Giorno: 6 gennaio 2026

  • La cittadinanza non è irreversibile: integrazione, responsabilità e revoca

    Benvenuto in un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
    Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo.

    Oggi parliamo di un tema che segna un punto di svolta nel modo in cui lo Stato italiano guarda alla cittadinanza: la fine dell’idea che la cittadinanza sia irreversibile.

    Per anni si è diffusa una convinzione pericolosa, quasi un dogma: una volta concessa, la cittadinanza diventerebbe intoccabile, a prescindere da come sia stata ottenuta. Il tempo, secondo questa impostazione, trasformerebbe qualunque vizio in un diritto acquisito. È una visione che ha progressivamente indebolito lo Stato e svuotato di contenuto il concetto stesso di integrazione.

    Il recente parere del Consiglio di Stato ribalta questa narrazione. Con chiarezza afferma un principio semplice ma fondamentale: se la cittadinanza è stata ottenuta sulla base di documenti falsi o di una rappresentazione non veritiera della realtà, lo Stato conserva il potere di revocarla, anche a distanza di anni. Non esiste affidamento giuridicamente tutelabile quando il vantaggio è stato conseguito mediante l’inganno. Il tempo non sana la frode.

    Questo non è un dettaglio tecnico. È un messaggio giuridico e politico insieme. La cittadinanza non è un premio automatico, né una sanatoria permanente del passato. È uno status serio, che presuppone correttezza, lealtà e rispetto delle regole fin dall’origine. Proprio per questo, quando è legittimamente acquisita, è forte. Ma quando nasce viziata, può e deve essere rimossa.

    Ed è qui che il discorso si collega direttamente al paradigma integrazione o ReImmigrazione. L’integrazione non è uno slogan, non è un fatto emotivo, non è una dichiarazione di intenti. È un processo giuridico e sociale che si fonda su responsabilità individuale, rispetto delle regole e adesione reale all’ordinamento dello Stato. Se uno di questi elementi manca, l’integrazione fallisce.

    La revoca della cittadinanza, in questi casi, non è una punizione ideologica. È il ripristino della legalità. È lo Stato che riafferma la propria sovranità e afferma che l’appartenenza alla comunità nazionale non può fondarsi su una menzogna giuridica. Chi ottiene diritti attraverso l’inganno rompe il patto prima ancora di entrarvi.

    Questo episodio ci dice anche un’altra cosa, spesso rimossa dal dibattito pubblico: la ReImmigrazione non è un’eccezione estrema, ma una funzione ordinaria dello Stato. Quando l’integrazione non c’è, quando i presupposti giuridici vengono meno, quando il legame con l’ordinamento è solo formale, lo Stato deve essere in grado di trarne le conseguenze. Senza complessi, senza ipocrisie.

    Un sistema che non revoca mai è un sistema che non controlla. E un sistema che non controlla non integra: accumula conflitti, produce sfiducia, alimenta disgregazione sociale. Al contrario, uno Stato che verifica, corregge e, se necessario, revoca, è uno Stato credibile. Ed è proprio la credibilità dello Stato la condizione necessaria per una integrazione autentica.

    La cittadinanza torna così a essere ciò che è sempre stata nel diritto pubblico: un legame esigente, non un sigillo irreversibile. Un legame che si fonda sulla verità dei presupposti e sulla continuità del rispetto delle regole.

    Integrazione o ReImmigrazione non è una provocazione. È una scelta di civiltà giuridica.
    O si costruisce integrazione vera, fondata su legalità e responsabilità, oppure lo Stato deve avere il coraggio di dire no e di ripristinare l’ordine giuridico, anche attraverso la revoca e il ritorno.

    Alla prossima puntata.

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  • Milano, un quindicenne accoltellato e il fallimento dell’integrazione delle seconde generazioni


    Il recente episodio avvenuto a Milano, che ha visto un quindicenne accoltellato nel contesto di una rapina (Milano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso un amico da rapina | Sky TG24 https://share.google/UJoujZXTtbqDZUJG0) , non può essere archiviato come un fatto di cronaca isolato. Esso assume rilievo in quanto indice di una criticità strutturale, riconducibile al fallimento dell’attuale modello di integrazione, in particolare con riferimento alle seconde generazioni.

    Sul piano giuridico-istituzionale, l’integrazione non è un fenomeno sociologico spontaneo, né un esito automatico della crescita sul territorio nazionale. Essa costituisce un processo normativamente orientato, che presuppone l’effettiva adesione ai valori costituzionali, il rispetto delle regole dell’ordinamento e l’assunzione di doveri civici verificabili. L’assenza di tali presupposti determina una frattura tra appartenenza formale e integrazione sostanziale.

    Il coinvolgimento di minori rappresenta un elemento particolarmente significativo. Quando la violenza emerge in età adolescenziale, viene meno la funzione ordinatrice delle istituzioni deputate alla trasmissione delle regole – famiglia, scuola, contesto sociale – e si manifesta una crisi del modello di inclusione, non un semplice problema repressivo. In termini di sistema, ciò segnala un deficit di governabilità.

    La lettura esclusivamente fondata sull’emarginazione socio-economica appare, a questo punto, insufficiente. Pur potendo costituire un fattore di contesto, l’emarginazione non spiega né giustifica condotte incompatibili con l’ordinamento. Dal punto di vista giuridico, la vulnerabilità non sospende l’obbligo di conformarsi alle regole, né può tradursi in una neutralizzazione permanente della responsabilità.

    È in questo quadro che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non si tratta di una contrapposizione ideologica, ma di una impostazione funzionale: l’integrazione deve essere intesa come obbligo reciproco, fondato su parametri chiari, controllabili e, in caso di insuccesso, suscettibili di conseguenze giuridiche. Quando tali parametri non vengono rispettati, l’ordinamento deve prevedere strumenti alternativi coerenti, inclusi percorsi di rientro nel Paese di origine, nel rispetto delle garanzie fondamentali.

    Il caso di Milano dimostra che l’attuale approccio, fondato su un’idea di integrazione automatica e priva di obblighi effettivi, non è più sostenibile. In assenza di un cambio di paradigma, episodi di violenza urbana tenderanno a moltiplicarsi, trasformandosi da eccezioni a elementi strutturali del contesto urbano.

    La questione, dunque, non è emotiva né contingente. È una questione di architettura dell’ordinamento e di capacità dello Stato di governare i processi sociali complessi. Ignorare il fallimento dell’integrazione equivale a rinunciare preventivamente alla sicurezza giuridica e alla coesione sociale.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36

  • La France contre elle-même : intégration sans obligations et État affaibli

    La France a longtemps incarné, en Europe, le modèle républicain de l’intégration. La laïcité, l’égalité devant la loi, l’universalité des règles juridiques ont constitué le socle d’un pacte clair : vivre sur le territoire de la République signifiait adhérer à un cadre commun, indépendamment de l’origine, de la culture ou de la religion. Aujourd’hui, ce modèle est de plus en plus contesté, non pas frontalement, mais par un lent déplacement du sens même de l’intégration.

    Le débat public français ne porte plus sur les moyens de rendre effectifs les devoirs liés à l’intégration, mais sur la légitimité même de les exiger. La loi n’est plus conçue comme un cadre commun intangible, mais comme une norme discutable, ajustable, parfois perçue comme oppressive lorsqu’elle s’applique de manière uniforme. L’intégration cesse alors d’être un processus juridique pour devenir une revendication politique unilatérale.

    C’est dans ce contexte que s’inscrivent les prises de position d’une partie de la gauche radicale, dont le député Carlos Martens Bilongo est l’une des figures les plus emblématiques. Son discours repose sur une idée centrale : l’État républicain ne serait pas un arbitre neutre, mais un instrument historiquement construit par et pour une majorité dominante. Dès lors, exiger l’adhésion à des règles communes serait assimilable à une forme d’assimilation contrainte, voire de violence symbolique.

    Le problème n’est pas le constat des tensions sociales ou des discriminations réelles. Le problème est la solution proposée. En substituant à l’obligation juridique un principe général de reconnaissance identitaire, on affaiblit la fonction même de la loi. La norme cesse d’être un repère commun pour devenir un objet de négociation permanente entre l’État et des groupes définis par leur appartenance culturelle.

    Cette logique place la France face à une contradiction profonde. Le modèle républicain reposait sur l’idée que l’égalité naît précisément de l’universalité de la règle. En relativisant la loi au nom de la différence, on fragilise cette égalité et l’on transforme l’État en médiateur entre communautés, plutôt qu’en garant d’un cadre commun. L’intégration, vidée de toute exigence normative, se mue en simple coexistence.

    Les conséquences sont visibles. Une intégration sans obligations ne produit ni cohésion ni responsabilité. Elle nourrit des systèmes parallèles de normes sociales et délégitime l’autorité publique. Lorsque l’État renonce à fixer des limites claires, il envoie un message implicite : le respect des règles communes est optionnel, conditionnel, négociable. À moyen terme, cette renonciation mine la confiance dans les institutions et affaiblit la capacité de l’État à maintenir l’ordre juridique.

    Le paradigme Intégration ou Réimmigration part de cette constatation. L’intégration ne peut être un droit sans contreparties. Elle suppose l’acceptation effective des règles, des obligations et des limites posées par l’État de droit. Lorsque cette intégration échoue de manière manifeste et durable, le retour dans le pays d’origine ne constitue pas une sanction morale, mais une fonction ordinaire de l’État, indispensable à la crédibilité du système juridique.

    Les positions qui, comme celles défendues par Carlos Martens Bilongo, remettent en cause la légitimité même des obligations communes ne proposent pas une réforme de l’intégration : elles en organisent la dissolution. C’est un choix politique assumé, mais incompatible avec l’idée d’un État capable de garantir la cohésion sociale et l’égalité devant la loi.

    La France est aujourd’hui confrontée à un choix décisif. Poursuivre sur la voie d’une intégration sans obligations, c’est accepter un État progressivement affaibli, réduit à la gestion administrative des différences. Réaffirmer une intégration exigeante, fondée sur des règles communes et la responsabilité individuelle, c’est au contraire préserver la fonction structurante du droit. Ce choix n’est ni idéologique ni abstrait : il engage l’avenir même de la République.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbyiste inscrit au Registre pour la transparence de l’Union européenne – ID 280782895721-36

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  • Integrazione o ReImmigrazione anche per i cittadini UE? Il caso Bologna come spartiacque

    Il fatto di cronaca avvenuto a Bologna impone una riflessione che va oltre l’emozione, oltre la contingenza giudiziaria e oltre la facile semplificazione mediatica. Non perché il diritto debba arretrare di fronte alla tragedia, ma perché proprio nei momenti di rottura emergono i limiti dei paradigmi esistenti.
    Il sospettato del delitto è un cittadino dell’Unione europea, non un extra-comunitario. Questo dato, che nei primi resoconti appare quasi come una nota a margine, in realtà è il punto dirimente dell’intera vicenda. Perché obbliga a porsi una domanda che per troppo tempo è stata elusa: il paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione può continuare a valere solo per chi proviene da Paesi terzi, oppure deve estendersi anche ai cittadini comunitari?

    Oltre lo status formale: integrazione come fatto sostanziale
    Nel dibattito pubblico italiano ed europeo si è consolidata una convinzione implicita: che la “cittadinanza UE” sia di per sé sinonimo di integrazione, o quantomeno che renda superflua ogni verifica sostanziale. È una convinzione comoda, ma giuridicamente e socialmente infondata.
    Il diritto dell’Unione europea non ha mai previsto una libertà di circolazione assoluta, sganciata da qualsiasi requisito. La libera circolazione presuppone un minimo di integrazione reale, che si traduce in autosufficienza economica, rispetto delle regole, assenza di pericoli per l’ordine pubblico. Quando questi presupposti vengono meno, lo Stato membro non solo può, ma deve interrogarsi sulle conseguenze.
    Il caso di Bologna mostra esattamente questo cortocircuito: status regolare, integrazione assente. Una presenza stabile sul territorio, ma al di fuori di qualsiasi circuito lavorativo, abitativo e sociale; una marginalità tollerata, normalizzata, fino a diventare invisibile alle istituzioni. Fino a quando non esplode.

    Il tabù europeo: cittadini UE senza integrazione
    Estendere il paradigma Integrazione o ReImmigrazione ai cittadini UE significa rompere un tabù. Significa affermare che l’appartenenza all’Unione non è una licenza a vivere ai margini, né un’esenzione permanente da ogni obbligo di inserimento sociale.
    Questo non equivale a criminalizzare la povertà o la marginalità. Al contrario: significa riconoscere che l’abbandono istituzionale è esso stesso un fattore di rischio, per la persona e per la collettività. L’idea che basti il “passaporto europeo” a risolvere ogni problema è una finzione che ha prodotto zone franche di irresponsabilità, soprattutto nelle aree urbane più sensibili, come le stazioni ferroviarie.

    Il caso Bologna come spartiacque
    Il fatto di Bologna segna uno spartiacque perché rende evidente una verità scomoda: l’integrazione non può essere facoltativa, e non può essere selettiva in base alla provenienza geografica. Se l’integrazione è il fondamento della convivenza, allora deve valere per tutti. E se l’integrazione manca in modo strutturale e persistente, anche per i cittadini UE deve esistere una seconda opzione, giuridicamente regolata e garantita: la ReImmigrazione nel Paese di origine.
    Non si tratta di punizione, ma di coerenza del sistema. Un ordinamento che pretende di garantire sicurezza, diritti e coesione sociale non può accettare che l’assenza totale di integrazione resti priva di conseguenze solo perché coperta da uno status formale.

    Una scelta che non può più essere rinviata
    Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione nasce per ristabilire un principio semplice: nessuna società può reggere senza regole condivise e senza responsabilità reciproche. Il caso Bologna dimostra che limitarlo agli extra-comunitari significa lasciarlo incompiuto.
    La domanda non è più se estenderlo anche ai cittadini UE.
    La vera domanda è: quanto ancora possiamo permetterci di non farlo.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato – EU Transparency Register Lobbyist
    Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

    • (senza titolo)

      L’articolo pubblicato su Torino Cronaca (https://torinocronaca.it/news/torino/620120/cpr-un-centro-che-non-rimpatria-il-90-non-fa-ritorno-a-casa.html) evidenzia un dato critico: l’inefficacia dei CPR nel garantire l’effettività dei rimpatri.

