello Stato di diritto. In questi casi lo Stato deve avere il coraggio di riconoscere che l’integrazione non è realizzabile.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione propone quindi un criterio di governo dell’immigrazione fondato su un principio di responsabilità reciproca. Lo Stato garantisce diritti, opportunità e percorsi di integrazione. Lo straniero, a sua volta, deve dimostrare concretamente di voler far parte della società che lo accoglie, attraverso il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.
Quando questo percorso non avviene – o quando emergono elementi di incompatibilità con la sicurezza nazionale – la permanenza nel territorio dello Stato non può essere considerata un diritto automatico. In tali situazioni la soluzione non è la tolleranza passiva o la semplice gestione amministrativa del problema, ma il ritorno nel Paese di origine, cioè la ReImmigrazione.
Il caso canadese delle Guardie Rivoluzionarie dimostra in modo emblematico perché questo paradigma sia necessario. Se un sistema migratorio non è in grado di distinguere tra chi può integrarsi e chi rappresenta un rischio, esso diventa inevitabilmente permeabile a infiltrazioni e abusi.
L’Europa e l’Italia si trovano oggi davanti a una scelta strategica. Continuare a gestire l’immigrazione esclusivamente come fenomeno umanitario e amministrativo, oppure riconoscere che essa è anche una questione di sicurezza, coesione sociale e stabilità istituzionale.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce proprio da questa consapevolezza: l’immigrazione può essere sostenibile solo quando è accompagnata da integrazione reale. In assenza di integrazione, la permanenza nel territorio nazionale non può diventare permanente per inerzia burocratica.
Il caso canadese rappresenta quindi più di una semplice controversia politica. È un avvertimento per tutte le democrazie occidentali: senza controlli rigorosi, senza verifiche preventive e senza un modello chiaro di integrazione, i sistemi migratori rischiano di trasformarsi da strumento di apertura a vulnerabilità strategica.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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Remigrazione o ReImmigrazione: quale modello per il futuro dell’Europa
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e in questo episodio voglio affrontare una questione che nel dibattito pubblico europeo viene spesso trattata con grande confusione: la differenza tra Remigrazione e ReImmigrazione.Negli ultimi anni il tema dell’immigrazione è diventato uno dei principali terreni di scontro politico in Europa. Da una parte si è diffusa l’idea che la presenza degli stranieri rappresenti un problema demografico e culturale e che la soluzione consista nel favorire il ritorno nel Paese di origine di una parte significativa della popolazione immigrata. Questa visione viene spesso indicata con il termine Remigrazione.
Si tratta di una teoria che nasce principalmente in ambito politico e identitario. Il presupposto di fondo è che la trasformazione demografica delle società europee rappresenti un rischio e che, di conseguenza, sia necessario ridurre la presenza straniera per ristabilire un equilibrio originario.
Ma accanto a questa visione esiste un paradigma completamente diverso, che ho definito ReImmigrazione.
La ReImmigrazione non nasce come teoria identitaria e non si fonda su presupposti demografici. Essa rappresenta invece un modello giuridico di governo dell’immigrazione, fondato su un principio molto semplice: lo straniero che si integra deve poter rimanere, mentre lo straniero che non si integra deve tornare nel proprio Paese.
In questo modello l’integrazione diventa il criterio fondamentale per la permanenza nel territorio dello Stato. E quando parlo di integrazione non mi riferisco soltanto al lavoro. L’integrazione significa anche conoscenza della lingua, rispetto delle regole e partecipazione alla vita della comunità.
Questo approccio è coerente con il quadro costituzionale europeo. Nel mio libro “La protezione complementare” ho spiegato come il diritto dell’immigrazione sia profondamente influenzato da principi giuridici fondamentali, come il diritto di asilo previsto dall’articolo 10 della Costituzione e il principio di non-refoulement.
Questi principi impediscono agli Stati di espellere una persona quando l’allontanamento comporterebbe la violazione dei suoi diritti fondamentali, come il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Ed è proprio qui che emerge la differenza fondamentale tra Remigrazione e ReImmigrazione.
La Remigrazione si colloca principalmente nel campo della teoria politica.
La ReImmigrazione, invece, si colloca nel campo del diritto.Essa riconosce che gli Stati devono governare i flussi migratori, ma afferma anche che questo governo deve avvenire nel rispetto delle costituzioni, delle convenzioni internazionali e dei diritti fondamentali della persona.
In altre parole, il futuro delle politiche migratorie europee non può essere costruito né sull’accoglienza indiscriminata né sull’espulsione generalizzata. La vera sfida consiste nel costruire un modello che tenga insieme integrazione, diritti fondamentali e interesse nazionale.
È proprio questo l’obiettivo del paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast.
Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e ci sentiamo nel prossimo episodio.
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Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione – Decreto R.G. 4692/2024, decisione del 30 gennaio 2026: la protezione complementare come tutela del radicamento effettivo nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Il decreto pronunciato dal Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 4692/2024 e deciso il 30 gennaio 2026, rappresenta un’ulteriore conferma della centralità costituzionale della protezione complementare quale presidio del diritto alla vita privata e familiare.
Il Collegio ha accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del titolo biennale, rinnovabile e abilitante all’attività lavorativa.
La decisione affronta in modo diretto la questione interpretativa più delicata dopo il D.L. 20/2023: l’abrogazione degli indici tipizzati relativi alla vita privata e familiare non ha eliminato la tutela sostanziale, ma ha restituito all’interprete il compito di operare un bilanciamento in concreto alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, T.U.I. e dall’art. 8 CEDU.
Il decreto richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadendo che la protezione complementare può essere accordata quando il radicamento sul territorio nazionale sia sufficientemente forte da rendere sproporzionato l’allontanamento, in assenza di prevalenti ragioni di sicurezza o ordine pubblico. Non è richiesta una integrazione “perfetta”, ma una integrazione reale, desumibile da elementi concreti e coerenti.
Nel caso esaminato, il Tribunale valorizza la continuità lavorativa, la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, la stabilità reddituale, la disponibilità di un contratto di locazione intestato al ricorrente, la conoscenza della lingua italiana e l’assenza di precedenti penali. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici di una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non sarebbe giustificabile in difetto di interessi pubblici prevalenti.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il Collegio evidenzia come il diritto al rispetto della vita privata comprenda lo sviluppo della personalità attraverso relazioni sociali e lavorative, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sul punto. L’attività lavorativa non è un dato meramente economico, ma uno spazio di costruzione dell’identità sociale.
È qui che la pronuncia si inserisce pienamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare, letta alla luce di questo decreto, non è un meccanismo automatico di stabilizzazione, ma uno strumento selettivo fondato sul radicamento effettivo. Il diritto alla permanenza non deriva dalla mera presenza fisica sul territorio, bensì dalla dimostrazione di un percorso di integrazione sostanziale: lavoro regolare, contribuzione, rispetto delle regole, inserimento linguistico e sociale.
Il paradigma è chiaro e giuridicamente coerente: quando l’integrazione è concreta e documentata, l’allontanamento diviene sproporzionato e contrario agli obblighi costituzionali e convenzionali. Quando tale integrazione non si realizza, il sistema conserva la legittimità del rimpatrio nel rispetto delle garanzie fondamentali.
La decisione R.G. 4692/2024 conferma che l’ordinamento italiano, anche dopo la riforma del 2023, non ha rinunciato alla tutela della vita privata e familiare, ma ne ha riaffermato la natura costituzionale. L’interprete è chiamato a verificare, caso per caso, se vi sia un radicamento tale da trasformare la permanenza in un diritto soggettivo.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan politico, ma la lettura sistematica di ciò che la giurisprudenza sta applicando: la permanenza è funzione dell’integrazione reale; l’assenza di integrazione apre la strada al ritorno nel Paese di origine, secondo le regole dello Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Articoli
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Maranza e seconde generazioni: il fallimento dell’integrazione che nessuno vuole vedere
Negli ultimi anni nel dibattito pubblico italiano è comparsa con crescente frequenza una parola che fino a poco tempo fa apparteneva quasi esclusivamente al linguaggio giovanile delle periferie urbane: maranza. Il termine, nato nello slang milanese, viene oggi utilizzato per descrivere gruppi di adolescenti o giovani adulti che occupano spazi pubblici – stazioni ferroviarie, piazze, centri commerciali – spesso caratterizzati da comportamenti provocatori, ostentazione identitaria e conflitti con il contesto sociale circostante.
Ridurre il fenomeno a una semplice questione di costume giovanile o a una sottocultura urbana sarebbe però un grave errore di analisi. Dietro questa etichetta si nasconde infatti una questione molto più profonda e strutturale: il nodo delle seconde generazioni nell’immigrazione europea e italiana.
L’errore più frequente nel dibattito politico è quello di concentrarsi quasi esclusivamente sul momento dell’ingresso degli stranieri nel territorio nazionale. Si discute di sbarchi, di quote di ingresso, di decreti flussi, di controlli alle frontiere. Tutti elementi importanti, ma che rappresentano solo la prima fase del fenomeno migratorio. I problemi più complessi emergono infatti una generazione dopo, quando i figli dei migranti crescono nelle scuole, nei quartieri e nello spazio pubblico delle grandi città.
Se la prima generazione non si integra realmente — sul piano linguistico, culturale e normativo — la seconda generazione cresce spesso in una condizione di identità sospesa. Non appartiene più pienamente alla cultura di origine dei genitori, ma non è neppure completamente inserita nella società del paese in cui vive. In questo spazio intermedio possono svilupparsi fenomeni di frustrazione sociale, identità antagoniste e subculture giovanili di contrapposizione.
Per comprendere la portata del fenomeno è necessario partire dai dati demografici. Secondo l’ISTAT, nel 2024 in Italia risiedono circa 5,3 milioni di cittadini stranieri, pari a circa l’8,9% della popolazione complessiva. Il dato più significativo riguarda però i minori. Sempre secondo l’ISTAT, oltre un milione di minorenni con cittadinanza straniera vive oggi nel territorio nazionale e circa due terzi di questi minori sono nati in Italia.
Ciò significa che una parte crescente della popolazione giovanile è composta da seconde generazioni o da giovani arrivati nel paese in età infantile.
Il sistema scolastico rende questo cambiamento demografico ancora più evidente. I dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito indicano che nell’anno scolastico 2022-2023 gli studenti con cittadinanza non italiana erano circa 914.000, pari a oltre l’11% dell’intera popolazione scolastica. Il dato nazionale, tuttavia, nasconde forti differenze territoriali. Nelle grandi aree urbane e nelle regioni del Nord le percentuali sono sensibilmente più elevate e in numerosi istituti scolastici si registrano classi in cui gli studenti con background migratorio superano ampiamente il 30 o il 40 per cento.
Il fenomeno delle seconde generazioni si concentra infatti soprattutto nelle grandi città, dove l’immigrazione si è insediata con maggiore intensità negli ultimi trent’anni. Secondo i dati ISTAT più recenti, Milano presenta una popolazione straniera pari a circa il 20% dei residenti, Torino supera il 15%, Bologna si colloca intorno al 16%, Roma si avvicina al 13%, mentre città come Brescia o Prato raggiungono percentuali ancora più elevate. Se si osserva la fascia giovanile e scolastica, queste quote risultano spesso più alte della media complessiva della popolazione.
Questo significa che la questione delle seconde generazioni non è un problema che riguarderà l’Italia in un futuro lontano. È già oggi una realtà strutturale delle principali aree urbane del paese. Nei quartieri periferici delle grandi città italiane stanno crescendo intere coorti demografiche composte da giovani con background migratorio che, nei prossimi dieci o quindici anni, entreranno pienamente nello spazio pubblico, nel mercato del lavoro e nella vita politica e sociale.
Ed è proprio qui che emerge il nodo dell’integrazione reale. Per decenni il dibattito italiano ha spesso dato per scontato che l’integrazione fosse un processo spontaneo e automatico. Si è ritenuto che bastasse vivere nel territorio italiano, frequentare la scuola e partecipare alla vita economica per produrre automaticamente integrazione sociale. L’esperienza di molti paesi europei dimostra però che non è così semplice. L’integrazione non è un fenomeno automatico ma un processo complesso che richiede condizioni precise: conoscenza della lingua, rispetto delle regole, adesione ai valori fondamentali della società ospitante e inserimento reale nel tessuto sociale e lavorativo.
Quando questi elementi non si consolidano nella prima generazione, le conseguenze si manifestano inevitabilmente nella seconda. In numerosi contesti urbani europei le seconde generazioni hanno dato origine a fenomeni di conflitto sociale, radicalizzazione identitaria o microcriminalità diffusa. Non si tratta di un destino inevitabile, ma di un rischio concreto che emerge quando l’integrazione rimane superficiale o incompleta.
Il fenomeno dei cosiddetti maranza deve essere letto anche in questa prospettiva. Non come una semplice devianza giovanile, ma come uno dei primi segnali di una trasformazione sociale più ampia. Se una quota significativa delle seconde generazioni cresce senza un reale processo di integrazione, il problema non riguarda più soltanto l’immigrazione. Riguarda la stabilità sociale delle città europee nei prossimi decenni.
La questione non può essere affrontata con gli strumenti tradizionali del dibattito migratorio. Limitarsi a discutere di ingressi o di cittadinanza non è sufficiente. Il vero nodo riguarda la qualità dell’integrazione e la capacità dello Stato di garantire che chi vive stabilmente nel territorio nazionale partecipi realmente alla vita sociale, linguistica e normativa del paese.
È proprio in questo contesto che assume rilievo il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’immigrazione non può essere considerata un processo neutro o automatico. Deve essere governata attraverso un principio chiaro: chi vive stabilmente in Italia deve integrarsi nel tessuto sociale, linguistico e normativo del paese. L’integrazione non può essere una possibilità opzionale, ma un vero e proprio obbligo civico.
Se questo processo non avviene, la società rischia di trovarsi di fronte a tensioni sempre più forti. Le dinamiche demografiche mostrano infatti che il tema delle seconde generazioni diventerà uno dei principali fattori di trasformazione delle città europee nei prossimi quindici anni. È su questo terreno che si giocherà il futuro delle politiche migratorie.
Ignorare il problema oggi significa semplicemente rinviarlo al futuro. E quando emergerà in tutta la sua dimensione, potrebbe essere molto più difficile da affrontare.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Wenn Integration scheitert: Warum Europa sich mit der Frage der Reimmigration auseinandersetzen muss
Seit mehr als dreißig Jahren basiert die europäische Debatte über Migration auf einem Grundprinzip, das fast zu einem politischen Dogma geworden ist: der Integration. Die vorherrschende Vorstellung war, dass Migration gesellschaftlich tragfähig sein kann, wenn sie von staatlichen Maßnahmen begleitet wird, die Neuankömmlinge in das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Gefüge der europäischen Gesellschaften einbinden. Arbeitsmarktintegration, Sprachunterricht, Bildungssysteme, soziale Programme und Wege zur Staatsbürgerschaft wurden genau in diesem Sinne konzipiert. Integration wurde damit zur zentralen politischen Antwort auf die wachsende Präsenz von Einwanderern in den europäischen Staaten.
Doch im politischen und rechtlichen Diskurs Europas blieb lange eine grundlegende Frage unbeantwortet: Was geschieht, wenn Integration nicht gelingt? Über Jahrzehnte hinweg konzentrierte sich die europäische Politik darauf, Integrationsinstrumente zu entwickeln, ohne sich ausreichend mit der Situation auseinanderzusetzen, in der dieser Prozess scheitert. Integration ist nämlich kein automatischer Vorgang. Sie setzt bestimmte soziale, wirtschaftliche und kulturelle Bedingungen voraus, vor allem aber eine aktive Beteiligung der Menschen, die in ein neues Land kommen. Wenn dieser Prozess ausbleibt oder blockiert wird, entsteht ein reales politisches und rechtliches Problem: die Verwaltung von Situationen sozialer Marginalisierung, von Spannungen innerhalb der Gesellschaft und in manchen Fällen auch von Kriminalität.
In den letzten Jahren haben bestimmte statistische Daten dazu beigetragen, diese Diskussion erneut zu öffnen. Offizielle Statistiken über die Gefängnispopulation in mehreren europäischen Ländern zeigen eine erhebliche Präsenz ausländischer Staatsangehöriger. Dabei handelt es sich nicht um politische Interpretationen, sondern um Zahlen, die von öffentlichen Institutionen veröffentlicht werden. Die Statistiken des europäischen Statistikamtes zeigen, dass der Anteil ausländischer Gefangener in den Mitgliedstaaten stark variiert, in einigen Ländern jedoch einen bedeutenden Teil der Gefängnispopulation ausmacht. Die entsprechenden Daten können auf der Website von Eurostat eingesehen werden:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statisticsAuch in Deutschland wird dieses Thema regelmäßig statistisch erfasst. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes und der Justizverwaltungen der Länder stellen Ausländer einen erheblichen Anteil der Gefängnispopulation dar. Diese Daten sind öffentlich zugänglich und können auf der Website des Statistischen Bundesamtes eingesehen werden:
https://www.destatis.deEs ist wichtig zu betonen, dass diese Zahlen differenziert interpretiert werden müssen. Die kriminologische Forschung weist seit langem darauf hin, dass die Präsenz von Ausländern in Gefängnissen durch verschiedene strukturelle Faktoren beeinflusst wird: häufig schwierigere sozioökonomische Bedingungen, unsichere Aufenthaltsstatus, geringerer Zugang zu Alternativen zur Haft oder zu bestimmten Formen der rechtlichen Verteidigung. Diese Faktoren tragen wesentlich dazu bei, die statistischen Unterschiede zu erklären.
Dennoch bleibt jenseits der soziologischen Erklärungen eine politische Frage bestehen. Wenn Integration das zentrale Fundament der europäischen Migrationspolitik darstellt, kann sie nicht lediglich ein abstraktes Ziel sein. Integration muss auch Verantwortung beinhalten. Sie darf nicht ausschließlich als eine Reihe von sozialen Leistungen verstanden werden, die vom Staat bereitgestellt werden. Integration setzt auch voraus, dass diejenigen, die in eine Gesellschaft eintreten, die grundlegenden Regeln dieser Gesellschaft akzeptieren.
In diesem Sinne betrifft Integration nicht nur den Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu öffentlichen Dienstleistungen. Sie betrifft ebenso die Anerkennung der Rechtsordnung, den Respekt gegenüber den Gesetzen und die tatsächliche Teilnahme am sozialen Leben des Aufnahmelandes. Wenn diese Elemente fehlen, muss sich der Staat die Frage stellen, welche rechtlichen Instrumente zur Verfügung stehen, um das Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten wiederherzustellen.
In diesem Zusammenhang entsteht der Begriff Reimmigration. Mit diesem Begriff ist keine ideologische Politik massenhafter Rückführungen gemeint. Vielmehr beschreibt er die Anerkennung eines einfachen rechtlichen Prinzips: Das Recht, dauerhaft im Hoheitsgebiet eines Staates zu leben, kann nicht vollständig vom Respekt gegenüber den grundlegenden Regeln der aufnehmenden Gesellschaft getrennt werden.
Es ist wichtig, einen terminologischen Unterschied hervorzuheben, der im europäischen Diskurs häufig missverstanden wird. Reimmigration ist nicht mit dem Begriff „Remigration“ identisch. In Teilen der politischen Debatte, insbesondere im deutschsprachigen Raum, wird Remigration teilweise als Konzept für kollektive oder massenhafte Rückführungen von Migranten verwendet. Der hier verwendete Begriff der Reimmigration basiert hingegen auf einer völlig anderen Logik. Er beruht nicht auf kulturellen, ethnischen oder identitären Kriterien. Vielmehr stützt er sich auf ein individuelles rechtliches Prinzip: die Bewertung des Zusammenhangs zwischen dem Aufenthaltsrecht einer Person und ihrer tatsächlichen Integration in die Gesellschaft.
Reimmigration ist daher als Konzept innerhalb des Rechtsstaats zu verstehen. Sie setzt rechtliche Verfahren, individuelle Prüfungen und verfahrensrechtliche Garantien voraus. Sie richtet sich nicht gegen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, sondern bezieht sich auf Situationen, in denen der Integrationsprozess gescheitert ist und die rechtlichen Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt nicht mehr gegeben sind.
Tatsächlich erkennt auch das europäische Recht bereits an, dass Aufenthaltsrechte eingeschränkt werden können, wenn Gründe der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit vorliegen. Die europäische Richtlinie über die Freizügigkeit der Unionsbürger sieht ausdrücklich vor, dass Mitgliedstaaten Maßnahmen aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ergreifen können. Der Text dieser Richtlinie ist im europäischen Rechtsportal abrufbar:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004L0038Ebenso legt die europäische Rückführungsrichtlinie den rechtlichen Rahmen für die Rückkehr von Drittstaatsangehörigen fest, deren Aufenthalt im Gebiet der Europäischen Union nicht mehr rechtmäßig ist. Der Text dieser Richtlinie ist hier verfügbar:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008L0115Das eigentliche Problem liegt daher nicht im Fehlen rechtlicher Instrumente, sondern darin, diese Instrumente in eine kohärente migrationspolitische Vision einzubetten. Lange Zeit hat Europa einen Diskurs gepflegt, der sich ausschließlich auf Integration konzentrierte, ohne die Konsequenzen ihres Scheiterns offen zu thematisieren.
Die gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa, soziale Spannungen in bestimmten urbanen Räumen und die zunehmende Polarisierung der politischen Debatte zeigen jedoch, dass diese Frage künftig nicht mehr ignoriert werden kann. Wenn Integration weiterhin das zentrale Prinzip europäischer Migrationspolitik sein soll, muss auch anerkannt werden, dass Integration Verantwortung beinhaltet. Dort, wo diese Verantwortung nicht wahrgenommen wird, muss das Rechtssystem handlungsfähig bleiben.
Das Paradigma „Integration oder Reimmigration“ basiert genau auf dieser Überlegung. Es geht nicht darum, Integration durch Reimmigration zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, festzustellen, dass Integration nicht eine folgenlose politische Versprechung sein kann. In einer rechtsstaatlichen Gesellschaft sind Rechte und Pflichten untrennbar miteinander verbunden. Europa hat in den letzten Jahrzehnten ein sehr weit entwickeltes System zum Schutz der Grundrechte von Migranten aufgebaut. Der nächste Schritt wird zwangsläufig darin bestehen, auch das Prinzip der Verantwortung stärker zu verankern.
Wenn diese Diskussion nicht rational und rechtlich strukturiert geführt wird, besteht die Gefahr, dass sie von extremen politischen Positionen oder ideologischen Vereinfachungen dominiert wird. Gerade deshalb sollte die Frage der Reimmigration schrittweise in den europäischen Diskurs eingeführt werden – nicht als politischer Slogan, sondern als rechtliches und institutionelles Konzept. Integration bleibt der zentrale Weg. Aber eine glaubwürdige Migrationspolitik kann nicht ignorieren, was geschieht, wenn dieser Weg nicht beschritten wird.
Avv. Fabio Loscerbo
Rechtsanwalt – MigrationsrechtLobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union
ID: 280782895721-36ORCID:
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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ReImmigrazione: significato, confini e fondamento giuridico
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
Dopo aver affrontato il fallimento dell’integrazione come dato giuridico e non come tabù politico, è arrivato il momento di chiarire in modo diretto e sistematico il concetto che dà il titolo a questo podcast e che, più di ogni altro, genera equivoci, reazioni emotive e fraintendimenti: la ReImmigrazione. Capirne il significato, i confini e il fondamento giuridico è indispensabile per uscire dal terreno dello slogan e rientrare in quello del diritto.
La prima operazione necessaria è una chiarificazione terminologica. La ReImmigrazione non è una parola ideologica, non è una categoria morale, non è una proposta identitaria. È una categoria funzionale, che descrive la fase conclusiva di un rapporto giuridico che non ha prodotto integrazione. È, in altri termini, il ritorno dello straniero nel Paese di origine o di provenienza come esito coerente di un percorso valutato e concluso dallo Stato.
La ReImmigrazione non coincide con altre nozioni che circolano nel dibattito pubblico. Non è “espulsione punitiva”, non è “remigrazione” in senso politico o collettivo, non è una misura indiscriminata. È una decisione individuale, fondata su una valutazione concreta, che interviene quando vengono meno le condizioni giuridiche per la permanenza. La sua funzione non è escludere, ma chiudere ordinatamente un rapporto.
Dal punto di vista giuridico, la ReImmigrazione non introduce nulla di estraneo allo Stato di diritto. Al contrario, si colloca nel cuore della sua logica. Ogni rapporto amministrativo è per definizione reversibile. Ogni titolo è condizionato. Ogni permanenza è subordinata al rispetto delle regole che la giustificano. Quando queste regole vengono violate o quando il percorso di integrazione fallisce, il diritto non può restare neutro. Deve produrre una conseguenza.
Il fondamento giuridico della ReImmigrazione risiede proprio in questa struttura condizionata del soggiorno. Non esiste, nel nostro ordinamento, un diritto generale e incondizionato a restare. Esiste il diritto a una valutazione corretta, proporzionata e motivata. Esiste il diritto alla tutela dei diritti fondamentali. Ma non esiste un diritto all’irreversibilità della permanenza. La ReImmigrazione è l’altra faccia della protezione condizionata e dell’integrazione esigente.
È importante sottolineare che la ReImmigrazione non è incompatibile con i diritti umani. Al contrario, ne presuppone il rispetto. Il ritorno non è legittimo se comporta violazioni di obblighi inderogabili. È per questo che la ReImmigrazione opera dopo e insieme alle tutele, non contro di esse. Prima si verifica se il rimpatrio è giuridicamente possibile, poi si decide. Non c’è automatismo, non c’è cieca applicazione, ma valutazione.
Un altro equivoco da chiarire riguarda il rapporto tra ReImmigrazione e integrazione. La ReImmigrazione non nega l’integrazione, la completa. Un sistema che prevede solo l’integrazione come esito possibile è un sistema ideologico, non giuridico. Un sistema che prevede anche la possibilità del ritorno è un sistema realistico. L’alternativa Integrazione o ReImmigrazione non è una minaccia, ma una struttura coerente: o il percorso funziona, oppure si chiude.
In questo senso, la ReImmigrazione è anche uno strumento di tutela dell’integrazione riuscita. Perché distingue. Perché separa i percorsi. Perché evita che comportamenti incompatibili vengano assorbiti e normalizzati. Senza questa distinzione, l’integrazione perde valore e diventa indifferenziata.
C’è poi un profilo istituzionale decisivo. La ReImmigrazione restituisce allo Stato la capacità di decidere fino in fondo. Uno Stato che accoglie ma non riesce mai a chiudere i rapporti che non funzionano è uno Stato incompleto. Decide solo a metà. Governa solo in entrata. La ReImmigrazione riequilibra il sistema, riportando simmetria tra ingresso, permanenza e uscita.
Questo non significa negare la complessità delle situazioni individuali. Significa affrontarla con strumenti giuridici adeguati. La ReImmigrazione non è una scorciatoia, ma un percorso che richiede procedure, garanzie, motivazioni. Proprio per questo è preferibile all’inerzia, che produce irregolarità di fatto senza responsabilità formale.
Nel paradigma che stiamo costruendo, la ReImmigrazione non è l’obiettivo, ma una possibilità strutturale. L’obiettivo resta l’integrazione riuscita. Ma perché questo obiettivo sia credibile, deve esistere anche l’esito opposto. Senza alternativa, non c’è scelta. Senza scelta, non c’è responsabilità.
Nel prossimo episodio affronteremo un ulteriore passaggio fondamentale: la ReImmigrazione come funzione ordinaria dello Stato, non come evento eccezionale. Vedremo perché il ritorno deve essere pensato, organizzato e gestito come parte integrante del ciclo migratorio e perché senza capacità di esecuzione anche la migliore decisione resta vuota.
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Immigrazione clandestina per legge: il sistema che genera lo schiavismo 2.0
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si tende spesso a presentare la clandestinità come il risultato di comportamenti individuali: persone che entrano illegalmente, reti criminali che organizzano il traffico di migranti, controlli insufficienti alle frontiere. Questa narrazione contiene certamente elementi di verità, ma rischia di nascondere un problema più profondo e strutturale. In molti casi, infatti, non è soltanto l’assenza di regole a produrre l’immigrazione clandestina. Paradossalmente, sono proprio alcune norme giuridiche a favorirla.
Il sistema migratorio italiano continua ancora oggi a poggiare sulla struttura normativa del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, cioè il Testo Unico sull’Immigrazione, nato dalla cosiddetta legge Turco-Napolitano. Si tratta di una riforma pensata in un contesto storico completamente diverso: la fine degli anni Novanta, quando l’Italia stava passando da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione e il fenomeno migratorio era ancora numericamente e politicamente limitato rispetto a quello attuale.
Oggi siamo nel 2026. Sono passati quasi trent’anni. Nel frattempo il mondo è cambiato radicalmente: la globalizzazione dei mercati del lavoro, l’espansione delle reti migratorie, le crisi geopolitiche nel Mediterraneo e in Africa, l’integrazione europea delle politiche migratorie. Nonostante ciò, l’architettura di fondo del sistema italiano resta quella disegnata nel 1998, modificata nel tempo da interventi parziali e spesso emergenziali, ma mai realmente ripensata.
Questo dato cronologico non è un dettaglio. Significa che l’Italia governa nel 2026 uno dei fenomeni più complessi della contemporaneità con un impianto normativo concepito in un’epoca completamente diversa.
Il cuore del sistema è il meccanismo degli ingressi per lavoro attraverso i cosiddetti decreti flussi. In teoria il modello è semplice: il datore di lavoro italiano individua un lavoratore residente all’estero, presenta una richiesta allo Stato e, una volta ottenuta l’autorizzazione, il lavoratore può entrare regolarmente nel territorio nazionale.
Il problema è che questo modello presuppone una situazione difficilmente realizzabile nella realtà economica contemporanea. Un imprenditore dovrebbe assumere una persona che vive in un altro continente, che non ha mai incontrato e che non può nemmeno venire in Italia per cercare lavoro o sostenere un colloquio.
Il risultato è un sistema che sulla carta prevede ingressi regolari ma che nella pratica non riesce a intercettare la domanda reale di lavoro. In molti settori – agricoltura, edilizia, logistica, assistenza familiare – il fabbisogno di manodopera emerge in tempi rapidi e imprevedibili, mentre le procedure dei decreti flussi restano lente, burocratiche e rigidamente contingentate.
In questa distanza tra norma e realtà si inserisce il fenomeno dell’irregolarità.
Molti lavoratori stranieri finiscono per entrare nel territorio europeo attraverso canali informali o irregolari, spesso dopo aver pagato somme ingenti alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico migratorio. Una volta arrivati, cercano lavoro nei settori dove la domanda di manodopera è più alta e dove i controlli sono più difficili.
Qui emerge la seconda conseguenza del sistema: la vulnerabilità giuridica del lavoratore irregolare diventa uno strumento di pressione economica. Chi non ha un permesso di soggiorno o teme di perderlo difficilmente denuncia condizioni di sfruttamento. Accetta salari più bassi, orari più lunghi, condizioni di lavoro che un lavoratore regolare rifiuterebbe.
In questo contesto si sviluppa quello che molti osservatori definiscono “schiavismo 2.0”: una forma moderna di sfruttamento lavorativo che non si basa più sulla proprietà legale delle persone, ma sulla loro fragilità amministrativa. Il lavoratore non è formalmente schiavo, ma si trova in una condizione di dipendenza economica e giuridica che riduce drasticamente la sua capacità di difendere i propri diritti.
Il punto più critico è che questo sistema non nasce soltanto da attività illegali. È spesso il risultato indiretto di una struttura normativa che rende estremamente difficile l’ingresso regolare nel mercato del lavoro europeo. Quando le vie legali sono troppo limitate o troppo lente, le vie illegali diventano inevitabilmente più attraenti.
Si crea così un circolo vizioso: le norme restrittive producono irregolarità, l’irregolarità alimenta lo sfruttamento, e lo sfruttamento contribuisce ad abbassare il costo del lavoro in alcuni settori economici.
Affrontare seriamente questo problema richiede quindi di guardare oltre la semplice contrapposizione tra immigrazione legale e immigrazione clandestina. La questione centrale riguarda il modo in cui le politiche migratorie vengono progettate e applicate.
È proprio in questo punto che entra in gioco il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Se una persona entra in un Paese e riesce a inserirsi nel tessuto sociale – imparando la lingua, lavorando regolarmente e rispettando le regole – il percorso di integrazione deve essere riconosciuto e stabilizzato. Se invece questo percorso non si realizza, il sistema deve prevedere strumenti chiari per il ritorno nel Paese di origine.
L’obiettivo non è semplicemente limitare l’immigrazione, ma eliminare quella vasta area grigia di irregolarità che alimenta sfruttamento, economia sommersa e tensioni sociali.
Finché questa area grigia continuerà a esistere, il rischio sarà sempre lo stesso: che dietro il linguaggio burocratico delle politiche migratorie si nasconda una realtà molto più dura, fatta di lavoro precario, diritti ridotti e nuove forme di dipendenza economica.
In altre parole, un sistema che pretende di governare l’immigrazione ma che, nei fatti, finisce per produrre proprio ciò che dice di voler combattere: clandestinità e schiavismo 2.0.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Rimesse e migrazioni: il meccanismo economico che alimenta la mobilità globale
Nel dibattito pubblico sull’immigrazione si discute spesso di frontiere, sicurezza, accoglienza o mercato del lavoro. Molto meno frequentemente si analizza una dimensione economica che è invece centrale per comprendere la struttura dei flussi migratori contemporanei: le rimesse internazionali, cioè il denaro che i lavoratori migranti inviano ai familiari nei Paesi di origine.
Questo fenomeno rappresenta uno dei principali legami economici tra i Paesi di destinazione e le società di provenienza dei migranti. Nel caso italiano, i dati ufficiali pubblicati dalla Banca d’Italia mostrano con chiarezza la dimensione del fenomeno.
Secondo le rilevazioni statistiche della banca centrale, nel 2023 i lavoratori stranieri residenti in Italia hanno inviato all’estero circa 8,18 miliardi di euro sotto forma di rimesse. Si tratta di un flusso finanziario stabile, che negli ultimi anni si è mantenuto su livelli analoghi e che nel 2024 è stato stimato intorno agli 8,3 miliardi di euro.

Va inoltre ricordato che queste cifre riguardano esclusivamente i trasferimenti effettuati attraverso canali finanziari tracciati. Diversi studi segnalano l’esistenza di ulteriori trasferimenti informali — contanti portati a mano, invii tramite intermediari o circuiti non ufficiali — che potrebbero aumentare sensibilmente il volume complessivo delle rimesse. Alcune stime suggeriscono che tali flussi possano aggiungere tra uno e tre miliardi di euro ai valori ufficiali.
In altre parole, ogni anno dall’Italia verso l’estero potrebbe uscire un volume complessivo di risorse compreso tra circa 9 e 11 miliardi di euro.
Dal punto di vista geografico, le rimesse seguono le principali direttrici delle comunità migranti presenti nel Paese. Una quota molto rilevante dei trasferimenti è diretta verso l’Asia meridionale. Il Bangladesh, ad esempio, riceve oltre 1,4 miliardi di euro all’anno, risultando il principale Paese destinatario delle rimesse provenienti dall’Italia. Anche Pakistan, Marocco, Filippine e Sri Lanka figurano tra i principali destinatari dei flussi finanziari.
La distribuzione territoriale delle rimesse riflette invece la geografia dell’immigrazione in Italia. Le regioni da cui partono i maggiori trasferimenti sono Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, cioè le aree che concentrano la maggiore presenza di lavoratori stranieri.
Ma al di là delle dimensioni quantitative, il dato davvero interessante riguarda il ruolo che le rimesse svolgono nel funzionamento dei sistemi migratori.
Le rimesse non sono soltanto trasferimenti finanziari. Sono anche un potente segnale economico e sociale che attraversa le reti familiari e comunitarie nei Paesi di origine. Quando un migrante invia denaro alla propria famiglia, dimostra concretamente che la migrazione può produrre un miglioramento delle condizioni di vita.
Questo effetto dimostrativo è particolarmente forte nei contesti in cui il divario economico tra Paese di origine e Paese di destinazione è elevato. Le famiglie che ricevono rimesse migliorano le proprie condizioni materiali: ristrutturano le abitazioni, investono nell’istruzione dei figli, accedono a servizi sanitari o acquistano beni che prima non erano disponibili.
In molte comunità locali questi cambiamenti sono visibili e diventano rapidamente un modello aspirazionale per altri membri della comunità. In questo modo le rimesse contribuiscono a costruire ciò che gli studiosi definiscono reti migratorie. Ogni migrante che si stabilisce all’estero diventa un punto di riferimento per altri potenziali migranti: fornisce informazioni, contatti e spesso anche sostegno economico per la partenza.
Il processo assume così una dinamica cumulativa. Le rimesse non solo sostengono le famiglie nei Paesi di origine, ma possono anche finanziare direttamente nuove migrazioni. I costi della partenza — viaggio, intermediari, documenti — vengono spesso sostenuti proprio grazie al denaro inviato da familiari già emigrati.
La migrazione diventa quindi un fenomeno auto-rinforzante. Più migranti partono da una determinata area, più si sviluppano reti sociali ed economiche che rendono la partenza successiva più semplice e meno rischiosa. Le rimesse contribuiscono direttamente a rafforzare queste reti.
Ma il fenomeno delle rimesse rivela anche un altro elemento fondamentale per comprendere la natura delle migrazioni contemporanee: la dimensione transnazionale dei progetti migratori.
Molti migranti, pur lavorando stabilmente nei Paesi europei, mantengono un forte legame economico con il Paese di origine. Una parte significativa del reddito prodotto nel Paese di destinazione viene trasferita sistematicamente all’estero per sostenere la famiglia o la comunità di provenienza.
Questo non è necessariamente un comportamento problematico. È una scelta razionale e comprensibile, soprattutto quando il progetto migratorio nasce con l’obiettivo di sostenere economicamente i familiari rimasti nel Paese di origine.
Tuttavia, dal punto di vista delle politiche migratorie, le rimesse pongono una questione importante. Esse mostrano che una parte significativa dell’immigrazione contemporanea non è orientata esclusivamente alla costruzione di una vita stabile nel Paese di destinazione, ma si inserisce in strategie economiche che rimangono profondamente transnazionali.
Ed è proprio su questo punto che emerge una tensione con il modello politico dominante in Europa negli ultimi decenni. Le politiche migratorie europee sono state costruite intorno al concetto di integrazione nel Paese di destinazione. Questo modello presuppone che il migrante costruisca progressivamente la propria vita economica, sociale e familiare nel territorio in cui risiede.
Le rimesse mostrano però che la realtà può essere più complessa. Un migrante può essere pienamente inserito nel mercato del lavoro europeo e allo stesso tempo mantenere il centro della propria strategia economica nel Paese di origine.
In altre parole, l’immigrazione contemporanea non è sempre un processo lineare che conduce inevitabilmente all’integrazione stabile. In molti casi assume piuttosto la forma di una mobilità economica transnazionale, nella quale il Paese di destinazione rappresenta il luogo di produzione del reddito, mentre il Paese di origine rimane il principale punto di riferimento economico e familiare.
Comprendere questa dinamica è fondamentale per affrontare in modo realistico il tema dell’immigrazione.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce proprio dalla necessità di chiarire questa ambiguità. Non tutte le forme di presenza migratoria hanno la stessa natura e non tutte devono necessariamente condurre alla stabilizzazione permanente.
Quando il progetto migratorio si traduce in un reale processo di integrazione — economica, linguistica, culturale e istituzionale — la permanenza nel territorio europeo può diventare stabile. Quando invece la migrazione rimane prevalentemente una strategia economica transnazionale, essa dovrebbe essere gestita attraverso strumenti diversi, come forme di mobilità temporanea o di ritorno.
Le rimesse, dunque, non sono soltanto un flusso finanziario tra Paesi. Sono anche un indicatore importante della natura dei progetti migratori contemporanei. Studiare questo fenomeno permette di comprendere meglio come funzionano i sistemi migratori e perché determinati corridoi migratori tendano a consolidarsi nel tempo.
In questo senso, l’analisi delle rimesse offre una chiave di lettura fondamentale per affrontare il dibattito sull’immigrazione in modo più realistico e meno ideologico. Comprendere il ruolo economico delle migrazioni significa infatti comprendere anche le logiche profonde che alimentano e strutturano i flussi migratori globali.Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Il caso Ravenna mostra il vero problema dell’immigrazione in Italia: l’assenza di un paradigma condiviso
La vicenda emersa a Ravenna – al di là del suo esito giudiziario, che non è l’oggetto di questa riflessione – evidenzia con grande chiarezza un problema molto più profondo che riguarda l’intero sistema di gestione dell’immigrazione in Italia. Non si tratta semplicemente di un conflitto tra singole decisioni amministrative, né di un contrasto tra diverse interpretazioni professionali. Ciò che emerge è qualcosa di più strutturale: l’assenza di un paradigma condiviso sul governo del fenomeno migratorio.
Quando un sistema pubblico funziona in modo coerente, le diverse istituzioni operano all’interno di una cornice comune di principi e obiettivi. Le amministrazioni, la magistratura, il sistema sanitario e gli operatori sociali possono avere competenze differenti, ma si muovono comunque lungo una linea di fondo condivisa. Nel caso dell’immigrazione, invece, questa linea appare sempre più incerta.
La vicenda di Ravenna mostra esattamente questo punto di frattura. Da una parte vi sono apparati dello Stato che operano con l’obiettivo di rendere effettive le politiche di controllo dell’immigrazione e di eseguire i provvedimenti di espulsione o rimpatrio previsti dalla legge. Dall’altra parte vi sono settori del mondo sanitario, accademico e associativo che interpretano la propria funzione in una prospettiva diversa, talvolta orientata prioritariamente alla tutela dei diritti della persona migrante anche quando questa tutela entra in tensione con le esigenze di ordine pubblico o di gestione dei flussi.
Il problema non è tanto l’esistenza di queste diverse sensibilità. In una società democratica il pluralismo di visioni è fisiologico. Il vero nodo emerge quando le istituzioni pubbliche iniziano a operare secondo logiche tra loro incompatibili. In queste condizioni il sistema non riesce più a produrre decisioni coerenti e il governo del fenomeno migratorio diventa inevitabilmente conflittuale.
La conseguenza è che ogni episodio – ogni intervento sanitario, ogni provvedimento amministrativo, ogni decisione giudiziaria – finisce per trasformarsi in un terreno di scontro tra visioni opposte. Da un lato si sviluppa la critica secondo cui le politiche migratorie sarebbero troppo restrittive e lesive dei diritti fondamentali. Dall’altro lato si rafforza la convinzione opposta, secondo cui lo Stato non sarebbe in grado di esercitare un controllo effettivo sull’immigrazione irregolare e di rendere esecutive le proprie decisioni.
Questo doppio conflitto non è il risultato di singoli errori o di specifiche scelte amministrative. È il prodotto di un sistema che non ha mai definito con chiarezza il proprio paradigma di riferimento. Negli ultimi decenni l’Italia ha costruito la propria politica migratoria attraverso una stratificazione di norme, emergenze e interventi episodici. Le politiche di ingresso, i sistemi di accoglienza, le procedure di protezione e i meccanismi di rimpatrio si sono sviluppati spesso in modo disorganico, senza una visione unitaria di lungo periodo.
In questo contesto, ogni istituzione tende inevitabilmente a interpretare il fenomeno migratorio secondo la propria prospettiva funzionale. Il sistema sanitario guarda alla tutela della salute, le forze di sicurezza alla gestione dell’ordine pubblico, la magistratura alla garanzia dei diritti fondamentali, la politica alla gestione del consenso e delle emergenze. Senza un paradigma condiviso che definisca il rapporto tra questi diversi livelli, il risultato non può che essere una continua tensione istituzionale.
Il caso di Ravenna, dunque, non deve essere letto come una semplice vicenda locale o come un episodio isolato. Esso rappresenta piuttosto un segnale della crisi del modello attuale di gestione dell’immigrazione. Un modello nel quale le diverse istituzioni dello Stato si trovano spesso ad agire secondo logiche divergenti, generando inevitabilmente conflitti operativi e interpretativi.
Per uscire da questa impasse è necessario affrontare una questione che finora è rimasta sullo sfondo del dibattito pubblico: quale debba essere il principio guida del governo dell’immigrazione. Senza una risposta chiara a questa domanda, il sistema continuerà a oscillare tra politiche percepite come troppo permissive e politiche percepite come troppo restrittive, alimentando una polarizzazione che rende sempre più difficile una gestione razionale del fenomeno migratorio.
La vicenda di Ravenna, quindi, non è soltanto un episodio giudiziario o amministrativo. È soprattutto un indicatore di una crisi più ampia: quella di un sistema che non ha ancora definito in modo esplicito quale modello di integrazione, permanenza e ritorno debba guidare le politiche migratorie del Paese. Finché questa questione rimarrà irrisolta, episodi analoghi continueranno a emergere e a trasformarsi in nuovi fronti di conflitto tra istituzioni, professioni e visioni politiche contrapposte.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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La mancata integrazione come fattore di frattura costituzionale: una lettura degli articoli 3 e 32 della Costituzione
Nel dibattito contemporaneo sull’immigrazione, l’attenzione si concentra spesso sui diritti individuali dello straniero e sulle modalità di accesso ai diversi titoli di soggiorno. Molto più raramente, invece, la riflessione giuridica si sofferma sul rapporto tra immigrazione e tenuta dell’ordine costituzionale, cioè sull’equilibrio tra diritti individuali e interesse generale della collettività.
Eppure la Costituzione italiana, se letta nel suo insieme, offre una chiave interpretativa molto più ampia. L’integrazione sociale non è soltanto un obiettivo politico o amministrativo: è, prima di tutto, un presupposto di funzionamento dell’ordinamento costituzionale. Quando tale integrazione non si realizza, il problema non riguarda soltanto la gestione dei flussi migratori, ma investe direttamente la coerenza del sistema costituzionale.
