Buongiorno, io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione.
Oggi voglio parlare di un tema che sta occupando con forza il dibattito pubblico italiano: la violenza giovanile, le cosiddette baby gang, il fenomeno che viene spesso definito con il termine “maranza” e il continuo richiamo alle seconde generazioni. Un dibattito acceso, emotivo, spesso ideologico, nel quale si discute molto di parole e molto poco di responsabilità.
Il primo errore che viene commesso è quello di rifugiarsi nelle etichette. Baby gang, maranza, seconde generazioni: parole che sembrano spiegare tutto ma che, in realtà, servono soprattutto a non affrontare il nodo centrale. Il problema non è come chiamiamo questi fenomeni. Il problema è che esistono comportamenti violenti, reiterati, spesso di gruppo, che incidono direttamente sulla sicurezza quotidiana delle persone e sulla tenuta della convivenza civile.
Una parte del discorso pubblico tende a spiegare questi episodi come conseguenza di disagio sociale, marginalità, identità negate. È una lettura che può aiutare a comprendere alcuni contesti, ma che diventa pericolosa quando si trasforma in una giustificazione implicita. In uno Stato di diritto la violenza non è mai una reazione comprensibile. Le regole non sono negoziabili in base al vissuto personale. La responsabilità individuale resta il fondamento della convivenza.
Un secondo errore, speculare al primo, è quello di negare o ridimensionare il problema sostenendo che le baby gang non esistono come categoria giuridica. È vero: non esistono come definizione normativa. Ma il diritto non ha bisogno di categorie giornalistiche per intervenire. Il diritto interviene sui comportamenti. Se un gruppo, organizzato o informale, commette rapine, aggressioni, intimidazioni, quel comportamento è giuridicamente rilevante, a prescindere dal nome che gli attribuiamo. Discutere di etichette diventa spesso un modo elegante per rinviare le decisioni.
Al centro di tutto c’è una concezione distorta dell’integrazione. L’integrazione viene raccontata come un processo emotivo, come un sentimento di appartenenza che dovrebbe nascere spontaneamente se la società è sufficientemente accogliente. Ma dal punto di vista giuridico l’integrazione non è un’emozione. È una condizione. È un percorso fatto di obblighi concreti: rispetto delle regole, frequenza scolastica reale, riconoscimento dell’autorità pubblica, rifiuto della violenza come strumento di relazione.
Quando questi elementi mancano, non siamo di fronte a un’integrazione incompleta, ma a un’integrazione fallita. Ed è qui che entra in gioco il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Non come slogan, non come provocazione, ma come criterio serio di governo dei fenomeni migratori e sociali.
Il senso è semplice e tradizionale. Chi vive stabilmente in Italia lo fa all’interno di un patto. Quel patto prevede diritti, ma anche doveri. L’integrazione non è automatica né incondizionata. È verificabile nel tempo. Se il percorso funziona, lo Stato deve sostenere, accompagnare, consolidare. Se il percorso fallisce in modo reiterato e strutturale, lo Stato deve avere il coraggio di trarne le conseguenze.
La ReImmigrazione non è una punizione morale e non è una vendetta sociale. È la conseguenza giuridica del mancato rispetto delle condizioni di permanenza. È uno strumento che restituisce credibilità allo Stato, perché chiarisce che le regole non sono opzionali e che la convivenza non può reggersi sull’alibi permanente.
Questo paradigma ha anche un altro pregio fondamentale: evita sia la deresponsabilizzazione sociologica sia la generalizzazione identitaria. Non colpisce l’origine, non colpisce l’identità, non colpisce l’etnia. Colpisce la condotta. Premia chi rispetta le regole e interviene quando le regole vengono sistematicamente violate.
Sicurezza e integrazione, in questa prospettiva, non sono concetti opposti. La sicurezza è la condizione dell’integrazione. E l’integrazione riuscita è la base della stabilità sociale. Continuare a separarli significa condannarsi a un dibattito infinito fatto di parole, senza soluzioni.
