L’autonomia del percorso di integrazione nella protezione complementare. Osservazioni a margine del decreto del Tribunale di Bologna del 12 giugno 2026 (R.G. n. 10770/2024)

Abstract

Il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna il 12 giugno 2026 nel procedimento R.G. n. 10770/2024 offre l’occasione per approfondire un profilo raramente analizzato nella giurisprudenza in materia di protezione complementare: il rilievo dell’autonomia del percorso di integrazione dello straniero. La decisione valorizza il fatto che il ricorrente abbia costruito il proprio radicamento nel territorio nazionale senza ricorrere al sistema pubblico di accoglienza, sviluppando autonomamente relazioni sociali, attività lavorativa stabile, formazione professionale e autonomia economica. Il provvedimento conferma che il giudizio comparativo previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 non richiede modalità predeterminate di integrazione, ma impone la verifica concreta dell’effettività del percorso individuale realizzato dalla persona.

Il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna il 12 giugno 2026 nel procedimento iscritto al R.G. n. 10770/2024 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la perdurante centralità del diritto al rispetto della vita privata e familiare nella disciplina della protezione complementare successiva al decreto-legge n. 20 del 2023. La decisione richiama l’ormai consolidata elaborazione della Corte di cassazione in materia di giudizio comparativo e di tutela del radicamento, ma introduce un ulteriore elemento di interesse, costituito dalla valorizzazione dell’autonomia con la quale il ricorrente ha costruito il proprio percorso di integrazione nel territorio nazionale.

La motivazione ricostruisce il percorso personale dello straniero attraverso una pluralità di elementi documentali. Il Collegio valorizza l’attività lavorativa regolarmente svolta, la progressione reddituale, la partecipazione a corsi di formazione professionale, il conseguimento di competenze tecniche, il perfezionamento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la stabile ospitalità presso un familiare residente in Italia. Tali circostanze vengono considerate nel loro insieme quali indici dell’effettivo radicamento della persona nella comunità nazionale.

Particolarmente significativa appare, tuttavia, l’affermazione secondo cui il ricorrente non ha mai fruito del sistema pubblico di accoglienza, avendo costruito il proprio percorso di permanenza attraverso il sostegno familiare e la progressiva autonomia lavorativa. Il Tribunale non attribuisce a tale circostanza un valore premiale in senso assoluto, ma la considera un elemento sintomatico dell’effettività del percorso di integrazione, in quanto dimostrativo della capacità dello straniero di inserirsi stabilmente nella comunità ospitante senza dipendere dagli strumenti pubblici di assistenza.

La decisione offre così una riflessione di carattere sistematico. La protezione complementare non tutela una determinata modalità di integrazione, bensì il risultato concretamente raggiunto dalla persona. L’ordinamento non richiede che il percorso di inserimento si sviluppi necessariamente attraverso il sistema di accoglienza; ciò che assume rilievo è la verifica dell’effettività del radicamento, indipendentemente dagli strumenti mediante i quali esso sia stato realizzato. Ne deriva che l’autonomia economica, la capacità di reperire un’abitazione, il consolidamento dell’attività lavorativa e la costruzione di una rete relazionale possono costituire indicatori particolarmente significativi della stabilità del progetto migratorio.

Tale impostazione appare coerente con la struttura dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 e con la giurisprudenza della Corte di cassazione. Il giudizio comparativo non è diretto a verificare il rispetto di un modello uniforme di integrazione, ma ad accertare se il concreto percorso di vita sviluppato nel territorio italiano abbia raggiunto un livello tale da rendere sproporzionato l’allontanamento dello straniero. L’integrazione assume pertanto carattere sostanziale e non formale: ciò che rileva è il consolidamento della vita privata, non il canale attraverso il quale esso sia stato raggiunto.

Sotto questo profilo il decreto conferma, ancora una volta, come la protezione complementare costituisca il laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. L’elemento decisivo non è la mera permanenza sul territorio nazionale né la partecipazione a specifici programmi pubblici, ma la concreta capacità della persona di costruire un progetto di vita stabile, autonomo e socialmente radicato. L’autonomia dell’integrazione rappresenta, quindi, uno degli indici attraverso i quali il giudice misura l’intensità del radicamento e, conseguentemente, la rilevanza costituzionale della tutela della vita privata.

Il decreto del Tribunale di Bologna contribuisce così ad ampliare la nozione giuridica di integrazione elaborata dalla giurisprudenza. Accanto al lavoro, alla formazione, alla famiglia e alla durata del soggiorno, assume rilievo anche la capacità dello straniero di realizzare autonomamente il proprio percorso di inserimento nella comunità nazionale. Tale prospettiva conferma che la protezione complementare non tutela situazioni astratte, ma il concreto sviluppo della persona all’interno della società italiana, nel rispetto dei principi di proporzionalità, effettività e dignità che caratterizzano il diritto d’asilo costituzionale.

Avv. Fabio Loscerbo

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo.

ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9848-4558


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