




La giurisprudenza amministrativa continua a ricordare, con una chiarezza che spesso manca nel dibattito pubblico, che la permanenza dello straniero sul territorio nazionale non è un diritto incondizionato, ma il risultato di un equilibrio delicato tra interessi individuali e beni collettivi primari.
La sentenza del TAR Lazio del 2025, intervenuta su un provvedimento di espulsione ministeriale per motivi di sicurezza dello Stato, rappresenta uno snodo particolarmente significativo in questa direzione, perché mette a fuoco il punto in cui l’integrazione, se solo apparente, cessa di poter fungere da argine all’esercizio del potere di allontanamento.
Il caso sottoposto all’esame del giudice amministrativo riguarda un cittadino straniero presente in Italia da molti anni, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inserito formalmente nel tessuto sociale e lavorativo e con un ruolo di guida religiosa all’interno di un’associazione di culto islamico. Proprio questo dato, apparentemente neutro o addirittura positivo, viene assunto dal ricorrente come elemento centrale a sostegno della pretesa illegittimità dell’espulsione: lunga permanenza, famiglia, lavoro e attività religiosa come prova di integrazione e, dunque, come limite invalicabile all’intervento dello Stato.
Il TAR Lazio respinge con decisione questa impostazione, chiarendo che l’integrazione non può essere ridotta a un dato meramente quantitativo o formale. Anni di soggiorno regolare, un titolo di lungo periodo o la conduzione di una vita familiare non sono, di per sé, indici sufficienti di adesione sostanziale ai valori fondanti dell’ordinamento. Quando le risultanze istruttorie evidenziano una radicale avversione ai principi democratici, la diffusione di un’ideologia incompatibile con la convivenza civile o la capacità di influenzare altri soggetti in senso destabilizzante, l’integrazione si rivela per ciò che è: apparente.
La sentenza assume rilievo soprattutto per il modo in cui delimita il rapporto tra piano penale e piano amministrativo. Il Collegio ribadisce che l’espulsione disposta ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 144/2005, convertito con modificazioni dalla legge 155/2005, non ha natura sanzionatoria, ma preventiva. Non è richiesta la prova di una responsabilità penale accertata né la commissione di un reato, essendo sufficiente la sussistenza di “fondati motivi” per ritenere che la permanenza dello straniero possa agevolare, anche indirettamente, organizzazioni o attività terroristiche. Lo standard valutativo si colloca, dunque, sul terreno del giudizio prognostico di pericolosità sociale, secondo il criterio del “più probabile che non”, radicalmente diverso da quello penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
In questo quadro, il potere esercitato dal Ministro dell’Interno viene qualificato come espressione di alta discrezionalità amministrativa, strettamente connessa alla responsabilità politica per la tutela della sicurezza nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio dell’autorità di vertice, ma resta circoscritto alla verifica dell’assenza di vizi macroscopici: illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza assoluta di istruttoria. Nel caso esaminato, il TAR ritiene che l’amministrazione abbia fondato il proprio convincimento su un insieme coerente di elementi, valorizzando condotte, prese di posizione pubbliche, contenuti diffusi attraverso strumenti informatici e una rete di relazioni idonee a sostenere un giudizio di pericolo concreto e attuale.
Particolarmente significativo è il passaggio dedicato al bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’articolo 8 della CEDU. Il TAR Lazio richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per ribadire che tale diritto non è assoluto. L’ingerenza dell’autorità pubblica è legittima quando sia prevista dalla legge, persegua uno scopo legittimo e risulti necessaria in una società democratica per la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico. In questo bilanciamento, l’interesse alla sopravvivenza dello Stato e alla protezione dell’incolumità dei cittadini assume un peso prevalente rispetto all’interesse individuale alla permanenza, soprattutto quando quest’ultimo si fonda su un’integrazione solo formale.
È in questo snodo che la decisione si presta a essere letta come una conferma giuridica del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La ReImmigrazione, così intesa, non è una misura punitiva né una scorciatoia ideologica, ma uno strumento di difesa costituzionale. Essa interviene quando viene meno il presupposto stesso dell’integrazione, ossia l’adesione sostanziale ai valori e alle regole della comunità ospitante. Non si colpisce la fede religiosa in quanto tale, ma l’uso della religione come veicolo di rottura del patto civile e come fattore di destabilizzazione dell’ordine democratico.
La sentenza del TAR Lazio mostra come l’ordinamento italiano disponga già oggi degli strumenti per interrompere un percorso di permanenza che si rivela incompatibile con la sicurezza collettiva. Mostra anche che continuare a rappresentare l’integrazione come un processo irreversibile e sempre prevalente significa ignorare la struttura stessa del diritto pubblico, che assegna allo Stato il compito primario di tutelare la propria sicurezza e quella dei cittadini.
In definitiva, la pronuncia afferma un principio che merita di essere detto con chiarezza: la sicurezza nazionale viene prima dell’integrazione apparente. Quando l’integrazione si rivela una finzione, priva di adesione reale ai valori costituzionali, la ReImmigrazione non è un fallimento dello Stato, ma l’esercizio responsabile della sua funzione di difesa.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

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