Il fenomeno che oggi chiamiamo maranza, baby gang o in altri modi non va né negato né drammatizzato. Va governato. Perché ciò che è governabile può essere risolto. Ma per governare servono regole chiare, obblighi esigibili e conseguenze certe.
Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo era un nuovo episodio del podcast Integrazione o ReImmigrazione. Alla prossima.
Nella serata del 26 gennaio 2026, a Milano, un giovane di circa vent’anni, di origine nordafricana, è stato ucciso durante un intervento di polizia nel corso di un’operazione di controllo del territorio.
Secondo le prime informazioni diffuse, l’intervento si sarebbe svolto nell’ambito di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in un’area già nota per fenomeni di degrado e criminalità.
Il giovane avrebbe impugnato un’arma, risultata poi essere una replica, e gli agenti avrebbero fatto uso delle armi da fuoco.
Le indagini sono in corso e spetterà esclusivamente all’autorità giudiziaria accertare l’esatta dinamica dei fatti, la proporzionalità dell’uso della forza e le eventuali responsabilità individuali.
Ogni valutazione anticipata sarebbe impropria e giuridicamente scorretta.
In uno Stato di diritto, la verifica dell’operato della polizia spetta ai giudici, non al dibattito mediatico. L’indicazione dell’origine del giovane non assume rilievo sotto un profilo identitario o etnico, ma si colloca in un contesto oggettivo: quello di aree urbane nelle quali si concentrano fenomeni di immigrazione irregolare, marginalità sociale e criminalità diffusa, che lo Stato tende ad affrontare in modo episodico e reattivo, anziché attraverso un controllo strutturato e continuo.
Pochi giorni prima, negli Stati Uniti, a Minneapolis, un’operazione condotta da agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) aveva avuto un esito altrettanto drammatico, con la morte di una persona nel corso di un’attività di enforcement in materia di immigrazione.
Anche in quel caso, il fatto di cronaca ha generato un dibattito pubblico immediato e polarizzato, nel quale l’episodio concreto è stato rapidamente trasformato in un giudizio generale sull’operato della polizia dell’immigrazione.
I due fatti, pur diversi per contesto, ordinamento giuridico e competenze coinvolte, consentono una riflessione comune sul piano istituzionale. In entrambi i casi, l’uso della forza si colloca nell’esercizio di una funzione pubblica di sicurezza.
La valutazione sull’eventuale illegittimità o eccesso dell’azione è rimessa, correttamente, alla magistratura.
Ma questa distinzione fondamentale tra funzione istituzionale e responsabilità individuale viene spesso cancellata nel dibattito pubblico, con l’effetto di delegittimare in blocco l’azione di controllo dello Stato. Dal punto di vista del diritto pubblico, il principio è elementare: la responsabilità penale è personale, la funzione di polizia è istituzionale. Contestare l’eventuale errore di un singolo agente non equivale, né può equivalere, a negare la legittimità della funzione di controllo.
E soprattutto non può condurre alla conclusione che lo Stato debba rinunciare a esercitare tale funzione per evitare il conflitto.
È qui che emerge una differenza strutturale decisiva tra il modello statunitense e quello italiano. Negli Stati Uniti, l’immigrazione è trattata come una componente della sicurezza interna.
L’ICE è una polizia dell’immigrazione, dotata di competenze operative specifiche, di una catena di comando definita e di un inquadramento chiaro nel sistema dei controlli giurisdizionali.
L’enforcement non è episodico, ma strutturale.
Il controllo non è un’eccezione, ma parte ordinaria del sistema.
In Italia, invece, una polizia dell’immigrazione non esiste.
La gestione della presenza straniera è affidata prevalentemente a uffici amministrativi, mentre le forze di polizia intervengono in modo generalista e spesso solo quando la situazione è già degenerata.
Il controllo non è continuo, ma occasionale; non è programmato, ma reattivo.
Questo assetto produce un effetto perverso: lo Stato arriva tardi, e quando arriva lo fa in condizioni di maggiore rischio, sia per gli operatori sia per i cittadini coinvolti.
Il caso di Milano, pur non essendo formalmente un caso di immigrazione, è emblematico di questo modello.
