Integrazione o ReImmigrazione anche per i cittadini UE? Il caso Bologna come spartiacque

Il fatto di cronaca avvenuto a Bologna impone una riflessione che va oltre l’emozione, oltre la contingenza giudiziaria e oltre la facile semplificazione mediatica. Non perché il diritto debba arretrare di fronte alla tragedia, ma perché proprio nei momenti di rottura emergono i limiti dei paradigmi esistenti.
Il sospettato del delitto è un cittadino dell’Unione europea, non un extra-comunitario. Questo dato, che nei primi resoconti appare quasi come una nota a margine, in realtà è il punto dirimente dell’intera vicenda. Perché obbliga a porsi una domanda che per troppo tempo è stata elusa: il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione può continuare a valere solo per chi proviene da Paesi terzi, oppure deve estendersi anche ai cittadini comunitari?

Oltre lo status formale: integrazione come fatto sostanziale
Nel dibattito pubblico italiano ed europeo si è consolidata una convinzione implicita: che la “cittadinanza UE” sia di per sé sinonimo di integrazione, o quantomeno che renda superflua ogni verifica sostanziale. È una convinzione comoda, ma giuridicamente e socialmente infondata.
Il diritto dell’Unione europea non ha mai previsto una libertà di circolazione assoluta, sganciata da qualsiasi requisito. La libera circolazione presuppone un minimo di integrazione reale, che si traduce in autosufficienza economica, rispetto delle regole, assenza di pericoli per l’ordine pubblico. Quando questi presupposti vengono meno, lo Stato membro non solo può, ma deve interrogarsi sulle conseguenze.
Il caso di Bologna mostra esattamente questo cortocircuito: status regolare, integrazione assente. Una presenza stabile sul territorio, ma al di fuori di qualsiasi circuito lavorativo, abitativo e sociale; una marginalità tollerata, normalizzata, fino a diventare invisibile alle istituzioni. Fino a quando non esplode.

Il tabù europeo: cittadini UE senza integrazione
Estendere il paradigma Integrazione o ReImmigrazione ai cittadini UE significa rompere un tabù. Significa affermare che l’appartenenza all’Unione non è una licenza a vivere ai margini, né un’esenzione permanente da ogni obbligo di inserimento sociale.
Questo non equivale a criminalizzare la povertà o la marginalità. Al contrario: significa riconoscere che l’abbandono istituzionale è esso stesso un fattore di rischio, per la persona e per la collettività. L’idea che basti il “passaporto europeo” a risolvere ogni problema è una finzione che ha prodotto zone franche di irresponsabilità, soprattutto nelle aree urbane più sensibili, come le stazioni ferroviarie.

Il caso Bologna come spartiacque
Il fatto di Bologna segna uno spartiacque perché rende evidente una verità scomoda: l’integrazione non può essere facoltativa, e non può essere selettiva in base alla provenienza geografica. Se l’integrazione è il fondamento della convivenza, allora deve valere per tutti. E se l’integrazione manca in modo strutturale e persistente, anche per i cittadini UE deve esistere una seconda opzione, giuridicamente regolata e garantita: la ReImmigrazione nel Paese di origine.
Non si tratta di punizione, ma di coerenza del sistema. Un ordinamento che pretende di garantire sicurezza, diritti e coesione sociale non può accettare che l’assenza totale di integrazione resti priva di conseguenze solo perché coperta da uno status formale.

Una scelta che non può più essere rinviata
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce per ristabilire un principio semplice: nessuna società può reggere senza regole condivise e senza responsabilità reciproche. Il caso Bologna dimostra che limitarlo agli extra-comunitari significa lasciarlo incompiuto.
La domanda non è più se estenderlo anche ai cittadini UE.
La vera domanda è: quanto ancora possiamo permetterci di non farlo.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – EU Transparency Register Lobbyist
Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

  • Commento all’articolo di Today.it dal titolo “Rimpatri migranti, ecco le nuove regole Ue”

    Leggendo l’articolo https://europa.today.it/attualita/rimpatri-migranti-nuove-regole.html emerge una ricostruzione delle nuove regole europee in materia di rimpatri che appare corretta sul piano descrittivo, ma limitata sul piano giuridico.

    L’attenzione è concentrata sulle procedure: tempi più rapidi, maggiore effettività delle espulsioni, rafforzamento degli strumenti operativi. Si tratta di elementi reali, coerenti con l’evoluzione delle politiche dell’Unione Europea.

    Ma il punto è un altro.

    I rimpatri sono strumenti. Non sono il criterio.

    Un sistema giuridico non può essere costruito esclusivamente sulla fase esecutiva. Deve, prima ancora, definire le condizioni della permanenza. E questo passaggio, anche qui, manca del tutto.

    Si spiega come funzionano i rimpatri, ma non si affronta la domanda decisiva: sulla base di quale parametro si stabilisce chi deve restare e chi deve essere allontanato.

    E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.

    Senza un criterio giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il rafforzamento dei rimpatri rischia di restare una risposta parziale. Si interviene sull’efficacia del sistema, ma non sulla sua legittimazione sostanziale.

    Il risultato è un modello che funziona meglio nell’esecuzione, ma che continua a essere debole nella selezione.

    Il punto, invece, è costruire un equilibrio: definire criteri chiari di permanenza e collocare gli strumenti di allontanamento come conseguenza di tali criteri, non come loro sostituto.

    In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si inserisce in modo coerente. Non nega i rimpatri, ma li riconduce a una logica giuridica: prima si accerta l’integrazione, poi – se questa manca – si procede all’allontanamento.

    Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a perfezionare gli strumenti senza affrontare la struttura del problema. E un sistema che evolve solo sul piano procedurale, senza un criterio sostanziale, resta inevitabilmente incompleto.

  • Integration Contract vs. Remigration: A Legal Framework for the French Crisis – Lessons for the United States

    In recent years, the French debate on immigration has taken on a level of intensity that is now increasingly visible beyond Europe, including in the United States. What is being discussed in France today is not merely immigration policy, but the structural failure of an entire model: multiculturalism without enforceable obligations.

    Public discourse—especially on platforms like X—has amplified theories such as the “Great Replacement,” originally formulated by Renaud Camus and now echoed, in different forms, by political actors such as the Rassemblement National. Regardless of one’s position on these theories, their widespread circulation reflects a deeper reality: a growing perception that integration has failed.

    The French government’s response has not been purely rhetorical. The reintroduction of border controls through October 2026, justified on grounds of counterterrorism and rising violence in areas such as Calais and Dunkirk, is a concrete sign that the issue has moved from political debate to state necessity.

    Within this context, the idea of “remigration” has gained traction. In its more radical forms, it proposes large-scale returns of migrant populations based on identity-related criteria. From a legal standpoint, however, this approach encounters immediate and insurmountable limits. It conflicts with core principles of Western constitutional systems, including due process, equal protection, and, in the European context, the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

    For an American audience, the issue should be framed clearly: the challenge is not whether immigration should be regulated—it must be—but how to do so within the rule of law.

    This is where the concept of an “integration contract” becomes relevant.

    The integration contract, as structured in the Italian legal system under Presidential Decree No. 179/2011, provides a model based on conditional residence. It establishes that the right to remain in the country is not automatic or permanent, but contingent upon measurable integration criteria: employment, language proficiency, compliance with the law, and participation in civic life.

    This model offers a legally sustainable alternative to both extremes currently dominating the debate.

    On one side, the multicultural approach has proven ineffective precisely because it lacks enforceable standards. It assumes integration without requiring it. On the other side, remigration—when framed in identity or ethnic terms—fails to meet the legal thresholds required in democratic systems.

    The integration contract introduces a third path: a rule-based system where individual behavior determines legal status.

    In practical terms, this means that residence rights are continuously assessed. Those who demonstrate integration maintain their legal status. Those who fail to meet these obligations face the legal consequence of removal. This is what can be defined as “ReImmigration”: not a political slogan, but a juridical outcome grounded in objective criteria.

    For the United States, this approach resonates with familiar legal principles. Immigration law has always included elements of conditionality—whether through visa compliance, work authorization, or naturalization requirements. However, what is often missing is a coherent, system-wide framework that explicitly links long-term residence to measurable integration.

    The French case illustrates what happens in the absence of such a framework: polarization, institutional strain, and the rise of legally problematic solutions.

    The lesson is straightforward. Immigration systems cannot function on assumptions alone. They require enforceable rules, clear expectations, and predictable consequences. Without this structure, the system either collapses into disorder or shifts toward measures that cannot withstand constitutional scrutiny.

    The integration contract, understood as a legal instrument rather than a political concept, offers a way to restore balance. It aligns immigration control with the rule of law, ensuring that rights are preserved while responsibilities are enforced.

    Ultimately, the real alternative to remigration is not inaction or denial, but the construction of a legal system where integration is not optional—and where failure to integrate has clear, lawful consequences.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbyist – EU Transparency Register No. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • EU Return Hubs 2026: why the German-Dutch model needs an integration contract

    In recent months, a clear political direction has emerged within the European Union: externalizing migration control through the creation of return hubs in third countries. A coalition led by Germany and the Netherlands, alongside Austria, Denmark, and Greece, is actively exploring agreements with countries such as Rwanda, Uganda, and Tunisia. Italy’s arrangement with Albania has already demonstrated that what once seemed politically unfeasible is now becoming operational reality.

    For a U.S. audience, this debate may sound familiar. It echoes long-standing discussions about offshore processing, third-country agreements, and the tension between border enforcement and due process. But the European case presents a distinct legal and structural problem: the system is being built without a coherent internal mechanism to evaluate integration over time.

    That is the core issue.

    Return hubs are, by design, reactive tools. They intervene at the final stage of the migration cycle—when an individual has already lost legal status or is deemed removable. In other words, they manage failure. What they do not address is how to prevent that failure in the first place.

    This creates three major weaknesses.

    First, a structural inefficiency. If the only mechanism available is removal after the fact, the system will inevitably be overwhelmed. Without a prior filter, every case—integrated or not—risks ending up in the same enforcement pipeline.

    Second, high financial and political costs. Offshore centers require complex bilateral agreements, sustained funding, and diplomatic trade-offs. As seen in comparable discussions in the United States, these arrangements are not only expensive but also politically fragile.

    Third—and most importantly—a legal risk. Human rights organizations have already warned that such hubs may become “legal black holes,” where access to legal remedies is limited and procedural guarantees are weakened. For European systems bound by the European Convention on Human Rights, this is not a marginal concern—it is a structural vulnerability.

    The problem, therefore, is not the existence of return hubs per se. The problem is that they are being developed in isolation, without a preventive legal framework capable of distinguishing, in a transparent and objective way, who should remain and who should not.

    This is where the Italian model offers an overlooked solution.

    Italy already has a legal instrument that introduces a fundamentally different logic: the integration contract, established by Presidential Decree No. 179 of 2011. Unlike static immigration systems that grant or deny status at a single point in time, this mechanism creates a dynamic, ongoing evaluation of integration.

    It is based on measurable criteria: employment, language proficiency, and respect for the law. These are not ideological benchmarks but concrete indicators that can be verified over time. The right to remain is therefore not automatic or permanent—it is conditioned on a continuous process of integration.

    From a U.S. perspective, this resembles a hybrid between a points-based system and conditional residency, but with a stronger emphasis on ongoing compliance rather than initial selection.