La società coesa come presupposto costituzionale
La Costituzione italiana non si limita a riconoscere diritti individuali. Essa presuppone l’esistenza di una comunità politica coesa, all’interno della quale i diritti possono essere effettivamente garantiti e resi concreti.
La dimensione collettiva dei diritti emerge chiaramente dall’articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
Questo principio implica che i diritti fondamentali non vivono nel vuoto, ma all’interno di una struttura sociale stabile e ordinata. La coesione sociale, pertanto, non è un elemento accessorio: rappresenta la condizione che rende possibile l’effettiva realizzazione dei diritti.
Articolo 3 della Costituzione e integrazione sociale
Il primo parametro costituzionale da considerare è l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale.
La norma non si limita a vietare discriminazioni. Nel secondo comma attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Questo passaggio è centrale. La Costituzione impone allo Stato non soltanto di garantire diritti, ma anche di preservare le condizioni sociali che rendono possibile l’uguaglianza sostanziale.
Quando si sviluppano fenomeni di segregazione sociale, radicalizzazione o mancata integrazione, tali fenomeni non restano confinati nella sfera privata: essi possono trasformarsi in ostacoli strutturali alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale, compromettendo il funzionamento dell’intero sistema costituzionale.
Articolo 32 della Costituzione e tutela della collettività
Un secondo parametro rilevante è l’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.
La formulazione della norma è significativa: la salute non è solo un diritto individuale, ma anche un bene collettivo. La Corte costituzionale ha più volte sottolineato come la tutela della salute pubblica consenta allo Stato di adottare misure volte alla protezione dell’intera comunità.
Questo principio può essere interpretato in senso più ampio, includendo non soltanto la dimensione sanitaria in senso stretto, ma anche quella sociale e comunitaria, nella misura in cui fenomeni di grave disgregazione sociale possono incidere sulla sicurezza, sulla stabilità delle istituzioni e sulla qualità della vita della collettività.
Integrazione e stabilità dell’ordinamento
Negli ultimi anni diversi paesi europei hanno registrato fenomeni che mostrano con chiarezza le conseguenze della mancata integrazione: dalle violenze urbane in alcune città europee ai fenomeni di criminalità organizzata giovanile in contesti metropolitani.
Questi episodi non rappresentano soltanto problemi di ordine pubblico. Essi segnalano una frattura tra gruppi sociali e ordinamento giuridico, una frattura che può mettere in discussione il patto sociale su cui si fonda lo Stato costituzionale.
In questo contesto diventa necessario interrogarsi sul ruolo del diritto dell’immigrazione nel preservare la coesione sociale. Il diritto dell’immigrazione non è soltanto uno strumento amministrativo di gestione dei flussi, ma anche uno strumento di tutela dell’ordine costituzionale.
L’interesse superiore della collettività
Da questa prospettiva emerge un principio che potrebbe assumere crescente rilevanza nella legislazione futura: il riferimento all’interesse superiore della collettività.
Se l’integrazione rappresenta la condizione che consente allo straniero di partecipare stabilmente alla vita della comunità nazionale, la mancata integrazione strutturale può diventare un elemento da valutare nella permanenza del titolo di soggiorno.
In questa prospettiva si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che propone di leggere l’integrazione non come un obiettivo generico, ma come un criterio giuridico concreto nella gestione dei titoli di soggiorno.
L’idea di fondo è semplice: l’integrazione non può essere considerata un fattore meramente eventuale o simbolico. Essa rappresenta la condizione che consente allo straniero di partecipare stabilmente alla vita della comunità politica.
Quando tale condizione viene meno, diventa legittimo interrogarsi sulla possibilità di prevedere strumenti giuridici che consentano allo Stato di tutelare l’interesse generale della collettività.
Una prospettiva costituzionale
Collocare il tema dell’integrazione sul piano costituzionale significa superare la contrapposizione ideologica che spesso caratterizza il dibattito pubblico.
La questione non riguarda l’opposizione tra diritti degli stranieri e diritti dei cittadini. Riguarda piuttosto la necessità di preservare l’equilibrio tra diritti individuali e stabilità dell’ordinamento costituzionale.
In questa prospettiva, l’integrazione non è soltanto una politica pubblica. È un principio giuridico che incide sulla tenuta stessa del sistema costituzionale.
E proprio da questa consapevolezza potrebbe emergere, nei prossimi anni, una nuova riflessione giuridica sul rapporto tra integrazione, diritti fondamentali e permanenza sul territorio nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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“Regularización Ya” and “Integration or ReImmigration”: A Comparative Analysis of Two Paradigms in Contemporary Migration Policies
Debates on migration policy in Europe increasingly revolve around competing theoretical and policy frameworks. On one side, initiatives have emerged that advocate for large-scale regularization of undocumented migrants as a tool for social inclusion. One of the most visible examples of this approach is the Spanish platform “Regularización Ya,” which promotes a broad legalization process for undocumented migrants living in Spain. On the other side, alternative policy models emphasize integration as a fundamental condition for long-term residence. Within this perspective, the paradigm “Integration or ReImmigration” proposes a framework in which the right to remain in a host country is closely linked to measurable processes of social, linguistic, and economic integration. This article offers a comparative analysis of these two paradigms and examines their implications for contemporary European migration governance.
In recent years, the platform “Regularización Ya” has gained significant attention in Spain as a movement advocating for the large-scale regularization of undocumented migrants. The initiative, promoted by migrant organizations and advocacy groups, has supported a popular legislative proposal aimed at granting legal residence status to hundreds of thousands of undocumented migrants currently living in Spain.
According to the platform itself, the objective of the proposal is to address the structural vulnerability experienced by migrants living without legal status and to facilitate their social inclusion and access to basic rights. The campaigns and activities of the movement are documented on the official website of the initiative, particularly in the section dedicated to news and updates on its political and social mobilization efforts (https://regularizacionya.com/noticias/).
Within this framework, regularization is understood primarily as an instrument of social inclusion. The presence of migrants within the territory and their de facto participation in the host society are viewed as sufficient grounds for granting a legal residence permit. In this perspective, regularization policies are presented as pragmatic tools capable of reducing social marginalization, combating informal labor, and integrating already existing economic activity into the formal economy.
However, the regularization pathway proposed in the Spanish debate does not appear to be structurally conditioned upon verified processes of integration, such as stable employment, language proficiency, or other indicators of long-term participation in the social and institutional life of the host country. In this sense, regularization is conceived primarily as an administrative solution to irregular status rather than as a policy instrument tied to measurable integration outcomes.
From a medium- and long-term perspective, this approach raises important questions in the broader context of European migration governance. When a European Union member state grants a residence permit to a third-country national, that permit generally allows the holder to move freely within the Schengen Area for short stays and, under certain legal conditions, to establish residence in other EU member states over time.
As a result, large-scale regularization programs implemented by a single EU country may have effects that extend beyond the national territory where they are adopted. Such policies can potentially influence migration dynamics across the entire European space of free movement. Consequently, regularization initiatives that are not accompanied by structured integration criteria may raise concerns regarding social cohesion and the long-term sustainability of migration governance not only within the state implementing the policy but also within the broader European framework.
In contrast, alternative theoretical approaches emphasize the central role of integration in determining the stability of migrant residence. Within this perspective, the paradigm “Integration or ReImmigration” proposes a model in which the right to remain in the host country is closely linked to the migrant’s ability to integrate into the social, linguistic, and legal environment of the receiving society.
According to this framework, integration is not merely a political objective but a structural principle of migration governance. Factors such as participation in the labor market, knowledge of the host country’s language, and respect for the legal order are considered essential elements for evaluating whether a migrant’s residence should evolve into a stable and long-term status.
The comparison between these two paradigms highlights a fundamental divergence in the way contemporary migration policies conceptualize the relationship between migration management and social integration. While the model promoted by the “Regularización Ya” platform emphasizes administrative regularization as a primary instrument of inclusion, the paradigm of “Integration or ReImmigration” places the emphasis on integration as a prerequisite for stable residence.
This comparative perspective illustrates how migration governance in contemporary societies increasingly involves not only administrative and legal considerations but also broader questions concerning social cohesion, institutional sustainability, and the long-term balance between openness and integration within democratic states.
Fabio Loscerbo, Attorney at Law
Registered Lobbyist – European Union Transparency Register
ID 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Il modello danese contro le società parallele: quando l’integrazione diventa un obbligo giuridico. Una lezione per l’Italia e per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Negli ultimi anni il dibattito europeo sull’immigrazione si è concentrato prevalentemente su due questioni: il controllo delle frontiere e la gestione delle procedure di asilo. Molto meno attenzione è stata dedicata a un problema che emerge con sempre maggiore evidenza nelle società europee: la formazione di società parallele, ossia contesti urbani nei quali gruppi di popolazione immigrata vivono stabilmente separati dal tessuto sociale, economico e giuridico dello Stato ospitante.
Si tratta di un fenomeno che riguarda numerose città europee e che pone interrogativi profondi sulla sostenibilità dei modelli di integrazione adottati negli ultimi decenni. In alcuni quartieri urbani, infatti, si osserva una progressiva perdita di contatto tra parte della popolazione immigrata e le istituzioni statali, con effetti che incidono sulla coesione sociale, sul sistema educativo e sul mercato del lavoro.
Tra i Paesi europei che hanno affrontato questo fenomeno in modo più diretto vi è la Danimarca, che nel 2018 ha introdotto una normativa organica finalizzata a contrastare la formazione delle cosiddette parallel societies, spesso indicate nel dibattito pubblico come “ghetti”. Tale disciplina è stata successivamente aggiornata negli anni successivi, fino alle modifiche operative consolidate nel corso degli anni più recenti.
L’approccio danese rappresenta uno dei pochi casi in Europa in cui l’integrazione non viene considerata soltanto come una politica sociale o come un obiettivo culturale, ma viene progressivamente configurata come una condizione giuridicamente rilevante per la permanenza stabile nel territorio nazionale.
Il punto di partenza della normativa danese consiste nell’individuazione di aree urbane caratterizzate da una concentrazione particolarmente elevata di popolazione di origine straniera e da indicatori socio-economici critici. Lo Stato utilizza una serie di parametri – tra cui livelli di occupazione, reddito medio, risultati scolastici, tassi di criminalità e composizione demografica – per individuare quartieri nei quali il rischio di isolamento sociale è particolarmente elevato.
Quando un’area urbana viene classificata come società parallela, lo Stato interviene attraverso una serie di misure finalizzate a favorire una più rapida integrazione dei residenti. Queste misure riguardano diversi ambiti: politiche abitative, redistribuzione della popolazione residente, programmi educativi specifici, accesso al mercato del lavoro e percorsi di integrazione linguistica e civica.
L’idea centrale della legislazione danese è che l’integrazione non possa essere lasciata esclusivamente alla spontaneità dei processi sociali, ma debba essere sostenuta da strumenti giuridici e amministrativi capaci di prevenire la formazione di comunità isolate dal resto della società.
Da questo punto di vista, l’esperienza danese introduce un principio di particolare rilievo nel dibattito europeo: la permanenza stabile nel territorio nazionale non può essere completamente separata dal grado di integrazione effettivamente raggiunto.
In Danimarca l’integrazione viene valutata attraverso indicatori concreti: partecipazione al mercato del lavoro, livello di istruzione, conoscenza della lingua nazionale e rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile. L’obiettivo della normativa non è quello di colpire la presenza degli stranieri in quanto tale, ma quello di impedire la cristallizzazione di contesti nei quali lo Stato perde progressivamente la propria capacità di integrazione e di coesione sociale.
Questo approccio si inserisce in un quadro più ampio di politiche migratorie che negli ultimi anni hanno caratterizzato il modello danese. Tuttavia, l’elemento centrale non riguarda soltanto la restrizione dei flussi migratori, ma la definizione di un principio di responsabilità reciproca tra lo Stato ospitante e il migrante.
Lo Stato garantisce diritti, protezione e opportunità. Il migrante, a sua volta, è chiamato a intraprendere un percorso concreto di integrazione.
Questo aspetto appare particolarmente interessante se osservato alla luce del dibattito italiano. Nel sistema giuridico italiano il concetto di integrazione è frequentemente richiamato nel discorso politico e istituzionale, ma raramente viene tradotto in strumenti normativi chiari e verificabili.
Il diritto di soggiorno è generalmente collegato a requisiti amministrativi come il lavoro, il reddito o i legami familiari, ma non esiste una disciplina organica che colleghi in modo esplicito la permanenza nel territorio nazionale al grado di integrazione effettivamente raggiunto.
Il risultato è una situazione nella quale l’integrazione viene spesso considerata un obiettivo auspicabile, ma non una condizione giuridicamente rilevante.
Proprio per questo motivo l’esperienza danese rappresenta un caso di studio particolarmente interessante. Essa dimostra che è possibile introdurre strumenti normativi finalizzati a prevenire la formazione di società parallele e a promuovere una integrazione effettiva, senza rinunciare ai principi fondamentali dello Stato di diritto.
Naturalmente, un eventuale adattamento di questo modello al contesto italiano richiederebbe una attenta valutazione giuridica e costituzionale. L’ordinamento italiano presenta caratteristiche diverse sotto il profilo istituzionale, sociale e demografico.
Tuttavia, l’esperienza comparata suggerisce che la questione dell’integrazione non può essere affrontata esclusivamente attraverso politiche sociali o programmi di inclusione, ma richiede anche strumenti giuridici capaci di rendere l’integrazione un processo verificabile e misurabile.
L’analisi del modello danese consente inoltre di chiarire una distinzione concettuale che nel dibattito pubblico europeo viene spesso confusa: quella tra integrazione, reimmigrazione e remigrazione.
Negli ultimi anni il termine remigrazione è stato utilizzato in alcuni contesti politici per indicare programmi di ritorno generalizzato di popolazioni immigrate o di loro discendenti verso i Paesi di origine. Tuttavia, un simile approccio presenta evidenti criticità sotto il profilo giuridico.
Nel quadro degli ordinamenti costituzionali europei e del diritto internazionale dei diritti umani, l’idea di una rimozione collettiva di intere categorie di residenti, basata sull’origine etnica o migratoria, risulta difficilmente compatibile con principi fondamentali quali il divieto di discriminazione, la tutela della vita privata e familiare e il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
In altre parole, la remigrazione, intesa come espulsione generalizzata di gruppi di popolazione stabilmente residenti o integrati, non appare realisticamente applicabile negli ordinamenti giuridici europei contemporanei.
Il modello danese dimostra invece una strada differente. La Danimarca non ha introdotto politiche di remigrazione, ma ha scelto di intervenire sulle condizioni che favoriscono la formazione delle società parallele, rafforzando gli strumenti di integrazione e responsabilizzando i residenti rispetto al loro percorso di inserimento nella società.
In questo contesto emerge una logica che si avvicina molto di più al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La permanenza nel territorio nazionale rimane pienamente garantita a chi intraprende un reale percorso di integrazione, mentre lo Stato mantiene la possibilità di intervenire quando tale integrazione non si realizza e si consolidano situazioni di isolamento sociale incompatibili con la coesione della comunità nazionale.
La differenza rispetto alla remigrazione è sostanziale.
La remigrazione presuppone una rimozione generalizzata delle popolazioni immigrate; la reimmigrazione, invece, si configura come uno strumento di riequilibrio del sistema migratorio nei casi in cui l’integrazione non avvenga o venga rifiutata.In questa prospettiva l’esperienza danese dimostra che il vero nodo delle politiche migratorie europee non è la rimozione indiscriminata delle popolazioni immigrate, ma la definizione di un equilibrio tra diritti e responsabilità.
Lo Stato garantisce protezione, opportunità e diritti fondamentali; il migrante è chiamato a rispettare le regole e a partecipare attivamente al processo di integrazione. Quando questo equilibrio si rompe e si formano società parallele, l’ordinamento deve poter intervenire con strumenti giuridici adeguati.
È proprio in questo spazio giuridico e politico che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non si fonda su logiche espulsive generalizzate, ma sulla responsabilità reciproca tra Stato e individuo.
In un’Europa che si confronta con trasformazioni demografiche profonde e con tensioni sociali sempre più evidenti, il futuro delle politiche migratorie dipenderà sempre più dalla capacità degli Stati di costruire modelli normativi capaci di garantire, allo stesso tempo, diritti fondamentali, integrazione reale e coesione sociale.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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Remigration vs ReImmigration: Two Different Approaches to Immigration Policy
Welcome to a new episode of the podcast “Integration or ReImmigration.”
My name is Fabio Loscerbo, I am an Italian immigration lawyer, and in this episode I want to explain a concept that is becoming increasingly important in the European debate on migration: the difference between Remigration and ReImmigration.In recent years immigration has become one of the most debated political issues in Europe, just as it is in the United States. Across many European countries, political movements and commentators have begun to use the term Remigration.
Remigration generally refers to the idea that large numbers of immigrants—or even people with immigrant backgrounds—should return to their countries of origin. The underlying assumption behind this concept is often demographic or cultural: the belief that immigration has fundamentally changed European societies and that the solution is to reverse that transformation.
But there is another way to think about immigration policy, and this is what I call ReImmigration.
ReImmigration is not based on identity politics or demographic engineering. Instead, it is a legal and institutional framework for governing immigration, built around one central principle: integration.
The idea is simple.
If a migrant integrates into the host society—by working, respecting the law, learning the language, and participating in the community—then that person should be able to remain.If integration does not occur, then returning to the country of origin becomes a legitimate outcome.
In other words, integration becomes the key criterion for residence.
This approach is particularly relevant in Europe because immigration policy operates within a complex legal framework. European states are bound by constitutional principles, international law, and human rights treaties. Governments cannot simply remove people without considering their fundamental rights.
In my book “Complementary Protection,” I explain how European legal systems include safeguards such as the principle of non-refoulement, which prohibits returning a person to a country where their fundamental rights would be at risk. European law also protects the right to private and family life, recognized under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
These legal constraints mean that immigration policy cannot be built solely on mass deportation or purely political slogans. It must operate within the rule of law.
That is why I developed the concept of ReImmigration. It is an attempt to reconcile three elements that are often treated as incompatible: human rights, national interest, and social integration.
From this perspective, the real question facing Europe—and in many ways also the United States—is not simply how to stop immigration or how to accept everyone. The real challenge is to build a system that encourages integration while maintaining clear rules about residence and return.
This is the core idea behind the paradigm Integration or ReImmigration.
Thank you for listening to this episode.
I am Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode of the podcast.
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Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Immigrazione – Decreto n. 17451/2024 R.G., camera di consiglio 22 gennaio 2026: la protezione complementare come bilanciamento costituzionale tra radicamento effettivo e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Il decreto pronunciato dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 17451/2024, deciso in data 22 gennaio 2026, si inserisce nel solco ormai consolidato della giurisprudenza successiva al D.L. 20/2023 in tema di protezione complementare.
Il Collegio ha accolto il ricorso, accertando il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 5 e 19 del d.lgs. 286/1998, come riformulati dalla novella del 2023.
La decisione affronta, in modo diretto, il nodo interpretativo più rilevante: la portata dell’intervento legislativo del 2023 sull’istituto della protezione complementare. Il Tribunale chiarisce che la riforma non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero, poiché gli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1, T.U.I. continuano a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare quelli derivanti dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. e dall’art. 8 CEDU.
L’allontanamento dal territorio nazionale può configurare una violazione della vita privata e familiare quando lo straniero abbia costruito legami effettivi nel tessuto sociale e lavorativo italiano e risulti ormai sradicato dal contesto di origine. In tale prospettiva, l’abrogazione parziale degli indici tipizzati nel testo dell’art. 19 non incide sul diritto sostanziale, ma rimette all’interprete il compito di operare il bilanciamento secondo i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza sovranazionale.
Il decreto richiama espressamente l’arresto delle Sezioni Unite n. 24413/2021, ribadendo che la valutazione comparativa deve attribuire un peso tanto minore alle condizioni nel Paese di origine quanto maggiore sia il grado di integrazione raggiunto in Italia 17194946 accoglimento ricorso. È un passaggio decisivo: l’integrazione non è un elemento accessorio, ma il fulcro del giudizio di proporzionalità.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva dimostrato una continuità lavorativa significativa fin dal 2024, con contratti regolari, estratto conto contributivo INPS, dichiarazioni UNILAV e, da ultimo, trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Il Collegio ha valorizzato tali elementi come indici di integrazione socio-lavorativa effettiva, sottolineando che non è richiesto il completamento integrale del percorso di inserimento, essendo sufficiente un principio di integrazione desumibile da circostanze chiare, precise e concordanti.
Contestualmente, è stata rilevata l’assenza di legami significativi con il Paese di origine e l’inesistenza di ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico ostative alla permanenza 17194946 accoglimento ricorso. Il bilanciamento si è quindi risolto nel riconoscimento della protezione speciale.
Questa decisione si presta a una lettura coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare, nella sua configurazione attuale, è lo strumento attraverso cui l’ordinamento riconosce stabilità a chi dimostra un radicamento reale nel territorio italiano. L’integrazione, qui, non è uno slogan politico, ma un fatto giuridico accertabile: lavoro regolare, contribuzione, continuità occupazionale, rispetto delle regole, assenza di pericolosità sociale.
Il paradigma è chiaro: quando l’integrazione è effettiva, l’allontanamento diviene sproporzionato e costituzionalmente illegittimo. Quando tale integrazione manca, l’ordinamento non è privo di strumenti per governare il ritorno nel Paese di origine nel rispetto delle garanzie fondamentali.
Il decreto R.G. 17451/2024 dimostra che il diritto positivo italiano già opera secondo una logica binaria, radicata nei principi costituzionali: protezione ove vi sia radicamento effettivo; legittimità dell’allontanamento ove tale radicamento non sia dimostrato.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è dunque un’alternativa ideologica, ma la lettura sistematica di ciò che la giurisprudenza sta già applicando: il diritto alla permanenza è funzione dell’integrazione reale, non della mera presenza.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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The Failure of Integration as a Legal Fact
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration.
I am Attorney Fabio Loscerbo.Few concepts in contemporary immigration policy generate as much discomfort as the idea that integration can fail. In political discourse, failure is often treated as a taboo, something that must be denied, relativized, or explained away. Yet from a legal perspective, refusing to acknowledge failure does not protect integration. It undermines it.
If integration is defined as a legally relevant process, then its failure must also be legally recognizable. Law cannot operate on intentions alone. It requires outcomes, assessments, and conclusions. A system that acknowledges only success, and never failure, is not a legal system. It is a narrative.
The reluctance to speak of failure is largely the result of a moralized debate. Integration is framed as a collective responsibility so absolute that individual conduct disappears. When problems arise, they are attributed exclusively to structural factors, discrimination, or historical injustice. While these elements may exist, their presence cannot eliminate individual responsibility without emptying the law of meaning.
The paradigm Integration or ReImmigration approaches failure in a different way. Failure is not a moral judgment, and it is not a collective condemnation. It is a legal assessment based on observable elements. Persistent non-compliance with obligations, refusal to cooperate with authorities, repeated violations of basic rules, and demonstrated incompatibility with the legal order are not subjective impressions. They are factual indicators.
Recognizing failure does not negate rights. Fundamental rights remain protected. What changes is the evaluation of continued stay. When integration fails in a substantive and persistent manner, the legal justification for permanence weakens. Ignoring this reality forces the system into contradiction: it demands integration, but tolerates its absence.
One of the most damaging consequences of denying failure is the accumulation of unresolved situations. Individuals remain in the territory for years without integrating, without stabilizing, and without any realistic prospect of change. The State hesitates, courts are overloaded, and communities absorb the tension. Eventually, enforcement occurs in a fragmented and often disproportionate way.
From a legal standpoint, early recognition of failure is not harsh; it is rational. It allows the State to act before permanence becomes irreversible. It reduces litigation, social conflict, and institutional paralysis. Most importantly, it preserves the credibility of integration itself by showing that it is taken seriously.
Failure also has a procedural dimension. It must be identified through due process, not assumption. The individual must be informed, heard, and given the opportunity to comply. Failure is not declared lightly. It is established through repeated and documented non-compliance over time. This procedural rigor is what distinguishes lawful assessment from arbitrariness.
Another key point is differentiation. Not all difficulties are failures. Temporary hardship, transitional instability, or isolated violations do not constitute integration failure. Law must be capable of distinguishing between temporary obstacles and structural refusal. Without this capacity, evaluation becomes either punitive or meaningless.
The refusal to acknowledge failure also distorts the public perception of integration policies. Citizens observe situations of persistent non-compliance without consequence and conclude that rules are optional. This perception erodes trust not only in immigration law, but in the legal system as a whole. Law loses authority when it speaks but does not act.
ReImmigration emerges precisely at the point where failure is recognized. It is not a punitive response, but the lawful conclusion of a process that has exhausted its possibilities. It presupposes that integration was offered, that obligations were defined, and that opportunities were provided. Only after these conditions are met can return be legitimate.
This approach also protects those who do integrate. When failure is denied, success is devalued. When everyone remains regardless of conduct, integration loses its meaning. By contrast, a system that distinguishes outcomes reinforces fairness and restores confidence in the rule of law.
Acknowledging the failure of integration is not an act of hostility. It is an act of honesty. Without honesty, policy becomes rhetoric, and law becomes fiction.
In the next episode, we will define ReImmigration itself. We will clarify its meaning, its limits, and its legal foundations, and we will explain why it must be understood as a function of the State rather than as an ideological project.
Thank you for listening.
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Si l’intégration échoue : pourquoi l’Europe devra affronter la question de la Réimmigration
Depuis plus de trente ans, le débat européen sur l’immigration repose sur un principe devenu presque un axiome politique : l’intégration. L’idée dominante a été que l’immigration pouvait être durablement compatible avec la cohésion sociale si les États mettaient en place des politiques capables d’intégrer les nouveaux arrivants dans le tissu économique, social et culturel des sociétés européennes. L’accès au marché du travail, l’apprentissage de la langue, l’école, les politiques sociales et les parcours vers la citoyenneté ont été conçus dans cette perspective. L’intégration a ainsi été présentée comme la réponse structurelle à la présence croissante de populations immigrées dans les États européens.
Cependant, une question essentielle a longtemps été évitée dans le débat politique et juridique : que se passe-t-il lorsque l’intégration échoue ? Pendant des décennies, l’Europe s’est concentrée sur les instruments destinés à favoriser l’intégration, mais elle s’est beaucoup moins interrogée sur la manière de gérer les situations dans lesquelles ce processus ne se réalise pas. Or, l’intégration n’est pas un phénomène automatique. Elle suppose des conditions sociales, économiques et culturelles précises, mais aussi une participation active de la personne immigrée elle-même. Lorsque ce processus ne se produit pas ou se bloque, l’État se trouve confronté à des situations de marginalisation, de tension sociale et, dans certains cas, de déviance ou de criminalité.
Ces dernières années, certains éléments statistiques ont contribué à rouvrir ce débat. Les statistiques officielles sur la population carcérale dans plusieurs pays européens montrent en effet une présence significative de ressortissants étrangers. Il ne s’agit pas de données idéologiques mais de chiffres produits par les institutions publiques. Les statistiques de l’office européen de statistique indiquent que la proportion de détenus étrangers varie fortement selon les États membres, mais qu’elle représente une part importante dans plusieurs systèmes pénitentiaires européens. Les données sont accessibles dans la section consacrée aux statistiques pénitentiaires d’Eurostat :
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statisticsLa France connaît également ce phénomène. Les statistiques du ministère de la Justice montrent qu’une part importante de la population carcérale est constituée de personnes de nationalité étrangère. Les données officielles peuvent être consultées sur le site du ministère de la Justice français :
https://www.justice.gouv.frIl est essentiel de souligner que ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. La recherche criminologique souligne depuis longtemps que la présence des étrangers en prison peut être influencée par de nombreux facteurs structurels : conditions socio-économiques plus fragiles, précarité administrative, accès plus limité aux alternatives à l’incarcération ou à certaines formes de défense juridique. Ces éléments contribuent à expliquer les écarts observés dans les statistiques pénitentiaires.
Mais, au-delà des explications sociologiques, une question politique demeure. Si l’intégration constitue le fondement des politiques migratoires européennes, elle ne peut pas être seulement un objectif abstrait. Elle implique nécessairement un principe de responsabilité. L’intégration ne peut pas être comprise uniquement comme un ensemble de droits sociaux accordés par l’État ; elle suppose également l’adhésion aux règles fondamentales de la société d’accueil.
Dans cette perspective, l’intégration ne se limite pas à l’emploi ou à l’accès aux services publics. Elle concerne également le respect de l’État de droit, l’acceptation des normes juridiques et la participation réelle à la vie sociale du pays d’accueil. Lorsque ces éléments font défaut, les institutions publiques doivent réfléchir aux instruments juridiques permettant de rétablir l’équilibre entre droits et devoirs.
C’est dans ce contexte qu’apparaît le concept de Réimmigration. Par ce terme, il ne s’agit pas de proposer une politique idéologique d’expulsions massives, mais de reconnaître un principe juridique simple : le droit de séjourner durablement dans un pays ne peut être totalement dissocié du respect des règles fondamentales de la communauté qui accueille.
Il est important de clarifier un point terminologique qui fait souvent l’objet de confusions dans le débat public européen. La Réimmigration n’est pas la “remigration”. Dans certains contextes politiques, notamment dans les débats allemands et d’Europe centrale, la remigration est utilisée pour désigner des politiques visant à organiser le retour collectif ou massif de populations immigrées. La Réimmigration, telle qu’elle est envisagée ici, repose sur une logique entièrement différente. Elle ne s’appuie pas sur des critères identitaires, culturels ou ethniques. Elle repose sur un principe juridique individualisé : l’évaluation du lien entre le droit de séjour et le respect des obligations fondamentales envers la société d’accueil.
La Réimmigration s’inscrit donc dans le cadre de l’État de droit. Elle suppose des procédures juridiques, des garanties procédurales et une évaluation individuelle des situations. Elle ne vise pas une catégorie de personnes en raison de leur origine, mais concerne les situations dans lesquelles le processus d’intégration n’a pas abouti et où les conditions juridiques du séjour ne sont plus réunies.
En réalité, le droit européen reconnaît déjà certains principes allant dans ce sens. Les États membres disposent de la possibilité de restreindre le droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. La directive européenne relative à la libre circulation prévoit expressément que les États peuvent adopter des mesures restrictives dans ces circonstances. Le texte de cette directive peut être consulté sur le portail EUR-Lex :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0038De même, la directive européenne sur le retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière établit le cadre juridique du retour vers les pays d’origine lorsque les conditions du séjour légal ne sont plus réunies. Le texte de cette directive est disponible ici :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0115Le véritable enjeu n’est donc pas l’existence d’instruments juridiques, mais leur articulation dans une vision cohérente des politiques migratoires européennes. Pendant longtemps, l’Europe a privilégié un discours centré exclusivement sur l’intégration, sans aborder explicitement la question de ce qui doit se produire lorsque ce processus échoue.
Aujourd’hui, l’évolution des sociétés européennes, les tensions sociales observées dans certaines zones urbaines et la polarisation croissante du débat public rendent cette question de plus en plus difficile à éviter. Si l’intégration doit rester le pilier central des politiques migratoires, il devient nécessaire de reconnaître qu’elle implique également une responsabilité. Là où cette responsabilité disparaît, le système juridique doit être capable d’intervenir.
Le paradigme « Intégration ou Réimmigration » repose sur cette idée fondamentale. Il ne s’agit pas d’opposer l’intégration à la Réimmigration, mais d’affirmer que l’intégration ne peut pas être une promesse sans conséquence. Dans une société fondée sur le droit, les droits et les devoirs sont indissociables. L’Europe a construit au cours des dernières décennies un système juridique très avancé pour la protection des droits fondamentaux des étrangers. L’étape suivante consistera nécessairement à renforcer également le principe de responsabilité.
Si cette réflexion n’est pas menée de manière rationnelle et juridiquement structurée, le risque est que le débat soit confisqué par des positions extrêmes ou par des simplifications idéologiques. C’est précisément pour cette raison que la question de la Réimmigration devra progressivement entrer dans le débat européen non pas comme un slogan politique, mais comme un concept juridique et institutionnel. L’intégration demeure la voie principale. Mais une politique migratoire crédible ne peut ignorer ce qui se produit lorsque cette voie n’est pas empruntée.
Avv. Fabio Loscerbo
Avocat – Droit de l’immigrationLobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne
ID : 280782895721-36ORCID :
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Proiezione 2030: il costo di 300.000 immigrati non integrati e la necessità della ReImmigrazione
L’immigrazione è spesso descritta nel dibattito pubblico attraverso categorie ideologiche o morali. Tuttavia, quando si analizza la questione dal punto di vista delle politiche pubbliche, emerge un dato fondamentale: l’integrazione non è solo un valore sociale, ma una condizione indispensabile per la sostenibilità economica e istituzionale dello Stato. Questo contributo propone una proiezione semplice ma significativa sull’Italia al 2030, basata su dati pubblici disponibili provenienti da istituzioni quali ISTAT, Banca d’Italia ed Eurostat nelle rilevazioni 2025-2026.
L’ipotesi di partenza è la seguente: se nei prossimi cinque anni una quota compresa tra 200.000 e 300.000 cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale non riuscirà a raggiungere un livello minimo di integrazione — misurato attraverso lavoro stabile, conoscenza linguistica e rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento — il costo cumulativo per il sistema pubblico italiano diventerà significativo sotto diversi profili: welfare, sicurezza, servizi sociali e coesione territoriale.
Il tema non riguarda soltanto il bilancio dello Stato. Le politiche migratorie incidono infatti su tre ambiti fondamentali: sostenibilità del welfare, stabilità sociale e capacità delle istituzioni di governare i flussi migratori. Nei sistemi europei caratterizzati da un welfare universalistico, come quello italiano, la presenza di una popolazione numerosa priva di integrazione economica tende a produrre un aumento della domanda di servizi pubblici e assistenziali, con effetti diretti sui bilanci locali e sulle politiche sociali.
Diversi studi economici pubblicati negli ultimi anni hanno evidenziato che l’integrazione lavorativa rappresenta il principale fattore di equilibrio nei sistemi migratori. Quando questo equilibrio non si realizza, si crea una fascia di popolazione che rimane stabilmente ai margini del mercato del lavoro e dipendente in misura maggiore dalle politiche pubbliche. Non si tratta di una dinamica esclusivamente italiana. Esperienze maturate in Paesi come Svezia, Francia e Regno Unito mostrano come la mancata integrazione di quote rilevanti di popolazione straniera possa generare, nel medio periodo, tensioni sociali, aumento della spesa pubblica e difficoltà nella gestione della sicurezza urbana.
L’analisi proposta in questo contributo parte dunque da una semplice domanda di policy: cosa accadrebbe in Italia se, entro il 2030, una popolazione compresa tra 200.000 e 300.000 persone rimanesse stabilmente fuori dai principali percorsi di integrazione?
La proiezione suggerisce che l’impatto economico cumulativo di questa situazione potrebbe essere rilevante, soprattutto nei settori della spesa sociale e dei servizi pubblici locali. Il problema non consiste nella presenza di cittadini stranieri in quanto tale, ma nella presenza di persone che rimangono a lungo fuori dai meccanismi di integrazione economica e sociale.
È proprio su questo punto che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. L’idea centrale di questo modello è che l’integrazione non debba essere considerata una possibilità eventuale, ma una condizione essenziale per la permanenza stabile nel territorio dello Stato. Laddove tale integrazione non si realizzi entro tempi ragionevoli, diventa necessario prevedere strumenti di ritorno verso il Paese di origine, in modo ordinato e conforme al diritto internazionale.
In questa prospettiva, la ReImmigrazione non rappresenta una misura punitiva, ma uno strumento di equilibrio del sistema migratorio. Essa consente infatti di mantenere sostenibile il modello di accoglienza europeo, evitando che la mancata integrazione di quote rilevanti di popolazione produca effetti destabilizzanti per le società di destinazione.
Il nuovo ciclo normativo europeo previsto nei prossimi anni, con l’attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo, offre un’occasione importante per affrontare questo tema in modo strutturale. L’Unione Europea sta progressivamente rafforzando gli strumenti di gestione dei flussi e di cooperazione con i Paesi di origine. Tuttavia, senza una riflessione seria sul rapporto tra integrazione e permanenza nel territorio europeo, queste politiche rischiano di rimanere incomplete.
La prospettiva al 2030 rappresenta quindi una finestra temporale decisiva. Nei prossimi cinque anni gli Stati membri dovranno scegliere se continuare a gestire l’immigrazione in modo emergenziale oppure se adottare modelli di governance capaci di coniugare integrazione e sostenibilità sociale.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca proprio in questo spazio di riflessione: non come una teoria astratta, ma come una proposta di politica pubblica che parte da un presupposto semplice. L’immigrazione può rappresentare una risorsa per le società europee soltanto se accompagnata da un processo reale di integrazione. In caso contrario, diventa necessario prevedere strumenti ordinati e legittimi di ritorno.
La scelta che si pone oggi davanti all’Italia e all’Europa non riguarda quindi l’immigrazione in sé, ma il modo in cui essa viene governata. Il 2030 non è una scadenza lontana. È l’orizzonte entro il quale diventeranno visibili gli effetti delle decisioni politiche adottate oggi.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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“Regularización Ya” e “Integrazione o ReImmigrazione”: analisi comparata di due paradigmi nelle politiche migratorie contemporanee
Il dibattito europeo sulle politiche migratorie si sviluppa oggi attorno a modelli teorici e operativi profondamente differenti. Da un lato emergono iniziative che propongono la regolarizzazione generalizzata dei migranti irregolari come strumento di inclusione sociale, come nel caso della piattaforma spagnola “Regularización Ya”. Dall’altro lato si sviluppano paradigmi che attribuiscono centralità ai processi di integrazione sociale, linguistica e lavorativa come criterio per la stabilizzazione del soggiorno. In questo contesto si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che propone un modello di gestione dell’immigrazione fondato sulla verifica dei percorsi di integrazione effettiva nello Stato ospitante. Il presente contributo propone un’analisi comparata di questi due paradigmi, evidenziandone i presupposti teorici, le implicazioni giuridiche e le possibili conseguenze nel contesto delle politiche migratorie europee.
Negli ultimi anni la piattaforma “Regularización Ya” si è affermata nel dibattito pubblico spagnolo come una delle principali iniziative a favore della regolarizzazione straordinaria dei migranti privi di titolo di soggiorno. Il movimento, costituito da associazioni e collettivi di migranti, ha promosso una iniziativa legislativa popolare finalizzata a ottenere una regolarizzazione su larga scala delle persone straniere presenti nel territorio spagnolo in condizione di irregolarità amministrativa. Secondo quanto illustrato dalla stessa piattaforma, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di superare la condizione di irregolarità amministrativa che colpisce una parte significativa della popolazione migrante, favorendo l’inclusione sociale e l’accesso ai diritti fondamentali. Le attività e le campagne del movimento sono documentate nel portale ufficiale della piattaforma, in particolare nella sezione dedicata agli aggiornamenti e alle iniziative pubbliche (https://regularizacionya.com/noticias/).
Il paradigma promosso da “Regularización Ya” attribuisce alla regolarizzazione amministrativa una funzione di strumento di inclusione sociale. In questa prospettiva la presenza nel territorio e l’inserimento di fatto nella società ospitante vengono considerati elementi sufficienti per giustificare la concessione di un titolo di soggiorno. La regolarizzazione straordinaria viene quindi concepita come una misura di politica pubblica capace di ridurre la marginalità sociale, contrastare il lavoro irregolare e favorire l’emersione economica di attività lavorative già presenti nel tessuto produttivo.
Tuttavia, il percorso di regolarizzazione proposto nel contesto spagnolo non appare strutturalmente condizionato alla verifica di percorsi di integrazione effettiva, quali l’inserimento lavorativo stabile, la conoscenza della lingua del paese ospitante o altri indicatori di partecipazione alla vita sociale e istituzionale dello Stato. In questa impostazione la regolarizzazione rappresenta principalmente uno strumento di emersione amministrativa della presenza straniera, più che un meccanismo fondato sulla valutazione dei processi di integrazione.
In una prospettiva di medio e lungo periodo tale impostazione solleva alcune questioni rilevanti sul piano delle politiche migratorie europee. La regolarizzazione amministrativa concessa da uno Stato membro dell’Unione Europea comporta infatti il rilascio di un titolo di soggiorno che consente allo straniero di circolare nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata e, in determinate condizioni, di trasferire successivamente la propria residenza in altri Stati membri dell’Unione. Ne consegue che una regolarizzazione straordinaria su larga scala non produce effetti esclusivamente nel contesto nazionale in cui viene adottata, ma può avere ripercussioni sull’intero spazio europeo di libera circolazione.
In questo senso, politiche di regolarizzazione non accompagnate da criteri strutturati di integrazione potrebbero incidere non solo sugli equilibri sociali interni dello Stato che le adotta, ma anche sul più ampio sistema europeo di gestione delle migrazioni. Il tema assume pertanto una dimensione che travalica il contesto nazionale e si inserisce nel dibattito più generale sulla sostenibilità delle politiche migratorie nel quadro dell’Unione Europea.
Accanto a questo approccio si collocano modelli teorici differenti, fondati sull’idea che la stabilizzazione del soggiorno debba essere strettamente collegata ai percorsi di integrazione nello Stato ospitante. In questa prospettiva si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che propone una lettura delle politiche migratorie basata sul principio secondo cui il diritto a permanere stabilmente nel territorio di uno Stato deve essere collegato alla capacità dello straniero di inserirsi nel contesto sociale, linguistico e normativo della società di accoglienza.
Secondo questa impostazione l’integrazione non rappresenta soltanto un obiettivo politico o sociale, ma diventa un vero e proprio criterio di governo dell’immigrazione. L’inserimento nel mercato del lavoro, la conoscenza della lingua del paese ospitante e il rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico costituiscono elementi essenziali per valutare la possibilità di stabilizzare il soggiorno dello straniero nel lungo periodo.
Il confronto tra i due paradigmi evidenzia quindi una differenza strutturale nell’approccio alla gestione dell’immigrazione. Il modello promosso dalla piattaforma “Regularización Ya” pone l’accento sulla regolarizzazione amministrativa come strumento di inclusione sociale, mentre il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” attribuisce centralità alla verifica dei percorsi di integrazione come condizione per la permanenza stabile nello Stato ospitante.
L’analisi comparata di questi modelli mette in luce come le politiche migratorie contemporanee si trovino oggi di fronte a scelte di fondo che riguardano non soltanto la gestione amministrativa dei flussi migratori, ma anche il rapporto tra integrazione, coesione sociale e sostenibilità delle politiche pubbliche. Il confronto tra il paradigma promosso dalla piattaforma “Regularización Ya” e il modello teorico dell’“Integrazione o ReImmigrazione” contribuisce pertanto a chiarire come il governo delle migrazioni rappresenti uno dei principali terreni di confronto nelle politiche europee contemporanee.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Immigration, Welfare and Remigration: Two Opposing Narratives and a Third Way
The debate about immigration in Italy reflects a broader discussion that is taking place across many Western democracies, including the United Kingdom. Public debate increasingly tends to divide between two opposing narratives. On one side, immigration is presented as a necessary resource to sustain economic growth and compensate for demographic decline. On the other side, it is described as a pressure on public finances and on the welfare system.
Two recent examples from the Italian public debate illustrate this polarization particularly well.
The first is an article published in the Italian economic newspaper FirstOnline. The author argues that proposals advocating remigration policies are irrational in a country like Italy, where the working-age population is steadily declining. According to this view, Italy – like many European countries – faces a structural demographic problem: a shrinking labour force. From this perspective, immigration is considered necessary in order to maintain economic productivity and support the welfare system.
The article can be read here:
https://www.firstonline.info/il-patto-di-remigrazione-volontaria-e-pura-follia-in-unitalia-in-cui-la-popolazione-in-eta-da-lavoro-continua-a-calare/A very different position appears in the debate taking place on social media. In a post published on the platform X, journalist Francesca Totolo presents a study entitled “Why Remigration Will Save the Italian Welfare System.” In this narrative, immigration is mainly portrayed as a cost to the state. The argument highlights public spending related to migrant reception, social services and welfare support, as well as the higher incidence of poverty among foreign residents. From this perspective, reducing immigration through remigration policies would be necessary to preserve the sustainability of the Italian welfare state.
The post can be viewed here:
https://x.com/fratotolo2/status/2030921692696945033At first glance, these two positions appear completely incompatible. One presents immigration as an economic necessity, while the other describes it as a financial burden.
However, a closer analysis reveals that both narratives share the same limitation: they reduce the phenomenon of migration almost entirely to an economic question.
In the first narrative, immigration is viewed as a response to labour shortages and demographic decline. In the second narrative, it is mainly treated as a cost to public finances.
As a result, the debate risks becoming a purely economic or fiscal dispute: some emphasise the economic contribution of immigrants, while others focus on the financial costs associated with migration.
Yet immigration cannot be understood solely in economic terms. It also affects social cohesion, political stability and the capacity of societies to integrate newcomers.
The key issue is therefore not simply how many immigrants a country should admit or how much immigration costs or contributes economically. The real question concerns the capacity of a society to achieve integration.
This is precisely where the paradigm “Integration or Reimmigration” becomes relevant.
This approach does not deny that countries such as Italy may benefit from immigration or that foreign workers can contribute to economic vitality. At the same time, it recognises that immigration can generate social tensions and political conflict when integration fails.
For this reason, the right to remain permanently in the host country should be linked to the ability to integrate into the society of arrival.
Integration should not remain an abstract concept. It must be reflected in concrete elements such as participation in the labour market or the legal economy, knowledge of the national language and respect for the legal and constitutional order.
When these conditions are fulfilled, immigration can become a factor of stability and development. When integration fails, long-term residence gradually loses its justification and policies encouraging return to the country of origin may become legitimate.