Quando il controllo del territorio e delle presenze irregolari viene rinviato, frammentato o neutralizzato, l’intervento pubblico tende a concentrarsi in situazioni limite, nelle quali il margine di errore si riduce drasticamente e le conseguenze possono diventare irreversibili.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce proprio per affrontare questo nodo.
L’integrazione non è una categoria sociologica né un fatto puramente economico: è un rapporto giuridico tra individuo e Stato, che implica diritti ma anche obblighi.
Quando tale rapporto non si realizza, lo Stato deve poter disporre di strumenti legittimi per dare esecuzione alle proprie decisioni, incluso il ritorno nel Paese di origine in forme ordinate, individualizzate e garantite.
Perché questo paradigma sia praticabile, è necessario un presupposto istituzionale: una polizia dell’immigrazione. Non uno strumento punitivo, né un simbolo ideologico, ma un apparato specializzato che consenta di esercitare il controllo in modo continuo, proporzionato e giuridicamente incardinato, evitando che l’intervento avvenga solo nei momenti di emergenza.
I fatti di Minneapolis e di Milano non dimostrano il fallimento della funzione di polizia. Dimostrano, piuttosto, che senza un apparato chiaro e strutturato di enforcement, il controllo diventa più tardivo, più confuso e più pericoloso.
Continuare a gestire l’immigrazione con soli uffici significa rinunciare all’effettività del diritto. Costruire una polizia dell’immigrazione significa, invece, assumersi la responsabilità della sovranità, nel rispetto delle garanzie e dello Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea Materia: migrazione e asilo ID 280782895721-36
In recent years, the European debate on immigration has often focused on two main issues: border control and access to the labor market. However, another dimension—less discussed but increasingly relevant—concerns the consequences of failed integration, particularly in terms of public security and long-term economic costs for the State. Italy is now entering a phase in… Leggi tutto: Crime Linked to Failed Integration: What Could It Cost Italy by 2030?
La proposta di legge costituzionale A.C. 2738 si colloca in un punto di tensione particolarmente significativo dell’ordinamento: quello in cui il concetto di cittadinanza, tradizionalmente unitario, viene sottoposto a una differenziazione interna in ragione della sua modalità di acquisizione. L’introduzione del requisito della cittadinanza italiana per nascita per l’accesso alle cariche apicali dello Stato e… Leggi tutto: Cittadinanza originaria e funzioni apicali dello Stato: una lettura sistematica della proposta A.C. 2738
For many observers in the United States, immigration debates in Europe often appear confusing. Discussions frequently revolve around humanitarian protection, labor shortages, asylum systems, and irregular migration flows. Yet behind these debates lies a deeper structural problem that is rarely explained outside Europe: for decades, European immigration policy has been built largely on an economic… Leggi tutto: Immigration Without Integration: The Failure of the European Economic Model
In the United States, debates about immigration usually focus on borders, labor markets, and demographic change. In Europe, however, another dimension is becoming increasingly central to the policy discussion: the long-term sustainability of public institutions, especially healthcare systems. Italy offers a particularly interesting case study for American observers because it combines three powerful trends that… Leggi tutto: Italy’s Healthcare System and Immigration: the 2030 Projection Americans Should Understand
In recent years the concept of remigration has re-emerged in the European political debate. Once confined to activist circles and ideological movements, the term now appears increasingly in public discussions about migration governance, demographic change, and the limits of integration policies across Europe. For observers in the United States, the resurgence of this concept may… Leggi tutto: Remigration Returns to the European Debate: Ideology or Migration Policy?
In much of the Western debate about immigration, attention tends to focus on border control, asylum policies, and humanitarian obligations. These issues are important, but they often overshadow a deeper structural challenge facing many European countries: demographic decline and the long-term sustainability of welfare systems. Italy provides a particularly clear example of this transformation. According… Leggi tutto: Italy 2035: Why Immigration Without Integration Could Create a €30 Billion Welfare Gap
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo.
