Abstract
Il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna il 12 giugno 2026 nel procedimento R.G. n. 14190/2024 affronta uno dei profili più rilevanti della disciplina della protezione complementare: l’applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023. La decisione afferma che le domande presentate anteriormente all’11 marzo 2023 continuano ad essere integralmente disciplinate dalla normativa introdotta con il decreto-legge n. 130 del 2020, con la conseguenza che il permesso di soggiorno riconosciuto mantiene durata biennale, è rinnovabile ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro. Il provvedimento offre inoltre una ricostruzione sistematica del rapporto tra tutela della vita privata, radicamento e disciplina transitoria, confermando la centralità della certezza del diritto nell’evoluzione della protezione complementare.
Il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna il 12 giugno 2026 nel procedimento iscritto al R.G. n. 14190/2024 si distingue, nell’ambito della più recente giurisprudenza in materia di protezione complementare, per l’attenzione riservata al regime transitorio conseguente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023. Se la maggior parte delle decisioni successive alla riforma ha concentrato l’attenzione sulla sopravvivenza della tutela della vita privata e familiare dopo le modifiche legislative, il Collegio affronta in maniera specifica il problema dell’individuazione della disciplina applicabile alle domande proposte anteriormente all’11 marzo 2023.
La decisione muove dall’interpretazione dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, disposizione che prevede la sopravvivenza della disciplina previgente per le domande già presentate o per le quali lo straniero abbia ricevuto l’invito alla formalizzazione da parte della Questura competente. Il Tribunale osserva che, essendo stata la domanda formalizzata il 2 marzo 2023, non sussistono dubbi circa l’applicabilità della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 130 del 2020. Tale conclusione non riguarda esclusivamente i presupposti sostanziali della protezione, ma investe l’intero regime giuridico del titolo di soggiorno conseguente al suo riconoscimento.
La motivazione assume particolare rilievo nella parte in cui ricostruisce il contenuto della disciplina del 2020. Il Collegio ricorda che il legislatore aveva configurato la protezione speciale quale strumento destinato a tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, attribuendo particolare rilevanza ai vincoli familiari, all’effettivo inserimento sociale, alla durata del soggiorno e ai legami mantenuti con il Paese di origine. Contestualmente era stato previsto il rilascio di un permesso di soggiorno di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tali caratteristiche, secondo il Tribunale, continuano a trovare applicazione per tutte le situazioni disciplinate dalla norma transitoria.
Il provvedimento affronta inoltre il significato della nozione di radicamento elaborata dalla Corte di cassazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio evidenzia come il radicamento costituisca il limite al potere statale di allontanamento e debba essere valutato attraverso una pluralità di indicatori: rapporti familiari effettivi, integrazione sociale, durata del soggiorno, attività lavorativa e progressiva costruzione della vita privata nel territorio nazionale. In questa prospettiva il diritto alla protezione complementare non rappresenta una deroga al potere dello Stato di disciplinare i flussi migratori, ma la conseguenza dell’obbligo di rispettare i diritti fondamentali della persona quando l’allontanamento si tradurrebbe in una lesione sproporzionata della sua vita privata e familiare.
Particolarmente significativa appare la parte conclusiva della decisione, nella quale il Tribunale affronta espressamente il regime del permesso di soggiorno conseguente all’accoglimento della domanda. Il Collegio afferma che la disciplina transitoria non può essere interpretata in modo frazionato. Se la domanda continua ad essere regolata dal testo dell’art. 19 introdotto dal decreto-legge n. 130 del 2020, devono permanere anche gli effetti giuridici che il legislatore aveva collegato a tale disciplina, ossia la durata biennale del titolo, la sua rinnovabilità e la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La tutela sostanziale e quella amministrativa costituiscono, pertanto, aspetti inscindibili della medesima disciplina transitoria.
Sotto il profilo sistematico, la decisione conferma l’importanza del principio di certezza del diritto nell’ambito della protezione complementare. Il legislatore ha espressamente previsto una disciplina transitoria diretta a tutelare l’affidamento delle persone che avevano già intrapreso il procedimento amministrativo secondo un determinato quadro normativo. Il rispetto di tale scelta impedisce interpretazioni retroattive della riforma del 2023 e garantisce la continuità della tutela per le situazioni già sorte sotto la precedente disciplina.
Questa impostazione conferma, ancora una volta, come la protezione complementare rappresenti il laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il regime transitorio dimostra infatti che l’integrazione non costituisce soltanto un criterio sostanziale di valutazione del diritto alla permanenza, ma incide anche sul contenuto concreto del titolo di soggiorno riconosciuto allo straniero. La stabilità del permesso, la sua durata e la convertibilità in titolo per motivi di lavoro rappresentano strumenti attraverso i quali l’ordinamento consolida il percorso di integrazione già realizzato, attribuendo rilievo giuridico al radicamento sviluppato nel territorio nazionale.
Il decreto del Tribunale di Bologna offre quindi un importante contributo all’interpretazione del diritto intertemporale in materia di protezione complementare. La ricostruzione del regime transitorio conferma che il passaggio dal decreto-legge n. 130 del 2020 al decreto-legge n. 20 del 2023 non può essere letto come una cesura assoluta, ma come un’evoluzione normativa nella quale il legislatore ha espressamente salvaguardato le situazioni già consolidate, garantendo continuità alla tutela della vita privata e familiare maturata sotto la disciplina previgente.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo.
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9848-4558

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