In this sense, the paradigm Integration or Reimmigration positions itself between the two dominant narratives that currently shape the immigration debate. It rejects the idea that immigration should automatically be treated as an economic resource regardless of integration outcomes. At the same time, it also rejects the idea that remigration should be applied as a universal political solution.
The real challenge is not to choose between immigration and remigration. The challenge is to develop a model for governing migration flows based on a clear principle: effective integration or return to the country of origin.
Only by shifting the debate towards the issue of integration can democratic societies move beyond the ideological polarisation that increasingly characterises discussions about immigration across Europe.
Avv. Fabio Loscerbo
Lawyer and Registered Lobbyist – European Union Transparency Register
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Inmigración, Estado de bienestar y remigración: dos narrativas opuestas y una tercera vía
El debate sobre la inmigración en Italia refleja una discusión que hoy atraviesa muchas democracias europeas. La opinión pública tiende cada vez más a dividirse entre dos narrativas opuestas. Por un lado, la inmigración se presenta como un recurso necesario para sostener el crecimiento económico y compensar el declive demográfico. Por otro lado, se describe como una presión sobre las finanzas públicas y sobre el sistema de bienestar.
Dos ejemplos recientes del debate italiano permiten comprender con claridad esta polarización.
El primero es un artículo publicado en el periódico económico italiano FirstOnline. El autor sostiene que las propuestas de remigración serían irracionales en un país como Italia, donde la población en edad de trabajar disminuye de manera constante. Según esta perspectiva, Italia —como gran parte de Europa— se enfrenta a un problema demográfico estructural: la reducción de la población activa. Desde este punto de vista, la inmigración se considera necesaria para mantener la productividad económica y sostener el sistema de bienestar.
El artículo puede consultarse aquí:
https://www.firstonline.info/il-patto-di-remigrazione-volontaria-e-pura-follia-in-unitalia-in-cui-la-popolazione-in-eta-da-lavoro-continua-a-calare/Una posición muy diferente aparece en el debate que se desarrolla en las redes sociales. En una publicación difundida en la plataforma X, la periodista Francesca Totolo presenta un estudio titulado “Por qué la remigración salvará el Estado de bienestar italiano”. En esta narrativa, la inmigración se presenta principalmente como un coste para el Estado. El argumento subraya los gastos públicos relacionados con la acogida de inmigrantes, los servicios sociales y las prestaciones del sistema de bienestar, así como la mayor incidencia de pobreza entre los residentes extranjeros. Desde esta perspectiva, reducir la inmigración mediante políticas de remigración sería necesario para proteger la sostenibilidad del sistema de bienestar italiano.
La publicación puede consultarse aquí:
https://x.com/fratotolo2/status/2030921692696945033A primera vista, estas dos posiciones parecen completamente incompatibles. Una presenta la inmigración como una necesidad económica, mientras que la otra la describe como una carga financiera.
Sin embargo, un análisis más atento revela que ambas narrativas comparten una misma limitación: reducen el fenómeno migratorio casi exclusivamente a una dimensión económica.
En el primer caso, la inmigración se interpreta como una respuesta a la escasez de mano de obra y al declive demográfico. En el segundo caso, se considera principalmente como un gasto para el Estado.
El debate corre así el riesgo de convertirse en una confrontación puramente económica: algunos subrayan las contribuciones económicas de los inmigrantes, mientras que otros destacan los costes asociados a la inmigración.
Pero la inmigración no es únicamente un fenómeno económico. También afecta a la cohesión social, a la estabilidad política y a la capacidad de integración de las sociedades democráticas.
La cuestión central no es solamente cuántos inmigrantes necesita un país o cuánto cuestan o producen económicamente. La cuestión decisiva es la capacidad de una sociedad para garantizar la integración.
Es precisamente en este punto donde se sitúa el paradigma “Integración o ReInmigración”.
Este enfoque no niega que países como Italia puedan beneficiarse de la inmigración ni que los trabajadores extranjeros puedan contribuir al dinamismo económico. Al mismo tiempo, reconoce que la inmigración puede generar tensiones sociales cuando la integración no funciona.
Por esta razón, el derecho a permanecer de manera estable en el país de acogida debe estar vinculado a la capacidad de integrarse en la sociedad.
La integración no puede permanecer como un concepto abstracto. Debe reflejarse en elementos concretos como la participación en el mercado laboral o en la economía legal, el conocimiento de la lengua del país y el respeto del orden jurídico y constitucional.
Cuando estas condiciones se cumplen, la inmigración puede convertirse en un factor de estabilidad y desarrollo. Cuando la integración fracasa, la permanencia pierde progresivamente su justificación y pueden resultar legítimas políticas que favorezcan el retorno al país de origen.
En este sentido, el paradigma Integración o ReInmigración se sitúa entre las dos narrativas que hoy dominan el debate sobre la inmigración. Rechaza la idea de que la inmigración deba considerarse automáticamente un recurso económico, pero también rechaza la propuesta de aplicar la remigración como solución política generalizada.
El verdadero desafío no consiste en elegir entre inmigración o remigración. El desafío consiste en construir un modelo de gestión de los flujos migratorios basado en un principio claro: integración efectiva o retorno al país de origen.
Solo desplazando el debate hacia la cuestión de la integración será posible superar la polarización ideológica que hoy caracteriza la discusión sobre la inmigración en Europa.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado y lobbyista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Remigration ou RéImmigration : deux visions opposées de la politique migratoire
Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Intégration ou RéImmigration ».
Je suis l’avocat Fabio Loscerbo, avocat italien spécialisé en droit de l’immigration, et dans cet épisode je voudrais expliquer une question qui devient de plus en plus centrale dans le débat européen : la différence entre Remigration et RéImmigration.Ces dernières années, l’immigration est devenue l’un des principaux sujets de débat politique en Europe, et la France ne fait pas exception. Dans ce contexte, un terme apparaît de plus en plus souvent dans le débat public : remigration.
La remigration est généralement présentée comme une stratégie visant à favoriser le retour massif des populations immigrées vers leurs pays d’origine. Dans cette perspective, l’immigration est souvent interprétée comme une question démographique ou culturelle. La solution proposée consisterait alors à réduire la présence étrangère afin de rétablir un certain équilibre dans la société.
Mais il existe une autre manière d’aborder la question migratoire. C’est ce que j’appelle la RéImmigration.
La RéImmigration ne repose pas sur une logique identitaire ou démographique. Elle constitue plutôt un modèle juridique de gestion de l’immigration, fondé sur un principe central : l’intégration.
L’idée est simple.
Lorsqu’un étranger s’intègre réellement dans la société d’accueil — en travaillant, en respectant les lois, en apprenant la langue et en participant à la vie sociale — il doit pouvoir rester dans le pays.En revanche, lorsque ce processus d’intégration ne se réalise pas, le retour dans le pays d’origine peut devenir une solution légitime.
Dans ce modèle, l’intégration devient le critère principal de la présence sur le territoire.
Cette approche est particulièrement importante dans le contexte européen. Les États européens ne disposent pas d’une liberté absolue en matière d’expulsion ou d’éloignement. Ils sont liés par les constitutions nationales, par le droit de l’Union européenne et par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme.
Dans mon livre « La protection complémentaire », j’explique comment le droit européen protège certaines situations dans lesquelles une personne ne peut pas être éloignée du territoire. C’est notamment le cas lorsque l’expulsion porterait atteinte à des droits fondamentaux, comme le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces principes juridiques montrent que la gestion des flux migratoires ne peut pas reposer uniquement sur une logique d’expulsion massive. Elle doit s’inscrire dans le cadre de l’État de droit.
C’est précisément dans cet espace que se situe le concept de RéImmigration. Il s’agit d’un modèle qui cherche à concilier trois éléments essentiels : les droits fondamentaux, l’intégration et l’intérêt national.
Le véritable défi pour l’Europe aujourd’hui — et en particulier pour des pays comme la France — n’est pas simplement de choisir entre l’accueil sans limites et l’expulsion généralisée. Le défi consiste à construire un système dans lequel la présence sur le territoire est liée à un véritable parcours d’intégration.
C’est exactement ce que propose le paradigme « Intégration ou RéImmigration ».
Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast.
Je suis l’avocat Fabio Loscerbo, et je vous retrouve dans le prochain épisode.
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Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione Specializzata Immigrazione – Sentenza R.G. 2165/2023 (R.G. n. 419/2025), 5 febbraio 2026: la protezione complementare dopo il D.L. 20/2023 tra radicamento effettivo e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
La sentenza resa dal Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata in materia d’immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE, depositata il 5 febbraio 2026, rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione giurisprudenziale in tema di protezione complementare ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998.
Il Collegio, in accoglimento del ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 2165/2023 (R.G. n. 419/2025), ha annullato il provvedimento di rigetto della Questura e ha accertato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale 14370786s accoglimento ricorso.
Il punto centrale della decisione non riguarda soltanto l’esito favorevole, ma l’impostazione teorica adottata dal Tribunale. In via preliminare viene ribadita la natura non impugnatoria del giudizio, che ha ad oggetto la spettanza del bene della vita e non la mera legittimità formale dell’atto amministrativo. Ne consegue che i vizi del procedimento amministrativo non assumono autonoma rilevanza e che il giudice ordinario può e deve valutare anche fatti.
È su questo terreno che si innesta la questione più delicata: l’impatto del D.L. 20/2023 sulla protezione complementare. La Questura aveva sostenuto che la documentazione prodotta dopo l’entrata in vigore della novella non potesse essere valorizzata, poiché la riforma avrebbe ristretto l’ambito applicativo dell’istituto. Il Tribunale respinge tale impostazione, richiamando espressamente la giurisprudenza di legittimità secondo cui la “rivisitazione” del 2023 non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero, permanendo l’obbligo di rispetto dei vincoli costituzionali e convenzionali.
La sentenza richiama il principio secondo cui la protezione complementare può essere accordata quando il radicamento sul territorio nazionale sia sufficientemente forte da rendere sproporzionato l’allontanamento, in assenza di prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico 14370786s accoglimento ricorso. La soppressione degli indici tipizzati nel testo dell’art. 19 non elimina il diritto, ma restituisce all’interprete il compito di operare un bilanciamento diretto alla luce dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2, 3 e 10, comma 3, Cost.
Nel caso concreto, il radicamento risultava dimostrato da plurimi elementi: contratti di lavoro e relative buste paga, certificazione unica attestante reddito significativo, partecipazione a corsi di formazione e di lingua italiana, estratto contributivo INPS aggiornato, assenza di precedenti o profili di pericolosità sociale. Il Collegio ha ritenuto che l’allontanamento avrebbe vanificato un percorso reale di integrazione, determinando un pregiudizio alla vita privata e familiare.
La decisione si presta a una lettura sistemica nel quadro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare non è una clausola generalizzata di permanenza. È il presidio costituzionale dell’integrazione effettiva. Quando il radicamento è concreto, documentato, coerente con il rispetto delle regole della comunità ospitante, l’ordinamento riconosce stabilità. Quando tale radicamento non si realizza, il sistema non è privo di strumenti per governare il rientro nel Paese di origine.
In questa logica, l’integrazione non è un concetto retorico ma un criterio giuridico verificabile: lavoro, contribuzione, formazione linguistica, assenza di pericolosità sociale, inserimento nel tessuto comunitario. La sentenza del Tribunale di L’Aquila dimostra che il diritto positivo, se applicato con coerenza, è già strutturato secondo una dinamica binaria: protezione ove vi sia integrazione effettiva; ritorno, nel rispetto delle garanzie, ove tale integrazione manchi.
Il futuro delle politiche migratorie non passa per l’abbandono delle tutele costituzionali, ma per la loro corretta applicazione. La protezione complementare, lungi dall’essere un’anomalia del sistema, rappresenta il punto di equilibrio tra sovranità statale e dignità della persona.
È su questo equilibrio che si fonda il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: non un’alternativa ideologica, ma una lettura coerente dell’ordinamento.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Cuando la integración fracasa: por qué Europa tendrá que afrontar la cuestión de la Reimmigración
Durante más de tres décadas, el debate europeo sobre la inmigración se ha construido alrededor de una idea central: la integración. La narrativa dominante ha sostenido que la inmigración puede ser socialmente sostenible si los Estados adoptan políticas capaces de integrar a los recién llegados en el tejido económico, social y cultural de las sociedades europeas. El acceso al empleo, el aprendizaje de la lengua, la educación, la participación en la vida social y, eventualmente, el acceso a la ciudadanía han sido presentados como los pilares fundamentales de este modelo. En este enfoque, la integración ha sido considerada no solo un objetivo político, sino también la condición necesaria para garantizar la estabilidad a largo plazo de las políticas migratorias.
Sin embargo, dentro de este marco ha permanecido durante mucho tiempo una cuestión esencial que rara vez se ha abordado de forma directa: ¿qué ocurre cuando la integración fracasa?
Durante décadas, los gobiernos europeos han concentrado sus esfuerzos en desarrollar instrumentos para favorecer la integración, prestando mucha menos atención a las consecuencias jurídicas y políticas de su fracaso. La integración no es un proceso automático. Depende de múltiples factores sociales, económicos y culturales. Pero, sobre todo, requiere la participación activa de la persona inmigrante. Cuando este proceso no se produce o se interrumpe, pueden aparecer situaciones de marginación social, tensiones comunitarias y, en algunos casos, fenómenos de delincuencia.
En los últimos años, ciertos datos estadísticos han contribuido a reabrir este debate en Europa. Las estadísticas oficiales sobre la población penitenciaria en varios países europeos muestran una presencia significativa de ciudadanos extranjeros entre las personas privadas de libertad. No se trata de interpretaciones políticas, sino de cifras publicadas por instituciones públicas. Los datos del organismo estadístico europeo indican que la proporción de extranjeros entre la población reclusa varía considerablemente entre los distintos Estados miembros, pero en varios países representa una parte relevante del total de personas encarceladas. Estas estadísticas pueden consultarse en el portal oficial de Eurostat:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statisticsItalia ofrece un ejemplo particularmente significativo de esta tendencia europea. Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Justicia italiano, los ciudadanos extranjeros representan de manera constante aproximadamente un tercio de la población penitenciaria total. Estos datos oficiales están disponibles en el sitio del Ministerio de Justicia:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.pageNaturalmente, estas cifras deben interpretarse con cautela. La investigación criminológica ha demostrado desde hace tiempo que la presencia de extranjeros en prisión puede estar influida por diversos factores estructurales. Entre ellos se encuentran la mayor vulnerabilidad económica, la inestabilidad administrativa relacionada con el estatus migratorio, el menor acceso a medidas alternativas a la prisión y las dificultades para acceder a determinados recursos jurídicos. Todos estos elementos influyen en la configuración final de las estadísticas penitenciarias.
No obstante, más allá de las explicaciones sociológicas, existe una cuestión política que resulta difícil evitar. Si la integración constituye el pilar central de las políticas migratorias europeas, no puede ser únicamente un objetivo abstracto. La integración implica necesariamente responsabilidad. No puede entenderse solo como un conjunto de oportunidades ofrecidas por el Estado, sino también como un compromiso por parte de quienes llegan para respetar las normas fundamentales de la sociedad que los acoge.
En este sentido, la integración no se limita al acceso al trabajo o a los servicios públicos. También implica el respeto al Estado de derecho, la aceptación de las normas jurídicas y la participación efectiva en la vida cívica del país de acogida. Cuando estos elementos desaparecen o no se consolidan, surge inevitablemente una pregunta: ¿cómo debe reaccionar el sistema jurídico cuando la integración no se produce?
Es precisamente en este contexto donde surge el concepto de Reimmigración. Este término no se refiere a una política de expulsiones masivas ni a un proyecto ideológico dirigido contra las personas inmigrantes. La Reimmigración describe más bien un principio jurídico sencillo: el derecho a residir de manera estable en un país no puede estar completamente desvinculado del respeto a las reglas fundamentales de la sociedad que concede ese derecho.
Es importante aclarar una confusión frecuente en el debate político contemporáneo. La Reimmigración es diferente del concepto de “remigración”. En algunos contextos políticos europeos, especialmente en determinados debates ideológicos, la remigración se ha utilizado para describir propuestas que buscan el retorno masivo o colectivo de poblaciones inmigrantes. El concepto de Reimmigración responde a una lógica completamente distinta. No se basa en criterios culturales, étnicos o identitarios. Se fundamenta en una evaluación jurídica individual de la relación entre el derecho de residencia de una persona y su grado efectivo de integración en la sociedad de acogida.
La Reimmigración se sitúa, por tanto, dentro del marco del Estado de derecho. Presupone procedimientos jurídicos, evaluaciones individuales y garantías procesales. No se dirige contra personas por su origen o identidad, sino que aborda situaciones en las que el proceso de integración ha fracasado y en las que las condiciones jurídicas para la permanencia en el territorio pueden requerir una revisión.
En realidad, el propio derecho europeo ya reconoce principios que van en esta dirección. El marco jurídico de la Unión Europea permite a los Estados miembros limitar el derecho de residencia cuando existen razones de orden público o seguridad pública. La directiva europea relativa a la libre circulación establece expresamente que los Estados pueden adoptar medidas restrictivas en determinadas circunstancias. El texto de esta directiva puede consultarse en el portal oficial de legislación europea:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32004L0038Asimismo, la Directiva de Retorno de la Unión Europea establece el marco jurídico para el retorno de nacionales de terceros países cuya presencia en el territorio europeo ya no es legal. El texto de la directiva puede consultarse aquí:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008L0115Por lo tanto, el problema no radica en la ausencia de instrumentos jurídicos. El verdadero desafío consiste en integrar estos instrumentos dentro de una visión coherente de las políticas migratorias europeas. Durante muchos años, el debate político europeo ha privilegiado el discurso sobre la integración sin abordar con claridad las consecuencias de su fracaso.
Sin embargo, los cambios demográficos, las tensiones sociales en determinadas áreas urbanas y la creciente polarización del debate político en Europa indican que esta cuestión será cada vez más difícil de ignorar. Si la integración debe seguir siendo el principio central de la política migratoria, también debe incluir el principio de responsabilidad. Allí donde esa responsabilidad desaparece, el sistema jurídico debe conservar la capacidad de actuar.
El paradigma “Integración o Reimmigración” surge precisamente de esta constatación. Su objetivo no es sustituir la integración por la Reimmigración, sino afirmar que la integración no puede ser una promesa política sin consecuencias. En una sociedad basada en el Estado de derecho, los derechos y las responsabilidades deben permanecer inseparables.
Durante las últimas décadas, Europa ha desarrollado uno de los sistemas jurídicos más avanzados del mundo en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes. El siguiente paso en la evolución de la gobernanza migratoria probablemente consistirá en reforzar también el principio de responsabilidad dentro de ese mismo marco jurídico.
Si este debate no se aborda de forma racional y dentro de un marco jurídico e institucional claro, existe el riesgo de que sea dominado por posiciones ideológicas extremas o por simplificaciones políticas. Por esta razón, el concepto de Reimmigración debería entrar progresivamente en el debate internacional no como un eslogan político, sino como un marco jurídico y político destinado a preservar el equilibrio entre integración, responsabilidad y Estado de derecho.
La integración sigue siendo el camino principal. Pero una política migratoria creíble no puede ignorar lo que sucede cuando ese camino no se recorre.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado – Derecho de inmigraciónLobbista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea
ID: 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Se l’integrazione fallisce: perché l’Europa dovrà affrontare il tema della ReImmigrazione
Per oltre trent’anni il dibattito europeo sull’immigrazione si è fondato su un presupposto che è diventato quasi un dogma politico: l’integrazione. L’idea dominante è stata che l’immigrazione potesse essere sostenibile se accompagnata da politiche pubbliche capaci di inserire i nuovi arrivati nel tessuto sociale, economico e culturale dei Paesi europei. L’accesso al lavoro, l’apprendimento della lingua, la scuola, le politiche sociali e i percorsi di cittadinanza sono stati pensati proprio in questa prospettiva. In altri termini, l’integrazione è stata presentata come la soluzione strutturale alla presenza crescente di popolazioni immigrate nelle società europee.
Tuttavia, nel dibattito politico e giuridico europeo esiste una questione che per lungo tempo è rimasta quasi completamente rimossa: cosa accade quando l’integrazione non funziona? Per decenni l’Europa ha discusso di come integrare gli immigrati, ma molto meno si è interrogata su quale debba essere la risposta dello Stato quando il processo di integrazione fallisce. La questione è tutt’altro che teorica. L’integrazione non è un processo automatico né inevitabile. Essa richiede condizioni sociali, economiche e culturali precise, ma soprattutto richiede la partecipazione attiva di chi arriva. Quando questo processo si interrompe o non si realizza, il sistema giuridico e politico si trova davanti a un problema reale: la gestione di situazioni di marginalità, conflitto sociale o, nei casi più gravi, devianza.
Negli ultimi anni alcuni dati statistici hanno contribuito a riaprire questo dibattito. Le statistiche ufficiali sulla popolazione carceraria in molti Paesi europei mostrano infatti una significativa presenza di cittadini stranieri. Non si tratta di dati ideologici o di ricostruzioni politiche, ma di numeri pubblicati dalle istituzioni europee e nazionali. Secondo le statistiche di Eurostat sulla popolazione detenuta nei Paesi dell’Unione Europea, una quota rilevante dei detenuti è composta da cittadini non nazionali, con variazioni molto ampie tra i diversi Stati membri. In alcuni Paesi la percentuale supera ampiamente il 20% della popolazione carceraria. I dati sono consultabili nella sezione dedicata alle statistiche penitenziarie dell’ufficio statistico dell’Unione Europea:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statisticsAnche in Italia le statistiche ufficiali confermano una presenza significativa di cittadini stranieri nella popolazione detenuta. I dati pubblicati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria indicano che gli stranieri rappresentano stabilmente circa un terzo dei detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani. Le statistiche ufficiali sono pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.pageSecondo i dati più recenti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la percentuale di detenuti stranieri oscilla intorno al 30% della popolazione carceraria complessiva, mentre la popolazione straniera residente in Italia rappresenta circa l’8-9% della popolazione totale. Le statistiche complete sulla popolazione detenuta sono consultabili nella sezione dedicata ai dati sull’esecuzione penale:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.pageQuesti numeri, naturalmente, non permettono conclusioni semplicistiche. La criminologia ha da tempo evidenziato come la presenza degli stranieri nelle carceri possa essere influenzata da molti fattori strutturali: condizioni socioeconomiche più fragili, maggiore esposizione a situazioni di marginalità, minore accesso alle misure alternative alla detenzione o alla difesa legale, nonché una maggiore probabilità di custodia cautelare. Tutti elementi che incidono sul risultato finale delle statistiche penitenziarie.
Tuttavia, al di là delle spiegazioni sociologiche, rimane una questione politica e giuridica che l’Europa non può evitare: l’integrazione non può essere considerata soltanto un obiettivo astratto o una promessa politica. Se l’integrazione deve rappresentare il fondamento della convivenza tra cittadini e immigrati, essa deve necessariamente implicare anche un sistema di responsabilità. L’integrazione non può essere ridotta a un insieme di politiche sociali offerte dallo Stato; deve diventare un processo reciproco, nel quale anche lo straniero assume precisi obblighi nei confronti della società di accoglienza.
In questo senso, il tema dell’integrazione non riguarda soltanto il lavoro o l’accesso ai servizi pubblici. Riguarda anche l’adesione alle regole fondamentali della convivenza civile, il rispetto delle norme giuridiche e la partecipazione effettiva alla vita sociale del Paese ospitante. Se questi elementi vengono meno, il sistema giuridico deve interrogarsi su quali strumenti utilizzare per ristabilire l’equilibrio tra diritti e doveri.
È proprio in questo contesto che emerge il concetto di ReImmigrazione. Con questa espressione non si intende un progetto ideologico o una politica di espulsione generalizzata, ma piuttosto la presa d’atto di un principio giuridico semplice: il diritto di soggiornare stabilmente in un Paese non può essere completamente separato dal rispetto delle regole fondamentali della comunità che accoglie.
È opportuno chiarire un punto terminologico spesso oggetto di confusione nel dibattito pubblico. La ReImmigrazione non coincide con la cosiddetta “remigrazione”, concetto che in alcuni contesti politici europei viene utilizzato per indicare politiche di rimpatrio di massa o programmi di ritorno generalizzato delle popolazioni immigrate. La ReImmigrazione, nel paradigma qui proposto, ha una natura diversa. Essa non si fonda su criteri etnici, identitari o collettivi, ma su un criterio giuridico individuale: la verifica del rapporto tra il diritto di permanere nel territorio dello Stato e il rispetto delle condizioni fondamentali della convivenza civile.
In altre parole, la ReImmigrazione si colloca all’interno dello Stato di diritto. Essa presuppone procedure giuridiche, garanzie processuali e valutazioni individuali. Non riguarda l’appartenenza culturale o nazionale dello straniero, ma il suo comportamento e il grado di integrazione effettivamente realizzato nella società di accoglienza.
Sotto questo profilo, il diritto europeo offre già strumenti normativi che riconoscono la legittimità di misure restrittive del diritto di soggiorno quando sussistono motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica. La direttiva europea sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione prevede espressamente che gli Stati possano adottare misure restrittive per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Il testo della direttiva è consultabile sul portale ufficiale della legislazione europea:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0038Analogamente, la direttiva europea sul rimpatrio degli stranieri irregolari stabilisce il quadro giuridico per il ritorno nei Paesi di origine quando il soggiorno nel territorio dell’Unione non è più legittimo. Anche questa normativa dimostra come l’ordinamento europeo non consideri il diritto di soggiorno come un diritto assoluto e incondizionato. Il testo della direttiva è disponibile su EUR-Lex:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0115Il problema, quindi, non è l’esistenza di strumenti giuridici, ma piuttosto il loro inserimento in una visione coerente delle politiche migratorie. Per lungo tempo l’Europa ha preferito concentrare il dibattito esclusivamente sull’integrazione, evitando di affrontare apertamente il tema delle conseguenze del fallimento dell’integrazione.
Tuttavia, l’evoluzione delle società europee, le tensioni sociali in alcune aree urbane e la crescente polarizzazione del dibattito pubblico stanno rendendo sempre più evidente che questo tema non potrà essere evitato a lungo. Se l’integrazione deve restare il pilastro delle politiche migratorie europee, allora è necessario riconoscere che essa implica anche un principio di responsabilità. Dove questo principio viene meno, il sistema giuridico deve essere in grado di intervenire.
Il paradigma dell’“Integrazione o ReImmigrazione” nasce proprio da questa constatazione. L’obiettivo non è sostituire l’integrazione con la ReImmigrazione, ma affermare che l’integrazione non può essere considerata una promessa senza conseguenze. In una società basata sul diritto, i diritti e i doveri devono rimanere inseparabili. L’Europa ha costruito negli ultimi decenni un sistema giuridico molto avanzato per la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri. Il passaggio successivo sarà inevitabilmente quello di rafforzare anche il principio della responsabilità.
Se questo passaggio non verrà affrontato in modo razionale e giuridicamente strutturato, il rischio è che il dibattito venga monopolizzato da soluzioni radicali o semplificazioni ideologiche. Proprio per questo motivo il tema della ReImmigrazione dovrà entrare progressivamente nel dibattito europeo non come slogan politico, ma come questione giuridica e istituzionale. L’integrazione rimane la strada principale. Ma una politica migratoria credibile non può ignorare ciò che accade quando questa strada non viene percorsa.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID: 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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Einwanderung, Sozialstaat und Remigration: zwei gegensätzliche Narrative und ein dritter Weg
Die Debatte über Migration in Italien spiegelt eine Diskussion wider, die inzwischen in vielen europäischen Demokratien geführt wird. Die öffentliche Meinung bewegt sich zunehmend zwischen zwei gegensätzlichen Narrativen. Auf der einen Seite wird Einwanderung als notwendige Ressource dargestellt, um wirtschaftliches Wachstum zu sichern und den demografischen Rückgang auszugleichen. Auf der anderen Seite wird sie als Belastung für die öffentlichen Finanzen und für den Sozialstaat beschrieben.
Zwei aktuelle Beispiele aus der italienischen Debatte zeigen diese Polarisierung besonders deutlich.
Das erste Beispiel ist ein Artikel der italienischen Wirtschaftszeitung FirstOnline. Der Autor argumentiert, dass Vorschläge zur Remigration irrational seien, insbesondere in einem Land wie Italien, in dem die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter kontinuierlich zurückgeht. Nach dieser Sichtweise steht Italien – wie viele europäische Länder – vor einem strukturellen demografischen Problem: einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung. Aus dieser Perspektive wird Einwanderung als notwendiges Instrument gesehen, um die wirtschaftliche Produktivität und die Finanzierung des Sozialstaates aufrechtzuerhalten.
Der Artikel ist hier abrufbar:
https://www.firstonline.info/il-patto-di-remigrazione-volontaria-e-pura-follia-in-unitalia-in-cui-la-popolazione-in-eta-da-lavoro-continua-a-calare/Eine ganz andere Position erscheint in der Debatte in den sozialen Medien. In einem Beitrag auf der Plattform X stellt die Journalistin Francesca Totolo eine Studie mit dem Titel „Warum Remigration den italienischen Sozialstaat retten wird“ vor. In dieser Darstellung wird Migration vor allem als Kostenfaktor für den Staat beschrieben. Das Argument betont die öffentlichen Ausgaben für Aufnahmeprogramme, Sozialleistungen und öffentliche Dienstleistungen sowie die höhere Armutsquote unter ausländischen Bewohnern. Aus dieser Perspektive sei eine Reduzierung der Einwanderung durch Remigrationspolitik notwendig, um die langfristige Tragfähigkeit des italienischen Sozialstaates zu sichern.
Der Beitrag ist hier abrufbar:
https://x.com/fratotolo2/status/2030921692696945033Auf den ersten Blick scheinen diese beiden Positionen unvereinbar zu sein. Die eine betrachtet Migration als wirtschaftliche Notwendigkeit, während die andere sie als finanzielle Belastung darstellt.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass beide Narrative eine gemeinsame Schwäche aufweisen: Sie reduzieren das Migrationsphänomen im Wesentlichen auf eine wirtschaftliche Dimension.
Im ersten Fall wird Einwanderung als Antwort auf Arbeitskräftemangel und demografischen Rückgang interpretiert. Im zweiten Fall wird sie vor allem als Belastung für den Staatshaushalt gesehen.
Die Debatte droht dadurch zu einer rein wirtschaftlichen oder fiskalischen Gegenüberstellung zu werden: Einige betonen die wirtschaftlichen Beiträge von Migranten, während andere auf die Kosten für den Sozialstaat hinweisen.
Migration ist jedoch nicht nur ein wirtschaftliches Phänomen. Sie betrifft auch soziale Stabilität, Integration und den Zusammenhalt demokratischer Gesellschaften.
Die zentrale Frage ist daher nicht nur, wie viele Migranten ein Land aufnehmen sollte oder welche wirtschaftlichen Kosten und Vorteile entstehen. Die entscheidende Frage betrifft die Fähigkeit einer Gesellschaft, Integration zu gewährleisten.
Genau an diesem Punkt setzt das Paradigma „Integration oder Reimmigration“ an.
Dieser Ansatz bestreitet nicht, dass Länder wie Italien von Einwanderung profitieren können oder dass ausländische Arbeitskräfte zur wirtschaftlichen Dynamik beitragen können. Gleichzeitig erkennt er an, dass Migration soziale Spannungen und politische Konflikte erzeugen kann, wenn Integration nicht gelingt.
Die entscheidende Frage lautet daher: Das dauerhafte Aufenthaltsrecht im Aufnahmeland sollte mit der Fähigkeit zur Integration in die Gesellschaft verbunden sein.
Integration darf kein abstrakter Begriff bleiben. Sie muss sich in konkreten Elementen widerspiegeln, etwa in der Teilnahme am Arbeitsmarkt oder an der legalen Wirtschaft, in der Kenntnis der Landessprache und im Respekt gegenüber der rechtlichen und verfassungsmäßigen Ordnung.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann Einwanderung zu einem Faktor wirtschaftlicher Vitalität und sozialer Stabilität werden. Wenn Integration jedoch scheitert, verliert ein dauerhafter Aufenthalt zunehmend seine Legitimation, und Rückkehrpolitiken in das Herkunftsland können gerechtfertigt erscheinen.
In diesem Sinne positioniert sich das Paradigma Integration oder Reimmigration zwischen den beiden dominierenden Narrativen der aktuellen Migrationsdebatte. Es lehnt die Vorstellung ab, Einwanderung automatisch als wirtschaftliche Ressource zu betrachten, unabhängig vom Integrationserfolg. Gleichzeitig weist es auch die Idee zurück, Remigration als pauschale politische Lösung anzuwenden.
Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, zwischen Einwanderung und Remigration zu wählen. Die Herausforderung besteht darin, ein Modell zur Steuerung von Migration zu entwickeln, das auf einem klaren Prinzip basiert: erfolgreiche Integration oder Rückkehr in das Herkunftsland.
Nur wenn die Debatte auf die Frage der Integration verlagert wird, können europäische Gesellschaften die ideologische Polarisierung überwinden, die heute viele Diskussionen über Migration prägt.
Avv. Fabio Loscerbo
Rechtsanwalt und registrierter Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Remigration oder ReImmigration: Zwei unterschiedliche Modelle der Migrationspolitik
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts „Integration oder ReImmigration“.
Ich bin der Rechtsanwalt Fabio Loscerbo, ein italienischer Anwalt für Einwanderungsrecht, und in dieser Folge möchte ich ein Thema erklären, das im europäischen Migrationsdebatte immer wichtiger wird: den Unterschied zwischen Remigration und ReImmigration.In den letzten Jahren ist Migration zu einem der zentralen politischen Themen in Europa geworden, besonders auch in Deutschland. In diesem Zusammenhang taucht im öffentlichen Diskurs immer häufiger der Begriff Remigration auf.
Mit Remigration wird im Allgemeinen die Idee bezeichnet, dass ein erheblicher Teil der Migranten – oder sogar Menschen mit Migrationshintergrund – in ihre Herkunftsländer zurückkehren sollte. Hinter diesem Konzept steht häufig eine demografische oder kulturelle Sichtweise: Migration wird als eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft verstanden, die rückgängig gemacht werden sollte.
Es gibt jedoch eine andere Art, über Migrationspolitik nachzudenken.
Das ist das Konzept der ReImmigration.ReImmigration basiert nicht auf Identitätspolitik oder demografischen Überlegungen. Sie ist vielmehr ein rechtliches Modell zur Steuerung von Migration, das auf einem zentralen Prinzip beruht: Integration.
Die Grundidee ist einfach.
Wenn ein Migrant sich in die Gesellschaft integriert – durch Arbeit, durch Respekt vor dem Rechtssystem, durch das Erlernen der Sprache und durch soziale Teilhabe – dann sollte er im Aufnahmeland bleiben können.Wenn Integration jedoch nicht stattfindet, kann die Rückkehr in das Herkunftsland eine legitime Lösung sein.
In diesem Modell wird Integration zum entscheidenden Kriterium für den Aufenthalt im Staat.
Dieser Ansatz ist besonders relevant im europäischen Kontext. Europäische Staaten können migrationspolitische Entscheidungen nicht völlig frei treffen. Sie sind gebunden an ihre Verfassungen, an das Recht der Europäischen Union und an internationale Menschenrechtsabkommen.
In meinem Buch „Komplementärer Schutz“ erkläre ich, wie das europäische Recht bestimmte Situationen schützt, in denen eine Abschiebung nicht möglich ist. Ein zentrales Beispiel ist das Prinzip des Non-Refoulement, das es verbietet, eine Person in ein Land zurückzuführen, in dem ihre grundlegenden Rechte gefährdet wären.
Außerdem schützt Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention das Recht auf Privat- und Familienleben, was in vielen Fällen eine entscheidende Rolle bei migrationsrechtlichen Entscheidungen spielt.
Diese rechtlichen Grenzen zeigen deutlich, dass Migrationspolitik nicht allein auf massenhaften Abschiebungen oder politischen Parolen basieren kann. Sie muss innerhalb des Rechtsstaats funktionieren.
Genau hier setzt das Konzept der ReImmigration an. Es versucht, drei zentrale Elemente miteinander zu verbinden: Grundrechte, Integration und nationales Interesse.
Die eigentliche Herausforderung für Europa – und insbesondere für Länder wie Deutschland – besteht nicht darin, zwischen unbegrenzter Aufnahme und vollständiger Abschottung zu wählen. Die Herausforderung besteht darin, ein System zu schaffen, in dem der Aufenthalt im Land mit einem echten Integrationsprozess verbunden ist.
Genau das ist der Kern des Paradigmas „Integration oder ReImmigration“.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich bin Rechtsanwalt Fabio Loscerbo, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
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Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione – Decreto R.G. 14013/2024 (camera di consiglio 23 gennaio 2026): la protezione complementare come presidio costituzionale dell’integrazione nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Il decreto reso dal Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’UE, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 14013/2024 e deciso in data 23 gennaio 2026, si inserisce nel più recente orientamento nomofilattico volto a riaffermare la natura costituzionale e convenzionale della protezione complementare.
Il Collegio ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e dell’art. 19 d.lgs. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno biennale, con facoltà di svolgere attività lavorativa.
La decisione è giuridicamente rilevante perché affronta in modo sistematico il tema della soppressione, ad opera del d.l. 20/2023, dei periodi terzo e quarto dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I., chiarendo che tale intervento non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero. Il fondamento della protezione complementare continua infatti a risiedere nel rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, richiamati dall’art. 5, comma 6, T.U.I., e nel diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 24645349.
Il Tribunale richiama espressamente l’elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, ribadendo che il giudizio deve essere improntato a una valutazione comparativa tra il radicamento raggiunto in Italia e la situazione nel Paese di origine, secondo un criterio di proporzionalità e bilanciamento, “con rigore e, allo stesso tempo, con umanità”.
La pronuncia assume ulteriore rilievo alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13309 dell’11 novembre 2025, secondo cui la riforma del 2023 non può essere intesa in senso ostativo al riconoscimento della protezione complementare quando l’allontanamento determinerebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, radicato in fonti costituzionali e sovranazionali.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva dimostrato un radicamento familiare e sociale particolarmente significativo: presenza stabile del coniuge e del figlio minore iscritto alla scuola primaria in Italia, autonomia abitativa attraverso contratto di locazione, inserimento lavorativo culminato in un contratto a tempo indeterminato, progressivo miglioramento delle condizioni economiche del nucleo familiare e regolare contribuzione previdenziale. Il Collegio ha ritenuto che il rimpatrio avrebbe determinato una lesione certa e rilevante del diritto alla vita privata e familiare, in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Il punto decisivo non è l’esistenza di un singolo elemento favorevole, ma la convergenza di fattori che delineano una identità sociale ormai radicata nel territorio italiano. La presenza di un figlio minore, la continuità lavorativa, la stabilità abitativa e l’assenza di profili di pericolosità compongono un quadro che rende sproporzionato l’allontanamento.
È in questa prospettiva che la decisione si colloca pienamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare non è una concessione automatica, né un residuo della protezione umanitaria. È l’espressione attuativa del diritto d’asilo costituzionale, nella sua dimensione di tutela di uno standard minimo di dignità della vita. Quando l’integrazione è reale, documentata, effettiva – lavoro, famiglia, scuola, radicamento sociale – l’ordinamento deve riconoscere stabilità.
Ma la logica è binaria. Se tale radicamento non esiste o resta meramente formale, l’ordinamento non è obbligato a garantire una permanenza indefinita. La ReImmigrazione, intesa come ritorno nel Paese di origine nel rispetto delle garanzie procedurali, non è antitetica ai diritti fondamentali: ne è il complemento sistemico, nella misura in cui l’integrazione non si realizzi.
La pronuncia R.G. 14013/2024 dimostra che il diritto positivo italiano già contiene gli strumenti per operare questa distinzione. Non occorrono categorie ideologiche, ma applicazione coerente dei principi costituzionali e convenzionali.
L’integrazione diventa così il criterio ordinatore della permanenza. Non come slogan, ma come fatto giuridicamente accertabile. Ed è su questo terreno che si gioca il futuro delle politiche migratorie, anche in chiave europea.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Migrazione e integrazione nel dibattito politico tedesco: una lettura critica del policy brief MIDEM 2026
Il dibattito europeo sulla migrazione è entrato negli ultimi anni in una fase di crescente polarizzazione concettuale. Da un lato si affermano modelli che enfatizzano l’integrazione come strumento di gestione delle società pluralistiche contemporanee; dall’altro emergono posizioni che propongono politiche di ritorno o di rimpatrio come risposta alla percezione di un eccesso di immigrazione o al fallimento dei processi di integrazione. Questa tensione attraversa gran parte dei sistemi politici europei e trova una rappresentazione particolarmente significativa nel dibattito tedesco.
Un contributo utile per comprendere questa dinamica è offerto dal policy brief pubblicato nel 2026 dal Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM) della Technische Universität Dresden, intitolato “Wahlversprechen zu Migration & Integration im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2026”. Il documento analizza le promesse elettorali dei principali partiti politici in vista delle elezioni regionali del Land del Baden-Württemberg, offrendo una ricostruzione comparata delle diverse posizioni in materia di migrazione, integrazione e politiche di rimpatrio.
Il policy brief è consultabile al seguente indirizzo:
https://forum-midem.de/wahlversprechen-zu-migration-integration-im-baden-wuerttembergischen-landtagswahlkampf-2026/L’analisi del MIDEM evidenzia come il tema migratorio occupi una posizione centrale nel confronto politico tedesco. I diversi partiti propongono strategie profondamente differenti, ma tutte riconducibili ad alcune grandi linee interpretative. Alcune forze politiche pongono al centro la necessità di rafforzare le politiche di integrazione attraverso strumenti quali l’accesso al lavoro, i programmi linguistici e l’inclusione sociale. Altre forze politiche sottolineano invece l’esigenza di un maggiore controllo dei flussi migratori e di un rafforzamento delle politiche di rimpatrio.
All’interno di questo contesto si è progressivamente diffuso, nel dibattito politico tedesco, il concetto di “remigrazione” (Remigration), termine utilizzato per indicare politiche orientate al ritorno degli immigrati nei paesi di origine o in paesi terzi. In alcune declinazioni politiche tale concetto è stato associato a programmi di rimpatrio su larga scala, motivo per cui esso è divenuto oggetto di un intenso dibattito politico e accademico sia in Germania sia nel resto d’Europa.
Il policy brief del MIDEM mostra chiaramente come il confronto politico tedesco tenda a svilupparsi lungo una contrapposizione tra due poli principali: da un lato politiche di integrazione più o meno inclusive, dall’altro politiche di rimpatrio più o meno estese. Tuttavia proprio questa polarizzazione consente di individuare un elemento di particolare interesse dal punto di vista teorico. Il dibattito politico appare infatti concentrato sull’alternativa tra integrazione e rimpatrio, senza sviluppare pienamente una riflessione sistematica sul rapporto tra integrazione e legittimazione della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.
Le politiche di integrazione sono generalmente concepite come strumenti di politica sociale, educativa o culturale, finalizzati a favorire la partecipazione degli immigrati alla vita economica e sociale delle società europee. Allo stesso tempo, le politiche di rimpatrio sono presentate come strumenti di controllo dell’immigrazione o di gestione delle situazioni di irregolarità. Ciò che appare meno sviluppato, almeno sul piano teorico, è un modello capace di collegare in modo diretto il grado di integrazione dello straniero alla valutazione della stabilità della sua permanenza nel territorio nazionale.
Questa lacuna teorica emerge con particolare evidenza se si osserva l’evoluzione del diritto dell’immigrazione in alcuni ordinamenti europei, tra cui quello italiano. Nel sistema giuridico italiano, la giurisprudenza relativa alla protezione complementare ha progressivamente attribuito un ruolo crescente al concetto di integrazione sociale. In numerose decisioni dei tribunali di merito, la valutazione del radicamento dello straniero nel territorio nazionale – attraverso elementi quali l’attività lavorativa, la conoscenza della lingua, i legami familiari e la partecipazione alla vita sociale – è diventata un elemento rilevante nella valutazione della legittimità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.
Proprio in questa prospettiva si colloca il paradigma dell’“Integrazione o ReImmigrazione”, che propone di interpretare le politiche migratorie non come una semplice alternativa tra integrazione indiscriminata e rimpatrio generalizzato, ma come un sistema fondato sulla valutazione concreta del processo di integrazione.
Secondo questa impostazione, l’integrazione non rappresenta soltanto un obiettivo politico o sociale, ma diventa un criterio attraverso il quale l’ordinamento può valutare la stabilità della presenza dello straniero nel territorio dello Stato. La permanenza è dunque il risultato di un processo di integrazione effettivo, mentre il ritorno nel paese di origine o in un paese terzo – ciò che nel paradigma viene definito ReImmigrazione – rappresenta la conseguenza di un percorso di integrazione che non si è realizzato.
Un elemento essenziale per comprendere questa proposta teorica riguarda la distinzione tra ReImmigrazione e remigrazione, concetti che nel dibattito pubblico rischiano spesso di essere confusi.
Nel contesto politico tedesco la remigrazione è generalmente intesa come una politica di rimpatrio orientata alla riduzione della presenza straniera nel territorio nazionale. Il concetto viene utilizzato soprattutto in chiave politica e può riferirsi a programmi di ritorno più o meno estesi.
La ReImmigrazione, nel paradigma qui proposto, si colloca invece su un piano concettuale differente. Essa non rappresenta una politica di rimpatrio generalizzata, ma l’esito di una valutazione individuale del percorso di integrazione dello straniero. Non si tratta quindi di un progetto politico finalizzato alla riduzione della presenza straniera, ma di un criterio giuridico che collega la stabilità del soggiorno al grado di integrazione effettivamente raggiunto.
Inoltre, la ReImmigrazione non presuppone un giudizio identitario o culturale sull’appartenenza nazionale. Il paradigma non si fonda sull’idea di una incompatibilità tra identità nazionale e presenza straniera, ma sull’assunto che la permanenza nello Stato ospitante debba essere accompagnata da un processo di integrazione reale, verificabile attraverso indicatori concreti quali il lavoro, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita sociale.
