Il decreto emesso dal Tribunale di Trieste il 16 giugno 2026 nel procedimento R.G. 3304/2026 merita di essere letto non soltanto come una decisione in materia di trattenimento amministrativo, ma come la dimostrazione di una criticità strutturale che caratterizza l’intero sistema migratorio italiano.
Nel dibattito pubblico si discute spesso dell’efficacia dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. C’è chi ritiene che essi rappresentino uno strumento indispensabile per garantire l’esecuzione delle espulsioni e chi, al contrario, ne evidenzia limiti e criticità. Tuttavia, il caso deciso dal Tribunale di Trieste suggerisce una riflessione diversa. Il problema potrebbe non essere il CPR in sé, ma il fatto che il trattenimento intervenga in un momento in cui l’ordinamento non ha mai effettuato una reale valutazione dell’integrazione della persona interessata.
Nel caso esaminato dal Tribunale, il soggetto trattenuto si trovava in Italia dal 2001. Aveva vissuto nel nostro Paese per circa venticinque anni, aveva lavorato regolarmente, aveva costruito relazioni familiari stabili e aveva figli regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Nel valutare la richiesta di convalida del trattenimento, il giudice ha attribuito rilevanza proprio a questi elementi, ritenendo insussistente sia una pericolosità concreta e attuale sia un effettivo rischio di fuga.
La questione centrale, però, non riguarda la correttezza della decisione.
La vera domanda è un’altra.
Per quale motivo tali elementi vengono valutati per la prima volta soltanto quando la persona si trova già all’interno del circuito dell’espulsione e del trattenimento amministrativo?
Il sistema attuale concentra la propria attenzione sugli ingressi, sui titoli di soggiorno e sui rimpatri, ma non dispone di un meccanismo stabile di misurazione dell’integrazione. Di conseguenza, il lavoro svolto nel corso degli anni, la presenza di legami familiari, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole e il livello complessivo di inserimento sociale non vengono normalmente valutati attraverso un procedimento autonomo capace di produrre conseguenze giuridiche chiare.
Questa assenza produce un effetto paradossale.
Quando si arriva alla fase del CPR, il giudice si trova costretto a prendere in considerazione proprio quegli elementi che avrebbero dovuto essere esaminati molto tempo prima.
In altre parole, il sistema rinvia alla fase finale una valutazione che dovrebbe invece costituire il presupposto dell’intero percorso migratorio.
Se esistesse un modello fondato su criteri giuridici di integrazione, la situazione sarebbe completamente diversa.
Lo Stato potrebbe valutare periodicamente il percorso dello straniero sulla base di parametri oggettivi e predeterminati. Tra questi potrebbero rientrare la stabilità lavorativa, la conoscenza della lingua italiana, l’assenza di comportamenti incompatibili con la convivenza civile, la presenza di relazioni familiari e il grado di partecipazione alla vita della comunità nazionale.
A quel punto potrebbero verificarsi due soli scenari.
Nel primo caso gli elementi raccolti verrebbero ritenuti sufficienti a dimostrare l’avvenuta integrazione. In tale ipotesi il soggetto avrebbe accesso a strumenti di permanenza regolare e non arriverebbe mai al CPR.
Nel secondo caso gli stessi elementi verrebbero esaminati e giudicati insufficienti. Anche in questa ipotesi la valutazione sarebbe già stata effettuata a monte, attraverso una procedura trasparente e fondata su criteri conosciuti in anticipo.
Ed è proprio qui che emerge il punto decisivo.
Se il legislatore avesse già stabilito che determinati elementi non sono sufficienti a dimostrare l’integrazione, e se tale valutazione fosse stata compiuta prima dell’avvio della procedura di rimpatrio, il giudice della convalida non sarebbe chiamato a rivalutare nuovamente gli stessi fattori. Il suo compito sarebbe limitato alla verifica della legittimità del trattenimento e del rispetto delle garanzie procedurali.
In un sistema del genere il CPR diventerebbe realmente l’ultima fase di un percorso di integrazione fallito.
Oggi, invece, il trattenimento amministrativo interviene in assenza di qualsiasi preventiva valutazione dell’integrazione e finisce inevitabilmente per trasformare il giudice della convalida nel primo soggetto chiamato a interrogarsi sul radicamento sociale della persona interessata.
Il decreto del Tribunale di Trieste dimostra dunque che il vero limite dei CPR non è soltanto organizzativo, logistico o finanziario.
Il vero limite è l’assenza di un sistema pubblico di valutazione dell’integrazione che operi prima dell’espulsione e prima del trattenimento.
Finché tale valutazione continuerà ad essere rinviata al momento della convalida, i CPR saranno inevitabilmente chiamati a gestire situazioni che avrebbero dovuto essere affrontate e definite molto tempo prima.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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