Il principale limite delle attuali politiche migratorie europee consiste nell’aver trasformato l’immigrazione in una questione prevalentemente economica.
Il dibattito pubblico ruota quasi sempre attorno agli stessi argomenti: carenza di manodopera, declino demografico, sostenibilità del sistema pensionistico, necessità delle imprese di reperire lavoratori. Lo straniero viene frequentemente valutato in funzione della sua utilità economica e della sua capacità di soddisfare esigenze del mercato del lavoro.
Questa impostazione, tuttavia, trascura un aspetto essenziale.
Una persona che entra in un Paese non entra soltanto nel mercato del lavoro. Entra in una comunità. Vive nei quartieri, frequenta scuole, utilizza servizi pubblici, costruisce relazioni sociali, partecipa alla vita collettiva e si confronta quotidianamente con le regole, i valori e le consuetudini della società che lo ospita.
Per questa ragione il vero tema non è l’immigrazione in sé, ma l’integrazione.
È interessante osservare come questa conclusione non provenga soltanto dal dibattito politico o sociologico, ma trovi oggi un importante riscontro nella più recente giurisprudenza in materia di protezione complementare.
I decreti emessi nel 2026 dal Tribunale di Bologna (R.G. n. 12609/2024) e dal Tribunale di Firenze (R.G. n. 2584/2024 e R.G. n. 11694/2024) mostrano infatti una linea interpretativa particolarmente significativa.
In tutti e tre i casi i giudici non si limitano a verificare se il ricorrente svolga un’attività lavorativa o percepisca un reddito. L’analisi è molto più ampia. Vengono valutate la continuità lavorativa, la conoscenza della lingua italiana, la stabilità abitativa, l’autonomia economica, la partecipazione alla vita sociale, la costruzione di relazioni significative e, più in generale, il livello di radicamento raggiunto all’interno della comunità nazionale.
La protezione complementare viene riconosciuta non perché il soggetto lavora, ma perché il soggetto si è integrato.
Si tratta di un passaggio di grande importanza.
Se il lavoro fosse sufficiente, sarebbe necessario verificare esclusivamente l’esistenza di un contratto di lavoro o di un reddito. La giurisprudenza più recente sembra invece affermare che ciò che assume rilievo è la costruzione di una vita privata effettiva sul territorio dello Stato, tutelata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e collegata agli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione.
In questa prospettiva il lavoro costituisce soltanto uno degli indicatori dell’integrazione.
Accanto ad esso assumono rilevanza la conoscenza della lingua, la partecipazione alla vita sociale, la stabilità delle relazioni personali, il rispetto delle regole dell’ordinamento e la capacità di costruire una prospettiva di vita autonoma e responsabile.
La recente giurisprudenza sembra quindi suggerire una conclusione che va ben oltre la materia della protezione complementare.
Se il diritto a permanere sul territorio nazionale viene progressivamente collegato all’effettività dell’integrazione, allora l’integrazione non può più essere considerata una scelta facoltativa o un obiettivo meramente auspicabile. Essa diventa il criterio centrale attraverso il quale valutare la legittimità della permanenza dello straniero all’interno della comunità nazionale.
Da questa prospettiva emerge un possibile modello alternativo di governo dell’immigrazione.
Un modello che supera sia la visione esclusivamente economicista sia l’approccio che riduce l’intera questione migratoria al solo controllo delle frontiere.
Il primo passaggio è rappresentato dall’ingresso regolare e dalla possibilità di costruire un percorso di vita nel Paese ospitante.
Il secondo passaggio è costituito dall’integrazione, intesa come processo concreto e verificabile attraverso parametri oggettivi quali il lavoro, la lingua, il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita della comunità.
Il terzo passaggio riguarda la permanenza. Chi dimostra di essersi integrato sviluppa un radicamento che l’ordinamento può considerare meritevole di tutela.
Resta tuttavia il problema della situazione opposta.
Se l’integrazione costituisce il fondamento della permanenza, occorre interrogarsi sulle conseguenze del suo mancato raggiungimento.
È in questo contesto che assume rilievo il tema dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.
Nel dibattito pubblico i CPR vengono spesso presentati esclusivamente come strumenti repressivi. Una simile rappresentazione rischia però di essere parziale.
I CPR non costituiscono una sanzione penale. Essi rappresentano uno strumento amministrativo destinato a garantire l’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento adottati dalle autorità competenti.
In un sistema fondato sull’integrazione, il CPR non dovrebbe essere considerato un elemento separato o contrapposto alle politiche migratorie. Al contrario, esso rappresenta uno degli strumenti necessari per assicurare l’effettività delle regole che disciplinano la permanenza sul territorio nazionale.
Da qui si arriva all’ultimo elemento del modello: la ReImmigrazione.
Con il termine ReImmigrazione non si intende una misura punitiva né una forma di espulsione indiscriminata. Si intende invece il ritorno nel Paese di origine di coloro che non hanno sviluppato un percorso di integrazione sufficiente a giustificare la permanenza stabile all’interno della comunità nazionale.
Paradossalmente, proprio la giurisprudenza che oggi valorizza l’integrazione quale fondamento della protezione complementare sembra offrire il presupposto teorico più solido per questa impostazione.
Se l’integrazione giustifica la permanenza, il mancato raggiungimento dell’integrazione pone inevitabilmente il problema dell’allontanamento.
Integrazione, CPR e ReImmigrazione non rappresentano quindi tre temi distinti.
Essi costituiscono le tre componenti di un unico modello di governo dell’immigrazione fondato su un principio semplice: la permanenza stabile all’interno della comunità nazionale deve essere collegata alla capacità di integrarsi in essa.
L’immigrazione può essere regolata in molti modi.
L’integrazione, però, è l’unico criterio che consente di distinguere tra semplice presenza e reale appartenenza alla comunità.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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