In questa prospettiva la ReImmigrazione non rappresenta un’alternativa all’integrazione, ma ne costituisce il completamento logico. Il paradigma propone infatti di considerare integrazione e permanenza come due elementi strettamente connessi: l’integrazione legittima la stabilità della presenza dello straniero, mentre l’assenza di un processo di integrazione può condurre alla scelta del ritorno nel paese di origine o in un paese terzo.
Il confronto con il dibattito politico tedesco analizzato nel policy brief del MIDEM consente quindi di mettere in luce un aspetto rilevante: la discussione politica europea tende a oscillare tra integrazione e rimpatrio senza sviluppare pienamente un modello teorico capace di collegare questi due elementi in modo sistematico.
In questo contesto, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può essere interpretato come un tentativo di colmare questo vuoto concettuale, proponendo una chiave di lettura nella quale l’integrazione non è soltanto un obiettivo sociale, ma diventa un vero e proprio criterio giuridico di governo delle migrazioni.
Il dibattito tedesco rappresenta quindi non soltanto un confronto politico nazionale, ma anche un indicatore delle trasformazioni più profonde che stanno attraversando le politiche migratorie europee. Comprendere queste trasformazioni richiede nuove categorie teoriche capaci di superare la contrapposizione tra integrazione indiscriminata e rimpatrio generalizzato, riconoscendo il ruolo centrale dell’integrazione come criterio di valutazione della permanenza dello straniero nella comunità politica.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Complementary Protection as a Tool of Immigration Governance in the “Integration or ReImmigration” Paradigm
In European immigration law there are several legal categories that do not have an exact equivalent in the British legal system. One of these is complementary protection, a legal mechanism that plays an important role in the Italian immigration framework and, more broadly, in the protection of fundamental rights within European legal systems.
Unlike refugee status under the 1951 Geneva Convention or other forms of international protection, complementary protection applies in situations where a foreign national does not meet the requirements for refugee status or subsidiary protection, but where returning that person to their country of origin could nevertheless result in a violation of fundamental rights.
In the Italian legal system this institution is closely linked to the constitutional right of asylum, recognised in Article 10, paragraph 3, of the Italian Constitution. This constitutional provision establishes that a foreign national who is prevented in their own country from exercising democratic freedoms guaranteed by the Italian Constitution has the right to asylum within the territory of the Republic.
Within this framework, complementary protection represents one of the legal instruments through which this constitutional principle is implemented in practice.
I have examined this institution in a dedicated legal study, which is available online:
Calaméo
https://www.calameo.com/books/0080797753c34c4d2e071Zenodo (DOI)
https://doi.org/10.5281/zenodo.18903107In that work it is observed, among other things, that:
“Complementary protection – through which constitutional asylum is implemented – may be recognised when the competent authority considers that the requirements for international protection are not met but that the conditions for complementary protection exist.”
Complementary protection therefore operates as a legal safeguard within the immigration system, ensuring that immigration enforcement measures do not result in violations of fundamental rights.
A distinctive feature of the Italian system is that this form of protection may also be requested through a direct application to the administrative authority, typically the immigration authority responsible for residence permits. As explained in the study:
“Complementary protection may also be requested through an application addressed directly to the administrative authority, thereby implementing the constitutional right of asylum.”
This procedural possibility reveals the broader function of the institution. Complementary protection should not be understood solely as a humanitarian safeguard. It also functions as a legal instrument for managing migration.
This is precisely the perspective from which the paradigm that I define as “Integration or ReImmigration” should be understood.
According to this paradigm, modern immigration systems must move beyond a purely administrative approach based solely on border control or labour demand. Instead, immigration governance should focus on the degree to which a foreign national has genuinely integrated into the host society.
Integration cannot be reduced to employment alone. It also includes participation in social life, knowledge of the language, respect for legal norms and the development of family and social ties within the host country.
Within this framework, complementary protection plays a particularly significant role because it allows authorities to evaluate precisely these elements.
European human rights law, and in particular Article 8 of the European Convention on Human Rights, protects the right to respect for private and family life. This provision obliges states to assess whether the removal of a person from their territory would disproportionately interfere with their private or family life.
As emphasised in the study:
“The right not to be removed to a country where such removal would violate the right to private and family life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights may be considered an integral part of constitutional asylum.”
This legal approach demonstrates how complementary protection operates as a bridge between the protection of fundamental rights and the governance of migration.
Within the “Integration or ReImmigration” paradigm, the principle is straightforward. When a foreign national demonstrates a genuine level of integration within the host society, the legal system may recognise the legitimacy of their continued residence. Conversely, when such integration is absent and no fundamental rights would be violated by return, the legal system may legitimately consider repatriation.
Complementary protection therefore allows democratic legal systems to reconcile two objectives that are often presented as incompatible: the protection of human dignity and the effective management of migration.
Across Europe, immigration policy increasingly faces the challenge of developing legal mechanisms that go beyond simple border enforcement. Effective migration governance requires instruments capable of evaluating individual circumstances while maintaining the rule of law and the protection of fundamental rights.
In this context, complementary protection represents one of the most important legal tools available for achieving a balanced immigration policy.
The “Integration or ReImmigration” paradigm offers a framework through which the role of this institution can be understood within the broader architecture of modern migration law.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbyist registered in the European Union Transparency Register
ID 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Immigration, État social et remigration : deux récits opposés et une troisième voie
Le débat sur l’immigration en Italie reflète aujourd’hui une discussion plus large qui traverse de nombreuses démocraties européennes. L’opinion publique tend de plus en plus à se polariser entre deux récits opposés. D’un côté, l’immigration est présentée comme une ressource indispensable pour soutenir l’économie et compenser le déclin démographique. De l’autre côté, elle est décrite comme un facteur de pression sur les finances publiques et sur l’État social.
Deux exemples récents du débat italien permettent d’illustrer clairement cette polarisation.
Le premier est un article publié par le journal économique italien FirstOnline. L’auteur y soutient que les propositions de remigration seraient irrationnelles dans un pays comme l’Italie, où la population en âge de travailler diminue progressivement. Selon cette analyse, l’Italie – comme de nombreux pays européens – est confrontée à un problème démographique structurel : la réduction de la population active. Dans cette perspective, l’immigration représenterait une réponse nécessaire pour maintenir la productivité économique et soutenir le système de protection sociale.
L’article peut être consulté ici :
https://www.firstonline.info/il-patto-di-remigrazione-volontaria-e-pura-follia-in-unitalia-in-cui-la-popolazione-in-eta-da-lavoro-continua-a-calare/Une position très différente apparaît dans le débat développé sur les réseaux sociaux. Dans une publication diffusée sur la plateforme X, la journaliste Francesca Totolo présente une étude intitulée « Pourquoi la remigration sauvera l’État social italien ». Dans cette approche, l’immigration est principalement présentée comme un coût pour l’État. L’argument met en avant les dépenses publiques liées à l’accueil des migrants, aux services sociaux et aux prestations de welfare, ainsi que le taux plus élevé de pauvreté parmi les résidents étrangers. Selon cette perspective, la réduction de l’immigration par des politiques de remigration serait nécessaire pour préserver la soutenabilité du système de protection sociale italien.
La publication peut être consultée ici :
https://x.com/fratotolo2/status/2030921692696945033À première vue, ces deux positions semblent totalement inconciliables. D’un côté, l’immigration est considérée comme une nécessité économique ; de l’autre, elle est décrite comme un fardeau financier.
Cependant, une analyse plus attentive révèle que ces deux récits partagent une même limite. Tous deux réduisent le phénomène migratoire à une dimension essentiellement économique.
Dans le premier cas, l’immigration est perçue comme une réponse au manque de main-d’œuvre et au déclin démographique. Dans le second cas, elle est considérée principalement comme une charge pour les finances publiques.
Le débat risque ainsi de se transformer en une confrontation purement comptable : certains soulignent les contributions économiques des immigrés, tandis que d’autres mettent l’accent sur les coûts associés à l’immigration.
Or l’immigration ne peut pas être analysée uniquement à travers un prisme économique.
La question centrale n’est pas seulement de savoir combien d’immigrés un pays peut accueillir ou combien ils coûtent ou produisent économiquement. La véritable question concerne la capacité d’intégration d’une société.
C’est précisément dans cette perspective que s’inscrit le paradigme « Intégration ou Réimmigration ».
Cette approche ne nie pas que des pays comme l’Italie puissent bénéficier de l’immigration ni que les travailleurs étrangers puissent contribuer à la vitalité économique. Mais elle reconnaît également que l’immigration peut générer des tensions sociales et des difficultés lorsque l’intégration ne fonctionne pas.
La question essentielle devient donc la suivante : la possibilité de rester durablement dans le pays d’accueil doit être liée à la capacité de s’intégrer dans la société.
L’intégration ne peut pas rester une notion abstraite. Elle doit se traduire par des éléments concrets tels que la participation au marché du travail ou à l’économie légale, la connaissance de la langue du pays et le respect de l’ordre juridique et constitutionnel.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’immigration peut devenir un facteur de stabilité et de développement. Lorsque l’intégration échoue, la résidence durable perd progressivement sa justification et des politiques de retour vers le pays d’origine peuvent devenir légitimes.
Dans ce sens, le paradigme Intégration ou Réimmigration se situe entre les deux récits opposés qui dominent aujourd’hui le débat sur l’immigration. Il rejette l’idée selon laquelle l’immigration serait automatiquement une ressource économique, mais il refuse également la perspective d’une remigration généralisée comme solution politique universelle.
Le véritable défi n’est pas de choisir entre immigration et remigration. Il consiste à construire un modèle de gouvernance des flux migratoires fondé sur un principe clair : intégration effective ou retour dans le pays d’origine.
Ce n’est qu’en déplaçant le débat vers la question de l’intégration que les sociétés européennes pourront dépasser la polarisation idéologique qui caractérise aujourd’hui la discussion sur l’immigration.
Avv. Fabio Loscerbo
Avocat et lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne
ID 280782895721-36
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Remigración o ReInmigración: dos modelos diferentes de política migratoria
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Integración o ReInmigración”.
Yo soy el abogado Fabio Loscerbo, abogado italiano especializado en derecho de inmigración, y en este episodio quiero explicar una cuestión que está ganando cada vez más importancia en el debate europeo: la diferencia entre remigración y reInmigración.En los últimos años, la inmigración se ha convertido en uno de los temas políticos más importantes en Europa, y también en España. En este contexto, aparece cada vez con más frecuencia en el debate público el término remigración.
La remigración se presenta generalmente como la idea de favorecer el retorno masivo de inmigrantes —o incluso de personas con origen inmigrante— a sus países de origen. Detrás de este concepto suele existir una visión demográfica o cultural del fenómeno migratorio. Según esta perspectiva, la inmigración habría cambiado profundamente las sociedades europeas y la solución sería reducir esa presencia extranjera.
Sin embargo, existe otra forma de abordar la política migratoria.
Es lo que yo llamo ReInmigración.La ReInmigración no se basa en una lógica identitaria ni en una estrategia demográfica. Se trata más bien de un modelo jurídico de gobierno de la inmigración, basado en un principio central: la integración.
La idea es sencilla.
Cuando una persona extranjera se integra realmente en la sociedad de acogida —trabajando, respetando las leyes, aprendiendo el idioma y participando en la vida social— esa persona debe poder permanecer en el país.En cambio, cuando ese proceso de integración no se produce, el retorno al país de origen puede convertirse en una solución legítima.
En este modelo, la integración se convierte en el criterio principal para la permanencia en el territorio.
Este enfoque es especialmente relevante en Europa porque las políticas migratorias están sujetas a importantes límites jurídicos. Los Estados europeos deben respetar sus constituciones, el derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales de derechos humanos.
En mi libro “La protección complementaria”, explico cómo el derecho europeo establece mecanismos de protección para evitar que una persona sea expulsada cuando esa expulsión implicaría la violación de sus derechos fundamentales. Un ejemplo importante es el principio de no devolución, que prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o su dignidad puedan estar en peligro.
Además, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege el derecho a la vida privada y familiar, que en muchos casos limita las decisiones de expulsión.
Todo esto demuestra que la gestión de los flujos migratorios no puede basarse únicamente en políticas de expulsión masiva. Debe desarrollarse dentro del marco del Estado de derecho.
Precisamente en este contexto se sitúa el concepto de ReInmigración. Se trata de un modelo que intenta conciliar tres elementos fundamentales: los derechos fundamentales, la integración y el interés nacional.
El verdadero desafío para Europa —y también para países como España— no consiste simplemente en elegir entre una acogida sin límites o una política de expulsiones generalizadas. El desafío consiste en construir un sistema en el que la permanencia en el territorio esté vinculada a un verdadero proceso de integración.
Ese es precisamente el núcleo del paradigma “Integración o ReInmigración”.
Gracias por escuchar este episodio del podcast.
Yo soy el abogado Fabio Loscerbo, y nos escuchamos en el próximo episodio.
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Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile – Sentenza R.G. 4778/2025 (camera di consiglio 28 gennaio 2026): la protezione complementare come verifica concreta dell’integrazione nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
La sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, pronunciata nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 4778/2025 e decisa in data 28 gennaio 2026, si colloca in modo coerente nel solco evolutivo della protezione complementare quale strumento di valutazione sostanziale dell’integrazione effettiva dello straniero nel territorio nazionale.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1.1 (III-IV periodo) e 1.2, d.lgs. 286/1998, nella formulazione successiva alla riforma del 2020, disponendo il rilascio di un titolo di soggiorno biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
La decisione è particolarmente significativa perché affronta in modo puntuale la disciplina intertemporale, confermando l’applicazione del regime previgente per le istanze anteriori all’11 marzo 2023. Non si tratta di un dettaglio tecnico: la scelta del parametro normativo incide direttamente sull’ampiezza della tutela riconoscibile e sul metodo di accertamento del diritto.
Il Collegio ribadisce che la protezione speciale, nella sua configurazione derivante dal d.l. 130/2020, costituisce una declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU. Il diritto sorge quando il rimpatrio comporti una compressione significativa del percorso di inserimento realizzato nel Paese di accoglienza. In questa prospettiva, l’integrazione non è un concetto astratto né una formula retorica, ma un fatto giuridicamente verificabile attraverso elementi concreti e progressivi.
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva dimostrato una continuità lavorativa nel tempo, una progressiva stabilizzazione contrattuale, una crescita reddituale idonea ad assicurare il sostentamento autonomo, la partecipazione a percorsi formativi e di alfabetizzazione, nonché il conseguimento della patente di guida italiana e una regolare contribuzione previdenziale. Il Tribunale ha ritenuto che tale percorso non potesse essere interrotto senza incidere in modo sproporzionato sul diritto alla vita privata e familiare.
Il punto centrale della motivazione è chiaro: l’integrazione non richiede un inserimento irreversibile o totale, ma un percorso serio, apprezzabile, documentato. È sufficiente che emerga uno sforzo concreto di radicamento nella realtà sociale e lavorativa del territorio.
Ed è proprio qui che la sentenza assume un valore paradigmatico.
La protezione complementare si rivela, ancora una volta, la linea di confine tra due esiti alternativi. Quando l’integrazione è reale, il sistema giuridico riconosce stabilità. Quando essa manca o resta meramente formale, il diritto non può essere invocato come schermo permanente contro ogni provvedimento di rimpatrio.
Questo è il cuore del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Non si tratta di contrapporre diritti e sicurezza, né di adottare una logica ideologica. Si tratta di assumere l’integrazione come criterio oggettivo di permanenza. Il lavoro stabile, la formazione, la conoscenza della lingua, l’autonomia economica e il rispetto delle regole non sono elementi accessori: sono indicatori giuridicamente rilevanti del radicamento.
La sentenza R.G. 4778/2025 dimostra che l’ordinamento già dispone degli strumenti per operare questa distinzione. Non occorrono nuove categorie concettuali: occorre applicare con coerenza quelle esistenti. La protezione speciale, lungi dall’essere una sanatoria generalizzata, diventa così un istituto selettivo fondato sulla verifica concreta dell’integrazione.
Il futuro delle politiche migratorie europee, anche alla luce dell’attuazione del nuovo Patto UE su migrazione e asilo, dovrà inevitabilmente confrontarsi con questa impostazione. La stabilità non può essere sganciata dall’integrazione; allo stesso tempo, l’integrazione deve produrre effetti giuridici chiari e prevedibili.
La pronuncia del Tribunale di Brescia conferma che il diritto positivo italiano, se interpretato con rigore, consente già di costruire un sistema binario trasparente: integrazione effettiva come presupposto di permanenza; in difetto, ritorno secondo legalità e procedure.
Non è una scelta politica. È una conseguenza giuridica.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Migration und Integration in der deutschen politischen Debatte:eine kritische Analyse des MIDEM Policy Brief 2026
Die europäische Migrationsdebatte befindet sich seit einigen Jahren in einer Phase zunehmender konzeptioneller Polarisierung. Einerseits werden politische Modelle entwickelt, die Integration als zentrales Instrument zur Gestaltung pluralistischer Gesellschaften verstehen. Andererseits gewinnen politische Positionen an Bedeutung, die Rückkehr- oder Rückführungspolitiken als Antwort auf wahrgenommene Integrationsprobleme oder auf steigende Migrationszahlen betrachten.
Diese Spannung prägt heute viele europäische politische Systeme und zeigt sich besonders deutlich in der deutschen Debatte über Migration und Integration.
Ein aufschlussreicher Beitrag zur Analyse dieser Entwicklung ist der Policy Brief des Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM) der Technischen Universität Dresden, veröffentlicht im Jahr 2026 unter dem Titel:
„Wahlversprechen zu Migration & Integration im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2026“
Der Bericht analysiert die migrationspolitischen Positionen der wichtigsten Parteien im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg und bietet damit eine wertvolle Momentaufnahme der gegenwärtigen politischen Debatte in Deutschland.
Der Policy Brief ist unter folgendem Link verfügbar:
https://forum-midem.de/wahlversprechen-zu-migration-integration-im-baden-wuerttembergischen-landtagswahlkampf-2026/Die Analyse zeigt, dass Migration im deutschen politischen Diskurs eine zentrale Rolle einnimmt. Während einige Parteien vor allem Integrationspolitik betonen – etwa durch Sprachprogramme, Arbeitsmarktintegration und gesellschaftliche Teilhabe –, legen andere Parteien stärkeren Wert auf restriktivere Migrationspolitik und auf eine Ausweitung von Rückführungsmaßnahmen.
In diesem Kontext hat in den letzten Jahren insbesondere der Begriff der „Remigration“ an politischer Bedeutung gewonnen. Der Begriff wird im politischen Diskurs häufig verwendet, um Konzepte zu beschreiben, die eine verstärkte Rückkehr von Migranten in ihre Herkunftsländer oder in Drittstaaten vorsehen.
Gerade diese Entwicklung macht jedoch eine grundlegende theoretische Frage sichtbar: In der europäischen Debatte werden Integration und Rückführung häufig als gegensätzliche politische Optionen dargestellt. Was jedoch weitgehend fehlt, ist ein theoretischer Ansatz, der den Grad der Integration direkt mit der Legitimität des Aufenthalts einer Person im Aufnahmestaat verbindet.
Integration wird in der Regel als sozialpolitisches oder kulturelles Ziel verstanden. Rückführungspolitik hingegen wird als Instrument staatlicher Migrationskontrolle betrachtet. Ein systematischer Ansatz, der Integration als juristisches Kriterium für die Stabilität des Aufenthalts interpretiert, ist bislang kaum entwickelt worden.
Gerade hier setzt das Konzept „Integration oder ReImmigration“ an.
Dieser Ansatz schlägt vor, Migration nicht als Gegensatz zwischen unbegrenzter Integration und pauschaler Rückführung zu verstehen, sondern als dynamischen Prozess, in dem der Grad der tatsächlichen Integration eine zentrale Rolle spielt.
Integration wird dabei nicht nur als politisches Ziel betrachtet, sondern als möglicher Maßstab für die Bewertung der Stabilität des Aufenthalts einer Person im Aufnahmestaat. Dauerhafter Aufenthalt wäre demnach das Ergebnis eines erfolgreichen Integrationsprozesses, während eine Rückkehr in das Herkunftsland – im Konzept als ReImmigration bezeichnet – als mögliche Konsequenz eines nicht gelungenen Integrationsprozesses verstanden werden kann.
Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Konzept grundlegend vom politischen Begriff der Remigration zu unterscheiden ist.
Während Remigration im politischen Diskurs häufig als Instrument zur generellen Reduzierung von Migration verstanden wird, beschreibt ReImmigration in diesem Kontext kein politisches Programm kollektiver Rückführung. Vielmehr handelt es sich um einen analytischen Begriff, der eine individuelle Bewertung des Integrationsprozesses in den Mittelpunkt stellt.
Der Ansatz beruht nicht auf kulturellen oder identitären Kriterien, sondern auf überprüfbaren Faktoren wie Erwerbstätigkeit, Sprachkenntnissen, gesellschaftlicher Teilhabe und der Einhaltung der rechtlichen Ordnung.
In diesem Sinne versteht sich das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ als Versuch, die derzeitige Polarisierung zwischen Integrationspolitik und Rückführungspolitik zu überwinden und Integration als zentrales Kriterium einer rationalen Migrationspolitik zu definieren.
Die Analyse des MIDEM Policy Brief zeigt damit nicht nur die politischen Positionen im deutschen Wahlkampf, sondern macht zugleich deutlich, dass die europäische Migrationsdebatte weiterhin nach neuen konzeptionellen Ansätzen sucht.
Ein Ansatz, der Integration als entscheidenden Faktor für die Stabilität des Aufenthalts begreift, könnte daher einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der europäischen Migrationspolitik leisten.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbyist im EU-Transparenzregister
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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La protección complementaria como instrumento de gobernanza de la inmigración en el paradigma “Integración o ReInmigración”
En el debate europeo sobre la inmigración existen categorías jurídicas que no siempre resultan fácilmente comprensibles fuera del contexto del derecho europeo. Una de estas categorías es la llamada protección complementaria, una figura jurídica que desempeña un papel importante dentro del sistema italiano de protección de las personas extranjeras.
A diferencia del asilo clásico previsto por la Convención de Ginebra o de otras formas de protección internacional, la protección complementaria interviene cuando una persona extranjera no cumple los requisitos para obtener el estatuto de refugiado ni la protección subsidiaria, pero su expulsión o retorno al país de origen podría implicar una violación de sus derechos fundamentales.
En el ordenamiento jurídico italiano esta figura se encuentra estrechamente vinculada al derecho de asilo constitucional, previsto en el artículo 10, párrafo tercero, de la Constitución italiana. Esta disposición establece que el extranjero al que se le impide en su país el ejercicio efectivo de las libertades democráticas garantizadas por la Constitución italiana tiene derecho de asilo en el territorio de la República.
Por esta razón, la protección complementaria puede entenderse como uno de los instrumentos a través de los cuales el ordenamiento jurídico italiano da aplicación concreta a este principio constitucional.
He dedicado un estudio específico a este instituto jurídico, disponible en línea:
Calaméo
https://www.calameo.com/books/0080797753c34c4d2e071Zenodo (DOI)
https://doi.org/10.5281/zenodo.18903107En ese trabajo se señala, entre otras cosas, lo siguiente:
«La protección complementaria —a través de la cual se concreta el asilo constitucional— puede ser reconocida cuando la autoridad competente considera que no concurren los requisitos para la protección internacional, pero sí existen las condiciones para el reconocimiento de la protección complementaria».
Por lo tanto, la protección complementaria actúa como un mecanismo de garantía dentro del sistema jurídico, destinado a evitar que la aplicación estricta del derecho de extranjería conduzca a una vulneración de los derechos fundamentales de la persona.
Una característica particularmente relevante del sistema italiano es que esta protección también puede solicitarse mediante una petición dirigida directamente a la autoridad administrativa, normalmente ante la autoridad policial competente en materia de inmigración.
Como se explica en el estudio citado:
«La protección complementaria también puede solicitarse mediante una petición dirigida directamente a la autoridad administrativa, dando así aplicación al derecho de asilo constitucional».
Este aspecto revela que la protección complementaria no debe interpretarse únicamente como una medida humanitaria individual. En realidad, también puede considerarse un instrumento jurídico de gobernanza de la inmigración.
Es precisamente en este punto donde se sitúa el paradigma que he denominado “Integración o ReInmigración”.
Según este paradigma, las políticas migratorias modernas no pueden limitarse a la simple gestión de fronteras ni a criterios exclusivamente económicos. La cuestión central es determinar en qué medida la persona extranjera ha logrado integrarse efectivamente en la sociedad del país de acogida.
La integración no se reduce al empleo. Incluye también otros elementos fundamentales: la participación en la vida social, el aprendizaje del idioma, el respeto de las normas jurídicas y la creación de vínculos familiares y sociales dentro de la sociedad de acogida.
En este contexto, la protección complementaria adquiere una relevancia particular porque permite a las autoridades evaluar precisamente estos elementos.
En el derecho europeo de los derechos humanos, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Esta protección obliga a los Estados a valorar si la expulsión de una persona podría afectar de manera desproporcionada a su vida privada o familiar.
Como se subraya en el estudio:
«El derecho a no ser expulsado hacia un país cuando dicha expulsión supondría una violación del derecho al respeto de la vida privada y familiar garantizado por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos puede considerarse parte integrante del derecho de asilo constitucional».
Este principio muestra cómo la protección complementaria actúa como un punto de equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la gestión ordenada de los flujos migratorios.
Dentro del paradigma “Integración o ReInmigración”, la lógica es clara: cuando una persona extranjera demuestra un nivel significativo de integración en la sociedad de acogida, el ordenamiento jurídico puede reconocer la legitimidad de su permanencia. Por el contrario, cuando dicha integración no existe y el retorno no implicaría una vulneración de derechos fundamentales, el sistema jurídico puede contemplar legítimamente el retorno al país de origen.
De esta manera, la protección complementaria permite conciliar dos objetivos que a menudo se presentan como opuestos: la defensa de la dignidad humana y la gestión eficaz de la inmigración.
Las democracias europeas se enfrentan hoy al desafío de construir políticas migratorias que no se basen únicamente en el control fronterizo, sino también en instrumentos jurídicos capaces de evaluar las situaciones individuales de manera equilibrada.
En este contexto, la protección complementaria se configura como uno de los instrumentos jurídicos más importantes para garantizar un sistema migratorio que sea al mismo tiempo respetuoso con los derechos fundamentales y capaz de gestionar de manera ordenada el fenómeno migratorio.
El paradigma “Integración o ReInmigración” propone precisamente una lectura sistemática de este equilibrio.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea
ID 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Protezione complementare, paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” e differenze con la remigrazione: osservazioni a margine della sentenza del Tribunale di Bologna del 6 marzo 2026 (R.G. 5636/2025)
La recente sentenza del Tribunale ordinario di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, pronunciata il 6 marzo 2026 nel procedimento R.G. 5636/2025, rappresenta un ulteriore tassello nella definizione giurisprudenziale della protezione complementare quale strumento di tutela del radicamento sociale dello straniero nel territorio dello Stato.
La decisione si inserisce in una linea interpretativa ormai consolidata che valorizza la funzione dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 come norma di equilibrio tra il potere statale di controllo dell’immigrazione e la tutela dei diritti fondamentali della persona. In particolare, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sul diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, fondato sul parere negativo espresso dalla Commissione territoriale.
Nel corso del giudizio è tuttavia emerso che il ricorrente aveva progressivamente sviluppato un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il rimpatrio avrebbe determinato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel provvedimento si legge infatti che:
«La protezione offerta dall’art. 8 CEDU concerne dunque l’intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona».
In applicazione di tali principi il Collegio ha accertato il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
Il testo integrale della sentenza è disponibile anche nella pubblicazione dedicata:
Calaméo: https://www.calameo.com/books/008079775739d99f7afdc
https://www.calameo.com/books/008079775739d99f7afdcLa sentenza appare particolarmente significativa perché mette in luce la funzione strutturale della protezione complementare nel sistema del diritto dell’immigrazione. Questo istituto non si limita infatti a offrire una tutela residuale in presenza di situazioni di vulnerabilità, ma introduce un vero e proprio criterio di valutazione basato sul livello di integrazione raggiunto dallo straniero nel paese ospitante.
Il giudice, nel valutare la compatibilità dell’allontanamento con l’art. 8 CEDU, è chiamato a considerare una serie di elementi concreti: la durata del soggiorno, l’inserimento lavorativo, le relazioni sociali e familiari, nonché il grado di radicamento nel contesto territoriale.
In questa prospettiva, la protezione complementare si configura come uno strumento che consente all’ordinamento di distinguere tra situazioni diverse, evitando sia un approccio puramente repressivo sia una concezione indiscriminatamente permissiva dell’immigrazione.
Proprio questa logica consente di comprendere perché la protezione complementare possa essere considerata il laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Secondo questo paradigma, l’immigrazione deve essere governata attraverso un criterio basato sulla responsabilità reciproca tra lo Stato e lo straniero. Lo Stato garantisce diritti fondamentali e possibilità di integrazione; lo straniero, a sua volta, dimostra la propria volontà di far parte della comunità attraverso il lavoro, l’apprendimento della lingua e il rispetto delle regole.
Quando questo percorso si realizza, il diritto al soggiorno trova una giustificazione nella tutela della vita privata e sociale costruita nel territorio nazionale. Quando invece l’integrazione non si realizza, diventa legittimo il ritorno nel paese di origine secondo il principio della ReImmigrazione.
In questo senso, la protezione complementare rappresenta già oggi una forma giuridica embrionale di tale paradigma, poiché il riconoscimento del permesso di soggiorno è strettamente collegato alla dimostrazione di un radicamento reale nella società italiana.
È proprio su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si distingue nettamente dal concetto di remigrazione, che negli ultimi anni ha assunto una certa diffusione nel dibattito politico europeo.
La remigrazione, nella sua formulazione più diffusa, si presenta come una proposta politica orientata al rimpatrio su larga scala degli stranieri, spesso indipendentemente dal loro grado di integrazione nella società ospitante. Si tratta di una prospettiva che tende a privilegiare una logica identitaria e demografica, piuttosto che un criterio giuridico basato sulla posizione individuale dello straniero.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, invece, si colloca su un piano differente. Non mira al rimpatrio generalizzato, ma introduce un criterio selettivo fondato sull’integrazione effettiva della persona nel tessuto sociale del paese ospitante.
In questa prospettiva, il diritto di rimanere non deriva da una generica condizione migratoria, ma dalla dimostrazione concreta di aver sviluppato un legame reale con la società di accoglienza.
La protezione complementare, come dimostra la sentenza del Tribunale di Bologna del 6 marzo 2026, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui questo principio trova già oggi applicazione nell’ordinamento giuridico italiano.
La giurisprudenza, infatti, riconosce che l’allontanamento di uno straniero integrato può determinare una grave compromissione del diritto alla vita privata e familiare, imponendo allo Stato di bilanciare il proprio potere di controllo dell’immigrazione con la tutela dei diritti fondamentali della persona.
In questo senso, la protezione complementare non è soltanto una misura di protezione individuale, ma anche un indicatore dell’evoluzione del diritto dell’immigrazione verso modelli più sofisticati di gestione dei flussi migratori.
L’esperienza giurisprudenziale dimostra infatti che l’integrazione non è un concetto meramente sociologico, ma una categoria giuridica capace di incidere direttamente sullo status dello straniero.
Ed è proprio questa trasformazione che rende possibile concepire un paradigma di governo dell’immigrazione fondato su un principio semplice ma giuridicamente coerente: integrazione o ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID: 280782895721-36
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National Interest and Migration Governance: the “Integration or ReImmigration” Paradigm in the European Debate
In recent months, the paradigm “Integration or ReImmigration” has begun to circulate beyond the Italian legal debate and has started to attract attention in broader European discussions on migration governance. An example of this emerging international interest can be found in a commentary recently published in German on the Hansgamma blog, which critically addresses the ideas I have developed regarding migration policy and national interest.
The article can be read here:
https://hansgamma.blogspot.com/2026/03/integrazione-o-reimmigrazione.htmlThe author argues that the paradigm “Integration or ReImmigration” should not be considered a neutral analytical category, but rather a normative or political proposal concerning who should be allowed to remain within the territory of a state. According to this interpretation, the concept would frame migration policy choices in legal language while essentially advancing a particular political vision.
This criticism is worth considering, because it demonstrates that the paradigm is beginning to enter the broader European intellectual debate on migration. However, the critique appears to be based on a misunderstanding regarding the origin and methodological foundation of the concept itself.
The paradigm “Integration or ReImmigration” does not originate as an ideological construction or as an abstract theoretical proposal. Rather, it emerges from the observation of how a specific legal institution already operates within Italian immigration law—what I define as complementary protection.
Within this legal framework, courts are required to conduct a concrete evaluation of the degree of integration achieved by a foreign national in Italian society. Over time, judicial practice has developed a series of criteria used to assess this integration. These include factors such as stable employment, housing conditions, social ties, language acquisition, and the broader level of personal and social rootedness within the host country.
In practical terms, this means that Italian courts already perform a substantive evaluation of integration when deciding certain immigration cases. The relationship between integration and the right to remain in the country is therefore not an abstract theoretical idea, but a legal reality that has emerged through judicial practice.
It is precisely from this observation that the paradigm “Integration or ReImmigration” arises.
Complementary protection can therefore be understood as a kind of legal laboratory in which a broader structural principle becomes visible: the long-term presence of a foreign national within the territory of the state is closely connected to that individual’s effective integration into the host society.
From this perspective, the paradigm does not introduce a new normative principle. Instead, it systematizes and makes explicit a logic that is already embedded in immigration law.
Immigration law in European states does not simply regulate entry and residence. It also implicitly evaluates the quality of the relationship between the individual and the host society. When this relationship evolves into a genuine process of integration, legal systems tend to recognize forms of protection or stability. When such integration does not occur, legal systems provide mechanisms for the termination of residence rights.
The expression “Integration or ReImmigration” summarizes this structural dynamic.
It is important to underline that this paradigm differs significantly from certain ideological theories of “remigration” that have emerged in parts of the European political debate. Those theories often advocate broad or identity-based return policies. By contrast, the paradigm “Integration or ReImmigration” is grounded in individual legal evaluation and verifiable criteria, already present within existing legal frameworks.
For an American audience, this dynamic may appear familiar. In many legal systems, including the United States, long-term immigration status is connected to measurable forms of integration, such as employment, lawful conduct, and participation in social and economic life. The idea that immigration status is linked to the individual’s integration into the host society is therefore not unique to Europe.
What distinguishes the paradigm “Integration or ReImmigration” is the attempt to conceptualize this dynamic as a coherent analytical framework for migration governance.
The fact that the concept is now being discussed beyond Italy suggests that the relationship between integration and the right to remain within a country will likely become one of the central questions in the future development of immigration law in Europe.
In this context, the experience developed in Italian jurisprudence through complementary protection provides an interesting starting point for a broader reflection on migration governance—one that seeks to reconcile the rule of law, national interest, and genuine processes of integration.
Avv. Fabio Loscerbo
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – EU Transparency Register
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Immigration, Welfare, and Remigration: Two Opposing Narratives and a Third Path
The debate on immigration in Italy reflects a broader discussion taking place across Western democracies. Public opinion is increasingly divided between two opposing narratives. On one side, immigration is described as a necessary resource to sustain economic growth and compensate for demographic decline. On the other side, it is portrayed as a burden on public finances and on the welfare state.
Two recent examples from the Italian public debate illustrate this polarization particularly well.
The first is an article published by the Italian economic newspaper FirstOnline. The author argues that proposals advocating remigration policies are unrealistic and even irrational in a country like Italy, where the working-age population is steadily declining. According to this view, Italy – like much of Europe – faces a demographic problem: fewer workers are available to support the economy and the welfare system. From this perspective, immigration is not merely desirable but necessary to sustain economic productivity and social security systems.
The article can be read here:
https://www.firstonline.info/il-patto-di-remigrazione-volontaria-e-pura-follia-in-unitalia-in-cui-la-popolazione-in-eta-da-lavoro-continua-a-calare/A very different position appears in the debate on social media. In a post published on X, journalist Francesca Totolo presents a study titled “Why Remigration Will Save the Italian Welfare System.” In this narrative, immigration is framed primarily as a cost for the state. The argument highlights public spending for migrant reception, social assistance, and welfare services, as well as the higher incidence of poverty among foreign residents. From this point of view, reducing immigration through remigration policies would be necessary to protect the sustainability of the Italian welfare state.
The post can be seen here:
https://x.com/fratotolo2/status/2030921692696945033At first glance these two positions seem completely incompatible. One side views immigration as an economic necessity, while the other presents it as a financial burden.
However, both narratives share a common limitation: they treat immigration primarily as an economic issue.
In the first narrative, immigration is seen as a solution to labor shortages and demographic decline. In the second narrative, it is treated mainly as a cost to taxpayers and public welfare systems.
The result is a debate framed almost entirely in economic terms: some emphasize the economic contributions of immigrants, while others focus on the public costs associated with migration.
Yet immigration is not only an economic phenomenon. It is also a social and political issue that directly affects the stability and cohesion of democratic societies.
The central question should therefore not be limited to how many immigrants a country needs or how much immigration costs. The real issue is the capacity of a society to ensure integration.
This is where the paradigm “Integration or Reimmigration” becomes relevant.
This approach does not deny that countries like Italy may benefit from immigration or that foreign workers can contribute to economic growth. At the same time, it acknowledges that immigration can generate social tensions and financial pressures when integration fails.
For this reason, the right to remain permanently in the host country should be linked to the ability to integrate into the society of arrival.
Integration should not be understood in abstract terms. It must be reflected in concrete elements such as participation in the labor market or the legal economy, knowledge of the national language, and respect for the constitutional and legal order of the host country.
When these conditions are met, immigration can become a factor of economic vitality and social stability. When they are not, long-term residence becomes increasingly difficult to justify, and policies encouraging return to the country of origin may become legitimate.
In this sense, the paradigm Integration or Reimmigration positions itself between the two dominant narratives in today’s immigration debate. It rejects the idea that immigration should automatically be treated as an economic resource regardless of integration outcomes. At the same time, it also rejects the idea that remigration should be implemented as a universal or indiscriminate political solution.
The real challenge is not choosing between immigration and remigration. The challenge is developing a model of migration governance based on a clear principle: effective integration, or return to the country of origin.
Only by focusing on integration can democratic societies move beyond the ideological polarization that currently dominates the immigration debate in Europe and elsewhere.
Fabio Loscerbo
Lawyer – Registered Lobbyist at the European Union Transparency Register
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Remigration or ReImmigration: Two Different Approaches to Immigration Policy
Welcome to a new episode of the podcast “Integration or ReImmigration.”
My name is Fabio Loscerbo, I am an Italian immigration lawyer, and in this episode I would like to explain an issue that is becoming increasingly relevant in the European debate on migration: the difference between remigration and reImmigration.Over the past years immigration has become one of the central political questions across Europe, and the United Kingdom has also been at the centre of this debate, especially after Brexit. In many political discussions a term has started to appear more frequently: remigration.
Remigration is generally described as the idea that large numbers of immigrants—or sometimes even people with immigrant backgrounds—should return to their countries of origin. Behind this concept there is often a demographic or cultural interpretation of migration. According to this view, immigration has significantly transformed European societies and the proposed solution is to reverse or reduce those changes by encouraging large-scale returns.
However, there is another way to think about immigration policy.
This is what I call reImmigration.ReImmigration does not emerge from identity politics or demographic theories. Instead, it is a legal framework for governing immigration, built around one central principle: integration.
The idea is straightforward.
If a migrant integrates into the host society—by working, respecting the law, learning the language and participating in the social life of the community—then that person should be able to remain in the country.If integration does not occur, then returning to the country of origin may become a legitimate outcome.
In this approach, integration becomes the key criterion for residence.
This perspective is particularly relevant within the European legal context. European states do not have unlimited freedom in immigration policy. They operate within constitutional systems, international obligations and human rights conventions that impose clear legal limits.
In my book “Complementary Protection,” I explain how European legal systems include safeguards such as the principle of non-refoulement, which prohibits returning a person to a country where their fundamental rights could be at risk.
Additionally, Article 8 of the European Convention on Human Rights protects the right to private and family life, which often plays an important role in immigration decisions across European courts.
These legal constraints show that immigration policy cannot simply rely on mass removals or purely political solutions. It must function within the framework of the rule of law.
This is precisely where the concept of reImmigration becomes relevant. It attempts to reconcile three essential elements that are often treated as incompatible: human rights, social integration and national interest.
For countries like the United Kingdom, which are trying to redefine their migration policies in the post-Brexit era, the challenge is not simply to choose between open borders and strict removal policies. The real challenge is to build a system where the right to remain in the country is connected to a genuine process of integration.
That is the core idea behind the paradigm “Integration or ReImmigration.”
Thank you for listening to this episode.
I am Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode of the podcast.
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Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione – Sentenza R.G. 5714/2024 (camera di consiglio 5 dicembre 2025): la protezione complementare come architrave del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
La sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 5714/2024 e decisa in data 5 dicembre 2025, rappresenta un passaggio di straordinaria rilevanza sistematica nella definizione della protezione complementare quale strumento ordinatore delle politiche migratorie.
Il Collegio ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del titolo di soggiorno biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Il fulcro motivazionale della decisione si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021), che hanno ancorato la tutela alla necessità di una valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto in Italia e la situazione nel Paese di origine, con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
La protezione speciale – nella formulazione successiva al d.l. 130/2020 – non è configurata come misura eccezionale o discrezionale. È un diritto soggettivo che sorge quando l’allontanamento comporterebbe una lesione concreta e grave della vita privata e familiare, intesa come radicamento effettivo nel tessuto sociale nazionale.
Nel caso deciso, il Tribunale valorizza una pluralità di elementi: contratto di lavoro a tempo indeterminato, autonomia abitativa con contratto di locazione pluriennale, produzione reddituale stabile, conseguimento della patente di guida italiana, assenza di precedenti penali, consolidamento di legami familiari in Italia 4111963s accoglimento ricorso.
Non è il singolo indice a determinare l’esito. È la convergenza degli elementi a dimostrare un’integrazione strutturale. La nozione di “radicamento” non viene ridotta al lavoro, ma include la dimensione relazionale, abitativa, linguistica e sociale.
Ed è proprio qui che la decisione assume un significato politico-giuridico più ampio.
La protezione complementare diventa il punto di equilibrio tra due poli: da un lato il diritto dello Stato a governare i flussi e tutelare l’ordine pubblico; dall’altro il diritto dello straniero integrato a non essere sradicato in assenza di ragioni imperative di sicurezza. La stessa sentenza ribadisce che il limite all’allontanamento può essere superato esclusivamente per ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, in conformità al quadro convenzionale e costituzionale.
Questa architettura normativa e giurisprudenziale si inserisce perfettamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Se l’integrazione è reale, dimostrabile, verificabile – lavoro stabile, lingua, autonomia abitativa, rispetto delle regole – la protezione complementare opera come presidio giuridico di stabilità. Se l’integrazione manca, se il radicamento non si consolida, il sistema non può essere paralizzato. In tal caso deve operare la ReImmigrazione, intesa come ritorno nel Paese di origine secondo legalità e procedure, senza ambiguità e senza ipocrisie.
La sentenza R.G. 5714/2024 dimostra che l’ordinamento italiano già contiene, in nuce, questo meccanismo binario. Non è necessario inventare nuovi istituti: occorre applicare in modo coerente quelli esistenti.
La protezione complementare, correttamente interpretata, non è una sanatoria permanente né un automatismo. È uno strumento di selezione giuridica fondato sul radicamento effettivo. In questa prospettiva, essa diventa la cartina di tornasole della serietà del sistema.
Il futuro delle politiche migratorie europee – anche alla luce del nuovo Patto UE su migrazione e asilo – passerà inevitabilmente da una maggiore oggettivazione dei criteri di integrazione. Il giudice bolognese, con questa pronuncia, indica una direzione chiara: la vita privata e familiare non è una formula astratta, ma un fatto giuridicamente verificabile.
E quando il fatto è provato, il diritto deve essere riconosciuto.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Komplementärer Schutz als Instrument der Migrationssteuerung im Paradigma „Integration oder ReImmigration“
Die europäische Migrationsdebatte verwendet häufig rechtliche Kategorien, die außerhalb des europäischen Rechtsrahmens schwer verständlich sind. Eine dieser Kategorien ist der sogenannte komplementäre Schutz. Im italienischen Recht stellt dieser ein wesentliches Instrument dar, um den Schutz der Grundrechte von Ausländern mit den Anforderungen einer geordneten Migrationspolitik zu verbinden.
Der komplementäre Schutz ist keine Form des klassischen Asyls und auch nicht identisch mit dem internationalen Schutz im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Vielmehr handelt es sich um eine rechtliche Schutzform, die dann Anwendung findet, wenn eine Person weder als Flüchtling anerkannt werden kann noch die Voraussetzungen für subsidiären Schutz erfüllt, ihre Rückführung jedoch eine Verletzung grundlegender Rechte zur Folge hätte.
Im italienischen Rechtssystem ist dieser Schutz eng mit dem verfassungsrechtlichen Asylrecht verbunden. Artikel 10 Absatz 3 der italienischen Verfassung bestimmt, dass einem Ausländer, dem in seinem Herkunftsstaat die tatsächliche Ausübung der demokratischen Freiheiten verwehrt ist, Asyl im Hoheitsgebiet der Republik gewährt wird.
Der komplementäre Schutz stellt in diesem Zusammenhang ein praktisches Instrument dar, mit dem dieses verfassungsrechtliche Prinzip umgesetzt wird.