      Dal punto di vista giuridico, il problema non è solo organizzativo, ma strutturale. I CPR intervengono nella fase finale del procedimento di espulsione, quando l’irregolarità è già consolidata e spesso accompagnata da ostacoli pratici e giuridici che rendono difficile l’allontanamento.

      È proprio qui che si coglie il punto decisivo: i CPR non funzionano perché il sistema arriva troppo tardi. Quando la selezione amministrativa non è stata fatta prima, il rimpatrio diventa complesso, incerto e spesso inefficace.

      In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione non si pone in alternativa ai CPR, ma ne rappresenta la condizione di funzionamento. Se il sistema collega in modo chiaro la permanenza a criteri verificabili di integrazione, la fase finale diventa coerente: chi non si integra viene individuato prima, in modo progressivo e tracciabile.

      Ne consegue che il trattenimento nei CPR non sarebbe più uno strumento residuale e spesso inefficace, ma l’ultimo passaggio di un percorso amministrativo già definito. In questo modo, anche l’esecuzione del rimpatrio diventa più prevedibile e concretamente realizzabile.

      Il dato che emerge dall’articolo è quindi chiaro: senza un sistema che selezioni a monte, i CPR continueranno a funzionare male. Con un sistema strutturato, invece, possono tornare a essere uno strumento efficace all’interno del ciclo giuridico della permanenza.

    • Crime Linked to Failed Integration: What Could It Cost Italy by 2030?

      In recent years, the European debate on immigration has often focused on two main issues: border control and access to the labor market. However, another dimension—less discussed but increasingly relevant—concerns the consequences of failed integration, particularly in terms of public security and long-term economic costs for the State.

      Italy is now entering a phase in which this issue can no longer be ignored. While the country has historically experienced lower levels of social tension compared with some other European states, current demographic and migration dynamics suggest that the next decade will be decisive.

      Using available public data and comparisons with other European countries, it is possible to outline a projection of what may happen by 2030 if integration policies remain weak or purely symbolic.

      Statistics from the Italian National Institute of Statistics (ISTAT) and European datasets published by Eurostat indicate a consistent pattern: when migrant populations remain socially and economically marginal—without language acquisition, stable employment, or effective participation in public life—the risk of involvement in minor crime or informal economies increases. This is not an ethnic or cultural explanation. It is a structural sociological phenomenon widely documented across Western societies.

      In other words, marginalization creates vulnerability, and vulnerable environments tend to generate instability.

      Several European countries offer concrete examples of what happens when integration fails.

      In France, decades of social marginalization in certain suburban districts have produced areas of chronic tension, often referred to as banlieues sensibles. The combined cost of policing, judicial procedures, urban security programs, and emergency social interventions has been estimated in various studies at 15 to 20 billion euros annually.

      The United Kingdom has experienced similar challenges. Episodes of unrest around migrant housing facilities in recent years required large-scale police deployments and emergency public order measures. Reports from British authorities indicate that such operations can cost hundreds of millions of pounds when they escalate into nationwide security responses.

      These examples are not meant as alarmism. Rather, they illustrate what can occur when integration is treated as an aspiration rather than a measurable policy objective.

      Applying a simple projection model to Italy allows us to estimate potential future costs. The model combines three variables: the number of individuals living in conditions of weak integration, the statistical probability of minor crime or recidivism in marginalized environments, and the average public cost per criminal case, including policing, prosecution, and detention—figures that can be derived from analyses of public expenditure by Italian oversight bodies.

      Under a conservative scenario, the economic burden associated with crime linked to social marginalization could reach between 4 and 7 billion euros per year in Italy by 2030.

      These costs include several components: law-enforcement operations, criminal justice proceedings, prison administration, and extraordinary public security measures in urban areas. They also include indirect costs, such as reduced economic productivity and increased local security spending by municipalities.

      Another significant issue concerns the Italian prison system, which is already operating under structural pressure. If marginalization trends were to increase substantially, projections suggest that the workload for prisons and law-enforcement agencies could rise by 40 to 60 percent within the next decade.

      For American readers, the logic behind this analysis may sound familiar. The United States has long debated the relationship between social exclusion, urban marginality, and public safety. The European situation is not identical, but the underlying mechanism is comparable: when integration fails, the costs eventually appear in the criminal justice system.

      This is precisely why the debate in Italy is increasingly shifting toward the concept of integration as a measurable obligation rather than a voluntary outcome.

      Within this context, a policy framework known as “Integration or Reimmigration” has begun to attract attention in legal and policy discussions.

      The principle is straightforward. A country that admits migrants also has the right—and the responsibility—to ensure that integration actually occurs. Integration should therefore be evaluated through objective indicators: knowledge of the national language, participation in lawful employment, and adherence to the basic legal norms of the host society.

      If these conditions are met, the migrant becomes part of the national community. If they are not met within a reasonable period, the legal framework should allow authorities to consider Reimmigration, meaning a structured return to the country of origin in accordance with legal safeguards and international law.

      In Italy, an interesting legal laboratory already exists within the system of complementary protection, a form of humanitarian residence permit that requires authorities to evaluate the applicant’s level of social integration. This mechanism demonstrates that integration can, in fact, be assessed within existing legal frameworks.

      From a policy perspective, strengthening this approach could transform integration from a rhetorical objective into a verifiable condition for long-term residence.

      For American observers, the debate should not be interpreted as a conflict between openness and restriction. Rather, it reflects a broader question faced by many Western societies: how to balance humanitarian commitments, social stability, and the sustainability of public institutions.

      If integration succeeds, migration can produce economic and demographic benefits. If it fails, the costs appear in unexpected places—policing budgets, prison systems, and urban security policies.

      Looking toward 2030, Italy is approaching a crossroads. The country can either develop a model based on measurable integration and institutional accountability, or it may gradually face the same structural tensions already visible in other parts of Europe.

      The discussion about immigration, therefore, is not only about migration policy. It is also about the long-term stability of democratic societies and the sustainability of public security systems.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Attorney – Registered Lobbyist in the European Union Transparency Register
      ID 280782895721-36

      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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    • Analisi del programma sull’immigrazione di Forza Italia: gestione dei flussi e sicurezza senza una teoria della permanenza

      Il programma di Forza Italia in materia di immigrazione, contenuto nel documento allegato

      si inserisce in una tradizione politica ben definita: quella del controllo dei flussi, della cooperazione internazionale e del rafforzamento degli strumenti di sicurezza.

      L’impianto è chiaro sin dalle prime pagine. La gestione dei flussi migratori deve essere coordinata a livello europeo, con una maggiore condivisione degli oneri tra gli Stati membri e un rafforzamento del ruolo di Bruxelles. Parallelamente, viene attribuita centralità agli accordi bilaterali con i Paesi di transito e di origine, considerati uno strumento essenziale per contenere l’immigrazione irregolare (come evidenziato nelle sezioni dedicate agli accordi con Tunisia ed Egitto, pp. 5-6).

      Accanto a questa dimensione esterna, il programma insiste sulla difesa delle frontiere e sul contrasto all’immigrazione clandestina. Il riferimento ai decreti recenti (Cutro e ONG) e ai dati sulla riduzione degli sbarchi indica una volontà di legittimare l’azione di governo attraverso risultati concreti (p. 3). Il messaggio è inequivoco: i confini vanno controllati e l’ingresso deve essere regolato in modo rigoroso.

      Non manca, tuttavia, un’apertura alla migrazione legale, concepita come strumento funzionale al mercato del lavoro e, al tempo stesso, come mezzo di contrasto ai traffici illegali. I decreti flussi vengono valorizzati come meccanismo ordinato di ingresso, con percorsi definiti e attività formative nei Paesi di origine (p. 6).

      A differenza di altri programmi, Forza Italia affronta in modo esplicito anche il tema dei rimpatri. Viene riconosciuta la necessità di rafforzare i meccanismi di espulsione per i soggetti che non hanno diritto a rimanere, anche attraverso strumenti europei più efficaci e obbligatori (p. 8). Si tratta di un elemento rilevante, perché introduce una dimensione spesso trascurata nel dibattito politico: quella dell’uscita dal territorio come componente strutturale del sistema.

      Tuttavia, se si analizza il programma alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, emergono limiti altrettanto evidenti.

      Il modello proposto da Forza Italia si concentra prevalentemente su due fasi del fenomeno migratorio: l’ingresso e, in parte, l’uscita. Da un lato, si rafforzano i controlli e si regolano i flussi; dall’altro, si punta a rendere più efficaci i rimpatri. Ma manca completamente una riflessione sulla fase intermedia: la permanenza qualificata dello straniero nel territorio dello Stato.

      L’integrazione, in senso tecnico-giuridico, non è sviluppata come categoria autonoma. Non vengono individuati parametri, non sono previsti strumenti di verifica, né si stabilisce un collegamento tra integrazione e diritto di permanenza. Il lavoro è richiamato come criterio di ingresso, ma non come elemento di valutazione continuativa dell’inserimento.

      In altri termini, il programma non distingue tra stranieri integrati e non integrati. La linea di demarcazione resta quella tradizionale tra regolari e irregolari.

      È proprio su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” introduce una discontinuità decisiva.

      In tale prospettiva, il governo del fenomeno migratorio non può limitarsi a controllare chi entra e a espellere chi è irregolare. È necessario anche valutare chi resta. La permanenza deve essere subordinata a un’integrazione effettiva, verificata attraverso criteri concreti – lavoro, lingua, rispetto delle regole – e non meramente formali.

      Il programma di Forza Italia, pur affrontando il tema dei rimpatri in modo più serio rispetto ad altre proposte politiche, non compie questo passaggio. Il rimpatrio resta uno strumento legato all’irregolarità, non all’eventuale fallimento dell’integrazione.

      Ne deriva un modello che, pur più completo sul piano della sicurezza e dell’effettività rispetto ad altri, rimane ancorato a una struttura tradizionale: controllo dei flussi, distinzione regolare/irregolare, espulsione degli irregolari.

      Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, richiede un salto ulteriore: passare da un sistema che gestisce l’ingresso a un sistema che seleziona la permanenza.

      In conclusione, il programma di Forza Italia appare solido sul piano della gestione dei flussi e della dimensione esterna della politica migratoria, e introduce elementi concreti sul tema dei rimpatri. Tuttavia, resta incompleto nella sua architettura complessiva, perché non affronta il nodo centrale del diritto dell’immigrazione contemporaneo: la qualificazione giuridica della permanenza e la distinzione tra integrazione riuscita e integrazione fallita.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Cittadinanza originaria e funzioni apicali dello Stato: una lettura sistematica della proposta A.C. 2738

      La proposta di legge costituzionale A.C. 2738 si colloca in un punto di tensione particolarmente significativo dell’ordinamento: quello in cui il concetto di cittadinanza, tradizionalmente unitario, viene sottoposto a una differenziazione interna in ragione della sua modalità di acquisizione.

      L’introduzione del requisito della cittadinanza italiana per nascita per l’accesso alle cariche apicali dello Stato e delle Regioni non costituisce soltanto un intervento sul piano dell’elettorato passivo qualificato, ma rappresenta un indice sintomatico di una trasformazione più profonda del rapporto tra individuo e comunità politica.

      La proposta, intervenendo sugli articoli 63, 84, 92 e 122 della Costituzione, mira a riservare alcune delle più alte funzioni istituzionali a soggetti caratterizzati da un “legame originario e pieno con la Nazione”, come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa.

      In questa formulazione è già contenuto il nucleo teorico dell’intervento: l’idea che la cittadinanza, nella sua configurazione attuale, non sia più sufficiente a garantire quel livello di integrazione e affidabilità ritenuto necessario per l’esercizio delle funzioni apicali.

      Il dato merita di essere analizzato in chiave sistematica. Nel modello costituzionale originario, la cittadinanza opera come status giuridico pieno e unitario, idoneo a fondare la titolarità dei diritti politici e l’accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, ai sensi dell’articolo 51 Cost.

      Tale assetto presuppone una corrispondenza tra cittadinanza e integrazione, nel senso che l’acquisizione della prima implica, o quantomeno presuppone, l’avvenuto compimento di un percorso di inserimento nell’ordinamento.

      La proposta A.C. 2738 interviene su questo presupposto, incrinandolo. L’introduzione di un requisito ulteriore, fondato sulla cittadinanza per nascita, implica infatti il riconoscimento, sia pure implicito, che la cittadinanza acquisita non sia sempre accompagnata da un’effettiva integrazione sostanziale.

      Si tratta di un passaggio teorico rilevante: il legislatore costituzionale, anziché rafforzare i meccanismi di integrazione, prende atto della loro insufficienza e introduce un criterio alternativo, di natura originaria, che opera come fattore selettivo.

      Questa operazione determina una trasformazione dello status civitatis, che da unitario tende a divenire differenziato. La cittadinanza si articola così in due categorie, formalmente equivalenti ma sostanzialmente non sovrapponibili, almeno con riferimento all’accesso alle funzioni apicali.

      Tale esito solleva interrogativi non soltanto in relazione al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost., ma anche rispetto alla funzione stessa della cittadinanza quale strumento di integrazione e di partecipazione politica.

      Il punto centrale, tuttavia, non è soltanto la compatibilità costituzionale della proposta, ma il problema sistemico che essa rivela. L’intervento normativo si fonda su una premessa che merita di essere esplicitata: la possibilità che soggetti divenuti cittadini italiani, secondo le regole dell’ordinamento, non risultino pienamente integrati nel contesto socio-giuridico di riferimento. In altri termini, la proposta prende atto della frattura tra cittadinanza formale e integrazione sostanziale, ma anziché intervenire sulle cause di tale frattura, ne gestisce gli effetti attraverso una limitazione selettiva.

      È in questo contesto che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che consente di rileggere la proposta A.C. 2738 in una prospettiva più ampia.

      Tale paradigma muove da un presupposto diverso: non è l’origine a dover determinare il rapporto tra individuo e ordinamento, ma il livello di integrazione effettivamente raggiunto.

      L’integrazione, intesa come adesione verificabile ai parametri fondamentali del sistema – lavoro, lingua, rispetto delle regole – diviene il criterio giuridico centrale, mentre la permanenza sul territorio è condizionata al suo mantenimento.

