Nel dibattito contemporaneo sull’immigrazione, il termine “remigrazione” — nella sua versione italiana e anglosassone (remigration) — ha acquisito una crescente visibilità. Si tratta, tuttavia, di una nozione che si muove prevalentemente su un piano politico e identitario, priva di una strutturazione giuridica compiuta e, soprattutto, difficilmente conciliabile con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e sovranazionale.
In questo contesto si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che introduce una categoria concettuale solo apparentemente affine, ma in realtà radicalmente diversa: la ReImmigrazione.
La scelta di questo termine non è casuale, né tantomeno equivoca. È una decisione consapevole, che risponde a una precisa esigenza teorica e strategica: entrare nello spazio semantico già occupato dalla “remigrazione” per ridefinirne completamente i presupposti sul piano giuridico.
Se si fosse optato per una terminologia neutra — ad esempio “revoca del soggiorno per mancata integrazione” o “rimpatrio amministrativo qualificato” — si sarebbe ottenuta una maggiore distanza formale, ma al prezzo di una sostanziale irrilevanza nel dibattito pubblico. Il diritto, quando vuole incidere, non può limitarsi a descrivere: deve anche costruire categorie capaci di orientare il confronto.
La somiglianza tra “remigrazione” e “ReImmigrazione”, dunque, non è un errore linguistico, ma uno strumento concettuale.
È proprio questo parallelismo che consente di evidenziare, con maggiore forza, la distanza tra i due modelli.
La remigrazione, per come emerge nel dibattito pubblico, si configura come una proposta generalizzata, spesso fondata su criteri indistinti e su logiche di appartenenza. È una nozione che, nella maggior parte delle sue declinazioni, non si confronta con i vincoli derivanti dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, né con il principio di non refoulement di cui all’art. 19 del d.lgs. 286/1998, né con la necessità di una valutazione individuale e proporzionata.
La ReImmigrazione, al contrario, si colloca integralmente all’interno del diritto positivo.
Non riguarda l’origine della persona, ma il suo comportamento giuridicamente rilevante. Non è una categoria collettiva, ma l’esito di una valutazione individuale. Non è una misura automatica, ma il risultato di un procedimento amministrativo fondato su parametri verificabili.
Il presupposto centrale è chiaro: l’integrazione non è un fatto meramente sociale, ma un elemento giuridico rilevante ai fini del soggiorno.
Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il diritto di permanere nel territorio dello Stato non può essere sganciato da un percorso concreto e verificabile di integrazione, articolato su tre pilastri fondamentali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole. Non si tratta di introdurre nuovi obblighi, ma di dare effettività a strumenti già esistenti nell’ordinamento, come l’accordo di integrazione di cui al D.P.R. 179/2011.
La ReImmigrazione interviene, dunque, non come misura ideologica, ma come conseguenza giuridica del mancato rispetto di tali parametri, nel rispetto dei principi di proporzionalità, individualizzazione e tutela dei diritti fondamentali.
In questo senso, essa si pone in continuità con istituti già presenti nel sistema, quali la protezione complementare ex art. 19 TUI, che costituisce oggi il vero laboratorio giuridico in cui il rapporto tra integrazione e diritto al soggiorno trova una concreta applicazione.
Il punto decisivo è che la ReImmigrazione non stabilisce chi deve essere allontanato in base a categorie astratte, ma chi non ha titolo per rimanere in base a criteri giuridicamente determinati.
La scelta del termine, pertanto, risponde anche a una esigenza di egemonia del linguaggio. Nel dibattito pubblico, le parole non sono mai neutre: definiscono il perimetro delle soluzioni possibili. Lasciare il campo alla “remigrazione” significa accettarne implicitamente l’impostazione. Introdurre la “ReImmigrazione” significa, invece, spostare il baricentro del discorso, riportandolo dentro il diritto.
È necessario essere chiari: la ReImmigrazione non è una versione attenuata della remigrazione. Non ne condivide i presupposti, né le finalità. È un paradigma alternativo, costruito per essere compatibile con l’ordinamento costituzionale, con il diritto dell’Unione Europea e con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La somiglianza terminologica, lungi dal generare ambiguità, consente di rendere immediatamente percepibile questa differenza. Due parole simili, due modelli opposti.
In definitiva, la scelta di utilizzare il termine “ReImmigrazione” non nasce dall’esigenza di avvicinarsi alla remigrazione, ma dalla volontà di confrontarsi con essa sul piano linguistico per superarla sul piano giuridico.
Non un’alternativa terminologica, ma un’alternativa di sistema.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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