Ich habe diesem Institut eine eigene rechtliche Studie gewidmet, die online verfügbar ist:
Calaméo
https://www.calameo.com/books/0080797753c34c4d2e071Zenodo (DOI)
https://doi.org/10.5281/zenodo.18903107In dieser Studie wird unter anderem festgestellt:
„Der komplementäre Schutz – durch den das verfassungsrechtliche Asyl konkret umgesetzt wird – kann anerkannt werden, wenn die zuständige Behörde feststellt, dass die Voraussetzungen für internationalen Schutz nicht vorliegen, jedoch die Bedingungen für komplementären Schutz gegeben sind.“
Der komplementäre Schutz fungiert somit als Sicherungsmechanismus innerhalb des Migrationsrechts, der verhindern soll, dass eine strikte Anwendung von Aufenthalts- und Ausweisungsregeln zu einer Verletzung grundlegender Menschenrechte führt.
Eine Besonderheit des italienischen Systems besteht darin, dass dieser Schutz auch durch einen direkten Antrag bei der Verwaltungsbehörde beantragt werden kann. Das bedeutet, dass die zuständigen Behörden verpflichtet sind, die individuelle Situation der betroffenen Person zu prüfen, bevor eine Rückführung angeordnet wird.
In der genannten Studie wird hierzu ausgeführt:
„Der komplementäre Schutz kann auch durch einen Antrag an die Verwaltungsbehörde beantragt werden, wodurch das verfassungsrechtliche Asylrecht verwirklicht wird.“
Gerade dieser Aspekt zeigt, dass der komplementäre Schutz nicht nur eine humanitäre Schutzmaßnahme ist. Vielmehr stellt er auch ein Instrument zur Steuerung von Migration dar.
Hier setzt das von mir entwickelte Paradigma „Integration oder ReImmigration“ an.
Dieses Paradigma basiert auf der Überlegung, dass moderne Einwanderungssysteme nicht allein auf die Kontrolle von Grenzen oder auf wirtschaftliche Kriterien reduziert werden können. Entscheidend ist vielmehr die Frage, in welchem Maß eine ausländische Person tatsächlich in die Gesellschaft des Aufnahmestaates integriert ist.
Integration umfasst dabei mehrere Dimensionen: Erwerbstätigkeit, soziale Beziehungen, Sprachkenntnisse, Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sowie die Einhaltung der rechtlichen und sozialen Regeln des Aufnahmestaates.
Der komplementäre Schutz spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle, da er es ermöglicht, genau diese Faktoren rechtlich zu berücksichtigen.
Im europäischen Menschenrechtssystem ist insbesondere Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention von Bedeutung. Dieser schützt das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Staaten sind daher verpflichtet zu prüfen, ob eine Rückführung einer Person zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung ihres Privat- oder Familienlebens führen würde.
Wie in der Studie ausgeführt wird:
„Das Recht, nicht in ein Land abgeschoben zu werden, wenn dies eine Verletzung des durch Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierten Rechts auf Privat- und Familienleben darstellen würde, kann als integraler Bestandteil des verfassungsrechtlichen Asyls betrachtet werden.“
Dieser rechtliche Ansatz zeigt deutlich, dass der komplementäre Schutz eine Brücke zwischen Menschenrechtsschutz und Migrationspolitik bildet.
Im Rahmen des Paradigmas „Integration oder ReImmigration“ bedeutet dies: Wenn eine Person ein reales Maß an Integration in der Aufnahmegesellschaft erreicht hat, kann das Rechtssystem ihre weitere Anwesenheit rechtlich anerkennen. Wenn hingegen keine Integration vorliegt und keine grundlegenden Rechte durch eine Rückkehr verletzt würden, kann eine Rückführung rechtlich legitim sein.
Der komplementäre Schutz ermöglicht es somit, zwei häufig gegensätzlich dargestellte Ziele miteinander zu verbinden: den Schutz der Menschenwürde und die effektive Steuerung von Migration.
Gerade in europäischen Demokratien wird zunehmend deutlich, dass eine nachhaltige Migrationspolitik nicht allein durch Grenzkontrollen oder administrative Maßnahmen erreicht werden kann. Sie erfordert vielmehr rechtliche Instrumente, die es erlauben, individuelle Situationen differenziert zu beurteilen.
In diesem Zusammenhang stellt der komplementäre Schutz eines der wichtigsten Instrumente dar, um eine ausgewogene und rechtsstaatliche Migrationspolitik zu gewährleisten.
Das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ bietet daher einen analytischen Rahmen, um die Rolle dieses Instituts im modernen Migrationsrecht besser zu verstehen.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union
ID 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Protezione complementare e permesso UE di lungo periodo dopo il decreto Cutro: una nuova interpretazione del sistema
La discussione giuridica sulla protezione complementare ha assunto negli ultimi anni un rilievo sempre più significativo nel diritto dell’immigrazione italiano. Le modifiche normative introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, numero 50 – comunemente noto come decreto Cutro – hanno infatti riaperto una serie di questioni interpretative che incidono direttamente sul percorso di stabilizzazione del soggiorno degli stranieri presenti nel territorio nazionale. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda il rapporto tra il permesso di soggiorno per protezione speciale e la possibilità di accedere al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
A questa questione ho dedicato un lavoro di analisi giuridica che è stato recentemente pubblicato come contributo scientifico e reso disponibile online. Il testo integrale è consultabile attraverso il DOI pubblicato su Zenodo al seguente indirizzo:
https://doi.org/10.5281/zenodo.18939064È inoltre disponibile una versione sfogliabile sulla piattaforma Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775195280962247Il lavoro nasce dall’osservazione di una situazione che nella prassi amministrativa e giurisprudenziale si presenta sempre più frequentemente. Accade infatti che la Commissione territoriale respinga la domanda di protezione internazionale presentata da uno straniero e che quest’ultimo proponga ricorso al Tribunale ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 25/2008. In molti di questi casi il giudice, esaminando la posizione del ricorrente, accerta direttamente la sussistenza del divieto di espulsione previsto dall’articolo 19 del Testo unico sull’immigrazione e riconosce quindi il diritto alla protezione complementare, ordinando alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Questo passaggio è giuridicamente molto rilevante. Il titolo di soggiorno che viene rilasciato non deriva infatti da una decisione amministrativa della Commissione territoriale, ma costituisce l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale che accerta direttamente il diritto dello straniero alla tutela prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 286 del 1998. Ciò significa che il fondamento giuridico del permesso di soggiorno non è l’articolo 32 del decreto legislativo 25/2008 – che disciplina gli esiti della procedura amministrativa di protezione internazionale – ma il divieto di espulsione derivante dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato.
Il problema interpretativo nasce dal fatto che l’articolo 9 del Testo unico sull’immigrazione, nel disciplinare lo status di soggiornante di lungo periodo, individua alcune categorie di titoli di soggiorno che non consentono l’accesso a tale status. Tra queste ipotesi il legislatore ha espressamente inserito il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 25/2008, cioè quello che deriva dalla decisione della Commissione territoriale nell’ambito della procedura amministrativa di protezione internazionale.
La formulazione della norma è però molto precisa. Il legislatore non ha fatto riferimento in modo generico al “permesso di soggiorno per protezione speciale”, ma ha individuato in maniera puntuale il titolo rilasciato ai sensi di una specifica disposizione normativa. Da qui nasce la questione affrontata nello studio: stabilire se la causa di esclusione prevista dall’articolo 9 del Testo unico debba essere interpretata come riferita esclusivamente al titolo rilasciato dalla Commissione territoriale oppure se essa debba essere estesa anche ai casi in cui la protezione complementare sia stata riconosciuta dal Tribunale.
L’analisi letterale e sistematica della norma porta a ritenere che tale estensione non sia giuridicamente sostenibile. Quando la protezione complementare viene riconosciuta dal giudice, il titolo di soggiorno che ne deriva costituisce infatti l’esecuzione di un accertamento giurisdizionale del divieto di espulsione previsto dall’articolo 19 del Testo unico sull’immigrazione. Non si tratta quindi del titolo disciplinato dall’articolo 32 del decreto legislativo 25/2008, ma di una situazione giuridica differente, fondata direttamente sul riconoscimento giudiziale di un diritto soggettivo.
Applicare comunque la causa di esclusione prevista dall’articolo 9 anche a queste ipotesi significherebbe estendere in via analogica una norma limitativa di diritti. Un’operazione di questo tipo appare difficilmente compatibile con i principi generali dell’ordinamento, secondo cui le disposizioni che incidono in senso restrittivo sulle posizioni giuridiche soggettive devono essere interpretate in modo strettamente letterale e non possono essere ampliate oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
Questa riflessione giuridica assume un significato ancora più ampio se collocata all’interno del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che costituisce il quadro teorico nel quale si colloca il progetto editoriale di questo sito. La protezione complementare rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento giuridico valuta concretamente il grado di integrazione dello straniero nel territorio dello Stato. Il giudizio comparativo tra la vita privata e familiare costruita in Italia e la situazione che lo straniero incontrerebbe nel Paese di origine consente di verificare se l’allontanamento sarebbe proporzionato oppure se determinerebbe una compressione irragionevole dei diritti fondamentali della persona.
In questo senso, la protezione complementare non può essere considerata soltanto una misura residuale di tutela. Essa costituisce, piuttosto, uno dei luoghi nei quali il diritto dell’immigrazione misura concretamente il rapporto tra presenza dello straniero e integrazione nella società ospitante. È proprio attraverso questo tipo di valutazione che l’ordinamento distingue tra chi ha sviluppato un percorso reale di integrazione e chi invece non presenta elementi di radicamento nel territorio nazionale.
Se la protezione complementare riconosciuta dal Tribunale rappresenta l’esito di un accertamento giudiziale che tiene conto del grado di integrazione dello straniero nel territorio italiano, appare coerente con la logica dell’ordinamento consentire a tale soggetto, quando ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge, di accedere allo status di soggiornante di lungo periodo. Lo status di lungo periodo rappresenta infatti lo strumento attraverso il quale il sistema giuridico riconosce e consolida i percorsi di integrazione effettivamente realizzati.
In questa prospettiva la protezione complementare può essere letta come uno dei principali laboratori giuridici del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Attraverso di essa l’ordinamento verifica concretamente se la presenza dello straniero nel territorio nazionale abbia raggiunto un livello di integrazione tale da giustificare una stabilizzazione del soggiorno oppure se, al contrario, non sussistano elementi sufficienti di radicamento.
Il tema non riguarda soltanto una questione tecnica di interpretazione normativa, ma tocca direttamente il modo in cui l’ordinamento giuridico concepisce il rapporto tra immigrazione, diritti fondamentali e integrazione sociale. Ed è proprio su questo terreno che il dibattito giuridico dei prossimi anni sarà chiamato a confrontarsi.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID: 280782895721-36
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Interesse nazionale e governo dell’immigrazione: il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nel dibattito europeo
Negli ultimi mesi il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” ha iniziato a circolare non soltanto nel dibattito italiano, ma anche in contesti europei. Un esempio significativo è rappresentato da un recente intervento pubblicato in lingua tedesca sul blog Hansgamma, che prende posizione rispetto alle tesi da me sviluppate in materia di governo dell’immigrazione e interesse nazionale.
L’articolo, consultabile al seguente indirizzo:
https://hansgamma.blogspot.com/2026/03/integrazione-o-reimmigrazione.htmlpropone una lettura critica del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, sostenendo che esso non rappresenterebbe una categoria tecnica, ma una scelta normativa o politica in materia di immigrazione.
Si tratta di una critica interessante, perché dimostra che il paradigma sta iniziando a entrare nel dibattito europeo. Tuttavia, essa presuppone un equivoco di fondo sulla genesi stessa del paradigma.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non nasce come proposta ideologica o come costruzione teorica astratta, ma come elaborazione giuridica a partire dall’osservazione di un istituto già esistente nell’ordinamento: la protezione complementare.
Proprio nell’ambito della protezione complementare – così come disciplinata nell’ordinamento italiano a partire dall’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione – il giudice è chiamato a svolgere una valutazione concreta del percorso di integrazione dello straniero nel territorio nazionale. La giurisprudenza di merito ha progressivamente sviluppato criteri di valutazione che tengono conto di elementi quali il lavoro, la stabilità abitativa, le relazioni sociali, la conoscenza della lingua e il radicamento nel contesto territoriale.
In altre parole, la protezione complementare rappresenta già oggi il luogo in cui il diritto dell’immigrazione valuta concretamente il livello di integrazione dello straniero.
È proprio da questa constatazione che nasce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La protezione complementare può essere letta, infatti, come un vero e proprio laboratorio giuridico nel quale si manifesta una logica che attraversa l’intero sistema: la permanenza stabile dello straniero nel territorio dello Stato è strettamente collegata alla sua effettiva integrazione nella società ospitante.
Da questo punto di vista, il paradigma non introduce un principio nuovo, ma rende esplicita una logica già presente nell’ordinamento.
La protezione complementare dimostra infatti che il diritto dell’immigrazione non si limita a gestire l’ingresso o il soggiorno degli stranieri, ma è chiamato a valutare anche la qualità del rapporto tra lo straniero e la società di accoglienza. Quando tale rapporto assume caratteri di stabilità e integrazione, l’ordinamento tende a riconoscere forme di tutela; quando invece tale integrazione non si realizza, il sistema giuridico prevede strumenti di cessazione o di allontanamento.
In questo senso la protezione complementare rappresenta il punto di emersione più evidente di un principio generale: la permanenza nel territorio dello Stato non può essere concepita come un dato puramente automatico o indefinito, ma deve essere collegata a un percorso effettivo di integrazione.
È proprio da questa dinamica che deriva la formulazione sintetica del paradigma: Integrazione o ReImmigrazione.
Il paradigma si distingue quindi nettamente da alcune teorie di remigrazione sviluppatesi nel dibattito politico di altri Paesi europei. Mentre queste ultime tendono a configurare politiche di rimpatrio generalizzato o su base identitaria, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si fonda su criteri giuridici verificabili e su valutazioni individuali già previste dal diritto vigente.
Il fatto che questo paradigma inizi a essere discusso anche in contesti europei dimostra che il tema del rapporto tra integrazione e permanenza nel territorio dello Stato è destinato a diventare uno dei nodi centrali del diritto dell’immigrazione nei prossimi anni.
Ed è proprio a partire dall’esperienza giuridica maturata nell’ambito della protezione complementare che è possibile sviluppare una riflessione più ampia sul governo dei fenomeni migratori, capace di coniugare Stato di diritto, interesse nazionale e percorsi reali di integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Welfare, immigrazione e remigrazione: due narrazioni opposte e una terza via
Nel dibattito pubblico italiano sull’immigrazione stanno emergendo con crescente chiarezza due narrazioni opposte. Da un lato vi è la tesi secondo cui l’immigrazione rappresenterebbe una risorsa indispensabile per sostenere il sistema economico e demografico italiano; dall’altro lato prende sempre più spazio la posizione secondo cui l’immigrazione costituirebbe invece un costo netto per il welfare e per la finanza pubblica.
Due esempi recenti permettono di cogliere con precisione questa polarizzazione.
Il primo è un articolo pubblicato su FirstOnline che sostiene come la proposta di remigrazione sia irrazionale in un Paese caratterizzato da un forte declino demografico e da una riduzione progressiva della popolazione in età lavorativa. L’autore argomenta che l’economia italiana, come molte economie europee, avrebbe bisogno di nuovi lavoratori per sostenere il sistema produttivo e il welfare. In questa prospettiva, politiche di riduzione della presenza migratoria sarebbero controproducenti perché aggraverebbero il problema della carenza di forza lavoro.
L’articolo può essere consultato qui:
https://www.firstonline.info/il-patto-di-remigrazione-volontaria-e-pura-follia-in-unitalia-in-cui-la-popolazione-in-eta-da-lavoro-continua-a-calare/Il secondo esempio proviene invece dal dibattito sviluppatosi sui social media. In un post pubblicato sulla piattaforma X, l’autrice Francesca Totolo presenta una indagine intitolata “Perché la remigrazione salverà il welfare italiano”. Secondo questa impostazione, l’immigrazione rappresenterebbe un costo significativo per lo Stato, legato alle spese di accoglienza, ai servizi sociali e alla maggiore incidenza di condizioni di povertà tra la popolazione straniera. Da questa prospettiva deriva la conclusione opposta rispetto a quella dell’articolo di FirstOnline: la riduzione della presenza migratoria, attraverso politiche di remigrazione, sarebbe necessaria per preservare la sostenibilità del welfare italiano.
Il post può essere consultato qui:
https://x.com/fratotolo2/status/2030921692696945033A prima vista queste due posizioni appaiono radicalmente inconciliabili. Da un lato l’immigrazione viene presentata come una risorsa indispensabile per l’economia e per la sostenibilità demografica; dall’altro lato viene descritta come un fattore di pressione economica sul welfare e sui servizi pubblici.
In realtà, osservando con attenzione la struttura delle due argomentazioni, emerge un elemento comune. Entrambe riducono il fenomeno migratorio quasi esclusivamente a una dimensione economica. Nel primo caso l’immigrazione è vista come una risposta alla carenza di lavoratori e quindi come una risorsa per il sistema produttivo. Nel secondo caso è interpretata come una fonte di costi pubblici e quindi come un problema per la finanza dello Stato.
Il dibattito pubblico rischia così di trasformarsi in una contrapposizione puramente contabile: da un lato chi sottolinea i benefici economici dell’immigrazione, dall’altro chi evidenzia i costi per il welfare. Tuttavia il fenomeno migratorio non può essere compreso soltanto attraverso questa lente economica.
Il punto centrale non è soltanto quanti immigrati entrano in un Paese o quanto costano o producono economicamente. Il vero nodo è il livello di integrazione che una società è in grado di realizzare e di pretendere.
È proprio su questo terreno che si colloca il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Questo paradigma non nega che l’Italia abbia bisogno di lavoratori stranieri e che l’immigrazione possa contribuire alla vitalità economica del Paese. Allo stesso tempo non ignora che l’immigrazione possa generare tensioni sociali, costi pubblici e difficoltà di integrazione quando non viene governata in modo adeguato.
La questione decisiva diventa quindi un’altra: la permanenza nel territorio nazionale deve essere collegata alla capacità di integrazione nella società di arrivo. L’integrazione non può essere intesa in modo astratto, ma deve tradursi in elementi concreti come la partecipazione al lavoro o comunque all’economia legale, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole dell’ordinamento.
Quando questi elementi sono presenti, l’immigrazione può rappresentare un fattore di stabilità e sviluppo per la società. Quando invece l’integrazione non si realizza, la permanenza perde progressivamente la sua giustificazione e diventa legittimo prevedere politiche di ritorno nel Paese di origine.
In questo senso il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca tra le due narrazioni opposte che oggi dominano il dibattito pubblico. Non accetta l’idea di un’immigrazione considerata automaticamente una risorsa economica, ma rifiuta anche la prospettiva di una remigrazione generalizzata come soluzione universale.
La vera questione non è scegliere tra immigrazione e remigrazione, ma costruire un modello di governo dei flussi migratori fondato su un principio semplice e chiaro: integrazione effettiva oppure ritorno nel Paese di origine.
Solo spostando il dibattito su questo terreno è possibile uscire dalla polarizzazione ideologica che oggi caratterizza il confronto pubblico sull’immigrazione e affrontare il fenomeno migratorio in modo realistico e sostenibile.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, Decreto 6 febbraio 2026, R.G. 4107/2024 – La protezione complementare come tutela del radicamento nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Con decreto del 6 febbraio 2026, nel procedimento iscritto al R.G. 4107/2024, il Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, D.lgs. 25/2008 e 19, comma 1, D.lgs. 286/1998.
Il provvedimento assume particolare rilievo perché interviene in un contesto normativo già inciso dal D.L. 20/2023, chiarendo che l’abrogazione dei periodi dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. relativi agli indici legislativi del radicamento non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare quale obbligo costituzionale e internazionale dello Stato italiano. Il Collegio ribadisce che l’art. 5, comma 6, T.U.I., letto in combinato disposto con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 2 e 3 Cost., continua a imporre una valutazione sostanziale e comparativa, fondata sul bilanciamento tra interesse pubblico all’allontanamento e tutela dei diritti fondamentali della persona.
La motivazione si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità, richiamando espressamente l’elaborazione delle Sezioni Unite n. 24413/2021 e la successiva evoluzione interpretativa, fino alla recente sentenza della Cassazione dell’11 novembre 2025 n. 29593, che individua nel “radicamento sufficientemente forte” il criterio decisivo per il riconoscimento della protezione complementare.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva dimostrato un percorso di integrazione effettiva: trasformazione del contratto a tempo indeterminato nel settore metalmeccanico, retribuzione stabile, autonomia abitativa con contratto di locazione intestato, iscrizione anagrafica, assenza di precedenti penali, consolidamento di relazioni sociali e piena partecipazione alla vita della comunità locale. Il Tribunale ha ritenuto che l’allontanamento avrebbe determinato una compromissione grave e sproporzionata del diritto alla vita privata ormai radicata in Italia, in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Questa decisione conferma un punto essenziale: la protezione complementare non è una forma residuale di tutela, ma uno strumento strutturale di governo dell’immigrazione. Essa opera quando l’integrazione non è meramente dichiarata, ma concretamente dimostrata attraverso elementi oggettivi e verificabili.
Ed è qui che il collegamento con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” diventa evidente.
Il sistema giuridico italiano, anche dopo le modifiche del 2023, non ha abbandonato il criterio del radicamento. Ha semplicemente spostato l’asse dalla tipizzazione legislativa degli indici alla responsabilità interpretativa del giudice, chiamato a riempire di contenuto la clausola elastica degli obblighi costituzionali e internazionali. In altri termini, il diritto positivo continua a riconoscere che l’integrazione effettiva produce effetti giuridici.
La protezione complementare diventa, così, il punto di equilibrio tra due esigenze: da un lato la necessità di preservare la coerenza e l’autorità dell’ordinamento; dall’altro la tutela della dignità della persona che abbia costruito in Italia la propria identità sociale.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si fonda esattamente su questo equilibrio. L’integrazione non è un concetto retorico, ma un fatto giuridico che deve essere dimostrato attraverso lavoro stabile, rispetto delle regole, autonomia economica e inserimento nella comunità. Quando tali elementi sussistono, il diritto tutela il radicamento e impedisce uno sradicamento sproporzionato. Quando non sussistono, il sistema deve poter attivare la ReImmigrazione nel rispetto delle garanzie costituzionali.
La decisione del 6 febbraio 2026 mostra che l’ordinamento italiano dispone già degli strumenti per operare questa selezione in modo rigoroso e proporzionato. Non è necessario ampliare indiscriminatamente le categorie di tutela, né irrigidire il sistema fino a negare ogni rilevanza all’integrazione. È necessario, piuttosto, applicare con coerenza i criteri di bilanciamento, come richiesto dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
La protezione complementare, letta alla luce dell’art. 8 CEDU e degli obblighi costituzionali, diventa dunque la traduzione giuridica del radicamento. È il riconoscimento che l’integrazione effettiva crea un limite al potere di allontanamento dello Stato. Ed è, al tempo stesso, la condizione che rende credibile un sistema in cui l’integrazione è un dovere e la ReImmigrazione una conseguenza ordinata quando tale dovere non si realizza.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Corsi formativi sulla protezione complementare organizzati da Avv. Fabio Loscerbo e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna
Nel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica, un istituto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella giurisprudenza di merito e nella prassi delle autorità amministrative. La protezione complementare rappresenta infatti uno degli snodi centrali nel rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero, applicazione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e strumenti di governo dei fenomeni migratori.
Il ciclo formativo è articolato in tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un diverso profilo dell’istituto. Il primo incontro sarà dedicato alla protezione complementare nella giurisprudenza di merito, con particolare attenzione ai criteri applicativi elaborati dai Tribunali ordinari e al rapporto con i principi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il secondo incontro affronterà la protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione, esaminando il rapporto tra l’istituto e i diversi modelli interpretativi sviluppati nel dibattito europeo, con particolare riferimento al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il terzo appuntamento sarà invece dedicato agli aspetti più operativi, con un approfondimento sulle tecniche di predisposizione della domanda di protezione complementare, sull’attività istruttoria difensiva e sul ruolo delle Commissioni territoriali e delle Questure nelle procedure amministrative.
L’obiettivo dei corsi è fornire agli avvocati e agli operatori del diritto strumenti interpretativi e operativi aggiornati, utili per affrontare le questioni giuridiche connesse alla protezione complementare alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e del quadro normativo europeo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato in Bologna
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428


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La protection complémentaire comme instrument de gouvernance de l’immigration dans le paradigme «Intégration ou Réimmigration»
Dans le débat européen sur l’immigration, certaines catégories juridiques demeurent difficiles à comprendre pour un public non spécialisé. Parmi celles-ci figure la protection complémentaire, un instrument juridique qui joue un rôle central dans le système italien de protection des étrangers.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la protection complémentaire n’est pas simplement une forme résiduelle de protection humanitaire. Elle constitue un mécanisme juridique à travers lequel l’ordre juridique italien met en œuvre les obligations constitutionnelles et internationales relatives à la protection des droits fondamentaux de la personne.
Dans le système italien, ce mécanisme est étroitement lié au droit d’asile constitutionnel, consacré par l’article 10, alinéa 3, de la Constitution italienne. Cette disposition établit que l’étranger auquel est empêché l’exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne a droit d’asile sur le territoire de la République.
Dans ce cadre, la protection complémentaire fonctionne comme un instrument permettant de garantir une protection lorsque les conditions pour l’obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne sont pas réunies, mais que l’éloignement de la personne vers son pays d’origine entraînerait une violation de ses droits fondamentaux.
J’ai consacré une étude spécifique à cet institut juridique, disponible en ligne :
Calaméo
https://www.calameo.com/books/0080797753c34c4d2e071Zenodo (DOI)
https://doi.org/10.5281/zenodo.18903107Dans cet ouvrage, il est notamment observé que :
« La protection complémentaire – à travers laquelle se réalise l’asile constitutionnel – peut être reconnue lorsque l’autorité compétente considère que les conditions pour la protection internationale ne sont pas réunies mais que celles pour la protection complémentaire existent. »
Ainsi, la protection complémentaire agit comme un mécanisme de garantie permettant d’éviter que l’application stricte du droit des étrangers conduise à des violations des droits fondamentaux.
Une caractéristique particulièrement importante du système italien est que cette protection peut également être sollicitée directement auprès de l’autorité administrative, notamment auprès du préfet de police compétent en matière d’immigration. Comme il est expliqué dans l’étude :
« La protection complémentaire peut également être demandée par une requête adressée directement à l’autorité administrative, réalisant ainsi le droit constitutionnel d’asile. »
Cette possibilité révèle la fonction plus large de cet institut. La protection complémentaire ne constitue pas seulement une mesure de protection individuelle, mais également un instrument de régulation du phénomène migratoire.
C’est précisément dans cette perspective que s’inscrit le paradigme que j’ai défini comme « Intégration ou Réimmigration».
Selon ce paradigme, les politiques migratoires doivent se fonder sur un principe simple : le droit de demeurer sur le territoire d’un État ne peut pas être fondé uniquement sur l’entrée dans ce territoire, mais doit être évalué à la lumière du degré d’intégration réelle de la personne étrangère dans la société d’accueil.
L’intégration ne se limite pas à l’activité professionnelle. Elle inclut également la participation à la vie sociale, l’apprentissage de la langue, le respect des règles juridiques et la création de liens familiaux et sociaux dans la société d’accueil.
Dans ce contexte, la protection complémentaire joue un rôle essentiel car elle permet précisément d’évaluer ces éléments. Le droit européen, notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette protection impose aux États d’évaluer la situation personnelle de l’étranger avant toute mesure d’éloignement.
Comme le souligne l’étude :
« Le droit de ne pas être éloigné vers un pays lorsque cet éloignement entraînerait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme peut être considéré comme partie intégrante du droit d’asile constitutionnel. »
Cette observation permet de comprendre comment la protection complémentaire agit comme un point d’équilibre entre les exigences de protection des droits fondamentaux et les exigences de gestion des flux migratoires.
Dans le paradigme « Intégration ou Réimmigration », la logique est la suivante : lorsqu’une personne étrangère démontre un niveau d’intégration significatif dans la société d’accueil, le système juridique peut reconnaître la légitimité de son maintien sur le territoire. En revanche, lorsque cette intégration n’existe pas et qu’aucune violation de droits fondamentaux ne serait provoquée par un retour, l’ordre juridique peut légitimement envisager la réimmigration vers le pays d’origine.
La protection complémentaire constitue donc un instrument juridique central pour réaliser cet équilibre. Elle permet d’éviter deux extrêmes également problématiques : d’un côté une ouverture incontrôlée du système migratoire, et de l’autre une application mécanique des politiques de renvoi.
En définitive, la protection complémentaire montre que la gouvernance de l’immigration dans les États démocratiques ne peut pas être réduite à une simple question de contrôle des frontières. Elle implique également la capacité de distinguer les situations individuelles dans lesquelles la protection des droits fondamentaux impose une solution différente.
Dans cette perspective, le paradigme « Intégration ou Réimmigration » propose une lecture systémique du droit de l’immigration, dans laquelle la protection complémentaire devient un instrument essentiel pour concilier la protection des droits humains avec une gestion ordonnée des migrations.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne
ID 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, Sentenza 5 dicembre 2025, R.G. 17820/2024 – La protezione complementare come criterio di radicamento nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, pronunciata in data 5 dicembre 2025 nel procedimento iscritto al R.G. 17820/2024, rappresenta un passaggio giurisprudenziale di particolare rilievo nella ricostruzione sistematica della protezione complementare quale istituto strettamente connesso al radicamento effettivo dello straniero nel territorio nazionale.
Il Collegio bolognese, applicando la disciplina dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 e precedente alle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023 per le istanze già presentate, ha riaffermato con chiarezza un principio che, a mio avviso, segna la linea di continuità tra evoluzione normativa e costruzione giurisprudenziale: la protezione speciale – oggi correttamente qualificabile come protezione complementare – non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione comparativa centrata sul grado di integrazione effettiva e sul rischio di sradicamento.
La motivazione si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 24413/2021, valorizzando il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU come limite sostanziale al potere statale di allontanamento. Il Tribunale richiama in modo articolato il criterio del “radicamento”, inteso non come semplice presenza lavorativa, ma come consolidamento di relazioni sociali, autonomia abitativa, stabilità reddituale e progressivo affievolimento dei legami con il Paese di origine.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva dimostrato un percorso di integrazione non meramente formale: contratti di lavoro regolari, assunzione a tempo indeterminato, redditi dichiarati, autonomia abitativa, presenza di familiari sul territorio nazionale, assenza di precedenti penali. Il Collegio ha ritenuto che l’allontanamento avrebbe determinato una lesione sproporzionata della vita privata ormai stabilmente radicata in Italia, in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
È qui che la decisione assume una portata che va oltre il singolo procedimento amministrativo. La protezione complementare, così interpretata, diventa lo strumento giuridico attraverso cui l’ordinamento riconosce che l’integrazione effettiva produce effetti giuridicamente rilevanti e non può essere ignorata dall’autorità amministrativa.
Ed è esattamente questo il punto centrale del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare non è un istituto “umanitario” in senso generico. È, piuttosto, un meccanismo di bilanciamento: da un lato la sovranità dello Stato nel regolare i flussi migratori; dall’altro il riconoscimento che, quando l’integrazione è reale, documentata e consolidata, il rimpatrio forzato diventa giuridicamente e costituzionalmente problematico.
In questa prospettiva, la protezione complementare diventa il filtro selettivo del sistema. Non tutela chiunque, ma chi dimostra di aver costruito in Italia una vita privata effettiva e stabile. Allo stesso tempo, lascia spazio – sul piano sistemico – alla ReImmigrazione nei casi in cui tale radicamento non si realizzi o venga meno.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan politico, ma una proposta di lettura coerente del sistema normativo vigente. L’integrazione è un fatto giuridico prima ancora che sociale. Se accertata, produce un limite all’espulsione. Se non accertata, il sistema deve poter attuare l’allontanamento nel rispetto delle garanzie procedurali.
La sentenza del 5 dicembre 2025 dimostra che la giurisprudenza di merito è perfettamente in grado di operare questo bilanciamento in modo rigoroso, evitando sia automatismi espansivi sia rigidità punitive. Il diritto positivo, correttamente interpretato, già contiene gli strumenti per governare il fenomeno migratorio secondo un criterio di responsabilità reciproca.
La protezione complementare, dunque, non è un’eccezione debole, ma un istituto strutturale che traduce in termini giuridici il concetto di radicamento. È il punto di incontro tra dignità della persona e interesse pubblico. Ed è, al tempo stesso, il presupposto tecnico-giuridico per rendere credibile un sistema che non sia né indiscriminatamente permissivo né irragionevolmente espulsivo.
Se l’integrazione è reale, il diritto la riconosce. Se non lo è, il sistema deve poter attivare la ReImmigrazione nel rispetto delle regole. Questa è la coerenza che oggi l’ordinamento richiede.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Complementary Protection as a Tool for Governing Immigration in the “Integration or ReImmigration” Paradigm
Debates on immigration policy in Europe often appear difficult to understand for an American audience because the legal categories and institutional frameworks are different. In the United States, immigration discussions usually revolve around asylum, humanitarian protection, temporary protected status, and enforcement of removal orders. In the Italian and broader European legal system, however, there exists an additional legal mechanism that plays a crucial role in managing migration: complementary protection.
Complementary protection is a form of legal protection granted to a foreign national when the conditions for refugee status or subsidiary protection are not met, but returning the person to their country of origin would still violate fundamental rights. This institution reflects the European and constitutional commitment to protecting human dignity and preventing refoulement.
In the Italian legal system, complementary protection is closely connected to the constitutional right of asylum, established in Article 10 of the Italian Constitution. This provision states that a foreign national who is prevented from exercising democratic freedoms in their home country has the right to asylum within the territory of the Republic. As a result, the Italian system recognizes that immigration law cannot be separated from the protection of fundamental rights.
In my research on the subject, I explain that complementary protection operates as a practical instrument through which this constitutional principle is implemented. The study is available here:
Calaméo:
https://www.calameo.com/books/0080797753c34c4d2e071Zenodo (DOI):
https://doi.org/10.5281/zenodo.18903107In that work I observe that complementary protection represents a specific mechanism within the broader asylum framework. As stated in the book:
“Complementary protection – through which constitutional asylum is implemented – may be recognized when the evaluating authority does not find the requirements for refugee status or subsidiary protection but determines that the conditions for complementary protection exist.”
This means that the institution functions as a safeguard mechanism. Even when a person does not qualify for traditional refugee protection, the state must still evaluate whether deportation would violate fundamental rights, such as the prohibition of torture or the right to family and private life.
Another important feature of the Italian system is that complementary protection can be requested directly before the administrative authority, typically the local immigration office of the police (the Questore). As explained in the book:
“Complementary protection may also be requested through an application submitted directly to the administrative authority, thereby implementing the constitutional right of asylum.”
This procedural possibility highlights the broader purpose of the institution. Complementary protection is not merely a humanitarian measure; it also serves as a tool for governing immigration.
To understand this point, it is useful to consider the broader theoretical framework that I describe as the “Integration or ReImmigration” paradigm.
According to this paradigm, immigration systems should be based on a clear principle: the right to remain in the host country should depend primarily on the degree of integration achieved by the foreign national within the receiving society. Integration should not be understood only in economic terms. Employment is important, but integration also includes language acquisition, respect for legal norms, social participation, and family life within the host society.
Within this framework, complementary protection becomes particularly relevant because it allows authorities to evaluate precisely those elements that demonstrate integration. European human rights law, particularly Article 8 of the European Convention on Human Rights, protects the right to private and family life. This protection requires states to consider factors such as the duration of residence, family relationships, and social integration before ordering removal.
In my study, I emphasize this connection:
“The right not to be removed to a country where such removal would violate the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights can be considered an integral part of constitutional asylum.”
This legal principle illustrates how complementary protection functions as a bridge between human rights law and migration policy. It allows the legal system to distinguish between different situations: those in which the individual has developed strong social and family ties within the host country, and those in which such integration has not occurred.
From a policy perspective, this distinction is essential. Immigration governance cannot be reduced to a simple choice between open borders and strict enforcement. A functioning legal system must be capable of evaluating individual circumstances while maintaining an orderly migration framework.
In this sense, complementary protection offers a legal mechanism capable of reconciling two objectives that are often presented as contradictory: the protection of fundamental rights and the effective management of migration.
The “Integration or ReImmigration” paradigm provides a conceptual framework for understanding how this balance can operate. When integration exists, legal protection may justify continued residence. When integration is absent, and when no fundamental rights would be violated by removal, the legal system may legitimately pursue return policies.
Complementary protection therefore becomes more than a humanitarian safeguard. It becomes an institutional instrument through which democratic states can govern migration in a manner that remains faithful to constitutional values and international human rights obligations.
Ultimately, the challenge faced by modern immigration systems—both in Europe and in the United States—is not simply controlling borders. The deeper challenge is developing legal mechanisms capable of distinguishing between those who can become part of the host society and those whose presence remains temporary.
Within the Italian legal framework, complementary protection plays a crucial role in addressing precisely this challenge.
Fabio Loscerbo, Attorney at Law
Registered lobbyist in the European Union Transparency Register
ID 280782895721-36ORCID
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Il fallimento dell’integrazione come dato giuridico, non come tabù politico
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
Con questa puntata entriamo in una zona del dibattito pubblico che, da anni, viene evitata, rimossa o trattata come un tabù: il fallimento dell’integrazione. Un tema che viene spesso affrontato solo in chiave politica o ideologica, mentre raramente viene considerato per ciò che realmente è anche, e soprattutto, nel diritto dell’immigrazione: un dato giuridicamente rilevante.
Nel discorso dominante, l’integrazione è quasi sempre rappresentata come un processo inevitabile, progressivo, automatico. Se si dà tempo, se si concede spazio, se si evita di “forzare”, prima o poi l’integrazione arriverebbe. Questa narrazione ha prodotto un effetto paralizzante: l’impossibilità di riconoscere che, in alcuni casi, l’integrazione non si realizza. E se non la si può nominare, non la si può nemmeno governare.
Nel diritto, però, il fallimento non è un giudizio morale. È una constatazione. È l’esito di una verifica. È il risultato di una valutazione fondata su comportamenti, su percorsi, su elementi oggettivi. Negare che l’integrazione possa fallire significa negare la stessa logica del rapporto giuridico che abbiamo ricostruito nei precedenti episodi.
Se la permanenza è un processo, se la tutela è condizionata, se il comportamento conta, allora deve esistere anche l’esito negativo del percorso. Non come eccezione scandalosa, ma come possibilità fisiologica. Ogni sistema serio prevede l’eventualità del fallimento. Solo i sistemi ideologici lo negano.
Il problema nasce quando il fallimento dell’integrazione viene trasformato in un tabù politico. Quando riconoscerlo viene percepito come una resa, come una colpa, come una sconfitta morale. In questo modo, però, lo Stato rinuncia a una delle sue funzioni essenziali: valutare la realtà per quella che è, non per quella che si vorrebbe fosse.
Nel diritto dell’immigrazione, il fallimento dell’integrazione può emergere in molti modi: reiterate violazioni delle regole, comportamenti incompatibili con la convivenza civile, rifiuto sistematico delle condizioni del soggiorno, pericolosità sociale, mancata cooperazione con le autorità. Questi elementi non sono “incidenti di percorso” da minimizzare all’infinito. Sono segnali giuridici che indicano che il rapporto non sta producendo integrazione.
Ignorare questi segnali in nome di un’idea astratta di inclusione produce un effetto devastante. Non rafforza l’integrazione, ma la svuota. Perché trasmette il messaggio che il percorso è irrilevante, che le regole sono opzionali, che le conseguenze non arriveranno mai. E quando le conseguenze non arrivano, il sistema perde credibilità.
Il fallimento dell’integrazione è anche un dato che emerge con forza sul piano sociale: marginalità persistente, conflitti urbani, seconde generazioni in difficoltà, circuiti di illegalità. Ma il punto centrale, qui, non è sociologico. È giuridico. Quando questi fenomeni vengono scollegati dalle decisioni sul soggiorno, lo Stato crea una frattura insanabile tra realtà e diritto.
Riconoscere il fallimento dell’integrazione come dato giuridico non significa rinunciare all’inclusione. Significa renderla selettiva, credibile, esigente. Significa distinguere chi ha costruito un percorso reale da chi non lo ha fatto. Significa proteggere l’integrazione riuscita, non sacrificarla sull’altare dell’indistinzione.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, questo passaggio è centrale. L’integrazione non è un obbligo dello Stato a prescindere dal comportamento dello straniero. È un percorso che può riuscire o fallire. E quando fallisce, lo Stato non deve nascondersi dietro il silenzio o l’inerzia. Deve prendere atto della realtà e chiudere il rapporto in modo ordinato e legittimo.
Il vero tabù, infatti, non è il fallimento dell’integrazione. Il vero tabù è la decisione. Decidere significa assumersi responsabilità. Significa spiegare perché un percorso non ha funzionato. Significa applicare conseguenze. Ma senza decisione non c’è governo, e senza governo non c’è integrazione.
Affrontare il fallimento dell’integrazione come dato giuridico significa, in definitiva, restituire serietà allo Stato di diritto. Significa smettere di fingere che tutto funzioni e iniziare a distinguere ciò che funziona da ciò che non funziona. Solo così l’integrazione può tornare a essere una promessa credibile e non una formula vuota.
Nel prossimo episodio entreremo nel cuore concettuale del paradigma che dà il titolo a questo podcast e affronteremo in modo diretto il significato, i confini e il fondamento giuridico della ReImmigrazione, distinguendola nettamente da altre nozioni e chiarendo perché non si tratta di un’ideologia, ma di una conseguenza sistemica.
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Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, sentenza 23 gennaio 2026, R.G. 6925/2025 – La protezione complementare come criterio di radicamento nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
La sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 23 gennaio 2026, R.G. 6925/2025, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione giurisprudenziale della protezione complementare quale strumento di verifica del radicamento effettivo dello straniero nel territorio nazionale. Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego della Questura e accertando il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
La decisione si fonda su un impianto motivazionale chiaro: l’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, come novellato dal D.L. 130/2020, ancorando il divieto di espulsione anche all’art. 8 CEDU, impone una valutazione sostanziale del “radicamento” nel territorio nazionale. Non si tratta di un automatismo, ma di un bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il Tribunale richiama espressamente le Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 e l’ordinanza n. 7861/2022, ribadendo che il radicamento si articola su tre piani: familiare, sociale e legato alla durata del soggiorno. La vita privata, nella prospettiva convenzionale, non si esaurisce nei legami di sangue o nel matrimonio, ma comprende relazioni affettive, amicali, lavorative ed economiche, cioè l’intera rete relazionale che rende “irripetibile” l’identità personale.
Nel caso di specie, il ricorrente, giunto in Italia nel marzo 2021, ha dimostrato di aver costruito un percorso di inserimento concreto: contratto di lavoro a tempo indeterminato come facchino presso una cooperativa, percezione di redditi regolari, stabile sistemazione abitativa, conoscenza della lingua italiana, assenza di precedenti penali, relazioni affettive consolidate. Il Collegio evidenzia come, in tre anni di permanenza, si sia progressivamente strutturata una vita privata che non può essere disarticolata senza generare una compromissione significativa dei diritti fondamentali.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la sentenza sottolinea che la protezione complementare tutela anche la dimensione lavorativa come luogo primario di sviluppo della personalità. È nel lavoro che si costruiscono relazioni, stabilità, riconoscimento sociale. La giurisprudenza della Corte EDU, richiamata in motivazione, riconosce espressamente che la vita professionale costituisce uno dei principali ambiti di espressione della vita privata.
Il Collegio compie poi una valutazione ex nunc, valorizzando elementi maturati nel corso del giudizio e ritenendo che l’eventuale allontanamento determinerebbe un “subitaneo sradicamento” con conseguenze gravemente pregiudizievoli. In assenza di ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico, l’interferenza statale non risulterebbe proporzionata.
È in questo quadro che la sentenza si inserisce pienamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare non è una misura residuale o assistenziale. È il punto in cui l’ordinamento verifica se lo straniero abbia trasformato la permanenza in appartenenza sociale. L’integrazione, quando è documentata attraverso lavoro regolare, stabilità abitativa, relazioni affettive e rispetto delle regole, si traduce in un diritto soggettivo alla permanenza. Non perché vi sia un automatismo, ma perché il bilanciamento costituzionale e convenzionale lo impone.
Allo stesso tempo, la decisione conferma implicitamente che la protezione non è incondizionata. L’assenza di radicamento o la presenza di elementi ostativi di ordine pubblico muterebbero radicalmente l’esito del giudizio. È proprio questa dimensione selettiva a rendere la protezione complementare coerente con un modello ordinato di governo dell’immigrazione.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova in questa pronuncia una conferma giuridica concreta. L’integrazione non è un auspicio politico, ma un parametro legale verificabile. Dove il radicamento è reale, l’ordinamento riconosce la permanenza. Dove esso manca, l’allontanamento resta uno strumento legittimo e proporzionato.
La sentenza del 23 gennaio 2026, R.G. 6925/2025, dimostra che il diritto positivo italiano, correttamente interpretato, è già strutturato su questo equilibrio: tutela effettiva della vita privata quando l’inserimento è sostanziale; riaffermazione del potere statale quando tale inserimento non sussiste. Non vi è contrapposizione tra diritti e sovranità, ma un bilanciamento ragionevole fondato su responsabilità reciproca.
La protezione complementare, dunque, si configura come la dimensione giuridica del principio: integrazione come fondamento della permanenza; mancata integrazione come presupposto della ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Conduct Matters: Integration, Compliance, and Legal Consequences
Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration.
I am Attorney Fabio Loscerbo.One of the most controversial aspects of immigration governance is the role of individual conduct. In public discourse, any reference to behavior is often interpreted as moral judgment or cultural discrimination. This misunderstanding has had a paralyzing effect on legal systems, preventing them from addressing a fundamental reality: conduct is legally relevant because immigration is a legal relationship, not a moral narrative.
