La sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 8 maggio 2026 offre un significativo contributo all’interpretazione dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 e, più in generale, alla definizione del ruolo che il concetto di integrazione assume nell’attuale sistema del diritto dell’immigrazione.
La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza sviluppatasi dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 130 del 2020 e conferma la centralità del diritto al rispetto della vita privata e familiare quale limite all’esercizio del potere statale di allontanamento dello straniero. Il Collegio richiama espressamente i principi elaborati dalla Corte di Cassazione, secondo cui la tutela riconducibile all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non riguarda esclusivamente i rapporti familiari in senso stretto, ma si estende all’insieme delle relazioni personali, sociali, economiche e lavorative che contribuiscono alla costruzione dell’identità individuale.
L’elemento di maggiore interesse della pronuncia risiede tuttavia nel metodo adottato per accertare l’esistenza di un effettivo radicamento sul territorio nazionale. La sentenza non si limita infatti ad affermare in termini generici la rilevanza dell’integrazione, ma individua una serie di indicatori concreti attraverso i quali essa può essere verificata e valutata.
Nella motivazione assumono rilievo la durata della permanenza sul territorio italiano, la continuità dell’attività lavorativa, la progressiva stabilizzazione occupazionale, la contribuzione previdenziale maturata nel corso degli anni, la capacità reddituale dimostrata e l’esistenza di relazioni sociali sviluppate nel contesto territoriale di riferimento. Il Tribunale procede ad una valutazione complessiva di tali elementi e giunge alla conclusione che l’allontanamento determinerebbe una lesione sproporzionata della vita privata dell’interessato.
La decisione appare particolarmente significativa perché consente di cogliere un’evoluzione della nozione di integrazione da concetto prevalentemente politico o sociologico a categoria giuridica suscettibile di accertamento giudiziale. L’integrazione non viene più descritta come una generica aspirazione delle politiche pubbliche né come una valutazione affidata a parametri indeterminati. Essa viene invece ricondotta a fatti oggettivi, documentabili e verificabili.
Il lavoro regolare diviene indice di partecipazione alla vita economica della comunità. La contribuzione previdenziale rappresenta la manifestazione di una presenza stabile e non occasionale nel territorio dello Stato. La continuità della permanenza consente di valutare il consolidamento dei legami sviluppati nel contesto locale. Le relazioni personali e sociali contribuiscono alla formazione di quella rete relazionale che la giurisprudenza europea e nazionale riconduce alla nozione di vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU.
La conseguenza sistematica di tale impostazione è di particolare interesse. Se l’integrazione può essere accertata attraverso indicatori oggettivi, essa può anche essere misurata. E se può essere misurata, può assumere rilevanza giuridica autonoma all’interno delle politiche migratorie e delle decisioni relative alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
La sentenza in commento sembra dunque confermare l’esistenza di un modello giuridico nel quale il diritto dell’immigrazione non si limita a valutare le condizioni esistenti nel Paese di origine, ma prende in considerazione anche il percorso concretamente realizzato nel Paese di accoglienza. Il focus dell’analisi si sposta dalla mera provenienza geografica del soggetto al grado di inserimento effettivamente raggiunto nel tessuto sociale, economico e relazionale della comunità ospitante.
Sotto questo profilo la protezione complementare assume una funzione che trascende il singolo caso concreto. Essa rappresenta infatti uno dei pochi ambiti nei quali l’integrazione trova già oggi una compiuta traduzione normativa e giurisprudenziale. Il giudice è chiamato ad accertare non una condizione astratta, ma un percorso concreto; non un principio teorico, ma una realtà misurabile attraverso elementi documentali e verificabili.
È proprio per questa ragione che la protezione complementare può essere considerata il principale laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 mostra infatti come il tema dell’integrazione possa essere sottratto alla sola dimensione del dibattito politico e trasformato in oggetto di valutazione giuridica fondata su criteri oggettivi. La logica sottesa alla disciplina non attribuisce rilievo all’origine nazionale dello straniero, ma al percorso individuale concretamente sviluppato nel territorio dello Stato.
La sentenza del Tribunale di Bologna contribuisce pertanto a delineare una prospettiva nella quale l’integrazione non rappresenta soltanto un obiettivo delle politiche pubbliche, ma una categoria giuridica suscettibile di accertamento, misurazione e valutazione. In tale prospettiva il radicamento sociale diventa un elemento centrale nella disciplina del soggiorno e dell’allontanamento dello straniero, confermando la crescente rilevanza che il concetto di integrazione sta assumendo nell’evoluzione contemporanea del diritto dell’immigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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