      In questa prospettiva, la proposta A.C. 2738 appare come una risposta indiretta e, per certi versi, impropria a un problema reale. Il legislatore, constatata l’inefficacia degli strumenti di integrazione – tra cui l’accordo di integrazione introdotto dalla legge n. 94 del 2009 e attuato con il d.P.R. n. 179 del 2011, rimasto in larga parte privo di concreta applicazione – sceglie di intervenire non sul processo, ma sull’esito, introducendo una distinzione fondata sull’origine.

      Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, al contrario, propone di intervenire a monte, rendendo effettivo e vincolante il percorso di integrazione e collegando ad esso le conseguenze giuridiche della permanenza.

      La differenza tra i due approcci è radicale. La proposta A.C. 2738 si muove su un piano statico, in cui il dato della nascita assume valore determinante e insuperabile. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” opera invece su un piano dinamico, in cui il comportamento dell’individuo e il suo grado di integrazione costituiscono il parametro decisivo.

      Nel primo caso, si introduce una distinzione permanente tra categorie di cittadini; nel secondo, si costruisce un sistema in cui i diritti e gli obblighi sono correlati a un percorso verificabile.

      La lettura sistematica della proposta consente dunque di coglierne la funzione reale. Essa non rappresenta soltanto un intervento volto a disciplinare l’accesso alle cariche apicali, ma costituisce un segnale della crisi del modello attuale di integrazione.

      La scelta di ricorrere al criterio della cittadinanza per nascita rivela una perdita di fiducia nella capacità dell’ordinamento di garantire, attraverso gli strumenti esistenti, un’effettiva integrazione dei soggetti che acquisiscono la cittadinanza.

      In conclusione, la proposta di legge costituzionale A.C. 2738 si configura come una risposta che, pur muovendo da un’esigenza concreta, finisce per spostare il baricentro del sistema dal piano dell’integrazione a quello dell’identità.

      Essa evidenzia, con particolare chiarezza, la necessità di un ripensamento complessivo del rapporto tra cittadinanza e integrazione, che non può essere risolto mediante criteri originari, ma richiede la costruzione di un modello giuridico fondato su parametri verificabili e coerenti con i principi costituzionali.

      È proprio in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova la sua collocazione teorica, proponendosi come alternativa sistemica a una deriva identitaria che, se non governata, rischia di incidere in modo significativo sulla struttura stessa dello status civitatis.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Commento all’articolo de La Verità dal titolo “Dopo il referendum la destra rilancia sulla remigrazione e l’immigrazione”

      Leggendo l’articolo https://www.laverita.info/dopo-referendum-destra-remigrazione-immigrazione-2676615891.html emerge con chiarezza come il termine “remigrazione” venga utilizzato in chiave politica, quasi come se fosse una proposta già strutturata e traducibile automaticamente in diritto positivo.

      Ma questo è il primo equivoco.

      La “remigrazione” non è una categoria giuridica. Non esiste nel diritto dell’Unione Europea, né nel diritto interno. È una parola che appartiene al dibattito politico e che, proprio per questo, rischia di restare indeterminata nei contenuti e nelle modalità di applicazione.

      Il diritto, invece, richiede esattamente l’opposto: precisione, tipizzazione, garanzie.

      Anche quando si parla di rimpatri, l’ordinamento prevede strumenti ben definiti, sottoposti a limiti e controlli. Le politiche che si stanno sviluppando anche a livello del Parlamento Europeo non introducono categorie nuove, ma rafforzano meccanismi già esistenti. Inserire in questo quadro una nozione come “remigrazione” senza una definizione normativa significa spostare il discorso fuori dal perimetro giuridico.

      Ma il limite dell’articolo non è solo questo.

      Si insiste sulla necessità di rafforzare le politiche di allontanamento, ma manca completamente un passaggio fondamentale: quale sia il criterio per stabilire chi deve restare. Anche qui, il tema dell’integrazione è del tutto assente.

      Il rischio è evidente. Senza un parametro giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il discorso sulla “remigrazione” resta inevitabilmente generico. Si invoca un risultato (l’allontanamento), senza costruire il presupposto giuridico che lo renda coerente e applicabile.

      In questo modo, il dibattito si polarizza: da un lato chi utilizza il termine in senso politico, dall’altro chi lo rifiuta in blocco. Ma entrambe le posizioni, se non affrontano il nodo dell’integrazione, restano incomplete.

      Il punto, invece, è costruire un criterio giuridico serio, individuale e verificabile, che consenta di distinguere tra permanenza e allontanamento senza uscire dal perimetro dello Stato di diritto.

      È in questa prospettiva che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non coincide con la “remigrazione” intesa in senso politico, ma si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.

      Senza questo passaggio, il rischio è quello di trasformare una questione giuridica complessa in uno slogan. E gli slogan, per loro natura, non si applicano: si limitano a semplificare.

    • Beyond Remigration: Why Italian Constitutional Court Judgment No. 40 of 2026 Strengthens the “Integration or ReImmigration” Paradigm

      Italian Constitutional Court Judgment No. 40 of 2026 provides a particularly useful lens through which a UK audience can examine a question that has long been central to British public law: how to reconcile effective immigration control with the protection of individual liberty under constitutional principles and the rule of law.

      Although the Court ultimately declared the constitutional challenge inadmissible, the reasoning of the judgment is far from inconsequential. On the contrary, it exposes a structural weakness in the Italian system that resonates with broader European and, in many respects, British concerns about the legal architecture of immigration detention.

      The case concerns detention in Italian repatriation centres (CPR). Specifically, it addresses whether an individual may remain deprived of liberty during a transitional period even after a judicial authority has refused to validate an earlier detention measure. This creates a legally ambiguous situation: the person remains in detention, but without a fully effective and current judicial basis for that deprivation of liberty.

      The Constitutional Court did not resolve the issue on the merits, but it reaffirmed a fundamental principle: any restriction of personal liberty must be grounded in a robust legal framework and subject to effective judicial oversight. Administrative convenience or policy objectives—however legitimate—cannot justify a dilution of these guarantees.

      For a UK audience, the parallels with immigration detention under the Immigration Acts are immediate. While the UK does not operate a codified constitution in the same way as Italy, the principles of legality, habeas corpus, and judicial oversight play a similar role. The courts have repeatedly emphasised that detention must be lawful, proportionate, and closely connected to the purpose of removal. Where that connection weakens, detention risks becoming unlawful.

      The Italian judgment highlights a similar concern. The issue is not whether the state has the authority to remove individuals without a legal right to remain. That authority is not in question. The problem lies in the structure of the system through which that authority is exercised. Where the system relies on procedural gaps, overlapping legal bases, or transitional mechanisms that blur the line between lawful and unlawful detention, it becomes vulnerable both legally and practically.

      This is where the broader debate on “remigration” becomes relevant. In contemporary European discourse, remigration is often invoked as a policy direction—essentially, a stronger or more systematic approach to return. However, as a legal concept, it remains underdeveloped. It identifies an outcome but does not provide a coherent framework for determining when that outcome should apply, nor how it should be implemented within the constraints of the rule of law.

      Judgment No. 40 of 2026 illustrates precisely this limitation. It shows that strengthening removal powers, without addressing the underlying structure of the system, does not resolve the core tension. Instead, it risks shifting the problem into the domain of detention, where constitutional and legal safeguards are most acute.

      The alternative proposed by the paradigm “Integration or ReImmigration” is to move from reactive enforcement to structural clarity. Rather than focusing primarily on the mechanics of detention and removal, this approach begins with a prior question: on what legal basis does an individual remain within the jurisdiction?

      Integration, in this context, is not a rhetorical or purely social concept. It is a legally relevant condition that can be assessed through objective criteria: participation in the labour market, compliance with legal norms, and genuine insertion into the social fabric. Where such integration exists, the case for continued residence becomes stronger and more stable.

      Conversely, where integration is absent, and where no independent protection grounds apply, ReImmigration—understood as a structured and legally organised return to the country of origin—becomes the coherent outcome. This is not a policy of indiscriminate removal, nor a collective or identity-based approach. It is a framework for individual decision-making, grounded in legal criteria and subject to judicial scrutiny.

      For the UK, this distinction is particularly important. British courts have long been concerned with the limits of administrative detention and the risk of arbitrariness. A system that lacks a clear, prior criterion for determining who should remain and who should leave is more likely to rely heavily on detention at the back end. That, in turn, increases the risk of unlawful detention and litigation.

      The Italian Constitutional Court’s reasoning implicitly points in this direction. By insisting on the centrality of judicial control and the strict conditions under which liberty may be restricted, it exposes the insufficiency of systems that rely on procedural flexibility rather than structural coherence.

      In this sense, the judgment does more than address a technical issue. It reveals the limits of a model based on legal patchwork and administrative adaptation. It suggests that without a clear organising principle, immigration control becomes both less effective and more legally fragile.

      Remigration, taken in isolation, cannot provide that organising principle. It remains a descriptive term rather than a normative framework. By contrast, the paradigm “Integration or ReImmigration” seeks to establish a structured basis for decision-making, linking residence to demonstrable integration and return to its absence.

      The significance of Judgment No. 40 of 2026 lies precisely here. It does not articulate this paradigm explicitly, but it creates the conditions for its emergence by demonstrating the inadequacy of the current model. For the UK, the lesson is clear: sustainable immigration control requires not only effective enforcement tools, but also a coherent legal structure capable of reconciling control with the rule of law.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Immigration Without Integration: The Failure of the European Economic Model

      For many observers in the United States, immigration debates in Europe often appear confusing. Discussions frequently revolve around humanitarian protection, labor shortages, asylum systems, and irregular migration flows. Yet behind these debates lies a deeper structural problem that is rarely explained outside Europe: for decades, European immigration policy has been built largely on an economic interpretation of migration.

      Migrants have been viewed primarily as a labor resource. The prevailing assumption has been that immigration can compensate for demographic decline, sustain welfare systems, and fill gaps in sectors such as agriculture, construction, domestic care, and services. As long as the labor market could absorb migrant workers, immigration was considered manageable.

      This economic approach has profoundly shaped the architecture of migration policy across Europe.

      Italy provides a particularly clear example. The principal mechanism governing labor migration is the “Decreto Flussi” (Flow Decree), a quota-based system through which the government authorizes a specific number of foreign workers to enter the country each year. Employers submit requests for workers abroad, and in theory those workers receive visas and residence permits tied to employment.

      On paper, the system appears rational. In practice, however, it reveals the structural weakness of the economic model.

      Immigration is treated almost exclusively as a matter of labor supply and demand. The migrant is considered a worker first, and only secondarily a future member of the national community. As a result, the system largely ignores the central issue that determines whether immigration strengthens or destabilizes a society: integration.

      European policy frameworks devote enormous attention to admission procedures and legal categories of stay. They also formally provide for deportation or removal in cases of irregular presence. But the crucial middle phase — the process through which migrants become integrated into the social, cultural, and institutional life of the host country — is often weakly structured or insufficiently monitored.

      This gap has produced predictable consequences across several European states. In many urban areas, integration has been uneven. Some migrants integrate successfully into the labor market and social life, while others remain trapped in conditions of marginalization. The result is growing tension between economic policy goals and social cohesion.

      For this reason, a new approach to immigration governance is increasingly necessary in Europe. The model must move beyond the purely economic interpretation of migration and place integration at the center of migration policy.

      This is precisely the objective of the “Integration or ReImmigration” paradigm.

      The premise is straightforward: the right to remain in a country should not depend solely on the existence of a job or an employer willing to sponsor a worker. Instead, long-term residence should be connected to a demonstrable process of integration into the host society.

      Integration here is not understood in ideological or ethnic terms. It refers to measurable elements of participation in the civic and institutional life of the country: knowledge of the language, respect for the legal order, participation in the labor market, and acceptance of the basic rules of social coexistence.

      If integration occurs, the migrant’s legal status should be stabilized and protected. If integration fails to materialize, the state must retain the capacity to interrupt the process of residence and return the individual to the country of origin.

      This framework differs fundamentally from another concept that has recently circulated in European political debates: “remigration.”

      Remigration is primarily associated with certain identitarian movements in Europe. It proposes the systematic return of migrants considered “non-assimilated” or culturally incompatible with European societies. The concept is largely ideological and rooted in identity-based definitions of belonging.

      The ReImmigration paradigm, by contrast, is not based on ethnic or cultural exclusion. It operates within a legal framework centered on reciprocity between the individual and the host society. The migrant is offered the opportunity to build a life in the country, but that opportunity is linked to a concrete and verifiable path of integration.

      To implement such a model, several institutional instruments are necessary.

      A first key tool is what Italian law defines as “complementary protection.” Under Article 19 of the Italian Consolidated Immigration Act, this form of protection can be granted when removal would conflict with fundamental rights obligations or when the individual has developed significant social and family ties in Italy. Within the Integration or ReImmigration framework, complementary protection becomes a mechanism to stabilize the legal status of migrants who demonstrate genuine integration.

      A second pillar is the integration agreement, which already exists in the Italian legal system but currently plays a largely symbolic role. In a fully operational integration-based model, such agreements would function as structured pathways. They would include measurable criteria such as language acquisition, civic participation, and stable employment.

      Another operational element involves administrative accountability. One possible mechanism is the deposit of the migrant’s passport with immigration authorities during the integration process, ensuring traceability and preventing situations in which individuals disappear from administrative oversight.

      At the same time, the state must strengthen its capacity to enforce immigration decisions when integration does not occur. This requires the creation of specialized enforcement structures, such as a dedicated immigration police service, tasked specifically with the execution of removal procedures.

      Finally, the system requires effective infrastructure for immigration enforcement. In Italy this role is played by CPR facilities (Centers for Repatriation), which are used to hold individuals pending deportation when voluntary departure is not possible. Without functional enforcement mechanisms, immigration law risks losing credibility.

      The broader goal of the Integration or ReImmigration paradigm is not exclusion, but balance. A society can remain open to migration only if it preserves the capacity to govern the process. Integration must be treated not as a secondary policy objective, but as the central criterion that determines long-term residence.

      The European experience demonstrates that an immigration system based purely on economic demand is insufficient. Labor markets fluctuate, but societies endure. Immigration policy must therefore be designed not only to supply workers, but to sustain social cohesion.