In every area of public law, behavior matters. Licenses are revoked for violations, benefits are conditioned on compliance, and legal statuses are reassessed when obligations are ignored. Immigration should not be treated as an exception. When conduct is removed from evaluation, the legal relationship becomes one-sided, and responsibility disappears.
The paradigm Integration or ReImmigration places conduct at the center of lawful presence. This does not mean criminalizing poverty or punishing difference. It means assessing whether the individual’s behavior is compatible with the legal order of the host State. Respect for the law, cooperation with authorities, and adherence to basic civic rules are not optional elements; they are the foundation of any structured legal relationship.
This perspective also clarifies an often-ignored distinction: vulnerability does not cancel responsibility. Vulnerability requires protection, but it does not create immunity from legal obligations. Confusing these two dimensions has produced systems where any evaluation of conduct is suspended as soon as vulnerability is invoked. The result is not protection, but legal incoherence.
Conduct becomes particularly relevant in conditional forms of stay, such as complementary protection. When removal is suspended, the individual remains within the legal system under a regime of conditional tolerance. In this context, behavior is not an afterthought; it is a core element of the ongoing evaluation. Protection without accountability degenerates into permissiveness.
Ignoring conduct also undermines integration itself. Integration is not a feeling, nor a declaration of intent. It is demonstrated through observable behavior over time. Employment, language acquisition, lawful conduct, and respect for institutions are not symbolic achievements; they are practical indicators that the legal relationship is functioning.
When systems refuse to evaluate conduct, they also lose the ability to differentiate. Successful integration and persistent non-compliance are treated the same. This erodes fairness and delegitimizes protection in the eyes of the public. Equal treatment does not mean identical outcomes; it means applying the same criteria to different situations.
The reluctance to attach consequences to conduct has also produced a distorted reliance on criminal thresholds. Only serious criminal convictions are considered relevant, while patterns of non-compliance, repeated administrative violations, or persistent refusal to cooperate are ignored. This binary approach is inadequate. Law operates on gradations, not on extremes.
Reintroducing conduct as a legally relevant factor allows for proportionate responses. Minor violations may lead to warnings or corrective measures. Persistent non-compliance may justify non-renewal of stay. Serious offenses may trigger removal procedures. This graduated approach is more humane and more effective than emergency-driven enforcement.
It is also important to clarify that assessing conduct is not retrospective punishment. It is prospective evaluation. The question is not what the individual deserves, but whether the conditions for continued stay still exist. This distinction is essential to maintaining compatibility with the rule of law.
A system that refuses to consider conduct ultimately collapses into contradiction. It claims to require integration, but refuses to measure it. It speaks of responsibility, but avoids consequences. In doing so, it transforms integration into an empty slogan and return into an unthinkable taboo.
The paradigm Integration or ReImmigration offers a way out of this impasse. By acknowledging that conduct matters, it restores coherence to the legal process. Integration becomes assessable. Protection remains effective. And return, when necessary, becomes a lawful and foreseeable outcome rather than a sudden rupture.
In the next episode, we will confront a subject often avoided in political debate: the failure of integration as a legal fact. We will examine why recognizing failure is not an admission of defeat, but a necessary condition for restoring credibility and governability.
Thank you for listening.
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La protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Nel dibattito giuridico contemporaneo sull’immigrazione, l’istituto della protezione complementare rappresenta uno dei punti di contatto più significativi tra il diritto dell’asilo e le politiche di governo dei fenomeni migratori.
Non si tratta infatti di un mero titolo di soggiorno residuale o di una categoria amministrativa marginale, ma di un istituto che svolge una funzione sistemica: garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona quando non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Questa funzione emerge con particolare evidenza nel quadro costituzionale italiano. L’ordinamento, infatti, riconosce nell’art. 10, terzo comma, della Costituzione il diritto di asilo come diritto soggettivo direttamente azionabile.
Proprio all’interno di questo spazio costituzionale si colloca la protezione complementare, quale strumento giuridico attraverso cui l’ordinamento dà attuazione agli obblighi costituzionali e internazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali dello straniero.
Nel mio studio dedicato all’istituto, pubblicato su Calaméo e Zenodo, ho evidenziato come la protezione complementare non possa essere interpretata come una mera appendice della protezione internazionale, ma debba essere compresa nella più ampia architettura dell’asilo costituzionale.
Il libro è consultabile ai seguenti link:Calaméo:
https://www.calameo.com/books/0080797753c34c4d2e071Zenodo (DOI):
https://doi.org/10.5281/zenodo.18903107In tale lavoro si osserva che:
“La protezione complementare – attraverso cui si realizza l’asilo costituzionale – può essere riconosciuta dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale quando, a seguito di domanda di protezione internazionale, l’ufficio valutatore non abbia ritenuto sussistere i requisiti per la concessione di una protezione maggiore ma, soltanto, quelli per la protezione complementare.” la protezione complementare
Tuttavia la protezione complementare non opera esclusivamente nell’ambito delle procedure di protezione internazionale.
L’istituto può essere attivato anche mediante domanda autonoma rivolta all’autorità amministrativa, realizzando in tal modo una forma diretta di attuazione del diritto di asilo costituzionale.
Come si legge nello studio citato:
“La protezione complementare può essere richiesta con domanda rivolta direttamente al Questore, realizzandosi – anche in tal modo – il diritto costituzionale di asilo.”
Questa impostazione consente di cogliere la vera natura dell’istituto. La protezione complementare non è soltanto una forma di tutela individuale, ma costituisce anche un meccanismo di governo dell’immigrazione.
Essa permette infatti di distinguere tra situazioni in cui l’allontanamento dello straniero sarebbe incompatibile con obblighi costituzionali o convenzionali e situazioni in cui tale incompatibilità non sussiste.
È proprio in questo spazio che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Secondo tale paradigma, il diritto dell’immigrazione dovrebbe fondarsi su un principio di fondo: lo straniero che dimostra un effettivo percorso di integrazione nella società di accoglienza può essere legittimamente ammesso a permanere sul territorio nazionale; viceversa, in assenza di integrazione, il sistema dovrebbe orientarsi verso il ritorno nel paese di origine, nel rispetto delle garanzie costituzionali e internazionali.
La protezione complementare si colloca esattamente in questo punto di equilibrio. L’istituto consente infatti di valutare situazioni in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione di diritti fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel libro si sottolinea come questo profilo sia centrale nella struttura dell’istituto:
“Può ritenersi parte integrante del diritto d’asilo costituzionale il diritto a non essere allontanato verso un paese nel caso in cui tale allontanamento determinerebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.”
Proprio la tutela della vita privata e familiare consente di valorizzare il grado di integrazione dello straniero nel territorio dello Stato. L’inserimento sociale, lavorativo e familiare diventa così uno degli elementi centrali nella valutazione della legittimità dell’allontanamento.
In questa prospettiva, la protezione complementare non rappresenta soltanto una misura di carattere umanitario, ma un criterio di razionalizzazione del sistema migratorio. Essa consente di individuare le situazioni in cui l’integrazione raggiunta rende incompatibile il rimpatrio e quelle in cui, invece, tale integrazione non si è realizzata.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” permette dunque di leggere l’istituto in una prospettiva più ampia: la protezione complementare diventa uno strumento attraverso cui l’ordinamento può governare il fenomeno migratorio senza rinunciare alla tutela dei diritti fondamentali.
Da questo punto di vista, la protezione complementare assume una funzione di cerniera tra diritto dell’asilo e politiche migratorie. Essa consente di evitare che il sistema si riduca a un’alternativa rigida tra accoglienza indiscriminata e rimpatrio automatico, introducendo invece una valutazione fondata sul rispetto dei diritti fondamentali e sul livello di integrazione raggiunto dallo straniero.
In definitiva, l’istituto della protezione complementare non può essere compreso pienamente se non all’interno di una visione sistemica del diritto dell’immigrazione. In tale visione, la tutela dei diritti fondamentali e la gestione ordinata dei fenomeni migratori non rappresentano obiettivi contrapposti, ma elementi di un medesimo equilibrio.
Ed è proprio in questo equilibrio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire una chiave di lettura innovativa del sistema giuridico dell’immigrazione, ponendo al centro non soltanto l’ingresso nel territorio dello Stato, ma soprattutto il percorso di integrazione dello straniero all’interno della comunità nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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De la remigration à l’État de droit : Intégration ou RéImmigration
Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Integrazione o ReImmigrazione ». Je suis l’avocat Fabio Loscerbo et aujourd’hui je m’adresse en particulier au public français pour clarifier une distinction essentielle dans le débat contemporain sur l’immigration.
En France, la discussion publique a été fortement marquée par la théorie de la « Grande Remplacement », associée à l’écrivain Renaud Camus. Cette théorie présente l’immigration comme une transformation démographique et culturelle globale qui modifierait de manière structurelle l’identité nationale. À partir de cette lecture, le concept de « remigration » est avancé comme réponse politique.
Il est cependant indispensable de distinguer le plan idéologique du plan juridique.
La remigration, telle qu’elle est formulée dans le débat intellectuel, n’est pas une catégorie du droit positif. Elle n’est pas un mécanisme prévu par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni par le droit italien ou européen. Elle relève d’une analyse politique de la société.
Le paradigme « Intégration ou RéImmigration », en revanche, repose exclusivement sur une logique juridique. Il part d’un principe simple, commun aux démocraties constitutionnelles : le séjour sur le territoire n’est ni automatique ni arbitrairement révocable. Il doit être évalué individuellement, sur la base de critères légaux précis et dans le respect des droits fondamentaux.
Dans le système italien, ce raisonnement s’articule autour de la protection complémentaire prévue par l’article 19 du Texte unique sur l’immigration. Cette disposition impose une évaluation concrète de la situation personnelle de l’étranger, en tenant compte de son degré d’intégration effective et des garanties liées aux droits fondamentaux.
La différence structurelle apparaît ici clairement.
Dans la théorie de la « Grande Remplacement », la question est collective et civilisationnelle.
Dans le modèle « Intégration ou RéImmigration », la question est individuelle et juridique.La première relève du débat politique.
Le second relève de l’architecture de l’État de droit.La RéImmigration, telle que je la définis, ne signifie pas un projet de réorganisation identitaire. Elle désigne la conséquence administrative possible d’une absence d’intégration effective, constatée au terme d’une procédure légale et sous le contrôle du juge. Elle n’est pas fondée sur l’appartenance culturelle, mais sur la conformité aux exigences de l’ordre juridique.
Pour le public français, habitué à un débat souvent polarisé entre ouverture sans conditions et réaction identitaire, il est fondamental de comprendre que la véritable alternative n’est pas entre accueil et rejet. Elle est entre idéologie et droit.
Une politique migratoire crédible ne peut reposer ni sur des catégories collectives abstraites, ni sur un principe de permanence inconditionnelle. Elle doit s’appuyer sur des règles claires, des procédures garanties et une évaluation individualisée.
Intégration signifie insertion réelle dans le tissu social et respect des normes juridiques.
RéImmigration signifie décision légale de retour lorsque les conditions de séjour ne sont pas réunies.Il ne s’agit pas d’un affrontement culturel, mais d’une question de cohérence normative. Dans une démocratie constitutionnelle, c’est le droit qui fixe les limites et assure l’équilibre.
Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast « Integrazione o ReImmigrazione ». Nous continuerons à analyser ces questions avec rigueur juridique, car sans État de droit il n’y a ni stabilité ni légitimité institutionnelle.

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Reino Unido, Irán y Soberanía: cuando la demografía condiciona la política exterior
La vacilación del Reino Unido al autorizar a los Estados Unidos el uso de sus bases militares en el contexto de los ataques contra Irán fue presentada oficialmente como una cuestión de derecho internacional y de prudencia institucional. Se habló de fundamentos jurídicos discutibles, de evaluaciones legales complejas y de la necesidad de actuar con cautela.
Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente si se pretende comprender el fenómeno en toda su dimensión.
Todo Estado soberano fundamenta su política exterior en un principio esencial: la libertad de actuar conforme a su interés nacional. Esa libertad no es solamente jurídica; es, ante todo, política. Y la capacidad política depende de la cohesión interna. Cuando la cohesión social se debilita, también se reduce la capacidad de decisión estratégica en el plano internacional.
El Reino Unido ha experimentado, durante las últimas décadas, una profunda transformación demográfica, especialmente visible en grandes centros urbanos como Londres, Birmingham, Manchester, Leicester o Bradford. En estas ciudades existen comunidades numéricamente significativas, particularmente sensibles a los conflictos de Oriente Medio. No se trata de una valoración moral, sino de una constatación estructural.
En este contexto, cualquier decisión relacionada con Irán deja de ser exclusivamente una cuestión geopolítica. Se convierte también en un asunto de política interna. Los gobiernos deben calcular no solo las consecuencias diplomáticas y militares, sino también las repercusiones electorales, la estabilidad parlamentaria, el orden público y la reacción de sectores sociales movilizados.
Cuando la política exterior se ve condicionada por la aritmética demográfica interna, el margen de maniobra se estrecha. No necesariamente por límites jurídicos formales, sino por dependencias políticas concretas.
Este es el núcleo del paradigma “Integración o ReInmigración”. La cuestión no es el origen de las personas ni su identidad cultural. La cuestión es si la integración ha generado una adhesión efectiva al interés nacional compartido. Cuando la integración no produce esa convergencia, los conflictos externos se trasladan al interior del Estado.
Una inmigración masiva sin condiciones claras, exigibles y verificables de integración —dominio de la lengua, inserción laboral, respeto a los principios constitucionales, lealtad institucional— puede generar fragmentación del espacio público. En ese escenario, la política exterior deja de responder exclusivamente a criterios estratégicos y pasa a depender de equilibrios internos frágiles.
El caso británico constituye, por tanto, una advertencia para Europa en su conjunto, incluida España. Un Estado que duda no por falta de capacidad militar, sino por temor a desestabilizaciones internas, enfrenta un desafío estructural a su soberanía efectiva.
La soberanía no desaparece de un día para otro. Se erosiona progresivamente cuando decisiones políticas del pasado generan nuevas restricciones internas.
La pregunta estratégica es clara: ¿puede una democracia mantener plena autonomía en política exterior si los cambios demográficos no van acompañados de una política de integración firme, coherente y aplicable?
El caso del Reino Unido no debe interpretarse como una excepción aislada. Puede ser una señal anticipada de un fenómeno más amplio.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
- Commento all’articolo di Today.it dal titolo “Rimpatri migranti, ecco le nuove regole Ue”
- Integration Contract vs. Remigration: A Legal Framework for the French Crisis – Lessons for the United States
- EU Return Hubs 2026: why the German-Dutch model needs an integration contract
- Remigration vs Reimmigration: Two Competing Models in Europe After the EU Elections
- Albania Case: Why Without Integration Assessment There Can Be No Effective Deportation Policy
- Remigration in Europa: Was Martin Sellners Theorie wirklich vorschlägt – und wie sich das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ unterscheidet
- Remigration : pourquoi ce concept divise l’Europe
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- Integrazione o ReImmigrazione: un paradigma per le democrazie occidentali
- The Failure of Multiculturalism Between Remigration and “Replacement Theory”: Why the UK Needs a Legal Criterion – Integration or Reimmigration
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “Remigration summit, voto in Consiglio” pubblicato da Il Giorno
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “L’immigrazione che cambia: nuove cittadinanze nella glaciazione della natalità genovese” pubblicato da la Repubblica (Genova)
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “Le rimesse degli immigrati salgono a 8,6 miliardi: Bangladesh in testa, India seconda” pubblicato da Il Sole 24 Ore
- Commento all’articolo di Domani dal titolo “Immigrazione e integrazione: il modello Svezia sta fallendo, serve programmazione”
- Albania Case: la prueba de que sin verificación de la integración no existe una política eficaz de retornos
- Remigration in Europe: What Martin Sellner’s Theory Really Proposes — and How the “Integration or ReImmigration” Paradigm Differs
- The Albania Case: Execution, Not Deterrence
- El fracaso del multiculturalismo, entre remigración y “teoría del reemplazo”: la ausencia de un criterio jurídico y la propuesta de “Integración o Reinmigración”
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- Immigration Without Integration: Why Europe’s Economic Migration Model Is Failing
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Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, sentenza 13 febbraio 2026, R.G. 17853/2024 – La protezione complementare come verifica giuridica del radicamento nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
La sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 13 febbraio 2026, R.G. 17853/2024, offre un passaggio particolarmente significativo nell’interpretazione della protezione complementare, oggi protezione speciale, quale strumento di bilanciamento tra diritto alla vita privata e potere statale di allontanamento. Il Collegio ha accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro, con trasmissione degli atti al Questore competente.
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, nel testo risultante dalle modifiche del D.L. 130/2020, ritenuto ancora applicabile ratione temporis. Il Tribunale chiarisce che, pur in assenza di rischio persecutorio o di trattamenti inumani, può sussistere il divieto di espulsione quando l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
La motivazione si muove nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24413/2021 e dalla giurisprudenza successiva, richiamando espressamente il principio secondo cui il “radicamento” non richiede un inserimento irreversibile, ma può consistere in “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”. È una formula che ha una portata sistemica: l’integrazione non è un concetto simbolico, ma un criterio giuridico operativo.
Nel caso concreto, il Collegio valorizza una pluralità di elementi: la durata quinquennale del soggiorno in Italia, l’assenza di precedenti penali, la conoscenza della lingua italiana, la convivenza stabile con la sorella regolarmente soggiornante in alloggio di edilizia pubblica, nonché un percorso lavorativo, pur segnato da alcune criticità documentali relative al codice fiscale e alla posizione contributiva. Proprio su questo punto la sentenza è particolarmente interessante: il Tribunale non si arresta alle incongruenze formali, ma compie una valutazione sostanziale del percorso integrativo, ritenendo che la complessiva situazione personale e familiare integri un radicamento sufficiente a rendere sproporzionato l’allontanamento.
Il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è puntuale e ampio. Viene ribadito che la “vita familiare” non coincide esclusivamente con il nucleo coniugale o genitoriale, ma può ricomprendere rapporti tra fratelli, nonni e nipoti, o altri stretti legami effettivi. Il diritto di vivere insieme, di condividere quotidianamente uno spazio abitativo e relazionale, assume un rilievo decisivo nella valutazione di proporzionalità.
È in questa impostazione che la decisione del 13 febbraio 2026 si colloca perfettamente all’interno del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare, lungi dall’essere una clausola generica di salvaguardia, diventa il luogo in cui l’ordinamento verifica in concreto se lo straniero abbia costruito un legame effettivo con la comunità nazionale. L’integrazione, nella sua dimensione lavorativa, linguistica e familiare, si traduce in un diritto alla permanenza quando l’allontanamento determinerebbe una grave compressione della vita privata e familiare.
Il bilanciamento operato dal Collegio è chiaro: in assenza di ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di pericolosità sociale, l’interferenza statale non può essere giustificata. La permanenza non è automatica, ma è conseguenza di un percorso verificabile. Allo stesso tempo, la decisione conferma implicitamente che, in mancanza di tale radicamento, il potere di allontanamento resta pienamente esercitabile.
La protezione complementare diventa così un dispositivo di governo giuridico dei flussi migratori. Non amplia indiscriminatamente la permanenza, ma la subordina a criteri oggettivi e documentabili. È la traduzione normativa di un principio di responsabilità reciproca: lo Stato garantisce tutela quando l’integrazione è reale; in difetto, si apre la strada alla ReImmigrazione come esito coerente del mancato inserimento.
La sentenza del Tribunale di Bologna del 13 febbraio 2026, R.G. 17853/2024, dimostra che l’ordinamento italiano possiede già gli strumenti per attuare un modello ordinato e proporzionato. La protezione speciale non è un’area grigia, ma il punto di equilibrio tra dignità della persona, interesse pubblico e coesione sociale.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan, ma la lettura sistemica di ciò che la giurisprudenza già afferma: integrazione effettiva come fondamento del diritto a rimanere; assenza di integrazione come presupposto dell’allontanamento. È il diritto positivo, non l’ideologia, a indicare la strada.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Articoli
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Integration or ReImmigration: Law, Not Ideology
Welcome to a new episode of the podcast “Integration or ReImmigration”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and today I would like to speak directly to an American audience about a distinction that is often misunderstood in European debates on immigration.
In recent years, the expression “Great Replacement” has circulated widely in political discussions, both in Europe and in the United States. This theory, associated with the French writer Renaud Camus, frames immigration as a large-scale demographic and cultural transformation of Western societies. From that perspective, the proposed response is often described as “remigration”, meaning the organized return of immigrants to their countries of origin.
It is crucial to understand that this concept belongs to political theory, not to legal doctrine.
The paradigm I propose under the formula “Integration or ReImmigration” is not rooted in demographic anxiety or identity politics. It is rooted in law. It starts from a basic constitutional principle that is also central in the United States: residence within a democratic state must be governed by legal standards, individual assessment, and due process.
In the Italian legal system, the key instrument is complementary protection under Article 19 of the Consolidated Immigration Act. This provision requires authorities to conduct a concrete, individualized evaluation of whether a person may lawfully remain, balancing fundamental rights against the state’s legitimate interest in migration control.
The structural difference is clear.
The Great Replacement theory looks at society as a whole and frames immigration as a collective transformation.
The Integration or ReImmigration model looks at the legal position of the individual.In the first case, the language is political and civilizational.
In the second case, the language is procedural and constitutional.For an American audience, the closest parallel is the principle of due process. Removal from the territory cannot be based on broad cultural categories. It must be based on statutory authority, evidence, and a decision subject to judicial review.
ReImmigration, as I define it, is not a collective demographic project. It is the possible administrative outcome when, after a lawful procedure, no protection grounds apply and no effective integration is demonstrated. It is individual, not collective. It is legal, not ideological.
This framework rejects two extremes. It rejects unconditional permanence without integration. And it rejects identity-based mass removal.
Instead, it proposes coherence:
Permanence linked to measurable integration and lawful conduct.
Return linked to a legally grounded decision, respecting constitutional guarantees.In a constitutional democracy, immigration policy must remain within the architecture of the rule of law. Without that foundation, the debate becomes purely ideological.
Integration or ReImmigration is not a slogan. It is a legal paradigm designed to preserve institutional legitimacy while ensuring that migration governance remains structured, rational, and accountable.
Thank you for listening to this episode of the podcast “Integration or ReImmigration”. We will continue to examine these issues with legal rigor and clarity, because without law there is no balance, and without balance there is no stability.

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From the “Great Replacement” to “Integration or ReImmigration”: A Legal Clarification for a UK Audience
In recent years, parts of the European debate on immigration have been shaped by the theory of the “Great Replacement,” associated with the French writer Renaud Camus. According to this view, Europe is undergoing a structural demographic transformation that threatens the cultural identity of its historic populations. From this premise derives the idea of “remigration,” understood as the organised return of immigrants to their countries of origin.
For a British audience, it is essential to draw a clear distinction between political theory and legal doctrine.
“Remigration,” as discussed in political discourse, is not a defined legal category in UK law, nor in Italian or broader European legal systems. It is not a statutory concept under the Immigration Rules, nor a recognised procedural mechanism subject to established judicial safeguards. It belongs to the sphere of ideological interpretation rather than codified law.
The paradigm “Integration or ReImmigration,” by contrast, is rooted in legal structure. It does not begin with demographic anxiety or identity politics. It begins with a fundamental principle common to constitutional democracies, including the United Kingdom: residence is neither unconditional nor arbitrarily revocable. It must be assessed on the basis of law, evidence, and due process.
Within the Italian legal system, the relevant mechanism is complementary protection under Article 19 of the Consolidated Immigration Act. Although the UK operates under a different statutory framework, the underlying constitutional logic is comparable: individual rights must be balanced against the state’s legitimate interest in controlling immigration. Decisions must be reasoned, proportionate, and subject to judicial scrutiny.
The structural difference is therefore clear.
In the “Great Replacement” thesis, the focus is collective. The concern is the transformation of society as a whole.
In the “Integration or ReImmigration” model, the focus is individual. The concern is the specific legal position of a particular person.Remigration, in political theory, is framed as a general response to perceived demographic change. ReImmigration, in legal terms, is a potential administrative outcome following an individual assessment where integration has not been demonstrated and no protection grounds apply. It is not based on ethnicity, religion, or collective identity. It is based on compliance with legal criteria.
For a UK audience, particularly in the post-Brexit context where sovereignty and border control have become central political themes, this distinction matters. The rule of law requires that immigration policy operate within statutory authority and procedural fairness. Collective identity-based measures would conflict with long-standing principles of proportionality, human rights protection, and judicial oversight.
“Integration or ReImmigration” therefore does not advocate mass removal nor unconditional settlement. It proposes coherence: permanence linked to measurable integration and lawful conduct; return linked to the absence of legal entitlement, determined through regulated procedures.
The debate is not about civilisational conflict. It is about legal architecture.
Remigration is a political theory.
ReImmigration, in the sense described here, is a legal consequence within a rule-of-law framework.And in a constitutional democracy, that distinction is decisive.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbyist registered in the EU Transparency Register
ID 280782895721-36
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ReImmigrazione non è remigrazione: chiarimento teorico e giuridico
Nel dibattito pubblico europeo, il termine “remigrazione” è stato progressivamente associato al pensiero di Renaud Camus e alla teoria del cosiddetto “Grand Remplacement”. In quella impostazione, l’immigrazione viene letta come processo strutturale di trasformazione demografica e culturale, cui dovrebbe seguire un movimento inverso di ritorno nei Paesi di origine. Si tratta di una categoria politica, costruita sul piano teorico e identitario.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un terreno completamente diverso. La prima operazione da compiere, infatti, è di chiarimento terminologico e concettuale: ReImmigrazione non è remigrazione. L’assonanza lessicale non deve indurre in errore. Le due categorie nascono in contesti differenti, perseguono finalità diverse e si muovono su piani non sovrapponibili.
La remigrazione, nella sua formulazione teorica, assume una dimensione collettiva. La questione è posta in termini generali: la composizione demografica di un popolo, l’identità culturale, la trasformazione della società. Non vi è un ancoraggio a istituti giuridici tipizzati, né a procedure individualizzate. È una proposta che si sviluppa nel dibattito politico.
La ReImmigrazione, invece, si inserisce nell’ordinamento positivo e trova il suo perno nella disciplina della protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione. Qui non si discute di equilibri demografici, ma di permanenza sul territorio in presenza o meno di determinati presupposti normativi. L’attenzione non è rivolta alla collettività, bensì al singolo.
La protezione complementare impone una valutazione concreta, individuale, motivata. L’amministrazione e il giudice sono chiamati a verificare se sussistano condizioni che impediscono l’allontanamento e giustificano la permanenza. In questa verifica assume rilievo il percorso di integrazione effettiva, intesa come inserimento reale nel contesto sociale e lavorativo, rispetto delle regole, stabilità della posizione personale.
Il diritto di restare non è automatico, ma non può nemmeno essere negato sulla base di categorie identitarie astratte. L’ordinamento non consente decisioni fondate su appartenenze culturali; richiede invece un bilanciamento tra diritti fondamentali e interesse pubblico al controllo dell’immigrazione. Questo bilanciamento è la cifra dello Stato di diritto.
È in questo quadro che la ReImmigrazione assume un significato tecnico: essa non è un progetto di riorganizzazione etnica della società, ma l’esito procedurale conseguente alla mancata integrazione accertata secondo criteri normativi. Non è una misura collettiva, ma un effetto individuale. Non è una categoria ideologica, ma una conseguenza amministrativa.
La differenza, dunque, è strutturale. La remigrazione appartiene al terreno del confronto politico sulle identità; la ReImmigrazione appartiene al sistema delle garanzie e delle procedure previste dall’ordinamento. La prima guarda alla società nel suo complesso; la seconda guarda alla posizione giuridica del singolo straniero.
Confondere le due nozioni significa sovrapporre un’idea teorica a un istituto regolato dal diritto positivo. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non nasce come risposta emotiva a una teoria demografica, ma come proposta di coerenza sistemica: permanenza per chi dimostra integrazione effettiva; rientro, nel rispetto delle garanzie, per chi non soddisfa i requisiti richiesti dall’ordinamento.
Non si tratta di una guerra culturale, ma di una questione di diritto. Ed è su questo piano che deve essere condotto il confronto.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
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Vereinigtes Königreich, Iran und Souveränität: Wenn Demografie die Außenpolitik prägt
Die Zurückhaltung des Vereinigten Königreichs, den Vereinigten Staaten die Nutzung britischer Militärstützpunkte im Zusammenhang mit den Angriffen gegen den Iran zu gestatten, wurde offiziell als Frage des Völkerrechts und der institutionellen Vorsicht dargestellt. Es wurde auf juristische Gutachten verwiesen. Die Notwendigkeit einer klaren rechtlichen Grundlage wurde betont. Zurückhaltung erschien als verantwortungsvolle Staatskunst.
Doch diese Erklärung greift zu kurz.
Jeder souveräne Staat stützt seine Außenpolitik auf einen grundlegenden Pfeiler: die Freiheit, im eigenen nationalen Interesse zu handeln. Diese Freiheit ist nicht nur juristischer Natur. Sie ist vor allem politisch. Und politische Handlungsfähigkeit setzt innere Geschlossenheit voraus. Wo gesellschaftliche Kohäsion schwindet, wird auch außenpolitische Entschlossenheit schwieriger.
Das Vereinigte Königreich hat in den vergangenen Jahrzehnten einen tiefgreifenden demografischen Wandel erlebt, insbesondere in großen urbanen Zentren wie London, Birmingham, Manchester, Leicester und Bradford. Dort haben sich bedeutende Bevölkerungsgruppen gebildet, die eine starke Sensibilität gegenüber Konflikten im Nahen Osten aufweisen. Diese Feststellung ist keine Wertung, sondern eine strukturelle Analyse.
In einem solchen Umfeld wird eine Entscheidung im Zusammenhang mit dem Iran nicht ausschließlich als strategische Maßnahme im internationalen Kontext wahrgenommen. Sie wird zugleich zu einer innenpolitischen Frage. Regierungen müssen nicht nur militärische und diplomatische Folgen kalkulieren, sondern auch Wahlkreisdynamiken, Koalitionsstabilität, gesellschaftliche Spannungen und die Reaktionen mobilisierter Wählergruppen berücksichtigen.
Wenn außenpolitische Entscheidungen durch innenpolitische demografische Arithmetik begrenzt werden, verengt sich der Handlungsspielraum. Nicht aufgrund fehlender militärischer Fähigkeiten. Nicht zwingend wegen rechtlicher Hindernisse. Sondern aufgrund politischer Abhängigkeiten.
Hier setzt das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ an. Die zentrale Frage betrifft nicht Herkunft oder Identität, sondern institutionelle Loyalität und gemeinsame Orientierung am nationalen Interesse. Wenn Integration keine tatsächliche Angleichung an die verfassungsrechtlichen und strategischen Grundlinien des Staates bewirkt, entstehen parallele Öffentlichkeiten. In diesem Fall werden internationale Konflikte zu innenpolitischen Spannungsfeldern.
Massenmigration ohne klare, überprüfbare und durchsetzbare Integrationsanforderungen – Sprachkompetenz, wirtschaftliche Teilhabe, Bindung an die verfassungsmäßige Ordnung, institutionelle Loyalität – kann zu einer Fragmentierung des politischen Raums führen. Außenpolitik wird dann nicht mehr ausschließlich durch strategische Erwägungen bestimmt, sondern durch die Notwendigkeit, innenpolitische Stabilität zu sichern.
Der britische Fall ist deshalb auch für Deutschland und die Europäische Union von Relevanz. Ein Staat, der aus Furcht vor innenpolitischen Erschütterungen zögert, strategische Entscheidungen zu treffen, steht vor einer strukturellen Herausforderung seiner effektiven Souveränität.
Souveränität geht nicht abrupt verloren. Sie erodiert schrittweise, wenn politische Entscheidungen der Vergangenheit neue Abhängigkeiten im Inneren erzeugen.
Die zentrale Frage für europäische Demokratien lautet daher: Kann außenpolitische Entscheidungsfreiheit dauerhaft gesichert werden, wenn tiefgreifende demografische Veränderungen nicht von einer kohärenten, verbindlichen Integrationspolitik begleitet werden?
Das Vereinigte Königreich liefert kein isoliertes Beispiel. Es könnte ein Vorzeichen sein.
Avv. Fabio Loscerbo
Eingetragener Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, decreto 10 febbraio 2026, R.G. 16194/2024 – La protezione complementare dopo il D.L. 20/2023 come asse giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Il decreto pronunciato dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 10 febbraio 2026, R.G. 16194/2024, si colloca in un passaggio decisivo dell’evoluzione della protezione complementare. Il Collegio ha accolto il ricorso, accertando il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 e 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con durata biennale, rinnovabile e idoneo allo svolgimento di attività lavorativa.
La decisione assume rilievo non solo per l’esito favorevole, ma soprattutto per l’impostazione giuridica adottata. Il Tribunale affronta direttamente la questione dell’impatto del D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023, chiarendo che l’abrogazione dei periodi terzo e quarto dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dello straniero. La protezione continua a trovare fondamento negli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, richiamati dall’art. 5, comma 6, T.U.I., e nell’art. 8 CEDU.
Il Collegio valorizza in modo esplicito la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare l’arresto n. 29593/2025, ribadendo che la protezione complementare può essere riconosciuta quando il radicamento nel territorio nazionale sia sufficientemente forte da rendere sproporzionato l’allontanamento. Il parametro non è un’integrazione “piena e irreversibile”, ma un serio e apprezzabile percorso di inserimento nella realtà locale.
Nel caso concreto, l’istante aveva lasciato il Paese di origine per motivazioni economiche. In Italia, in un arco temporale relativamente breve, ha reperito occupazione regolare, ha percepito redditi leciti e progressivamente crescenti, ha consolidato una stabilità abitativa e ha dimostrato capacità di inserimento lavorativo. Il Tribunale sottolinea come proprio l’attività lavorativa costituisca uno dei luoghi principali di costruzione della vita privata, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU.
Il punto centrale della decisione risiede nel bilanciamento. La protezione non è automatica, né illimitata. Essa presuppone una valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto e le conseguenze dell’allontanamento, alla luce del principio di proporzionalità. In assenza di ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o pericolosità sociale, l’espulsione si tradurrebbe in una indebita compromissione del diritto alla vita privata.
È in questo equilibrio che si manifesta, in termini giuridici, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La sentenza dimostra che l’ordinamento italiano, anche dopo la riforma del 2023, conserva un meccanismo selettivo fondato su criteri oggettivi. L’integrazione effettiva, documentata attraverso lavoro regolare, stabilità abitativa, relazioni sociali e rispetto delle regole, genera un diritto alla permanenza. L’assenza di tali elementi, o la presenza di condotte incompatibili con l’ordine pubblico, conduce invece a un esito diverso.
La protezione complementare, pertanto, non è una misura assistenziale né un varco generalizzato alla permanenza. È uno strumento di governo giuridico dei flussi migratori. Premia il radicamento reale, non l’inerzia. Consolida la posizione di chi dimostra di partecipare alla vita economica e sociale del Paese. Al tempo stesso, lascia impregiudicata la possibilità della ReImmigrazione quale conseguenza del mancato inserimento o della violazione delle regole fondamentali della convivenza civile.
Il decreto del 10 febbraio 2026 conferma che il sistema normativo vigente, correttamente interpretato alla luce della Costituzione e della CEDU, è già strutturato secondo un criterio chiaro: integrazione come fondamento della permanenza; mancata integrazione come presupposto dell’allontanamento. Non si tratta di contrapporre diritti e sovranità, ma di ricondurre entrambi entro un bilanciamento ragionevole e proporzionato.
La protezione complementare diventa così l’asse giuridico di un modello ordinato: non un’area grigia, ma il punto di convergenza tra dignità della persona, interesse pubblico e responsabilità individuale. È la traduzione normativa di un principio che deve essere assunto con chiarezza: integrazione o ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Entre ideología y Estado de Derecho: Integración o ReInmigración
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Yo soy el abogado Fabio Loscerbo y en este episodio me dirijo especialmente al público español para aclarar una cuestión que en el debate europeo sobre inmigración suele generar confusión.
En los últimos años, el debate público ha estado influido por teorías como la llamada “Gran Reemplazo”, asociada al escritor francés Renaud Camus. Según esta visión, la inmigración representaría una transformación demográfica y cultural estructural de las sociedades europeas. A partir de esta interpretación surge el concepto de “remigración”, entendido como el retorno organizado de inmigrantes a sus países de origen.
Sin embargo, es fundamental distinguir entre una construcción ideológica y una categoría jurídica.
La remigración no es una figura recogida en el derecho positivo español ni europeo. No es un procedimiento regulado por la Ley de Extranjería ni por la normativa comunitaria. Es un concepto político que pertenece al ámbito del debate cultural.
El paradigma “Integración o ReInmigración”, en cambio, se sitúa estrictamente dentro del Estado de Derecho. No parte de una teoría demográfica ni de una lectura identitaria de la sociedad. Parte de un principio jurídico básico: la permanencia en el territorio de un Estado democrático debe estar vinculada a criterios legales verificables y a una evaluación individualizada.
En el sistema italiano, esta lógica se articula en torno a la protección complementaria prevista en el artículo 19 del Texto Único sobre Inmigración. Esta norma exige una valoración concreta de la situación personal del extranjero, teniendo en cuenta sus derechos fundamentales y su grado real de integración. Aunque el marco jurídico español sea distinto, el principio es comparable: toda decisión sobre permanencia o retorno debe fundarse en la ley y estar sometida a control judicial.
Aquí se encuentra la diferencia estructural.
La teoría del reemplazo analiza la inmigración como fenómeno colectivo que afecta a la sociedad en su conjunto.
El modelo “Integración o ReInmigración” analiza la posición jurídica del individuo concreto.La primera pertenece al terreno político e ideológico.
El segundo pertenece al ámbito normativo y procedimental.La ReInmigración, tal como la defino, no implica expulsiones masivas ni decisiones basadas en la identidad cultural. Significa que, tras una evaluación individual y conforme a la ley, si no existen motivos de protección y no se demuestra una integración efectiva, puede adoptarse una decisión de retorno dentro de las garantías del Estado de Derecho.
Para el público español, acostumbrado a un debate polarizado entre posiciones de apertura ilimitada y discursos de cierre radical, es importante entender que la cuestión central no es identidad frente a diversidad. Es legalidad frente a ideología.
Una política migratoria sostenible no puede basarse en categorías colectivas abstractas ni en una permanencia automática. Debe basarse en reglas claras, criterios objetivos y procedimientos garantistas.
Integración significa inserción real en la sociedad y respeto del ordenamiento jurídico.
ReInmigración significa retorno legal cuando no se cumplen las condiciones de permanencia.No se trata de un conflicto cultural, sino de coherencia normativa. En una democracia constitucional, es el derecho el que establece los límites y garantiza el equilibrio.
Gracias por escuchar este episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Seguiremos analizando estas cuestiones con rigor jurídico, porque sin Estado de Derecho no hay estabilidad ni legitimidad institucional.

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De la “Gran Reemplazo” a “Integración o ReInmigración”: una aclaración jurídica para el público español
En el debate europeo sobre inmigración, la teoría del “Gran Reemplazo”, vinculada al escritor francés Renaud Camus, ha tenido una notable influencia. Según esta tesis, Europa estaría viviendo una transformación demográfica y cultural profunda que alteraría de manera estructural la identidad de sus sociedades. A partir de esta lectura surge la idea de “remigración”, entendida como el retorno organizado de inmigrantes a sus países de origen.
Para el público español resulta esencial distinguir entre una construcción ideológica y una categoría jurídica.
La “remigración”, tal como se plantea en el debate político, no es una figura recogida en el Derecho positivo español ni europeo. No constituye un procedimiento tipificado, no tiene presupuestos normativos definidos ni está vinculada a garantías procesales específicas. Se trata, fundamentalmente, de una propuesta de carácter político y cultural.
El paradigma “Integración o ReInmigración”, en cambio, se sitúa exclusivamente en el terreno del Estado de Derecho. No parte de una teoría demográfica, sino de un principio jurídico básico: la permanencia en el territorio no es automática ni incondicional, pero tampoco puede negarse sobre la base de criterios identitarios abstractos. Debe ser objeto de una evaluación individual, conforme a parámetros legales verificables.
En el sistema italiano —con paralelismos evidentes en el marco jurídico europeo y en el derecho español de extranjería— el eje de esta evaluación es la protección complementaria prevista en el artículo 19 del Texto Único sobre Inmigración. Esta norma exige a la administración y a los tribunales realizar un examen concreto de la situación personal del extranjero, teniendo en cuenta sus derechos fundamentales y su grado real de integración.
Aquí radica la diferencia estructural.
En la teoría del “Gran Reemplazo”, el enfoque es colectivo: se analiza la transformación global de la sociedad.
En el modelo “Integración o ReInmigración”, el enfoque es individual: se examina la posición jurídica concreta de una persona determinada.La remigración, como propuesta ideológica, se concibe como respuesta a un fenómeno demográfico general. La ReInmigración, en el sentido jurídico aquí expuesto, es la consecuencia administrativa que puede derivarse de la falta de integración efectiva y de la inexistencia de motivos de protección, siempre tras un procedimiento legal y con control judicial.
Para un público español, acostumbrado a un debate que oscila entre discursos de apertura ilimitada y posiciones de fuerte reacción política, es importante subrayar que la verdadera cuestión no es identidad frente a diversidad, sino legalidad frente a ideología.
El paradigma “Integración o ReInmigración” no implica expulsiones colectivas ni decisiones basadas en la pertenencia cultural. Implica coherencia normativa: quien demuestra integración efectiva y cumple con los requisitos legales puede permanecer; quien no los cumple y no reúne condiciones de protección debe retornar, conforme a procedimientos regulados y garantistas.
La remigración pertenece al ámbito del discurso político.
La ReInmigración, en cambio, pertenece al ámbito del Derecho.Y en una democracia constitucional, esta distinción no es secundaria: es determinante para preservar la legitimidad de cualquier política migratoria.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea
ID 280782895721-36
Articoli
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Royaume-Uni, Iran et Souveraineté : quand la démographie façonne la politique étrangère
L’hésitation du Royaume-Uni à autoriser l’utilisation de ses bases militaires par les États-Unis lors des frappes contre l’Iran a été officiellement présentée comme une question de droit international et de prudence institutionnelle. Des évaluations juridiques ont été invoquées. La nécessité d’une base légale claire a été soulignée. La retenue a été mise en avant comme principe.
Mais cette explication est insuffisante.
Tout État souverain fonde sa politique étrangère sur un principe essentiel : la liberté d’agir selon son intérêt national. Cette liberté n’est pas seulement juridique. Elle est d’abord politique. Or la solidité politique repose sur la cohésion interne. Lorsque cette cohésion se fragilise, la capacité d’agir à l’extérieur s’en trouve inévitablement affectée.
Le cas britannique doit être analysé à la lumière de sa transformation démographique des dernières décennies. Dans plusieurs grandes villes — Londres, Birmingham, Manchester, Leicester, Bradford — se sont constituées des communautés importantes, particulièrement sensibles aux conflits du Moyen-Orient. Il ne s’agit pas d’un jugement moral, mais d’un constat structurel.
Dans un tel contexte, toute décision relative à l’Iran ne relève plus exclusivement de la stratégie internationale. Elle devient immédiatement une question intérieure. Les gouvernements doivent évaluer non seulement les conséquences diplomatiques et militaires, mais aussi les réactions électorales, la stabilité de la majorité, les risques de tensions internes et l’impact dans des circonscriptions clés.
Lorsque la politique étrangère est conditionnée par l’arithmétique démographique interne, la marge de manœuvre se réduit. Non pas en raison d’une impossibilité juridique, mais en raison d’une contrainte politique.
C’est ici que s’inscrit le paradigme « Intégration ou RéImmigration ». La question n’est ni ethnique ni religieuse. Elle est institutionnelle. L’enjeu est de savoir si l’intégration a produit une adhésion effective à l’intérêt national commun. Lorsque l’intégration ne garantit pas cette convergence, les conflits extérieurs se répercutent à l’intérieur.
Une immigration de masse dépourvue de conditions d’intégration claires, mesurables et applicables — maîtrise de la langue, insertion professionnelle, adhésion aux principes constitutionnels, loyauté institutionnelle — conduit à une fragmentation de l’espace public. Dans ce cadre, la politique étrangère cesse d’être une expression pure de la souveraineté stratégique ; elle devient un exercice d’équilibre fragile.
Le Royaume-Uni constitue ainsi un laboratoire pour l’ensemble de l’Europe. Un État qui hésite non par faiblesse militaire mais par crainte de répercussions internes est un État dont la souveraineté effective est déjà partiellement conditionnée.
La souveraineté ne disparaît pas brutalement. Elle s’érode progressivement lorsque les choix politiques du passé créent de nouvelles dépendances internes.
La question qui se pose désormais aux démocraties européennes est claire : peut-on préserver une pleine autonomie décisionnelle en matière de politique étrangère si les transformations démographiques ne sont pas accompagnées d’une politique d’intégration exigeante et cohérente ?