    If integrated into the broader European framework, such a mechanism would fundamentally change the role of return hubs. Instead of being emergency tools used after systemic failure, they would become the final step in a structured process—applied only after a clear, documented, and periodically verified lack of integration.

    This would also address one of the main criticisms raised by NGOs: the absence of transparent criteria. A system based on periodic verification reduces arbitrariness, strengthens legal certainty, and ensures that decisions are grounded in objective factors rather than discretionary assessments.

    The key point is simple, but often overlooked.

    Migration policy cannot rely solely on border control and removal mechanisms. It must also define, in legal terms, what it means to integrate—and it must verify that integration over time.

    Without this, return hubs risk becoming expensive, legally contested, and ultimately ineffective instruments.

    With it, they can be part of a coherent system.

    The European debate is now entering a decisive phase. The question is not whether return hubs will be implemented—they already are. The real question is whether Europe will equip itself with the legal tools necessary to make them sustainable.

    In this context, the Italian integration contract is not just a national instrument. It is a model that deserves serious consideration at the transatlantic level.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbyist – EU Transparency Register No. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Remigration vs Reimmigration: Two Competing Models in Europe After the EU Elections

    In the aftermath of the latest European Parliament elections, immigration has once again moved to the center of political and legal debate across Europe. What is emerging, however, is not simply a disagreement over policy choices, but a deeper clash between fundamentally different models of how migration should be governed.

    On one side, the concept of remigration has gained visibility, particularly in France and Germany, and increasingly resonates in broader European discussions. On the other, a different framework is taking shape—what can be defined as Reimmigration—a model grounded not in identity, but in law, individual conduct, and measurable integration.

    To understand the divide, it is necessary to start from the origins of remigration.

    In its contemporary European usage, remigration is closely linked to the theory of “ethnic replacement,” widely known in France as the Grand Remplacement. This theory argues that immigration flows are leading to a gradual demographic and cultural substitution of native European populations. From this premise derives the idea that large numbers of migrants—and in some interpretations even naturalized citizens or long-term residents—should be encouraged or compelled to return to their countries of origin.

    This approach operates primarily at a collective level. It is not centered on the legal status or individual behavior of a person, but rather on broader concerns about demographic balance, cultural identity, and social cohesion. That is precisely where it encounters its main legal obstacle.

    European legal systems—unlike political discourse—are built on individual rights. The European Convention on Human Rights, particularly Article 8, protects private and family life and requires that any decision affecting a person’s right to remain must be assessed on a case-by-case basis. Generalized removals or policies based on abstract categories would not withstand judicial scrutiny under current European standards.

    For an American audience, this tension is not unfamiliar. It mirrors, in some respects, the constitutional constraints placed on immigration enforcement in the United States, where due process, equal protection, and individualized adjudication play a central role. The difference is that, in Europe, these principles are further reinforced by supranational courts and binding human rights instruments.

    As a result, remigration—while politically powerful and increasingly discussed—remains legally fragile. It lacks a clear pathway for implementation within the existing European legal framework.

    This is where the concept of Reimmigration becomes relevant.

    Reimmigration is not based on identity or origin, but on behavior and integration. It does not seek to redefine who belongs, but to establish clear legal criteria for who is entitled to remain. It operates within the boundaries of existing law, particularly through instruments such as complementary protection under Italian immigration law and the broader framework of Article 8 ECHR.

    Under this model, the right to stay is not unconditional. It is the outcome of a verifiable process of integration, assessed through objective indicators: employment, language acquisition, respect for legal norms, and social participation. At the same time, the loss of these conditions may legitimately lead to the termination of the right to remain, provided that due process and proportionality are respected.

    The distinction is crucial. While remigration approaches migration as a structural or demographic problem, Reimmigration treats it as a legal relationship between the individual and the host state—one that evolves over time and must be continuously justified.

    Recent political developments in France, Germany, and even the United Kingdom—where parties such as Reform UK have gained traction—demonstrate that immigration is no longer a marginal issue. It has become a structural question for Western democracies. Yet the risk is that political responses outpace legal feasibility.

    Remigration offers a direct and emotionally compelling answer, but one that struggles to translate into enforceable law. Reimmigration, by contrast, may appear less immediate, but it provides a legally sustainable framework capable of balancing state interests with fundamental rights.

    For policymakers and observers in the United States, the European debate offers an important lesson. Immigration systems cannot be governed solely by political narratives. They require legal architectures that are both enforceable and compatible with constitutional and human rights standards.

    The real issue is not whether migrants should stay or be removed. The real issue is under what legal conditions those decisions are made—and whether those conditions can withstand judicial scrutiny.

    In this respect, the European debate is at a crossroads. Remigration remains a political concept in search of legal grounding. Reimmigration, on the other hand, represents an attempt to build that grounding within the rule of law.

    Fabio Loscerbo, Attorney at Law
    Lobbyist – EU Transparency Register n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Albania Case: Why Without Integration Assessment There Can Be No Effective Deportation Policy

    The so-called “Albania Case” offers a useful lens for a U.S. audience to understand a structural problem that is not limited to Europe, but is increasingly relevant across Western legal systems: you cannot build an effective deportation policy if you do not first establish a clear legal criterion to distinguish who should remain and who should be removed.

    In recent months, the European Union has introduced new amendments on the concept of “safe countries of origin” (February 2026), aiming to accelerate asylum procedures and facilitate returns. On paper, this looks familiar to American observers: it resembles efforts to streamline removals through categorical assumptions about country conditions. However, in practice, the system continues to face a fundamental legal constraint—individualized assessment.

    European courts, and particularly the Court of Justice of the European Union, have consistently reinforced a principle that is well known also in U.S. immigration law: you cannot rely on automatic or generalized assumptions when fundamental rights are at stake. Every individual case requires a concrete evaluation. This is precisely where the Albania model begins to break down.

    Italy attempted to externalize part of its migration management by establishing processing centers in Albania. These centers were designed to accelerate procedures and, implicitly, to create a deterrent effect. But deterrence, as a policy objective, does not translate into a sufficient legal justification. Courts do not evaluate whether a system is politically effective; they evaluate whether it is legally sound.

    As a result, the Albanian centers are increasingly underutilized. The issue is not logistical inefficiency—it is legal fragility. If each case must be assessed individually, then a system built on fast-track processing and presumptions cannot sustain itself under judicial scrutiny. This produces delays, suspensions, and ultimately a paralysis of the deportation mechanism.

    For a U.S. audience, the parallel is clear. In the United States, removal proceedings already hinge on individualized determinations—whether based on asylum eligibility, withholding of removal, or protection under the Convention Against Torture. Any attempt to bypass that individualized framework would immediately face constitutional and judicial challenges. Europe is now encountering the same structural limit.

    The real issue, therefore, is not how to make deportations faster, but how to make them legally sustainable. This is where the paradigm of “Integration or Reimmigration” becomes relevant.

    Instead of focusing exclusively on enforcement at the final stage, this approach introduces a prior, structured assessment of integration. Integration is not treated as a vague social concept, but as a measurable legal criterion: employment, language proficiency, and compliance with legal norms. These elements allow authorities to determine, on an objective basis, whether an individual has developed sufficient ties to justify remaining in the country.

    In practical terms, this changes everything. Facilities like those in Albania would no longer function as mere holding or processing centers. They would become sites for rapid integration assessment. Within a short timeframe, authorities could distinguish between individuals who have established meaningful connections—making removal potentially disproportionate—and those who have not, for whom removal can proceed more efficiently and with stronger legal grounding.

    This model aligns with fundamental legal principles. It preserves individualized assessment, reduces reliance on presumptions, and strengthens the defensibility of removal decisions in court. At the same time, it enhances the effectiveness of enforcement by focusing resources on cases where removal is legally sustainable.

    The key takeaway is straightforward. Deportation policy cannot function in a legal vacuum. Deterrence alone is not a legal standard; it is a political goal. Without a clear, structured, and individualized criterion—such as integration—any system of removals will inevitably face judicial resistance and operational failure.

    The Albania Case demonstrates this with clarity. It is not simply a failed experiment in externalization. It is evidence that without a prior assessment of integration, no deportation policy—whether in Europe or elsewhere—can truly work.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbyist – EU Transparency Register n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Remigration in Europa: Was Martin Sellners Theorie wirklich vorschlägt – und wie sich das Paradigma „Integration oder ReImmigration“ unterscheidet

    In den letzten Jahren hat der Begriff Remigration im europäischen Migrationsdiskurs zunehmend Aufmerksamkeit erlangt. Besonders in deutschsprachigen Ländern wird er intensiv diskutiert. Der Begriff ist eng mit dem österreichischen Aktivisten Martin Sellner verbunden, einer zentralen Figur der identitären Bewegung und ehemaligem Leiter der Identitäre Bewegung Österreich.

    Sellner hat seine Ideen vor allem in dem Buch Remigration: A Proposal formuliert, in dem er eine strategische Antwort auf die demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen vorschlägt, die nach seiner Auffassung durch die Migration der letzten Jahrzehnte in Europa entstanden sind.

    Für ein deutsches Publikum ist diese Debatte besonders relevant. Deutschland steht seit Jahren im Zentrum der europäischen Migrationspolitik, insbesondere seit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ von 2015. Fragen nach Integration, sozialem Zusammenhalt und staatlicher Steuerung von Migration prägen weiterhin den politischen und gesellschaftlichen Diskurs.

    Die Theorie der Remigration versucht auf diese Fragen eine radikale Antwort zu geben. Nach Sellners Konzept beschränkt sich Remigration nicht nur auf die Rückführung irregulärer Migranten. Vielmehr versteht er darunter ein umfassendes politisches Projekt, das darauf abzielt, die demografischen Folgen der Masseneinwanderung teilweise rückgängig zu machen.

    Dieses Projekt umfasst mehrere Elemente: eine deutlich strengere Kontrolle der Außengrenzen, eine Neubewertung bestehender Aufenthaltsrechte und Programme zur Rückführung von Migranten, die nach dieser Theorie als nicht ausreichend assimiliert gelten.

    Der Kern dieser Argumentation ist kultureller Natur. Sellner geht davon aus, dass europäische Gesellschaften durch Migration aus Regionen mit anderen religiösen, sprachlichen und sozialen Traditionen tiefgreifend verändert werden. Remigration wird in diesem Kontext als Instrument verstanden, um das historische kulturelle Gleichgewicht der europäischen Nationen wiederherzustellen.

    Gerade in Deutschland stößt ein solcher Ansatz jedoch auf erhebliche rechtliche und verfassungsrechtliche Grenzen. Das deutsche Rechtssystem basiert auf starken Garantien für Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit. Darüber hinaus ist Deutschland Teil eines komplexen europäischen Rechtsrahmens, der sowohl durch die European Union als auch durch Institutionen wie den Council of Europe geprägt ist.

    Diese Rechtsordnung schützt unter anderem das Familienleben, die Gleichbehandlung sowie die rechtliche Stabilität eines einmal erlangten Aufenthaltsstatus. Daher wirft jede politische Strategie, die eine großflächige Rückführung von langfristig ansässigen Migranten vorsieht, erhebliche verfassungsrechtliche und europarechtliche Fragen auf.

    Vor diesem Hintergrund ist im italienischen juristischen Diskurs ein anderes Konzept entstanden: das Paradigma „Integration oder ReImmigration“.

    Dieses Paradigma betrachtet Migration nicht primär als kulturelles oder identitäres Problem, sondern als eine Frage der staatlichen Steuerung und des Rechts.

