La misurazione dell’integrazione nella protezione complementare: nota a Tribunale di Bologna, decreto 12 giugno 2026, R.G. n. 12778/2024

La recente decisione del Tribunale di Bologna del 12 giugno 2026 si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023 e offre un contributo particolarmente significativo all’interpretazione dell’attuale disciplina della protezione complementare. La pronuncia affronta infatti una questione che continua a rappresentare uno dei principali nodi del diritto dell’immigrazione contemporaneo: il ruolo dell’integrazione sociale nella valutazione della legittimità dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

Il decreto assume particolare rilievo poiché si confronta direttamente con gli effetti prodotti dall’abrogazione dei terzi e quarti periodi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 ad opera del cosiddetto Decreto Cutro. Una parte della dottrina e della giurisprudenza aveva infatti ritenuto che tale intervento legislativo avesse sostanzialmente eliminato la possibilità di riconoscere una tutela fondata sul radicamento sociale e sulla vita privata dello straniero. Il Tribunale di Bologna aderisce invece all’orientamento ormai consolidato secondo cui la riforma del 2023 non ha eliminato la protezione della vita privata e familiare derivante dagli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione.

La motivazione dedica ampio spazio alla ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza n. 4455 del 2018 della Corte di Cassazione e passando per la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, ha progressivamente individuato nel diritto al rispetto della vita privata e familiare una delle principali espressioni del diritto d’asilo costituzionale previsto dall’art. 10, terzo comma, della Costituzione.

Particolarmente rilevante appare il richiamo alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13309 del 2025, pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Venezia. Il Tribunale di Bologna recepisce integralmente il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui la tutela della vita privata e familiare continua a costituire un limite all’allontanamento dello straniero anche dopo le modifiche introdotte dal legislatore nel 2023.

L’aspetto più interessante del decreto non risiede tuttavia nella soluzione interpretativa adottata, quanto piuttosto nel metodo utilizzato per accertare l’esistenza di un effettivo radicamento sul territorio nazionale.

La decisione mostra infatti come l’integrazione possa essere oggetto di una valutazione giuridica fondata su elementi concreti e verificabili. Il Collegio individua una serie di indicatori che consentono di accertare il livello di inserimento raggiunto dalla persona nella comunità ospitante. Tra questi assumono particolare rilievo la disponibilità di un’abitazione stabile, la titolarità di beni acquisiti sul territorio nazionale, la continuità dell’attività lavorativa, la regolarità contributiva, la capacità reddituale dimostrata nel corso degli anni, la durata della permanenza in Italia e l’assenza di condotte incompatibili con il rispetto delle regole della comunità.

Nel caso esaminato dal Tribunale, la presenza di una sistemazione abitativa stabile, l’acquisto di un’autovettura, lo svolgimento di attività lavorativa regolare culminata nella stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, la produzione di redditi documentati e l’assenza di precedenti penali o di segnalazioni negative sono stati considerati elementi idonei a dimostrare un radicamento effettivo nel territorio nazionale.

È proprio questo passaggio che rende il decreto particolarmente significativo sotto il profilo teorico.

Da molti anni il dibattito pubblico sull’immigrazione utilizza il concetto di integrazione come parametro politico, spesso senza definire in modo preciso i criteri attraverso i quali essa dovrebbe essere valutata. La pronuncia del Tribunale di Bologna dimostra invece che l’integrazione può essere misurata.

Il lavoro regolare costituisce un indicatore verificabile. La contribuzione previdenziale costituisce un indicatore verificabile. La stabilità abitativa costituisce un indicatore verificabile. La partecipazione alla vita economica e sociale della comunità costituisce un indicatore verificabile. Anche il rispetto delle regole dell’ordinamento diventa un elemento suscettibile di accertamento oggettivo.

L’integrazione cessa così di essere una nozione generica e assume i caratteri di una vera e propria categoria giuridica.

La stessa Corte di Cassazione, richiamata dal Tribunale, individua ulteriori parametri rilevanti quali la conoscenza della lingua italiana, la partecipazione ad attività associative o di volontariato, la frequenza di corsi di formazione professionale, la presenza di relazioni familiari stabili e il consolidamento di rapporti sociali nel territorio nazionale. Si tratta di elementi che consentono di valutare non una semplice permanenza geografica sul territorio, ma l’effettiva partecipazione dell’individuo alla vita della comunità ospitante.

La decisione assume pertanto un significato che va oltre il singolo caso concreto. Essa conferma che il diritto dell’immigrazione italiano sta progressivamente sviluppando strumenti capaci di trasformare l’integrazione da concetto politico a criterio giuridico misurabile. L’accertamento di tale integrazione produce conseguenze dirette sul diritto della persona a permanere nel territorio nazionale e diventa parte integrante del giudizio di comparazione richiesto dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione.

Sotto questo profilo la protezione complementare rappresenta probabilmente il principale laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il sistema delineato dalla giurisprudenza non attribuisce rilievo all’origine nazionale dello straniero, ma al percorso concretamente sviluppato nel territorio dello Stato. Ciò che viene valutato non è la provenienza della persona, bensì il grado di integrazione effettivamente raggiunto attraverso elementi oggettivi e verificabili.

Il decreto del Tribunale di Bologna del 12 giugno 2026 si colloca dunque tra le decisioni che maggiormente contribuiscono a definire una concezione dell’integrazione fondata su criteri accertabili e controllabili. In tale prospettiva la protezione complementare non rappresenta soltanto una forma di tutela individuale, ma uno strumento attraverso il quale il diritto dell’immigrazione riconosce rilevanza giuridica al percorso di inserimento sociale, lavorativo e relazionale costruito dalla persona nel territorio nazionale.

Avv. Fabio Loscerbo

Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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