Le cas britannique n’est peut-être pas une exception. Il pourrait être un signal d’alerte.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne
ID 280782895721-36
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
- Commento all’articolo di Today.it dal titolo “Rimpatri migranti, ecco le nuove regole Ue”
- Integration Contract vs. Remigration: A Legal Framework for the French Crisis – Lessons for the United States
- EU Return Hubs 2026: why the German-Dutch model needs an integration contract
- Remigration vs Reimmigration: Two Competing Models in Europe After the EU Elections
- Albania Case: Why Without Integration Assessment There Can Be No Effective Deportation Policy
- Remigration in Europa: Was Martin Sellners Theorie wirklich vorschlägt – und wie sich das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ unterscheidet
- Remigration : pourquoi ce concept divise l’Europe
- Formazione giuridica sulla protezione complementare: corsi formativi organizzati da Avv. Fabio Loscerbo accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna
- Commento all’articolo di Giovanni Donzelli dal titolo “CPR nei Paesi terzi: l’Europa segue Meloni”
- Il contratto di integrazione come alternativa alla remigration: un modello giuridico per la Francia
- Return Hubs UE 2026: perché il modello tedesco-olandese ha bisogno del contratto di integrazione italiano
- Remigrazione e ReImmigrazione: due modelli a confronto nel diritto europeo post-elezioni UE
- Albania Case: la prova che senza verifica dell’integrazione non esiste politica dei rimpatri
- Remigration: why this idea is emerging from the failure of European migration policies
- Bologna, 17 aprile 2026 – Corso di formazione giuridica sulla protezione complementare: un laboratorio per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “La linea dura di Tokyo contro l’immigrazione, record di espulsioni nel 2025” pubblicato da AsiaNews
- Commento all’articolo del 10 aprile 2026 “Remigrazione, modello Svezia” pubblicato da il manifesto
- Commento all’articolo del 9 aprile 2026 “Nuovo decreto immigrazione UE, l’opposizione teme deportazioni in stile ICE” pubblicato da Atuttomondo
- Integrazione o ReImmigrazione: un paradigma per le democrazie occidentali
- The Failure of Multiculturalism Between Remigration and “Replacement Theory”: Why the UK Needs a Legal Criterion – Integration or Reimmigration
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “Remigration summit, voto in Consiglio” pubblicato da Il Giorno
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “L’immigrazione che cambia: nuove cittadinanze nella glaciazione della natalità genovese” pubblicato da la Repubblica (Genova)
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “Le rimesse degli immigrati salgono a 8,6 miliardi: Bangladesh in testa, India seconda” pubblicato da Il Sole 24 Ore
- Commento all’articolo di Domani dal titolo “Immigrazione e integrazione: il modello Svezia sta fallendo, serve programmazione”
- Albania Case: la prueba de que sin verificación de la integración no existe una política eficaz de retornos
- Remigration in Europe: What Martin Sellner’s Theory Really Proposes — and How the “Integration or ReImmigration” Paradigm Differs
- The Albania Case: Execution, Not Deterrence
- El fracaso del multiculturalismo, entre remigración y “teoría del reemplazo”: la ausencia de un criterio jurídico y la propuesta de “Integración o Reinmigración”
- Commento all’articolo de La Voce del Patriota dal titolo “Immigrazione, Bignami (FdI): da Consulta stop a scorciatoie contro espulsion
- Albania Hubs: The Real Issue Isn’t Transfer — It’s Enforcing the Integration Contract
- Immigration Without Integration: Why Europe’s Economic Migration Model Is Failing
- Criminalité liée à l’échec de l’intégration : combien cela pourrait-il coûter à l’Italie d’ici 2030 ?
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Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, sentenza 13 febbraio 2026, R.G. 1299/2024 – La protezione complementare come fondamento giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
La sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 13 febbraio 2026, R.G. 1299/2024, rappresenta una decisione di particolare rilievo nell’attuale evoluzione della protezione complementare. Il Collegio ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio di un titolo biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Il provvedimento si muove nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24413/2021 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, chiarendo un punto essenziale: la tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, come recepita nel novellato art. 19 T.U.I., non è un principio astratto ma un parametro operativo che impone al giudice un concreto bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e il livello di radicamento raggiunto nel territorio nazionale.
Il Tribunale bolognese richiama espressamente il principio secondo cui il “radicamento” non coincide con un inserimento irreversibile o definitivo, ma con “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”. Nel caso esaminato, la continuità lavorativa, i redditi progressivamente crescenti, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, la regolare ospitalità, la partecipazione a corsi di formazione e l’iscrizione all’albo dei volontari hanno costituito indici concreti di integrazione effettiva. Il Collegio sottolinea l’assenza di elementi di pericolosità sociale e afferma che l’interferenza statale nella vita privata è legittima solo in presenza di un “bisogno sociale imperativo”, secondo il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza europea.
È in questo passaggio che la sentenza assume una valenza sistemica rispetto al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare, come configurata dall’art. 19 T.U.I., diventa lo strumento giuridico attraverso cui lo Stato distingue tra chi ha costruito un legame effettivo con la comunità nazionale e chi non lo ha fatto. L’integrazione non è un concetto politico né una formula retorica: è un parametro giuridico verificabile attraverso elementi oggettivi quali lavoro regolare, partecipazione sociale, apprendimento linguistico, rispetto delle regole e assenza di pericolosità.
La decisione del 13 febbraio 2026 dimostra che l’ordinamento già prevede un criterio selettivo coerente. Quando il radicamento è effettivo e documentato, l’allontanamento si traduce in una compressione sproporzionata del diritto alla vita privata e familiare. Quando tale radicamento non sussiste, viene meno il presupposto stesso della protezione. La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è una misura ideologica ma l’esito coerente del mancato inserimento.
Il decreto valorizza inoltre un aspetto centrale: il bilanciamento non può essere svolto in modo astratto o formalistico. Il giudice deve valutare ex nunc l’effettività dell’inserimento, tenendo conto della progressione del percorso integrativo anche nel corso del giudizio. Ciò rafforza l’idea che l’integrazione sia un processo dinamico, non una fotografia statica.
La protezione complementare, letta in questa chiave, non amplia indiscriminatamente l’area della permanenza, ma consolida la posizione di chi dimostra di partecipare attivamente alla vita economica e sociale del Paese. È la traduzione normativa di un principio semplice: l’integrazione genera diritti; l’assenza di integrazione apre alla ReImmigrazione come conseguenza ordinata e proporzionata.
La sentenza del Tribunale di Bologna del 13 febbraio 2026, R.G. 1299/2024, conferma che il sistema italiano possiede già gli strumenti per attuare questo equilibrio senza forzature legislative ulteriori. Occorre applicare con rigore le categorie esistenti, riconoscendo che il lavoro, la lingua e il rispetto delle regole costituiscono i pilastri dell’appartenenza alla comunità giuridica.
La protezione complementare non è un’area grigia dell’ordinamento, ma il punto di convergenza tra diritto costituzionale, diritto convenzionale e responsabilità pubblica. È, in definitiva, la dimensione giuridica del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Articoli
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Integration or ReImmigration: A Rule of Law Perspective for the United Kingdom
Welcome to a new episode of the podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. I am Attorney Fabio Loscerbo, and in this episode I am speaking directly to a United Kingdom audience to clarify a distinction that is often blurred in European migration debates.
In recent years, public discussions in Europe have been influenced by theories such as the so called “Great Replacement”, associated with the French writer Renaud Camus. According to that view, immigration represents a structural demographic and cultural transformation of European societies. From that interpretation derives the concept of “remigration”, understood as the organised return of immigrant populations to their countries of origin.
It is essential, however, to distinguish political theory from legal doctrine.
Remigration, as discussed in political discourse, is not a statutory category in United Kingdom immigration law. It is not a defined mechanism under the Immigration Rules, nor a codified administrative procedure subject to established judicial safeguards. It belongs to the sphere of ideological interpretation rather than to the framework of positive law.
The paradigm “Integration or ReImmigration”, by contrast, is grounded entirely in the rule of law. It does not begin with demographic narratives or identity based reasoning. It begins with a fundamental constitutional principle shared by democratic systems, including the United Kingdom: residence within the territory must be governed by legal criteria, individual assessment, and judicial oversight.
In the Italian legal system, the relevant instrument is complementary protection under Article 19 of the Consolidated Immigration Act. While the United Kingdom operates under a distinct statutory framework, the structural logic is comparable. Decisions concerning the right to remain must be reasoned, proportionate, and consistent with fundamental rights principles.
Here lies the structural difference.
The Great Replacement theory looks at immigration as a collective transformation of society.
The Integration or ReImmigration model looks at the legal position of the individual person.The first operates in the realm of political narrative.
The second operates within the architecture of administrative and constitutional law.ReImmigration, as I define it, does not imply collective removal or identity based selection. It refers to the possible legal consequence of an individual assessment in which no protection grounds exist and no effective integration has been demonstrated. It is an administrative outcome grounded in statute and subject to judicial review.
For a United Kingdom audience, particularly in the post Brexit context where sovereignty and border control have become central political themes, this distinction is crucial. A constitutional democracy cannot base immigration policy on abstract cultural categories. At the same time, it cannot treat residence as unconditional. Coherence requires that permanence be linked to lawful conduct and measurable integration, while return be linked to a legally grounded and procedurally fair decision.
Integration means real participation in society and respect for the legal order.
ReImmigration means lawful return when the statutory conditions for remaining are not satisfied.This is not a civilisational argument. It is a rule of law argument.
Thank you for listening to this episode of the podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. We will continue to examine migration through the lens of legal structure and constitutional balance, because without law there is no legitimacy, and without legitimacy there is no stability.

Articoli
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Vom „Großen Austausch“ zu „Integration oder ReImmigration“: Eine rechtliche Einordnung für ein deutsches Publikum
In Deutschland ist die Debatte über Migration seit Jahren stark von Begriffen wie „Großer Austausch“ geprägt, die auf den französischen Schriftsteller Renaud Camus zurückgehen. Nach dieser Theorie befinde sich Europa in einem demografischen und kulturellen Transformationsprozess, der langfristig zu einer grundlegenden Veränderung der gesellschaftlichen Identität führe. Daraus wird in bestimmten politischen Strömungen die Forderung nach „Remigration“ abgeleitet – also nach einer umfassenden Rückführung von Migranten in ihre Herkunftsländer.
Für ein deutsches Publikum ist es jedoch entscheidend, zwischen politischer Theorie und geltendem Recht zu unterscheiden.
Der Begriff „Remigration“ ist keine juristisch kodifizierte Kategorie im deutschen, italienischen oder europäischen Recht. Er ist kein Tatbestand im Aufenthaltsgesetz, kein normativ definierter Verwaltungsakt und kein eigenständiger Rechtsbegriff mit klaren Voraussetzungen und verfahrensrechtlichen Garantien. Er gehört in erster Linie in den Bereich der politischen Debatte.
Das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ verfolgt hingegen einen strikt rechtsstaatlichen Ansatz. Es basiert nicht auf einer demografischen Theorie, sondern auf dem Grundsatz, dass der Aufenthalt im Staatsgebiet weder automatisch noch bedingungslos ist, sondern einer individuellen rechtlichen Prüfung unterliegt.
Im italienischen Recht – vergleichbar mit den Schutzmechanismen im deutschen und europäischen Migrationsrecht – spielt dabei die sogenannte „komplementäre Schutzgewährung“ (protezione complementare) gemäß Artikel 19 des italienischen Einwanderungsgesetzes eine zentrale Rolle. Diese Norm verpflichtet Verwaltung und Gerichte, eine konkrete, einzelfallbezogene Abwägung vorzunehmen. Maßgeblich sind dabei die Grundrechte der betroffenen Person sowie ihr tatsächlicher Integrationsgrad.
Der strukturelle Unterschied ist deutlich.
In der Theorie des „Großen Austauschs“ steht die kollektive Dimension im Vordergrund: Es geht um die Veränderung der Gesellschaft als Ganzes.
Im Modell „Integration oder ReImmigration“ steht die individuelle Rechtsposition im Mittelpunkt: Es geht um die konkrete Situation einer bestimmten Person.Während die Remigration als politische Antwort auf eine wahrgenommene demografische Entwicklung verstanden wird, ist die ReImmigration im hier vertretenen Sinne das mögliche rechtliche Ergebnis einer individuellen Prüfung. Sie setzt voraus, dass keine Schutzgründe bestehen und dass keine hinreichende Integration nachgewiesen ist – und sie erfolgt ausschließlich im Rahmen eines gesetzlich geregelten Verfahrens mit gerichtlicher Kontrolle.
Für Deutschland, dessen Verfassungsordnung stark vom Grundgesetz und vom Prinzip der Verhältnismäßigkeit geprägt ist, ist diese Unterscheidung zentral. Der Rechtsstaat erlaubt weder pauschale kollektive Maßnahmen noch identitätsbasierte Entscheidungen. Gleichzeitig ist auch der Aufenthalt nicht schrankenlos. Er ist an rechtliche Voraussetzungen gebunden, die überprüfbar und justiziabel sind.
„Integration oder ReImmigration“ bedeutet daher nicht kulturelle Selektion, sondern rechtliche Kohärenz. Wer eine effektive Integration nachweist, kann bleiben. Wer die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt und keinen Schutzanspruch hat, muss – nach einem rechtsstaatlichen Verfahren – zurückkehren.
Die Remigration als politisches Konzept und die ReImmigration als juristisch verstandenes Verwaltungsresultat sind daher nicht identisch. Sie bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen: die eine im politischen Diskurs, die andere im Rahmen des positiven Rechts.
Gerade im deutschen Kontext, in dem Migration häufig zwischen moralischem Imperativ und sicherheitspolitischer Debatte verhandelt wird, ist diese Differenzierung unerlässlich. Es geht nicht um Identitätspolitik, sondern um Rechtsstaatlichkeit.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Im EU-Transparenzregister eingetragener Lobbyist
ID 280782895721-36
Articoli
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Il concetto di remigrazione nel pensiero di Renaud Camus e la sua distanza dal modello Integrazione o ReImmigrazione
Il concetto di remigrazione, così come emerge nel pensiero di Renaud Camus, si inserisce all’interno di una più ampia costruzione teorica legata alla nozione di “Grand Remplacement”. In tale impostazione, l’immigrazione non viene letta come fenomeno amministrativamente regolabile, ma come trasformazione strutturale della composizione demografica europea, con implicazioni identitarie ritenute decisive. La remigrazione, in questa prospettiva, si configura come risposta politica a un processo percepito come irreversibile.
È fondamentale comprendere che si tratta di una categoria che nasce fuori dal diritto positivo. La remigrazione non è un istituto codificato, non è tipizzata nell’ordinamento italiano o europeo, non possiede presupposti normativi, garanzie procedurali o criteri di applicazione individualizzati. È un’idea politica che si sviluppa in ambito teorico e culturale.
Il modello “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca, invece, all’interno dell’architettura giuridica vigente. Non parte da una lettura demografica del fenomeno migratorio, ma dalla disciplina della permanenza nel territorio dello Stato. Il suo punto di equilibrio è rappresentato dalla protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione, quale strumento attraverso cui l’ordinamento realizza il bilanciamento tra diritti fondamentali e interesse pubblico al controllo dell’immigrazione.
La distanza tra le due impostazioni è strutturale.
Nel pensiero di Camus, la questione è collettiva: si guarda alla popolazione nel suo complesso e alla trasformazione culturale. Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione, la valutazione è individuale: ciò che rileva è la posizione del singolo straniero, il suo percorso, il suo radicamento, la sua effettiva integrazione.
La protezione complementare non si fonda su criteri identitari. Non presuppone appartenenze culturali come elemento di selezione. Essa richiede una valutazione concreta e motivata delle circostanze personali, con attenzione ai diritti fondamentali coinvolti e al livello di inserimento nel contesto sociale e lavorativo. Il diritto di permanere non è automatico, ma neppure subordinato a giudizi astratti sulla composizione demografica della società.
Nel modello qui delineato, la ReImmigrazione non è una misura di riequilibrio culturale, bensì l’esito amministrativo conseguente alla mancata integrazione accertata secondo parametri giuridici. Non si tratta di allontanare in quanto appartenenti a un determinato gruppo, ma di verificare, caso per caso, se sussistano le condizioni normative per la permanenza.
La remigrazione, nella sua formulazione teorica, assume un carattere generalizzante. La ReImmigrazione, nel quadro della protezione complementare, opera esclusivamente attraverso procedimenti individuali, soggetti a motivazione e controllo giurisdizionale. La prima appartiene al terreno del dibattito ideologico; la seconda si inserisce nella logica dello Stato di diritto.
In un contesto in cui il confronto pubblico tende a sovrapporre categorie politiche e istituti giuridici, è necessario mantenere distinta la dimensione teorica da quella normativa. Il modello Integrazione o ReImmigrazione non si pone come reazione identitaria a una teoria demografica, ma come proposta di coerenza sistemica: permanenza per chi dimostra integrazione effettiva; rientro, nel rispetto delle garanzie, per chi non soddisfa i parametri richiesti dall’ordinamento.
È in questa distinzione che si coglie la reale distanza tra il concetto di remigrazione elaborato da Camus e la ReImmigrazione come categoria amministrativa fondata sul diritto positivo.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
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United Kingdom, Iran and Sovereignty: When Demography Shapes Foreign Policy
The hesitation of the United Kingdom in granting the United States the use of its military bases during the strikes against Iran was officially framed as a matter of international law and institutional caution. Legal assessments were invoked. Questions of formal justification were raised. Prudence was emphasized.
Yet stopping at this explanation means stopping too soon.
Every sovereign state bases its foreign policy on one essential premise: the freedom to act according to its national interest. That freedom is not merely legal; it is political. And politics, in turn, rests on internal cohesion. When cohesion weakens, external decisiveness weakens with it.
The British case deserves to be analyzed through this lens. Over the past decades, the United Kingdom has undergone a profound demographic transformation, particularly concentrated in major urban centers such as London, Birmingham, Manchester, Leicester, and Bradford. In several of these areas, large and politically mobilized communities are deeply attentive to developments in the Middle East.
This is not a moral judgment. It is a structural fact.
In such a context, a foreign policy decision concerning Iran is no longer perceived solely as a geopolitical choice. It immediately becomes a domestic political question. Governments must calculate not only strategic and military consequences, but also electoral stability, coalition cohesion, public order risks, and reactions in key constituencies.
When foreign policy decisions are filtered through internal demographic arithmetic, freedom of maneuver narrows. Not because of international law. Not because of constitutional incapacity. But because of political constraint.
This is precisely the analytical core of the paradigm “Integration or ReImmigration.” The issue is not origin, ethnicity, or religion. The issue is alignment with the national interest. When integration fails to produce a shared identification with the strategic direction of the state, external conflict becomes internal tension.
Mass immigration without enforceable and measurable integration requirements—language acquisition, economic participation, adherence to constitutional principles, institutional loyalty—creates parallel public spheres. In that environment, foreign policy is no longer guided exclusively by strategic evaluation. It becomes a balancing act between external alliances and internal fragmentation.
The British situation offers a case study for the broader Western world, including the United States. A state that must hesitate not because it lacks military capability, but because it fears domestic destabilization, is a state whose effective sovereignty is already conditioned.
Sovereignty does not disappear overnight. It erodes gradually, when past political choices generate new structural constraints.
For Europe, the question is urgent. For the United States, it is strategic. Can a Western democracy preserve full decision-making autonomy in foreign affairs if internal demographic transformations are not accompanied by strong, enforceable integration frameworks?
The debate is not about exclusion. It is about state functionality. A political community that cannot articulate and defend its national interest without fearing internal fracture risks losing the very freedom it seeks to preserve.
The British case is not an anomaly. It may be a preview.
Avv. Fabio Loscerbo
Registered Lobbyist – EU Transparency Register
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Remigrazione e ReImmigrazione: ideologia o diritto?
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e oggi affrontiamo un tema che nel dibattito pubblico viene spesso trattato in modo confuso, quando non deliberatamente sovrapposto: la differenza tra remigrazione come teoria politico-identitaria e ReImmigrazione come paradigma giuridico fondato sul diritto positivo.
Negli ultimi anni, anche in Italia, si è diffusa l’espressione “remigrazione”, collegata alle teorie elaborate da Renaud Camus sul cosiddetto “Grande Sostituzione”. In quella prospettiva, l’immigrazione viene letta come un processo collettivo di trasformazione demografica e culturale, cui dovrebbe seguire un movimento inverso di ritorno nei Paesi di origine. Si tratta di una costruzione teorica, che si colloca sul piano politico e culturale.
Il punto centrale, però, è che questa categoria non è un istituto giuridico. Non esiste nel nostro ordinamento una norma che disciplini la “remigrazione” come misura collettiva. Il diritto italiano ed europeo operano attraverso strumenti tipizzati, procedure individuali, provvedimenti motivati e soggetti al controllo del giudice.
Ed è qui che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La ReImmigrazione, così come la intendo e la propongo, non è una reazione ideologica a una teoria demografica. È la conseguenza amministrativa possibile all’interno di un sistema giuridico che già oggi prevede la protezione complementare ai sensi dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione. In quel contesto, l’amministrazione e il giudice sono chiamati a compiere una valutazione concreta e individuale, bilanciando diritti fondamentali e interesse pubblico al controllo dell’immigrazione.
Non si guarda alla collettività, ma al singolo. Non si decide in base all’appartenenza culturale, ma in base al percorso di integrazione effettivo. Lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, assenza di pericolosità sociale: sono elementi che incidono sulla posizione giuridica della persona.
La differenza è strutturale.
La remigrazione è una teoria politica che ragiona in termini generali.
La ReImmigrazione è un esito procedurale che nasce da una valutazione individuale, motivata e sottoposta a controllo giurisdizionale.Nel mio paradigma non esistono categorie collettive da allontanare. Esiste una responsabilità individuale. Chi dimostra integrazione reale permane nel rispetto della legge. Chi non la dimostra, e non rientra nelle condizioni di protezione, può essere destinatario di un provvedimento di rientro nel Paese di origine, sempre nel rispetto delle garanzie costituzionali e sovranazionali.
Questo è il punto che dobbiamo avere il coraggio di affermare con chiarezza: il tema non è identità contro immigrazione. Il tema è diritto contro ideologia. Uno Stato di diritto non può governare un fenomeno complesso come l’immigrazione attraverso categorie simboliche. Deve farlo attraverso norme, procedure e controlli.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan. È una proposta di coerenza sistemica. Permanenza fondata sull’integrazione effettiva. Rientro fondato su una decisione amministrativa legittima e controllabile.
Se vogliamo affrontare seriamente il tema migratorio in Italia e in Europa, dobbiamo riportare il dibattito dentro il perimetro del diritto. È lì che si gioca la credibilità delle istituzioni. Ed è lì che si misura la differenza tra una teoria e un sistema giuridico.
Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Continuiamo questo percorso di analisi e confronto, sempre nel rispetto dello Stato di diritto.

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De la “Grande Remplacement” à “Intégration ou RéImmigration” : une clarification juridique pour le public français
En France, le débat sur l’immigration a été profondément marqué par la pensée de Renaud Camus et par la théorie de la « Grande Remplacement ». Selon cette lecture, l’Europe connaîtrait une transformation démographique et culturelle structurelle, susceptible de modifier durablement l’identité nationale. La notion de « remigration » apparaît alors comme une réponse politique à ce phénomène perçu comme irréversible.
Il est essentiel, pour un public français, de distinguer clairement le plan idéologique du plan juridique.
La remigration, telle qu’elle est formulée dans le débat intellectuel, n’est pas une catégorie de droit positif. Elle ne correspond à aucun dispositif codifié, ni dans le droit français, ni dans le droit italien, ni dans le droit de l’Union européenne. Elle relève d’une analyse politique et civilisationnelle du phénomène migratoire.
Le paradigme « Intégration ou RéImmigration », en revanche, s’inscrit exclusivement dans le cadre de l’État de droit. Il ne part pas d’une théorie démographique, mais d’un principe juridique fondamental : le séjour sur le territoire n’est ni automatique ni inconditionnel, mais il doit toujours être apprécié individuellement, selon des critères normatifs précis.
Dans le système italien, ce raisonnement s’articule autour de la protection complémentaire prévue à l’article 19 du Texte unique sur l’immigration. Cette disposition impose à l’administration et au juge de procéder à une évaluation concrète et individualisée, en tenant compte des droits fondamentaux et du degré d’intégration effectif de la personne concernée.
La différence structurelle apparaît ici clairement.
Dans la théorie de la « Grande Remplacement », la question est collective : il s’agit d’une transformation globale de la société.
Dans le modèle « Intégration ou RéImmigration », la question est individuelle : il s’agit de la situation juridique d’une personne déterminée.Dans le premier cas, la réponse est politique.
Dans le second, elle est administrative et juridictionnelle.La RéImmigration, dans ce cadre, ne signifie pas un projet de rééquilibrage identitaire. Elle désigne la conséquence juridique possible d’une absence d’intégration effective, constatée au terme d’une procédure respectant les garanties de l’État de droit. Elle n’est pas fondée sur l’appartenance culturelle, mais sur la conformité aux exigences de l’ordre juridique.
Pour un public français, habitué à un débat souvent polarisé entre ouverture inconditionnelle et réaction identitaire, il est fondamental de comprendre que l’alternative ne se situe pas entre accueil et rejet, mais entre idéologie et droit.
Le modèle « Intégration ou RéImmigration » ne propose ni une expulsion collective ni une régularisation automatique. Il affirme un principe de cohérence : la permanence sur le territoire doit être liée à une intégration réelle et vérifiable, tandis que le retour dans le pays d’origine doit intervenir uniquement dans le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux.
Ainsi, la remigration, telle que pensée par Camus, appartient au champ du débat intellectuel et politique.
La RéImmigration, en tant que concept juridique, appartient au champ du droit positif.La distinction est essentielle, car elle conditionne la crédibilité et la légitimité de toute politique migratoire dans un État démocratique.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne
ID 280782895721-36
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Remigrazione secondo Renaud Camus e ReImmigrazione nel diritto italiano: differenze strutturali
Nel dibattito europeo contemporaneo sull’immigrazione, il pensiero di Renaud Camus ha inciso in modo significativo attraverso la teoria del cosiddetto “Grand Remplacement”, dalla quale deriva l’idea di remigrazione come risposta alla trasformazione demografica dell’Europa. In quella impostazione, l’immigrazione non è semplicemente un fenomeno regolabile attraverso strumenti normativi, ma un processo di sostituzione culturale e identitaria che richiederebbe un intervento di riequilibrio collettivo.
La remigrazione, in questo schema, non nasce come istituto giuridico. È una categoria politico-culturale. Il suo presupposto non è la posizione soggettiva del singolo straniero, ma la percezione di una trasformazione strutturale della composizione demografica. Il problema viene posto in termini generali e la soluzione è pensata su scala collettiva.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un piano radicalmente diverso. Non parte da una teoria demografica, ma dal diritto vigente. Non assume come parametro l’identità culturale, ma la conformità della condotta del singolo ai criteri dell’ordinamento. Il suo baricentro non è la paura della sostituzione, ma la disciplina della permanenza.
In questo quadro, la protezione complementare prevista dall’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione diventa il punto di equilibrio. Non è un istituto ideologico, ma uno strumento giuridico che impone una valutazione individuale, concreta, motivata. Il legislatore non chiede di stabilire se vi sia una trasformazione culturale in atto; chiede di verificare se, nel caso specifico, sussistano ragioni che impediscono l’allontanamento e che giustificano la permanenza.
È qui che si comprende la differenza strutturale tra remigrazione e ReImmigrazione. Nel pensiero di Camus il tema è collettivo, identitario, politico. Nel paradigma fondato sulla protezione complementare, il tema è individuale, giuridico, procedurale. Non si tratta di riequilibrare popolazioni, ma di valutare percorsi personali. Non si decide in base all’appartenenza, ma in base all’integrazione effettiva.
L’integrazione, in questa prospettiva, non è una formula retorica. È un dato verificabile attraverso elementi concreti che incidono sulla posizione giuridica del soggetto. L’ordinamento non riconosce un diritto automatico a restare, ma nemmeno consente decisioni fondate su criteri identitari astratti. La permanenza sul territorio è il risultato di un bilanciamento tra diritti fondamentali e interesse pubblico al controllo dell’immigrazione, bilanciamento che avviene caso per caso.
La remigrazione teorizzata da Camus si muove sul terreno della reazione culturale alla globalizzazione. La ReImmigrazione, così come si innesta nel sistema della protezione complementare, si muove invece nel perimetro dello Stato di diritto. Non propone categorie collettive di espulsione, ma richiama la responsabilità individuale. Non si fonda su un giudizio globale sulla presenza straniera, ma su una valutazione puntuale della singola posizione.
Confondere questi due piani significa sovrapporre un’idea politica a un istituto giuridico. La remigrazione è una teoria. La ReImmigrazione, nel quadro della protezione complementare, è un esito procedurale possibile, conseguente a una valutazione normativa. La prima appartiene al dibattito ideologico; la seconda si colloca nell’architettura del diritto positivo.
È questa la distanza strutturale che occorre chiarire: non un confronto tra chiusura e apertura, ma tra categoria identitaria e criterio giuridico.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
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UK, Iran e Sovranità: quando la demografia condiziona la politica estera
La vicenda della esitazione britannica nel concedere agli Stati Uniti l’utilizzo delle proprie basi militari in occasione degli attacchi contro l’Iran è stata letta, ufficialmente, come una questione di diritto internazionale e di prudenza istituzionale. Si è parlato di base giuridica incerta, di valutazioni legali, di necessità di cautela. Ma fermarsi a questa spiegazione significa arrestarsi alla superficie del problema.
Ogni Stato sovrano fonda la propria politica estera su un presupposto essenziale: la libertà di decidere secondo il proprio interesse nazionale. Questa libertà non è solo giuridica; è prima di tutto politica. E la politica, a sua volta, si radica nella coesione interna. Quando tale coesione si indebolisce, anche la capacità di agire all’esterno si riduce.
Il caso britannico merita di essere osservato in questa prospettiva. Da anni il Regno Unito vive una trasformazione demografica profonda, concentrata in specifiche aree urbane – Londra, Birmingham, Manchester, Leicester, Bradford – dove si sono formate comunità numericamente rilevanti, con una forte sensibilità rispetto ai conflitti mediorientali. Questo non è un giudizio di valore. È un dato strutturale.
In un contesto simile, ogni scelta di politica estera che coinvolga direttamente il Medio Oriente non è più percepita soltanto come decisione strategica internazionale, ma come atto con ricadute immediate sul piano interno: ordine pubblico, equilibrio elettorale, stabilità della maggioranza, consenso nei collegi chiave. La linea che separa sicurezza esterna e sicurezza interna si assottiglia fino quasi a scomparire.
Se un governo deve valutare non solo le conseguenze militari e diplomatiche di una decisione, ma anche la reazione di blocchi elettorali territorialmente concentrati, la sua libertà di manovra si restringe. Non per un vincolo giuridico, ma per un vincolo politico. Non per il diritto internazionale, ma per l’aritmetica demografica.
Questo è il punto che interessa al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il tema non è l’origine delle comunità, né la legittimità della loro presenza. Il tema è se l’integrazione sia stata realizzata in modo tale da garantire una convergenza effettiva sull’interesse nazionale. Quando l’integrazione non produce un’identificazione condivisa con la linea strategica dello Stato, il conflitto esterno diventa immediatamente conflitto interno.
L’immigrazione di massa, se non accompagnata da condizioni chiare, verificabili e applicabili di integrazione – lingua, lavoro, adesione ai principi costituzionali, lealtà istituzionale – genera una frammentazione della sfera pubblica. In tale contesto, la politica estera non è più guidata esclusivamente dalla valutazione geopolitica, ma dalla necessità di evitare fratture domestiche.
Il Regno Unito offre così un caso di studio per l’intera Europa. Non si tratta di una questione morale, ma di funzionalità dello Stato. Uno Stato che teme le ricadute interne di una decisione strategica è uno Stato la cui sovranità effettiva è già condizionata. La trasformazione demografica diventa, in questo senso, un fattore di sicurezza nazionale.
Per questo il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan identitario, ma una proposta di governo. O l’integrazione diventa un obbligo concreto, misurabile, che costruisce coesione e allineamento sull’interesse nazionale, oppure lo Stato dovrà assumersi la responsabilità di rivedere i presupposti della propria politica migratoria. Non per chiudersi, ma per preservare la capacità di decidere.
Il caso britannico non è un’eccezione. È un anticipo. E la domanda che l’Europa deve porsi è semplice: può permettersi di vedere la propria politica estera determinata non solo dagli equilibri internazionali, ma dalle conseguenze interne di trasformazioni demografiche non governate?
La sovranità non si perde in un giorno. Si erode lentamente, quando le scelte del passato producono vincoli politici che nessun parere legale può sciogliere.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
- Commento all’articolo di Today.it dal titolo “Rimpatri migranti, ecco le nuove regole Ue”
- Integration Contract vs. Remigration: A Legal Framework for the French Crisis – Lessons for the United States
- EU Return Hubs 2026: why the German-Dutch model needs an integration contract
- Remigration vs Reimmigration: Two Competing Models in Europe After the EU Elections
- Albania Case: Why Without Integration Assessment There Can Be No Effective Deportation Policy
- Remigration in Europa: Was Martin Sellners Theorie wirklich vorschlägt – und wie sich das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ unterscheidet
- Remigration : pourquoi ce concept divise l’Europe
- Formazione giuridica sulla protezione complementare: corsi formativi organizzati da Avv. Fabio Loscerbo accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna
- Commento all’articolo di Giovanni Donzelli dal titolo “CPR nei Paesi terzi: l’Europa segue Meloni”
- Il contratto di integrazione come alternativa alla remigration: un modello giuridico per la Francia
- Return Hubs UE 2026: perché il modello tedesco-olandese ha bisogno del contratto di integrazione italiano
- Remigrazione e ReImmigrazione: due modelli a confronto nel diritto europeo post-elezioni UE
- Albania Case: la prova che senza verifica dell’integrazione non esiste politica dei rimpatri
- Remigration: why this idea is emerging from the failure of European migration policies
- Bologna, 17 aprile 2026 – Corso di formazione giuridica sulla protezione complementare: un laboratorio per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “La linea dura di Tokyo contro l’immigrazione, record di espulsioni nel 2025” pubblicato da AsiaNews
- Commento all’articolo del 10 aprile 2026 “Remigrazione, modello Svezia” pubblicato da il manifesto
- Commento all’articolo del 9 aprile 2026 “Nuovo decreto immigrazione UE, l’opposizione teme deportazioni in stile ICE” pubblicato da Atuttomondo
- Integrazione o ReImmigrazione: un paradigma per le democrazie occidentali
- The Failure of Multiculturalism Between Remigration and “Replacement Theory”: Why the UK Needs a Legal Criterion – Integration or Reimmigration
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “Remigration summit, voto in Consiglio” pubblicato da Il Giorno
- Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “L’immigrazione che cambia: nuove cittadinanze nella glaciazione della natalità genovese” pubblicato da la Repubblica (Genova)
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “Le rimesse degli immigrati salgono a 8,6 miliardi: Bangladesh in testa, India seconda” pubblicato da Il Sole 24 Ore
- Commento all’articolo di Domani dal titolo “Immigrazione e integrazione: il modello Svezia sta fallendo, serve programmazione”
- Albania Case: la prueba de que sin verificación de la integración no existe una política eficaz de retornos
- Remigration in Europe: What Martin Sellner’s Theory Really Proposes — and How the “Integration or ReImmigration” Paradigm Differs
- The Albania Case: Execution, Not Deterrence
- El fracaso del multiculturalismo, entre remigración y “teoría del reemplazo”: la ausencia de un criterio jurídico y la propuesta de “Integración o Reinmigración”
- Commento all’articolo de La Voce del Patriota dal titolo “Immigrazione, Bignami (FdI): da Consulta stop a scorciatoie contro espulsion
- Albania Hubs: The Real Issue Isn’t Transfer — It’s Enforcing the Integration Contract
- Immigration Without Integration: Why Europe’s Economic Migration Model Is Failing
- Criminalité liée à l’échec de l’intégration : combien cela pourrait-il coûter à l’Italie d’ici 2030 ?
- Commento all’articolo de Secolo d’Italia dal titolo “Migranti, Piantedosi: sbarchi giù del 33% da inizio anno e rimpatri record. Il messaggio all’opposizione: basta ideologie sui CPR”
- Hubs en Albanie : le véritable enjeu n’est pas le transfert, mais l’exécution du contrat d’intégration
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Iran–U.S. Conflict: What Is Italy’s National Interest?
The current escalation between the United States, Israel, and Iran is not simply another regional crisis. It is a geopolitical turning point that could reshape the Middle East, global energy markets, and migration patterns across Europe. At moments like this, every country must ask a serious question: what is our national interest?
For Italy, the answer cannot be ideological. It must be grounded in geography, history, and economic reality.
Italy is not a global military power. It is a Mediterranean nation whose stability depends on secure trade routes, reliable energy supplies, and regional balance. Every crisis in the Persian Gulf immediately affects Italian industry, households, and the wider European economy. Rising energy prices, disruptions in shipping lanes, and political instability in the Middle East quickly become domestic problems in Europe.
This is why Italy’s foreign policy tradition has long emphasized dialogue and mediation. Italy is a committed NATO ally and a partner of the United States, but it also has a historic diplomatic vocation as a bridge between Europe and the Middle East. This is not ambiguity—it is realism rooted in national interest.
Between 2020 and 2021, I wrote a series of technical articles for the international broadcaster IRIB – Pars Today analyzing the Iranian Constitution.
That work was not political advocacy. At that time, the national interest of Italy and Europe was to maintain and develop channels of communication with Iran. After years of nuclear negotiations and attempts to normalize relations among Iran, Europe, and the United States, many believed that diplomatic engagement and economic cooperation could stabilize the region. Understanding Iran’s constitutional structure was part of understanding a country with which Europe hoped to expand lawful economic and institutional relations.
I was also president of an Italian-Iranian cultural and commercial association, now closed, that operated in that same framework of dialogue. For a lawyer working in immigration and asylum law, studying foreign legal systems is not ideology. It is professional necessity. Knowing how another country’s institutions function allows us to understand migration patterns, assess asylum claims responsibly, and distinguish between political narratives and legal reality.
Today, that technical experience is more relevant than ever. Understanding Iran’s institutional structure helps interpret its political decisions and reminds us of a basic truth: diplomacy begins with knowledge.
A wider war between Iran and the United States would directly affect Italy through energy markets, trade routes, and regional instability. It would also influence migration flows toward Europe. Anyone working daily in asylum and protection law knows how conflicts thousands of miles away quickly become domestic challenges. For Italy, therefore, neutrality in the correct sense does not mean moral indifference. It means pursuing de-escalation, keeping diplomatic channels open, and maintaining credibility as an interlocutor for all sides. Italy’s national interest lies in stability in the Mediterranean, not in becoming another front in a war it cannot control.
At the same time, global crises inevitably produce migration pressures. This makes it necessary for Italy to adopt a clear and coherent migration policy. In my research and public work I have proposed the paradigm “Integration or ReImmigrazione”, an Italian legal-policy framework requiring real integration through lawful work, language acquisition, and respect for the law, while those who do not integrate are assisted in returning to their country of origin within legal guarantees. The goal is to combine solidarity with social stability and legal certainty.
In an interconnected world, foreign policy and migration policy are linked. Conflicts in the Middle East affect Europe, and Europe’s response must be structured, lawful, and realistic.
For the United States, Italy remains a loyal ally. But allies contribute in different ways. Italy’s contribution has often been diplomacy, mediation, and cultural understanding. That role should not be underestimated. In times of escalation, bridges are as important as armies.
Italy should not become a battlefield. It should remain a bridge—because in the Mediterranean, peace is built through dialogue, knowledge, and realistic policies.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Registered lobbyist in the European Union Transparency Register – ID 280782895721-36
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Guerra Iran-USA: quale interesse nazionale per l’Italia?
In queste settimane assistiamo a una escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran che rischia di travolgere l’intero Medio Oriente e di produrre conseguenze economiche, energetiche e sociali ben oltre la regione. In momenti come questi la tentazione di schierarsi emotivamente è forte, ma per un Paese come l’Italia la domanda decisiva deve restare un’altra: quale sia il nostro interesse nazionale.
L’Italia non è una superpotenza militare e non ha mai costruito la propria sicurezza sull’intervento armato. La nostra forza storica è stata diversa: la capacità di dialogare, di mediare, di restare interlocutore credibile per parti diverse. Nel Mediterraneo, che è il nostro spazio naturale, l’Italia ha spesso rappresentato un punto di equilibrio tra Occidente e Medio Oriente, tra esigenze energetiche e stabilità politica, tra alleanze atlantiche e rapporti economici con il mondo arabo e persiano. Questa non è una posizione ideologica ma una necessità geografica ed economica. Ogni crisi nel Golfo si riflette immediatamente sull’energia, sui traffici commerciali, sulla stabilità del Mediterraneo e, inevitabilmente, sui flussi migratori verso l’Europa.
Proprio per questo, tra il 2020 e il 2021, avevo iniziato a scrivere una serie di articoli per l’emittente internazionale IRIB – Pars Today dedicati alla Costituzione iraniana.
Non fu una scelta estemporanea né personale. In quel periodo storico l’interesse nazionale italiano ed europeo era orientato a mantenere e sviluppare ponti di dialogo con l’Iran, soprattutto sul piano economico e culturale, perché dopo la stagione dei negoziati sul nucleare e i tentativi di riavvicinamento diplomatico tra Iran, Europa e Stati Uniti si riteneva possibile una fase di relazioni più costruttive e di progressiva normalizzazione dei rapporti internazionali. In quel contesto la conoscenza del sistema giuridico e istituzionale iraniano era considerata uno strumento utile per comprendere un interlocutore con cui si pensava di rafforzare rapporti commerciali e istituzionali.
All’epoca ero presidente di una associazione di cultura e commercio italo-iraniana, oggi cessata, che operava proprio nel quadro di quel clima di dialogo che molte istituzioni europee ritenevano funzionale alla stabilità e alla cooperazione economica. Scrivere sulla Costituzione iraniana non significava prendere posizione politica, ma svolgere un lavoro tecnico di giurista comparatista: analizzare la struttura dei poteri dello Stato, il funzionamento del sistema giudiziario, il ruolo delle istituzioni religiose e i principi economici dell’ordinamento. Era lo stesso metodo che oggi utilizzo nella mia attività di avvocato del diritto dell’immigrazione, quando è necessario comprendere gli ordinamenti dei paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale. Conoscere un sistema giuridico non significa condividerlo, ma è il presupposto indispensabile per dialogare con esso.
Oggi quella esperienza assume un significato ancora più evidente. Comprendere la struttura istituzionale iraniana permette di leggere con maggiore lucidità le dinamiche politiche e militari di questi giorni e di ricordare una verità semplice: le crisi internazionali non si risolvono senza conoscenza reciproca. La diplomazia nasce dal sapere, non dall’ignoranza.
L’Italia è membro della NATO e dell’Unione Europea, e questa appartenenza definisce un quadro giuridico preciso. Ma l’Italia è anche una potenza mediterranea, legata da interessi economici, energetici e culturali a tutto il Medio Oriente. La nostra storia diplomatica è fatta di equilibrio e di relazioni costruite nel tempo. Non è debolezza, è realismo. Una guerra estesa tra Iran e Stati Uniti colpirebbe direttamente l’Italia, perché destabilizzerebbe le rotte energetiche, i traffici commerciali e la stabilità regionale. Chi si occupa ogni giorno di protezione internazionale sa quanto i conflitti lontani diventino rapidamente problemi concreti per l’Europa.
In questo scenario parlare di neutralità italiana non significa equidistanza morale né indifferenza. Significa comprendere che l’interesse nazionale consiste nel favorire la de-escalation, nel mantenere aperti i canali diplomatici, nel restare interlocutore credibile per tutti. L’Italia non ha interesse a trasformarsi in parte attiva di un conflitto che non può controllare. Ha invece interesse a difendere la stabilità del Mediterraneo, la sicurezza energetica e la pace sociale.
Parallelamente, proprio perché le crisi internazionali producono inevitabilmente movimenti di popolazioni verso l’Europa, oggi diventa interesse nazionale dell’Italia dotarsi di un paradigma chiaro e coerente per governare il fenomeno migratorio. L’esperienza degli ultimi anni dimostra che le politiche emergenziali non bastano e che il tema dell’immigrazione non può essere affrontato solo con provvedimenti episodici. Occorre una visione strutturale. In questa prospettiva ritengo necessario adottare il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, cioè un modello in cui chi arriva nel nostro Paese viene posto nelle condizioni di integrarsi realmente – attraverso lavoro regolare, conoscenza della lingua e rispetto delle regole – mentre chi non intraprende questo percorso deve essere accompagnato verso il rientro nel proprio Paese nel rispetto delle garanzie giuridiche. Non è una posizione ideologica, ma un criterio di governo che mira a coniugare solidarietà, legalità e sicurezza sociale.
L’esperienza di studio comparatistico svolta negli anni passati dimostra quanto la conoscenza tecnica dei sistemi giuridici stranieri sia fondamentale per una politica estera e migratoria responsabile. Non si tratta di simpatizzare con un governo o con un altro, ma di comprendere per poter dialogare e governare i fenomeni che le crisi internazionali inevitabilmente generano.
In un mondo che scivola verso nuovi conflitti, l’Italia non deve diventare fronte. Deve restare ponte. Ma per essere ponte credibile deve anche avere una politica migratoria chiara e coerente con il proprio interesse nazionale. La nostra sicurezza nasce dalla stabilità del Mediterraneo, e la stabilità si costruisce con la diplomazia, con la conoscenza e con regole chiare, non con gli slogan.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
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Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, decreto 19 febbraio 2026, R.G. 10448/2024 – La protezione complementare come criterio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
Il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna in data 19 febbraio 2026, R.G. 10448/2024, costituisce un passaggio di particolare rilievo nell’attuale configurazione della protezione complementare. Il Collegio, accogliendo la domanda di protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998, ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno biennale e rinnovabile, valorizzando il percorso di integrazione sociale, linguistica e lavorativa documentato dal ricorrente 23764044 ACCOGLIMENTO RICORSO.
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo successivo alla riforma introdotta dal d.l. 20/2023, che ha inciso sulla formulazione dell’art. 19 T.U.I., ma non ha eliminato il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, né il necessario bilanciamento con l’art. 8 CEDU. Il Tribunale bolognese, richiamando l’elaborazione delle Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità più recente, riafferma con nettezza che la protezione complementare non è una misura automatica, ma il risultato di una valutazione comparativa rigorosa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la condizione effettiva nel Paese di origine.