    Der zentrale Gedanke lautet: Integration muss zu einer überprüfbaren Voraussetzung für den dauerhaften Aufenthalt werden.

    Nach diesem Ansatz wird nicht die Herkunft einer Person bewertet, sondern ihre tatsächliche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben des Aufnahmelandes. Integration zeigt sich in konkreten Faktoren wie Erwerbstätigkeit, Kenntnis der Sprache und Respekt gegenüber der Rechtsordnung.

    Wenn Integration stattfindet, hat der Staat ein klares Interesse daran, den Aufenthaltsstatus zu stabilisieren, beispielsweise durch reguläre Aufenthaltstitel oder Formen des ergänzenden Schutzes.

    Wenn Integration jedoch nicht gelingt, muss das Rechtssystem geordnete Verfahren für die Rückkehr in das Herkunftsland vorsehen. Dieser Prozess wird im Paradigma als ReImmigration bezeichnet.

    Dabei handelt es sich nicht um ein identitäres oder ethnisches Konzept. ReImmigration ist vielmehr als rechtliches Instrument zur Steuerung von Migration gedacht, das in Fällen angewendet wird, in denen Integration objektiv nicht erreicht wird.

    Der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen ist daher grundlegend.

    Die Theorie der Remigration konzentriert sich vor allem auf Fragen der kulturellen Identität und der demografischen Entwicklung. Das Paradigma Integration oder ReImmigration hingegen stellt die individuelle Integration als entscheidendes rechtliches Kriterium in den Mittelpunkt.

    Mit anderen Worten: Nicht Herkunft oder Religion sind entscheidend, sondern die Frage, ob eine Person zu einem aktiven und gesetzestreuen Mitglied der Gesellschaft geworden ist.

    Gerade für Deutschland, das seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland ist, könnte diese Perspektive eine wichtige Rolle spielen. Die zentrale Herausforderung besteht nicht nur darin, Migration zu begrenzen oder zu fördern, sondern darin, Integration tatsächlich messbar und politisch steuerbar zu machen.

    Solange diese Frage nicht klar beantwortet wird, wird die europäische Migrationspolitik weiterhin zwischen zwei Extremen schwanken: zwischen Systemen, die Migration zulassen, ohne Integration effektiv zu steuern, und radikalen Vorschlägen, die mit den Grundprinzipien des Rechtsstaats kollidieren können.

    Das Paradigma Integration oder ReImmigration versucht daher, einen dritten Weg zu formulieren: ein Modell, das Migration ermöglicht, aber gleichzeitig klare rechtliche Erwartungen an Integration stellt und im Falle ihres Scheiterns geordnete Rückkehrmechanismen vorsieht.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Articoli

  • Remigration : pourquoi ce concept divise l’Europe

    Depuis quelques années, un terme autrefois marginal dans le débat politique européen s’est imposé dans les discussions publiques : la remigration. Pour de nombreux observateurs, y compris en France, il s’agit d’un mot qui suscite immédiatement des réactions fortes, souvent opposées. Certains y voient une réponse radicale à l’échec des politiques migratoires européennes, tandis que d’autres considèrent le concept comme incompatible avec les principes juridiques fondamentaux des démocraties européennes.

    Pour comprendre pourquoi la remigration divise aujourd’hui l’Europe, il faut replacer ce débat dans son contexte historique et politique. Depuis les années 1990, les pays européens ont connu une augmentation importante des flux migratoires, liée à plusieurs facteurs : les crises humanitaires, les conflits internationaux, la mobilité économique et les mécanismes de regroupement familial. Dans le même temps, les politiques d’intégration ont produit des résultats très différents selon les pays et les territoires.

    Dans certaines grandes villes européennes, la question de l’intégration est devenue un sujet central du débat public. Des phénomènes de ségrégation urbaine, de tensions sociales ou de formation de communautés parallèles ont alimenté la perception selon laquelle les politiques migratoires mises en place au cours des dernières décennies n’ont pas toujours permis de construire une intégration durable.

    C’est dans ce contexte que le concept de remigration a gagné en visibilité. Il est souvent associé aux travaux et aux positions de l’activiste autrichien Martin Sellner, figure importante du mouvement identitaire européen. Dans sa formulation la plus radicale, la remigration ne concerne pas seulement le retour des migrants en situation irrégulière – ce qui existe déjà dans tous les systèmes juridiques européens – mais vise également, selon ses promoteurs, les personnes considérées comme insuffisamment intégrées dans la société d’accueil.

    C’est précisément cet aspect qui provoque la division du débat européen.

    Les partisans de la remigration soutiennent que l’Europe doit affronter une crise de cohésion sociale. Selon eux, l’accumulation de flux migratoires importants combinée à des politiques d’intégration jugées inefficaces aurait créé des tensions croissantes dans certaines sociétés européennes. Dans cette perspective, la remigration est présentée comme un instrument politique destiné à restaurer l’équilibre social et culturel.

    Les critiques, au contraire, soulignent immédiatement les obstacles juridiques considérables qu’un tel projet rencontrerait. Le droit européen, mais aussi les constitutions nationales, protègent fortement le droit au respect de la vie familiale, la stabilité du statut de séjour et le principe de non-discrimination. Une politique visant à éloigner des personnes en fonction de critères culturels ou identitaires entrerait donc en tension avec les principes fondamentaux de l’État de droit.

    La division actuelle en Europe ne concerne donc pas seulement une politique migratoire particulière. Elle révèle une question plus profonde : comment les sociétés européennes doivent-elles gouverner l’immigration dans les décennies à venir ?

    Face à cette polarisation, certains proposent d’explorer des approches alternatives fondées sur des critères juridiques plus précis. Parmi celles-ci figure le paradigme de l’Intégration ou ReImmigration, qui propose une logique différente.

    Contrairement à la remigration, qui part de l’idée d’un retour massif comme solution principale, ce modèle repose sur une logique conditionnelle. Le droit de rester durablement dans le pays d’accueil n’est pas considéré comme automatique, mais lié à un processus réel d’intégration.

    L’intégration, dans cette perspective, n’est pas une notion abstraite. Elle repose sur des éléments concrets : la participation au travail, la connaissance de la langue du pays et le respect des règles fondamentales de la société d’accueil. Lorsque ces conditions sont remplies, l’ordre juridique peut reconnaître des formes de stabilisation du séjour, comme la protection complémentaire ou d’autres statuts juridiques permettant une intégration durable.

    Lorsque l’intégration ne se réalise pas, le système doit prévoir des mécanismes de retour ordonné vers le pays d’origine. C’est ce que ce paradigme appelle la ReImmigration, conçue non comme un projet idéologique mais comme un instrument de gestion juridique des politiques migratoires.

    Le débat sur la remigration révèle ainsi une transformation plus large du modèle migratoire européen. Après plusieurs décennies durant lesquelles l’immigration a souvent été abordée principalement sous l’angle humanitaire ou économique, les sociétés européennes cherchent aujourd’hui un nouvel équilibre entre ouverture, cohésion sociale et sécurité juridique.

    La question centrale n’est donc pas seulement de savoir si la remigration est possible ou souhaitable. La véritable question est de déterminer quel modèle de gouvernance de l’immigration l’Europe souhaite construire pour l’avenir.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbiste – Registre de transparence de l’Union européenne
    ID 280782895721-36

    ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Articoli

  • Formazione giuridica sulla protezione complementare: corsi formativi organizzati da Avv. Fabio Loscerbo accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Bologna

    Nel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense.

    L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica, un istituto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella giurisprudenza di merito e nella prassi delle autorità amministrative. La protezione complementare rappresenta infatti uno degli snodi centrali nel rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero, applicazione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e strumenti di governo dei fenomeni migratori.

    Il ciclo formativo è articolato in tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un diverso profilo dell’istituto. Il primo incontro sarà dedicato alla protezione complementare nella giurisprudenza di merito, con particolare attenzione ai criteri applicativi elaborati dai Tribunali ordinari e al rapporto con i principi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il secondo incontro affronterà la protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione, esaminando il rapporto tra l’istituto e i diversi modelli interpretativi sviluppati nel dibattito europeo, con particolare riferimento al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il terzo appuntamento sarà invece dedicato agli aspetti più operativi, con un approfondimento sulle tecniche di predisposizione della domanda di protezione complementare, sull’attività istruttoria difensiva e sul ruolo delle Commissioni territoriali e delle Questure nelle procedure amministrative.

    L’obiettivo dei corsi è fornire agli avvocati e agli operatori del diritto strumenti interpretativi e operativi aggiornati, utili per affrontare le questioni giuridiche connesse alla protezione complementare alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e del quadro normativo europeo.


    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato in Bologna
    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Articoli

  • Commento all’articolo di Giovanni Donzelli dal titolo “CPR nei Paesi terzi: l’Europa segue Meloni”

    Leggendo l’articolo https://www.giovannidonzelli.it/governo/cpr-nei-paesi-terzi-leuropa-segue-meloni.html emerge un’impostazione che valorizza l’esternalizzazione delle procedure, presentata come evoluzione delle politiche europee in materia di immigrazione.

    Il punto, sul piano giuridico, va riportato a sistema.

    La collocazione dei centri di trattenimento nei Paesi terzi non modifica la natura dello strumento: resta una misura funzionale all’esecuzione dell’allontanamento. Cambia il luogo, non la funzione. E proprio per questo emergono questioni rilevanti in termini di garanzie, controllo giurisdizionale e tutela dei diritti fondamentali.

    Ma anche qui il dibattito si concentra sullo strumento, non sul criterio.

    Si discute dove trattenere, come rendere più efficaci i rimpatri, come rafforzare la capacità operativa del sistema. Tuttavia, manca completamente il passaggio fondamentale: sulla base di quale parametro si stabilisce chi deve essere allontanato.

    E, ancora una volta, manca ogni riferimento all’integrazione.

    Il trattenimento, anche se esternalizzato, resta una fase esecutiva. Non può sostituire il momento decisionale. Senza un criterio giuridico chiaro a monte, anche l’esternalizzazione rischia di amplificare le criticità, anziché risolverle.

    Il rischio è quello di costruire un sistema sempre più efficiente nell’esecuzione, ma sempre privo di un fondamento sostanziale nella selezione.

    Un ordinamento coerente, invece, dovrebbe operare in modo inverso: prima definire i criteri di permanenza, poi strutturare gli strumenti di allontanamento.

    In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di distinguere nettamente i piani. L’integrazione diventa il criterio giuridico della permanenza; l’allontanamento, eventualmente, ne è la conseguenza.

    Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a spostare il problema – anche geograficamente – senza affrontarlo nella sua dimensione giuridica essenziale. E un sistema che interviene solo sul “come” allontanare, senza chiarire il “perché”, resta inevitabilmente incompleto.

  • Il contratto di integrazione come alternativa alla remigration: un modello giuridico per la Francia

    Il dibattito francese sull’immigrazione, soprattutto nel contesto post-2026, ha assunto una radicalità che non può più essere ignorata. La crescente diffusione, anche sulle piattaforme digitali come X, delle teorie legate al cosiddetto “Grand Remplacement”, rilanciate da Renaud Camus e riprese in ambito politico dal Rassemblement National, segnala un dato strutturale: il modello multiculturale francese è entrato in crisi irreversibile. Non si tratta più di una discussione ideologica, ma di una constatazione empirica, che trova riscontro nelle tensioni sociali, nei problemi di ordine pubblico e nelle misure straordinarie adottate dallo Stato, tra cui la reintroduzione dei controlli alle frontiere fino a ottobre 2026, giustificata anche dal rischio di infiltrazioni jihadiste e dall’aumento della violenza nelle aree di Calais e Dunkerque.