In questo podcast affrontiamo il tema dell’immigrazione da una prospettiva giuridica e istituzionale, cercando di ricondurre il dibattito entro categorie di diritto pubblico, spesso oscurate da letture esclusivamente economiche o emotive del fenomeno.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” nasce dall’esigenza di superare un’impostazione che, negli ultimi anni, ha progressivamente ridotto la gestione dell’immigrazione a una questione amministrativa, fondata quasi esclusivamente sulla capacità dello straniero di inserirsi nel mercato del lavoro. In questa prospettiva, il diritto di permanere sul territorio tende a essere valutato come funzione dell’utilità economica, con una conseguente marginalizzazione dei profili di ordine pubblico, sovranità e rispetto delle regole dell’ordinamento.
L’approccio proposto da questo paradigma è diverso. “Integrazione o ReImmigrazione” non è una formula politica né una trasposizione della nozione di “remigrazione” elaborata in altri contesti europei. Si tratta, piuttosto, di un modello giuridico, fondato su due presupposti complementari: da un lato, il diritto dello straniero a essere valutato individualmente nel proprio percorso di integrazione; dall’altro, il diritto-dovere dello Stato di dare effettività alle proprie decisioni, inclusa quella del ritorno nel Paese di origine quando i presupposti di permanenza vengono meno.
In questo senso, la ReImmigrazione non presuppone automatismi, né espulsioni collettive, né sospensioni delle garanzie. Presuppone invece procedimenti, valutazioni individuali, controllo giurisdizionale e un apparato istituzionale in grado di rendere effettive le decisioni assunte.
Ed è proprio su questo punto che emerge una criticità strutturale dell’ordinamento italiano ed europeo: l’assenza di una polizia dell’immigrazione intesa come corpo dotato di competenze operative, inserito stabilmente nel sistema di sicurezza interna dello Stato. La gestione dell’immigrazione è affidata prevalentemente a uffici amministrativi, che svolgono funzioni istruttorie e documentali, ma che non sono strutturati per esercitare attività di controllo sul territorio né per garantire l’esecuzione effettiva delle decisioni di ritorno.
Il confronto con il modello statunitense, e in particolare con l’Immigration and Customs Enforcement, è utile proprio sotto questo profilo. Negli Stati Uniti il controllo dell’immigrazione è considerato una funzione di sicurezza interna e viene esercitato da un corpo di polizia federale, dotato di poteri di intervento, responsabilità istituzionale e sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria. L’ICE opera all’interno di un quadro normativo definito e rappresenta uno strumento attraverso cui lo Stato rende effettive le proprie decisioni in materia migratoria.
Il recente fatto di cronaca avvenuto a Minneapolis il 24 gennaio 2026 ha riportato l’attenzione pubblica sul ruolo dell’ICE. Al di là delle valutazioni sulle singole condotte, che competono esclusivamente all’autorità giudiziaria, l’episodio consente di ribadire un principio di ordine istituzionale: l’attività di controllo dell’immigrazione è esercizio di una funzione pubblica, e come tale non può essere confusa con un arbitrio individuale né delegittimata sul piano sistemico.
Nel dibattito europeo, invece, si tende spesso a eludere questa dimensione. Si parla di integrazione, di inclusione, di accesso al lavoro, ma raramente si affronta il tema dell’effettività delle regole e degli strumenti necessari a garantirla. Ne deriva una situazione in cui il diritto resta formale, mentre la sua applicazione concreta viene rinviata o neutralizzata.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” muove da una constatazione semplice: senza controllo non esiste integrazione giuridicamente rilevante. L’integrazione non è solo un fatto sociale, ma un rapporto giuridico tra individuo e Stato, che implica diritti ma anche obblighi. Quando questo rapporto non si realizza, lo Stato deve poter disporre di strumenti legittimi per dare esecuzione alle proprie decisioni.
In questa prospettiva, la ReImmigrazione non si realizza attraverso uffici e procedure meramente amministrative, ma richiede un apparato istituzionale capace di operare sul territorio, di intervenire e di garantire l’effettività del sistema. Il modello ICE, pur non trasferibile meccanicamente, dimostra che una polizia dell’immigrazione può esistere ed operare all’interno di uno Stato di diritto.
