Il dibattito europeo in materia di immigrazione continua a oscillare tra due modelli teorici che hanno segnato profondamente le politiche pubbliche: il multiculturalismo britannico e l’assimilazionismo repubblicano francese. Due modelli opposti nella forma, ma accomunati da un vizio strutturale identico: l’assenza di un meccanismo giuridico di verifica dell’integrazione.
Nel contesto del Regno Unito, il multiculturalismo ha prodotto una gestione “passiva” della diversità. Il noto “Cantle Report”, redatto a seguito dei disordini del 2001, ha introdotto l’espressione “parallel lives”, descrivendo comunità etnicamente separate che condividono lo stesso spazio territoriale senza sviluppare relazioni effettive. Il documento è consultabile qui:
https://dera.ioe.ac.uk/14146/1/communitycohesionreport.pdf
La criticità è evidente: il sistema non prevede alcun momento giuridico in cui lo Stato possa accertare se il soggetto straniero sia effettivamente integrato. L’integrazione è presunta, mai verificata. Il risultato è che la permanenza sul territorio diventa un fatto puramente cronologico, sganciato da qualsiasi parametro sostanziale.
Il caso degli attentati del 7 July 2005 London bombings ha reso evidente questo limite: soggetti formalmente integrati, perché nati e cresciuti nel sistema britannico, risultavano in realtà estranei al contesto sociale e valoriale di riferimento. Il modello multiculturale non aveva strumenti per rilevare, né tantomeno correggere, tale scollamento.
Sul versante opposto, la Francia ha costruito un modello fondato sull’assimilazione repubblicana. Qui l’integrazione non è lasciata alla spontaneità, ma imposta come adesione ai valori della Repubblica. Tuttavia, anche in questo caso, manca un meccanismo giuridico di verifica. L’assimilazione è un presupposto ideologico, non un fatto accertato.
Le rivolte delle banlieues del 2005 French riots hanno mostrato con chiarezza la frattura tra integrazione formale e integrazione sostanziale. Nonostante la cittadinanza e l’apparente adesione ai principi repubblicani, ampie fasce della popolazione risultavano socialmente marginalizzate. Il fenomeno è stato analizzato anche dall’International Crisis Group:
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europe/france/frances-banlieues-no-go-zones
Anche i dati dell’OECD confermano la persistenza di disuguaglianze strutturali:
https://www.oecd.org/migration/integration-indicators-2018-9789264307216-en.htm
Il punto, tuttavia, non è la maggiore o minore efficacia empirica dei due modelli. Il punto è che entrambi operano senza un criterio giuridico verificativo. Il multiculturalismo non chiede integrazione; l’assimilazione la pretende, ma non la misura. In entrambi i casi, il diritto resta cieco rispetto al dato centrale: se lo straniero sia effettivamente integrato oppure no.
È esattamente su questo vuoto che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il paradigma non è una terza opzione teorica tra multiculturalismo e assimilazione. È un meccanismo giuridico che consente di superare entrambi, introducendo ciò che manca: la verifica.
La logica è semplice, ma radicale. L’integrazione diventa un fatto giuridico accertabile, non una presunzione né un obiettivo astratto. Ciò significa che il diritto deve dotarsi di criteri concreti per valutare il percorso dello straniero nel tempo. Non si tratta di introdurre parametri meramente economici, ma di costruire un giudizio complessivo fondato su elementi oggettivi: inserimento lavorativo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole, radicamento sociale e familiare.
In questa prospettiva, il diritto dell’immigrazione recupera una funzione che nei modelli europei è completamente assente: distinguere.
Distinguere tra chi ha sviluppato un reale percorso di integrazione e chi, invece, permane in una condizione di estraneità rispetto al contesto normativo e sociale. Distinguere tra integrazione effettiva e integrazione solo formale. Distinguere, in ultima analisi, tra situazioni meritevoli di stabilizzazione e situazioni che non lo sono.
È qui che emerge il secondo elemento del paradigma: la ReImmigrazione.
Se l’integrazione è verificabile, allora il suo esito non può essere neutro. Non è più possibile mantenere sul territorio, in modo indifferenziato, soggetti che non hanno sviluppato alcun percorso di integrazione. La ReImmigrazione rappresenta la conseguenza giuridica del mancato superamento di questa verifica. Non come misura punitiva, ma come esito fisiologico di un sistema che finalmente introduce un criterio.
Il passaggio decisivo è questo: il diritto non si limita più a regolare l’ingresso o il soggiorno, ma valuta il percorso. E su questa base assume decisioni.
In termini sistematici, il paradigma trova già un fondamento implicito nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dove il radicamento nella vita privata e familiare diventa elemento centrale nel bilanciamento con l’interesse pubblico. La giurisprudenza, anche italiana, utilizza già questi criteri, ma in modo frammentario. Il paradigma li trasforma in struttura.
Il fallimento dei modelli europeo non deriva, dunque, da una scelta sbagliata tra multiculturalismo e assimilazione. Deriva dall’assenza di un diritto dell’integrazione.
“Integrazione o ReImmigrazione” colma esattamente questo vuoto. Introduce un criterio verificabile, trasforma l’integrazione in un fatto giuridico e collega a tale verifica conseguenze concrete.
Senza questa operazione, il sistema continuerà a oscillare tra modelli ideologici incapaci di incidere sulla realtà. Con questa operazione, invece, l’immigrazione diventa finalmente governabile in termini giuridici.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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