    In questo contesto, la proposta della “remigration”, intesa in senso identitario ed etnico, si sta progressivamente imponendo nel dibattito pubblico come risposta radicale alla crisi dell’integrazione. Tuttavia, proprio questa impostazione rivela il suo principale limite: essa si colloca al di fuori del perimetro dello Stato di diritto europeo. Una politica fondata su criteri identitari, sganciata da valutazioni individuali e da parametri giuridici oggettivi, si espone inevitabilmente a censure di incompatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo, a partire dal rispetto della vita privata e familiare tutelata dall’art. 8 CEDU, nonché dai principi di non discriminazione e proporzionalità.

    Il punto, dunque, non è negare l’esistenza del problema, ma ridefinire il paradigma con cui affrontarlo. Ed è qui che emerge la necessità di una alternativa giuridica credibile: il contratto di integrazione.

    Il modello del contratto di integrazione, già presente nell’ordinamento italiano attraverso il D.P.R. 179/2011, si fonda su un principio semplice ma giuridicamente solido: il soggiorno dello straniero non è un dato statico, bensì una condizione dinamica, subordinata al rispetto di obblighi progressivi di integrazione. Non si tratta di un criterio discrezionale, ma di un sistema normativo strutturato, basato su indicatori verificabili quali l’inserimento lavorativo, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita sociale.

    Questa impostazione consente di superare, in modo netto, tanto il modello multiculturale quanto la remigration identitaria. Il multiculturalismo, infatti, ha dimostrato di essere incapace di garantire coesione sociale, proprio perché ha rinunciato a porre condizioni giuridiche all’integrazione. La remigration, al contrario, propone una soluzione radicale ma giuridicamente insostenibile, in quanto prescinde da qualsiasi valutazione individuale e si fonda su presupposti incompatibili con l’ordinamento europeo.

    Il contratto di integrazione rappresenta invece una terza via, pienamente compatibile con lo Stato di diritto. Esso consente di introdurre un criterio oggettivo e verificabile per la permanenza sul territorio: chi si integra resta, chi non si integra deve uscire dal sistema. In questo senso, la “ReImmigrazione” non è una misura ideologica, ma una conseguenza giuridica del mancato rispetto degli obblighi di integrazione.

    Applicato al contesto francese, un simile modello permetterebbe di ricondurre il dibattito sull’immigrazione entro coordinate giuridiche chiare, sottraendolo alla polarizzazione tra permissivismo e radicalismo. La Francia dispone già di strumenti normativi che potrebbero essere riorientati in questa direzione, ma ciò che manca è una visione sistemica che trasformi l’integrazione da obiettivo politico a obbligo giuridico.

    In definitiva, la lezione che emerge dal caso francese è chiara: il problema non è l’immigrazione in sé, ma l’assenza di un modello giuridico efficace per governarla. Senza regole, il sistema implode; con regole sbagliate, si radicalizza. Solo un modello fondato sull’integrazione come obbligo e sulla ReImmigrazione come conseguenza può garantire equilibrio tra diritti e sicurezza.

    La vera alternativa alla remigration non è il ritorno al multiculturalismo, ma la costruzione di un sistema giuridico che renda l’integrazione misurabile, verificabile e, soprattutto, vincolante.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Return Hubs UE 2026: perché il modello tedesco-olandese ha bisogno del contratto di integrazione italiano

    Negli ultimi mesi si è consolidata, a livello europeo, una linea politica sempre più esplicita: esternalizzare la gestione dei rimpatri attraverso la creazione di return hubs in Paesi terzi. La coalizione composta da Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Grecia si sta muovendo in modo coordinato in questa direzione, ipotizzando accordi con Stati come Rwanda, Uganda e Tunisia. Il precedente italiano dei centri in Albania ha fornito un riferimento operativo, trasformando una proposta fino a poco tempo fa teorica in una concreta opzione di policy europea.

    Tuttavia, al di là dell’apparente determinazione politica, il modello presenta limiti strutturali evidenti, che non possono essere ignorati. Il primo è un limite di natura funzionale: i return hubs sono, per definizione, strumenti reattivi. Intervengono cioè quando il problema è già emerso, quando il soggetto è già divenuto irregolare o non più legittimato a permanere sul territorio dell’Unione. Si tratta di una logica ex post, che presuppone il fallimento delle politiche di integrazione o, più precisamente, l’assenza di un sistema giuridico capace di valutare e governare l’integrazione nel tempo.

    Il secondo limite è economico. La costruzione, gestione e negoziazione di tali centri comporta costi elevatissimi, sia in termini finanziari sia in termini diplomatici. Ogni accordo con Paesi terzi implica contropartite politiche, economiche e strategiche, spesso opache e difficilmente sostenibili nel lungo periodo. Il rischio è quello di costruire un sistema costoso, fragile e dipendente da equilibri geopolitici instabili.

    Il terzo limite, forse il più rilevante, è di natura giuridica. Numerose organizzazioni non governative e osservatori indipendenti hanno già evidenziato il rischio che tali strutture si trasformino in veri e propri “black holes” del diritto, spazi nei quali le garanzie fondamentali risultano attenuate o difficilmente azionabili. La distanza territoriale dall’Unione europea, la complessità delle giurisdizioni coinvolte e la possibile opacità procedurale pongono interrogativi seri sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali, in particolare alla luce dell’art. 3 e dell’art. 8 CEDU.

    Il punto è che il modello dei return hubs affronta il problema nella sua fase terminale, senza interrogarsi sulla sua genesi. In altri termini, si concentra sul “come rimpatriare”, ma non sul “come evitare che si arrivi al rimpatrio”.

    Ed è qui che emerge, con chiarezza, la necessità di un cambio di paradigma.

    L’ordinamento italiano dispone già di uno strumento che, se adeguatamente valorizzato e sistematizzato, potrebbe rappresentare la vera alternativa strutturale ai return hubs: il contratto di integrazione, previsto dal DPR 14 settembre 2011, numero 179. Si tratta di un meccanismo giuridico che introduce una logica radicalmente diversa rispetto a quella oggi dominante in Europa. Non più una valutazione statica e iniziale del diritto al soggiorno, ma un monitoraggio dinamico e periodico del percorso di integrazione dello straniero.

    Il contratto di integrazione si fonda su parametri chiari e verificabili: conoscenza della lingua italiana, inserimento lavorativo, rispetto delle regole dell’ordinamento. Non si tratta di criteri astratti o ideologici, ma di indicatori concreti, suscettibili di accertamento nel tempo. In questa prospettiva, il diritto a permanere sul territorio non è più una condizione cristallizzata, ma un processo che richiede continuità e coerenza.

    Se questo strumento venisse integrato in un sistema europeo più ampio, esso consentirebbe di intervenire in via preventiva, riducendo drasticamente il numero di situazioni patologiche che oggi rendono necessari i return hubs. In altri termini, il rimpatrio diventerebbe l’esito residuale di un percorso già valutato e monitorato, e non una misura emergenziale adottata ex post.

    Inoltre, l’introduzione di un meccanismo di verifica periodica dell’integrazione permetterebbe di superare una delle principali criticità evidenziate dalle ONG: l’assenza di criteri trasparenti e controllabili nelle decisioni relative alla permanenza o all’allontanamento. Il contratto di integrazione, proprio perché basato su parametri oggettivi, riduce il rischio di arbitrarietà e rafforza la prevedibilità delle decisioni amministrative.

    In questa prospettiva, il modello dei return hubs potrebbe essere non abbandonato, ma profondamente ripensato. Non più strutture isolate e potenzialmente opache, ma strumenti inseriti in un sistema giuridico coerente, nel quale il rimpatrio costituisce la conseguenza di una verifica negativa del percorso di integrazione, previamente accertata secondo criteri chiari e condivisi.

    Il caso italiano dell’Albania dimostra che l’Europa è già entrata in una fase nuova, nella quale l’esternalizzazione delle procedure non è più un tabù. Ma proprio per questo diventa urgente evitare che tale evoluzione avvenga in assenza di un solido impianto giuridico.

    Il rischio, altrimenti, è quello di costruire un sistema costoso, inefficace e giuridicamente fragile, destinato a essere contestato tanto sul piano politico quanto su quello giudiziario.

    La vera sfida non è spostare i migranti fuori dall’Europa. La vera sfida è costruire un sistema che sappia distinguere, in modo oggettivo e verificabile, tra chi si integra e chi non si integra.

    Senza questo passaggio, i return hubs resteranno un rimedio emergenziale. Con questo passaggio, possono diventare parte di una strategia coerente.

    Ed è esattamente in questo spazio che il contratto di integrazione italiano può — e deve — assumere una funzione centrale nel dibattito europeo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Remigrazione e ReImmigrazione: due modelli a confronto nel diritto europeo post-elezioni UE

    Il dibattito europeo sull’immigrazione, all’indomani delle più recenti elezioni del Parlamento europeo, ha assunto toni sempre più netti e polarizzati. Da un lato, emerge con forza il concetto di “remigrazione”, diffusosi soprattutto nel dibattito politico e mediatico francese e tedesco; dall’altro, si rende evidente l’assenza di un modello giuridico coerente capace di governare, in modo sistematico, il rapporto tra presenza dello straniero e permanenza legittima sul territorio dell’Unione.

    È in questo contesto che si colloca la distinzione, non meramente terminologica ma strutturale, tra remigrazione e ReImmigrazione.

    La remigrazione, nella sua formulazione più diffusa nel dibattito europeo contemporaneo, trae origine da una matrice teorica ben precisa: quella della cosiddetta “sostituzione etnica” (nota anche come Grand Remplacement nella dottrina francese), secondo cui i flussi migratori determinerebbero una progressiva sostituzione demografica delle popolazioni europee. È da questa impostazione che deriva l’idea di un ritorno – forzato o incentivato – degli stranieri nei Paesi di origine, non soltanto in relazione a situazioni di irregolarità, ma anche con riferimento a soggetti regolarmente soggiornanti.

    Si tratta, dunque, di un paradigma che si colloca su un piano essenzialmente collettivo e identitario, nel quale la posizione individuale del singolo tende a essere assorbita in una valutazione più ampia, riferita alla composizione demografica e culturale della società. Proprio questo elemento costituisce il principale punto di frizione con il diritto europeo.

    Il sistema giuridico dell’Unione, così come quello convenzionale, è costruito attorno alla centralità della persona e alla necessità di una valutazione individuale delle situazioni giuridiche. L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela la vita privata e familiare, imponendo un bilanciamento concreto e caso per caso tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali dello straniero. Analogamente, il principio di non discriminazione e quello di proporzionalità impediscono l’adozione di misure generalizzate fondate su criteri astratti o collettivi.

    Ne consegue che la remigrazione, pur rappresentando una risposta politica a una percezione diffusa di crisi del modello multiculturalista, si presenta come un costrutto difficilmente traducibile in norme giuridiche compatibili con l’ordinamento europeo. Essa rimane, in sostanza, una categoria politica forte sul piano comunicativo ma debole sotto il profilo della sostenibilità giuridica.

    Di segno opposto è il paradigma della ReImmigrazione.

