Nella serata del 26 gennaio 2026, a Milano, un giovane di circa vent’anni, di origine nordafricana, è stato ucciso durante un intervento di polizia nel corso di un’operazione di controllo del territorio.
Secondo le prime informazioni diffuse, l’intervento si sarebbe svolto nell’ambito di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in un’area già nota per fenomeni di degrado e criminalità.
Il giovane avrebbe impugnato un’arma, risultata poi essere una replica, e gli agenti avrebbero fatto uso delle armi da fuoco.
Le indagini sono in corso e spetterà esclusivamente all’autorità giudiziaria accertare l’esatta dinamica dei fatti, la proporzionalità dell’uso della forza e le eventuali responsabilità individuali.
Ogni valutazione anticipata sarebbe impropria e giuridicamente scorretta.
In uno Stato di diritto, la verifica dell’operato della polizia spetta ai giudici, non al dibattito mediatico.
L’indicazione dell’origine del giovane non assume rilievo sotto un profilo identitario o etnico, ma si colloca in un contesto oggettivo: quello di aree urbane nelle quali si concentrano fenomeni di immigrazione irregolare, marginalità sociale e criminalità diffusa, che lo Stato tende ad affrontare in modo episodico e reattivo, anziché attraverso un controllo strutturato e continuo.
Pochi giorni prima, negli Stati Uniti, a Minneapolis, un’operazione condotta da agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) aveva avuto un esito altrettanto drammatico, con la morte di una persona nel corso di un’attività di enforcement in materia di immigrazione.
Anche in quel caso, il fatto di cronaca ha generato un dibattito pubblico immediato e polarizzato, nel quale l’episodio concreto è stato rapidamente trasformato in un giudizio generale sull’operato della polizia dell’immigrazione.
I due fatti, pur diversi per contesto, ordinamento giuridico e competenze coinvolte, consentono una riflessione comune sul piano istituzionale. In entrambi i casi, l’uso della forza si colloca nell’esercizio di una funzione pubblica di sicurezza.
La valutazione sull’eventuale illegittimità o eccesso dell’azione è rimessa, correttamente, alla magistratura.
Ma questa distinzione fondamentale tra funzione istituzionale e responsabilità individuale viene spesso cancellata nel dibattito pubblico, con l’effetto di delegittimare in blocco l’azione di controllo dello Stato.
Dal punto di vista del diritto pubblico, il principio è elementare: la responsabilità penale è personale, la funzione di polizia è istituzionale. Contestare l’eventuale errore di un singolo agente non equivale, né può equivalere, a negare la legittimità della funzione di controllo.
E soprattutto non può condurre alla conclusione che lo Stato debba rinunciare a esercitare tale funzione per evitare il conflitto.
È qui che emerge una differenza strutturale decisiva tra il modello statunitense e quello italiano. Negli Stati Uniti, l’immigrazione è trattata come una componente della sicurezza interna.
L’ICE è una polizia dell’immigrazione, dotata di competenze operative specifiche, di una catena di comando definita e di un inquadramento chiaro nel sistema dei controlli giurisdizionali.
L’enforcement non è episodico, ma strutturale.
Il controllo non è un’eccezione, ma parte ordinaria del sistema.
In Italia, invece, una polizia dell’immigrazione non esiste.
La gestione della presenza straniera è affidata prevalentemente a uffici amministrativi, mentre le forze di polizia intervengono in modo generalista e spesso solo quando la situazione è già degenerata.
Il controllo non è continuo, ma occasionale; non è programmato, ma reattivo.
Questo assetto produce un effetto perverso: lo Stato arriva tardi, e quando arriva lo fa in condizioni di maggiore rischio, sia per gli operatori sia per i cittadini coinvolti.
Il caso di Milano, pur non essendo formalmente un caso di immigrazione, è emblematico di questo modello.
Quando il controllo del territorio e delle presenze irregolari viene rinviato, frammentato o neutralizzato, l’intervento pubblico tende a concentrarsi in situazioni limite, nelle quali il margine di errore si riduce drasticamente e le conseguenze possono diventare irreversibili.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce proprio per affrontare questo nodo.
L’integrazione non è una categoria sociologica né un fatto puramente economico: è un rapporto giuridico tra individuo e Stato, che implica diritti ma anche obblighi.
Quando tale rapporto non si realizza, lo Stato deve poter disporre di strumenti legittimi per dare esecuzione alle proprie decisioni, incluso il ritorno nel Paese di origine in forme ordinate, individualizzate e garantite.
Perché questo paradigma sia praticabile, è necessario un presupposto istituzionale: una polizia dell’immigrazione. Non uno strumento punitivo, né un simbolo ideologico, ma un apparato specializzato che consenta di esercitare il controllo in modo continuo, proporzionato e giuridicamente incardinato, evitando che l’intervento avvenga solo nei momenti di emergenza.
I fatti di Minneapolis e di Milano non dimostrano il fallimento della funzione di polizia. Dimostrano, piuttosto, che senza un apparato chiaro e strutturato di enforcement, il controllo diventa più tardivo, più confuso e più pericoloso.
Continuare a gestire l’immigrazione con soli uffici significa rinunciare all’effettività del diritto. Costruire una polizia dell’immigrazione significa, invece, assumersi la responsabilità della sovranità, nel rispetto delle garanzie e dello Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
Materia: migrazione e asilo
ID 280782895721-36

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