La questione, dunque, non è politica, ma istituzionale: decidere se l’immigrazione debba essere governata come fenomeno giuridico rilevante per la sovranità dello Stato, oppure continuare a trattarla come una variabile amministrativa priva di strumenti di controllo effettivo.
Su questo nodo si gioca il futuro della gestione dell’immigrazione in Italia e in Europa.
Uno degli equivoci più gravi che attraversano il dibattito europeo sull’immigrazione è l’idea che l’integrazione sia un fatto spontaneo, un processo naturale che si realizza da sé con il semplice trascorrere del tempo o con l’inserimento nel mercato del lavoro.
Il nuovo Patto UE su migrazione e asilo si muove esattamente dentro questo equivoco: costruisce procedure sempre più complesse e pervasive, ma rinuncia a definire l’integrazione come obbligo giuridico e civico. E quando l’integrazione non è un obbligo, il sistema, inevitabilmente, fallisce.
Il Patto affronta con grande precisione il “prima” e il “durante”: ingresso, screening, procedure di frontiera, decisione sulla domanda, eventuale rimpatrio. Ma sul “dopo” – cioè su ciò che accade a chi resta – cala un silenzio significativo. Non esiste una visione strutturata dell’integrazione come percorso esigente, verificabile, condizionato al rispetto delle regole dell’ordinamento ospitante. L’integrazione non è il fulcro attorno a cui far ruotare il sistema, ma una variabile esterna, lasciata alla buona volontà individuale o alle contingenze economiche.
Questa impostazione produce una distorsione profonda. Se l’integrazione non è un obbligo, diventa un’opzione. E se è un’opzione, non può costituire il fondamento della stabilità del soggiorno. Il risultato è un sistema che tollera la permanenza anche in assenza di una reale adesione alle regole comuni, salvo poi intervenire ex post, quando il problema è ormai esploso, attraverso strumenti repressivi o rimpatri forzati. È una logica reattiva, non governante.
L’assenza di un obbligo di integrazione rivela anche la persistenza di una visione economicista del fenomeno migratorio. Il lavoro continua a essere il criterio implicito di legittimazione della presenza: se produci, resti; se non produci, diventi un problema. Ma il lavoro, da solo, non integra. Può facilitare l’inserimento materiale, ma non garantisce l’adesione all’ordinamento giuridico, alla lingua, ai valori costituzionali, alle regole di convivenza. Senza questi elementi, la società si frammenta, e lo Stato perde capacità di controllo e di coesione.
Quando l’integrazione non è obbligatoria, lo Stato rinuncia a esercitare una funzione fondamentale: chiedere conto della presenza. L’ospitalità diventa un fatto unilaterale, non un rapporto reciproco. Chi entra non è chiamato a dimostrare di voler diventare parte della comunità, ma solo di non violare apertamente le regole penali. È un livello di pretesa troppo basso per reggere nel lungo periodo, soprattutto in contesti di forte pressione migratoria.
Il fallimento del sistema non si manifesta subito. Si accumula nel tempo. Si manifesta nei quartieri segregati, nei conflitti latenti, nella sfiducia reciproca tra cittadini e istituzioni, nella percezione diffusa di perdita di controllo. A quel punto, la politica reagisce invocando più procedure, più controlli, più rimpatri. Ma si tratta di rimedi tardivi, che intervengono sugli effetti senza aver mai affrontato la causa originaria: l’assenza di un’integrazione intesa come dovere.
Un sistema migratorio stabile non può fondarsi solo su diritti concessi e su procedure efficienti. Deve fondarsi anche su obblighi chiari, esplicitati e pretesi. L’integrazione non è un atto di gentilezza dello Stato né un diritto automatico dello straniero: è un percorso che richiede adesione consapevole, impegno, rispetto delle regole comuni. Senza questa pretesa, l’immigrazione diventa strutturalmente ingestibile.