    La ReImmigrazione si fonda su un presupposto radicalmente diverso: non l’appartenenza, ma il comportamento. Non la categoria, ma la posizione individuale. Essa si inserisce pienamente nel perimetro del diritto vigente e si sviluppa a partire da strumenti già esistenti nell’ordinamento italiano ed europeo, primo fra tutti la protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, letta in combinazione con l’art. 8 CEDU.

    In questa prospettiva, il diritto a rimanere sul territorio non è automatico né incondizionato, ma è il risultato di un processo verificabile di integrazione, articolato su elementi concreti quali il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole. La permanenza diventa così l’esito di una valutazione individuale fondata su dati oggettivi, mentre la perdita dei presupposti di integrazione comporta, in modo fisiologico e non ideologico, l’uscita dal territorio nazionale.

    Ciò che distingue la ReImmigrazione dalla remigrazione è, dunque, la sua piena compatibilità con il diritto europeo. Non vi è alcuna compressione arbitraria dei diritti fondamentali, né alcuna generalizzazione indebita. Al contrario, il modello si fonda su una applicazione rigorosa e coerente dei principi già riconosciuti dall’ordinamento: proporzionalità, individualizzazione della decisione, bilanciamento tra interesse pubblico e diritti della persona.

    Le recenti dinamiche politiche in Francia, Germania e Regno Unito dimostrano come il tema dell’immigrazione sia stato progressivamente sottratto a un approccio meramente emergenziale per assumere una dimensione strutturale. Tuttavia, il rischio evidente è che tale evoluzione si traduca in una radicalizzazione del dibattito, senza un corrispondente sviluppo di strumenti giuridici adeguati.

    La remigrazione, in questo senso, rappresenta una risposta politica immediata ma non sostenibile nel medio-lungo periodo. La ReImmigrazione, al contrario, si propone come un modello capace di coniugare rigore e legalità, selezione e tutela dei diritti, sicurezza e integrazione.

    Il punto centrale non è decidere se gli stranieri debbano restare o essere rimpatriati. Il punto è stabilire a quali condizioni ciò avvenga, e soprattutto attraverso quali strumenti giuridici.

    In assenza di un paradigma chiaro, il sistema resta esposto a oscillazioni continue tra apertura indiscriminata e chiusura ideologica. La ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio, offrendo una chiave di lettura e di intervento che consente di superare tale dicotomia.

    Non si tratta di introdurre nuove categorie, ma di dare coerenza a quelle esistenti. Non si tratta di inventare nuove norme, ma di applicare in modo sistematico quelle già vigenti.

    In definitiva, mentre la remigrazione resta un concetto politico in cerca di legittimazione giuridica, la ReImmigrazione si presenta come un modello giuridico in grado di orientare il futuro delle politiche migratorie europee.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Albania Case: la prova che senza verifica dell’integrazione non esiste politica dei rimpatri

    Il cosiddetto “Albania Case” rappresenta oggi, più di ogni altra vicenda recente, il punto di emersione di una contraddizione strutturale del sistema europeo dei rimpatri: si continua a costruire strumenti operativi fondati sulla deterrenza, mentre il diritto dell’Unione e la sua applicazione giurisprudenziale si muovono lungo una direttrice completamente diversa, centrata sulla tutela individuale e sulla verifica concreta delle condizioni personali dello straniero.

    L’introduzione degli emendamenti europei sui “Paesi sicuri”, nel febbraio 2026, si colloca formalmente in una logica di rafforzamento delle procedure accelerate e di semplificazione delle decisioni di rimpatrio. Tuttavia, tale intervento normativo, se letto in chiave sistematica, non incide sul nodo centrale: la qualificazione di un Paese come “sicuro” non elimina, né può eliminare, l’obbligo di una valutazione individuale, effettiva e attuale della posizione del singolo richiedente. È proprio in questo scarto tra qualificazione astratta e verifica concreta che si inserisce la crisi dei centri in Albania.

    Il progressivo svuotamento di tali centri non è un dato meramente organizzativo o politico, ma è la conseguenza diretta dell’applicazione rigorosa dei principi del diritto dell’Unione, così come interpretati dalla Corte di Giustizia. La giurisprudenza europea, infatti, ha consolidato un orientamento per cui ogni misura limitativa della libertà personale o funzionale al rimpatrio deve essere giustificata da una valutazione individuale, non automatica e non presuntiva. Ne deriva che un sistema fondato sulla mera appartenenza a una categoria – ad esempio, cittadini provenienti da un Paese qualificato come “sicuro” – non regge al vaglio giurisdizionale se non è accompagnato da una verifica concreta della situazione personale.

    In questo quadro, i centri albanesi mostrano tutta la loro fragilità strutturale: essi sono stati concepiti come strumenti di gestione accelerata e, in ultima analisi, di deterrenza. Tuttavia, la deterrenza, nel sistema giuridico europeo, non costituisce una base legittimante sufficiente. Il diritto dell’Unione non vieta i rimpatri, ma impone che essi siano il risultato di un procedimento individualizzato, rispettoso dei diritti fondamentali e, soprattutto, coerente con il principio di proporzionalità.

    È qui che emerge con chiarezza il limite dell’attuale modello. Si pretende di rendere efficiente la fase esecutiva del rimpatrio senza intervenire sulla fase logica e giuridica che lo precede: la verifica della posizione dello straniero in termini di integrazione nel tessuto sociale dello Stato membro. Senza questa verifica, il sistema resta inevitabilmente esposto a blocchi giurisdizionali, sospensive e contenzioso seriale.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di superare tale impasse perché sposta il baricentro della decisione. Non si tratta più di stabilire se un soggetto debba essere trattenuto o rimpatriato sulla base di categorie astratte, ma di verificare in modo immediato e concreto il grado di integrazione. L’integrazione, intesa nei suoi elementi essenziali – lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – diventa così il criterio giuridico selettivo.

    In un sistema costruito su tale paradigma, i centri esternalizzati, come quelli albanesi, acquisirebbero una funzione completamente diversa. Non più luoghi di mera attesa o di compressione della libertà personale, ma sedi di verifica accelerata dell’integrazione. In tempi rapidi, attraverso parametri oggettivi e documentabili, si potrebbe distinguere tra chi ha maturato un radicamento tale da rendere sproporzionato il rimpatrio e chi, invece, non presenta alcun elemento di integrazione e può essere legittimamente destinatario di un provvedimento esecutivo.

    Questo approccio è pienamente coerente con il diritto dell’Unione. La valutazione individuale richiesta dalla Corte di Giustizia verrebbe non solo rispettata, ma resa strutturale e sistematica. Al tempo stesso, si ridurrebbe drasticamente il contenzioso, perché la decisione sarebbe fondata su elementi oggettivi e verificabili, e non su presunzioni o automatismi.

    Il punto, in definitiva, è che una politica dei rimpatri non può esistere in assenza di un criterio giuridico selettivo chiaro. La deterrenza, da sola, non è un criterio giuridico: è un obiettivo politico. Senza un parametro normativo che consenta di distinguere tra situazioni diverse, ogni tentativo di rafforzare l’esecuzione dei rimpatri è destinato a scontrarsi con i limiti imposti dal diritto sovranazionale.

    Il caso Albania dimostra esattamente questo. Non è il fallimento di uno strumento operativo, ma il fallimento di un’impostazione. Finché il sistema continuerà a prescindere dalla verifica dell’integrazione, i centri resteranno vuoti, i rimpatri inefficaci e il contenzioso inevitabile. Solo introducendo un meccanismo strutturato di valutazione dell’integrazione si potrà costruire una politica dei rimpatri che sia, al tempo stesso, efficace e conforme al diritto.

    Integrazione e rimpatrio non sono termini alternativi, ma fasi di un medesimo processo decisionale. Senza la prima, il secondo non può funzionare.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Remigration: why this idea is emerging from the failure of European migration policies

    In recent years the concept of remigration has entered the European political debate with growing intensity. The term has been popularized primarily by the Austrian activist Martin Sellner, who developed the idea in his book Remigration: A Proposal. In this framework, the response to Europe’s migration crisis would consist of large-scale returns of immigrants to their countries of origin. The proposal is often presented not only in relation to irregular migrants or individuals involved in criminal activity, but also in relation to immigrants who are considered insufficiently assimilated into the cultural and social life of European societies.

    For observers outside Europe, particularly in the United States, the emergence of this debate can appear surprising. Yet the rise of the concept of remigration is not the beginning of the problem. It is rather the consequence of deeper structural weaknesses in the way migration has been governed in many European countries during the past thirty years.

    European states have developed highly complex legal frameworks regulating migration flows, asylum procedures, residence permits and family reunification. However, these systems have often concentrated on the legal status of entry and residence, while paying far less attention to the practical and measurable process of integration once migrants are already present in the host society.

    As a result, in several European contexts a portion of immigrant populations has remained for many years without achieving meaningful integration in terms of language, employment and participation in the civic life of the country. When integration policies remain unclear or ineffective, immigration gradually ceases to be perceived as a managed phenomenon. Instead, it begins to be interpreted as a process that institutions are unable to control.

    Within this political and social climate, more radical proposals inevitably emerge. The theory of remigration reflects precisely this frustration. It is built on the assumption that integration has failed and that the only remaining solution is to reverse the demographic and social effects of immigration through large-scale returns.

    However, such proposals raise profound legal and social challenges. Many immigrants in Europe have lived in their host countries for decades. They work, pay taxes, raise families and have children who were born or educated within European societies. The idea that the complex consequences of decades of migration could be addressed through generalized returns risks ignoring the social realities that have already developed.

    In this sense, the debate on remigration reveals a deeper issue: Europe has never clearly defined what integration should mean in operational and legal terms. Integration has often been treated as a desirable objective rather than as a concrete condition linked to long-term residence within the host country.

    It is precisely in this context that the paradigm “Integration or ReImmigrazione” must be understood.

    Unlike the theory of remigration, which proposes a response after integration is perceived to have failed, the concept of ReImmigrazione is based on a different approach to migration governance. The central idea is that the right to remain within a country should be linked from the outset to a real and verifiable process of integration into the host society.

    The term ReImmigrazione is not an English expression but an Italian concept developed as a framework for governing migration. It describes a policy approach in which integration becomes a concrete and measurable condition of long-term residence. Participation in the economic life of the country, knowledge of the national language and respect for the legal framework of the host society are not abstract ideals but elements that determine whether integration is actually taking place.

    When integration is achieved, the presence of immigrants becomes part of the normal social and economic fabric of the country. When it does not occur over time, maintaining permanent situations of social marginalization cannot be considered a sustainable migration policy.

    From this perspective, ReImmigrazione does not refer to mass deportation or demographic engineering. It represents instead a governance mechanism that may become relevant when integration fails to materialize. The essential difference from remigration lies precisely in timing and purpose. Remigration appears as a reaction to a perceived crisis that has already developed. The paradigm Integration or ReImmigrazione, by contrast, aims to prevent such crises by establishing from the beginning a clear relationship between integration and the right to remain.

    For an American audience, this debate highlights a broader lesson about migration governance. Immigration policy cannot be reduced solely to border control or humanitarian protection. It must also address the long-term integration of migrants within the social and institutional structures of the host country. When this dimension remains undefined, political systems often find themselves oscillating between two extremes: the belief that integration will occur automatically and the opposite belief that large-scale expulsions are the only solution.

