Il vuoto della Remigrazione: nessuna teoria costituzionale dell’integrazione

A distanza di pochi giorni dalla manifestazione sulla Remigrazione svoltasi a Roma il 13 giugno 2026, il dibattito pubblico continua a concentrarsi prevalentemente sugli aspetti più immediatamente visibili dell’evento, ossia sul numero dei partecipanti, sulle parole d’ordine utilizzate dagli organizzatori e sulle inevitabili contrapposizioni politiche che hanno accompagnato il corteo. Si tratta di una reazione comprensibile, poiché ogni fenomeno nuovo tende inizialmente ad essere osservato attraverso le sue manifestazioni esteriori. Tuttavia, limitarsi a questa lettura significherebbe probabilmente non cogliere il dato più interessante emerso da quella giornata.

La manifestazione romana, infatti, ha avuto il merito di rendere evidente una trasformazione che da tempo si stava sviluppando sotto la superficie del dibattito politico europeo. Per oltre trent’anni la discussione sull’immigrazione è stata dominata quasi esclusivamente dalla questione degli ingressi. Governi, partiti, organizzazioni internazionali e operatori economici hanno concentrato la propria attenzione sulle quote, sui flussi, sui fabbisogni occupazionali e sugli strumenti necessari per regolare l’accesso degli stranieri al territorio nazionale. In questo contesto, l’integrazione è stata frequentemente evocata come un obiettivo desiderabile, ma raramente è stata considerata il centro della riflessione politica e giuridica.

La crescita della Remigrazione rappresenta, sotto questo profilo, una reazione a tale impostazione. Essa nasce dalla convinzione che il problema fondamentale non riguardi più soltanto l’ingresso degli stranieri, bensì la loro permanenza all’interno delle società europee e le conseguenze derivanti dal mancato sviluppo di percorsi di integrazione effettivi. È proprio questa intuizione ad aver consentito alla Remigrazione di uscire dai circuiti marginali nei quali era confinata e di conquistare una crescente attenzione pubblica.

Sarebbe pertanto un errore liquidare il fenomeno come una semplice espressione di radicalismo politico. La sua forza deriva dall’avere individuato una questione reale, ossia il progressivo allargamento della distanza tra l’immigrazione come fenomeno quantitativo e l’integrazione come fenomeno qualitativo. Per molti anni si è discusso di quante persone dovessero entrare, mentre assai meno si è discusso di come queste persone avrebbero dovuto integrarsi e di quali conseguenze sarebbero dovute derivare dal mancato raggiungimento di tale obiettivo.

Proprio nel momento in cui la Remigrazione individua questa contraddizione, emerge però quello che appare il suo principale limite teorico.

La Remigrazione sviluppa una riflessione sulle conseguenze del fallimento dell’integrazione, ma non elabora una teoria dell’integrazione stessa. Essa costruisce una dottrina dell’allontanamento, ma non costruisce una dottrina della permanenza. In altri termini, spiega cosa dovrebbe accadere quando il rapporto tra lo straniero e la comunità nazionale si interrompe o non si sviluppa adeguatamente, ma dedica molta meno attenzione alla definizione dei criteri che dovrebbero consentire di accertare quando quel rapporto possa dirsi effettivamente realizzato.

Questa osservazione potrebbe apparire puramente teorica. In realtà essa investe il cuore stesso di qualsiasi politica migratoria.

Ogni ordinamento che intenda disciplinare la presenza stabile degli stranieri sul proprio territorio è inevitabilmente chiamato a rispondere ad una domanda preliminare: in base a quali criteri una persona può considerarsi parte integrante della comunità nazionale? Fino a quando questa domanda rimane priva di una risposta chiara, anche il dibattito sui rimpatri, sulle espulsioni o sulla ReImmigrazione rischia di rimanere sospeso nel vuoto, poiché non risulta definito il parametro attraverso il quale distinguere chi abbia costruito un rapporto autentico con la società ospitante da chi, invece, non abbia intrapreso alcun percorso di integrazione.

