Il decreto emesso dal Tribunale di Firenze il 3 giugno 2026 nel procedimento R.G. n. 2584/2024 si inserisce nel crescente filone giurisprudenziale che, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Cutro, continua a riconoscere la piena rilevanza dell’integrazione sociale e lavorativa ai fini della protezione complementare.
La decisione assume particolare interesse perché affronta direttamente il tema dell’interpretazione dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione dopo la riforma del 2023 e conferma un orientamento ormai sempre più consolidato: la soppressione dal testo normativo dei riferimenti espressi alla vita privata e familiare non ha determinato la scomparsa della tutela fondata sul radicamento dello straniero nel territorio italiano.
Il Tribunale fiorentino richiama ampiamente la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29593/2025, pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Venezia, evidenziando come la protezione complementare continui a trovare fondamento negli obblighi costituzionali e convenzionali richiamati dagli artt. 19 e 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998.
Secondo il Collegio, la protezione complementare può essere riconosciuta quando il cittadino straniero abbia sviluppato un radicamento sufficientemente forte sul territorio nazionale e il suo allontanamento comporterebbe una lesione sproporzionata del diritto alla vita privata o familiare tutelato dall’art. 8 CEDU. La circostanza che tale radicamento si sia formato durante il tempo necessario all’esame della domanda di protezione internazionale non costituisce elemento ostativo, ma può anzi essere valorizzata ai fini della decisione.
Particolarmente interessante appare il passaggio nel quale il Tribunale richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24413/2021. Viene ribadito che il giudice deve effettuare una valutazione comparativa tra la situazione esistente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia, attribuendo un peso crescente all’integrazione quanto più essa risulti effettiva e consolidata.
Nel caso concreto il ricorrente aveva documentato la frequenza di corsi di lingua italiana, una situazione abitativa stabile, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un percorso lavorativo continuativo e una piena autonomia economica. Tali elementi hanno consentito al Tribunale di accertare l’esistenza di una consolidata vita privata in Italia.
Di particolare rilievo è il modo in cui il Collegio definisce il concetto di vita privata. Richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il decreto afferma che la vita privata comprende il diritto allo sviluppo della personalità attraverso le relazioni con gli altri, il diritto all’identità sociale, la stabilità dei riferimenti personali all’interno di una determinata comunità e persino le relazioni sviluppate nel contesto lavorativo.
Si tratta di un’impostazione che attribuisce all’integrazione un significato molto più ampio rispetto alla semplice occupazione lavorativa. Il lavoro costituisce certamente un elemento importante, ma rappresenta soltanto una delle manifestazioni attraverso le quali la persona costruisce la propria identità sociale all’interno della comunità di accoglienza.
Il decreto afferma inoltre che il rientro nel Paese di origine determinerebbe nel caso concreto uno sradicamento idoneo a compromettere gravemente il percorso di vita costruito in Italia, imponendo al ricorrente di affrontare nuovamente le difficoltà di un reinserimento sociale e lavorativo e vanificando gli sforzi compiuti per raggiungere una condizione di autonomia e dignità.
Sotto il profilo sistematico, la decisione conferma un dato che emerge ormai con sempre maggiore chiarezza nella giurisprudenza successiva alla sentenza n. 29593/2025 della Corte di Cassazione: la protezione complementare continua a rappresentare uno strumento di tutela dei diritti fondamentali della persona e l’integrazione costituisce ancora oggi uno degli elementi centrali nella valutazione della vulnerabilità derivante dall’allontanamento dal territorio nazionale.
La pronuncia del Tribunale di Firenze dimostra inoltre come il dibattito giuridico successivo al Decreto Cutro stia progressivamente convergendo verso una lettura dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione che valorizza il percorso concreto compiuto dallo straniero. Non la semplice presenza in Italia, ma la capacità di costruire relazioni sociali, sviluppare competenze linguistiche, inserirsi nel mercato del lavoro e rispettare le regole della comunità diventano elementi decisivi nella valutazione del diritto alla protezione complementare.
In questa prospettiva, il decreto del 3 giugno 2026 conferma che integrazione e protezione complementare continuano a essere strettamente collegate. Quanto più forte è il radicamento sociale e lavorativo costruito sul territorio nazionale, tanto più intenso diventa l’interesse dell’ordinamento alla tutela della vita privata della persona contro il rischio di uno sradicamento incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali che regolano la materia.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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