La sentenza n. 40 del 2026 della Corte costituzionale si inserisce in uno snodo ormai cruciale del diritto dell’immigrazione: quello in cui si manifesta, in termini non più episodici ma strutturali, la tensione tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost.
Pur concludendosi con una declaratoria di inammissibilità, la pronuncia non è affatto neutra sul piano sistemico. Al contrario, essa sviluppa una ricostruzione articolata del quadro normativo e delle sue criticità, lasciando emergere con chiarezza un limite intrinseco dell’attuale modello di gestione del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).
Il punto di partenza è noto: la disciplina oggetto di scrutinio consente, in determinate condizioni, la protrazione del trattenimento anche in assenza di una convalida giurisdizionale attuale. Si tratta di una finestra temporale circoscritta, ma giuridicamente decisiva, nella quale la libertà personale dello straniero risulta compressa in assenza di un titolo giurisdizionale pienamente conforme ai requisiti costituzionali.
La Corte, pur arrestando il proprio esame per ragioni processuali, ribadisce un principio che non ammette deroghe: ogni limitazione della libertà personale deve essere sorretta da un controllo giurisdizionale effettivo, tempestivo e sostanziale. Non è sufficiente una previsione legislativa astratta, né possono rilevare esigenze di carattere organizzativo o amministrativo, per quanto funzionali alla gestione dei flussi migratori.
Il messaggio è chiaro: il legislatore può perseguire obiettivi di contrasto all’immigrazione irregolare e di prevenzione degli abusi delle procedure di protezione internazionale, ma deve farlo attraverso strumenti normativi pienamente compatibili con il dettato costituzionale. In caso contrario, il sistema si espone a una frattura tra legalità formale e legittimità sostanziale.
È proprio questa frattura a caratterizzare l’attuale assetto dei CPR. Il trattenimento, nella sua configurazione vigente, si colloca in una zona intermedia tra misura amministrativa e misura incidente su diritti fondamentali, senza che tale ambivalenza trovi una composizione coerente. Da un lato, esso è funzionale all’esecuzione del rimpatrio; dall’altro, viene utilizzato come strumento generalizzato di gestione delle presenze irregolari, spesso in assenza di una chiara prospettiva di allontanamento effettivo.
Questa ambiguità produce due effetti convergenti: inefficacia sul piano operativo e fragilità sul piano costituzionale. Il trattenimento finisce per perdere la propria funzione teleologica, trasformandosi in una misura di contenimento priva di una giustificazione individualizzata e prospettica.
In tale contesto, il ricorso alla nozione di “remigrazione” — intesa come rafforzamento delle politiche di rimpatrio — non appare risolutivo.
La sentenza n. 40 del 2026 lo dimostra implicitamente: non è la finalità dell’allontanamento a essere in discussione, ma la struttura del sistema entro cui essa si colloca.
Un rafforzamento meramente quantitativo dei rimpatri, in assenza di un criterio selettivo chiaro, rischia di riprodurre le medesime criticità già evidenziate dalla Corte.
Il nodo centrale è, dunque, la funzione del trattenimento. Se esso incide sulla libertà personale, deve essere finalizzato a un esito determinato, giuridicamente fondato e concretamente perseguibile. Non può configurarsi come una misura indifferenziata o come una risposta emergenziale a fenomeni complessi. In mancanza di un criterio ordinante, il trattenimento diventa intrinsecamente instabile e costituzionalmente vulnerabile.
È in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume una rilevanza sistemica. La sentenza della Corte costituzionale, pur senza enunciarlo, ne presuppone la necessità logica. Se la compressione della libertà personale deve essere giustificata da un fine concreto e verificabile, allora il sistema deve essere in grado di distinguere in modo chiaro tra situazioni diverse, evitando soluzioni uniformi per realtà eterogenee.
Il paradigma propone, in questo senso, un criterio binario ma strutturato: da un lato, l’integrazione come esito di un percorso verificabile di inserimento nel tessuto sociale, economico e giuridico dello Stato; dall’altro, la reimmigrazione come esito coerente nei casi in cui tale percorso non si realizzi.