Il Patto UE, scegliendo di non affrontare questo nodo, rinvia il problema anziché risolverlo. Governa i flussi, ma non governa la società. Decide chi entra e chi esce, ma non chiarisce chi può restare in modo stabile e a quali condizioni sostanziali. In questo vuoto, l’unico strumento che resta per chiudere il sistema è il ritorno forzato, non come scelta politica, ma come conseguenza del fallimento dell’integrazione.
La verità, scomoda ma necessaria, è questa: senza integrazione come obbligo, non esiste integrazione reale. Esiste solo una permanenza precaria, tollerata, destinata prima o poi a entrare in conflitto con la tenuta dell’ordinamento. E quando il conflitto emerge, non è più una questione ideologica, ma un problema di governabilità. È allora che il sistema fallisce. Non perché sia troppo severo, ma perché non ha mai avuto il coraggio di essere esigente.
Avv. Fabio Loscerbo Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
Good morning, I’m Avv. Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the podcast Integration or ReImmigration.
Today I’m speaking to a UK audience to explain a legal model that already exists in Italy and that may be of interest from a comparative and policy perspective: complementary protection as the only framework in which lawful stay is structurally linked to integration.
I start from a concrete administrative decision issued by the Genoa Territorial Commission on 18 December 2025. I am not focusing on the individual facts of the case, but on what that decision tells us about the architecture of immigration law. In that case, refugee status and subsidiary protection were refused, yet removal was legally blocked under Article 19 of the Italian Immigration Act. This did not happen because of discretionary compassion, humanitarian sympathy, or conditions in the country of origin. It happened because the individual had reached a level of integration that made removal legally disproportionate.
This is the key distinction. In Italian law, complementary protection is the only legal institute where the right to remain is not based on a predefined immigration category, a formal visa route, or an external risk factor. It is based on integration itself. Integration is not treated as a policy aspiration or a moral objective, but as a legally relevant fact. It is assessed, weighed, and used as the decisive criterion to determine whether removal is lawful.
For a UK audience, this approach is particularly striking. British immigration law is largely structured around statutory routes and formal eligibility criteria. Integration may be encouraged, and it may become relevant at later stages such as settlement or citizenship, but it is rarely the legal foundation of lawful residence itself. The Italian model shows a different possibility: a system in which remaining lawfully in the country depends on demonstrated integration, rather than on indefinite tolerance or purely formal status.
This is why complementary protection functions as a legal laboratory. It is not a marginal or weaker form of protection. On the contrary, it is the most advanced instrument in the system, because it explicitly connects rights to responsibility. The law sends a clear message: if you integrate, your presence becomes legally protected; if you do not integrate, the legal system cannot justify your continued stay.
From this structure emerges the paradigm “Integration or ReImmigration.” This is not a political slogan and not a call for harsher enforcement. It is the logical consequence of an integration-based legal model. If integration can justify lawful stay, then the absence of integration must logically lead to return. ReImmigration is not punishment, and it is not hostility toward migrants. It is the orderly outcome of a system that conditions residence on participation in the host society.
The Genoa Commission’s decision illustrates this logic clearly. It does not grant permanent settlement and does not undermine state authority. It simply recognises that, at a given moment, integration has reached a level of legal relevance that temporarily blocks removal. At the same time, it confirms that lawful stay is never automatic and never unconditional.
This is the real debate immigration law must face in the coming years. Not open borders versus closed borders, not compassion versus control, but integration as a condition of lawful stay, and return as the natural consequence of non-integration. Complementary protection already applies this logic in Italian law. In many ways, the law is already ahead of the political debate.
If you’d like to explore these ideas further, you can find in-depth analyses on www.reimmigrazione.com or listen to the other episodes of the podcast Integration or ReImmigration.
Il provvedimento monocratico emesso il 23 gennaio 2026 dalla Corte di Appello di Bologna, in sede di convalida del trattenimento ex articolo 6 del decreto legislativo 142 del 2015, assume un rilievo che va ben oltre il singolo caso concreto. Non tanto – o non solo – per l’esito della decisione, quanto per il tipo di problema giuridico che viene affrontato: l’applicazione di un paradigma di gestione dell’immigrazione nei confronti di una persona gravata da numerosi e seri precedenti penali.
