L’approvazione del nuovo regolamento europeo in materia di rimpatri, avvenuta in data 26 marzo 2026, segna un ulteriore passaggio nel processo di rafforzamento degli strumenti di controllo dell’immigrazione irregolare all’interno dell’Unione. Si tratta, tuttavia, di un intervento normativo che, pur incidendo in modo significativo sul piano dell’effettività delle espulsioni e delle procedure di allontanamento, rivela un limite strutturale che non può essere ignorato: esso si colloca interamente nell’ambito della gestione dell’irregolarità, senza affrontare il nodo ben più complesso e sistemico della mancata integrazione dei soggetti regolarmente soggiornanti.
La logica sottesa al regolamento è, infatti, coerente con l’impostazione tradizionale del diritto dell’immigrazione europeo, che distingue nettamente tra soggiorno regolare e soggiorno irregolare, attribuendo al primo una presunzione di legittimità e al secondo una necessaria risposta espulsiva. In questo schema, l’integrazione resta un elemento eventuale, privo di una funzione selettiva generale, e confinato a strumenti settoriali o a valutazioni indirette.
È proprio in questo spazio che si inserisce, con una funzione di rilievo sistematico, la protezione complementare. Essa rappresenta, oggi, l’unico istituto che consente una valutazione sostanziale della posizione dello straniero, non limitata alla mera regolarità formale del soggiorno, ma estesa al grado di integrazione sociale, lavorativa e relazionale raggiunto nel territorio dello Stato. La giurisprudenza di merito ha progressivamente valorizzato tale dimensione, riconoscendo che il radicamento sul territorio, se adeguatamente documentato, può incidere sulla legittimità dell’allontanamento, in particolare alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Ed è proprio questo il punto di frizione con il nuovo regolamento. Da un lato, esso non elimina – né potrebbe eliminare – l’obbligo per gli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 8 CEDU. Ciò implica che, anche nell’ambito delle procedure di rimpatrio, permane uno spazio valutativo in cui l’integrazione può assumere rilievo, impedendo espulsioni automatiche in presenza di situazioni consolidate.
Dall’altro lato, tuttavia, il regolamento non si misura con il problema della mancata integrazione dei soggetti regolarmente soggiornanti. Non vi è, infatti, alcuna previsione che consenta di incidere sullo status di chi, pur formalmente regolare, non abbia intrapreso o completato un percorso di integrazione. In altri termini, il sistema continua a tollerare una zona grigia, in cui la permanenza è giuridicamente legittima ma sostanzialmente sganciata da qualsiasi parametro di integrazione effettiva.
È qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” mostra la propria funzione correttiva. Esso non si limita a rafforzare gli strumenti di rimpatrio, ma propone una riorganizzazione complessiva del sistema, in cui l’integrazione diventa criterio centrale di legittimazione della permanenza. In questa prospettiva, la protezione complementare assume il ruolo di laboratorio normativo già esistente, nel quale tale principio è, sia pure in forma embrionale, già operativo.
Il regolamento europeo del 26 marzo 2026, dunque, può essere letto in una duplice chiave. Da un lato, esso rappresenta un rafforzamento degli strumenti di esecuzione nei confronti degli irregolari, coerente con l’esigenza di effettività del sistema. Dall’altro, però, conferma implicitamente l’assenza di un meccanismo strutturato di valutazione dell’integrazione per i soggetti regolari, lasciando irrisolta quella che è, a tutti gli effetti, la questione centrale del governo dei fenomeni migratori contemporanei.
In definitiva, il quadro che emerge è quello di un sistema ancora incompleto, in cui la distinzione tra regolarità e irregolarità continua a essere il perno dell’intervento normativo, mentre l’integrazione resta un criterio residuale. La sfida futura – che il regolamento non affronta – è quella di superare questa impostazione, riconoscendo all’integrazione una funzione non più accessoria, ma strutturale.
Solo in questo modo sarà possibile passare da una logica di gestione dell’irregolarità a una vera politica di governo dell’immigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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