      Only by moving beyond the economic model of migration can European states build immigration systems capable of remaining stable and legitimate in the decades ahead.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Registered Lobbyist – European Union Transparency Register
      ID 280782895721-36

      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

      Articoli

    • Commento all’articolo del 2 aprile 2026 “Che fine ha fatto il sogno svedese” pubblicato da Internazionale

      L’articolo pubblicato su Internazionale (https://www.internazionale.it/magazine/nora-adin-fares/2026/04/02/che-fine-ha-fatto-il-sogno-svedese) analizza la crisi del modello svedese di integrazione, evidenziando le difficoltà emerse negli ultimi anni sul piano sociale e della sicurezza.

      Il caso svedese è particolarmente significativo perché rappresenta uno dei modelli più avanzati di accoglienza e inclusione in Europa. Proprio per questo, le criticità attuali non possono essere liquidate come un fallimento contingente, ma vanno lette come il segnale di un limite strutturale.

      Il nodo centrale è che l’integrazione è stata spesso concepita come un processo automatico, affidato prevalentemente a politiche sociali e redistributive, senza un adeguato sistema di verifica e di responsabilizzazione individuale. In assenza di criteri chiari e vincolanti, il percorso di integrazione rischia di rimanere incompiuto, generando nel tempo fenomeni di marginalizzazione.

      L’esperienza svedese dimostra quindi che non è sufficiente investire nell’inclusione, ma è necessario costruire un modello giuridico che definisca in modo preciso le condizioni della permanenza.

      In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre una chiave di lettura più strutturata: l’integrazione non può essere presunta, ma deve essere accertata attraverso parametri concreti e verificabili. La permanenza sul territorio diventa così il risultato di un percorso effettivo, mentre il mancato raggiungimento di tali standard comporta conseguenze giuridiche coerenti.

      Il dato che emerge è chiaro: anche i modelli più avanzati possono entrare in crisi se privi di un meccanismo di selezione e verifica. Ed è proprio in questo passaggio che si gioca la sostenibilità delle politiche migratorie nel lungo periodo.

    • Beyond Remigration – what Judgment number 40 of 2026 of the Constitutional Court reveals about the Integration or ReImmigration paradigm

      Welcome to a new episode of Integration or ReImmigration.
      I am attorney Fabio Loscerbo.

      Today I will explain a recent Italian Constitutional Court decision — Judgment number 40 of 2026 — and why it is relevant well beyond Italy, including for a United States audience.

      At a formal level, the Court declared the case inadmissible. However, the reasoning developed in the decision provides a clear reconstruction of a structural problem within the Italian immigration system, particularly in relation to immigration detention.

      The case concerns detention in repatriation centres. The specific legal issue is whether a person may remain deprived of liberty even in the absence of a current and fully effective judicial validation of that detention.

      The Constitutional Court reaffirms a principle that is also familiar in the American legal tradition: personal liberty cannot be restricted without a valid and effective legal basis, subject to judicial control. In Italian constitutional law, this derives from Article 13 of the Constitution. In the United States, the parallel concern would be framed in terms of due process and the longstanding principle that detention must remain legally justified at all times.

      What emerges from the decision is not a rejection of immigration enforcement. The Court does not question the legitimacy of removing individuals who do not have a legal right to remain. Instead, it highlights a structural weakness: the system relies on detention mechanisms that sometimes operate without a sufficiently clear and stable legal foundation.

      In practical terms, detention risks becoming a substitute for a lack of prior legal classification. Rather than clearly distinguishing who is entitled to remain and who is not, the system intervenes at a later stage, using detention as a general management tool. This creates legal uncertainty and increases the risk of conflict with constitutional guarantees.

      Within this framework, the concept of remigration, understood as a strengthening of return policies, appears insufficient. It identifies an objective — removal — but does not provide a legal structure capable of organizing decisions in a coherent and constitutionally stable way.

      Judgment number 40 of 2026 makes this limitation evident. Strengthening enforcement alone does not resolve the underlying issue if the system lacks a clear normative criterion for distinguishing between different categories of individuals.

      This is where the paradigm of Integration or ReImmigration becomes relevant.

      This paradigm introduces a structural distinction. Continued residence is linked to a verifiable process of integration — participation in the labour market, compliance with legal norms, and effective insertion into the social order. Where such integration is present, the legal system stabilizes the individual’s position.

      Where integration is absent, and no independent protection grounds apply, ReImmigration — understood as a structured and legally organized return to the country of origin — becomes the coherent outcome.

      For a United States audience, it is important to clarify that ReImmigration, in this framework, is not an identity-based or collective concept. It is grounded in individual legal assessment and is designed to operate within a rule-of-law framework, with clear criteria and judicial oversight.

      The significance of the Italian Constitutional Court’s decision lies in its implicit message. By insisting on strict judicial control over any restriction of liberty, the Court exposes the limits of systems that rely on flexible or improvised legal mechanisms. It shows that immigration control cannot be sustained through procedural gaps or emergency-based approaches.

      The broader implication is clear: an effective immigration system requires not only enforcement tools, but also a coherent legal structure that defines, in advance, the basis for remaining or being removed.

      In this sense, moving beyond remigration as an isolated concept is not a matter of political preference, but of legal necessity.

      Thank you for listening.
      See you in the next episode of Integration or ReImmigration.

    • Protezione complementare come criterio di valutazione dell’integrazione: limiti all’allontanamento nella sentenza del Tribunale di Bologna (ruolo generale numero 8670 del 2025, decisione del 27 marzo 2026)

      Nel sistema giuridico italiano dell’immigrazione, la protezione complementare – oggi articolata nella protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998 – rappresenta il punto di massima emersione di una trasformazione silenziosa ma radicale: il passaggio da una logica statica di tutela a una logica dinamica fondata sull’integrazione.

      È proprio in questo spazio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il quale non si limita a descrivere il funzionamento del sistema, ma ne coglie la struttura profonda, evidenziando come l’integrazione non sia un elemento accessorio, bensì il criterio centrale per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

      La recente giurisprudenza del Tribunale di Bologna offre un riscontro particolarmente significativo di tale impostazione. Con sentenza resa in data 27 marzo 2026 (ruolo generale numero 8670 del 2025), il Collegio ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale in un caso in cui la Commissione territoriale e la Questura avevano espresso parere negativo, ritenendo insufficienti gli elementi di integrazione.

      La decisione si fonda su un passaggio cruciale: il riconoscimento della protezione non deriva da una condizione di vulnerabilità “originaria” nel Paese di provenienza, bensì da una vulnerabilità “sopravvenuta” determinata dallo sradicamento dal contesto italiano. Il fulcro della valutazione si sposta dunque dal rischio esterno al radicamento interno.

      Il Tribunale richiama espressamente l’art. 8 CEDU e la giurisprudenza di legittimità, sottolineando che il diritto alla vita privata comprende l’intera rete di relazioni sociali, lavorative e personali costruite nel territorio nazionale. In questa prospettiva, l’integrazione non è un fatto sociologico, ma un fatto giuridico rilevante, idoneo a fondare un vero e proprio diritto soggettivo alla permanenza.

      Ancora più rilevante è l’affermazione secondo cui il livello di integrazione richiesto non deve essere “pieno, irreversibile e radicale”, ma può consistere in “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale”.

      Questo passaggio segna una svolta interpretativa decisiva. Il sistema non richiede un’integrazione perfetta, ma riconosce valore giuridico al percorso, al processo, alla direzione intrapresa dal soggetto. È una concezione dinamica dell’integrazione, che coincide perfettamente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

      Infatti, se si osserva la struttura logica della decisione, emerge con chiarezza un meccanismo implicito: da un lato, il soggetto che dimostra un percorso di integrazione – lavoro stabile, inserimento sociale, assenza di pericolosità – viene tutelato e ammesso alla permanenza; dall’altro, il sistema conserva intatta la possibilità di allontanamento nei casi in cui tale integrazione non si realizzi.

      Non si tratta di una costruzione teorica, ma di un modello già operante nella prassi giurisprudenziale.

      La protezione complementare diventa così il laboratorio applicativo del paradigma. In essa si realizza un equilibrio tra esigenze pubblicistiche e diritti fondamentali, mediato dal principio di proporzionalità: quanto più è debole l’interesse dello Stato all’allontanamento (assenza di pericolosità, contributo economico e sociale), tanto più forte diventa la tutela del diritto alla vita privata.

      In questo senso, l’integrazione assume una funzione ordinatrice che supera definitivamente la visione economicista dell’immigrazione. Non è il mero dato lavorativo a determinare la permanenza, ma un insieme complesso di fattori: lavoro, lingua, relazioni, stabilità abitativa, rispetto delle regole.

      Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si inserisce esattamente in questo spazio, offrendo una chiave di lettura sistemica: la permanenza non è automatica, ma condizionata; non è indiscriminata, ma fondata su comportamenti verificabili.

      Ed è proprio qui che si coglie la differenza rispetto alle teorie della remigrazione di matrice identitaria. In quelle impostazioni, il criterio è l’appartenenza; nel paradigma qui delineato, il criterio è la condotta. Non conta chi sei, ma cosa fai.

      Due soggetti con la stessa origine possono avere esiti giuridici opposti: uno resta perché si integra, l’altro deve lasciare il territorio perché non ha intrapreso alcun percorso di inserimento. La ReImmigrazione non è un fine politico, ma una conseguenza giuridica.

      La sentenza del Tribunale di Bologna conferma che questo modello è già interno all’ordinamento. Non si tratta di introdurre nuove categorie, ma di riconoscere e sistematizzare ciò che la giurisprudenza sta già facendo.

      In prospettiva, il punto decisivo sarà comprendere se il legislatore vorrà assumere consapevolmente questo paradigma, trasformandolo in criterio esplicito delle politiche migratorie, oppure se continuerà a operare in modo implicito, lasciando alla giurisprudenza il compito di dare coerenza al sistema.

      Ciò che appare ormai evidente è che la protezione complementare non è più una misura residuale, ma il luogo in cui si definisce, concretamente, chi può restare e chi deve tornare.

      Ed è in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova la sua piena legittimazione giuridica.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Protezione complementare e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la funzione selettiva dell’integrazione nella giurisprudenza del Tribunale di Bologna (ruolo generale numero 8802 del 2025, decisione del 27 marzo 2026)

      La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, pronunciata in data 27 marzo 2026 nel procedimento iscritto al ruolo generale numero 8802 del 2025, offre un’occasione particolarmente significativa per riflettere, in chiave sistematica, sul ruolo della protezione complementare all’interno dell’ordinamento e sulla sua progressiva trasformazione in strumento di attuazione concreta del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

      Il dato da cui occorre partire è che la protezione complementare, nella sua configurazione normativa attuale, non può più essere letta come una forma residuale o meramente umanitaria di tutela. L’evoluzione normativa intervenuta con il D.L. 130/2020, che ha inciso sull’art. 19 del d.lgs. 286/1998, ha determinato un mutamento strutturale: il baricentro della valutazione si è spostato dal rischio nel Paese di origine alla condizione esistenziale maturata nel territorio dello Stato, attraverso il riferimento espresso al diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.

      La decisione in esame si colloca esattamente in questa traiettoria evolutiva e ne rappresenta una applicazione coerente e tecnicamente rigorosa. Il Tribunale, infatti, non si limita a verificare l’assenza dei presupposti della protezione internazionale in senso stretto, ma procede a una valutazione articolata del percorso individuale del ricorrente, ricostruendo il grado di radicamento sociale attraverso una pluralità di indici: attività lavorativa regolare, progressione reddituale, inserimento abitativo, apprendimento della lingua, assenza di pericolosità sociale, durata del soggiorno.

      È proprio nella qualificazione giuridica di questi elementi che emerge il punto di maggiore interesse della pronuncia. Il Collegio richiama espressamente l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il livello di integrazione richiesto non coincide con un inserimento definitivo e irreversibile, ma con “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale” . Tale affermazione, lungi dall’essere una mera clausola di stile, assume un valore sistemico: essa consente di riconoscere rilevanza giuridica a percorsi di integrazione progressivi, non ancora compiuti ma già strutturalmente orientati.

      In questa prospettiva, la protezione complementare si configura come una tutela dinamica, che intercetta il momento in cui il percorso di integrazione è sufficientemente consolidato da rendere sproporzionato l’allontanamento, ma non ancora tale da poter essere qualificato come stabilizzazione definitiva.

      Il passaggio centrale della decisione è rappresentato dal bilanciamento tra interesse pubblico all’allontanamento e tutela della vita privata. Il Tribunale richiama il principio di proporzionalità, evidenziando come l’interferenza statale sia legittima solo in presenza di un “bisogno sociale imperativo” e, soprattutto, come tale esigenza non possa essere affermata in modo astratto, ma debba essere verificata in concreto. Nel caso di specie, l’assenza di qualsiasi profilo di pericolosità e la presenza di un percorso di integrazione effettivo conducono a ritenere sproporzionata la misura espulsiva.

      È in questo snodo che la pronuncia assume una valenza che travalica il singolo caso e si inserisce in una lettura più ampia del sistema.

      La protezione complementare, così interpretata, realizza una vera e propria funzione selettiva. Non si tratta di una selezione basata su criteri economici, né su parametri identitari o culturali, ma su un criterio comportamentale verificabile: il grado di integrazione raggiunto dal soggetto all’interno della società di accoglienza.

      Ed è esattamente questo il punto di contatto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

      Il sistema giuridico, nella sua applicazione concreta, si muove già secondo questa logica: da un lato, tutela e consolida le posizioni di chi dimostra un percorso reale di inserimento; dall’altro, mantiene intatta la possibilità di allontanamento nei confronti di chi tale percorso non intraprende o non consolida. Non è una scelta ideologica, ma una conseguenza diretta dell’impianto normativo e della sua interpretazione giurisprudenziale.

      La decisione del Tribunale di Bologna lo dimostra in modo chiaro. Il riconoscimento della protezione non deriva da una condizione di vulnerabilità originaria, ma da un processo di integrazione costruito nel tempo. Il giudice non “concede” una tutela: accerta un diritto soggettivo che nasce dal radicamento sociale.

      Ne deriva una considerazione di sistema che non può essere elusa. Se la protezione complementare opera come strumento di tutela dell’integrazione, allora essa rappresenta già, nel diritto vivente, il laboratorio applicativo del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Un paradigma che supera definitivamente l’approccio economicista al fenomeno migratorio e restituisce centralità al comportamento individuale.