La decisione è significativa perché dimostra come l’integrazione non sia una formula retorica, bensì un parametro giuridico verificabile. Il Collegio valorizza la stabilità dei rapporti di lavoro, il percorso di formazione professionale, la frequenza dei corsi di lingua italiana, l’autonomia abitativa, l’assenza di precedenti penali e la continuità reddituale. Non si tratta di indici marginali, ma di elementi che attestano l’inserimento effettivo nella comunità nazionale e che rendono sproporzionato l’allontanamento.
Il decreto ribadisce che la tutela della vita privata e familiare, quale espressione del diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita, trova fondamento non soltanto nella CEDU ma anche negli artt. 2, 3 e 10, terzo comma, della Costituzione. In questo passaggio emerge con chiarezza un dato sistemico: la protezione complementare è il punto di equilibrio tra sovranità statale e tutela dei diritti fondamentali.
È qui che si innesta il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La giurisprudenza di merito e di legittimità sta delineando un criterio selettivo coerente: quando il radicamento è effettivo e documentato, l’allontanamento si traduce in una lesione dei diritti fondamentali; quando tale radicamento non esiste, viene meno il presupposto stesso della protezione. L’integrazione diventa così il discrimine oggettivo tra permanenza legittima e rimpatrio.
La protezione complementare, letta in questa prospettiva, non amplia indiscriminatamente l’area della permanenza, ma consolida la posizione di chi dimostra un serio percorso di inserimento. Allo stesso tempo, preserva la possibilità della ReImmigrazione quale conseguenza del mancato radicamento o della violazione delle regole fondamentali della convivenza civile.
Il decreto del 19 febbraio 2026 conferma che l’ordinamento italiano dispone già degli strumenti giuridici per realizzare questo equilibrio. Non occorre costruire categorie nuove: occorre applicare con coerenza quelle esistenti, riconoscendo che il lavoro, la lingua e il rispetto delle regole costituiscono i pilastri dell’appartenenza alla comunità giuridica.
La protezione complementare, così interpretata, diventa non un’eccezione, ma un meccanismo ordinatore del sistema migratorio. È la traduzione normativa del principio per cui l’integrazione genera diritti; la mancata integrazione apre alla ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Conflit Iran–États-Unis : quel intérêt national pour l’Italie ?
L’escalade actuelle entre les États-Unis, Israël et l’Iran n’est pas seulement une crise régionale de plus. Elle représente un tournant géopolitique susceptible de modifier les équilibres du Moyen-Orient, les marchés énergétiques mondiaux et les dynamiques migratoires en Europe. Dans un moment comme celui-ci, chaque pays doit se poser une question simple et sérieuse : quel est son intérêt national ?
Pour l’Italie, la réponse ne peut pas être idéologique. Elle doit être fondée sur la géographie, l’histoire et la réalité économique.
L’Italie n’est pas une grande puissance militaire globale. C’est une nation méditerranéenne dont la stabilité dépend de la sécurité des routes commerciales, de l’approvisionnement énergétique et de l’équilibre régional. Chaque crise dans le Golfe persique se répercute immédiatement sur l’économie italienne et européenne. L’augmentation du prix de l’énergie, l’instabilité politique au Moyen-Orient et les perturbations du commerce deviennent rapidement des problèmes concrets pour les citoyens européens.
C’est pour cette raison que la tradition diplomatique italienne a toujours privilégié le dialogue et la médiation. L’Italie est un allié loyal au sein de l’OTAN et de l’Union européenne, mais elle possède aussi une vocation historique de pont entre l’Europe et le Moyen-Orient. Ce n’est pas de l’ambiguïté, c’est du réalisme.
Entre 2020 et 2021, j’ai rédigé une série d’articles techniques pour la chaîne internationale IRIB – Pars Today consacrés à l’analyse de la Constitution iranienne. Ce travail n’était pas une prise de position politique.
À cette époque, l’intérêt national italien et européen consistait à maintenir et développer des canaux de dialogue avec l’Iran, après les négociations nucléaires et les tentatives de normalisation des relations entre l’Iran, l’Europe et les États-Unis. On pensait alors possible une phase de rapprochement économique et diplomatique. Comprendre la structure constitutionnelle iranienne faisait partie de cette démarche de connaissance d’un partenaire potentiel.
J’étais également président d’une association culturelle et commerciale italo-iranienne, aujourd’hui dissoute, qui s’inscrivait dans ce climat de dialogue. Pour un avocat spécialisé en droit de l’immigration et de la protection internationale, l’étude des systèmes juridiques étrangers n’est pas une question idéologique, mais une nécessité professionnelle. Connaître le fonctionnement des institutions d’un pays permet d’évaluer les situations réelles, de comprendre les demandes d’asile et de distinguer entre discours politique et réalité juridique.
Aujourd’hui, cette expérience technique est encore plus utile. Comprendre les institutions iraniennes aide à analyser les décisions politiques actuelles et rappelle une vérité simple : la diplomatie commence par la connaissance.
Une guerre élargie entre l’Iran et les États-Unis affecterait directement l’Italie par l’énergie, le commerce et la stabilité méditerranéenne. Elle aurait aussi des conséquences migratoires pour l’Europe. Dans ce contexte, parler de neutralité italienne ne signifie pas indifférence morale. Cela signifie chercher la désescalade, maintenir des canaux diplomatiques ouverts et préserver la crédibilité comme interlocuteur pour toutes les parties. L’intérêt national italien est la stabilité du Méditerranée, pas l’ouverture d’un nouveau front.
Parallèlement, les crises internationales produisent inévitablement des mouvements migratoires. Il devient donc essentiel pour l’Italie d’adopter une politique claire et cohérente en matière d’immigration. Dans mes travaux, j’ai proposé le paradigme « Integration ou ReImmigrazione », un modèle juridique italien fondé sur l’intégration réelle par le travail, la langue et le respect des règles, tandis que ceux qui ne s’intègrent pas sont accompagnés vers un retour dans leur pays dans le respect des garanties juridiques. L’objectif est d’unir solidarité et stabilité sociale.
Dans un monde interdépendant, politique étrangère et politique migratoire sont liées. Les conflits au Moyen-Orient touchent l’Europe, et l’Europe doit répondre avec réalisme et responsabilité.
Pour les États-Unis comme pour l’Europe, l’Italie reste un allié fiable. Mais les alliés contribuent de différentes manières. La contribution italienne a souvent été la médiation, la diplomatie et la compréhension culturelle. Dans les moments d’escalade, les ponts sont aussi nécessaires que les armées.
L’Italie ne doit pas devenir un champ de bataille. Elle doit rester un pont, parce que dans le Méditerranée la paix se construit par le dialogue, la connaissance et des politiques réalistes.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne – ID 280782895721-36
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Zwischen politischer Theorie und Rechtsstaat: Integration oder ReImmigration
Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts „Integrazione o ReImmigrazione“. Ich bin Rechtsanwalt Fabio Loscerbo und heute wende ich mich insbesondere an ein deutsches Publikum, um eine grundlegende Unterscheidung im europäischen Migrationsdiskurs zu erläutern.
In Deutschland wird seit einigen Jahren intensiv über Migration, Identität und gesellschaftlichen Wandel diskutiert. In diesem Zusammenhang taucht auch die Theorie des sogenannten „Großen Austauschs“ auf, die mit dem französischen Schriftsteller Renaud Camus verbunden ist. Diese Theorie versteht Migration als umfassende demografische und kulturelle Transformation der europäischen Gesellschaften. Daraus wird in bestimmten politischen Kreisen das Konzept der „Remigration“ abgeleitet.
Es ist jedoch entscheidend, zwischen politischer Theorie und geltendem Recht zu unterscheiden.
Die Remigration ist keine im deutschen oder europäischen Recht kodifizierte Kategorie. Sie ist kein Tatbestand im Aufenthaltsgesetz, keine normativ definierte Maßnahme mit klaren verfahrensrechtlichen Voraussetzungen. Sie gehört in den Bereich des politischen Diskurses.
Das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ hingegen ist ausdrücklich rechtsstaatlich verankert. Es basiert nicht auf kulturellen oder identitären Kriterien, sondern auf einem juristischen Grundprinzip, das auch im deutschen Verfassungsstaat zentral ist: Der Aufenthalt im Staatsgebiet ist weder automatisch noch willkürlich entziehbar. Er muss individuell geprüft werden, auf der Grundlage gesetzlicher Maßstäbe und unter gerichtlicher Kontrolle.
Im italienischen Recht steht dabei die sogenannte komplementäre Schutzgewährung nach Artikel 19 des Einwanderungsgesetzes im Mittelpunkt. Diese Norm verpflichtet Verwaltung und Gerichte zu einer konkreten, einzelfallbezogenen Prüfung, bei der Grundrechte und Integrationsgrad berücksichtigt werden. Auch wenn das deutsche Rechtssystem anders ausgestaltet ist, ist der rechtsstaatliche Kern vergleichbar: Entscheidungen über Aufenthalt oder Rückkehr dürfen nur auf der Grundlage gesetzlicher Kriterien und nach einem fairen Verfahren getroffen werden.
Hier liegt der strukturelle Unterschied.
Die Theorie des „Großen Austauschs“ betrachtet Migration als kollektives Phänomen, das die Gesellschaft als Ganzes verändert.
Das Modell „Integration oder ReImmigration“ betrachtet die rechtliche Situation des einzelnen Menschen.Die eine Perspektive ist politisch und generalisierend.
Die andere ist juristisch und individualisierend.ReImmigration bedeutet in diesem Zusammenhang nicht eine identitätsbezogene Massenrückführung. Sie bezeichnet das mögliche rechtliche Ergebnis einer individuellen Prüfung, wenn keine Schutzgründe bestehen und keine hinreichende Integration nachgewiesen ist. Sie ist eine verwaltungsrechtliche Konsequenz innerhalb des Rechtsstaats, keine kollektive Maßnahme.
Für Deutschland, dessen Rechtsordnung stark vom Grundgesetz, vom Verhältnismäßigkeitsprinzip und vom Schutz der Menschenwürde geprägt ist, ist diese Unterscheidung von zentraler Bedeutung. Eine Migrationspolitik kann weder auf pauschalen kulturellen Zuschreibungen beruhen noch auf einem Prinzip bedingungsloser Permanenz. Sie muss auf klaren Normen, überprüfbaren Kriterien und gerichtlicher Kontrolle basieren.
Integration bedeutet tatsächliche Eingliederung in die Gesellschaft und Respekt vor der Rechtsordnung.
ReImmigration bedeutet rechtlich geregelte Rückkehr, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für den Aufenthalt nicht erfüllt sind.Es geht also nicht um einen kulturellen Konflikt, sondern um rechtsstaatliche Kohärenz. Migration kann nur dann nachhaltig geregelt werden, wenn sie innerhalb der bestehenden verfassungsrechtlichen Strukturen gesteuert wird.
Vielen Dank, dass Sie diese Episode des Podcasts „Integrazione o ReImmigrazione“ gehört haben. Wir werden diese Themen weiterhin mit juristischer Präzision und Klarheit analysieren, denn ohne Rechtsstaatlichkeit gibt es weder Legitimität noch Stabilität.

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From “The Great Replacement” to “Integration or ReImmigration”: A Legal Perspective for an American Audience
In recent years, the European debate on immigration has often been framed through the lens of what French writer Renaud Camus calls the “Great Replacement.” According to this theory, European societies are undergoing a structural demographic transformation that will ultimately replace native populations with immigrant communities. From this premise flows the concept of “remigration”: a broad political proposal advocating the organized return of immigrants to their countries of origin.
For an American audience, it is important to understand that this framework is primarily ideological. It is not a legal category embedded in statutory systems. It does not operate through individualized due process mechanisms. It is a political interpretation of demographic change.
The paradigm I have developed under the formula “Integration or ReImmigration” is fundamentally different. It does not begin with demographic anxiety or cultural identity. It begins with law.
In the Italian and broader European legal framework, the key issue is not collective replacement but individual legal status. The relevant instrument is what we call “complementary protection,” regulated under Article 19 of the Italian Consolidated Immigration Act. This provision operates within a rights-based constitutional system and requires authorities to balance state interests in migration control with the protection of fundamental rights.
The central question is therefore procedural and individualized: does a specific person meet the legal conditions to remain? Has that person demonstrated effective integration into the host society? Is there a concrete legal impediment to removal? These determinations are made case by case, subject to administrative procedure and judicial review.
In this framework, “ReImmigration” is not a collective demographic project. It is the legal consequence that may follow when integration requirements are not met and no protection grounds apply. It is neither ethnic nor cultural in nature. It is administrative.
This distinction is crucial for American readers, particularly in light of debates in the United States concerning border control, asylum, and constitutional protections. The U.S. legal system, like the European one, is built upon due process, individualized assessment, and judicial oversight. Immigration consequences must be grounded in statutory authority and constitutional constraints, not in broad civilizational theories.
The contrast can therefore be summarized in structural terms. The “Great Replacement” thesis frames immigration as a collective existential issue. The Integration or ReImmigration model frames immigration as a matter of legal compliance and measurable integration. The former operates in the sphere of political theory. The latter operates within the rule of law.
In the European constitutional context, this difference is not semantic. It is systemic. A democratic state cannot adopt collective identity-based removal policies without violating constitutional and supranational safeguards. At the same time, it is equally unsustainable to treat residence as unconditional. The legal system must maintain coherence by linking permanence to integration and compliance with the law.
For an American audience accustomed to debates over sanctuary policies, border enforcement, and asylum backlogs, the core message is straightforward: this is not a clash between openness and closure. It is a question of legal architecture. Immigration policy must remain anchored in individualized assessment, statutory criteria, and judicial control.
ReImmigration, as a legal paradigm, is not an ideological response to demographic change. It is a structured administrative outcome grounded in law. And that distinction makes all the difference.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbyist registered in the EU Transparency Register
ID 280782895721-36
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Dal “Grand Remplacement” a “Integrazione o ReImmigrazione”: due visioni radicalmente diverse dell’immigrazione
Il dibattito europeo sull’immigrazione è stato profondamente segnato, negli ultimi anni, dalle tesi di Renaud Camus, autore francese che ha elaborato la teoria del cosiddetto “Grand Remplacement”. Secondo questa impostazione, l’Europa sarebbe attraversata da un processo di sostituzione demografica e culturale, favorito dalle élite politiche e destinato a modificare in modo irreversibile la composizione identitaria dei popoli europei.
La risposta implicita o esplicita che ne deriva è la remigrazione: il ritorno nei Paesi di origine di quote significative di popolazione immigrata, non tanto in funzione di singoli comportamenti giuridicamente rilevanti, quanto come misura di riequilibrio culturale e demografico.
Questa visione si colloca su un piano essenzialmente politico-identitario. Non nasce dal diritto positivo, non si struttura attorno a categorie giuridiche tipiche del sistema europeo di protezione, non si fonda su un’analisi delle procedure amministrative. È una costruzione teorica che legge il fenomeno migratorio come questione di sostituzione collettiva.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, si muove su un terreno completamente diverso. Non parte da una teoria demografica, ma dal diritto vigente. Non assume la categoria dell’identità etnico-culturale come criterio selettivo, bensì quella dell’integrazione giuridicamente verificabile. Non parla di sostituzione, ma di permanenza condizionata al rispetto di parametri oggettivi.
Il punto di frattura è qui: per Camus il problema è collettivo e strutturale; nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione il criterio è individuale e normativo.
Nel primo caso, il fulcro è la tutela dell’identità nazionale in senso culturale; nel secondo, è la tenuta dello Stato di diritto.
La differenza non è semantica, è sistemica.
“Integrazione o ReImmigrazione” non equivale a remigrazione. La ReImmigrazione non è un movimento politico, né una categoria ideologica. È una conseguenza amministrativa e giuridica di un mancato percorso di integrazione. Non si fonda su appartenenze, ma su comportamenti. Non riguarda gruppi, ma singole posizioni soggettive.
In questo senso, il paradigma propone una sintesi che il dibattito pubblico tende a ignorare: il diritto di restare non è automatico, ma non è nemmeno negato in base a criteri identitari. È collegato a tre pilastri misurabili: lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole.
Chi dimostra integrazione permane.
Chi non dimostra integrazione rientra nel Paese di origine attraverso procedure legali e garantite.Non vi è alcuna evocazione di sostituzione o conflitto etnico. Vi è una proposta di governo giuridico del fenomeno migratorio.
La teoria del “Grand Remplacement” interpreta l’immigrazione come destino demografico. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione la interpreta come processo amministrativo regolabile.
Nel primo caso domina la categoria della paura collettiva.
Nel secondo, quella della responsabilità individuale.Ed è qui che si comprende la distanza radicale tra le due impostazioni. Una è una teoria culturale che reagisce alla globalizzazione. L’altra è una proposta normativa che mira a rafforzare la coerenza del sistema giuridico europeo, evitando sia l’accoglienza indiscriminata sia l’espulsione ideologica.
In un’epoca in cui il dibattito sull’immigrazione oscilla tra permissivismo astratto e radicalismo identitario, la vera alternativa non è tra apertura e chiusura. È tra ideologia e diritto.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è una risposta emotiva a un presunto processo di sostituzione. È una proposta di equilibrio: permanenza fondata sull’integrazione effettiva, rientro fondato su procedure legali, centralità dello Stato di diritto.
E questa è una differenza che non può essere confusa.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
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Conflicto Irán–Estados Unidos: ¿cuál es el interés nacional de Italia?
La actual escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán no es simplemente una crisis regional más. Representa un punto de inflexión geopolítico que puede cambiar el equilibrio en Oriente Medio, los mercados energéticos mundiales y las dinámicas migratorias hacia Europa. En un momento así, cada país debe hacerse una pregunta seria: ¿cuál es su interés nacional?
Para Italia, la respuesta no puede ser ideológica. Debe basarse en la geografía, la historia y la realidad económica.
Italia no es una gran potencia militar global. Es un país mediterráneo cuya estabilidad depende de rutas comerciales seguras, de un suministro energético fiable y de un equilibrio regional estable. Cada crisis en el Golfo Pérsico afecta inmediatamente a la economía italiana y europea. El aumento del precio de la energía, la interrupción de los transportes marítimos y la inestabilidad política en Oriente Medio se convierten rápidamente en problemas concretos para las familias y las empresas europeas.
Por esta razón, la política exterior italiana ha privilegiado históricamente el diálogo y la mediación. Italia es un aliado fiel dentro de la OTAN y de la Unión Europea, pero también tiene una vocación diplomática histórica como puente entre Europa y Oriente Medio. No es ambigüedad, es realismo.
Entre 2020 y 2021 escribí una serie de artículos técnicos para la emisora internacional IRIB – Pars Today sobre la Constitución iraní. No fue una toma de posición política.
En aquel periodo histórico, el interés nacional italiano y europeo consistía en mantener y desarrollar canales de diálogo con Irán, después de los años de negociaciones nucleares y de los intentos de normalización de relaciones entre Irán, Europa y Estados Unidos. Se pensaba que era posible una fase de cooperación económica y diplomática más estable. Comprender el sistema constitucional iraní era parte de ese proceso de conocimiento de un país con el que se buscaba reforzar relaciones comerciales e institucionales.
En ese mismo periodo fui presidente de una asociación cultural y comercial italo-iraní, hoy cerrada, que operaba en ese clima de diálogo. Para un abogado que trabaja en derecho de inmigración y protección internacional, estudiar los sistemas jurídicos extranjeros no es ideología, sino necesidad profesional. Conocer cómo funcionan las instituciones de un país permite comprender las causas de la migración, evaluar solicitudes de asilo con rigor y distinguir entre propaganda política y realidad jurídica.
Hoy esa experiencia técnica resulta aún más útil. Comprender la estructura institucional iraní ayuda a interpretar las decisiones políticas actuales y recuerda una verdad sencilla: la diplomacia empieza por el conocimiento.
Una guerra ampliada entre Irán y Estados Unidos afectaría directamente a Italia a través de la energía, el comercio y la estabilidad del Mediterráneo. También tendría consecuencias migratorias para Europa. Quienes trabajan diariamente en procedimientos de protección internacional saben que los conflictos lejanos se convierten rápidamente en problemas internos.
Por eso, cuando Italia habla de neutralidad, no significa indiferencia moral. Significa favorecer la desescalada, mantener abiertos los canales diplomáticos y seguir siendo un interlocutor creíble para todas las partes. El interés nacional italiano es la estabilidad en el Mediterráneo, no abrir un nuevo frente de guerra.
Al mismo tiempo, las crisis internacionales generan inevitablemente movimientos migratorios. Por ello, también es interés nacional de Italia adoptar una política migratoria clara y coherente. En mis trabajos he propuesto el paradigma «Integrazione o ReImmigrazione», un modelo jurídico italiano que exige una integración real mediante trabajo regular, conocimiento del idioma y respeto de las reglas, mientras que quienes no siguen este camino son acompañados en el retorno a su país con todas las garantías legales. El objetivo es unir solidaridad con estabilidad social.
En un mundo interdependiente, política exterior y política migratoria están conectadas. Los conflictos en Oriente Medio afectan a Europa, y Europa debe responder con realismo y responsabilidad.
Para Estados Unidos, Italia seguirá siendo un aliado fiable. Pero los aliados contribuyen de distintas maneras. La contribución italiana ha sido a menudo la diplomacia, la mediación y el entendimiento cultural. En tiempos de escalada, los puentes son tan importantes como los ejércitos.
Italia no debe convertirse en un campo de batalla. Debe seguir siendo un puente, porque en el Mediterráneo la paz se construye con diálogo, conocimiento y políticas realistas.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea – ID 280782895721-36
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Iran–USA-Konflikt: Welches nationale Interesse hat Italien?
Die aktuelle Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran ist nicht nur eine weitere regionale Krise. Sie stellt einen geopolitischen Wendepunkt dar, der das Gleichgewicht im Nahen Osten, die globalen Energiemärkte und die Migrationsbewegungen nach Europa nachhaltig verändern kann. In einem solchen Moment muss jedes Land eine nüchterne Frage stellen: Was ist unser nationales Interesse?
Für Italien kann die Antwort nicht ideologisch sein. Sie muss auf Geographie, Geschichte und wirtschaftlicher Realität beruhen.
Italien ist keine globale Militärmacht. Es ist ein Mittelmeerland, dessen Stabilität von sicheren Handelswegen, zuverlässiger Energieversorgung und regionalem Gleichgewicht abhängt. Jede Krise im Persischen Golf wirkt sich unmittelbar auf die italienische Wirtschaft und damit auf Europa aus. Steigende Energiepreise, unterbrochene Handelsrouten und politische Instabilität im Nahen Osten werden schnell zu konkreten Problemen für europäische Gesellschaften.
Deshalb hat die italienische Außenpolitik traditionell auf Dialog und Vermittlung gesetzt. Italien ist ein loyaler NATO-Verbündeter und fest in die westlichen Bündnisse eingebunden, besitzt aber zugleich eine historische Rolle als Brücke zwischen Europa und dem Nahen Osten. Das ist keine Schwäche, sondern politischer Realismus.
Zwischen 2020 und 2021 habe ich eine Reihe technischer Beiträge für den internationalen Sender IRIB – Pars Today über die iranische Verfassung geschrieben.
Das war keine politische Stellungnahme. In jener Zeit lag das nationale Interesse Italiens und Europas darin, Kommunikationskanäle mit dem Iran offen zu halten und auszubauen, weil nach den Nuklearverhandlungen und den Versuchen einer diplomatischen Annäherung zwischen Iran, Europa und den Vereinigten Staaten eine Phase konstruktiver Beziehungen möglich schien. Das Verständnis der iranischen Verfassungsstruktur war Teil der Analyse eines Staates, mit dem wirtschaftliche und institutionelle Kontakte vertieft werden sollten.
Ich war damals auch Präsident einer italienisch-iranischen Kultur- und Handelsvereinigung, heute aufgelöst, die in diesem Rahmen des Dialogs tätig war. Für einen Anwalt im Bereich Migrations- und Asylrecht ist die Analyse ausländischer Rechtssysteme keine Ideologie, sondern berufliche Notwendigkeit. Wer die Institutionen eines Herkunftslandes versteht, kann Asylverfahren sachgerecht beurteilen und zwischen politischer Rhetorik und juristischer Realität unterscheiden.
Heute zeigt sich, wie wichtig diese technische Perspektive ist. Die Kenntnis der iranischen Staatsstruktur hilft, politische Entscheidungen besser einzuordnen und erinnert an eine einfache Wahrheit: Diplomatie beginnt mit Wissen.
Ein größerer Krieg zwischen Iran und den Vereinigten Staaten würde Italien direkt treffen – durch Energiepreise, Handelswege und regionale Instabilität. Er würde auch Migrationsbewegungen nach Europa verstärken. Wer täglich mit Schutzverfahren arbeitet, weiß, wie schnell Konflikte in fernen Regionen zu konkreten Herausforderungen in Europa werden.
Wenn Italien daher von Neutralität spricht, bedeutet das nicht moralische Gleichgültigkeit. Es bedeutet Deeskalation zu fördern, diplomatische Kanäle offen zu halten und als glaubwürdiger Gesprächspartner für alle Seiten zu bleiben. Das nationale Interesse Italiens liegt in Stabilität im Mittelmeerraum, nicht in einem neuen Kriegsschauplatz.
Gleichzeitig erzeugen internationale Krisen unweigerlich Migrationsdruck. Deshalb ist es auch im nationalen Interesse Italiens, eine klare und kohärente Migrationspolitik zu entwickeln. In meiner Arbeit habe ich das Paradigma „Integrazione o ReImmigrazione“ vorgeschlagen – ein italienisches rechtspolitisches Modell, das echte Integration durch Arbeit, Sprache und Respekt vor den Regeln fordert, während diejenigen, die diesen Weg nicht gehen, im Rahmen rechtsstaatlicher Garantien bei der Rückkehr in ihr Herkunftsland unterstützt werden. Ziel ist es, Solidarität mit sozialer Stabilität zu verbinden.
In einer vernetzten Welt sind Außen- und Migrationspolitik miteinander verbunden. Konflikte im Nahen Osten betreffen Europa, und Europas Antwort muss verantwortungsvoll und realistisch sein.
Für die Vereinigten Staaten bleibt Italien ein verlässlicher Verbündeter. Doch Verbündete tragen auf unterschiedliche Weise zur Stabilität bei. Italiens Beitrag war oft Diplomatie, Vermittlung und kulturelles Verständnis. In Zeiten der Eskalation sind Brücken ebenso wichtig wie Armeen.
Italien darf kein Schlachtfeld werden. Es muss Brücke bleiben – denn im Mittelmeerraum wird Frieden durch Dialog, Wissen und realistische Politik geschaffen.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Registrierter Lobbyist im Transparenzregister der Europäischen Union – ID 280782895721-36
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Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Immigrazione, sentenza 30 dicembre 2025, R.G. 12003/2024 – La protezione complementare come snodo giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia il 30 dicembre 2025, nel procedimento iscritto al R.G. 12003/2024, rappresenta un passaggio di grande rilievo nella definizione attuale della protezione complementare. Il Collegio ha accolto il ricorso contro il diniego della Questura di Verona, riconoscendo il diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998.
La decisione si colloca nel quadro normativo successivo al d.l. 20/2023, che ha inciso profondamente sulla disciplina della protezione speciale, ma non ha eliminato il richiamo agli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare all’art. 8 della CEDU. Ed è proprio in questo spazio, apparentemente ristretto ma giuridicamente ancora vivo, che il Tribunale opera un’interpretazione rigorosa e coerente.
La sentenza afferma con chiarezza che la protezione complementare non può essere ridotta a una misura di carattere meramente assistenziale. Non è sufficiente invocare una generica aspirazione a migliori condizioni di vita. Occorre dimostrare un radicamento effettivo, documentato e concreto nel tessuto sociale e lavorativo italiano. Il Collegio valorizza la stabilità occupazionale, la continuità reddituale, l’autonomia abitativa, l’assenza di precedenti penali e il percorso di inserimento linguistico come elementi idonei a dimostrare una integrazione reale. L’analisi è comparativa e severa: il rimpatrio diventa illegittimo solo quando determina una compromissione significativa dei diritti fondamentali, non quando comporta semplicemente un peggioramento economico.
Questa impostazione giurisprudenziale è perfettamente coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La protezione complementare, letta alla luce di questa sentenza, non è uno strumento per neutralizzare le politiche di controllo dell’immigrazione, ma è il criterio attraverso il quale lo Stato seleziona chi ha costruito un legame autentico con la comunità nazionale. L’integrazione non è un concetto retorico: diventa un parametro giuridico misurabile. Il lavoro regolare, il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita sociale non sono elementi accessori, ma costituiscono la sostanza del bilanciamento tra interesse individuale e interesse pubblico.
La decisione del Tribunale veneziano dimostra che l’ordinamento italiano dispone già, al suo interno, degli strumenti per operare questa selezione. Non occorrono scorciatoie ideologiche né automatismi permissivi o repressivi. Occorre applicare con rigore le norme esistenti. Quando l’integrazione è effettiva, il rimpatrio si traduce in una lesione della vita privata e familiare. Quando l’integrazione non si realizza, viene meno il presupposto per la permanenza.
In questo senso, la protezione complementare assume una funzione ordinatrice: non amplia indiscriminatamente la platea dei beneficiari, ma consolida la posizione di chi dimostra di aver scelto di appartenere alla comunità giuridica italiana. La giurisprudenza, se coerentemente sviluppata, può diventare il laboratorio nel quale il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova concreta applicazione.
Non è una formula politica, ma una linea di governo fondata sul diritto positivo e sulla sua interpretazione evolutiva. La sentenza del 30 dicembre 2025 lo conferma con chiarezza.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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Integration or ReImmigrazione: Why Europe’s Immigration Debate Is About More Than Labour Shortages
Across Europe, Spain is increasingly described as a pragmatic model of migration governance. Commentators have highlighted its expansion of legal pathways, its use of regularisation mechanisms and its willingness to link immigration policy directly to labour market needs. Two Italian analyses reflect this narrative: “L’immigrazione regolare come leva di sviluppo economico: il caso spagnolo” published by 7Grammilavoro
https://www.7grammilavoro.com/limmigrazione-regolare-come-leva-di-sviluppo-economico-il-caso-spagnolo/and “Migranti: la Spagna sceglie l’integrazione” published by Il Bo Live – University of Padua
https://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/migranti-spagna-sceglie-lintegrazioneBoth articles portray Spain as a country that has chosen integration over restriction, using migration as a tool to sustain economic growth and respond to demographic decline.
For a British audience, this line of argument is immediately recognisable. In the United Kingdom, the migration debate has for years revolved around control, economic need, and sovereignty. Post-Brexit policy has emphasised a points-based system, designed to match labour demand with controlled entry. The underlying logic is clear: migration should serve the national interest, particularly in economic terms.
There is nothing inherently wrong with acknowledging the economic contribution of migrants. Many sectors — healthcare, hospitality, agriculture, logistics — rely on migrant labour. Tax contributions, productivity gains and demographic balance are tangible realities.
However, the deeper European debate now emerging, particularly in Italy, raises a more structural question.
Is economic usefulness sufficient to justify long-term and irreversible settlement?
Labour markets fluctuate. Demand rises and falls. Economic cycles reshape entire industries. If the legitimacy of residence is anchored primarily to labour shortages, what happens when those shortages disappear? A nation cannot be governed like a company adjusting staffing levels according to quarterly forecasts.
Permanent residence carries far-reaching implications: access to public services, family reunification, long-term social integration and structural transformation of national identity. It is not simply about filling vacancies.
This is where the paradigm I propose — Integrazione o ReImmigrazione — becomes relevant.
ReImmigrazione is not simply “removal” or “deportation”. It is not a punitive or arbitrary concept. It refers to a structured, legally ordered and foreseeable mechanism that becomes operative when integration fails in a substantive and durable way.
Integration, in this model, is not rhetorical. It is not merely a political aspiration. It is a verifiable pact between the State and the individual. It rests on stable participation in the labour market, effective command of the national language and consistent respect for the legal order. The State guarantees rights and protection; the individual assumes obligations and demonstrates integration through conduct.
If integration is genuine and sustained, long-term settlement is legitimate and stable. If integration breaks down structurally — through prolonged disengagement from lawful employment or persistent breach of legal norms — permanence cannot become automatic and irreversible. In such cases, a regulated process of ReImmigrazione must be available.
For the United Kingdom, which has long placed emphasis on rule of law, civic responsibility and national sovereignty, this discussion resonates. Border control alone does not resolve the question of integration. Entry systems can be selective and economically rational, but permanence requires ongoing evaluation.
The Spanish example shows how legal channels can reduce irregularity and respond to labour demand. Yet without a clearly articulated framework of reciprocal responsibility, integration risks becoming declaratory rather than enforceable.
The choice facing Europe — and equally relevant to the UK — is not between openness and closure. It is between a migration model grounded primarily in economic utility and one grounded in a structured integration contract.
Integrazione o ReImmigrazione proposes equilibrium. Entry may reflect economic need. Permanence must reflect verified integration. ReImmigrazione is not the opposite of integration; it is its institutional safeguard.
In an era of demographic pressure, social transformation and political polarisation, integration cannot be symbolic. It must be measurable, reciprocal and enforceable. Without verification, integration loses credibility. Without responsibility, stability cannot endure.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbyist – European Union Transparency Register
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Up to Six Million Afghans in Iran: Why the Current Conflict Could Translate into Secondary Migration Pressure on Europe
The military escalation involving Iran is not only a Middle East security story. It also has predictable second-order effects on migration dynamics, and Europe sits directly on the downstream side of those effects. Iran hosts a very large Afghan population—often estimated in the range of four to six million people, including a smaller registered refugee component and a much larger group living with precarious or informal status. When a host country that functions as a “first asylum” environment enters a phase of instability, the core migration logic is straightforward: people who were already living in legal and economic fragility tend to move again, not because they suddenly become “new” refugees from their country of origin, but because the host state can no longer provide basic security, work opportunities, or predictable rule-of-law conditions.
This is the key point American audiences should keep in mind: the potential movement is not necessarily an Afghanistan-to-Europe story; it can quickly become an Iran-to-Europe story. Secondary migration is not an ideological claim, it is a documented pattern. If inflation spikes, informal labor markets collapse, policing intensifies, or internal security deteriorates, Afghan communities in Iran will face an immediate calculus: remain in a deteriorating environment with limited legal protections, or attempt to reach a more stable jurisdiction. For many, the most plausible corridor is the well-known route through Turkey and onward to the European Union.
A mass movement of “millions” is not the most likely scenario in the short term, but Europe does not need a total exodus to face a serious challenge. Even a small share of a very large population can translate into hundreds of thousands of people on the move over a relatively short period. Once flows begin, they are difficult to manage through political statements alone; they respond to conditions on the ground, to smuggling capacity, and to perceived access to safety and long-term stability.
There is an additional, practical dimension that European policymakers cannot ignore: integration capacity. When large groups arrive within compressed time frames, integration becomes harder—structurally, not morally. Language acquisition, skills recognition, labor market entry, civic participation, and compliance with host-country rules all take time and resources. Many Afghans who have lived in Iran for years have done so in marginal conditions, often in informal employment and with uneven access to schooling or professional training. That background can make integration in European societies more demanding, especially when reception systems are already under strain and public opinion is polarized. This is not a value judgment; it is a technical reality about social systems under load.
From a United States perspective, the relevance is not to treat this as an internal European debate, but as a stability question affecting NATO partners and the broader transatlantic space. Europe’s ability to absorb sudden migration pressure influences domestic cohesion, border governance, internal security priorities, and political stability. In turn, that affects coordination on sanctions, defense posture, and broader Middle East strategy. In other words, migration pressure is often the “silent variable” that turns a regional conflict into a longer-term strategic complication for Western alliances.
For that reason, a sober, technical assessment is warranted. The risk is not inevitable, but it is real. If the conflict in Iran continues to destabilize the country’s economy and internal security, Afghan communities—already living in precarious conditions—are among the first populations likely to move. Europe is the most plausible destination. The timing and scale will depend on how quickly Iran’s internal conditions deteriorate and how effectively transit routes are controlled, but the underlying mechanism is clear: instability in a major host country can convert a long-standing refugee presence into outward secondary flows.
This is exactly the type of scenario that should be anticipated early, discussed without partisan framing, and addressed through pragmatic coordination: stabilizing conditions where possible, supporting controlled and lawful pathways where appropriate, and strengthening integration capacity and enforcement in destination countries so that social systems do not get overwhelmed. Ignoring the migration dimension until it becomes an emergency has historically been the costliest option.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
EU Transparency Register ID 280782895721-36
- Commento all’articolo di Today.it dal titolo “Rimpatri migranti, ecco le nuove regole Ue”
- Integration Contract vs. Remigration: A Legal Framework for the French Crisis – Lessons for the United States
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- Albania Case: Why Without Integration Assessment There Can Be No Effective Deportation Policy
- Remigration in Europa: Was Martin Sellners Theorie wirklich vorschlägt – und wie sich das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ unterscheidet
- Remigration : pourquoi ce concept divise l’Europe
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- Il contratto di integrazione come alternativa alla remigration: un modello giuridico per la Francia
- Return Hubs UE 2026: perché il modello tedesco-olandese ha bisogno del contratto di integrazione italiano
- Remigrazione e ReImmigrazione: due modelli a confronto nel diritto europeo post-elezioni UE
- Albania Case: la prova che senza verifica dell’integrazione non esiste politica dei rimpatri
- Remigration: why this idea is emerging from the failure of European migration policies
- Bologna, 17 aprile 2026 – Corso di formazione giuridica sulla protezione complementare: un laboratorio per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”
- Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “La linea dura di Tokyo contro l’immigrazione, record di espulsioni nel 2025” pubblicato da AsiaNews
- Commento all’articolo del 10 aprile 2026 “Remigrazione, modello Svezia” pubblicato da il manifesto
- Commento all’articolo del 9 aprile 2026 “Nuovo decreto immigrazione UE, l’opposizione teme deportazioni in stile ICE” pubblicato da Atuttomondo
- Integrazione o ReImmigrazione: un paradigma per le democrazie occidentali
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Fino a 6 milioni di afghani in Iran: il rischio reale che la guerra spinga una nuova ondata verso l’Europa
Gli attacchi militari in Iran non sono solo un episodio di geopolitica mediorientale. Possono diventare, nel giro di pochi mesi, una questione europea concreta.
In Iran vivono da anni milioni di cittadini afghani, secondo le stime più attendibili tra quattro e sei milioni di persone, in gran parte senza uno status stabile. Sono lavoratori informali, famiglie senza cittadinanza, giovani cresciuti in un paese che non li riconosce pienamente e che oggi entra in una fase di grave instabilità.
Quando un paese di primo rifugio si destabilizza, la storia insegna che la popolazione rifugiata si muove verso il luogo più vicino che garantisce sicurezza e prospettiva. Per l’Afghanistan è stato l’Iran, per l’Iran potrebbe essere l’Europa.
Non bisogna immaginare un movimento improvviso di milioni di persone, ma non serve un esodo totale per creare una crisi. Anche una piccola percentuale di una popolazione così grande significa centinaia di migliaia di persone in viaggio. La rotta è già tracciata da anni: Iran, Turchia, Grecia, Balcani, Europa centrale. È la stessa rotta percorsa nel 2015, ed è una rotta che non si chiude con dichiarazioni politiche. Si chiude solo quando nei paesi di partenza esiste stabilità reale.
Molti afghani in Iran vivono da decenni in condizioni precarie. Non hanno diritti sociali pieni, non hanno cittadinanza, spesso non hanno accesso regolare alla scuola e al lavoro. Sono comunità che sopravvivono in un equilibrio fragile. Se la guerra in Iran provoca inflazione, disoccupazione, tensioni interne o repressioni, queste persone non avranno alcuna ragione per restare. Non hanno un paese di origine sicuro a cui tornare e non hanno un paese di residenza che garantisca futuro. L’Europa diventa l’unica destinazione immaginabile.
Qui emerge la questione più difficile, quella che la politica europea spesso evita di affrontare. Integrare piccoli numeri è possibile. Integrare gruppi molto grandi provenienti da contesti sociali e culturali lontani è un processo lungo, complesso e costoso. Non si tratta di giudizi morali, ma di realtà storiche. L’integrazione richiede lingua, lavoro, rispetto delle regole e partecipazione alla vita civile. Molti afghani in Iran non hanno potuto costruire questi strumenti perché hanno vissuto in una marginalità permanente.
Portare improvvisamente centinaia di migliaia di persone con percorsi simili dentro società europee già sotto pressione sociale ed economica significa creare inevitabilmente tensioni.
L’Europa non è preparata a questo scenario. I sistemi di accoglienza sono saturi, i bilanci pubblici sotto stress, le società divise sul tema migratorio. Ogni nuova crisi produce reazioni politiche sempre più dure e polarizzate. Il rischio è che una nuova ondata migratoria proveniente dall’Iran alimenti conflitti interni nelle democrazie europee prima ancora che riesca a trovare soluzioni umane e sostenibili.Gli attacchi in Iran hanno quindi una conseguenza indiretta ma concreta: possono trasformare una crisi militare regionale in una crisi migratoria europea. Non è certo che accada, ma ignorare il rischio sarebbe irresponsabile. Quando milioni di persone vivono in un paese in guerra senza diritti stabili, la migrazione diventa una possibilità reale. L’Europa deve guardare questa realtà con lucidità, senza slogan e senza illusioni, perché le decisioni prese oggi in Medio Oriente possono determinare la stabilità sociale europea di domani.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
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Il comportamento conta: integrazione riuscita o ReImmigrazione
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
Con questa puntata arriviamo a uno dei nodi più delicati, ma anche più decisivi, dell’intero percorso: il ruolo del comportamento individuale nel diritto dell’immigrazione. Un tema spesso rimosso, evitato o trattato con imbarazzo, perché viene immediatamente confuso con un giudizio morale o con una valutazione ideologica. In realtà, nel sistema giuridico, il comportamento non è mai una categoria morale. È una categoria giuridica. E nel governo dell’immigrazione, il comportamento conta più di quanto si voglia ammettere.
Negli episodi precedenti abbiamo chiarito che la permanenza è un processo, che la protezione è condizionata, che la procedura e l’identità sono presupposti essenziali. Tutto questo converge in un punto centrale: come lo straniero si comporta nel tempo. Non ciò che dichiara, non ciò che promette, ma ciò che fa concretamente. Il comportamento è il modo in cui il rapporto giuridico prende forma nella realtà.
Uno degli errori più gravi del dibattito contemporaneo è aver separato l’integrazione dal comportamento. Si parla di integrazione come di un fatto quasi culturale, sociologico, talvolta emotivo, sganciato dal rispetto delle regole. Ma nel diritto, l’integrazione non è un sentimento e non è una narrazione. È un insieme di condotte verificabili: rispetto delle leggi, adesione alle regole comuni, correttezza nei rapporti con le istituzioni, assenza di pericolosità sociale, cooperazione procedurale.
Quando questi elementi vengono ignorati, l’integrazione perde ogni contenuto giuridico e diventa una parola vuota. E quando una parola perde contenuto, può significare tutto e il contrario di tutto. È esattamente ciò che è accaduto negli ultimi anni: l’integrazione è stata invocata anche in presenza di comportamenti incompatibili con la convivenza civile, creando una frattura profonda tra diritto formale e percezione sociale.
Nel diritto dell’immigrazione, il comportamento non serve a “punire”, ma a distinguere. Distinguere chi utilizza correttamente le opportunità offerte dallo Stato da chi le strumentalizza. Distinguere chi costruisce un percorso di integrazione reale da chi rifiuta le regole pur beneficiando delle tutele. Senza questa distinzione, il sistema diventa cieco e, di conseguenza, ingiusto.
È importante dirlo con chiarezza: non esiste integrazione riuscita senza rispetto delle regole. Il lavoro, la lingua, la permanenza nel tempo non possono compensare comportamenti incompatibili con l’ordinamento. E allo stesso modo, non può esistere tutela indefinita in presenza di condotte che dimostrano un rifiuto sistematico delle condizioni del soggiorno. Questo non è rigore ideologico, è coerenza giuridica.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il comportamento è il vero spartiacque. Non l’origine, non la nazionalità, non la condizione economica. Il comportamento. È su questo piano che lo Stato deve esercitare la sua funzione di valutazione. Chi si integra davvero, dimostrandolo nei fatti, deve poter proseguire il proprio percorso. Chi, invece, viola ripetutamente le regole, rifiuta la cooperazione, manifesta pericolosità o disprezzo per l’ordinamento, non può pretendere una permanenza senza conseguenze.
Questo passaggio è spesso accusato di essere “duro”. In realtà è l’unico che rende l’integrazione credibile. Un sistema che non reagisce al comportamento negativo non protegge l’integrazione, la distrugge. Perché manda un messaggio chiaro: rispettare le regole è irrilevante. E quando questo messaggio passa, a pagare il prezzo sono proprio gli stranieri che si integrano davvero, che vedono svalutato il loro percorso.
La ReImmigrazione, in questo quadro, non è una misura estrema o ideologica. È l’esito giuridico coerente di un comportamento incompatibile con la permanenza. Non riguarda tutti, non riguarda categorie astratte, ma situazioni individuali valutate caso per caso. È il momento in cui lo Stato chiude un rapporto che non ha prodotto integrazione, nonostante le opportunità offerte.
Continuare a separare integrazione e comportamento significa condannare il sistema all’ipocrisia. Significa affermare principi che poi non trovano riscontro nella realtà. Al contrario, ricondurre il comportamento al centro del diritto dell’immigrazione significa restituire serietà sia alla tutela sia all’integrazione.
Con questo episodio si chiude la prima parte del nostro percorso, dedicata alla costruzione del sistema e ai suoi presupposti. Nel prossimo episodio entreremo in una fase ancora più delicata: il fallimento dell’integrazione come dato giuridico, non come tabù politico, e vedremo perché ignorarlo non rende la società più inclusiva, ma solo più fragile.
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