Il disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale del 2026 interviene su uno dei nodi più critici del sistema: l’eterogeneità delle decisioni in materia di protezione complementare. L’Analisi di Impatto della Regolamentazione riconosce espressamente che le difformità interpretative hanno prodotto incertezza giuridica e incremento del contenzioso, soprattutto dopo la destrutturazione normativa dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione .
Il problema, dunque, non è più da dimostrare. È strutturale. E riguarda il cuore della protezione complementare: la valutazione della vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
Qui si annida una contraddizione che il sistema non ha mai risolto fino in fondo. Da un lato, il parametro convenzionale impone una valutazione individuale, concreta e proporzionata. Dall’altro lato, l’assenza di criteri normativi predeterminati lascia alle Commissioni territoriali — e poi ai giudici — un margine di discrezionalità estremamente ampio. Il risultato è noto: decisioni divergenti a parità di situazioni, con conseguente delega alla giurisdizione del compito di riequilibrare il sistema.
Se si vuole superare questa frattura, occorre intervenire sul piano metodologico prima ancora che su quello normativo. La protezione complementare non può continuare a essere applicata come una clausola aperta priva di struttura. Deve essere organizzata attraverso una griglia di valutazione progressiva del percorso integrativo, capace di tradurre il principio dell’art. 8 CEDU in indicatori verificabili.
Il punto è delicato e va chiarito senza ambiguità: introdurre criteri oggettivi non significa comprimere la discrezionalità, ma renderla controllabile. La discrezionalità amministrativa, nel diritto dell’immigrazione, non è eliminabile; può però essere incanalata entro parametri che ne garantiscano coerenza e prevedibilità.
Una griglia di valutazione progressiva deve partire da un presupposto semplice: l’integrazione non è un fatto binario, ma un processo. Non si è integrati o non integrati in modo statico; esiste, piuttosto, una traiettoria individuale che può essere valutata secondo livelli crescenti di consolidamento.
In questa prospettiva, il percorso integrativo può essere articolato in fasi, ciascuna delle quali ancorata a elementi oggettivi.
Nella fase iniziale rilevano gli indicatori di inserimento: presenza sul territorio, accesso ai servizi essenziali, prime forme di occupazione, anche non stabile. È una fase di ingresso nel sistema, in cui la protezione complementare assume una funzione di accompagnamento.
Nella fase intermedia emergono gli elementi di stabilizzazione: continuità lavorativa, regolarità contributiva, conoscenza della lingua, autonomia nei rapporti con la pubblica amministrazione. Qui l’integrazione non è più solo potenziale, ma inizia a diventare effettiva.
Nella fase avanzata si collocano gli indicatori di radicamento: relazioni familiari, inserimento sociale, stabilità abitativa, assenza di condotte irregolari, partecipazione alla vita della comunità. È in questa fase che la tutela della vita privata e familiare assume la sua massima intensità, rendendo sproporzionato l’allontanamento.
Questa articolazione non introduce automatismi, ma consente di strutturare la valutazione. Ogni decisione resta individuale, ma si colloca all’interno di un quadro di riferimento comune.
Il vantaggio è evidente. Le Commissioni territoriali disporrebbero di uno strumento operativo uniforme, riducendo le oscillazioni interpretative. Il giudice, a sua volta, potrebbe esercitare un controllo più efficace, verificando non solo l’esito della valutazione, ma anche il percorso logico che l’ha determinata.
In questo senso, la parametrazione oggettiva del percorso integrativo realizza un equilibrio tra due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato, la tutela individuale richiesta dall’art. 8 CEDU; dall’altro, la necessità di uniformità e prevedibilità dell’azione amministrativa.
Il DDL coglie questa esigenza quando afferma la necessità di definire “parametri chiari” per orientare le valutazioni delle autorità e favorire la convergenza tra prassi amministrative e giurisprudenza . Tuttavia, ancora una volta, si ferma alla dichiarazione di principio, rinviando ai decreti attuativi la concreta definizione degli strumenti.
È proprio in questa sede che si gioca la credibilità della riforma. Senza una griglia strutturata, la protezione complementare continuerà a essere applicata in modo disomogeneo. Con una parametrazione oggettiva, può invece diventare il perno di un sistema coerente.
In questo quadro, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre la chiave di lettura più lineare. La protezione complementare non è una misura residuale o eccezionale, ma lo strumento attraverso cui l’ordinamento valuta la qualità del percorso integrativo. Se tale percorso è effettivo e verificabile, la permanenza è giustificata. Se non lo è, il sistema deve prevedere soluzioni coerenti di uscita.
Non si tratta di introdurre una logica punitiva, ma di restituire al diritto dell’immigrazione una struttura razionale. La discrezionalità senza criteri genera incertezza; i criteri senza flessibilità generano rigidità. La griglia di valutazione progressiva consente di evitare entrambi gli estremi.
La verità è che il sistema italiano è già pronto per questo passaggio. I dati esistono, gli indicatori sono disponibili, le Commissioni territoriali operano quotidianamente su questi elementi. Ciò che manca è una formalizzazione normativa che trasformi prassi diffuse in criteri giuridici.
Il DDL ha individuato il problema. Ora deve avere il coraggio di risolverlo.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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