Il progressivo affievolimento dei legami con il Paese di origine nel giudizio di protezione complementare. Osservazioni a margine del decreto del Tribunale di Bologna del 12 giugno 2026 (R.G. n. 14020/2024)

Abstract

Il decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 12 giugno 2026 nel procedimento R.G. n. 14020/2024 affronta un profilo di particolare interesse nell’ambito della protezione complementare: il rilievo assunto dal progressivo affievolimento dei legami con il Paese di origine nel giudizio comparativo richiesto dall’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998. La decisione conferma che la valutazione della vita privata dello straniero non può limitarsi all’accertamento del grado di integrazione raggiunto in Italia, ma richiede una contestuale verifica dell’evoluzione dei rapporti personali, familiari e sociali con il Paese di provenienza. Tale impostazione consente di individuare nel decorso del tempo un elemento dinamico del giudizio di proporzionalità, rafforzando la funzione della protezione complementare quale strumento di tutela dei diritti fondamentali della persona.

Il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna il 12 giugno 2026 nel procedimento iscritto al R.G. n. 14020/2024 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023, continua a ricostruire la protezione complementare quale forma di tutela fondata sugli obblighi costituzionali e convenzionali richiamati dall’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998. Pur riprendendo l’impianto motivazionale già sviluppato in altre recenti decisioni della medesima Sezione specializzata, il provvedimento presenta un ulteriore elemento di interesse, rappresentato dall’attenzione dedicata al progressivo mutamento del rapporto tra lo straniero e il proprio Paese di origine.

La pronuncia ribadisce come il giudizio richiesto dall’art. 19 non possa esaurirsi nell’accertamento delle condizioni esistenti nel Paese di provenienza né nella sola verifica del livello di integrazione raggiunto nel territorio italiano. Il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione comparativa complessiva, nella quale assumono rilievo tanto il percorso sviluppato in Italia quanto l’evoluzione dei legami mantenuti con il contesto originario. L’integrazione non viene pertanto valutata in termini assoluti, ma in relazione al progressivo mutamento della condizione personale dello straniero.

È in questo contesto che assume particolare significato il passaggio della motivazione nel quale il Tribunale osserva come, al protrarsi della permanenza nel territorio nazionale, corrisponda normalmente un progressivo affievolimento dei rapporti con il Paese di origine. La decisione evidenzia che la permanenza del ricorrente in Italia per circa quattro anni, unita allo sviluppo dell’attività lavorativa, all’apprendimento della lingua italiana, alla stabilità abitativa e alla costruzione di relazioni sociali, rende inevitabile un progressivo sfilacciamento dei legami con il contesto di provenienza, senza che la mera permanenza di contatti telefonici con i familiari possa assumere rilievo decisivo.

Tale affermazione presenta rilevanti implicazioni sistematiche. Tradizionalmente il giudizio di integrazione è stato prevalentemente costruito sulla base degli elementi positivi sviluppati nel territorio italiano. Il decreto mostra invece come il giudizio comparativo presenti una struttura necessariamente bidirezionale. Alla crescita dell’inserimento nella comunità nazionale tende fisiologicamente a corrispondere una riduzione dell’intensità dei rapporti personali, sociali e culturali con il Paese di origine. I due fenomeni non operano separatamente, ma costituiscono aspetti complementari di un unico processo evolutivo.

Sotto il profilo probatorio, la decisione conferma come tale valutazione debba fondarsi su elementi concreti e documentati. Il Collegio valorizza il percorso lavorativo del ricorrente, attestato dalle comunicazioni obbligatorie, dalle buste paga e dall’estratto contributivo INPS, nonché la frequenza di corsi di alfabetizzazione, la disponibilità di una stabile sistemazione abitativa e l’assenza di precedenti penali. Tali elementi dimostrano il progressivo consolidamento della vita privata nel territorio italiano e consentono di attribuire minore rilevanza ai residui rapporti mantenuti con il Paese di provenienza.

La motivazione appare particolarmente significativa anche per un ulteriore profilo. Il decorso del tempo non viene considerato un dato cronologico neutro, ma un fattore giuridicamente rilevante nella trasformazione della posizione soggettiva dello straniero. Il trascorrere degli anni modifica infatti tanto l’intensità dell’integrazione raggiunta in Italia quanto la consistenza dei rapporti con il Paese di origine, incidendo direttamente sul giudizio di proporzionalità richiesto dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 10, terzo comma, della Costituzione.

Questa impostazione conferma, ancora una volta, come la protezione complementare costituisca il laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il criterio decisivo non è rappresentato dalla semplice presenza dello straniero nel territorio nazionale, ma dalla concreta evoluzione della sua posizione personale. Quanto più il percorso di integrazione determina la costruzione di nuovi legami nel territorio italiano e il progressivo affievolimento di quelli con il Paese di origine, tanto maggiore diviene la rilevanza costituzionale della tutela della vita privata. L’integrazione e il radicamento non rappresentano, pertanto, concetti statici, bensì processi dinamici il cui accertamento costituisce il cuore del giudizio sulla permanenza dello straniero.

Il decreto del Tribunale di Bologna offre quindi un ulteriore contributo alla progressiva elaborazione della protezione complementare quale istituto fondato sul principio di proporzionalità e sulla valutazione individuale della persona. La valorizzazione del progressivo affievolimento dei legami con il Paese di origine arricchisce il giudizio comparativo e conferma come la tutela della vita privata debba essere ricostruita attraverso una valutazione complessiva dell’intero percorso esistenziale sviluppato dallo straniero, tanto nel contesto di provenienza quanto nella comunità nella quale egli ha progressivamente costruito il proprio progetto di vita.

Avv. Fabio Loscerbo

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo.

ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9848-4558

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