    The European debate on remigration demonstrates the risks of leaving this issue unresolved for too long. The paradigm Integration or ReImmigrazione attempts to offer a different path. It proposes that integration should not remain a rhetorical aspiration but become a concrete condition shaping the relationship between migration, social cohesion and the stability of democratic institutions.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lawyer – Lobbyist registered in the European Union Transparency Register
    ID: 280782895721-36

    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Articoli

  • Bologna, 17 aprile 2026 – Corso di formazione giuridica sulla protezione complementare: un laboratorio per il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

    Si terrà venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare “Rosario Angelo Livatino” del Quartiere Borgo Panigale – Reno (Via Battindarno n. 127, Bologna), il corso di formazione giuridica dal titolo “La protezione complementare nella giurisprudenza di merito: criteri applicativi e linee interpretative”, organizzato nell’ambito della formazione continua forense.

    L’evento, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi ordinari, sarà tenuto dall’Avv. Fabio Loscerbo in qualità di relatore unico e rappresenta un momento di approfondimento tecnico su uno degli istituti più rilevanti e in evoluzione del diritto dell’immigrazione.

    Il corso si propone di analizzare la protezione complementare attraverso la lente della giurisprudenza di merito, con particolare attenzione agli orientamenti dei Tribunali ordinari, ai profili interpretativi emergenti e al ruolo dei principi elaborati dalla Corte EDU e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

    Ma il valore dell’iniziativa non è solo ricostruttivo. La protezione complementare viene infatti proposta come laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, ossia come ambito concreto in cui il sistema è già chiamato a valutare, caso per caso, il livello di integrazione dello straniero sul territorio nazionale.

    Attraverso l’analisi dei criteri applicativi, il corso evidenzia come la protezione complementare costituisca oggi uno spazio normativo in cui si realizza, in forma embrionale, un modello più strutturato: la permanenza dello straniero non come dato automatico, ma come esito di una valutazione individuale fondata su elementi oggettivi quali lavoro, radicamento sociale e rispetto delle regole.

    In questa prospettiva, la protezione complementare non è solo una misura residuale, ma diventa uno strumento centrale per comprendere l’evoluzione del sistema migratorio, offrendo le basi per una possibile generalizzazione di un modello in cui integrazione e permanenza siano strettamente connesse.

    La partecipazione al corso è gratuita.
    Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo: avv.loscerbo@gmail.com.

    L’iniziativa si inserisce nel più ampio dibattito giuridico sulla sostenibilità del sistema migratorio e rappresenta un’occasione di confronto tecnico su uno dei temi più rilevanti dell’attuale evoluzione normativa e giurisprudenziale.

  • Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “La linea dura di Tokyo contro l’immigrazione, record di espulsioni nel 2025” pubblicato da AsiaNews

    L’articolo pubblicato su AsiaNews (https://www.asianews.it/notizie-it/La-linea-dura-di-Tokyo-contro-l’immigrazione,-record-di-espulsioni-nel-2025-65208.html) descrive il rafforzamento delle politiche di espulsione in Giappone, evidenziando un incremento significativo dei rimpatri.

    Il dato è interessante perché mostra un sistema in cui la fase esecutiva funziona in modo più efficace rispetto a quanto avviene in molti Paesi europei. L’aumento delle espulsioni non è solo un fatto numerico, ma il segnale di una maggiore capacità dello Stato di dare attuazione alle decisioni amministrative.

    Tuttavia, il punto centrale non è tanto la “linea dura”, quanto la coerenza del sistema. Dove il rimpatrio è effettivo, significa che esiste un collegamento chiaro tra la valutazione della posizione dello straniero e l’esito finale del procedimento.

    È proprio su questo aspetto che l’esperienza giapponese offre uno spunto utile. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di leggere questo dato in chiave sistemica: non si tratta di rendere più rigidi gli strumenti, ma di costruire un modello in cui le decisioni siano prevedibili e conseguenti.

    In questa prospettiva, il rimpatrio non è una misura eccezionale, ma l’esito naturale di una valutazione negativa. Ciò che fa la differenza è la coerenza tra le fasi del procedimento: valutazione, decisione ed esecuzione.

    Il dato che emerge è chiaro: quando il sistema è strutturato, anche l’esecuzione funziona. E questo rappresenta un elemento di riflessione rilevante per i modelli europei, spesso caratterizzati da una forte distanza tra decisione amministrativa ed effettività del rimpatrio.

  • Commento all’articolo del 10 aprile 2026 “Remigrazione, modello Svezia” pubblicato da il manifesto


    L’articolo pubblicato su il manifesto (https://ilmanifesto.it/remigrazione-modello-svezia) affronta il tema della cosiddetta “remigrazione” prendendo a riferimento il caso svedese, con un taglio critico e fortemente orientato a evidenziarne i rischi sul piano dei diritti.

    Dal punto di vista giuridico, il primo elemento da chiarire è la distinzione concettuale. Il termine “remigrazione”, così come utilizzato nel dibattito europeo, tende a evocare interventi generalizzati e non sempre fondati su valutazioni individuali, con possibili profili di incompatibilità rispetto ai principi dell’ordinamento europeo e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    È proprio su questo punto che si rende necessaria una precisazione: il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca su un piano radicalmente diverso. Non si tratta di politiche indistinte o collettive, ma di un modello giuridico fondato su accertamenti individuali, progressivi e verificabili.

    Il caso svedese, richiamato nell’articolo, è interessante perché evidenzia le difficoltà di un sistema che ha puntato molto sull’accoglienza, ma che oggi si confronta con problemi legati alla tenuta dell’integrazione. Tuttavia, la risposta non può essere una generalizzazione del rimpatrio, bensì una maggiore strutturazione dei criteri di permanenza.

    In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di superare la contrapposizione tra accoglienza e allontanamento. La permanenza sul territorio è legittima quando vi è integrazione effettiva; in caso contrario, il sistema deve prevedere conseguenze coerenti, ma sempre sulla base di una valutazione individuale.

    Il dato che emerge è chiaro: il dibattito sulla “remigrazione” rischia di muoversi su categorie improprie. La vera questione, invece, è costruire un modello giuridico che renda prevedibile e trasparente il rapporto tra integrazione e permanenza, evitando sia automatismi sia ambiguità.

  • Commento all’articolo del 9 aprile 2026 “Nuovo decreto immigrazione UE, l’opposizione teme deportazioni in stile ICE” pubblicato da Atuttomondo

    L’articolo pubblicato su Atuttomondo (https://atuttomondo.unint.eu/2026/04/09/nuovo-decreto-immigrazione-ue-lopposizione-teme-deportazioni-in-stile-ice/) riporta le preoccupazioni politiche relative alle nuove politiche europee in materia di rimpatri, con un richiamo al modello statunitense.

    Il dato interessante è il linguaggio utilizzato: il riferimento alle “deportazioni” evidenzia una forte carica simbolica e politica, che rischia però di confondere il piano giuridico con quello mediatico. Nel diritto europeo, infatti, il rimpatrio è una misura amministrativa disciplinata da garanzie procedurali precise e fondata su valutazioni individuali, non su logiche generalizzate.

    La contrapposizione evocata nell’articolo – tra sicurezza e diritti – è, ancora una volta, il sintomo di un sistema che non ha ancora definito in modo chiaro i criteri della permanenza. In assenza di parametri oggettivi, ogni rafforzamento degli strumenti di rimpatrio viene percepito come una possibile deriva.

    È proprio qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. La questione non è importare modelli esterni o temerne gli effetti, ma costruire un sistema europeo coerente, nel quale la permanenza sia legata a criteri verificabili e trasparenti.

    In questa prospettiva, il rimpatrio non assume una dimensione eccezionale o “punitiva”, ma diventa una conseguenza ordinaria di una valutazione negativa sull’integrazione. Questo consente di superare la logica dello scontro ideologico e di riportare il tema su un piano tecnico.

    Il dato che emerge è chiaro: senza un criterio strutturato, ogni intervento sui rimpatri genera timori e opposizioni. Con un sistema definito, invece, il rimpatrio può essere ricondotto alla sua funzione naturale all’interno dell’ordinamento.

  • Integrazione o ReImmigrazione: un paradigma per le democrazie occidentali

    Benvenuti all’episodio finale del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.

    Con questa puntata si chiude un percorso lungo, articolato e volutamente rigoroso, che ha attraversato il diritto dell’immigrazione non dal punto di vista dell’emergenza o dell’emotività, ma da quello della struttura dello Stato di diritto. Non per offrire soluzioni semplici a problemi complessi, ma per rimettere ordine dove per troppo tempo ha regnato la confusione.

    Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non nasce come slogan politico, né come proposta identitaria. Nasce come risposta sistemica a una crisi evidente delle democrazie occidentali: l’incapacità di governare l’immigrazione in modo coerente, continuo e credibile. Una crisi che non riguarda solo l’immigrazione, ma la tenuta stessa del principio di legalità.

    Nel corso degli episodi abbiamo visto come il sistema abbia progressivamente smarrito i suoi pilastri: l’ingresso trasformato in pretesa, la permanenza intesa come irreversibile, la protezione caricata di funzioni che non le appartengono, l’integrazione ridotta a formula retorica, l’uscita rimossa come evento eccezionale. In questo quadro, lo Stato ha continuato a decidere senza eseguire, a proteggere senza verificare, a integrare senza distinguere.

    Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un sistema fragile, percepito come ingiusto sia da chi rispetta le regole sia da chi le subisce, incapace di produrre integrazione reale e allo stesso tempo incapace di chiudere i percorsi che non funzionano. È in questo vuoto che si inserisce il paradigma che abbiamo costruito.

    Integrazione o ReImmigrazione non è una scelta ideologica tra apertura e chiusura. È una struttura binaria funzionale, che restituisce al diritto dell’immigrazione la sua logica originaria: ingresso condizionato, permanenza verificata, integrazione come esito possibile, ritorno come conseguenza ordinaria quando le condizioni vengono meno. Non tutto insieme, non tutto sempre, ma secondo un ordine.

    Questo paradigma è profondamente compatibile con le democrazie occidentali proprio perché ne valorizza i principi fondanti. Centralità della persona, tutela dei diritti fondamentali, legalità dell’azione amministrativa, controllo giurisdizionale, responsabilità individuale. Nulla di tutto ciò viene sacrificato. Al contrario, viene sottratto alla retorica e riportato nella concretezza del diritto.

    Le democrazie occidentali non sono in crisi perché accolgono. Sono in crisi perché non decidono fino in fondo. Perché confondono la garanzia con l’inerzia. Perché temono il conflitto giuridico più dell’ingiustizia sistemica. In questo senso, la ReImmigrazione non è una rottura, ma una ricomposizione. Non è una negazione dei diritti, ma una condizione per renderli sostenibili nel tempo.

    Il paradigma che proponiamo non promette integrazione universale, né pretende di risolvere ogni contraddizione. Promette qualcosa di più modesto e più serio: coerenza. Coerenza tra ciò che lo Stato dice e ciò che fa. Tra le regole scritte e le decisioni eseguite. Tra le opportunità offerte e le responsabilità richieste.

    Integrazione, in questo quadro, torna a essere un percorso esigente e quindi credibile. ReImmigrazione, a sua volta, diventa una funzione ordinaria, non una minaccia simbolica. Due esiti alternativi, entrambi legittimi, entrambi regolati, entrambi compatibili con lo Stato di diritto.