È opportuno chiarirlo sin dall’inizio, senza ambiguità. Il caso non riguarda una situazione “facile”, né un soggetto privo di precedenti o marginalmente coinvolto in vicende penali. Al contrario, la persona interessata aveva riportato condanne anche di particolare gravità, definitivamente accertate, per le quali la pena era stata integralmente espiata. È proprio questo elemento a rendere il provvedimento significativo, perché intercetta uno dei nodi più sensibili del dibattito pubblico: che cosa fare degli stranieri con precedenti penali?
La risposta della Corte non è politica, né ideologica. È una risposta strettamente giuridica, costruita all’interno delle categorie dell’ordinamento vigente. Il giudice non nega la rilevanza dei precedenti, non li rimuove dal quadro fattuale, né afferma che essi siano irrilevanti in assoluto. Ciò che viene affermato è qualcosa di più preciso e, per certi versi, più scomodo: i precedenti penali, anche gravi, non possono essere automaticamente equiparati a una pericolosità attuale.
Il trattenimento amministrativo costituisce una misura di eccezionale compressione della libertà personale. Proprio per questo, l’ordinamento ne subordina la legittimità a presupposti rigorosi, tra i quali assume rilievo centrale la pericolosità attuale del soggetto. È su questo terreno che la Corte costruisce la propria decisione. Dopo aver dato atto della natura e della gravità delle condanne riportate, il giudice verifica se tali precedenti trovino un riscontro nel presente, alla luce di elementi concreti e aggiornati.
La risposta è negativa. La Corte valorizza una pluralità di dati convergenti: l’integrale espiazione della pena, la concessione di benefici penitenziari sulla base di valutazioni positive reiterate da parte della magistratura di sorveglianza, l’assenza di violazioni durante i periodi di libertà controllata, la stabilità lavorativa e il radicamento familiare sul territorio. Tutti elementi che, considerati nel loro insieme, conducono a escludere l’esistenza di una pericolosità attuale tale da giustificare il trattenimento.
È qui che il provvedimento assume un valore paradigmatico. Esso consente di comprendere come possa – e come debba – essere applicato un modello fondato sull’alternativa integrazione o ritorno nei confronti di soggetti con precedenti penali. Il punto non è negare la possibilità del rimpatrio, né affermare una sorta di diritto incondizionato a rimanere. Il punto è un altro: il ritorno non può essere fondato su automatismi, né su categorie astratte, ma deve essere l’esito di una valutazione giuridica individualizzata.
In questo senso, il caso mette in luce la distanza strutturale rispetto a concezioni di tipo “remigratorio”, intese come proposte di allontanamento generalizzato degli stranieri con precedenti penali. Un’impostazione di questo tipo, per come viene spesso formulata nel dibattito pubblico, si scontra frontalmente con l’attuale assetto dell’ordinamento, a partire dai principi costituzionali sulla libertà personale e sul divieto di pene di fatto ulteriori rispetto a quelle già espiate. Non è una questione di opportunità politica, ma di compatibilità giuridica.
Il provvedimento del 23 gennaio 2026 dimostra, in concreto, che un paradigma rigoroso è possibile solo a condizione di accettarne fino in fondo le implicazioni: l’integrazione non è una concessione benevola, ma un obbligo verificabile; allo stesso tempo, il ritorno non è una sanzione automatica, ma una conseguenza che deve poggiare su presupposti giuridicamente solidi, primo fra tutti l’attualità del rischio per l’ordine pubblico.