      In questa prospettiva, il diritto dell’immigrazione torna ad essere ciò che dovrebbe essere: un sistema di regole che seleziona sulla base della partecipazione alla comunità giuridica, non sulla base dell’appartenenza.

      Ed è proprio nella giurisprudenza di merito, più che nelle enunciazioni legislative, che questo processo sta trovando la sua forma più avanzata.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Commento all’articolo del 1 aprile 2026 “L’Italia si svuota: meno nati, più soli, salvati dall’immigrazione. I dati Istat” pubblicato da Il Foglio

      L’articolo pubblicato su Il Foglio (https://www.ilfoglio.it/societa/2026/04/01/news/litalia-si-svuota-meno-nati-piu-soli-salvati-dallimmigrazione-i-dati-istat–268529) richiama un dato ormai consolidato: il declino demografico italiano e il ruolo dell’immigrazione come fattore di compensazione.

      La lettura proposta, tuttavia, resta ancorata a una visione prevalentemente economicista del fenomeno migratorio, nella quale lo straniero è considerato in funzione del fabbisogno demografico e produttivo del Paese. Si tratta di un’impostazione storicamente radicata, ma che mostra oggi evidenti limiti sul piano giuridico e sociale.

      Il punto non è negare il contributo dell’immigrazione, ma ridefinirne i criteri di legittimazione. Ridurre la presenza dello straniero a una variabile demografica rischia di trascurare il nodo centrale: la qualità dell’integrazione.

      È qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, che supera la logica quantitativa per introdurre un criterio qualitativo. La permanenza sul territorio non può essere giustificata esclusivamente dal bisogno del sistema economico, ma deve essere fondata su un percorso concreto di integrazione, verificabile sul piano lavorativo, linguistico e del rispetto delle regole.

      In questa prospettiva, l’immigrazione può certamente contribuire a contrastare il declino demografico, ma solo se inserita in un modello che garantisca coesione sociale e stabilità nel lungo periodo. Diversamente, il rischio è quello di affrontare un problema strutturale con una soluzione parziale, destinata a produrre nuove criticità.

      Il dato che emerge è chiaro: l’immigrazione può essere una risorsa, ma solo a condizione che sia governata attraverso criteri giuridici chiari. Ed è proprio su questo terreno che si gioca il passaggio da una visione emergenziale o economicista a un vero modello di sistema.

    • Analisi del programma sull’immigrazione di Alleanza Verdi e Sinistra: accoglienza come unico asse e assenza del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

      Il programma di Alleanza Verdi e Sinistra in materia migratoria, consultabile al seguente link:
      https://verdisinistra.it/programma-alleanza-verdi-e-sinistra/

      si presenta come una delle elaborazioni più nette e coerenti sul piano ideologico nel panorama politico italiano. L’impostazione è chiaramente orientata alla tutela dei diritti fondamentali della persona migrante, al superamento delle politiche restrittive e alla costruzione di un sistema fondato sull’accoglienza diffusa e sull’ampliamento dei canali legali di ingresso.

      Tuttavia, se si passa da una lettura politica a una lettura tecnico-giuridica, emerge con chiarezza un dato che non può essere eluso: il programma non sviluppa un modello di integrazione in senso proprio, ma si fonda su una logica di accoglienza estesa, priva di criteri selettivi e di meccanismi di verifica.

      L’integrazione, infatti, non è mai definita come processo giuridicamente rilevante. Non vengono individuati parametri, non sono previsti strumenti di accertamento, né tantomeno si stabilisce un collegamento tra il livello di integrazione raggiunto e il diritto di permanenza sul territorio dello Stato. In altri termini, l’integrazione non è un criterio, ma una presunzione.

      Questa impostazione determina un primo limite strutturale: la totale assenza di una teoria della permanenza qualificata. Il programma disciplina – o meglio, amplia – l’ingresso e sostiene la permanenza, ma non si interroga mai su quali condizioni debbano legittimare quest’ultima nel tempo.

      A ciò si aggiunge un secondo elemento, ancora più rilevante: la rimozione del problema della sostenibilità sociale. Non viene affrontato il tema delle frizioni che possono emergere nei contesti territoriali, né quello della capacità reale delle comunità locali di assorbire nuovi ingressi in modo equilibrato. L’accoglienza è considerata un valore in sé, non un processo che deve misurarsi con limiti concreti.

      Il profilo più critico, tuttavia, riguarda la totale assenza del tema dei rimpatri.

      Nel programma non si rinviene alcuna elaborazione in materia di espulsioni, di cooperazione con i Paesi di origine o di strumenti di allontanamento. Il momento dell’uscita dal territorio – che rappresenta, sul piano giuridico, una componente essenziale di qualsiasi sistema migratorio – è semplicemente escluso dal discorso.

      È a questo punto che il confronto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” diventa decisivo.

      Tale paradigma si fonda su una struttura binaria e completa del fenomeno migratorio: l’ingresso dello straniero è sostenibile solo se accompagnato da un percorso di integrazione effettiva; in caso contrario, deve esistere un sistema credibile di reimmigrazione, intesa come ritorno verso il Paese di origine.

      Il programma di Alleanza Verdi e Sinistra non si colloca neppure in modo parziale all’interno di questa struttura. Non sviluppa il primo polo – l’integrazione – perché non lo definisce né lo rende verificabile. E non contempla il secondo – la reimmigrazione – perché omette completamente il tema dei rimpatri.

      Ne deriva un modello che non è semplicemente sbilanciato, ma incompleto nella sua architettura. Si concentra esclusivamente sull’ingresso e sulla permanenza, senza disciplinare né la qualità dell’inserimento né l’eventuale uscita dal sistema.

      In questo senso, la definizione di “accoglienza indiscriminata” non ha una valenza polemica, ma descrittiva. L’accoglienza rappresenta l’unico asse regolativo, mentre tutti gli altri elementi che compongono un sistema migratorio – integrazione effettiva, selezione, rimpatri, sostenibilità sociale – restano fuori dal perimetro.

      In conclusione, il programma di Alleanza Verdi e Sinistra esprime una visione chiara e coerente sul piano dei principi, ma rinuncia a confrontarsi con il nodo centrale del diritto dell’immigrazione contemporaneo: la necessità di governare non solo l’ingresso, ma l’intero ciclo della presenza dello straniero nel territorio dello Stato.

      È proprio su questo terreno che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si propone come alternativa strutturale, introducendo un criterio selettivo della permanenza e un meccanismo di chiusura del sistema. Senza questi due elementi, qualsiasi modello rischia di rimanere privo degli strumenti necessari per essere non solo giusto, ma anche effettivamente governabile.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Italy’s Healthcare System and Immigration: the 2030 Projection Americans Should Understand

      In the United States, debates about immigration usually focus on borders, labor markets, and demographic change. In Europe, however, another dimension is becoming increasingly central to the policy discussion: the long-term sustainability of public institutions, especially healthcare systems. Italy offers a particularly interesting case study for American observers because it combines three powerful trends that are also visible in many Western societies: population aging, declining birth rates, and increasing migration.

      Understanding what is happening in Italy helps illuminate a broader question: how immigration policy interacts with the sustainability of public services.

      Italy operates a universal public healthcare system known as the Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Established in 1978, the system guarantees access to healthcare services to all residents through a model largely financed by general taxation. It is often compared to other universal systems in Europe and represents one of the pillars of the Italian welfare state.

      The system is founded on a constitutional principle. Article 32 of the Italian Constitution recognizes health as a fundamental right of the individual and an interest of the community. As a result, access to healthcare in Italy is not treated as a market commodity but as a public service intended to guarantee social cohesion.

      However, the demographic context in which this system operates is rapidly changing.

      Italy has one of the oldest populations in the world. The fertility rate is among the lowest in Europe, and the working-age population continues to shrink. In this scenario, immigration has partially compensated for demographic decline. According to data from the Italian National Institute of Statistics (ISTAT), approximately 21.8 percent of children born in Italy in 2024 had at least one foreign parent. Without this contribution, the country’s demographic contraction would be even more pronounced.

      For this reason, immigration is often described in Italy as a structural component of demographic stability.

      Yet demographic contribution alone does not resolve the challenges facing public institutions. The sustainability of systems such as healthcare depends not only on population numbers but also on the level of social and linguistic integration of the population that uses these services.

      Healthcare systems rely on effective communication, preventive medicine, and continuity of care. When patients do not speak the language or are unfamiliar with the structure of the healthcare system, several inefficiencies can arise. Preventive care becomes less effective, patients may rely excessively on emergency rooms instead of primary care, and medical procedures may be duplicated because of communication barriers or administrative misunderstandings.

      In other words, the issue is not immigration itself but the absence of effective integration mechanisms.

      Several projections combining demographic trends from Eurostat, economic forecasts from the Bank of Italy, and public health expenditure patterns suggest that the interaction between population aging and segments of the migrant population that remain poorly integrated could produce a cumulative increase in healthcare spending between 9 and 11 billion euros in Italy between 2026 and 2030.

      These projections do not imply that immigrants are responsible for healthcare costs. Rather, they highlight a structural issue: when integration policies are weak or insufficient, public institutions become less efficient.

      Italy is not alone in facing this dilemma. Across Europe, governments are increasingly debating how integration policies affect the functioning of welfare systems.

      In Germany, policymakers have emphasized the importance of language acquisition and civic integration programs to facilitate access to public services. Discussions about the restructuring of integration courses reflect concerns that institutional systems cannot function effectively if newcomers lack the tools to navigate them.

      In Sweden, public policy debates have highlighted the higher public service costs observed in certain urban areas where integration indicators remain weak. Once again, the issue is not immigration itself but the relationship between immigration and social integration.

      The broader lesson emerging from these European experiences is that immigration policy cannot be separated from integration policy.

      It is within this context that the paradigm of “Integration or ReImmigration” has been proposed as a conceptual framework for understanding migration governance. The idea is straightforward: long-term residence in a host country should be based on three fundamental pillars—participation in the labor market, knowledge of the national language, and respect for the legal and institutional framework of the host society.

      Integration should therefore be considered a measurable and policy-driven process rather than an abstract aspiration.

      Applied to healthcare systems, this approach suggests that effective integration policies can improve institutional efficiency. When individuals understand the language, the healthcare system functions more smoothly. Preventive medicine becomes more effective, administrative procedures become clearer, and communication between patients and medical professionals improves.

      The result is not only better health outcomes but also more sustainable public spending.

      For American readers, the Italian case is instructive because it highlights a policy dimension that is often overlooked in migration debates. Immigration is not only a demographic or economic phenomenon. It also interacts with the functioning of institutions such as schools, healthcare systems, and social services.

      The key policy challenge is therefore not whether immigration should occur, but how societies design integration mechanisms capable of preserving institutional sustainability.

      Italy’s experience suggests that the success of immigration policies depends heavily on the effectiveness of integration frameworks. When integration works, immigration can support demographic stability and economic vitality. When integration fails, the pressure on public institutions grows.

      The debate now unfolding in Europe is essentially about how to maintain this balance.

      The year 2030 may seem distant, but demographic and institutional trends evolve slowly and predictably. For this reason, the Italian case offers a valuable opportunity for policymakers and observers abroad to reflect on how immigration, integration, and public institutions interact in modern societies.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Attorney at Law – Registered Lobbyist in the European Union Transparency Register
      ID 280782895721-36

      ORCID
      https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

      Articoli

    • La cittadinanza senza integrazione: il nodo della doppia cittadinanza nella proposta A.C. 2698 e la necessità di un modello integrativo

      La proposta di legge A.C. 2698 si colloca all’interno di una linea di continuità con la tradizione giuridica italiana in materia di cittadinanza, fondata sul principio dello ius sanguinis.

      Essa mira a ripristinare e ampliare l’accesso alla cittadinanza per discendenza, includendo anche i discendenti oltre il secondo grado, purché in possesso di una conoscenza linguistica di livello almeno B1.

      Tuttavia, al di là della struttura formale della proposta, emerge con chiarezza una criticità che incide in modo diretto sulla tenuta sistemica dell’intero impianto normativo: la totale assenza di una riflessione sul tema della doppia cittadinanza.

      Nel sistema vigente, disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza plurima è pienamente ammessa. Non esiste, in via generale, alcun obbligo di rinuncia alla cittadinanza originaria, né sono previsti meccanismi di coordinamento tra l’acquisto della cittadinanza italiana e l’eventuale mantenimento di quella di altro Stato.

      Questo assetto normativo, già di per sé molto aperto, viene ulteriormente sollecitato dalla proposta A.C. 2698, che amplia in modo significativo la platea dei potenziali cittadini italiani residenti all’estero.

      Il risultato è una progressiva espansione della cittadinanza italiana come status giuridico formale, svincolato da qualsiasi verifica di integrazione sostanziale. I soggetti che accedono alla cittadinanza per discendenza possono, infatti, non avere mai avuto alcun rapporto concreto con il territorio italiano, con la sua economia o con la sua organizzazione sociale.

      Il requisito linguistico previsto per i discendenti oltre il secondo grado si rivela, in questo contesto, del tutto insufficiente. La conoscenza della lingua, pur rilevante, non è idonea a dimostrare un’effettiva partecipazione alla vita della comunità nazionale, né può essere considerata indice di un reale radicamento.

      La questione si complica ulteriormente proprio in relazione alla cittadinanza plurima. Il soggetto che acquisisce la cittadinanza italiana per discendenza può mantenere integralmente la cittadinanza originaria, continuando a vivere stabilmente all’estero e senza assumere alcun obbligo nei confronti dello Stato italiano.

      La cittadinanza si configura, così, come un titolo privo di correlati doveri, un elemento di appartenenza puramente formale, che non implica né partecipazione né responsabilità.

      Questa impostazione determina una evidente frattura rispetto alla disciplina applicabile agli stranieri presenti sul territorio italiano.

      A questi ultimi è richiesto, almeno sul piano normativo, un percorso di integrazione articolato, fondato su elementi quali l’apprendimento linguistico, l’inserimento lavorativo e il rispetto delle regole dell’ordinamento, come previsto anche dal sistema dell’accordo di integrazione di cui al DPR 14 settembre 2011, n. 179. In tale prospettiva, la permanenza sul territorio è, almeno teoricamente, condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi di integrazione.