    Questo paradigma non riguarda solo l’Italia. Riguarda l’Europa, gli Stati Uniti, tutte le democrazie occidentali chiamate a confrontarsi con flussi migratori strutturali, non emergenziali. Riguarda la capacità di questi sistemi di restare aperti senza dissolversi, inclusivi senza rinunciare alla legalità, garantisti senza diventare impotenti.

    “Integrazione o ReImmigrazione” è, in definitiva, una proposta di maturità istituzionale. Accettare che non tutti i percorsi riescono. Accettare che la tutela ha dei confini. Accettare che decidere comporta conseguenze. Solo così le democrazie possono continuare a governare fenomeni complessi senza tradire se stesse.

    Con questo episodio si chiude il podcast, ma non il dibattito. Perché questo paradigma non chiede adesione emotiva, ma confronto giuridico. Non chiede slogan, ma applicazione. Non chiede consenso immediato, ma serietà.

    Grazie per aver seguito questo percorso. Continueremo ad approfondire, discutere e sviluppare questi temi, perché il futuro delle democrazie occidentali passa anche – e soprattutto – da come sapranno governare l’immigrazione.

    Articoli

  • The Failure of Multiculturalism Between Remigration and “Replacement Theory”: Why the UK Needs a Legal Criterion – Integration or Reimmigration

    The debate on immigration in the United Kingdom has increasingly shifted away from law and into the realm of ideology. On one side, there is a growing acknowledgment that multiculturalism, as it has been implemented over the past decades, has not delivered the level of social cohesion it promised. On the other, more radical narratives—such as remigration or the so-called “replacement theory”—have gained visibility, presenting themselves as alternative solutions. Yet neither approach addresses the core issue: the absence of a clear legal criterion governing integration.

    The British case is particularly instructive. The UK has long adopted a model that combined tolerance, cultural pluralism, and limited state intervention in integration processes. This approach was grounded in the belief that communities could coexist while maintaining distinct identities, with the labour market acting as the primary mechanism of inclusion.

    However, recent developments have exposed the structural limits of this model. Episodes of social fragmentation, tensions within certain urban areas, and the difficulty of fostering a shared civic identity have highlighted a fundamental problem: integration has been treated as an expectation, not as a legal condition.

    Recognising this failure does not mean embracing simplistic or legally unworkable alternatives.

    Remigration, in its ideological form, is based on an identity-driven premise: it assumes that incompatibility is inherent and not contingent on individual behaviour. The “replacement theory”, meanwhile, offers a deterministic reading of demographic change, disregarding entirely the legal dimension of individual rights and responsibilities. Both approaches ultimately collide with the foundations of the rule of law. They do not allow for individual assessment, nor do they respect principles such as proportionality and non-discrimination.

    The real issue lies elsewhere.

    The British legal system, like others in Europe, provides robust protection once individuals establish private and family life within the territory. Over time, social and economic ties strengthen their legal position. Yet there is no structured mechanism that makes integration a verifiable and enforceable condition for remaining.

    Integration is invoked rhetorically, but it is not operationalised juridically.

    This is precisely where the paradigm of “Integration or Reimmigration” becomes relevant.

    The proposal is straightforward yet transformative: the right to remain should not depend on identity, origin, or abstract cultural compatibility, but on objectively verifiable conduct. Integration must be assessed through concrete criteria—participation in the labour market, knowledge of the language, and respect for legal and social norms.

    Within this framework, reimmigration is not a political objective nor a collective measure. It is simply the legal consequence of a failure to integrate. Two individuals from the same background may face entirely different outcomes: one remains because they have integrated; the other must leave because they have not.

    For the United Kingdom, this approach offers a way out of the current impasse. It avoids the inertia of a model that has proven insufficient, while also rejecting ideologically driven solutions that cannot be implemented within a constitutional framework.

    Importantly, this is not an entirely foreign concept to the British system. Elements of integration already play an implicit role in immigration decisions, particularly where private and family life is assessed. What is missing is a coherent and explicit legal standard that places integration at the centre of the system.

    The challenge, therefore, is not to invent new principles, but to structure and enforce those that already exist in a fragmented form.

    In conclusion, the failure of multiculturalism in the UK should not lead to a false choice between passivity and radicalisation. Neither remigration nor replacement theory provides a viable legal framework. The only sustainable path is to recognise integration as a binding condition for residence.

    The question is not who a person is.
    The question is whether they integrate.


    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – EU Transparency Register n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “Remigration summit, voto in Consiglio” pubblicato da Il Giorno

    L’articolo pubblicato su Il Giorno (https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/remigration-summit-voto-consiglio-q6i2ct2s) dà conto del dibattito politico relativo al cosiddetto “remigration summit”, tema che negli ultimi mesi ha assunto crescente visibilità anche a livello locale.

    Dal punto di vista giuridico, è fondamentale distinguere i piani. Il concetto di “remigration”, così come emerge nel dibattito pubblico europeo, è spesso formulato in termini generali e indifferenziati, con il rischio di sovrapporsi a categorie giuridiche non omogenee e, in alcuni casi, di entrare in tensione con i principi fondamentali dell’ordinamento.

    È proprio su questo punto che si rende necessaria una chiarificazione. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca su un piano diverso e più rigoroso: non si fonda su logiche generalizzate o identitarie, ma su un criterio individuale e verificabile. Non riguarda gruppi, ma singole posizioni giuridiche.

    In questa prospettiva, il rimpatrio non è una misura indiscriminata, ma l’esito di una valutazione concreta del percorso di integrazione. La permanenza sul territorio è legittima se sostenuta da elementi oggettivi – lavoro, lingua, rispetto delle regole – mentre, in assenza di tali presupposti, il sistema deve prevedere conseguenze coerenti.

    Il dibattito riportato nell’articolo è quindi significativo, perché evidenzia una crescente attenzione verso il tema della permanenza e dei suoi limiti. Tuttavia, il rischio è quello di affrontarlo con categorie improprie o semplificate.

    Il dato che emerge è chiaro: la questione non è scegliere tra apertura e chiusura, ma costruire un modello giuridico coerente. Ed è proprio in questa direzione che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di riportare il confronto su basi tecniche, superando ambiguità e contrapposizioni ideologiche.

  • Commento all’articolo del 12 aprile 2026 “L’immigrazione che cambia: nuove cittadinanze nella glaciazione della natalità genovese” pubblicato da la Repubblica (Genova)

    L’articolo pubblicato su la Repubblica – Genova (https://genova.repubblica.it/cronaca/2026/04/12/news/l_immigrazione_che_cambia_nuove_cittadinanze_nella_glaciazione_della_natalita_genovese-425277684/) mette in relazione il calo demografico con l’aumento delle nuove cittadinanze, evidenziando come l’immigrazione stia progressivamente incidendo sulla composizione sociale del territorio.

    Il dato è reale e significativo: in assenza di natalità interna, l’immigrazione diventa un fattore di riequilibrio demografico. Tuttavia, la lettura proposta resta prevalentemente quantitativa, concentrata sui numeri delle cittadinanze senza interrogarsi sulla qualità dei percorsi che conducono a tale risultato.

    Dal punto di vista giuridico, l’acquisizione della cittadinanza rappresenta il punto di arrivo di un percorso di integrazione. Il rischio, però, è che questo passaggio venga considerato come un dato meramente statistico, anziché come l’esito di una verifica sostanziale.

    È qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il tema non è se l’immigrazione compensi il calo demografico, ma a quali condizioni ciò avvenga. La cittadinanza, in questa prospettiva, non dovrebbe essere letta solo come un numero crescente, ma come l’espressione di un’integrazione effettiva, verificabile e stabile.

    In altri termini, il riequilibrio demografico può essere sostenibile solo se accompagnato da un processo di integrazione reale. Diversamente, il rischio è quello di affrontare un problema quantitativo con una soluzione altrettanto quantitativa, senza incidere sulla qualità del sistema.

    Il dato che emerge è quindi chiaro: l’immigrazione sta cambiando il tessuto sociale, ma la tenuta di questo cambiamento dipende dalla capacità dell’ordinamento di garantire che dietro ogni nuova cittadinanza vi sia un percorso di integrazione concreto. Ed è proprio su questo terreno che si gioca la differenza tra trasformazione governata e trasformazione subita.

  • Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “Le rimesse degli immigrati salgono a 8,6 miliardi: Bangladesh in testa, India seconda” pubblicato da Il Sole 24 Ore


    L’articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore (https://www.ilsole24ore.com/art/le-rimesse-immigrati-salgono-86-miliardi-bangladesh-testa-india-seconda-AI8GJMRC) evidenzia un dato economico rilevante: l’aumento delle rimesse inviate dagli stranieri verso i Paesi di origine.

    Si tratta di un fenomeno noto, che dimostra come una parte significativa del reddito prodotto in Italia venga trasferita all’estero. Questo dato viene spesso letto in chiave neutra o positiva, come espressione dei legami familiari e della dimensione transnazionale delle migrazioni.

    Tuttavia, sul piano sistemico, il dato pone una questione più profonda: la relazione tra presenza sul territorio e radicamento effettivo.

    Se una quota rilevante delle risorse prodotte viene costantemente trasferita all’estero, significa che il legame economico e sociale con il Paese ospitante può risultare debole o parziale. Non si tratta di un giudizio di valore, ma di un indicatore che segnala un’integrazione non sempre pienamente consolidata.

    È proprio su questo punto che si innesta il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il tema non è impedire le rimesse, che fanno parte della fisiologia dei flussi migratori, ma comprendere se e in che misura la presenza dello straniero si traduca in un reale radicamento nel contesto italiano.

    In questa prospettiva, il lavoro e il reddito non sono sufficienti di per sé: devono essere accompagnati da elementi di integrazione più ampi, come la stabilità, la partecipazione sociale e il rispetto delle regole. Le rimesse, quindi, possono diventare uno degli indicatori da leggere all’interno di un quadro più complesso.

    Il dato che emerge è chiaro: l’immigrazione produce effetti economici rilevanti, ma la sua sostenibilità nel lungo periodo dipende dalla qualità dell’integrazione. Ed è proprio su questo terreno che si gioca la coerenza del sistema.

  • Commento all’articolo di Domani dal titolo “Immigrazione e integrazione: il modello Svezia sta fallendo, serve programmazione”

    Leggendo l’articolo https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/immigrazione-integrazione-modello-svezia-sta-fallendo-serve-programmazione-drkmhe60 emerge finalmente un elemento che negli altri contributi manca quasi sempre: il riferimento all’integrazione come questione centrale.

    L’analisi del fallimento del modello svedese coglie un punto reale: l’integrazione non può essere lasciata a dinamiche spontanee, ma richiede una struttura, una programmazione, un intervento pubblico consapevole.

    Tuttavia, anche qui l’impostazione resta incompleta.

    Si parla di integrazione in termini sociologici e di policy, ma non si compie il passaggio decisivo: trasformarla in un criterio giuridico.

    Il rischio è evidente. Se l’integrazione resta un obiettivo politico o amministrativo, ma non diventa un parametro normativo, il sistema continua a funzionare senza un criterio chiaro per distinguere tra permanenza e allontanamento.

    E questo è esattamente il punto che manca.

    Dire che serve più integrazione non basta. Occorre stabilire cosa sia l’integrazione dal punto di vista giuridico, come si accerta, quali effetti produce. Senza questa definizione, anche la programmazione resta priva di una reale efficacia normativa.

    Il modello svedese, in questa prospettiva, non fallisce solo perché l’integrazione è stata gestita male, ma perché non è stata giuridicamente strutturata come criterio di permanenza.