È precisamente su questo terreno che emerge il vuoto costituzionale della Remigrazione.

Il movimento propone una teoria politica dell’allontanamento, ma non propone una teoria costituzionale dell’integrazione. Esso individua le conseguenze del mancato inserimento nella comunità nazionale, ma non individua il fondamento costituzionale che dovrebbe disciplinare il percorso di integrazione e il rapporto tra permanenza e appartenenza alla comunità.

Questa assenza assume un rilievo particolare se si considera che la Costituzione italiana non si limita a riconoscere diritti, ma disciplina anche doveri. L’intero impianto costituzionale è costruito attorno all’idea che la partecipazione alla vita collettiva comporti non soltanto benefici, ma anche responsabilità. I doveri di solidarietà, il dovere di concorrere alle spese pubbliche e il dovere di difesa della Patria rappresentano esempi di come la Costituzione concepisca il rapporto tra individuo e comunità come un rapporto fondato sulla reciprocità.

Proprio per questa ragione appare singolare che il fenomeno migratorio continui ad essere affrontato senza una riflessione costituzionale sul tema dell’integrazione.

Se l’integrazione costituisce il presupposto della permanenza, allora essa non può essere lasciata esclusivamente alla legislazione ordinaria o alle oscillazioni del dibattito politico. Deve essere elevata a principio generale dell’ordinamento. Deve essere riconosciuta come elemento costitutivo del rapporto tra lo straniero che sceglie di vivere stabilmente in Italia e la comunità nazionale che lo accoglie.

È da questa considerazione che nasce la proposta, elaborata nell’ambito del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, di introdurre nella Costituzione italiana un vero e proprio dovere di integrazione.

L’obiettivo non consiste nell’attribuire all’integrazione una funzione simbolica o meramente dichiarativa, ma nel riconoscere che la permanenza nel territorio nazionale comporta un obbligo di partecipazione alla vita della comunità ospitante attraverso il lavoro, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile e l’adesione ai principi costituzionali che regolano l’ordinamento repubblicano.

In tale prospettiva, la ReImmigrazione non rappresenta il punto di partenza del ragionamento, ma il suo punto di arrivo. Essa interviene soltanto dopo che sia stato definito il dovere di integrazione e dopo che sia stato accertato il suo mancato adempimento. È questa la differenza fondamentale rispetto alla Remigrazione tradizionale. Mentre quest’ultima concentra la propria attenzione prevalentemente sulle conseguenze del fallimento dell’integrazione, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si propone di costruire il fondamento costituzionale dell’integrazione stessa.

Non è un caso che il primo laboratorio giuridico di questa evoluzione possa essere individuato nella protezione complementare. È infatti proprio in questo settore che la giurisprudenza ha progressivamente attribuito rilevanza crescente agli elementi che dimostrano il radicamento dello straniero nel territorio italiano, valorizzando il lavoro, la stabilità abitativa, i legami familiari e il percorso di integrazione concretamente realizzato. La protezione complementare mostra quindi come il diritto stia già iniziando a muoversi nella direzione di una valutazione sostanziale del rapporto tra individuo e comunità nazionale.

La manifestazione del 13 giugno ha dunque posto una questione destinata ad accompagnare il dibattito pubblico negli anni a venire. Tuttavia, se la Remigrazione ha avuto il merito di riportare al centro dell’attenzione il problema del fallimento dell’integrazione, resta ancora aperta la domanda più importante: quale sia il fondamento costituzionale dell’integrazione stessa. Fino a quando questa domanda rimarrà senza risposta, la Remigrazione continuerà a presentare un vuoto teorico difficilmente colmabile, poiché nessuna teoria dell’allontanamento può dirsi davvero completa se non è preceduta da una teoria costituzionale della permanenza.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID 280782895721-36)
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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