      Al contrario, la cittadinanza per discendenza viene attribuita senza che sia richiesto alcun percorso analogo, determinando un evidente squilibrio tra situazioni che, sotto il profilo sostanziale, dovrebbero essere valutate secondo criteri omogenei.

      La proposta A.C. 2698 non affronta questa contraddizione. Essa si limita ad ampliare l’accesso alla cittadinanza, senza interrogarsi sulle conseguenze sistemiche di tale scelta. In particolare, non viene preso in considerazione il rischio di una crescente dissociazione tra cittadinanza e appartenenza effettiva, né viene affrontata la questione della responsabilità connessa allo status di cittadino in un contesto di cittadinanza plurima.

      È proprio su questo terreno che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che propone una ricostruzione del rapporto tra individuo e Stato fondata su un criterio sostanziale: l’integrazione.

      In questa prospettiva, la cittadinanza non può essere concepita come un diritto automatico derivante dalla discendenza, ma deve essere intesa come il risultato di un percorso di inserimento effettivo nella comunità nazionale. L’appartenenza giuridica deve riflettere un’appartenenza reale, costruita attraverso la partecipazione alla vita economica, sociale e giuridica dello Stato.

      Ciò non implica necessariamente il superamento del principio dello ius sanguinis, ma richiede una sua profonda revisione. La discendenza può continuare a costituire un elemento rilevante, ma non sufficiente.

      Essa deve essere integrata da requisiti sostanziali, idonei a dimostrare un legame effettivo con il Paese. In questa logica, l’acquisto della cittadinanza per discendenza potrebbe essere subordinato alla residenza in Italia, alla partecipazione al mercato del lavoro, al completamento dell’accordo di integrazione e alla verifica del rispetto delle regole dell’ordinamento.

      Parallelamente, il tema della cittadinanza plurima dovrebbe essere affrontato in modo esplicito.

      Non necessariamente attraverso l’introduzione di un divieto generalizzato di doppia cittadinanza, che risulterebbe difficilmente compatibile con il contesto internazionale, ma mediante la previsione di meccanismi che colleghino l’effettività dei diritti connessi alla cittadinanza alla sussistenza di un rapporto reale con lo Stato. In altri termini, la cittadinanza non dovrebbe essere un titolo statico e incondizionato, ma l’espressione di un rapporto dinamico, suscettibile di essere verificato nel tempo.

      La proposta A.C. 2698, nella sua formulazione attuale, non si muove in questa direzione. Essa amplia la cittadinanza senza costruire integrazione e, soprattutto, senza governare il fenomeno della cittadinanza plurima. In tal modo, contribuisce a rafforzare un modello in cui lo status di cittadino risulta progressivamente svuotato di contenuto sostanziale.

      In conclusione, il nodo della doppia cittadinanza rappresenta il punto critico che la proposta evita di affrontare.

      Senza una revisione in chiave integrativa, l’ampliamento dello ius sanguinis rischia di accentuare le contraddizioni già presenti nel sistema, rendendo sempre più debole il legame tra cittadinanza e appartenenza. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre, invece, una prospettiva alternativa, capace di ricondurre a unità il sistema, ponendo al centro un criterio oggettivo e verificabile: l’integrazione.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Commento all’articolo del 31 marzo 2026 “I giovani stranieri stanno devastando le carceri minorili” pubblicato da Il Tempo

      L’articolo pubblicato su Il Tempo (https://share.google/SRiGSpHhmvS3Y0CbZ) affronta il tema della presenza di minori stranieri nel circuito penale minorile con un taglio fortemente allarmistico, concentrato sugli episodi di violenza e sulle criticità del sistema detentivo.

      Al di là della narrazione, il dato giuridicamente rilevante è un altro: il sistema penale minorile sta diventando il luogo in cui emergono le conseguenze di un mancato funzionamento dei percorsi di integrazione.

      Il diritto minorile italiano è strutturato su finalità educative e rieducative. Quando però un numero crescente di minori stranieri entra in questo circuito, significa che il problema non è stato gestito prima, nella fase amministrativa e sociale. Non si tratta, quindi, di un fenomeno che nasce nel penale, ma di un fenomeno che arriva nel penale.

      In termini chiari: se il sistema non intercetta tempestivamente le situazioni di mancata integrazione – sul piano scolastico, sociale e comportamentale – queste non scompaiono, ma tendono a trasformarsi in devianza. A quel punto, l’intervento non è più preventivo, ma repressivo.

      In una prospettiva coerente con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, il nodo centrale è proprio questo: evitare che il problema si sposti sul piano penale. Il sistema dovrebbe essere in grado di intervenire prima, attraverso strumenti amministrativi e sociali che colleghino in modo concreto la permanenza al percorso di integrazione.

      Se ciò non avviene, il risultato è inevitabile: il carcere minorile diventa il punto di arrivo di un percorso che avrebbe dovuto essere gestito molto prima. E a quel punto, qualsiasi intervento è già tardivo.

    • Commento all’articolo di Piuculture dal titolo “Remigrazione, l’informazione e il corretto uso delle parole”

      Leggendo l’articolo https://www.piuculture.it/2026/03/remigrazione-linformazione-e-il-corretto-uso-delle-parole/ emerge un’impostazione che insiste, in modo condivisibile, sulla necessità di utilizzare un linguaggio corretto quando si affrontano temi giuridicamente sensibili come quello dell’immigrazione.

      È corretto affermare che il termine “remigrazione” sia privo di una definizione normativa e che il suo uso nel dibattito pubblico possa generare confusione. Il diritto, per sua natura, richiede precisione terminologica e categorie determinate. Sotto questo profilo, l’articolo coglie un punto essenziale.

      Tuttavia, anche qui l’analisi si ferma a metà.

      Il problema non è soltanto l’uso scorretto delle parole. Il problema è che certe parole emergono perché manca una struttura giuridica adeguata a descrivere e governare il fenomeno. La “remigrazione” è una parola ambigua, ma è anche il sintomo di un vuoto normativo: l’assenza di un criterio chiaro che consenta di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato.

      L’articolo insiste sulla responsabilità dell’informazione, ma non affronta questo nodo. Si corregge il linguaggio, ma non si costruisce la categoria.

      E soprattutto, manca ancora una volta ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.

      Finché la permanenza dello straniero non viene collegata a un criterio verificabile di integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta esposto a oscillazioni continue: da un lato l’indeterminatezza, dall’altro la radicalizzazione del linguaggio e delle proposte.

      In questo senso, il richiamo al “corretto uso delle parole” è necessario, ma non sufficiente. Senza un’elaborazione giuridica sostanziale, il dibattito resta confinato sul piano lessicale.

      Il punto, invece, è costruire un criterio normativo serio, fondato su valutazioni individuali e verificabili. È in questa prospettiva che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che si distingue nettamente dalla “remigrazione” intesa in senso ideologico, proprio perché si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.

      Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a discutere delle parole, lasciando irrisolta la questione giuridica che quelle parole, nel bene o nel male, cercano di esprimere.

    • Más allá de la remigración: por qué la sentencia n.º 40 de 2026 del Tribunal Constitucional italiano refuerza el paradigma “Integración o ReImmigration”

      La sentencia n.º 40 de 2026 del Tribunal Constitucional italiano ofrece un punto de observación particularmente útil para el público español, en la medida en que aborda una tensión que también atraviesa el ordenamiento jurídico español: la relación entre la eficacia de las políticas de control migratorio y la protección constitucional de la libertad personal.

      Aunque la decisión concluye formalmente con una declaración de inadmisibilidad, su relevancia es sustancial. El Tribunal no entra en el fondo del asunto, pero reconstruye el marco normativo con suficiente precisión como para poner de manifiesto una debilidad estructural del sistema italiano de control de la inmigración irregular.

      El caso gira en torno al régimen de internamiento en los centros italianos de repatriación (CPR). En particular, se cuestiona la posibilidad de mantener a una persona privada de libertad durante un periodo transitorio, incluso después de que una primera decisión judicial no haya validado la medida de internamiento. Esta situación genera una zona jurídicamente incierta en la que la restricción de la libertad personal subsiste sin un título jurisdiccional plenamente vigente.

      El Tribunal Constitucional recuerda, con claridad, un principio fundamental: toda limitación de la libertad personal debe estar sujeta a un control judicial efectivo, actual y sustancial. No basta con la previsión legal abstracta, ni pueden prevalecer razones organizativas o de oportunidad administrativa cuando están en juego derechos fundamentales.

      Para el lector español, la analogía con el régimen de internamiento de extranjeros en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es inmediata. También en España, la privación de libertad en materia de extranjería está sometida a control judicial y debe responder a finalidades concretas, en particular la ejecución de la expulsión. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en la práctica, pueden surgir situaciones intermedias en las que el sistema funciona en los límites de su propia legalidad.

      La sentencia italiana resulta especialmente relevante porque pone de relieve que el problema no es únicamente de intensidad en la aplicación de las medidas de retorno, sino de estructura del sistema. Un modelo que no distingue de manera clara entre quienes deben permanecer y quienes deben abandonar el territorio tiende a recurrir a mecanismos de urgencia y a soluciones jurídicas inestables.

      En este contexto, la noción de “remigración”, ampliamente presente en el debate europeo, muestra sus límites. Como concepto, alude al retorno, pero carece de una articulación normativa precisa. No establece criterios jurídicos claros para determinar cuándo procede la permanencia y cuándo el retorno. La sentencia n.º 40 de 2026 evidencia precisamente esta carencia: sin un criterio estructurante, las políticas de retorno se apoyan en mecanismos frágiles desde el punto de vista constitucional.

      Es aquí donde el paradigma “Integración o ReImmigration” adquiere relevancia. No se trata de una simple alternativa política, sino de un intento de introducir un criterio jurídico ordenante. La integración debe entenderse en términos verificables: inserción laboral, respeto del ordenamiento jurídico, participación en la vida social. Cuando estos elementos concurren, la permanencia en el territorio encuentra una base sólida. Cuando no concurren, y en ausencia de derechos de protección autónomos, la ReImmigration —entendida como retorno estructurado al país de origen— se presenta como la consecuencia coherente.

      Para el público español es importante subrayar que la ReImmigration, en este contexto, no tiene un significado identitario o colectivo. Se trata de un concepto jurídico, basado en la evaluación individual y en criterios objetivos, compatible con los principios del Estado de derecho.

      La aportación del Tribunal Constitucional italiano es, en este sentido, indirecta pero significativa. Al insistir en la necesidad de un control judicial efectivo y en la inadmisibilidad de zonas grises en la restricción de la libertad personal, el Tribunal pone de manifiesto los límites de un sistema basado en soluciones provisionales o de carácter emergencial.

      La conclusión que se desprende es clara: una política migratoria no puede sostenerse sobre mecanismos jurídicos inestables. La eficacia administrativa no puede sustituir a la coherencia normativa. En ausencia de un criterio claro de selección, el sistema oscila entre la ineficacia práctica y el riesgo de vulneración de derechos fundamentales.

      Desde esta perspectiva, la remigración, considerada de forma aislada, resulta insuficiente. Describe un objetivo, pero no configura un sistema. El paradigma “Integración o ReImmigration”, en cambio, propone una estructura: vincula la permanencia a la integración efectiva y el retorno a la ausencia de dicha integración, dentro de un marco jurídico definido.

      La sentencia n.º 40 de 2026 no formula explícitamente este modelo, pero contribuye a evidenciar su necesidad. Al poner de relieve las carencias del sistema actual, invita a una reflexión más profunda sobre la forma en que los ordenamientos jurídicos europeos deben articular, de manera estable, el equilibrio entre control migratorio y garantías constitucionales.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Remigration Returns to the European Debate: Ideology or Migration Policy?

      In recent years the concept of remigration has re-emerged in the European political debate. Once confined to activist circles and ideological movements, the term now appears increasingly in public discussions about migration governance, demographic change, and the limits of integration policies across Europe. For observers in the United States, the resurgence of this concept may seem unusual, but it reflects a deeper crisis within European migration systems that has been developing for more than two decades.

      To understand the debate, it is necessary to clarify what remigration actually means. In its most common formulation, remigration refers to policies aimed at returning foreign-origin populations to their countries of origin. In the most radical interpretations, the concept does not apply only to irregular migrants or individuals convicted of crimes, but also to broad categories of immigrants who are considered insufficiently integrated into European societies.

      The idea has been popularized primarily by the Austrian activist Martin Sellner, associated with the European Identitarian movement. In this framework, remigration is presented as a long-term political strategy consisting of three stages: stricter border control, revision of citizenship and residence rules, and eventually large-scale return programs for populations considered culturally or socially incompatible with the host society.

      For an American audience, this debate may resemble certain discussions that periodically emerge in the United States regarding deportation policies or large-scale immigration enforcement. However, the European context differs in several important respects.

      Unlike the United States, where immigration historically developed around a strong assimilation narrative, many European countries built their immigration systems relatively late and often without clear long-term integration frameworks. As a result, several European states are now facing structural challenges: persistent irregular migration, difficulties in enforcing return policies, and growing concerns about social cohesion in areas where integration has been only partially successful.

      Within this context, remigration has gained visibility because it offers a radical and seemingly decisive solution. Its supporters argue that the traditional policy toolbox—border control, asylum systems, and integration programs—has failed to address the scale of migration pressures affecting Europe.

      Yet the concept also raises significant legal and practical questions. European legal systems are deeply rooted in constitutional protections, international human rights obligations, and European Union law. Millions of people of foreign origin currently live in Europe with lawful residence permits, established family ties, and often citizenship. Implementing large-scale return programs affecting such populations would inevitably collide with constitutional guarantees, the European Convention on Human Rights, and EU legal frameworks.

      For this reason, remigration often functions more as a political narrative than as a legally operational migration policy. It reflects growing frustration within parts of European society, but its practical implementation remains highly problematic within existing legal systems.

      This is precisely the point where the paradigm of Integration or ReImmigration proposes a fundamentally different approach.

      Rather than focusing on ethnic origin or cultural identity, the ReImmigration paradigm starts from a legal principle: the right to remain in the country should be connected to a measurable process of integration into the host society.

      Integration, in this model, is not treated as a vague aspiration but as a structured and verifiable process built around three essential elements: participation in the labor market, knowledge of the national language, and respect for the fundamental rules of the legal order.