    Si è investito sull’inclusione, ma non si è costruito un sistema che colleghi in modo chiaro la permanenza allo stato di integrazione.

    È qui che il dibattito deve evolvere.

    Non basta riconoscere che l’integrazione è centrale. Occorre farne il fondamento del sistema giuridico dell’immigrazione. Solo così è possibile superare l’alternativa tra accoglienza indiscriminata e rafforzamento degli strumenti di allontanamento.

    In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un piano più avanzato: non si limita a valorizzare l’integrazione, ma la assume come criterio giuridico determinante, verificabile caso per caso.

    Senza questo passaggio, anche le analisi più lucide rischiano di restare sul piano della diagnosi, senza tradursi in una soluzione normativa. E il sistema continua a oscillare, senza trovare un equilibrio stabile tra diritti, integrazione e controllo.

  • Albania Case: la prueba de que sin verificación de la integración no existe una política eficaz de retornos

    El denominado “Albania Case” pone de manifiesto una contradicción estructural del sistema europeo de retornos que resulta perfectamente comprensible también para el contexto español. Se siguen diseñando instrumentos operativos basados en la lógica de la disuasión, mientras que el Derecho de la Unión Europea exige, de forma constante, una evaluación individualizada de cada caso.

    Las modificaciones introducidas en febrero de 2026 en relación con los llamados “países de origen seguros” responden formalmente a la necesidad de agilizar los procedimientos y facilitar las devoluciones. Sin embargo, en el marco jurídico español —donde intervienen la Oficina de Asilo y Refugio y el control jurisdiccional contencioso-administrativo— está firmemente asentado un principio: la calificación de un país como seguro no exime a la Administración de realizar un análisis concreto y personalizado de la situación del solicitante.

    Es precisamente en este punto donde emerge la crisis de los centros ubicados en Albania. Su progresivo vaciamiento no responde a un problema organizativo, sino a un límite jurídico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que cualquier medida orientada a la privación de libertad o al retorno debe basarse en una valoración individual, actual y no automática. Los sistemas construidos sobre presunciones o categorías abstractas no resisten el control jurisdiccional.

    En consecuencia, el modelo albanés aparece estructuralmente débil. Fue concebido para acelerar procedimientos y generar un efecto disuasorio. Sin embargo, la disuasión no constituye un criterio jurídico suficiente. Ni el Derecho de la Unión ni el ordenamiento español permiten adoptar decisiones que afecten a derechos fundamentales sin una justificación individualizada y proporcional.

    Aquí radica el problema central. Se pretende reforzar la fase ejecutiva del retorno sin estructurar adecuadamente el momento previo de decisión. Falta un criterio jurídico claro que permita distinguir entre situaciones distintas. El resultado es conocido: incremento del contencioso, suspensiones judiciales y dificultades reales para ejecutar los retornos.

    El paradigma “Integración o ReInmigración” ofrece una solución a esta disfunción, introduciendo un criterio jurídico estructurante. La integración deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un parámetro verificable: inserción laboral, conocimiento del idioma y respeto de las normas. Estos elementos permiten una evaluación objetiva y fundamentada de cada caso.

    Aplicado a los centros en Albania, este enfoque transformaría su función. Ya no serían espacios de mera tramitación acelerada, sino lugares de verificación rápida de la integración. En un plazo breve, y sobre la base de datos concretos, se podría distinguir entre quienes han desarrollado un arraigo significativo —lo que podría hacer desproporcionado el retorno— y quienes no presentan elementos de integración, permitiendo en estos casos una ejecución más eficaz y jurídicamente sólida.

    Este modelo es plenamente compatible con el Derecho de la Unión y con los principios del ordenamiento español, en particular con el principio de proporcionalidad y la exigencia de tutela judicial efectiva. Además, permitiría reducir el litigio, al basar las decisiones en criterios objetivos y no en presunciones.

    La conclusión es clara. No puede existir una política eficaz de retornos sin un criterio jurídico de selección. La disuasión es un objetivo político, pero no un estándar jurídico. Sin una verificación estructurada de la integración, cualquier política de retorno está destinada a enfrentarse a límites legales y a producir resultados ineficaces.

    El caso de Albania lo demuestra con evidencia. No se trata simplemente del fracaso de un instrumento concreto, sino de la manifestación de una insuficiencia conceptual. Sin verificación de la integración, no puede existir una política de retornos que sea, al mismo tiempo, eficaz y conforme al Derecho.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro de Transparencia de la UE n.º 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

  • Remigration in Europe: What Martin Sellner’s Theory Really Proposes — and How the “Integration or ReImmigration” Paradigm Differs

    In recent years, the concept of remigration has entered the European debate on immigration policy with increasing intensity. The idea is associated primarily with Austrian activist Martin Sellner, a leading figure of the identitarian movement and former head of the Identitäre Bewegung Österreich.

    Sellner has articulated his views in several writings and public interventions, particularly in the book Remigration: A Proposal, where he outlines what he considers a strategic response to the demographic and cultural transformations produced by immigration in Europe during the past decades.

    For an American audience, this debate may seem unfamiliar at first glance. Yet the underlying issue is very similar to discussions taking place in the United States regarding border control, deportation policies, and the question of assimilation. At its core lies the same fundamental question: how should democratic states manage immigration while preserving social cohesion and legal stability?

    Sellner’s answer is the theory of remigration. In his framework, remigration is not limited to the removal of undocumented migrants. Rather, it is conceived as a broader political strategy intended to reverse large-scale immigration trends. The project includes strengthening borders, revisiting residence permits granted in previous years, and promoting or enforcing the return of migrants who are considered insufficiently assimilated into European societies.

    The intellectual basis of this proposal is largely cultural. According to Sellner, European societies are undergoing a demographic transformation driven by immigration from regions with different linguistic, religious, and social traditions. Remigration is presented as a way to restore what he views as the historical cultural balance of European nations.

    However, this approach raises significant legal questions within the European context. Immigration policy in Europe is not governed solely by national legislation. It operates within a complex legal architecture involving national constitutions, the European Union, and institutions such as the Council of Europe.

    These legal frameworks strongly protect fundamental rights, including family life, legal certainty of residence status, and protection against discrimination. Consequently, any proposal that envisions the large-scale removal of long-term residents—especially those with legal status—immediately encounters serious constitutional and legal obstacles.

    Within this context, a different approach has emerged in the Italian debate: the paradigm known as Integration or ReImmigration.

    This paradigm does not frame immigration primarily as a cultural or demographic issue. Instead, it treats immigration as a governance problem that must be regulated through clear legal conditions.

    The central idea is straightforward: integration must become a measurable condition for remaining in the country.

    Under this model, migrants who enter or remain in a country are expected to demonstrate real participation in the host society. Integration is evaluated through concrete factors such as employment, knowledge of the language, and respect for the legal order.

    When integration is achieved, the state has a clear interest in stabilizing the individual’s legal position through residence permits or forms of complementary protection.

    When integration fails, the legal system must provide orderly mechanisms for return to the country of origin. This process is defined as ReImmigration.

    In this paradigm, ReImmigration does not represent an identity-based or demographic project. It is instead conceived as a legal instrument for regulating immigration flows when integration does not occur.

    The difference between the two approaches is therefore substantial.

    Sellner’s theory of remigration focuses primarily on cultural identity and demographic change. The Integration or ReImmigration paradigm focuses instead on individual integration as the decisive legal criterion.

    In practical terms, this means that a person’s origin, religion, or cultural background is not the determining factor. What matters is whether the individual becomes an active and law-abiding participant in the host society.

    For American readers, the distinction may resemble the difference between two traditions in U.S. immigration debates. One emphasizes national identity and demographic concerns. The other emphasizes assimilation, civic participation, and economic integration.

    Europe now faces a similar crossroads.

    The crucial issue is not simply how many migrants enter a country. The decisive question is how many successfully integrate into the social and legal framework of the host society.

    Until immigration policies incorporate this dimension in a systematic way, European debates will likely continue to oscillate between permissive systems that fail to manage integration and radical proposals that conflict with constitutional protections.

    The Integration or ReImmigration paradigm proposes a different path: a model in which immigration remains possible, but integration becomes a clear legal condition for long-term residence within democratic societies.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Registered Lobbyist – EU Transparency Register ID 280782895721-36

    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Articoli

  • The Albania Case: Execution, Not Deterrence

    Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration.
    I am Attorney Fabio Loscerbo.

    Few recent initiatives in European migration policy have generated as much controversy as the Albania model. Public debate has largely framed it in terms of deterrence, symbolism, or political provocation. This framing misses the essential point. The Albania case is not about deterrence. It is about execution.

    At its core, the Albania model represents an attempt to restore the State’s capacity to execute immigration decisions that already exist in law. It does not create new grounds for removal. It does not redefine who is entitled to protection. It addresses a different and more fundamental problem: the chronic inability to carry out procedures once they have been legally concluded.

    For years, European systems have accumulated final decisions that remain unenforced. Asylum denials, non-renewals, and return orders pile up without execution. The legal process reaches a formal conclusion, but reality does not follow. This gap between decision and implementation is where governability collapses.

    The Albania model intervenes precisely at this point. By relocating certain procedural phases outside the national territory, it seeks to secure the physical and administrative conditions necessary for execution. The objective is not to scare future migrants, but to ensure that existing rules are actually applied.

    This distinction matters. Deterrence operates on expectations and fear. Execution operates on legality. A system based on deterrence is inherently unstable, because it depends on messaging rather than structure. A system based on execution is predictable, because it depends on institutions.

    Critics often argue that externalization undermines rights. This concern deserves serious consideration, but it cannot be addressed through slogans. The relevant legal question is not where a procedure takes place, but whether legal guarantees are preserved. Jurisdiction, access to legal remedies, procedural safeguards, and oversight are what determine legality, not geography alone.

    When procedures are conducted within a clear legal framework, external facilities can function as extensions of the legal order rather than as zones of exception. The Albania model tests this possibility. Its legitimacy depends on transparency, judicial control, and respect for non-refoulement. These are legal criteria, not political preferences.

    What makes the Albania case significant is that it challenges a deeply rooted assumption: that execution is either impossible or morally unacceptable. By investing in infrastructure and cooperation, the model asserts that execution is a normal component of migration governance. It reframes return as a logistical and administrative issue, not as an ideological battle.

    This reframing has broader implications. If execution is treated as unmanageable, integration loses credibility. Obligations become symbolic. Protection expands without limit. By contrast, when execution is feasible, the entire system regains balance. Integration becomes meaningful, and protection remains sustainable.

    The Albania model also exposes the cost of inaction. Without execution, States resort to temporary measures, emergency regularizations, or informal tolerance. These responses are often presented as humane, but they produce long-term instability and inequality. Execution, when lawful, is more honest than indefinite limbo.

    It is important to emphasize that the Albania case does not eliminate judicial scrutiny. On the contrary, it depends on it. Courts remain essential to ensure that each individual case is assessed and that return occurs only where lawful. Execution without legality would be force. Execution with legality is governance.

    For the paradigm Integration or ReImmigration, the Albania model is instructive. It shows that the central question is not whether return should exist, but whether the State is willing to build the capacity to make it lawful and ordinary. It demonstrates that without execution, law becomes performative.

    In the next episode, we will move from a specific case to a general reflection. We will examine State capacity itself: why institutions matter, why control structures are indispensable, and why immigration governance ultimately depends on the strength of the administrative State.

    Thank you for listening.

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