Leggendo l’articolo https://salto.bz/it/article/19022026/remigrazione-una-proposta-indecente emerge una critica netta e radicale del concetto di “remigrazione”, qualificato come proposta inaccettabile sul piano politico e morale.
Si tratta di una presa di posizione chiara, ma che si colloca interamente sul piano valoriale.
Il problema, però, è che anche in questo caso manca il passaggio giuridico.
È certamente corretto rilevare che la “remigrazione” non è una categoria del diritto. Non esiste nell’ordinamento dell’Unione Europea né in quello interno, e il suo utilizzo nel dibattito pubblico è spesso accompagnato da ambiguità e indeterminatezza. Ma limitarsi a definirla “indecente” non risolve il problema che ne sta alla base.
Perché quella parola – per quanto criticabile – nasce da un vuoto.
Un vuoto giuridico preciso: l’assenza di un criterio chiaro e condiviso che consenta di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato.
L’articolo denuncia la proposta, ma non affronta questa lacuna. Si rifiuta il termine, ma non si costruisce un’alternativa normativa. E, soprattutto, manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.
Così il dibattito resta incompleto.
Da un lato si formulano proposte politiche indeterminate, dall’altro si oppongono critiche etiche altrettanto nette. In mezzo, il diritto resta assente, o comunque non sviluppato nella sua funzione regolativa.
Il punto, invece, è proprio questo: riportare la questione entro un quadro giuridico definito.
Senza un criterio fondato sull’integrazione – intesa come radicamento lavorativo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – il sistema continua a oscillare tra posizioni opposte, senza trovare un equilibrio stabile. Si discute di ciò che è accettabile o meno, ma non si definiscono le condizioni giuridiche della permanenza.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si distingue nettamente sia dalla “remigrazione” intesa in senso politico, sia dalla sua semplice negazione. Non è una risposta ideologica, ma una proposta giuridica: introdurre un criterio individuale e verificabile che consenta di governare il fenomeno migratorio in modo coerente con lo Stato di diritto.
Senza questo passaggio, anche la critica più radicale rischia di restare priva di efficacia, perché non colma il vuoto che ha reso possibile la diffusione stessa del concetto che si intende contestare.

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