      When integration succeeds, the foreign resident becomes a stable part of the national community and may consolidate his or her legal status through existing residence mechanisms. When integration clearly fails, however, the state must possess effective tools to terminate the process of settlement and facilitate a return to the country of origin.

      The distinction with remigration is therefore substantial. Remigration seeks to reduce the presence of foreign-origin populations primarily for cultural or demographic reasons. ReImmigration, by contrast, operates within a legal and administrative framework focused on the success or failure of integration.

      In the ReImmigration paradigm, return is not an ideological objective but the logical consequence of an unsuccessful integration pathway. At the same time, successful integration remains the primary goal of the system.

      From an American perspective, this approach may appear closer to the logic historically embedded in the U.S. immigration model: the expectation that newcomers integrate into the host society while maintaining the rule of law as the central organizing principle.

      The current European debate on remigration therefore reveals something deeper than a political controversy. It reflects the search for a workable model capable of reconciling migration management, social stability, and constitutional legality.

      If migration policy is reduced to ideological confrontation—either open-ended permissiveness or radical expulsion proposals—the result is institutional paralysis. A functioning system must instead distinguish clearly between integration that works and integration that fails.

      This is precisely the ambition of the Integration or ReImmigration paradigm: to move the migration debate away from identity-based rhetoric and toward a structured legal framework capable of governing migration realistically in contemporary European societies.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbyist registered in the European Union Transparency Register – ID 280782895721-36

      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

      Articoli

    • Commento all’articolo del 1 aprile 2026 “Migranti, M. Occhiuto (FI): strategia tiene insieme umanità e regole” pubblicato da Agenparl

      L’articolo pubblicato su Agenparl (https://agenparl.eu/2026/04/01/migranti-m-occhiuto-fi-strategia-tiene-insieme-umanita-e-regole/) valorizza un’impostazione che mira a coniugare tutela dei diritti e rispetto delle regole, offrendo una lettura equilibrata della gestione dei flussi migratori.

      Si tratta di un approccio positivo, perché riconosce implicitamente che il governo dell’immigrazione non può essere affidato a logiche unilaterali. L’equilibrio tra umanità e regole rappresenta, infatti, la condizione minima per la tenuta del sistema giuridico e sociale.

      Il punto di evoluzione, tuttavia, è dare a questo equilibrio una struttura concreta. È qui che si inserisce il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, che consente di trasformare un principio politico in un criterio giuridico operativo.

      In questa prospettiva, umanità e regole non sono più due poli da bilanciare, ma coincidono: la regola è l’integrazione, mentre la dimensione umanitaria si esprime nella valutazione individuale del percorso della persona. Ne consegue che la permanenza sul territorio diventa il risultato di un accertamento positivo di integrazione, mentre il rimpatrio rappresenta l’esito coerente di una valutazione negativa.

      L’impostazione richiamata nell’articolo si presta quindi a essere sviluppata proprio in questa direzione: da equilibrio dichiarato a sistema strutturato. Il dato che emerge è incoraggiante, perché indica una convergenza verso modelli che, se adeguatamente definiti, possono rendere più prevedibile, trasparente ed efficace l’intero ciclo giuridico della permanenza.

    • Commento all’articolo del 1 aprile 2026 “Immigrazione, il modello Albania prevale nell’Ue: una votazione storica” pubblicato da La Nuova Bussola Quotidiana

      L’articolo pubblicato su La Nuova Bussola Quotidiana (https://lanuovabq.it/it/immigrazione-il-modello-albania-prevale-nellue-una-votazione-storica) interpreta come “storica” l’affermazione del cosiddetto modello Albania, ossia la delocalizzazione delle procedure e delle strutture di gestione dei migranti in Paesi terzi.

      Dal punto di vista giuridico, si tratta di un’evoluzione significativa della politica migratoria europea, che mira a esternalizzare la gestione dell’irregolarità e a rafforzare la fase di contenimento e rimpatrio. Il modello si inserisce in una tendenza già in atto, volta a ridurre la pressione sui sistemi nazionali attraverso strumenti operativi collocati al di fuori del territorio dell’Unione.

      Tuttavia, anche in questo caso, l’intervento resta concentrato sulla dimensione spaziale del fenomeno: si sposta il luogo della gestione, ma non si modifica la struttura giuridica del sistema. Il rischio è quello di ottenere un vantaggio operativo nel breve periodo, senza incidere sulle dinamiche che determinano la permanenza irregolare nel medio-lungo termine.

      Il punto centrale è che il modello Albania, per quanto efficace sul piano logistico, non risolve il problema della selezione giuridica. Non introduce, cioè, criteri sostanziali per distinguere in modo stabile chi può restare da chi deve essere allontanato.

      In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di leggere il fenomeno in modo più strutturato. I centri in Paesi terzi possono rappresentare uno strumento utile per rendere effettiva la fase esecutiva del rimpatrio, ma solo se inseriti in un sistema che abbia già definito, a monte, i criteri di permanenza.

      In altri termini, il modello Albania può funzionare, ma a condizione di essere parte di un impianto più ampio: non come soluzione autonoma, bensì come segmento finale di un percorso amministrativo fondato sull’integrazione. In assenza di tale collegamento, il rischio è quello di replicare, su scala diversa, le criticità già presenti nel sistema interno.

    • Commento all’articolo del 1 aprile 2026 “L’Ue è pronta a fare le barricate per evitare una nuova crisi migratoria dal Medio Oriente” pubblicato da Eunews

      L’articolo pubblicato su Eunews (https://www.eunews.it/2026/04/01/lue-e-pronta-a-fare-le-barricate-per-evitare-una-nuova-crisi-migratoria-dal-medio-oriente/) descrive un approccio preventivo dell’Unione europea rispetto a possibili nuovi flussi migratori, con un rafforzamento delle misure di contenimento alle frontiere esterne.

      La prospettiva è chiaramente orientata alla gestione anticipata dei flussi, nel tentativo di evitare il ripetersi di crisi sistemiche come quelle già vissute negli anni passati. Si tratta di un cambio di impostazione rispetto alle logiche emergenziali ex post, ma che resta confinato alla dimensione del controllo territoriale e geopolitico.

      Il limite di questa impostazione è evidente: l’intervento si concentra sull’ingresso, senza affrontare in modo strutturale il tema della permanenza. Il rischio è quello di spostare il problema nello spazio, senza risolverlo nel sistema giuridico interno degli Stati membri.

      In termini tecnici, infatti, la gestione dei flussi non esaurisce la questione migratoria. Una volta che lo straniero è entrato nel territorio dell’Unione, il nodo centrale diventa quello della legittimità della permanenza e dei criteri attraverso cui essa viene valutata.

      È qui che emerge la necessità di un modello più coerente. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di colmare questa lacuna: non si limita a governare l’ingresso o a rafforzare i rimpatri, ma introduce un criterio sostanziale di selezione fondato sull’integrazione.

      In questa prospettiva, il controllo delle frontiere è solo il primo livello del sistema. Il secondo, decisivo, è rappresentato dalla capacità dell’ordinamento di valutare in modo continuo e verificabile il percorso dello straniero sul territorio. Senza questo passaggio, ogni strategia europea rischia di restare parziale, oscillando tra chiusura esterna e difficoltà interne nella gestione dell’irregolarità.

      Il dato che emerge dall’articolo è quindi significativo: l’Unione europea sta rafforzando la propria capacità di prevenzione delle crisi, ma non ha ancora sviluppato un modello giuridico pienamente coerente per governare la permanenza. Ed è proprio in questo spazio che si inserisce la prospettiva di un nuovo paradigma.

    • Au-delà de la remigration – ce que révèle la décision numéro 40 de 2026 de la Cour constitutionnelle sur le paradigme Intégration ou ReImmigration

      Bienvenue dans un nouvel épisode de Intégration ou ReImmigration.
      Je suis l’avocat Fabio Loscerbo.

      Aujourd’hui, j’analyse la décision numéro 40 de 2026 de la Cour constitutionnelle italienne, une décision qui, bien que formellement déclarée irrecevable, met en lumière un problème structurel du droit de l’immigration.

      La question porte sur la rétention administrative dans les centres de rapatriement. Plus précisément, sur la possibilité qu’une personne reste privée de liberté en l’absence d’un contrôle juridictionnel actuel et pleinement effectif.

      La Cour rappelle un principe fondamental, qui trouve également un écho direct dans l’ordre juridique français : toute atteinte à la liberté individuelle doit être strictement encadrée et soumise à un contrôle du juge. Ce principe, en France, s’inscrit notamment dans le cadre de l’article 66 de la Constitution, qui confie à l’autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle.

      La décision ne remet pas en cause la légitimité des politiques d’éloignement. Elle ne conteste pas le droit de l’État de reconduire les étrangers en situation irrégulière. En revanche, elle met en évidence une faiblesse structurelle : l’utilisation du placement en rétention comme instrument de gestion générale, en l’absence d’un critère juridique clair permettant de distinguer les situations individuelles.

      Ce point est essentiel.

      Un système qui ne repose pas sur une distinction normative stable entre les personnes destinées à rester et celles appelées à partir tend à compenser cette absence de structure par des mécanismes administratifs, souvent situés à la limite de la légalité constitutionnelle.

      Dans ce contexte, la notion de remigration, entendue comme renforcement des politiques de retour, apparaît insuffisante. Elle désigne un objectif, mais ne constitue pas un cadre juridique. Elle ne permet pas d’organiser de manière cohérente les décisions relatives au séjour et à l’éloignement.

      La décision numéro 40 de 2026 met précisément en évidence cette limite. Le problème n’est pas l’existence du retour, mais l’absence d’un principe structurant qui en encadre l’usage.

      C’est dans cette perspective que le paradigme Intégration ou ReImmigration prend tout son sens.

      Il introduit un critère juridique clair. Le maintien sur le territoire est fondé sur une intégration objectivable : insertion professionnelle, respect des règles juridiques, participation à la vie sociale. En l’absence de ces éléments, et sauf existence de droits protecteurs spécifiques, la ReImmigration — entendue comme retour structuré vers le pays d’origine — constitue l’issue cohérente.

      Il est important de préciser, pour le public français, que la ReImmigration n’est pas ici une notion identitaire ou collective. Il s’agit d’un concept juridique, fondé sur une appréciation individuelle et compatible avec les exigences de l’État de droit.

      La portée de la décision italienne est donc plus large qu’il n’y paraît. En réaffirmant la centralité du contrôle juridictionnel et en refusant toute zone grise dans la privation de liberté, la Cour met en évidence les limites d’un système fondé sur des ajustements successifs et des logiques d’urgence.

      La conséquence est claire : une politique migratoire ne peut être durable que si elle repose sur une structure juridique cohérente, capable d’articuler efficacité administrative et protection des droits fondamentaux.

      Dans cette perspective, dépasser la remigration comme concept isolé devient une nécessité juridique.

      Merci pour votre écoute.
      À très bientôt pour un nouvel épisode de Intégration ou ReImmigration.

    • Analisi del programma sull’immigrazione del Movimento 5 Stelle: la “terza via” alla prova del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

      Il programma del Movimento 5 Stelle in materia di immigrazione, contenuto nel programma elettorale europeo 2024 (consultabile nel documento allegato)

      , si articola attorno alla nozione di “terza via”, proposta come alternativa tanto alle politiche di chiusura quanto agli approcci meramente umanitari.

      La sezione dedicata ai flussi migratori evidenzia una critica esplicita all’attuale assetto europeo, incentrato sul principio dello Stato di primo ingresso e privo di meccanismi effettivi di redistribuzione dei richiedenti asilo . Il Movimento 5 Stelle individua nella dimensione sovranazionale il livello adeguato per affrontare il fenomeno, insistendo sulla necessità di rafforzare i canali legali di ingresso, contrastare i trafficanti e costruire un sistema di accoglienza più equo tra gli Stati membri.

      Si tratta, formalmente, di un’impostazione che tenta di introdurre elementi di razionalità nel dibattito pubblico. Non è privo di rilievo il fatto che venga richiamata la “capacità di accoglienza” dei singoli Stati, segnale di una consapevolezza – almeno teorica – dei limiti strutturali dei sistemi nazionali.

      Tuttavia, quando si passa dal piano enunciativo a quello sostanziale, il programma mostra una lacuna che lo avvicina a molte altre elaborazioni politiche degli ultimi anni: l’assenza di una reale teoria del governo del fenomeno migratorio.

      Ed è proprio in questo punto che il confronto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di cogliere con chiarezza i limiti dell’impostazione proposta.

      Il paradigma tradizionale dell’integrazione – al quale il Movimento 5 Stelle resta sostanzialmente ancorato – si fonda sull’assunto che l’inserimento dello straniero nel tessuto sociale rappresenti l’esito fisiologico del percorso migratorio. In questa prospettiva, le politiche pubbliche devono principalmente favorire l’inclusione, riducendo le barriere e creando opportunità.

      Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, introduce un elemento di discontinuità: esso riconosce che l’integrazione non è un esito garantito, ma una possibilità condizionata. Ne consegue che l’ordinamento deve dotarsi non solo di strumenti per favorire l’inserimento, ma anche di meccanismi efficaci per gestire l’ipotesi – tutt’altro che marginale – del mancato inserimento.

      Sotto questo profilo, il programma del Movimento 5 Stelle si colloca chiaramente nel primo paradigma, senza però affrontarne le criticità.

      L’integrazione viene evocata come obiettivo, ma non viene mai analizzata come processo fallibile. Non si rinviene alcuna riflessione sulle frizioni sociali che possono emergere nei contesti territoriali, né sui costi – economici e sociali – di un’integrazione incompleta o fallita. Si tratta di una rimozione significativa, perché proprio tali frizioni rappresentano oggi uno dei principali fattori di instabilità nelle società europee.

      Ancora più evidente è il vuoto sul versante della reimmigrazione, intesa come insieme delle politiche di rimpatrio e di gestione dell’uscita dal territorio.

      Nel programma esaminato, questo tema è sostanzialmente assente. Non viene delineata alcuna strategia organica in materia di rimpatri, né sotto il profilo dell’effettività amministrativa, né sotto quello della cooperazione internazionale con i Paesi di origine. Si tratta di una lacuna strutturale, che incide direttamente sulla credibilità complessiva dell’impianto.