In questa prospettiva, la decisione della Corte non indebolisce la tutela della sicurezza, ma la riporta entro confini di legalità e razionalità. Essa afferma un principio destinato a incidere profondamente sulle future applicazioni del diritto dell’immigrazione: i casi difficili non autorizzano scorciatoie, e proprio nei confronti dei soggetti più problematici lo Stato di diritto è chiamato a dimostrare coerenza. L’integrazione effettiva, quando è accertata e attuale, diventa così un fatto giuridico che limita il potere amministrativo; la sua assenza, al contrario, resta il presupposto legittimo per l’attivazione degli strumenti di ritorno previsti dall’ordinamento.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato – Foro di Bologna Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea ID 280782895721-36
Why a Utilitarian Model Undermines Integration, Legal Order, and Second-Generation Outcomes
For an American audience, any discussion of European immigration policy requires an initial clarification. ReImmigrazione is not a translated term and should not be confused with slogans such as “mass deportation” or ideological notions of “remigration.” It is a legal-policy paradigm developed within the European constitutional framework to describe a specific outcome: the lawful return of third-country nationals when integration requirements are not met. It operates strictly through individual administrative procedures, due process, and existing legal instruments.
With this clarification in place, a recurring assumption dominates much of the European public debate on immigration: without foreign workers, the economy would collapse. Factories would close, essential services would fail, and entire sectors would become unsustainable. This argument, recently reiterated in Italian media, closely resembles narratives familiar to American audiences, where immigration is often justified primarily on labor-market grounds.
From a legal and institutional perspective, however, this utilitarian approach is deeply problematic.
When immigration is framed mainly as an economic necessity, the legal logic governing residence and permanence is inverted. Presence on national territory becomes legitimate because it is economically useful, rather than because it is legally regulated and integrated into the constitutional order. Market demand begins to substitute legal criteria. Over time, this weakens enforcement, blurs responsibility, and erodes the normative structure of immigration law.
In European legal systems, immigration has never been conceived as a purely economic entitlement. Residence permits, long-term status, and access to rights are formally conditioned on compliance with legal requirements, respect for public order, and progressive integration into the host society. When economic convenience becomes the dominant justification, integration shifts from being a legal condition to a rhetorical objective, often invoked but rarely enforced.
The ReImmigrazione paradigm responds directly to this structural distortion. It does not deny economic contribution, nor does it ignore labor shortages. Instead, it restores a foundational principle of constitutional democracies: permanence within a legal order must be grounded in integration and legality, not utility.
In this framework, integration is not a cultural aspiration or a symbolic value. It is a legally relevant process. Language acquisition, respect for the law, civic conduct, and adherence to institutional rules constitute objective criteria. When this process is absent or fails, continued residence lacks a legal basis. The return to the country of origin, carried out through lawful procedures, is not punitive but the normal consequence of an unfulfilled legal condition.
This distinction is often misunderstood in transatlantic debates. ReImmigrazione does not imply collective expulsions, ethnic selection, or ideological exclusion. It operates exclusively on an individual basis and relies on instruments already present in democratic legal systems: denial or revocation of residence permits, return decisions, voluntary repatriation programs, and judicially reviewable removals. In short, it is rule-of-law enforcement, not ideological policy.
Persisting in an economic-only justification for immigration produces long-term institutional consequences, particularly with respect to second generations. When first-generation migrants are admitted and tolerated primarily because they are “needed” by the economy, without a clearly enforced integration framework, their children grow up within an ambiguous legal and civic environment. Inclusion becomes de facto rather than juridical, while responsibility remains undefined.
The difficulties surrounding second-generation integration are therefore not accidental. They are the predictable outcome of a model that replaces enforceable integration with tolerance and substitutes legal clarity with economic convenience. Over time, this generates social fragmentation and undermines institutional credibility.
For U.S. audiences, the lesson is directly transferable. Immigration systems that rely on economic necessity while neglecting legally enforceable integration standards inevitably produce systemic incoherence. The key issue is not whether immigrants contribute economically. The real question is whether the legal system clearly distinguishes between integration-based permanence and temporary economic tolerance.
ReImmigrazione offers a coherent answer rooted in European legal tradition: integration as the condition for stability, and lawful return as the consequence of its absence. This is not a radical proposal. It is a reaffirmation of legality in migration governance.
Failing to draw this distinction does not prevent failure; it postpones it. And when integration collapses at the second-generation level, the cost is no longer economic. It becomes institutional and constitutional.
Fabio Loscerbo, Attorney at Law EU Transparency Register – Lobbyist ID 280782895721-36
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