Non si tratta di una contrapposizione ideologica, ma di una distinzione giuridicamente necessaria, funzionale a restituire coerenza al sistema.
In questa prospettiva, la reimmigrazione non è più una misura residuale o meramente esecutiva, ma diventa parte integrante di un modello ordinato, in cui ogni decisione è ancorata a criteri prevedibili, verificabili e sindacabili.
Il trattenimento, a sua volta, riacquista una funzione precisa: non più contenimento generalizzato, ma strumento finalizzato a un esito definito all’interno di un percorso giuridicamente strutturato.
La sentenza n. 40 del 2026 rafforza indirettamente questa impostazione nella misura in cui delegittima, sul piano dei principi, le soluzioni intermedie.
Le zone grigie del trattenimento, le proroghe non pienamente giustificate, le compressioni temporanee della libertà personale prive di adeguato controllo giurisdizionale sono tutte espressioni di un modello che tenta di supplire all’assenza di un criterio selettivo attraverso strumenti emergenziali.
Ma è proprio questo il punto: l’emergenza non può diventare sistema. E un sistema che si fonda sull’emergenza è destinato, inevitabilmente, a entrare in collisione con i principi costituzionali.
La pronuncia della Corte non offre una soluzione definitiva, ma indica con chiarezza il limite delle soluzioni attuali.
Essa richiama il legislatore alla necessità di una riforma che non sia meramente correttiva, ma strutturale.
In questo senso, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si presenta non come una proposta contingente, ma come una possibile risposta sistemica a una crisi che è, prima ancora che politica, giuridica.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Pas de “remigration” : le règlement européen sur les retours adopté le 26 mars 2026 renforce l’exécution des éloignements des étrangers en situation irrégulière, et rien de plus
Le 26 mars 2026, le Parlement européen a adopté un nouveau règlement relatif au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au sein de l’Union européenne. Dans le débat public, cette adoption a été rapidement présentée, dans certains milieux, comme le point de départ d’une politique de « remigration ». Une telle lecture…
Commento all’articolo del 29 marzo 2026 “Rimpatrio immigrati irregolari, return hub” pubblicato da Il Resto del Carlino
L’articolo pubblicato su Il Resto del Carlino (https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/rimpatrio-immigrati-irregolari-return-hub-e2cb15a9) analizza l’introduzione dei cosiddetti “return hub” come strumenti finalizzati a rendere più efficiente il sistema dei rimpatri degli stranieri irregolari. La chiave di lettura proposta è chiaramente orientata alla dimensione operativa ed esecutiva: si tratta, in sostanza, di rafforzare la capacità dello Stato di dare concreta attuazione…
Commento all’articolo de Il Tempo dal titolo “Basta depressione: l’agenda per vincere nel 2027”
Leggendo l’articolo https://www.iltempo.it/opinioni-e-commenti/2026/03/28/news/daniele-capezzone-editoriale-oggi-basta-depressione-agenda-per-vincere-2027-47025100/ emerge un’impostazione dichiaratamente politica, orientata alla costruzione di una linea programmatica in materia di immigrazione. È un testo che si muove sul piano dell’indirizzo e della strategia, ma proprio per questo evidenzia un limite ricorrente: l’assenza di una traduzione giuridica delle proposte. Si parla di controllo, di rimpatri, di rafforzamento delle politiche…
- Pas de “remigration” : le règlement européen sur les retours adopté le 26 mars 2026 renforce l’exécution des éloignements des étrangers en situation irrégulière, et rien de plus
- Commento all’articolo del 29 marzo 2026 “Rimpatrio immigrati irregolari, return hub” pubblicato da Il Resto del Carlino
- Commento all’articolo de Il Tempo dal titolo “Basta depressione: l’agenda per vincere nel 2027”
- Commento all’articolo del il Manifesto dal titolo “Il Parlamento Ue avvia l’era delle deportazioni”: perchè questa lettura è giuridicamente sbagliata
- Beyond Remigration: the Italian paradigm of Integration or ReImmigration for governing immigration



Lascia un commento