      In assenza di un sistema efficace di rimpatri, infatti, l’intero edificio delle politiche migratorie risulta sbilanciato: l’ingresso è regolato (più o meno efficacemente), la permanenza è incentivata, ma l’uscita resta sostanzialmente priva di disciplina operativa. È un modello incompleto, che finisce per alimentare proprio quelle situazioni di irregolarità che si vorrebbero contrastare.

      Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” impone invece una logica diversa, più lineare e, per certi aspetti, più aderente alla tradizione giuridica degli ordinamenti europei: chi entra deve poter integrarsi secondo regole chiare; chi non si integra, o non ha titolo a permanere, deve essere ricondotto fuori dal territorio in modo altrettanto chiaro ed effettivo.

      Il programma del Movimento 5 Stelle, pur introducendo elementi di razionalizzazione sul piano europeo e riconoscendo la necessità di evitare approcci ideologici, non compie questo passaggio. Resta ancorato a una visione in cui l’integrazione è data per possibile e auspicabile, ma non viene mai posta come condizione giuridicamente rilevante della permanenza.

      In definitiva, la cosiddetta “terza via” rischia di tradursi in una formula intermedia che attenua i conflitti retorici ma non risolve le questioni sostanziali. Senza una piena assunzione del binomio integrazione/reimmigrazione, il modello resta privo di uno dei suoi pilastri essenziali: la capacità di governare non solo l’ingresso, ma l’intero ciclo della presenza dello straniero nel territorio dello Stato.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea, ID 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Riforma dell’articolo 14 del d.lgs. 286/1998 sui trattenimenti nei CPR: verso un modello integrato di accertamento, permanenza e rimpatrio

      L’articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, rappresenta uno dei punti più sensibili dell’intero sistema di gestione dell’immigrazione, in quanto disciplina il trattenimento amministrativo nei centri di permanenza per i rimpatri, misura che incide direttamente sulla libertà personale dello straniero al fine di rendere effettiva l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio dello Stato.

      La configurazione attuale della norma riflette un’impostazione tipicamente esecutiva, nella quale il trattenimento costituisce uno strumento funzionale a dare attuazione a un provvedimento già adottato, senza che vi sia un collegamento strutturale con la fase antecedente di valutazione della posizione dello straniero.

      Questa impostazione, pur coerente con la logica originaria del testo unico e con la disciplina europea dei rimpatri, si rivela oggi inadeguata rispetto alla complessità del fenomeno migratorio e alla necessità di garantire un governo effettivo e razionale delle dinamiche di permanenza e allontanamento.

      Il trattenimento interviene, infatti, quando il sistema ha già fallito nella sua funzione ordinatoria, ossia quando non è stato possibile individuare in modo tempestivo e strutturato i presupposti per la permanenza o per l’allontanamento dello straniero.

      In tale contesto si collocano interventi normativi recenti, tra cui la proposta di legge A.C. 2658, che modifica l’articolo 14 T.U.I. introducendo, da un lato, una diversa disciplina dell’accertamento dell’idoneità psicofisica dello straniero al trattenimento, affidata al medico di polizia, e, dall’altro, prevedendo l’esecuzione immediata dell’espulsione in caso di rifiuto dello straniero di sottoporsi alla visita medica.

      La proposta si muove in una direzione chiaramente orientata all’efficienza procedurale, individuando nei tempi dell’accertamento sanitario e nella possibilità di rifiuto da parte dello straniero due fattori di rallentamento del sistema dei rimpatri. La soluzione adottata consiste nel superamento di tali ostacoli mediante una semplificazione delle procedure e l’introduzione di meccanismi automatici che consentano di proseguire nell’iter espulsivo.

      Tuttavia, tale intervento, pur incidendo su un profilo operativo rilevante, non modifica la natura del trattenimento né affronta le criticità strutturali del sistema. Il trattenimento continua a essere configurato come una misura terminale, sganciata da una valutazione complessiva della posizione dello straniero e priva di un collegamento sistematico con i criteri di permanenza sul territorio nazionale.

      Una riforma dell’articolo 14 T.U.I. che intenda realmente incidere sull’efficacia e sulla legittimazione del trattenimento amministrativo deve invece muoversi in una direzione diversa, superando la frammentazione attuale e inserendo il trattenimento all’interno di un modello integrato che colleghi in modo coerente tre momenti fondamentali: l’accertamento della posizione dello straniero, la disciplina della permanenza e l’esecuzione del rimpatrio.

      In tale prospettiva, il trattenimento non può più essere concepito come un mero strumento di coercizione amministrativa, ma deve essere ricondotto alla sua funzione sistemica, quale fase conclusiva di un procedimento articolato, nel quale sia stato previamente accertato il mancato possesso dei requisiti sostanziali per la permanenza sul territorio dello Stato. Ciò implica l’introduzione di criteri di valutazione che vadano oltre il dato formale del titolo di soggiorno e che tengano conto del grado di integrazione dello straniero nel contesto sociale, economico e normativo.

      Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di fornire una base teorica a tale ricostruzione, individuando nell’integrazione il presupposto sostanziale del diritto al soggiorno e nella mancata integrazione il fondamento del procedimento di allontanamento.

      In questo schema, il trattenimento nei CPR non rappresenta il luogo in cui si tenta di rendere effettivo un sistema inefficiente, ma la conseguenza logica e giuridica di un accertamento già compiuto, fondato su parametri oggettivi e verificabili.

      L’integrazione, intesa come inserimento lavorativo stabile, conoscenza della lingua e rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento, diviene così il criterio attraverso il quale l’ordinamento seleziona le situazioni meritevoli di tutela.

      La mancata integrazione, accertata all’interno di un procedimento garantito, legittima invece l’attivazione della fase esecutiva del rimpatrio, nella quale il trattenimento assume una funzione coerente e non meramente reattiva.

      In questo quadro, anche il tema dell’accertamento sanitario, oggetto della proposta A.C. 2658, può essere ricondotto a una dimensione sistemica. L’idoneità psicofisica al trattenimento non dovrebbe essere considerata un ostacolo da superare per garantire l’efficienza del sistema, ma un elemento integrato all’interno di un procedimento più ampio, nel quale la tutela della salute dello straniero si coordina con l’esigenza di esecuzione del rimpatrio. L’eventuale rifiuto della visita medica non può essere automaticamente equiparato a un comportamento elusivo tale da giustificare l’immediata espulsione, ma deve essere valutato nel contesto complessivo della posizione dello straniero.

      La costruzione di un modello integrato richiede, dunque, una riforma dell’articolo 14 T.U.I. che non si limiti a intervenire su singoli segmenti procedurali, ma che espliciti il nesso tra accertamento, permanenza e rimpatrio, attribuendo al trattenimento una funzione coerente con l’intero sistema.

      Ciò comporta una ridefinizione del ruolo dei CPR, che devono essere considerati non come strumenti di gestione emergenziale, ma come parte di un meccanismo ordinario di esecuzione delle decisioni adottate sulla base di criteri sostanziali.

      In assenza di tale riforma, il rischio è quello di continuare a intervenire in modo frammentario, introducendo correttivi volti a superare singole inefficienze senza incidere sulle cause che le determinano. La proposta A.C. 2658, pur affrontando un problema reale, si colloca in questa logica, confermando la tendenza del legislatore a privilegiare soluzioni operative immediate rispetto alla costruzione di un modello sistemico.

      Una disciplina del trattenimento coerente con un modello integrato consente invece di rafforzare la legittimazione della misura sotto il profilo costituzionale e convenzionale, in quanto ancorata a un accertamento sostanziale e non meramente formale, e di ridurre il ricorso a interventi emergenziali che incidono su diritti fondamentali senza garantire un’effettiva soluzione delle criticità.

      Il trattenimento nei CPR, in questa prospettiva, cessa di essere il punto di partenza dell’intervento normativo e diviene il suo esito coerente, inserito in un sistema che governa il fenomeno migratorio attraverso criteri chiari, verificabili e orientati alla responsabilizzazione dello straniero nel percorso di integrazione.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    • Italy 2035: Why Immigration Without Integration Could Create a €30 Billion Welfare Gap

      In much of the Western debate about immigration, attention tends to focus on border control, asylum policies, and humanitarian obligations. These issues are important, but they often overshadow a deeper structural challenge facing many European countries: demographic decline and the long-term sustainability of welfare systems.

      Italy provides a particularly clear example of this transformation.

      According to demographic projections published by Eurostat, several European countries will experience a significant reduction in their working-age population in the coming decades. Italy is among the most affected. Estimates published in 2025 indicate that the population aged between 15 and 64 could decline by roughly seven percent by 2035.

      National projections produced by Istituto Nazionale di Statistica suggest that the reduction could even exceed eight percent.

      In practical terms, this means Italy could lose approximately 1.2 million workers within the next decade.

      For readers in the United States, the implications may be easier to understand if we translate this into the structure of the European welfare state. Unlike the U.S. system, many European countries rely heavily on tax-financed social programs that include universal healthcare, extensive pension systems, and large public welfare structures. These systems depend on a relatively stable ratio between workers and retirees.

      When the working population shrinks while the elderly population grows, the financial balance becomes increasingly fragile.

      Migration is often described as a potential solution to demographic decline. In principle, immigration can indeed help stabilize the labor force. However, the outcome depends largely on a crucial variable: integration into the labor market.

      If immigrants are able to find stable employment and contribute to the tax base, they can strengthen the economic system. If integration into the labor market remains weak, the fiscal consequences can move in the opposite direction.

      Economic analyses published by Banca d’Italia have examined scenarios in which large groups of immigrants remain only marginally integrated into the workforce. In such cases, the cumulative costs of social assistance, healthcare services, and security policies can grow significantly over time.

      Under these conditions, projections indicate that Italy could face an annual fiscal impact approaching €25–30 billion by 2035.

      A large portion of this pressure would derive from healthcare and welfare expenditures, while additional costs would be associated with urban policy and public safety measures in areas characterized by persistent social marginalization.

      These dynamics are not unique to Italy. Other European countries have already confronted similar challenges. Sweden, for example, has invested substantial public resources in policies addressing so-called “vulnerable areas,” urban districts where labor market integration and social cohesion remain weak.

      The key point is therefore not immigration itself.

      The central issue is whether immigration policy is linked to a clear expectation of integration.

      For decades, many European migration systems operated on an implicit assumption: once people entered the country, their presence would gradually become permanent. Integration was viewed as a policy objective but rarely as a legal requirement tied to continued residence.

      This assumption is increasingly being questioned.

      In Italy, one legal framework already reflects a different logic. The system of complementary protection within Italian immigration law requires authorities to evaluate concrete indicators of social and economic integration, such as employment and community ties.

      This principle introduces an important idea: integration is not presumed—it must be demonstrated.

      From this perspective emerges the paradigm that I describe as “Integration or ReImmigration.”

      The concept is based on a simple principle of mutual responsibility between the state and the individual entering its territory. The state provides opportunities for integration—access to employment, language education, and participation in social life. In return, the individual is expected to pursue a genuine path toward integration.

      If that process does not occur within a reasonable timeframe, the legal system should allow mechanisms for return to the country of origin.

      One possible policy instrument would be a strengthened integration contract, subject to evaluation after approximately two years. If clear indicators of integration—such as stable employment, language proficiency, and respect for basic civic norms—are absent, the residence status could expire.

      Such a mechanism should not be interpreted as punitive. Rather, it would function as a governance tool aimed at preserving the long-term sustainability of the welfare state.

      The alternative is to continue managing immigration without clear integration criteria. In that scenario, the risks extend beyond fiscal concerns. They may also include social fragmentation, persistent marginalization, and declining trust in public institutions.

      The real question facing Italy—and increasingly other Western societies—is therefore not whether immigration should occur.

      The fundamental question is whether immigration produces real economic and social integration.

      A country that is aging rapidly and that could lose more than a million workers within a decade cannot easily sustain a migration model that fails to generate meaningful participation in its economy and society.

      From this perspective, the paradigm Integration or ReImmigration should not be understood as an ideological position. It is a pragmatic reflection on how democratic states might manage migration in the context of profound demographic change.

      Avv. Fabio Loscerbo
      Lawyer – Registered Lobbyist in the European Union Transparency Register
      ID 280782895721-36

      ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

      Articoli

    • Commento all’articolo/video de Il Tempo dal titolo “Immigrazione irregolare e reati: quel legame dimostrato dal caso Termini”

      Leggendo l’articolo https://www.iltempo.it/iltempotv/2025/12/09/video/immigrazione-irregolare-e-reati-quel-legame-dimostrato-dal-caso-termini-45345682/ emerge un’impostazione che tende a costruire un nesso diretto tra immigrazione irregolare e criminalità, utilizzando un caso concreto come elemento dimostrativo.

      Sul piano giuridico, questa impostazione va maneggiata con estrema cautela.

      Il diritto non può fondarsi su generalizzazioni. Anche quando emergono situazioni problematiche, la risposta non può essere la costruzione di un collegamento automatico tra una condizione giuridica (l’irregolarità) e un comportamento penalmente rilevante. Le valutazioni devono restare individuali.

      Detto questo, il tema non può essere semplicemente negato.

      L’irregolarità amministrativa, infatti, produce una condizione di marginalità che può incidere sulla capacità di integrazione e, indirettamente, sul rischio di coinvolgimento in contesti problematici. Ma questo non è un automatismo, è un effetto sistemico.

      Ed è proprio qui che emerge il limite dell’impostazione.

      Si descrive un fenomeno, lo si interpreta in chiave securitaria, ma non si affronta la questione centrale: quale sia il criterio giuridico che consente di governare la permanenza dello straniero prima che si arrivi a situazioni di criticità.

      E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.

      Il sistema interviene quando il problema è già emerso – attraverso il diritto penale o le misure di allontanamento – ma non costruisce un parametro che consenta di prevenire.

      Senza un criterio fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il diritto resta inevitabilmente reattivo. Interviene dopo, non prima.

      Il punto, invece, è proprio questo: introdurre un criterio giuridico che consenta una valutazione progressiva della posizione dello straniero, prima che la marginalità si trasformi in irregolarità strutturale o, nei casi peggiori, in devianza.

      In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di superare la logica emergenziale. Non si fonda su categorie collettive o su generalizzazioni, ma su una valutazione individuale del livello di integrazione.

      Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a leggere singoli casi come conferma di tesi generali, senza costruire un sistema giuridico capace di governare il fenomeno in modo strutturale.